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Contratto per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo dell’ICE Pagina 1 di 24 ICE CONTRATTO QUINQUENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ICE

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ICE

CONTRATTO QUINQUENNALE

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL

SISTEMA INFORMATIVO DELL’ICE

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INDICE

ART. 1 DEFINIZIONI ............................................................................................................................................ 5

ART. 2 VALORE DELLE PREMESSE, DELLE CONSIDERAZIONI E DEGLI ALLEGATI ................................ 7

ART. 3 OGGETTO................................................................................................................................................. 7

ART. 4 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO ................................................................................................ 8

ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI................................................................................................................... 8

ART. 7 MASTERPLAN DEGLI INTERVENTI ..................................................................................................... 9

ART. 8 STANDARD DI PROCESSO, REQUISITI DI QUALITÀ E PRODOTTI DI CONSEGNA ....................... 10

ART. 9 MONITORAGGIO E VISITE ISPETTIVE ............................................................................................. 10

ART. 10 ACCETTAZIONE DELLE FASI, VERIFICA, COLLAUDO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO............. 11

ART. 11 GARANZIA ........................................................................................................................................... 12

ART. 12 TARIFFE E CORRISPETTIVI.............................................................................................................. 12

ART. 13 FATTURAZIONI E PAGAMENTI ........................................................................................................ 14

ART. 14 REVISIONI DELLE TARIFFE E DEL PERIMETRO DELLA FORNITURA ........................................ 16

ART. 15 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI ...................................................................................................... 16

ART. 16 OBBLIGO DI RISERVATEZZA ........................................................................................................... 17

ART. 17 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ....................................................................................... 18

ART. 18 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI............................................................................................................... 18

ART. 19 SUBAPPALTO....................................................................................................................................... 18

ART. 20 SICUREZZA .......................................................................................................................................... 19

ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE ............................................................................ 19

ART. 22 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ................................... 19

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ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ..................................................................................................... 21

ART. 24 ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO O IN CASO DI RISOLUZIONE .................. 21

ART. 25 ONERI FISCALI ................................................................................................................................... 22

ART. 26 CAUZIONE ........................................................................................................................................... 22

ART. 27 NORME REGOLATRICI...................................................................................................................... 22

ART. 28 CONTROVERSIE.................................................................................................................................. 23

ART. 28 ALLEGATI ............................................................................................................................................ 23

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CONTRATTO QUINQUENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE E

SVILUPPO

DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ICE

TRA

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con

sede legale in Roma CAP 00144, Via Liszt 21 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del [•]

in qualità di Direzione Generale dell’Agenzia;

E

La Società [•], sede legale in Roma, Via Liszt 21, capitale sociale Euro [•], domiciliata ai fini del presente

atto in Roma, Via Liszt 21, in persona del Dr. [•] in qualità di [•].

PREMESSO CHE

a) il Sistema Informativo dell’ICE Agenzia (nel seguito per brevità denominato “ICE” o “Agenzia”) è

componente essenziale dell’organizzazione dell’Agenzia al fine di sviluppare, agevolare e promuovere i

rapporti economici e commerciali italiani con l’estero; inoltre il sistema informativo medesimo è

strumento insostituibile per l’efficienza dell’azione tecnico amministrativa degli Uffici centrali e

periferici, per l’integrazione dei sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed

estere e di altre organizzazioni statali e locali, per lo svolgimento delle attività delle unità operative

dell’ICE all’estero finalizzate a fornire servizi di assistenza/consulenza, per sviluppare azioni

promozionali a favore delle singole imprese e del Sistema Italia, per produrre informazioni sui Paesi,

sulle opportunità commerciali, sulle gare internazionali, sugli investimenti da e per l’Italia;

b) che l’ICE è soggetto, per quanto riguarda i contratti di informatica, a parere obbligatorio AgID – (ex

Agenzia Digitale);

CONSIDERATO

a) …

b) …

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TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

DEFINIZIONI

Il presente articolo riporta i termini utilizzati e le relative definizioni, nell’ambito del presente contratto.

TERMINE DEFINIZIONE

Accettazione Validazione dei prodotti finali di fornitura, previa Verifica o Collaudo

(l’accettazione è l’ultima approvazione del ciclo di sviluppo).

Analisi Funzionale Fase del ciclo di sviluppo definita nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione

dei Servizi.

Approvazione Validazione dei prodotti intermedi di fornitura, previa verifica di merito

ASI Area Sistemi Informativi dell’ICE

Attività Quota parte di un servizio contrattuale, omogenea per tipologia, alla quale si

applica una ben definita modalità di esecuzione.

Atto Contratto per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema

informativo dell’ICE

Collaudo Fase del ciclo di sviluppo definito nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione

dei Servizi.

Consegna Rilascio dei prodotti di fornitura, sia intermedi (di fase) che finali

Consuntivo Attività Rendiconto delle attività svolte in termini di tempo e impegno riportato

all’interno dello Stato Avanzamento Lavori.

AgID Ente per l’informatica nella P.A. (Ex Agenzia Digitale)

Disegno Fase del ciclo di sviluppo definita nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione

dei Servizi.

Fase Frazione del ciclo di sviluppo, delimitata da milestones.

Figura Professionale Classificazione contrattuale delle risorse impiegate dalla Società, a cui

corrisponde un certo profilo di capacità professionali ed un tariffa.

Function Point o Punti

Funzione

Unità di misura del parco applicativo o dell’impegno di sviluppo, per

aggiunta, modifica, cancellazione di funzionalità. Si utilizzerà per tutti i

conteggi in Function Point il manuale di conteggio IFPUG 4.3

Giorni Persona Unità di misura dell’impegno nella prestazione di servizi professionali,

equivalente ad 8 ore lavorate.

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TERMINE DEFINIZIONE

Giorno/i Se non diversamente indicato si intendono giorni solari.

ICE ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle

imprese italiane.

Indicatore Parametro numerico che descrive in termini quantitativi la metrica.

Intervento

Per la Società equivale a “progetto”, per quanto riguarda i servizi con

modalità progettuale ad essa affidati. Il termine “progetto”, nell’accezione

ICE, indica tutto il complesso di attività tese a portare un

risultato all’ICE.

Livello di servizio

Misura che rappresenta il grado con il quale determinate caratteristiche di un

servizio o di un prodotto soddisfano i requisiti, impliciti ed espliciti, del

committente.

Malfunzionamento

Anomalie che impediscono l’uso in tutto o in parte delle procedure e dei

programmi in esercizio, classificati secondo un livello di gravità da 1 a 3. I

livelli di gravità sono definiti nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei

Servizi.

Mese/i Se non diversamente indicato si intendono mesi solari.

Metrica Termine utilizzato per indicare (uno o) più indicatori di qualità.

Parco applicativo Insieme del codice sorgente, definizione dei dati, procedure, documentazione

e materiale di test del sistema in esercizio.

Realizzazione Fase del ciclo di sviluppo definita nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione

dei Servizi.

SAL Stato Avanzamento Lavori.

Servizi a Canone Servizi per i quali viene corrisposto un canone definito secondo le modalità e

i costi unitari di cui all’Allegato01_Modalità di Erogazione dei Servizi.

Servizi on-demand

Interventi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa e

Servizi Professionali per i quali viene corrisposto un corrispettivo definito

secondo le modalità e i costi unitari di cui all’Allegato 1_Modalità di

Erogazione dei Servizi.

Sistema Informativo

Insieme di strumenti automatici e manuali, procedure, risorse umane, flussi

informativi, norme organizzative orientato alla gestione delle informazioni di

interesse di un ente per il perseguimento dei propri fini.

Tariffa Giornaliera Costo contrattuale in euro per un giorno persona di una certa figura

professionale.

Valore di soglia Valore di riferimento posto ad una misura rilevata durante l’erogazione di un

servizio o la realizzazione di un prodotto.

Valutazione dei Esame sistematico del livello con il quale una determinata componente di un

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TERMINE DEFINIZIONE

livelli di servizio servizio o di un prodotto soddisfa determinati requisiti, in un

determinato periodo di osservazione, in una data finestra temporale di

erogazione di un servizio.

Visita Ispettiva

Esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le attività svolte per la

qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito, e se quanto

stabilito viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli

obiettivi.

ART. 2

VALORE DELLE PREMESSE, DELLE CONSIDERAZIONI E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse e gli Allegati del presente contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3

OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di conduzione, di sviluppo, di manutenzione

correttiva, adeguativa, migliorativa e di assistenza tecnica ed applicativa agli utenti del Sistema

Informativo dell’ICE.

2. L’ICE conferisce alla Società, che accetta, l’incarico di sviluppare, gestire e manutenere il Sistema

Informativo dell’ICE. I servizi di cui sopra, descritti nel successivo Articolo 5 e meglio specificati

negli Allegati al contratto, dovranno essere prestati conformemente alle prescrizioni contenute nel

presente contratto e nel rispetto delle pianificazioni concordate.

3. L’ICE presiede il governo dello sviluppo e della gestione delle aree del proprio Sistema Informativo e,

in tale ambito, esercita funzioni di individuazione degli obiettivi strategici, di servizio, di

pianificazione, nonché funzioni di monitoraggio, di validazione ed approvazione degli interventi

effettuati dalla Società, di controllo dei livelli di servizio e della qualità dei prodotti e dei servizi.

4. All’atto di stipula del contratto, la Società e l’ICE si comunicheranno reciprocamente, mediante lettera

raccomandata, anche a mano, i nominativi del rispettivo Responsabile dell’esecuzione del contratto.

5. A decorrere dalla data di stipula del contratto di servizio avente ad oggetto la gestione e sviluppo del

sistema informativo dell’ICE-Agenzia con la società RetItalia Internazionale S.p.A., all’interno della

quale il capitale sociale risulterà interamente posseduto dal prestatore di servizi che ha acquistato le

quote sociali dismesse tramite la procedura competitiva ad evidenza pubblica che ha come parte

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integrante l’offerta tecnica ed economica risultata aggiudicataria, l’ICE non potrà essere in nessun

caso considerato responsabile né direttamente né indirettamente delle obbligazioni poste in essere

dalla società stessa verso i terzi compreso quelle derivanti da trattamenti retributivi, previdenziali ed

assicurativi dovuti ai lavoratori dipendenti o titolari di contratti di lavoro autonomo o consulenti che

risulteranno a qualsiasi titolo vincolati con la società

ART. 4

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà validità dalla firma dello stesso (stipula) e una scadenza fissata in cinque anni

solari dalla data di stipula.

Il valore complessivo massimo del contratto sarà pari ad € _________,__ dettagliato nelle

seguenti componenti:

• Servizi a canone: valore complessivo € _________,__ ovvero € _________,__ annuali (così

come determinati dall’offerta prevista in fase di gara)

• Servizi on demand: valore complessivo € _________,__ (così come determinato dall’offerta

prevista in fase di gara) ovvero € _________,__ costituito da:

o € _________,__ per l’erogazione di numero 2880 Function Point per anno;

o € _________,__ per l’erogazione di numero 660 giornate uomo per anno.

ART. 5

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni fornite dalla Società all’ICE in virtù del presente contratto – classificate come servizi

informatici on-demand e a canone - sono le seguenti:

1. Servizi on-demand

a) Gestione degli interventi progettuali, MEV e MAD;

b) Servizi Professionali.

2. Servizi a canone

c) Servizio di Conduzione Applicativa;

d) Servizio di Gestione dell’Infrastruttura di Elaborazione Dati;

e) Servizio di Gestione delle Postazioni di Lavoro;

f) Servizio di Help Desk;

La descrizione dettagliata dei servizi e le modalità di erogazione degli stessi sono riportati nell’Allegato

1_Modalità di Erogazione dei Servizi.

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Ulteriori prestazioni o servizi, non previsti nel presente articolo, dovranno essere regolati da appositi atti

aggiuntivi al presente contratto o da appositi contratti, ovvero, previo accordo scritto tra le parti, potranno

essere assimilati ad una delle attività sopra descritte cui si uniformeranno per le modalità di erogazione e

fatturazione.

I locali nei quali sarà dislocato il personale della Società addetto all’esecuzione dei servizi contrattuali,

nonché i consumi e gli annessi servizi di vigilanza, pulizia e simili saranno messi a disposizione dall’ICE

sulla base di separati accordi.

ART. 7

MASTERPLAN DEGLI INTERVENTI

1. All’inizio ciascun anno contrattuale, l’ICE presenterà alla Società un Masterplan, quale documento di

pianificazione annuale contenente l’elenco degli interventi previsti per l’anno in corso.

2. Il Masterplan di ciascun anno riporterà:

a) gli obiettivi da conseguire in termini di prodotti e sistemi informatici da realizzare, le priorità di

ciascuno e le relative scadenze temporali;

b) le previste attività di studio, analisi, disegno e realizzazione e le relative scadenze temporali;

c) le previsioni di impiego del personale dell’ICE nelle figure degli utenti finali del sistema

informativo e degli uffici delegati al controllo;

d) la descrizione sintetica dei progetti richiesti dall’ICE alla Società ed il corrispettivo risultante;

e) le previsioni in termini di quantità e di spesa del numero dei Function Point.

3. La redazione del Masterplan avviene secondo il seguente processo di massima:

a) L’ICE definisce i requisiti di massima e le priorità dei singoli interventi previsti;

b) La Società fornisce la stima in termini di impegno in Giorni Persona o Function Point degli

interventi definiti;

c) L’ICE approva le stime di massima indicate dalla Società e trasmette il documento alla Società

stessa con l’indicazione delle priorità per la corretta pianificazione dei tempi associati ai singoli

interventi;

d) La Società fornisce i tempi di realizzazione da includere nel Masterplan relativamente a ciascun

intervento ivi previsto;

e) L’ICE approva il Masterplan con la determinazione dell’impegno in termini di Tempi e costi.

4. Qualora nel corso di durata del contratto, per tutte quelle attività di cui sia già iniziata l’esecuzione del

progetto, si determini per l’ICE la necessità di far fronte a nuove o diverse esigenze, quali quelle di

natura normativa, organizzativa e funzionale, l’ICE provvederà alle conseguenti variazioni ed

integrazioni del Masterplan.

5. L’ICE ha la responsabilità delle scelte tecniche da operare per l’attuazione del Masterplan e per il

raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, fermo restando che per le suddette scelte tecniche l’ICE

potrà avvalersi, nell’ambito dei servizi professionali, della consulenza della Società stessa per pareri,

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indagini di mercato, attività di benchmarking, ecc.

ART. 8

STANDARD DI PROCESSO, REQUISITI DI QUALITÀ E PRODOTTI DI CONSEGNA

1. La Società si impegna a presentare ad ICE, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente

contratto, il Piano Generale della qualità in cui sono indicati gli standard, le procedure e i requisiti di

qualità con cui la Società si impegna a svolgere le attività di realizzazione della fornitura. L’ICE si

riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta che lo reputi opportuno, una revisione del Piano

Generale della Qualità. Il piano revisionato deve essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla

richiesta di revisione ed approvato dall’ICE.

2. I prodotti di cui al presente contratto, individuati sulla base di quanto previsto nell’Allegato

1_Modalità di Erogazione dei Servizi, dovranno essere realizzati nel rispetto dei suddetti standard o

altrimenti con standard concordati con l’ICE, e consegnati secondo le modalità e la tempistica definite

nel suddetto allegato, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15.

3. L’elenco dei prodotti previsti e i loro contenuti minimi sono riportati nell’Allegato 1_Modalità di

Erogazione dei Servizi.

4. La ricezione dei prodotti suddetti da parte dell’ICE non ne implicherà di per sé l’accettazione.

ART. 9

MONITORAGGIO E VISITE ISPETTIVE

1. La Società prende atto che l’ICE procederà al monitoraggio secondo i criteri e le modalità stabiliti

dalla circolare AIPA/CR/38 del 28/12/2001 e successive modificazioni. La funzione di monitoraggio

sarà svolta da ICE stessa, o da soggetto da essa incaricato.

2. La Società si impegna a fornire all’ICE o al soggetto incaricato dall’Agenzia, tutti i documenti

necessari all’attività di monitoraggio ai sensi della circolare AIPA/CR/38 del 28/12/2001 e successive

modificazioni, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, nei formati richiesti.

3. La Società si impegna a inviare all’ICE la documentazione comprovante l’esito delle visite di

sorveglianza della Società di certificazione della qualità entro un mese dalla data della verifica. Inoltre

la Società e/o eventuali subfornitori potranno essere fatti oggetto di verifiche ispettive effettuate

dall’ICE tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto

dalla serie di norme UNI EN ISO 19011:2008 e successive modifiche.

4. Entro il primo mese del contratto verrà istituito un comitato di valutazione ed indirizzo, composto dal

Responsabile di Contratto nominato da ICE e dal Responsabile della Fornitura, nominato dalla

Società, membri fissi, che si riunirà almeno mensilmente, invitando alle riunioni i necessari

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rappresentanti dell’utenza ICE e della Società in funzione degli argomenti all’ordine del giorno, con i

seguenti compiti:

a. Valutare lo stato di attuazione del Masterplan;

b. Individuare eventuali azioni correttive e di indirizzo;

c. Valutare i singoli servizi prestati dalla Società ed individuare eventuali azioni correttive di

dettaglio;

d. Valutare la soddisfazione complessiva dell’utenza rispetto ai servizi resi dalla Società.

ART. 10

ACCETTAZIONE DELLE FASI, VERIFICA, COLLAUDO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO

I sistemi software realizzati dalla Società e gli altri prodotti delle fasi realizzative saranno sottoposti a

collaudo secondo i termini indicati nell’Allegato 1_ Modalità di Erogazione dei Servizi; delle operazioni

di verifica verrà redatto verbale. Le operazioni di verifica dovranno riguardare tutte le componenti

previste per il sistema di esercizio.

1. La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’ICE, all'eliminazione degli eventuali vizi e

difformità riscontrati, secondo i tempi di ripristino indicati nell’ Allegato 1_Modalità di Erogazione

dei Servizi.

2. Nel caso in cui, durante la verifica venissero rilevate anomalie che secondo l’ICE per numero e/o

gravità non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà sospesa; in tale ipotesi - ferma

restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15, si procederà ad una nuova verifica

entro 30 giorni dalla disponibilità della Società a riprendere il collaudo.

3. Nell'ipotesi in cui anche la verifica successiva alla prima, relativa allo stesso intervento, debba essere

sospesa per la presenza di anomalie, l’ICE - ferma restando l'applicazione delle penali di cui al

successivo Articolo 15 - avrà facoltà di rifiutare l’intero progetto senza oneri per l’ICE stessa.

4. Successivamente al collaudo con esito positivo, l’ICE richiede il passaggio in esercizio specificando la

data di decorrenza. Nel caso in cui per motivi non dipendenti dalla Società il passaggio in esercizio

non possa avvenire nel termine di 13 mesi dalla data di esito positivo del collaudo, l’ICE

corrisponderà comunque il corrispettivo relativo alla garanzia del prodotto.

5. Eventuali non accettazioni delle fasi, e/o dei relativi documenti di cui all’Allegato 01_ Modalità di

Erogazione dei Servizi, dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell’ICE.

Durante l’esecuzione del contratto l’ICE si riserva la facoltà di integrare e/o modificare le suddette

operazioni di verifica secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute negli articoli da 312 a 325

del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento del codice dei contratti.

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ART. 11

GARANZIA

1. La Società dà garanzia per tutto il software realizzato nell’ambito del presente contratto quadro. La

garanzia ha durata di 12 mesi a far data dal collaudo con esito positivo di ciascuna applicazione

realizzata, anche nel caso in cui il contratto sia scaduto e non rinnovato o altrimenti risolto, con

interventi condotti sulla base degli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva.

2. La garanzia riguarda tutti i lavori entrati in esercizio, realizzati o forniti della Società, ovvero servizi

professionali erogati direttamente dalla Società. Nel caso in cui l’esercizio dei prodotti realizzati o

forniti dalla Società fosse affidato dall’ICE a terzi, la Società risponderà in garanzia solo ed

esclusivamente per i vizi del prodotto e non per le eventuali carenze derivanti dall’integrazione o

dall’uso della piattaforma o dei servizi del terzo incaricato dell’ICE. La Società provvederà a fornire,

alla consegna del prodotto, i requisiti minimi per la corretta esecuzione del prodotto stesso. Nel caso di

prodotti affidati in gestione a terze parti la garanzia si intende valida a condizione che nella esecuzione

degli stessi siano rispettati i requisiti minimi di funzionamento indicati dalla Società e che non siano

apportate modifiche

3. La garanzia copre gli eventuali errori di natura logica e fisica rimasti nei programmi, o derivanti dalla

loro integrazione nell’ambito di piattaforme software, dopo la loro accettazione, a causa dei quali i

risultati delle elaborazioni risultino difformi da quanto previsto nella analisi funzionale approvata

dall’ICE e nella documentazione consegnata dalla Società, ovvero non vengano rispettate le specifiche

di servizio concordate con l’ICE.

4. La garanzia non copre gli adattamenti che si rendessero necessari in conseguenza di cambiamenti di

piattaforma hardware o software di base o in conseguenza di modifiche normative / legislative.

5. Il mancato rispetto dei livelli di servizio, identificati preliminarmente nell’ambito delle specifiche di

servizio e verificati al momento del rilascio attraverso la procedura di collaudo, è considerato come

anomalia che, come tale, deve essere rimossa nell’ambito del servizio di garanzia.

6. Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui sopra, è soggetto ad applicazione di penale di cui al

successivo Articolo 15.

ART. 12

TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. Relativamente ai servizi a canone la valorizzazione del servizio è definita sulla base del valore

complessivo espresso in fase di gara, fissato in € ___________,00 annui IVA esclusa, a meno di

eventuali revisioni disciplinate nell’Articolo 14 per l’erogazione dei servizi di:

a) Conduzione applicativa,

b) Gestione dell’Infrastruttura,

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c) Gestione delle PdL,

d) Help Desk.

Sono inoltre ricompresi nel canone di servizio sia i servizi trasversali che i servizi di subentro e

transizione in uscita.

2. Relativamente ai servizi on-demand di cui all’Articolo 5 comma 1:

a) I corrispettivi per il singolo progetto/affidamento sono definiti sulla base delle specifiche esigenze

espresse dall’ICE, opportunamente formalizzate secondo il processo di cui all’Allegato 1_

Modalità di Erogazione dei Servizi.

Ogni singolo progetto/affidamento sarà dimensionato:

• mediante l’utilizzo della metodologia dei “Punti Funzione” per gli sviluppi software di cui al

servizio “Gestione Interventi Progettuali, MEV e MAD” ; la corrispondente valorizzazione

sarà ottenuta moltiplicando il numero di punti funzione per la tariffa base fissata ad € ___,__

IVA esclusa per tutta la durata contrattuale

• in gg/uomo per i “Servizi Professionali”; la corrispondente valutazione sarà ottenuta

moltiplicando il numero di gg/uu per la tariffa media unitaria fissata ad € ___,__ IVA esclusa

per tutta la durata contrattuale; tale tariffa media è ottenuta considerando il seguente mix

di figure professionali:

- Capo Progetto 15%

- Consulente Senior 25%

- Consulente Junior 60%

b) La Società prende atto che in ogni caso - in assenza di modifiche richieste dall’ICE in corso d'opera

– l’ICE corrisponderà alla Società l'ammontare del corrispettivo determinato al termine della fase

di "analisi" o di "analisi e disegno", salvo il caso in cui il corrispettivo finale risulti superiore di

quello di fine analisi per oltre il 10%: In tal caso l’ICE corrisponderà alla Società il corrispettivo

iniziale aumentato del 10%; in nessun caso l’ICE corrisponderà, nel caso in cui non ci siano state

modifiche in corso d’opera richieste dall’ICE stesso, aumenti eccedenti il 10% del valore del

progetto stimato in fase di “analisi” o di “analisi e disegno”. Ogni pagamento relativo alla

remunerazione a consuntivo dei punti funzione realizzati e positivamente collaudati e/o dei giorni /

persona effettivamente erogati dovrà essere subordinato al collaudo positivo delle funzionalità

previste.

3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento

delle modalità e delle prescrizioni contrattuali dei servizi di cui all’Articolo 5.

4. Le tariffe giornaliere, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del “Punto Funzione” sono

accettate dalla Società in base ai propri calcoli a tutto suo rischio e sono pertanto invariabili ed

indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. Missioni del personale della Società:

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Contratto per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo dell’ICE

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a) Le missioni al di fuori del comune di Roma effettuate per conto dell’ICE da parte del personale

della Società saranno a carico dell’ICE stesso, sulla base del trattamento di trasferta previsto per i

dipendenti della Società stessa; tale trattamento sarà comunicato all’ICE in tempi utili.

b) Tutte le missioni devono essere preventivamente approvate dall’ICE per il tramite dell’Area

Sistemi Informativi. Le giornate di missione devono essere rendicontate a consuntivo mediante

apposito documento di rendicontazione delle missioni. Tale documento è soggetto ad approvazione

da parte dell’ICE ai fini della Fatturazione.

ART. 13

FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. I corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all’Articolo 5 del presente contratto saranno corrisposti

dall’ICE previa fatturazione emessa dalla Società con le modalità di seguito indicate.

2. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata, per le singole

tipologie di attività, con le modalità di seguito indicate.

a) Per i Servizi on demand di ”Gestione Interventi Progettuali, MEV e MAD” , di cui all’Articolo 5

comma 1 punto a) stimati in Function Point è prevista una differente fatturazione per i progetti di

grande dimensione e le altre tipologie progettuali, dove per “grandi progetti” si intendono quelli

caratterizzati da un valore economico superiore a Euro 100.000 + IVA.

Si riporta di seguito la tabella che definisce i termini di fatturazione:

Fatturazione standard Fatturazione eccezionale

(solo per i grandi progetti)1

- 25% Fine fase analisi di fattibilità e

progettazione di dettaglio; - 55 % Esito positivo del collaudo; - 10% 2 mesi dall’esercizio; - 10% Fine garanzia

- 25% Fine fase analisi di fattibilità e

progettazione di dettaglio; - 25 % al 45.mo giorno successivo al

Pronti al collaudo (se il collaudo non è

stato nel frattempo effettuato)

- 30 % Esito positivo del collaudo 2; - 10% 2 mesi dall’esercizio; - 10% Fine garanzia

b) qualora l’approfondimento effettuato nella fase di analisi esponga una differenza rispetto ai

Function Point o ai giorni persona previsti nella fase di definizione offerta, il corrispettivo

equivalente sarà fatturato a conguaglio in unica soluzione in aggiunta al corrispettivo della fase di

collaudo. Nell’ipotesi in cui l’ICE rinunci all’esecuzione dell’intervento in un qualsiasi momento

verranno riconosciuti alla Società gli importi maturati fino al momento della rinuncia stessa,

calcolati sulla base degli Stati Avanzamento Lavori;

1. I grandi progetti sono caratterizzati per gli sviluppi software che prevedono una valorizzazione economica superiore a Euro 100.000. 2 Se il collaudo effettuato dovesse risultare negativo RIT emetterà una nota di credito del valore riscosso al “pronti al collaudo” e il 45 % del valore

di avanzamento del progetto sarà riconosciuto al superamento positivo del collaudo.

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Contratto per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo dell’ICE

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c) relativamente ai servizi MEV e MAD la fatturazione avverrà sulla base della tipologia di Function

Point gestita secondo le seguenti modalità:

i. Function Point di tipo ADD saranno valorizzati a prezzo intero

ii. Function point di tipo CHG saranno valorizzati al 50% del prezzo del Function Point di tipo

ADD

iii. Function point di tipo DEL saranno valorizzati al 10% del prezzo del Function Point di tipo

ADD

d) per i “Servizi Professionali” on demand, di cui all’Articolo 5 comma 1 punto b e stimati in giornate

persona il corrispettivo sarà fatturato in unica soluzione a seguito di approvazione dei documenti di

consuntivazione dell’intervento e previa verifica positiva, da parte dell’ICE, dell’ adeguatezza dei

documenti prodotti dalla Società e del collaudo positivo delle funzionalità o soluzioni realizzate.

La quota di fatturazione sarà corrisposta in due parti, una quota fissa, pari al 90% del valore

complessivo ed una quota variabile, pari al 10%, da corrispondersi previa verifica dei deliverables

prodotti e del raggiungimento degli indicatori di risultato così come definite nell’allegato

A_Modalità di erogazione della fornitura.

e) per i Servizi informatici a canone di cui all’Articolo 5 comma 2, il corrispettivo mensile è pari ad

un dodicesimo del canone annuale determinato ad inizio contratto, definito in €________,__ IVA

esclusa o eventuali revisioni dello stesso secondo quanto indicato nell’articolo 14, fatturabile dalla

Società in dodici rate mensili posticipate.

3. I pagamenti dei corrispettivi vengono effettuati dai servizi Amministrativi della Sede, previo

accertamento delle regolarità delle forniture sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il

diritto della Società.

4. Le fatture relative dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la

liquidazione con periodicità mensile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti in favore della

Società entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso l’Agenzia

bancario i cui estremi dovranno essere indicati in fattura, ove non risultino, relativamente al periodo al

quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura alle previsioni

di cui all’Articolo 28. E’ facoltà della Società modificare le modalità di accredito con preavviso di

trenta giorni.

5. Eventuali ritardi dei pagamenti produrranno interessi moratori, in deroga al disposto dell’art. 5 del

D.Lgs.vo n. 231/02, al tasso convenzionale pari alla misura del tasso legale in vigore di cui all’art.

1284 del c.c.. Gli interessi di mora saranno applicati, a partire da trentunesimo giorno dopo la data di

scadenza dei pagamenti di cui al comma 4.

6. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad

eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine la Società espressamente dichiara

che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di

operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto per la quale la Società è tenuta al

versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.

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633 e successive modifiche. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in

misura fissa, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.

Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’ICE o della

Società secondo quanto stabilito per Legge.

ART. 14

REVISIONI DELLE TARIFFE E DEL PERIMETRO DELLA FORNITURA

1. Le tariffe dei function point ed il costo unitario medio dei giorni uomo delle figure professionali del

presente contratto sono fissi e non soggetti ad alcuna revisione per tutta la durata del contratto.

2. La continua evoluzione dei sistemi ICT di ICE, necessaria per supportare lo sviluppo delle esigenze

del business dell’Azienda, porterà negli anni contrattuali ad un aumento fisiologico del perimetro delle

infrastruttura e sistemi gestiti.

Tale aumento è stimato in media in un 10% annuo.

La baseline in virtù della quale valutare l’aumento del perimetro sarà stabilita fra le parti durante il

periodo di subentro.

In ragione di tale evidenza il fornitore si obbliga ad erogare i servizi a canone presenti nel presente

contratto mantenendo immutata la tariffa dello stesso, pertanto la propria offerta economica si ritiene

comprensiva dell’aumento delle attività conseguenti a tali evoluzioni.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il perimetro dei servizi richiesti sulla base di

proprie esigenze insindacabili, tale modifica potrà essere sia verticale, intendendo l’aumento delle

dimensioni del perimetro su tecnologie esistenti oltre il 10% indicato precedentemente, che

orizzontale, intendendo l’estensione a nuove tecnologie/nuovi sottoservizi (ad esempio gestione delle

stampe); tale variazione di perimetro sarà tuttavia realizzata in modo da lasciare inalterato il valore

base del servizio così come determinato in fase di gara.

In virtù di tale fatto il canone base non potrà essere mai inferiore, durante la vigenza contrattuale, al

valore iniziale.

La Società/RTI si impegna in ogni caso a svolgere il servizio richiesto dall’Amministrazione fornendo

personale con le adeguate competenze per l’erogazione delle eventuali nuove tecnologie introdotte.

Le variazioni di perimetro così come indicate nel presente paragrafo e le relative valorizzazione

saranno discusse e formalizzate fra le parti nelle figure del Responsabile del Contratto ICE e del

Responsabile del Contratto del Fornitore (RCF).

ART. 15

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. La Società si impegna a garantire i livelli di servizi definiti nell’Allegato 01_ Modalità di Erogazione

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dei Servizi al presente contratto. Nel caso contrario saranno applicate le penali individuate dallo stesso

Allegato;

2. per quanto non espressamente contenuto nei documenti di cui al punto precedente, le Parti si riservano

di definire di comune accordo ulteriori livelli di servizio ed i relativi valori di soglia minimi;

3. ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente individuazione ed applicazione delle

penali, si procederà attraverso l’attuale sistema di rilevazione dei livelli di servizio stessi, basato sul

prodotto di Trouble Ticketing deciso di comune accordo fra l’ICE e la Società ed utilizzato dal

personale della Società addetto al servizio di center Help Desk e con la predisposizone e consegna

della reportistica di analisi e di consuntivo così come definito nell’Allegato 01_ Modalità di

Erogazione dei Servizi al presente contratto;

4. la Società dovrà mantenere a disposizione, per l’effettuazione dei controlli, le registrazioni e/o le

rilevazioni analitiche effettuate nella banca dati del sistema di Trouble Ticketing sopra citato;

5. la Società dovrà rendere disponibili con proprie modalità di accesso all’ICE le funzioni e le procedure

elaborative del sistema per la misurazione dei livelli di servizio;

6. le Parti si danno atto che per l’effettuazione dei controlli l’ICE avrà facoltà di accesso ai locali della

Società in qualsiasi momento, con preavviso di 24 ore, al fine di verificare che le procedure di raccolta

delle registrazioni e/o rilevazioni analitiche non presentino errori ovvero per effettuare rilevazioni

specifiche;

7. nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata ad alcun titolo dall’ICE nei confronti della Società e

viceversa nel caso di ritardi rispetto agli impegni assunti determinati da qualsiasi evento che si

configuri come causa di forza maggiore.

ART. 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di

non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente contratto

2. L'obbligo di cui al precedente comma si applica anche a tutto il materiale originario predisposto in

esecuzione del presente contratto.

3. Tale clausola deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente accordo e per un

periodo di cinque anni dalla detta cessazione.

4. La Società è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. La società obbligherà contrattualmente alla osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi

1,2,3 e 4 i propri subappaltatori e terrà questi ultimi obbligati a tanto anche nei confronti dei loro

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dipendenti, collaboratori e consulenti.

6. La Società si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla Legge 675/96 e successive

modificazioni imposte dal Decreto Legislativo 196/03.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi costituirà grave inadempienza e l’ICE avrà

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 17

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

La Società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi dalla Legge

675/96 e successive modificazioni imposte dal Decreto Legislativo 196/03, per le finalità connesse

all’esecuzione del presente contratto.

ART. 18

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L’ICE acquisisce la proprietà esclusiva di tutto quanto realizzato dalla Società in esecuzione del

presente contratto, compresi i relativi materiali di documentazione ed i codici sorgente. L’ICE potrà

utilizzare detti prodotti e materiali senza alcuna limitazione e potrà altresì autorizzarne l’utilizzo da

parte della Società nell’esecuzione di attività informatiche per altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 19

SUBAPPALTO

1. La società, previa comunicazione all’ICE, si può avvalere di subappaltatori, in misura non superiore

al 30% del corrispettivo contrattuale complessivo.

2. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali per la società che

è l'unica responsabile nei confronti di ICE di quanto subappaltato, e degli eventuali danni nei

confronti di ICE imputabili al subappaltatore o al suo personale.

3. L’ICE potrà pretendere la risoluzione del contratto di subappalto nel caso in cui vengano accertati

inadempimenti a carico del subappaltatore, il quale in ogni caso non avrà diritto di pretendere

dall’ICE alcun indennizzo.

4. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto alla società di pretendere dall’ICE

indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.

5. La società ha l’obbligo di stipulare contratti di sub-appalto nel rispetto della normativa vigente:

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

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forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni.

ART. 20

SICUREZZA

1. La Società è tenuta al rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente

normativa e, segnatamente, dal Testo Unico sulla Sicurezza D. lgs. 9 aprile 2008 n.81, attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro.

2. La Società è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo dell’ICE, in

aderenza agli standard di sicurezza definiti dal AgID e tenuto conto dei livelli di qualità dei servizi

richiesti, attraverso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione

di: dati ed informazioni gestiti, apparecchiature e sistemi di elaborazione utilizzati, reti di

comunicazioni. Tale protezione dovrà riguardare sia le apparecchiature e le reti interne alla Società

utilizzate per l’espletamento del suo incarico, sia la trasmissione di dati attraverso reti esterne.

3. Per operare in un’ottica di continuo miglioramento della sicurezza, la Società, inoltre, deve presentare

annualmente all’ICE un piano di interventi che tenga conto delle nuove esigenze connesse

all’evoluzione dei servizi e delle tecnologie, ai rischi ed alle minacce evidenziate, alle problematiche

emerse con le attività di controllo, a norme e direttive emanate.

4. Nei limiti e nei termini previsti dagli obblighi di legge, la Società si obbliga espressamente a

manlevare e tenere indenne l’ICE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle

norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza vigenti.

ART. 21

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di

altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ICE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti

sui prodotti realizzati e/o utilizzati nell'esecuzione del presente contratto, la Società manleverà e terrà

indenne l’ICE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le

spese giudiziali e legali a carico dell’ICE.

ART. 22

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. La Società riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio personale

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dipendente o collaboratore occupato nelle prestazioni oggetto del presente Atto, dichiarando altresì di

assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto

personale alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o

negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori in

base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizione legislative e

regolamentari in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3. La Società si obbliga, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nella fornitura di

cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e nella località

in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed

integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria,

applicabile nella località. Si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la

loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano la Società anche nel caso che

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del

presente contratto.

5. La società dichiara che, sui propri dipendenti, essa sola eserciterà il pieno potere direttivo ed

organizzativo e che possiede la professionalità tecnica specifica necessaria.

6. La società dichiara che il personale, i collaboratori ed i fornitori di cui si avvarrà possiedono la

professionalità tecnica specifica necessaria.

7. In ogni caso, la Società dichiara che manleverà ICE da qualsivoglia responsabilità che dovesse

derivare da domande volte all’accertamento della riconducibilità del rapporto lavorativo in capo a ICE

stessa.

8. In caso di violazione degli obblighi di cui ai soli commi 1, 2, 3, 4 e 5 predetti, l’ICE si riserva il diritto

di operare una ritenuta fino alla concorrenza della somma dovuta dalla Società per tali oneri,

trattenendo, al massimo, fino al 20% dell’importo del corrispettivo definito annualmente. In caso di

violazione degli obblighi di cui al solo comma 6 predetto, trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di

inadempienza, l’ICE si riserva il diritto di operare una ritenuta fino alla concorrenza della somma

dovuta dalla Società per tali oneri, trattenendo, al massimo, fino al 5% dell’importo del corrispettivo

definito annualmente. Tali ritenute saranno rimborsate solo quando sarà provato che la Società si sia

messa in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato

9. In caso di accertata inadempienza agli obblighi predetti, l'ICE si riserva la facoltà, a suo

insindacabile giudizio, di procedere, senza bisogno di messa in mora, e/o di pronuncia giudiziale, alla

risoluzione del contratto e all'incameramento della ritenuta, salvo il risarcimento di ogni maggior

danno, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’ICE.

10. Ai sensi e per gli effetti delle norme del Testo Unico Sicurezza, D.Lgs 81/08 (Capo III – sezione I -

art. 26 comma 2 ) le parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure e protezione dai rischi

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incidenti sull’attività oggetto del presente contratto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare

rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dipendenti dell’una e dell’altra parte coinvolte

nell’esecuzione dell’opera complessiva.

ART. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si potrà sciogliere, oltre che per le cause previste dalla legge, anche:

a) per recesso da parte dell’ICE, ai sensi dell’Art. 1671 c.c., da esercitarsi in qualsiasi momento

dell’esecuzione del presente contratto tenendo indenne la società delle spese sostenute, dei lavori

eseguiti e del mancato guadagno.

b) per recesso da parte dell’ICE per motivi di pubblico interesse, derivanti dalla legge, da

provvedimenti della Pubblica Amministrazione o dell'Autorità Giudiziaria;

c) in caso di messa in liquidazione o scioglimento della Società o per sottoposizione della stessa ad

una delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, etc.) previste dalla legge;

d) per inadempimento delle prestazioni contenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti della

norma di cui all’art. 1453 c.c.. Ove una delle parti si renda inadempiente agli impegni ed agli

obblighi su di essa gravanti in base al presente contratto ed agli allegati, l’altra parte potrà

contestare l’inadempimento a mezzo di lettera raccomandata A.R., invitando a porvi rimedio entro

e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di perdurante inadempimento, la parte intimante

potrà dichiarare risolto il contratto.

2. Il contratto, inoltre, si intenderà risolto di diritto laddove vi sia inadempimento alle obbligazioni di cui

agli articoli, 10, 15, 16, 21, 22, 25 del presente contratto, dovendo questa intendersi come clausola

risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 c.c.

3. Il presente contratto si scioglierà, inoltre, ai sensi dell’Art.1672 c.c., anche in caso di sopravvenuta

impossibilità ad eseguire la prestazione del servizio da parte della Società, per causa ad essa non

imputabile.

4. Infine, le parti potranno invocare, sussistendone i presupposti, la risoluzione del contratto per

eccessiva onerosità, come previsto dall’art. 1467 c.c.

ART. 24

ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO O IN CASO DI RISOLUZIONE

1. Alla scadenza del contratto o in caso di recesso o di anticipata risoluzione, la Società, su richiesta

dell’ICE, provvederà a:

a) collaborare con il personale dell’ICE e delle società di consulenza, professionisti specializzati, etc.,

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indicati dall’ICE al fine di fornire informazioni e specifiche atte a chiarire la struttura ed il

funzionamento del sistema informatico;

b) consegnare all’ICE l’inventario aggiornato dei prodotti software in esercizio ed in sviluppo nella

ultima versione disponibile;

c) consegnare all’ICE i prodotti stessi, su supporto magnetico, nei formati disponibili negli ambienti

di esercizio di ciascun prodotto software;

d) consegnare un repository (base dati) contenente tutta la documentazione tecnica ed operativa

prodotta;

e) fornire al personale dell’ICE, o a terzi da esso designati, il trasferimento del know-how sulle

attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace

possibile. Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà

prevedere oltre all’affiancamento del personale tecnico anche interventi di trasferimento della

conoscenza mediante sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole

rotonde, ecc.

2. La proprietà delle apparecchiature messe a disposizione dell’ICE nell’ambito del servizio di fornitura

beni strumentali, per tutte le apparecchiature per le quali l’ICE abbia già pagato per intero

l’ammontare triennale previsto, verrà ceduta gratuitamente all’ICE stesso.

ART. 25

ONERI FISCALI

Le imposte di bollo, di registro, e qualsiasi altro eventuale onere, gravanti sul presente contratto, sui

corrispettivi e sulle prestazioni in essa previste sono a carico della Società, mentre l’IVA é a carico

dell’ICE. Ai fini della registrazione le parti si danno atto che le prestazioni contrattuali sono soggette

all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART. 26

CAUZIONE

La Società dovrà presentare una cauzione contrattuale pari a [•]. In tale caso la Società è tenuta a

presentare suddetta cauzione entro il termine 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. In caso di

inadempimento a tale obbligo ICE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 27

NORME REGOLATRICI

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1. Il presente contratto è regolato:

a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

accordi intervenuti tra ICE e la Società relativamente alle forniture e prestazioni di cui in oggetto;

b) dal Codice Civile e dalle altre normative già emanate, e che dovessero essere emanate, in materia di

contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente sub a); a

titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano espressamente le norme di cui al d. lgs.

196/2003; al Testo Unico sulla Sicurezza D. lgs. 9 aprile 2008 n.81 e a tutte le integrazioni e

modificazioni;

c) dal Decreto Legislativo n. 39 del 12.02.1993 e successive modificazioni;

d) dal Regolamento recante approvazione del Capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature

informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi, di cui al Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1997;

e) Per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente contratto e negli allegati, si

richiamano le norme di legge vigenti.

2. La Società dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia ad eccepire prima, durante e dopo

l’esecuzione del presente contratto la mancata conoscenza di elementi che non appartengano alla

categoria delle cause di forza maggiore contemplate dalla legge.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto è soggetto al parere obbligatorio AgID e si impegnano

conseguentemente a recepire, anche con carattere retroattivo, le considerazioni che AgID intenderà

formulare.

ART. 28

CONTROVERSIE

1. P

er tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,

all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, sarà competente il Giudice del Foro di Roma,

fatta salva la facoltà delle parti di decidere, una volta insorta la lite, di chiamare a decidere la stessa

uno o più arbitri, tramite la stipula di apposito compromesso, ai sensi e per gli effetti del disposto

normativo di cui all’art. 807 cod. proc. civ.

2. I

n pendenza di giudizio la Società sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione del contratto

senza sospendere o ritardare in alcun modo l’esecuzione stessa e l'ICE a versarne i corrispettivi salvo

che il servizio oggetto di contenzioso non sia sospeso su richiesta dell'ICE.

ART. 28

Page 24: Contratto per l’affidamento dei servizi di gestione e …reasilva.ice.it/sd_docs/allegati/195484_allegato.pdf · Consuntivo Attività Rendiconto delle attività svolte in termini

Contratto per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo dell’ICE

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ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1: Modalità di erogazione dei servizi

Roma, li ________________

Agenzia Nazionale per il

Commercio con l’Estero

________________

(Società/RTI )

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