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COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE 1 ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI APPROVATI NEL 2010 H.A.9 (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO 1° pubbl. 9/10) Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto. Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c. E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel registro imprese. H.A.10 - (INSUSSISTENZA DI LIMITI OGGETTIVI AI CONFERIMENTI IN NATURA VALUTATI EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. 1° pubbl. 9/10) Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall'art. 2343 ter,

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COMITATO INTERREGIONALE

DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

1

ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI

IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI APPROVATI NEL 2010

H.A.9 – (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA

TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI

CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1° pubbl. 9/10) Al fine di dare

data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è

possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata,

anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di

aumento di capitale sociale suo presupposto.

Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a

patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la

delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5,

c.c.

E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla

condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di

aumento loro presupposto nel registro imprese.

H.A.10 - (INSUSSISTENZA DI LIMITI OGGETTIVI AI

CONFERIMENTI IN NATURA VALUTATI EX ART. 2343 TER,

COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10) Il procedimento di

valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall'art. 2343 ter,

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comma 2, lett. b), c.c., stante la sua alternatività rispetto al

procedimento di cui alla lett. a) del medesimo comma e la mancanza

di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi

bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1

dello stesso art. 2343 ter c.c.), a prescindere da una sua preesistente

autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o

da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società

conferitaria.

Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a

conferimenti di aziende o rami d’azienda; beni di proprietà di persone

fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il

cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.

H.A.11 - (ELEMENTI FORMALI DELLA VALUTAZIONE

DELL’ESPERTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. –

1° pubbl. 9/10) La valutazione dell’esperto di cui all’art. 2343 ter,

comma 2, lett. b), c.c., può non essere asseverata con giuramento,

posto che la norma in commento non prescrive tale adempimento.

Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta

l’attestazione da parte dell’esperto che il valore attribuito ai beni è

almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del

capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

H.A.12 - (REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ESPERTO

CHIAMATO A REDIGERE LA VALUTAZIONE DI

CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C.

– 1° pubbl. 9/10) L'esperto chiamato a redigere la valutazione di

conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., non deve

necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali: gli

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unici requisiti prescritti dalla norma sono l'indipendenza e l'adeguata

professionalità.

H.B.35 – (MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI

INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETA’ CON TITOLI

NON DEMATERIALIZZATI I CUI STATUTI NON IMPONGANO

IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI – 1° pubbl. 9/10)

Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di

voto (art. 2370, comma 1, c.c.).

Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non

impongano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni

acquista tale diritto ai sensi dell’art. 2355 c.c.:

a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:

- nel momento dell’iscrizione nel libro dei soci;

b) nel caso di girata di titoli nominativi:

- nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una

serie continua di girate, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione

nel libro soci;

c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla

girata (c.d. transfert), alternativamente:

- nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;

- nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario,

prescindendo dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro

soci ai sensi dell’art. 2022, comma 1, ultimo periodo, c.c.

Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimato

all’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con il

conseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale

libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui

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girato in virtù di una serie continua di girate, ovvero a lui intestato fin

dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi.

H.B.36 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN

PRESENZA DI CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL PREVENTIVO

DEPOSITO DELLE AZIONI EX ART. 2370, COMMA 2, C.C. – 1°

pubbl. 9/10) Il legislatore della riforma ha abrogato l’obbligo generico

di preventivo deposito delle azioni per legittimarsi all’intervento in

assemblea, previsto dal vecchio testo dell’art. 2370 c.c., al fine di

consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare

autonomamente la materia in base alle proprie esigenze organizzative.

Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2, c.c., le società azionarie

possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e

quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri

statuti, alternativamente, il diritto all’intervento:

1) con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell’assemblea,

escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello

che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);

2) previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello

svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto ai soci di

effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo

la società ad obblighi di ulteriore verifica);

3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello

svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di

effettuare girate tra il deposito e l’assemblea e assumendo

conseguentemente la società l’obbligo di ulteriore verifica, se richiesta

dai giratari).

Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare

delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea; nella

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seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in

cui al momento dell’assemblea abbia perso tale titolarità

(evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse dalla

girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare

delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea

un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le

esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento in

sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell’art. 2370

c.c.

Nell’ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che

hanno ritirato i titoli di riesibirli alla presidenza dell’assemblea per

legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola

statuaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro. Sarà

onere dell’eventuale giratario successivo di documentare la perdita

del diritto di intervento del suo dante causa.

H.B.37 – (MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI

INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETA’ AMMESSE

ALLA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI – 1° pubbl. 9/10)

Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli il diritto di

intervento in assemblea si acquista ai sensi dell’art. 83 sexies T.U.F.:

a) nel caso di società quotate:

- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

precedente l’assemblea (non sono ammesse deroghe statutarie a tale

regola);

b) nel caso di società non quotate il cui statuto nulla disponga in

merito:

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- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al

momento dell’apertura dell’assemblea;

c) nel caso di società non quotate il cui statuto richieda che le azioni

siano registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a

partire da un termine prestabilito, alternativamente:

- 1. nell’ipotesi che lo statuto vieti la cessione fino alla chiusura

dell’assemblea:

con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine

della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni

coincidente con la regola statutaria;

- 2. nell’ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino alla chiusura

dell’assemblea:

con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine

della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni

coincidente con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha

acquistato le azioni anteriormente a tale termine, nel caso contrario

(acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell’intermediario

sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea.

H.B.38 – (DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA PRESIDENZA

DELL’ASSEMBLEA OVVERO DA DEPOSITARE O

COMUNICARE PREVENTIVAMENTE PER LEGITTIMARSI

ALL’INTERVENTO 1° pubbl. 9/10) In relazione alle diverse tecniche

di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di

acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti

H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla

società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:

1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:

a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:

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nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro

dei soci;

b) nel caso di girata di titoli nominativi:

le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende

legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;

c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi

diversi dalla girata (c.d. transfert):

le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del

soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati

in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;

2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:

la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del

trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di

statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83sexies T.U.F.

H.G.28 - (RINUNCIA ALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446, TERZO

PERIODO, COMMA 1, C.C. – 1° pubbl. 9/10) L’obbligo di

preventivo deposito presso la sede sociale della situazione

patrimoniale previsto dall’art. 2446, terzo periodo, comma 1, c.c. è

imposto nell’esclusivo interesse dei soci, spetterà dunque ai medesimi

il diritto di rinunciarvi all’unanimità.

La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto

esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione

patrimoniale e non anche la sua redazione.

H.G.29 – (AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELEGATO CON

ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE – 1° pubbl. 9/10) Nel

caso di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il

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capitale sociale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione

ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c., lo statuto, o la delibera che

lo modifica, deve contenere, oltre ai criteri cui gli amministratori

devono attenersi per la determinazione del prezzo, anche le ragioni

dell’esclusione del diritto di opzione.

Le formalità previste dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. si applicano, in

quanto compatibili, sia alla delibera dell’assemblea dei soci di delega

(vedi orientamento H.G.15), sia alla delibera delegata assunta

dall'organo amministrativo.

Si ritiene in particolare necessario che, prima della adozione della

delibera delegata, gli amministratori predispongano una relazione (da

comunicare al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al

soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima

della riunione del consiglio) dalla quale risultino l’attualità delle

ragioni che escludono l’opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei

criteri fissati nella delibera di delega per la determinazione del prezzo.

Si ritiene inoltre necessario che i sindaci attestino la congruità del

prezzo di emissione.

La relazione degli amministratori e quella dei sindaci non devono

essere depositate presso la sede della società nei quindici giorni

precedenti la delibera delegata.

H.G.30 – (AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI

MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA EFFETTUATO

DALL'UNICO SOCIO – 1° pubbl. 9/10) Nel caso di aumento del

capitale sociale di società unipersonale, da realizzarsi mediante

conferimento di beni in natura o di crediti da parte dell'unico socio,

non si applica la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2441 c.c., in

quanto la delibera di aumento non comporta l'esclusione del diritto di

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opzione di alcun socio: non è pertanto necessario che vengano redatte

la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale,

non è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale della

perizia di stima del bene o del credito conferendo e la deliberazione

può determinare il prezzo delle azioni senza tenere conto del valore

del patrimonio netto della società, in quanto tali previsioni sono poste

a garanzia dei soli soci che subiscono l'esclusione del diritto di

opzione.

H.I.25 – (EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

PREVISTA DALL'ART. 2358 C.C. – 1° pubbl. 9/10) In mancanza di

richiamo all'art. 2436 c.c. e di riconoscimento del diritto di

opposizione ai creditori sociali (ed in genere ai terzi) si deve ritenere

che l'autorizzazione alle operazioni di "assistenza finanziaria",

deliberata dall'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'art.

2358 c.c., produca effetti anche prima della sua iscrizione al

competente registro delle imprese.

Pertanto il notaio incaricato potrà ricevere l'atto che importa

"assistenza finanziaria" anche prima dell'iscrizione della delibera

autorizzativa.

H.K.7 – (PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI

DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E DETERMINAZIONE

DEL MOMENTO DI EFFICACIA DELLA MODIFICA - 1° pubbl.

9/10) Le modifiche alle condizioni di un prestito obbligazionario

devono necessariamente essere approvate sia dalla società, tramite

l’organo legalmente o statutariamente competente, sia dall’assemblea

degli obbligazionisti, senza che assuma alcun rilievo l’ordine di

adozione delle due deliberazioni.

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Le modifiche saranno efficaci solo dopo che sarà stata iscritta nel

registro imprese la delibera della società ex art. 2436 c.c., (richiamato

dall’art. 2410, comma 2, c.c.) e sia stata adottata la conforme delibera

dell’assemblea degli obbligazionisti, ancorché non iscritta.

Tale ultima delibera, infatti, pur essendo soggetta a iscrizione nel

registro imprese, acquista efficacia immediata, non potendosi ad essa

applicare il disposto dell’art. 2436 c.c. per assenza di richiamo.

H.K.8 – (PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEGLI

OBBLIGAZIONISTI – 1° pubbl. 9/10) In mancanza del

rappresentante comune, l’assemblea degli obbligazionisti può essere

presieduta dal presidente della società o da altro soggetto nominato

direttamente dagli intervenuti.

H.M.1 – (PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN

COMPROPRIETA’ – 1° pubbl. 9/10) Nel caso in cui tutte le azioni

rappresentanti l’intero capitale di una s.p.a. appartenga a più soggetti

in un’unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli

eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare

integralmente la normativa riferita alla “società unipersonale”.

E’ infatti da rilevare che, ai sensi dell’art. 2347, comma 1, c.c., nel

caso di comproprietà di azioni, i diritti sociali non spettano “uti

singuli” ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì

congiuntamente al “gruppo”, che li può esercitare esclusivamente

attraverso un rappresentante comune. Così ad esempio non ci

saranno tanti diritto di intervento all’assemblea, tanti diritti di voto o

tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della

partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di

voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai

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comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante

comune.

I.A.10 – (POLIZZA ASSICURATIVA O FIDEIUSSIONE

BANCARIA SOSTITUTIVE DEL CONFERIMENTO IN DENARO

E DPCM ATTUATIVO – 1° pubbl. 9/10) La disposizione di cui

all’art. 2464, comma 4, secondo periodo, c.c., in base alla quale il

versamento iniziale dovuto al momento della sottoscrizione dell’atto

costitutivo può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una

fideiussione bancaria, stipulata per un importo almeno

corrispondente, è inattuabile fino a quando non saranno determinate

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le caratteristiche

della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria.

I.A.11 – (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA

TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI

CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1° pubbl. 9/10) Al fine di dare

data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è

possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata,

anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di

aumento di capitale sociale suo presupposto.

Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a

patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la

delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5,

c.c., richiamato dall’art. 2480 c.c.

E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla

condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di

aumento loro presupposto nel registro imprese.

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I.B.26 – (SEGRETARIO NELLE ASSEMBLEE - 1° pubbl. 9/10)

Nelle assemblee di srl la figura del segretario che assiste il presidente

non è prevista da alcuna norma. La materia può essere pertanto

liberamente disciplinata dallo statuto, sia nel senso di prevedere

(sempre o in alcuni casi) la nomina di un segretario, sia nel senso di

inibirla, riservando la verbalizzazione al presidente.

In assenza di specifiche previsioni statutarie deve ritenersi che il

potere di verbalizzazione spetti al presidente, e che il medesimo possa

comunque nominare un segretario o proporre all’assemblea di

effettuare tale nomina.

In ogni caso il segretario non può essere nominato quando il verbale

debba essere redatto da notaio.

I.B.27 - (SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA CONVOCAZIONE

DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/10) Il codice civile non si

preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati a

convocare l’assemblea di srl., né di rimettere tale individuazione

all’autonomia statutaria (la disposizione di cui all’art. 2479 bis,

comma 1, c.c. si limita infatti a stabilire che lo statuto determina i

“modi” di convocazione dell’assemblea e non anche i soggetti

legittimati ad attuarli).

Al contrario la disciplina positiva dettata per la spa individua

inderogabilmente negli amministratori i soggetti legittimati a

convocare l’assemblea (art. 2366, comma 1, c.c.), anche nell’ipotesi in

cui tale convocazione avvenga su impulso dei soci ai sensi dell’art.

2367 c.c.

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13

Stante quanto sopra si può ritenere che lo statuto di srl possa

disciplinare con la più ampia autonomia la materia, senza dover

applicare per analogia le limitazioni imposte per la spa.

Sarà così possibile attribuire il potere di convocazione dell’assemblea

ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.

In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza

spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di

determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci

(art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e a una

maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale

sociale.

I.B.28 - (SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTUARE IL

PROCEDIMENTO DI DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE

CONSULTAZIONE O CONSENSO SCRITTO – 1° pubbl. 9/10) Il

codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti

legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante

consultazione scritta o consenso scritto, né di rimettere tale

individuazione all’autonomia statutaria.

Stante quanto sopra si può ritenere che lo statuto possa disciplinare

con la più ampia autonomia la materia.

Sarà così possibile attribuire il potere di attuare il procedimento di

decisione mediante consultazione o consenso scritto ad uno o più

amministratori e/o sindaci e/o soci.

In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza

spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di

determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci

(art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e a una

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maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale

sociale.

I.B.29 - (INDEROGABILITA’ DELLA FACOLTA’ DI UNO O PIU’

AMMINISTRATORI O DEL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE

DI SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEI SOCI

DETERMINATI ARGOMENTI – 1° pubbl. 9/10) La disposizione

contenuta nell’art. 2479, comma 1, c.c., che attribuisce ad uno o più

amministratori, ovvero a tanti soci che rappresentino almeno un terzo

del capitale sociale, il potere di sottoporre all’approvazione dei soci

determinati argomenti, integra un elemento tipico del modello srl e

come tale non è derogabile in senso limitativo dallo statuto.

E’ al contrario possibile che lo statuto attribuisca ad una maggioranza

meno qualificata di soci (ad esempio un decimo del capitale), ovvero

ad altri soggetti (ad esempio uno o più sindaci) il suddetto potere di

sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti.

I.B.30 – (INERZIA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A

SOLLECITARE LA DECISIONE DEI SOCI O A CONVOCARE

L’ASSEMBLEA SU RICHIESTA DEL TERZO DEL CAPITALE –

1° pubbl. 9/10) Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati ad attuare il

procedimento di decisione dei soci mediante consenso o consultazione

scritta ovvero nel convocare l’assemblea se richiesti da tanti soci che

rappresentino almeno un terzo del capitale (o la minor percentuale

eventualmente determinata dallo statuto) sarà applicabile per

analogia il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 2367, comma 2, c.c.

I.B.31 – (LEGITTIMITA’ DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA

CHE RICONOSCA AD UNA MINORANZA IL DIRITTO DI

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CHIEDERE IL RINVIO DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/10)

Stante la meritevolezza dell’interesse tutelato (postulata per le società

azionarie dalla disposizione contenuta nell’art. 2374 c.c.), si ritiene

legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di

soci, più o meno qualificata, la facoltà di richiedere il rinvio

dell’assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino

insufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.

In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera

continuazione della prima e non richiederà un’autonoma

convocazione.

I.G.42 - (RINUNCIA ALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2482 BIS, COMMA 2,

C.C. – 1° pubbl. 9/10) Ove l’atto costitutivo non preveda l’esenzione

dall’obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione

patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c., almeno otto giorni prima

dell’assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto di rinunciare

all’unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo

informativo posto a carico dell’organo amministrativo nell’esclusivo

interesse dei medesimi soci.

La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto

esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione

patrimoniale e non anche la sua redazione (vedi orientamento I.G.7).

I.L.5 – (LEGITTIMAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI

SOCIALI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETA’

SOCIA DI SRL – 1° pubbl. 9/10) La società che all’esito di

un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più

partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione

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appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è

legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o

scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che

risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata.

La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai

trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa),

trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi

le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che

dei loro patrimoni (vedi orientamento L.A.15).

I.M.1 – (PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN

COMPROPRIETA’ – 1° pubbl. 9/10) Nel caso in cui la partecipazione

rappresentante l’intero capitale di una s.r.l. appartenga a più soggetti

in un’unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli

eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare

integralmente la normativa riferita alla “società unipersonale”.

E’ infatti da rilevare che, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., nel

caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non

spettano “uti singuli” ai comproprietari, disgiuntamente tra loro,

bensì congiuntamente al “gruppo”, che li può esercitare

esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Così ad

esempio non ci saranno tanti diritto di intervento all’assemblea, tanti

diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i

comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di

intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa

da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del

rappresentante comune.

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J.A.16 – (COLLEGIALITA’ OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI

LIQUIDAZIONE PLURIPERSONALE – 1° pubbl. 9/10) La

disciplina della liquidazione contenuta negli artt. 2484 e ss. c.c. integra

un modello unitario, applicabile indistintamente e globalmente a tutte

le società di capitali.

A ciò consegue l’inderogabilità, anche con riferimento alle srl, della

previsione contenuta nell’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c., che consente

all’assemblea, ovvero ad una specifica clausola statutaria, di

determinare le regole di funzionamento del collegio (in caso di

pluralità di liquidatori) ma non anche l’istituzione di un organo di

liquidazione pluripersonale non collegiale.

Tale convincimento si basa, oltre che sul chiaro tenore letterale della

norma e sulla unicità sistematica della disciplina della liquidazione

delle società di capitali, sulla circostanza che il legislatore della

riforma ha inteso istituire un rapporto di gestione/controllo della fase

di liquidazione basato sul dualismo liquidatori/soci (vedi relazione alla

legge di riforma del diritto societario), ciò in parziale difformità a

quanto previsto nella fase di normale operatività delle società di

capitali dai vari sistemi di governance.

Spetta infatti ai soci nominare e revocare i liquidatori, attribuire loro

poteri più o meno ampi, riservarsi l’autorizzazione di singoli atti,

determinare i criteri della liquidazione.

Il potere di controllo e di opposizione alla altrui gestione che

spetterebbe reciprocamente ai singoli co-liquidatori in ipotesi di

mancata istituzione di un organo collegiale risulterebbe dunque in

contrasto con il modello di gestione/controllo voluto dal legislatore.

Per quanto riguarda poi la srl è anche da rilevare che non è possibile

applicare ai liquidatori, per analogia, le regole di governance previste

per gli amministratori, in quanto l’ordinamento consente il ricorso

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all’analogia solo per colmare una lacuna di disciplina e non per

derogare ad una disciplina espressa.

Neanche il disposto dell’art. 2488 c.c. può essere invocato per

sostenere la possibilità di nominare nella srl più liquidatori che

operino non collegialmente, poiché gli “organi amministrativi”

individuati in detta disposizione non possono essere confusi con gli

“organi liquidativi” di cui all’art. 2487 c.c., anche se entrambi

compiono attività gestorie. Inoltre la deroga alla disciplina del

funzionamento collegiale dell’organo di liquidazione pluripersonale

limitata alla sola srl risulterebbe incompatibile con il sistema unitario

della liquidazione delle società di capitali e quindi non applicabile per

espressa previsione del medesimo art. 2488 c.c.

J.A.17 – (DELEGABILITA’ DI FUNZIONI A DETERMINATI

LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/10) Poiché l’art. 2487, comma 1, lett. a)

c.c. non pone limiti alla facoltà dell’assemblea (o dello statuto) di

dettare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatri, si ritiene

lecita la previsione operata ai sensi di detta disposizione in base alla

quale il collegio dei liquidatori possa delegare ad uno o più dei suoi

componenti determinate funzioni.

J.A.18 – (MANCATA INDICAZIONE DELLE REGOLE DI

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI –

1°pubbl. 9/10) E’ possibile procedere alla nomina di una pluralità di

liquidatori anche senza determinare (per delibera assembleare o per

statuto) le regole di funzionamento del collegio.

In tal caso sarà infatti applicabile allo stesso, per analogia e con

riferimento a tutti i tipi di società di capitali, la disciplina codicistica

sul funzionamento del consiglio di amministrazione delle spa. Tale

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disciplina è infatti l’unica positiva esistente in materia di organo

gestorio collegiale.

J.A.19 - (CONTROLLO SULLA GESTIONE DURANTE LA

LIQUIDAZIONE – 1° pubbl. 9/10) Dal combinato disposto dell’art.

2487bis, comma 3, c.c. (nella parte in cui prevede la cessazione degli

amministratori con l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel

registro imprese) e dell’art. 2488 c.c. (nella parte in cui prevede che

durante la fase della liquidazione le disposizioni sugli organi di

controllo si applichino in quanto compatibili), si può ritenere che il

controllo sulla gestione delle società di capitali in liquidazione spetti:

- nelle srl: al collegio sindacale, se nominato (per obbligo di legge o di

statuto);

- nelle spa con sistema tradizionale: al collegio sindacale;

- nelle spa con sistema dualistico: al consiglio di sorveglianza che

rimane dunque in carica;

- nelle spa con sistema monistico: ad un collegio sindacale

appositamente nominato.

Tale ultimo modello di governance societaria presuppone infatti

necessariamente l’esistenza di un consiglio di amministrazione in

grado di emanare i componenti del comitato per il controllo sulla

gestione.

Venuti meno tutti gli amministratori, per effetto dell’art. 2487bis,

comma 3, c.c., tale modello di governance non può dunque più essere

attuato, né direttamente, ritenendo non cessati i soli amministratori

componenti il comitato di controllo (poiché in tal caso non si

comprende chi sarebbe competente per le nomine e sostituzioni dei

medesimi), né indirettamente, ritenendo applicabile al collegio dei

liquidatori la designazione al proprio interno di un comitato di

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controllo composto da alcuni liquidatori (poiché ciò non è consentito

dal modello unitario di liquidazione di tutte le società di capitali).

In detta fattispecie troveranno dunque piena applicazione le norme

sulla obbligatorietà della nomina del collegio sindacale quale organo

cui la legge attribuisce tipicamente le funzioni di controllo sulla

gestione.

L.E.8 – (FUSIONE, SCISSIONE E RIDUZIONE VOLONTARIA DI

CAPITALE SOCIALE – 1° pubbl. 9/10) La fusione e la scissione sono

negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt.

2501 e 2506 c.c.

All’esito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei

capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle

società originarie (vedi orientamento L.A.31), senza che ciò integri

una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli

artt. 2445 e 2482 c.c.

Ciò accade:

a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l’entità del capitale

sociale della società di nuova costituzione;

b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della

società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente,

ancorché non aumentato del capitale dell’incorporata;

c) nella scissione propria, nel limite in cui il capitale sociale della

scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile

trasferito alla beneficiaria, e qualunque sia il capitale sociale della

beneficiaria;

d) nella scissione a favore di beneficiaria preesistente, nel limite in cui

il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il

patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, ed il capitale sociale

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della beneficiaria non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché

non aumentato di un importo pari alla riduzione di capitale operata

dalla scissa.

In dette ipotesi non è dunque necessario rispettare i maggiori termini

di opposizione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445 e 2482 c.c.

per la fattispecie della riduzione reale del capitale, in quanto la tutela

dei creditori non può che essere quella tipica del procedimento di

fusione o scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei casi,

salve le leggi speciali).

In tutti gli altri casi la riduzione reale del capitale sociale delle società

preesistenti potrà essere attuata (e quindi stipulato il relativo atto)

solo dopo che siano decorsi i termini di 90 giorni di cui agli artt. 2445

e 2482 c.c., e nel rispetto degli altri limiti imposti da detti articoli.

L.E.9 – (LEGITTIMITA’ DELL’EMERSIONE DI UN AVANZO O

DI UN DISAVANZO DI FUSIONE O SCISSIONE - 1° pubbl. 9/10)

La previsione contenuta nell’art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata

per la scissione dall’art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.),

nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o

avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un

principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni

possa essere posta in essere con modalità che contemplino una

rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di

nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto

societario.

Si ritiene pertanto che gli annullamenti di partecipazioni e le

variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possano

essere realizzati nell’ambito di una fusione o scissione se non nei limiti

imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e

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nell’integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li

disciplinano.

M.A.23 – (LEGITTIMITA’ DELL’ACQUISTO DI PROPRIE

QUOTE DA PARTE DI COOPERATIVA CUI SI APPLICHINO LE

NORME DELLA S.R.L. – 1° pubbl. 9/10) L’art. 2529 c.c. in tema di

acquisto delle proprie quote (o azioni) da parte della società

cooperativa si applica anche alle cooperative che adottino le norme

della società a responsabilità limitata, nonostante il divieto

all’acquisto di quote proprie dettato in tema di srl dall’art. 2474 c.c.,

stante la specialità della disciplina cooperativa e la finalità particolare

dell’operazione a sostegno della mutualità (favorire i soci in difficoltà

finanziarie e quelli che vogliono recedere senza che ricorrano i

presupposti di legge o di statuto).

M.A.24 – (ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA DA

PARTE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE – 1° pubbl. 9/10) Si

ritiene che nonostante l’art. 2511 c.c., come novellato dall’art. 10,

comma 1, della L. 99/09, definisca la società cooperativa come quella

iscritta nell’albo di cui all’art. 2512 c.c., la stessa acquisti la

personalità giuridica con la sola iscrizione nel registro delle imprese ai

sensi dell’art. 2331, comma 1, c.c., richiamato dall’art. 2523, comma 2,

c.c.

M.A.25 – (LEGITTIMITA’ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

O CON ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

NELL’ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI – 1° pubbl. 9/10)

Nelle delibere relative alle nomine dei componenti gli organi sociali si

ritiene che sia sempre consentito ai soci, qualora l’atto costitutivo lo

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preveda, di esprimere il proprio voto per corrispondenza (ovvero con

altri mezzi di telecomunicazione), anche se in tal caso non potrà

trovare applicazione la previsione contenuta nel comma 6, secondo

periodo, dell’art. 2538 c.c., in base alla quale l’avviso di convocazione

deve contenere per esteso la delibera proposta.

Tale ultima disposizione non è infatti volta a limitare il diritto di voto

ma a superare un impedimento tecnico in ordine alla formazione di

una volontà deliberativa univoca nell’ambito di un procedimento che

consente ai soci di non partecipare alla discussione assembleare.

Non troverà pertanto applicazione in tutti quei casi in cui il socio è

chiamato ad esprimere una preferenza (come nelle elezioni delle

cariche sociali) piuttosto che un consenso od un dissenso su una

determinata decisione.

O.A.6 – (DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI CRITERI

DI RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO DI LIQUIDAZIONE IN

DEROGA ALL’ART. 2282, COMMA 1, C.C. – 1° pubbl. 9/10) Ai soci

è consentito, con l’introduzione nel contratto sociale di una clausola

programmatica, di determinare liberamente i criteri di ripartizione

dell’attivo di liquidazione, purché ciò avvenga all’unanimità e sia

rispettato il divieto del patto leonino.

Si ritiene tuttavia che dal verificarsi di una causa di scioglimento in

poi tale facoltà non sia più consentita, poiché da tale momento è

entrato nel patrimonio individuale di ogni singolo socio il diritto di

credito alla ripartizione dell’attivo secondo i criteri precedentemente

fissati.

Per poter ottenere dunque la ripartizione dell’attivo di liquidazione in

maniera difforme rispetto ai criteri di contratto vigenti al momento

del verificarsi di una causa di scioglimento sarà necessario attuare gli

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opportuni negozi traslativi dei diritti di credito vantati dai singoli soci

utilizzando uno degli schemi consentiti dall’ordinamento (donazione,

vendita, rinuncia, ecc.).