Corso di auto-apprendimento guidato Facilitatori per il Rischio Biologico.
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Corso di auto-apprendimento guidato
Facilitatori per il Rischio Biologico
Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:
Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:
Servizio Prevenzione e Protezione
SAPS
Medici Competenti
Risk Management
Obiettivi Obiettivi
1) Aggiornamento della conoscenza circa l’organizzazione della sicurezza in Azienda (ruolo dei vari soggetti attivi della prevenzione, compiti dei Facilitatori, con particolare riferimento all’ attività di formazione ed al Rischio Biologico)
2) Definizione di procedure lavorative, tramite lavori in piccoli gruppi (all’ interno di ogni edizione ed in base all’ area di appartenenza: area critica, diagnostica, chirurgica, medica e territoriale)
SICUREZZASICUREZZA
STRUTTURE / IMPIANTI
MATERIALI ATTREZZATURE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
ESPERIENZA / PROFESSIONALITA’ / MOTIVAZIONE
FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO
BASSO LIVELLO DI CONFLITTUALITA’ E DI STRESS
SINTALITA’ ( senso di appartenenza )
ESPERIENZA / PROFESSIONALITA’ / MOTIVAZIONE
FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO
BASSO LIVELLO DI CONFLITTUALITA’ E DI STRESS
SINTALITA’ ( senso di appartenenza ) MELARAGNI
Fenomeno di tipo multifunzionale, di natura:
1) strutturale 2) tecnologica
3) organizzativa 4) psicologica
5) sociale 6) etc.
Parte dallo stato reale
Tende allo stato ottimale MELARAGNI
“ Soggetti attivi ” della Prevenzione
Organizzazione della funzione sicurezza
lavorolavoro sicurezzasicurezza
Organizzazionedel
lavoro
Organizzazionedel
lavoro
Organizzazionedella
sicurezza
Organizzazionedella
sicurezza
Organizzazione della funzione sicurezza
Organizzazionedel lavoro
Datore di lavoroDatore di lavoro
DirigentiDirigenti
PrepostiPreposti
LavoratoriLavoratori
Servizio Prevenzionee Protezione
Servizio Prevenzionee Protezione
MediciCompetentiMediciCompetenti
Rappresentantidei LavoratoriRappresentantidei Lavoratori
Servizi disupporto
TecnicoTecnico
AcquistiAcquisti
RisorseUmaneRisorseUmane
(D.Lgs.81/2008 - art. 2 - Definizioni)
IL DATORE
DI LAVORO
- Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
- Colui che ha i poteri decisionali e di spesa
(Es. AUSL = Dir. Generale / o Dirigente che abbia non solo autonomia funzionale, ma anche di spesa)
(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni)
IL DIRIGENTE
Attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa
(nell’ ambito dell’ incarico conferitogli)
Es.: Direttore Medico P.O., Dirigente U.O., Dir. Distretto, etc.
IL DIRIGENTE
E’ anche il destinatario di alcuni obblighi riguardanti la sicurezza.
Congiuntamente al D. di L. deve, tra l’ altro :
Art. 18 – lettera i)
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
Art. 18 – lettera l)
Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli artt. 36 - 37 ( 278 - R. Biol.)
Art. 36 – comma 2 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Il D. di L. (all’ interno della propria U.O. il Dirigente … ) provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
1) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’ attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
2) sui pericoli connessi all’ uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
3) sulle misure e le attività di protezione adottate
Art. 37- comma 4 - OBBLIGHI DI FORMAZIONE
La formazione e (ove previsto) l’addestramento devono avvenire in occasione:
1) della costituzione del rapporto di lavoro
2) del trasferimento o cambiamento di mansioni
3) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
(“periodicamente ripetuta” in base all’ evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi
Art. 37 – comma 5:
L’ addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Art. 278 - comma 1 - Esposizione ad agenti biologici
OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.
Il D. di L. fornisce informazioni ed istruzioni, in particolare su:
a) Rischi dovuti agli agenti biologici utilizzati
b) Le precauzioni da prendere per evitare l’ esposizione
c) Le misure igieniche da osservare
d) La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi, e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego
e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4)
f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze
Art. 278 - commi 2,3,4 - Esposizione ad agenti biologici OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.
Comma 2: Il D. di L. assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1)
Comma 3: L’ informazione e la formazione …sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi
Comma 4: nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente
(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni)
IL PREPOSTO
Sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Di norma sono i Coordinatori Sanitari, Tecnici, Amministrativi, etc.
Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento
Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento
IL PREPOSTO
Tra l’ altro deve:
Art. 19 – comma 1, lettera b):
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
Art. 19 – comma 1, lettera d:)
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
IL FACILITATORE
AFFIANCA IL PREPOSTO
nelle attività di prevenzione e protezione
riguardo il rischio
per il quale ha ricevuto
apposita formazione
Compiti del Facilitatore
- Partecipazione diretta alle attività di informazione, formazione e addestramento all’ interno della U.O. di appartenenza
- Collaborazione con S.P.P. e M.C. per la valutazione dei rischi e l’ individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione
- Controllo periodico sull’ applicazione corretta delle procedure inerenti il R. Biologico, ed eventuali interventi per promuovere azioni correttive
- Partecipazione agli interventi del S.P.P. nel corso di indagini, a seguito di infortuni da rischio biologico
IL LAVORATORE
(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)
IL LAVORATORE
Persona che …
svolge un’ attività lavorativa
nell’ ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro
(pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un’ arte o una professione)
(D.Lgs. 81/2008–art. 2)
IL LAVORATORE Ad es., nella nostra Azienda è anche:
- l’allievo
- il volontario
- il soggetto beneficiario di tirocini formativi
- il partecipante a corsi di formazione professionale
(nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, videoterminali,
agenti chimici, fisici, biologici …)
Organismi della prevenzione
(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 – Definizioni )
Insieme di persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all’ Azienda)
finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
Insieme di persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all’ Azienda)
finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
IL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organismi della prevenzione
(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)
IL MEDICO COMPETENTE
Collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria
Organismi della prevenzione (D.Lgs. 81/2008–art. 2 -
Definizioni)
I RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
Persone elette o designate
per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza
durante il lavoro
Il Documento Generale di sicurezza e salute sul lavoro
Il Documento Generale di sicurezza e salute sul lavoro
La gestione della sicurezza nella AUSL di Rieti
È in elaborazione il:
• L’ organigramma aziendale• La definizione di compiti e responsabilità• I vari organismi aziendali per la sicurezza (SPP – M.C.- RLS …) • La valutazione dei rischi lavorativi• La documentazione di sicurezza• I rapporti con l’Organo di Vigilanza• Le politiche adottate per la sicurezza e la salute sul lavoro• L’informazione e la formazione in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
IL DOCUMENTO GENERALE di sicurezza e salute sul lavoro
Strumento dinamico, periodicamente aggiornato, che contiene tra l’ altro:
IL DOCUMENTO GENERALE di sicurezza e salute sul lavoro
Strumento dinamico, periodicamente aggiornato, che contiene tra l’ altro:
Nel ringraziarvi per la partecipazione,
ricordiamo che sul sito aziendale AUSL
Staff
Prevenzione e protezione
è presente molta documentazione riguardante i vari rischi presenti in Azienda, nonché le varie misure di prevenzione e protezione adottate