CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

65
CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

description

CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE. segue. FACOLTA’ DI CURARE. FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO (Art 32 Cost) Eccezioni : TSO (Art 32 Cost: contro la volontà) Stato di necessità (Art 54 cp: senza il consenso - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Page 1: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONSENSO

FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Page 2: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

FACOLTA’ DI CURARE

FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONSENSO CONSENSO

DELL’AVENTE DIRITTODELL’AVENTE DIRITTO

(Art 32 Cost)

Eccezioni:

• TSO (Art 32 Cost: contro la volontà)

• Stato di necessità (Art 54 cp: senza il consenso

e anche contro la volontà ?)

FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONSENSO CONSENSO

DELL’AVENTE DIRITTODELL’AVENTE DIRITTO

(Art 32 Cost)

Eccezioni:

• TSO (Art 32 Cost: contro la volontà)

• Stato di necessità (Art 54 cp: senza il consenso

e anche contro la volontà ?)

segue

Page 3: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONSENSO ALL’ATTO MEDICOCONSENSO ALL’ATTO MEDICO

Fondamenti giuridici:

•  Art. 32 Costituzione

• Art. 50 C.P.

•  Art. 33 Legge 833/78

•  Convenzione Oviedo

Fondamenti deontologici (CDM 1998):

•    Artt. 30 -35

• 

Fondamenti giuridici:

•  Art. 32 Costituzione

• Art. 50 C.P.

•  Art. 33 Legge 833/78

•  Convenzione Oviedo

Fondamenti deontologici (CDM 1998):

•    Artt. 30 -35

• 

Page 4: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

ART. 32 COSTITUZIONE

• La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

• Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

• La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

• Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Page 5: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne”.

“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne”.

Art. 50 C.P.Art. 50 C.P.

Page 6: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

LEGGE N.833/78LEGGE N.833/78 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALEISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 33: Norme per gli accertamenti e i Art. 33: Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatoritrattamenti sanitari volontari e obbligatori

              ““Gli accertamenti e i trattamenti sanitariGli accertamenti e i trattamenti sanitari sono sono di norma volontaridi norma volontari..

            ““Nei casi di cui alla presente legge e in quelli Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello stato, espressamente previsti da leggi dello stato, possono essere disposti dall'autorità sanitaria possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'art 32 della Costituzione ...secondo l'art 32 della Costituzione ...

Page 7: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONVENZIONE DI OVIEDOCONVENZIONE DI OVIEDO

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLA DIGNITÀ DELL’ESSERE UMANO DELL’UOMO E DELLA DIGNITÀ DELL’ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA: CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLA MEDICINA: CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E SULLA BIOMEDICINADELL’UOMO E SULLA BIOMEDICINA

Approvata il 19/11/96 del Comitato dei Ministri Approvata il 19/11/96 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa - Approvata dal del Consiglio d’Europa - Approvata dal Parlamento Italiano con L 22/04/01 n 145Parlamento Italiano con L 22/04/01 n 145

CAPITOLO II - ConsensoCAPITOLO II - Consenso

Art.5 (Regola generale)Art.5 (Regola generale)

Un intervento nel campo della salute non può essere Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il consenso libero e informato...abbia dato il consenso libero e informato...

Page 8: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

TITOLARE DEL CONSENSOTITOLARE DEL CONSENSO TITOLARE DEL CONSENSOTITOLARE DEL CONSENSO

PazientePaziente:: se maggiorenne e capace (casi se maggiorenne e capace (casi ordinari)ordinari)

  

Legale rappresentanteLegale rappresentante: genitori, tutore o : genitori, tutore o giudice tutelare (in caso di minori, malati di giudice tutelare (in caso di minori, malati di mente o persone altrimenti incapaci)mente o persone altrimenti incapaci)

  

CongiuntiCongiunti:: il loro consensoil loro consenso non ha valore legale non ha valore legale

  

Nessun consensoNessun consenso: se il paziente non è in grado : se il paziente non è in grado di prestarlo validamente di prestarlo validamente ee se sussiste lo stato di se sussiste lo stato di necessità necessità (art. 54 cp)(art. 54 cp)

  

  

PazientePaziente:: se maggiorenne e capace (casi se maggiorenne e capace (casi ordinari)ordinari)

  

Legale rappresentanteLegale rappresentante: genitori, tutore o : genitori, tutore o giudice tutelare (in caso di minori, malati di giudice tutelare (in caso di minori, malati di mente o persone altrimenti incapaci)mente o persone altrimenti incapaci)

  

CongiuntiCongiunti:: il loro consensoil loro consenso non ha valore legale non ha valore legale

  

Nessun consensoNessun consenso: se il paziente non è in grado : se il paziente non è in grado di prestarlo validamente di prestarlo validamente ee se sussiste lo stato di se sussiste lo stato di necessità necessità (art. 54 cp)(art. 54 cp)

  

  

Page 9: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO

PersonalePersonale Dell'avente dirittoDell'avente diritto

ConsapevoleConsapevole Informazione dettagliata in rapporto allaInformazione dettagliata in rapporto alla

e Completoe Completo prestazioneprestazione

LiberoLibero Non indebite pressioni psicologicheNon indebite pressioni psicologiche

AttualeAttuale Revocabile "in itinere"Revocabile "in itinere"

Manifesto Manifesto Orale o scritto (anche implicito, tacito, presunto?)Orale o scritto (anche implicito, tacito, presunto?)

RichiestoRichiesto Prospettarne la necessità al pazienteProspettarne la necessità al paziente

PersonalePersonale Dell'avente dirittoDell'avente diritto

ConsapevoleConsapevole Informazione dettagliata in rapporto allaInformazione dettagliata in rapporto alla

e Completoe Completo prestazioneprestazione

LiberoLibero Non indebite pressioni psicologicheNon indebite pressioni psicologiche

AttualeAttuale Revocabile "in itinere"Revocabile "in itinere"

Manifesto Manifesto Orale o scritto (anche implicito, tacito, presunto?)Orale o scritto (anche implicito, tacito, presunto?)

RichiestoRichiesto Prospettarne la necessità al pazienteProspettarne la necessità al paziente

maggiorenne

capace civilmente (non interdetto)

capace di comprendere le proprie condizioni di salute

capace di esprimere un consenso sul trattamento proposto

Page 10: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CORTE di CASSAZIONE - 12.12.2005

(mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa)

La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e’ una norma cogente, ma ha la mera finalita’ di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo’ essere imposta), non puo’ ritenersi negligente.

Ne consegue che il rifiuto scritto all’invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e’ altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita’ dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo’ essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all’attendibilita’ delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (www.dirittosanitario.net)

CORTE di CASSAZIONE - 12.12.2005

(mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa)

La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e’ una norma cogente, ma ha la mera finalita’ di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo’ essere imposta), non puo’ ritenersi negligente.

Ne consegue che il rifiuto scritto all’invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e’ altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita’ dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo’ essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all’attendibilita’ delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (www.dirittosanitario.net)

Page 11: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Cassazione Civile, 2007

Consenso informato, l'importanza della forma scritta

L'esclusione della responsabilità del medico può trovare fondamento, come nel caso di specie, più che sulle risultanze testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, sulla firma apposta dal paziente sulla cartella

clinica, in cui dichiarava formalmente di accettare l'anestesia, l'intervento e la terapia prescritta.

Cassazione Civile, 2007

Consenso informato, l'importanza della forma scritta

L'esclusione della responsabilità del medico può trovare fondamento, come nel caso di specie, più che sulle risultanze testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, sulla firma apposta dal paziente sulla cartella

clinica, in cui dichiarava formalmente di accettare l'anestesia, l'intervento e la terapia prescritta.

Page 12: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Tribunale di Genova (2006)

Falsità della sottoscrizione del modulo di consenso informato, impugnato con querela di falso

Se la sottoscrizione del modulo relativo non costituisce la dimostrazione del   consenso informato, anche l'assenza del prestampato firmato non vuol dire che la prestazione sanitaria sia stata carente dall'angolo visuale del diritto all'informazione, posto che, per il tipo di intervento in questione (artroscopia), non erano richieste forme particolari perche' non potessero essere trasmesse dai medici alla paziente delle informazioni necessarie e sufficienti per consentirle di  scegliere con una minima cognizione di causa l'atto terapeutico: la cui   dimostrazione può essere fornita anche attraverso prove orali.

Tribunale di Genova (2006)

Falsità della sottoscrizione del modulo di consenso informato, impugnato con querela di falso

Se la sottoscrizione del modulo relativo non costituisce la dimostrazione del   consenso informato, anche l'assenza del prestampato firmato non vuol dire che la prestazione sanitaria sia stata carente dall'angolo visuale del diritto all'informazione, posto che, per il tipo di intervento in questione (artroscopia), non erano richieste forme particolari perche' non potessero essere trasmesse dai medici alla paziente delle informazioni necessarie e sufficienti per consentirle di  scegliere con una minima cognizione di causa l'atto terapeutico: la cui   dimostrazione può essere fornita anche attraverso prove orali.

Page 13: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CODICE CIVILE

Libro Primo - Delle persone e della famiglia

Titolo I - Delle persone fisiche

Art. 2 - Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

CODICE CIVILE

Libro Primo - Delle persone e della famiglia

Titolo I - Delle persone fisiche

Art. 2 - Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

MA ...

Page 14: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONSIGLIO DEI MINISTRI D’EUROPA OVIEDOCONSIGLIO DEI MINISTRI D’EUROPA OVIEDO (1997)(1997)CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E SULLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E SULLA BIOMEDICINABIOMEDICINA(ratificata con legge 28 marzo 2001 n. 145)(ratificata con legge 28 marzo 2001 n. 145)

CAPITOLO II - ConsensoCAPITOLO II - Consenso

Art.5 (Protezione delle persone che non hanno capacità di dare il Art.5 (Protezione delle persone che non hanno capacità di dare il consenso)consenso)

1. Sotto riserva degli artt 17 e 20, un intervento non può essere 1. Sotto riserva degli artt 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare il consenso, effettuato su una persona che non ha capacità di dare il consenso, che per suo diretto beneficio.che per suo diretto beneficio.

2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare il 2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare il consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione di un suo rappresentante, dell’autorità o di una l’autorizzazione di un suo rappresentante, dell’autorità o di una persona o di un tutore designato dalla legge.persona o di un tutore designato dalla legge.

Il parere del minore è preso in considerazione come fattore Il parere del minore è preso in considerazione come fattore maggiormente determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maggiormente determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maturità.maturità.

CAPITOLO II - ConsensoCAPITOLO II - Consenso

Art.5 (Protezione delle persone che non hanno capacità di dare il Art.5 (Protezione delle persone che non hanno capacità di dare il consenso)consenso)

1. Sotto riserva degli artt 17 e 20, un intervento non può essere 1. Sotto riserva degli artt 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare il consenso, effettuato su una persona che non ha capacità di dare il consenso, che per suo diretto beneficio.che per suo diretto beneficio.

2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare il 2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare il consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione di un suo rappresentante, dell’autorità o di una l’autorizzazione di un suo rappresentante, dell’autorità o di una persona o di un tutore designato dalla legge.persona o di un tutore designato dalla legge.

Il parere del minore è preso in considerazione come fattore Il parere del minore è preso in considerazione come fattore maggiormente determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maggiormente determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maturità.maturità.

Page 15: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

La potestà genitoriale non è più un “diritto-potere”

da esercitarsi nei confronti dei figli minori, bensì un

“potere-dovere” di mantenere, educare e indirizzare

i figli promuovendone le personali propensioni al di

sopra del dogma giuridico della loro presunta,

indifferenziata, incapacità di agire

La potestà genitoriale non è più un “diritto-potere”

da esercitarsi nei confronti dei figli minori, bensì un

“potere-dovere” di mantenere, educare e indirizzare

i figli promuovendone le personali propensioni al di

sopra del dogma giuridico della loro presunta,

indifferenziata, incapacità di agire

Page 16: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Legge 194/1978

Art. 12 (aborto della minore)

Page 17: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

MINORI: IL CONSENSO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

• DIVERGENZA DI PARERI TRA GLI ESERCENTI LA POTESTA’

• GLI ESERCENTI LA POTESTA’ NON TUTELANO ADEGUATAMENTE IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL MINORE (cfr: rifiuto al trattamento)

• CONTRASTO TRA LA VOLONTA’ DEL MINORE E QUELLA DEGLI ESERCENTI LA POTESTA’

• DIVERGENZA DI PARERI TRA GLI ESERCENTI LA POTESTA’

• GLI ESERCENTI LA POTESTA’ NON TUTELANO ADEGUATAMENTE IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL MINORE (cfr: rifiuto al trattamento)

• CONTRASTO TRA LA VOLONTA’ DEL MINORE E QUELLA DEGLI ESERCENTI LA POTESTA’

Page 18: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Art. 54 CP (Stato di necessità)Art. 54 CP (Stato di necessità)Art. 54 CP (Stato di necessità)Art. 54 CP (Stato di necessità)

Non è punibile chi ha commesso il Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.fatto sia proporzionato al pericolo.

Non è punibile chi ha commesso il Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.fatto sia proporzionato al pericolo.

Page 19: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONVENZIONE DI OVIEDOCONVENZIONE DI OVIEDOCONVENZIONE SUI DIRITTI CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E SULLA BIOMEDICINADELL’UOMO E SULLA BIOMEDICINA

CAPITOLO II - ConsensoCAPITOLO II - Consenso

Art. 8 (Situazioni di urgenza)Art. 8 (Situazioni di urgenza)

Quando, a causa di una situazione di urgenza, il Quando, a causa di una situazione di urgenza, il

consenso appropriato non può essere ottenuto, si consenso appropriato non può essere ottenuto, si

potrà procedere immediatamente a qualsiasi potrà procedere immediatamente a qualsiasi

intervento medico indispensabile per il beneficio intervento medico indispensabile per il beneficio

della persona interessatadella persona interessata

CAPITOLO II - ConsensoCAPITOLO II - Consenso

Art. 8 (Situazioni di urgenza)Art. 8 (Situazioni di urgenza)

Quando, a causa di una situazione di urgenza, il Quando, a causa di una situazione di urgenza, il

consenso appropriato non può essere ottenuto, si consenso appropriato non può essere ottenuto, si

potrà procedere immediatamente a qualsiasi potrà procedere immediatamente a qualsiasi

intervento medico indispensabile per il beneficio intervento medico indispensabile per il beneficio

della persona interessatadella persona interessata

Page 20: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Art. 54 CP (Stato di Art. 54 CP (Stato di necessità)necessità)

Non è punibile chi ha commesso il Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui grave alla persona, pericolo da lui non volontaria-mente causato, né non volontaria-mente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.fatto sia proporzionato al pericolo.

Page 21: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Durante la scalata Joe scivola finendo nel vuoto letteralmente appeso alla corda di sicurezza retta dall'amico Simon. Quest'ultimo però, accorgendosi di non riuscire a salvare il compagno, taglia la corda e, credendo ormai morto Joe, torna alla base. Ma Joe sopravvive e vuole raccontare a tutti come sono andati i fatti.

Art. 54 c.p. - Stato di necessità

Il caso dell’alpinista

Page 22: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Art. 54 CP (Stato di necessità)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Il pericolo deve essere imminente

Il danno alla persona deve essere grave, ma non riguarda necessa-riamente la vita o l’integrità fisica

Criterio della proporzionalità o bilanciamento dei beni in gioco

Mancanza di alternative

“Necessitas non habet legem”

Page 23: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

ART 54 CP: CONTRA

La scriminante dello stato di necessità deve restare estranea all’attività medico-chirurgica

Non offre una giustificazione adeguata e realistica dell’ attività medico-chirurgica nel suo incontestabile valore umano e sociale

Opera a prescindere dal consenso e nonostante il dissenso: la sua coerente applicazione porterebbe ad “abominevoli conseguenze”

Facoltizza, semplicemente, il soccorso di necessità, che invece costituisce - presenti i necessari requisiti - un dovere per il medico

Ferrando Mantovani (2000)

Page 24: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

LIMITI DEL CONSENSOLIMITI DEL CONSENSO

Art. 5 CCArt. 5 CC

(Atti di disposizione del proprio corpo)(Atti di disposizione del proprio corpo)

  

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.pubblico o al buon costume.

Conseguenza del caso dell’innesto Woronoff Conseguenza del caso dell’innesto Woronoff

(uno dei primi casi in cui la giurisprudenza ebbe a confrontarsi (uno dei primi casi in cui la giurisprudenza ebbe a confrontarsi con la problematica del trapianto da vivente)con la problematica del trapianto da vivente)

Art. 5 CCArt. 5 CC

(Atti di disposizione del proprio corpo)(Atti di disposizione del proprio corpo)

  

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.pubblico o al buon costume.

Conseguenza del caso dell’innesto Woronoff Conseguenza del caso dell’innesto Woronoff

(uno dei primi casi in cui la giurisprudenza ebbe a confrontarsi (uno dei primi casi in cui la giurisprudenza ebbe a confrontarsi con la problematica del trapianto da vivente)con la problematica del trapianto da vivente)

Page 25: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Art. 5 CCArt. 5 CC ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPOATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO

• Atti con cui si consente a terzi di Atti con cui si consente a terzi di incidere sul proprio corpo incidere sul proprio corpo [trattamenti [trattamenti sanitari volontari, transessualismo, sanitari volontari, transessualismo, sterilizzazione, inseminazione sterilizzazione, inseminazione artificiale, interruzione volontaria di artificiale, interruzione volontaria di gravidanza, eutanasia]gravidanza, eutanasia]

• Atti con cui si pone il proprio corpo “a Atti con cui si pone il proprio corpo “a disposizione” di terzi disposizione” di terzi [donazione di [donazione di rene e fegato, trasfusione di sangue, rene e fegato, trasfusione di sangue, “affitto dell’utero”]“affitto dell’utero”]

• Atti con cui si consente a terzi di Atti con cui si consente a terzi di incidere sul proprio corpo incidere sul proprio corpo [trattamenti [trattamenti sanitari volontari, transessualismo, sanitari volontari, transessualismo, sterilizzazione, inseminazione sterilizzazione, inseminazione artificiale, interruzione volontaria di artificiale, interruzione volontaria di gravidanza, eutanasia]gravidanza, eutanasia]

• Atti con cui si pone il proprio corpo “a Atti con cui si pone il proprio corpo “a disposizione” di terzi disposizione” di terzi [donazione di [donazione di rene e fegato, trasfusione di sangue, rene e fegato, trasfusione di sangue, “affitto dell’utero”]“affitto dell’utero”]

Page 26: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

MODELLO PATERNALISTICOMODELLO PATERNALISTICO

Il medico stabilisce i mezzi diagnostici e terapeutici più Il medico stabilisce i mezzi diagnostici e terapeutici più adeguati alle condizioni del paziente e - presentandogli adeguati alle condizioni del paziente e - presentandogli una informazione selezionata - lo incoraggia a una informazione selezionata - lo incoraggia a consentire a ciò che ha scelto per lui. consentire a ciò che ha scelto per lui.

    MODELLO INFORMATIVOMODELLO INFORMATIVO

““Consumer model”: medico consulenteConsumer model”: medico consulente

Il medico agisce da tecnico che mette a disposizione del Il medico agisce da tecnico che mette a disposizione del paziente tutti gli elementi necessari perchè questi paziente tutti gli elementi necessari perchè questi possa decidere e esercitare un controllo sull'operato possa decidere e esercitare un controllo sull'operato del professionista.del professionista.

  

Il medico stabilisce i mezzi diagnostici e terapeutici più Il medico stabilisce i mezzi diagnostici e terapeutici più adeguati alle condizioni del paziente e - presentandogli adeguati alle condizioni del paziente e - presentandogli una informazione selezionata - lo incoraggia a una informazione selezionata - lo incoraggia a consentire a ciò che ha scelto per lui. consentire a ciò che ha scelto per lui.

    MODELLO INFORMATIVOMODELLO INFORMATIVO

““Consumer model”: medico consulenteConsumer model”: medico consulente

Il medico agisce da tecnico che mette a disposizione del Il medico agisce da tecnico che mette a disposizione del paziente tutti gli elementi necessari perchè questi paziente tutti gli elementi necessari perchè questi possa decidere e esercitare un controllo sull'operato possa decidere e esercitare un controllo sull'operato del professionista.del professionista.

  

Page 27: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

  MODELLI INTERMEDIMODELLI INTERMEDI

““ModelloModello Interpretativo”, “Modello Deliberativo” Interpretativo”, “Modello Deliberativo”

medico interprete o insegnantemedico interprete o insegnante

   Il medico fornisce l'informazione esaustivamente, ma Il medico fornisce l'informazione esaustivamente, ma assiste anche il paziente nell'individuare che cosa assiste anche il paziente nell'individuare che cosa questi desidera realmentequesti desidera realmente ( (modello interpretativomodello interpretativo), ), oppure attraverso la discussione lo induce a oppure attraverso la discussione lo induce a riconsiderare le sue opzioni di base allo scopo di riconsiderare le sue opzioni di base allo scopo di aiutarlo a individuare i valori correlati con il bene salute aiutarlo a individuare i valori correlati con il bene salute che possono essere realisticamente raggiunti in una che possono essere realisticamente raggiunti in una determinata situazione clinicadeterminata situazione clinica ( (modello deliberativomodello deliberativo))

““ModelloModello Interpretativo”, “Modello Deliberativo” Interpretativo”, “Modello Deliberativo”

medico interprete o insegnantemedico interprete o insegnante

   Il medico fornisce l'informazione esaustivamente, ma Il medico fornisce l'informazione esaustivamente, ma assiste anche il paziente nell'individuare che cosa assiste anche il paziente nell'individuare che cosa questi desidera realmentequesti desidera realmente ( (modello interpretativomodello interpretativo), ), oppure attraverso la discussione lo induce a oppure attraverso la discussione lo induce a riconsiderare le sue opzioni di base allo scopo di riconsiderare le sue opzioni di base allo scopo di aiutarlo a individuare i valori correlati con il bene salute aiutarlo a individuare i valori correlati con il bene salute che possono essere realisticamente raggiunti in una che possono essere realisticamente raggiunti in una determinata situazione clinicadeterminata situazione clinica ( (modello deliberativomodello deliberativo))

Page 28: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVADI GEOVA

2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’

2.1 - TRASFUSIONI NECESSARIE MA NON URGENTI

Informazione

Accertamento che la volontà sia liberamente espressa

Rifiuto registrato in cartella

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVADI GEOVA

2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’

2.1 - TRASFUSIONI NECESSARIE MA NON URGENTI

Informazione

Accertamento che la volontà sia liberamente espressa

Rifiuto registrato in cartella

NON TRASFUSIONE

Page 29: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVAGEOVA

2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’

2.2 - TRASFUSIONI NECESSARIE E URGENZA ASSOLUTA

PAZIENTE INCOSCIENTE

• Attualità del consenso TRASFUSIONE• Desideri precedentemente espressi (Oviedo, art 9) NON TRASFUSIONE

PAZIENTE COSCIENTE

• Autonomia del paziente (art. 32 Cost, art 33 L 833/78) NON TRASFUSIONE

• Dovere di curare (art 54 cp, art 593 cp, art 328 cp) TRASFUSIONE

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVAGEOVA

2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’2 - PAZIENTE DI MAGGIORE ETA’

2.2 - TRASFUSIONI NECESSARIE E URGENZA ASSOLUTA

PAZIENTE INCOSCIENTE

• Attualità del consenso TRASFUSIONE• Desideri precedentemente espressi (Oviedo, art 9) NON TRASFUSIONE

PAZIENTE COSCIENTE

• Autonomia del paziente (art. 32 Cost, art 33 L 833/78) NON TRASFUSIONE

• Dovere di curare (art 54 cp, art 593 cp, art 328 cp) TRASFUSIONE

Page 30: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVADI GEOVA

1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)

1.2 - TRASFUSIONI NECESSARIE E URGENZA ASSOLUTA

DECISIONE DEL MEDICO

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVADI GEOVA

1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)

1.2 - TRASFUSIONI NECESSARIE E URGENZA ASSOLUTA

DECISIONE DEL MEDICO

TRASFUSIONE

Art. 54 cp Stato di necessità

• Attualità del pericolo

• Gravità del pericolo

• Proporzionalità tra fatto e pericolo

• Impraticabilità di soluzioni alternative

Art. 54 cp Stato di necessità

• Attualità del pericolo

• Gravità del pericolo

• Proporzionalità tra fatto e pericolo

• Impraticabilità di soluzioni alternative

Page 31: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVADI GEOVA

1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)

1.1 - TRASFUSIONI NECESSARIE MA NON URGENTI

TRIBUNALE PER I MINORENNI (ricorso dei parenti o del PM)

Art. 330 cc Decadenza della potestà sui figli(se il genitore viola i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio)

Art. 333 cc Condotta del genitore pregiudizievole ai figli(se la condotta non è tale da dar luogo alla pronuncia di cui all’Art. 330 cc, ma è comunque pregudizievole al figli, il Giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti)

RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI RIFIUTO AL TRATTAMENTO: TESTIMONI DI GEOVADI GEOVA

1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)1 - PAZIENTE MINORE (RIFIUTO DEI GENITORI)

1.1 - TRASFUSIONI NECESSARIE MA NON URGENTI

TRIBUNALE PER I MINORENNI (ricorso dei parenti o del PM)

Art. 330 cc Decadenza della potestà sui figli(se il genitore viola i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio)

Art. 333 cc Condotta del genitore pregiudizievole ai figli(se la condotta non è tale da dar luogo alla pronuncia di cui all’Art. 330 cc, ma è comunque pregudizievole al figli, il Giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti)

Page 32: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

TRIBUNALE di MILANO

Alle 18:10 veniva disposto Trattamento Sanitario Obbligatorio per poter effettuare la terapia trasfusionale, che veniva attuata alle 18:40 su decisione dei sanitari e col ribadito rifiuto del paziente, giudicato “ancora cosciente” e in grado di fornire “risposte orientate e corrette”. Il paziente, apparentemente lucido e presente a se stesso, cercando di alzarsi dal letto rifiutava fermamente la terapia invocando “Geova” … Personale medico e infermieri trattenevano a letto il paziente che continuava a rifiutare con “violenza” la terapia.Intorno alle 19:40 si dava inizio all’emotrasfusione … contenendo il paziente … Pochi minuti dopo (19:45) il paziente era “agitatissimo e incontattabile, in preda ad uno stato di agitazione psicomotoria grave”. I sanitari decidevano di proseguire il trattamento emotrasfusionale. Il decesso interveniva alle 20:30.

PM CHIEDE ARCHIVIAZIONEGIP DISPONE ARCHIVIAZIONE

TRIBUNALE di MILANO

Alle 18:10 veniva disposto Trattamento Sanitario Obbligatorio per poter effettuare la terapia trasfusionale, che veniva attuata alle 18:40 su decisione dei sanitari e col ribadito rifiuto del paziente, giudicato “ancora cosciente” e in grado di fornire “risposte orientate e corrette”. Il paziente, apparentemente lucido e presente a se stesso, cercando di alzarsi dal letto rifiutava fermamente la terapia invocando “Geova” … Personale medico e infermieri trattenevano a letto il paziente che continuava a rifiutare con “violenza” la terapia.Intorno alle 19:40 si dava inizio all’emotrasfusione … contenendo il paziente … Pochi minuti dopo (19:45) il paziente era “agitatissimo e incontattabile, in preda ad uno stato di agitazione psicomotoria grave”. I sanitari decidevano di proseguire il trattamento emotrasfusionale. Il decesso interveniva alle 20:30.

PM CHIEDE ARCHIVIAZIONEGIP DISPONE ARCHIVIAZIONE

Page 33: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

C D M C D M TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOTITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOCAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOCAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO

ART. 30 Informazione al cittadinoART. 30 Informazione al cittadino

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.essere soddisfatta.

Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.cittadino in tema di prevenzione.

Le informazioni riguardanti Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infausteprognosi gravi o infauste o tali da poter o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.senza escludere elementi di speranza.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.

ART. 30 Informazione al cittadinoART. 30 Informazione al cittadino

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.essere soddisfatta.

Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.cittadino in tema di prevenzione.

Le informazioni riguardanti Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infausteprognosi gravi o infauste o tali da poter o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.senza escludere elementi di speranza.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.

Page 34: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

C D MC D MTITOLO 3° - RAPPORTI CON IL TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOCITTADINOCAPO IV - INFORMAZIONE E CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOCONSENSO

ART. 31 Informazione a terziART. 31 Informazione a terzi

L'informazione a terzi è ammessa solo con il L'informazione a terzi è ammessa solo con il consensoconsenso esplicitamente espresso dal paziente, esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.in grave pericolo la salute o la vita di altri.In caso di paziente ricoverato il medico deve In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

ART. 31 Informazione a terziART. 31 Informazione a terzi

L'informazione a terzi è ammessa solo con il L'informazione a terzi è ammessa solo con il consensoconsenso esplicitamente espresso dal paziente, esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.in grave pericolo la salute o la vita di altri.In caso di paziente ricoverato il medico deve In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Page 35: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

C D MC D M - - TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOCITTADINOCAPO IV - INFORMAZIONE E CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOCONSENSO

ART. 32 Acquisizione del consensoART. 32 Acquisizione del consenso

   Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente.l’acquisizione del consenso informato del paziente.

Il consenso, espresso in Il consenso, espresso in forma scrittaforma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.consenso.

In ogni caso, in presenza di In ogni caso, in presenza di documentato rifiutodocumentato rifiuto di persona capace di di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.

ART. 32 Acquisizione del consensoART. 32 Acquisizione del consenso

   Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente.l’acquisizione del consenso informato del paziente.

Il consenso, espresso in Il consenso, espresso in forma scrittaforma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.consenso.

In ogni caso, in presenza di In ogni caso, in presenza di documentato rifiutodocumentato rifiuto di persona capace di di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.

Page 36: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

C D MC D MTITOLO 3° - RAPPORTI CON IL TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOCITTADINOCAPO IV - INFORMAZIONE E CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOCONSENSO

ART. 33 Consenso del legale rappresentanteART. 33 Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, di interdetto o di Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.deve essere espresso dal rappresentante legale.

In caso di opposizione da parte del rappresentante In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.informare l'autorità giudiziaria.

ART. 33 Consenso del legale rappresentanteART. 33 Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, di interdetto o di Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.deve essere espresso dal rappresentante legale.

In caso di opposizione da parte del rappresentante In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.informare l'autorità giudiziaria.

Page 37: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

C D M C D M TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOCITTADINOCAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOCAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO

ART. 34 Autonomia del cittadinoART. 34 Autonomia del cittadino

   Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.liberamente espressa dalla persona.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.

Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.fronte a un maggiorenne infermo di mente.

•   

ART. 34 Autonomia del cittadinoART. 34 Autonomia del cittadino

   Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.liberamente espressa dalla persona.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.

Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.fronte a un maggiorenne infermo di mente.

•   

Page 38: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

C D MC D MTITOLO 3° - RAPPORTI CON IL TITOLO 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINOCITTADINOCAPO IV - INFORMAZIONE E CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSOCONSENSO

ART. 35 Assistenza d'urgenzaART. 35 Assistenza d'urgenza

   Allorché sussistano condizioni di urgenza e in Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo di vita di una persona che non caso di pericolo di vita di una persona che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabiliindispensabili

ART. 35 Assistenza d'urgenzaART. 35 Assistenza d'urgenza

   Allorché sussistano condizioni di urgenza e in Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo di vita di una persona che non caso di pericolo di vita di una persona che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabiliindispensabili

Page 39: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CD Fisioterapisti 1998 - TITOLO II - COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR)

RAPPORTI CON GLI UTENTI

CAPO I - OBBLIGHI DEL FT (TdR)

ART. 22 - Il Ft (TdR) deve condurre con competenza e capacità ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare o mantenere la

salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario.

CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE

ART. 23 - L'assistito, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere debitamente informata su tutti gli aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le cure. In questo

modo egli avrà l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.

CD Fisioterapisti 1998 - TITOLO II - COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR)

RAPPORTI CON GLI UTENTI

CAPO I - OBBLIGHI DEL FT (TdR)

ART. 22 - Il Ft (TdR) deve condurre con competenza e capacità ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare o mantenere la

salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario.

CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE

ART. 23 - L'assistito, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere debitamente informata su tutti gli aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le cure. In questo

modo egli avrà l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.

Page 40: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CD Audiometrista - Art. 10 - Consenso informato -

L'Audiometrista non può espletare alcun atto professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto. Informazione adeguata alle capacità di comprensione del paziente, accompagnata ad ogni elemento utile a determinare la consapevolezza del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale.

La forma scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'adeguata informazione con un rispetto dei tempi necessari al paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso.

L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione, se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento o in presenza di esplicito rifiuto.

CD Audiometrista - Art. 10 - Consenso informato -

L'Audiometrista non può espletare alcun atto professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto. Informazione adeguata alle capacità di comprensione del paziente, accompagnata ad ogni elemento utile a determinare la consapevolezza del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale.

La forma scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'adeguata informazione con un rispetto dei tempi necessari al paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso.

L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione, se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento o in presenza di esplicito rifiuto.

Page 41: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

(Febbraio 2004)(Febbraio 2004)

Esami per verificare se «è stata convinta o plagiata» da qualcunoEsami per verificare se «è stata convinta o plagiata» da qualcuno

Rifiuta l’amputazione, aiutateci a salvarle la vitaRifiuta l’amputazione, aiutateci a salvarle la vita

Il sindaco potrebbe ordinare il trattamento sanitario obbligatorio. Alla donna rimangono pochi giorni di vitaIl sindaco potrebbe ordinare il trattamento sanitario obbligatorio. Alla donna rimangono pochi giorni di vita

MILANO - Tra le righe di una lettera spedita dal procuratore della Repubblica Manlio Minale al sindaco di Milano c’è l’ultimo tentativo per salvare la vita di Maria. La donna milanese ha deciso di negare ai chirurghi il proprio consenso all’amputazione del suo piede destro in cancrena lasciandosi, quindi, morire per setticemia. Nella lettera il magistrato invita il sindaco a verificare se Maria - il nome è inventato per tutelare la riservatezza della paziente - abbia espresso «liberamente» il proprio dissenso, se il suo rifiuto alle cure dei medici dell’ospedale San Paolo si sia «formato» senza pressioni. Se così non fosse, se nuovi esami e controlli dovessero dire che è stata convinta o plagiata da qualcuno oppure che non è del tutto a posto con la mente, allora Albertini potrebbe ordinare che sia sottoposta a un «Tso», il trattamento sanitario obbligatorio, e operata anche contro la sua volontà.

MILANO - Tra le righe di una lettera spedita dal procuratore della Repubblica Manlio Minale al sindaco di Milano c’è l’ultimo tentativo per salvare la vita di Maria. La donna milanese ha deciso di negare ai chirurghi il proprio consenso all’amputazione del suo piede destro in cancrena lasciandosi, quindi, morire per setticemia. Nella lettera il magistrato invita il sindaco a verificare se Maria - il nome è inventato per tutelare la riservatezza della paziente - abbia espresso «liberamente» il proprio dissenso, se il suo rifiuto alle cure dei medici dell’ospedale San Paolo si sia «formato» senza pressioni. Se così non fosse, se nuovi esami e controlli dovessero dire che è stata convinta o plagiata da qualcuno oppure che non è del tutto a posto con la mente, allora Albertini potrebbe ordinare che sia sottoposta a un «Tso», il trattamento sanitario obbligatorio, e operata anche contro la sua volontà.

Page 42: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

SANA DI MENTE - Dopo che gli specialisti certificano che la donna è sana di mente, impedendo di fatto il Tso, la direzione del San Paolo consulta il comitato etico dell’ospedale che, a sua volta, chiede e ottiene una relazione clinica dettagliata. Lette le carte, il comitato invita i dirigenti della struttura sanitaria a trovare uno psicologo in grado di convincere Maria a cambiare idea. Anche in questo caso non c’è nulla da fare. Si torna al punto di partenza: quel «no» all’operazione non può essere superato. Lo stabilisce la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 1997. Una scelta condivisa ieri persino dal ministro Sirchia: «Le volontà del paziente vanno rispettate».

SANA DI MENTE - Dopo che gli specialisti certificano che la donna è sana di mente, impedendo di fatto il Tso, la direzione del San Paolo consulta il comitato etico dell’ospedale che, a sua volta, chiede e ottiene una relazione clinica dettagliata. Lette le carte, il comitato invita i dirigenti della struttura sanitaria a trovare uno psicologo in grado di convincere Maria a cambiare idea. Anche in questo caso non c’è nulla da fare. Si torna al punto di partenza: quel «no» all’operazione non può essere superato. Lo stabilisce la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 1997. Una scelta condivisa ieri persino dal ministro Sirchia: «Le volontà del paziente vanno rispettate».

(Febbraio 2004)(Febbraio 2004)

Page 43: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

VIA GIUDIZIARIA - In ospedale si decide allora di provare un’altra strada, quella giudiziaria. Ma dal magistrato di turno della Procura di Milano arriva l’avvertimento che non solo Maria ha tutto il diritto di opporsi all’operazione, anche se questa le garantirebbe probabilmente molti altri anni di vita, ma che se ci fosse un medico il quale intendesse operarla lo stesso, questi rischierebbe l’accusa di violenza privata. Giovedì pomeriggio Maria lascia l’ospedale. Ai medici non resta che raccomandarle una terapia. Il procuratore Minale potrebbe non interessarsi al caso. È una vicenda che non riguarda la magistratura e per la quale la Procura ha già fatto tutto ciò che in «scienza e coscienza» avrebbe potuto e dovuto fare. Minale, invece, sembra voler tentare ancora un percorso che non abbandoni Maria al suo destino. Il magistrato prende carta e penna e scrive al sindaco per suggerirgli che forse qualcosa potrebbe essere ancora fatto dai servizi sociali del Comune di Milano. Si potrebbero ripetere gli esami, fare un’altra perizia psichiatrica che potrebbe anche arrivare a risultati diversi. In pratica, è necessario uno sforzo per verificare di nuovo se davvero non ci sono i presupposti per un Tso.

VIA GIUDIZIARIA - In ospedale si decide allora di provare un’altra strada, quella giudiziaria. Ma dal magistrato di turno della Procura di Milano arriva l’avvertimento che non solo Maria ha tutto il diritto di opporsi all’operazione, anche se questa le garantirebbe probabilmente molti altri anni di vita, ma che se ci fosse un medico il quale intendesse operarla lo stesso, questi rischierebbe l’accusa di violenza privata. Giovedì pomeriggio Maria lascia l’ospedale. Ai medici non resta che raccomandarle una terapia. Il procuratore Minale potrebbe non interessarsi al caso. È una vicenda che non riguarda la magistratura e per la quale la Procura ha già fatto tutto ciò che in «scienza e coscienza» avrebbe potuto e dovuto fare. Minale, invece, sembra voler tentare ancora un percorso che non abbandoni Maria al suo destino. Il magistrato prende carta e penna e scrive al sindaco per suggerirgli che forse qualcosa potrebbe essere ancora fatto dai servizi sociali del Comune di Milano. Si potrebbero ripetere gli esami, fare un’altra perizia psichiatrica che potrebbe anche arrivare a risultati diversi. In pratica, è necessario uno sforzo per verificare di nuovo se davvero non ci sono i presupposti per un Tso.

(Febbraio 2004)(Febbraio 2004)

Page 44: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Morta Maria, la donna che rifiutò l’amputazioneMorta Maria, la donna che rifiutò l’amputazione

Si è spenta in Sicilia, inutili gli appelli per convincerla a operarsi Tutti i familiari hanno rispettato fino all’ultimo la sua decisione

Si è spenta in Sicilia, inutili gli appelli per convincerla a operarsi Tutti i familiari hanno rispettato fino all’ultimo la sua decisione

MILANO - Non ce l’ha fatta. Maria è morta pochi giorni dopo aver lasciato l’ospedale negando il consenso all’amputazione del suo piede destro divorato da una cancrena. Aveva scelto di morire e questa sua decisione è stata rispettata anche dai suoi familiari che fino all’ultimo e oltre l’hanno protetta dalla curiosità e da ogni invadenza esterna. Il caso aveva suscitato reazioni di ogni tipo, divise tra chi voleva che la donna fosse operata a tutti i costi, magari con la forza, e coloro che, al contrario, chiedevano che la decisione drammaticamente personale di Maria fosse rispettata

MILANO - Non ce l’ha fatta. Maria è morta pochi giorni dopo aver lasciato l’ospedale negando il consenso all’amputazione del suo piede destro divorato da una cancrena. Aveva scelto di morire e questa sua decisione è stata rispettata anche dai suoi familiari che fino all’ultimo e oltre l’hanno protetta dalla curiosità e da ogni invadenza esterna. Il caso aveva suscitato reazioni di ogni tipo, divise tra chi voleva che la donna fosse operata a tutti i costi, magari con la forza, e coloro che, al contrario, chiedevano che la decisione drammaticamente personale di Maria fosse rispettata

(19 Febbraio 2004)(19 Febbraio 2004)

Page 45: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Trattamento medico Trattamento medico con esito infausto con esito infausto

praticato al di fuori dell’urgenza praticato al di fuori dell’urgenza e senza il consenso del pazientee senza il consenso del paziente

Trattamento medico Trattamento medico con esito infausto con esito infausto

praticato al di fuori dell’urgenza praticato al di fuori dell’urgenza e senza il consenso del pazientee senza il consenso del paziente

Omicidiopreterintenzionale

Omicidiopreterintenzionale

Omicidiocolposo

Omicidiocolposo violenza privata,

lesioni personali?

violenza privata, lesioni personali

?

Cassazione penale Cassazione penale 21 aprile 199221 aprile 1992Cassazione penale Cassazione penale 21 aprile 199221 aprile 1992

Cassazione penale Cassazione penale 9 marzo 2001 9 marzo 2001 Cassazione penale Cassazione penale 9 marzo 2001 9 marzo 2001

Cassazione penale Cassazione penale 29 maggio 200229 maggio 2002Cassazione penale Cassazione penale 29 maggio 200229 maggio 2002

Page 46: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Recentissimo orientamento concettuale della giurisprudenza prevede che la volontà del soggetto sottoposto a trattamento medico-chirurgico, in particolare in ambito penalistico, svolge un ruolo decisivo soltanto laddove questa sia espressa in forma negativa.Conseguentemente, quand’anche il medico si spinga

oltre i confini (eventualmente) tracciati dall’adesione del paziente, questo non può considerarsi illecito e arbitrario.

Recentissimo orientamento concettuale della giurisprudenza prevede che la volontà del soggetto sottoposto a trattamento medico-chirurgico, in particolare in ambito penalistico, svolge un ruolo decisivo soltanto laddove questa sia espressa in forma negativa.Conseguentemente, quand’anche il medico si spinga

oltre i confini (eventualmente) tracciati dall’adesione del paziente, questo non può considerarsi illecito e arbitrario.

Page 47: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Iadecola, Riv. It Med. Leg 2003

… reiterate pronunce della Cassazione hanno introdotto il concetto secondo cui il fondamento della liceità penale dell’attività medico-chirurgica consiste non già nel consenso del paziente, bensì nella sua intrinseca utilità e vantaggiosità sociale, poiché essa persegue la finalità, costituzionalmente garantita, della tutela del bene della salute: il trattamento sanitario si autolegittima, quando esista indicazione terapeutica e sia eseguito secondo le regole dell’arte, come fonte di discriminazione del fatto … è cioè, lecito in sé, ed esente da rimprovero di rilevanza penale, né perciò abbisogna di cause giustificanti che debbano riscattarne l’antigiuridicità, in quanto non descrive il fatto tipico del reato.

Iadecola, Riv. It Med. Leg 2003

… reiterate pronunce della Cassazione hanno introdotto il concetto secondo cui il fondamento della liceità penale dell’attività medico-chirurgica consiste non già nel consenso del paziente, bensì nella sua intrinseca utilità e vantaggiosità sociale, poiché essa persegue la finalità, costituzionalmente garantita, della tutela del bene della salute: il trattamento sanitario si autolegittima, quando esista indicazione terapeutica e sia eseguito secondo le regole dell’arte, come fonte di discriminazione del fatto … è cioè, lecito in sé, ed esente da rimprovero di rilevanza penale, né perciò abbisogna di cause giustificanti che debbano riscattarne l’antigiuridicità, in quanto non descrive il fatto tipico del reato.

Page 48: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Sentenza della Corte di Cassazione

(Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26466)

“in tema di attività medico-chirurgica, allo stato attuale della legislazione … deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, libero, e consapevole, rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente”.

Sentenza della Corte di Cassazione

(Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26466)

“in tema di attività medico-chirurgica, allo stato attuale della legislazione … deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, libero, e consapevole, rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente”.

Page 49: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Il consenso informato traballa: leciti gli interventi invasivi ancIl consenso informato traballa: leciti gli interventi invasivi anche senza il sì del pazientehe senza il sì del paziente

26 Dicembre 200826 Dicembre 2008

Interventi chirurgici invasivi anche senza consenso informato Interventi chirurgici invasivi anche senza consenso informato del paziente. Infatti se il trattamento sanitario è andato bene del paziente. Infatti se il trattamento sanitario è andato bene il medico, che ha agito con perizia e facendo tutto il possibile, il medico, che ha agito con perizia e facendo tutto il possibile, non risponde del reato di violenza privata o lesioni personali non risponde del reato di violenza privata o lesioni personali anche se non aveva avvisato il paziente dell’operazione e anche se non aveva avvisato il paziente dell’operazione e delle possibili conseguenze.delle possibili conseguenze.Insomma le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con Insomma le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con un’udienza che si è celebrata lo scorso 18 dicembre e il cui un’udienza che si è celebrata lo scorso 18 dicembre e il cui esito è stato reso noto soltanto ieri, hanno spezzato una esito è stato reso noto soltanto ieri, hanno spezzato una lancia in favore dei trattamenti sanitari necessari sostendone lancia in favore dei trattamenti sanitari necessari sostendone la legittimità anche in assenza del consenso del paziente. la legittimità anche in assenza del consenso del paziente.

Page 50: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Tribunale di Bologna, 2006

La responsabilita' del dentista per intervento con alta percentuale di rischio di insuccesso clinico; la scarsa informazioneIl medico, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, comma 2, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Pertanto, in rapporto alla professione di medico odontoiatra, la diligenza dovuta comporta una adeguata preparazione professionale ed una scrupolosa attenzione nell'applicazione delle regole tecniche del caso; cosicché nella diligenza viene ricompresa anche la perizia, da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Con riguardo in particolare al tema della determinazione del "quantum" dell'informazione necessaria, questa non può essere in alcun modo generica ed omnicomprensiva, ma deve riguardare le singole fasi dell'intervento ; in particolare per ognuna di esse il dovere di informazione concerne le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili - con esclusione solamente degli esiti anomali per evitare che il paziente sia indotto al rifiuto delle cure per il timore di eventi infausti di remota verificazione -, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull'opportunità di procedervi o meno, attraverso la personale valutazione del bilanciamento di vantaggi e rischi , a maggior ragione qualora si tratti di interventi non strettamente necessari per la sua salute

Page 52: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Mentre mi portavano in sala operatoria mi hanno detto: “firmi qui; se non dà il suo consenso non possiamo operarla.”

“Per favore metta una firma dove c’è la crocetta”

Page 53: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

L’INFORMAZIONE

Da chi? Dal sanitario cui è richiesta la prestazione professionale (ruolo del medico di famiglia, di consulenti, specialisti, ed esercenti di altre professioni sanitarie).

A chi? Al paziente, se di maggiore età e capace, con tutela del segreto professionale (art 622 cp) e della privacy (DL 196/2003) o al legale rappresentante.

Ma: opportunità della comunicazione anche al minore e al malato di mente.

Page 54: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Diagnosi

Prognosi Programma diagnostico-terapeutico

• enunciazione del programma (maggior dettaglio in interventi

invasivi o elettivamente estetici)

• benefici attesi vs rischi del programma proposto

• benefici attesi vs rischi di programmi alternativi

• rischi conseguenti alla rinuncia al trattamento

(Barni 1999)

CONTENUTO DELL’INFORMAZIONE

Page 55: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Programma diagnostico-terapeutico

Enunciazione del programma tanto più esaustiva quanto più invasivo è l’adempimento proposto ed eventuale richiesta di assenso preventivo per variazioni del programma in caso di emergenze intraoperatorie.

Enunciazione dei benefici e dei rischi del programma proposto, di eventuali programmi alternativi e del non fare (“ragionevolezza statistica” vs “accanimento informativo”). Speciale accuratezza nei casi di interventi medici elettivi: sfera estetica, della sessualità, della riproduzione.

Barni M 1999

CONTENUTO DELL’INFORMAZIONE

Page 56: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

QUANTA INFORMAZIONE?

intervento di urgenza “salvavita”

intervento di elezione programmato

intervento demolitivo

intervento estetico

Informazione e tempo

Informazione e patologia

Page 57: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

QUANDO IL CONSENSO SCRITTO ?

(1) NEI CASI PREVISTI DA NORMATIVE

(2) IN CASI SELEZIONATI SECONDO OPPORTUNITA’

• Interventi chirurgici (eccezione: minini in anestesia locale)

• Rx diagnostica invasiva e Radiologia interventistica• Endoscopia

• Trattamenti percutanei invasivi (angioplastica, applicazione di pacemaker, cateteri venosi, etc)

• Rx terapia, chemioterapia

• Terapie fisiche (laser, ultrasuoni, ossigenoterapia iperbarica)

• Somministrazione di farmaci off label

DOCUMENTAZIONE DEL CONSENSO

Page 58: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CO

NS

EN

SO

SC

RIT

TO

PE

R D

ISP

OS

IZIO

NE

DI L

EG

GE

C

ON

SE

NS

O S

CR

ITT

O P

ER

DIS

PO

SIZ

ION

E D

I LE

GG

E

Page 59: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

CONSENSO SCRITTO CONSENSO SCRITTO PER DISPOSIZIONE DI PER DISPOSIZIONE DI NORMATIVE REGIONALI : NORMATIVE REGIONALI : ELETTROSHOCK ELETTROSHOCK

Page 60: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

“L’ASSEGNO IN BIANCO”

Page 61: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Modulo di consenso informato

"Confermo di aver avuto un colloquio durante il quale mi è stata esposta la natura della mia malattia, il tipo di intervento proposto con i benefici e gli eventuali rischi ad esso connessi e, in caso di intervento chirurgico, il tipo di anestesia prevista. Sono altresì stato informato delle eventuali opzioni terapeutiche previste per il mio caso. Sono consapevole che durante il trattamento e nel corso dell’intervento chirurgico possano rendersi necessarie, a giudizio del medico, procedure addizionali o diverse da quelle che mi sono state preliminarmente illustrate. Confermo di aver ricevuto informazioni esaurienti e di aver ottenuto risposta a tutte le mie domande. Comprendo che vi sono potenziali rischi associati a procedure diagnostiche e terapeutiche e che eventuali reazioni avverse non sono sempre prevedibili…”

Istituto Oncologico Europeo (1996)

IL CONSENSO MULTIUSO

Page 62: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

“Il modulo, così come formulato, non è in alcun modo idoneo a ritenere assolto da parte dei medici l’onere di informazione. Infatti esso è sintetico, non dettagliato, e indica solo genericamente che la paziente sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. In esso non si indica affatto di quale intervento si tratti e, pur facendosi menzione dei “benefici, dei rischi, delle procedure addizionali o diverse” che possano rendersi necessarie a giudizio del medico, non si precisa quali siano i rischi specifici, ovvero le diverse possibili procedure, di tal ché, non può ritenersi che il paziente, anche solo dalla semplice lettura di tale modulo, possa avere compreso effettivamente le modalità ed i rischi connessi all’intervento, in modo da esercitare consapevolmente il proprio diritto di autodeterminarsi in vista dello stesso. Inoltre l’attrice ha allegato: la non adeguata informazione circa l’invasività dell’intervento e circa gli effetti collaterali del Kessar; in particolare avrebbe subito un intervento più invasivo (quadrantectomia e linfoadenectomia ascellare radicale) e più invalidante rispetto a quello prospettatole (quandrantectomia e sola biopsia del linfonodo sentinella); pertanto il consenso non sarebbe stato del tutto carente, ma avrebbe riguardato un intervento diverso.”

Trib Civ Milano, 24/03/05

Cosa ne pensa la giurisprudenza?

Page 63: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

L’ECCESSO OPPOSTO

Page 64: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Chirurgia di elezione: informazione scritta - opuscolo illustrato di

di 30 pagine

Page 65: CONSENSO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA FACOLTA’ DI CURARE

Chirurgia di elezione: dopo aver letto l’informazione -

Sicuri di aver capito?