Corso di informazione e formazione COVID-19 E MISURE DI ...
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Secondo le disposizioni del DPCM 11/6/2020,
i protocolli Governo/Parti Sociali
e gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008
Docente: ing. Leo De Santis
1
Corso di informazione e formazione
COVID-19 E MISURE DI TUTELA DAL CONTAGIO
2
Schema generale del corso
Introduzione
COVID è un rischio sul lavoro?
Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro
Dispositivi di protezione
Approfondimenti
3
I coronavirus sono virus respiratori e possono causare
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi
come:
• MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respiratory syndrome)
• SARS (sindrome respiratoria acute grave, Severe acute respiratory
syndrome)
Cosa sono i coronavirus e il Covid-19
Il SARS-CoV-2 è il nome del nuovo coronavirus,
mentre COVID-19 è chiamata la malattia da
esso provocata
Il SARS-CoV-2 è il nome del nuovo coronavirus,
mentre COVID-19 è chiamata la malattia da
esso provocata
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I sintomi dell’influenza da Sars-VoV-2
I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono
rappresentati da:
• Febbre
• Tosse secca
• Stanchezza
• Difficoltà respiratoria
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori
muscolari, congestione nasale o mal di gola.
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.
Nei casi più gravi, l’infezione può causare:
• Polmonite
• Sindrome respiratoria grave
• Insufficienza renale e persino la morte.
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• Il nuovo coronavirus si diffonde da persona a persona
principalmente attraverso il «contatto stretto» con un
paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente
sanitario
• La principale via di trasmissione è tramite goccioline
respiratorie (droplets) prodotte con colpi di tosse,
starnuti o semplicemente parlando.
• I droplets hanno diametro > 5µm e quindi per
dimensione e peso non riescono a rimanere nell’aria ma
possono percorrere soltanto piccole distanze.
• Il periodo di incubazione varia da 2 a 12 giorni
Come si trasmette il virus
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• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es.
stratti di mano)
• Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente
chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19 (a distanza < di 2 metri e di
durata > di 15’ ;
• Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per almeno
15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• Operatore sanitario od altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di
campioni di un caso di COVID-19;
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un
caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette
all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice
era seduto.
Definizioni di contatto stretto (Circ. M.S. n. 5443 del 22/02/2020)
Definizione di «contatto stretto» (esposizione ad alto rischio) :
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Il virus si può trasmettere anche attraverso:
Tempo di permanenza del virus sulle superfici, si stima
alcune ore, e dipende da:
Come si trasmette il virus
Contatto diretto
Mani
Contaminazione fecale
Materiale
Temperatura
Umidità
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Schema generale del corso
Introduzione
COVID è un rischio sul lavoro?
Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro
Dispositivi di protezione
Approfondimenti
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• La tutela del lavoratore sul posto di lavoro è estesa a
tutti i rischi
• Il rischio biologico è uno dei quei rischi trattati da
disposizioni di legge specifiche
Nel caso di Covid occorre comunque fare delle
considerazioni specifiche perché il rischio riguarda non
solo i lavoratori, ma l’intera popolazione
Introduzione
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• Il D.Lgs. 81/2008 classifica gli agenti biologici in 4
gruppi in base alle caratteristiche di pericolosità
• Il SARS-CoV-2 appartiene agli agenti biologici
classificati nel gruppo 3 come indicato dalla direttiva
UE 739/2020
Rischio biologico e lavoro
Le aziende con rischio biologico devono provvedere alla
valutazione dei rischi, formazione specifica,
sorveglianza sanitaria, adozione dispositivi di protezione
particolari
Le aziende con rischio biologico devono provvedere alla
valutazione dei rischi, formazione specifica,
sorveglianza sanitaria, adozione dispositivi di protezione
particolari
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Rischio generico e specifico
• L’esposizione è diversa da quella della popolazione generale
• Il rischio è pienamente lavorativo
• Effettuare specifica valutazione dei rischi e applicare il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 sugli agenti biologici
Caso 1: l’esposizione all’agente biologico è “specifica” Caso 1: l’esposizione all’agente biologico è “specifica”
• L’esposizione è la stessa della popolazione generale
• Il rischio non è legato direttamente all’attività lavorativa
• Attuare almeno le misure anti-contagio disposte dalle autorità
• Considerare la possibilità del rischio generico aggravato
Caso 2: l’esposizione all’agente biologico è di tipo genericoCaso 2: l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico
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Il momento del contagio viene considerato come causa
violenta. Quindi la malattia che ne consegue è
classificata come infortunio
COVID sul lavoro è malattia professionale o infortunio?
Infortunio
Causa violenta
Lesione immediata
Malattia professionale
Esposizione progressiva
Compromissione stato di salute nel tempo
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Quando COVID diventa infortunio?
• Danno fisico subito dal lavoratore
• Nel caso specifico è la malattia dimostrata con la positività al tampone o sintomi tipici
Lesione
• Nesso di causalità tra lavoro ed evento
• Nel caso specifico va dimostrato che il contagio si è verificato durante il lavoro
Occasione di lavoro
• Fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro
• Nel caso specifico è l’infezioneCausa violenta
Le infezioni contratte dal personale sanitario e dalle
professioni fortemente a contatto con le persone sono
considerati infortuni sul lavoro, senza escludere la
possibilità per altri settori produttivi
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Il “chi fa cosa” dell’emergenza Covid
• È il responsabile dell’attuazione dei compiti che gli vengono assegnati
• Organizza le attività e vigila attuando le disposizioni del dl
Dirigente delegato
• Pubblica disposizioni per la limitazione del contagio che si applicano alla popolazione generale e ai lavoratori
• In relazione all’andamento dei contagi nel territorio, le Regioni possono introdurre misure derogatorie
Governo e Regioni
• È il garante della corretta attuazione delle misure indicate dal governo
• Adotta le misure dei protocolli applicabili
• Aggiorna la valutazione dei rischi in relazione alla riorganizzazione del lavoro e, in caso di rischio aggravato, per l’esposizione al contagio
Datore di lavoro
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Il “chi fa cosa” dell’emergenza Covid
• Controlla l’attuazione dei protocolli anti-contagio
Preposto
• Rispetta le procedure di sicurezza e segnala ogni anomalia
Lavoratore
• Partecipa attivamente alla programmazione e verifica delle misure di tutela
RLS
• Assiste il dl nell’individuare le misure di tutela dettate dal governo e disposizioni e protocolli specifici aggiuntivi
RSPP
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Il “chi fa cosa” dell’emergenza Covid
• Assiste nella valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria
• Suggerisce le misure per la limitazione del contagio in azienda
• Segnala situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
• Definisce le misure per la riammissione in servizio di soggetti che sono stati contagiati e poi negativizzati
Medico competente
• Comitato partecipato dalle rappresentanze sindacali
• Comitato aziendale e se non possibile, comitato territoriale
• Promuove una gestione condivisa e collegiale dell’emergenza in azienda
Comitato per la limitazione del contagio
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Schema generale del corso
Introduzione
COVID è un rischio sul lavoro?
Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro
Dispositivi di protezione
Approfondimenti
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• Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per
il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione
• Nei luoghi di lavoro il principale modo per prevenire il
contagio è seguire tutti i provvedimenti speciali adottati
dalle istituzioni competenti nei confronti della
popolazione generale e dei lavoratori
Introduzione
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• Allentamento delle misure
restrittive imposte su tutto il
territorio nazionale
• Cessazione di tutte le misure
limitative della circolazione
all’interno della regione
• Riapertura di alcune attività
considerate non essenziali e
temporaneamente chiuse
• Possibilità alle Regioni di
introdurre misure derogatorie,
in relazione all’andamento
della situazione
epidemiologica nel territorio
DPCM 17/5/2020 e DPCM 11/6/2020
Allegato 9 – Misure
prevenzione e contenimento
per singole attività
• Ristorazione
• Attività Turistiche
(Balneazione)
• Strutture Ricettive
• Servizi alla persona
(acconciatori ed estetisti)
• Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio su
aree pubbliche (mercati,
fiere e mercatini degli
hobbisti)
• Uffici aperti al pubblico
• Piscine
• Palestre
• Manutenzione del verde
• Musei, archivi e biblioteche
• Attività fisica all’aperto
• Noleggio veicoli ed altre
attrezzature
• Informatori scientifici del
farmaco
• Aree giochi per bambini
• Circoli culturali e ricreativi
• Formazione professionale
• Cinema e spettacoli dal vivo
• Parchi tematici e di
divertimento
• Sagre e fiere locali
• Strutture termali
• Professioni della montagna
• Congressi e grandi eventi
fieristici
• Sale giochi
• Discoteche
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“Protocollo di
regolamentazione per il
contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus
COVID 19 negli ambienti
di lavoro”
Indicazioni operative per
incrementare, negli
ambienti di lavoro non
sanitari, l’efficacia delle
misure adottate per
contrastare l’epidemia
Il protocollo 24 aprile 2020
• Informazione
• Modalità di ingresso in azienda
• Modalità di accesso dei fornitori esterni
• Pulizia e sanificazione
• Precauzioni igieniche personali
• Dispositivi di Protezione Individuale
• Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi aree
fumatori, distributori di bevande e snack)
• Organizzazione aziendale (turnazioni, trasferte
e smart work e rimodulazione dei livelli
produttivi)
• Gestione entrata e uscita dei dipendenti
• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e
formazione
• Gestione di una persona sintomatica in azienda
• Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente e
RLS
• Aggiornamento del protocollo di
regolamentazione
• Rimanere a casa in caso di febbre (>37.5°) o altri sintomi influenzali e
chiamare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
• Non entrare o permanere a scuola in condizioni di pericolo (influenza,
provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive) e
dichiararlo tempestivamente
• Rispettare tutte le disposizioni (mantenere distanza di sicurezza,
tenere corretti comportamenti di igiene)
• Informare tempestivamente il datore di lavoro di qualsiasi sintomo
influenzale, mantenendo adeguata distanza dalla altre persone
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Informazione
Adeguata formazione ai lavoratori circa il complesso
delle misure adottate e sul corretto uso dei DPI
Adeguata formazione ai lavoratori circa il complesso
delle misure adottate e sul corretto uso dei DPI
Obbligo di informare i lavoratori sulle norme anti-contagio
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• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo
• Distanza di sicurezza o utilizzo DPI per attività carico/scarico
• Inserire il materiale da consegnare in contenitori/buste indossando
(consigliabile) i guanti monouso
• Servizi igienici dedicati al personale esterno
• Le aziende in appalto devono ricevere adeguata formazione
• L’azienda committente deve consegnare informativa completa
all’appaltatrice e vigila sul rispetto delle disposizioni
• L’azienda appaltatrice deve informare immediatamente il
committente di positività di un suo dipendente
Modalità di accesso fornitori esterni
Ridurre le occasioni di contatto con personale aziendale con
procedure di ingresso, transito, uscita, con modalità,
percorsi e tempistiche predefiniti
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Per quanto riguarda gli spostamenti interni, riunioni, eventi
interni e formazione …
Spostamenti interni, riunioni ecc.
Nell’impossibilità di collegamenti a distanza, la partecipazione a
riunioni deve essere ridotta al minimo e garantendo il distanziamento
sociale e un’adeguata pulizia e/o areazione dei locali
Gli spostamenti interni devono essere minimizzati
Per la formazione si privilegiano forme a distanza come
videoconferenza ed e-learning
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione
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… mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributore di bevande
e/o snack
L’accesso agli spazi comuni è contingentato
Deve essere prevista:
• Ventilazione continua dei locali
• Tempo ridotto di permanenza
• Mantenimento della distanza di sicurezza
• Sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi
detergenti dei locali mensa, tastiere dei distributori di
bevande e snack
Gestione degli spazi comuni
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Schema generale del corso
Introduzione
COVID è un rischio sul lavoro?
Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro
Dispositivi di protezione
Approfondimenti
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Dispositivi di protezione collettiva
• Sistemi che si attuano allo scopo di proteggere il lavoratoreda eventuali danni che possono insorgere in caso diinfortunio (es. barriere parafiato, pannelli protettivi, ecc.)
Cosa sono:
• Diminuiscono le opportunità di contagio nei contatti diretti;
• Limitano la diffusione delle particelle generate da colpi ditosse e/o starnuti;
• È preferibile siano in materiale infrangibile, riciclabile,resistente agli urti e facilmente igienizzabile.
Caratteristiche:
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«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo»
Dispositivi di protezione individuale
D.Lgs. 81/2008
Cat. Scopo
I Protegge da rischi minimi
IIProtegge dai rischi esclusi
dalle categorie I e III
III
Protegge da rischi che
possono causare
conseguenze molto gravi,
permanenti o la morte
• Da utilizzare quando i rischi
cosiddetti «residui» non sono
eliminati o ridotti a livelli accettabili
e devono essere ulteriormente
contenuti
• Per la protezione da agenti
biologici, come il SARS-CoV-2, è
necessario utilizzare i DPI specifici
più idonei in base alle modalità di
trasmissione
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Punto 6. del Protocollo Condiviso
• Protezione degli occhi (occhiali).
Quali D.P.I. utilizzare?
• Protezione delle vie respiratorie (FFP2, FFP3, mascherine
chirurgiche);
• Protezione del corpo e/o degli arti superiori (camici, tute,
cuffie, guanti, ecc.);
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Dispositivi di protezione delle mani
Guanti monouso
Ne esistono di diversi materiali (es. lattice,sintetici, nitrile o vinile);
Devono essere scelti in base a eventualiirritazioni/allergie e alle caratteristicheproprie e solo a determinate condizioni;
Devono rispettare i requisiti stabiliti dallenorme tecniche (UNI EN 420, UNI EN 421,ecc.) in base alla loro classificazione.
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Dispositivi di protezione per occhi e viso
• Sono formati dalla montatura, che deve posizionarsi in modoperfetto sul volto e dalle lenti, la cui dimensione determinal’ampiezza del campo visivo. La presenza di ripari lateralievita la penetrazione laterale sia di sostanze che diradiazioni.
Occhiali di protezione
• Fissate direttamente tramite bardatura al capo o al casco,le visiere proteggono non solo gli occhi ma tutto il voltodalle schegge, dalle sostanze chimiche o radiazioni, ma nonforniscono protezione laterale. La finestra della visieracontiene lastre trasparenti, leggere, filtranti, facilmentesostituibili e regolabili.
Maschere/Occhiali a visiera:
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Dispositivi di protezione per occhi e viso
• Gli schermi di protezione sono generalmente fissatiall’elmetto di protezione o ad altri dispositivi di sostegno,ma non sono completamente chiusi. Devono proteggeredalle schegge, dagli schizzi, dalle scintille, dal caloreradiante e dalle sostanze chimiche e devono esseredifficilmente infiammabili. Alcuni schermi hanno lastre disicurezza trasparenti con azione filtrante. Una laminaposizionata nella parte interna dello schermo proteggedalle scariche elettrostatiche.
Schermi/Ripari di protezione
I dispositivi di protezione sopra descritti devono essere conformi ai
requisiti della norma UNI EN 166.
I dispositivi di protezione sopra descritti devono essere conformi ai
requisiti della norma UNI EN 166.
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Dispositivi di protezione per occhi e viso
• I dispositivi di protezione dovrebbero essere esaminati prima di ogniperiodo di utilizzo per confermarne la capacità di fornire undeterminato livello di protezione.
• Devono essere rigorosamente applicati i criteri di ispezione contenutinelle istruzioni per l’utilizzatore.
Ispezione prima dell’uso
• I dispositivi dovrebbero essere puliti, se necessario, in conformità alleistruzioni per l’utilizzatore prima dell’immagazzinamento.
• Si possono utilizzare le soluzioni fornite dal fabbricante. Non utilizzaremai solventi o detergenti industriali.
Pulizia
• Le riparazioni non autorizzate possono compromettere le specifiche einvalidare le certificazioni/approvazioni nonché la garanzia delfabbricante e i suoi obblighi di responsabilità civile.
• Qualsiasi riparazione o sostituzione delle parti deve essere eseguita dapersonale qualificato ed essere chiaramente documentata.
Riparazioni
• I dispositivi devono poter essere conservati in luogo separato perproteggerli da sporco, temperature eccessive, forte luce solare e/oartificiale, umidità e strumenti operanti a voltaggi elevati.
Stoccaggio
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Punto 6. del Protocollo Condiviso
Quali D.P.I. utilizzare?
Secondo le indicazioni fornite dalle Autorità sanitarie, l’uso delle
mascherine filtranti tipo FFP2 o FFP3 è raccomandato soltanto
in ambito sanitario o sociosanitario o in tutte quelle attività
lavorative per le quali si prevede il contatto ravvicinato con
pazienti o soggetti potenzialmente infetti, unitamente ad altri
dispositivi quali guanti ed occhiali.
Il loro utilizzo invece non è consigliato in quei casi in cui le
autorità sanitaria e/o le valutazioni condotte con il servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente non ne
prevedano l’uso
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Dispositivi di protezione individuale
Punto 6. del Protocollo Condiviso
Attenzione alla tipologia di mascherine!
Mascherina chirurgica Filtra in uscita ma non in
entrata
FFP2/3 con valvola Filtra in entrata ma non filtra in
uscita
FFP2/3 senza valvola Filtra sia in entrata che in
uscita
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Dispositivi di protezione individuale
Quali D.P.I. possono essere usati?
• D.P.I. realizzati secondo la normativa vigente
e dunque dotati di marcatura CE;
• D.P.I. realizzati in deroga alla normativa vigente e dunque
privi di marcatura CE (solo fine al termine dell’emergenza).
• Devono fare riferimento al D. L. 18/2020 («Decreto Cura
Italia»);
• La loro verifica è affidata all’ISS (mascherine chirurgiche) o
all’INAIL (FFP2/FFP3).
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La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
Art. 15.
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
1. …… per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello
stato di emergenza ………, è consentito produrre, importare e immettere in
commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in
deroga alle vigenti disposizioni.
LEGGE 24 aprile 2020 , n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti
legislativi.
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La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1,
e coloro che le immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga
ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella
quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di
sicurezza di cui alla vigente normativa. …….
Art. 15.
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
LEGGE 24 aprile 2020 , n. 27
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al
comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi
della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale,
sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei
citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza
di cui alla vigente normativa.
41
La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività
sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro,
sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5 -bis , comma 3, del
presente decreto.
Art. 5 - bis
Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e
in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili
anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore
di sanità.
LEGGE 24 aprile 2020 , n. 27
42
La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
Art. 16.
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine
filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme
sull’immissione in commercio.
LEGGE 24 aprile 2020 , n. 27
43
I dispositivi in deroga
Le mascherine
chirurgiche sono
considerate DPI ai
sensi del
D.Lgs. 81/2008
La produzione in
deroga alle vigenti
disposizioni di
mascherine e DPI
Mascherine e DPI in deroga possono essere immessi sul mercato dietro
autodichiarazione della loro idoneità verificata dagli organi competenti
(rispettivamente ISS e INAIL).
Devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza della normativa
vigente.
Vista l’emergenza sanitaria e la difficoltà di reperimento dei
DPI, la Legge nota come «Decreto Cura Italia» stabilisce,
per la sola durata dell’emergenza
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Le «mascherine di comunità»
Sono mascherine monouso o lavabili in materiali multistrato e
garantiscono comfort, respirabilità, forma e aderenza adeguate.
Si tratta di dispositivi di qualsiasi natura atti a coprire la bocca e il
naso.
Non rispondono a nessuna norma e non garantiscono la protezione se
non in senso generale e presuntivo.
I dispositivi di comunità assolvono alla funzione di una generica riduzione
del rischio legato al fatto che le vie respiratorie non sono libere.
Una terza tipologia introdotta in disposizioni regionali e
successivamente nel DPCM 26/4/2020 e confermate nel
DPCM 11/6/2020, è quella delle mascherine «di comunità».
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La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
Classificazione DPI
Protezioni delle vie aeree:
Mascherina CHIRURGICA:
Le mascherine chirurgiche, in relazione all’efficienza di
filtrazione ed alla resistenza respiratoria, possono essere
di tre tipi: I, II e IIR:
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La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
Classificazione DPI
Protezioni delle vie aeree:
Mascherina CHIRURGICA:
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La scelta e l’utilizzo dei DPI e DPC
Classificazione DPI
Protezioni delle vie aeree:
Mascherina Facciale Filtrante FFP senza valvola (UNI EN 149:2009):
FFP1
in grado di filtrare il 78% delle particelle con diam. 06 μm;
non è raccomandata per la protezione da agenti patogeni che si
trasmettono per via aerea
FFP2
Filtra fino al 92% delle particelle ambientali con diametro >= 06 μm
Sono ben tollerate e devono essere cambiate meno di frequente,
perché il potere filtrante si mantiene
FFP3
Filtra fino al 98% delle particelle ambientali con diametro >= 06 μm
se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase
espiratoria (tale valvola serve per il confort dell’operatore).
Sono ben tollerate e devono essere cambiate meno di frequente,
perché il potere filtrante si mantiene
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Organizzazione del lavoro
Punto 8. del Protocollo Condiviso
Il distanziamento sociale
Rimane di assoluta centralità garantire in ogni istante, durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa, la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1 m:
• Rimodulazione degli spazi di lavoro (es. usare spazi in genere
inutilizzati);
• Adottare orari differenziati (es. entrata e uscita scaglionate) per
ridurre il numero massimo di persone contemporaneamente
presenti.
• Modifiche delle postazioni di lavoro (es. ridistribuzione delle
postazioni stesse);
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Durata DPI
• I DPI soggetti ad invecchiamento devono riportare indicazioni del fabbricante in merito alla messa fuori servizio del dispositivo stesso.
• Sul dispositivo sarà presente la data di fabbricazione del DPI, mentre sul libretto d’uso e manutenzione verrà indicata la data ipotetica di messa fuori servizio.
La tipologia di utilizzo può determinare
una data di scadenza anticipata
La tipologia di utilizzo può determinare
una data di scadenza anticipata
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Per i lavoratori che non rientrano nelle categorie ad alto rischio contagio
da SARS-CoV-2 l’obbligo di utilizzare i DPI e le mascherine chirurgiche si
ha «qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative» e
quando si condividano spazi comuni.
L’utilizzo di tali dispositivi è:
• Consigliabile per lavoratori generici e per la popolazione generale
come misura di prevenzione da contagio
• Raccomandabile quando
• si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o in presenza di
sintomi tipici
• bisogna entrare in contatto con una persona con sospetta infezione
da SARS-CoV-2
Obbligo di utilizzo di DPI nei luoghi di lavoro
Un utilizzo razionale di mascherine e DPI delle vie respiratorie è
importante per non evitare inutili sprechi
Un utilizzo razionale di mascherine e DPI delle vie respiratorie è
importante per non evitare inutili sprechi
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Schema generale del corso
Introduzione
COVID è un rischio sul lavoro?
Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro
Dispositivi di protezione
Approfondimenti
Schema generale del corso
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
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Tale Decreto adotta il Documento
Piano scuola 2020-2021
«Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione»
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
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Misure organizzative generali
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di
tutto il personale a vario titolo operante è:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
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Misure organizzative generali
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione
della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto
allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
61
Misure organizzative generali
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del
distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria
importanza e di grande complessità.
Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti
organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli
studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che
rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente
con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio
scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio
di assembramento.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
62
Misure organizzative generali
Porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla
prevenzione di assembramenti di persone negli spazi comuni.
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o
loro delegati nei locali della scuola se non strettamente
necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).
Limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alle di
attività didattiche.
Il layout delle aule andrà rivisto con una rimodulazione dei
banchi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di
movimento.
Distanziamento in classe
63
Il distanziamento previsto di 1 metro deve
intendersi in condizione statica o anche in
movimento?
• Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi,
relativamente al layout delle aule, nel senso della
necessità di prevedere un’area statica dedicata alla «zona
banchi».
• Con riferimento alla «zona cattedra», resta imprescindibile
la distanza libera di 2 metri lineari tra il docente e
l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata
tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa.
• L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni
statiche o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire
il distanziamento prescritto.
Risposte del CTS ad alcune osservazione nell’audizione del 02/07/2020
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
64
Misure organizzative generali
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi
comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla
numerosità degli studenti dovrà essere considerato un
indice di affollamento tale da garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione
delle attività didattiche specifiche proprie degli istituiti tecnici o
professionali;
per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che
prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali
dovranno essere effettuate garantendo un aumento
significativo del distanziamento interpersonale.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
65
Misure organizzative generali
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno
essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra
le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso
apposita segnaletica.
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di
programmate attività didattiche, ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di
apprendimento.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
66
Misure organizzative generali
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso
(es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio
2020).
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i
giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
67
Misure organizzative generali
Per il consumo del pasto a scuola è fondamentale garantire
soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.
Identificare soluzioni organizzative ad hoc per la refezione che
consentano di assicurare il necessario distanziamento
attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali
idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso
la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
68
Misure organizzative generali
I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre,
essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile,
l’aerazione naturale.
Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle
specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-
19 n. 5 del 21 aprile 2020
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
69
Misure igienico-sanitarie – igiene dell’ambiente
Assicurare, prima della riapertura della scuola, una pulizia
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali
della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente di utilizzo.
Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire
l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché
il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di
sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure
in condizioni sperimentali.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
70
Misure igienico-sanitarie – igiene dell’ambiente
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella
Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020.
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme
dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
71
Misure igienico-sanitarie – igiene dell’ambiente
La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali,
in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta
circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione
attraverso prodotti con azione virucida.
Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle
superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
72
Misure igienico-sanitarie – igiene dell’ambiente
Nel caso di uso di prodotti disinfettanti in strutture educative
con bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare
seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero
essere portati in bocca dai bambini.
Dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già
poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei
servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di
finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di
finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in
funzione per l’intero orario scolastico.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
73
Misure igienico-sanitarie – igiene personale
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser
di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il
prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del
Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e,
in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle
mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria
il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
74
Misure igienico-sanitarie – igiene personale
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser
di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il
prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del
Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e,
in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle
mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria
il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
75
Misure igienico-sanitarie – igiene personale
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina
chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei
locali scolastici.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria
dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica,
pausa pasto).
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni
dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di
almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
76
Indicazioni per gli studenti con disabilità
La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di
disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate,
garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra
riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina
gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina.
Decreto 26/06/2020, n. 39 del Min. Istruz.
77
Le CINQUE REGOLE per il rientro a scuola in sicurezza
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a
scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di
stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto
fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per
tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
78
Parte generale
Si conviene:
• sulla necessità del coinvolgimento del relativo RSPP e del MC
e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il DVR di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli l'opportuna
informazione e formazione sulle procedure di cui al presente
protocollo;
• sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e
confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP,
sui punti del presente protocollo, al fine di condividere
informazioni e azioni volte alla tutela del personale e della
comunità scolastica e garantire l’erogazione di servizi pubblici
essenziali e indifferibili.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
79
Parte generale
Si stabilisce che:
• Ogni Istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite
dal CTS e delle linee guida stabilite a livello nazionale, al fine
di tutelare la salute delle persone e garantire la salubrità degli
ambienti.
• Il Dirigente scolastico è tenuto ad informare tutto il personale,
gli studenti e le famiglie sulle regole fondamentali di igiene che
devono essere adottate nella scuola.
• Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri
nei locali della scuola circa le disposizioni delle Autorità, anche
utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
80
Parte generale
In particolare le informazioni riguardano:
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali …;
o il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali
scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;
o l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento
sociale, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
Protocollo M.I. del 06/08/2020
81
Parte generale
In particolare le informazioni riguardano:
o la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale
integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto
di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra
Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della
didattica a distanza;
o l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il
Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli
studenti presenti all’interno dell’istituto.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
82
Disposizioni relative alle modalità di INGRESSO/USCITA
• Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica ed una
campagna di sensibilizzazione, comunicano le regole da
rispettare per evitare assembramenti;
• Nel caso di file per l’entrata e l’uscita occorre provvedere alla
loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza
delle norme sul distanziamento sociale.
• Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali
momenti in modo da integrare il regolamento di istituto , con
l’eventuale previsione di ingressi ed uscite ad orari scaglionati,
anche utilizzando accessi alternativi
Protocollo M.I. del 06/08/2020
83
Disposizioni relative alle modalità di INGRESSO/USCITA
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno
sottostare a tutte le regole previste nel regolamento di istituto,
ispirato ai seguenti criteri di massima:
ordinario ricorso alla comunicazione a distanza.
limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa
prenotazione e relativa programmazione;
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione,
per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché
della data di accesso e del tempo di permanenza;
Protocollo M.I. del 06/08/2020
84
Disposizioni relative alle modalità di INGRESSO/USCITA
differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i
punti di uscita dalla struttura;
predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul
distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli
spazi;
accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte
di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori
o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
85
Disposizioni relative a PULIZIA e IGIENIZZAZIONE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma
ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
• ambienti di lavoro, aule, palestre, e aree comuni
• aree ristoro e mensa
• servizi igienici e spogliatoi
• attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo,
• materiale didattico e ludico
• Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere,
passamano)
Protocollo M.I. del 06/08/2020
86
Disposizioni relative a PULIZIA e IGIENIZZAZIONE
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà
essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o,
in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di
persona con sintomi o confermata positività al virus.
In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione,
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443
del Ministero della Salute del 22/02/2020.
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli
istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura
straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
87
Disposizioni relative a PULIZIA e IGIENIZZAZIONE
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020
utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto
dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20
garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi
igienici
si consiglia che i servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno
due volte al giorno ...
sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi
giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati
all'uso degli alunni.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
88
Disposizioni relative a IGIENE personale e DPI
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine
all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla VR e dai
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno della scuola e in
base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Deve essere indicata la modalità di dismissione dei DPI nel rispetto della
normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere
l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di
protezione per occhi, viso e mucose). Tenendo conto della tipologia di
disabilità.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
89
Disposizioni relative alla GESTIONE di SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione
di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto
necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule professori è consentito nel rispetto del distanziamento
fisico ...
L’utilizzo della mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo anche l’erogazione dei
pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve
essere in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate,
bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il DS ne
indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di
Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto
del distanziamento fisico.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
90
Uso di LOCALI ESTERNI all’Istituto Scolastico
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni
all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione,
devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità
delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di
sicurezza.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
91
Supporto PSICOLOGICO
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un
sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza,
stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio,
rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione,
situazione di isolamento vissuta.
Ordinanza del Minis. della Salute n. 0017167 del 21/08/2020
92
Avente per OGGETTO: Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia,
elaborate dal Gruppo di Lavoro
• ISS,
• Ministero della Salute,
• Ministero dell’Istruzione,
• INAIL,
• Fondazione Bruno Kessler,
• Regione Veneto,
• Regione Emilia-Romagna
94
Schema generale del corso
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario
prevedere:
un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del
personale scolastico;
il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della
temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima
di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore
a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che
non prevedono il contatto;
la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico
curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione
clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione
alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
95
Schema generale del corso
È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la
gestione della numerosità delle assenze per classe che
possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale
per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro
elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni
giorno.
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione
alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
96
Schema generale del corso
Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente
formati sulle procedure da seguire;
identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del
Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente
territorialmente;
tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo
classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là
della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per
facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL
competente territorialmente;
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione
alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
97
Schema generale del corso
richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva
comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione
immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-
19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del
personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare
i genitori degli studenti «contatti stretti»; particolare attenzione deve
essere posta alla privacy … fornendo le opportune informazioni solo al
DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con
il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come
«contatti stretti» ed eventualmente predisporre una informativa per gli
utenti e lo staff della scuola;
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione
alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
98
Schema generale del corso
provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli
alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso
di sintomatologia e/o temperatura corporesa superiore a 37,5°C.
informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di
individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli
tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico
che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al
proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e
fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali
persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con
COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione)…;
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione
alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
99
Schema generale del corso
prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di
isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del
personale scolastico sintomatici;
condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i
genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI),
previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi
di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione
alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
101
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-1Ordinanza del Minis. della Salute n. 0017167 del 21/08/2020
Protocollo M.I. del 06/08/2020
102
Costituzione di una COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni
Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la
costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei
soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID-19.
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.
104
I protocolli condivisi del 24/04/2020 parlano di pulizia giornaliera
e sanificazione periodica.
Nel caso di persona COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le
disposizioni della Circolare del Ministero della Saluta n. 5443 del
22/02/2020
PULIZIA e IGIENIZZAZIONE
105
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma
ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato.
Protocollo M.I. del 06/08/2020
Disposizioni relative alla pulizia e igienizzazione
PULIZIA e IGIENIZZAZIONE
106
Requisiti delle imprese
In caso di affidamento di servizi di pulizia e sanificazione ad
imprese esterne, il Datore di Lavoro deve svolgere, in regime di
appalto, le dovute verifiche di idoneità tecnico professionale
ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08.
Per la verifica della ITP controllare il certificato della CCIAA.
Per la verifica dei requisiti che devono possedere le imprese di
pulizie, dobbiamo tenere conto della seguente legislazione di
riferimento:
D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (a seguire brevemente D.M.274/97),
Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
PULIZIA e IGIENIZZAZIONE
107
Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Requisiti delle imprese (DM 274/97)
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza;
sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso
dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni;
108
Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Requisiti delle imprese (DM 274/97)
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso
di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in
particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti
infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La
disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie
infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la
distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione
dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
109
Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Requisiti delle imprese (DM 274/97)
sono attività di sanificazione quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di
disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il
controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima
per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il
rumore.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Chi può effettuare la sanificazione?
• Imprese esterne specializzate • Datore di lavoro stesso
• Impresa dotata di requisiti
previsti da DM 274/97
• Obbligo DL Verifica ITP
azienda + rilascio
certificazione
• Su aree di propria
competenza il DM 274/97
NON si applica
• Obbligo diretto DL
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Prodotti e procedure
La sanificazione se fatta internamente, il personale:
deve essere formato (su sanificazione e disinfezione degli
ambienti di lavoro per il COVID),
attrezzato con idonei prodotti (disinfettanti biocidi, detergenti e
idonee attrezzature),
e sia in possesso di tutti i DPI previsti e che sia formato al
corretto utilizzo degli stessi
I prodotti utilizzati dovranno garantire tutte le fasi previste, ovvero:
Pulizia e detersione,
Disinfezione,
e Sanificazione
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Scelta dei prodotti
Disinfettanti per superfici e luoghi
Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC,
CDC, OMS) per la prevenzione in questa fase emergenziale
indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2:
1. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e
ricambio d’aria;
2. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici,
oggetti, ecc.;
3. disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Scelta dei prodotti
Disinfettanti per superfici e luoghi
Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie Europeo (ECDC), di quello Statunitense (CDC) e
dell’OMS indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti
neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è
sufficiente per la decontaminazione delle superfici.
In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli
(es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma
non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di
virus dotati di “involucro” come il SARS-CoV-2.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Come orientarsi nella scelta dei prodotti
Disinfettanti per superfici e luoghi
I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti
autorizzati a livello nazionale ed Europeo (biocidi), come
riportato nel Rapporto ISS n. 19/2020, sono:
etanolo
sali di ammonio quaternario
perossido d’idrogeno
sodio ipoclorito e altri principi attivi.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Come orientarsi nella scelta dei prodotti
Disinfettanti per superfici e luoghi
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da
rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono
dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi,
sotto la responsabilità del produttore.
Quest’ultimo, infatti deve presentare test di verifica dell’efficacia
contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del
prodotto.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Come orientarsi nella scelta dei prodotti
Disinfettanti per superfici e luoghi
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale
e degli astanti
In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro il “Protocollo
condiviso per gli ambienti di lavoro” allegato al DPCM vigente,
prevede, oltre alle pulizie giornaliere:
Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le
modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del
22.02.2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni nelle attività in cui sono stati registrati casi di
COVID-19 e, comunque, alla riapertura delle aziende ubicate
nelle aree geografiche a maggiore endemia.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale
e degli astanti
Gli utilizzatori dei prodotti dovranno garantire che i propri lavoratori
addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in
particolare per quanto riguarda l’impiego dei DPI.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle
misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle
attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per
l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento
al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel
rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II
del DL.vo 81/2008.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Gestione dei RIFIUTI prodotti nell’ambito delle operazioni
di sanificazione
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate
in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano
soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, i rifiuti prodotti
quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso,
mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella
raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati”. Le
raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la
gestione di tali rifiuti prevedono:
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Gestione dei RIFIUTI
Le raccomandazioni per la gestione dei rifiuti prevedono:
• utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente
due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di
bassa resistenza meccanica;
• evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per
fare uscire l’aria;
• chiudere adeguatamente i sacchi;
• utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la
movimentazione dei sacchi;
• lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di
pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono
state eseguite con guanti.
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Pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro
Trattamento mediante OZONO Ambito normativo specifico L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad
azione “biocida” in revisione ai sensi del BPR2 come disinfettante per le
superfici e dell’acqua potabile e per impiego nelle torri di raffreddamento
degli impianti industriali.
Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia
base di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus.
In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in
Italia come PMC con un claim “disinfettante” non è consentita data
l’impossibilità di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto
dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere
considerato un “sanitizzante”.
L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello internazionale in
campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superficie e acque
potabili (FDA, USDA, US-EPA, CNSA).