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CONTRATTO INTEGRATIVO
INTERAZIENDALE PER GLI ADDETTI
ALL’INDUSTRIA DELLA CERAMICA
“SETTORE SANITARI”
17 NOVEMBRE 2004
_________________________________________
DISTRETTO INDUSTRIALE CIVITA CASTELLANA
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INDICE
Art. 1 - Occupazione ed investimenti pag. 6
Art. 2 - Osservatorio del mercato del lavoro >> 6
Art. 3 - Formazione professionale – trasporti pubblici – Asili nidi >> 8
Art. 4 - Nuove tecnologie >> 8
Art. 5 - Relazioni industriali >> 9
Art. 6 - Commissione paritetica >> 10
Art. 7 - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza >> 10
Art. 8 - Visite mediche preventive periodiche >> 11
Art. 9 - Assemblea >> 11
Art. 10 - Sala riunioni e sala mensa >> 12
Art. 11 - Orario di lavoro >> 12
Art. 12 - Riduzione dell‟orario di lavoro e riposi aggiuntivi >> 14
Art. 13 - Prestazioni eccedenti e straordinari – Conto ore >> 14
Art. 14 - Lavoro in turni >> 15
Art. 15 - Lavoro notturno >> 16
Art. 16 - Classificazione >> 16
Art. 17 - Ex ristrutturazione salariale >> 18
Art. 18 - Premio di produzione >> 18
Art. 19 - Premio di qualità e produttività >> 18
Art. 20 - Premio di partecipazione >> 19
Art. 21 - Gratifica feriale >> 28
Art. 22 - Indennità sostitutiva di mensa >> 29
Art. 23 - Servizio sostitutivo di mensa – Buono pasto >> 29
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Art. 24 - Apprendistato, contratto di inserimento e lavoro temporaneo >> 29
Art. 25 - Carichi di lavoro >> 30
Art. 26 - Cottimo >> 32
Art. 27 - Mobilità e problemi fisici >> 34
Art. 28 - Contrattazione aziendale >> 35
Art. 29 - Norma di salvaguardia >> 35
Art. 30 - Decorrenza e durata >> 35
- Allegato 1 >> 36
- Allegato 2 >> 38
- Appendice – Verbale di accordo FASCHIM >> 39
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CONTRATTO INTERAZIENDALE INTEGRATIVO
AL C.C.N.L. 12 FEBBRAIO 2002
PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA
DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI
SETTORE SANITARI
Addì 17 novembre 2004, in Civita Castellana, presso la Delegazione della
Associazione fra gli Industriali della provincia di Viterbo
- L‟ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
VITERBO, rappresentata dal dr. Fabio Romiti,
- Una delegazione di imprenditori delle industrie ceramiche del settore sanitari
del comprensorio di Civita Castellana composta dai sigg.ri: dr. Angelo
Palamides, dr. Augusto Ciarrocchi e dal sig. Mauro Cipriani
- La FILCEA/CGIL provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Luigi
Annesi e dai segretari Vasco Alessandrini, Renzo Scolozzi, Francesco
Palmarini, Sergio Riucci e dalla delegazione composta dai sigg.ri: Santino
Zocco, Franco Finesi, Giuseppe Profili, Mauro Bergantili, Antonio De
Rinaldis, Ermanno Rossi, Roberto Cima, Romano Cavalieri, Gianni Filesi e
Gianni Zanini, Marcello Ceccarelli, Fabrizio Quintiliani e Spartaco Pelosi
- La FEMCA/CISL provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Orazio
Sampalmieri e dai segretari Francesco Pantaleo e Salvatore Zappala e da una
delegazione composta dai sigg.ri:Giuseppe Cinquepalmi, Sandro Sabbatini,
corrado Febbraio, ivone Cavalieri e Renato Massaccesi
STIPULANO
Il presente contratto integrativo interaziendale per il settore sanitari, valido per tutte le
aziende del settore ceramico – igienico sanitari – del distretto industriale che
applicano in CCNL Confindustria – OO.SS.
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Art. 1 – OCCUPAZIONE ED INVESTIMENTI
In relazione a quanto stabilito nel capitolo 1 – Parte I del Contratto Nazionale una
volta all‟anno, in appositi incontri, da concordare direttamente, l‟Associazione
Industriali porterà a conoscenza dell‟ OO.SS firmatarie il presente contratto,
congiuntamente, i dati aggregati per il settore della ceramica igienico sanitaria nel
distretto di Civita Castellana relativi a:
a) Le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali
rappresentate;
b) In riferimento agli investimenti complessivi, l‟entità globale dei contributi in
conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo stato dalla
Regione nel quadro di apposite leggi;
c) La struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione
dell‟occupazione per sesso e per classi di età. In tale ambito, saranno fornite
informazioni complessive circa lo stato di applicazione della legge 09/12/1977
n°903 (parità uomo-donna) nonché della legge 125/1991 (azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
d) La natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi
complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
e) Entità del ricorso al lavoro part-time;
f) Le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché le indicazioni
sulle principali finalizzazioni della stessa;
g) Gli investimenti relativi all‟ambiente di lavoro.
L‟informativa di cui al punto c) sarà fornita per ciascuna azienda ed integrata col la
classificazione degli addetti per reparto e qualifica.
Art. 2 – OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO
Nel confermare l‟esigenza di tutte le parti firmatarie di aumentare il flusso
complessivo di informazioni sulle dinamiche occupazionali nelle industrie di sanitari
nel distretto, consapevoli che la conoscenza delle tendenze di medio e lungo periodo
riguardo all‟andamento occupazionale, alle nuove professionalità, ai processi di
trasformazione dell‟industria ceramica costituiscono, un elemento determinante per la
guida d i detti processi, le parti costituiscono, a livello distrettuale, un Osservatorio
del mercato dell‟industria dei sanitari.
l’Osservatorio dovrà:
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1) Seguire e governare la dinamica dei processi di trasformazione, ristrutturazione
e crisi delle aziende del settore nel comprensorio;
2) Nei casi in cui al punto precedente, predisporre gli strumenti operativi che
mettono in grado l‟Osservatorio di avere dati il più possibile aggiornati
riguardo al personale complessivamente espulso o esuberante nelle aziende dei
sanitari suddiviso per professionalità, anche mediante un coordinamento e
confronto dei dati di tutti gli Organismi a vario titolo competenti in materia
(Sezioni Circoscrizionali, DPL, Agenzia Lazio Lavoro, etc.)
L‟osservatorio che verrà attivato nei casi in cui le parti stipulanti ritengano che
ricorrono le condizioni di cui al punto 1), si impegnerà inoltre, in armonia con le
leggi vigenti, a facilitare la mobilità dei lavoratori professionalmente idonei e la loro
ricollocazione all‟interno e all‟esterno del settore ceramico. In tale ambito sarà
compito dell‟Osservatorio verificare la possibilità di utilizzo di tutta la normativa,
nazionale o regionale, in materia di mobilità e ricollocazione della manodopera.
L‟Osservatorio ne darà quindi adeguata informazione alle aziende, verificando anche
il grado di fruizione di ogni strumento agevolativo proposto.
L‟Osservatorio dovrà infine, sulla base dei trend di sviluppo delle aziende e delle
nuove tecnologie introdotte negli stabilimenti:
- Individuare nuove figure professionali che possano soddisfare emergenti
bisogni di professionalità da parte delle imprese;
- Promuovere corsi di formazione professionale e/o di riqualificazione,
impegnandosi, in relazione alle reali esigenze delle aziende, a facilitare
l‟avviamento al lavoro di quanti dovessero risultare idonei.
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Art. 3 – FORMAZIONE PROFESSIONALE - TRASPORTI PUBBLICI ASILI
NIDO
Le parti si impegnano ad assumere iniziative nei confronti degli Enti di formazione
professionale affinché la programmazione dei corsi di formazione tenga conto delle
esigenze e degli indirizzi di sviluppo delle attività produttive nel distretto.
Nell‟ambito della vigente normativa e nel rispetto di quanto disposto dal vigente
CCNL le parti attraverso il Centro Ceramico o altre strutture congiuntamente
individuate, programmeranno attività formative a favore dei dipendenti e delle
imprese del settore con particolare riferimento a:
- Formazione ed aggiornamento di RLS e RSPP
- Formazione rivolta a lavoratori a rischio occupazionale provenienti da altri
settori o a lavoratori extracomunitari sulle qualifiche ad alto assorbimento nelle
aziende dei sanitari
Al fine di facilitare il raggiungimento del posto di lavoro da parte dei lavoratori, le
parti si impegnano ad elaborare proposte articolate di potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico all‟interno del distretto di Civita Castellana, da presentare agli
organi competenti.
Considerata la rilevanza sociale del problema degli asili nido le parti dichiarano la
loro volontà di assumere concrete iniziative, anche nei confronto dello Stato e degli
Enti locali, idonee a favorirne la realizzazione, la migliore localizzazione ed
utilizzazione.
In tale ambito le parti auspicano che qualora l‟utilizzo pieno degli impianti comporti
una accentuata turnazione delle lavorazioni, tale da interessare un consistente numero
di lavoratori, i suddetti istituti dovranno, compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative, garantire il servizio per tutta la durata delle turnazioni.
Art. 4 – NUOVE TECNOLOGIE
Le parti convengono che l‟introduzione delle nuove tecnologie e delle più moderne
forme di automazione debbano essere perseguite con la maggiore rapidità ed
efficacia, creando nel contempo, le condizioni per un loro ottimale utilizzo. Il
principio irrinunciabile è che nei reparti meccanizzati la produttività è data dalla
macchina; l‟azienda che investe in tecnologia deve avere un vantaggio
proporzionalmente superiore rispetto ad un‟altra con un grado di automazione
minore.
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Art. 5 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti convengono sulla opportunità di costruire più avanzate relazioni sindacali in
grado di governare congiuntamente i processi necessari di trasformazione
dell‟industria ceramica del distretto e di dare al conflitto sindacale normative che lo
rendano più adeguato allo spirito di un costruttivo confronto. Tali relazioni devono
essere collocate all‟interno di un processo di confronto positivo fra imprenditori e
sindacato di categoria al fine di ricercare convergenze su tematiche generali e
procedure specifiche che riguardino l‟armonica vita dell‟azienda in un contesto di
pari dignità ed autonomia decisionale. In tale ambito a livello aziendale, mentre si
riconferma la necessità e l‟impegno da parte delle singole direzioni aziendali di
confronti preventivi con la R.S.U. ogni qualvolta siano previste modifiche
significative del modo di lavorare, interventi produttivi, ovvero la necessità di
rispondere con modi diversi a diverse condizioni di mercato, si definisce con il
presente accordo un codice di comportamento, a livello generale, valido per tutte le
aziende ceramiche, sulle relazioni in azienda.
Tale codice parte dalla necessità di realizzare la maggiore convergenza possibile su
tutte le tematiche che possono generare conflitto in fabbrica, superabile attraverso
norme definite.
In tale ambito a livello aziendale le parti si impegnano anche in caso di controversia:
a) La R.S.U. prima di adire azioni di lotta, deve chiedere alla direzione un
confronto in materia;
b) La direzione aziendale deve confrontarsi sul problema che determina contrasti
non oltre tre giorni dopo la presentazione della richiesta;
c) Il confronto deve esaurirsi entro sette giorni lavorativi oppure, se le parti lo
convengono, protrarsi entro i limiti di tempo congiuntamente stabiliti;
d) In caso di non accordo le parti riassumono la loro totale libertà di azione ed
autonomia;
e) È facoltà di una delle parti, in ognuna delle fasi precedenti o in caso di non
accordo, di richiedere l‟intervento delle parti firmatarie il presente accordo.
Resta inteso che nel caso di azioni di lotta, derivanti dell‟esaurimento della
presente procedura o da ogni altra motivazione le iniziative (durata, calendario
degli eventuali scioperi, ecc.) devono essere comunicati formalmente in tempi
che consentano la tutela degli impianti, delle macchine e della produzione e
non devono in nessun modo compromettere la integrità o causare deperibilità
degli stessi.
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In ogni modo tali iniziative saranno comunicate con non meno di 24 ore di preavviso.
Art. 6 – COMMISSIONE PARITETICA
Viene istituita a livello aziendale una commissione formata da due rappresentanti dei
lavoratori indicati dalla RSU e due dalla Direzione.
La commissione esprime parere consultivo non vincolante in tema di qualità,
investimenti, impiantistica, formazione. La convocazione della Commissione viene
concordata fra i membri che la compongono ogni volta che si reputerà necessario in
relazione ai programmi aziendali. Le riunioni si svolgono al di fuori dell‟orario di
lavoro e comunque in modo da non danneggiare la produzione. La partecipazione alla
Commissione è a titolo gratuito.
Art. 7 – AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Oltre a quanto già previsto dalla legge 626 e successive modifiche ed integrazioni e
dal C.C.N.L., si conviene quanto segue:
durante il periodo di vigenza del presente accordo integrativo occorrerà imprimere un
forte impulso alle iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro e
all‟abbattimento dei rischi di malattie professionali ed infortuni sul lavoro. Si
individua nell‟arco di vigenza contrattuale un tempo utile e sufficiente a rendere
l‟ambiente di lavoro quanto più possibile bonificato dai rischi riguardanti la
polverosità, maggiore impegno dovrà essere dedicato alle mansioni di rifinitura, dove
si riscontra una più alta percentuale di contribuzione alla polverosità dell‟ambiente.
Al riguardo le aziende valuteranno la possibilità di progettare ed installare cabine a
velo d‟acqua o altre soluzioni mirate all‟abbattimento del rischio silicotigeno. Priorità
di intervento sarà inoltre riservata ai sistemi di pulizia giornaliera che evitino la
sospensione delle polveri.
Le aziende provvederanno, non meno di una volta l‟anno, nei periodi di chiusura
collettiva, ad una pulizia generale dello stabilimento. In riunioni periodiche
appositamente concordate le parti si incontreranno per una verifica dello stato di
attuazione di quanto sopra riportato.
Nell‟ambito del sistema di informazioni di cui all‟art. 1 del presente contratto,
l‟Associazione Industriali, su richiesta congiunta delle OO.SS di categoria firmatarie
il presente accordo, fornirà informazioni a livello aggregato, con periodicità annuale,
sullo stato di attuazione del presente articolo e sui tempi di attuazione o eventuali
ritardi nella applicazione della presente normativa.
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Con le stesse modalità previste nel comma precedente potranno essere richieste
informazioni riguardo alle materie prime ed alle sostanze chimiche utilizzate nel ciclo
produttivo.
Le aziende concederanno, per una appropriata educazione sanitaria da parte di
strutture specializzate a questo preposte, due ore non retribuite di assemblea,
nell‟ambito del normale orario di lavoro.
Le aziende si impegnano a dedicare particolare attenzione ai riflessi che
l‟introduzione di nuove tecnologie comporteranno sull‟ambiente di lavoro,
impegnandosi a neutralizzare e, possibilmente, eliminare i nuovi fattori di rischio che
si dovessero individuare negli stabilimenti.
Art. 8 – VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE
Tali visite devono essere programmate in relazione agli effettivi rischi esistenti nel
reparto di appartenenza.
D‟intesa tra l‟azienda, i lavoratori interessati ed il medico competente, i prelievi di
sangue e/o le visite potranno avvenire anche nella giornata del sabato o nei pomeriggi
dei giorni feriali, senza decorrenza di retribuzione ne altri costi o oneri per le aziende.
Nella effettuazione delle visite dovrà essere salvaguardata la riservatezza e la dignità
del lavoratore.
Salvo comprovati impedimenti tecnici le visite saranno effettuate in locali chiusi o in
luoghi chiusi, all‟interno del perimetro aziendale, in cui potranno essere collocate le
unità sanitarie mobili.
Qualora uno o più lavoratori, per approfondimenti di indagini sanitarie stabilite dal
medico competente, debbano spostarsi fuori dal comune ove ha sede l‟azienda le
relative spese incontrate dai lavoratori saranno a carico dell‟azienda.
Art. 9 – ASSEMBLEA
Due delle ore previste al 10° ed 11° comma dell‟art. 59 del C.C.N.L. potranno essere
fruite fuori dalla azienda se:
- C‟è preventivo accordo scritto tra le parti
- Le modalità di svolgimento non sono tali da pregiudicare la effettiva e normale
prestazione di lavoro nelle ore residue.
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Oltre a quanto sopra, salvo casi eccezionali, le richieste saranno accolte soltanto
quando le assemblee saranno indette congiuntamente dalle OO.SS stipulanti il
presente contratto.
Art. 10 – SALA RIONIONI E SALA MENSA
Le aziende che non avessero ancora provveduto realizzeranno entro il primo semestre
2005 una sala riunioni adeguata al numero dei dipendenti. Nel caso in cui la sala
fosse utilizzata per la consumazione del pasto sarà dotata di scalda bevande, tavoli e
sedie in misura congrua alle esigenze dei lavoratori. Le RSU segnaleranno eventuali
inadempienze alle OO.SS di categoria e alla Associazione Industriali.
Qualora l‟azienda non provveda entro i successivi 6 mesi dovrà motivare, oltre che
alla RSU anche alle parti firmatarie, i motivi di impedimento e la tempistica
necessaria alla realizzazione della sala riunioni.
Nei casi in cui l‟azienda evidenzi oggettiva mancanza di spazio o difficoltà
nell‟ottenimento di permessi o concessioni dagli enti competenti, le parti
ricercheranno idonee soluzioni alternative; tra queste si valuterà anche la possibilità
di ampliare il numero di ore (ore) già previste al primo comma dell‟art. 9 del presente
contratto.
Art. 11 – ORARIO DI LAVORO
Premesso che la durata normale dell‟orario di lavoro è disciplinata dalle norme di
legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conferma la articolazione
dell‟orario di lavoro in 38 ore settimanali, suddivise in 5 giorni, ferma restando la
determinazione dei carichi di lavoro sulla base dell‟orario stabilito dall‟art. 3, 1°
comma, del Decreto Legislativo n°66/2003.
Il predetto orario si applicherà a tutti i lavoratori, giornalieri e cottimisti; la sua
concreta attuazione non ha determinato la riduzione dei carichi di lavoro in atto alla
data del 22.11.1990.
Qualora l‟azienda intenda distribuire diversamente l‟orario settimanale per singoli
lavoratori, per gruppi, per reparti, né darà comunicazione alla R.S.U. per attivare un
preventivo confronto.
In caso di diversa distribuzione dell‟orario di lavoro settimanale che preveda
l‟utilizzo della giornata del sabato, sarà invece necessario un preventivo accordo con
la R.S.U.
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In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell‟orario di lavoro contrattuale
le parti si danno atto che gli organi devono consentire il godimento delle ferie e dei
riposi settimanali tenendo conto altresì dell‟assenteismo medio per morbilità,
infortuni ed altre assenze retribuite.
Le parti nell‟intento di mettere ordine nella situazione produttiva e dare maggiore
efficienza alle aziende del settore sanitario del comprensorio decidono in materia di
orario di lavoro che , all‟interno delle singole aziende, va determinato il tempo di
produzione per unità di prodotto.
Le parti concordano che nell‟ambito della durata di tali tempi non esistono elasticità
che potrebbero determinare minore accuratezza nella produzione e quindi una meno
adeguata qualità.
Anche in considerazione delle consuetudini vigenti e con riferimento a quanto
stabilito dall‟art. 8, 1° comma, del Decreto Legislativo n°66/2003, si concorda che
l‟intervallo per pausa, non sarà superiore a 20 minuti.
Eventuali condizioni di miglior favore, (pausa, determinazione dei carichi di lavoro
etc.), normative e economiche, derivanti da una interpretazione difforme da quanto
previsto nel presente articolo potranno essere ridiscusse nel corso della vigenza del
presente accordo ed uniformate alla presente normativa.
L‟orario di ingresso e di uscita dalla fabbrica deve essere determinato nelle singole
aziende ed è vincolante per tutti dipendenti. Lo stesso potrà essere differenziato per
reparti, per gruppi di lavoratori, per singole mansioni, in relazione ad obiettive
esigenze produttive e/o organizzative previa riunione con la R.S.U.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per orario di lavoro si intende il tempo trascorso sul posto di lavoro e non comprende
le pause ed i periodi occorrenti al dipendente per prepararsi all‟inizio del lavoro e/o
all‟uscita dallo stabilimento (es. spogliatoio, docce, ecc.).
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Art. 12 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E RIPOSI AGGIUNTIVI
In contratto integrativo interaziendale 22.11.1990 ha disposto, a partire dal
01/01/1991, l‟articolazione dell‟orario di lavoro in 38 ore settimanali. A fronte di tale
orario sono state assorbite 24 delle 56 ore (40 ore ex Accordo Interconfederale
22.10.1983 e 16 ore ex CCNL 05.03.1983) previste dall‟art. 35 del CCNL
31.10.1990.
Il predetto contratto integrativo ha stabilito altresì, l‟assorbimento fino a concorrenza
di tutte le ulteriori riduzioni di orario comunque previste.
A decorrere dal 01.01.1991, pertanto, spettano ai lavoratori, in ragione d‟anno, 32 ore
(4 giornate) di riduzione dell‟orario di lavoro che potranno essere fruite
collettivamente in occasione delle festività natalizie, pasquali, o per facilitare la
fruizione di ponti festivi.
A decorrere dal 01.06.2002 i riposi aggiuntivi stabiliti dall‟art. 13, capitolo XIII, del
vigente CCNL e la riduzione dell‟orario di lavoro di cui al presente articolo, nonché
dell‟Allegato 1-Protocollo aggiuntivo per i turnisti a ciclo continuo – del presente
contratto, debbono essere fruiti dai dipendenti entro l‟anno in cui sono maturati,
facendo salve le esigenze tecnico produttive della azienda.
Le ore di riposo e di riduzione non godute saranno compensate con una indennità
sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le ore suddette, calcolate nella
misura della retribuzione di fatto in vigore nel mese di dicembre dell‟anno di
maturazione.
L‟indennità sostitutiva sarà corrisposta unitamente alle competenze riferite al
suindicato mese.
Ai sensi di quanto stabilito dal 3° comma dell‟art. 2120 cod. civ., la predetta
indennità non rientra nella retribuzione annua da prendere a base per la
determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 13 – PRESTAZIONI ECCEDENTI E STRAORDINARIE - CONTO ORE
Fermo restando quanto stabilito dall‟art. 8, lett. E) del vigente CCNL, le parti hanno
inteso ampliare le ipotesi stabilite nel citato art. 8, per renderlo più rispondente alle
consolidate consuetudini di questa specifica realtà produttiva. Per quanto sopra, è
stata prevista l‟ulteriore ipotesi costituita dal pagamento integrale, nel mese di
competenza, delle prestazioni eccedenti e straordinarie.
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In fase di prima applicazione entro il 30/06/2002 ciascun lavoratore dovrà
formalmente manifestare la propria volontà in merito all‟opzione prescelta, delle tre
disponibili, da valere per il periodo 01.06.200. – 31.12.2002.
Successivamente entro e non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno, sarà ripetuta la
procedura di cui al comma precedente.
Per i lavoratori assunti in corso d‟anno, la prima opzione dovrà essere esercitata entro
la fine del mese in cui ha avuto inizio il rapporto.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:
a) Accantonamento 100% su “conto ore” di ore eccedenti e straordinarie
b) Accantonamento 50% su “conto ore” di ore eccedenti e straordinarie
c) Pagamento 100% di ore eccedenti e straordinarie
Art. 14 – LAVORO IN TURNI
Ai fini della regolamentazione normativa prevista nel C.C.N.L. e nel presente
contratto si considerano:
- Lavoratori giornalieri: coloro che svolgono la propria opera secondo un orario
di lavoro non soggetto ad avvicendamenti programmati, sia nel caso di turno
unico che di orario spezzato.
- Lavoratori turnisti: coloro che svolgono la propria opera in turni avvicendati
3x7, 3x6, 3x5, 2x5 etc.
La normativa riguardante l‟orario settimanale di lavoro di cui all‟art. 11, nonché
quanto stabilito agli artt. 12 e 13, non si applica ai lavoratori impegnati nel ciclo
continuo. Per gli altri turnisti avvicendati, qualora si presentino esigenze tecniche o
produttive legate alla organizzazione del lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi
per trovare soluzioni di orario diverse da quelle concordate.
Le parti concordano altresì sulla necessità di verificare azienda per azienda la
possibilità di articolazione di turni diversi per zone di lavorazione, anche a
scorrimento, in modo da aumentare la resa delle produzioni ed assecondare meglio le
esigenze del ciclo, fermo restando la durata del turno ed il rispetto delle norme
contrattuali.
La regolamentazione normativa ed economica per i turnisti addetti ai forni a ciclo
continuo è rimandata al protocollo aggiuntivo al presente contratto integrativo
interaziendale (allegato 1), di cui forma parte integrante.
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A decorrere dal 01.01.2005 le percentuali di maggiorazione stabilite all‟art.9, punto
12 lett. A e punto 13 lett. B, capitolo XIII del vigente CCNL, spettanti per le ore
effettivamente lavorate in doppio turno diurno avvicendato, sono elevate dal 1,5 al
3,0%.
Art. 15 – LAVORO NOTTURNO
A decorrere dal 01.06.2002 si stabilisce che ai fini retributivi, per i lavoratori delle
categorie “OPERAI” e “QUALIFICHE SPECIALI”, è considerato lavoro notturno in
deroga a quanto previsto in materia dal CCNL di settore, quello effettuato nell‟arco di
otto ore comprese tra le ventuno e le cinque antimeridiane.
Per il lavoro prestato fino al 31.05.2002 vale, ai fini retributivi, quanto stabilito in
materia con l‟accordo del 20.05.2002.
Art. 16 – CLASSIFICAZIONE
Con riferimento al capitolo XIII ed art. 4 vigente CCNL (classificazione sanitari) si
concorda che i lavoratori addetti al colaggio manuale, qualora siano in grado di colare
e rifinire l‟intera gamma della produzione corrente e non corrente, potranno essere
inquadrati al 3° livello (D3 dal 01/10/1995).
Si concorda che la specializzazione necessaria ad acquisire il 3° livello (D3 dal
01/10/1995) non può essere richiesta prima che il lavoratore possa vantare una
significativa nell‟azienda e nel reparto. La valutazione dell‟azienda dovrà basarsi
inoltre sulla esperienza acquisita dal lavoratore su oiù figure e serie speciali, sul
livello qualitativo della produzione e sulla percentuale di scarti e rotture prodotte
dall‟interessato.
Le parti concordano comunque che, in ogni azienda, la percentuale dei lavoratori del
reparto inquadrati al 3° livello (D3 dal 01/10/1995)dovrà attestarsi intorno al 25%.
Una volta l‟anno, in appositi incontri, la direzione aziendale verificherà insieme alla
RSU l‟applicazione della presente normativa.
Analoga normativa, a partire dal 31/12/1992 verrà applicata anche per il reparto gesso
e collaudo.
Il lavoratore addetto continuativamente alle macchine è qualificato al 3° livello (D3
dal 01/10/1995) ed è in grado di garantire la produttività stabilita. La sua retribuzione
sarà mensilizzata, non legata cioè al numero dei pezzi prodotti ma ad un orario di
lavoro così come previsto dall‟art. 8 CCNL e dall‟art. 11 del presente contratto. Nella
determinazione dei livelli di produzione delle macchine l‟azienda dovrà tener conto
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delle pause fisiologiche e contrattuali, qualora previste dal CCNL e dal presente
contratto integrativo.
Nel caso in cui il lavoratore venga adibito per la prima volta alla macchina o
sostituisca alla stessa un lavoratore assente, è previsto un periodo di prova, di venti
giorni, durante il quale sarà prevista la possibilità di effettuare una produzione
giornaliera del 10/15% inferiore rispetto a quella stabilita.
La contrattazione dei livelli di produttività, le eventuali variazioni della stessa, ed
ogni altra eventuale rivendicazione o modifica, devono avvenire aziendalmente alla
presenza delle parti firmatarie dell‟accordo.
Il trattamento economico per i lavoratori addetti alle macchine sarà pari alla
retribuzione corrispondente al 3° livello (D3 dal 01/10/1995): si riconosce sotto la
voce ex ristrutturazione salariale la somma di:
- Lit. 209.650 dal 01/11/1990
- Lit. 224.650 dal 01/01/1992
- Lit. 239.650 dal 01/03/1993 pari a 123,77
Nel caso siano in atto condizioni di miglior favore in aziende già in parte o totalmente
meccanizzate, la quota di salario superiore al trattamento qui previsto, verrà
considerata superminimo individuale riassorbibile da ogni futuro miglioramento
economico.
Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione dell‟accordo integrativo vigente
nel reparto colaggio automatico, in tutte le aziende, recuperando eventuali distorsioni
rispetto ad una corretta applicazione contrattuale.
I dipendenti che – nell‟ambito della stessa categoria di inquadramento e di IPO –
sono in grado di svolgere più mansioni all‟interno dell‟azienda assicurando in ognuna
adeguata professionalità, e che si rendono disponibili a temporanei mutamenti di
mansione, anche non programmate o improvvise, per far fronte a necessità produttive
o per sostituire lavoratori assenti, saranno inquadrati ad un livello superiore
(categoria e IPO) rispetto alla previsione del CCNL. Due volte l‟anno, su richiesta
della RSU si svolgerà una riunione di verifica della congruità degli inquadramenti
contrattuali dei dipendenti, con particolare attenzione alle nuove figure professionali
emergenti o alla evoluzione delle professionalità già presenti in azienda che
prevedano, ad esempio, l‟uso sistematico di apparecchi elettronici o ad alta
tecnologia. I miglioramenti economici derivanti dal passaggio di qualifica potranno
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assorbire fino a concorrenza eventuali trattamenti retributivi individuali già concessi
al lavoratore in conseguenza di tale disponibilità e professionalità.
Le conclusioni del lavoro della commissione paritetica per le nuove professionalità
verranno portate a conoscenza di tutte le aziende e costituiranno motivo di
discussione delle verifiche periodiche previste ai commi precedenti.
Art. 17 – EX RISTRUTTURAZIONE SALARIALE
La voce “ex ristrutturazione salariale”, così come regolamentata nel contratto
integrativo, è riportata nella tabella allegato 2 al presente contratto.
Art. – 18 PREMIO DI PRODUZIONE
Il premio di produzione, così come stabilito dall‟art. 15 del contratto integrativo
30.06.1995, resta fissato definitivamente nei seguenti valori mensili in vigore alla
data del 01.10.1995:
CATEGORIE IMPORTI
A 70,29
B1 69,29
B2 34,86
C1 51,94
C2 62,27
C3 34,65
D1 60,48
D2 59,81
D3 59,81
E1 58,92
E2 58,92
E3 42,27
F 57,76
Art. 19 – PREMIO DI QUALITA’ E PRODUTTIVITA’
Le parti, rilevando congiuntamente che l‟attuale problema delle produzioni sanitarie
del comprensorio è quello della elevazione delle rese qualitative, convengono che nel
panorama complessivo e nel tempo possono essere richiesti sia interventi di
miglioramento delle rese qualitative sia, nel contempo, elevazioni della produttività
assoluta.
19
A tal fine potrà essere sviluppato a livello aziendale e su richiesta dell‟azienda, un
premio legato ai parametri della qualità e/o produttività.
Comunque a far data dal 01/10/1988, in tutte le aziende, viene erogata la somma di
lire 10.000 (€ 5,16) mensili quale zoccolo del premio di qualità da corrispondere a
tutti i dipendenti. A decorrere dal 01.07.2002 la predetta somma è stata elevata ad
22,10 mensili.
Art. 20 – PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Con la istituzione del premio di partecipazione le parti hanno inteso dare piena
attuazione a quanto disposto nell‟Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 e
dall‟art. 6 del C.C.N.L. 12.10.1994. Il premio deve quindi rientrare nello speciale
trattamento fiscale e previdenziale che sarà previsto per tali premi. Qualora dovesse
rendersi necessario, sulla base delle norme agevolativi che dovessero essere emanate,
le parti si impegnano a modificare il premio in modo da usufruire di tali trattamenti
agevolativi per le aziende.
Nel presente accordo si intende regolamentare un premio di partecipazione basato
sulla effettiva presenza del dipendente in azienda, in modo da incrementare
l‟efficienza delle aziende in termini di produzione globale annua, privilegiando quei
lavoratori che più di altri contribuiscono al raggiungimento del livello teorico
massimo di produzione.
Il premio di partecipazione è erogato 4 volte l‟anno nei mesi di aprile/luglio/ottobre e
gennaio sulla base dei risultati ottenuti da ogni lavoratore nei trimestri gennaio-
marzo/aprile-giugno/luglio-settembre/ottobre-dicembre.
La prima erogazione avverrà nel mese di luglio 1995 sulla base dei risultati ottenuti
nel trimestre aprile-giugno 1995.
Il premio è erogato sulla base delle giornate di effettiva prestazione di lavoro secondo
lo schema allegato.
20
TABELLA IN VIGORE FINO AL 01.01.2001
GIORNI DI PRESENZA EROGAZIONE TRIMESTRALE
NEL TRIMESTRE (*)
Decrescente Crescente Parte fissa (**) parte mobile
65/64 0/1 € 30,99 € 325,37
63/62/61 2/3/4 € 30,99 € 258,23
60/59/58 5/6/7 € 30,99 € 206,58
57/56/55 8/9/10 € 30,99 € 175,60
54/53/52 11/12/13 € 30,99 € 43,90
51 e seguenti 14 e segu. € 30,99
(*) Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo vale quanto previsto nei criteri applicativi
di seguito riportati.
(**) A decorrere dal 01.10.95 la parte fissa del premio sarà erogata con cadenza
mensile nella misura massima di lire 20.000 (10,33).
Sono considerate presenze, ai fini del calcolo del premio:
- Le giornate intere affettivamente lavorate dal lunedì al venerdì;
- I permessi sindacali retribuiti regolarmente richiesti e concessi;
- I giorni di ricovero ospedaliero coperti da certificato della struttura ospedaliera,
consegnato all‟azienda, a cura del lavoratore, in tempo utile per il calcolo del
premio;
- Gli infortuni sul lavoro;
- Le ferie, le festività coincidenti con la giornata lavorativa, i riposi aggiuntivi, le
riduzioni orario di lavoro.
Sono invece da escludere dalla presenza:
- I sabati ed i festivi lavorati;
- Tutto ciò che non è espressamente previsto sotto la voce”sono compresi”.
21
Sono considerati neutri, ai fini del calcolo del premio, i periodi in cui il lavoratore
usufruisce della CIG, del soggiorno climatico e del congedo matrimoniale (vd.
Quanto stabilito nei criteri applicativi di seguito riportati).
Inoltre dal 1° gennaio 2006, sono considerati neutri i permessi previsti dalla vigente
legislazione (legge n°104/92 e decreto legislativo n°151/2001, e successive modifiche
e/o integrazioni), regolarmente autorizzati dall‟INPS, usufruiti dai dipendenti
esclusivamente per assistere il coniuge od i figli, purché conviventi.
Per il conteggio del premio dai certificati medici dovranno escludersi i sabati, le
domeniche ed i festivi.
Il premio di partecipazione – nella sua parte variabile – viene erogato quale EDR, non
incidente quindi su alcun altro elemento della retribuzione (tredicesima,TFR,
permessi o altro) in quanto lo stesso è stato determinato comprendendovi i riflessi
sugli istituti indiretti e differiti, contrattuali e legali, e, ai sensi dell‟art. 1 della legge
29.05.82, n°297,non è utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nella prossima tornata contrattuale, qualora questo premio di partecipazione non
risponda più alle esigenze aziendali di incremento continuo di competitività e
redditività, potranno essere individuati nuovi parametri di riferimento, su cui
ricostruire il premio di partecipazione.
Anche durante la vigenza del presente accordo, qualora in azienda si intenda
individuare altri parametri per incrementare la qualità, la redditività o altro, potrà
essere istituito un premio alternativo al presente in regime di invarianza dei costi
totali, oppure un premio alternativo, complessivamente più alto, attingendo anche da
quanto previsto nel premio di partecipazione qui regolamentato.
CRITERI APPLICATIVI DEL PREMIO NEI CASI DI:
CASO 1:
INIZIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL CORSO DEL
TRIMESTRE
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, per la
determinazione dei giorni di presenza utili ai fini della erogazione trimestrale, nonché
per la qualificazione di quest‟ultima, dovranno essere osservati i criteri:
A) INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AL GIORNO 15 DEL
MESE
22
Saranno considerate giornate di presenza anche le giornate lavorative compresi i
festivi, dal lunedì al venerdì, cadenti nel periodo compreso dal 1° giorno del mese
antecedente l‟inizio del rapporto di lavoro:
ESEMPIO N°1/A
Assunzione con inizio del rapporto di lavoro il giorno 10/07/1995 (lavoratore
giornaliero)
Giornate effettive di presenza (comprese le festività e le ferie) dal 10/07/1995
al 30/09/1995 = n°60
Giornate considerate come presenza dal 01/07/1995 al 09/07/1995 =n°5
Totale giornate di presenza 0 n°65 (60+5)
Al lavoratore in questione spetterà la seguente erogazione trimestrale:
- P. fissa = 60.000
- P. mobile -1^ fascia = 330.000
Totale = 390.000
ESEMPIO N°2/A
Assunzione con inizio del rapporto di lavoro il giorno 04/09/1995 (lavoratore
giornaliero);
Giornate effettive di presenza dal 04/09/1995 al 30/09/1995 = n° 20
Giornate considerate come presenza dal 01/09/1995 al 03/09/1995 = n° 1
Totale giornate di presenza = n°21 (20+1)
Riproporzionamento dei giorni di presenza
- 1^ fascia = 64: 3 x 1 mese = 21,33 = 21,00 arrot.
Al lavoratore in questione spetterà la seguente erogazione trimestrale
Parte mobile – 1^ fascia
330.000 : 3 x 1 mese = 110.000
Parte fissa
60.000 : 3 x 1 mese = 20.000
Totale = 130.000
23
B- CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL GIORNO 15
DEL MESE
Saranno considerate giornate di presenza anche le giornate lavorative compresivi i
festivi, dal lunedì al venerdì, cadenti nel periodo compreso dal 1° giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro all‟ultimo giorno del mese.
ESEMPIO N°1/B
Cessazione del rapporto di lavoro il giorno 22/09/1995 (lavoratore giornaliero)
Giornate effettive di presenza (comprese le festività e le ferie) dal 01/07/1995
al 22/19/1995 = n°60
Giornate considerate come presenza dal 23/09/1995 al 30/09/1995 = n°5
Totale giornate di presenza = 65 (60+5)
Al lavoratore in questione spetterà la seguente erogazione trimestrale:
- P. fissa = 60.000
- P. mobile -1^ fascia = 330.000
Totale = 390.000
C- INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL GIORNO 15 DEL
MESE
Saranno considerate giornate di presenza solamente quelle lavorative o utili, in
applicazione delle norme generali di cui il Contratto Integrativo Interaziendale,
decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
rapporto di lavoro.
ESEMPIO N°1/C
Assunzione con inizio del rapporto di lavoro il giorno 17/07/1995 (lavoratore
giornaliero)
Giornate effettivamente di presenza (comprese le festività e le ferie) dal
01/08/1995 al 30/09/1995 = n°44
Riproporzionamento dei giorni di presenza:
-1^ fascia = 64 :3x2 mesi = 42,66 = 43,00 Arrot.
24
Riproporzionamento del premio di partecipazione
Parte mobile / 1^ fascia
330.000 : 3x2 mesi = 220.000
Parte fissa
60.000 :3x2 mesi = 40.000
Al lavoratore in questione spetteranno, quindi, 260.000
D- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AL GIORNO 15
DEL MESE
Saranno considerate giornate di presenza solamente quelle lavorate o utili, in
applicazione delle norme generali di cui al Contratto Integrativo Interaziendale,
fino all‟ultimo giorno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
ESEMPIO N°1/D
Cessazione del rapporto di lavoro il giorno 04/08/1995 (lavoratore giornaliero)
Giornate effettive di presenza dal 01/07/1995 al 31/07/1995 = n°21
Riproporzionamento dei giorni di presenza
-1^ fascia = 64:3x1 mese = 21,33 = 21,00 arrot.
Riproporzionamento del premio di partecipazione
Parte mobile – 1^ fascia
330.000 : 3 x 1 mese = 110.000
Parte fissa
60.000 : 3 x 1 mese = 20.000
Al lavoratore in questione spetteranno, quindi, 130.000.
CASO 2:
25
DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE-
EROGAZIONE TRIMESTRALE “ PARTE MOBILE” IN CASO DI CIG,
SOGGIORNO CLIMATICO E CONGEDO MATRIMONIALE
ESEMPIO N°1
DATI
Mese Giorni di
presenza o
comunque
utili
Giorni di
assenza o
comunque non
utili (esclusi
giorni colonna
c)
Giorni di CIG,
soggior.
Climatico,
cong.
matrimoniale
TOTALE
(a) (b) (c) (d)
APRILE „96 20 2 / 22
MAGGIO „96 18 / 5 23
GIUGNO „96 15 / 5 20
TOTALE 53 2 10 65
CALCOLO
1) Determinazione giorni di presenza “ Virtuali” – sommare il totale di colonna
(a) al totale di colonna (c) ovvero 53+10= 63 giorni di presenza virtuale
2) Determinazione importo parte mobile “Virtuale” – tale importo corrisponde
alla erogazione trimestrale connessa ai giorni di presenza “ Virtuali” ovvero
63/62/61/ giorni = 260.000
3) Determinazione importo parte mobile da corrispondere – ridurre
proporzionalmente la parte “virtuale” secondo il seguente rapporto: giorni di
presenza colonna (a) giorni di presenza “virtuali” ovvero 260.000 x 53/63 =
219.000 (arrot.)
26
ESEMPIO N°2
DATI
Mese Giorni di
presenza o
comunque utili
Giorni di
assenza o
comunque non
utili (esclusi
giorni colonna
c)
Giorni CIG
soggior.
Climatico,
cong.
matrimoniale
TOTALE
(a) (b) (c) (d)
APRILE‟96 18 4 / 22
MAGGIO ‟96 14 1 8 23
GIUGNO „96 / / 20 20
TOTALE 32 5 28 65
CALCOLO
1) Determinazione giorni di presenza “Virtuali” – sommare il totale colonna (a) al
totale di colonna (c) – ovvero 32+28 = 60 giorni presenza virtuale
2) Determinazione importo parte mobile “virtuale” – tale importo corrisponde alla
erogazione connessa ai giorni di presenza “virtuali” – ovvero 60/59/58 giorni =
210.000
3) Determinazione importo parte mobile da corrispondere – ridurre la parte
mobile “virtuale” secondo il seguente rapporto: giorni di presenza colonna (a)
giorni di presenza “virtuali” ovvero 210.000 x 32/60 = 112.000
CASO 3:
27
REGOLAMENTAZIONE DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE AL
PARAMETRO DELLA PRESENZA PER I LAVORATORI TURNISTI A
CICLO CONTINUO DI CUI AI COMMI 13 E 14, ART.21 CCNL 12/10/1994.
Ad integrazione dal contratto integrativo interaziendale, settore sanitari, si
regolamenta quanto in oggetto. Per quanto non previsto nella presente intesa si fa
riferimento al citato contratto integrativo e al vigente CCNL.
Il premio è erogato sulla base delle giornate di effettiva prestazione di lavoro secondo
lo schema allegato.
TABELLA IN VIGORE FINO AL 01/01/2001
GIORNI DI PRESENZA NEL
TRIMESTRE (*)
EROGAZIONE TRIMESTRALE
decrescente crescente Parte fissa Parte mobile
60/59 0/1 € 30,99 € 325,37
58/57/56 2/3/4 € 30,99 €258,23
55/54/53 5/6/7 € 30,99 € 206,58
52/51 8/9 € 30,99 € 175,60
50/49/48 10/11/12 € 30,99 € 43,90
47 e seguenti 13 e seguenti € 30,99 € 0
(*) A decorrere dal 01/10/1995 la parte fissa del premio sarà erogata con cadenza
mensile nella misura massima di € 10,33.
- le giornate intere effettivamente lavorate
- I permessi sindacali retribuiti regolarmente richiesti e concessi
28
- i giorni di ricovero ospedaliero coperti da certificato della struttura ospedaliera,
consegnato all‟azienda, a cura del lavoratore, in tempo utile per il calcolo del premio.
- gli infortuni sul lavoro.
- le ferie.
Sono invece da escludere dalla presenza:
- i giorni di riposo lavorativi.
- Tutto ciò che non è espressamente previsto sotto la voce “ sono
compresi”.
Per il conteggio del premio dai certificati medici vanno incluse esclusivamente le
giornate coincidenti con le giornate previste come lavorative, secondo lo schema
turno aziendale.
Sono considerati neutri, ai fini del calcolo del premio, i periodi in cui il lavoratore
usufruisce della CIG del soggiorno climatico e del congedo matrimoniale.
Inoltre dal 1° gennaio 2006 sono considerati neutri i permessi previsti dalle vigente
legislazione (legge n°104/92 e decreto legislativo n°151/2001, e successive modifiche
e/o integrazioni), regolarmente autorizzati dall‟INPS, usufruiti dai dipendenti
esclusivamente per assistere il coniuge od i figli, purché conviventi.
Art.21 – GRATIFICA FERIALE
Nel corso del mese di luglio, a partire da quello dell‟anno 2005, sarà corrisposta una
gratifica feriale nella misura pari al minimo contrattuale ed I.P.O., ove spettante,
riferiti al livello di inquadramento attribuito a ciascun lavoratore.
Ai dipendenti il cui rapporto di lavoro viene risolto entro e non oltre il 15 giugno
2005, la gratifica feriale da corrispondere è determinata con le modalità a nella
misura stabilita dall‟Art19 del contratto integrativo interaziendale 30/06/1995.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell‟anno (dal 1°
luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l‟Azienda. La frazione di mese superiore
ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli istituti previdenziali verrà assicurato al
lavoratore un trattamento integrativo a carico dell‟Azienda tale da garantire il 100%
dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza,
29
puerperio e malattia entro i limiti cui viene corrisposto il trattamento integrativo
contrattuale previsto a carico dell‟Azienda.
ART.22 – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
A decorrere dal 01/07/2002 cessa di avere validità quanto stabilito, in materia di
indennità sostitutiva di mensa, dall‟art.18 e Allegato 2 del contrato integrativo
30/06/1995.
ART.23 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – BUONO PASTO.
A decorrere dal 01/07/2002 viene istituito il”Buono Pasto” di cui all‟art.4, legge
25/03/1997, n°77 e Decreto Ministero del Lavoro 03/03/1994.
I dipendenti beneficeranno, per ogni giornata lavorata per almeno quattro ore, di un
Buono Pasto del valore nominale pari a :
- € 4,00 dal 01/01/2006
Il costo del “ Buono Pasto” sarà a totale carico del datore di lavoro.
Il valore del “ Buono Pasto” non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente
a istituti e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, non concorre a formare il
reddito di lavoro dipendente ed è escluso dalla base imponibile per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Nel caso dovessero intervenire modifiche legislative le parti si impegnano ad
adeguare il presente articolo e/o variare il valore del “ Buono Pasto”, al fine di
mantenere le speciali agevolazioni fiscali e contributive indicate al comma
precedente.
ART.24 – APPRENDISTATO, CONTRATTO DI INSERIMENTO E LAVORO
TEMPORANEO.
Al momento della piena operatività delle norme in materia di apprendistato, i
lavoratori da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante (art.49 D.
LGS. 276/03 ) saranno inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da
acquisire ed avranno diritto al trattamento retributivo previsto per tale categoria con
esclusione, limitatamente alla durata del contratto, della indennità di posizione
organizzativo. – Quanto precede in deroga alle intese intervenute tra Federchimica e
FULC, con accordo del 28/05/2004. Qualora si registrano ritardi anomali nella
30
applicazione della norma le parti si incontreranno per assumere le più opportune
decisioni in merito.
Per i contratti di inserimento/reinserimento si confermano le intese sottoscritte nel
citato accordo nazionale Federchimica/FULC del 28/05/2004.
In attuazione di quanto previsto dall‟accordo nazionale Federchimica/FULC del
28/05/2004, ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano le condizioni
contrattuali previste nella contrattazione di secondo livello, ed in particolare gli
istituti retributivi di cui artt. 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 del presente contratto.
La parte mobile del premio di partecipazione prevista all‟art.20 si applica ai
lavoratori temporanei solamente nel caso in cui possano far valere una presenza
minima in azienda pari ad almeno un trimestre utile per il calcolo del premio.
ART.25 – CARICHI DI LAVORO
Dall‟1 gennaio 1991 i carichi di lavoro ordinario, per le serie normali (cioè quelle
serie non presentano particolari difficoltà dal punto di vista della esecuzione) da
attuarsi nelle aziende in cui sono realizzate condizioni tecnico ambientali di lavoro e
tecnologia simili tra loro, le seguenti:
Reparto colaggio manuale:
Vasi 22
Bidet 18
Colonne 37
Lavabi m.p. 29 m.p. = misti e proporzianali
Cassette 40
Reparto modellazione
Serie normali n. 4 stampe
Reparto smaltatura e collaudo
Per questi reparti, dall‟1 gennaio 1991, il carico di lavoro per la serie già in
produzione alla data 1° novembre 1990, è aumentato dal 15% ed arrotondato alla
unità intera superiore.
31
La determinazione dei carichi di lavoro per le nuove serie sarà determinate
dall‟azienda, sentita la R.S.U. ed i lavoratori del reparto interessato, basandosi su
criteri oggettivi legati alla difficoltà di esecuzione, e comunque dopo un periodo di
sperimentazione.
Per il reparto colaggio manuale il carico di lavoro sulle nuove serie che entrano in
produzione sarà determinato dall‟azienda previa una fase sperimentale che, salvo
diversa regolamentazione avverrà su un banco di prova in cui è inserita solo la serie
da stimare.
La sperimentazione, in tutti i reparti in cui sarà attuata, non potrà comunque avere
una durata superiore ai 3 mesi. Durante questo periodo ai lavoratori interessati alla
sperimentazione sarà assicurato il salario mensile aumentato dell‟utile di cottimo
eventualmente percepito dal lavoratore prima della sperimentazione .
Serie speciali: si considerano serie speciali quelle che presentano peculiari difficoltà
dal punto di vista della esecuzione e quelle che richiedono particolare attenzione nella
lavorazione, in relazione al peso ed alla grandezza che le differenzia dalle serie
normali.
Il riproporzionamento delle serie speciali già in produzione alla data del 22 novembre
1990 avverrà applicando alla vecchia stima una percentuale di aumento pari a quelle
stabilite per le serie normali.
1° ESEMPIO:
Reparto colaggio manuale
vecchia normativa nuova normativa
vasi normali 2022 22(+10%)
SERIE Y:
vasi speciali 15 16,5 (+10%)
2° ESEMPIO
Reparto colaggio manuale
vecchia normativa nuova normativa
bidet normali 16 18 (+10%)
SERIE Z:
32
bidet speciali 12 13,2(+10%)
3° ESEMPIO
Reparto verniciatura
vecchia normativa nuova normativa
lavabi m.p. 70 80,5 (+10%)
Per le serie speciali è ammessa una riduzione massima, rispetto al carico di lavoro per
le serie normali, del 35%. Resta inteso che il 35% di riduzione rappresenta il tetto
massimo di riduzione possibile; la percentuale di riduzione dovrà quindi essere
graduale e raggiungere, solo nei casi limite, detta percentuale massima. Entro il 1992
le parti si impegnano a redigere un‟intesa sulle caratteristiche tassative ed
inderogabili delle nuove serie che possono ottenere una percentuale di ribasso
superiore al 35%; prima della entrata in vigore di tale intesa non sarà possibile
derogare dalla suddetta riduzione massima.
In attesa della redazione dell‟accordo di cui al comma precedente, eventuali deroghe
alla percentuale massima del 35% potranno essere stabilite soltanto con accordi scritti
e sottoscritti da rappresentanti della Associazione Industriali e delle OO.SS
territoriali.
Le stime delle serie in produzione alla data del 22/ 11/1990 rimangono invariate.
Esclusivamente e limitatamente al periodo di vigenza del contratto integrativo del
22/11/1990 i lavoratori già assunti, addetti al colaggio manuale, che fin dalla data di
assunzione – e comunque negli ultimi 5 anni- hanno prodotto il corrispondente di 20
pezzi giornalieri, potranno mantenere tale carico di lavoro. Ai suddetti lavoratori non
sarà riconosciuto alcun benefico economico previsto nel presente contratto nella
voce” ex ristrutturazione salariale”, cottimo ed istituti collegiali.
Art.26 – COTTIMO
La possibilità si superare il carico di lavoro giornaliero previsto dall‟art.25 nonché la
percentuale di lavoro a cottimo, deve essere concordato tra lavoratore ed azienda,
fermo restando che la produzione del reparto deve essere quanto più possibile
equamente ripartita tra i lavoratori interessati. In caso di disaccordo tra lavoratori ed
azienda sulla individuazione del carico di lavoro giornaliero le parti esamineranno il
33
problema alla presenza della RSU. In caso di ulteriore disaccordo dovranno essere
convocate, per la soluzione della vertenza insorta, le parti firmatarie dell‟accordo.
Qualora il lavoratore intenda variare il carico di cottimo ne darà preventiva
comunicazione all‟azienda e, salvo casi eccezionali, il nuovo carico di lavoro
concordato decorrerà dal mese successivo.
Stessa procedura dovrà essere seguita nel caso sia l‟azienda a chiedere una modifica
del carico di lavoro individuale.
Qualora l‟operaio cottimista venga adibito a mansioni in cui non è previsto il cottimo
o comunque, in relazione al cambiamento di mansione non effettui più il cottimo avrà
diritto al mantenimento del cottimo effettuato nella mansione precedente
limitatamente al primo mese di retribuzione nella nuova mansione; l‟azienda in quel
mese provvederà ad assorbimenti di detto cottimo con la eventuale maggiore
retribuzione spettante nella nuova mansione.
La RSU e le Direzioni Aziendali, in cui eccezionali e del tutto temporanei
contratteranno il recupero del calo di produzione attraverso il ricorso al lavoro nella
giornata del sabato, non superando di norma le 44 ore settimanali. I pezzi prodotti e/o
lavorati oltre il normale carico di lavoro giornaliero verranno così retribuiti:
DAL 01/03/1993
Con il 75% del valore del 1° pezzo per i prodotti oltre il carico di lavoro stabilito
all‟art.20 moltiplicato per il coefficiente 1,1363 ed arrotondato alla unità superiore;
con il 100% del valore del 1° pezzo per i prodotti lavorati oltre tale limite.
Le percentuali vanno calcolate sui valori mensili:
dal 01/11/90 al 30/04/91 lire 1.529.260
dal 01/05/91 al 30/10/91 lire 1.636.439
dal 01/11/91 al 31/01/92 lire 1.677.519
dal 01/02/92 al 31/12/92 lire 1.791.439
dal 01/01/93 al 30/06/93 lire 1.839.439
dal 01/07/93 al 31/12/94 lire 1.851.889
dal 01/01/95 al 31/12/95 lire 1.913.889
dal 01/01/96 al 31/12/96 lire 1.961.270
34
Successivamente il valore mensile in atto alla data del 31/12/1996 verrà rivalutato,
nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sulla base degli incrementi di minimo ed
IPO della categoria E/1 nei seguenti periodi di riferimento:
- 1° agosto – 31 gennaio ( per valutazione di gennaio)
- 1° febbraio – 31 luglio ( per valutazione di luglio).
Il valore mensile in vigore nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2004 è pari ad €
1.238,86.
La quantità di cottimo di cottimo effettuato da ciascun lavoratore verrà calcolata a
fine mese sommando le singole produzioni giornaliere.
CHIARIMENTO A VERBALE
In caso di assenza retribuita (ferie, malattia, permessi etc.) il calcolo del cottimo
spettante al lavoratore avverrà, a fine mese, sulla base della media del cottimo nei
giorni effettivamente lavorati. Per la retribuzione del cottimo nei giorni di assenza si
farà riferimento alla media del cottimo effettuato nello stesso mese in cui cade
l‟assenza se il lavoratore ha effettivamente lavorato più di 15 giornate; non ricorrendo
questa condizione si farà riferimento alla media di cottimo effettuato nel primo mese
precedente l‟assenza in cui siano state effettivamente lavorate almeno 15 giornate.
Art.27 – MOBILITA’ E PROBLEMI FISICI
I lavoratori addetti al colaggio manuale che abbiano superato i 50 anni di età e che
possono far valere 10 anni di servizio continuativo nella stessa azienda e nello stesso
reparto, potranno chiedere un mutamento di mansione per comprovati motivi fisici e
di salute, con particolare riferimento alla malattia professionale della silicosi.
L‟azienda accoglierà le istanze dei lavoratori in occasione dell‟assunzione di nuovo
personale per avvicendamenti o turn over, qualora non ci sia manifesta
incompatibilità tra mansioni del personale carente da assumere e quello del personale
interessato alla richiesta.
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Nel caso in cui l‟azienda, nel biennio seguente la data della richiesta non abbia
offerto alternative di lavoro ai dipendenti interessati, questi saranno tenuti ad
assumere esclusivamente il tetto produttivo giornaliero: ad essi sarà riconosciuto “ad
personam” un importo corrispondente al 50% della eventuale perdita di guadagno,
calcolata in base alla media dei cottimi realizzati negli ultimi 3 anni precedenti.
Entro i primi 4 mesi dell‟anno si programmerà in azienda, tra direzione aziendale ed
RSU lo scaglionamento dell‟utilizzo dei soggiorni climatici per i silicotici.
Nel caso in cui tale accordo non intervenga, la decisione sullo scaglionamento sarà
presa da un rappresentante dell‟azienda ed un rappresentante dei lavoratori tenendo
conto delle mansioni svolte dagli aventi diritto nell‟ottica di creare il minor disagio
possibile alla produzione.
Art.28 – CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Fino alla scadenza del presente contratto integrativo non saranno avanzate richieste di
contrattazione aziendale se non per le parti dallo stesso autorizzate o per
inadempienze al presente accordo integrativo.
Art.29 – NORME DI SALVAGUARDIA
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro. Le parti
si impegnano ad adoperarsi per la integrale applicazioni del presente contratto
integrativo in tutte le aziende del settore operanti nel comprensorio. Qualora una o
più OO.SS. firmatarie il presente accordo, anche tramite loro rappresentanti aziendali,
sottoscrivano o riconoscano accordi in deroga al presente o comunque comportati
condizioni più favorevoli per la controparte del sindacato, sia nel loro complesso sia
per singolo istituto contrattuale, queste modifiche – migliorative per le aziende -
saranno automaticamente recepite o, in alternativa, daranno facoltà all‟Associazione
Industriali di non applicare o comunque diminuire le erogazioni economiche
concordate.
Art.30 – DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto integrativo interaziendale avrà scadenza il 31 dicembre 2007.
Si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto da una della parti almeno
tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R..
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ALLEGATO 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO
INTERAZIENDALE
TURNISTI AI FORNI A CICLO CONTINUO
Con il presente protocollo d‟intesa le parti intendono perseguire l‟obiettivo del pieno
rispetto, in ogni azienda del settore, del disposto contrattuale per quanto riguarda la
regolamentazione del rapporto di lavoro per i turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo
continuo (3 turni per sette giorni settimanali). In particolare riguardo all‟art.8 del
vigente CCNL,, le parti concordano nel ritenere che il rispetto dell‟orario di lavoro
annuo, con l‟effettuazione di 232,5 giornate lavorate annue, si persegue attraverso
l‟individuazione di uno o più schemi turno, da applicare in ogni azienda e che,
teoricamente, preveda per ciascun turnista la possibilità di effettuare un numero di
giornate lavorate/anno pari a quanto previsto dalla stesso art.8.
Rimane inteso che ogni azienda dovrà applicare uno schema turno che permetta il
raggiungimento degli obbiettivi più sopra enunciati.
L‟Associazione Industriali si impegna a svolgere un ruolo di costante e continua
sollecitazione presso le aziende per il totale allineamento della aziende al disposto
contrattuale ed il presente protocollo.
Le parti comunque, al fine di ridurre quanto più possibile la conflittualità aziendale,
anche sulla base delle esperienze acquisite fino a questo momento, intendono
concordare delle linea di comportamento alle quali attenersi per risolvere i problemi
interpretativi inerenti il trattamento economico per i lavoratori turnisti.
La retribuzione dei lavoratori turnisti a ciclo continuo addetti ai forni sarà
mensilizzata sulla base di 20 giornate mensili.
Per ogni giornata lavorata oltre la ventesima mensile al turnista spetterà la
retribuzione per quella giornata, maggiorata delle seguenti percentuali:
a) 26% - dal 21° al 24° giorno lavorato
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b) 50% - oltre il 24° giorno lavorato
Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti a) e b), considerato lo spirito e le
modalità del presente accordo, devono intendersi quindi che la maggiore assorbe la
minore.
Si conviene, inoltre, che per tutte le giornate lavorate nel mese spetteranno al turnista
esclusivamente le seguenti maggiorazioni:
a) 45% per lavoro notturno feriale e domenicale
b) 20% per lavoro nei giorni domenicali nei due turni diurni
c) 50% per lavoro nei giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell‟art.11 del vigente
CCNL
Resta inteso che a fronte di tale struttura della retribuzione i lavoratori turnisti
dovranno lavorare almeno 220 giornate annue.
Nei rimanenti giorni di riposo sono comprese le ferie, i riposi a fronte di festività, i
riposi aggiuntivi, le riduzioni di orario di lavoro previste dall‟Accordo
Interconfederale 22/01/1983 e le ulteriori riduzioni di orario di lavoro, nonché quanto
a qualsiasi titolo concesso o concordato in azienda. La parti si danno atto di aver
voluto definire in modo unitario ogni problema di regolamentazione, dal punto di
vista economico, del rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori, senza voler in alcun
modo mettere in discussione il sistema retributivo dei lavoratori turnisti prima
dell‟entrata in vigore del presente protocollo in ogni singola azienda.
Le OO.SS, unitariamente, dichiarano di non utilizzare il presente protocollo per
l‟instaurazione di contenziosi sindacali o giudiziari da parte dei lavoratori turnisti nei
confronti delle aziende, per i periodi precedenti l‟entrata in vigore del presente atto.
Danno altresì atto all‟Associazione Industriali di rinunciare ad instaurare
vertenzialità sugli argomenti trattati nel protocollo, coerentemente con lo spirito che
ha portato alla formulazione di questa intesa.
38
ALLEGATO 2
EX RITRUTTURAZIONE SALARIALE
IMPORTI MENSILI DAL 01/03/1993
Addetti su macchine di colaggio € 123,77
Operai cottimisti € 81,80
Operai concottimisti ex 1a € 17,46
Operai concottimisti ex 2a € 17,46
Operai ex 2a cat. € 4,03
INDENNITA‟ TURNO
IMPORTI MENSILI
Turnisti ai forni a ciclo continuo € 16,53
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APPENDICE
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 10 dicembre 2004, in Civita Castellana, presso la Delegazione della
Associazione fra Industriali della provincia di Viterbo
TRA
- L‟ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI VITERBO, Rappresentata dal presidente Alessandro
Scopetti ed assistita dal Vice Direttore dr. Fabio Romiti,
E
- La FILCEA/CGIL provinciale rappresentata dal segretario generale
sig. Luigi Annesi e dai segretari Vasco Alessandrini, Renzo Scolozzi,
Francesco Palmarini, Sergio Riucci, Adalgisa Mazzei
- La FEMCA/CISL provinciale rappresentata dal segretario generale
sig. Orazio Sampalmieri e dai segretari Francesco Pantaleo e
Salvatore Zappalà
Si stipula il presente accordo:
premesso:
Che il distretto industriale di Civita Castellana ha al suo interno una
significativa presenza – in termini ed occupazionali – di aziende produttrici di
stoviglierie ed produttrici di articoli igienico sanitari
Considerato:
Che entrambi i comparti produttivi presentano attualmente delle specificità che
vanno oltre considerate per non compromettere o aggravare i problemi di
competitività, ed in particolare.
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Il comparto delle stoviglierie è attraversato da una crisi strutturale di
dimensioni mai conosciute, che sta addirittura mettendo in dubbio la
sopravvivenza stessa delle aziende, indebolite da anni da profonde difficoltà
commerciali che hanno già prodotto un drastico ridimensionamento del
numero di imprese e degli occupati.
Il comparto degli articoli igienico sanitari ha chiuso in chiuso in questi giorni
un impegnativo rinnovo del contratto integrativo interaziendale, che contiene
innovazioni sia economiche che normative, sensibilmente migliorative rispetto
al contratto nazionale.
Nel sottoscrivere l‟accordo le parti hanno considerato la sostanziale
concomitanza degli impegni e dei costi derivanti dal contratto nazionale per la
assistenza sanitaria complementare facoltativa e quelli previsti nel citato
contratto integrativo.
Per quanto sopra, visto il capitolo 1, parte settima, del CCNL Chimica – Ceramica del
12 febbraio 2002, stabiliscono:
L‟ingresso delle imprese e dei lavoratori del distretto industriale di Civita
Castellana del Fondo Faschim, e conseguentemente tutti gli obblighi economici
a carico delle imprese e dei lavoratori slitteranno di almeno 24 mesi dalla firma
del presente accordo.
Entro tale scadenza le parti si incontreranno nuovamente per una verifica della
situazione.
Letto, confermato e sottoscritto.