CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE · nel Volume dal titolo “Manuale di diritto...
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CORSO DI
DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
IV LEZIONE
Parte 1^ LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI
INFORMAZIONE INTRODUTTIVA
Le presenti “Lezioni”, per il loro contenuto, sono state giudicate necessarie per
un approfondimento della conoscenza su tutti quegli argomenti relativi al
diritto del commercio internazionale dei quali il docente ha ritenuta opportuna
l’acquisizione da parte dei discenti.
Va, comunque, precisato che il contenuto delle “Lezioni”, pur affrontato nel
percorso didattico del Corso di laurea magistrale in “ Management e
Comunicazione d’Impresa”, anno accademico 2012/2013, va aldilà del
programma fissato dal docente, relativamente alla materia di cui si parla, e non
potrà costituire oggetto di specifiche domande d’esame, fatta eccezione per
quegli aspetti che l’insegnante medesimo avrà voluto pubblicamente indicare.
Le “Lezioni” riprendono alcune delle più interessanti letture scelte contenute
nel Volume dal titolo “Manuale di diritto commerciale internazionale”, a cura
di Ugo Patroni Griffi, pubblicato dalla Giuffrè Editore nell’anno 2012.
FONTI DEL DIRITTO
Il diritto del commercio internazionale è di per sé contraddistinto (a
seconda che lo si rapporti con il diritto dei singoli Stati, ovvero lo si
qualifichi come superamento dei limiti del diritto nazionale) sia dalla
specialità, sia dalla universalità; in tal modo si tratteggia, infatti, il diritto
commerciale internazionale, sotto il primo profilo, come diritto speciale
rispetto all’architettura del diritto nazionale, e, sotto il secondo profilo,
come diritto maggiormente rivolto alle esigenze di mercato atte ad
oltrepassare i confini del diritto interno.
Tra le fonti delle regole conformi da applicare a tale realtà, meritano una
specifica menzione
Le norme di diritto uniforme Gli usi del commercio internazionale.
( Da un lato ) (Dall’altro lato)
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
Le norme di diritto uniforme rappresentano uno strumento
attraverso il quale la normativa di livello internazionale
(vds., Convenzioni internazionali) si applica, a mezzo della
ratifica, nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali.
Pertanto, ogni Stato che ratifica la normativa internazionale
uniforma il proprio diritto interno adottando una medesima
disciplina speciale su materie connotate dal carattere della
internazionalità; nel contempo, in quella stessa materia
rimane valida ed efficace la disciplina del diritto nazionale
che si occupa delle fattispecie che abbiano, invece, carattere
interno
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
In questo modo, la funzione di: armonizzazione, superamento
della frammentazione delle discipline nazionali e dinamica
convergenza giuridica tra Stati, si attua in maniera
semplificata e senza riflessi sul diritto nazionale, stante
l’omologazione delle leggi interne attraverso l’introduzione di
un diritto domestico identico per ogni Stato che ha fatto
propria una Convenzione internazionale.
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Tanto è avvenuto, ad esempio, con la ratifica, da parte di
numerosi Stati, della Convenzione di Vienna del 1980 “in
materia di vendita internazionale di beni mobili” come merci,
beni di largo consumo, macchinari (ratificata dall’Italia con
L. 11dicembre 1985, n. 765).
Un tentativo di uniformare la disciplina del contratto di
vendita internazionale, va detto, era già avvenuto nel 1964
con le due Convenzioni dell'Aja, che però proposero una
disciplina praticamente uguale a quella italiana. Le adesioni
furono pochissime: l'Italia ed i Paesi ad essa confinanti che
avevano più o meno le stesse regole.
Tutta l'area anglo-americana non ratificò!!!!
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Il diritto comparato, evidenziando quella che sono le
somiglianze e le differenze tra gli ordinamenti, dà la
possibilità di costruire regole uniformi che in sede
convenzionale abbiano maggiori possibilità di essere accettate
diffusamente.
Alla compravendita di merci tra soggetti residenti in Paesi
diversi dunque si applica la citata Convenzione,
ove ratificata, mentre alle compravendite nazionali di merci
dovrà continuare ad applicarsi la disciplina prevista dal
Diritto interno.
Occorre, fin da subito, precisare che la normativa di diritto
uniforme può avere contenuto derogabile o inderogabile.
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Tra le Convenzioni aventi natura derogabile si richiama
proprio la Convenzione di Vienna del 1980, le cui disposizioni
(art. 6) si dice che possono essere escluse o derogate o, quanto
agli effetti, essere modificate per volontà delle Parti contraenti
N.B. Occorre, però, fare attenzione che, ai sensi del combinato
disposto dei successivi artt. 12 e 96, le Parti non possono
derogare o modificare regole nazionali sulla vendita di merci che
esigono la forma scritta per la conclusione o constatazione del
contratto, qualora lo Stato aderente abbia dichiarato che non
siano a sé applicabili …..)
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Tra le convenzioni aventi natura inderogabile, invece, vi
sono
quelle in materia di trasporti internazionali e, in particolare,
la Convenzione di Amburgo del 1978 delle Nazioni Unite sul
trasporto delle merci per mare (ratificata dall’Italia con L. 25
gennaio 1983).
Occorre dire che le Convenzioni, di solito, impongono una
uniformità di applicazione – e quindi di interpretazione –
delle norme ivi contenute. Si esprime appunto in tal senso:
l’art. 7 della Convenzione di Vienna del 1980, secondo cui ….
“Ai fini…
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secondo cui
“Ai fini dell’interpretazione della presente convenzione, sarà
tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di
promuovere l’uniformità della sua applicazione, nonché di
assicurare il rispetto della buona fede nel commercio
internazionale.
Le questioni riguardanti e materie disciplinate
dalla presente convenzione e che non sono da questa
espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi
generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in
conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto
internazionale privato”.
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E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
Al riguardo, poi, si veda quanto espressamente previsto dall’ordinamento
italiano con L. 218/1995 “Riforma del sistema italiano del diritto internazionale
privato”, ove, all’art. 2, si sancisce che:
“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle
Convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Nell’interpretazione di tali
convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza
della loro applicazione uniforme”.
E Noi sappiamo che la necessità di uniformità del diritto si avverte in
modo sempre più intenso proprio nel diritto internazionale privato; ciò, a
causa dell’inconveniente per il quale le norme che lo formano, proprio
perché rientranti, comunque, nel diritto nazionale, possono esprimere
contenuti diversi all’interno dei singoli Stati ed in conflitto fra loro.
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Ebbene, nella direzione di una sostanziale uniformità, sono state
adottate, nel tempo, Convenzioni che, proprio in questo ambito,
si occupano di una regolamentazione uniforme.
Tra esse annoveriamo: la Convenzione di Ginevra del 1930 sui
conflitti di legge in tema di cambiale (ratificata dall’Italia nel 1932),
la Convenzione di Ginevra del 1931 sui conflitti di legge in tema di
assegno bancario (ratificata dall’Italia nel 1934), la Convenzione
dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di
beni mobili (ratificata dall’Italia nel 1958), nonché, nell’ambito
dell’UE, la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (ratificata dall’Italia nel 1984), oggi
sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008 (Regolamento
“Roma I”, entrato in vigore nel dicembre 2009).
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
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E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Rientrano poi, in un’accezione più ampia di diritto uniforme
anche le cosiddette Leggi Modello, ossia testi legislativi che i
singoli Stati possono autonomamente far propri anche in parte, a
differenza delle Convenzioni che, salvo eventuali riserve,
vanno recepite in toto.
L’elaborazione delle Leggi Modello si deve alla Commissione
delle N.U. per il Diritto Commerciale Internazionale
(UNCITRAL) che ha elaborato regole uniformi in materia di:
arbitrato commerciale, conciliazione, costruzioni e servizi,
trasferimento internazionale di fondi e commercio elettronico.
GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Nella ricerca delle fonti di diritto uniforme da applicare al
mercato internazionale dei traffici commerciali, anche gli usi
del commercio internazionale hanno inevitabilmente un ruolo
di primaria importanza.
Gli usi vengono di solito definiti come comportamenti assunti
in un dato ambito, generalmente conosciuti, costantemente
ripetuti nel tempo e regolarmente osservati come vincolanti; si
tratta, pertanto, della manifestazione spontanea
dell’autonomia della collettività.
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
La rilevanza (la configurazione di una prassi come uso) e
l’efficacia (in termini di applicazione e di effetti) nel diritto
commerciale internazionale degli usi si manifesta secondo le
condizioni ed i limiti previsti:
1. da un determinato diritto nazionale applicabile ad una
fattispecie concreta avente connotati di internazionalità;
2. da una convenzione internazionale di diritto uniforme (come
nel caso dell’art. 9 della Convenzione di Vienna del 1980)
che per l’appunto richiami l’applicazione degli usi invalsi
nel commercio internazionale;
3. da un contratto nel quale gli stipulanti operano un rinvio
esplicito o implicito a determinati usi.
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Per quanto concerne la normativa italiana (L. 218/1995), la
disciplina degli usi ha trovato un adeguato adattamento alle
prescrizioni delle principali convenzioni di diritto materiale
uniforme, in particolare, alle prescrizioni dall’art. 9 della
Convenzione di Vienna del 1980, secondo cui:
“ Le Parti sono vincolate dagli usi a cui hanno assentito e dalle
abitudini stabilitesi fra di loro. Salvo accordo contrario delle
Parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel
contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano
o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio
internazionale, è largamente riconosciuto e regolarmente
osservato dalle Parti in contratti dello stesso genere, nel ramo
commerciale considerato”
LE NORME DI DIRITTO UNIFORME
E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Secondo la citata norma in materia di contratti di vendita
internazionali di merci:
(1) i criteri di rilevanza ed efficacia degli usi internazionali
prevalgono su quelli di carattere nazionale;
(2) gli usi del commercio internazionale costituiscono parte
del contenuto del contratto, a prescindere da un espresso
accordo al riguardo ed indipendentemente dalla
conoscenza di fatto dell’uso, purché esso sia astrattamente
conoscibile secondo l’ordinaria diligenza.
In merito, si evidenzia come anche la Convenzione (europea) di
Ginevra del 1961 sull’arbitrato internazionale, all’art. VII
imponga agli arbitri di “tener conto del contratto e degli usi del
commercio”
LA LEX MERCATORIA
Offrire una nozione della “Lex Mercatoria”, il cui nome è evocativo di un’antica universalità, non è agevole.
Il diritto commerciale è, tra i settori del diritto, quello che più
di ogni altro risulta permeato di una connotazione
internazionalistica in quanto, per i soggetti coinvolti e per
l’oggetto che mira a tutelare, avverte la necessità di raccordarsi
con gli ordinamenti vigenti in altri Paesi, tenuto conto:
• dell’espansione internazionale delle pratiche contrattuali;
• dell’utilizzo dei nuovi contratti dai Paesi di common law;
• della diffusione delle regole del “diritto commerciale
internazionale”;
• degli usi del commercio internazionale.
LA LEX MERCATORIA
L’elaborazione di una primordiale “lex mercatoria”, come
regolatrice del commercio e dei traffici, si deve allo stesso ceto
dei Mercanti che l’adotta come vera e propria lex universalis (lo
jus mercatorum); essa nasce, pertanto, senza la mediazione
della società politica.
La nascita del diritto commerciale (inteso in senso atecnico,
come una serie di norme coordinate da principi comuni) si può
far risalire al XII secolo, con la crisi del sistema feudale e
l’intensificarsi dell’attività economica e degli scambi
commerciali che, inizialmente, si svolgevano nell’ambito delle
corporazioni di arti e mestieri
LA LEX MERCATORIA
In buona sostanza, i Mercanti inserivano, nella
stipulazione di contratti di compravendita, clausole
ignote al diritto romano comune, caratterizzate dal
superamento del formalismo di quest’ultimo e che
trovavano la loro giustificazione nelle esigenze dei
traffici.
LA LEX MERCATORIA
La ripetizione, nel corso del tempo, di queste clausole
portava al riconoscimento della loro obbligatorietà ed
alla nascita di un primo nucleo di diritto commerciale
di natura consuetudinaria.
Tali pattuizioni, che inizialmente venivano utilizzate
dai soli iscritti alle corporazioni, quale diritto
autonomo di classe, manifestarono rapidamente la
loro forza espansiva e cominciarono ad essere inserite
in tutti i contratti commerciali transnazionali conclusi
da Mercanti (in questo caso Operatori di scambi),
anche quando semplici Parti non iscritte alla
Corporazioni.
LA LEX MERCATORIA
Pertanto, il diritto commerciale si caratterizzava
sempre più:
oltre al carattere della “specialità”, riconosciuta in
ambito endo-statuale rispetto alla restante normazione
nazionale;
per la sua “internazionalità”, riconosciuta in ambito
meta-statuale, in considerazione della sua valenza oltre
i confini dei singoli Paesi (anche dopo la formazione
degli Stati Nazionali) e l’attitudine ad espandersi
come diritto uniforme.
LA LEX MERCATORIA
Il diritto commerciale, nato originariamente come
diritto di classe (più correttamente, di Corporazioni),
supera nel tempo gli interessi particolari che
finiscono, pertanto, con il coincidere con il più
generale sviluppo dell’attività economica, per
realizzare una maggiore ricchezza collettiva e, quindi,
concorrere ad un miglioramento della società.
LA LEX MERCATORIA
Con l’affermarsi degli Stati nazionali si assiste al
predominio della statualità del diritto: lo Stato
riconosce solo il diritto da esso stesso emanato.
Il diritto commerciale non è più diritto di classe ma
diritto dello Stato, perde l’antica universalità e diventa
diritto nazionale, le consuetudini commerciali
regrediscono all’ultimo livello della gerarchia delle
fonti; la stessa lex mercatoria si statalizza
convertendosi nei “codici del commercio” e le
controversie riguardanti i rapporti commerciali
vengono assorbite nell’ambito della giurisdizione
statale.
Il consolidamento degli Stati nazionali conduce il diritto
commerciale ad una nuova fase, ove si assiste ad una dicotomia
tra il sistema anglosassone caratterizzato da una maggiore
elasticità e dal valore vincolante del precedente giurisprudenziale
ed il sistema latino nel quale si affermano le codificazioni
attraverso le quali viene enucleato un diritto unitario e
nazionale.
Questa nuova fase del diritto commerciale che si manifesta nel
superamento dei confini nazionali, in considerazione della
internazionalità degli interessi imprenditoriali consente di
avvertire sempre più l’inadeguatezza delle leggi nazionali e
l’esigenza di consentire la regolamentazione di contratti
sempre più delocalizzati.
.
LA LEX MERCATORIA
LA LEX MERCATORIA
LA NUOVA LEX MERCATORIA
La globalizzazione dei mercati neutralizza le leggi
volute dagli Stati Nazionali e crea l’esigenza di una
“nuova lex mercatoria”, a base consuetudinaria, per
disciplinare i contratti commerciali internazionali.
Va osservato che, nell’economia industriale classica,
gli scambi avvenivano a livello internazionale ma la
produzione rimaneva nazionale, mentre, nella società
post-industriale, l’intera organizzazione diventa
globale (vds., le multinazionali) e la contrattazione
deve svolgersi con regole omogenee.
LA LEX MERCATORIA
Influisce, enormemente, in questo processo di
trasformazione dei diritti nazionali, l’esigenza di
armonizzazione avvenuta in ambito europeo del
diritto societario.
Le direttive comunitarie hanno rappresentato un
significativo fattore di trasformazione del diritto
nazionale degli Stati membri. L’intervento
comunitario, per un lato, ha prodotto una alluvionale
legislazione speciale, dall’altro ha prodotto effetti
positivi, quale quello di stimolare la capacità creativa
dei nuovi mercatores o di creare dei nuovi strumenti
contrattuali.
LA LEX MERCATORIA
L’attuale lex mercatoria, oggi denominata law merchant o, come
qualche autore preferisce, transnational law mantiene la
funzione di uniformare la regolamentazione dei rapporti
commerciali e dei traffici attraverso l’individuazione dei
principi e delle regole che si sono affermate nella pratica del
commercio internazionale.
Secondo l’opinione maggioritaria gli elementi che costituiscono
la nuova lex mercatoria sono :
1) i “principi generali” del diritto applicati (anche quando non
vi sia uno specifico riferimento delle Parti sul loro impiego)
dai lodi degli arbitrati commerciali internazionali.
Essi rappresentano la parte più importante della lex
mercatoria: alcuni derivano dal diritto internazionale, altri
sono creati dagli Arbitri internazionali.
Analizzando le soluzioni adottate dai lodi arbitrali, gli studiosi della
materia hanno individuato un corpus di “principi” che sono:
• - principio pacta sunt servanda, regola di D.I.Universale,
• - principio della buona fede, non solo ai fini interpretativi, ma anche
• nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto,
• - principi relativi alla conclusione e validità dei contratti,
• - principi relativi all’interpretazione e all’esecuzione dei contratti,
• - principi relativi alle sanzioni o ai rimedi contro l’inadempimento.
2) gli “usi e consuetudini” del commercio internazionale: è
sufficiente, in questa sede rilevare che essi, intesi come una
delle fonti della “lex”, a differenza di quelli nazionali, si
ricollegano ad un ambito transnazionale e per essere applicati
devono sottostare al giudizio della diuturnitas e della opinio
juris ac necessitatis degli operatori economici.
•
LA LEX MERCATORIA
LA LEX MERCATORIA
Al riguardo, si evidenzia che la necessità di disciplinare le operazioni
economiche con un grado di uniformità ha portato sia alcune OIG che alcune
ONG economiche a vocazione transnazionale, a redigere delle raccolte: si pensi
agli International Commercial Terms (INCOTERMS) della Camera di
Commercio Internazionale (CCI), alla Fedération Internationale des
Ingénieurs-conseils (FIDIC) e all’International Standard Organisation (ISO).
3) i “principi giurisprudenziali”, vale a dire quei principi che emergono dalla
giurisprudenza arbitrale internazionale. Secondo quanto stabilito nel Lodo
(CCI) n. 4131 del 1982, le decisioni dei tribunali creano una giurisprudenza
di cui è necessario tener conto perché formatasi quale conseguenza della
realtà economica, conforme ai bisogni del commercio internazionale.
L’attività degli Arbitri internazionali può essere considerata fonte della lex
mercatoria in quanto attività creativa, perché può non solo applicare regole
già presenti in uno o più ordinamenti, ma anche regole che gli Arbitri stessi
considerano appropriate.
Ad essi devono, poi, aggiungersi i Principi Unidroit che costituiscono
un’attuazione, sia pure parziale, della “lex mercatoria”.
LA LEX MERCATORIA
LEX MERCATORIA
Possibilità applicative
La teorizzazione di una lex mercatoria non produrrebbe
utile risultato nel caso in cui non si considerasse… se, in quali
termini ed entro quali limiti… sia possibile applicarla.
L’arbitrato consente la risoluzione delle controversie
alternativamente alla giurisdizione statale; per attivare il
procedimento, è sufficiente che le Parti inseriscano nel contratto
una specifica clausola compromissoria o sottoscrivano un
apposito compromesso, a lite già verificata.
LA LEX MERCATORIA
Il giudizio arbitrale rispetto a quello ordinario presente numerosi vantaggi:
“risulta più rapido e più economico, è svincolato dal rigido
formalismo sostanziale e processuale del diritto nazionale;
consente alle Parti di indicare quale legge applicare o vincolare
gli arbitri a decidere secondo le regole della lex mercatoria”
In merito all’arbitrato commerciale internazionale, è stato
efficacemente osservato che esso costituisce il momento
giurisdizionale della nuova lex mercatoria; l’intensificarsi delle
relazioni economiche ha portato a una valorizzazione del ruolo
dell’arbitrato che si è posto come una modalità ordinaria di
composizione delle controversie del commercio transnazionale.
LA LEX MERCATORIA
Anche la giurisprudenza italiana ha stabilito che
“l’arbitrato internazionale è la sede idonea a giudicare i fatti che
si pongono in contrasto con la nuova lex mercatoria , quale
ordinamento consuetudinario autonomo rispetto agli
ordinamenti statuali” (Trib. Busto Arsizio, 17/10/03)
In sede arbitrale la Lex mercatoria, insieme con i Principi
Unidroit, ha avuto applicazione come lex contractus, ma anche
come strumento di interpretazione e integrazione della legge
applicabile, ciò non solo quando fosse espressamente
richiamata dalle Parti, ma anche su iniziativa degli Arbitri.
I PRINCIPI UNIDROIT
CARATTERISTICHE GENERALI
I “Principi dei contratti commerciali internazionali” predisposti
dall’Istituto per l’Unificazione del Diritto Privato (Unidroit),
costituiscono attuazione, anche se parziale e limitatamente al
settore dei contratti della lex mercatoria.
L’Istituto, sorto per promuovere l’uniformità internazionale
della legislazione, composto da una commissione di insigni
giuristi, si è ritrovato ad assolvere alla funzione di compilatore
di un diritto uniforme spontaneo, eminentemente pratico,
dotato di grande flessibilità (un esperanto di comunicazione
giuridica) capace di offrire una “lingua franca del diritto chiara
e semplice”, con “ un approccio totalmente nuovo al Diritto del
commercio internazionale”.
I PRINCIPI UNIDROIT
Essi nascono dalla constatazione dell’insufficienza dei diritti
statali ad adattarsi alle speciali esigenze del commercio
internazionale; del carattere frammentario delle convenzioni
internazionali che spesso presentano una visione unilaterale,
giacché non ratificate da tutti gli Stati; delle situazioni di
incertezza cui la stessa lex mercatoria può dar luogo.
I Principi Unidroit si propongono di ovviare a tali
inconvenienti, superando l’inadeguatezza delle legislazioni
internazionali, la settorialità delle regole uniformi,
l’applicazione dei principi generalissimi (quindi, scarsamente
definiti) della lex mercatoria, …… ,
offrendo una disciplina organica dei contratti in generale.
I PRINCIPI UNIDROIT
Lo scopo iniziale era quello di un riallineamento del diritto dei
contratti internazionali sulla base della prassi, delle legislazioni
nazionali e delle convenzioni di diritto uniforme; i punti di
riferimento più importanti sono stati: i singoli sistemi
nazionali, la Convenzione di Vienna del 1980 per la vendita
internazionale dei beni, i “documenti” elaborati dalla CCI e i
“documenti” UNCITRAL (Commissione delle NU per il
Commercio Internazionale).
Elaborati nel 1994, sono stati oggetto di un’ampia revisione che
ha portato ai Principi Unidroit del 2004 e ad una terza edizione
degli stessi nel 2010, con l’inserimento di importanti aggiunte e
integrazioni
I PRINCIPI UNIDROIT
Destinati a coprire l’intera area del diritto contrattuale, con la
finalità di riportare norme comuni alla maggior parte dei
sistemi esistenti e, al tempo stesso, recepire le soluzioni che
meglio si attagliano alle particolari esigenze del commercio
internazionale cross-border (transfrontaliero), anche in funzione
di proposizione di nuove regole.
I “Principi” non rientrano in alcuna delle categorie tradizionali
degli strumenti giuridici elaborati a livello internazionale, non
sono semplici clausole modello o contratti tipo, né regolano i
singoli contratti: essi si propongono di enunciare regole comuni
alla maggior parte dei sistemi giuridici e di raccogliere le
soluzioni più confacenti alle esigenze del commercio
internazionale , in un felice connubio di tradizione e
innovazione.
FUNZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli stessi “Principi” nel Preambolo, ne indicano la finalità:
I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti
commerciali internazionali e si applicano quando le Parti hanno
convenuto che il loro contratto sia da essi regolato;
I Principi possono applicarsi anche quando le Parti abbiano convenuto
sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla lex mercatoria o
simili;
I Principi possono applicarsi quando le Parti non hanno scelto il diritto
applicabile al loro contratto;
I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione
degli strumenti di diritto internazionale uniforme;
I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione
del diritto nazionale applicabile;
I Principi possono servire come modello per i legislatori nazionali ed
internazionali”.
I PRINCIPI UNIDROIT
I PRINCIPI UNIDROIT
I diversi casi nei quali i Principi possono trovare applicazione
sono detti “Principi applicabili al contratto per espressa
volontà delle parti” espressione di autonomia contrattuale.
Essi potranno essere richiamati 1) come norme contrattuali; 2)
come legge applicabile 3) come richiamo nel più ampio contesto
della lex mercatoria; 4) come usi del commercio; 5) scelti dopo
la conclusione del contratto.
1) Come norme contrattuali: si tratta dell’incorporazione per
relationem dei Principi nel contenuto normativo dell’accordo tra
le Parti che renderà gli stessi applicabili, purché non in contrasto
con le norme imperative del diritto nazionale applicabile al
contratto stesso; ciò significa che la legge regolatrice verrà
determinata sempre sulla base del diritto internazionale privato
applicabile
I PRINCIPI UNIDROIT
2) Come legge applicabile: in tal caso le Parti si riferiscono ai
Principi, in alternativa ad un coordinamento nazionale, come
un sistema normativo autonomo: tale scelta rischia di non
essere accettata dai Giudici nazionali, i quali, semmai, la
considerano un mero richiamo contrattuale.
Diverso è il caso in cui le Parti decidano di sottoporre le
controversie ad arbitrato dove è più probabile che i Principi
vengano applicati al contratto quale sistema normativo.
Resta, comunque, l’applicazione delle norme di diritto
internazionale privato per tutti quegli aspetti non regolati dai
Principi, con conseguenti problemi di compatibilità tra sistemi.
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I PRINCIPI UNIDROIT
3) Come richiamo nel più ampio contesto della lex mercatoria: le
Parti decidono di sottoporre il contratto ad un sistema
normativo a-nazionale, richiamando al suo interno i Principi
Unidroit. Tale possibilità consente di ridurre i rischi di conflitto
tra sistemi, inserendosi (i Principi) come species (specificazioni)
delle regole più generali della lex mercatoria.
4) Come usi del commercio: in virtù di questa possibilità è
consentito di richiamare i Principi, continuando a sottoporre il
contratto a una legge nazionale.
5) Scelti dopo la conclusione del contratto: si tratta di una
soluzione che mostra la sua utilità in una procedura arbitrale,
consentendo di evitare conflitti sulla determinazione della legge
applicabile e offrire regole adatte alle esigenze del commercio
internazionale.
CONSIDERAZIONI FINALI
Prima Considerazione
L’ampia autonomia contrattuale assicura alle Parti sia la
possibilità di assoggettare i loro rapporti a tali Principi, sia la
possibilità di prevederne un’applicazione solo parziale, sia la
loro non applicabilità.Le norme contenute nei Principi
Unidroit sono generalmente derogabili, così come chiarito
all’art. 1 (5) Ed 2010 degli stessi, dove si prevede che le parti
possano escludere del tutto la loro applicazione o modificarne
gli effetti, salvo il richiamarsi a disposizione contraria in Essi
contenuta.
Seconda Considerazione
L’effettività e l’utilità di tali Principi si riscontra nei Lodi
Arbitrali Internazionali che li assumono come accreditata fonte
I PRINCIPI UNIDROIT
di cognizione nel risolvere controversie in applicazione della lex
mercatoria; il numero di sentenze statali che fanno ad Essi
riferimento è, infatti, in costante aumento.
Per Concludere
Se è vero che i Principi non hanno alcuna efficacia normativa
vincolante, soprattutto in sostituzione del diritto positivo
applicabile, consentono di poter far loro riferimento esplicito
nella stesura del contratto e assumono una non trascurabile
efficacia persuasiva nella ricerca delle soluzioni della prassi
commerciale internazionale (di fatto realizzando l’auspicata
uniformazione del diritto internazionale nello specifico settore )
I PRINCIPI UNIDROIT