CHE COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? · Per gli alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali...

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CHE COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? Breve guida Prof. Franco Massimo Di Paolo Liceo Classico-Musicale "F. Petrarca" Arezzo” Prof. Franco Massimo Di Paolo QUADRO NORMATIVO Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (L. 104/92) Legge 8 ottobre 2010, n. 170; Linee Guida diritto allo Studio DAS 12/07/2011 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 Nota Ministeriale del 27/06/2013 Nota Ministeriale del 22/11/2013 Liceo Classico-Musicale “F. Petrarca” Arezzo 1 Disabilità DSA BES

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CHE COSA SONO

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? Breve guida Prof. Franco Massimo Di Paolo

Liceo Classico-Musicale "F. Petrarca" Arezzo” Prof. Franco Massimo Di Paolo

QUADRO NORMATIVO

ü  Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (L. 104/92) ü  Legge 8 ottobre 2010, n. 170; ü  Linee Guida diritto allo Studio DAS 12/07/2011 ü  Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ü  Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 ü  Nota Ministeriale del 27/06/2013 ü  Nota Ministeriale del 22/11/2013

Liceo Classico-Musicale “F. Petrarca” Arezzo

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Disabilità

DSA

BES

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Per gli alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali (BES) è opportuno e necessario applicare il principio della personalizzazione dell’apprendimento, introdotto dalla legge 53/2003. La legge 170/2010 ha segnato un profondo cambiamento in quanto la presa in carico dell’alunno con BES non è aperta al solo insegnante di sostegno, ma a ciascun docente curriculare e a tutto il team di colleghi coinvolti.

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, che introduce il termine BES, si specifica: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che -per specifici problemi-possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.”

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La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto della personalizzazione dell’apprendimento. Nella direttiva sono individuate tre grandi aree: ü  disabilità; ü  disturbi evolutivi specifici; ü  svantaggio socio-economico, linguistico, culturale;

Nel concetto di BES sono ricompresi tutti i bisogni educativi speciali, inclusi quelli tutelati dalla Legge 104/92. Tra i BES rientrano perciò anche gli studenti con disabilità.

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ATTENZIONE

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Aree dello svantaggio scolastico secondo la D:M: del 27/12/2012

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QUADRO NORMATIVO

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: ü  Introduce la definizione di Bisogni Educativi Speciali ü  Estensione ai BES dei benefici della legge 170/2010 sui DSA ü  “Formalizzazione” del percorso personalizzato in presenza di esigenze specifiche

Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013: ü  Indica che “lo strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in

un Piano Didattico Personalizzato (PDP), ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti ”

ü  Istituisce i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ü  Prevede la realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) ü  Riorganizza la rete territoriale per l’inclusione: Centri Territoriali di Supporto (CTS) e Centri

Territoriali per l’Inclusione CTI.

Nota Ministeriale del 27/06/2013: ü  Fornisce chiarimenti in merito alla predisposizione – da parte dei GLI istituiti presso ciascuna

scuola- di una proposta di PAI

Nota Ministeriale del 27/06/2013: ü  Adozione e stesura del PDP: chiarimenti ü  Indicazioni su alunni con cittadinanza non italiana

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FOCU SU: il GLI

Il GLI vuole essere un punto di incontro di tutti coloro che nella comunità scolastica si occupano a vario titolo delle difficoltà di apprendimento, ora riunite nella più vasta definizione di Bisogni Educativi Speciali. L’obiettivo è quello di “assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi”.(C. M. 8/2013, p. 4)

ü  Rilevazione dei BES presenti nella scuola; ü  Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; ü  Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/

metodologie di gestione delle classi; ü  Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti

gli alunni con BES, da redigere ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); ü  Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali sanitari

territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc. (C. M. 8/2013, pp. 4-5)

LE FUNZIONI DEL GLI:

FOCU SU: Il PAI

La Nota Ministeriale del 27/06/2013 contiene delle puntualizzazioni sulla corretta interpretazione del PAI, che va considerato come “atto interno” della scuola autonoma, e che deve essere interpretato come “lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo”. Inoltre la nota precisa che “il PAI non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità definite da ciascun ambito territoriale” (pp. 1-2)

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ATTENZIONE

QUANDO ADOTTARE UN PDP?

La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013, estendendo agli studenti con BES l’accesso alle misure già previste dalla legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011 per gli alunni con DSA, sulla base della “documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico”, quindi anche in assenza di certificazione clinica. La Direttiva assegna dunque l’individuazione di un BES alla responsabilità e autonomia “pedagogica” dei Consigli di Classe, recuperando così la competenza “esclusiva” della scuola in materia di istruzione e apprendimento. Tale responsabilità si esercita attraverso l’adozione di Piani Didattici Personalizzati (PDP), condivisi con le famiglie, che prevedono, oltre a eventuali misure compensative e dispensati, anche progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.

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Quando adottare un PDP

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Studenti DSA

Il PDP è il documento che definisce: ü  l e s t r a t e g i e d i i n t e r v e n t o

personalizzate e individualizzate, ü  i criteri e le modalità di verifica e di

valutazione degli apprendimenti. ü  le misure dispensative: l’alunno può

essere dispensato da alcune prestazioni che a causa del disturbo, risultano difficoltose e non migliorano l’apprendimento.

ü  gli strumenti compensativi: strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta.

È redatto Consiglio di Classe in accordo con la famiglia

È presentato entro il terzo mese dell’anno scolastico, ha validità annuale e deve essere monitorato periodicamente nel corso dell’anno scolastico.

FOCU SU: Il PDP

Studenti con Disturbi Evolutivi specifici o con difficoltà di apprendimento

ü  Il PDP è il documento in cui si definiscono:

ü  le strategie didattiche più idonee ü  i criteri di valutazione degli

apprendimenti ü  gli eventuali strumenti compensativi e

misure dispensative. È redatto Consiglio di Classe in accordo con la famiglia

ü  È redatto durante l’anno, al momento della decisione.

ü  Ha valore per l’anno scolastico di riferimento e deve essere sottoposto a periodiche verifiche.

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Quando adottare un PDP

Per quanto riguarda gli alunni con DSA non ancora certificati, a causa di un ritardo nel rilascio della certificazione da parte delle strutture pubbliche o accreditate, le istituzioni scolastiche sono invitate ad adottare tutte le misure previste dalla legge 170/2010 e dalle norme attuative anche soltanto dopo la presentazione di una diagnosi di un libero professionista privato, in attesa del rilascio ovvero della convalida della stessa da parte delle strutture pubbliche o accreditate presso le Regioni (C.M. 8/2013, pp. 2-3)

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ATTENZIONE

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La certificazione è un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge. Nel nostro caso della ü  legge 104/92 ü  legge 170/2010 Le strutture pubbliche rilasciano “certificazione” per alunni con disabilità Le strutture pubbliche e quelle accreditatele previste dalla legge 170 rilasciano “certificazioni” per alunni con DSA

La “Diagnosi” è invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da un ps i co l ogo o comunque da uno specialista iscritto negli albi dei professioni sanitarie Pertanto per i disturbi e le altre patologie non certificabili, ma che hanno un fondamento clinico, si parla di diagnosi (Nota ministeriale n. 2563/2013, p.13)

FOCU SU:

Validità delle certificazioni per i DSA L’art. 3, comma 3, dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25/7/2012 sulle certificazioni per i DSA, prevede che il profilo di funzionamento, parte integrante della certificazione, “è di norma aggiornato: ü  al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal

precedente; ü  ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi

necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia”.

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International Classification of Diseases L’ICD (International Classification of Diseases) è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati più diffusa nel sistema sanitario italiano, stilata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO). I codici nosografici dell’ICD-10 (OMS 2002) compaiono in quasi tutte le certificazioni di disabilità e di DSA; è essenziale saper riconoscere le etichette diagnostiche e/o i codici usati nelle diagnosi e nelle relazioni consegnate dalla ASL o da professionisti privati per capire di quale disturbo si sta parlando.

Gli organismi competenti a rilasciare la documentazione clinica Nel caso della disabilità, l’organismo competente a rilasciare la certificazione è la Commissione operante presso l’Azienda Sanitaria Locale. Per quanto riguarda il riconoscimento dei Disturbi Specifici di Apprendimento, l’organismo tecnico abilitato a rilasciare le certificazioni è l’èquipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, operante nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate presso la regione di appartenenza.

Approfondimenti

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Come leggere i codici diagnostici nelle diagnosi specialistiche

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DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE

È POSSIBILE ESONERARE GLI STUDENTI CON D S A D A L L O S T U D I O D A L L A L I N G U A STRANIERA? Il DM 5669, art. 6 comma 6. prevede: “Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

È POSSIBILE DISPENSARE GLI STUDENTI D A L L E P R O V E S C R I T T E D I L I N G U A STRANIERA? Il DM 5669, art. 6 comma 5. prevede: “Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: ü  certificazione di DSA attestante la gravità del

disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

ü  richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;

ü  approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

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ü  L’esonero è l’autorizzazione a non affrontare una disciplina, quindi a non apprenderla.

ü  La dispensa è l’autorizzazione a non affrontare l’attività di studio di una disciplina nella misura o nelle modalità richieste agli altri studenti.

Gli aspetti più rilevante della dispensa sono: 1.  la possibilità di sostituire la prova scritta con una equivalente

orale; 2.  gli studenti dispensati dalle prove scritte durante l'anno, hanno

diritto alla dispensa anche in sede di esame.

FOCU SU:

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, LA DISPENSA DALLA LINGUA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA RIGUARDA ANCHE IL LATINO E IL GRECO? Il latino e il greco non possono essere considerate lingue straniere e pertanto non si applica la dispensa prevista dal DM 12-7-11. La nota ministeriale 4674 del 10 maggio 2007, inseriva latino e greco nelle lingue straniere, ma è stata abrogata dall'articolo 10 del DM 5669 del 2011: “Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007”

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N.B. Per le misure compensativi e dispensative e i criteri di valutazione degli alunni con DSA si rinvia alle Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento pubblicato sul sito della Scuola.

ATTENZIONE

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ü  Una prova equipollente è una prova diversa da quella del gruppo classe nella forma, ma identica nel suo valore docimologico, nonché riferita a contenuti curricolari analoghi. Ha lo scopo di valutare gli stessi risultati dei compagni, gli stessi obiettivi disciplinari e/o trasversali previsti dalla programmazione. Non è una prova ridotta nel numero di domande, bensì corrispondente alla prova del gruppo classe, trasformata, in parte o in toto, al fine di renderla adatta alle capacità dello studente.

ü  Una prova differenziata è una prova diversa da quella del gruppo classe, perché valuta i livelli

di conoscenza, gli esiti di formazione e le competenze acquisite dallo studente secondo quanto stabilito nella programmazione personalizzata differenziata, e non dai programmi ministeriali. I contenuti sono quindi differenti, la formulazione e il valore docimologico funzionali allo scopo.

FOCU SU: LE PROVE EQUIPOLLENTI E PROVE

DIFFERENZIATE

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I contenuti rimangono invariati, e lo stesso vale per gli esiti formativi da misurare, ma ovviamente si modificano i criteri di attribuzione dei punteggi, in modo tale che il peso docimologico della prova sia corrispondente a quello previsto per il resto della classe.

Innanzitutto per l’equipollenza è più indicata la proposta di prova strutturata o semistrutturata, con domande chiuse e a scelta multipla. In questo caso si tratta di trasformare la prova scritta argomentativa, o il problema, o il caso pratico, in una prova strutturata. Tra i tipi di item sono preferibili quelli a completamento, di tipo vero/falso, cloze, associazione di termini e significati, comprensione guidata del testo.

Le forme di equipollenza

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Può essere possibile consentire tempi più lunghi di svolgimento. Alcuni ragazzi, ad esempio, hanno bisogno di riflettere più degli altri, e nel processo elaborativo o di problem solving necessitano di maggiore attenzione e concentrazione. Una indicazione utile potrebbe essere quella di far iniziare la prova allo studente con BES prima rispetto agli altri, onde avere poi una contemporaneità di tempi di svolgimento, e una conclusione in parallelo.

Qualora si voglia comunque mantenere la prova in forma non strutturata sarà necessario facilitarne l’accesso con l’aggiunta di supporti: elementi chiarificatori, che consentano la migliore comprensione della domanda. A volte per favorire l’esecuzione del compito potrebbe essere sufficiente riformulare il testo della consegna in modalità semplice o fornire una traccia di supporto alla risposta.

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Altra forma di equipollenza consiste nel ricorrere a mezzi e strumenti diversi per lo svolgimento della prova, come ad esempio il computer, la strumentazione per i non vedenti, il supporto di linguaggi alternativi (Braille o Liss) necessari per gli alunni con problemi, non vedenti, non udenti.

NORMATIVA Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall’alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art.16). L’Art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame”.

Tratto da: “La valutazione degli alunni diversamente abili nelle scuole superiori” Patrizia Di Fresco

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Bibliografia Pavone M., Valutare gli alunni in situazione di handicap, Erickson, 1997, Trento R. Ciambrone, G. Fuacchia, I BES, Come e cosa fare, Giunti Scuola, 2014, Firenze; Sitografia http://www.emedea.it/centro-ausili/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=194 www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/vademecum-per-i-dsa/ http://www.regione.toscana.it/sst/aree-di-intervento/salute-mentale/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-dsap-