Conciliazione obbligatoria e agevolata del fisco Con il D...
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Conciliazione obbligatoria e agevolata del fisco Con il D.LGS 28/2010
NON SI LITIGA PIU’, SI CONCILIA
DA SUBITO: MEDIAZIONE FACOLTATIVA
DAL 20.03.2011: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
RAPPORTO CUNEO 2010
L’organismo di conciliazione delle Camere di commercio piemontesi è la Camera Arbitrale del Piemonte
(ISCRITTA AL N. 30 DEL REGISTRO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART.38 DEL D. LGS. 5/2003)
Premessa1
Le Camere di commercio rivestono, nel panorama italiano della conciliazione e dell’arbitrato, un ruolo di
estremo rilievo: lo stesso legislatore ha da oltre un decennio individuato negli enti camerali un punto di
riferimento per la gestione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Le Camere di commercio si sono dimostrate fattore trainante della diffusione e dell’applicazione pratica degli
strumenti conciliativi e arbitrali.
Da un lato gli enti camerali sono stati promotori di seminari, convegni ed eventi informativi rivolti a
professionisti, imprenditori, mondo associativo e consumatori. Dall’altro esse si sono progressivamente
strutturate per la gestione amministrata di queste procedure, a favore di tutti gli operatori del mercato.
_______________ Il panorama giustizia in Italia
Per avere uno spaccato significativo sulla giustizia in Italia, nonché sullo stato dell’arte dell’evoluzione
legislativa in materia, una lettura molto interessante è rappresentata dal “Terzo Rapporto annuale sulla
diffusione della giustizia alternativa in Italia”.
Si tratta una ricerca curata dall’Isdaci, Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto
Commerciale Internazionale, in collaborazione con Unioncamere, Camera di Commercio di Milano, Camera
Arbitrale di Milano, con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Ministero della Giustizia.
Il terzo rapporto è nato per far fronte ad una duplice esigenza: da un lato per verificare l’applicazione
concreta della crescente normativa in questo settore e operare un censimento dei Centri A.D.R. realmente
attivi in Italia; e dall’altro lato procedere ad una stima delle procedure di arbitrato e conciliazione gestite da
quegli stessi enti nel nostro Paese.
Nel panorama ormai variegato di Enti e dei soggetti “portatori” di forme di giustizia alternativa, diversi per
natura (pubblica o privata) o per specifiche materie di competenza (es. Conciliatore Bancario, Corecom,
Giurì in materia pubblicitaria), le Camere di commercio continuano comunque a rappresentare l’asse
portante dell’offerta di conciliazione e di arbitrato e quindi degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie.
A fronte della rinnovata consapevolezza in Italia rispetto all’utilità e ai vantaggi degli strumenti di giustizia
alternativa, l’esperienza di conciliazione e di arbitrato del sistema camerale risulta essere quella più
significativa.
Al fine di quantificare il numero di domande di arbitrato sono stati raccolti i dati relativi all’attività del
2008 di 225 centri. Nel 2008 sono state gestite 681 domande, di cui il 71% gestite dalle Camere arbitrali
delle Camere di commercio e il 29% dalle Camere esterne alle Camere di commercio.
1 I dati del presente capitolo sono stati elaborati dall’Ufficio studi della Camera di Commercio di Cuneo e sono tratti da:
- Ufficio regolazione del mercato della Camera di commercio di Cuneo; - Camera Arbitrale del Piemonte; - ISDACI.
313
Per quanto riguarda le Camere Arbitrali istituite presso le Camere di commercio, i dati del 2008 confermano
sostanzialmente quelli rilevati nell’anno precedente. Sulle 105 Camere di Commercio esistenti sul territorio
italiano nel 2008, risultavano attive 69 Camere Arbitrali, che hanno gestito 486 arbitrati. Comparando i
dati con quelli dell’anno precedente, risulta che l’arbitrato presso le Camere di commercio ha avuto un
incremento del +59,8%, mentre le procedure di arbitrato al di fuori delle Camere di commercio hanno
registrato un incremento del +11,7% su base annua.
Per quanto riguarda le materie oggetto di arbitrato vengono confermate le materie tipiche: appalto
(27,4%), commercio (23,2%), societario (15,2%), seguiti da immobiliare (11,6%) mentre residuali risultano
l’affitto, la cessione d’azienda e le assicurazioni. La durata media del procedimento nel 2008 è di 171
giorni di cui 190 nelle Camere arbitrali al di fuori dei sistema camerale e 153 nelle istituzioni emanazione
delle Camere di commercio.
Per quanto riguarda l’esito dei procedimenti il primo dato da segnalare riguarda il fatto che poco più della
metà dei procedimenti si conclude con un lodo (pari al 52,3%) tra gli esiti possibili delle procedure si
possono ulteriormente annoverare i mancati pagamenti dei depositi (12,30%) le estinzioni (1,4%) e le
rinunce alle domante (1,4%).
Per quanto riguarda invece il censimento delle procedure di conciliazione, si contano 181 Centri di
conciliazione attivi in Italia, di cui 105 servizi di conciliazione delle Camere di commercio. Dall’analisi dei dati
risulta che le procedure di conciliazione nel 2008 hanno raggiunto quota 100.783, di cui 41.492 conciliazioni
paritetiche (41,1% del totale), 38.801 presso i Corecom (38,5%) e 20.246 presso le Camere di
commercio (20%). Tutte le forme di conciliazione hanno registrato un sensibile aumento rispetto all’anno
precedente: +178,3% per la conciliazione paritetica, +42,7% conciliazione presso le Camere di commercio e
+16,6% della conciliazione preso i Corecom.
Il Terzo Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa nelle conclusioni mette in evidenza come il
fenomeno della conciliazione e dello strumento arbitrale sta sempre estendendosi alle controverse
commerciali più importanti coinvolgendo così sempre più il mondo imprenditoriale. A ciò si aggiunge un
discreto incremento dell’utilizzo delle procedure conciliative nelle controverse internazionali.
Sempre più la conciliazione compare nel mondo arbitrale, attraverso l’inserimento delle clausole multistep
che prevedono una prima fase conciliativa e, in caso di fallimento, un successivo procedimento contenzioso
davanti agli arbitri.
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_____________________Arbitrato e conciliazione in Piemonte e in provincia di Cuneo
(tabelle 15.1/15.2)
L’esperienza piemontese è stata la prima in ambito nazionale di Camera Arbitrale “regionale”, istituita tra le
otto Camere di commercio, con sede presso Unioncamere Piemonte e sedi operative nelle varie realtà
provinciali. Dal 2006 lo statuto della Camera Arbitrale del Piemonte ha “aperto le porte” agli Ordini
professionali, i cui rappresentanti siedono oggi nel Consiglio e nella Giunta esecutiva.
I compiti della Camera arbitrale sono molteplici, tra cui:
- diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato, studiarne i problemi pratici, tecnici e teorici, documentarsi sulla
pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri;
- organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di mediazione e arbitrato rapido
ADR nonché di perizia contrattuale nelle controversie commerciali provvedendo, attraverso la propria
organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- promuovere collaborazioni e accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, con
enti pubblici, con organizzazioni e associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini, ed in
particolare con l’AIA, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere e utilizzare
l’arbitrato commerciale e la mediazione come metodi di risoluzione delle controversie;
- provvedere all’attuazione delle competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite dalla
normativa nazionale e regionale alle Camere di commercio e da queste delegate.
Allo scopo di rendere più agevole la lettura, prima di riportare i dati delle procedure amministrate dalle
Camere di commercio, si riportano di seguito le definizioni più ricorrenti.
CONCILIAZIONE
è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che possono nascere tra imprese o tra imprese e
consumatori con il fine di arrivare ad un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune
accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale prima che venga attivato un
procedimento contenzioso, ordinario o stragiudiziale che sia.
ARBITRATO
è un procedimento di carattere contenzioso, che consente di risolvere in sede stragiudiziale le controversie insorte tra le
parti. Le controversie, su consenso delle parti, vengono quindi devolute a un terzo (collegio arbitrale o arbitro unico).
L´arbitrato può essere rapido o ordinario (rituale o irrituale), di diritto o di equità, amministrato o ad hoc:
• rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile, conduce ad una decisione, il lodo
rituale, che ha efficacia di sentenza;
• irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale;
• rapido: è una procedura semplificata, concentrata in una o due udienze ravvicinate, condotte da un arbitro
unico che decide entro 2 mesi dalla prima udienza, privilegiando la discussione orale;
• di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico;
• di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma
secondo criteri equitativi;
315
• amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione (es. la Camera
Arbitrale del Piemonte), in base ad un regolamento da questa predisposto;
• ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale
(clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
I dati di seguito riportati sono relativi all’andamento delle procedure ADR (alternative dispute resolution), in
ambito regionale e provinciale:
- amministrate dalla Camera arbitrale del Piemonte (arbitrato e conciliazione tra imprese);
- amministrate dalla Camera di commercio di Cuneo (conciliazione tra imprese e consumatori).
I settori di intervento sono molto diversificati: dall’intermediazione immobiliare al leasing, alla
subfornitura, alla vendita, all’appalto, all’agricoltura, ai servizi, ai rapporti con la banca, alle
telecomunicazioni e al settore informatico, sino alle più recenti questioni societarie.
I numeri delle procedure
amministrate sono ancora
contenuti, in particolare per
quanto concerne le
procedure arbitrali, ma
evidenziano come lo sforzo
posto in essere dal sistema
camerale piemontese, insieme
agli ordini professionali, abbia
negli ultimi anni trovato una
positiva risposta da parte dei
professionisti e delle imprese.
Si evidenzia un buon
incremento delle procedure di arbitrato, passate nell’ultimo anno da 27 a 40.
E’ inoltre significativamente
aumentato il numero delle
conciliazioni tra imprese, da
8 a 20.
grafico 15.1 - Andamento procedure arbitrali in provincia di Cuneo e in Piemonte - serie storia 2000-2009
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cuneo
Piemonte
grafico 15.2 - Andamento delle conciliazioni tra imprese in provincia di Cuneo e in Piemonte - serie storia 2000-2009
-5
15
35
55
75
95
115
135
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cuneo
Piemonte
316
L’esito delle procedure di conciliazione tra consumatori e imprese risente ancora di un clima di scarsa
conoscenza delle procedure e
delle opportunità che di fatto
rappresentano, in termini di
risparmio di tempo per la
gestione del contenzioso, e
grazie ai costi contenuti, con
tariffe predeterminate
(riportante nel box 15.1).
Ancora oggi, i dati provinciali
evidenziano come, in oltre
due terzi dei casi, la
conciliazione non abbia luogo
perché la controparte non
accetta di sedersi al tavolo di
conciliazione.
Nonostante questo va segnalato che il 30% dei casi trova di fatto soluzione, sia grazie al semplice intervento
dell’ufficio camerale che cura la segreteria (16%), sia grazie all’intervento del conciliatore (14%).
La diffusione delle attività di conciliazione prosegue annualmente con l’iniziativa della Settimana nazionale
della Conciliazione, strumento di grande impatto in termini di comunicazione, attraverso il quale con la
regia di Unioncamere nazionale e l’impegno sul territorio dei singoli enti camerali si contribuisce a diffondere
la cultura ADR. Mediante l’organizzazione di eventi, seminari, convegni e campagne pubblicitarie sui vari
media (radio, televisioni e carta stampata) si raggiunge un numero sempre crescente di persone e di
imprese, per presentar loro gli strumenti idonei a salvaguardare concretamente i propri diritti, senza dover
affrontare i costi, i tempi e i rischi di un’azione giudiziaria ordinaria.
Sempre in questa linea si è collocata la regia svolta negli anni da Unioncamere nazionale, che ha dotato le
105 Camere di commercio di regole, tariffe e codici di comportamento comuni e condivisi.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2005
2006
2007
2008
2009
grafico 15.3 - Conciliazioni tra consumatori e impresein provincia di Cuneo distinte per esito di conciliazione - valori %
serie storica 2005-2009
conciliate o risolte senza conciliazione non conciliate (nell'incontro)
non conciliate per mancata adesione
317
Sono riportati qui di seguito alcuni numeri di questa attività promozionale.
I NUMERI DELLA 6^ SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
19-24 ottobre 2009
A LIVELLO LOCALE A LIVELLO NAZIONALE
15 CONCILIAZIONI GRATUITE 894 CONCILIAZIONI GRATUITE ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO “AUTO USATE: UN CONTRATTO TIPO PER ACQUISTI SENZA SORPRESE. PREVENZIONE E RISOLUZIONE AMICHEVOLE DI EVENTUALI CONTROVERSIE”
ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE “LA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE”
REALIZZAZIONE MATERIALI INFORMATIVI: IMMAGINE COORDINATA, PRESENTAZIONI MULTIMEIDALI DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE, NEWSLETTER.
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE: 24 ANNUNCI STAMPA, 16 IMPIANTI AFFISSIONI ALL’INTERNO DEI PRINCIPALI AEROPORTI, 80 PASSAGGI SPOT RADIO SUI PRINCIPALI CIRCUITI RADIOFONICI
NAZIONALI, 30 BANNER SU SITI WEB. GESTIONE SITO INTERNET WWW.CONCILIAZIONE.CAMCOM.IT CON AGGIORNAMENTI COSTANTI.
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BOX 15.1 – LE TAFIFFE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
LE SPESE DELLE PROCEDURE INDICATE NELLE TABELLE SEGUENTI SONO DETERMINATE IN BASE AL VALORE DELLA
CONTROVERSIA: COMPRENDONO I DIRITTI AMMINISTRATIVI, GLI ONORARI DI ARBITRI E CONCILIATORI E LE EVENTUALI
ULTERIORI SPESE. IL D.LGS 28/2010 PREVEDE MODIFICHE STRUTTURALI ALLE TARIFFE OGGI IN VIGORE (V. BOX 15.2).
Le tariffe sono conformi al Tariffario nazionale Unioncamere 2005
fino a € 25.000
da € 25.001 a € 50.000da € 50.001 a € 100.000da € 100.001 a € 150.000
spese amm.veonorari (per
ciascun arbitro)fino a € 25.000 € 250 € 1.000da € 25.001 a € 50.000 € 250 € 2.000da € 50.001 a € 100.000 € 750 € 3.000da € 100.001 a € 150.000 € 1.250 € 4.000
da € 150.001 a € 250.000 € 1.750 € 5.000da € 250.001 a € 500.000 € 2.750 € 7.000da € 500.001 a € 1.000.000 € 3.750 € 10.000da € 1.000.001 a € 2.500.000 € 4.500 € 17.000da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.000 € 30.000
da € 5.000.001 a € 10.000.000 € 5.500 € 40.000da € 10.000.001 a € 25.000.001 € 6.000 € 55.000da € 25.000.001 a € 50.000.000 € 6.450 € 85.000da € 50.000.001 a € 100.000.000 € 6.800 € 110.000
oltre € 100.000.001 a € 7.000 € 135.000valore indeterminato € 250 € 2.000
diritti di registrazione: 250 €
* in vigore dal 1° maggio 2009
CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE
TAFIFFE* PER ARBITRATO RAPIDO (fino a 150.000 euro)
TAFIFFE* PER ARBITRATO ORDINARIO E PER ARBITRATO RAPIDO OLTRE 150.000 EURO
€ 1.000
€ 1.500€ 2.500€ 3.500
ammontare delle spese
valore della controversia
valore della controversia
319
BOX 15.2 – LE NUOVE REGOLE SULLA MEDIAZIONE DELLE LITI: IL D.LGS 28/2010
IL DECRETO LEGISLATIVO 28 DEL 4 MARZO 2010 UNIFORMA PER LA PRIMA VOLTA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PER TUTTE
LE LITI IN CAMPO CIVILE E COMMERCIALE, METTENDO ORDINE NEL VARIEGATO PANORAMA NORMATIVO CHE SINO AD ORA HA
RIGUARDATO IN PARTICOLARE LA MATERIA SOCIETARIA, I DIRITTI DEI CONSUMATORI, I CONTRATTI DI FRANCHISING E
SUBFORNITURA.
IL FINE DELLA NUOVA NORMATIVA È DI DEFLAZIONARE L’AFFLUSSO AI TRIBUNALI CIVILI, INTRODUCENDO CAMPI DI
OBBLIGATORIETÀ DELLA PREVENTIVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NONCHÉ INCENTIVI DI TIPO FISCALE E
RAFFORZAMENTI DELL’EFFICACIA E VALENZA DEGLI ACCORDI CONCLUSI IN SEDE DI MEDIAZIONE, SCORAGGIANDO
INOLTRE COLORO CHE INTENDONO OSTACOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOLUZIONE CONCORDATA ATTRAVERSO NORME
PIÙ SEVERE IN TEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI.
LA NUOVA LEGGE ESTENDE DI FATTO LA REGOLAMENTAZIONE GIÀ PREVISTA PER LE SOLE LITI SOCIETARIE DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003 AD UN PIÙ VASTO CAMPO DI MATERIE: CONDOMINIO, DIRITTI REALI, DIVISIONE, SUCCESSIONI
EREDITARIE, PATTI DI FAMIGLIA, LOCAZIONE, COMODATO, AFFITTO D’AZIENDA, RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI, DA RESPONSABILITÀ MEDICA E DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O ALTRI
MEZZI DI PUBBLICITÀ, CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.
LA CONTROVERSIA SARÀ COMPOSTA DA UN MEDIATORE ESPERTO, CHE AIUTERÀ LE PARTI NELLA RICERCA DI UN ACCORDO
SODDISFACENTE ATTRAVERSO UN’ASSISTENZA NEUTRALE, INDIPENDENTE ED IMPARZIALE, IN UN CLIMA DI ASSOLUTA
RISERVATEZZA. SE LA CONCILIAZIONE AVRÀ ESITO POSITIVO, L’ACCORDO COSTITUIRÀ TITOLO ESECUTIVO E LE PARTI
GODRANNO DI ALCUNI INCENTIVI DI TIPO FISCALE; QUALORA NON RIESCA, IL MEDIATORE POTRÀ FORMULARE UN PROPOSTA DA
SOTTOPORRE ALLA LIBERA ACCETTAZIONE DELLE PARTI. IN CASO DI FALLIMENTO DELLA CONCILIAZIONE AVRÀ INIZIO LA CAUSA
ED IL GIUDICE ADITO POTRÀ TRARRE ARGOMENTI DI PROVA DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNA PARTE, OPPURE
CONDANNARE ALLE SPESE IL VINCITORE QUALORA ABBIA RIFIUTATO UNA PROPOSTA DEL MEDIATORE CHE A POSTERIORI SI SIA
RIVELATA CORRISPONDENTE ALLA DECISIONE FINALE DEL GIUDICE.
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SARÀ ISTITUITO UN REGISTRO AL QUALE, ANALOGAMENTE A QUANTO SINORA
PREVISTO PER LE CONCILIAZIONI SOCIETARIE, DOVRANNO ISCRIVERSI I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ABILITATI AD OFFRIRE
IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE; LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DI TALE REGISTRO, LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE, LA
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITI DECRETI DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA DI CONCERTO, PER LA PARTE RELATIVA AL CONSUMO, CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. E’ PREVISTO
CHE TUTTI GLI ATTI, I DOCUMENTI E I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCILIAZIONE SIANO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO
E SCONTINO L’IMPOSTA DI REGISTRO SOLO PER LA PARTE DI VALORE ECCEDENTE AD EURO 50.000. IL NUOVO DECRETO
INNOVA INOLTRE STRUTTURALMENTE LE TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE. CON DECRETI MINISTERIALI (SUSCETTIBILI DI
ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ACCERTATO DALL’ISTAT, A CADENZA TRIENNALE) SARANNO DETERMINATI:
- L’AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELLE TARIFFE, I CRITERI DI CALCOLO E LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE TRA LE
PARTI (OGGI LE TARIFFE SONO FISSE, DETERMINATE A SCAGLIONI: V. BOX 15.1);
- LE MAGGIORAZIONI MASSIME APPLICABILI NEL CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE (NON SUPERIORI AL 25%);
- LE RIDUZIONI MINIME DELLE INDENNITÀ APPLICABILI NEL CASO DI OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE.
SONO IN ATTO DUE CASI DI SPERIMENTAZIONE DELLA CONCILIAZIONE DELEGATA: IL TRIBUNALE DI MILANO CON IL
PROGETTO CONCILIAMO E IL TRIBUNALE DI FIRENZE CON IL PROGETTO NAUSICAA SPERIMENTANO LA CONCOLIAZIONE
DELEGATA, QUELLA INVITATA DALLO STESSO GIUDICE NELLA FASE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA CONTROVERSIA,
ANTICIPANDO COSÌ IL LEGISLATORE. 320
BOX 15.3 – LE CLAUSOLE RACCOMANDATE
IN QUESTO BOX VENGONO INDICATE LE CLAUSOLE CHE POSSONO ESSERE INDICATE NEI CONTRATTI E NEGLI STATUTI PER
IL RICORSO ALL’ARBITRATO E ALLA CONCILIAZIONE.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO
QUALSIASI CONTROVERSIA DERIVANTE DAL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA AD ARBITRATO RITUALE SECONDO IL
REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE. L’ARBITRATO SI SVOLGERÀ SECONDO LA PROCEDURA DI
ARBITRATO ORDINARIO DI DIRITTO O DI ARBITRATO RAPIDO DI EQUITÀ A SECONDA DEL VALORE, COSÌ COME
DETERMINATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO.
NOTA:
IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE PREVEDE DI NORMA CHE LE CONTROVERSIE SIANO DEVOLUTE AD UN ARBITRO
UNICO. LE PARTI POSSONO ESPRESSAMENTE PREVEDERE NELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O NEL COMPROMESSO CHE LA CONTROVERSIA
SIA DECISA DA UN COLLEGIO DI TRE ARBITRI.
LE PARTI POSSONO MODIFICARE LA CLAUSOLA PROPOSTA PREVEDENDO CHE L’ARBITRATO SIA IRRITUALE (ART. 808-TER C.P.C.) ANZICHÉ
RITUALE.
POSSONO ALTRESÌ PREVEDERE CHE L’ARBITRATO ORDINARIO SIA DI EQUITÀ O CHE L’ARBITRATO RAPIDO SIA DI DIRITTO, SALVI I LIMITI DI
LEGGE.
IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE LA PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO SI APPLICHI A CONTROVERSIE IL CUI VALORE SIA INFERIORE A
150.000 EURO; LE PARTI POSSONO PREVEDERE SIA L’ARBITRATO RAPIDO PER CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE, SIA L’ARBITRATO
ORDINARIO PER CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE.
SI RICORDA CHE QUANDO LA CONTROPARTE SIA UN CONSUMATORE È NECESSARIO CHE LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA SIA OGGETTO DI
TRATTATIVA INDIVIDUALE (CFR. ART. 33 LETT. T) E 34.4 DEL CODICE DEL CONSUMO, D.LGS. 206 DEL 6/9/2005).
CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA I SOCI, O TRA I SOCI E LA SOCIETÀ, AVENTI AD OGGETTO
DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL RAPPORTO SOCIALE, NONCHÉ TUTTE LE CONTROVERSIE NEI CONFRONTI DI
AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI O TRA QUESTI O DA ESSI PROMOSSA, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA
VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI O AVENTI AD OGGETTO LA QUALITÀ DI SOCIO, SARANNO DEVOLUTE AD
ARBITRATO SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA
PREVISTA DAGLI ARTT. 34, 35 E 36 DEL D.LGS. 17/1/2003 N. 5.
L’ARBITRATO SI SVOLGERÀ SECONDO LA PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO O DI ARBITRATO RAPIDO IN CONFORMITÀ
CON IL SUDDETTO REGOLAMENTO.
NOTA:
IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE PREVEDE DI NORMA CHE LE CONTROVERSIE SIANO DEVOLUTE AD UN ARBITRO
UNICO. LE PARTI POSSONO ESPRESSAMENTE PREVEDERE NELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O NEL COMPROMESSO CHE LA CONTROVERSIA
SIA DECISA DA UN COLLEGIO DI TRE ARBITRI.
ANCHE PER L’ARBITRATO SOCIETARIO, LE PARTI POSSONO PREVEDERE NELLA CLAUSOLA CHE L’ARBITRATO SI SVOLGA SECONDO LA
PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO ANCHE PER CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE AI 150.000 EURO, O DI ARBITRATO ORDINARIO PER
CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE.
321
SEGUE 15.3
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
QUALSIASI CONTROVERSIA NASCENTE DAL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA A CONCILIAZIONE SECONDO LE
PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE, QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E SUCCESSIVO ARBITRATO
QUALSIASI CONTROVERSIA NASCENTE DAL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA A CONCILIAZIONE SECONDO LE
PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE, QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE.
NEL CASO IN CUI LA CONCILIAZIONE ABBIA ESITO NEGATIVO, LA CONTROVERSIA SARÀ DEVOLUTA AD ARBITRATO SECONDO
IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE PER STATUTO SOCIETARIO AI SENSI DEL D. LGS. N.5/2003
TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA I SOCI, O TRA I SOCI E LA
SOCIETÀ, OPPURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI O TRA QUESTI O DA ESSI PROMOSSA,
SARANNO SOTTOPOSTE A CONCILIAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE AI SENSI
DEL D.LGS. 17/1/2003 N.5.
NEL CASO IN CUI LA CONCILIAZIONE ABBIA ESITO NEGATIVO, LA CONTROVERSIA SARÀ DEVOLUTA AD ARBITRATO SECONDO
IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE.
322
territorio
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Cuneo
02
12
20
33
58
Piemonte
14
14
28
22
19
16
21
28
27
40
incidenza %
Cuneo su
Piemonte
0%
14%
4%
9%
11%
0%
14%
11%
19%
20%
territorio
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Cuneo
31
212
710
14
12
820
Piemonte
21
14
18
37
82
79
100
118
113
135
incidenza %
Cuneo su
Piemonte
14%
7%
11%
32%
9%
13%
14%
10%
7%
15%
Fonte: Ufficio regolazione del mercato - elaborazioni Ufficio studi Camera di commercio di Cuneo
Fonte: Ufficio regolazione del mercato - elaborazioni Ufficio studi Camera di commercio di Cuneo
Tab. 15.2 - CONCILIAZIONI TRA IMPRESE CONFRONTO TRA DATI PROVINCIA DI CUNEO E REGIONE PIEMONTE SERIE
STORICA 2000/2009
Tab. 15.1- ARBITRATI CONFRONTO TRA DATI PROVINCIA DI CUNEO E REGIONE PIEMONTE SERIE STORICA 2000/2009
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