Cass Civ 17680_2012distanze

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  • 7/26/2019 Cass Civ 17680_2012distanze

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    Corte di cassazione civile

    sentenza 17680/12 del 16/10/2012

    La collocazione di sporti sulla colonna d'aria altrui non integra una servit considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell'art.907 c.c. che richiama l'art. 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gi dal punto di massima sporgenza dellestesse che si aprono "a compasso" verso l'esterno. iuttosto! la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un'attivit regolamentata dall'art. #0 c.c. e convalutazione di merito la sentenza! in presenza di un'oggettiva utilit! ha escluso l'esistenza di un atto emulativo! nonostante! non sem$ra che sia stato dedotto che gli in%ssinon avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.

    Cassazione civile, Sez. II, sentenza del 16.10.2012, n. 17680

    Svolgimento del processo

    B.E., con atto di citazione del 8 ottobre 1!, conveniva in gi"dizio davanti al #rib"nale di $oma, %. &. e premettendo di essere proprietaria di "n appartamento con terrazzo alivello "bicato a piano terra dello stabile sito in '()ISSIS* e c+e il %. proprietario di "no stabile contig"o aveva m"nito le d"e nestre dell-"ltimo s"o piano con inssi apribiliall-esterno, composti da prolati di all"minio e lastre di vetro, ded"ceva c+e il conven"to non aveva diritto a collocare detti inssi in "anto sporgenti s"lla s"a propriet/ eperc+ costit"enti pericolo per le persone c+e "savano il terrazzo, c+iedeva c+e il conven"to osse condannato alla rimozione degli inssi di c"i si dice con ogni conseg"enzadi legge anc+e in ordine alle spese gi"diziali.

    Si costit"iva %. ded"cendo c+e le nestre alle "ali erano stati apposti gli inssi si trovavano ad "na altezza tale da non arrecare molestia all-attrice e c+e era stato costrettoad applicare i n"ovi inssi per ottenere "n maggior grado di isolamento termico con conseg"ente risparmio energetico, c+iedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

    Il #rib"nale di $oma con sentenza n. 2268 del 2001 ordinava al conven"to di rim"overe gli inssi e lo condannava al pagamento delle spese gi"diziali.

    34ermava il #rib"nale c+e, l-aver posto in opera gli inssi di c"i era ca"sa costit"iva atto "anto meno em"latorio, giacc+ il conven"to avrebbe pot"to benissimo soddisarele s"e esigenze di isolamento termico applicando delle nestre a doppio vetro all-interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all-attrice. Com"n"e,riteneva ancora il #rib"nale, l-applicazione degli inssi violava il disposto di c"i all-art. 8!0 cod. civ..

    3vverso "esta sentenza proponeva appello %.&., c+iedendo la riorma della sentenza imp"gnata.

    $esisteva al gravame l-appellata c+iedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.

    5a Corte di 3ppello di $oma con sentenza n. 26!8 del 200 accoglieva l-appello, riormava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla B., condannaval-appellata al pagamento delle spese del doppio grado di gi"dizio. 3 sostegno di "esta decisione, la Corte romana osservava c+e a* la collocazione degli inssi di c"i si dicenon violava il disposto di c"i all-art. 8!0 c.c. considerato c+e il proprietario del s"olo non p" opporsi ad attivit/ c+e si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante ilproprio s"olo, c+e egli non abbia interesse da escl"derle. E, nel caso in esame, gli inssi erano stati collocati s" d"e nestre del terzo piano dello stabile del conven"to e,"indi, ad "na altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di propriet/ dell-appellata e proprio per la loro altezza l-apert"ra e la c+i"s"ra degli stessi nonpotevano arrecare alc"n dist"rbo mentre assol"tamente inconsistente era il prolo di "n pres"nto pericolo per coloro c+e si sarebbero trovati s"lla sottostante terrazza. b* 5acollocazione degli inssi di c"i si dice, non integrava nepp"re gli estremi di "n atto em"lativo considerati c+e gli stessi erano stati montati in sostit"zione delle tapparelle e"indi non potevano c+e essere montati all-esterno. c* 9el caso in esame, inne non era ravvisabile la costit"zione di "na servit: considerato c+e tra le servit: non ricompresa l-ipotesi di "na servit: passiva conseg"ente al collocamento o montaggio di inssi c+e prescinda dal relativo diritto di ved"ta.

    5a cassazione di "esta sentenza stata c+iesta da B. E. con atto di ricorso a;dato a tre motivi. %. &., intimato, in "esta sede non +a svolto alc"na attivit/ diensiva.)otivi della decisione

    1. Con il primo motivo, B.E. lamenta la violazione e alsa applicazione dell-art. 8!0 c.c. e degli artt. 100 e 11 c.p.c..

    In relazione all-art. 60 c.p.c., comma 1, nn. e .

    3vrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell-aver riten"to ins"ssistente l-interesse di B.E. a ric+iedere la rimozione degli inssi data l-altezza di ml in c"i imedesimi si trovano collocati, non considerando c+e l-interesse della ricorrente non solo "ello gi"ridico att"ale e concreto di proprietario, ma, anc+e "ello di nat"rapersonale concreto ed att"ale, ad "tilizzare il terrazzo secondo la s"a nat"rale destinazione e trarre dal medesimo "alsivoglia benecio senza limitazioni o timori. Sedovesse persistere l-att"ale sit"azione la ricorrente, per ovviare al pericolo della cad"ta degli inssi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del abbricato e

    con "na recinzione creare "na zona non praticabile. Se vi osse costretta il s"o diritto domenicale s"birebbe "na limitazione a avore del %.&..

    1.1. Il motivo inondato.

    3nc+e in "esta occasione, "esta Corte ribadisce "anto +a av"to modo di a4ermare pi: volte, in passato e, cio, c+e ai sensi dell-art. 8!0 cod. civ., l-immissione di sportinello spazio aereo sovrastante il ondo del vicino, consentita "ando "esti non abbia interesse ad escl"derla, cio "ando la stessa intervenga ad "n-altezza dal s"olo, taleda non pregi"dicare alc"n legittimo interesse del proprietario del ondo in relazione alle concrete possibilit/ di "tilizzazione di tale spazio aereo 'e< m"ltis Cass. n. 1!8! del16 nonc+ Cass. n. 0!7 del 2012*. 9el caso concreto, come, per altro, +a osservato la Corte di merito, la collocazione dei man"atti di c"i si dice non pregi"dicavano alc"ninteresse di B.E. proprietaria della terrazza sottostante considerato c+e la ssazione al m"ro di ante apribili verso l-esterno, la tipologia del man"atto 'telai metallici* e lostesso sistema di ancoraggio degli inssi non creavano per se stesse sit"azioni di pericolo, n l-apert"ra e la c+i"s"ra degli inssi, attesa la signicativa altezza del piano dicalpestio, era in grado di limitare la r"izione della sottostante terrazza.

    %ertanto, appare del t"tto convincente e coerente con i principi gi"ridici l-a4ermazione della Corte di merito secondo c"i =non si vede "ale interesse possa avere B.E. adomandare la rimozione= dei man"atti di c"i si dice.

    1.2. >"esta Corte ritiene opport"no osservare, altres?, c+e, il pericolo di danni proveniente dall-opera non andrebbe den"nciato con azione e< art. 8!0 cod. civ. c+e arierimento ad "n interesse all-"tilizzabilit/ di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di "n-azione per t"rbative o molestie e< art. ! c.c., comma 2.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente den"ncia la violazione e alsa applicazione degli artt. 8, 106!, 1067 e 267 c.c. e art. 11 c.p.c.. In relazione all-art. 60 c.p.c.,comma 1, nn. e . 3vrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver riten"to c+e l-apposizione degli inssi alle d"e nestre integrasse "n-ipotesi di attoem"lato @ cos? come aveva riten"to il &i"dice di merito di primo grado @ considerato c+e %.&. avrebbe pot"to soddisare le s"e esigenze di isolamento termico applicandodelle nestre a doppio vetro all-interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell-attrice. 9 convincente, sempre secondo la ricorrente, l-a4ermazionedella Corte romana secondo c"i le servit: sono "n n"mero c+i"so previsto dalla legge e c+e tra "este non dato ravvisare "na servit: passiva conseg"ente al collocamento

    o montaggio di inssi c+e prescinde dal relativo diritto di ved"ta, perc+ non avrebbe considerato c+e il diritto di servit: comprende t"tto ci c+e necessario per "sarne.9ella attispecie, gli inssi apposto esternamente non costit"ivano "n adminic"l"m necessario per l-esplicazione della servit: di ved"ta n "n miglioramento c+e rendeva pi:comodo il s"o esercizio.

    Epper, l-art. 1067 cod. civ. mantiene imm"tato l-esercizio della servit:, per, vieta l-innovazione c+e non apporta alc"na "tilit/ e c+e rappresenta solo "n danno per il ondoservente.

    2.1. 5a cens"ra inondata.

    Aa "i osservato c+e la collocazione di sporti s"lla colonna d-aria altr"i non integra "na servit: considerato c+e il calcolo delle distanze delle n"ove costr"zioni dalle altr"ived"te ai sensi dell-art. 07 c.c. c+e ric+iama l-art. 0 cod. civ. va operata dalla accia esteriore del m"ro nel "ale si aprono le ved"te dirette e non gi/ dal p"nto dimassima sporgenza delle stesse c+e si aprono =a compasso= verso l-esterno. %i"ttosto, la collocazione degli sporti di c"i si dice integra gli estremi di "n-attivit/ regolamentatadall-art. 8!0 c.c. e con val"tazione di merito la sentenza, in presenza di "n-oggettiva "tilit/, +a escl"so l-esistenza di "n atto em"lativo, nonostante, non sembra c+e sia statodedotto c+e gli inssi non avevano altro scopo c+e "ello di n"ocere o recare molestia altr"i.

    . Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell-art. 60, comma 1, nn. e in relazione all-art. 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di $omacontrariamente al vero +a asserito c+e il resistente +a posto in opera tali inssi esterni in sostit"zione delle tapparelle per come pacico tra le parti.

    5-argomentazione non +a pregio @ scrive la ricorrente @ perc+ "rta sia contro il conten"to degli scritti diensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei d"e gi"dizi nei "elli +ada sempre lamentato la esistenza delle d"e tapparelle, sia con la realt/ della sit"azione ambientale di atto esistente riprodotta dalle otograe.

    5e tapparelle non sono state mai sostit"ite dagli inssi, anzi le d"e nestre @ come appare dalle otograe sono dotate di inssi apribili verso l-interno dell-appartamento e ditapparelle e, per "ltimo di d"e inssi esterni con intelaiat"ra in metallo e lastre di vetro.

    .1. >"esto motivo inammissibile perc+ la circostanza dedotta non rappresenta "n p"nto decisivo della controversia. 3 ben vedere, la sostit"zione di inssi aprentisi acompasso 'ante esterne* al posto di inssi a cad"ta o ad avvolgimento 'tapparelle* non costit"isce la ratio decidendi della sentenza imp"gnata sicc+ anc+e ove si siatrattato di aggi"nta o di sostit"zione di inssi l-esito del gi"dizio sarebbe p"r sempre lo stesso.

    In denitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di c"i all-art. 1 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presentegi"dizio di cassazione c+e verranno li"idate con il dispositivo.

  • 7/26/2019 Cass Civ 17680_2012distanze

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    %.>.).

    5a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente gi"dizio di cassazione c+e li"ida in E"ro 2.200,00 di c"i E"ro 2.000,00 per onorarioltre spese generali e accessori come per legge.