CLASSIFICAZIONE dei MEDICINALI AI FINI DELLA ......OTC/SOP 5 I. II. Prescrizione di farmaci a carico...

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Classe A Rimborsati dal SSN (medicinali essenziali e farmaci per malattie croniche) totalmente rimborsabili ( es. Cardioaspirina cpr ) parzialmente rimborsabili ( es. Zimox cpr ) per i quali il cittadino paga una differenza (ticket) rimborsabili, totalmente o parzialmente, se con nota Aifa (altrimenti sono classe C) Classe C Farmaci non rimborsabili dal SSN e pagati interamente dal cittadino ECCETTO nei casi che prevedono il codice di esenzione (caso IIc slide 55). Il prezzo è stabilito dalla ditta titolare dell’ AIC che può cambiarlo in aumento una sola volta nel corso del mese di gennaio di ogni anno dispari Classe H Farmaci a carico del SSN solo se dispensati da strutture SSN come ospedali e poliambulatori, venduti a pagamento in farmacia. CLASSI DI RIMBORSABILITÀ 73 CLASSIFICAZIONE dei MEDICINALI AI FINI DELLA RIMBORSABILITA’

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Classe A Rimborsati dal SSN (medicinali essenziali e farmaci per malattie croniche)

• totalmente rimborsabili (es. Cardioaspirina cpr) • parzialmente rimborsabili (es. Zimox cpr) per i quali il cittadino paga una

differenza (ticket) • rimborsabili, totalmente o parzialmente, se con nota Aifa (altrimenti sono

classe C)

Classe C

Farmaci non rimborsabili dal SSN e pagati interamente dal cittadino ECCETTO nei casi che prevedono il codice di esenzione (caso IIc slide 55).Il prezzo è stabilito dalla ditta titolare dell’ AIC che può cambiarlo in aumento una sola volta nel corso del mese di gennaio di ogni anno dispari

Classe H

Farmaci a carico del SSN solo se dispensati da strutture SSN come ospedali e poliambulatori, venduti a pagamento in farmacia.

CLASSI DI RIMBORSABILITÀ

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CLASSIFICAZIONE dei MEDICINALI AI FINI DELLA RIMBORSABILITA’

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CONVENZIONE

A.Medicinali soggetti a RR o RNR

A.Ha durata triennale

A.Ha carattere regionale (la ricetta di una regione diversa dall’Emilia Romagna non può essere spedita perché non è rimborsata); questo non vale per le richieste CUP.

A.Le ricette che vengono spedite con un ritardo di un anno non sono rimborsate dall’ Asl

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farmaci di classe A (1)

prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)

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TIPO DI

R ICETTA

VALIDITA’ N° max di dispensazioni

SSN 30 gg Esclusa la

data di emissione

a) 2 confezioni;b) 3 conf. se codice patologia;c) 6 conf. per multiprescrizione (es.antibiotici monodose iniettabili , medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, medicinali a base di interferone per soggetti affetti da epatite cronica - senza necessità del cod. patologia)

la ricetta spedita in regime di SSN va ritirata;l’obbligo di conservazione avviene presso l’ Asl.

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farmaci di classe A (2)

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Cognome e nome assistito

DataGG/MM/AA

EMILIA ROMAGNA

Cod. esenzione patologia/invalidità/reddito

ticket

C.F.

Timbro e firma del medico.

Timbro farmaciaData spedizione

n° conf

Farmaco

n° progressivo

Nota Aifa(quando richiesta)

FORMALISMI OBBLIGATORI

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (1)

2

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Nome e cognome dell’assistito. La ricetta priva del nome dell'assistito non è valida e non è spedibile dalla farmacia. Solo in casi particolari a tutela dell’anonimato possono essere indicate le sole iniziali di nome e cognome. L’assistito può comunque richiedere l’applicazione del tagliando adesivo, a tutela della privacy, che il farmacista è autorizzato a sollevare soltanto per necessità di controllo della correttezza della prescrizione.

FORMALISMI OBBLIGATORI

Codice fiscale dell’assistito. Lo spazio relativo al codice fiscale non è riempito esclusivamente nel caso di prescrizioni ad assistiti esteri (come da indicazione nelle caselle "tipo ricetta": EE oppure UE, deve essere invece compilata la parte posteriore della ricetta, completata di firma dell’assicurato estero), ed è riempito con il codice STP nel caso di stranieri non in regola temporaneamente presenti sul territorio. La ricetta spedita dalla farmacia che risulti mancante del codice fiscale dell'assistito (nei casi in cui è richiesto), verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata entro 30 giorni.

3

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (2)

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Data di prescrizione.Nel formato gg/mm/aa (tutto in cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello 0 per non lasciare caselle vuote). La ricetta mancante della data di prescrizione non è spedibile dalla farmacia.

FORMALISMI OBBLIGATORI

Timbro e firma del medico. Il medico deve sempre essere identificabile e convenzionato con il SSN, quindi il timbro (oppure le stesse informazioni stampate mediante sistema informatico) deve sempre indicare il codice regionale per il SSN del medico, oppure il nome o il codice della struttura pubblica (o privata purché accreditata) in cui opera, o altra idonea definizione atta a rilevare che il medico è autorizzato alla prescrizione a carico del SSN. La firma può anche essere una sigla, purché sempre autografa da parte del medico, che apponendola si assume tutte le responsabilità relative alla prescrizione medica.

4

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (3)

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Aventi diritto a max 3 pezzi

Aventi diritto:I.max 3 pezziII.al non pagamento del ticket III.alla prescrizione in regime SSN dei farmaci in classe C, OTC/SOP

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I.

II.

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b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE

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Metformina 500 mg 30 cp3 conf

6

Metformina 500 mg 30 cp3 conf

013

Anche se il medico ha prescritto 3 conf. ne posso dispensare solo 2 perché manca il codice es. patologia

Posso dispensare tutte e 3 le confezioni

Caso I – esenzione patologia

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (5)

b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE

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Caso II a

Senza cod G01 o G02-Il FARMACO rimane a PAGAMENTO, CLASSE C, RR

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b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE

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Farmaco CLASSE A a completo carico SSN, ricetta ritirata e spedita all’ ASL

Il paziente non paga il ticket di ca. 16 euro che invece pagano tutti

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Caso II c – esenzione invalidi di guerra

b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE

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Caso II b – esenzione invalidi di guerra

STESSO farmaco caso IIa, CLASSE C MA a completo carico SSN perché indicazione di G01, ricetta ritirata e spedita all’ ASL

Il paziente non paga NIENTE,

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (8)

b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE

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Es: TRANSTEC cerotti; farmaco classe A transitato dalla tab. IIA alla TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

Consegno solo 2 e non 3 scatole perché manca il cod TDL01 facendo attenzione a non superare CMQ la terapia dei 30 gg in base alla posologia

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (9)

b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONECaso III – esenzione TDL01

POSOLOGIA prescritta: 1 cer. ogni 3 gg; la scatola contiene 3 cerotti

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Posso consegnare tutte e 3 le conf sia perché c’è il cod TDL01 e sia perché non si superano30 gg di terapia; infatti con 1 scatola si coprono 9 gg di terapia; 9x3scatole=27gg di terapia

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (10)

Es: TRANSTEC cerotti; farmaco classe A transitato dalla tab. IIA alla TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONECaso III – esenzione TDL01

POSOLOGIA prescritta: 1 cer. ogni 3 gg; la scatola contiene 3 cerotti

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Posso consegnare tutte e 5 le conf. sia perché c’è il cod TDL01 e sia perché la terapia non supera i 30gg; infatti 20fl in 1 conf/4 fl in 1 giorno=5 gg di terapia con 1 scatola; 5gg x 5 scat= 25gg di terapia

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (11)

Es: ORAMORPH fl 10mg/ml; farmaco classe A transitato dalla tab. IIA alla TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.

b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONECaso III – esenzione TDL01

POSOLOGIA prescritta: 4fl in 1 giorno; la scatola contiene 20fl

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c) MULTIPRESCRIZIONE

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Caso A- antibiotico monodose.

Con n°>2 non è necessaria l’esenzione patologia

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (12)

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Caso B- Sodio cloruro 0,9% soluzione.

Con n°>2 non è necessaria l’esenzione patologia

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (13)

c) MULTIPRESCRIZIONE

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Caso: 1 specialità + 6 conf. Di antibiotico???

NON E’ CONCESSOconsegnare 7 conf. Vale la regola generale :o 6 conf. di antib. monodose o 1 conf di antib e 1 di farmaco (anche se invalido di guerra)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (14)

MULTIPRESCRIZIONE ?????

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RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA

Che cosa sono?Le note AIFA (due cifre) sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci senza interferire con la libertà di prescrizione del medico.

A cosa servono?Le note servono a promuovere l’impiego corretto dei medicinali secondo prove di efficacia consolidate. Riportando la nota sulla ricetta, il medico dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità della nota stessa.

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Quando si introducono?Una nota può essere introdotta in una delle 3 circostanze:1.Farmaco autorizzato per diverse indicazioni cliniche di cui solo alcune per patologie rilevanti;2.Farmaco finalizzato per prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di popolazione;3.Farmaco che si presta non solo a usi di efficacia documentata ma anche a usi impropri

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (15)

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Classe A NIMESULIDE bst. BRUFEN bst:Senza nota RNR RRCon nota 66 SSN

Il medicinale soggetto a nota limitativa per il quale il medico non indica il numero della nota e barra le relative caselle, si intende a carico

dell’assistito (classe C).

La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni patologiche:artropatie su base connettivitica, osteoartrosi in fase algica o infiammatoria, dolore neoplastico, attacco acuto di gotta …(segue l’elenco dei p.a.)

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RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (16)

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Farmaco a carico del SSN,Ricetta RITIRATA, timbrata, datata, numerata e spedita all’ Asl a fine mese

Farmaco a pagamento,timbro, data, indicazione del prezzo,Ricetta RITIRATA e conservata in farmacia per 6 mesi perché RNR 18

RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (17)

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Note AIFA (alcuni esempi)

Nota 1 (gastroprotettori durante trattamento con i FANS…..);Nota 4 (dolore neuropatico….);Nota 48 (ulcera duodenale/gastrica poditiva a HP……)Nota 55 (antibiotici iniettabili per uso extraospedaliero);Nota 79 (farmaci per l’osteoporosi);Nota 82 (asma…)Nota 83 (sostituti lacrimali);Nota 85 (farmaci per la malattia di Alzheimer: inibitori dell’acetil-colinesterasi……)Nota 89 (allergie…)………………………………………………

www.agenziafarmaco.it/it/content/note-aifa 19

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (18)

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LEGGE n° 19 del 26.07.05 impone al farmacista l’obbligo di proporre al cliente la sostituzione del medicinale prescritto con il suo medicinale equivalente quando questo sia disponibile.

RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Comma 2, art.12, titolo III del CODICE DEONTOLOGICO del farmacista impone a quest’ultimo l’obbligo di informare il paziente circa l’esistenza dei farmaci equivalenti (auspicabile anche per OTC/SOP e farmaci classe C i cui equivalenti sono presenti nella LISTA DI TRASPARENZA redatta dall’AIFA e obbligatoria in farmacia a disposizione del pubblico)

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (19)

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Si definisce generico (da banco o prescrivibile) un medicinale intercambiabile con il prodotto innovatore (e quindi bioequivalente a questo - nella composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitari uguali) che viene messo in commercio dopo che sono scaduti il brevetto ed il certificato complementare di protezione del farmaco originale.

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Il termine GENERICO allude alla scarsa qualità ed efficacia, quindi è stato sostituito con medicinale EQUIVALENTE!

RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (20)

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RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (21)

15.04.2011 sono entrati in vigore i NUOVI prezzi di riferimento AIFA.

Questi sono i prezzi massimi rimborsabili dal SSN alle farmacie

Ad oggi più del 70% delle aziende ha allineato il prezzo dei generici

DL. 78 del 31.05.2010 convertito in L. 122 del 30.07.2010

chiedeva alle aziende di allineare i prezzi dei medicinali fuori brevetto ai prezzi medi europei.

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RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (22)

Nel caso in cui l'azienda non avesse abbassato il prezzo del medicinale spetterà al cittadino pagare la differenza rispetto al prezzo di riferimento.

L’ imposizione di questo onere e l’entità della quota richiesta ai cittadini non dipendono affatto dalla farmacia

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SSN SPECIALITÀ EQUIVALENTEDitta X, Y, Z …..

AULIN bst NIMESULIDE bst:

Es. PAP 18,00 € 8,00 €Ticket pagato dal cliente

10,00 €(18-8)

0,00 €

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Prima del 15 aprile 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (23)

Es. Prezzo di riferimento AIFA: 8,00 €Nb. I prezzi non sono reali!

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SSN SPECIALITÀ

EQUIVALENTEDitta X

EQUIVALENTEDitta Y

AULIN bst NIMESULIDE X bst:

NIMESULIDE Y bst:

Es. PAP 18,00 € 8,00 €Prezzo NON

allineato

6,00 €Prezzo allineatoR imborsato dal

S S N

Ticketpagato

12,00 €(18-6)

2,00 €(8-6)

0,0 €(6-6)

25

Dopo il 15 aprile 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (24)

Es. Nuovo prezzo di riferimento AIFA: 6,00 €

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Se la sostituzione è rifiutata, oppure espressamente negata dal medico prescrittore

(che appone su ricetta la dicitura “farmaco non sostituibile”):

A) il farmacista dovrà dispensare il farmaco prescritto;B) Il cliente verserà un importo pari alla differenza tra il prezzo al

pubblico (PAP) del medicinale e il prezzo di rimborso fissato dall’ AIFA per quella lista di trasparenza

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RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (25)

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Se la sostituzione è accettata:

A) il farmacista provvederà alla dispensazione del generico con il prezzo allineato a quello di rimborso;B) Il cliente non verserà alcun importo

27

RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (26)

A) il farmacista provvederà alla dispensazione del generico con il prezzo più vicino a quello di riferimento (non essendoci alcun

generico con il prezzo allineato);B) Il cliente verserà un importo pari alla differenza tra il PAP del

medicinale consegnato e quello di riferimento

oppure

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Il medico prescrittore ESPRIME la non

sostituibilità del farmaco

il farmacista è OBBLIGATO a dispensare

il farmaco prescritto

Il cliente DEVE pagare il ticket, il farmacista lo

annota al momento della dispensazione

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RIMBORSABILITA’ PARZIALE

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (27)

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Dopo il 29 agosto 2011………data in cui entra in vigore la delibera 1190 del 4.08.11 stabilita dalla manovra del Governo contenuta nella L.111 DEL 15.07.11 che: a)introduce il ticket sulla farmaceutica, b)b) rimodula i ticket sulla specialistica

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (28)

Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia RomagnaFASCIA CODICE

IDENTIFICATIVOREDDITO TICKET

1 RE1 Fino a 36.152 € NON SI APPLICA2 RE2 > 36.153 e ≤ 70.000 € 1€/conf. col max si 2€/ricetta

3 RE3 > 70.001 e ≤ 100.000 € 2€/conf. col max si 4€/ricetta

4 > 100.001 3€/conf. col max si 6€/ricetta

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Dopo il 29 agosto 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (29)

Si applicano a tutti i cittadini NON ESENTI

che hanno dovuto fornire alle Asl di appartenenza una autocertificazione in cui hanno dichiarato il reddito lordo del nucleo familiare fiscale.Erano esclusi dalla presentazione dell’autocertificazione i cittadini appartenenti alla classe di reddito superiore a 100.000 € o che comunque hanno deciso di assumersi il maggior livello di partecipazione alla spesa

Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia Romagna

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Dopo il 29 agosto 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (30)

NON si applicano a tutti i cittadini ESENTI :

1.Da 001 a 056: es. patologie croniche 2.RAANNN-RQANNN-RQ099R: es. patologie rare3.G01: invalidi di guerra4.S01-S02-S03: invalidi di servizio5.C01-C02 : invalidi civili al 100%6.L01: grandi invalidi per lavoro7.N01: danneggiati da vaccinazione obbligatoria8.V01: vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari

Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia Romagna

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Dopo il 29 agosto 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (31)

NON si applicano a tutti i cittadini ESENTI :

1. C05 E C06: ciechi e sordomuti2. L04: infortunati sul lavoro3. TDL01: terapia del dolore4. da E01 a E04: es. per reddito5. E99: lavoratori colpiti dalla crisi indivizuate dalla DGR 1036/09

Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia Romagna

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Dopo il 29 agosto 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (32)

Casi particolari:I cittadini NON RESIDENTI, né domiciliati in Emilia Romagna (es. TURISTI ed STP-RE1- Stranieri Temporaneamente Presenti) dovranno ugualmente autocertificare l’appartenenza, secondo la tab della slide 76, ad una delle fasce di reddito. Tale informazione non verrà naturalmente inserita nel data base regionale e questi cittadini dovranno sempre esibire l’autocertificazione.

FANNO ECCEZIONE:Gli assistiti da istituzioni estere , provenienti sia da paesi UE che extra UE con i quali vigono accordi bilaterali. Questi non sono soggetti al nuovo ticket in quanto la prestazione sarà a completo carico dell’ istituzione estera.

Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia Romagna

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Dopo il 29 agosto 2011………

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (33)

In definitiva:

TICKET =

DIFFERENZA CON IL PREZZO

RIFERIMENTO AIFA15.04.11

+ QUOTA FISSA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA

SPESA SANITARIA (RE2, RE3..)29.08.11

SSN SPECIALITÀ EQUIVALENTEDitta X

EQUIVALENTEDitta Y

1 conf. di AULIN bst NIMESULIDE X bst: NIMESULIDE Y bst:

Es. PAP 18,00 € 8,00 €Prezzo NON allineato

6,00 €Prezzo allineato - R imborsato dal S S N

ES. TicketPagato, per RE1

13,00 €(18-6+1 )

3,00 €(8-6+1)

1,00 €(6-6+1)

Confronta tab. slide 73

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i. Dal 3 novembre 2007 richiede una RNR se su carta bianca;

i. È stato posto da Federfarma all’ AIFA il quesito se il farmacista è tenuto a respingere (o ad evadere parzialmente) una prescrizione di 2 scatole di Nimesulide contenente 30 unità posologiche e se la Asl può non ammettere al pagamento la seconda confezione in caso di prescrizione SSN con nota 66.

Secondo l’ Aifa, anche senza un provvedimento specifico che vieta una prescrizione su RICETTA SSN di 2 conf. di nimesulide contenenti 30 unità posologiche, in base alla necessità di non superare i 15 gg di terapia in relazione al rischio di epatotossicità (provvedimento prudenziale emanato dalle autorità regolatorie), il farmacista PUO’ evadere la ricetta parzialmente fornendo al cliente 1 sola confezione; ne consegue che sarà rimborsata dall’ Asl una sola confezione in caso di prescrizione SSN con nota 66.

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A proposito di NIMESULIDE….

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (34)

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Dispensazione di gas medicinali:OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)

L’ Ossigeno dispensato al pubblico dalle farmacie dell’Emilia Romagna è quello gassoso caricato a 200 bar a 15 °C (FARMACO OBBLIGATORIO, rientra nella Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e succ. modifiche ed aggiornamenti; la farmacia quindi è obbligata ad essere provvista dell’ ossigeno terapeutico nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio)

Dal 1° Gennaio 2010 le bombole di ossigeno terapeutico gassoso sono dei VERI E PROPRI medicinali INDUSTRIALI e come tali devono essere provvisti (obbligatori dallo 01.07.10) di:

a)Numero AICb)Numero di lotto e data di scadenzac)Foglietto illustrativod)Codice braille sulla bombola

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (35)

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Il Ministero della Salute ha chiarito che essendo l’ossigeno (02) un medicinale gassoso con contenitore non a perdere, come per le altre specialità, MA RIUTILIZZABILE, il numero AIC non può essere apposto mediante fustello ottico autoadesivo.

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Per questo motivo sulla ricetta “rossa” SSN nello spazio destinato ai fustelli va inserita la dicitura: “Consegnate n° bombole n. AIC 0-------- CON volume di O2 ---- cd”

Importo non pagato dal cliente ma dichiarato nel riquadro “galenici, diritto di chiamata, altro”

Dispensazione di gas medicinali:OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (36)

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Nella mente dei medici la quantità di ossigeno rimane ancorata al suo volume approssimativo in litri alla pressione atmosferica e non a 200 bar, a temperatura costante.

Per questo motivo è necessario indicare sul retro della ricetta nello spazio riservato alle annotazioni del farmacista: “Consegnato un quantitativo di ossigeno superiore al prescritto per i volumi presenti in ciascuna bombola”;

Capacità geometrica

in L a 200 barCONTENUTO NOMINALE

coeff correttivo

Volume in m3 (1000L)

reale a 200 barCONTENUTO EFFETTIVO

7L di 02 0,22 1540 L reali consegnati

14L di 02 0,22 3080 L reali consegnati

Dispensazione di gas medicinali:OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (37)

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IL MEDICO PRESCRIVE 1600 L. di 02 :

i.In farmacia sono presenti bombole dalla capacità geometrica di 5 L (vol a 200bar è di 1100 L); il farmacista consegna 2 bombole e annota sul retro: ”Consegnato un quantitativo di ossigeno superiore al prescritto per i volumi presenti in ciascuna bombola”;

i.In farmacia sono presenti bombole dalla capacità geometrica di 7 L (vol a 200bar è di 1540 L); il farmacista consegna 1 bombola, NON annoterà sul retro della ricetta ma avviserà il cliente che è stato consegnato un quantitativo leggermente inferiore

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Dispensazione di gas medicinali:OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (38)

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PER LA TRACCIABILITA’ DELL’ O2

i.Il cliente riconsegna la bombola vuota in farmacia;

i.Il farmacista restituisce la bombola al fornitore perché venga riempita;

i.Il farmacista allega il DDT di reso alla fotocopia della ricetta e alla bolla di arrivo della bombola e la conserva il tutto in farmacia

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Dispensazione di gas medicinali:OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (39)

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IL MEDICO PRESCRIVE un quantitativo di O2 superiore a quella presente in farmacia ?

Il farmacista attiverà la consegna a domicilio.

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N.B. In questo caso non è necessario mantenere la copia della ricetta perché il medicinale non è transitato in farmacia bensì proviene direttamente dal fornitore autorizzato alla consegna

Dispensazione di gas medicinali:OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (40)

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DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI

DISTRIBUZIONE DIRETTA VERA E PROPRIA

Entrambe le modalità hanno la finalità di garantire continuità assistenziale, di monitorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci utilizzati per patologie gravi e croniche, di agevolarne l'erogazione consentendo un accesso più facile ai cittadini ed infine, di contenere la spesa farmaceutica.

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (41)

In base alla normativa vigente (legge 405/2001)

DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

1. 2.

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Prevede l'erogazione dei medicinali ai pazienti a carico del SSN SOLO attraverso le strutture pubbliche, costituite dalle Aziende

Sanitarie Locali.

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1. DISTRIBUZIONE DIRETTA VERA E PROPRIA

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (42)

Es. Cliente con RICETTA ROSSA SSN di “MEROPUR fl”.

Si reca in farmacia Si reca direttamente all’ ASL

FARMACO A PAGAMENTO, RR FARMACO RIMBORSATO DAL SSN

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Di recente introduzione nella regione Emilia Romagna è basata su accordi intercorsi tra Regione/Asl e Distributori (grossisti e farmacie territoriali); nella fattispecie prevede l'acquisto del farmaco sempre direttamente da

Regione/Asl e la dispensazione al paziente tramite le farmacie dislocate sul territorio.

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1. DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (43)

Es. Cliente con RICETTA ROSSA SSN di “CLEXANE fl”.

Si reca in farmacia Si reca direttamente all’ ASL

FARMACO RIMBORSATO DAL SSN

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La distribuzione di farmaci nelle strutture pubbliche nasce con l’obiettivo di risparmiare perché le Asl hanno il diritto di acquistare i medicinali dalle industrie produttrici a condizioni nettamente più favorevoli rispetto a quelle praticate a grossisti e farmacie.Tale distribuzione obbligava però i cittadini a recarsi periodicamente a ritirare il farmaco in orari e giorni predeterminati presso poche strutture dislocate sul territorio.

Per rimediare alla difficoltà di reperire questi farmaci, si è creato questo accordo tra Regione-Asl-Distributori che ha dato alla farmacia (luogo sicuramente più accessibile, per numero e orari di apertura) la possibilità di distribuire farmaci ai cittadini per conto dell’ Asl.

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1. DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (44)

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1. DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (45)

Es. AZIENDA PRODUCE “CLEXANE fl”.

ASL (acquista il farmaco

pagandolo molto meno del distributore)

Lo vende

“farmaco ad uso ospedaliero” = FARMACO DPC

IL DISTRIBUTORE (tiene il CLEXANE sia come NON DPC che come DPC

Lo vende

FARMACIA

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Ricetta SSNIN FARMACIA medicinale DPC

(Le norme quali-quantitative sono le stesse del normale regime convenzionale)

Paziente:RESIDENTE AUSL BODOMICILIATO AUSL BOSTP con tessera AUSL BO

SI

NO La farmacia ordina al distributore il farmaco NON DPC e lo dispensa SEMPRE A CARICO DEL SSN

Dispensare il farmaco DPCpresente nel ministock della farmacia o ordinarlo AL DISTRIBUTORE mediante https://www.webdpc.it/er“farmaco ad uso ospedaliero”

Se farmaco non disponibile

Fare stampa documento prodotto mancante

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DPC

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (46)

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Es. Clexane fl – DISPONIBILE COME FARMACO DASL

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1. DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (47)

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ARICEPT, obbligo PT, nota 85

CLEXANE fl, no PT, no nota

Molecola brand P.T note

Elenco farmaci gestiti per conto Asl Bologna – PHT (Prontuario della Distribuzione Diretta

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1. DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (48)

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Piano Terapeutico = strumento di verifica dell’appropriatezza prescrittiva (previsto solo per alcuni farmaci sia della DISTRIBUZIONE DIRETTA che della DPC)

I

PROVENIENZA: identificazione del Centro erogante il P.T.

Firma del medico

Data di prescrizione

DESTINATARIO: identificazione completa del paziente

PRESCRIZIONE: farmaco, posologia, durata prevista del trattamento

Diagnosi

Timbro di validazione del P.T. da parte del farmacista dell’ Asl

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (49)

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IL farmacista deve apporre:

I

Timbro che attesta il ritiro da parte della farmacia del P.T. in originale

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (50)

DPC

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IL farmacista deve annotare sul retro del P.T.:

DataTimbro farmaciaN° confezioni erogate

Queste operazioni devono essere effettuate al fine di monitorare la quantitàconcessa di farmaco secondo quanto indicato dal P.T.

A fine validità il P.T. va spedito all’ Asl

Dalla data di rilascio, il P.T. ha validità massima di 1 anno

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DPC

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (51)

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CASO: nella stessa ricetta SSN farmaco DPC + farmaco NON DPC

Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (52)

FOTOCOPIA ORIGINALE

Vanno spedite entrambe all’ASL

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RICAPITOLANDO……

Il farmacista deve:

Controllare che la ricetta abbia:

i.Nome e cognome del paziente ii.C.F.iii.Nome farmaco/iiv.N° pezzi v.Eventuale nota AIFAvi.Eventuale cod. esenzionevii.Data di prescrizioneviii.Timbro ix.Firma o sigla del medico

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (53)

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RICAPITOLANDO……

Il farmacista deve:

Apporre sulla ricetta :

i.Il timbro della farmacia (con l’indicazione del codice mutualistico, dell’indirizzo e del titolare della farmacia)

i.La data, sempre espressa nel formato gg/mm/aa (tutto in cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello 0 per non lasciare caselle vuote)

i.Gli importi relativi a ticket

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (54)

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RICAPITOLANDO……

retro della ricetta SSN……..Spazio relativo ai dati degli assistiti esteri appartenenti alla UE e privi del C.F. La compilazione è a carico del medico. Il cittadino estero assistito deve apporre la propria firma

Spazio riservato ad eventuali annotazioni del farmacista

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (55)

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ASSISTITO ESTERO

fronte

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Prescrizione di farmaci a carico delServizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (56)

retro

Spazio lasciato vuoto

Estremi e scadenza del documento dell’assistito

Data di nascita e firma delloassistito

Firma del medico

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FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO DI RICETTA (1)

sono destinati al trattamento prevalentemente di tipo sintomatico dei DISTURBI LIEVI e TRANSITORI facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere alla’aiuto del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento;

riguardano principi attivi di impiego medico ben noto e largamente utilizzati in terapia e di effettiva commercializzazione in almeno un Paese dell’Unione Europea per un periodo minimo di 5 anni

ATTENZIONE!!! Possono promuovere l’insorgenza di reazioni avverse grazi dovute principalmente a interazioni con altri farmaci, presenza di patologie concomitanti, uso improprio o abuso.

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FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO DI RICETTA (2)

OTC SOP“Over The Counter” “Senza Obbligo di Prescrizione”

Dicitura in etichetta

“medicinale di automedicazione”

“medicinale non soggetto a prescrizione medica”

R imborsabilità C A o C

-farmaci di automedicazione -possono essere oggetto di accesso diretto (area self) da parte dei clienti in farmacia e parafarmacia; è possibile pubblicizzarli

-farmaci venduti su consiglio- le informazioni relative a questi medicinali possono arrivare all’utente solo tramite il medico e (più spesso) il farmacista - non sono pubblicizzabili

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Con Decreto Legge n° 223 del 4/07/06 (conosciuto come Decreto Bersani) i farmaci di AUTOMEDICAZIONE possono essere venduti anche in esercizi commerciali, in presenza di un farmacista, durante l’orario di apertura del centro e in un reparto distinto. E’ possibile effettuare sconti, purché i medicinali non siano venduti sotto costo (eliminato il limite del 20%)

FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO DI RICETTA (3)

60

Le confezioni esterne dei medicinali SOP e OTC immessi sul mercato a partire dal 1° Marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore

Con la finanziaria 2008 ogni farmacia può liberamente fissare il prezzo di vendita di OTC e SOP, con l’obbligo PERO’ di trasparenza sui prezzi mettendo a disposizione della clientela il listino dei prezzi praticati (OBBLIGATORIO!!)

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Titolo VII “Distribuzione all’ingrosso dei farmaci”

Titolo VIII “Pubblicità e informazione scientifica”

Titolo IX “Farmacovigilanza”

Titolo X “Farmaci derivati da plasma e sangue”

il nuovo codice raddoppia tutte le sanzioni pecuniarie e amministrativeil nuovo codice raddoppia tutte le sanzioni pecuniarie e amministrative

Titolo XI “Vigilanza e sanzioni”

Titolo XII e XIII “Ulteriori disposizioni” 61

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CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (1)

(DM 31.3.2008 in vigore dall’11.5.2008)

PRES UPPOS TO DI AMMIS S IBILITÀ:CASO DI ESTREMA NECESSITÀ E URGENZA

1) Patologia cronica1) Necessità di non interrompere il trattamento

terapeutico1) Prosecuzione terapia a seguito di dimissioni

ospedaliere62

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CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (2)

AMMIS S IBILITÀ:La consegna senza ricetta è ammessa, qualora ne ricorrano le condizioni, per i medicinali assoggettati a ricetta ripetibile e per i medicinali assoggettati a ricetta non ripetibile

a) medicinali stupefacenti;b) medicinali con onere a carico del SSN; c) medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

NON AMMIS S IBILITÀ:

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CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (3)

a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;

b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco.

c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;

PATOLOGIA CRONICA

d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto.

e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

(ad es. diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva)

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CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (4)

NECESSITÀ DI NON INTERROMPERE IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO

(ad es. ulteriore assunzione di un antibiotico)A) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia

presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;

A) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.

PROSECUZIONE TERAPIA A SEGUITODI DIMESSIONI OSPEDALIERE

Esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

65

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La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente:

 

INIETTABILI SENZA RICETTA

a) all’insulina (CASO MALATTIE CRONICHE)

b) antibiotici monodose (CASO NON INTERRUZIONE TERAPIA)

c) SEMPRE (CASO DIMISSIONI OSPEDALIERE)

CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (5)

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Il cliente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità sulla veridicità del trattamento con il medicinale richiesto 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

i. patologia cronica attestata da documento dell’autorità sanitaria, qualora il documento non indichi il farmaco da utilizzare;

i. patologia cronica documentata con ricetta scaduta da non oltre trenta giorni;

i. necessità di non interrompere il trattamento terapeutico accompagnata da esibizione di una confezione inutilizzabile.

CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (6)

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ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

Consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche Nel caso di antibiotici iniettabili monodose può essere consegnata una

quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico.

QUANTITÀ

CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (7)

AVVISO AL CLIENTE Ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura

eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura.

SCHEDA CON SPECIFICAZIONE DEL MEDICINALE Consegnare al cliente una scheda, da inoltrare al medico curante, contenente la

specificazione del medicinale consegnato; Utilizzare una scheda per ogni consegna; 68

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ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (8)

Annotare su un apposito registro la consegna dei farmaci; apporre il numero della pagina-scheda, il timbro della farmacia, la sigla

del titolare o del direttore, la data, le iniziali del paziente e il medicinale consegnato;

barrare il motivo della richiesta tra gli otto casi previsti; all’interno di tali casi sono ricordate le limitazioni concernenti la consegna di medicinali iniettabili;

Allegare la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei casi previsti

REGISTRO

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CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA (9)

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Registro della “dispensazione d’urgenza” senza ricetta medica

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Farmac i reg is tra ti a ll’es tero

Se un prodotto è registrato in Svizzera, il farmacista non può Se un prodotto è registrato in Svizzera, il farmacista non può procurarselo e fornirlo al cliente. procurarselo e fornirlo al cliente.

Quindi Quindi

Il farmacista fornisce il numero delle farmacie internazionali:Il farmacista fornisce il numero delle farmacie internazionali:• S. MARINOS. MARINO• CHIASSOCHIASSO• STATO PONTIFICIOSTATO PONTIFICIO

il cliente compra nel paese estero il farmaco e porta in il cliente compra nel paese estero il farmaco e porta in Italia un quantitativo non superiore ad una cura di un Italia un quantitativo non superiore ad una cura di un mese.mese. 71

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Grazie per l’ attenzione …….. Alessia Murri

[email protected]

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