CORSO BASE IL CONSULENTE TECNICO DUFFICIO E DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE 31/10/2013 APPUNTI DI...

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CORSO BASEIL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E DI PARTE

NEL PROCESSO CIVILE 31/10/2013

  

APPUNTI DI FEDERICA BEDONIRiscritti da Isabella Casali

 SI  segnala:  “Note  su  aspetti  procedurali  della  consulenza tecnica  in  materia  civile”  –  Febbraio  2011  –  a  cura  del Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli Esperti Contabili

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Disposizioni Attuative del C.P.C.

TITOLO II Degli esperti e degli ausiliari del Giudice

Capo II Dei Consulenti Tecnici del Giudice

Sezione I Dei consulenti Tecnici nei Procedimenti Ordinari

Artt. 13 – 23

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Il Consulente Tecnico è un ausiliario del Giudice ai sensi dell’art. 61 C.p.c.  - Ausiliario del giudice, non Pubblico Ufficiale.

Art. 15 disp att C.p.c.: Iscrizione nell’Albo. Chi può ottenere l’iscrizione all’Albo? 

REQUISITI•Coloro i quali siano forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;•Siano  di  condotta morale  e  politica  specchiata  (il  requisito  della  condotta  politica  deve  ritenersi  non  più necessario, in quanto incostituzionale);•Sono  iscritti nelle  rispettive associazione professionali  (novità  introdotte dalla  legge n. 69 del 18/06/2009: anche i revisori contabili iscritti nell’apposito Registro possono ottenere l’iscrizione negli albi del tribunale dei CTU).

Art. 16 disp att C.p.c.: Domanda di iscrizione. Come  ottenere  l’iscrizione  all’Albo:  domanda  in  bollo  al  Presidente  del  Tribunale  (da  non  presentare all’Ordine) corredata, oltre che dai documenti specificatamente indicati dall’art. 16 delle disposizioni attuative del C.p.c., dal curriculum vitae, con allegati i titoli e i documenti indicanti le specifiche competenze. 

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La domanda può essere stampata dal sito ufficiale del Tribunale di Modena – Sezione Modulistica – Area Amministrativa – Servizi Amministrativi

Sono da allegare alla domanda:•il certificato generale del casellario giudiziale in bollo•la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa a mezzo bollettino postale su c/c 8003•l’autocertificazione attestante  la data di nascita,  la  residenza, l’iscrizione all’associazione professionale (minimo da due anni) 

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Nella domanda è da  indicare  la “categoria” (art. 13 disp att C.p.c.) alla quale si chiede di essere iscritti (Es. 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa – elenco non tassativo. Oggi esiste anche, per esempio, l’Albo degli psicologi). 

Per  gli  iscritti all’Albo dei Dottori  Commercialisti  ed  Esperti Contabili  le  aree di specializzazione  indicate dal  Tribunale di Modena nell’anno 2011  sono  state  le seguenti:contabilità, bilancio e valutazione di azienda – soggetti ed enti privaticontabilità e bilancio – soggetti ed enti pubblicimateria fiscalematematica finanziaria e calcoli attuarialitecnica bancaria e mercati finanziarimateria del lavoromateria fallimentare

La domanda deve essere consegnata alla Cancelleria Servizi Amministrativi (per il Tribunale di Modena, II° piano a fianco della Cancelleria Fallimentare).

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Sulle domande di iscrizione decide il Comitato formato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista, designato dal Consiglio dell’Ordine o  Collegio  della  categoria  a  cui  appartiene  il  richiedente  l’iscrizione  (art.  15  comma  3 disp att C.p.c.).

A  Modena,  nel  caso  di  domande  di  iscrizione  all’Albo  dei  CTU  presentate  da    iscritti all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  al  Comitato  partecipa  il Presidente dell’Ordine stesso e, per prassi, il Presidente dell’Ordine Forense.

Il Presidente del Tribunale assume informazioni sul professionista che ha presentato domanda dal Presidente dell’Ordine Professionale di appartenenza, il quale segnala, tra l’altro, l’assolvimento o meno degli obblighi di formazione professionale. Il  non aver  assolto  agli  obblighi  di  formazione  non  è  causa  ostativa  alla  iscrizione,  ma certamente  non depone a favore.

E’  presente  anche  un  Cancelliere  del  Tribunale  che,  materialmente,  esegue  tutte  le formalità inerenti l’aggiornamento degli Albi (art. 14 comma 4 disp att C.p.c.).

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Il Comitato, a Modena, si riunisce una volta l’anno, di solito a Maggio/Giugno.

Il Comitato può:•ammettere il professionista all’Albo dei consulenti, alla specialità richiesta;•sospendere l’esame della domanda per

-insufficienza di documentazione;-ulteriori chiarimenti;-ad esempio a Modena:

omancato compimento di 2 anni di iscrizione all’Albo,oiscrizione all’Albo di diversa circoscrizione del Tribunaleoattesa  dell’esito  di  un  procedimento  aperto  presso  la  Procura  della Repubblica

•rigettare la domanda in toto o parzialmente, con ammissione solo ad alcune specialità (Es. di casi di rigetto: non può essere iscritto chi abbia già ottenuto l’iscrizione  nell’Albo di altro Tribunale ex art. 15 co 2 disp.att. C.p.c.)

MODENA: Comunicazione a cura del Cancelliere.In caso di ammissione, un tempo  arrivava al candidato la  comunicazione da parte del Presidente  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili.  Ora  non  è  più così, ma non è detto tale uso non possa essere nuovamente adottato…

Contro la decisione del Comitato è ammesso reclamo alla Corte d’Appello entro 15 gg dalla notificazione della decisione (art. 15 comma 4 disp att C.p.c.).

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All’ Albo attingono tutti gli Uffici giudiziari aventi sede nella circoscrizione del Tribunale (es i Giudici di pace)

L'Albo è permanente. Ogni quattro anni il Comitato di cui all'articolo 14 disp. att. C.p.c. deve provvedere alla revisione dell'Albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei  requisiti  previsti  nell'articolo  15  disp  att  C.p.c.  o  è  sorto  un  impedimento  a esercitare l'ufficio. 

Ai consulenti che non abbiano tenuto una condotta “specchiata” ai sensi dell’art. 19 delle disposizioni attuative, o non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari (art. 20 disp att C.p.c.):•L’avvertimento;•La sospensione dall’Albo per un tempo non superiore ad un anno;•La cancellazione dall’Albo.

A    memoria  dell’attuale  Presidente  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed Esperti Contabili  di Modena, non si ricordano cancellazioni di Colleghi dall’Albo dei CTU.

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Art.  23  Disp  att  C.p.c.    “Il presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”

L’inciso  “senza  danno  per  l’amministrazione  della  giustizia” dovrebbe  consentire  al  giudice  di  derogare  al  prescritto principio  di  rotazione  in  presenza  di  controversie  su materie particolari o in presenza di controversie molto complesse, per le  quali  sia  richiesta  una  professionalità  collaudata.  Dunque, non  si  tratta  di  osservare  pedissequamente  una  “regola matematica”,  ma  di  contemperare  l’esigenza  di  equa distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che lega il giudice al consulente.

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CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO PRIMO - Disposizioni Generali

TITOLO PRIMO - Degli organi giudiziari

CAPO III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

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Art. 61 C.p.c.:  quando è necessario (1), il giudice può (2) farsi assistere (3), per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti (4) di particolare competenza tecnica (5).(Non si definisce  la consulenza o  la  relazione, ma  il  legislatore pone  l’accento sull’aspetto soggettivo dell’istituto).

Quando  è necessario (1)? Quando  la  soluzione  del  processo  non  è  possibile mediante  il ricorso  alle  regole  di  comune  esperienza,  richiedendo  invece  specifiche  conoscenze tecniche  che  esulano  dalla  normale  cognizione  del  giudice  (o  da  motivi  di  impossibilità oggettiva. Es: prova DNA).

Il giudice può (2) farsi assistere (3):•“può”:  il  giudice  e  non  le  parti,  al  quale  spetta  la  discrezionalità,  ha  la  facoltà  di determinare  l’opportunità  e  la  necessità  della  consulenza.  La  consulenza  non  è  quindi subordinata  alla  richiesta  delle  parti  e  potrebbe  essere  respinta  seppur  con  adeguata motivazione…  l’istanza di  ammissione della  consulenza  tecnica non è mezzo di  istruttoria nella disponibilità delle parti;•“assistere”:  il  consulente  è  un  ausiliario  del  giudice.  Attenzione:  consulenza  non  come mezzo di prova, ma come ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore che, però, non è pubblico ufficiale.

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Da uno o più consulenti  (4):  art. 191 comma 2 C.p.c.:  possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (caso eccezionale). Non è richiesto il numero dispari perché il CTU non deve emettere una pronuncia, quindi non esiste  il problema della maggioranza, quindi  se vi  fosse disaccordo tra i tecnici potrà scaturire una relazione con due tesi. Il giudice comunque non è vincolato a  seguire  il  parere  di  un’eventuale  maggioranza,  purché  motivi  adeguatamente  la  sua decisione. 

Tuttavia,  ai  sensi  dell’art 22 co. 2,  disposizioni  attuative,  il  Giudice  qualora  ritenga necessaria una competenza particolare o ravvisi particolari problemi di incompatibilità (es: problemi  tra  professionisti  locali),  può  anche  nominare  come  consulente  una  persona iscritta in un Albo di un diverso Tribunale, ovvero non iscritta in nessun Albo dei consulenti, sentito il Presidente del Tribunale e con provvedimento motivato (es: dirigente di azienda).

NOMINA CON ORDINANZA: Ai sensi dell’art. 191 C.p.c., nei casi previsti dagli artt. 61 e ss. Il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. 

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Il  giudice  fissa  anche  l’udienza  nella  quale  il  CTU nominato  dovrà  comparire  per    prestare  giuramento  e per ricevere l’incarico.

La  nomina  del  consulente  da  parte  del  giudice  avviene sulla base di un apprezzamento fiduciario, normalmente tra  gli  iscritti ad un  apposito Albo,  diviso per  categorie, istituito presso ogni tribunale.

L’ordinanza  di  nomina  è  notificata  al  CTU,  a  cura  del cancelliere  che  invita  formalmente  il  CTU  a  comparire all’udienza fissata.

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Il CTU nominato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio.

Costituisce  reato  (art  366  c.p.  il  rifiuto di  uffici  legalmente dovuti) il rifiuto del consulente di prestare la propria attività (ufficio). 

Il  consulente  nominato  è  scelto  tra  gli  iscritti  all’Albo  dei consulenti.  Se non è iscritto all’Albo ha la facoltà di rifiutare.

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RIFIUTO A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA’

Art. 63 C.p.c.: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente: il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione, il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51 C.p.c.:. 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2)  se  egli  stesso  o  la  moglie  è  parente  fino  al  quarto  grado  o  legato  da  vincoli  di affiliazione,  o  è  convivente  o  commensale  abituale  di  una  delle  parti  o  di  alcuno  dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4)  se  ha  dato  consiglio  o  prestato  patrocinio  nella  causa,  o  ha  deposto  in  essa  come testimone, oppure vi ha prestato assistenza come consulente  tecnico.   Es:   preventivo svolgimento di incarico per conto di una delle parti (calcoli già prodotti in giudizio da una delle parti)5)  se  è  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno,  procuratore,  agente  o  datore  di lavoro  di  una  delle  parti;  se,  inoltre,  è  amministratore  o  gerente  di  un  ente,  di un'associazione anche non  riconosciuta,  di  un Comitato,  di  una  società o  stabilimento che ha interesse nella causa. 

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

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ASTENSIONE: E’  il  giudice  che  decide  la  validità  o meno  del motivo  per  l’astensione,che provvede con  ordinanza non impugnabile in calce al ricorso.

Per il CTU non vi sono motivi tipici di astensione, ma si rimette al giudice la valutazione del caso concreto, in conformità all’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio. 

E’ obbligo del consulente di farne denuncia o istanza al giudice almeno 3 gg prima dell’udienza di comparizione (art. 192 C.p.c.).E’ consentita, tuttavia, anche una dichiarazione “irrituale” in udienza.E’  accettata  e  verbalizzata  solo  fino  a  tale  momento,  dopo  tale  facoltà  è preclusa al consulente.Nel  caso  di  fondati motivi  di  astensione    non  invocati  dal  consulente  con propria istanza o in udienza, lo stesso può essere ricusato dalle Parti.

L’Ausiliario  del  Giudice,  al  pari  del  magistrato  titolare  del  fascicolo,  deve essere ed apparire  terzo e così deve sia  risultare  in assoluta estraneità con ciascuna  delle  parti,  sia  evitare  comportamenti  che  possano  ingenerare  il sospetto  di  una  particolare  familiarità  ovvero  di  una  particolare  animosità con alcuno dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale (siano essi parti, difensori, consulenti di parte ovvero giudice designato).

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La RICUSAZIONE  del  consulente  nominato  è  richiesta  dalle  parti nello  stesso  termine  di  almeno  3  gg  prima  dell’udienza  di comparizione (termine non a pena di decadenza).

Le  parti  possono  presentare  al  giudice  istanza  di  ricusazione  del CTU nominato (art. 192 C.p.c.). 

Le irregolarità nella nomina del consulente, così come i dubbi sulla sua  imparzialità  o  obiettività,  possono  essere  fatte  valere  solo attraverso l’istanza di ricusazione

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Cassazione consolidata afferma che lo spirare del termine provoca che non si possa dichiarare nulla la relazione tecnica, neanche per motivi  sopravvenuti  o  conosciuti  dopo)  ove  ne  sussistano  i presupposti,  restando  preclusa,  altrimenti,  la  possibilità  di  far valere detti motivi successivamente, neanche mediante ricorso in cassazione. 

Nel  giudizio di  appello può essere nominato  lo  stesso C.T.U.  che ha prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di proporre istanza di ricusazione per dubbi sull’imparzialità; questa non  può  più  essere  fatta  valere  in  Cassazione.  Sull’istanza  di astensione  o  di  ricusazione  decide  il  giudice  istruttore  che  ha effettuato  la  nomina,  ed  il  suo  provvedimento  è  insindacabile, sempre  che  la  motivazione  sia  immune  da  vizi  logici  o  giuridici (ordinanza non impugnabile, art 192 C.p.c.). 

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Non  è  considerato motivo  per  il  rifiuto  dell’incarico  il  fatto che  non  sia  stato  versato  da  una  delle  parti  l’anticipo  sul compenso determinato dal giudice, anche perché è possibile ottenere  una  ingiunzione  di  pagamento  immediatamente esecutiva. 

Talvolta  l’inizio  e  lo  svolgimento  delle  operazioni  peritali, tuttavia,  è  subordinato  al  versamento  del  fondo  spese  a carico di una o entrambe le Parti in solido. 

In  caso  di  mancato  versamento,  per  prassi  alcuni  C.T.U. restituiscono i Fascicoli di Parte e rimettono l’incarico, in altri casi  di  prassi,  il  C.T.U.    si  rimette  al  volere  del  Giudice  in merito  (spesso  per  tutela  del  diritto  di  difesa  il  Giudice dispone che la consulenza tecnica sia comunque eseguita).