Certificazione energetica degli edifici didattico/2018... · energetica in edilizia e...
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Principali prescrizioni legislative su efficienza
energetica in edilizia e certificazione energetica
degli edifici alla luce dei
DM 26.6.2015, decreti attuativi del DL 63/2013 e dellalegge 90/2013
• arch. Monica Cannaviello ([email protected]),
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi
Vanvitelli, Seconda Università degli Studi di Napoli
• prof. ing. Francesco Minichiello ([email protected]),
Dipartimento di Ingegneria Industriale (sezione ETEC),
Università degli Studi di Napoli Federico II
Decreti attuativi della legge 90/2013 e del DL 63/2013
• DM 26.6.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici”
• DM 26.6.2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”
• DM 26.6.2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici"
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Sostituisce il D.P.R. 59/2009
Art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici – basati su:
• raccomandazioni CTI 14/2013,
• UNI TS 11300 1-2-3-4
• UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione
Il CTI — energia e ambiente, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme EN a
supporto della Direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica
nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con
metodo orario semplificato, sulla base di quanto definito nella norma Uni EN ISO
13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del
presente decreto.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i
componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a
temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio.
Distinzione tra:
➢ edifici di nuova costruzione (fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto)
➢ ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello)
➢ riqualificazioni energetiche
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimiAllegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare
l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la
ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale
e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione
energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione
energetica relativa al servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l'intervento interessa l'involucro
edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il
servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di
prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche
delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro
dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente
globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato per l'intera
parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.
(N.B.: una ristrutturazione che interessa anche più del 50% della superficie
disperdente va considerata di secondo livello se non si interviene anche sugli
impianti) 5
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Riqualificazioni energetiche
Tutti i casi diversi dai precedenti,
gli interventi quindi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al
25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un
impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi
compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli
componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro
relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Nuovi ambiti di intervento
Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani 7
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Deroghe
Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati
di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la
tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie
inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che
prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine,
indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di
cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B (più avanti riportati), sono incrementati del
30%.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
In caso di:
• nuova costruzione o
• ristrutturazione importante,
i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di
riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
Le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di
volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si
sta progettando.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Si introduce il concetto di edificio di riferimento
Allegato 1 – Appendice A
1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di
geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi
e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e
situazione al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici
predeterminati conformemente alla presente Appendice (A) all’Allegato 1.
2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un involucro di
riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nella presente Appendice si
utilizzano i valori dell'edificio reale.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Si introduce il concetto di edificio di riferimento
Allegato 1 – Appendice A
Non esistono più i limiti assoluti di energia primaria, suddivisi per zona
climatica e rapporto S/V, sostituiti da quelli costruiti sull’edificio di
riferimento.
Non è più necessario suddividere il valore del fabbisogno di energia
primaria per m2 o m3 a seconda della destinazione d’uso, ma l’indice
globale di energia primaria non rinnovabile è espresso solo in
kWh/m2|anno.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
L'edificio reale da certificare viene confrontato con l’edificio di riferimento,
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio
energetico, espresso in energia primaria, su base mensile.
Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e
l'energia rinnovabile prodotta «on site», per vettore energetico e fino a copertura
totale del corrispondente vettore energetico consumato.
un edificio che avrà caratteristiche geometriche, di ubicazione, orientamento,destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma dotato di involucro e impianti concaratteristiche termiche e parametri energetici definiti dai requisiti minimi fissati dallalegge.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Il modello dell’edificio di riferimento risponde all’esigenza di “neutralizzare” i fattori
contingenti, quali condizioni climatiche e di utilizzo.
I limiti di legge non vengono stabiliti in assoluto in funzione di alcuni fattori, ma
vengono costruiti “su misura” per l’edificio regolamentato. 13
DM 26.6.2015 – Requisiti minimiAllegato 1 – Appendice A - Si riportano di seguito (diapositive da 14 a 18) i valori
dei parametri caratteristici del fabbricato e degli impianti dell’edificio di riferimento
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimiAllegato 1 – Appendice A
Parametri caratteristici dell’involucro dell'edificio di riferimento.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimiAllegato 1 – Appendice A
parametri caratteristici dell’involucro dell'edificio di riferimento.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimiAllegato 1 – Appendice A
parametri caratteristici degli impianti dell'edificio di riferimento.
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LEGENDA:
- Ƞu è il prodotto dei rendimenti di distribuzione, regolazione ed emissione
- H = Heating = riscaldamento = climatizzazione invernale
- C = Cooling = raffreddamento = climatizzazione estiva
- W = Water = acqua (calda sanitaria)
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
Parametri caratteristici
degli impianti dell'edificio di
riferimento.
Le efficienze indicate nelle
tabelle 7 ed 8 sono
comprensive dell'effetto dei
consumi di energia elettrica
ausiliaria.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A – PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE
Coefficiente medio globale di scambio termico
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in cui:
Htr,adj = HD + HG + HU + HA
HD = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l’ambiente
esterno (W/K)
Hg = coefficiente di scambio termico verso il terreno (W/K)
HU = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso ambienti non
climatizzati (W/K)
HA = coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone interne o
esterne all’edificio climatizzate e a temperatura diversa (W/K)
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A – PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE
Coefficiente medio globale di scambio termico
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A – PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE
Area solare equivalente estiva
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Tra le prescrizioni comuni agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni
importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello:
Miglioramento delle prestazioni estive:
Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere
la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala
urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica
dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:
a. materiali ad elevata riflettanza solare (0,65 per le coperture piane e 0,3 per le
coperture a falda)
b. tecnologie di climatizzazione passiva (ventilazione, copertura a verde…)
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimiIndici di prestazione energetica:
Prima di questo decreto il valore di energia primaria globale comprendeva i
consumi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria
e, per il non residenziale, anche quelli dovuti all’illuminazione.
Il decreto rende ora obbligatorio il calcolo di:
EPgl,tot indice di prestazione energetica globale totale (kWh/m2
all’anno),
- pedice globale perché EPgl,tot è somma di:
• EPH, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale,
• EPC , energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione estiva,
• EPW per la produzione di acqua calda sanitaria,
• EPV per la ventilazione,
nel caso del settore non residenziale comprende anche:
• EPL per l’illuminazione artificiale,
• EPT per il trasporto di persone (da intendersi come il fabbisogno di energia per
ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili).
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- pedice totale, perché EPgl,tot può anche essere visto come somma di EPgl,nr e
EPgl,ren
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Altre prescrizioni comuni agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni
importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello.
- Verifiche termo-igrometriche, che prevedono la verifica di assenza di condensainterstiziale e assenza del rischio di formazione di muffa.La verifica deve essere eseguita con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13788 enelle condizioni delle classi di concentrazione definite nella stessa.
- Obbligo di trattamenti dell’acqua negli impianti termici
- Verifiche sugli impianti di micro-cogenerazione
- Verifiche sull’efficienza di ascensori e scale mobili
Etc.
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Quando si interviene sugli impianti, indipendentemente dal tipo di
intervento bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:
DM 26.6.2015 – Requisiti minimiPrescrizioni nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello
Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani
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EPH,nd = indice di
prestazione termica utile
per riscaldamento;
dipende da isolamento
termico involucro, da
rendimento di eventuali
impianti di ventilazione e
da apporti interni e solari;
Non dipende dagli
impianti.
EPC,nd = idem, ma per
raffrescamento
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani
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La verifica sulla massa superficiale e trasmittanza periodica è obbligatoria per la località in esame (esclusa la zona F), se l’irradianza media mensile su superficie orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m2.
Prescrizioni nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello
Vanno inoltre effettuate:
- verifiche termo-igrometriche su componenti di involucro opaco dell’edificio;
- verifiche su riflettanza solare minima dello strato di finitura dei tetti o alternativa
(tecnologie di climatizzazione passiva)
Appendice B (Allegato 1)
REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Si riportano i valori limite dei parametri caratteristici
degli elementi edilizi (e poi degli impianti di
riscaldamento e raffrescamento) negli edifici esistenti
sottoposti a riqualificazione energetica.
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Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
30Tali valori sono riportati nelle diapositive 17 e 18.
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Edificio ad energia quasi zero
Tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, possono essere definiti
ad energia quasi zero, ai sensi dei decreti attuativi della legge 90, se sono
contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti:
- H’t inferiore ai valori limite tabellati
- Asol,est/Asup utile, inferiore ai valori limite tabellari
- EPH,nd - EPC,nd – Epgl,tot inferiori ai limiti calcolati con l’edificio di riferimento
determinato con i valori vigenti dal 1°gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal
1°gennaio 2021 per tutti gli altri edifici
- ηH, ηW e ηC, superiori ai valori indicati per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite e
ηC,limite)
- riguardo a obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili FER (D.lgs. 28/2011):
- almeno 50% consumi energetici (energia termica) di ACS da FER;
- almeno 50% consumi (energia termica) ACS+RISC+RAFF da fonti
energetiche rinnovabili;
- produzione di energia elettrica da FER tale da ottenere almeno 1 kWel di
picco per ogni 50 m2 in pianta dell’edificio, a livello del terreno. 34
DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Il presente decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione
omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione
energetica degli edifici e delle unità immobiliari, su tutto il territorio
nazionale.
Definisce:
a) le Linee-guida nazionali per l’attestazione della prestazione
energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
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DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Le disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle
Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad
adottare propri strumenti di attestazione della prestazione
energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE.
Se queste avessero adottato propri strumenti dovranno
intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata
in vigore del decreto (dal 1 ottobre 2015), l'adeguamento dei
propri strumenti regionali alle Linee guida.
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DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Le Linee-guida disciplinano in particolare:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate, per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di
modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format dell’APE, (appendice B), comprendente tutti i dati
relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti
rinnovabili;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, (appendice C),
che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli
edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di seguito chiamato SIAPE, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c).
Allegato 1 – Linee-guida nazionali
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi
energetiche
La scala delle classi (si veda la diapositiva 41) è definita a
partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale
non rinnovabile dell’edificio di riferimento (calcolato secondo
quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto requisiti minimi),
ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti
standard dell’edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati
dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli
edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri.
38
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche
Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati
attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del
suddetto valore (dell’indice di prestazione energetica globale non
rinnovabile dell’edificio di riferimento).
Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva
dell’edificio per la redazione dell’APE, in base a quanto sopra detto, si
procede come segue:
a) si determina il valore di per l'edificio di
riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto requisiti
minimi, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in
corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;
b) si calcola il valore di per l’immobile oggetto dell’attestazione e
si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2. 40
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche
41
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali
L’ APE, redatto da un soggetto abilitato (ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75),
deve riportare, obbligatoriamente, pena l'invalidità:
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che
di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici (EPgl,tot, EPgl,nren);
b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione
energetica globale, espresso in termini di energia primaria non rinnovabile
(EPgl,nren);
c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di
prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a
norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le
proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti,
distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica. 42
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Come cambia l’APE
Si riassumono i principali cambiamenti nel nuovo modello di APE:
➢ attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con
una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle
prestazioni energetiche, a cui le Regioni dovranno adeguarsi
entro due anni;
➢ 10 classi energetiche, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore);
➢ sistema informativo unico, il SIAPE, contenente tutti i dati relativi
agli APE;
➢ prestazione energetica globale in due termini:
- energia primaria totale (EPgl,tot);
- energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren). 43
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Come cambia l’APE
Vengono usate le "faccine" ("emoticon") per facilitare la comprensione del
documento per gli inquilini, gli affittuari e gli acquirenti che non sono tecnici.
Per la prestazione energetica invernale dell’involucro, la qualità è definita a
partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento
dell’edificio di riferimento, EPH,nd,riferimento (anche indicato come EPH,nd,limite).
44
_____
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Come cambia l’APE
Per la prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio, la qualità
dipende:
• per i componenti opachi, dalla trasmittanza termica periodica YIE
• per i componenti trasparenti, dall’area solare equivalente estiva per
unità di superficie utile (Asol,est/Asup utile)
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