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Check list 3.2.1 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20 C.C.) Modalità di convocazione: personale/collettiva Maggioranze (art. 21 C.C.) – in prima convocazione: a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;

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Check list 3.2.1

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA• Almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio

(art. 20 C.C.)• Modalità di convocazione: personale/collettiva• Maggioranze (art. 21 C.C.)

– in prima convocazione: a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;

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Check list 3.2.1– in seconda convocazione: a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti (salvo quantodiversamente stabilito dallo statuto).

• Per determinati atti deliberativi sono disposte specifiche regole:– approvazione del bilancio: gli amministratori non hanno diritto di voto– responsabilità degli amministratori: gli amministratori non hanno diritto di voto;

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– modifiche statutarie: è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (salvo diverse disposizioni statutarie);

– scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio: occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

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• Il sistema informativo - contabile di una ONP deve tener conto di 2 aspetti fondamentali:- le caratteristiche gestionali- la natura, l’attività svolta, le dimensioni e l’organizzazione dell’ente: l’impostazione di bilancio di un’associazione tenderà a privilegiare il rapporto con i soci, quella di una fondazione le informazioni concernenti il patrimonio

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• Risulta necessario introdurre una cultura di bilancio affinché diventi uno strumento strategicamente obbligatorio;

• Il bilancio (rendiconto) di una ONP non si propone di determinare il reddito di esercizio ne’ di misurare (se non in misura relativa) l’efficacia operativa attraverso il risultato economico ma deve comunque rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

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• L’art. 20 C.C. fissa l’obbligo di redazione del bilancio per le associazioni ma non i criteri di valutazione, ne’ la struttura, ne’ la forma, ne’ il contenuto.

• Verifica di quanto disposto da eventuali leggi speciali;• Verifica delle disposizioni statutarie• Verifica delle disposizioni fiscali: art. 148 c.8^ lett. d

TUIR/L. +DAI-VERSI (art. 14 D.L. 35/2005)/D. Lgs 460/1997 (art.25)

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• Raccomandazione n.1 CNDC paragrafi 36-49/pag. 25-29 Allegato B Regione Piemonte

• Evidenziare e sintetizzare i movimenti delle poste accolte nel patrimonio netto/articolare l’impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti

• Coloro che contribuiscono quali erogatori e donatori devono essere messi a conoscenza di quale sia l’effettivo utilizzo delle risorse messi a disposizione della ONP

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• Al contempo l’informativa sulle poste in questione costituisce un contributo essenziale alla trasparenza e chiarezza oltre che un sintomo della volontà di rendere pubblico l’operato dell’Ente.

• Art. 40 C.C.: gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato

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• Art. 793 C.C. donazione modale: la donazione può essere gravata da un onere/il donatario e’ tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti della cosa donata;

• Fondi non vincolati: resi immediatamente disponibili agli amministratori la cui disponibilità non e’ sottoposta ad alcuna forma di vincolo ed il cui uso e’ quindi finalizzato al raggiungimento dello scopo istituzionale a prescindere dall’uso specifico che ne viene fatto

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• Fondi vincolati: quelli soggetti a vincolo d’uso conseguenti alla volontà di colui che li eroga oppure collegati a progetti/operazioni specifiche da parte dell’organo direzionale dell’ONP.

• Fondi erogati dal Comitato di gestione per il Volontariato ai Centri di Servizio per il Volontariato per lo svolgimento di servizi in favore delle associazioni di volontariato iscritte e non iscritte/vincolo di destinazione oggettivo sui beni acquistati con tali fondi

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• Nei COMITATI il sottoscrittore e’ colui che aderisce al programma diffuso dai promotori ed offre il proprio contributo. Egli si trova vicino alla figura del fondatore che destina dei beni ad uno scopo e li vincola per la sua realizzazione.

• L’unico obbligo dei sottoscrittori e’ quello di effettuare le oblazioni che siano state promesse al momento della sottoscrizione. Nel caso in cui l’iniziativa, per la quale il comitato e’ stato costituito, non si realizzasse per mancanza di fondi, i promotori non potranno pretendere dai sottoscrittori ulteriori somme che permettano il raggiungimento dello scopo.

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• Art. 8 D.Lgs 460/1997/art. 20 DPR 600/1973: indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto.

• Rendiconto e non bilancio;• Ampia libertà circa i contenuti, la struttura e la forma del

documento

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• Si tratta di dar conto di operazioni finanziarie (raccolta fondi) ove l’aspetto economico ha scarsa rilevanza: il rendiconto potrebbe avere struttura finanziaria e dare la dimostrazione, da una parte, dell’entità dei fondi raccolti e, dall’altra, degli impieghi effettuati.

• Nota illustrativa di commento accompagnatoria del rendiconto: maggiore analiticità del documento maggiore comprensione dell’evento.

• Conservazione ai sensi art. 22 DPR 600/73

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Check list 3.2.6

• Patrimonio/maggiori spese e/o riduzione di entrate• Il caso dei Centri di Servizio per il volontariato che si

vedranno ridurre – nel 2010 e nel 2011(e seguenti) – i fondi messi a disposizione dal Comitato di gestione per il Volontariato in conseguenza della riduzione degli utili delle Fondazioni bancarie

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Check list 3.2.7

• Trasmissione bilanci e relazioni agli Enti competenti:- scuole convenzionate: trasmissione documentazione al Comune;- organizzazioni di volontariato iscritte: trasmissione documentazione alla Provincia;- fondazioni: trasmissione documentazione alla Regione;- Centri di servizio volontariato: trasmissione documentazione al Comitato di gestione Volontariato

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• Libro inventario: art. 2217 C.C./art. 13 DPR 600/1973• Bilancio/Inventario fisico valorizzato: acquisizione di

beni durevoli (a titolo oneroso e) a titolo gratuito- per ragioni di prudenza le acquisizioni a titolo gratuito di imm.ni immateriali non devono essere iscritte nell’attivo patrimoniale per mancanza di un costo e di altri elementi valutativi attendibili (P.C. 24 Cndc)

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Check list 3.2.1.1

- Le imm.ni materiali acquisite a titolo gratuito (P.C. 16 Cndc) vanno contabilizzate nel momento in cui il titolo di proprietà si trasferisce al donatario (in quel momento si trasferiscono i rischi/benefici relativi al bene)Vanno valutate al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse al momento dell’acquisizione, al netto di oneri e costi (sostenuti e da sostenere) per il loro utilizzo durevole. Riferimento a valori catastali o stime peritali.Vanno ammortizzate

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Check list 3.2.1.1

Il criterio di rappresentazione da adottare per i beni acquisiti per donazione prevede la contropartita di un provento nel conto economico che per i soggetti profit avrebbe di natura straordinaria stante le caratteristiche dell’attività di impresa (improntata a relazioni economiche di scambio)

Nelle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio di un CSV sono, ad es., previsti due modi alternativi di rappresentazione in bilancio della contropartita al bene.

- provento ordinario;- appostazione diretta di riserva per il controvalore del bene

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Check list 3.2.1.5

• Riferimento all’art. 2436 C.C. punti 1), 3), 4) e 8 bis). In particolare:1) le imm.ni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori;3) l’imm.ne che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il numero 1) deve essere iscritto a tale minore valore che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica.

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Check list 3.2.1.5

• Se l’ONP acquista per donazione o per eredità la partecipazione, la valutazione non può essere fatta applicando il metodo di iscrizione al costo di acquisto ma va applicato il valore di realizzo sul mercato alla data di definitiva acquisizione della proprietà dei titoli/partecipazione.

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Check list 3.2.2.1

• Verifica Risorse umane: ad es.- incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione di correttivi per ridurre il fenomeno;- variazione quantitativa del personale in servizio/modifica pianta organica;- rappresentazione del costo sostenuto per il ricorso a consulenze esterne e/o ad attività di terzi a causa carenza del personale,- ingiustificata monetarizzazione di ferie non godute

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Check list 3.2.2.1

- ritardo nel versamento contributi previdenziali ed assistenziali;- corresponsione di ore di straordinario in eccedenza rispetto ai limiti di legge o di contratto;- corretto accantonamento al fondo T.F.R.- svolgimento dei corsi di formazione obbligatori (es. volontari ambulanze)- eventuale copertura assicurativa per l’accantonamento al fondo T.F.R.

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Check list 3.2.3.6/7

• Art. 25 c. 5^ L. 13.5.1999 n.133/C.M. 8.3.2000: previsione vincolante per tutti i pagamenti ed i versamenti effettuati dalla A.S.D. e S.S.D. se di importo superiore ad euro 516,46 che devono essere eseguiti tramite.- conti correnti bancari (bonifico/assegno non trasferibile/bancomat/carta di credito);- bollettino di c/c/p;- altre modalità idonee a consentire all’A.F. lo svolgimento di efficaci controlli

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Check list 4.1.4

• La soggettività tributaria per gli enti non commerciali e’ dettata dagli artt. 72 e 73 del TUIR:

• L'articolo 72 individua, le situazioni che generano capacità contributiva, definendo il presupposto impositivo: possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all’art. 6 TUIR.

• La pretesa tributaria si concretizza poi diversamente nell’art. 73 con l'individuazione dei soggetti passivi.

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Check list 4.1.4

• Risultano distinti al punto b) dell’articolo 73 gli enti commerciali rispetto agli enti non commerciali che sono collocati al punto c).

• La norma espressamente specifica che sono da includersi fra gli enti diversi dalle società, sia come enti commerciali (sub b) sia come enti non commerciali (sub c) le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo.

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Check list 4.1.4.

Ai fini dell'applicazione dell'IRES il reddito viene determinato in modo diverso a seconda che si tratti di società ed enti commerciali o di enti non commerciali, nonché di società ed enti residenti o non residenti. Infatti all'interno del titolo II del TUIR riguardante l'IRES:

• il capo II è dedicato alle società ed enti commerciali;• il capo III è dedicato agli enti non commerciali;• il capo IV è dedicato alle società ed enti non residenti;• Il capo V e’ dedicato agli enti non commerciali non residenti

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Check list 4.1.4

• La nozione “fiscale”di ente non commerciale viene quindi definita dall’art. 73 lettera c): enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 2195 C.C.).

• Con il D.Lgs. 460/97 e’ stata introdotta una migliore definizione dell’oggetto principale dell’ente, inteso come attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dall’atto costitutivo e dallo statuto, i quali sono le fonti per identificare l’oggetto esclusivo o principale che devono svolgere gli enti stessi.

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Check list 4.1.4

• Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo e lo statuto prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione “fiscale” dell’ente, occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essenziale e cioè quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.

• Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari e’ non commerciale, l’ente deve annoverarsi fra gli enti non commerciali sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, soggiace alla normativa di cui al Titolo II, Capo III del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72.

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Check list 4.1.4

• Se l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative (e quindi al di là delle finalità ideali enunciate statutariamente e dall’assenza del fine di lucro), viene considerato dal punto di vista fiscale ente commerciale quando l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici e’ di natura commerciale.

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Check list 4.1.5• L'articolo 143 del TUIR stabilisce che il reddito complessivo degli enti non

commerciali e’ dato dalla somma dei redditi:• fondiari• di capitale• d’impresa• diversi

Questo perché il reddito degli enti non commerciali non si determina unitariamente. Infatti, mentre per gli enti commerciali e le società di capitali il reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le regole del reddito d'impresa, gli enti non commerciali sono sostanzialmente equiparati alle persone fisiche. Il loro reddito complessivo è quindi formato da varie categorie di reddito: fondiario, di capitale, d'impresa e diversi, senza che assuma alcun rilievo né il luogo di produzione dei redditi né la destinazione degli stessi.

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Check list 4.1.5

Ne consegue che per determinare il reddito complessivo degli enti non commerciali occorre sommare i redditi sopra indicati come imponibili diminuendoli eventualmente delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.

Dall'elenco di redditi richiamati mancano, invece, i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, perché sono propri della persona fisica e non possono essere riconosciuti in capo ad un ente.

Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle regole di ciascuna categoria.

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Check list 4.1.5• Uno dei canali attraverso i quali gli enti non commerciali traggono le

risorse per lo svolgimento delle proprie attività (si pensi alle associazioni che operano nell’ambito della ricerca medico- scientifica, come le associazioni sulla ricerca contro ili cancro, contro la distrofia muscolare, le malattie rare dell’infanzia, ecc. e alle varie vendite a scopi di raccolta dei fondi di piante, agrumi, libri, e così via) è spesso costituito dalle raccolte di fondi effettuate anche con lo scopo di accrescere nella collettività la sensibilità rispetto ai loro ambiti di intervento.

• Spesso queste iniziative sono rivolte al pubblico e sono accompagnate dalla diffusione di materiale illustrativo, dalla cessione di oggetti ricevuti gratuitamente da terzi, dalla vendita di “prodotti” realizzati dagli aderenti, dalla somministrazione di alimenti e bevande. Come è ovvio queste attività si pongono al di fuori del mercato e non entrano in concorrenza con i normali canali di distribuzione.

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Check list 4.1.5• Il D. Lgs. 460/1997, attraverso la modifica apportata al TUIR consente di

effettuare questo genere di attività in maniera fiscalmente neutra disponendo che “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 73:

• “ a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”

• Viene inoltre chiarito che tali iniziative sono escluse da campo di applicazione IVA ed esenti da ogni altro tributo: ad esempio la disposizione può essere invocata per non essere assoggettati alla tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) che altrimenti bisognerebbe pagare al comune nel caso in cui l’iniziativa di raccolta di fondi si svolga con utilizzo di spazi pubblici (strade o piazze).

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Check list 4.1.5

Le tre condizioni indispensabili per poter usufruire dei vantaggi, che sono state ribadite anche nella Circolare del Ministero delle finanze del 12 maggio 1998, n. 124/E, sono:

• deve trattarsi di “iniziative occasionali” anche se non vengono forniti criteri circa la valutazione dell’occasionalità.

Quante volte in un anno si potranno fare le raccolte pubbliche di fondi?

Il decreto legislativo rinvia ad un apposito decreto ministeriale che può essere emanato (art. 2, c. 3), ma che a tutt’oggi non esiste. Per le ASD che abbiano optato per la L. 398/1991 il limite massimo e’ fissato in numero di DUE e, per traslazione, detto limite e’ consigliabile per quei soggetti che, non applicando il regime forfetario, non hanno un limite quantitativo prestabilito.

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Check list 4.1.5

• la raccolta di fondi deve avvenire “in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

Si tratta quindi di proposte dirette al pubblico, che vengono svolte anche servendosi dei mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali, manifesti, ecc.) e in cui l’aspetto prevalente non è l’eventuale cessione del bene o la prestazione del servizio, ma l’offerta fatta per spirito di liberalità

• i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere “di modico valore”.

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Check list Irap

Ai fini IRAP gli enti non lucrativi non commerciali sono soggetti passivi indipendentemente dall’attività svolta e in modo differenziato per l’attività istituzionale e per l’attività commerciale,,se esistente.

Infatti, l’art. 10 del D.Lgs. 446/97, relativo all’IRAP, differenzia il metodo di determinazione della base imponibile con riferimento all’attività istituzionale e alle attività commerciali eventualmente esercitate.

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Check list Irap

In caso di esercizio della sola attività istituzionale (non commerciale) il valore della produzione èdeterminato secondo il metodo cosiddetto “retributivo” che si sostanzia nella sommatoria dei seguenti valori:

• totale delle retribuzioni spettanti per lavoro dipendente, secondo il criterio di competenza, coincidenti con l’imponibile previdenziale (valore al netto dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali)

• totale delle retribuzioni spettanti per redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1 lett. c-bis del TUIR come determinati ai sensi dell’art. 52 del TUIR;

• totale dei compensi erogati per lavoro autonomo occasionale nel loro intero ammontare, compresi quelli corrisposti a fronte dell’assunzione di fare, non fare e permettere di cui all’art. 67, comma 1 lett. l) del Tuir.

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Check list IrapIn caso di esercizio, anche, di attività commerciale, il valore della

produzione è costituito dalla sommatoria dei singoli valori della produzione riferiti all’attività istituzionale e all’attività commerciale, secondo il metodo cosiddetto “misto” ed è quantificato:

• per l’attività non commerciale secondo i principi metodologici già esaminati con l’avvertenza che gli elementi costituenti la base imponibile devono essere quelli specificatamente riferibili all’attività istituzionale e che, in caso di impiego promiscuo, il valore da assumere deve essere ridotto della parte afferente all’attività commerciale. In caso di emolumenti non specificatamente riferibili alla parte istituzionale, il “quantum” relativo alla parte commerciale viene determinato moltiplicando il costo per il rapporto tra ricavi/proventi commerciali e i ricavi/proventi totali.

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Check list 3.2.1• per l’attività commerciale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs n.

446/97 la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9),10) lettere c) e d), 12) e 13) come risultanti dal conto economico d’esercizio.Valgono quindi le regole applicabili per la determinazione della base imponibile delle società di capitali.