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CCNL Funzioni Locali 2016-2018 Ipotesi del 21 Febbraio 2018 Gianfranco Rucco - ARAN

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CCNL Funzioni Locali2016-2018

Ipotesi del 21 Febbraio 2018

Gianfranco Rucco - ARAN

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Principali aspetti di innovazionerecati dall’Ipotesi di CCNL.

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Sistema di classificazione del personale, connuove disposizioni in materia di accesso allevarie categorie, di posizioni organizzative e diprogressione economica orizzontale.

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Istituita una Commissione paritetica perl’approfondimento delle tematiche attinenti allarevisione dell’attuale classificazione delpersonale.

Istituiti nuovi profili per le attività dicomunicazione ed informazione.

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L’Ipotesi di CCNL tiene conto anche dei numerosiinterventi legislativi degli ultimi anni, che hannoreso necessarie diverse significative modificheall’impianto contrattuale preesistente per il suoadeguamento al mutato contesto legislativo.

In tale ambito, particolarmente significativirisultano i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del2017.

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Nel contesto della predetta cornice legislatival’Ipotesi di CCNL ha assicurato il pieno rispetto degliambiti di competenza riservati alla fontecontrattuale.

E’ stata altresì effettuata una necessaria opera dimanutenzione, per superare anche le criticitàemerse nella fase applicativa delle precedentiregole contrattuali, aggiornando alcune clausole esuperando quelle non più attuali.

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E’ stato inoltre rivisitato l’intero articolato perrendere il nuovo testo maggiormente organico esistematico.

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Particolarmente innovativa risulta la nuovadisciplina delle relazioni sindacali: nel rispettodei ruoli della parte datoriale e delleorganizzazioni sindacali, infatti, sono definitenuove modalità relazionali, valorizzando gliaspetti legati alla partecipazione, secondo lelinee-guida del dialogo sociale europeo.

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Istituito un nuovo modulo relazionale, l’Organismo paritetico per l’innovazione, perrealizzare un dialogo proficuo e collaborativo traparte datoriale e sindacati su aspettiorganizzativi quali: il miglioramento dei servizi,la promozione della legalità, il benessereorganizzativo, le politiche formative.

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L’Innovazione riguarda anche la contrattazioneintegrativa, di cui viene confermato il ruolocentrale nell’ambito del sistema di relazionisindacali a livello di singolo Ente.

L’ipotesi fornisce una regolamentazionepuntuale e completa della contrattazioneintegrativa in tema di soggetti, livelli, materie,nonché sulla tempistica e sugli aspettiprocedurali.

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La parte normativa reca una disciplinainnovativa per molti aspetti relativi al rapportodi lavoro.

I principali istituti quali l’orario di lavoro, leassenze per malattia, le aspettative ed ipermessi, sono stati oggetto di aggiornamentoed armonizzazione, per quanto possibile, tracomparti.

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Sono stati previsti alcuni istituti nuovi:

effettuazione di terapie, visite specialistiche edesami diagnostici, cui viene dedicata unaspecifica regolamentazione;

“ferie solidali”, che consente ai dipendenti configli minori, che versano in gravi condizioni disalute tali da richiedere una particolareassistenza, di poter utilizzare le ferie cedute daaltri lavoratori.

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Prevista, solo per le regioni, per le agenzie e pergli enti regionali, una disciplina sperimentalerelativa alla fruibilità delle ferie ad ore.

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Forte rilevanza sociale riveste la disciplina per ledonne vittime di violenza che prevede specifichetutele: appositi congedi retribuiti; possibilità diottenere il trasferimento ad altra sede in tempirapidi e con procedure agevolate; possibilità difruire dell’aspettativa per motivi personali per unulteriore periodo di trenta giorni, anche in derogaalle previsioni contrattuali in materia di cumulo diaspettative e sempre che non ostino specificheesigenze di servizio.

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Recepite le nuove disposizioni sulle Unioni civili,prevedendo che tutti i benefici contrattualiriferiti al matrimonio riguardino anche ciascunadelle parti dell'unione civile.

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Adeguata la disciplina del rapporto di lavoro atempo determinato alle nuove regole del D.Lgs. n.81 del 2015 ed in particolare all’osservanza delprincipio di non discriminazione enunciato a livelloeuropeo.

In tale prospettiva, sono state estese ai dipendenti atempo determinato, purchè di una certa durata,alcune garanzie (ad esempio, in materia di ferie, didiritto allo studio, di riconoscimento del servizioprestato, ecc.).

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In linea con il D.Lgs. n. 81 del 2015, è statofissato un tetto complessivo per i rapporti dilavoro a termine, che non dovrà superare lapercentuale del 20% da calcolare sul numero delpersonale a tempo indeterminato.

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Ancora in materia di lavoro flessibile, vasegnalata la previsione di uno specifico articolodedicato al contratto di somministrazione atempo determinato, unica tipologia applicabileal lavoro pubblico.

Tale regolamentazione sostituisce quellaprecedente del contratto di fornitura di lavorotemporaneo.

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Anche la disciplina del rapporto di lavoro atempo parziale è stata aggiornata in coerenzacon le indicazioni provenienti dal D.Lgs. n.81/2015.

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In materia disciplinare, adeguando laprecedente regolamentazione, sono stateintrodotte specifiche sanzioni per i casi diassenze ingiustificate in prossimità dei giornifestivi e per le ipotesi di ingiustificate assenzecollettive; sotto il profilo procedurale è previstala possibilità di pervenire anche alladeterminazione concordata della sanzione, masolo nei limiti espressamente previsti per taleistituto.

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In materia di trattamento economico sono statiintrodotti appositi strumenti per consentire lapiena attuazione dei principi di meritocrazia e diselettività dei compensi.

In particolare, è stato individuato un nuovomeccanismo per l’attribuzione degli incentivieconomici al personale, con l’obiettivo diriconoscere premi aggiuntivi a coloro cheabbiano ottenuto le valutazioni più elevate.

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Welfare contrattuale: possibilità di riconoscere aidipendenti prestazioni integrative nei seguentiambiti: sostegno al reddito della famiglia (aiutieconomici e sussidi); supporto all’istruzione epromozione del merito dei figli (ad esempio borsedi studio); contributi a favore di attività culturali,ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore didipendenti in difficoltà per accedere ai canaliordinari del credito bancario o che si trovino nellanecessità di affrontare spese non differibili; polizzesanitarie integrative delle prestazioni erogate dalservizio sanitario nazionale.

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Introdotta una specifica sezione per il personaledella polizia locale che riconosce e valorizza lepeculiarità di questa tipologia di personale,attraverso la previsione di specifici trattamentieconomici accessori.

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Struttura del CCNL

Titolo I: disposizioni generali;Titolo II: relazioni sindacali;Titolo III: ordinamento professionale;Titolo IV: rapporto di lavoro;Titolo V: tipologie flessibili del rapporto di lavoro;Titolo VI: sezione per la polizia locale;Titolo VII: responsabilità disciplinare;Titolo VIII: trattamento economico.Dichiarazioni congiunte delle parti.

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Analisi delle disposizioni

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Art. 1 Campo di applicazione

Al fine di evitare dubbi interpretativi edapplicativi, è stato espressamente esplicitatoche il contratto si applica anche al personale inservizio presso gli enti del Comparto addettoalle attività di informazione e di comunicazioneistituzionale degli enti ; per tale personale èprevista l’istituzione di nuovi e specifici profilinell’art. 18. bis.

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Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Nuova tutela retributiva riconosciuta ai dipendenti pubblici, in caso dimancato rinnovo dei contratti collettivi entro i termini previsti.In tale ipotesi, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo allascadenza del contratto collettivo, qualora quest’ultimo non sia ancorastato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis, comma 1 del D. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limitiprevisti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorsecontrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazionedei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovocontrattuale.L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istatdell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica deiprezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari.Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%del predetto indice.

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Relazioni sindacaliArt. 3 Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali rappresentauno strumento per costruire relazioni stabili traamministrazioni pubbliche e soggetti sindacali,improntate alla partecipazione consapevole, aldialogo costruttivo e trasparente, alla reciprocaconsiderazione dei rispettivi diritti ed obblighi,nonché alla prevenzione e risoluzione deiconflitti.

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Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispettodei distinti ruoli e responsabilità dei datori dilavoro pubblici e dei soggetti sindacali, si articolanei seguenti modelli relazionali:

• a) partecipazione;

• b) contrattazione integrativa, anche di livelloterritoriale, con la partecipazione di più enti,secondo la disciplina dell'art. 9.

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La “partecipazione” è finalizzata ad instaurareforme costruttive di dialogo tra le parti, su atti edecisioni di valenza generale degli enti, inmateria di organizzazione o aventi riflessi sulrapporto di lavoro e si articola, a sua volta, in:

• informazione;

• confronto;

• organismi paritetici di partecipazione.

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La contrattazione integrativa è finalizzata allastipulazione di contratti che obbliganoreciprocamente le parti. Le clausole dei contrattiintegrativi sottoscritti possono essere oggetto disuccessive interpretazioni autentiche, anche arichiesta di una delle parti. L’eventuale accordo diinterpretazione autentica, stipulato con leprocedure di cui all’art. 8, sostituisce la clausolacontroversa, sin dall’inizio della vigenza delcontratto integrativo.

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Le clausole in materia di relazioni sindacali deltitolo II dell’ipotesi sostituiscono integralmentetutte le disposizioni in materia di relazionisindacali previste nei precedenti CCNL, le qualisono pertanto disapplicate.

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E' istituito presso l'ARAN, un Osservatorio acomposizione paritetica con il compito dimonitorare i casi e le modalità con cui ciascunente adotta gli atti adottati unilateralmente aisensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n.165/2001. L'osservatorio verifica altresì che taliatti siano adeguatamente motivati in ordine allasussistenza del pregiudizio alla funzionalitàdell'azione amministrativa.

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Art. 4 Informazione

L’informazione è il presupposto per il correttoesercizio delle relazioni sindacali e dei suoistrumenti.

L’informazione consiste nella trasmissione didati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ente,ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro diprendere conoscenza della questione trattata edi esaminarla.

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L’informazione deve essere data nei tempi, neimodi e nei contenuti atti a consentire ai soggettisindacali di cui all’art. 7, comma 2 di procedere auna valutazione approfondita del potenzialeimpatto delle misure da adottare ed esprimereosservazioni e proposte.

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Sono oggetto di informazione tutte le materieper le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano ilconfronto o la contrattazione integrativa,costituendo presupposto per la loro attivazione.

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Art. 5 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale siinstaura un dialogo approfondito sulle materierimesse a tale livello relazionale, al fine diconsentire ai soggetti sindacali di esprimerevalutazioni esaustive e di parteciparecostruttivamente alla definizione delle misureche l'ente intende adottare.

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Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggettisindacali degli elementi conoscitivi sulle misureda adottare, con le modalità previste per lainformazione.

A seguito della trasmissione delle informazioni,ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5giorni dall'informazione, il confronto è richiestoda questi ultimi.

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L’incontro può anche essere proposto dall’ente,contestualmente all’invio dell’informazione. Ilperiodo durante il quale si svolgono gli incontrinon può essere superiore a trenta giorni.

Al termine del confronto, è redatta una sintesidei lavori e delle posizioni emerse.

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Le materie oggetto di confronto sono:

• a) l’articolazione delle tipologie dell’orario dilavoro;

• b) i criteri generali dei sistemi di valutazionedella performance;

• c) l’individuazione dei profili professionali;

• d) i criteri per il conferimento e la revoca degliincarichi di posizione organizzativa;

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• e) i criteri per la graduazione delle posizioniorganizzative, ai fini dell’attribuzione della relativaretribuzione di posizione;

• f) il trasferimento o il conferimento di attività adaltri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 165/2001.

• g) la verifica delle facoltà di implementazione delFondo risorse decentrate in caso di riduzionedelle risorse destinate alla retribuzione diposizione e di risultato, ai sensi del 15, comma 7.

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Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione

L’organismo paritetico per l’innovazione realizza,negli enti con più di 300 dipendenti, una modalitàrelazionale finalizzata al coinvolgimentopartecipativo delle organizzazioni sindacali.

Esso interviene su tutto ciò che abbia unadimensione progettuale, complessa e sperimentale,di carattere organizzativo dell’ente.

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Le province possono costituire l’organismo in forma associata sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali.

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L’organismo paritetico per l’innovazione è lasede in cui si attivano stabilmente relazioniaperte e collaborative su progetti diorganizzazione e innovazione, miglioramento deiservizi - anche con riferimento alle politicheformative, al lavoro agile ed alla conciliazionedei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulareproposte all'ente o alle parti negoziali dellacontrattazione integrativa.

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Caratteristiche dell’Organismo

• a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali ( i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL), nonché da una rappresentanza dell’Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;

• b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando l’ente manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa e sperimentale, per modalità e tempi di attuazione;

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• c) può trasmettere proprie proposteprogettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità,alle parti negoziali della contrattazioneintegrativa, sulle materie di competenza diquest’ultima, o all’ente;

• d) può adottare un regolamento che nedisciplini il funzionamento;

• e) può svolgere analisi, indagini e studi.

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Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:• a) la RSU;• b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali

di categoria firmatarie del presente CCNL.

Il contratto integrativo ha durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica.

I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità possono essere negoziati anche con cadenza annuale.

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La contrattazione integrativa riguarda solo le materie ad essa espressamente demandate dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale recata dall’ art. 7 dell’ipotesi.

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Sono oggetto di contrattazione integrativa:• a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la

contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra lediverse modalità di utilizzo;

• b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati allaperformance;

• c) i criteri per la definizione delle procedure per leprogressioni economiche;

• d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata allecondizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valoriminimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti,nonché la definizione dei criteri generali per la suaattribuzione;

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• e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizioesterno di cui all’art. 56-quinques, entro i valori minimi emassimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonchéla definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

• f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità perspecifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma1;

• g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamentiaccessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio allacontrattazione collettiva;

• h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfareintegrativo;

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• i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilitàprevista dall’art. 24, comma 1;

• j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1,lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizioneorganizzativa;

• k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per ilnumero dei turni di reperibilità nel mese anche attraversomodalità che consentano la determinazione di tali limiti conriferimento ad un arco temporale plurimensile;

• l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, inmerito, rispettivamente, all’arco temporale preso inconsiderazione per l’equilibrata distribuzione dei turni,nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

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• m) le misure concernenti la salute e sicurezza sullavoro;

• n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro atempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;

• o) il limite individuale annuo delle ore che possonoconfluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bisdel CCNL del 14/9/2000;

• p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali diflessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine diconseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare;

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• q) l’elevazione del periodo di 13 settimane dimaggiore e minore concentrazione dell’orariomultiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2;

• r) l’individuazione delle ragioni che permettonodi elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arcotemporale su cui è calcolato il limite delle 48 oresettimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;

• s) l’elevazione del limite massimo individuale dilavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 delCCNL del 14.9.2000;

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• t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sullaprofessionalità delle innovazioni tecnologicheinerenti l’organizzazione di servizi;

• u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15,comma 5 attualmente destinate allacorresponsione della retribuzione di posizione edi risultato delle posizioni organizzative, oveimplicante, ai fini dell’osservanza dei limitiprevisti dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n.75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo dicui all’art. 67;

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• v) i criteri generali per la determinazione dellaretribuzione di risultato dei titolari diposizione organizzativa;

• w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione,nel rispetto di quanto previsto al comma 2 ditale articolo.

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Art. 8 Tempi e procedure della CCI

Il contratto collettivo integrativo ha duratatriennale e si riferisce a tutte le materie di cuiall’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione dellerisorse tra le diverse modalità di utilizzo di cuialla lett. a) del citato comma 4, possono esserenegoziati con cadenza annuale.

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L'ente provvede a costituire la delegazionedatoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trentagiorni dalla stipulazione del presente contratto.

L’ente convoca la delegazione sindacale di cuiall'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato,entro trenta giorni dalla presentazione dellepiattaforme e comunque non prima di avercostituito, entro il termine di cui al comma 2, lapropria delegazione.

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Qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delletrattative, eventualmente prorogabili fino ad unmassimo di ulteriori trenta giorni, non si siaraggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettiveprerogative e libertà di iniziativa e decisione, sullematerie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m),n), o), p), q), r), s), t).

Restano fermi i principi dell’autonomia negoziale equelli di comportamento indicati dall’art. 10.

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Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cuiall’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j),u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini unoggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azioneamministrativa, nel rispetto dei principi dicomportamento di cui all’art. 10, l'ente interessato puòprovvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto delmancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione eprosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celerialla conclusione dell'accordo.Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cuiall’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissatoin 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

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Art. 9 CCI di livello territoriale

Viene riproposta, con la eliminazione di alcunivincoli, in linea con le indicazioni fornite dalComitato di settore nell’Atto di indirizzo, ladisciplina della Contrattazione collettivaintegrativa di livello territoriale, giàprecedentemente prevista dall’art.6 del CCNLdell’1.4.1999, come sostituito dall’art.5 del CCNLdel 22.1.2004.

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La norma contrattuale rimette agli Enti la facoltà diconcentrare le sedi di contrattazione integrativasulla base di protocolli d’intesa tra gli Enti stessiinteressati e le organizzazioni sindacali territorialifirmatarie del contratto.Rispetto alla previgente disciplina, la novità èrappresentata dalla circostanza che, nella nuovadisciplina, si prescinde da soglie minime e/omassime di dipendenti o da altri parametri quale la“contiguità territoriale” prevista nell’articoloprecedente.

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L’iniziativa può essere assunta, oltre che dalleassociazioni rappresentative degli Enti delComparto, anche da ciascuno dei soggettititolari della contrattazione integrativa, ivicompresa l’Unione dei comuni nei confronti deicomuni ad essa aderenti.

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Art. 10 Clausole di raffreddamento

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principidi responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenzadei comportamenti ed è orientato alla prevenzione deiconflitti.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese delnegoziato relativo alla contrattazione integrativa le partinon assumono iniziative unilaterali né procedono adazioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzoper raggiungere l’accordo nelle materie demandate.Analogamente, durante il periodo in cui si svolge ilconfronto le parti non assumono iniziative unilaterali sullematerie oggetto dello stesso.

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Ordinamento professionaleArt. 11 Commissione paritetica

Al fine di realizzare una fase istruttoria per la revisione delsistema di classificazione, in coerenza con le finalità indicatenell’articolo in commento, è istituita, presso l’Aran, entrotrenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con lapartecipazione di rappresentati designati dai comitati disettore, una specifica Commissione paritetica, alla quale sonoaffidati, in particolare, i seguenti compiti:• a) prevedere la revisione dell’attuale classificazione del

personale; a tal fine sarà operata una verifica delledeclaratorie di categoria in relazione ai cambiamenti deiprocessi organizzativi e gestionali ed una conseguenteverifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ainuovi modelli organizzativi;

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• b) effettuare una analisi di alcune specificitàprofessionali, ai fini di una loro valorizzazione,con particolare riferimento al personaleeducativo e scolastico ed agli avvocati degli ufficilegali, anche attraverso la previsione di specifichesezioni contrattuali;

• c) effettuare una analisi degli strumenti persostenere lo sviluppo delle competenzeprofessionali e per riconoscere, su base selettiva,il loro effettivo accrescimento.

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La Commissione concluderà i suoi lavori entro ilmese di luglio, formulando proposte organichealle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.

Per l’analisi delle specificità professionali delpersonale educativo e scolastico, anche alla lucedel d. lgs. n. 65/2017, i lavori della commissione,anche ai fini della proposta di una specificasezione contrattuale, saranno conclusi entro tremesi dall’insediamento.

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Art. 12 Conferma del sistema di classificazione

Sostanzialmente confermato l’impianto complessivo delprecedente sistema di classificazione, di cui all’art. 3 delCCNL del 31.3.1999, ma con una rilevante innovazione.

Infatti, all’interno della categoria D è stata disposta lasoppressione dei profili per i quali precedentemente,veniva riconosciuto un trattamento stipendiale inizialecorrispondente alla posizione economica D3 e per i qualiera previsto uno specifico punto di accesso dall’esterno.

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La posizione dei lavoratori attualmente giàinquadrati in tali profili è stata salvaguardata,essendo prevista, per essi, la conservazione delprofilo posseduto e la posizione economicaacquisita nell’ambito della categoria D.

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Con riferimento ai lavoratori già inquadrati in profili dellacategoria D, con trattamento stipendiale corrispondente allaposizione economica D3, è, inoltre, previsto (comma 6),che:• a) l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento

della progressione economica continua ad esserequantificato sulla base del differenziale tra la posizioneeconomica già posseduta o da attribuire e quella inizialeper gli stessi precedentemente prevista (D3);

• b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a qualunquetitolo, di tale personale, solo l’ammontare di cui allaprecedente lett.a) rientra tra quelle disponibili per ilfinanziamento del trattamento accessorio del personale.

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E’ previsto anche un particolare regime transitoriosia per l’ipotesi di procedure concorsuali perl’assunzione di personale in profili con accessodiretto alla posizione economica D3 ancora in attoalla data di entrata in vigore del CCNL (comma 9),sia per le assunzioni con contratto a tempoindeterminato, nei medesimi profili, di personale atempo determinato, ai sensi delle previsionidell’art.23, comma 10 del D.Lgs.n.75/2017.

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L'articolo 18 bis ha dato applicazione alle disposizionidella Legge n. 150 del 2000 in tema di comunicazionepubblica, che avevano attribuito alla contrattazionecollettiva il compito di disciplinare, per il settore pubblico,i profili professionali relativi alle attività di comunicazionee di informazione.La disciplina contrattuale in oggetto si limita a delineare,secondo lo schema da sempre adottato in materia diprofili professionali, i principi generali e i contenutiprofessionali di base che qualificano le suddette figureprofessionali, demandando alle singole amministrazioni laconcreta individuazione dei relativi profili.

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In proposito, infatti si è sempre ritenuto, sullabase delle previsioni del CCNL del 31.3.1999concernenti il sistema di classificazione delpersonale, che tale compito fosse di competenzadegli enti, atteso lo stretto collegamento di talemateria con la specifica realtà organizzativa efunzionale di ciascuno d essi.

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Un elemento di indubbia rilevanza e novità èrappresentato dalla norma relativa all’"Istituzione dinuovi profili per le attività di comunicazione einformazione" disciplinata dall'art. 18 bis dell'Ipotesi.

L'articolo in commento ha dato finalmente applicazionealle disposizioni previste dalla Legge n. 150 del 2000 intema di comunicazione pubblica, che avevano attribuitoalla contrattazione collettiva il compito di disciplinare, peril settore pubblico, i profili professionali relativi alleattività di comunicazione e di informazione.

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La disciplina contrattuale in oggetto si limita a delineare,secondo lo schema da sempre adottato in materia diprofili professionali, i principi generali e i contenutiprofessionali di base che qualificano le suddette figureprofessionali, demandando alle singole amministrazioni laconcreta individuazione dei relativi profili.In proposito, infatti si è sempre ritenuto, sulla base delleprevisioni del CCNL del 31.3.1999 concernenti il sistemadi classificazione del personale, che tale compito fosse dicompetenza degli enti, atteso lo stretto collegamento ditale materia con la specifica realtà organizzativa efunzionale di ciascuno d essi.

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Art. 13 Area delle posizioni organizzative

In materia di classificazione del personale, altroaspetto di notevole importanza, è riconducibile allanuova disciplina dell'istituto delle posizioniorganizzative che sostituisce integralmente lenorme contrattuali precedenti, introducendo nuovee rilevanti regole in materia, con particolareriferimento anche agli elementi strutturali che lecaratterizzavano per effetto delle previsioni sia delCCNL del 31.3.1999 sia di quelle successive delCCNL del 22.1.2004.

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Le disposizioni contrattuali precedenti in materia di posizioniorganizzative sono state rivisitate ed in merito si evidenziano iseguenti aspetti.In primo luogo, viene in considerazione la soppressione delleposizioni organizzative di alta professionalità introdottedall’art.10 del CCNL del 22.1.2004.Un secondo elemento rilevante, poi, è rappresentato dallariduzione, a fini di semplificazione ed effettivo adeguamentodell’istituto alle esigenze degli enti, delle diverse tipologie diposizioni organizzative; al riguardo si evidenzia che dalle treprecedentemente previste dall’art.8 del CCNL del 31.3.1999, sipassa alle due ora stabilite dall’art.13, comma 1, dell’Ipotesidi CCNL.

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• a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unitàorganizzative di particolare complessità, caratterizzateda elevato grado di autonomia gestionale eorganizzativa;

• b) lo svolgimento di attività con contenuti di altaprofessionalità, comprese quelle comportanti anchel’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevatacompetenza specialistica acquisita attraverso titoliformali di livello universitario del sistema educativo edi istruzione oppure attraverso consolidate e rilevantiesperienze lavorative in posizioni ad elevataqualificazione professionale o di responsabilità,risultanti dal curriculum.

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Sono pertanto venute meno le posizioniorganizzative connesse ad attività di staff e/o distudio, ricerca, ispettive, di vigilanza e dicontrollo (art.8, comma 1, lett.c), del CCNL del31.3.1999.

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Le posizioni organizzative possono essere assegnateesclusivamente a dipendenti classificati nellacategoria D, sulla base e per effetto di un incarico atermine conferito in conformità all’art. 14.

Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D,la presente disciplina si applica:

• a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nellecategorie C o B;

• b) presso le IPAB, ai dipendenti classificati nellacategoria C.

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Per i soli Comuni è prevista (art. 17 c. 3) una deroga alla regolaappena esposta.Infatti, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cuidotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavianon siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casiin cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in talecategoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico adinterim di posizione organizzativa per la carenza dellecompetenze professionali a tal fine richieste, al fine digarantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, èpossibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incaricodi posizione organizzativa anche a personale della categoria C,purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienzeprofessionali.

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I comuni (art. 17, c. 4) possono avvalersi dellaparticolare facoltà di cui al comma 3, per unasola volta, salvo il caso in cui una eventualereiterazione sia giustificata dalla circostanza chesiano già state avviate le procedure perl’acquisizione di personale della categoria D. Intale ipotesi, potrà eventualmente procedersianche alla revoca anticipata dell’incaricoconferito.

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Il dipendente della categoria C, (art. 17, c. 5)cuisia stato conferito un incarico di posizioneorganizzativa, ai sensi dell’art. 17, c. 3, ha dirittoalla sola retribuzione di posizione e di risultatopreviste per la posizione organizzativa nonché,sussistendone i presupposti, anche ai compensiaggiuntivi dell’art.18, con esclusione di ogni altrocompenso o elemento retributivo, ivi compresoquello per mansioni superiori di cui all’art. 8 delCCNL del 14.9.2000.

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L’art. 13, c. 3, prevede una salvaguardia per gliincarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, i qualipossono essere prorogati fino alla definizione delnuovo assetto delle posizioni organizzative,successivo alla determinazione delle procedure edei relativi criteri generali previsti dal comma 1dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalladata di sottoscrizione del presente CCNL.

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Art. 14 Conferimento e revoca PO

E’ stata sostanzialmente confermata laprecedente disciplina prevista dall' art.9 delCCNL del 31.3.1999 in materia di conferimento erevoca degli incarichi di posizione organizzativacon alcuni elementi innovativi che hannoriguardato:

• a) la riduzione da 5 a 3 anni della duratamassima dell’incarico di posizioneorganizzativa;

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• b) è stato precisato, per esigenze dicoordinamento regolativo, che per ilconferimento dell’incarico di posizioneorganizzativa, negli enti privi di posizioni dicategoria D, le amministrazioni tengono contodei medesimi principi e regole stabilite per ilconferimento del medesimo incarico apersonale di categoria D, negli altri enti(art.14, comma 2, dell’ipotesi di accordo).

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Art. 15 Retribuzione di posizione e di risultato

E’ stato ribadito il principio generale dellaonnicomprensività della retribuzione di posizione edi risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Nell’art.18 sono elencate espressamente le diversetipologie di compensi, di fonte legale ocontrattuale, che, in presenza dei relativipresupposti giustificativi, possono esserecomunque erogati ai titolari di posizioneorganizzativa in aggiunta alla retribuzione diposizione e di risultato.

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L’importo della retribuzione di posizione , in base allanuova disciplina, può variare da un minimo di € 5000 adun massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità(precedentemente, era prevista una oscillazione tra €5.164 ed € 12.911,57; solo per posizioni organizzative eraprevisto un importo massimo di € 16.000).Per gli enti privi di personale di categoria D, l’importodella retribuzione di posizione, sempre in base alla nuovadisciplina, può variare da un minimo di € 9.500 ad unmassimo di 9.500 annui lordi per tredici mensilità (primapoteva oscillare da un minimo di € 3098,74 ad unmassimo di € 7746,85).

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La graduazione delle posizioni organizzative, ai finidella successiva determinazione dell’ammontaredella retribuzione di posizione di ciascuna di esse,avviene sulla base di criteri autonomamentedeterminati dagli enti che tengono conto dellacomplessità e della rilevanza delle responsabilitàamministrative e gestionali che le caratterizzano,nonché, in quelli dotati di dirigenza, anchedell’ampiezza e del contenuto delle eventualifunzioni delegate con attribuzione di poteri di firmadi provvedimenti finali, nel rispetto delle vigentinorme di legge e di regolamento.

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Cambia anche la regolamentazione concernente laretribuzione di risultato, in quanto viene superato ilprecedente sistema incentrato su una quantificazioneindividuale espressa in percentuale della retribuzione diposizione in godimento del lavoratore incaricato dellatitolarità di posizione organizzativa.La nuova disciplina, infatti, analogamente a quanto avvieneper la retribuzione di risultato della dirigenza, si limita solo aprevedere, per il finanziamento della retribuzione di risultato,una quota non inferiore al 20% del complessivo ammontaredelle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione diposizione e di risultato di tutte le posizione organizzativepreviste dall’ordinamento dell’ente.

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Gli enti definiscono autonomamente, invece, insede di contrattazione integrativa, i criterigenerali per la determinazione dellaretribuzione di risultato delle diverse posizioniorganizzative, nell’ambito delle risorse a tal fineeffettivamente disponibili.

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L’elemento maggiormente innovativo e rilevantein materia è rappresentato dalla nuova disciplinacontrattuale in base alla quale le risorsefinalizzate alla erogazione della retribuzione diposizione e di risultato delle posizioniorganizzative sono poste a carico dei bilancidegli enti (c. 5).

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In relazione a tale forma di finanziamento, glienti, a seguito del consolidamento delle risorsedecentrate stabili di cui all’art. 67, comma 1,dell’Ipotesi di CCNL, decurtano le stessedell’ammontare che, prima del nuovo CCNL, glistessi hanno destinato al finanziamento dellaretribuzione diposizione e di risultato delleposizioni organizzative.

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In proposito si deve sottolineare, in particolare,la disciplina dell’art.67, comma 7, secondo laquale la quantificazione del Fondo delle risorsedecentrate e di quelle destinate agli incarichi diposizione organizzativa di cui all’art. 15, comma5 deve comunque avvenire, complessivamente,nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

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Di conseguenza, come prevede il comma 5, inpresenza di una riduzione delle risorse destinateal finanziamento della retribuzione di posizionee di risultato delle posizioni organizzative in basealla disciplina sulla decurtazione delle risorsestabili, si determina un corrispondenteampliamento delle possibilità di alimentazionedel Fondo delle risorse decentrate, di cuiall’art.67 utilizzando gli strumenti previsti dalcomma 2, del suddetto art.67.

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E’ stata introdotta una specifica regolamentazione per il casodi conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizioneorganizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altraposizione organizzativa (c. 6).In tale ipotesi, è previsto che al lavoratore interessato, per ladurata dell’incarico ad interim, nell’ambito della retribuzionedi risultato, sia attribuito un ulteriore importo la cui misurapuò variare dal 15% al 25% del valore economico dellaretribuzione di posizione prevista per la posizioneorganizzativa oggetto dell’incarico ad interim.Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene contodella complessità delle attività e del livello di responsabilitàconnessi all’incarico attribuito nonché del grado diconseguimento degli obiettivi.

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Art. 16 Progressione economica all’interno della categoria

La nuova disciplina persegue due finalità:a) evitare la certa complessità gestionale dipendente

dalla frequente coesistenza di due autonomi sistemi divalutazione applicabili rispettivamente, per ilriconoscimento degli incentivi per la performanceindividuale e collettiva, e per l’attribuzione dellaprogressione economica orizzontale;

b) semplificare i profili procedurali necessari per ilriconoscimento dell’istituto dando soluzione allaproblematica concernente la sua eventuale efficaciaretroattiva.

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Per il problema sub a) è previsto (comma 3) che le progressioni economiche siano attribuite sulla base della valutazione della performance individuale del personale relativa al triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto.

Il sistema è semplice ed oggettivo perché consente che i suoi esiti ed i criteri di valutazione adottati, in quanto relativi al triennio precedente, risultino giàconosciuti dal personale.

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L’adozione del triennio come arco temporale diriferimento della valutazione consente anche digarantire una maggiore selettività dell’istituto: sievita, infatti, di considerare, come poteva avvenirenel precedente assetto, prestazioni del personalelimitate ad un solo anno che possono avere carattereoccasionale.Si tratta, di un meccanismo in qualche modo analogoa quello,a suo tempo disposto dalla precedenteformulazione dell’art. 23, comma 3, delD.Lgs.n.150/2009.

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Sempre al fine di garantire la maggiore selettivitàdell’istituto è previsto che la progressione economica siariconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata didipendenti: anche in questo caso sono statesostanzialmente riprese le previsioni dell’art. 23, comma2, del D.Lgs. n. 150/2009.

Inoltre, nella determinazione della quota dei possibilibeneficiari, gli enti devono tenere conto anche deglieffetti applicativi della disciplina del comma 8 (vigenzadella graduatoria limitata ad un anno).

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Ai fini della valutazione gli enti, tra gli altricriteri, tengono conto anchedell’esperienzamaturata negli ambiti professionali diriferimento nonché delle competenze acquisitee certificate a seguito di processi formativi.

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Per quanto attiene il problema sub b), l’Ipotesiprevede che, ai fini della progressioneeconomica orizzontale, il lavoratore debbaessere in possesso del requisito di un periodominimo di permanenza nella posizioneeconomica in godimento pari a ventiquattromesi.

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Risolvendo un precedente problemainterpretativo, viene data certezza alla data didecorrenza della progressione economicaorizzontale: la stessa non può essereantecedente al 1° gennaio dell’anno nel qualeviene sottoscritto il contratto integrativo con ilquale viene decisa l’attivazione dell’istituto.

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A tutela del carattere selettivo e meritocraticodella progressione economica orizzontale vieneanche espressamente stabilito che l’esito dellaprocedura selettiva abbia una valenza limitata alsolo anno per il quale è stata previstal’attribuzione della stessa, con esclusione,quindi, di ogni forma di ultrattività.

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Risultano confermate le previgenti regolecontrattuali in materia di finanziamentodell’istituto e di modalità di partecipazione alleprocedure selettive per l’attribuzione dellaprogressione al personale di un ente che si troviin posizione di comando o distacco presso altrienti o amministrazioni.

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Si evidenzia, infine che l’art. 64, comma 3,dell’Ipotesi di accordo ha aggiunto una ulterioreposizione economica di sviluppo, acquisibilemediante la progressione economica, inciascuna delle categorie A,B, C e D.

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Art. 19 Contratto individuale di lavoro

Il primo comma è stato integrato conl’affermazione del principio che “Il rapporto dilavoro a tempo indeterminato e a tempo pienocostituisce la forma ordinaria di rapporto dilavoro per tutte le amministrazioni delcomparto”, in analogia con quanto previstodall’art.1 del D.Lgs. N. 81/2015.

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Art. 20 Periodo di prova

E’ rimasta identica la precedente durata del periodo diprova.

E’ stata meglio precisata la disciplina della conservazionedel posto in caso di effettuazione del periodo di provapresso altro ente pubblico in caso di vincita di concorso:tale possibilità non si applica ai dipendenti che ancora nonabbiano completato il periodo di prova nell’ente diappartenenza; la conservazione del posto, in questa ipotesi,è pari alla sola durata formalmente prevista dallacontrattazione collettiva dell’amministrazione didestinazione.

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Art. 21 Fascicolo personale

La norma introduce fascicolo personale, nonprevisto dai precedenti CCNL.

La norma chiarisce gli adempimenti, a cura dellastruttura organizzativa preposta alla gestionedelle risorse umane, per la predisposizione delfascicolo contenente tutti gli atti e i documentidi rilievo per ciascun dipendente nonché il suodiritto di prendere visione dell’interadocumentazione ivi conservata.

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Orario di lavoro

L’Ipotesi ha in gran parte recepito e aggiornato laregolamentazione del precedente CCNL. Sulversante degli adattamenti legislativi, occorresegnalare che la nuova regolamentazione ha tenutopresente alcuni aspetti del D.Lgs. n. 66/2003, con ilquale è stata attuata la Direttiva 93/104/CE esuccessive modifiche.Tale decreto è intervenuto organicamente sullamateria dell’orario di lavoro sia per il settorepubblico che per quello privato, garantendo unampio spazio di intervento all’autonomia collettiva.

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Art. 22 Orario di lavoro

La normativa contrattuale sulla materia conferma chel’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed èfunzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

Viene anche precisato che l’articolazione ordinaria è sucinque giorni, salvaguardando però, contestualmente, leesigenze dei servizi da erogarsi con carattere dicontinuità, che richiedono orari continuativi o prestazioniper tutti i giorni della settimana o che presentinoparticolari necessità dovute al collegamento con lestrutture di altri uffici pubblici.

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L’Ipotesi riprende anche il precedente passaggio relativoalla definizione degli specifici criteri che l’ente deveseguire nella determinazione delle articolazioni dell’orariodi lavoro, ai fini dell’armonizzazione dello svolgimento deiservizi con le esigenze complessive degli utenti. Tali criterisono:- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;- miglioramento della qualità delle prestazioni;- ampliamento della fruibilità dei servizi da partedell’utenza;- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici edaltre amministrazioni.

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L’Ipotesi di accordo conferma, inoltre, che ai finidel perseguimento dei suddetti obiettivi, èprevisto l’utilizzo di diverse tipologie orarie, lequali possono anche coesistere nell’ottica diassicurare la massima flessibilità del sistema e ilmiglioramento dei servizi e delle attività.

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Per quanto riguarda gli aspetti innovativi, vieneintrodotta, in attuazione del suindicato D.Lgs. n.66/2003, una specifica regolamentazione dei limitiorari per i dipendenti, che fa riferimento non più adun orario giornaliero, ma all’orario settimanale. Inparticolare viene affermato che l’orario di lavoronon può superare la “media” delle 48 oresettimanali comprensive del lavoro straordinario,media che va calcolata nell’ambito di un periodolimitato che è fissato, dalla Direttiva comunitaria edal citato D.Lgs. n. 66/2003, in un arco temporale diquattro mesi.

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Tale “periodo di riferimento”, così definito dallanormativa europea, è elevabile dallacontrattazione collettiva, che in questo caso l’haportato a sei mesi, con un indubbio vantaggioper la parte datoriale che può disporre di unarco temporale più ampio per compensare ladiversa modulazione dei tempi di lavoro deipropri dipendenti, in relazione alle esigenzeorganizzative e di servizio.

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Occorre, peraltro, segnalare che, nell’ambito dellacontrattazione integrativa, di cui all’art. 7, comma,2, lett. r) dell’Ipotesi, è possibile individuare ipresupposti giustificativi per un ulterioreinnalzamento di tale limite, fino a 12 mesi, comeprevisto dall’art. 4, comma 4, del citato decretolegislativo, il quale stabilisce che tale ampliamentoè possibile solo in presenza di ragioni obiettive,tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro chedevono essere specificate negli stessi contratticollettivi integrativi.

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Passando agli ulteriori istituti connessi all’orario dilavoro, si evidenzia che gli stessi sono statiarmonizzati ed aggiornati rispetto all’evoluzionelegislativa determinata dal citato D.Lgs. n. 66/2003,ma non sono stati modificati nei loro elementisostanziali e caratterizzanti.

Essi sono: le "Turnazioni" (art. 23), la "Reperibilità"(art. 24), l’"Orario multi-periodale" (art.25). Viene,inoltre, introdotta una specifica ed espressadisciplina della "Pausa" (art. 26).

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Relativamente alla disciplina delle turnazioni,una prima novità è rappresentata dallapossibilità , demandata alla contrattazioneintegrativa, sia di individuare un arco temporaleanche superiore al mese (per la verificadell'equilibrata distribuzione dei turni), sia diindividuare un numero di turni notturnieffettuabili superiore a dieci, nell’arco del mese.

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Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità,per il personale che si trovi in particolarisituazioni personali o familiari, di essere escluso,a richiesta, dalla effettuazione di turni notturni(anche in relazione a quanto previsto dall’art.53, c. 2 del D. Lgs 151/2001) ad esclusione delledonne dall’inizio dello stato di gravidanza, nelperiodo dell’allattamento e fino ad un anno divita del bambino.

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Un ulteriore istituto relativo all’orario di lavoro,quale l’"Orario di lavoro flessibile" (art. 27) vienecollocato nelle misure di conciliazione vita-lavoro, proprio perché consente al dipendente direndere maggiormente flessibile la propriaprestazione lavorativa e, quindi, favorire ilgiusto equilibrio tra esigenze personali eimpegni di lavoro.

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Un intervento importante riguarda il divieto dimonetizzazione delle ferie introdotto dal D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012. A taleriguardo, oltre a riportare il principio legislativo, lanuova disciplina contrattuale ricomprende ancheuna specifica dichiarazione congiunta che riprendequanto disposto dalle note del Ministero Economiae Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generaledello Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806del 9.11.2012, e dalle note del Dipartimento dellaFunzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot.40033 dell’8102012.

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Inoltre, per semplicità di consultazione, sonostate riportate all’interno del medesimo articoloanche le clausole concernenti la determinazionedel compenso per ferie e festività non fruite, siapure limitatamente ai casi in cui lamonetizzazione può ritenersi ancora possibile,che antecedentemente erano frammentate indiversi contratti collettivi nazionali

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Art. 34 Congedi per le donne vittime di violenza

Completamente innovativa è la disciplina deicongedi per le donne vittime di violenza, in partemutuata dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015.Tale particolare tutela legislativa consente allalavoratrice, inserita nei percorsi di protezionerelativi alla violenza di genere, di astenersi dallavoro per poter attuare tali percorsi, per unperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi,da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrentidalla data di inizio del percorso di protezionecertificato.

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Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente cheintenda fruire del congedo in questione deve farnerichiesta scritta al datore di lavoro -corredata dellacertificazione attestante l’inserimento nel percorso diprotezione- con un preavviso non inferiore a sette giornidi calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine delrelativo periodo.La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su basegiornaliera o oraria e, in tale ultimo caso, la relativafruizione deve avvenire in misura pari alla metàdell’orario medio giornaliero del mese immediatamenteprecedente a quello in cui ha inizio il congedo stesso.

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Per quanto riguarda il trattamento economicospettante in tali casi, la stessa norma di leggeprevede che alla lavoratrice sia corrispostoquello previsto per il congedo di maternità.Come ulteriore tutela la dipendente ha dirittoalla trasformazione del rapporto di lavoro datempo pieno a tempo parziale, con la possibilitàdi ritornare a tempo pieno, su sua richiesta.

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Nell’ambito delle misure di protezione, viene ripresanell’Ipotesi una ulteriore norma di miglior favore previstadalla legge n. 124/2015, in base alla quale la lavoratrice inesame, può presentare domanda di trasferimento ad altraamministrazione pubblica ubicata in un comune diversoda quello di residenza, previa comunicazioneall'amministrazione di appartenenza che, entro quindicigiorni dalla suddetta comunicazione, è tenuta a disporre iltrasferimento presso l'amministrazione indicata dallalavoratrice, ove vi siano posti vacanti corrispondenti allasua area o categoria.

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Sotto il profilo contrattuale, viene prevista, comeulteriore tutela per le suddette dipendenti, lapossibilità di fruire dell’aspettativa per motivipersonali e familiari per un periodo di ulterioritrenta giorni, anche in deroga alla regola generalesul divieto di cumulo di aspettative.

In tale ipotesi, in considerazione della peculiaritàdella situazione, le amministrazioni, ove non ostinospecifiche esigenze di servizio, sono tenute adagevolare la concessione dell’aspettativa stessa.

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Art. 48 Unioni civili

Sulla base della legge n.76 del 2016, è previsto che,al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla stessa legge n. 76/2016, le disposizioni del contratto collettivo nazionale riferite al matrimonio nonché le altre disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applichino anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

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Tipologie flessibili del rapporto di lavoro

La disciplina sul “Lavoro a tempo determinato” (artt. 50e 51) è caratterizzato da aspetti di forte cambiamentodovuti alla necessità di adeguare il testo alla normativadel D.Lgs. n. 81/2015.

In tale contesto sono state anche richiamate ledisposizioni legislative che comunque devono essereapplicate nel lavoro pubblico.

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Infatti nella norma contrattuale viene precisato che glienti possono stipulare contratti individuali perl’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempodeterminato, nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 eseguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincolifinanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge inmateria.In particolare, viene precisato che, nell’ambito delleesigenze straordinarie o temporanee, sono ricompreseanche alcune specifiche ipotesi espressamente indicatenell’articolo.

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Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 81/2015, nel testo contrattualesono state riportate alcune delle regole più significative delladisciplina legislativa:•viene stabilito che la possibilità di assumere a tempodeterminato non può superare il tetto annuale del 20% delpersonale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaiodell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimaliall’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5•sono previsti i casi di esclusione, nell’ambito dei quali, oltre aquelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, vengono aggiunte alcuneulteriori ipotesi individuate dalle parti negoziali;

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• sono riportati i vincoli legislativi connessi alladurata del contratto, all’intervallo tra uncontratto, anche se per tali ultimi aspetti vieneprevista, nel testo, la possibilità, indicata anchedalla legge e consentita dall’Atto di indirizzo delComparto, di prevedere alcune deroghe sia ai finidell’estensione per ulteriori 12 mesi della duratadel contratti di lavoro a tempo determinato incasi espressamente indicati, sia anche, neimedesimi casi, di una riduzione dell’intervallo ditempo previsto tra un contratto e l’altro.

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E’ escluso ogni intervallo nell’ipotesi distipulazione di contratti a tempo determinatoper il conferimento di supplenze al personaledocente ed educativo degli enti locali, diassunzione di personale da adibire all’eserciziodelle funzioni infungibili della polizia locale edegli assistenti sociali.

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Viene in ogni caso ribadito il principio in base alquale in nessun caso il rapporto di lavoro a tempodeterminato può trasformarsi in rapporto di lavoroa tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma5, del D.Lgs. n. 165/2001.Sotto il profilo del trattamento economico enormativo, si registra un notevole salto di qualità inquanto il contratto ha recepito in pieno il principiodel divieto di discriminazione prevedendo una seriedi diposizioni a favore del personale con contratto atermine.

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In particolare viene specificato che :• a) le ferie maturano in proporzione alla durata del

servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per ilavoratori assunti per la prima volta nella pubblicaamministrazione; nel caso in cui, tenendo conto delladurata di precedenti contratti a tempo indeterminato odeterminato comunque già intervenuti, anche con altreamministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratoreabbia comunque prestato servizio per più di tre anni, leferie maturano, in proporzione al servizio prestato,entro il limite annuale di 32 o 28 giorni, stabilito dall’art28, commi 2 e 3, a seconda dell’articolazione dell’orariodi lavoro, rispettivamente, su sei o cinque giorni;

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• b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quantocompatibili - i criteri stabiliti dall’art. 37 del presente CCNL, siapplica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito conmodificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini delladeterminazione del periodo in cui è corrisposto il trattamentoeconomico; i periodi nei quali spetta il trattamento economicointero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabilitisecondo i criteri di cui all’art. 37, comma 10, in misuraproporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto iltrattamento economico come sopra determinato o, se inferiore, alladurata residua del contratto, salvo che non si tratti di un periodo diassenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamentoeconomico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamentoeconomico non può comunque essere erogato oltre la cessazionedel rapporto di lavoro.

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• c) il periodo di conservazione del posto in casodi assenza per malattia è pari alla durata delcontratto e non può in ogni caso superare iltermine massimo fissato dall’art. 36;

• d) possono essere concessi permessi nonretribuiti per motivate esigenze fino a unmassimo di 15 giorni complessivi e permessiretribuiti solo in caso di matrimonio;

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• e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato didurata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivianche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui allalett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:

• - permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cuiall’art. 32;

• - permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31 comma 1primo alinea;

• - permessi per visite specialistiche, esami e prestazionidiagnostiche, di cui all’art. 35;

• - permessi per lutto di cui, all’art. 31 comma 1 secondoalinea;

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• f) il numero massimo annuale dei permessi di cui allalettera e) deve essere riproporzionato in relazione alladurata temporale nell’anno del contratto a terminestipulato, salvo il caso dei permessi per lutto;l’eventuale frazione di unità derivante dalriproporzionamento è arrotondata all’unità superiore,qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;

• g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi diassenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni dilegge per i lavoratori dipendenti, compresa la leggen.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi dirapporto di durata inferiore a sei mesi.

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Regole specifiche poi sono previste per ilperiodo di prova al momento dell’assunzione eper il periodo di preavviso, in caso di estinzionedel rapporto di lavoro, peraltro già esistenti nellaprecedente regolamentazione contrattuale, mache vengono ulteriormente precisati ecompletati.

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Sotto il profilo dell’anzianità di servizio, unpassaggio molto importante è contenuto al comma5, ove viene precisato che i periodi di assunzionecon contratto di lavoro a tempo determinato,possono essere adeguatamente valutati,nell’ambito delle procedure di reclutamento dellastessa o di altra amministrazione, secondo requisitio criteri che attengono alla durata di tali periodi edalla corrispondenza tra professionalità richiesta neiposti da coprire ed esperienza maturata neirapporti di lavoro a termine.

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Art. 52 Contratto di somministrazione

E’ prevista la possibilità degli enti di avvalersi delcontratto somministrazione a tempo determinatoper soddisfare esigenze temporanee o eccezionali,ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, disciplinando i profili rilevanti di taleparticolare tipologia contrattuale, in coerenza e nelrispetto delle previsioni del D.Lgs.n.81/2015.

Il ricorso all’istituto può avvenire, comunque, solonel rispetto dei vincoli finanziari previsti dallevigenti disposizioni di legge in materia.

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Artt. 53, 54 e 55 Rapporto di lavoro a tempo parziale

L’Ipotesi conferma, sostanzialmente, lo schemaregolativo della precedente disciplina contrattuale.Si registrano solo alcune modifiche connesse agliinterventi legislativi effettuati in materia, tra i quali, conspecifico riferimento al lavoro pubblico, si segnala l’art. 73del D.L. n.112 del 2008 convertito nella legge 133 del2018, che ha consentito il superamento dell’automatismoprevisto dalla precedente disciplina legislativa, in basealla quale la trasformazione del rapporto di lavoro datempo pieno a tempo parziale avvenivaautomaticamente, al superamento dei sessanta giornidalla richiesta avanzata dal dipendente.

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Ora, invece, grazie agli interventi effettuati dallacitata legge, è stato ripristinato l’equilibrio tra entee dipendente e, in tale logica, vengono espressispecificatamente i motivi per i quali l’ente puònegare la concessione di tale tipologia lavorativa.Inoltre, le parti negoziali sono intervenute sullaprecedente disciplina contrattuale dell’istitutoanche per adeguarne i contenuti alle nuoveprevisioni del D.Lgs. n. 81/2015, tenendo contocomunque delle normative specifiche del lavoropubblico.

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In tale ambito possono richiamarsi le nuoveregole dettate in materia lavoro supplementaree straordinario, valevoli per il rapporto di lavoroa tempo parziale sia di tipo orizzontale cheverticale (art. 55, c. 2-6).

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Trattamento economico artt. 64-71

L’ art. 64 disciplina gli incrementi deglistipendi tabellari e, in particolare, il comma 3stabilisce che a decorrere dal 1 aprile 2018,l’indennità di vacanza contrattuale, riconosciutacon decorrenza 2010, cessa di essere corrispostacome specifica voce retributiva ed è conglobatanello stipendio tabellare.

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L’ art. 65 "effetti dei nuovi stipendi“ elenca gliistituti sui quali le misure dei nuovi stipendiprodurranno effetti anche ai fini previdenziali.

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L’art. 66 "Elemento perequativo” prevede ilriconoscimento di un emolumento perequativomensile da corrispondere, per il solo periodomarzo-dicembre 2018, al personale, giàdestinatario delle misure di cui all’ art. 1, comma12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,collocato nei livelli più bassi, per 10 mensilità, inrelazione ai mesi di servizio prestato, ma soloper le specifiche posizioni economicheindividuate per ciascun ex comparto.

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L’ art. 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione” èdedicato alla costituzione del fondo risorse decentrate;nella norma vengono espressamente indicate le diversefonti di alimentazione dello stesso ( sia le risorse stabili siaquelle variabili).

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse del Fondo, l’ art.68 “Fondo risorse decentrate: utilizzo”", oltre ad elencaretutte le voci alle quali vanno finalizzate le predette risorsedecentrate, stabilisce che la contrattazione integrativadestina alla performance individuale almeno il 30% dellerisorse del fondo di cui all’ art. 67, comma 3.

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E’ stato individuato un nuovo meccanismo di premialità inrelazione al disposto del D.Lgs. n. 75/2017 che, nel superare ladifferenziazione economica per fasce ( 25%-50%-25%) previstadall’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009, ha demandato al contrattocollettivo nazionale l’attuazione dei principi di selettività checomunque devono permanere nell’erogazione del trattamentoeconomico legato alla performance.

Infatti il citato decreto demanda al contratto collettivo ilcompito di stabilire la quota delle risorse destinata aremunerare la performance organizzativa e quella individualee di fissare i criteri idonei a garantire che alla significativadifferenziazione dei giudizi corrisponda anche ladifferenziazione dei trattamenti relativi economici.

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A tal fine, l’art. 69 "Differenziazione del premio individuale"individua specifici meccanismi premiali in base ai quali, per idipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, siaattribuita una maggiorazione del premio individuale, che va adaggiungersi alla quota del premio già spettante in base alsistema di valutazione adottato.

La misura della maggiorazione non potrà comunque essereinferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premiattribuiti al personale valutato positivamente; lacontrattazione integrativa definisce, in via preventiva, unalimitata quota di personale a cui potrà essere destinata lasuddetta maggiorazione.

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Un’ulteriore importante disciplina, demandataespressamente alla contrattazione collettiva dalgià citato D.Lgs. n. 75/2017, è quella contenutanell’ art. 70 “Misure per disincentivare gli elevatitassi di assenza del personale” relativaall’individuazione di strumenti diretti acontenere le assenze del personale.

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L’Ipotesi, demanda all’ Organismo paritetico perl’Innovazione l’analisi dei dati sulle assenze del personale.In virtù di tali dati, valutati per quanto riguarda le cause egli effetti anche su base storica, qualora emerganoassenze medie che presentino significativi e nonmotivabili scostamenti rispetto alla media nazionale disettore o concentrazioni di assenze in continuità con legiornate festive e di riposo settimanale a ridosso deiperiodi in cui è più elevata la richiesta di servizi da partedell’ utenza, vengono proposte misure finalizzate aridurre il fenomeno diretti a conseguire gli obiettivi dimiglioramento.

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Nel caso in cui i dati rilevati nell’anno successivonon comportino il raggiungimento degli obiettividi miglioramento stabiliti, sono previsti duemeccanismi sanzionatori: il primo, definito alivello nazionale, riguarda il fatto che gliincrementi delle risorse del fondo non possonoessere utilizzati con la conseguenza che il limite,riferito all’ anno precedente, permane fino aquando i suddetti obiettivi non siano statieffettivamente conseguiti.

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Il secondo strumento sanzionatorio riguardainvece gli effetti sulla premialità individuale, lacui definizione viene invece rinviata allacontrattazione integrativa. La ratio di talemeccanismo di monitoraggio delle assenze e dicollegamento con gli incrementi del fondo, inattuazione del principio causa-effetto, deverinvenirsi nella necessità di individuare unaulteriore leva strategica per contenerel’assenteismo nel pubblico impiego.

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Art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro

In coerenza con una specifica indicazione dell’atto diindirizzo del Comitato di settore ed al fine di introdurreuna semplificazione delle voci del trattamento accessoriodel personale, è stata prevista questa nuova voceindennitaria che accorpa le precedenti indennità dirischio, disagio e maneggio valori, fermi restando,comunque, i presupposti fattuali che giustificavanol’erogazione di tali compensi.

Infatti, essa continua a remunerare lo svolgimento diattività disagiate o rischiose in quanto pericolose odannose per la salute o implicanti il maneggio di valori.

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La nuova indennità, il cui finanziamento è a carico delFondo, è commisurata ai giorni di effettivo svolgimentodelle attività legittimanti ed il suo ammontare èdeterminato in sede di contrattazione integrativa, sullabase dei seguenti specifici criteri individuati direttamentedal CCNL:• a) l’effettiva sussistenza ed incidenza di ciascuna delle

condizioni legittimanti sulle attività svolte daldipendente;

• b) le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali eambientali degli enti interesati e degli specifici settoridi attività.

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Art. 70-quinquies Indennità per specifiche responsabilità

Al fine di rendere più chiara la letturasistematica delle previsioni contrattualiconcernenti le due tipologie di indennità perspecifiche responsabilità, prima regolamentatenell’art.17, comma 2, lett. f) ed i), del CCNLdell’1.4.1999, nell’ambito del più ampiocontesto delle modalità di utilizzo delle risorsedella contrattazione integrativa la disciplina èstata riscritta nel solo articolo in esame.

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Non sono stati modificati né i soggetti destinatari delleindennità né le condizioni legittimanti l’erogazione dellestesse.Sono stati modificati, invece, in aumento, gli importimassimi delle suddette indennità.Infatti, la prima (comma 1) non può superare il tettomassimo di € 3000 annui lordi, in luogo di quelloprecedente di € 2.500;per la seconda (comma 2), il tetto è fissato in € 350, inluogo di quello precedente di € 300.Gli oneri per il finanziamento delle indennità sono acarico del fondo di cui all’art.67 dell’Ipotesi di accordo.

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Art. 70-septies Disposizioni per il personale delle categorie A e B

Al fine di evitare dubbi applicativi, vieneconfermata, espressamente , l'indennità di € 64,56annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del16.7.1996, per il personale che viene assunto neiprofili della categoria A o nei profili collocati nellacategoria B, posizione economica B1, o che viperviene per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. n.75/2017, ivi compreso il personale che ha fruitodella progressione economica orizzontale.

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Art. 70-septies “Disposizioni per il personale delle categorie A e B”

In coerenza con una indicazione dell’atto di indirizzo delComitato di settore, è stata prevista una integrazionedella vigente disciplina della trasferta contenutanell’art.41 del CCNL del 14.9.2000.Infatti è stata prevista la possibilità di assimilazione tra iltempo di viaggio e la prestazione lavorativa per alcunealtre categorie di lavoratori, oltre agli autisti giàconsiderati nelle previsioni del citato art.41 del CCNL del14.9.2000, per i quali in relazione alle modalità diespletamento delle loro prestazioni lavorative ènecessario il ricorso all’istituto della trasferta di duratanon superiore alle dodici ore.

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A tale scopo, gli enti, sulla base della propriaorganizzazione e nel rispetto degli stanziamentigià previsti nei relativi capitoli di bilanciodestinati a tale finalità, definiscono con gli atti dicui all’art. 41, comma 12, del CCNL del14.9.2000, in un quadro di razionalizzazionedelle risorse, le prestazioni lavorative diriferimento.

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Art. 72 “Welfare integrativo”

La nuova disciplina, al comma 1, elenca la tipologia di beneficidi natura assistenziale e sociale che possono essere concessiai dipendenti, mentre al comma 2 stabilisce che gli oneri sonosostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, aisensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenzialinell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche giàutilizzati dagli stessi enti.E' poi previsto uno specifico comma per le Camere diCommercio, in relazione alla erogazione, tra gli strumenti diwelfare previsti , delle polizze sanitarie integrative delleprestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale attraversol’istituzione di uno specifico Fondo di assistenza sanitariaintegrativa oppure anche attraverso l’adesione ad un Fondogià esistente.

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Art. 73 “Previdenza complementare”

E’inserito nel testo un impegno di tipoprogrammatico con il quale gli enti delComparto si impegnano a fornire al personaleadeguata informazione, anche medianteiniziative formative, in merito al Fondo negozialedi previdenza complementare Perseo Sirio, ovepossibile con il supporto professionale dellastruttura dello stesso Fondo.