COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena PROGRAMMA ... · Le recinzioni perimetrali dovranno essere...
Transcript of COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena PROGRAMMA ... · Le recinzioni perimetrali dovranno essere...
Parisi e Associati studio di progettazione – Giannelli, Parisi, RondiniVia S. Saloni n. 49 – 53024 Montalcino (SI)Tel /Fax +39 0577 [email protected]. C.F. 01308570520
COMUNE DI MONTALCINOProvincia di Siena
PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE
(art. 42 comma 6 della L.R. 01/05 e art. 9 del regolamento d’attuazione 5/R)
DELL’AZIENDA AGR. TALENTI RICCARDOPOSTA IN MONTALCINO LOC. Pian di Conte
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -
RICHIEDENTE: Az. Agr. Talenti Riccardo
di Talenti Riccardocon sede in Montalcino (SI), Località Pian di Conte
P. IVA 00998660526
Montalcino (SI), 18/09/2012 Il Tecnico Arch. Tommaso Giannelli
Y:\Lavori_Parisi_Associati\Lavori\Az_Agr_Talenti Riccardo\01_PMAA_1208\05_PMAA_PianoAttuativo\05.2_doc\P.A\PMAA_NTA_120918.doc
PREMESSAPer quanto non espressamente scritto e previsto nelle seguenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo (P.A.) Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) si dovrà fare riferimento alle N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di MONTALCINO vigente, approvato con deliberazione C.C. n° 41 del 01/06/2000, nonché al vigente Regolamento Edilizio locale, e successive varianti.
ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELL’AREALe proprietà (terreni ed edifici) dell'azienda agricola Talenti Riccardo sono accatastate per la maggior parte all'interno del territorio comunale di Montalcino (SI) ed in minor parte in quello del comune di Cinigiano (GR). Per una più chiara visione della situazione catastale dell'azienda si rimanda all'elaborato del P.M.A.A. denominato “Visure Catastali” dal quale si può dedurre la consistenza totale dell'azienda. In questa sede preme approfondire che i terreni inerenti le presenti norme di attuazione sono quelli su cui insiste il centro aziendale e che sono censiti al Foglio 196 particelle: 45, 55, 75, 162, 164, 166. I terreni di cui alle particelle sopra elencate sono classificate dal P.R.G. comunale vigente secondo i seguenti termini: E8 – Terreni altocollinari con paesaggio misto a boschi e zone coltivate di cui all' ART. 25 delle N.T.A..
ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI DEL P.A.-P.A.P.M.A.A. E DEGLI INTERVENTI AMMESSI
Nel rispetto dei contenuti della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del
territorio e la relativa disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con
prevalente funzione agricola, dovrà essere privilegiato il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti, adeguandole alle attuali esigenze dell’attività agricola. Le nuove costruzioni
devono concorrere alla prevenzione ed al recupero del degrado ambientale.
I progetti edilizi saranno valutati sotto l’aspetto della sostenibilità integrata, territoriale, ambientale e
socio-economica, considerando sia il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore
agricolo e dei suoi addetti, sia l’impiego delle risorse naturali quali aria, acqua, suolo, flora e fauna.
ART. 3 - CAMBI DI DESTINAZIONI D’USO
Il presente Piano Attuativo non prevede cambi di destinazione d’uso degli immobili agricoli per un
periodo di dieci anni decorrenti dalla sua efficacia e come dalle prescrizioni contenute nell' atto d’obbligo
unilaterale che dovrà essere sottoscritto ai sensi dei commi 7, 8 e 9 del’ art. 42 della L. R. 01/05.
Si precisa inoltre che, nel rispetto del parere agronomico sul P.M.A.A. espresso dall'ufficio competente
dell' Unione dei Comuni del 27/01/2012, per il solo podere Colombaio non è consentito il cambio di
destinazione da annessi ad abitazione del piano terra in quanto il piano primo appare sufficiente ad
accogliere l'imprenditore agricolo e la famiglia.
ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
Come definito della citata L. R. 01/05 sono da considerarsi agricole e connesse ad attività agricola tutte
quelle attività previste dall’art. 2135 del Codice Civile nonché:
- gli agriturismi;
- le attività di preparazione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della
forestazione;
- le attività faunistico-venatorie;
- tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
ART. 5 - LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI VOLUMI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLE
I nuovi volumi a supporto dell’attività agricola, in relazione agli esiti dell’analisi del contesto paesaggistico
circostante oltreché del ciclo produttivo e della valutazione delle trasformazioni funzionali e compatibili,
saranno ubicati il più possibile nelle vicinanze delle volumetrie aziendali esistenti (Tav. 2 – Palanimetria
Aziendale). Gli edifici dovranno inoltre avere caratteristiche architettoniche compatibili col territorio, il
paesaggio e l’ambiente, perseguendo la massima coerenza con le suddette risorse.
ART. 6 - CARATTERI TIPOLOGICI DEI NUOVI VOLUMI E ANNESSI
Le nuove realizzazioni edilizie, anche interrate, dovranno essere coerenti con il contesto territoriale-
paesaggistico di riferimento. Ne dovranno rispettare gli elementi costituenti quali la viabilità, le colture,
le costruzioni presenti e le eventuali emergenze paesistico-ambientali (PMAA - Tav. 11 – Emergenze
Ambientali).
In termini di ubicazione dei nuovi volumi sono possibili realizzazioni in aderenza con gli edifici o con i
complessi di edifici esistenti. Nel caso in cui suddetta collocazione non si renda possibile sono possibili
anche edificazioni seminterrate e non seminterrate collocate in prossimità dell'edificato esistente.
L’armonizzazione dei nuovi volumi con il patrimonio immobiliare esistente e con il contesto territoriale di
riferimento sarà perseguito impiegando soluzioni tipologiche e materiali anche non vernacolari (Rif. PIT
Regione Toscana scheda 38 – Val d' Orcia) che ben si integrino con il paesaggio circostante.
ART. 7 – MATERIALI
Le costruzioni potranno essere realizzate con struttura portante in muratura, in cemento armato, in
acciaio. Le superfici esterne delle facciate potranno essere rifinite in pietra, intonaci civili, in mattoni
facciavista o con altri materiali che per cromia e finitura ben si integrano con il contesto di riferimento.
Le coperture potranno essere anche seminterrate e dovranno comunque essere considerate elementi
organici dell’intero edificio e pertanto la loro realizzazione dovrà rispondere a precise soluzioni
progettuali che prevedano il loro inserimento nella composizione formale dell’edificio.
Se non interrate le coperture degli edifici potranno essere realizzate in cotto o con altro materiale di
colori simil cotto o con altri materiali che per cromia e finitura ben si integrano con il contesto di
riferimento; per le gronde ed i pluviali è consentito l’utilizzo del rame o della lamiera zincata preverniciata
color testa di moro.
Particolare cura dovrà essere riservata agli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio
esistente, rispettandone il più possibile i caratteri tipologici e ove possibile riutilizzando i materiali
originali.
I portoni di acceso e gli infissi esterni dei nuovi volumi ad uso agricolo potranno essere con telaio in
legno o in acciaio e tamponatura in legno, vetro e lamiera zincata preverniciata.
ART. 8 – RECINZIONI
Le recinzioni devono costituire un insieme architettonico con il manufatto edilizio.
Le recinzioni perimetrali dovranno essere realizzate in pali e rete a maglia sciolta anche con sottostante
cordolo o staccionate in legno con traversi in legno o metallo e potranno avere altezza massima di ml.
2,00.
Su tutte le suddette recinzioni è consentita l’installazione di cancelli metallici con disegno semplice.
ART. 9- AREE A VERDE
Per quanto concerne la realizzazione delle aree a verde dovranno essere poste a dimora specie arboree
ed arbustive di tipo autoctono e/o naturalizzato. Non è consentito l’uso di specie esotiche e più in
generale alloctone. E’ consentita la prevalenza delle spoglianti sulle sempreverdi; resta inteso che la
piantagione di piccoli arbusti, erbacee e fioriture annuali gode della massima discrezionalità.
ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DEI NUOVI VOLUMI AGRICOLI
Come desumibile dagli elaborati del P.M.A.A. è consentita l'edificazione di nuove volumetrie con
destinazione agricola per un volume complessivo massimo pari a mc. 4198,50.
Le nuove volumetrie dovranno comunque rispettare gli altri parametri urbanistici delle N.T.A. del P.R.G.
vigente, come di seguito riportati:
1. Altezze massima degli edifici: H= 7.50 m.
2. Distanza minima dai confini 15 m.
ART. 11 – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
Come prescritto ai sensi del Titolo IV Capo III della Legge Regionale n.1/2005 il presente P.A.-
P.A.P.M.A.A prevede gli impegni dell’allegato schema di atto unilaterale d’obbligo.
Montalcino (SI) li 18/09/2012 Il tecnico Arch. Tommaso Giannelli