Controlli interni L’organizzazione dei controlli interni ... · to dei controlli interni anche in...

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............................................................................................................................................................................................................................. Controlli interni L’organizzazione dei controlli interni negli enti locali di Massimo Mangiarotti Direttore operativo della citta ` di Broni ............................................................................................................................................................................................................................. Nel presente scritto si esaminano i principali aspetti dell’organizzazione dei controlli interni negli enti locali con particolare attenzione all’evoluzione della normativa e all’introduzione di una metodologia finalizzata alla creazione del valore Premessa introduttiva L’organizzazione dei controlli interni negli enti lo- cali scaturisce dall’idea radicata nelle discipline economiche di rappresentare un’entita ` ampia, com- plessa e in continua evoluzione tramite una sintesi logica finalizzata ad agevolare le decisioni e a orientare i comportamenti (1). Attraverso la sintesi logica, ovvero il coordinamen- to verticale del procedimento organizzativo (chi de- cide) e orizzontale del processo produttivo (cosa fa), risulta possibile definire gli obiettivi di bilancio e perseguire gli obiettivi di gestione rispetto all’al- locazione e tramite l’impiego delle risorse econo- miche, umane e strumentali. L’introduzione di un sistema integrato dei control- li interni negli enti locali, fondato sulla struttura- zione delle conoscenze e teso alla creazione del valore, presuppone una riflessione sulla razionali- ta ` dei procedimenti organizzativi e sulla realizza- bilita ` dei processi produttivi, ripensando compe- tenze e funzioni rispetto al fruitore finale delle in- formazioni. Nasce l’idea dei controlli interni contestualizzati a tutte le fasi della programmazione, gestione e ren- dicontazione; non piu ` momento a se stante del ciclo programmazione, gestione e controllo, bensı ` col- lante che unifica tutte le fasi della programmazione, gestione e rendicontazione, restituendo, come un vero e proprio cruscotto (2), tutte le informazioni finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo delle ri- sorse economiche, umane e strumentali. Evoluzione normativa I controlli negli enti locali sono stati oggetto di una continua evoluzione normativa. Nel periodo antecedente l’entrata in vigore della Costituzione (1865-1947) i controlli implicavano un esteso controllo di legittimita ` (vigilanza) e un penetrante controllo di merito (tutela) (3) fino a di- ventare repressivi e sostituivi (4). Nel periodo susseguente l’entrata in vigore della Costituzione (1947-1990) i controlli erano di tipo centralistico e di merito (5). La riforma delle autonomie a Costituzione invariata (1991-2001) ha ridotto i controlli esterni sanziona- tori e ha aumentato i controlli interni collaborativi. L’avvio della distinzione minori controlli esterni e maggiori controlli interni e ` iniziata con la legge 8 giugno 1990, n. 142 che, oltre ad abrogare i con- trolli di merito e a ridurre i controlli esterni preven- tivi di legittimita `, all’art. 57, c. 9 (6) introduceva la facolta ` di prevedere forme di controllo interno di gestione. Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 agli artt. 39 e 40 rendeva obbligatorio il controllo di gestio- ne in tutti gli enti locali. La legge 15 maggio 1997, n. 127 riduceva ulteriormente i controlli esterni pre- ventivi di legittimita `, mentre l’art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recepiva nell’ordinamento degli enti locali le disposizioni del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, prevedendo quattro tipologie di con- Note: (1) Cfr. sull’argomento R. Normann Ridisegnare l’impresa Etas 2002. (2) Cfr. sull’argomento K. R.S., Norton D.P. Balanced scorecard. Tradurre la strategia in azione Isedi Torino 2007. (3) Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. A. (4) Articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. (5) Legge 10 febbraio 1953, n. 62. (6) ‘‘Lo statuto puo ` prevedere forme di controllo economico interno della ge- stione’’. ................... ................................................................................................ Il punto su... ...................... .............. 8-9/2013 667

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Controlli interni

L’organizzazione dei controlliinterni negli enti localidi Massimo MangiarottiDirettore operativo della citta di Broni

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Nel presente scritto si esaminano i principali aspetti dell’organizzazione dei controlli interninegli enti locali con particolare attenzione all’evoluzione della normativa e all’introduzionedi una metodologia finalizzata alla creazione del valore

Premessa introduttiva

L’organizzazione dei controlli interni negli enti lo-cali scaturisce dall’idea radicata nelle disciplineeconomiche di rappresentare un’entita ampia, com-plessa e in continua evoluzione tramite una sintesilogica finalizzata ad agevolare le decisioni e aorientare i comportamenti (1).Attraverso la sintesi logica, ovvero il coordinamen-to verticale del procedimento organizzativo (chi de-cide) e orizzontale del processo produttivo (cosafa), risulta possibile definire gli obiettivi di bilancioe perseguire gli obiettivi di gestione rispetto all’al-locazione e tramite l’impiego delle risorse econo-miche, umane e strumentali.L’introduzione di un sistema integrato dei control-li interni negli enti locali, fondato sulla struttura-zione delle conoscenze e teso alla creazione delvalore, presuppone una riflessione sulla razionali-ta dei procedimenti organizzativi e sulla realizza-bilita dei processi produttivi, ripensando compe-tenze e funzioni rispetto al fruitore finale delle in-formazioni.Nasce l’idea dei controlli interni contestualizzati atutte le fasi della programmazione, gestione e ren-dicontazione; non piu momento a se stante del cicloprogrammazione, gestione e controllo, bensı col-lante che unifica tutte le fasi della programmazione,gestione e rendicontazione, restituendo, come unvero e proprio cruscotto (2), tutte le informazionifinalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo delle ri-sorse economiche, umane e strumentali.

Evoluzione normativa

I controlli negli enti locali sono stati oggetto di unacontinua evoluzione normativa.

Nel periodo antecedente l’entrata in vigore dellaCostituzione (1865-1947) i controlli implicavanoun esteso controllo di legittimita (vigilanza) e unpenetrante controllo di merito (tutela) (3) fino a di-ventare repressivi e sostituivi (4).Nel periodo susseguente l’entrata in vigore dellaCostituzione (1947-1990) i controlli erano di tipocentralistico e di merito (5).La riforma delle autonomie a Costituzione invariata(1991-2001) ha ridotto i controlli esterni sanziona-tori e ha aumentato i controlli interni collaborativi.L’avvio della distinzione minori controlli esterni emaggiori controlli interni e iniziata con la legge 8giugno 1990, n. 142 che, oltre ad abrogare i con-trolli di merito e a ridurre i controlli esterni preven-tivi di legittimita, all’art. 57, c. 9 (6) introduceva lafacolta di prevedere forme di controllo interno digestione. Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 agli artt.39 e 40 rendeva obbligatorio il controllo di gestio-ne in tutti gli enti locali. La legge 15 maggio 1997,n. 127 riduceva ulteriormente i controlli esterni pre-ventivi di legittimita, mentre l’art. 147 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 recepiva nell’ordinamentodegli enti locali le disposizioni del D.Lgs. 30 luglio1999, n. 286, prevedendo quattro tipologie di con-

Note:

(1) Cfr. sull’argomento R. Normann Ridisegnare l’impresa Etas 2002.

(2) Cfr. sull’argomento K. R.S., Norton D.P. Balanced scorecard. Tradurre lastrategia in azione Isedi Torino 2007.

(3) Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. A.

(4) Articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(5) Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(6) ‘‘Lo statuto puo prevedere forme di controllo economico interno della ge-stione’’.

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trolli interni (7). L’apice dell’autonomia per gli entilocali giungeva con la riforma del titolo V dellaCostituzione, sancita dalla legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3, che abrogava gli ultimi controlliesterni preventivi di legittimita.Il periodo dell’autocontrollo (2002-2011), incentra-to sui controlli interni obbligatori e sui controlliesterni eventuali, ha generato situazioni evidentidi mancato controllo.L’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertitocon modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213,reca importanti novita in materia di controlli interninegli enti locali, prevedendo numerosi nuovi adem-pimenti. A distanza di un decennio dalla riforma co-stituzionale delle autonomie, il legislatore inverte laprospettiva finalizzando i controlli interni ai controlliesterni e rafforzando il ruolo delle sezioni regionalidi controllo della Corte dei conti alle quali compete,con cadenza semestrale, la verifica sul funzionamen-to dei controlli interni anche in base al referto sullaregolarita della gestione, sull’efficacia e sull’adegua-tezza del sistema dei controlli interni trasmesso se-mestralmente dal sindaco dei comuni con popolazio-ne superiore a 15.000 abitanti e dal presidente dellaprovincia. Non solo, e introdotto un controllo centra-le stante la facolta del Ministero dell’economia edelle finanze, attraverso il Dipartimento della ragio-neria generale dello Stato, di attivare verifiche sullaregolarita della gestione in presenza di situazioni disquilibrio finanziario. In caso di assenza o inadegua-tezza degli strumenti e delle metodologie del sistemadei controlli interni, le sezioni giurisdizionali regio-nali della Corte dei conti irrogano agli amministrato-ri le sanzioni pecuniarie da un minino di cinque finoa un massimo di venti volte la retribuzione mensilelorda.Oltre ai controlli interni, l’art. 148bis (8) delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 reintroduce i con-trolli esterni sostitutivi e di merito nelle materie af-ferenti il patto di stabilita interno, l’indebitamento egli equilibri economico finanziari, prevedendo pergli enti locali interessati dalla pronuncia di accerta-mento delle competenti sezioni regionali di control-lo della Corte dei conti l’obbligo di adottare i prov-vedimenti idonei a rimuovere le irregolarita e a ri-pristinare gli equilibri di bilancio.Non potendo riproporre i controlli preventivi di le-gittimita, il legislatore modifica il ruolo delle auto-nomie concepito dalla riforma del titolo V dellaCostituzione reindirizzando i controlli interni dallacultura del risultato al metodo dell’adempimento.Lo strumento degli enti locali per migliorare i risul-tati, trasformando l’attivita da statica con contenutopredeterminato a dinamica per obiettivi, diventa ilproposito dello Stato per superare le difficolta di fi-nanza pubblica chiamando la Corte dei conti a ve-

rificare che il sistema dei controlli interni sia ade-guato indipendentemente dall’uso delle informa-zioni ottenute nelle fasi della programmazione, ge-stione e rendicontazione.

MetodologiaIl sistema dei controlli interni ha il suo fondamentonel principio inderogabile della separazione dellefunzioni e delle competenze in base al quale agliorgani di governo e attribuita la funzione di indiriz-zo e di controllo, mentre agli organi di gestionecompete la gestione amministrativa, tecnica e con-tabile secondo canoni di autonomia, funzionalita,produttivita, professionalita e responsabilita.L’ente locale, attraverso le fasi della programma-zione gestione e rendicontazione, declina gli obiet-tivi di governo prioritari per la collettivita in obiet-tivi di bilancio annuali e pluriennali, determina gliobiettivi di gestione coerenti con gli obiettivi di bi-lancio, alloca, impiega e utilizza le risorse econo-miche, umane e strumentali, persegue gli obiettividi bilancio e di gestione, rendiconta i risultati con-seguiti dagli organi di governo e dagli organi di ge-stione evidenziando indicatori, criteri e parametriper la valutazione della realizzazione della pro-grammazione e del rendimento della gestione.L’organizzazione dei controlli interni proposta ebasata sulla convinzione che il controllo debbacoinvolgere attivamente tutta la struttura come sti-molo di crescita professionale attraverso una meto-dologia dinamica e sostenibile, conosciuta e accet-tata, basata su due distinti approcci.Il primo approccio riguarda l’analisi secondo il pro-cesso produttivo ed e finalizzato a rilevare i dati edelaborare le informazioni connesse alla program-mazione, gestione e rendicontazione rispetto alladefinizione, perseguimento, raggiungimento degliobiettivi di gestione sulla base di un sistema di in-dicatori, criteri e parametri per la valutazione dellaproduttivita della gestione.Il secondo approccio riguarda l’analisi secondo ilprocedimento organizzativo ed e finalizzato a rile-vare i dati ed elaborare le informazioni connesse al-la programmazione, gestione e rendicontazione ri-spetto alla definizione, perseguimento, raggiungi-mento degli obiettivi di bilancio sulla base di un si-stema di indicatori, criteri e parametri per la valuta-zione dell’adeguatezza della programmazione.

Note:

(7) Il controllo di regolarita amministrativa e contabile; il controllo di gestione;la valutazione della dirigenza; il controllo strategico.

(8) Introdotto dall’art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conver-tito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213.

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I concetti di adeguatezza della programmazione eproduttivita della gestione non devono essere con-fusi con gli strumenti di misurazione o di valutazio-ne quali l’efficienza, l’efficacia e l’economicita.Nel momento di rilevazione dei dati e nella fase dielaborazione delle informazioni e fondamentale ga-rantire l’omogeneita di osservazione e considerarele diverse tipologie di controlli interni in interdi-pendenza funzionale sotto l’aspetto operativo percondivisione del medesimo sistema informativo.

ValoreLa complessita degli enti locali deriva dalla disar-monia tra il procedimento organizzativo (decidere)in capo agli organi di governo e il processo produt-tivo (fare) di competenza degli organi di gestio-ne (9).L’ente locale operando secondo i dettami della pro-grammazione, gestione e rendicontazione supera ilgravame della complessita che incide negativamen-te sul costo di produzione dei servizi e persegueuna riduzione della spesa improduttiva, senza in-fluire negativamente sulla qualita e quantita dei ser-vizi erogati.I controlli interni, se impostati come una verificaispettiva passiva o esclusivamente tesi a soddisfarel’adempimento normativo, sono autoreferenziati enon hanno alcuna utilita, invece, se attivati nell’ot-tica virtuosa, generano informazioni strategiche fi-nalizzate a migliorare l’organizzazione dell’ente lo-cale. In effetti, un controllo formale non adeguata-mente strutturato e un impoverimento in quantosottrae risorse e non produce benefici, mentre lacreazione del valore consegue dal controllo sostan-ziale orientato a verificare e valutare nel lungo pe-riodo la legittimita, l’efficienza, l’efficacia e l’eco-

nomicita delle scelte che concretano l’azione politi-ca e amministrativa.Per erogare servizi a elevato valore aggiunto biso-gna creare valore attraverso l’efficacia dell’alloca-zione, l’economicita dell’impiego e l’efficienzadell’utilizzo delle risorse economiche, umane estrumentali.La ‘‘catena’’ del valore e formata da molteplici‘‘anelli’’ ognuno dei quali corrisponde a una delleattivita poste in essere dai singoli operatori. Mag-giore attenzione, precisione e impegno sono ripostenel procedimento organizzativo e nel processo pro-duttivo, maggiore e il valore aggiunto incorporatonei servizi offerti per appagare la domanda del cit-tadino.La leva normativa da sola non basta ad attivare icontrolli interni finalizzati alla creazione del valore;e necessario introdurre rigorosi accorgimenti orga-nizzativi e produttivi per realizzare la continuita, lacompetitivita, l’imparzialita e la trasparenza dellescelte che concretano l’azione politica e ammini-strativa.Se da un lato bisogna migliorare la cultura ammini-strativa, dall’altro occorre dimostrare risultati effet-tivi sul risparmio della spesa a parita di servizi ero-gati, intervenendo nei risvolti reconditi degli spre-chi, delle diseconomie e dell’improduttivita, libe-rando risorse per gli interventi di sviluppo della co-munita.In questo modo il valore effettivo e percepito del-l’ente locale accresce sia per la fiducia ottenuta dal-la soddisfazione del cittadino, sia per il consensoalimentato dall’appartenenza della collettivita.

Nota:

(9) Cfr. sull’argomento M. Mangiarotti Le politiche locali Rimini 2004.

Tavola 1 - Regolamento dei controlli interni

Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema dei controlli interni secondo i principi dettati dalla legge e nell’ambito del-l’autonomia statutaria per conseguire l’interesse della collettivita attraverso l’armonico sviluppo sociale della comunita.2. Il presente Regolamento articola il sistema dei controlli interni nel rispetto dei principi di legalita e buon andamento perrealizzare la continuita, la competitivita, l’imparzialita e la trasparenza, nonche per verificare e valutare la legittimita, l’effi-cienza, l’efficacia e l’economicita delle scelte che concretano l’azione politica ed amministrativa.3. Il presente Regolamento organizza il sistema dei controlli interni prevedendo metodologie in ordine alla programmazione,gestione e rendicontazione che consentano la rappresentazione delle informazioni rispetto sia al profilo amministrativo-fi-nanziario sia all’aspetto economico-patrimoniale.

Art. 2 - Principi inderogabili

1. Il presente Regolamento realizza il principio inderogabile dell’interesse della collettivita in base al quale le scelte che con-

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cretano l’azione politica e amministrativa devono perseguire gli obiettivi di governo prioritari per la comunita statuiti dallelinee programmatiche di mandato e non devono comportare pregiudizio agli equilibri finanziari.2. Il presente Regolamento attua il principio inderogabile della separazione delle funzioni e delle competenze in base al qua-le agli organi di governo e attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, mentre agli organi di gestione compete la ge-stione amministrativa, tecnica e contabile secondo canoni di autonomia, funzionalita, produttivita, professionalita e respon-sabilita.3. Sono inammissibili e invalidi i provvedimenti che violano i principi inderogabili dell’interesse della collettivita e della se-parazione delle funzioni e delle competenze.4. Sono inefficaci e non producono effetti i provvedimenti che non rispettano gli equilibri finanziari o dispongono spese nonpreviste dai documenti di programmazione e dai piani di gestione.5. Sono improcedibili le proposte di deliberazione che non conseguono gli obiettivi di governo prioritari per la comunitastatuiti dalle linee programmatiche di mandato o contrastano con gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti daidocumenti di programmazione.6. Qualora in sede di espressione del parere di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria o di apposizione delvisto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria emerga l’inammissibilita o l’inefficacia di un provvedimento,l’organo di gestione competente lo rileva ed esprime parere di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria nonfavorevole o non appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.7. Qualora in sede di espressione del parere di regolarita tecnica e contabile emerga l’improcedibilita di una proposta dideliberazione, l’organo di gestione competente lo segnala al Segretario e attiva i procedimenti necessari per l’integrazionedei documenti di programmazione e dei piani di gestione.

Art. 3 - Organizzazione del sistema dei controlli interni

1. L’organizzazione del sistema dei controlli interni e modulata in un diagramma elaborato, approvato ed aggiornato dallaGiunta sulla base dell’organigramma e del funzionigramma vigenti.2. L’organizzazione del sistema dei controlli interni e cadenzata in un cronoprogramma elaborato, approvato ed aggiornatodalla Giunta sulla base delle procedure di programmazione, gestione e rendicontazione.3. L’organizzazione del sistema dei controlli interni e fondata sul collegamento funzionale tra:� le linee programmatiche di mandato� i documenti di programmazione� i piani di gestione� lo stato di attuazione delle missioni e dei programmi� il rendiconto di gestione.

Art. 4 - Separazione delle funzioni e delle competenze

1. Nel rispetto degli obiettivi di governo prioritari per la comunita statuiti dalle linee programmatiche di mandato, il Consigliodefinisce gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali, approvando i documenti di programmazione.2. Gli organi di governo perseguono gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali, assumendo i provvedimenti di propria com-petenza.3. Nel rispetto degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti dai documenti di programmazione, la Giunta definiscegli obiettivi di gestione annuali e pluriennali, approvando i piani di gestione.4. Gli organi di gestione perseguono gli obiettivi di gestione annuali e pluriennali, assumendo i provvedimenti di propriacompetenza.5. Le iniziative che comportano spese pluriennali che superano l’arco temporale dei documenti di programmazione, fermorestando gli obiettivi di governo prioritari per la comunita statuiti dalle linee programmatiche di mandato, devono esseremotivate e considerate per l’aggiornamento dei documenti di programmazione, rimanendo di pertinenza degli organi digoverno secondo le rispettive competenze.

Art. 5 - Segnalazioni e trasparenza

1. Gli organi di governo e gli organi di gestione ciascuno per le rispettive competenze sono tenuti a comunicare all’organo direvisione e all’organismo indipendente di valutazione le informazioni del sistema dei controlli interni.2. Gli organi di governo e gli organi di gestione ciascuno per le rispettive competenze sono tenuti a segnalare senza in-dugio all’organo di revisione e all’organismo indipendente di valutazione le informazioni del sistema dei controlli internidalle quali emergono pregiudizi agli equilibri finanziari o spese non previste dai documenti di programmazione e dai pianidi gestione.3. Le informazioni del sistema dei controlli interni sono a disposizione della collettivita attraverso adeguate forme di pub-blicazione.4. Le informazioni del sistema dei controlli interni sono utilizzate per redigere sia la relazione di ‘‘inizio mandato’’ sia la re-lazione di ‘‘fine mandato’’ da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art. 6 - Forme di collaborazione

1. Il sistema dei controlli interni disciplinato dal presente Regolamento puo essere sviluppato attraverso una convenzionecon altri enti locali.2. Il Consiglio, approvando la convenzione con altri enti locali, verifica la parita di condizioni e sulla base delle intese rag-giunte deroga la disciplina del presente Regolamento al Regolamento degli enti locali convenzionati.

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Titolo IIPROGRAMMAZIONE GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 7 -Programmazione

1. La programmazione definisce gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti dai documenti di programmazione incoerenza con gli obiettivi di governo prioritari per la comunita statuiti dalle linee programmatiche di mandato, attraversouna metodologia che consenta una verifica della razionalita delle scelte che concretano l’azione politica e amministrativa.2. I documenti di programmazione articolati per missioni e programmi specificano le finalita da conseguire, le motivazioniconsiderate e l’allocazione delle risorse economiche, umane e strumentali.3. I documenti di programmazione individuano indicatori, criteri e parametri per la valutazione dell’adeguatezza della pro-grammazione.

Art. 8 - Gestione

1. La gestione persegue gli obiettivi di gestione annuali e pluriennali assegnati dai piani di gestione in coerenza con gli obiet-tivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti dai documenti di programmazione, attraverso una metodologia che consentauna verifica della realizzabilita delle scelte che concretano l’azione politica e amministrativa.2. I piani di gestione articolati per centri di responsabilita e centri di processo specificano le attivita da svolgere, i tempi darispettare e l’impiego delle risorse economiche, umane e strumentali.3. I piani di gestione individuano indicatori, criteri e parametri per la valutazione della produttivita della gestione.

Art. 9 - Variazioni

1. Gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali e gli obiettivi di gestione annuali e pluriennali possono essere modificati du-rante l’esercizio finanziario.2. Le modifiche sia agli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali sia agli obiettivi di gestione annuali e pluriennali comportanola variazione dei documenti di programmazione e dei piani di gestione.3. Gli organi di gestione sono tenuti a segnalare senza indugio agli organi di governo le incoerenze tra gli obiettivi di ge-stione annuali e pluriennali e gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali, presentando le opportune proposte di variazionisia ai piani di gestione sia ai documenti di programmazione.4. Gli organi di governo sono tenuti a definire, entro trenta giorni dalla presentazione, le proposte di variazioni sia ai piani digestione sia ai documenti di programmazione segnalate dagli organi di gestione, motivando l’eventuale rigetto.

Art. 10 - Rendicontazione

1. La rendicontazione rileva il raggiungimento sia degli obiettivi di gestione annuali e pluriennali assegnati dai piani di ge-stione sia degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti dai documenti di programmazione, attraverso una metodo-logia che consenta una verifica della congruita delle scelte che concretano l’azione politica e amministrativa.2. Il rendiconto di gestione articolato per missioni e programmi specifica i risultati conseguiti, le cause degli scostamenti el’utilizzo delle risorse economiche, umane e strumentali.3. Il rendiconto di gestione riporta indicatori, criteri e parametri per la valutazione della realizzazione della programmazionein relazione al rapporto tra i risultati conseguiti dagli organi di governo e gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabilitidai documenti di programmazione, nonche del rendimento della gestione in relazione al rapporto tra l’impiego delle risorseeconomiche, umane e strumentali e i risultati conseguiti dagli organi di gestione sulla base degli obiettivi di gestione annualie pluriennali assegnati dai piani di gestione.

Titolo IIICONTROLLO STRATEGICO

Art. 11 - Definizione e finalita

1. Il controllo strategico e lo strumento per la verifica e la valutazione dell’efficacia delle scelte che concretano l’azione po-litica e amministrativa in termini di rapporto tra l’allocazione delle risorse economiche, umane e strumentali e i risultati con-seguiti sulla base degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti.2. Il controllo strategico e effettuato con le metodologie, l’assetto delle responsabilita e le scansioni temporali previste dalpresente regolamento.3. Il controllo strategico e finalizzato ad assicurare la trasparenza delle scelte che concretano l’azione politica e amministra-tiva rispetto alla definizione, al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali.

Art. 12 - Fasi

1. Il controllo strategico e articolato nelle fasi antecedente, concomitante e susseguente.2. Il controllo strategico e nella fase antecedente quando attiene alla definizione degli obiettivi di bilancio annuali e plurien-nali nell’ambito della programmazione.3. Il controllo strategico e nella fase concomitante quando attiene al perseguimento degli obiettivi di bilancio annuali e plu-riennali nell’ambito della gestione.4. Il controllo strategico e nella fase susseguente quando attiene al raggiungimento degli obiettivi di bilancio annuali e plu-riennali nell’ambito della rendicontazione.

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Art. 13 - Metodologia

1. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo strategico, attraverso l’approvazione dei documenti di programma-zione, definisce gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali, ottimizzando l’allocazione delle risorse economiche, umane estrumentali.2. Gli organi di governo ciascuno per le rispettive competenze perseguono gli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali, os-servando la rispondenza dinamica della gestione economica, patrimoniale e finanziaria agli obiettivi di bilancio annuali epluriennali.3. Gli organi di governo ciascuno per le rispettive competenze sulla base delle informazioni del controllo strategico relazio-nano semestralmente al Consiglio sul perseguimento degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali.4. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo strategico, attraverso l’approvazione dello stato di attuazione dellemissioni e dei programmi, esamina il perseguimento degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali da parte degli organi digoverno rispetto alle proiezioni annuali e assume le iniziative necessarie per ridefinire i documenti di programmazione rispet-to agli scostamenti rilevati.5. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo strategico, attraverso l’approvazione del rendiconto di gestione,verifica l’efficacia delle scelte che concretano l’azione politica e amministrativa assunte dagli organi di governo, rapportandoi risultati conseguiti agli obiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti.6. Il Consiglio utilizza le informazioni del controllo strategico per la definizione degli obiettivi di bilancio annuali e pluriennalinell’ambito della nuova programmazione.

Art. 14 - Informazioni

1. Le informazioni del controllo strategico sono oggetto di una relazione semestrale della Giunta al Consiglio da produrrenei successivi sessanta giorni contenente:> l’analisi dell’allocazione delle risorse economiche, umane e strumentali in relazione agli obiettivi di bilancio annuali e plu-riennali stabiliti;> la rilevazione dei risultati conseguiti evidenziando e motivando gli eventuali e piu significativi scostamenti rispetto agliobiettivi di bilancio annuali e pluriennali stabiliti;> la sintesi del livello di efficacia.2. Le informazioni del controllo strategico sono a disposizione degli organi di governo, degli organi di gestione, nonchedell’organo di revisione e dell’organismo indipendente di valutazione, affinche le utilizzino ciascuno per le proprie compe-tenze e finalita.3. Le informazioni del controllo strategico sono utilizzate per redigere il bilancio di mandato.

Titolo IVCONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 15 - Definizione e finalita

1. Il controllo sugli equilibri finanziari e lo strumento per la verifica e la valutazione dell’efficienza delle scelte che concretanol’azione politica e amministrativa in termini di correlazione tra le entrate e le spese.2. Il controllo sugli equilibri finanziari e effettuato con le metodologie, l’assetto delle responsabilita e le scansioni temporalipreviste dal presente regolamento.3. Il controllo sugli equilibri finanziari e finalizzato ad assicurare la continuita delle scelte che concretano l’azione politica eamministrativa rispetto all’osservanza, al mantenimento e alla rilevazione degli equilibri di bilancio.

Art. 16 - Fasi

1. Il controllo sugli equilibri finanziari e articolato nelle fasi antecedente, concomitante e susseguente.2. Il controllo sugli equilibri finanziari e nella fase antecedente quando attiene all’osservanza degli equilibri di bilancio nel-l’ambito della programmazione.3. Il controllo sugli equilibri finanziari e nella fase concomitante quando attiene al mantenimento degli equilibri di bilancionell’ambito della gestione.4. Il controllo sugli equilibri finanziari e nella fase susseguente quando attiene alla rilevazione degli equilibri di bilancio nel-l’ambito della rendicontazione.

Art. 17 - Metodologia

1. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo sugli equilibri finanziari, attraverso l’approvazione dei documenti diprogrammazione, osserva gli equilibri di bilancio, ottimizzando la correlazione tra le entrate e le spese.2. Gli organi di gestione ciascuno per le rispettive competenze mantengono gli equilibri di bilancio, osservando la rispon-denza dinamica della gestione economica, patrimoniale e finanziaria alla correlazione tra le entrate (accertate riscosse ver-sate) e le spese (impegnate liquidate pagate) afferenti le gestioni di competenza, residui e cassa per ogni centro di respon-sabilita e centro di processo.3. Gli organi di gestione ciascuno per le rispettive competenze sulla base delle informazioni del controllo sugli equilibri fi-nanziari relazionano trimestralmente agli organi di governo sul mantenimento degli equilibri di bilancio.4. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo sugli equilibri finanziari, attraverso l’approvazione della salvaguardiadegli equilibri di bilancio, esamina il mantenimento degli equilibri di bilancio da parte degli organi di gestione rispetto alle

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proiezioni annuali e assume le iniziative necessarie per ristabilire gli equilibri di bilancio rispetto a eventuali condizioni disquilibrio finanziario.5. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo sugli equilibri finanziari, attraverso l’approvazione del rendiconto digestione, verifica l’efficienza delle scelte che concretano l’azione politica e amministrativa attraverso la correlazione tra leentrate e le spese afferenti le gestioni di competenza, residui e cassa.6. Il Consiglio utilizza le informazioni del controllo sugli equilibri finanziari per l’osservanza degli equilibri di bilancio nell’am-bito della nuova programmazione.

Art. 18 - Informazioni

1. Le informazioni del controllo sugli equilibri finanziari sono oggetto di una relazione trimestrale degli organi di gestionealla Giunta da produrre nei successivi trenta giorni contenente:> l’andamento della gestione di competenza (accertamenti e impegni);> l’andamento della gestione dei residui (attivi e passivi);> l’andamento della gestione di cassa (riscossioni e pagamenti);> la proiezione delle gestioni di competenza, residui e cassa fino alla chiusura dell’esercizio finanziario;> l’andamento dell’indebitamento e del ‘‘patto di stabilita’’ rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente;> la proiezione dell’indebitamento e del ‘‘patto di stabilita’’ rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente fino alla chiu-sura dell’esercizio finanziario;> l’andamento economico, finanziario e patrimoniale degli organismi gestionali esterni rispetto ai vincoli previsti dalla nor-mativa vigente e le eventuali ripercussioni sugli equilibri finanziari.2. Le informazioni del controllo sugli equilibri finanziari sono a disposizione degli organi di governo, degli organi di gestione,nonche dell’organo di revisione e dell’organismo indipendente di valutazione, affinche le utilizzino ciascuno per le propriecompetenze e finalita.3. L’organo di revisione ha facolta di esprimere eventuali rilievi sulla relazione trimestrale degli organi di gestione.

Titolo VCONTROLLO DI GESTIONE

Art. 19 - Presupposti e finalita

1. Il controllo di gestione e lo strumento per la verifica e la valutazione dell’economicita delle scelte che concretano l’azionepolitica e amministrativa in termini di rapporto tra l’impiego delle risorse economiche, umane e strumentali ed i risultati con-seguiti sulla base degli obiettivi di gestione annuali e pluriennali assegnati.2. Il controllo di gestione e effettuato con le metodologie, l’assetto delle responsabilita e le scansioni temporali previste dalpresente regolamento.3. Il controllo di gestione e finalizzato ad assicurare la competitivita delle scelte che concretano l’azione politica e ammini-strativa rispetto alla definizione, al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi di gestione annuali e pluriennali.

Art. 20 - Fasi

1. Il controllo di gestione e articolato nelle fasi antecedente, concomitante e susseguente.2. Il controllo di gestione e nella fase antecedente quando attiene alla definizione degli obiettivi di gestione annuali e plu-riennali nell’ambito della programmazione.3. Il controllo di gestione e nella fase concomitante quando attiene al perseguimento degli obiettivi di gestione annuali epluriennali nell’ambito della gestione.4. Il controllo di gestione e nella fase susseguente quando attiene al raggiungimento degli obiettivi di gestione annuali epluriennali nell’ambito della rendicontazione.

Art. 21 - Metodologia

1. La Giunta sulla base delle informazioni del controllo di gestione, attraverso l’approvazione dei piani di gestione, definiscegli obiettivi di gestione annuali e pluriennali, ottimizzando l’impiego delle risorse economiche, umane e strumentali.2. Gli organi di gestione ciascuno per le rispettive competenze perseguono gli obiettivi di gestione annuali e pluriennali,osservando la rispondenza dinamica della gestione economica, patrimoniale e finanziaria agli obiettivi di gestione annualie pluriennali.3. Gli organi di gestione ciascuno per le rispettive competenze sulla base delle informazioni del controllo di gestione rela-zionano trimestralmente alla Giunta sul perseguimento degli obiettivi di gestione annuali e pluriennali.4. La Giunta sulla base delle informazioni del controllo di gestione, attraverso l’approvazione della relazione trimestrale, esa-mina il perseguimento degli obiettivi di gestione annuali e pluriennali da parte degli organi di gestione rispetto alle proie-zioni annuali e assume le iniziative necessarie per ridefinire i piani di gestione rispetto agli scostamenti rilevati.5. La Giunta sulla base delle informazioni del controllo di gestione, attraverso l’approvazione della relazione al rendiconto digestione, rileva i risultati conseguiti dagli organi di gestione rispetto agli obiettivi di gestione annuali e pluriennali assegnati.6. Il Consiglio sulla base delle informazioni del controllo di gestione, attraverso l’approvazione del rendiconto di gestione,verifica l’economicita dei risultati conseguiti dagli organi di gestione rispetto agli obiettivi di gestione annuali e pluriennaliassegnati, rapportando l’utilizzo delle risorse economiche, umane e strumentali ai risultati conseguiti.7. La Giunta utilizza le informazioni del controllo di gestione per la definizione degli obiettivi di gestione annuali e pluriennalinell’ambito della nuova gestione.

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Art. 22 - Informazioni

1. Le informazioni del controllo di gestione sono oggetto di una relazione trimestrale articolata per centri di responsabilita ecentri di processo degli organi di gestione alla Giunta da produrre nei successivi trenta giorni contenente:> l’analisi dell’impiego delle risorse economiche, umane e strumentali in relazione agli obiettivi di gestione annuali e plu-riennali assegnati;> la rilevazione dei risultati conseguiti evidenziando e motivando gli eventuali e piu significativi scostamenti rispetto agliobiettivi di gestione annuali e pluriennali assegnati;> la sintesi del livello di economicita.2. Le informazioni del controllo di gestione sono a disposizione degli organi di governo, degli organi di gestione, nonchedell’organo di revisione e dell’organismo indipendente di valutazione, affinche le utilizzino ciascuno per le proprie compe-tenze e finalita.3. Le informazioni del controllo di gestione sono utilizzate per redigere il referto da trasmettere alla sezione regionale dicontrollo della Corte dei conti.

Titolo VICONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 23 - Definizione e finalita

1. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e lo strumento per la verifica e la valutazione della legittimita dellescelte che concretano l’azione politica e amministrativa in relazione ai meccanismi istruttori, decisori e integrativi dell’effi-cacia dei procedimenti rispetto ai principi di legalita e buon andamento.2. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e effettuato con le metodologie, l’assetto delle responsabilita e le scan-sioni temporali previste dal presente regolamento.3. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e finalizzato ad assicurare l’imparzialita delle scelte che concretanol’azione politica e amministrativa in termini di coerenza, conformita, correttezza dei provvedimenti.

Art. 24 - Fasi

1. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e articolato nelle fasi antecedente, concomitante e susseguente.2. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e nella fase antecedente quando attiene all’istruttoria del procedimen-to e alla formazione del provvedimento.3. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e nella fase concomitante quando attiene alla conclusione del proce-dimento e alla emanazione del provvedimento.4. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile e nella fase susseguente quando attiene al perfezionamento del pro-cedimento e all’espletamento degli effetti del provvedimento.

Art. 25 - Metodologia

1. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase antecedente e realizzato con l’espressione del parere di re-golarita tecnica per le proposte di deliberazione degli organi di governo collegiali, con l’istruttoria per le proposte di prov-vedimenti degli organi di governo monocratici e con l’istruttoria per i provvedimenti degli organi di gestion.2. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase concomitante e completato con l’espressione del parere diregolarita contabile o del parere di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria o con l’attestazione che la propo-sta non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente per le proposte dideliberazione degli organi di governo collegiali, con l’inoltro all’emanazione per le proposte di provvedimenti degli organi digoverno monocratici, con la sottoscrizione per i provvedimenti degli organi di gestione e con l’apposizione del visto di re-golarita contabile attestante la copertura finanziaria per i provvedimenti degli organi di gestione che comportano impegnodi spesa.3. I provvedimenti degli organi di gestione sono adottati senza l’espressione preventiva del parere di regolarita tecnica econtabile, il cui contenuto valutativo e riassorbito dalla sottoscrizione e, qualora comportino impegno di spesa o comportinoriflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, dall’apposizione del visto di rego-larita contabile attestante la copertura finanziaria.4. Qualora le proposte di deliberazione degli organi di governo collegiali fossero emendate dopo l’espressione del parere diregolarita tecnica e contabile o in sede deliberativa, il Segretario informa dell’obbligo di acquisire il parere di regolarita tec-nica e contabile su ogni proposta di emendamento prima di deliberare e trasmette all’organo di gestione competente leproposte di emendamento.5. Il parere di regolarita tecnica e contabile deve essere reso nei termini utili alla conclusione del procedimento, sottoponen-do le proposte di deliberazione all’organo di gestione competente almeno tre giorni prima della seduta deliberativa degliorgani di governo collegiali.6. Gli organi di governo collegiali prima di deliberare e gli organi di governo monocratici prima di emanare il provvedimentohanno facolta di richiedere al Segretario un riesame della regolarita amministrativa e contabile delle proposte, assegnandoun congruo termine non inferiore a tre giorni.7. Il controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase susseguente riguarda i provvedimenti degli organi di gestio-ne (determinazioni, contratti, ordinativi economali, decreti, ordinanze, autorizzazioni e concessioni), individuati a campionesecondo una selezione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche, prevedendo che il campione sia pari almeno al 10per cento dei provvedimenti di impegno di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 150.000 euro, almeno

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il 5 per cento dei provvedimenti di impegno di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 20.000 euro ealmeno il 1 per cento di tutti gli altri provvedimenti.8. Il Segretario svolge il controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase susseguente con cadenza almeno seme-strale redigendo una relazione di conformita e coerenza dei provvedimenti rispetto ai seguenti indicatori:> applicazione delle normative vigenti;> regolarita e correttezza dei provvedimenti;> rispetto dei termini procedimentali.

Art. 26 - Informazioni

1. Le informazioni del controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase susseguente sono oggetto di una relazionesemestrale del Segretario al Consiglio da produrre nei successivi sessanta giorni contenente:> il numero e la tipologia di provvedimenti esaminati;> le analisi effettuate, le osservazioni scaturite e l’esito ottenuto;> i rilievi puntuali sollevati e le direttive impartite all’organo di gestione competente.2. Le informazioni del controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase susseguente sono a disposizione degliorgani di governo, degli organi di gestione, nonche dell’organo di revisione e dell’organismo indipendente di valutazione,affinche le utilizzino ciascuno per le proprie competenze e finalita.3. Le informazioni del controllo di regolarita amministrativa e contabile nella fase susseguente, qualora emergano rilievipuntuali rispetto a irregolarita rilevanti, sono comunicate all’organo di gestione competente invitandolo a conformarsi senzaindugio alle direttive impartite.

Titolo VIIDISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Adeguamento

1. Il Consiglio adegua il presente Regolamento entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di normative che enuncianonuovi principi incompatibili con le disposizioni in esso previste.2. Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, adegua ai disposti del presente Regolamento gli altri regola-menti connessi o collegati, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore.

Art. 28 - Abrogazioni

1. I regolamenti vigenti nelle parti in contrasto con il presente Regolamento sono abrogati.2. I regolamenti vigenti nelle parti non in contrasto con il presente Regolamento continuano ad applicarsi.3. Il presente Regolamento integra e modifica per le parti in contrasto il vigente Regolamento di contabilita.4. L’abrogazione totale del presente Regolamento non e valida senza l’approvazione del nuovo Regolamento.

Art. 29 - Pubblicazione e diffusione

1. Il presente Regolamento e pubblicato all’Albo pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi.2. Al presente Regolamento e data la piu ampia diffusione tramite il sito informatico istituzionale.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio.

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Tavola 2 - Organizzazione dei controlli interni negli enti locali - Diagramma

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Tavola 3 - Organizzazione dei controlli interni negli enti locali - Cronoprogramma

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Tavola 4 - Organizzazione dei controlli interni negli enti locali - Shema sinottico

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Tavola 5 - Organizzazione dei controlli interni negli enti locali - Relazione tra controlli internie controlli esterni

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