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Conciliazione obbligatoria e agevolata del fisco Con il D.LGS 28/2010 NON SI LITIGA PIU’, SI CONCILIA DA SUBITO: MEDIAZIONE FACOLTATIVA DAL 20.03.2011: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA RAPPORTO CUNEO 2010 L’organismo di conciliazione delle Camere di commercio piemontesi è la Camera Arbitrale del Piemonte (ISCRITTA AL N. 30 DEL REGISTRO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART.38 DEL D. LGS. 5/2003)

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Conciliazione obbligatoria e agevolata del fisco Con il D.LGS 28/2010

NON SI LITIGA PIU’, SI CONCILIA

DA SUBITO: MEDIAZIONE FACOLTATIVA

DAL 20.03.2011: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

RAPPORTO CUNEO 2010

L’organismo di conciliazione delle Camere di commercio piemontesi è la Camera Arbitrale del Piemonte

(ISCRITTA AL N. 30 DEL REGISTRO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART.38 DEL D. LGS. 5/2003)

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Premessa1

Le Camere di commercio rivestono, nel panorama italiano della conciliazione e dell’arbitrato, un ruolo di

estremo rilievo: lo stesso legislatore ha da oltre un decennio individuato negli enti camerali un punto di

riferimento per la gestione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Le Camere di commercio si sono dimostrate fattore trainante della diffusione e dell’applicazione pratica degli

strumenti conciliativi e arbitrali.

Da un lato gli enti camerali sono stati promotori di seminari, convegni ed eventi informativi rivolti a

professionisti, imprenditori, mondo associativo e consumatori. Dall’altro esse si sono progressivamente

strutturate per la gestione amministrata di queste procedure, a favore di tutti gli operatori del mercato.

_______________ Il panorama giustizia in Italia

Per avere uno spaccato significativo sulla giustizia in Italia, nonché sullo stato dell’arte dell’evoluzione

legislativa in materia, una lettura molto interessante è rappresentata dal “Terzo Rapporto annuale sulla

diffusione della giustizia alternativa in Italia”.

Si tratta una ricerca curata dall’Isdaci, Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto

Commerciale Internazionale, in collaborazione con Unioncamere, Camera di Commercio di Milano, Camera

Arbitrale di Milano, con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Ministero della Giustizia.

Il terzo rapporto è nato per far fronte ad una duplice esigenza: da un lato per verificare l’applicazione

concreta della crescente normativa in questo settore e operare un censimento dei Centri A.D.R. realmente

attivi in Italia; e dall’altro lato procedere ad una stima delle procedure di arbitrato e conciliazione gestite da

quegli stessi enti nel nostro Paese.

Nel panorama ormai variegato di Enti e dei soggetti “portatori” di forme di giustizia alternativa, diversi per

natura (pubblica o privata) o per specifiche materie di competenza (es. Conciliatore Bancario, Corecom,

Giurì in materia pubblicitaria), le Camere di commercio continuano comunque a rappresentare l’asse

portante dell’offerta di conciliazione e di arbitrato e quindi degli strumenti di risoluzione alternativa delle

controversie.

A fronte della rinnovata consapevolezza in Italia rispetto all’utilità e ai vantaggi degli strumenti di giustizia

alternativa, l’esperienza di conciliazione e di arbitrato del sistema camerale risulta essere quella più

significativa.

Al fine di quantificare il numero di domande di arbitrato sono stati raccolti i dati relativi all’attività del

2008 di 225 centri. Nel 2008 sono state gestite 681 domande, di cui il 71% gestite dalle Camere arbitrali

delle Camere di commercio e il 29% dalle Camere esterne alle Camere di commercio.

1 I dati del presente capitolo sono stati elaborati dall’Ufficio studi della Camera di Commercio di Cuneo e sono tratti da:

- Ufficio regolazione del mercato della Camera di commercio di Cuneo; - Camera Arbitrale del Piemonte; - ISDACI.

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Per quanto riguarda le Camere Arbitrali istituite presso le Camere di commercio, i dati del 2008 confermano

sostanzialmente quelli rilevati nell’anno precedente. Sulle 105 Camere di Commercio esistenti sul territorio

italiano nel 2008, risultavano attive 69 Camere Arbitrali, che hanno gestito 486 arbitrati. Comparando i

dati con quelli dell’anno precedente, risulta che l’arbitrato presso le Camere di commercio ha avuto un

incremento del +59,8%, mentre le procedure di arbitrato al di fuori delle Camere di commercio hanno

registrato un incremento del +11,7% su base annua.

Per quanto riguarda le materie oggetto di arbitrato vengono confermate le materie tipiche: appalto

(27,4%), commercio (23,2%), societario (15,2%), seguiti da immobiliare (11,6%) mentre residuali risultano

l’affitto, la cessione d’azienda e le assicurazioni. La durata media del procedimento nel 2008 è di 171

giorni di cui 190 nelle Camere arbitrali al di fuori dei sistema camerale e 153 nelle istituzioni emanazione

delle Camere di commercio.

Per quanto riguarda l’esito dei procedimenti il primo dato da segnalare riguarda il fatto che poco più della

metà dei procedimenti si conclude con un lodo (pari al 52,3%) tra gli esiti possibili delle procedure si

possono ulteriormente annoverare i mancati pagamenti dei depositi (12,30%) le estinzioni (1,4%) e le

rinunce alle domante (1,4%).

Per quanto riguarda invece il censimento delle procedure di conciliazione, si contano 181 Centri di

conciliazione attivi in Italia, di cui 105 servizi di conciliazione delle Camere di commercio. Dall’analisi dei dati

risulta che le procedure di conciliazione nel 2008 hanno raggiunto quota 100.783, di cui 41.492 conciliazioni

paritetiche (41,1% del totale), 38.801 presso i Corecom (38,5%) e 20.246 presso le Camere di

commercio (20%). Tutte le forme di conciliazione hanno registrato un sensibile aumento rispetto all’anno

precedente: +178,3% per la conciliazione paritetica, +42,7% conciliazione presso le Camere di commercio e

+16,6% della conciliazione preso i Corecom.

Il Terzo Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa nelle conclusioni mette in evidenza come il

fenomeno della conciliazione e dello strumento arbitrale sta sempre estendendosi alle controverse

commerciali più importanti coinvolgendo così sempre più il mondo imprenditoriale. A ciò si aggiunge un

discreto incremento dell’utilizzo delle procedure conciliative nelle controverse internazionali.

Sempre più la conciliazione compare nel mondo arbitrale, attraverso l’inserimento delle clausole multistep

che prevedono una prima fase conciliativa e, in caso di fallimento, un successivo procedimento contenzioso

davanti agli arbitri.

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_____________________Arbitrato e conciliazione in Piemonte e in provincia di Cuneo

(tabelle 15.1/15.2)

L’esperienza piemontese è stata la prima in ambito nazionale di Camera Arbitrale “regionale”, istituita tra le

otto Camere di commercio, con sede presso Unioncamere Piemonte e sedi operative nelle varie realtà

provinciali. Dal 2006 lo statuto della Camera Arbitrale del Piemonte ha “aperto le porte” agli Ordini

professionali, i cui rappresentanti siedono oggi nel Consiglio e nella Giunta esecutiva.

I compiti della Camera arbitrale sono molteplici, tra cui:

- diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato, studiarne i problemi pratici, tecnici e teorici, documentarsi sulla

pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri;

- organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di mediazione e arbitrato rapido

ADR nonché di perizia contrattuale nelle controversie commerciali provvedendo, attraverso la propria

organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;

- promuovere collaborazioni e accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, con

enti pubblici, con organizzazioni e associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini, ed in

particolare con l’AIA, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere e utilizzare

l’arbitrato commerciale e la mediazione come metodi di risoluzione delle controversie;

- provvedere all’attuazione delle competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite dalla

normativa nazionale e regionale alle Camere di commercio e da queste delegate.

Allo scopo di rendere più agevole la lettura, prima di riportare i dati delle procedure amministrate dalle

Camere di commercio, si riportano di seguito le definizioni più ricorrenti.

CONCILIAZIONE

è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che possono nascere tra imprese o tra imprese e

consumatori con il fine di arrivare ad un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune

accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale prima che venga attivato un

procedimento contenzioso, ordinario o stragiudiziale che sia.

ARBITRATO

è un procedimento di carattere contenzioso, che consente di risolvere in sede stragiudiziale le controversie insorte tra le

parti. Le controversie, su consenso delle parti, vengono quindi devolute a un terzo (collegio arbitrale o arbitro unico).

L´arbitrato può essere rapido o ordinario (rituale o irrituale), di diritto o di equità, amministrato o ad hoc:

• rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile, conduce ad una decisione, il lodo

rituale, che ha efficacia di sentenza;

• irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale;

• rapido: è una procedura semplificata, concentrata in una o due udienze ravvicinate, condotte da un arbitro

unico che decide entro 2 mesi dalla prima udienza, privilegiando la discussione orale;

• di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico;

• di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma

secondo criteri equitativi;

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• amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione (es. la Camera

Arbitrale del Piemonte), in base ad un regolamento da questa predisposto;

• ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale

(clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.

I dati di seguito riportati sono relativi all’andamento delle procedure ADR (alternative dispute resolution), in

ambito regionale e provinciale:

- amministrate dalla Camera arbitrale del Piemonte (arbitrato e conciliazione tra imprese);

- amministrate dalla Camera di commercio di Cuneo (conciliazione tra imprese e consumatori).

I settori di intervento sono molto diversificati: dall’intermediazione immobiliare al leasing, alla

subfornitura, alla vendita, all’appalto, all’agricoltura, ai servizi, ai rapporti con la banca, alle

telecomunicazioni e al settore informatico, sino alle più recenti questioni societarie.

I numeri delle procedure

amministrate sono ancora

contenuti, in particolare per

quanto concerne le

procedure arbitrali, ma

evidenziano come lo sforzo

posto in essere dal sistema

camerale piemontese, insieme

agli ordini professionali, abbia

negli ultimi anni trovato una

positiva risposta da parte dei

professionisti e delle imprese.

Si evidenzia un buon

incremento delle procedure di arbitrato, passate nell’ultimo anno da 27 a 40.

E’ inoltre significativamente

aumentato il numero delle

conciliazioni tra imprese, da

8 a 20.

grafico 15.1 - Andamento procedure arbitrali in provincia di Cuneo e in Piemonte - serie storia 2000-2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cuneo

Piemonte

grafico 15.2 - Andamento delle conciliazioni tra imprese in provincia di Cuneo e in Piemonte - serie storia 2000-2009

-5

15

35

55

75

95

115

135

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cuneo

Piemonte

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L’esito delle procedure di conciliazione tra consumatori e imprese risente ancora di un clima di scarsa

conoscenza delle procedure e

delle opportunità che di fatto

rappresentano, in termini di

risparmio di tempo per la

gestione del contenzioso, e

grazie ai costi contenuti, con

tariffe predeterminate

(riportante nel box 15.1).

Ancora oggi, i dati provinciali

evidenziano come, in oltre

due terzi dei casi, la

conciliazione non abbia luogo

perché la controparte non

accetta di sedersi al tavolo di

conciliazione.

Nonostante questo va segnalato che il 30% dei casi trova di fatto soluzione, sia grazie al semplice intervento

dell’ufficio camerale che cura la segreteria (16%), sia grazie all’intervento del conciliatore (14%).

La diffusione delle attività di conciliazione prosegue annualmente con l’iniziativa della Settimana nazionale

della Conciliazione, strumento di grande impatto in termini di comunicazione, attraverso il quale con la

regia di Unioncamere nazionale e l’impegno sul territorio dei singoli enti camerali si contribuisce a diffondere

la cultura ADR. Mediante l’organizzazione di eventi, seminari, convegni e campagne pubblicitarie sui vari

media (radio, televisioni e carta stampata) si raggiunge un numero sempre crescente di persone e di

imprese, per presentar loro gli strumenti idonei a salvaguardare concretamente i propri diritti, senza dover

affrontare i costi, i tempi e i rischi di un’azione giudiziaria ordinaria.

Sempre in questa linea si è collocata la regia svolta negli anni da Unioncamere nazionale, che ha dotato le

105 Camere di commercio di regole, tariffe e codici di comportamento comuni e condivisi.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005

2006

2007

2008

2009

grafico 15.3 - Conciliazioni tra consumatori e impresein provincia di Cuneo distinte per esito di conciliazione - valori %

serie storica 2005-2009

conciliate o risolte senza conciliazione non conciliate (nell'incontro)

non conciliate per mancata adesione

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Sono riportati qui di seguito alcuni numeri di questa attività promozionale.

I NUMERI DELLA 6^ SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE

19-24 ottobre 2009

A LIVELLO LOCALE A LIVELLO NAZIONALE

15 CONCILIAZIONI GRATUITE 894 CONCILIAZIONI GRATUITE ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO “AUTO USATE: UN CONTRATTO TIPO PER ACQUISTI SENZA SORPRESE. PREVENZIONE E RISOLUZIONE AMICHEVOLE DI EVENTUALI CONTROVERSIE”

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE “LA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE”

REALIZZAZIONE MATERIALI INFORMATIVI: IMMAGINE COORDINATA, PRESENTAZIONI MULTIMEIDALI DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE, NEWSLETTER.

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE: 24 ANNUNCI STAMPA, 16 IMPIANTI AFFISSIONI ALL’INTERNO DEI PRINCIPALI AEROPORTI, 80 PASSAGGI SPOT RADIO SUI PRINCIPALI CIRCUITI RADIOFONICI

NAZIONALI, 30 BANNER SU SITI WEB. GESTIONE SITO INTERNET WWW.CONCILIAZIONE.CAMCOM.IT CON AGGIORNAMENTI COSTANTI.

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BOX 15.1 – LE TAFIFFE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

LE SPESE DELLE PROCEDURE INDICATE NELLE TABELLE SEGUENTI SONO DETERMINATE IN BASE AL VALORE DELLA

CONTROVERSIA: COMPRENDONO I DIRITTI AMMINISTRATIVI, GLI ONORARI DI ARBITRI E CONCILIATORI E LE EVENTUALI

ULTERIORI SPESE. IL D.LGS 28/2010 PREVEDE MODIFICHE STRUTTURALI ALLE TARIFFE OGGI IN VIGORE (V. BOX 15.2).

Le tariffe sono conformi al Tariffario nazionale Unioncamere 2005

fino a € 25.000

da € 25.001 a € 50.000da € 50.001 a € 100.000da € 100.001 a € 150.000

spese amm.veonorari (per

ciascun arbitro)fino a € 25.000 € 250 € 1.000da € 25.001 a € 50.000 € 250 € 2.000da € 50.001 a € 100.000 € 750 € 3.000da € 100.001 a € 150.000 € 1.250 € 4.000

da € 150.001 a € 250.000 € 1.750 € 5.000da € 250.001 a € 500.000 € 2.750 € 7.000da € 500.001 a € 1.000.000 € 3.750 € 10.000da € 1.000.001 a € 2.500.000 € 4.500 € 17.000da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.000 € 30.000

da € 5.000.001 a € 10.000.000 € 5.500 € 40.000da € 10.000.001 a € 25.000.001 € 6.000 € 55.000da € 25.000.001 a € 50.000.000 € 6.450 € 85.000da € 50.000.001 a € 100.000.000 € 6.800 € 110.000

oltre € 100.000.001 a € 7.000 € 135.000valore indeterminato € 250 € 2.000

diritti di registrazione: 250 €

* in vigore dal 1° maggio 2009

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

TAFIFFE* PER ARBITRATO RAPIDO (fino a 150.000 euro)

TAFIFFE* PER ARBITRATO ORDINARIO E PER ARBITRATO RAPIDO OLTRE 150.000 EURO

€ 1.000

€ 1.500€ 2.500€ 3.500

ammontare delle spese

valore della controversia

valore della controversia

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BOX 15.2 – LE NUOVE REGOLE SULLA MEDIAZIONE DELLE LITI: IL D.LGS 28/2010

IL DECRETO LEGISLATIVO 28 DEL 4 MARZO 2010 UNIFORMA PER LA PRIMA VOLTA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PER TUTTE

LE LITI IN CAMPO CIVILE E COMMERCIALE, METTENDO ORDINE NEL VARIEGATO PANORAMA NORMATIVO CHE SINO AD ORA HA

RIGUARDATO IN PARTICOLARE LA MATERIA SOCIETARIA, I DIRITTI DEI CONSUMATORI, I CONTRATTI DI FRANCHISING E

SUBFORNITURA.

IL FINE DELLA NUOVA NORMATIVA È DI DEFLAZIONARE L’AFFLUSSO AI TRIBUNALI CIVILI, INTRODUCENDO CAMPI DI

OBBLIGATORIETÀ DELLA PREVENTIVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NONCHÉ INCENTIVI DI TIPO FISCALE E

RAFFORZAMENTI DELL’EFFICACIA E VALENZA DEGLI ACCORDI CONCLUSI IN SEDE DI MEDIAZIONE, SCORAGGIANDO

INOLTRE COLORO CHE INTENDONO OSTACOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOLUZIONE CONCORDATA ATTRAVERSO NORME

PIÙ SEVERE IN TEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI.

LA NUOVA LEGGE ESTENDE DI FATTO LA REGOLAMENTAZIONE GIÀ PREVISTA PER LE SOLE LITI SOCIETARIE DAL DECRETO

LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003 AD UN PIÙ VASTO CAMPO DI MATERIE: CONDOMINIO, DIRITTI REALI, DIVISIONE, SUCCESSIONI

EREDITARIE, PATTI DI FAMIGLIA, LOCAZIONE, COMODATO, AFFITTO D’AZIENDA, RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI, DA RESPONSABILITÀ MEDICA E DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O ALTRI

MEZZI DI PUBBLICITÀ, CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.

LA CONTROVERSIA SARÀ COMPOSTA DA UN MEDIATORE ESPERTO, CHE AIUTERÀ LE PARTI NELLA RICERCA DI UN ACCORDO

SODDISFACENTE ATTRAVERSO UN’ASSISTENZA NEUTRALE, INDIPENDENTE ED IMPARZIALE, IN UN CLIMA DI ASSOLUTA

RISERVATEZZA. SE LA CONCILIAZIONE AVRÀ ESITO POSITIVO, L’ACCORDO COSTITUIRÀ TITOLO ESECUTIVO E LE PARTI

GODRANNO DI ALCUNI INCENTIVI DI TIPO FISCALE; QUALORA NON RIESCA, IL MEDIATORE POTRÀ FORMULARE UN PROPOSTA DA

SOTTOPORRE ALLA LIBERA ACCETTAZIONE DELLE PARTI. IN CASO DI FALLIMENTO DELLA CONCILIAZIONE AVRÀ INIZIO LA CAUSA

ED IL GIUDICE ADITO POTRÀ TRARRE ARGOMENTI DI PROVA DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNA PARTE, OPPURE

CONDANNARE ALLE SPESE IL VINCITORE QUALORA ABBIA RIFIUTATO UNA PROPOSTA DEL MEDIATORE CHE A POSTERIORI SI SIA

RIVELATA CORRISPONDENTE ALLA DECISIONE FINALE DEL GIUDICE.

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SARÀ ISTITUITO UN REGISTRO AL QUALE, ANALOGAMENTE A QUANTO SINORA

PREVISTO PER LE CONCILIAZIONI SOCIETARIE, DOVRANNO ISCRIVERSI I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ABILITATI AD OFFRIRE

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE; LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DI TALE REGISTRO, LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE, LA

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITI DECRETI DEL MINISTRO DELLA

GIUSTIZIA DI CONCERTO, PER LA PARTE RELATIVA AL CONSUMO, CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. E’ PREVISTO

CHE TUTTI GLI ATTI, I DOCUMENTI E I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCILIAZIONE SIANO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO

E SCONTINO L’IMPOSTA DI REGISTRO SOLO PER LA PARTE DI VALORE ECCEDENTE AD EURO 50.000. IL NUOVO DECRETO

INNOVA INOLTRE STRUTTURALMENTE LE TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE. CON DECRETI MINISTERIALI (SUSCETTIBILI DI

ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ACCERTATO DALL’ISTAT, A CADENZA TRIENNALE) SARANNO DETERMINATI:

- L’AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELLE TARIFFE, I CRITERI DI CALCOLO E LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE TRA LE

PARTI (OGGI LE TARIFFE SONO FISSE, DETERMINATE A SCAGLIONI: V. BOX 15.1);

- LE MAGGIORAZIONI MASSIME APPLICABILI NEL CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE (NON SUPERIORI AL 25%);

- LE RIDUZIONI MINIME DELLE INDENNITÀ APPLICABILI NEL CASO DI OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE.

SONO IN ATTO DUE CASI DI SPERIMENTAZIONE DELLA CONCILIAZIONE DELEGATA: IL TRIBUNALE DI MILANO CON IL

PROGETTO CONCILIAMO E IL TRIBUNALE DI FIRENZE CON IL PROGETTO NAUSICAA SPERIMENTANO LA CONCOLIAZIONE

DELEGATA, QUELLA INVITATA DALLO STESSO GIUDICE NELLA FASE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA CONTROVERSIA,

ANTICIPANDO COSÌ IL LEGISLATORE. 320

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BOX 15.3 – LE CLAUSOLE RACCOMANDATE

IN QUESTO BOX VENGONO INDICATE LE CLAUSOLE CHE POSSONO ESSERE INDICATE NEI CONTRATTI E NEGLI STATUTI PER

IL RICORSO ALL’ARBITRATO E ALLA CONCILIAZIONE.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO

QUALSIASI CONTROVERSIA DERIVANTE DAL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA AD ARBITRATO RITUALE SECONDO IL

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE. L’ARBITRATO SI SVOLGERÀ SECONDO LA PROCEDURA DI

ARBITRATO ORDINARIO DI DIRITTO O DI ARBITRATO RAPIDO DI EQUITÀ A SECONDA DEL VALORE, COSÌ COME

DETERMINATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO.

NOTA:

IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE PREVEDE DI NORMA CHE LE CONTROVERSIE SIANO DEVOLUTE AD UN ARBITRO

UNICO. LE PARTI POSSONO ESPRESSAMENTE PREVEDERE NELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O NEL COMPROMESSO CHE LA CONTROVERSIA

SIA DECISA DA UN COLLEGIO DI TRE ARBITRI.

LE PARTI POSSONO MODIFICARE LA CLAUSOLA PROPOSTA PREVEDENDO CHE L’ARBITRATO SIA IRRITUALE (ART. 808-TER C.P.C.) ANZICHÉ

RITUALE.

POSSONO ALTRESÌ PREVEDERE CHE L’ARBITRATO ORDINARIO SIA DI EQUITÀ O CHE L’ARBITRATO RAPIDO SIA DI DIRITTO, SALVI I LIMITI DI

LEGGE.

IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE LA PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO SI APPLICHI A CONTROVERSIE IL CUI VALORE SIA INFERIORE A

150.000 EURO; LE PARTI POSSONO PREVEDERE SIA L’ARBITRATO RAPIDO PER CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE, SIA L’ARBITRATO

ORDINARIO PER CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE.

SI RICORDA CHE QUANDO LA CONTROPARTE SIA UN CONSUMATORE È NECESSARIO CHE LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA SIA OGGETTO DI

TRATTATIVA INDIVIDUALE (CFR. ART. 33 LETT. T) E 34.4 DEL CODICE DEL CONSUMO, D.LGS. 206 DEL 6/9/2005).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA I SOCI, O TRA I SOCI E LA SOCIETÀ, AVENTI AD OGGETTO

DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL RAPPORTO SOCIALE, NONCHÉ TUTTE LE CONTROVERSIE NEI CONFRONTI DI

AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI O TRA QUESTI O DA ESSI PROMOSSA, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA

VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI O AVENTI AD OGGETTO LA QUALITÀ DI SOCIO, SARANNO DEVOLUTE AD

ARBITRATO SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA

PREVISTA DAGLI ARTT. 34, 35 E 36 DEL D.LGS. 17/1/2003 N. 5.

L’ARBITRATO SI SVOLGERÀ SECONDO LA PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO O DI ARBITRATO RAPIDO IN CONFORMITÀ

CON IL SUDDETTO REGOLAMENTO.

NOTA:

IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE PREVEDE DI NORMA CHE LE CONTROVERSIE SIANO DEVOLUTE AD UN ARBITRO

UNICO. LE PARTI POSSONO ESPRESSAMENTE PREVEDERE NELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O NEL COMPROMESSO CHE LA CONTROVERSIA

SIA DECISA DA UN COLLEGIO DI TRE ARBITRI.

ANCHE PER L’ARBITRATO SOCIETARIO, LE PARTI POSSONO PREVEDERE NELLA CLAUSOLA CHE L’ARBITRATO SI SVOLGA SECONDO LA

PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO ANCHE PER CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE AI 150.000 EURO, O DI ARBITRATO ORDINARIO PER

CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE.

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SEGUE 15.3

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

QUALSIASI CONTROVERSIA NASCENTE DAL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA A CONCILIAZIONE SECONDO LE

PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE, QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E SUCCESSIVO ARBITRATO

QUALSIASI CONTROVERSIA NASCENTE DAL PRESENTE CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA A CONCILIAZIONE SECONDO LE

PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE, QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE.

NEL CASO IN CUI LA CONCILIAZIONE ABBIA ESITO NEGATIVO, LA CONTROVERSIA SARÀ DEVOLUTA AD ARBITRATO SECONDO

IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE PER STATUTO SOCIETARIO AI SENSI DEL D. LGS. N.5/2003

TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA I SOCI, O TRA I SOCI E LA

SOCIETÀ, OPPURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI O TRA QUESTI O DA ESSI PROMOSSA,

SARANNO SOTTOPOSTE A CONCILIAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE AI SENSI

DEL D.LGS. 17/1/2003 N.5.

NEL CASO IN CUI LA CONCILIAZIONE ABBIA ESITO NEGATIVO, LA CONTROVERSIA SARÀ DEVOLUTA AD ARBITRATO SECONDO

IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE.

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territorio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cuneo

02

12

20

33

58

Piemonte

14

14

28

22

19

16

21

28

27

40

incidenza %

Cuneo su

Piemonte

0%

14%

4%

9%

11%

0%

14%

11%

19%

20%

territorio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cuneo

31

212

710

14

12

820

Piemonte

21

14

18

37

82

79

100

118

113

135

incidenza %

Cuneo su

Piemonte

14%

7%

11%

32%

9%

13%

14%

10%

7%

15%

Fonte: Ufficio regolazione del mercato - elaborazioni Ufficio studi Camera di commercio di Cuneo

Fonte: Ufficio regolazione del mercato - elaborazioni Ufficio studi Camera di commercio di Cuneo

Tab. 15.2 - CONCILIAZIONI TRA IMPRESE CONFRONTO TRA DATI PROVINCIA DI CUNEO E REGIONE PIEMONTE SERIE

STORICA 2000/2009

Tab. 15.1- ARBITRATI CONFRONTO TRA DATI PROVINCIA DI CUNEO E REGIONE PIEMONTE SERIE STORICA 2000/2009

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