coltivatore reggiano 4

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A cura della Coldiretti di Reggio Emilia ARTICOLO 62: VADEMECUM OPERATIVO CONDIZIONALITÀ, AVVICENDAMENTO COLTURE A cura della Coldiretti di Reggio Emilia Il coltivatore Reggiano - Ottobre/Novembre 2012 - numero 04 del 19/11/2012 - Poste Italiane Spa / Spedizione in abbonamento postale - 70% - LO/BS – prezzo € 1,00 – Contiene I.P. e I.R. Il coltivatore NUMERO 04 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2012

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  • A cura della Coldiretti di Reggio Emilia

    ARTICOLO 62: VADEMECUM OPERATIVO

    CONDIZIONALIT, AVVICENDAMENTO COLTURE

    A cura della Coldiretti di Reggio Emilia

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    Il coltivatore NUMERO 04 - OttObRE/NOvEMbRE 2012

  • 3Il coltivatore

    arrivato il momento dellentrata in vigore dellarticolo 62 che regola la cessio-

    ne dei prodotti agricoli e agroalimentari. innegabile che il suo avvento abbia

    sollevato qualche trambusto e, comera prevedibile, provocato confusione nel

    settore anche a causa di interpretazioni stravaganti e errate.

    Larticolo 62 ha dato il via ad una nuova epoca per la filiera agroalimentare ita-

    liana che porta con se il merito di qualificare come tali i comportamenti illeciti

    e instaurare rapporti chiari e trasparenti nelle transazioni commerciali tutelan-

    do, in particolare, la parte debole che di frequente lagricoltore e superando

    usi atavici che legittimavano posizioni di potere, o strapotere, con contratti ca-

    pestro e tempi di pagamento lunghissimi.

    I due aspetti pi importanti della normativa, i tempi di pagamento e lobbligo

    dei contratti, obbligano a comportamenti di virtuosit e di chiarezza.

    I prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti

    agricoli sono ora considerati pratica commerciale sleale. Il principio trova soste-

    gno anche nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel

    settore del latte (pacchetto latte) in cui si evidenzia che bisogna risolvere il pro-

    blema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto

    riguarda i prezzi franco azienda, il cui livello non evolve generalmente in linea

    con laumento dei costi di produzione.

    La valutazione dunque complessivamente positiva per la trasparenza, la cor-

    rettezza e la lealt commerciale che porta con se.

    Aspetti sfavorevoli certo ce ne sono. La burocrazia certamente aumenta in caso

    di stipula di un contratto mentre sicuramente pi semplice lapplicazione in

    caso di bolle o fatture anche se la forma scritta tutela maggiormente il vendito-

    re anche in caso di fallimento dellacquirente. Non sono state introdotti limiti

    di tolleranza per i soggetti obbligati e sono state individuate sanzioni pesanti sia

    per la mancata stipula del contratto che per il non rispetto dei tempi di paga-

    mento, anche per ritardi minimi dovuti ad errori o dimenticanze.

    Lentrata in vigore delle nuove norme e quindi lintervento per il riequilibrio il

    potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produt-

    tori e per il rispetto dei termini di pagamento non deve per rappresentare per

    chi acquista un alibi a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori.

    Sarebbe un comportamento molto grave che sar nostra premura denunciare

    con tutta la forza se e quando dovesse verificarsi.

    Il settore zootecnico forse quello per lagricoltura reggiana sta vivendo lentra-

    ta in vigore di queste norme con maggiore incertezza. Infatti nelle transazioni

    economiche il produttore non avvantaggiato da alcun beneficio per quan-

    to riguarda la produzione, in quanto conferita a cooperative sociali che sono

    escluse, mentre di contro si trova a dover anticipare i pagamenti, ad esempio

    del mangime, rispetto ai precedenti accordi che consentivano margini di trat-

    tativa maggiori. Stiamo concretizzando strumenti finanziari per coprire i saldi

    rimasti inevasi degli acquisti effettuati prima dellentrata in vigore della legge.

    Giovanni Pasquali

    editoriale

    Al debutto dellarticolo 62,luci ed ombre

    0304080910111314

    Il Coltivatore ReggianoN 04 - Ottobre/Novembre 2012

    Proprietario: Federazione Provinciale Coldiretti

    Direttore responsabile: Giovanni Pasquali

    Autorizzazione del Tribunale

    Di Reggio Emilia n. 82 del 8.05.1954

    Redazione e amministrazione:

    via Nicol Copernico 28/a -42124 Reggio Emilia

    Redazione: Sabrina Campani

    Pubblicit, impaginazione e stampa:

    Kaiti expansion s.r.l.

    via Dei Gonzaga, 18, Reggio Emilia

    tel. 0522.924196 - fax 0522.232317

    [email protected] - kaiti.it

    Stampatore: Intergrafica Verona - 37134 Verona

    Al debutto dellarticolo 62, luci ed ombre

    Art. 62: vademecum operativo

    Esempio contratto di vendita

    Esempio fattura

    La condizionalit e le coltivazioni

    Direttiva nitrati. Arrivano le conseguenze

    Al via le misure agroamibientali

    Esempio documento di trasporto

  • 4 Il coltivatore

    AAMBITO DI APPLICAZIONEIn via generale, sono soggetti alle disposizioni contenute nellart.62 D.L 1/2012 i contratti e le relazioni commerciale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimen-

    tari, ad eccezione di quelli conclusi con il

    consumatore finale.

    TRANSAZIONI ESCLUSE

    Le cessioni di prodotti agricoli e ali-

    mentari con contestuale consegna e

    pagamento del prezzo pattuito non

    rientrano nel campo di applicazione

    dellart. 62.

    Oltre a quelle concluse con il consumatore

    finale sono escluse dallambito applicativo

    dellart 62 le seguenti ulteriori transazioni

    commerciali:

    I conferimenti di prodotti agricoli e ali-

    mentari effettuati dagli imprenditori alle

    cooperative agricole di cui art.4 comma 2

    DLds 228/01 a condizione che gli imprendi-

    tori siano soci delle cooperative medesime.

    Al contrario, sono soggetti gli acquisti di pro-

    dotti agricoli, ancorch omogenei per tipolo-

    gia a quelli ricevuti in conferimento dai soci,

    destinati alla trasformazione o commercializ-

    zazione, che la cooperativa pone in essere nei

    confronti di terzi non soci.

    Es. caseificio che trasforma latte in parmigiano

    reggiano e che, oltre a ricevere il latte in con-

    ferimento dai propri soci acquista latte da for-

    nitori non soci, giuste le previsioni statutarie;

    I conferimenti di prodotti agricoli e ali-

    mentari operati dagli imprenditori alle

    organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs

    n. 102/2005 a condizione che gli imprenditori

    Art. 62: vademecum operativoDAL 24 ottobrE EntrAto in vigorE. ContrAtti sCritti, pAgAmEnti 30 o 60 giorni. i proDotti: AgriCoLi E ALimEnti

    siano soci delle stesse.

    I conferimenti di prodotti ittici operati tra

    imprenditori ittici di cui allart. 4 del D.Lgs n.

    4/2012.

    AMBITO TERRITORIALE

    Le transazioni in oggetto sono soggette alla

    disciplina di cui allart 62 qualora la consegna

    avvenga nel territorio italiano. Ne deriva che

    le importazioni sono soggette; le esportazioni

    NO.

    DEFINIZIONI

    Sono definiti:

    a) Prodotti agricoli: sono i prodotti elenca-

    ti nellallegato 1 di cui allart 38, comma 3 del

    Trattato sul funzionamento dellUnione Euro-

    pea. Trattasi di un elenco completo compren-

    dente prodotti provenienti dallazienda agri-

    cola (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti

    delle floricolture, cereali, ortaggi, frutta, foglie,

    foraggi, ecc). Lelenco comprende anche gli

    alimenti preparati per gli animali e quindi sono

    compresi tutti i mangimi e prodotti similari

    come gli integratori.

    b) Prodotti alimentari (o derrate o alimen-

    to): sono i prodotti di cui allart 2 del Reg. CE

    n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Con-

    siglio del 28 gennaio 2002. Trattasi di qualsiasi

    sostanza o prodotto trasformato, parzialmente

    trasformato o non trasformato, destinato a es-

    sere ingerito o che si preveda ragionevolmente

    possa essere ingerito da esseri umani.

    c) Prodotti deteriorabili:

    - prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfe-

    zionati che riportano una data di scadenza o

    un termine minimo di conservazione non su-

    periore a 60 giorni;

    - prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, com-

    primo piano

    Fausto Castagnetti

  • 5Il coltivatore

    primo piano

    prese erbe e piante aromatiche anche se posti

    in involucro protettivo o refrigerati, non sotto-

    posti a trattamenti atti a prolungare la durabi-

    lit degli stessi per un periodo non superiore

    ai 60 giorni;

    - prodotti a base di carne (salumi, prosciutti

    come anche la carne congelata) che presenti-

    no le caratteristiche fisico-chimiche gi elen-

    cate al comma 4 dellart 62 del D.L n. 1/2012 .

    - tutti i tipi di latte.

    La durabilit del prodotto (superiore o inferio-

    re a 60 giorni) di cui art. 62 comma 4 si riferisce

    alla durata complessiva del prodotto stabilita

    dal produttore.

    CARATTERISTICHE

    DEI CONTRATTI DI CESSIONE

    I contratti di cessione devono essere stipulati

    in forma scritta e indicare, a pena di nullit,

    la durata, la quantit, le caratteristiche del pro-

    dotto venduto, il prezzo, le modalit di conse-

    gna e di pagamento.

    Forma scritta: per forma scritta deve inten-

    dersi qualunque forma di comunicazione scrit-

    ta, anche trasmessa in forma elettronica o a

    mezzo telefax, firmata da entrambe le parti.

    Da tale comunicazione deve tuttavia risultare

    la volont delle parti di costituire, regolare o

    estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

    avente ad oggetto la cessione di prodotti agri-

    coli e/o alimentari.

    Elementi essenziali: oltre al contratto scritto

    e/o accordo quadro e/o accordo interporfes-

    sionale sono ritenuti validi, a condizione che

    contengano tutti gli elementi essenziali del

    contratto, anche:

    a) i contratti di cessione dei prodotti;

    b) i documenti di trasporto o di consegna, o

    la fattura;

    c) gli ordini di acquisto nei quali lacquirente

    commissiona la consegna dei prodotti.

    Tuttavia nei caso di documenti di trasporto, di

    consegna o di fatture, per assolvere i requisiti

    formali richiesti dallart 62 comma 1, (ed inte-

    grare quindi, di fatto la sussistenza di un con-

    tratto in forma scritta) tale documenti dovran-

  • 6 Il coltivatore

    no riportare la dicitura Assolve agli obblighi

    di cui allart 62, comma 1, del decreto legge

    24 gennaio 2012, n.1.

    TERMINI DI PAGAMENTO,

    FATTURAZIONE E INTERESSI DI MORA

    Il pagamento deve essere effettuato entro il

    termine legale di trenta giorni per le mer-

    ci deperibili e di sessanta giorni per le altre

    merci; il termine inizia a decorrere dallultimo

    giorno del mese di ricevimento della fattura.

    Ai fini della decorrenza dei termini di cui so-

    pra, in mancanza di certezza circa la data

    di ricevimento della fattura, si assume che

    questultima sia ricevuta nella data di conse-

    gna dei prodotti.

    Lart. 62 del DPR 633/72 prevede 3 modalit di

    emissione della fattura:

    - Fattura Immediata: deve essere emessa nella

    giornata di consegna.

    - Fattura Differita: deve essere emessa entro il

    giorno 15 del mese successivo a quello di con-

    segna in modo riepilogativo per tutte le conse-

    gne del mese precedente.

    - Fattura Elettronica: viaggia nel circuito elet-

    tronico e necessita che anche il cliente dispon-

    ga di un sistema idoneo a ricevere.

    Esempi di fatturazione:

    Per i beni consegnati dopo il 24 ottobre ed en-

    tro il 30 ottobre la fattura deve essere emessa

    entro il 15 novembre, e dal 30 novembre de-

    corrono i 30/60 giorni per il pagamento.

    previsto lobbligo, a carico del cedente, di se-

    parata emissione della fattura per cessioni di

    prodotti assoggettate a termini di pagamento

    differenti; in buona sostanza una cessione di

    merci sia deperibili che no comporta lemissio-

    ne di due differenti documenti.

    Alla scadenza dei termini 30 o 60 giorni, come

    sopra determinata, decorrono gli interessi di

    mora cosi come previsto dallart 6 del Decre-

    to Attuativo. Gli interessi giusto il contenuto

    dellart 62 comma 3, sono inderogabili.

    Ai fini della determinazione degli interessi

    dovuti al creditore in caso di ritardo di paga-

    mento, la data di ricevimento della fattura

    validamente certificata nei soli casi di:

    consegna a mano;

    invio a mezzo a/r;

    invio a mezzo PEC;

    impiego dei sistemi EDI o altro mezzo equiva-

    lente come previsto dalla normativa fiscale (es.

    fattura elettronica).

    Come immediato constatare, non previsto

    linvio a mezzo posta ordinaria.

    Per quanto riguarda la cessione di prodotti al-

    coolici (vino, birra, prodotti intermedi ecc)

    fatto salvo quanto previsto dallart. 22 della leg-

    ge 18 febbraio 1999 n.28 (i corrispettivi devo-

    no essere versati 60 giorni dal momento della

    consegna o ritiro dei beni medesimi).

    ESEMPIO:

    Vendita di bovini

    (merce non deperibile)

    Documento di trasporto / fattura ac-

    compagnatoria in sostituzione del con-

    tratto scritto, devono contenere:

    durata: presente consegna

    quantit: bovini numero .

    caratteristiche prodotto venduto:

    bovini vivi

    prezzo: indicare il prezzo di vendita

    pagamento: indicare la modalit

    tempi di pagamento: 60 giorni fine

    mese ricevimento fattura

    dicitura obbligatoria: Assolve agli

    obblighi di cui allart 62, comma 1,

    del decreto legge 24 gennaio 2012,

    n.1.

    Cessione di beni

    Con prezzo da determinare

    Citare nel documento di accompagnamento o

    nella fattura di acconto anche: CESSIONE DI

    BENE CON PREZZO DA DETERMINARE D.M.

    15/11/1975.

    Pratica frequente in agricoltura:

    Mais ceduto in Settembre e il prezzo sar de-

    terminato pi avanti in base alle mercuriali del-

    la CCIAA.

    Latte venduto col prezzo di Riferimento che

    sar determinato lanno successivo.

    Bovini venduti con prezzo ancora da deter-

    minare con riferimento alle mercuriali della

    CCIAA.

    primo piano

  • 7Il coltivatore

    DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI

    E SLEALI

    Le disposizioni di cui allart. 62 vietano qualsiasi

    comportamento del contraente che, abusan-

    do della propria maggior forza commerciale

    imponga condizioni contrattuali ingiustifica-

    tamente gravose, ivi comprese quelle che:

    - prevedano a carico di una parte linclusione

    di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto

    alloggetto principale della fornitura.

    - Escludano lapplicazione dinteressi di mora a

    danno del creditore o escludano il risarcimen-

    to delle spese di recupero crediti.

    - Determinano prezzi palesemente al disotto

    dei costi di produzione dei prodotti oggetto

    della cessione.

    - Prevedono nel contratto una clausola che

    obbligatoriamente imponga al venditore, suc-

    cessivamente alla consegna del prodotto, un

    termine minimo prima di poter emettere la

    fattura, fatto salvo il caso di consegna dei pro-

    dotti in pi quote nello stesso mese, nel qual

    caso la fattura potr essere messa solo succes-

    sivamente allultima consegna del mese.

    SANZIONI

    Oltre a sanzioni di tipo penale nel caso in cui il

    comportamento posto in atto costituisca rea-

    to, lart. 62 prevede sanzioni di carattere ammi-

    nistrativo e precisamente:

    da euro 516,00 a euro 20.000,00 per il con-

    traente, ad eccezione del consumatore finale,

    che contravviene allobbligo della redazione

    del contratto in forma scritta o non indica sul

    contatto gli elementi obbligatori;

    da euro 516,00 a euro 3.000,00 per il con-

    traente, ad eccezione del consumatore finale,

    che pone in essere pratiche commerciali sleali;

    da euro 500,00 a euro 500.000,00 per il debi-

    tore che non rispetti i termini di pagamento.

    Sono previsti elementi di graduazione delle

    sanzioni (fatturato dellazienda, ricorrenza e

    misura dei ritardi, valore dei beni oggetto di

    cessione etc.).

    RUOLO E FUNZIONI DELLAUTORIT

    GARANTE DELLA CONCORRENZA

    E DEL MERCATO

    Sono affidate allAutorit Garante della Con-

    correnza e del Mercato la vigilanza sullappli-

    cazione delle disposizioni qui commentate e

    lirrogazione delle sanzioni previste; lAutorit

    potr avvalersi del supporto operativo della

    Guardia di Finanza.

    Essa potr provvedere dufficio o su segnala-

    zione di qualunque soggetto interessato.

    ENTRA IN VIGORE

    Le norme contenute nellart. 62, come inte-

    grato dal decreto Attuativo, si applicano ai

    contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre

    2012.

    I contratti gi in essere alla data del 24 otto-

    bre 2012, devono essere adeguati entro il 31

    dicembre 2012.

    Le fatture gi emesse alla data del

    24.10.2012 non sono soggette al rispetto

    degli adempimenti dellart.62.

    primo piano

  • CONTRATTO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI CONTENETE GLI ELEMENTI

    ESSENZIALI AI SENSI DELLART. 62, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 1/2012 LEGGE 27/2012

    La parte venditrice .............................................................. con sede in ......................... C.F. .............................partita IVA ..................................................

    in persona del ........................................................................ nato a ................................... il ...................................residente a ...................................................

    e

    La parte acquirente ............................................................ con sede in ......................... C.F. .............................. partita IVA .................................................

    in persona del ........................................................................ nato a .................................... il ...................................residente a ...................................................

    PREMESSO CHE

    La parte venditrice imprenditore agricolo e svolge lattivit di ...................................................................................................................................

    La parte acquirente svolge lattivit di ..........................................................................................................................................................................................

    Tutto ci premesso le parti succitate stipulano il seguente contratto di vendita contenente gli elementi essenziali di cui

    allart. 62 del decreto-legge 1/2012 convertito nella legge 27/2012 ai sensi e per gli effetti della medesima norma.

    Durata (validit contratto) Dal................................ Al................................ / Sino al................................/

    prodotto - Caratteristiche e descrizione

    Quantit (giornaliera, settimanale, mensile, anno)

    modalit di consegna Trasporto a cura di...............................................................................................

    Trasporto franco....................................................................................................

    prezzo Riferimento: listini venditore / bollettini Cciaa /da determinare

    (D.m. 15/11/1975) / da determinare concordemente fra le parti

    per ciascuna consegna

    premi e penalit

    termine di pagamento Deteriorabili entro 30 gg. (dallultimo giorno del mese di ricevi-

    mento della fattura). Non deteriorabili 60 gg. (dallultimo giorno

    del mese di ricevimento della fattura)

    modalit di pagamento Rimessa diretta / Riba entro (30 o 60) giorni fine mese ricevi-

    mento fattura / alla consegna

    modalit emissione fattura

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura valgono le disposizioni del codice civile e dellart. 62 D.l. 1/2012.

    Luogo

    Firma venditore

    Data

    Firma Acquirente

    8 Il coltivatore

    Esempio

  • CEDENTE O MITTENTE:

    Azienda

    Indirizzo

    Cod. Fiscale - Part. Iva

    DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.TN._____________________ DEL____________________________

    D.P.R. 472 DEL 14.08.1996- D.P.R. DEL 21.12.1996

    CAUSALE DEL TRASPORTO:

    CESSIONARIO O DESTINATARIO:

    Cliente

    Indirizzo

    Cod. Fiscale - Part. Iva

    LUOGO DI DESTINAZIONE:

    DESCRIZIONE DEI BENI Unit di misura Quantit Prezzo

    Modalit di pagamento:

    Tempi di pagamento:

    vEttorE:

    AnnotAzioni:

    FirmA mittEntE

    FirmA vEttorE

    FirmA DEstinAtArio

    cedente vettore cessionario

    Assolve agli obblighi di cui allart.62, comma1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1

    trAsporto A mEzzo: DAtA E orA DEL ritiro:

    9Il coltivatore

    Esempio

  • Denominazione AZIENDAIndirizzo

    CAP Citt (Prov)Codice Fiscale / Partita Iva

    FATTURA N. XXXXXXX DEL XX.XX.XXXXSpett.leAzienda ClienteIndirizzoCAP Citt (Prov)Codice Fiscale - Partita Iva

    Descrizione Q.t Prezzo unitario Importo % Iva

    Descrizione dei beni o della merce

    ImponibileImposta Iva

    Totale Fattura

    Modalit di pagamento:

    Tempi di pagamento:

    Rif. DDT

    Firma delle parti:

    Assolve agli obblighi di cui allart.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1

    10 Il coltivatore

    Esempio

  • Angelo Cabassi

    11Il coltivatore

    adempimenti

    CLa condizionalit rappresenta gli impegni che gli agricoltori devono rispettare per accedere agli aiuti comunitari diretti. La tutela dellam-biente, la sicurezza alimentare dei consu-matori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali sono gli obiettivi fondamentali che ha posto lUnione europea.

    In questo modo attraverso lapplicazione

    della condizionalit lUnione europea fa ri-

    spettare le buone pratiche agricole e moda-

    lit operative pi rispettose della sicurezza

    alimentare, dellambiente e del benessere

    animale.

    Gli adempimenti, che le aziende agricole de-

    vono rispettare per poter beneficiare di pa-

    gamenti diretti, sono da tempo in vigore ma

    solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali

    adempimenti diventata condizione neces-

    saria per percepire gli aiuti diretti.

    Tra gli impegni minimi di carattere agrono-

    mico riconducibili alle Buone Condizioni

    Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.),

    presente allinterno dellObiettivo 2, relativo

    al mantenimento della sostanza organica del

    suolo, una norma che riguarda lavvicenda-

    mento delle colture (standard 2.2).

    La condizionalit e le coltivazioniAvviCEnDAmEnto DELLE CoLturE pEr mAntEnErE sAno iL tErrEno AgriCoLo

    Al fine di mantenere il livello di sostanza orga-

    nica nel suolo e di salvaguardare la sua strut-

    tura, opportuno favorire lavvicendamento

    delle colture sullo stesso appezzamento di

    terreno agricolo.

    Per standard 2.2 (avvicendamento delle coltu-

    re) si dispone una durata massima delle mo-

    nosuccessioni pari a cinque anni.

    Non potranno dunque avere una durata su-

    periore a cinque anni le monosuccessioni dei

    alcuni cereali: frumento duro, frumento tene-

    ro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio,

    scagliola, farro, mais e sorgo.

    Per monosuccessione di cereali sintende la

    coltivazione dello stesso cereale sul medesimo

    appezzamento per 2 o pi anni consecutivi.

    La successione di frumento duro, frumento

    tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena,

    miglio, scagliola, farro considerata, ai fini di

    questo standard, come monosuccessione del-

    lo stesso cereale.

    Il conteggio degli anni di monosuccessione

    decorre a partire dallanno 2008.

    Gli agricoltori, quindi, che hanno adottato la

    monosuccessione a partire dal 2008, primo

    anno di applicazione, dovranno nel 2013 cam-

  • Passepartout digitale: entra anche tu nellagricoltura innovativa!

    @

    UNIONE EUROPEAFondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: lEuropa Investe nelle zone rurali

    Quanto tempo si perde per presentareuna domanda di finanziamento o per il carburante a prezzo agevolato, o la notifica sullutilizzo dei reflui zootecnici

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    12 Il coltivatore

    adempimenti

    biare per forza coltura.

    Non interrompono la monosuccessione le

    colture intercalari in secondo raccolto.

    Il mancato rispetto di questa norma porta a

    delle decurtazioni dei premi comunitari.

    Linfrazione graduata in relazione alla super-

    ficie interessata e allappartenenza o meno ad

    area Natura 2000. In caso di negligenza la per-

    centuale di decurtazione 3 oppure 5%.

    Se, invece, la superficie interessata maggiore

    di 8 ettari o pari ad almeno l80% della super-

    ficie a seminativo, linfrazione intenzionale e

    la decurtazione del 20%.

    La decurtazione si applica linearmente a tutti

    i premi delle domande assoggettate alla con-

    dizionalit (DU-214-211-212- ecc.): inoltre se

    lazienda ha un premio direttamente collega-

    to allo standard, questultimo decade com-

    pletamente.

    Deroghe

    Rispetto a questo standard la deroga am-

    messa nei casi di:

    a. monosuccessione di riso;

    b. dimostrazione del mantenimento del livel-

    lo di sostanza organica, mediante analisi del

    terreno da eseguirsi, in conformit alle meto-

    dologie ufficiali, in uno degli anni del perio-

    do di monosuccessione e dopo il raccolto del

    cereale coltivato nel periodo in deroga o, in

    alternativa, mediante ladozione di tecniche

    agronomiche e colturali atte ad assicurare il

    mantenimento della sostanza organica nel

    terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabi-

    lit delluso agronomico dei fertilizzanti azota-

    ti organici. Per periodo in deroga si intende

    ogni anno successivo al termine della durata

    massima prevista per la monosuccessione;

    c. eventuali specifiche prescrizioni inerenti

    lavvicendamento, limitatamente alle zone

    montane.

    Nel caso di ricorso a questultima deroga e di

    accertamento della diminuzione del livello di

    sostanza organica, necessario effettuare in-

    terventi di ripristino del livello di sostanza or-

    ganica del suolo tramite sovescio, letamazione

    o altri interventi di fertilizzazione organica.

  • 13Il coltivatore

    LLa stagione invernale porta con se i divieti di spandimento e le aziende zootecniche si tro-vano a dover gestire con enormi difficolt i letami e i liquami degli allevamenti.Con lapplicazione della nuova direttiva ni-trati non pi possibile rilasciare deroghe al divieto invernale di spandimento in zone

    vulnerabili, ad eccezione dello spandimento

    dei letami sui prati stabili se consentito dalla

    Provincia competente e comunque mai nel

    periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio.

    Coldiretti ha gi da tempo sollecitato al ri-

    guardo la Provincia di Reggio Emilia che sta

    provvedendo al rilascio della deroga specifi-

    ca. La normativa ha inoltre introdotto alcuni

    obblighi per effettuare lo spandimento relati-

    vi a distanza e tempo. Infatti, ora non si pu

    spandere entro 50 metri dalle abitazioni e

    100 metri dai centri abitati, e confermando il

    Direttiva nitrati. Arrivano le conseguenzeDiFFiCiLE AppLiCAzionE DELLE inDiCAzioni DELLA nuovA DirEttivA nitrAti pEr LE AziEn-DE zootECniChE

    divieto nel periodo compreso tra novembre e

    gennaio, per il quale, in zona vulnerabile, non

    pi possibile ottenere deroghe.

    Coldiretti ha chiesto alla Regione Emilia Ro-

    magna di modificare le distanze e di diversi-

    ficare i periodi tenendo conto delle consuete

    condizioni meteorologiche, ad esempio libe-

    rando il mese di novembre e vietando il mese

    di febbraio, in cui solitamente, soprattutto

    nelle zone montane, i terreni sono coperti

    dalla neve. gi stato accolta la richiesta di

    mantenere i cumuli di letame in campo fino a

    6 mesi, contro i 3 della normativa precedente.

    Considerata le difficolt della nuova norma-

    tiva opportuno che le aziende zootecniche

    adeguino, qualora necessario, le vasche di

    stoccaggio che permettano una autonomia in

    grado di superare i mesi invernali di divieto di

    spandimento.

    adempimenti

  • Giuseppe Simonazzi

    adempimenti

    N. Azione Aiuto Euro/HaDurata

    impegno

    1produzione integrata (non si applica in Comunit Montana)

    da 77 a 528 5 anni

    2 produzione biologica da 142 a 750 5 anni

    3conservazione di spazi naturali (siepi, boschetti, alberate, laghetti, ecc.)

    da 0,05 a 0,13 per mq. 10 anni

    Coloro che hanno altre azioni della misu-

    ra 214 in scadenza, come ad esempio prati

    stabili, bovini di razza reggiana, ecc, hanno

    la possibilit di prolungare limpegno di un

    altro anno alle stesse condizioni di partenza.

    Per ulteriori informazioni e per la predisposi-

    zione delle domande sono a disposizione gli

    uffici della Coldiretti.

    14 Il coltivatore

    stato pubblicato il nuovo bando relativo

    alle misure agro ambientali. Le misure mirano

    a favorire un utilizzo ed una gestione sosteni-

    bile dei terreni agricoli promuovendo la sal-

    vaguardia della risorsa acqua e suolo, la tutela

    e la valorizzazione della biodiversit genetica

    e del paesaggio agrario.

    La Misura mira a favorire un utilizzo e una

    gestione sostenibile dei terreni agricoli della

    regione, in particolare promuovendo la sal-

    vaguardia delle risorse idriche, la tutela del

    suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della

    Al via le misure agroambientalimisurA 214 DEL piAno Di sviLuppo rurALE. DomAnDE Entro iL 14 DiCEmbrE 2012

    biodiversit e del paesaggio agrario e il miglio-

    ramento della qualit dellaria.

    Le domande vanno presentate entro il 14

    dicembre con impegni che decorrono dal 1

    gennaio 2013.

    Il programma di intervento prevede degli aiuti

    annuali, rivolti agli imprenditori agricoli, cal-

    colati sulle superfici oggetto di impegno, per

    una durata che va dai 5 ai 10 anni.

    Rispetto ai bandi precedenti sono state attiva-

    te solo alcune azioni rispetto a quelle previste

    dal Piano di Sviluppo Rurale e sono le seguenti: