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II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 440/01 Comunicazione della Commissione relativa al Manuale europeo per le buone prassi igieniche nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2017/C 440/02 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2017/C 440/03 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8706 — CVC/Providence/Skybox) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2017/C 440/04 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8360 — Imerys/Kerneos) (1) 2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2017/C 440/05 Conclusioni del Consiglio sulla sanità nella società digitale — Progredire nell’innovazione basata sui dati nel settore della sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale C 440dell'Unione europea

60o annoEdizionein lingua italiana Comunicazioni e informazioni 21 dicembre 2017

Sommario

IT

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Commissione europea

2017/C 440/06 Tassi di cambio dell'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2017/C 440/07 Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso/M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia — Relatore: Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2017/C 440/08 Relazione finale del consigliere-auditore — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia (M.7878) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2017/C 440/09 Sintesi della decisione della Commissione, del 5 aprile 2017, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia) [notificata con il numero C(2017)1650] (1) 14

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2017/C 440/10 Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2017/C 440/11 Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette elettri­che originarie della Repubblica popolare cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 440/12 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8720 — Jones Lang LaSalle/intu properties/The Chapelfield Partnership) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2017/C 440/13 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8597 — APG/Ardian/Portfolio) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ALTRI ATTI

Commissione europea

2017/C 440/14 Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche proposte dal Giappone di cui è chiesta la protezione nell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

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II(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione relativa al Manuale europeo per le buone prassi igieniche nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari

(2017/C 440/01)

In conformità all’esito della valutazione effettuata, il Comitato Permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (Standing Committee on the Plant, Animal, Feed and Food — PAFF) acconsente alla pubblicazione del titolo e dei riferimenti al seguente Manuale comunitario di corretta prassi, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (1).

Titolo: Manuale europeo per le buone prassi igieniche nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari.

Autore: Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACE network) — Rete europea dei produttori di formaggi di azienda agricola e artigianali

Riferimento: Versione del 20 dicembre 2016.

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/02)

L’11 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8685. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/1

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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8706 — CVC/Providence/Skybox)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/03)

L’11 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferi­mento 32017M8706. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8360 — Imerys/Kerneos)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/04)

Il 19 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferi­mento 32017M8360. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

C 440/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sulla sanità nella società digitale — Progredire nell’innovazione basata sui dati nel settore della sanità

(2017/C 440/05)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RAMMENTA:

1. Che, ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione dovrebbe essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che l’azione dell’Unione dovrebbe completare le politiche nazionali, rispettando al contempo le responsabi­lità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. L’Unione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggiare la loro azione, in particolare incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

2. Che il Consiglio ha sottolineato in varie occasioni (1) che, per rispondere alle sfide comuni connesse alla sostenibilità dei sistemi sanitari, è importante valutare approcci e modelli innovativi di assistenza sanitaria allontanandosi dai sistemi incentrati sugli ospedali a favore di sistemi di cura integrati, rafforzando la promozione della salute e la prevenzione delle malattie e realizzando una medicina personalizzata, riconoscendo al contempo il potenziale degli strumenti e dei servizi di sanità elettronica.

3. Le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2009 sulla sicurezza ed efficienza dell’assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica (2).

4. La risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 su un’assistenza sanitaria più sicura in Europa: miglio­rare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica (3), in cui si invita a valutare le possibilità della sanità elettronica di migliorare la sicurezza del paziente, tra l’altro per mezzo di cartelle mediche digitali e strumenti di sanità mobile, e si auspica una cooperazione rafforzata affinché gli Stati membri scambino espe­rienze e conoscenze.

5. La comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», adottata il 6 maggio 2015 (4), e la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», adottata il 19 aprile 2016 (5).

6. La comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-2020 – Una sanità inno­vativa per il 21esimo secolo», adottata il 6 dicembre 2012 (6), e la risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul piano d’azione «Sanità elettronica» 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (7).

(1) Cfr.: conclusioni del Consiglio: Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili, del 6 giugno 2011 (GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 10); conclusioni del Consiglio sul processo di riflessione su sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili, del 10 dicembre 2013 (GU C 376 del 21.12.2013, pag. 3); conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria, del 20 giugno 2014 (GU C 217 del 10.7.2014, pag. 2); conclusioni del Consiglio su una medicina personalizzata per i pazienti, adottate il 7 dicembre 2015 (GU C 421 del 17.12.2015, pag. 2).

(2) GU C 302 del 12.12.2009, pag. 12.(3) P8_TA(2015)0197.(4) COM(2015) 192 final.(5) COM(2016) 179 final.(6) COM(2012) 736 final.(7) P7_TA-PROV(2014)0010.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/3

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7. La comunicazione della Commissione relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti (1), adottata il 4 aprile 2014, in cui si riconosce l’importante ruolo svolto dalla sanità online nel sostenere la resilienza dei sistemi sanitari.

OSSERVA CHE:

8. Nel garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e soddisfare le crescenti esigenze connesse all’invecchiamento della popolazione, gli Stati membri si trovano confrontati a sfide comuni, legate all’aumento della prevalenza delle malat­tie croniche, nonché a risorse umane e finanziarie limitate. Devono affrontare anche sfide comuni relative alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

9. A causa delle tendenze globali verso la digitalizzazione, le società moderne stanno diventando sempre più informa­tizzate e le persone si affidano a strumenti digitali sia nella vita privata che in quella professionale. Ciò comporta anche un cambiamento dell’atteggiamento e delle aspettative dei cittadini nei confronti delle modalità di fornitura dell’assistenza sanitaria.

10. Nuove opportunità stanno emergendo dai Big Data (2) e da migliori capacità di analizzare i dati (3), oltre che dalla medicina personalizzata, dal ricorso dei professionisti del settore sanitario a sistemi di sostegno alle decisioni clini­che e dall’uso da parte dei cittadini di strumenti di sanità mobile per gestire la propria salute ed eventuali malattie croniche. Per poter sfruttare tale potenziale, sono necessarie nuove conoscenze e competenze nel settore sanitario.

11. Le soluzioni digitali e i sistemi informatici diversi attualmente in uso nei sistemi di assistenza sanitaria e sociale sono spesso incompatibili tra loro e non consentono lo scambio e la condivisione dei dati nell’ambito dei sistemi nazionali e a livello transfrontaliero (4). Ciò è di intralcio all’utilizzabilità e alla facilità d’uso di tali soluzioni, accre­sce i costi di sviluppo e manutenzione e ostacola la continuità dell’assistenza.

12. Continuano a sussistere ostacoli all’aumento graduale del potenziale della sanità digitale e dell’assistenza connessa, quali il predominio di compartimenti stagni per i dati, la mancanza di interoperabilità e di standard comuni per misurare i risultati clinici e quelli riferiti dai pazienti, l’accesso e l’uso limitati di grandi banche dati a scopo di ricerca e innovazione, la mancanza di finanziamenti e incentivi finanziari, la frammentazione dei mercati sul terri­torio dell’UE e nell’intera gamma di servizi, e restano limitati i progressi nell’attuazione delle soluzioni digitali basate sui dati nel settore sanitario.

SOTTOLINEA CHE:

13. I sistemi sanitari devono essere costantemente adattati al fine di soddisfare le aspettative dei cittadini e i loro fabbi­sogni in termini di sanità e assistenza. In tale contesto è importante cogliere le opportunità offerte dalla società digitale al fine di consentire ai cittadini di comprendere e gestire meglio la propria salute grazie a un più facile accesso alle informazioni e agli strumenti digitali.

14. I fabbisogni dei cittadini dovrebbero essere il fulcro dell’innovazione, basata sui dati, del sistema di assistenza sanita­ria, i cittadini dovrebbero essere riconosciuti quali agenti attivi della propria salute e dovrebbero ricevere cure più precise e personalizzate, oltre a beneficiare di un’esperienza di assistenza sanitaria più partecipativa; al contempo è opportuno sostenere il ruolo dei professionisti del settore sanitario e migliorare l’interazione e la comunicazione tra loro e i pazienti.

15. Il diritto dei cittadini di accedere ai propri dati sanitari è un principio fondamentale dell’acquis dell’Unione in mate­ria di protezione dei dati. Fatti salvi la legislazione nazionale e i motivi giuridici per il trattamento dei dati sanitari, sono necessari sistemi e strumenti flessibili che consentano ai cittadini di accedere ai propri dati e alle informazioni in merito al loro utilizzo, oltre che di gestire il proprio consenso al trattamento e alla condivisione dei dati sanitari, anche per il loro utilizzo secondario. Ciò consentirà ai cittadini di comprendere e controllare meglio l’utilizzo dei loro dati sanitari, promuovendo la fiducia e la trasparenza e tenendo conto dei diversi atteggiamenti e delle diverse preferenze personali quando si tratta di accedere ai propri dati online e di gestirli (5).

(1) COM(2014) 215 final.(2) Big Data for Advancing Dementia Research. An Evaluation of Data Sharing Practices in Research on Age-related Neurodegenerative

Diseases (Big Data per far progredire la ricerca sulla demenza. Una valutazione delle pratiche in materia di condivisione dei dati nella ricerca sulle malattie neurodegenerative associate all’invecchiamento).

(3) Data-driven Innovation for Growth and Well-being (Innovazione basata sui dati per la crescita e il benessere), ottobre 2015, OCSE.(4) Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners 2013 (SMART 2011/0033 - Analisi comparativa sulla diffusione

della sanità elettronica tra i medici di base 2013).(5) Secondo lo Speciale Eurobarometro n. 460 Speciale Eurobarometro n. 460 «Atteggiamento nei confronti dell’impatto della digitalizza­

zione e dell’automazione sulla vita quotidiana» (2017), oltre la metà dei rispondenti (52 %) vorrebbe avere accesso online alle proprie cartelle cliniche e sette su dieci (70 %) sarebbero disposti a fornire ad altri i propri dati relativi alla salute e al benessere personale. Si tratta delle persone che con più probabilità sono disposte a condividere i propri dati con il proprio medico o professionista della sanità (65 %).

C 440/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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16. Le soluzioni digitali dovrebbero contribuire sia a un utilizzo più efficace delle risorse sanitarie che a un’assistenza sanitaria più mirata, integrata e sicura. La condivisione di informazioni tra i professionisti della sanità porta a una maggiore sicurezza dei pazienti in quanto riduce la quantità di errori evitabili e di eventi avversi, migliora il coordi­namento e la continuità dell’assistenza e consente una migliore aderenza alla terapia. (1).

17. È importante consentire lo scambio transfrontaliero di dati sanitari all’interno dell’UE al fine di garantire la conti­nuità dell’assistenza anche a livello transfrontaliero, conformemente alla direttiva 2011/24/UE concernente l’applica­zione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (2).

18. La disponibilità per la ricerca e l’innovazione di dati sanitari comparabili e di elevata qualità consente di creare nuove conoscenze per prevenire malattie, pervenire a diagnosi precoci e più precise e migliorare le cure, in partico­lare a sostegno della medicina personalizzata, contribuendo così allo sviluppo del sistema sanitario. La possibilità di combinare insiemi di dati provenienti da fonti diverse e a livello transfrontaliero è particolarmente importante nel settore delle malattie complesse rare e a bassa prevalenza.

19. Lo scambio transfrontaliero di dati sanitari e un’infrastruttura dati di sostegno sono fondamentali per combattere le minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine biologica, chimica, ambientale e sconosciuta (3) - nonché la resistenza antimicrobica e le infezioni nosocomiali. La condivisione di dati e analisi di qualità ha un enorme potenziale nel contribuire alla prevenzione, all’individuazione precoce e al controllo di focolai di malattie infettive.

20. Un mercato unico digitale per le tecnologie dell’informazione (IT) utilizzate nel settore della sanità e la libera circo­lazione dei dati possono stimolare lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni tecnologiche innovative basate sui dati, che porteranno a migliori risultati in materia di salute e a una migliore qualità della vita per i pazienti, con la garanzia che i servizi e i prodotti siano di facile uso, interoperabili e sicuri.

21. I sistemi sanitari hanno inoltre un potenziale in quanto motori di crescita economica, poiché offrono opportunità economiche, soprattutto alle piccole e medie imprese che sviluppano soluzioni digitali innovative basate sui dati.

22. Per superare gli ostacoli all’aumento graduale del potenziale nella sanità digitale e nell’assistenza connessa è necessa­ria una gamma completa di azioni fondate sulle opportunità offerte dal mercato unico digitale e sul principio della libera circolazione dei dati, nonché sui principi di base delineati nel piano d’azione dell’UE per l’eGovernment.

23. Nell’elaborazione e attuazione di strumenti digitali nel settore dell’assistenza sanitaria è necessario tenere in debito conto i requisiti in materia di qualità, sicurezza e protezione dei dati, oltre che gli aspetti etici e le differenze esi­stenti nel livello di alfabetizzazione digitale e sanitaria, al fine di non creare ulteriori disuguaglianze a livello sanita­rio. Inoltre l’uso di strumenti digitali è un importante ausilio per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria, anche grazie al sostegno alla comunicazione tra professionisti della sanità e pazienti.

24. La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono di importanza fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nei servizi della sanità digitale. È pertanto necessario dare rapida attuazione al quadro giuridico dell’UE per la protezione dei dati (4), la sicurezza delle reti e dell’informazione (5) e l’identificazione elettronica sicura (6).

(1) Improving Health Sector Efficiency. The role of Information and Communication Technologies (Migliorare l’efficienza del settore sani­tario. Il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - OCSE, 2010).

(2) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(3) Secondo quanto stabilito nella decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola­mento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1) (direttiva NIS).

(6) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73) (regolamento eIDAS).

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/5

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25. Per mantenere la fiducia nei servizi della sanità digitale, è importante adoperarsi per una maggiore sensibilizzazione sviluppando strategie di comunicazione per i responsabili politici, i professionisti della sanità e i cittadini relativa­mente ai benefici che la sanità digitale può comportare per una maggiore qualità dell’assistenza sanitaria, nonché garantire la trasparenza per quanto concerne l’utilizzo dei dati sanitari.

26. Il coordinamento e la cooperazione nel settore della sanità digitale consentiranno agli Stati membri di accelerare l’attuazione delle innovazioni digitali nei rispettivi sistemi sanitari, di apprendere gli uni dagli altri e di beneficiare degli approcci armonizzati, nel pieno rispetto delle competenze nazionali. Vi è pertanto la necessità di intensificare la cooperazione concreta tra gli Stati membri.

27. I meccanismi di finanziamento dell’UE svolgono un importante ruolo nel sostenere le infrastrutture di dati per la ricerca in tutta l’UE, nello sviluppare soluzioni informatiche nel settore della sanità e nel ricorrere agli investimenti degli Stati membri a sostegno dell’attuazione su larga scala di tali soluzioni.

ACCOGLIE CON FAVORE:

28. I notevoli progressi compiuti negli Stati membri per quanto riguarda l’attuazione della sanità elettronica e il fatto che i sistemi di cartelle cliniche elettroniche e le prescrizioni elettroniche siano già in uso, o in procinto di esserlo, nella maggior parte degli Stati membri (1) (2).

29. I lavori svolti nell’ambito della rete di assistenza sanitaria online (3), istituita ai sensi della direttiva 2011/24/UE, e l’azione comune a sostegno della rete di assistenza sanitaria online, che si è dimostrata molto utile nel coordinare gli sforzi degli Stati membri nel settore della sanità elettronica, agevolando lo scambio transfrontaliero dei dati sani­tari all’interno dell’UE.

30. I progressi compiuti nella creazione dell’infrastruttura europea di servizi digitali per l’assistenza sanitaria online (eHDSI) (4), finanziata dal meccanismo per collegare l’Europa (5) per lo scambio transfrontaliero di prescrizioni elet­troniche e fascicoli dei pazienti.

31. I lavori intrapresi dalle reti di riferimento europee (6) per istituire una piattaforma informatica dedicata per la messa in comune di competenze, gli scambi di informazioni e l’apprendimento reciproco, riconoscendo il potenziale di tali reti per una maggiore condivisione dei dati ai fini di una migliore diagnosi, oltre che per la ricerca e l’innovazione, in particolare nel settore delle malattie complesse rare e a bassa prevalenza.

32. I partenariati e le iniziative dal basso in materia di sanità elettronica avviate nel quadro del partenariato europeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute (7), che sono molto importanti per sostenere il trasferimento di conoscenze e migliori prassi tra le regioni e per garantire la collaborazione tra i soggetti interessati del settore pubblico e privato.

33. La comunicazione della Commissione sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale (8), che sottolinea l’importanza della trasformazione digitale nel settore della sanità e dell’assistenza.

34. La partecipazione e l’impegno dei soggetti interessati sottolineati nella dichiarazione della società per la sanità digi­tale adottata in occasione della conferenza ad alto livello «Sanità nella società digitale. Una società digitale per la sanità», tenutasi dal 16 al 18 ottobre 2017 a Tallinn e in cui sono state create task force multilaterali per elaborare azioni che affrontino le principali sfide connesse a una diffusione su vasta scala dell’innovazione digitale nel settore della sanità.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

35. Proseguire con l’attuazione di politiche a sostegno dell’innovazione digitale nel settore della sanità, investire negli strumenti e nelle metodologie basate sui dati che consentono di fornire servizi di assistenza sanitaria di qualità, fare attivamente uso di tali strumenti e metodologie e appoggiare sistemi sanitari sostenibili.

(1) From innovation to implementation – eHealth in the WHO European Region (Dall’innovazione all’attuazione – La sanità elettronica nella Regione Europa dell’OMS – 2016, OMS).

(2) Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States (Panoramica della legislazione nazionale in mate­ria di cartelle cliniche elettroniche negli Stati membri dell’UE – 2014).

(3) Cfr. https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_en(4) Cfr. https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDSIS/eHealth+2.0(5) Istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 348

del 20.12.2013, pag. 129).(6) https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en(7) Cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo «Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per

l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute», del 29.2.2012 – COM(2012) 83 final, e il partenariato euro­peo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en

(8) Comunicazione della Commissione sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti [COM(2017) 228 final].

C 440/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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36. Nel quadro delle rispettive strategie nazionali e dei piani d’azione relativi alla sanità digitale:

— fornire strumenti digitali adeguati per la gestione delle informazioni sanitarie personali, al fine di consentire ai cittadini di accedere ai propri dati sanitari e di farne uso, conformemente ai principi stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, e, se del caso, consentire una condivisione sicura di dati sanitari, oltre che l’integrazione di dati generati dagli utenti con dati medici,

— attuare azioni volte a migliorare la comparabilità, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati sanitari e a incoraggiare l’utilizzo di dati sanitari per rendere possibili sistemi sanitari più trasparenti e orientati al paziente che si con­centrino sui risultati in materia di salute e su una politica e processi decisionali basati su dati oggettivi, oltre che a promuovere l’innovazione basata sui dati,

— rivedere, ove opportuno e pertinente, i quadri giuridici e amministrativi nazionali in vigore, sia per rimuovere gli ostacoli allo scambio e alla condivisione di dati tra i professionisti della sanità ai fini della sicurezza e della continuità dell’assistenza che per consentire l’utilizzo di dati sanitari per la ricerca e l’innovazione, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati,

— attuare azioni volte a migliorare le competenze digitali dei cittadini e dei professionisti della sanità, anche offrendo a questi ultimi formazioni in materia di utilizzo degli strumenti digitali, dialogando nel contempo con i cittadini e la società civile per rafforzare la fiducia e il sostegno dell’opinione pubblica per quanto riguarda la condivisione dei dati a beneficio della sanità.

37. Creare quadri di governance dei dati relativi alla salute solidi e robusti, secondo quanto delineato nelle raccomanda­zioni dell’OCSE sulla governance dei dati relativi alla salute (1), al fine di garantire la riservatezza e l’integrità di tali dati.

38. Collaborare per agevolare la necessaria convergenza negli approcci normativi e di governance all’utilizzo dei dati sanitari a fini di ricerca e innovazione, individuando e promuovendo le migliori prassi nel ricorso a opportune garanzie in materia di protezione dei dati e nella governance dei dati relativi alla salute all’interno dell’Unione e, se del caso, dialogando con gli organi responsabili della protezione dei dati, ad esempio nel quadro del comitato euro­peo per la protezione dei dati previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

39. Fare ricorso alla collaborazione regionale e bilaterale o multilaterale tra gli Stati membri e, se del caso, dialogare con altri soggetti interessati su iniziative che siano di chiara natura transfrontaliera e possano avere un impatto significativo sull’attuazione di soluzioni digitali nel settore della sanità.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

40. Collaborare, in particolare nell’ambito della rete di assistenza sanitaria online, con l’obiettivo di realizzare sistemi informativi sanitari interoperabili e di facile uso, che consentano la connettività di dispositivi sanitari personali e una migliore interazione nonché un migliore scambio di informazioni tra gli addetti del settore sanitario e i pazienti.

41. Proseguire e razionalizzare i lavori esistenti in materia di norme relative alla sanità elettronica e di interoperabilità, sviluppare ulteriormente e ampliare il quadro europeo per l’interoperabilità della sanità elettronica (2), promuovere l’uso di standard internazionali e aperti al fine di evitare soluzioni proprietarie che comportano un lock-in (3) rispetto al venditore, con conseguente aumento dei costi di manutenzione e di sviluppo informatico, e sostenere lo scambio di informazioni su modelli di governance al fine di rafforzare l’osservanza delle norme.

42. Promuovere l’utilizzo di strutture di dati, sistemi di codifica e terminologie comuni, oltre che standard comuni per misurare i risultati clinici e quelli riferiti dai pazienti, al fine di migliorare l’interoperabilità semantica, la qualità e la comparabilità dei dati.

43. Rafforzare le azioni volte a migliorare la sicurezza dei dati promuovendo lo sviluppo e l’uso di tecnologie di raffor­zamento della tutela della privacy e la tutela della vita privata fin dalla progettazione, scambiando informazioni in merito agli strumenti tecnici e alle metodologie disponibili per lo scambio sicuro di dati tra persone e organizza­zioni autorizzate e per la gestione dei dati personali sanitari.

(1) Adottate in occasione della riunione dei ministri della sanità dell’OCSE del 17 gennaio 2017.(2) Quadro riveduto per l'interoperabilità della sanità elettronica adottato dalla rete di assistenza sanitaria online nel novembre 2015.(3) Cfr. la comunicazione della Commissione «Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli

appalti pubblici» adottata il 25.6.2013 COM(2013) 455 final.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/7

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44. Scambiare esperienze, trasferire buone prassi e sviluppare approcci comuni per garantire la sicurezza, la qualità e l’interoperabilità degli strumenti e delle applicazioni mobili nel settore della sanità, fornendo al contempo ade­guate garanzie per accrescere la fiducia e sostenere la diffusione di tali soluzioni per migliorare la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie croniche, tenendo conto della legislazione dell’Unione in vigore in materia di dispositivi medici, se del caso.

45. Proseguire gli sforzi volti ad attuare con successo l’infrastruttura europea di servizi digitali per l’assistenza sanitaria online (eHDSI) e valutare se ampliare la portata dello scambio transfrontaliero di dati sanitari a sostegno dello scambio di cartelle cliniche elettroniche accessibili ai cittadini a livello transfrontaliero, individuando e analizzando anche nuovi casi d’uso che forniscano sostegno alla sanità transfrontaliera e contribuiscano alla continuità dell’assi­stenza.

46. Basandosi sulle iniziative esistenti previste nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, quali l’iniziativa europea per il cloud computing (1), il programma EuroHPC (2) e il cloud europeo per la scienza aperta, collaborare con l’obiettivo di migliorare l’accesso a più ampi set di dati europei, dati longitudinali e un’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni di punta a fini di ricerca e innovazione nel settore sanitario, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei dati.

47. Basandosi sulle iniziative nazionali e dell’UE e sui partenariati pubblico-privato esistenti (3), valutare la creazione di reti di dati decentrate e di piattaforme comuni che consentano l’integrazione e l’analisi dei dati in un ambiente sicuro, evitando al contempo l’inutile conservazione dei dati in un archivio centrale dell’Unione e sostenendo pro­getti di attuazione transfrontalieri su larga scala, ad esempio nel settore della medicina personalizzata, compresa quella genomica.

48. Proseguire la collaborazione in materia di registri e piattaforme comuni delle malattie, quali la piattaforma europea per i registri delle malattie rare EPIRARE e la banca dati Orphanet, (4) che forniscono strumenti cruciali di interope­rabilità per la ricerca nel settore delle malattie rare.

49. Collaborare per migliorare le infrastrutture di dati, le analisi e il sostegno alle decisioni al fine di prevedere, preve­nire e controllare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

50. Fare un uso migliore dei meccanismi di finanziamento dell’Unione, quali il Fondo europeo per gli investimenti stra­tegici (FEIS) (5), i fondi strutturali dell’UE, il meccanismo per collegare l’Europa e Orizzonte 2020 (6), al fine di soste­nere l’attuazione della sanità digitale su larga scala migliorando le sinergie nell’utilizzo efficiente dal punto di vista dei costi dei fondi dell’UE e nazionali e individuando priorità comuni e fabbisogni di investimenti, nonché svilup­pare adeguati meccanismi di finanziamento e incentivi a sostegno dell’interoperabilità dell’infrastruttura sanitaria digitale.

51. Considerare di concordare criteri e indicatori comuni che gli Stati membri potrebbero utilizzare per monitorare i progressi compiuti nell’adozione della sanità digitale e per valutare l’impatto delle soluzioni digitali, tenendo conto dei quadri esistenti (7).

INVITA LA COMMISSIONE A:

52. Continuare a sostenere gli sforzi degli Stati membri raccogliendo e valutando buone prassi e dati oggettivi per soste­nere il trasferimento di tali prassi e sensibilizzando in materia di sanità digitale.

53. Sostenere l’attuazione della legislazione dell’UE in vigore in materia di protezione dei dati, identificazione elettronica e sicurezza delle informazioni nel settore della sanità, anche individuando buone prassi e agevolando lo scambio di informazioni tra Stati membri, al fine di agevolare lo scambio di dati a livello transfrontaliero e tenere in considera­zione le esigenze e i requisiti specifici del settore sanitario, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri.

(1) Comunicazione della Commissione dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa», adottata il 19.4.2016 - COM(2016) 178 final

(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power(3) Quali il programma Big Data per risultati migliori dell’iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (http://www.imi.europa.eu/), il

portale BBMRI ERIC (http://www.bbmri-eric.eu/) e altri.(4) www.epirare.eu/ www.orpha.NET(5) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investi­

menti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 del 1.7.2015, pag. 1).

(6) Cfr. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en(7) Cfr. il quadro di monitoraggio e valutazione per il partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute

(MAFEIP) https://ec.europa.eu/jrc/en/mafeip e la relazione del Consiglio nordico dei ministri «Analisi comparativa sulla sanità elettro­nica nei paesi nordici»

C 440/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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54. Continuare a sostenere l’estensione dell’infrastruttura di servizi digitali per l’assistenza sanitaria online a tutti gli Stati membri e attuare nuovi servizi transfrontalieri, rafforzando al contempo i lavori esistenti volti a superare le sfide tecniche, semantiche e giuridiche e garantendo la coerenza tra infrastrutture IT diverse, in particolare l’eHDSI e la piattaforma IT dedicata delle reti di riferimento europee.

55. Continuare a sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore della sanità digitale e fornire sostegno alle istituzioni scientifiche e alle imprese innovative che sviluppano soluzioni in materia di sanità digitale, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

56. Sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nella diffusione di infrastrutture nazionali interoperabili per la condivi­sione e lo scambio di dati sanitari, incentrati in particolare sui modelli di assistenza primari e integrati, a sostegno della fornitura di servizi sanitari efficienti e di qualità, nonché sull’adozione di servizi transfrontalieri per lo scambio di dati nel quadro dell’eHDSI a livello nazionale, regionale e locale.

57. Continuare a sostenere partenariati pubblico-privato e attività che coinvolgano gli interessati in tutta l’Europa, quali il partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute, che mirano a responsabiliz­zare maggiormente i cittadini e ad agevolare l’attuazione del mercato unico digitale in materia di sanità e assistenza digitali.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/9

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COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1)

20 dicembre 2017

(2017/C 440/06)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1845

JPY yen giapponesi 134,16

DKK corone danesi 7,4443

GBP sterline inglesi 0,88320

SEK corone svedesi 9,9128

CHF franchi svizzeri 1,1702

ISK corone islandesi

NOK corone norvegesi 9,8683

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 25,674

HUF fiorini ungheresi 312,75

PLN zloty polacchi 4,2041

RON leu rumeni 4,6284

TRY lire turche 4,5366

AUD dollari australiani 1,5427

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5221HKD dollari di Hong Kong 9,2677NZD dollari neozelandesi 1,6970SGD dollari di Singapore 1,5940KRW won sudcoreani 1 281,59ZAR rand sudafricani 15,0112CNY renminbi Yuan cinese 7,7926HRK kuna croata 7,5470IDR rupia indonesiana 16 083,14MYR ringgit malese 4,8257PHP peso filippino 59,502RUB rublo russo 69,5139THB baht thailandese 38,792BRL real brasiliano 3,8953MXN peso messicano 22,7971INR rupia indiana 75,9475

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

C 440/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso/M.7878 — HeidelbergCement/

Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia

Relatore: Spagna

(2017/C 440/07)

Operazione

1. Il Comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che le imprese interessate dall’ope­razione sono HeidelbergCement e Schwenk.

Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.

3. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concertazione di una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.

Mercati geografici e del prodotto

4. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la definizione del mercato rilevante del prodotto per il cemento grigio indicata dalla Commissione, lasciando aperta la possibilità di una sottosegmentazione concernente il cemento in sacchi/sfuso e diversi tipi e classi di cemento. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.

5. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la definizione dei mercati geografici rilevanti per il cemento grigio indicata dalla Commissione, che li definisce bacini di utenza di 250 km, lasciando aperta la questione se siano circolari o modificati. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) non è d’accordo.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

6. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione ostacolerebbe in modo significativo l’effettiva concorrenza attraverso effetti non coordinati, che potrebbero dare luogo alla creazione di una posizione dominante nei bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croazia a Spalato. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) non è d’accordo.

7. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione ostacolerebbe in modo significativo l’effettiva concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno. Una mino­ranza di Stati membri (1 Stato membro) non è d’accordo.

8. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi pro­posti dalle parti il 26 gennaio 2017 siano insufficienti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) non è d’accordo.

Compatibilità con il mercato interno

9. Il Comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione debba essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) non è d’accordo.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/11

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Relazione finale del consigliere-auditore (1)

HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia

(M.7878)

(2017/C 440/08)

(1) In data 5 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione, la notifica di una concentrazione («operazione proposta») conformemente all’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2). Con tale operazione le imprese Heidelberg­Cement (3) e Schwenk (4) («parti notificanti») acquisiscono, tramite l’impresa comune controllata congiuntamente DDC (5), il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell’insieme delle imprese Cemex Hungary (6) e Cemex Croatia (7) mediante l’acquisto di quote.

(2) In data 22 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha rinviato la valutazione degli effetti sui mercati rilevanti in Ungheria all’esame dell’autorità ungherese garante della concorrenza.

(3) In data 10 ottobre 2016 la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (8).

(4) In data 12 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, in cui conclude in via preliminare che l’acquisizione di Cemex Croatia da parte di HeidelbergCement e Schwenk rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati del cemento grigio nei bacini di utenza circolari o modifi­cati di 250 km attorno al cementificio di Cemex a Spalato, Croazia. Secondo la comunicazione degli addebiti, l’operazione proposta potrebbe creare una posizione dominante e dare luogo a effetti non coordinati a causa delle elevate quote di mercato combinate, oltre a probabili aumenti di prezzi derivanti dall’eliminazione della concor­renza tra HeidelbergCement/DDC e Cemex e dal livello insufficiente di concorrenza rimanente. La comunicazione degli addebiti è stata notificata a HeidelbergCement e Schwenk il 13 dicembre 2016.

(5) Le parti notificanti hanno potuto accedere al fascicolo il 13, 14 e 15 dicembre 2016 (su CD-ROM mediante un esercizio quantitativo e qualitativo svolto in sala dati), con possibilità di replica fino al 3 gennaio 2017. Successiva­mente, l’accesso al fascicolo (su CD-ROM o email criptate) è stato concesso il 26 gennaio, il 20 febbraio, il 28 febbraio, il 16 marzo e il 22 marzo 2017.

(6) Cemex ha inviato le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti il 2 gennaio 2017, e ciascuna parte notificante ha replicato alla comunicazione degli addebiti il 3 gennaio 2017. Tutte le parti hanno richiesto di essere sentite.

(7) L’audizione ufficiale si è svolta l’11 gennaio 2017.

(8) In data 18 gennaio 2017 la Commissione ha prorogato di 5 giorni lavorativi il termine per l’esame dell’operazione proposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Il termine è stato ulterior­mente prorogato per due volte, sempre di 15 giorni lavorativi: il 26 gennaio 2017, all’atto della presentazione di impegni delle parti notificanti, che ha fatto scattare automaticamente la proroga ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, frase finale, e ancora il 14 febbraio 2017 in virtù di un’altra decisione a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, per consentire alla Commissione di esaminare ulteriori elementi di prova forniti dalle parti notificanti il 9 febbraio 2017.

(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regola­mento comunitario sulle concentrazioni), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

(3) HeidelbergCement AG.(4) Schwenk Zement KG.(5) Duna-Dráva Cement Kft.(6) Cemex Hungária Építőanyagok Kft.(7) Cemex Hrvatska dd., parte di Cemex España, S.A, la holding delle controllate europee di Cemex SAB de CV (in appresso denominata

«Cemex»).(8) HeidelbergCement e Schwenk hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione, attualmente pendenti dinanzi al Tribu­

nale (cause T-902/16 e T-907/16).

C 440/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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(9) In data 25 gennaio 2017 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti alle parti notificanti, per informarle in merito a elementi di prova preesistenti, sui quali non si era basata espressamente la comunicazione degli addebiti, ma che a seguito dell’ulteriore analisi del fascicolo la Commissione ritiene rilevanti per sostenere i propri argomenti, e anche in merito a taluni elementi di prova aggiuntivi portati all’attenzione della Commissione dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti. Le parti notificanti hanno trasmesso osservazioni scritte l’1, 2 e 3 febbraio 2017. Cemex ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sulla lettera di esposizione dei fatti il 31 gennaio 2017.

(10) Nelle rispettive osservazioni, le parti notificanti e Cemex sostengono che la lettera di esposizione dei fatti può essere utilizzata esclusivamente per portare a conoscenza delle parti nuovi elementi di prova ottenuti dopo l’ado­zione della comunicazione degli addebiti, ma non per presentare ulteriori prove già disponibili al momento di tale comunicazione. Se così non fosse, si vanificherebbe in parte lo scopo dell’audizione, in quanto si consentirebbe al gruppo incaricato del caso di trattenere elementi di prova fino a dopo l’audizione. Per porre rimedio a questo presunto problema, le parti notificanti hanno richiesto un’audizione supplementare.

(11) Il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di un’audizione supplementare presentata dalle parti notificanti, poi­ché l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 802/2004 (1) prevede il diritto di chiedere un’audizione uffi­ciale nelle osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti, ma non nelle osservazioni sulla lettera di esposi­zione dei fatti (2). Dalla formulazione della lettera di esposizione dei fatti, che collega ciascun elemento di prova a sezioni e paragrafi specifici della comunicazione degli addebiti, emerge chiaramente che tale lettera non contiene nuovi addebiti rispetto a quelli già esposti nella comunicazione, ma si limita a identificare ulteriori elementi di prova a sostegno dei medesimi addebiti. Il fatto che alcuni di questi ulteriori elementi di prova fossero già presenti nel fascicolo al momento dell’emissione della comunicazione degli addebiti è irrilevante, poiché il criterio perti­nente per distinguere tra una comunicazione degli addebiti supplementare e una lettera di esposizione dei fatti è se siano stati formulati o meno nuovi addebiti. Non esistono prove del fatto che il gruppo incaricato del caso abbia trattenuto deliberatamente elementi di prova fino all’audizione, in modo da privarla del suo scopo.

(12) In data 26 gennaio 2017 le parti notificanti hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, che sono stati sottoposti a verifica di mercato a partire dal 1o febbraio fino al 6 febbraio 2017 («gli impegni»).

(13) Nel progetto di decisione la Commissione conclude che l’operazione proposta ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, attraverso effetti non coordinati che potrebbero dare luogo alla creazione di una posizione domi­nante nei mercati del cemento grigio nei bacini di utenza circolari o modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex a Spalato in Croazia, e che gli impegni non eliminano completamente le preoccupazioni in materia di concorrenza e sono pertanto insufficienti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, il progetto di decisione dichiara pertanto l’operazione proposta incompatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo SEE.

(14) Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha concluso che esso riguarda esclusivamente addebiti su cui le parti notificanti e Cemex hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

(15) Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 30 marzo 2017

Wouter WILS

(1) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento sul controllo delle concentra­zioni (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) («regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»).

(2) Cfr. per analogia, sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-23/99 LR af 1998 A/S/Commissione, EU:T:2002:75, punti 186-195.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/13

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Sintesi della decisione della Commissione

del 5 aprile 2017

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia)

[notificata con il numero C(2017)1650]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/09)

Il 5 aprile 2017 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3. Una versione non riservata della decisione integrale, se del caso in forma provvi­soria, figura nella lingua facente fede sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. LE PARTI E L’OPERAZIONE

(1) Il 5 settembre 2016 la Commissione ha ricevuto la notifica (2) di una proposta di concentrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, con la quale le imprese HeidelbergCement AG («HeidelbergCement», Germania) e Schwenk Zement KG («Schwenk», Germania) acquisiscono, tramite l’impresa comune controllata congiuntamente Duna-Dráva Cement Kft. («DDC»), il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regola­mento sulle concentrazioni, dell’insieme delle imprese Cemex Hungária Építőanyagok Kft («Cemex Hungary») e Cemex Hrvatska dd («Cemex Croatia»), entrambe appartenenti a Cemex, S.A.B. de C.V («gruppo Cemex»), mediante l’acquisto di quote («l’operazione») (3).

(2) Il venditore, le società oggetto dell’operazione e i compratori sono tutti soggetti operanti nella produzione e distri­buzione di materiali da costruzione, in particolare cemento, conglomerati, calcestruzzo pronto per l’uso e altri prodotti correlati.

(3) HeidelbergCement è un produttore tedesco ma svolge la propria attività commerciale a livello mondiale, in oltre 40 paesi.

(4) Schwenk è una società familiare in accomandita semplice che opera principalmente in Germania, ma svolge attività anche in Europa centrale e orientale.

(5) DDC è un’impresa comune a pieno titolo, posseduta in parti uguali e controllata congiuntamente da HeidelbergCement e Schwenk, che opera in Ungheria, Croazia e parte dei Balcani occidentali (ossia Bosnia-Erzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro e Albania, nel complesso denominate «la regione in generale»). Al di fuori dell’Ungheria, DDC gestisce un cementificio e 11 impianti di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso.

(6) Il gruppo Cemex è una società globale di materiali da costruzione, con sede in Messico e attività in tutto il mondo. Cemex Hungary opera principalmente nella produzione e nella vendita di calcestruzzo pronto per l’uso, esclusiva­mente per il mercato dell’Ungheria. Cemex Croatia opera nella produzione e distribuzione di cemento grigio, calce­struzzo pronto per l’uso, clinker e conglomerati. Oltre ad esportare in Nord Africa e Medio Oriente, Cemex Croatia concentra le proprie attività per lo più in Croazia e nella regione in generale, ma serve anche Italia, Slovenia e Malta. Cemex Croatia possiede tre cementifici e gestisce quattro terminali di vendita in Croazia.

(7) Nel contesto di un accordo quadro con Rohrdorfer Baustoffe Austria AG (in procinto di acquisire Cemex Austria, la società madre di Cemex Hungary), HeidelbergCement e Schwenk acquisiscono, tramite DDC, le società Cemex Hungary e Cemex Croatia.

(8) Ai sensi di un accordo di compravendita firmato l’11 agosto 2015, DDC acquisirebbe da Cemex il 100 % delle azioni di Cemex Croatia.

(9) In un’operazione parallela, DDC acquisirebbe il 100 % delle azioni di Cemex Hungary da Rohrdorfer Baustoffe Austria AG.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.(2) GU C 337 del 14.9.2016, pag. 7.(3) Per semplicità, e se non diversamente specificato, in appresso HeidelbergCement, Schwenk, DDC, Cemex Hungary e Cemex Croatia

sono denominate collettivamente «le parti». HeidelbergCement e Schwenk sono denominate «le parti notificanti».

C 440/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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(10) L’acquisizione di Cemex Croatia e Cemex Hungary da parte di DDC va considerata un’unica concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. La realtà economica degli accordi è tale che DDC assume il controllo di Cemex Hungary e Cemex Croatia. Le acquisizioni di Cemex Hungary e Cemex Croatia da parte di DDC sono state condotte simultaneamente e sono collegate dall’accordo quadro tra Rohrdorfer e DDC.

(11) L’operazione comporta quindi l’acquisizione del controllo congiunto di Cemex Hungary e Cemex Croatia da parte di HeidelbergCement e Schwenk (tramite DDC) mediante l’acquisto di quote. L’operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

II. PROCEDIMENTO

(12) L’operazione è stata annunciata il 12 agosto 2015 e notificata alla Commissione il 5 settembre 2016.

(13) Prima della notifica, il 22 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha rinviato la valutazione degli effetti sui mercati rilevanti in Ungheria all’esame dell’autorità ungherese garante della concorrenza. Il rinvio ha fatto seguito a una richiesta motivata presentata dalle parti notifi­canti il 25 maggio 2016, con la quale le parti hanno chiesto un parziale rinvio all’Ungheria. Non sono pervenute richieste dalle parti notificanti o dagli Stati membri in merito al rinvio di qualsiasi altra parte dell’operazione, ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni.

(14) A seguito della prima fase dell’indagine, la Commissione ha concluso che l’operazione suscitava seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e il 10 ottobre 2016 ha adottato la decisione di avviare la seconda fase del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(15) Sulla base della seconda fase dell’indagine, che ha integrato le conclusioni dell’indagine iniziale, il 12 dicembre 2016 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti.

(16) Il 26 gennaio 2017 le parti notificanti hanno presentato impegni in base all’articolo 8, paragrafo 2, del regola­mento sulle concentrazioni, nell’intento di eliminare il significativo impedimento alla concorrenza effettiva creato dall’operazione.

(17) Il comitato consultivo in materia di concentrazioni ha discusso il progetto di decisione il 21 marzo 2017 e ha emesso un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha espresso il proprio parere favorevole sul procedimento nella relazione presentata il 30 marzo 2017.

III. DIMENSIONE UE

(18) Benché l’operazione sia attuata per il tramite di DDC, un’impresa comune a pieno titolo, la Commissione ha con­cluso che in virtù del loro forte coinvolgimento nell’iniziativa, nell’organizzazione e nel finanziamento dell’opera­zione, HeidelbergCement e Schwenk sono le reali artefici dell’operazione e quindi le «imprese interessate» dal lato dell’acquirente.

(19) La norma giuridica applicata è indicata al punto 147 della comunicazione consolidata della Commissione sui cri­teri di competenza giurisdizionale (1):

«146. Quando l’acquisizione è effettuata da un’impresa comune a pieno titolo, con le caratteristiche sopra illu­strate, che opera già su un mercato, la Commissione considera normalmente imprese interessate l’impresa comune stessa e la società oggetto dell’operazione (e non le società madri dell’impresa comune).

147. Per contro, se l’impresa comune può essere considerata un mero veicolo per l’acquisizione da parte delle società madri, la Commissione considera imprese interessate ciascuna delle imprese madri, anziché l’impresa comune, come pure l’impresa oggetto dell’acquisizione. Questo avverrà, in particolare, quando l’impresa comune è stata costituita espressamente per acquisire la società oggetto dell’operazione o non ha ancora iniziato ad operare, quando un’impresa comune esistente non è un’impresa a pieno titolo come spiegato sopra o quando l’impresa comune è un consorzio di imprese. Lo stesso vale quando vi sono elementi che inducono a ritenere che le società madri sono le reali artefici dell’operazione (questi elementi possono essere un forte coinvolgimento nell’iniziativa, ovvero nell’organizzazione e nel finanziamento dell’operazione). In tal caso le società madri sono considerate imprese interessate».

(20) Sulla base di un’analisi delle comunicazioni delle parti e dei documenti interni, la Commissione ha tratto le seguenti conclusioni.

(21) L’operazione è stata avviata da HeidelbergCement e Schwenk, che l’hanno individuata come un’opportunità com­merciale interessante e hanno deciso che DDC dovesse essere l’entità acquirente.

(1) Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/15

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(22) Il 5 maggio 2015, HeidelbergCement e Cemex hanno avviato contatti ad alto livello. Una discussione iniziale concer­nente l’operazione ha avuto luogo il giorno successivo tra rappresentanti di HeidelbergCement e Cemex. Il 6 maggio 2015, HeidelbergCement aveva già deciso che avrebbe presentato un’offerta indicativa e aveva chiesto e ottenuto il consenso di Schwenk a procedere. Nella stessa data è stata tenuta una riunione, alla quale hanno partecipato esclusiva­mente dipendenti di HeidelbergCement, ed è stata decisa l’istituzione di un comitato direttivo presieduto da un dipendente di HeidelbergCement e con due dipendenti di DDC come membri. Inoltre, è stato nominato e scelto tra i dipendenti di HeidelbergCement anche il responsabile di progetto per l’operazione, con competenze generali per la sua pianificazione ed esecuzione. Successivamente, il 7 maggio 2015, HeidelbergCement ha informato DDC delle varie decisioni che aveva preso in merito alla pianificazione dell’operazione.

(23) HeidelbergCement ha organizzato l’operazione, anche analizzando la fattibilità commerciale e la struttura dell’ope­razione, preparando la valutazione dell’operazione e guidando i negoziati finali con Cemex. Schwenk era informata periodicamente sull’organizzazione dell’operazione da HeidelbergCement e non ha mai cercato in nessun modo di contestarne il ruolo, mentre DDC si atteneva rigorosamente alle decisioni prese da HeidelbergCement.

(24) HeidelbergCement e Schwenk hanno studiato il finanziamento e la relativa struttura societaria dell’operazione. HeidelbergCement ha deciso quale entità dovesse assumere prestiti, se si dovesse istituire una nuova entità a tale scopo, quale società dovesse svolgere il ruolo di acquirente diretto, quali società dovessero aumentare il capitale e se HeidelbergCement tramite la sua holding controllata DDC avesse bisogno di conferire maggiori finanziamenti. Schwenk ha manifestato la propria volontà di concedere un prestito unilaterale onde evitare l’emissione di garanzie nei confronti delle banche per ottenere il finanziamento da DDC. Inoltre, HeidelbergCement ha selezionato le ban­che da contattare, ha conferito a società di consulenza l’incarico di effettuare la due diligence finanziaria e ha preso decisioni in merito alla ripartizione dei livelli di debito. HeidelbergCement ha anche concordato con Cemex il prezzo d’acquisto finale.

(25) Il coinvolgimento di Schwenk nell’operazione non si è limitato al ruolo di un azionista che esercita i propri diritti obbligatori in un’impresa comune. Schwenk ha approvato l’operazione, ha chiesto e ricevuto aggiornamenti sui progressi compiuti su base settimanale ed è stata coinvolta in questioni di importanza strategica generale, così come nei dettagli dell’attuazione dell’operazione, inclusa la composizione di un comitato direttivo per l’integrazione dell’operazione. Secondo la Commissione, il fatto che Schwenk sia stata coinvolta nell’operazione in misura diversa da HeidelbergCement è legalmente irrilevante, poiché entrambe le società madri di un’impresa comune possono presentare un coinvolgimento significativo, seppure differente, in una concentrazione.

(26) Ne consegue che l’operazione ha una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, in quanto le imprese interessate, HeidelbergCement, Schwenk, Cemex Hungary e Cemex Croatia, realizzano un fatturato totale a livello mondiale superiore a 5 000 milioni di EUR e HeidelbergCement e Schwenk registrano individualmente un fatturato a livello dell’Unione superiore a 250 milioni di EUR senza realizzare oltre i due terzi del rispettivo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

IV. I MERCATI RILEVANTI

(27) La Commissione ha sollevato obiezioni in merito agli effetti dell’operazione per quanto concerne la fornitura di cemento grigio nei bacini di utenza circolari o modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croatia a Spalato. I mercati rilevanti del prodotto e geografico sono definiti come segue.

a. Mercato del prodotto: cemento grigio

(28) Secondo la Commissione, l’esatta sottosegmentazione del mercato del cemento grigio (in sacchi o sfuso, tra tipi e gradi diversi) può essere lasciata aperta in quanto l’operazione ostacolerà in modo significativo l’effettiva concor­renza nel caso di tutte le definizioni plausibili di mercato del prodotto.

(29) Tuttavia, la valutazione sotto il profilo della concorrenza tiene conto di quanto segue: i) il fatto che il cemento sfuso rappresenta il 70 % delle vendite in Croazia; ii) il fatto che, per motivi logistici, alcuni fornitori sono in grado di fornire esclusivamente cemento in sacchi; iii) la differenziazione dei fornitori in termini di classi di cemento; e iv) la particolare rilevanza del tipo di cemento CEM II in Croazia.

b. Mercato geografico: bacini di utenza circolari e modificati attorno ai cementifici delle parti

(30) Il fatto che il cemento grigio sia un prodotto pesante e voluminoso ma di valore piuttosto basso limita le distanze alle quali può essere trasportato in modo conveniente. Di conseguenza, le condizioni concorrenziali cambiano gra­dualmente per i clienti ubicati in luoghi diversi. In passato, la Commissione ha definito i mercati geografici rilevanti come bacini di utenza circolari attorno agli stabilimenti di produzione.

C 440/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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(31) La Commissione ritiene che nella fattispecie il raggio appropriato per i bacini di utenza circolari attorno agli stabili­menti delle parti debba essere una distanza geodetica di 250 km. Questa conclusione si basa sui dati forniti dalle parti e da altri fornitori concernenti le distanze di consegna per ferrovia e su strada in Croazia. Inoltre, la Commis­sione ha ulteriormente precisato il bacino di utenza di 250 km attorno allo stabilimento di Cemex a Spalato, tenendo conto delle distanze di consegna specifiche per i singoli clienti e delle effettive condizioni della rete stra­dale nelle diverse zone dei bacini di utenza. In base a questo approccio modificato, il bacino di utenza attorno allo stabilimento di Spalato è definito come l’area raggiungibile percorrendo 359 km su strada, il che esclude principal­mente la Slavonia (nella Croazia nordorientale) dove le vendite di Cemex sono limitate a causa della distanza.

(32) La Commissione è giunta alla conclusione che si possa lasciare aperta la questione se il mercato rilevante si debba definire come: i) bacini di utenza circolari di 250 km attorno agli stabilimenti delle parti; o ii) bacini di utenza modificati di 250 km attorno agli stabilimenti delle parti, dato che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo l’effettiva concorrenza nel caso di entrambe le definizioni alternative del mercato. La Commissione è inoltre giunta alla conclusione che si possa lasciare aperta la questione se le due definizioni alternative di mercato debbano com­prendere territori extra-SEE (in particolare la Bosnia-Erzegovina) poiché comunque la valutazione sotto il profilo della concorrenza si concentra esclusivamente sulle parti dei mercati rilevanti all’interno del SEE.

V. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(33) La Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione ostacolerà in modo significativo l’effettiva concorrenza tramite effetti non coordinati, che potrebbero dare luogo in particolare alla creazione di una posizione dominante nei bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croatia a Spalato.

(34) Questa conclusione si basa sugli elementi seguenti.

a. Le quote di mercato combinate delle parti e i relativi incrementi nei mercati saranno elevati

(35) Le quote del mercato di vendita combinate delle parti ammontano a [50-60] % per il bacino di utenza modificato di Spalato (Cemex: [20-30]-[40-50] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC (parte di HeidelbergCement): [0-5] %) e a [40-50] % per il bacino di utenza circolare di 250 km (Cemex: [20-30]-[30-40] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC: [0-5] %). Nella zona di sovrapposizione di questi mercati con quello dello stabilimento DDC di Kakanj, le quote di mercato combinate ammontano a [40-50]-[60-70] % (Cemex: [20-30]-[40-50] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC: [0-5] %). Il maggiore concorrente rimanente, LafargeHolcim, copriva il [10-20]-[20-30] % mentre Nexe, il produttore nazionale rimanente, rappresentava il [5-10] %.

(36) Le quote di capacità combinate variavano tra [40-50] % e [50-60] % (Cemex: [30-40] %; DDC: [5-10]-[10-20] %; ITC: [0-5] %). Nella zona di sovrapposizione dei mercati con quello dello stabilimento DDC di Kakanj, le quote di mercato combinate ammontavano ugualmente a [40-50]-[50-60] % (Cemex: [20-30]-[40-50] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC: [0-5] %). Il maggiore concorrente rimanente, LafargeHolcim, copriva il [10-20]-[20-30] % mentre Nexe, il produttore nazionale rimanente, rappresentava il [5-10] %.

(37) A causa delle variazioni geografiche all’interno dei bacini di utenza rilevanti, la quota di mercato dell’entità deri­vante dalla concentrazione nella regione meridionale della Croazia, la Dalmazia, è notevolmente più elevata, pari a [70-80]-[80-90] %. Il maggiore concorrente rimanente, LafargeHolcim, copriva il [10-20]-[20-30] %, mentre Titan, un importatore dalla Serbia, rappresentava il [5-10]-[10-20] %.

b. Le parti sono diretti concorrenti

(38) Cemex Croatia è il principale fornitore della Croazia, mentre HeidelbergCement (tramite gli stabilimenti di DDC a Kakanj/Bosnia-Erzegovina e Beremend/Ungheria e tramite lo stabilimento di Italcementi a Trieste/Italia) era di gran lunga il maggiore importatore della Croazia, con il [50-60] % del volume complessivo di importazioni.

(39) DDC è un diretto concorrente di Cemex Croatia. Il suo stabilimento in Bosnia è quello geograficamente più vicino a quello di Cemex Croatia a Spalato e l’impresa ha puntato in modo aggressivo ai clienti di Cemex. Inoltre, le parti sono i concorrenti più stretti nella zona a sud-est di Spalato, dove il produttore nazionale LafargeHolcim opera in misura limitata, con solo qualche cliente a causa degli elevati costi di trasporto.

(40) DDC è un’importante forza concorrenziale in Croazia, in virtù della sua politica volta ad accrescere il volume di vendite e ad espandere ulteriormente la propria presenza in Croazia, in particolare nella Dalmazia. A seguito dell’operazione, DDC si trasformerebbe da importatore in espansione in Croazia nel maggiore operatore storico della Croazia e i clienti non potrebbero più beneficiare della pressione concorrenziale derivante dalle importazioni.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/17

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(41) L’operazione comporterà anche la perdita dei vincoli concorrenziali esercitati da Italcementi, ora controllata da HeidelbergCement. Italcementi è un’importante forza concorrenziale nella Croazia occidentale, dove la presenza di DDC è più limitata.

c. Gli attuali fornitori e importatori nazionali non limiteranno in misura sufficiente le parti

(42) Oltre alle parti, i principali fornitori di cemento grigio nei bacini di utenza rilevanti sono i fornitori nazionali LafargeHolcim, che gestisce un cementificio a Koromačno (sulla costa della Croazia occidentale) e Nexe, un forni­tore locale con sede a Našice (Slavonia), nonché importatori via terra che comprendono Asamer (stabilimento ubi­cato a Lukavac in Bosnia-Erzegovina), Titan (stabilimento ubicato a Kosjerić, Serbia), W&P, (stabilimento ad Anhovo, Slovenia) e Colacem (stabilimenti in Italia e Albania).

(43) La distanza per raggiungere i clienti interessati dalla sovrapposizione delle parti comporta costi di trasporto più elevati e un minor grado di sicurezza delle forniture di cemento. Di conseguenza i fornitori più lontani, che si tratti di fornitori nazionali o di importatori, risultano in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alle parti, i cui stabilimenti di produzione sono più vicini ai rispettivi bacini di utenza.

(44) Anche altri fattori, come la minore accettazione sul mercato del cemento importato da taluni paesi di produzione e la ridotta capacità di effettuare commercio di scambio e valutare la solvibilità dei clienti, incidono negativamente su potenziali nuovi operatori o importatori.

(45) Sulla base di un’analisi dettagliata di ciascuno dei concorrenti (fornitori nazionali e importatori via terra), conside­rati singolarmente e collettivamente, la Commissione è giunta alla conclusione che dopo l’operazione i concorrenti rimanenti non eserciteranno una pressione sufficiente sull’entità derivante dalla concentrazione. In particolare, il terminale di LafargeHolcim in Dalmazia presenta una capacità limitata e i concorrenti rimanenti non hanno incen­tivi sufficienti per espandere le forniture dopo l’operazione. Attualmente, i concorrenti rimanenti non operano in misura significativa sui mercati, anche nelle zone di maggiore concentrazione in Dalmazia, e non si sono neppure allargati in regioni confinanti, più vicine ai rispettivi stabilimenti di produzione, malgrado l’opportunità di ottenere margini più elevati rispetto a quanto possano realizzare ora nei mercati rilevanti in Croazia.

(46) Le importazioni via mare attualmente non limitano le parti e dopo l’operazione non eserciteranno una pressione sufficiente sull’entità derivante dalla concentrazione, a causa dei costi di trasporto e degli svantaggi in termini di sicurezza delle forniture, e per il fatto che sulla costa della Croazia non sono disponibili terminal per l’importa­zione di cemento sfuso.

d. Non esistono potenziali concorrenti il cui ingresso nel mercato sarebbe sufficientemente probabile, tempestivo e adeguato

(47) Altri potenziali importatori via terra, come le società turche Cimsa e Limak, non saranno in grado di fornire cemento nel mercato rilevante, a causa degli elevati costi di trasporto che comporta la distanza stradale tra gli impianti di produzione e la Croazia. Inoltre, un produttore di cemento italiano ha considerato la possibilità di costruire uno stabilimento di produzione in Croazia, ma è improbabile che questo potenziale progetto si trasformi in un’effettiva forza concorrenziale in un periodo di tempo sufficientemente breve.

e. La minaccia di reazioni dell’entità derivante dalla concentrazione fungerà da deterrente per l’ingresso e l’espansione nel mercato rilevante

(48) L’incentivo per i concorrenti effettivi o potenziali a espandersi o entrare nel mercato rilevante come fornitori di cemento grigio è frenato da possibili azioni future dell’entità derivante dalla concentrazione concernenti i) la scelta di puntare a gruppi specifici di clienti del possibile nuovo concorrente o ii) contenziosi strategici mirati in partico­lare agli importatori. Comportamenti passati indicano che Cemex Croatia e DDC spesso hanno preso in considera­zione e messo in atto reazioni intese a scoraggiare la minaccia dell’ingresso di concorrenti, rendendolo meno reddi­tizio e più difficoltoso.

f. È probabile che dall’operazione derivino aumenti di prezzo quantificabili

(49) La Commissione ha riscontrato che documenti contemporanei preparati dai vertici di DDC in tempi non sospetti indicano che l’operazione determinerà aumenti di prezzo per il cemento grigio.

g. Parte sostanziale del mercato interno

(50) I bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno allo stabilimento di Cemex Croatia a Spalato costitui­scono una parte sostanziale del mercato interno, poiché sono di dimensioni notevoli in termini di superficie (oltre 30 000 km2) e abitanti (oltre due milioni di abitanti), il rispettivo consumo annuale di cemento rappresenta il 58-66 % del consumo croato e sono caratterizzati da scambi transfrontalieri.

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VI. IMPEGNI

(51) Il 26 gennaio 2017 le parti notificanti hanno presentato una serie di impegni per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella comunicazione degli addebiti.

a. Descrizione degli impegni

(52) Gli impegni mirano ad agevolare l’ingresso nel mercato di un concorrente concedendo l’accesso a un terminale per il cemento a Metković in Dalmazia.

(53) Il terminale — un impianto di stoccaggio per cemento sfuso e in sacchi, con accesso per autocarri, navi e (poten­zialmente, in futuro) treni — è di proprietà dello Stato croato, gestito dal porto di Ploče e attualmente affittato da Cemex Croazia, ma utilizzato esclusivamente per vendite sporadiche. L’affitto attuale ha una durata di […] anni, ancora in corso fino alla fine di […] e un canone di circa […] EUR. Secondo gli impegni, il terminale sarebbe affittato da un concorrente («nuovo locatario») che potrebbe cominciare a vendere cemento tramite il terminale.

(54) Più nello specifico, le parti hanno assunto i seguenti impegni:

(55) primo, porre fine alla locazione di Cemex Croatia e rinunciare a […] di Cemex Croatia.

(56) Secondo, trovare un nuovo locatario idoneo, che abbia la capacità e l’incentivo a competere con efficacia nel lungo periodo con DDC nella Croazia meridionale e garantire la conclusione di un nuovo contratto di locazione per almeno […] anni a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle del contratto esistente.

(57) Terzo, fare in modo che DDC fornisca sostegno al nuovo locatario in una serie di questioni. DDC fornirà al nuovo locatario i registri relativi a determinati suoi clienti croati. Inoltre, fornirà sostegno logistico al nuovo locatario, trasmettendogli i dati di contatto di aziende di trasporto utilizzate da Cemex Croatia e, a discrezione del nuovo locatario, […]. Infine, sempre a discrezione del nuovo locatario, DDC manterrà ogni anno una riserva di cemento a vantaggio del nuovo locatario presso lo stabilimento di Spalato, che il locatario può utilizzare i) in qualsiasi momento con un preavviso di un determinato numero di giorni, e ii) ad un prezzo fissato secondo una procedura specifica approvata dal fiduciario.

(58) Quarto, procedere con l’operazione solo dopo che il nuovo locatario e il porto abbiano stipulato un nuovo con­tratto di locazione vincolante e definitivo e la Commissione abbia approvato il nuovo locatario e i termini del nuovo contratto di locazione.

b. Valutazione degli impegni presentati

(59) La Commissione ha concluso che gli impegni non sono sufficienti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

(60) Primo, gli impegni presentano gravi carenze strutturali, per cui non dissipano completamente le preoccupazioni in materia di concorrenza e presentano incertezze e rischi in merito alla loro efficace e tempestiva esecuzione. Gli impegni lasciano quasi invariata la posizione di mercato dell’entità derivante dalla concentrazione, che combina l’intera capacità di produzione di cemento nel mercato rilevante e aumenta in misura significativa la capacità di produzione congiunta. Gli impegni non riguardano la cessione di un’attività redditizia, ma offrono una mera opportunità commerciale al nuovo locatario di cominciare da zero una propria attività nel settore del cemento in Dalmazia. Tale opportunità comporta una forte incertezza e non ha lo stesso effetto di una cessione.

(61) Secondo, le probabilità di trovare un locatario idoneo sono scarse.

(62) In primo luogo, esiste una notevole incertezza sul fatto che un nuovo locatario — comprese le società Titan e Asamer, presentate dalle parti alla Commissione come i potenziali locatari più idonei — possa verosimilmente trasformarsi tempestivamente in un concorrente valido, capace di competere in modo effettivo e durevole con l’entità derivante dalla concentrazione. Questo perché è probabile che tutti i potenziali locatari suggeriti dalle parti siano molto meno competitivi di DDC. Inoltre, Titan ha deciso di non proseguire il negoziato per la locazione dopo aver appreso i dettagli della proposta commerciale.

(63) In secondo luogo, la Commissione non può concludere con il grado di certezza richiesto che Asamer - che il 13 marzo 2017 ha firmato un contratto di locazione per il terminale di Metković con il porto di Ploče (subordi­nato tra l’altro all’approvazione dell’operazione da parte della Commissione) - sia in grado di trasformare la propria attività nel settore del cemento grigio nei mercati rilevanti in una forza concorrenziale valida, capace di competere in modo effettivo e durevole con l’entità derivante dalla concentrazione: i) Asamer affronta svantaggi significativi in termini di costi di commercializzazione rispetto a DDC, ii) non è chiaro in che modo Asamer intenda superare le probabili difficoltà nel rifornire il terminal in misura sufficiente tramite autocarro o per ferrovia, iii) la Commis­sione non può effettuare investimenti in infrastrutture presso il terminal di Metković per garantire che Asamer raggiunga volumi di vendita sufficienti, e iv) Asamer in passato ha dimostrato una mancanza di aggressività nel competere con le parti.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/19

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(64) Terzo, la portata della misura correttiva appare insufficiente. È probabile che la capacità presso il terminale di Met­ković sia insufficiente per consentire a un nuovo locatario di trasformarsi in una forza concorrenziale valida, capace di competere in modo effettivo e durevole con l’entità derivante dalla concentrazione. Questo perché la stagionalità della domanda nella zona, così come le difficoltà logistiche per la fornitura di cemento al terminale ne limitano l’effettiva capacità. Inoltre, a causa della vicinanza del terminale di Metković a Bosnia e Montenegro, è improbabile che la sua capacità sia destinata esclusivamente alla Croazia. Infine, occorrerebbe la disponibilità di capacità aggiuntiva presso il terminale di Metković per consentire al nuovo locatario di competere con efficacia.

(65) Quarto, le modalità di attuazione degli impegni presentano delle carenze. Gli impegni non contengono clausole che forniscano una garanzia nel caso in cui il locatore, ossia il porto di Ploče, non approvi il potenziale nuovo locatario o le parti notificanti non trovino un potenziale nuovo locatario idoneo. Inoltre, non esistono clausole in base alle quali si considera che le parti non abbiano rispettato gli impegni qualora non sia approvato un locatario idoneo entro il termine. Esiste pertanto il rischio di un periodo di tempo indefinito per individuare un locatario idoneo, con un effetto potenzialmente negativo per l’attività di Cemex Croatia.

VII. CONCLUSIONE

(66) Per i motivi citati sopra, la decisione conclude che la concentrazione proposta ostacolerà in modo significativo l’effettiva concorrenza attraverso effetti non coordinati, che potrebbero dare luogo in particolare alla creazione di una posizione dominante nei bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croatia a Spalato.

(67) Di conseguenza, la concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, in base all’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

C 440/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2017/C 440/10)

1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere suffi­cienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confu­tare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far perve­nire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parla­mento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.

ProdottoPaesi di origine

o di esportazione

Misure Riferimento Data di scadenza (1)

Determinati prodotti di granturco dolce in granella pre­parato o conservato

Thailandia Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Con­siglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

14.9.2018

(1) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.(2) [email protected].

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/21

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Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

(2017/C 440/11)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata l’8 novembre 2017 dall’Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA») per conto di produttori («i denuncianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di biciclette elettriche.

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da biciclette con pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario («il prodotto in esame»).

3. Asserzione di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario della Repubblica popo­lare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10). Questi codici sono forniti solo a titolo informativo.

La denuncia contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto in esame originario del paese interessato hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Le presunte sovvenzioni consistono, tra l’altro, 1) in trasferimenti diretti di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e 3) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva, ad esempio, prove di vari sussidi consi­stenti: in sovvenzioni per la protezione dell’ambiente e in sovvenzioni negli ambiti della tecnologia, dell’innovazione e dello sviluppo; in prestiti e linee credito concessi da banche di proprietà pubblica e altri istituti finanziari a condizioni preferenziali, in crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione forniti da banche di proprietà pubblica e altri istituti finanziari; in sgravi ed esenzioni dall’imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all’importazione e sgravi e esenzioni dall’IVA; nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di terra ed energia per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. I denuncianti sostengono inoltre che dette misure sono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali o locali o di altri enti pubblici e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo la denuncia, tali sistemi sarebbero limitati a particolari imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifici e compensabili. Gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono significativi per il paese interessato.

A norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, nella quale vengono analizzate tutte le prove a sua disposizione e sulle cui basi viene avviata l’inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pertinenti pratiche di sovvenzionamento.

4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

I denuncianti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, nonché sui prezzi praticati nell’Unione, prezzi che non è stato possibile aumentare a un livello ragionevole a causa della pressione al ribasso su di essi esercitata dalle importazioni del prodotto in esame, con una conseguente grave compromissione dell’andamento generale dell’industria dell’Unione.

(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

C 440/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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5. Procedura

Avendo stabilito, informati gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchie­sta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le impor­tazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2. Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (1) del prodotto in esame originario del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’importo delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto in esame.

5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato

a) Ca mpi on am en t o

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di sele­zionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produt­tori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commis­sione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione e le autorità del paese interessato dovranno presen­tare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

(1) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/23

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Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel cam­pione non potrà superare la media ponderata dell’importo di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (1).

b) I mpor t o i n di v i du al e d i s ovv en z ion e com pen s ab i le pe r le s oc i e t à n on in s er i t e n e l cam pi on e

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un importo individuale di sovvenzione. I produttori esportatori che intendono chiedere tale importo individuale di sovvenzione devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della sele­zione del campione, salvo diverse disposizioni.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un importo di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclu­sione dell’inchiesta.

5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (2), (3)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla pre­sente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedi­mento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campio­namento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro­pea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Com­missione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta uffi­ciale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rap­presentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indi­pendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

(1) In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.

(2) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(3) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

C 440/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’indu­stria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di com­pletare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il cam­pionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappre­sentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commis­sione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le parti interes­sate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro asso­ciazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposi­zioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’inte­resse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questiona­rio predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini speci­fici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Com­missione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/25

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Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («A diffusione limitata») (1). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le infor­mazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte che le ha trasmesse non è in grado di moti­vare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta; ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europeaDirezione generale del CommercioDirezione HUfficio: CHAR 04/0391049 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIË

Indirizzi email: [email protected]@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponi­bili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esa­mina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei ter­mini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(1) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Consiglio e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

C 440/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presen­tate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8. Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1).

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/27

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ALLEGATO I

C 440/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/29

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C 440/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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ALLEGATO II

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/31

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C 440/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8720 — Jones Lang LaSalle/intu properties/The Chapelfield Partnership)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/12)

1. In data 8 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— LaSalle Investment Management («LaSalle», Regno Unito),

— intu properties plc («intu», Regno Unito),

— centro commerciale Chapelfield («Chapelfield», Regno Unito), attualmente detenuto indirettamente al 100 % da intu.

intu e LaSalle acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1), lettera b) e dell’articolo 3, paragrafo 4), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune del centro commerciale Chapelfield.

La concentrazione viene effettuata mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— intu: fondo comune d’investimento in beni immobili, la cui attività consiste principalmente nella proprietà, nella gestione e nello sviluppo di centri commerciali in tutto il Regno Unito e, in misura più limitata, in Spagna;

— LaSalle: gestione di investimenti in beni immobili. È una controllata indiretta al 100 % di Jones Lang LaSalle Incorporated;

— Chapelfield: centro commerciale coperto a Norwich, in Inghilterra orientale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddi­sfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni­cazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8720 — Jones Lang LaSalle/intu properties/The Chapelfield Partnership

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/33

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Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

[email protected]

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europeaDirezione generale ConcorrenzaProtocollo Concentrazioni1049 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIË

C 440/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8597 — APG/Ardian/Portfolio)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/13)

1. In data 13 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in confor­mità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— APG Asset Management N.V. («APG», Paesi Bassi), controllata da Stichting Pensioenfonds ABP,

— Ardian S.A.S. («Ardian», Francia),

— un portafoglio di dieci imprese («il portafoglio», Spagna, Italia e Francia).

APG e Ardian acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il con­trollo comune di un portafoglio di dieci imprese.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— APG: prestatore di servizi quali consulenza alle imprese, gestione di attivi, amministrazione di pensioni, comunica­zione in materia pensionistica e servizi ai dipendenti per conto di piani pensionistici collettivi;

— Ardian: gruppo di private equity costituito da varie società di gestione e fondi di investimento che investono in imprese operanti in un'ampia gamma di settori (sanità, infrastrutture, energia, beni di consumo, nuove tecnologie ecc.) a livello mondiale;

— il portafoglio: dieci imprese operanti nel settore delle infrastrutture di trasporto (Spagna e Francia), nel settore delle infrastrutture energetiche (Francia e Italia) e nella gestione di una concessione ospedaliera (Italia).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddi­sfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni­cazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8597 — APG/Ardian/Portfolio

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/35

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Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

[email protected]

Fax:

+32229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europeaDirezione generale ConcorrenzaProtocollo Concentrazioni1049 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIË

C 440/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche proposte dal Giappone di cui è chiesta la protezione nell’Unione europea

(2017/C 440/14)

Nel quadro dei negoziati con il Giappone per un accordo di libero scambio (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità giapponesi hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, l’elenco di indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea sta valutando se tali indica­zioni geografiche vadano protette in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registra­zione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regola­mento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:

— Stati della SADC aderenti all’APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) (2)

— Svizzera (3)

— Corea (4)

— America centrale (5)

— Colombia, Perù ed Ecuador (6)

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.(2) Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1o giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione prov­

visoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

(3) Decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio, e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - allegato 7.

(4) Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione prov­visoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(5) Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

(6) Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/37

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— Montenegro (1)

— Bosnia-Erzegovina (2)

— Serbia (3)

— Moldova (4)

— Ucraina (5)

— Georgia (6);

c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d) mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione delle deno­minazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva ado­zione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche (7)

Indicazioni geografiche proposte dal Giappone di cui è chiesta la protezione nell’Unione europea (1) Categoria di prodotto

« » (Hacho Miso) Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Condimento

« » (Okuhida Yamanomura Kanboshi Daikon)

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Ravanelli bianchi essiccati

« » (Kamisho Satoimo) Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Taro

« » (Iwatenodamura Araumi Hotate) Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Cappasanta

« » (Sakurajima Komikan) Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mandarino

« » (Wakasaobama Kodai Sasazuke) Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Conserve di orata di mare

(1) Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

(2) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

(3) Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

(4) Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repub­blica di Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).

(5) Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(6) Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Geor­gia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(7) Elenco fornito dalle autorità giapponesi nell’ambito dei negoziati; denominazioni registrate in Giappone.

C 440/38 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2017

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Indicazioni geografiche proposte dal Giappone di cui è chiesta la protezione nell’Unione europea (1) Categoria di prodotto

« » (Ryukyu Moromisu) Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Aceto di malto di riso

« » (Omi Gyu)/«Omi Beef» Carni (e frattaglie) fresche - Carni bovine

« » (Miyazaki Gyu)/«Miyazaki Wagyu»/«Miyazaki Beef» Carni (e frattaglie) fresche - Carni bovine

« » (Kagoshima Kuroushi)/«Kagoshima Wagyu» Carni (e frattaglie) fresche - Carni bovine

« » (Nyuzen Jumbo Suika)/«Nyuzen Jumbo Watermelon»

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Cocomero

« » (Kagawa Obara Beniwase Mikan) Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Mandarino

« » (Hetsuka Daidai) Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Agrumi

« » (Dojo Hachiya Gaki) Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Kaki giapponesi essiccati

« » (Ogawarako-san Yamato Shijimi)/«Lake Ogawara Brackish water clam»

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Vongola d’acqua dolce

« » (Miyagi Salmon)/«Miyagi Salmon» Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Pesce

(1) Le trascrizioni tra parentesi sono fornite unicamente a scopo informativo.

21.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440/39

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ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

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