Comunicazione e legge

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LA COMUNICAZIONE E LA LEGGE 1

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LA COMUNICAZIONE E LA LEGGE

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Leggi dello Stato e Costituzione

Leggi regionali

Usi provinciali codificati dalle CCIAA

Normative europee per la comunicazione estera

o all’estero

Norme dello IAP

Un Sistema di Norme

La pubblicità ha rilevanza giuridica in quanto:• Può ledere interessi collettivi• Può ledere l’interesse dei singoli• Può ostacolare la concorrenza• Può ledere interessi civili, morali e religiosi

Perché delle norme

?

La gerarchia normativa

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LO IAPIstituto di Autodisciplina Pubblicitaria:

Compiti e funzioni

Lo IAP propone una regolamentazione precisa e tecnica della materia.

L’istituto nato nel 1966 ha emanato nel corso del tempo disposizioni, riunite in un codice (CAP), alle quali si devono attenere solo soggetti che hanno sottoscritto lo stesso anche indirettamente (associazioni di categoria), rendendo così praticamente impossibile sottrarsi dallo stesso nell’iter di divulgazione.

Le sanzioni dello IAP riguardano esclusivamente la cessazione della pubblicità ritenuta contraria alle norme.

Chiunque, anche un singolo consumatore, può esporre denuncia avviando la rapidissima azione dell’istituto.

QUALI NORME? COME TUTELARSI ?

QUALI SANZIONI?

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Il giurì Il Comitato di Controllo

esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta – dal Comitato o da aziende – e si pronuncia su di essa secondo il Codice, con decisione definitiva;

se la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale è contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere immediatamente dalla sua diffusione; i mezzi sono tenuti a osservare la decisione;

può ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia; in caso di inosservanza della decisione, il Giurì dispone che dell'inottemperanza si dia notizia al pubblico.

su segnalazione di consumatori, di loro associazioni, o in virtù del monitoraggio svolto dai componenti del Comitato medesimo e dalla Segreteria dell'Istituto, sottopone al Giurì le comunicazioni commerciali ritenute non conformi alle norme del Codice che tutelano il cittadino-consumatore;

può invitare a modificare la comunicazione commerciale che ritiene non conforme al Codice;

emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di comunicazioni commerciali manifestamente contrarie a norme del Codice;

su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere su comunicazioni commerciali non ancora diffuse.

LO IAPIstituto di Autodisciplina Pubblicitaria:

Organi e composizione

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IL SISTEMA DI NORME

Norme sulla Comunicazione Pubblicitaria

Norme a tutela del

consumatore

Disposizioni generali

Disposizioni settoriali

Norme a tutela della

collettività

Norme a tutela dei

singoli

Norme a tutela delle imprese e dei

concorrenti

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Norme a tutela del consumatore:disposizioni generali

L’identificazione della pubblicità: la comunicazione pubblicitaria deve essere sempre identificabile

La tutela da imbrogli, frodi, truffe e inganni Frode: offrire un prodotto/servizio per un altro pubblicizzato Truffa: indurre in errore tramite raggiri il consumatore

cagionando danno allo stesso

La definizione delle caratteristiche fondamentali della pubblicità: onesta, veritiera e corretta

La tutela da pubblicità ingannevoli La regolamentazione nell’uso di termini tecnici,

dati statistici, garanzie e testimonianze.

A tutela del consumatore esistono leggi generali, valide per qualunque settore riguardanti:

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Norme a tutela del consumatore:disposizioni settoriali

Prodotti alimentari e agrari: su cui vige il divieto di attribuire proprietà terapeutiche

Bevande alcoliche: su cui vige i divieto di sponsorizzazione televisiva in fascia protetta (16-19) e di incoraggiare l’abuso

Prodotti dietetici: su cui vige il divieto di utilizzare espressioni quali «toglie peso» e simili

Prodotti medicinali e trattamenti sanitari: esaminati preventivamente dal Ministero della Salute e sponsorizzabili solo se non sottoposti ad obbligo di ricetta medica

Prodotti cosmetici e igienici: non sponsorizzabili come aventi finalità terapeutiche

Corsi di istruzione: su cui vige il divieto di contenere promesse di lavoro o occupazione derivante dagli stessi

Giocattoli: su cui vige il divieto di minimizzare il prezzo del prodotto facendolo apparire compatibile a qualsiasi bilancio familiare

Esistono varie disposizioni, che interessano determinati settori produttivi, che stabiliscono normative specifiche riguardo:

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Norme a tutela della Collettività

Queste norme puntano ad evitare che la collettività venga lesa dalla comunicazione pubblicitaria, tutelando numerosi interessi comuni quali:

Comune senso del pudore, pubblica decenza, morale: punendo la pubblicizzazione di oggetti/immagini che offendano il comune senso del pudore, la morale familiare, la pubblica decenza o contengano: materiali pornografici, incitamenti all’odio, alla violenza e sfruttamento della superstizione

Convinzioni civili e religiose: punendo offesa e vilipendio di: emblemi dello stato e di stati esteri, oltraggio a corpi politici, pubblica offesa alla religione, ai ministri e alle tradizioni dello stato, discriminazioni di razza sesso e nazionalità, dignità della persona

Tutela dei minori: punendo l’induzione a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate, a compiere azioni pericolose

Sicurezza e incolumità personale: vietando la pubblicizzazione di prodotti pericolosi o alla rappresentazione di situazione potenzialmente pericolose.

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Norme a tutela dei singoli

Si distinguono in: Diritti della personalità e in particolare:

Diritto all’immagine: l’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il consenso dell’interessato

Diritto al nome: è vietato l’utilizzo del nome di una persona, senza consenso dello stesso, per fini pubblicitari

Diritto all’onore, al decoro, alla reputazione: prevengono i reati di diffamazione

Diritto alla riservatezza e all’identità personale

Diritto d’autore: riguardanti il possesso di beni di natura intellettuale

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Norme a tutela delle imprese e dei concorrenti

Sono tutte quelle disposizioni che mirano a tutelare il diritto all’unicità di un’azienda in particolare:

Tutela del nome e dei segni distintivi: nello specifico Il diritto a nome dell’azienda Il diritto sui marchi Il diritto su modelli ornamentali

La tutela della comunicazione pubblicitaria: che evita l’imitazione di produzioni pubblicitarie

La denigrazione: che vieta la diffusione di apprezzamenti su prodotti e attività concorrenti al fine di screditarli

La pubblicità comparativa: ammessa a parametri e condizioni ben precisi

Agganciamento e sfruttamento della notorietà altrui: vieta lo sfruttamento non autorizzato della notorietà di aziende altrui