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REGOLE PROCEDURALI - 1

Giancarlo Modolo 2

Gli imprenditori devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, c. 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011).

Gli imprenditori devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, c. 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari.Infatti, l’invio dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, con le informazioni dettagliate dei beni, può essere assolto dal titolare dell’impresa, o, in via alternativa, dai soci o dai familiari.

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari.Infatti, l’invio dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, con le informazioni dettagliate dei beni, può essere assolto dal titolare dell’impresa, o, in via alternativa, dai soci o dai familiari.

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento (al 15 ottobre 2012 la comunicazione da effettuare nel 2012 - provvedimento del 13 marzo 2012).

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento (al 15 ottobre 2012 la comunicazione da effettuare nel 2012 - provvedimento del 13 marzo 2012).

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REGOLE PROCEDURALI - 2

Giancarlo Modolo 3

La comunicazione non riguarda i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata (nessun limite per i beni rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile).

La comunicazione non riguarda i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata (nessun limite per i beni rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile).

La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Si ritiene opportuno rammentare che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di procedere ad un controllo sistematico nei riguardi delle persone fisiche:che utilizzano i beni concessi in godimento da parte delle società/imprese;che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito (c.d. redditometro) nei confronti dei predetti soggetti.

Si ritiene opportuno rammentare che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di procedere ad un controllo sistematico nei riguardi delle persone fisiche:che utilizzano i beni concessi in godimento da parte delle società/imprese;che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito (c.d. redditometro) nei confronti dei predetti soggetti.

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REGOLE PROCEDURALI – 3

Giancarlo Modolo 4

L’obbligo della comunicazione si estende:

ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente;

ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari;

ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo;

ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.

L’obbligo della comunicazione si estende:

ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente;

ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari;

ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo;

ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.

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REGOLE PROCEDURALI - 4

Giancarlo Modolo 5

Nella comunicazione devono essere indicati:

per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;

tipologia di utilizzazione del bene;

tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipulazione; categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Nella comunicazione devono essere indicati:

per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;

tipologia di utilizzazione del bene;

tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipulazione; categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

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REGOLE PROCEDURALI - 5

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Nell’ipotesi:di omessa presentazione della comunicazione;di presentazione con dati incompleti o non veritieri;è applicabile una sanzione solidale fra le parti pari al 30% della differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento del bene. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione, se:l’utilizzatore ha dichiarato a quadro RL un reddito diverso pari al valore di mercato previsto per la concessione in godimento del bene;la società/impresa non ha dedotto ai fini fiscali i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci/familiari;si rende operativa la sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.

Nell’ipotesi:di omessa presentazione della comunicazione;di presentazione con dati incompleti o non veritieri;è applicabile una sanzione solidale fra le parti pari al 30% della differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento del bene. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione, se:l’utilizzatore ha dichiarato a quadro RL un reddito diverso pari al valore di mercato previsto per la concessione in godimento del bene;la società/impresa non ha dedotto ai fini fiscali i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci/familiari;si rende operativa la sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.

La sanzione non sembra applicabile se il corrispettivo annuo è pari o superiore al valore di mercato, nonché nel caso di non segnalazione dei finanziamenti dei soci.

La sanzione non sembra applicabile se il corrispettivo annuo è pari o superiore al valore di mercato, nonché nel caso di non segnalazione dei finanziamenti dei soci.

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REGOLE PROCEDURALI - 6

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Nella determinazione degli acconti 2012 con il metodo storico si deve assumere, quale imposta dell’anno 2011, quella che si sarebbe determinata in presenza di un reddito diverso dichiarato dal socio/familiare pari al valore normale del diritto di godimento e dell’indeducibilità dei costi in capo alla società/impresa.

La circolare n. 24/E, riconoscendo che sussistono condizioni d’incertezza circa l’applicazione dalla disciplina dei beni in godimento, ha precisato che nelle situazioni di mancato o di insufficiente pagamento della prima rata d’acconto, è possibile sanare l’omissione in sede di secondo acconto:senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento;con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Nella determinazione degli acconti 2012 con il metodo storico si deve assumere, quale imposta dell’anno 2011, quella che si sarebbe determinata in presenza di un reddito diverso dichiarato dal socio/familiare pari al valore normale del diritto di godimento e dell’indeducibilità dei costi in capo alla società/impresa.

La circolare n. 24/E, riconoscendo che sussistono condizioni d’incertezza circa l’applicazione dalla disciplina dei beni in godimento, ha precisato che nelle situazioni di mancato o di insufficiente pagamento della prima rata d’acconto, è possibile sanare l’omissione in sede di secondo acconto:senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento;con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

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REGOLE PROCEDURALI - 7

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Se a concedere in locazione un bene ai soci o relativi familiari, per un importo inferiore al valore normale, è una società non operativa, ai fini delle imposte dirette:

la società è tenuta a dichiarare un reddito minimo, con i relativi riflessi per trasparenza in capo al socio;

i costi relativi ai beni concessi in godimento sono indeducibili ai fini fiscali;

il socio deve dichiarare un reddito diverso pari al valore normale della concessione in godimento del bene

Se a concedere in locazione un bene ai soci o relativi familiari, per un importo inferiore al valore normale, è una società non operativa, ai fini delle imposte dirette:

la società è tenuta a dichiarare un reddito minimo, con i relativi riflessi per trasparenza in capo al socio;

i costi relativi ai beni concessi in godimento sono indeducibili ai fini fiscali;

il socio deve dichiarare un reddito diverso pari al valore normale della concessione in godimento del bene

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In relazione alla lettera h-ter) dell’art. 67,

comma 1, Tuir, costituisce

reddito diverso e concorre alla formazione del

reddito imponibile del

socio o familiare utilizzatore

In relazione alla lettera h-ter) dell’art. 67,

comma 1, Tuir, costituisce

reddito diverso e concorre alla formazione del

reddito imponibile del

socio o familiare utilizzatore

la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo annuo corrisposto per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari

dell’imprenditore.

Nell’ipotesi di impresa individuale, la tassazione è riferita ai soli familiari

dell’imprenditore individuale, escludendo, quindi, l’imprenditore medesimo.

La circolare n. 24/E ha esteso l’applicazione anche all’imprenditore individuale che utilizza a fini privati

di beni relativi alla sua impresa commerciale (esempio: un rappresentante di commercio che utilizza parzialmente ai fini privati, il sabato e la

domenica, l’autovettura relativa all’impresa ai sensi dell’art. 65 Tuir).

la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo annuo corrisposto per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari

dell’imprenditore.

Nell’ipotesi di impresa individuale, la tassazione è riferita ai soli familiari

dell’imprenditore individuale, escludendo, quindi, l’imprenditore medesimo.

La circolare n. 24/E ha esteso l’applicazione anche all’imprenditore individuale che utilizza a fini privati

di beni relativi alla sua impresa commerciale (esempio: un rappresentante di commercio che utilizza parzialmente ai fini privati, il sabato e la

domenica, l’autovettura relativa all’impresa ai sensi dell’art. 65 Tuir).

REGOLA IMPOSITIVA

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I costi e gli oneri inerenti ai beni

concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di

godimento

I costi e gli oneri inerenti ai beni

concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di

godimento

non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o dell’imprenditore, a prescindere

dall’entità del corrispettivo addebitato.

non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o dell’imprenditore, a prescindere

dall’entità del corrispettivo addebitato.

REGOLA IMPOSITIVA

ATTENZIONENon risulta deducibile qualsiasi costo od onere sostenuto dall’impresa per tali beni riferiti: -sia all’acquisizione (ammortamenti, canoni di noleggio, locazione e leasing); -sia alle spese di gestione e utilizzazione (spese di manutenzione e riparazione, utenze, assicurazioni, ecc.).

ATTENZIONENon risulta deducibile qualsiasi costo od onere sostenuto dall’impresa per tali beni riferiti: -sia all’acquisizione (ammortamenti, canoni di noleggio, locazione e leasing); -sia alle spese di gestione e utilizzazione (spese di manutenzione e riparazione, utenze, assicurazioni, ecc.).

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SOGGETTI CONCEDENTI

Si devono considerare «soggetti concedenti», purché residenti:l’imprenditore individuale;le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);le società cooperative;le stabili organizzazioni di società non residenti;gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Si devono considerare «soggetti concedenti», purché residenti:l’imprenditore individuale;le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);le società cooperative;le stabili organizzazioni di società non residenti;gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Soggetti esclusi le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.Soggetti esclusi le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.

sono anche esclusi: i lavoratori autonomi, comprese la associazioni tra professionisti; gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

sono anche esclusi: i lavoratori autonomi, comprese la associazioni tra professionisti; gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

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SOGGETTI INTERESSATI

tutte le imprese -> individuali e collettive

(imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative, enti commerciali, enti non commerciali limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate), tenendo presente che sono soggetti destinatari coloro che concedono in godimento i beni (concedenti), nonché quelli che li ricevono (utilizzatori).

tutte le imprese -> individuali e collettive

(imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative, enti commerciali, enti non commerciali limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate), tenendo presente che sono soggetti destinatari coloro che concedono in godimento i beni (concedenti), nonché quelli che li ricevono (utilizzatori).

In altri termini, sono soggetti interessati:i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato;i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale.

In altri termini, sono soggetti interessati:i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato;i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale.

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in concreto -> gli utilizzatori sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata.

in concreto -> gli utilizzatori sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata.

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EFFETTIVI BENEFICIARI DEI BENI

Il disposto normativo si rende operativo nei riguardi sia dei soci delle società, sia dei familiari dell’imprenditore individualeIl disposto normativo si rende operativo nei riguardi sia dei soci delle società, sia dei familiari dell’imprenditore individuale

Per familiari dell’imprenditore, si ritiene si devono considerare i soggetti elencati dall’art. 5, comma 5, del Tuir, cioè: - il coniuge; - i parenti entro il 3° grado; - gli affini entro il 2° grado.

Per familiari dell’imprenditore, si ritiene si devono considerare i soggetti elencati dall’art. 5, comma 5, del Tuir, cioè: - il coniuge; - i parenti entro il 3° grado; - gli affini entro il 2° grado.

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Si ritiene che devono essere considerati soggetti destinatari anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci, tenendo, in ogni caso, presente che sono esclusi gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso.

Si ritiene che devono essere considerati soggetti destinatari anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci, tenendo, in ogni caso, presente che sono esclusi gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso.

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BENI OGGETTO DI GODIMENTO

I «beni oggetto di godimento» appartenenti all’impresa e cioè:beni strumentali;beni-merce;immobili-patrimonio.

I «beni oggetto di godimento» appartenenti all’impresa e cioè:beni strumentali;beni-merce;immobili-patrimonio.

Giancarlo Modolo 14

imprenditore individuale -> sono relativi all’impresa, quelli di cui all’art. 65 del Tuir e, quindi, quelli riportati nell’inventario.imprenditore individuale -> sono relativi all’impresa, quelli di cui all’art. 65 del Tuir e, quindi, quelli riportati nell’inventario.

società di persone e/o di capitali -> tutti i beni ad esse appartenenti.società di persone e/o di capitali -> tutti i beni ad esse appartenenti.

società di fatto -> beni-merce e beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.

società di fatto -> beni-merce e beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.

N.B.: ai fini procedurali si pone in rilievo che si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

N.B.: ai fini procedurali si pone in rilievo che si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

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Giancarlo Modolo 15

BENI ESCLUSI DALL’ADEMPIMENTO

Sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione:Sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione:

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, in quanto lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato.

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, in quanto lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato.

i beni:di società;di enti privati di tipo associativo;che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.

i beni:di società;di enti privati di tipo associativo;che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO

l’art. 67, comma 1, lettera h), del Tuir, prevede come «reddito diverso» la “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”, la quale a norma dell’art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, “(...) concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (...)”.

l’art. 67, comma 1, lettera h), del Tuir, prevede come «reddito diverso» la “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”, la quale a norma dell’art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, “(...) concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (...)”.

Giancarlo Modolo 16

in concreto è stata prevista la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori, di un reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.

in concreto è stata prevista la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori, di un reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.

per «valore di mercato del diritto di godimento» si deve intendere quello determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, e cioè al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”

per «valore di mercato del diritto di godimento» si deve intendere quello determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, e cioè al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO

per individuare il «valore normale del diritto di godimento di un bene dell’impresa dato in uso», che deve essere confrontato con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, è necessario fare riferimento a specifici criteri oggettivi che sono rappresentati:

per individuare il «valore normale del diritto di godimento di un bene dell’impresa dato in uso», che deve essere confrontato con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, è necessario fare riferimento a specifici criteri oggettivi che sono rappresentati:

Giancarlo Modolo 17

da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale.

da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale.

dal prezzo normalmente praticato dal fornitore; o, in mancanza: da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali;oppure: dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca,

Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

dal prezzo normalmente praticato dal fornitore; o, in mancanza: da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali;oppure: dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca,

Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

Per i beni non rientranti nei suddetti criteri, il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito può risultare da apposita perizia (certificazione con data certa antecedente) che specifica il valore attribuito al diritto stesso in relazione al bene.

Per i beni non rientranti nei suddetti criteri, il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito può risultare da apposita perizia (certificazione con data certa antecedente) che specifica il valore attribuito al diritto stesso in relazione al bene.

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO

La tassazione della “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”, si rende operativa sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando risulta accordato in godimento solo per una frazione dell’anno.

La tassazione della “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”, si rende operativa sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando risulta accordato in godimento solo per una frazione dell’anno.

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Se per intero anno -> il reddito diverso da assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato.

Se per intero anno -> il reddito diverso da assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato.

Se per frazione di anno -> il reddito diverso da assoggettare a tassazione coinciderà con quello calcolato rapportando il valore di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento e cioè:

Se per frazione di anno -> il reddito diverso da assoggettare a tassazione coinciderà con quello calcolato rapportando il valore di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento e cioè:

Valore mercato annuo : 365gg = X (Valore di mercato relativo al periodo di godimento) : Ygg (giorni di godimento)

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ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO

Caso -> unità immobiliare, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento sia pari a euro 30.000,00, viene concessa in godimento per un periodo di 30 giorni contro pagamento di un corrispettivo pari a euro 1.500,00.

Caso -> unità immobiliare, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento sia pari a euro 30.000,00, viene concessa in godimento per un periodo di 30 giorni contro pagamento di un corrispettivo pari a euro 1.500,00.

Giancarlo Modolo 19

il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari a euro 2.465,75 derivante dal seguente conteggio:

(euro 30.000,00 (valore di mercato annuale) x 30 gg : 365) = euro 2.465,75.

il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari a euro 2.465,75 derivante dal seguente conteggio:

(euro 30.000,00 (valore di mercato annuale) x 30 gg : 365) = euro 2.465,75.

il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore sarà dato dal seguente calcolo:il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore sarà dato dal seguente calcolo:

Valore di mercato – corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassareeuro 2.465,75 – euro 1.500,00 = euro 965,75.

N.B.: tale reddito diverso, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’art. 67 del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si deve considerare conseguito alla data di maturazione.

N.B.: tale reddito diverso, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’art. 67 del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si deve considerare conseguito alla data di maturazione.

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INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Regola -> sussiste l’indeducibilità “in ogni caso”, in capo all’impresa commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento (art. 2, comma 36-quaterdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).

Regola -> sussiste l’indeducibilità “in ogni caso”, in capo all’impresa commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento (art. 2, comma 36-quaterdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).

Giancarlo Modolo 20

In concreto -> per l’impresa sono indeducibili non solo i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi inerenti agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.

In concreto -> per l’impresa sono indeducibili non solo i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi inerenti agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.

Deroga -> tale indeducibilità trova una deroga in tutti i casi in cui risultano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità. Pertanto, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’art. 164 del Tuir.

Deroga -> tale indeducibilità trova una deroga in tutti i casi in cui risultano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità. Pertanto, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’art. 164 del Tuir.

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INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI

AUTOVETTURE - DEDUCIBILITÀ COSTI E TASSAZIONE A chiarimento: l’indeducibilità dei costi non opera per i beni per i quali è già prevista una deducibilità limitata dei costi. Rientrano in tale situazione – a titolo meramente indicativo - gli autoveicoli per i quali esiste un’indeducibilità parziale dei costi ai sensi dell’art. 164 del Tuir:per il 2012 i costi relativi alle autovetture sono deducibili al 40% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio);dal 2013, la percentuale del 40% si ridurrà al 27,5% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio).N.B.: il socio non amministratore o non dipendente, è tenuto a dichiarare un reddito diverso pari al valore di mercato della concessione in godimento del bene, a prescindere che in capo alla società sussiste una limitazione alla deducibilità dei costi, il che comporta una doppia tassazione.

A similari conclusioni si perviene nel caso dell’imprenditore individuale che utilizza l’autovettura aziendale anche ai fini privati, nel qual caso, nel 2012 i costi sono ammessi in deduzione nella misura del 40% (80% nel caso di agente di commercio), ma il reddito diverso da dichiarare è pari al valore normale dell’utilizzo dell’autovettura.

AUTOVETTURE - DEDUCIBILITÀ COSTI E TASSAZIONE A chiarimento: l’indeducibilità dei costi non opera per i beni per i quali è già prevista una deducibilità limitata dei costi. Rientrano in tale situazione – a titolo meramente indicativo - gli autoveicoli per i quali esiste un’indeducibilità parziale dei costi ai sensi dell’art. 164 del Tuir:per il 2012 i costi relativi alle autovetture sono deducibili al 40% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio);dal 2013, la percentuale del 40% si ridurrà al 27,5% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio).N.B.: il socio non amministratore o non dipendente, è tenuto a dichiarare un reddito diverso pari al valore di mercato della concessione in godimento del bene, a prescindere che in capo alla società sussiste una limitazione alla deducibilità dei costi, il che comporta una doppia tassazione.

A similari conclusioni si perviene nel caso dell’imprenditore individuale che utilizza l’autovettura aziendale anche ai fini privati, nel qual caso, nel 2012 i costi sono ammessi in deduzione nella misura del 40% (80% nel caso di agente di commercio), ma il reddito diverso da dichiarare è pari al valore normale dell’utilizzo dell’autovettura.

Giancarlo Modolo 21

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INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Regola -> la parte di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è data dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dalla società, o meglio, la quota indeducibile deve essere calcolata applicando ai costi relativi al bene, la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.

Regola -> la parte di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è data dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dalla società, o meglio, la quota indeducibile deve essere calcolata applicando ai costi relativi al bene, la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.

Giancarlo Modolo 22

ESEMPIOCorrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: euro 16.000,00;Valore di mercato del diritto di godimento: euro 20.000,00;Costi complessivamente sostenuti nell’anno per il bene concesso in godimento: euro 2.000,00.

SOLUZIONEQuota di costo indeducibile uguale a euro 400,00 derivante dal seguente conteggio:

2.000 x 4.000 (20.000 - 16.000) : 20.000 = 400

ESEMPIOCorrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: euro 16.000,00;Valore di mercato del diritto di godimento: euro 20.000,00;Costi complessivamente sostenuti nell’anno per il bene concesso in godimento: euro 2.000,00.

SOLUZIONEQuota di costo indeducibile uguale a euro 400,00 derivante dal seguente conteggio:

2.000 x 4.000 (20.000 - 16.000) : 20.000 = 400

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FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI

Il provv. del Direttore dell’Agenzia del 16.11.2011 prevede l’obbligo di segnalare qualsiasi forma di finanziamento/capitalizzazione dei soci a favore della società. Il provv. del Direttore dell’Agenzia del 16.11.2011 prevede l’obbligo di segnalare qualsiasi forma di finanziamento/capitalizzazione dei soci a favore della società.

Giancarlo Modolo 23

Con la circolare n. 25/E/2012, l’Agenzia delle entrate ha posto in rilievo che:in sede di prima applicazione devono essere comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in passato sono ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (NO movimentazioni finanziarie intervenute nell’anno 2011, ma intero ammontare degli apporti fatti dai soci - dato storico);i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci devono essere comunicati per l’intera entità, indipendentemente dal fatto che siano connessi all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci (la comunicazione dell’importo dei finanziamenti o versamenti deve essere effettuata anche da parte dei soci che non hanno ricevuto in godimento alcun bene dalla società);devono essere comunicati anche i finanziamenti ricevuti dai soci (ved.: motivazioni che accompagnano il provv. 16.11.2011 e circ. n. 25/E/2012;nel punto 30 del tracciato deve essere indicato l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, effettuate dai soci a favore della società – manca spazio per eventuali restituzioni delle somme.

Con la circolare n. 25/E/2012, l’Agenzia delle entrate ha posto in rilievo che:in sede di prima applicazione devono essere comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in passato sono ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (NO movimentazioni finanziarie intervenute nell’anno 2011, ma intero ammontare degli apporti fatti dai soci - dato storico);i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci devono essere comunicati per l’intera entità, indipendentemente dal fatto che siano connessi all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci (la comunicazione dell’importo dei finanziamenti o versamenti deve essere effettuata anche da parte dei soci che non hanno ricevuto in godimento alcun bene dalla società);devono essere comunicati anche i finanziamenti ricevuti dai soci (ved.: motivazioni che accompagnano il provv. 16.11.2011 e circ. n. 25/E/2012;nel punto 30 del tracciato deve essere indicato l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, effettuate dai soci a favore della società – manca spazio per eventuali restituzioni delle somme.

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Giancarlo Modolo 24

CASI PARTICOLARI

Soggetti che, pur essendo soci/familiari, sono anche dipendenti o amministratori

Se il socio riveste anche la qualifica di lavoratore dipendente;

o:di amministratore;vige il principio di tassazione del fringe benefit nell’ambito del reddito di lavoro dipendente o assimilato, secondo le modalità di cui all’art. 51 del Tuir.

Si rende applicabile ugualmente a questi soggetti la nuova previsione inserita nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), assoggettando ad imposizione,

come reddito diverso, la differenza tra il valore normale e il corrispettivo pagato, nonostante lo stesso art. 67 stabilisca che le fattispecie in esso

contemplate rilevano soltanto se non rientrano in altre categorie reddituali?

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Giancarlo Modolo 25

Regime fiscale dei costi relativi ai beni concessi in godimento a soci che siano

anche dipendenti o amministratori (ad es. cellulari e autovetture)

Nessun addebito Addebito non inferiore al valore normale

Addebito non inferiore al benefit ma inferiore al valore normale

Deducibilità limitata secondo le regole del Tuir (ad es.: art. 102 per i cellulari e art. 164 per le autovetture) oppure

indeducibilità integrale?

Dovrebbe essere confermata la

deducibilità dei costi in base alle regole

forfettizzate del Tuir

CASI PARTICOLARI

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COMUNICAZIONE – check list - 1

Giancarlo Modolo 26

TRACCIATO COMUNICAZIONE

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COMUNICAZIONE – check list - 2

Giancarlo Modolo 27

TRACCIATO COMUNICAZIONE

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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci

COMUNICAZIONE – check list - 3

Giancarlo Modolo 28

TRACCIATO COMUNICAZIONE

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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci

COMUNICAZIONE – check list - 4

Giancarlo Modolo 29

TRACCIATO COMUNICAZIONE

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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti sociComunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci

COMUNICAZIONE – check list - 5

Giancarlo Modolo 30

TRACCIATO COMUNICAZIONE

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COMUNICAZIONE – check list - 6

Giancarlo Modolo 31

TRACCIATO COMUNICAZIONE

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COMUNICAZIONE – check list - 7

Giancarlo Modolo 32

TRACCIATO COMUNICAZIONE