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Resoconti Parlamentari — 9407 — Assemblea Regionale Siciliana
II Legislatura CCCIX SEDUTA 15 Ottobre 1954
CCCIX. SEDUTA
V E N E R D Ì 1 5 O T T O B R E 1 9 5 4
Presidenza del Presidente BONFSGLIO GIULIO
I N D I C E
Comunicazioni del Presidente . . . .
Disegno di legge: «M odifiche alla legge re gionale 28 aprile 1954, n. 11 concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie» (485) (D iscussione):
PRESIDENTE . . . . 9412, 9418, 9420, LO GIUDICE, Presidente della Com m is
sione e relatore ..............................SANTAGATI O R A ZIO . . .R A M IR E Z ..............................................LA LOGGIA, Vice Presidente della
glene, ed A ssessore alle finanze MAJORANA CLAU DIO .ROMANO GIUSEPPE PURPURA . . . .(Votazione segreta)(Risultato della votazione)
Pag.9412
R e-9417,
9421, 9422
9412,94199413.9421 9415, 9418
9421, 94229420.9421
942094229423 9423
Sul processo verbale:BIANCO, A ssessore all’industria ed al
c o m m e r c i o ..................................................... 9407,9410M A C A L U S O ..................................................... 9407,9409P R E SID E N T E ...................................... 9408, 9409, 9410M O N T A L B A N O ............................................. 9409RESTIVO, Presidente della R egione . . 9410
La seduta è aperta alle ore 11,30.
AUSIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
Sul processo verbale
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Signor Presidente, desidero chiarire il mio pensiero espresso nella seduta di ieri nei confronti delle affermazioni fatte dall’onorevole Macaiuso, nel senso che il medesimo sia invitato formalmente a fornire le prove del suo assunto entro un termine breve, facendo riserva di richiedere i provvedimenti del caso se tale prova non sarà esibita.
MACALUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MACALUSO. Onorevole Presidente, dal verbale testé letto non risultano, con esattezza, i termini deH’inc:dente insorto tra me e l’onorevole Bianco. La cosa più strana è che nemmeno dallo stenografico della seduta di ieri sera, da me consultato questa mattina, risultano i termini esatti della polemica insorta tra me e l’Assessore Bianco nel corso del discorso tenuto dall’onorevole Cortese sul bilancio dell’industria. Desidero, quindi, a norma del regolamento, chiarire il senso della mia interruzione.
Quando l’onorevole Cortese parlava di articoli contro i monopoli americani, pubblicati dal Giornale di Sicilia, l’onorevole Bianco interruppe l’oratore (e questa interruzione non è nello stenografico), dicendo che, secondo lui, si trattava di propaganda pagata dall’E.N.I..
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Pubblicità a pagamento.
Resoconti, f. 1287 (700)
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CIPOLLA. Speriamo che nel verbale almeno questo ci sia.
MAGA LI'SO. Il che non risulta dallo stenografico. Chiedo, quindi, che questa interruzione sia messa a verbale.
PRESIDENTE. Risulta nello stenografico.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. E’ pubblicità a pagamento.
MACALUSO. Io ho letto lo stenografico che si trova in Sala di lettura, e tutto questo non c’è.
PRESIDENTE.’ Lo stenografico posto in Sala di lettura, a disposizione dei signori deputati, non è corretto. Io ho quello corretto con l ’ausilio del registratore, dove è registrato tutto quello che diciamo.
MACALUSO. Ho, quindi, interrotto l’Assessore dicendo che articoli favorevoli alla tesi dei monopoli americani sono stati pubblicati a catena, e contemporaneamente, in molti giornali compreso Giufà, e che si trattava, evidentemente, di propaganda pagata dal Governo della Regione. L’onorevole Assessore ha smentito la mia affermazione ed ha chiesto la nomina di una Commissione di inchiesta. Io ho accettato la proposta e spero che l’onorevole Assessore confermi oggi la richiesta nel senso che la Commissione, con pieni poteri — come il regolamento vuole — accerti la correlazione tra la prapaganda fatta a favore dei monopoli petroliferi americani da alcuni giornali siciliani, e la propaganda e la pubblicità pagata dalla Regione nelle varie branche della Amministrazione regionale. La Commissione di inchiesta dovrebbe, evidentemente, accertare la veridicità dell’assunto dell’Assessore, e cioè che gli articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia sono stati'pagati; bisogna accertare la verità, qualunque essa sia, nel supremo interesse della Regione Siciliana. E’ evidente che la richiesta fatta oggi dall’onorevole Assessore non è la richiesta regolamentare, quella, cioè, che il regolamento prescrive. Io ho fatto una affermazione della quale assumo la responsabilità. L’Assessore, come qualsiasi deputato, a norma del regolamento, ha la facoltà di chiedere la nomina di una Commissione di inchiesta la quale, accerterà la veri
dicità 0 meno di questo mio assunto; se sono in mio possesso dei documenti li consegnerò alla Commissione di inchiesta che sarà nominata, la quale, se deve essere una Commissione di inchiesta veramente seria, accetterà quello che ho detto io: la correlazione tra questi articoli, in contemporanea pubblicati in vari giornali siciliani in difesa dei mono- poli petroliferi americani e quanto questi giornali hanno percepito da varie branche della Amministrazione regionale per pubblicità e per propaganda. Questo è il senso della mia richiesta.
CORTESE. Ho preso atto della lettura del verbale stenografico che lei ha dato.
PRESIDENTE. Lei deve vedere quello corretto.
CORTESE. A me è stato mandato proprio ora; ma non trovo ugualmente quello di cui noi parliamo.
PRESIDENTE. Perdoni, onorevole collega Cortese, debbo ricordare che gli stenografici vengono messi, immediatamente, a disposizione dei deputati con l’avvertenza che non sono corretti, ma solo perchè si possa avere una visione sommaria, ma non nei dettagli. Poi vengono corretti con l’ausilio del registratore. Infatti io ne ho uno già corretto; poi, ad ogni deputato, viene inviato il resoconto stenografico contenente il proprio intervento perchè ognuno lo riveda; poi, ancora, attraverso la correzione, ed indi attraverso, ancora, un’opera di elaborazione che dura settimane, i resoconti, finalmente, vengono stampati. Non dovete ritenere come documento ufficiale, quindi, quello che viene posto in visione in Sala di lettura. Per quanto riguarda, poi, l’incidente debbo ricordare a me stesso ed a voi la disposizione regolamentare dell’ articolo 1 1 del nostro regolamento interno: « Le Com- « missioni d’inchiesta sono nominate dal Pff" « siderite dell’Assemblea, su designazione dei « gruppi parlamentari, in ragione di un com- « ponente per ogni gruppo ».
Per quanto riguarda, dirò così, il diritto sostanziale la nomina di una Commissione di io- chiesta è decisa dall’Assemblea in base allo articolo 17 quando il motivo investe un canapo. vasto come potrebbe essere quello prospettato dall’onorevole Macaiuso od in base
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ad una iniziativa, ad una mozione, ad un ordine del giorno; o in base all’articolo 96 cioè:» Quando, nel corso di una discussione, un de- «putato sia accusato di fatti che ledano la «sua onorabilità, egli può chiedere al Presi- « dente dell’Assemblea di nominare una com- « missione d’inchiesta, la quale indaghi e giu- « dichi il fondamento dell’accusa. Alla com- « missione il Presidente assegna un termine « per presentare le sue conclusioni, che saran- « no comunicate all’Assemblea nella sua prima « seduta ».
Quindi bisogna attagliarsi a queste norme: o una richiesta formale di Commissione di inchiesta su designazione di gruppi parlamentari in base all’articolo 17, o una richiesta formale da parte di un deputato accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, in forza dello articolo 96. Mi sono permesso di ricordarvi queste, disposizioni regolamentari perchè ognuno si regoli in conseguenza.
MONTALBANO. L’onorevole Bianco ha chiesto la nomina di una commissione d’inchiesta.
D’A.NTONI. Sì, ieri sera.
PRESIDENTE. Sul processo verbale lei non ha la parola. Io ho dato facoltà di parlare a quelli che hanno voluto chiarire il loro pen
siero. Se l ’onorevole Macaiuso vuole ancora chiarire il suo pensiero, ha facoltà di parlare.
MACALUSO. Onorevole Presidente, dal processo verbale dovrebbe risultare che l’onorevole Bianco, ieri sera, a seguito della mia dichiarazione, che il Governo della Regione pagava la propaganda di stampa a favore dei monopoli americani (che la paghi direttamente o attraverso la pubblicità o attraverso altri sistemi, questo lo accerteremo attraverso la inchiesta) avrebbe richiesto la nomina di una commissione di inchiesta. Se l’Assessore conferma quella richiesta, io mi riterrò soddisfatto ed ogni cosa procederà come dovrà procedere; altrimenti, concordo con la proposta dell’onorevole Montalbano, presenteremo, a norma del regolamento una proposta di legge0 una mozione per chiedere la nomina di una commissione di inchiesta per accertare tutti1 finanziamenti che, a titolo di propaganda, a titolo di pubblicità, sono stati accordati ai giornali che hanno fatto propaganda a favore dei monopoli americani.
PRESIDENTE. L’onorevole Bianco ha fatto ora la sua dichiarazione. Se mi farà pervenire la richiesta per la nomina di una Commissione d’inchiesta, io, in forza dell’articolo 96, inviterò i capi gruppo a designare i loro rappresentanti.
MONTALBANO. Noi ci riserviamo di presentare una proposta di legge per la nomina di una Commissione d’inchiesta.
PRESIDENTE. Questa è un’altra iniziativa che va regolata a parte. Su questo argomento non è il caso di parlare ora. Queste sono le norme obiettive e non c’è niente da fare.
RESTIVO, Presidente della Regione. Intanto l’onorevole Macaiuso fornisca i chiarimenti nella sua affermazione.
PRESIDENTE. Vi lascio liberi di prendere tutte le .iniziative che volete; però inquadratele nelle disposizioni che mi sono permesso ricordarvi.
PRESIDENTE. Questo è perfettamente regolamentare.
BIANCO, Assessore all’industria ecl al commercio. Signor Presidente, qui si tende a spostare i termini della questione che io ho posto precisi ieri sera, ed anche nella mia dichiarazione di poco fa. Io desidero sapere se l ’onorevole Macaiuso, dopo che ha fatto in Assemblea quella grave dichiarazione,, è disposto omeno a sostenere il suo assunto ed a fornire a lei i documenti della sua dichiarazione.
MACALUSO. A chi?
RESTIVO, Presidente della Regione. Alla Assemblea.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Lei deve fornire i documenti all’Assemblea.
RESTIVO, Presidente della Regione. Nessuno ha il diritto di dire delle cose senza fornire le prove. Le fornisca all’Assemblea.
CIPOLLA. Chiedo di parlare sul processoverbale, .
SALAMONE. I documenti! (proteste dalla sinistra - Richiami del Presidente)
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PRESIDENTE. Per questa ragione ho fatto il richiamo al regolamento. Quando ci si allontana dal regolamento succede confusione. Quindi, onorevole Bianco, torno a dire che lei. quando si deciderà, potrà presentare richiesta di nominare una commissione d'inchiesta, precisando i fatti che ledano la sua onorabilità ed io provvedere, in base all’articolo 96 del regolamento, a nominare la Commissione di inchiesta.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Qui non c’entra il fatto personale. E’ un problema di Governo.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Onorevole Presidente l’articolo che lei ha citato riguarda i fatti personali dei deputati, ma la accusa non lede me come deputato, ma come comoonente del Governo; è, quindi, la responsabilità del Governo che è coinvolta. L’Assemblea ha la facoltà di presentare una mozione o, come dice l’onorevole Montalbano, un progetto di legge. Ma difronte ad affermazioni che ledono la mia onorabilità, come Assessore e, quindi, come membro del Governo, ho il diritto di pretendere, da chi ha lanciato questa insinuazione, che siano fornite le prove all’Assemblea, per la serietà- e per il decoro dell’Assemblea stessa. (Animati commenti e proteste dalla sinistra - Richiami dal Presidente)
CO.LAJA.NNI. Lei ieri sera ha chiesto la nomina dì una commissione d’inchiesta; ora fugge, ora scappa.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Non ho paura delle sue inchieste!
COLAJANNI. Lei dice chiacchiere, ma scappa nella sostanza, perchè ritira la richiesta di nominare una Commissione di inchiesta.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Prima provi quello che è stato detto.
RENDA. Occorre una commissione che accerti.
DI CARA. L’ha chiesto lei la Commissione di inchiesta.
RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RESTIVO, Presidente della Regione, Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’onorevole Bianco ha fatto una precisa richiesta. L’onorevole Macaiuso ha ieri, qui, affermato cose gravi nei confronti dell’assessore Bianco. La Assemblea ha il diritto di sapere se l’onorevole Macaiuso voleva fare delle insinuazioni, delle calunnie, e se aveva delle prove di quanto ha affermato. Lo dica in Assemblea. Noi non fuggiamo, noi vogliamo la discussione chiara ed aperta. Ma, se l ’onorevole Macaiuso ritiene di poter parlare di Commissione di inchiesta per gettare un’ombra sul Governo, affronti prima un dibattito, in rapporto agli elementi che egli potrà fornire all’Assemblea.., (Applausi dal centro) e l’Assemblea delibererà se la materia richieda la nomina di una commissione di inchiesta. Comunque, io invito il signor Presidente a rinnovare all’onorevole Macaiuso la precisa richiesta avanzata dallo onorevole Bianco. Ha delle prove? Lo dica all’Assemblea apertamente, chiaramente. Non ha le prove? Noi abbiamo il diritto di qualificare il suo atteggiamento così come è nella realtà e nella legge (Applausi dal centro e dalla destra - Proteste e rumori dalla sinistra - Richiami del Presidente)
PRESIDENTE. Ricordo ancora all’Assemblea che non senza scopo, ho letto gli articoli 17 e 96 del regolamento, ma affinchè tutti i vostri concetti si tramutino in richieste formali. Altrimenti, ci perdiamo in vane discussioni.
MACALUSO. Sul terreno politico il Presidente della Regione non dice cose esatte. Polemicamente potrei dire...
RESTIVO, Presidente della Regione. Perchè non dico cose esatte? Ha le prove? Le dia!
MACALUSO. Abbia pazienza. Le spiego.
RESTIVO, Prseidente della Regione. Le prove!
MACALUSO. Il Presidente della Regione non dice cose esatte. L’onorevole Presiden e dovrebbe ricordare che forse con minore re ticenza, ma con maggiore gravità, l’onorevo Occhipinti ha detto cose gravissime da queS a tribuna, e voi non avete chiesto spiegazzo
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all’onorevole Occhipinti. La seconda questione è di ordine politico. Vorrei ricordare al Presidente della Regione che, circa i precedenti parlamentari, quando l ’onorevole Sceiba, al Senato, insultò e insinuò sulla onorabilità del senatore Li Causi, questi non chiese che l’onorevole Sceiba producesse le prove ài Senato.' t
RESTIVO, Presidente della Regione. Oggi chi è che insulta?
MA.CALUSO. Chiese, a norma del regolamento, la nomina di una Commissione di inchiesta e diede a questa le più ampie facoltà di accertare la veridicità delle accuse, la Commissione d’inchiesta accertò che l’onorevole Sceiba era un mentitore.
Oggi viene fatta da me un’accusa, che ha un carattere politico più vasto, sui criteri con cui la Regione spende il suo denaro per la propaganda e la pubblicità; e la correlazione che c’è — insisto — tra la pubblicazione, da parte di alcuni giornali, di articoli in contemporaneità, con lo stesso titolo, con lo stesso contesto, con la «velina», quindi, pubblicati da tutti i giornali per elogiare i monopoli stranieri. Vuole l’Assessore smentire questa correlatività? Chieda a norma dell’articolo 17, come l’ha chiesto il senatore Li Causi al Senato... (Interruzioni)
PRESIDENTE. L’articolo 17 è procedura.
RESTIVO, Presidente della Regione. Lei, provi prima.
MACALUSO. L ’onorevole Sceiba non le provò. Chieda la nomina di una Commissione di inchiesta, come del resto giustamente ha interpretato il regolamento il Presidente. Se questo non fa l’Assessore, noi dichiariamo formalmente che presenteremo una proposta dì legge, e speriamo che voterete a favore, Perchè si accerti dove sono andati a finire lutti i soldi spesi dalla Regione per pubblicità e Propaganda.
PRESIDENTE. Con questi chiarimenti il Processo verbale si intende approvato. Il regolamento lo conoscete; quindi, l’argoment'o è chiuso.
RESTIVO, Presidente della Regione. Prendiamo atto che l’onorevole Macaiuso non ha
1 fornito alcuna prova all’Assemblea dell’assunto di ieri. (Applausi dal centro - Rumori e proteste a sinistra - Richiami del Presidente)
DI CARA. Scappate! ■ -
COLAJANNI. Governo di omertà!
MONTALBANO. Oggi stesso presenteremo una proposta di legge per la nomina di una Commissione d ’inchiesta.
RESTIVO, Presidente della Regione. Ma intanto non fornite le prove di quello che dite.
MONTALBANO. Le forniremo alla Commissione d’inchiesta.
PRESIDENTE. Nessuno ha la parola. Vi ho chiarito i termini regolamentari; regolatevi in conseguenza.
MÌLAZZO, Assessore ai lavori pubblici. E’ un malcostume, ormai, che fa crepe da tutti i lati. Un malcostume di sospette accuse. (Continua il tumulto - Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Onorevole Milazzo, lei non ha la parola.
MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici. Ormai l’Italia vi conosce abbastanza. E’ un sistema brevettato che vi getta nel disprezzo generale.
CIPOLLA. Capocotta!
DI CARA. Prendiamo atto che l’onorevole Bianco scappa.
BIANCO, Assessore all’industria ed al commercio. Io ho chiarito abbastanza.
RENDA. Se fosse stato presente l’onorevo le Restìvo, l’onorevole Bianco non avrebbe chiesto la nomina di una Commissione di inchiesta.
RESTIVO, Presidente della Regione. Che cosa intende dire? Intanto resta provato che è un calunniatore. (Rumori e proteste dalla sinistra - Richiami del Presidente)
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Comunicazioni del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che hanno giustificato le loro assenze dovute a motivi di ufficio: l ’Assessore all’igiene ed alla sanità, onorevole Petratta e l ’Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo, onorevole D’Angelo, per il giorno 15 ottobre; l’Assessore agli enti locali, onorevole Alessi, e l’Assessore al lavoro, alla previdenza ed all’assistenza sociale onorevole Dì Napoli, per i giorni 14 e 15 o t tobre.
Discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1954, numero 11, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie» (485).
PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1954. numero 11, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie », per il quale, nella seduta precedente, è stata deliberata la procedura d’urgenza con relazione orale.
Dichiaro aperta la discussione generale.Ha facoltà di parlare il Presidente della
Commissione e relatore, onorevole Lo Giudice, per riferire oralmente.
LO GIUDICE, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 18 dicembre dello anno scorso, noi abbiamo, con un disegno di legge che è stato approvato, regolato ex novo tutta la materia che riguarda le agevolazioni fiscali alle nuove costruzioni edilizie e ciò abbiamo fatto, perchè, ritenendo valida la precedente legge regionale volevamo, con nuovo e nostro atto legislativo, regolare tutta la materia. Sostanzialmente abbiamo accolto alcune delle agevolazioni previste dalla legge regionale e abbiamo mantenuto le altre agevolazioni previste dalla legge regionale. Quella legge è stata impugnata dal Commissario dello Stato per incostituzionalità e l’impugnativa, che si articolava in diversi capitoli, tra l’altro, eccepiva che la legge non avesse escluso le abitazioni di lusso dalle agevolazioni fiscali stesse. Vi è noto che l’impugnativa è stata trattata con molto ritardo e, nelle more di questo ritardo, il Presidente della Regione, avvalendosi dei poteri che gli sono conferiti dall’articolo 29 dello Statuto, pub
blicava detta legge nella Gazzetta Ufficiale numero 20 del 29 aprile 1954. In seguito alla pubblicazione, la legge ha avuto vigore, così come erano fissati i termini di decorrenza, dal primo gennaio 1954. Successivamente l’Alta Corte si è riunita e nella seduta del 6 ottobre 1954, accoglieva il ricorso del Commissario dello Stato per incostituzionalità, affermando che la incostituzionalità derivava dalla mancata esclusione delle case di lusso dalle agevolazioni fiscali. Testualmente così suona il dispositivo della sentenza dell’Alta Corte : « La « Alta Corte accoglie il ricorso del Commissa- « rio dello Stato avverso la legge approvata « dall’Assemblea Regione il 18 dicembre 1953 « — successivamente promulgata il 28 aprile « 1954 col numero 11 e pubblicata sulla Gaz- « zetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 « aprile 1954 numero 20 — concernente sgra- « vi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, « in quanto non esclude dalle agevolazioni tri- « butarie previste dalla legge stessa le case « con carattere di lusso; e, per lo effetto, an- « nulla la legge impugnata ».
Il dispositivo della decisione, della quale, peraltro, è troppo presto per conoscere la motivazione, lascia chiaramente intendere che l’unico motivo di impugnativa, che ha giustificato l’accoglimento è, appunto, l’esclusione delle case di lusso.
Ora, l’Assemblea si trova di fronte ad una decisione della Alta Corte, che dovrà essere, entro i termini statutari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione con la conseguenza pratica che dalla data di pubblicazione e cioè a dire ex nunc la legge precedente non avrebbe più vigore, salvo a noi il diritto di fare una nuova legge che ripristini tutte quelle agevolazioni con l ’esclusione delle case di lusso. Il problema che oggi a noi si presenta, è quello di essere ossequienti al dettame dell’Alta Corte, inserendo nella nuova legge questa esplicita esclusione, quella, cioè, delle case di lusso; a questo fine, quindi, e per raggiungere questo obiettivo, il Governo ha presentato un disegno di legge per il quale la Assemblea ha deciso ieri sera la procedura d’urgenza.
Questo disegno di legge è composto di un articolo unico. La Commissione per la finanza, nella seduta di questa mattina, a maggioranza, ha accolto il criterio di articolare k legge in un unico articolo, pur essendo una nimemente d’accordo che tutta la legge, n£
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suo insieme di norme, vada approvata. C’è stato, però, questo divario che qui desidero sottolineare ad evitare che i colleghi dell’Assemblea, che non siano a conoscenza di questa discussione, possano intervenire su questo punto per chiedere chiarimenti. La Commissione, unanimemente, ha ritenuto opportuno di mantenere in vigore o, per essere più esatti, dal punto di vista strettamente e squisitamente giuridico, di ripristinare nello stesso momento in cui si pubblica la decisione dell’Alta Corte, la validità delle norme che sono, fino adesso, in vigore, con la sola eccezione delle case di lusso. Quindi, sul problema di fondo, di sostanza, siamo stati tutti d’accordo. La divergenza v ’è stata sul problema di forma e cioè: si deve fare una nuova legge ripetendo il contenuto della vecchia legge, in tutto l’articolato, con la sola inserzione della esclusione delle case di lusso? Ovvero basta un solo articolo che richiami in vigore tutte le norme di quella legge con la esplicita esclusione? La maggioranza della Commissione ha stabilito di seguire questa ultima linea. Pertanto, è stato predisposto dalla Commissione un nuovo articolo 1 che vi è stato già distribuito e in cui, sostanzialmente, si ricopia tale e quale l’articolo 1 della legge precedente con due sole modifiche; una modifica di ordine sostanziale che riguarda l’esclusione delle case di lusso, e ciò si è fatto in omaggio al dettame dell’Alta Corte; una modifica pei quanto riguarda il termine della validità di questa disposizione che si è fatto coincidere, per evidenti regioni, con il 18 ottobre 1954, e ciò perchè entro tale data dovrà essere pubblicata la decisione dell’Alta Corte. Il che vuol dire che, pubblicata la decisione della Alta Corte, le norme della legge impugnata. ^ 1 giorno successivo alla pubblicazione stes- sa> non avranno più vigore. Ora, poiché noi facciamo una nuova legge che quella norma vuol mantenere in vigore, e la facciamo con
modifica suggerita dall’Alta Corte, noi fissiamo nel 18 ottobre la data di validità, w modo che non vi sia soluzione di conti- uuità e ciò per evitare che nel periodo di tempo che intercorre tra la approvazione e te pubblicazione della legge vi sia una Vac“fio che venga a danneggiare tutti quei Slcilìani che, nel perìodo di 10-15 giorni, Possano trovarsi nella condizione di dovere Usufruire delle agevolazioni fiscali. Per que- s° motivo abbiamo inserito la data del 18
ottobre. Con questa modifica noi abbiamo ripristinato tutto l’articolo 1 , che, per il resto, richiama integralmente gli articoli della precedente legge.
Per i motivi che ho esposto a nome della maggioranza della Commissione, vi invito, onorevoli colleghi, ad approvare il disegno di legge, sottolineando che, se la Commissione non è stata unanime nella formulazione estrinseca e formale, è stata unanime nel concetto di mantenere vive tutte le agevolazioni previste dalla legge precedente con la esclusione delle case di lusso, in omaggio alla decisione dell’Alta Corte.
SAiNTAGATI ORAZIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTAGATI ORAZIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero sottoporre all’attenzione dell’Assemblea alcune' delle questioni sorte in Commissione allorché si è discusso sulla opportunità di dar vita ad una nuova legge regionale che si agganciasse alla precedente legge, votata da questa Assemblea, sugli sgravi fiscali in materia di costruzioni edilizie.
Si sono posti dei quesiti nuovi, perchè nuovo è il problema nella legislazione regionale. Non era mai occorso prima d’ora che l’Alta Corte annullasse una legge regionale, dopo che questa era stata regolarmente promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Non è il caso di discutere se i termini previsti dall’articolo 29 dello Statuto regionale, cioè i trenta giorni di validità entro i quali l’Alta Corte ha la potestà di decidere sulle impugnative del Commissario dello Stato, siano da considerare perentori o meno; se sostenessimo la tesi restrittiva, sulla interpretazione dell’articolo 29, potremmo anche dire che la Alta Corte, non essendosi pronunciata infra i termini previsti dallo Statuto, non avrebbe più dovuto prendere in esame il ricorso del Commissario dello Stato. A noi preme, piuttosto, mettere in risalto un argomento di immediata attualità, cioè: essendosi l’Alta Corte pronunciata con una sentenza di annullamento, che cosa è avvenuto della preesistente legge regionale? A noi sembra, appunto perchè già eravamo orientati per una interpreta-, zione restrittiva dell’articolo 29, che, quanto meno, si debbano considerare valide tutte le
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situazioni giuridiche maturate fino al momento in cui la sentenza dell’Alta Corte non sia stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, sia stata resa di pubblica ragione e di pubblica conoscenza per tutti i cittadini, verso i quali verrebbe ad avere efficacia. Sotto questo riflesso, non c’è dubbio che, fino al giorno della pubblicazione della sentenza dell’Alta Corte, tutti i rapporti giuridici maturati o, co munque, previsti da quella legge, debbano considerarsi pienamente validi. E’ per questo che la Commissione si è preoccupata di evitare una vacati0 legislativa fra la legge annullata dall’Alta Corte e la nuova legge che la Assemblea sarà chiamata a votrae infra qualche minuto. Da questo punto di vista concordo pienamente con quanto già detto dall’onorevole Presidente della Commissione per la finanza, in quanto non c’è dubbio che, da parte nostra, ci si debba preoccupare di evitare una carenza legislativa, la quale potrebbe essere molto pericolosa, anche sotto il riflesso dei diritti incoati e che andassero man mano maturando e, soprattutto, di quei diritti che potrebbero rimanere, per così dire, sospesi tra il momento in cui la prima legge regionale ha cessato di esistere, con una abrogazione espressa dalla sentenza dell’Alta Corte, e quello in cui entrerà in vigore la nuova legge regionale che oggi siamo chiamati a votare.
Il disaccordo con la maggioranza della Commissione è stato sulle modalità di estrinsecazione della reviviscenza della vecchia legge, cioè di quella nuova che oggi vogliamo far votare qui in Assemblea. La maggioranza della Commissione, come ha già esposto l’onorevole Lo Giudice, Ha ritenuto opportuno limitare ad un solo articolo la formulazione della nuova legge, in quanto tutte le altre norme si intenderebbero rievocate, richiamate, nello stesso articolo. A questo punto sono nate le perplessità mie e di qualche altro componente della Commissione.
Si è chiesto da parte nostra: giacché la precedente legge è stata annullata dalla sentenza dell’Alta Corte, è opportuno e, dal punto di vista giuridico, è possibile che la nuova legge si riduca ad un richiamo in vigore delle norme preesistenti, le quali indubbiamente, dal momento in cui la legge è stata annullata, non esistono più per cui, non abbiamo più alcun agganciamento, alcuna riferibilità? Sono stati citati alcuni casi anormali che nella legislazione italiana si sono verificati, ma questi ca
si, non credo che possano fare testo, appunto perchè, essendo anormali, non sarebbe opportuno che si perpetui l’anormalità. Si è detto' le norme si intendono integralmente trascritte,. quindi, si tratta di un semplice articolo formale.
In sostanza, pur sapendo che le norme potrebbero essere regolarmente fatte rivivere in questa legge, si preferisce, per un’esigenza di brevità e, direi, di frettolosità legislativa, considerarle come integralmente trascritte. Il sistema, dal punto di vista squisitamente giuridico, non mi sembra ortodosso, perchè, quando una legge ha cessato di esistere, non si può più richiamare; il richiamo è consentito ad una legge vigente. Questo, infatti, noi lo abbiamo tante volte fatto; abbiamo detto: modifiche ed aggiunte, oppure semplici modifiche ad una legge numero tale, perchè in tal caso c’era una legge a cui potevamo fare, benissimo, riferimento. Ma, nel caso in ispecie, la legge ha cessato di vivere, quindi, non ha più alcuna validità normativa e sarebbe, secondo me, un puro artificio ed un ripiego volere considerare ancora valide e trasferibili in una legge successiva, norme contenute in una legge precedente e già abrogate espressa- mente.
Ed allora avevo suggerito ed il mio suggerimento, naturalmente, per dovere di compiutezza del mio mandato di deputato, rivolgo all’Assemblea, perchè possa in tal senso orientarsi prima di passare alla votazione per il passaggio all’esame degli articoli — di trascrivere completamente, non solo l’articolo 1,
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'non dipende soltanto da una questione di forma, come ha detto l’onorevole Lo Giudice, ma anche da una questione di sostanza. Se l’Alta Corte, infatti, avesse intéso sopprimere o — più che sopprimere, in quanto vediamo che non ha potuto sopprimere niente — avesse soltanto voluto tenere conto di questo principio limitativo, forse avrebbe, anche, potuto annullare parzialmente la legge cioè, come per le sentenze della Cassazione e anche per tante altre sentenze della stessa Alta Corte, questa avrebbe potuto dire: si annulli quella parte della legge che si riferisce alle case di lusso; per il resto rimanga in vigore tutta la legge. Questo non ha detto l’Alta Corte, nè poteva dire, per un motivo specifico: perchè lo articolo 1 della nostra legge non fa speciale menzione e riferimento alle abitazioni di lusso. Infatti, la nostra legge non dice che negli sgravi fiscali sono incluse anche le abitazioni di lusso, perchè allora l’Alta Corte avrebbe detto di mutare « incluse » in « escluse ». Avremmo, così, avuto un annullamento parziale della legge, che sarebbe rimasta valida per il resto. Invece l’Alta Corte ha detto: dall'articolo primo si evince che la legislazione regionale, avendo inteso includere le abitazioni di lusso, praticamente si pone in contrasto col principio generale della legislazione nazionale, per il quale le abitazioni di lusso sono escluse dai benefici fiscali. Ed allora, perchè noi dobbiamo agganciarci ad una legge che l’Alta Corte, nella sua valutazione, ha voluto cassare ed ha cassato per intero? Perchè dobbiamo ricorrere all’artifìcio, al ripiego, di richiamare, di far rivivere, delle norme interamente annullate? Noi possiamo fare benissimo, avvalendoci dei nostri poteri legislativi, una nuova legge nella quale possiamo trasferire tutte le norme, che, peraltro, in linea di massima, furono accolte pacificamente dall’Assemblea, perchè solo sul principio delle abitazioni di lusso vi fu allora qualche discussione.
Allora ho presentato qualche emendamento all’articolo 4 riguardante i materiali di consumo. Quell’articolo, per quanto non abbia riferimento all’articolo I, potrebbe domani costituire motivo d’ulteriore preoccupazione e potrebbe dare adito ad una nuova impugnativa,® quindi ad un nuovo pronunziato dell’Alta vorte. Riproduciamo, quindi, l’intera legge consacriamo il principio giuridico della esclusione delle abitazioni di lusso; ciò facendo, as
solveremo un dovere giuridico e semplificheremo, anche, la nostra legislazione che si va facendo sempre più complicata. Anche questo è un argomento: noi dobbiamo legiferare in tota; possiamo richiamarci ad una cosa esistente, non ad una cosa inesistente.
Per questi motivi dichiaro che sono favorevole al concetto informatore che la nuova legge riviva ed abbia la pienezza delle norme che aveva la precedente, ma sono contrario acchè la nuova legge sia articolata nel testo proposto dalla Commissione per la finanza in contrapposto a quello del Governo.
MONTALBANO. Che cosa propone?
SANTAGATI ORAZIO. Io propongo, e l ’ho già detto, che la legge venga integralmente, articolo per articolo, riprodotta.
MONTALBANO. Quale è la proposta formale sulla quale dovremmo votare?
SANTAGATI ORAZIO. Per evitare che col passaggio all’esame degli articoli... (interruzioni)
RAMIREZ. Voterà a favore o contro questo testo?
SANTAGATI ORAZIO. Votiamo contro il testo della Commissione e proponiamo che venga fatto rivivere il testo precedente.
RAMIREZ. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMIREZ. Signori deputati, anzitutto a me pare che il testo dello articolo 1, proposto dal Governo regionale, sia, senza dubbio, migliore da quello proposto dalla Commissione. Nella legge 28 aprile 1954, non è detto, tassativamente, che sono inclusi nelle esenzioni fiscali gli edifici di lusso. L’articolo unico proposto dal Governo avrebbe, quindi, un carattere interpretativo nel tempo che la legge del 28 aprile 1954 deve essere interpretata nel senso che gli edifici di lusso sono esclusi dai benefici. Onde l ’articolo unico avrebbe, proprio perchè interpretativo, effetto retroattivo dalla data della legge interpretata. Il testo proposto dalla Commissione esclude dai benefici fiscali le abitazioni di lus-
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so, ma esclude dal 18 ottobre 1954 al 21 dicembre 1957, in maniera che lascia integro il diritto alla esenzione per tutti coloro i quali hanno iniziato la costruzione delle case di lusso prima del 18 ottobre 1954. Non può esserci dubbio su questo. Quindi, mentre col disegno di legge proposto dal Governo noi veniamo a sanare e levare qualsiasi dubbio sulla esclusione delle abitazioni di lusso dai benefici fiscali, anche se già iniziate, con il testo proposto dalla Commissione noi salviamo le abitazioni di lusso; il che sarebbe contrario a tutto l'intendimento dell’Alta Corte. A me pare, inoltre, che quanto è stato detto, poco fa, dall’onorevole Santagati, sia ineccepibile: la legge cessa di avere vigore dal momento in cui l’Alta Corte l’ha annullata, non cessa di avere vigore dal giorno in cui viene pubblicato il provvedimento di annullamento. La legge non esiste più dal momento in cui l’Alta Corte l ’ha dichiarata incostituzionale.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Non è esatto. C’è un piccolo equivoco; quando avrà finito di parlare, lo chiarirò io.
RAMIREZ. Quindi lei ritiene che la legge continua ad esistere malgrado la sentenza dell ’Alta Corte?
SANTAGATI ORAZIO. Fino alla data di pubblicazione della sentenza.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Fino alla data di pubblicazione della sentenza, è testuale.
RAMIREZ. Fino alla data di pubblicazione della sentenza? Non è stata ancora pubblicata la sentenza?
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. No. E c’è un termine di dieci giorni, che scade il 18 ottobre.
RAMIREZ. Ma è stato comunicato il dispositivo.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Sì, il dispositivo è stato emesso dall’Alta Corte, ma deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
RAMIREZ. E non è stato ancora pubblicato1?
LA LOGGIA., Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. C’è un termine di dieci giorni, che decorre dall’ 8 ottobre e scade il 18 ottobre. Scusi sa, se la interrompo.
RAMIREZ. Piego. Io non lo sapevo, Quindi è stato emesso il provvedimento e non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. ma deve essere pubblicato entro il 18 ottobre. A cura di chi?
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. A cura, del Governo della Regione.
RAMIREZ. E se, per avventura, il Governo regionale venisse meno alla disposizione della Alta Corte e non pubblicasse nella Gazzetta Ufficiale la sentenza, cosa succederebbe?
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. E’’ una ipotesi che non può verificarsi.
ROMANO GIUSEPPE. Sul piano politico.
RAMIREZ. Ammettiamo, per ipotesi, che il Governo regionale non pubblichi nella Gazzetta Ufficiale la sentenza della Alta Corte; secondo la teoria del Governo, fino al giorno in cui questo non sarebbe obbligato — non so attraverso quali « organi » — a pubblicare la sentenza dell’Alta Corte, la legge resterebbe in vigore, nonostante la sentenza di annullamento già comunicata dall’Alta Corte!
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regio-,e ed Assessore alle finanze. Ma questa è un
ipotesi assurda. Il cittadino non lo sa. Il cittadino lo può sapere solo dalla Gazzetta Ufficiale.
RAMIREZ. Non è una ipotesi assurda. I termini della questione restano immutati. La Assemblea può avendo avuto cognizione formale della esistenza della sentenza dell’Alta Corte nelle more dei dieci giorni in cui dovrà procedersi alla sua pubblicazione nella Gazzétta Ufficiale emanare una nuova legge di correzioni di determinati articoli della legge
j che è stata già annullata? Questo è il punto-
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Possiamo noi, pur sapendo che l’Alta Certe ha annullato la legge, dire: poiché ancora dieci giorni non sono decorsi, noi riteniamo la legge annullata ancora in vigore e, con nuova legge, in parte la modifichiamo? Questo è il punto che il Governo dovrebbe chiarirci nel proporre la modifica della legge. Non sarebbe più opportuno e prudente addivenire ad una nuova legge che riproduce quella precedente tenendo conto di quanto l’Alta Corte ha disposto? Così facendo, sicuramente non potremo sbagliare.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE.. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Giova anzitutto fare qualche premessa di ordine giuridico sugli effetti del giudicato di illegittimità costituzionale di una legge già pubblicata come quella in ispecie.
L’articolo 136 della Costituzione così si esprime: « Quando la Corte dichiara la ille- « gittimità costituzionale di una norma di leg- « ge o di un atto avente forza di legge, la «norma cessa di avere efficacia dal giorno «successivo alla pubblicazione della decisio- « ne ». Questo principio è ribadito nella legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, contenente normie di attuazione della Corte , costituzionale, che all’articolo 30 stabilisce: « Le «norme dichiarate incostituzionali non pos- « sono avere applicazione dal giorno succes- «sivo alla pubblicazione della decisione».
La pubblicazione, come è ovvio, deve essere fatta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se si tratta di una legge nazionale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione, se si tratta. come nella specie, di una legge regionale' Che un tale principio sia applicabile ai giudizi sulla valutazione della legittimità costituzionale di leggi regionali sembra evidente. perchè nessuna norma specifica del nostro Statuto vi si oppone ed esso è da considerarsi come principio generale dell’ordinamento costituzionale, italiano applicabile all’ordinamen- t° regionale.
Peraltro, l’Alta Corte ha ai uto occasione di a0errnare che le norme della Costituzione, in guanto non contrastanti con le disposizioni aei singoli statuti, si applicano anche all’or
dinamento regionale in genere e alle regioni a statuto speciale in ispecie. Noi siamo di fronte ad una legge che solo impropriamente viene detta annullata, mentre, in realtà, ha avuto ed avrà pieno vigore fino al giorno della nubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione della sentenza che ne dichiara la illegittimità costituzionale.
Il dispositivo della sentenza dell’Alta Corte è stato a noi ufficialmente comunicato l ’ 8 ottobre, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per la relativa pubblicazione.
La legge che vi si propone è una legge di modifica o di interpretazione (su questo punto possiamo discutere, onorevole Ramirez; sono due tesi, ambedue apprezzabili) della legge precedente, attualmente in vigore. Tale legge di modifica o di interpretazione non potrà entrare in vigore prima della pubblicazione del dispositivo della sentenza dell’Alta Corte che dichiara la inefficacia costituzionale della legge precedente per i suoi possibili effetti in ordine alle abitazioni di lusso.
Noi avremmo potuto scegliere due vie: quella dell’abrogazione della legge ancora in vigore e della formulazione di una nuova legge; ovvero la via che abbiamo scelto, cioè la emanazione di una nuova norma che si ricolleghi alla legge precedente e la modifichi con effetto dall’attimo stesso in cui questa cesserà di avere vigore. Sembrò a tutti più opportuno provvedere in questa forma.
Cosicché rimane certo che tutto quanto è avvenuto e si è perfezionato sotto l’imperio della legge dichiarata incostituzionale ha pieno effetto giuridico, in quanto che la legge cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, della sentenza dell’Alta Corte. .
La differenza tra le due formule, quella del Governo e quella della Commissione, sotto questo aspetto, è irrilevante, perchè la prima va interpretata nel quadro delle norme costituzionali che regolano la materia e, quindi. non può in alcun modo ritenersi che possa disporre per il passato e privare alcuno dei diritti che.abbia quesiti. La seconda, invece, specifica tassativamente il rispetto degli effetti maturati e risponde, forse, all’esigenza di una maggiore chiarezza in una situazione così delicata.
In sostanza, si tratta di una formula abbreviata, sintetica, che implica una nuova deliberazione delle norme, mediante richiamo
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all’intero testo della legge precedente, in m olti casi riscontrabile nella nostra legislazione.
Così è avvenuto, nella Regione, per il ripristino delle norme che concernevano il trattamento speciale per gli zolfi in abbonamento fiscale: ci siamo trovati di fronte ad una legge statale scaduta e l’abbiamo richiamata in vita ripristinandone le norme; cosi è avvenuto con la legge che ha coordinato il nostro Statuto con. la Costituzione. In tale legge si stabiliva che lo Statuto della Regione siciliana, che veniva indicato solo attraverso gli estremi del decreto di approvazione, era coordinato con la Costituzione; con ciò si è ritenuto, e nessuno ne ha mai dubitato. che il testo dello Statuto fosse stato interamente adottato dalla Costituente come se lo avesse votato articolo per articolo. Lo stesso avviene per le ratifiche dei decreti legislativi: non si riproducono tutte le norme: si approva l ’articolo unico di ratifica.
Qui abbiamo una norma che richiama in vita norme precedenti con alcune modifiche. E le norme precedenti, con le modifiche si applicheranno dalla data dell’entrata in vigore della legge. Fino al 18 ottobre, termine massimo entro cui deve essere pubblicato il dispositivo della sentenza dell’Alta Corte, si applicano le vecchie norme, nè può farsi diversamente perchè ciò è prescritto dalla Costituzione. Per l ’avvenire si applicheranno le norme che oggi approviamo.
RAMIREZ. Chiedo di parlare.
LO GIUDICE, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare lo onorevole Ramirez.
LO GIUDICE, Presidente della Commissione e relatore. Forse è più utile che chiarisca io.
PRESIDENTE. Onorevole Ramirez, vuol parlare sulla questione della vacodio?
RAMIREZ. No. Stiamo trattando una materia che meriterebbe dì essere vagliata con maggiore ponderatezza perchè si tratta di argomenti veramente nuovi, oltrecchè gravi. Nei riguardi dei cittadini è chiaro che l’annullamento di una legge da parte dell’Alta Corte ha effetto dal giorno in cui la sentenza viene
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, non ci può essere alcun dubbio. Il cittadino deve con sicurezza conoscere il giorno in cui la legge ha cessato di avere vigore. Ma nei rapporti tra Alta Corte ed Aissemblea la situazione è diversa: tra l’Alta Corte e l’A.ssemblea, vuol dire tra l’organo legiferante che è l ’Assemblea c l’organo di controllo che è l’Alta Corte, si hanno rapporti che vorrei definire interni. Lo organo di controllo ha già comunicato allargano legiferante che la legge è stata ritenuta incostituzionale e che, quindi, è stata annullata; onde questa Assemblea non può considerarla ancora in vita.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. L ’abbiamo discusso in Commissione.
RAMIREZ. Onorevole La Loggia discutiamo un argomento sul quale possiamo raggiungere un accordo perchè abbiamo tutti le stesse finalità. Vediamo di comprenderci.
PRESIDENTE. Le verrà incontro il dispositivo. Il dispositivo è motivato e dice così:
« Ai sensi dell’articolo 6 del testo del de- « creto legge presidenziale 15 settembre 1947, « ed all’effetto indicato all’artìcolo 29 secon- « do comma dello Statuto per la Regione si- « ciliana, si comunica che questa Alta Corte, « per la Regione siciliana, con decisione in da- « ta 6 corrente, accoglie il ricorso del Comrnis- « sario dello Stato avverso la legge approvata « dall’Assemblea Regionale il 18 dicembre « 1953 — successivamente promulgata il 28 « aprile 1954 col numero I l e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del «29 aprile 1954 numero 20 — concernente « sgravi fiscali per le nuove costruzioni edito li zie in quanto non esclude dalle agevolato zioni tributarie previste dalla legge stessa eo le case con carattere di lusso, e per l’effetto, et annulla la legge impugnata.
to Ordina che sia trasmesso al Presidente del- <0 la Regione siciliana il dispositivo della prete sente sentenza, affinchè si proceda alla pub- « blicaz'one di esso nella Gazzetta Ufficiali 00 della Regione immediatamente e; comun- « que, non oltre il decimo giorno dalla cornuto nicazione ». Quindi l’annullamento è m vista di questa pecca.
RAMIREZ. Ma qua il punto è proprio que‘
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3to: l’Assemblea nell 'interim fra comunicatone del dispositivo della sentenza e la pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale può ancora considerare la legge annullata ancora in vigore, al punto da emanare modifiche a quella legge? A me pare che, oltre le questioni giuridiche, c’è un criterio di prudenza.
LA. LOGGIA., Vice Presidente della Regio ne ed Assessore alle finanze. Il problema è un altro: possiamo emanare una nuova legge che assuma come proprio il testo di una legge non più in vigore? Questo è il punto che Ella deve esaminare, onorevole Ramirez.
RAMIREZ. L’articolo unico proposto dal Governo risponde a questo criterio, ma non mi pare... (interruzioni) L ’articolo proposto dal Governo è chiaro che lascia in piedi tutta la legge del 28 aprile con una determinata interpretazione. La legge resta in piedi, non c’è dubbio. Invece, il testo proposto dalla Commissione è un’altra legge.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. E’ proprio una altra legge; e questo è il frutto di quattro ore di discussione. E’ un’altra legge che assume come proprio il testo della precedente.
Quindi, rimane da esaminare se è costituzionale che l’Assemblea trasfonda in una nuova legge il testo di una legge precedente non più in vigore, ma a cui essa si riferisce.
MA,JOR,A|NA CLAUDIO. Si pone il problema della data.
RAMIREZ. Su questo potremmo essere di accordo.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regio- ne ed Assessore alle finanze. Allora il problema è risolto.
RAMIREZ. Resta il problema della data, corneremmo all’interpretazione dell’artìcolo Proposto dal Governo che escluderebbe le ca- Se aventi carattere di lusso; invece con il te- sto della Commissione, per il periodo dal 1 Sennaìo 1954 al 18 ottobre 1954, lasceremmo mtegri i diritti degli eventuali costruttori di CflSe di lusso. Questo resta.
LA LOGGIA, Vice Presidente della. Regio- 'ne ed Assessore alle finanze. Questo è per Costituzione.
RAMIREZ. Invece, con la norma interpretativa proposta prima dal Governo si ovviava all’inconveniente.
L,0 GIUDICE, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE, Presidente della Commissione e relatore. Io credo che ci sia un equivoco, onorevole Ramirez, quando si parla di valore interpretativo della prima formulazione e quando si parla di nuova legge, di legge ex novo, nella seconda formulazione. Anche su questo punto l ’onorevole La Loggia non è stato chiaro.
Mi consenta, onorevole La Loggia: in realtà, noi non possiamo parlare di valore interpretativo perchè non abbiamo una norma oscura che abbia bisogno di essere interpretata autenticamente, no, noi ci troviamo di
| fronte ad una legge la quale, di proposito, esclude le case di lusso. Io mi permetto di richiamare l’iter della legge. Il problema delle case di lusso fu sollevata in Commissione, e in Assemblea l’onorevole Ausiello presentò un ordine del giorno, che fu respinto. Con quell’ordine del giorno sì chiedeva, all’articolo. 1 , l’esclusione delle esenzioni fiscali per le case di lusso. Il problema, quindi, lo abbiamo affrontato e di proposito noi abbiamo escluso le case di lusso. Non solo; ma. mentre all’articolo 1 abbiamo esteso le esenzioni fiscali a tutte le costruzioni, all’articolo, 4, invece, abbiamo escluso le case di lusso dalle agevolazioni ai fini dell’imposta di consumo. Quindi, il problema non è oggetto di interpretazione, perchè non c?è una interpretazione oscura o dubbia da chiarire, ma c’è una questione che abbiamo apoditticamente chiarita, escludendo allora le case di lusso. Ecco perchè oggi, impropriamente, si parla di norma interpretativa, mentre si deve parlare di nuova norma.
Ora, se noi ci inquadriamo in questo con cetto, il problema sollevato dall’onorevole Ramirez è risolto, in quanto le case di lusso, che fossero state per ipotesi costruite dal 1 ° gennaio al 17 ottobre, entrerebbero nel godimento delle esenzioni, mentre quelle costruite do
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po il 18 ottobre non avrebbero più diritto ad usufruire dei benefici fiscali. Se noi siamo di • accordo in questo, onorevole Ramirez. e se risponde positivamente al quesito dell’onorevole Assessore, lei potrà essere d’accordo con la impostazione della Commissione. Questo è un terreno su cui vogliamo trovare rincontro.
MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAJORANA CLAUDIO. Su questa questione io mi rimetto al parere dei legali. Penso, però, che ripubblicare il testo integrale della legge non ci può recar danno. D’altra parte, ritengo che il testo proposto del Governo sia sufficiente per la chiarezza.
Per quanto poi si attiene alle osservazioni dell’onorevole Santagati, debbo dire che, anche attuando la pubblicazione della vecchia legge integrata così come ha prescritto l’Alta Corte, non si risolve purtroppo il problema della confusione che esiste in materia di sgravi fiscali; e pertanto, volendo veramente offrire al contribuente la possibilità di barcami- narsi entro l ’intrigatismo groviglio di queste norme fiscali, bisognerebbe predisporre un testo unico a cura della Regione, che sarebbe molto apprezzato da tutti gli avvocati, e specialmente dai non avvocati. Se il Governo si occupasse di questo problema, arracherebbe un grande servìzio in un campo che certo è il più importante per l’attività economica dei cittadini. Mi riservo di intervenire in sede di articoli per quanto si attiene alla definizione di case di lusso su cui ci siamo intrattenuti lungamente in occasione della discussione della legge precedente.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri oratori che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all’esame degli articoli.
(E’ approvato)
Do lettura del titolo:
« Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1954, numero 11, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie ».
L’onorevole La Loggia, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, propone
di sostituire al titolo il seguente: « Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie ».
Non sorgendo osservazioni lo metto ai voti,
(E’ approvato)
Do lettura dell’articolo 1 :
Art. 1.
Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ovvero destinati ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno da adibirsi a negozio 0 ad altro uso e per l’ampliamento o la sopraele- vazione di edifici destinati agli istessi scopi, eseguiti da privati, società od Enti pubblici — sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a tutto il 31 dicembre 1957 — sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.
La costruzione si considera iniziata con l’effettivo inizio delle opere murarie, anche se soltanto nelle fondazioni, e condotta a termine con il rilascio del certificato di abitabilità.
Gli uffici competenti al rilascio del certificato di abitabilità devono evadere la richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho manifestato in Commissione la mia perplessità sulla formulazione e sulla portata di questo articolo. Io penso che quella legge, data la sentenza di incostituzionalità pronunziata dall’Alta Corte, si debba ritenere decaduta. Ed allora, approvando questo articolo noi faremmo un’altra lsgge che resterebbe limitata alla portata dell’articolo che stiamo per approvare, se l’approre- mo. Gli articoli dal 2 al 10 di quella legge non esisterebbero più in questa legge.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regi0'
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ne ed Assessore alle finanze. Sono richiamati j espressamente.
ROMANO GIUSEPPE. Sono richiamati gli articoli di una legge che è stata dichiarata non costituzionale.
PRESIDENTE. Questa questione si è già fatta.
ROMANO GIUSEPPE. Mi lasci dire. La legge che stiamo esaminando è costituita da un articolo umico. Il richiamo che si fa in questo articolo agli articoli della legge dichiarata non costituzionale, a mio parere, è un richiamo perfettamente inutile.
A mio avviso, noi dovremmo dire, e questa èia proposta che io faccio: « l ’articolo 1 della legge 28 aprile 1954 è sostituito dal seguente:
PRESIDENTE. Qual’è il parere del Governo?
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ecl Assessore cdle finanze. Insisto nel testo formulato dalla Commissione e accettato dal Governo. Esso consta dell’articolo che stiamo votando e, per il riferimento che esso fa alla legge precedente,. di tutti gli articoli contenuti nella legge stessa, la quale non è inesistente; è una legge che è stata deliberata, pubblicata, ed ha avuto la sua regolare efficacia per un determinato periodo di tempo. Noi ci riferiamo a quelle norme per rendere più rapido il processo formativo di questa nuova legge.
Non adotterei, poi, la formula: « l’aTticolo 1 della legge 28 aprile 1954, è sostituito dal seguente» dato che, invece, siamo concordi
i llel ritenere che la legge sia votata ex novo.
ROMANO GIUSEPPE. Noi potremmo dire: «L’articolo 1 della legge 28 aprile 1954 è modificato e sostituito dal seguente».
SANTAGATI ORARIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTAGATI ORAZIO. Sono stato facile Profeta quando poco fa ho detto che l’artico- 0 formulato dalla Commissione avrebbe po- ut° dar iUOgo a perplessità. Le perplessità, Matti, ora stanno sorgendo. Dovendo ripro- urre la intera legge, sì può scegliere o il te- j
| sto proposto dal Governo e rielaborato dalla Commissione o il testo proposto dalla Commissione. Io pregherei l’onorevole La Loggia di volere accogliere la mia proposta, che, secondo me, è la più accomodante. Propongo, cioè, di riprodurre l’intera legge così come risulta dal testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, adoperando le testuali parole usate dall’Alta Corte nella sua sentenza. Ritengo che l’Alta Corte, quando avrà questa nostra doverosa adesione alla sua sentenza, accetterà il testo e forse anche il Commissario dello Stato non impugnerà la legge. In tal modo penso che la approvazione del disegno di legge non richiederà lunghe discussioni; mentre, diversamente, se inizieremo la serie delle discussioni interpretative, chiunque abbia un minimo di cognizioni giuridiche potrà sentire il bisogno di dire la sua modestissima parola. E siccome siamo nel campo dell’opinabile, la mia modesta opinione può essere, non dico valida quanto la sua, ma accettabile, anche, quanto la sua. Quindi io penso che sia meglio riprodurre l’intera legge e aggiungere il deliberato- dell’Alta Corte.
MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAJORANA CLAUDIO. Non vedo perchè non si debba accettare il concetto proposto dal collega Santagati, di pubblicare cioè l’intera legge integrata così come vuole l’Alta Corte.
Desidero ad ogni modo che resti a verbale il mio concetto che, quando si fa riferimento a case di lusso, ci si intende riferire alla legislazione nazionale, la quale, con apposito decreto, definisce le caratteristiche delle abitazioni di lusso. Tengo a chiarire questo concetto, perchè, durante la discussione della prima edizione della legge, si parlò lungamente su questo argomento con parere diverso e prevalse, poi, per quanto riguarda le imposte di consumo, il criterio di riferirsi, per le abitazioni di lusso, di regolamenti comunali. Poiché ritengo che questa definizione non sia sufficientemente chiara, credo opportuno specificare meglio il richiamo a quanto dico io ed abrogare, addirittura, nell’articolo 4 della precedente legge, quella dizione che ritengo incompleta nonché fonte di contestazioni.
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PURPURA.. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PURPURA. Mi sembrerebbe necessario apportare una leggierissima correzione all’articolo 1; cioè, ove si dice: « sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine » si dovrebbe dire: « sempre che la costruzione sia iniziata 0 condotta ».
E’ evidente che, nella intenzione di chi scriveva l’articolo c’era che: le case, la cui costruzione era stata iniziata prima del 18 ottobre 1954, erano già esenti e, quindi, non c’era bisogno di ripeterlo. Senonchè, questo non è esatto, perchè la casa iniziata a costruire prima del 18 ottobre 1954 è ancora in corso di costruzione e gli sgravi fiscali riguardano anche le materie prime occorrenti per la costruzione. Di modo che la costruzione che si è iniziata prima del 18 ottobre ed i cui lavori di ultimazione sono ancora in corso dovrebbe intendersi esclusa da questi benefici.
PRESIDENTE. Su queste osservazioni cosa dice l ’Assessore?
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, non credo che l’osservazione dell’onorevole Purpura sia esatta. Quella « e » non si può modificare in « 0 ». La costruzione deve essere iniziata e condotta a termine nel periodo previsto. Le costruzioni che fossero state iniziate nel periodo di efficacia della precedente legge sono regolate dalla legge in vigore e, secondo quella legge, dovevano essere iniziate dopo il gennaio 1954 ed ultimate entro il 31 dicembre 1957. Quindi gli interessati non subiscono danno, nè vi sono periodi scoperti.
PURPURA. Questa legge è annullata.
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Non è annullata, cessa di avere efficacia per l ’avvenire, onorevole Purpura. Per il passato gli effetti che essa ha prodotto permangono in rapporto a tutti quei casi che hanno potuto determinare il formarsi di diritti quesiti.
Diverso è il problema, su cui non posso darle alcuna concreta assicurazione, dell’accertamento delle condizioni alle quali si possa con
siderare acquisito il diritto alla esenzione. Qui entreremmo in un complesso di questioni su cui non mi sento di darle subito una risposta.
E’, però, certo che, secondo la sentenza dell ’Alta Corte, ad una certa data, che al massimo può essere quella del 18 ottobre, la legge precedente cesserà di avere efficacia, cioè non produrrà più effetti per l’avvenire; ma gli effetti che essa ha prodotto nel passato sono legittimi e non modificabili nè saranno modificati dalla legge che stiamo per approvare e che, come è espressamente detto, entrerà in vigore il 18 ottobre 1954.
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PRESIDENTE. Pongo ai voti l ’articolo 1. Lo rileggo:
Art. 1.
Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ovvero destinati ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno da adibirsi a negozio o ad altro uso e per l ’ampliamento 0 la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od Enti pubblici — sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a tutto il 31 dicembre 1957 — sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.
La costruzione si considera iniziata con l’effettivo inizio delle opere murarie, anche se soltanto nelle fondazioni, e condotta a termine con il rilascio del certificato di abitabilità.
Gli uffici competenti al rilascio del certificato di abitabilità devono evadere la richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
(E’ approvato)
Do lettura dell’articolo 2:
Art. 2.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 18 ottobre 1954.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os
Resoconti Parlamentari — 9423 — Assemblea Regionale Siciliana
II Legislatura CCCIX SEDUTA 15 Ottobre 1954
servarla e di farla osservare come leggedella Regione.
(E’ approvato)
Votazione per scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testé discusso nel suo complesso.
Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell’urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell’urna bianca, contrario.
Prego il deputato segretario dì fare l’appello.
AUSIELLO, segretario, fa l’appello.
Prendono parte alla votazione : Adamo Domenico - Antoci - Ausiello - Bianco - Bru- scia - Buttafuoco - Cefalù - Celi - Colajanni - Colosi - Cortese - Crescimanno - Cuffaro - D’Agata - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Fasino - Foti - Grammatico - Guttadauro - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Macaiuso - Mangano - Mare Gina - Mazzul- lo - Montalbano - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Pivetti - Pizzo - Purpura - Restivo - Romano Giuseppe - Russo Michele - Sacca - Salamoile - Sammarco - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola - Zizzo.
Sono in congedo: Beneventano, Costarelli, Napoli e Recupero.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.
(I deputati segretari numerano ì voti)
Risultato della votazione.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:
Presenti e v o t a n t i : ....................... 45Voti fa v o r e v o l i : ............................ 41Voti c o n t r a r i : ...................................4
(L’Assemblea approva)
La seduta è rinviata a martedì 19 ottobre alle ore 17, per il seguito dell’ordine del giorno.
La seduta è tolta alle ore 13,30.
D A L L A DIREZIONE DEI RESOCONTI Il Direttore
Doti. Giovanni Morello
A rti Grafiche A. RENNA - Palerm o
Resoconti, f. 1289 (700)