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Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del 3 settembre 1983 Direttore Responsabile: Gian Franco Masala Direzione / Redazione: 00187 Roma Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 e-mail: [email protected] web: www.assocarni.it Anno 23° - n. 48/51 20 dicembre 2006 SOMMARIO Luigi Scordamaglia nominato nel Comitato di Presidenza di Federalimentare Le nuove disposizioni in materia di protezione del benessere animale durante il trasporto a partire dal 1° gennaio 2007 Future azioni legislative nel campo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili SETTORE BOVINO DEFINIZIONE DI VITELLO: AGGIORNAMENTO ETICHETTATURA FACOLTATIVA CARNI BOVINE: IL QUADRO DEL 2005 MODIFICHE AL SISTEMA DEL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE CARNE BOVINA ARGENTINA: PUBBLICATA LA RISOLUZIONE DEL GOVERNO – LIMITAZIONI PARZIALI FINO AL 31 MAGGIO 2007 COMITATO DI GESTIONE DELLE CARNI BOVINE DEL 30 NOVEMBRE: VOTATO IL REGOLAMENTO “BABY BEEF” PER IL 2007 RESTITUZIONI SPECIALI PER L’ESPORTAZIONE DI CARNI DI BOVINO ADULTO MASCHIO E DI CONSERVE A BASE DI CARNE BOVINA : PUBBLICATI I REGOLAMENTI SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006 DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 7 DICEMBRE 2006 SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006 DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 7 DICEMBRE 2006 NUOVO ACCORDO UE CON LA TAILANDIA PER L'IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME SETTORE OVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006 NOTIZIE SANITARIE PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE AL MOMENTO DELLA MACELLAZIONE IMPORTAZIONE CARNI DAL SUD AMERICA – BRASILE RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SALUTE ANIMALE DELL’11 DICEMBRE 2006 AMMISSIONE AL MACELLO DI BOVINI PROVVISTI DI UNA SOLA MARCA AURICOLARE NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL'UNIONE EUROPEA ALLARGAMENTO DELL’UE ED ESPORTAZIONI IN RUSSIA: MOLTO PROBABILE UNA SOLUZIONE POSITIVA A LIVELLO COMUNITARIO ESPORTAZIONE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: AGGIORNAMENTO SOSPENSIONE DELLE VISITE DEL VETERINARIO RUSSO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE INDENNITA’ DI ABBATTIMENTO PER IL 2006 DI BOVINI ED OVINI INFETTI DA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BLUE TONGUE: MOVIMENTAZIONE ANIMALI VERSO PROVINCE STAGIONALMENTE LIBERE PER IL PERIODO 14 DICEMBRE 2006 – 4 MARZO 2007 segue

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Periodico di informazione

dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio

Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma

al numero 261/83 del 3 settembre 1983

Direttore Responsabile: Gian Franco Masala

Direzione / Redazione: 00187 Roma

Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101

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dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio

Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma

al numero 261/83 del 3 settembre 1983

Direttore Responsabile: Gian Franco Masala

Direzione / Redazione: 00187 Roma

Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101

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Anno 23° - n. 48/51 20 dicembre 2006 SOMMARIO Ø Luigi Scordamaglia nominato nel Comitato di Presidenza di Federalimentare Ø Le nuove disposizioni in materia di protezione del benessere animale

durante il trasporto a partire dal 1° gennaio 2007 Ø Future azioni legislative nel campo delle encefalopatie spongiformi

trasmissibili SETTORE BOVINO Ø DEFINIZIONE DI VITELLO: AGGIORNAMENTO Ø ETICHETTATURA FACOLTATIVA CARNI BOVINE: IL QUADRO DEL 2005 Ø MODIFICHE AL SISTEMA DEL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE Ø CARNE BOVINA ARGENTINA: PUBBLICATA LA RISOLUZIONE DEL GOVERNO –

LIMITAZIONI PARZIALI FINO AL 31 MAGGIO 2007 Ø COMITATO DI GESTIONE DELLE CARNI BOVINE DEL 30 NOVEMBRE: VOTATO IL

REGOLAMENTO “BABY BEEF” PER IL 2007 Ø RESTITUZIONI SPECIALI PER L’ESPORTAZIONE DI CARNI DI BOVINO ADULTO MASCHIO

E DI CONSERVE A BASE DI CARNE BOVINA : PUBBLICATI I REGOLAMENTI SETTORE SUINO Ø DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006 Ø DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 7 DICEMBRE 2006 SETTORE POLLAME Ø DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006 Ø DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 7 DICEMBRE 2006 Ø NUOVO ACCORDO UE CON LA TAILANDIA PER L'IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME SETTORE OVINO Ø DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006 NOTIZIE SANITARIE Ø PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE AL MOMENTO DELLA MACELLAZIONE Ø IMPORTAZIONE CARNI DAL SUD AMERICA – BRASILE Ø RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SALUTE ANIMALE DELL’11

DICEMBRE 2006 Ø AMMISSIONE AL MACELLO DI BOVINI PROVVISTI DI UNA SOLA MARCA AURICOLARE Ø NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

NELL'UNIONE EUROPEA Ø ALLARGAMENTO DELL’UE ED ESPORTAZIONI IN RUSSIA: MOLTO PROBABILE UNA

SOLUZIONE POSITIVA A LIVELLO COMUNITARIO Ø ESPORTAZIONE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: AGGIORNAMENTO Ø SOSPENSIONE DELLE VISITE DEL VETERINARIO RUSSO IN OCCASIONE DELLE

FESTIVITA’ NATALIZIE Ø INDENNITA’ DI ABBATTIMENTO PER IL 2006 DI BOVINI ED OVINI INFETTI DA

TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI Ø BLUE TONGUE: MOVIMENTAZIONE ANIMALI VERSO PROVINCE STAGIONALMENTE

LIBERE PER IL PERIODO 14 DICEMBRE 2006 – 4 MARZO 2007 segue

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 2

segue SOMMARIO NOTIZIE SANITARIE Ø MALATTIA VESCICOLARE IN ALCUNE PROVINCE DEL NORD ITALIA: NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI Ø ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA COLOMBIA: AGGIORNAMENTO Ø AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA COMUNITARI A SEGUITO DELL’ADESIONE DI

BULGARIA E ROMANIA Ø LA RUSSIA SOSPENDE LE RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E PRODOTTI LATTIERO-

CASEARI DAL BRASILE Ø AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE TRIBUTI E CONTRIBUTI Ø LEGGE FINANZIARIA 2007 : AGGIORNAMENTI AMBIENTE Ø MODIFICHE AL CODICE AMBIENTALE TRASPORTI Ø CRONOTACHIGRAFO DIGITALE: NUOVE NORME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI MISSIONI - FIERE - MOSTRE Ø MISSIONE IMPRENDITORIALE IN TUNISIA DAL 21 AL 23 GENNAIO 2007 Ø MISSIONE IMPRENDITORIALE IN INDIA DA 10 AL 14 FEBBRAIO 2007 CONVENZIONI Ø CONVENZIONI ASSOCARNI: AGGIORNAMENTO ACCORDO AIR ONE E LUFTHANSA AREA SINDACALE E LAVORO Ø CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE: SOTTOSCRITTO ACCORDO NAZIONALE SU TFR E DENOMINAZIONE APPRENDISTATO Ø AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 3

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LUIGI SCORDAMAGLIA NOMINATO NEL COMITATO DI PRESIDENZA DI FEDERALIMENTARE

Informiamo le ditte associate che l’Assemblea di Federalimentare, riunitasi a Roma il 12 dicembre, ha e-letto i fra i membri del suo Comitato di Presidenza il Vice Presidente di Assocarni dott. Luigi Scordamaglia

Di seguito la squadra completa del Neo Presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio: Alessandro Ambrosoli (Presidente Aiipa) - Leonardo Colavita (Presidente Assitol) - Silvio Ferrari (Presi-

dente Assalzoo) - Pietro Mastroberardino (Presidente Federvini) - Annibale Pancrazio (Vice Presidente Ani-cav) - Francesco Pizzagalli (Presidente Assica) - Mario Rummo (Presidente Unipi) - Luigi Scordamaglia (Vice Presidente Assocarni)

La nomina di Scordamaglia nel Comitato di Federalimentare fa seguito alla nomina a “Consigliere del Mi-nistro in materia di politiche agroindustriali” decisa nel mese di novembre dal Ministro Paolo De Castro.

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2007 Il 5 gennaio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 3, il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/97”.

Il Regolamento è entrato in vigore il 25 gennaio 2005, ma è applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell’art. 6 (formazione dei trasportatori e loro certifica-zione), comma 5, applicabile a partire dal 5 gennaio 2008.

Il Regolamento abroga : 1) la direttiva 91/628/CEE “relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle

direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE”, recepita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 che deca-de di conseguenza, ed

2) il regolamento 411/98 “che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applica-bili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore”.

La direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CEE, recepita dal decreto legislativo 20 ottobre

1998, n. 388 decadono di conseguenza sempre a far data dal 5 gennaio 2007. Campo di applicazione Nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1/2005 rientrano tutti i trasporti di animali vertebrati vivi (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) effettuati in relazione ad un’attività economica su tutto il territorio della Comunità europea ed in entrata (importazioni) ed in uscita (esportazioni) dal territorio comunitario attraverso i punti doganali. Per i trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto per la transumanza stagionale e per lo spostamento dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda si applicano soltanto le condizioni generali per il trasporto di animali previste all’articolo 3 del Regolamento e le disposizioni dell’art. 27 dello stesso Regolamento. Tuttavia, per le due tipologie di trasporto summenzionate, rimane applicabile anche quanto previsto agli articoli 35, 36, 37 e 38 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, in particolare per quanto riguarda le modalità e i requisiti igienico-sanitari necessari al rilascio del provvedi-mento autorizzativo per chiunque intenda esercitare il trasporto di animali nel territorio nazionale. Sono completamente esclusi dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 i trasporti di animali che vengono attuati senza finalità commerciali, come ad esempio la movimentazione degli animali da compagnia a seguito del loro proprietario, ed i trasporti effettuati direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, purché accompagnati da dichiarazione veterinaria. Gli equidi non sono da considerarsi come rientranti nell’ambito della categoria degli animali da compagnia e, relativamente agli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE, soltanto alcuni commi, richiamati di volta in volta nell’articolato del regolamento, sono applicabili a tale categoria di animali.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 4

Le principali novità Il Regolamento (CE) N. 1/2005 apporta sostanziali modifiche ed integrazioni alla vigente normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto, tranne per quanto riguarda le seguenti tematiche: - i tempi di viaggio; - gli intervalli per l’abbeveraggio ed alimentazione; - le densità di carico. Questi importanti argomenti, al momento, non hanno subito alcuna modifica rispetto alla precedente normati-va, ma una loro possibile futura modifica è già prevista dal regolamento Le novità più rilevanti apportate dal regolamento in questione sono rappresentate da: a) armonizzazione delle autorizzazioni per trasportatori; b) armonizzazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite al

trasporto di bestiame; c) istituzione di banche dati elettroniche per la registrazione delle autorizzazioni per lunghi viaggi rilasciate

ai trasportatori, assieme ad altri dati, alcuni dei quali accessibili al pubblico, e per la registrazione dei cer-tificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite al trasporto di bestiame;

d) miglioramento della formazione obbligatoria di tutto il personale addetto alla cura e movimentazione degli animali ed armonizzazione dei certificati di idoneità per conducenti e guardiani;

e) individuazione di compiti e responsabilità più precise per le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nel trasporto di animali;

f) revisione del giornale di viaggio (ex ruolino di marcia); g) installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto su strada per i lunghi viaggi a

partire dal 2007 per quelli di nuova costruzione e dal 2009 per quelli già in uso; h) modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97 sui “punti di sosta” che con l’entrata in vigore del regolamento

assumono il termine di “posti di controllo” i) istituzione di un punto di contatto, per ciascuno Stato membro, finalizzato a migliorare lo scambio di

informazioni e l’assistenza reciproca; j) definizioni più specifiche delle procedure di notifica delle violazioni tra gli Stati membri e delle misure da

adottare in seguito alla constatazione delle violazioni stesse; k) integrazione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea con l’analisi delle principali

irregolarità riscontrate e con un piano d’azione per porre rimedio a queste irregolarità;

Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento a livello nazionale Assocarni ha collaborando con il Ministero della Salute per la definizione di linee guida nazionali per gli operatori e gli organi di controllo (non ancora diramata dal Ministero della Salute), nonché un’apposita circolare applicativa diramata dal Ministero della Salute con nota prot. DGVA/XI/45209/P-1.6.h/2 del 14/12/2006.

Il Ministero ha infine predisposto una bozza di decreto legislativo da adottarsi per quanto concerne le sanzioni di prossima pubblicazione e sui contenuti torneremo con successive Circolari informative.

Sull’argomento si segnala inoltre che il 19 dicembre si è tenuto a Bruxelles un incontro di un gruppo di la-voro tecnico per la valutazione di una bozza di regolamento predisposto dalla Commissione per la modifica di alcuni requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 relativamente all’intervallo di temperature da garantirsi sui mezzi durante il trasporto su strada degli animali per viaggi superiori alle 8 ore. Il nuovo regolamento fissa già al riguardo disposizioni più dettagliate per quanto riguarda tale aspetto ed in particolare per quanto riguar-da i sistemi di controllo e registrazione delle temperature.

L’ulteriore proposta della Commissione avrebbe voluto introdurre da subito misure più dettagliate per quanto riguarda le temperature da garantire per le diverse specie e categorie di animali. L’attuale normativa vigente, il regolamento (CE) n. 411/98, così come il nuovo regolamento (CE) n. 1/2005 prevedono difatti il rispetto di un intervallo costante per tutte le specie e le categorie di animali pari ( da +5 °C a +30 °C, con una tolleranza di +/- 5 °C).

Dall’incontro del 19 dicembre e così come richiesto da Assocarni e da numerose altre Associazioni euro-pee è però scaturita la volontà della Commissione di posticipare l’adozione di ulteriori e più dettagliate dispo-sizioni in materia alla raccolta di maggiori dati relativi alle temperature ora garantite sui mezzi di trasporto su strada nel caso di viaggi superiori alle 8 ore. FUTURE AZIONI LEGISLATIVE NEL CAMPO DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Il 15 luglio 2005 la Commissione europea ha adottato un documento di riflessione, il così detto “Piano per le TSE” (TSE Road Map disponibile sul sito Assocarni), che forniva una rassegna delle possibili future modifi-che alle misure comunitarie in materia di TSE a breve, medio e lungo termine.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 5

Negli ultimi anni si è registrato un calo significativo del numero di casi positivi di BSE rilevati nell’UE, gra-zie a rigorose misure di riduzione dei rischi adottate a livello comunitario.

Nell’ottica di tale tendenza positiva e di nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, il piano per le TSE conside-ra eventuali modifiche a talune misure in materia di TSE attualmente in vigore, pur continuando ad attribuire la massima priorità alla sicurezza degli alimenti e alla protezione dei consumatori. Altre disposizioni legislative contribuiscono anch’esse alle misure di protezione globali, in particolare la legislazione in materia di sottopro-dotti animali che include il divieto di riciclaggio intraspecie (cannibalismo), le norme rigorose riguardo alla fusione di sottoprodotti animali e il bando completo di MSR dalle catene alimentari umane e animali.

L’11 novembre 2005, in seno al gruppo di lavoro del gruppo consultivo della catena alimentare, varie as-sociazioni in rappresentanza delle varie fasi della catena alimentare umana e animale hanno espresso le loro opinioni relativamente al piano per le TSE.

Il 15 dicembre 2005 il Consiglio Agricoltura dell’UE ha sottoscritto un documento che ricapitola la discus-sione sul piano per le TSE a livello di Consiglio e che definisce le priorità degli Stati membri riguardo alle future modifiche da apportare alle misure in vigore in materia di TSE.

Di seguito sono riportati gli aspetti sui quali la Commissione interverrà nel prossimo futuro, sulla base del piano per le TSE, il programma di lavoro (2006-2007) per le future azioni legislative da parte della Commis-sione in materia di TSE. 1. materiale specifico a rischio (piano per le TSE, punto 2.1) Continueranno le discussioni per conformare l’elenco attuale di MSR al codice internazionale sanitario per gli animali terrestri (OIE) tenendo conto della documentazione scientifica e della valutazione dei rischi e garan-tendo una stretta cooperazione tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli organismi nazionali di valutazione dei rischi. Per la fine del 2006 è previsto un parere circa il parere dell’EFSA. In base al risultato di tale parere, potrà essere presa in considerazione una modifica del limite d’età per la rimozione della colonna vertebrale come materiale specifico a rischio da 24 a 30 mesi . Sulla scorta delle nuove conoscenze scientifiche, verranno esaminate ulteriori modifiche, in particolare riguar-danti gli intestini. 2. monitoraggio dei bovini (piano per le TSE, punto 2.3.1) Nel prossimo futuro può essere prevista una riduzione a livello comunitario del programma di vigilanza attua-le. Il nuovo regolamento modificato in materia di TSE peraltro consente agli Stati membri di intraprendere l’iniziativa di chiedere alla Commissione di esaminare la loro richiesta di revisione dei rispettivi programmi nazionali di vigilanza attiva. Qualsiasi richiesta del genere da parte di uno Stato membro sarà basata sulla situazione epidemiologica nazionale, per cui prima che la richiesta sia presa in considerazione occorre soddi-sfare talune rigorose condizioni (numero esiguo di casi di BSE, divieto totale di determinati mangimi e rintrac-ciabilità completa per sei anni). Inoltre sulla decisione di presentare richiesta potrebbe incidere un elemento di "sensibilità politica” in seno agli Stati membri riguardo a un riesame del programma di vigilanza. Verranno discusse le condizioni per consentire un riesame dei programmi di vigilanza nazionali degli animali della specie bovina, nei limiti del quadro giuridico del regolamento (CE) n. 999/2001. Tenendo conto della complessità e delle divergenze epidemiologiche tra gli Stati membri, in particolare nei nuovi e nei futuri Stati membri, le discussioni - già avviate a livello del gruppo di lavoro della Commissione nella seconda metà del 2006 – continueranno nei primi mesi del 2007. 3. Divieto Relativo Ai Mangimi (Piano Per Le Tse, Punto 2.2) Con talune deroghe, ad esempio permesso di farina di pesce ai non ruminanti, dal 1° gennaio 2001 è in vigore un divieto totale di farina animale nei mangimi di animali di allevamento. Il nuovo regolamento sulle TSE emendato consentirà l’introduzione di un livello di tolleranza sulla presenza di proteine animali, farina di pesce inclusa, in tutti i mangimi sulla base di una valutazione del rischio (estensio-ne della deroga attuale per la polpa di barbabietole da zucchero). Si terrà altresì conto del parere dell’EFSA “Valutazione quantitativa del rischio di BSE negli animali causato da farina di carne e di ossa rispetto al rischio residuo di BSE” adottato il 12-13 luglio 2005. (1) Nell’ambito del quadro giuridico del regolamento (CE) n. 999/2001, verranno avviate discussioni per introdurre un livello di tolleranza per importi minimi di proteine animali, inclusa farina di pesce, nei mangimi a causa di presenze accidentali (ad esempio roditori/uccelli) o di una contaminazione tecnicamente inevitabile (ad esempio, farina di pesce). (2) Nell’ambito del quadro giuridico del regolamento (CE) n. 999/2001 verranno avviate discussioni (2007) per valutare l’utilizzazione di farina di pesce in mangimi per ruminanti giovani. (3) Nell’ambito del quadro giuridico del regolamento (CE) n. 999/2001 verranno avviate discussioni (2007) per esaminare un livello generale di tolleranza per quanto riguarda la piccola presenza di farina di carne e di ossa in mangimi per animali di allevamento.

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4. categorizzazione dei Paesi (piano per le TSE, punto 2.4) Le misure del regolamento (CE) n. 999/2001 (“regolament o TSE”) si basano sulla categorizzazione dei paesi. In attesa della categorizzazione definitiva sono applicabili, fino al 1° luglio 2007, misure transitorie. In base a questa nuova norma internazionale occorre modificare le attuali disposizioni in applicazione del regolamento sulle TSE. A seguito dell'approvazione dei nuovi criteri di classificazione, i paesi andrebbero classificati cominciando dai grandi partner commerciali. Se l'OIE non riuscirà a classificare i paesi entro il 1° luglio 2007, dovrà farlo la Comunità in base alla nuova norma internazionale. I principali partner commerciali dovranno essere categorizzati entro il 1° luglio 2007. 5. Abbattimento delle coorti (piano per le TSE, punto 2.6) La legislazione vigente in materia di TSE prevede l’uccisione e la distruzione (abbattimento) complete della coorte legata da un caso positivo di BSE. Verranno avviate discussioni circa la possibilità di prorogare l'abbattimento e la distruzione fino alla fine della vita produttiva, come previsto dal Codice sanitario internazionale per gli animali terrestri (UIE). Potrà poi essere avviata una discussione su una modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 sulla scorta dei pareri scientifici circa l’utilizzazione di pelli di animali di coorte per la produzione di cuoio. 6. misure di eradicazione presso caprini e ovini (piano per le TSE, punto 2.5) Le attuali misure di eradicazione non operano distinzioni fra la rilevazione di BSE, scrapie e scrapie atipiche in piccoli ruminanti, rilevate in un gregge dal momento che nessun rischio per la sanità pubblica è stato mai connesso allo scrapie e vista la disponibilità di nuovi strumenti di diagnosi per distinguere tra scrapie e BSE, le attuali misure di eradicazione sembrano sproporzionate, in quanto comportano la distruzione di numerosi animali, anche quando può essere esclusa la BSE. La discussione in seno al gruppo di lavoro della Commissione si articolerà su una proposta di riesame delle attuali misure di eradicazione in piccoli ruminanti (seconda metà del 2006). 7. monitoraggio degli ovini e dei caprini (piano per le TSE, punto 2.3.2) Dalla conferma di BSE in una capra all’inizio del 2005 e dal rilevamento di tre casi insoliti di TSE in ovini nel marzo 2006, è stata rafforzata la vigilanza di ovini e caprini. All’inizio del 2007 la discussione inizierà con un riesame del monitoraggio di ovini e di caprini basato sui risultati della maggiore vigilanza nel 2005-2006 se non vengono diagnosticati nuovi casi di TSE in ovini o in caprini per i quali non si possa escludere la BSE. 8. monitoraggio di cervidi (cervi) (piano per le TSE, punto 2.3.3) Attualmente nell’UE non sono previste misure riguardanti la CWD (sindrome del dimagrimento cronico), che è una malattia da prioni riscontrata nei cervi nordamericani. A motivo dei limitati dati di sorveglianza nell’UE, è stata avviata un’indagine durante la stagione di caccia nel 2006. Le discussioni nel 2005 e nella prima metà del 2006 per pianificare l’indagine e fissare una strategia di gestione dei rischi in caso di riscontro di casi positivi sono servite da base per una proposta della Commissio-ne che verrà presentata per parere degli Stati membri a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) 999/2001, modificato attraverso una procedura di codecisione.

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SETTORE BOVINO

DEFINIZIONE DI VITELLO: AGGIORNAMENTO

Durante il Comitato Speciale Agricoltura (CSA) del 6 dicembre gli Stati Membri hanno esaminato, senza approvarla, un’ulteriore bozza di regolamento sulla definizione di “vitello” (disponibile sul sito Assocarni). Tenuto conto infatti che alcuni Stati membri hanno manifestato alcune perplessità sul testo (in particolare Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia, Regno Unito e Irlanda) e che sulla materia il Consiglio dell’Unione europea auspica un’ampia convergenza degli Stati membri, la proposta sarà ripresentata in un CSA a feb-braio prossimo, subito dopo il parere consultivo del Parlamento europeo. Sarà quindi compito della Presiden-za tedesca far convergere quegli Stati che, malgrado non siano né consumatori né produttori di vitello, pon-gono diverse pregiudiziali, soprattutto per le prescrizioni previste per la categoria 8/12.

E’ utile evidenziare che nell’attuale versione del regolamento, come richiesto dalle Autorità tedesche, il sistema di registrazione previsto in ogni fase della produzione e commercializzazione delle carni è stato raccordato con il sistema di registrazione di cui al regolamento (CE) 1825/2000 sulle carni bovine. E’ stato inoltre riformulato l’articolo 4) al fine di chiarire che il termine della categoria 0/8 (vitello) non può essere utilizzato neanche per le carni ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi (non solo quindi per la categoria 8/12). ETICHETTATURA FACOLTATIVA CARNI BOVINE: IL QUADRO DEL 2005

Per quanti interessati si segnala che sul sito Assocarni è disponibile il rapporto del Ministero delle Politi-che Agricole Alimentari e Forestali relativo al “Monitoraggio dell'Attività degli Organismi Indipendenti di Con-trollo 2005” ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto attiene all'etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Al di là dei risultati del monitoraggio dell'attività degli Organismi, oggetto specifico del rapporto, lo stesso è corredato da una parte introduttiva che traccia un quadro generale della situazione italiana (numero di operatori con disciplinare approvato, tipo di filiera coinvolta, il tipo di informazioni facoltative indicate nei differenti disciplinari approvati, ecc.) che può essere di interesse per gli operatori che già fanno parte del sistema, così come di quelli che a tale possibilità guardano con interesse. MODIFICHE AL SISTEMA DEL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

Come deciso dal Comitato di gestione delle carni bovine del 26 ottobre scorso (v. ns circolare informativa n. 221 dello stesso giorno), la Commissione – con regolamento 1749/2006 del 27.11.2006 (sul sito Assocarni) ha apportato le seguenti modifiche al regolamento 1445/95 per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esporta-zione di carne bovina con prefissazione della restituzione: 1) le cauzioni da costituire per la richiesta dei titoli di esportazione con restituzione sono state dimi-

nuite come segue: - da 44 a 26 €/capo per gli animali vivi - da 29 a 15 €/100 kg per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9100 (carni fresche di bovino adulto ma-

schio) - da 16 a 9 €/100 kg per tutti gli altri prodotti;

2) la domanda di titolo di esportazione con restituzione da parte degli operatori può essere presentata al Ministero del Commercio Internazionale dal lunedì al venerdì, ed il rilascio verrà effettuato il mercoledì della settimana successiva (tranne diversa decisione della Commissione in casi particolari); fanno ecce-zione i titoli a rilascio immediato, che potranno continuare ad essere richiesti in qualsiasi giorno ed il cui rilascio non è soggetto al periodo di riflessione della Commissione;

3) per quanto riguarda i titoli di esportazione con restituzione a rilascio immediato, il quantitativo mas-simo richiedibile è stato aumentato a 25 tonnellate (contro le 22 attuali). Conseguentemente all’abolizione del prefinanziamento, viene modificata come segue la dicitura da ap-porre nella casella 20 del titolo a rilascio immediato: “Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito dogana-le conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006”

Tutte le modifiche di cui sopra si applicheranno dal 1° gennaio 2007.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 8

CARNE BOVINA ARGENTINA: PUBBLICATA LA RISOLUZIONE DEL GOVERNO – LIMITAZIONI PARZIALI FINO AL 31 MAGGIO 2007

In merito alla proroga del divieto parziale delle esportazioni di carne bovina dall’Argentina, segnaliamo che il Governo argentino ha emanato la Risoluzione n. 935 del 29.11.2006 (sul sito Assocarni), con la quale è stato disposto: ü dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 potrà essere esportato un quantitativo di carni bovine di cui ai

codici NC 0102.90.90 - 0201.10.00 - 0201.20.10 - 0201.20.20 - 0201.20.90 - 0201.30.00 - 0202.10.00 - 0202.20.10 - 0202.20.20 - 0202.20.90 - 0202.30.00 pari al 50% del quantitativo esportato nel periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2005 (precedentemente tale periodo andava dal 1° giugno al 30 novembre 2005); tale volume sarà ripartito tra gli esportatori in maniera proporzionale a quanto espor-tato nel suddetto periodo di riferimento;

ü continua ad essere consentita, senza limitazioni, l’esportazione di: − carni oggetto di accordi bilaterali con Paesi terzi, tra le quali quelle di alta qualità concordate con

l’Unione Europea; − quarti posteriori freschi o congelati provenienti da vitelloni di peso superiore a 460 kg, classificabili nei

codici doganali NC 0201 3000 e 0202 3000 − carne proveniente da vacche classificabili nelle categorie D, E o F di cui ai codici NC 0201.30.00 e

0202.30.00. COMITATO DI GESTIONE DELLE CARNI BOVINE DEL 30 NOVEMBRE: VOTATO IL REGOLAMENTO “BABY BEEF” PER IL 2007

Il Comitato di gestione delle carni bovine, riunitosi il 30 novembre nell’ambito di un Comitato di diverso settore, ha votato il regolamento che apre il contingente di importazione “Baby Beef” per l’anno 2007. Non ci sono modifiche sostanziali, ma solo i necessari adeguamenti al regolamento 1301/2006 che riguarda, a partire dal 1° gennaio 2007, la nuova gestione dei contingenti di importazione gestiti con il sistema dei titoli.

I quantitativi a disposizione sono invariati. RESTITUZIONI SPECIALI PER L’ESPORTAZIONE DI CARNI DI BOVINO ADULTO MASCHIO E DI CONSERVE A BASE DI CARNE BOVINA: PUBBLICATI I REGOLAMENTI

Informiamo le ditte associate che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea sono stati pubblicati i due regolamenti – approvati dal Comitato di gestione delle carni bovine lo scorso 26 ottobre (v. ns circolare informativa n. 221 dello stesso giorno) - che stabiliscono le modalità di concessione di restituzioni speciali all’esportazione di alcuni prodotti del settore bovino, adottate dopo l’abolizione del prefinanziamento (sancita con il regolamento 1713/2006 del 20 novembre):

1) reg.to 1741/2006, del 24.11.2006 (sul sito Assocarni) per quanto riguarda le restituzioni speciali per

l'esportazione di carni di bovino adulto maschio; il regolamento prevede la possibilità di continuare ad usufruire delle restituzioni all'esportazione di carni fresche disossate di bovino adulto maschio di cui ai codici NC 0201 3000 9100 e 0201 3000 9120.

2) reg.to 1731/2006, del 23.11.2006 (sul sito Assocarni) per quanto riguarda le restituzioni speciali per l'esportazione di talune conserve di carni bovine; il regolamento prevede la possibilità di continuare ad usufruire restituzioni all'esportazione di carni in scatola di cui ai codici NC 1602 5039 9125 e 1602 5039 9325.

Le conserve dovranno essere prodotte con carne di origine comunitaria di cui almeno l'80% deve essere costituita da carne bovina (esclusi frattaglie e grasso) ed essere inscatolata in lattine di peso unitario non superiore a 2,500 kg. Ricordiamo che l’abolizione del prefinanziamento (regolamento 1713/2006), e di conseguenza i due nuovi

regolamenti 1741/2006 e 1731/2006, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le disposizioni abrogate e soppresse continuano quindi ad applicarsi per i prodotti sottoposti al regime del prefinanziamento anterior-mente al 1° gennaio 2007.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 9

SETTORE SUINO

DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006

Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 12 dicembre a Bruxelles, ha esaminato alcuni pro-tocolli relativi a metodi di classificazione delle carcasse suine.

Le restituzioni sono invariate. La prossima riunione si terrà il 16 gennaio 2007. DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 7 DICEMBRE 2006

Si è svolta il 7 dicembre, nell’ambito del Comitato di gestione Cereali, una riunione del Comitato suino du-rante la quale sono stati approvati i regolamenti di apertura per l’anno 2007 per alcuni contingenti di importa-zione, modificati per le nuove disposizioni introdotte dal regolamento 1301/2006 (nuova gestione dei contin-genti di importazione gestiti con il sistema dei titoli dal 1° gennaio 2007), le cui principali novità sono state già illustrate in precedenti circolari informative (per un riepilogo delle stesse, vedere i Notiziari Assocarni n. 35/37 e 46/47).

Segnaliamo in particolare che per il regolamento 1556/2006 – oleaginose suino è stata inserita la pos-sibilità di cedere i diritti del titolo (ora possibile grazie al disposto del regolamento 1301/2006) purché la cessione sia esclusivamente a favore di un operatore che abbia comunque gli stessi requisiti che vengono chiesti per poter accedere al contingente stesso.

Le domande per il trimestre gennaio-marzo 2007 si presentano entro il 15 gennaio 2007.

SETTORE POLLAME

DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006

Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 12 dicembre a Bruxelles, ha votato un solo prov-vedimento relativo alle: 1) Restituzioni all’esportazione dal 13 dicembre 2006: le restituzioni in vigore per i pulcini di galli e galline (codici NC 0105 1111 9000, 0105 1119 9000, 0105

1191 9000 e 0105 1199 9000) sono state ridotte da 0,8 a 0,5 euro/unità; le restituzioni in vigore per i pulcini di tacchini (codice NC 0105 1200 9000) e di oche (codice NC 0105

1920 9000) sono state ridotte da 1,6 a 1 euro/unità. le restituzioni in vigore per l’esportazione di galli e galline congelati presentati interi sono state invece

aumentate di 5 €/100 kg. Gli importi passano quindi da 31 a 36 €/100 kg per le carni di cui ai codici NC 0207 1210 9900, 0207 1290 9190 e 0207 1290 9990.

La tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni. 2) Prezzi rappresentativi dal 13 dicembre 2006 (la tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni) PRODOTTO PAESE PREZZO RAPPRESENTATIVO RELATIVA CAUZIONE (*) Polli congelati 65% (NC 0207 12 90) BRASILE 99,6 €/100 kg 6 €/100 kg ARGENTINA 101,3 €/100 kg 5 €/100 kg Polli disossati congelati BRASILE 192,2 €/100 kg 34 €/100 kg (NC 0207 14 10) ARGENTINA 206,7 €/100 kg 28 €/100 kg

CILE 239,2 €/100 kg 18 €/100 kg Tacchini congelati 80% BRASILE 112,7 €/100 kg 14 €/100 kg (NC 0207 25 10) _________ Tacchini congelati disossati BRASILE 250,5 €/100 kg 14 €/100 kg (NC 0207 27 10) CILE 283,6 €/100 kg 4 €/100 kg

Preparazioni non cotte, di galli BRASILE 220,5 €/100 kg 20 €/100 kg e di galline (NC 1602 32 11) __________________________________________________

(*) l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; in caso contrario, lo

stesso deve essere considerato come dazio addizionale. La prossima riunione si terrà il 16 gennaio 2007.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 10

DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 7 DICEMBRE 2006

Si è svolta il 7 dicembre, nell’ambito del Comitato di gestione Cereali, una riunione del Comitato pollame durante la quale sono stati approvati i regolamenti di apertura per l’anno 2007 per alcuni contingenti di impor-tazione.

I regolamenti in questione sono stati approvati con alcune modifiche resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 1301/2006 (nuova gestione dei contingenti di importazione gestiti con il sistema dei titoli dal 1° gennaio 2007), le cui principali novità sono state già illustrate in precedenti circolari informative (per un riepilogo delle stesse, vedere i Notiziari Assocarni n. 35/37 e 46/47).

Segnaliamo alcune modifiche particolari: regolamento 1431/94 – oleaginose pollame: E’ stata fissata una limitazione alla possibilità di cessione dei diritti del titolo. Il titolare della licenza di importa-zione potrà chiedere la suddetta cessione esclusivamente a favore di un operatore (esclusi dettaglianti e ristoratori) che abbia comunque gli stessi requisiti che vengono chiesti per poter accedere al contin-gente stesso. Per accedere al contingente, l’operatore dovrà fornire, in allegato alla domanda, la prova di avere importato o esportato (precedentemente l’accesso era riservato ai soli importatori) almeno 50, e non più 100, tonnella-te di prodotti del settore pollame, in ciascuno dei due periodi di 12 mesi che precedono il momento della presentazione della domanda (non più per i due anni civili precedenti). Il minimo richiedibile viene elevato da 1 tonnellata a 10 tonnellate, mentre il massimo è sempre pari al 10% del disponibile nel trimestre. regolamento 2497/96 – carne di pollame da Israele: Valgono le stesse modifiche segnalate per il regolamento 1431/94 (l’accesso al contingente per gli esportatori era già consentito dal regolamento attualmente in vigore).

Le domande per il trimestre gennaio-marzo 2007 si presentano entro il 15 gennaio 2007.

NUOVO ACCORDO UE CON LA TAILANDIA PER L'IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME Dopo quello con il Brasile, l’Unione Europea ha concluso anche il già annunciato accordo con la Tailan-

dia, che dovrebbe riguardare solo la carne di pollo salata (codice NC 0210 9939) e la carne di pollo cotta (codici NC 1602 3219). Secondo quanto già indicato in occasione della segnalazione dell’accordo con il Brasile (v. ns circolare informativa n. 222 del 27 ottobre e Notiziario Assocarni n. 43/45 del 13 novembre),

Per la carne salata , attualmente soggetta ad un dazio ad valorem del 15,4% fuori contingente, è stato messo a disposizione dei Paesi terzi un quantitativo globale di 264.245 tonnellate importabili allo stesso dazio ad valorem del 15,4%. Per le quantità eccedenti tale tetto, verrà applicato un dazio di 1.300 €/tonnellata. La quota riservata alla Tailandia è stata fissata a 92.610 tonnellate (al Brasile erano già state attribuite 170.807 tonnellate; rimane quindi un residuo di 828 tonnellate, per ora non assegnate ad uno o più Paesi specifici).

Per la carne di pollo cotta , attualmente soggetta ad un dazio ad valorem del 10,9% fuori contingente, verrà messo a disposizione un quantitativo globale di 250.953 tonnellate (precedentemente la Commissione aveva comunicato 230.453 tonnellate) importabili da Paesi terzi allo stesso dazio ad valorem, mentre le quantità eccedenti verranno importate al dazio di 1.024 €/tonnellata. La quota riservata alla Tailandia è stata fissata a 160.033 tonnellate (al Brasile erano già state attribuite 73.000 tonnellate; rimane quindi un residuo di 17.920 tonnellate, per ora non assegnate ad uno o più Paesi specifici).

I nuovi contingenti verranno gestiti con il sistema dei titoli.

SETTORE OVINO

DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 DICEMBRE 2006

Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 12 dicembre a Bruxelles, ha votato un solo prov-vedimento che conferma i contingenti di importazione di carni per l’anno 2007. I quantitativi disponibili sono tutti invariati, tranne quello del Cile al quale è stato aggiunto il consueto aumento annuo di 200 tonnellate.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 11

NOTIZIE SANITARIE

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE AL MOMENTO DELLA MACELLAZIONE

A gennaio 2006 la Commissione Europea ha ufficialmente presentato il proprio “Piano di azione comuni-tario per il benessere animale per il periodo 2006-2010” (Circolare Assocarni n. 17 del 24/01/2006). Il piano di azione, unitamente a due documenti di lavoro correlati, è consultabile, sul sito Assocarni (il file consiste di tre documenti: il primo “piano di azione” disponibile in italiano, mentre i rimanenti due, per ora, unicamente in inglese).

Il Piano della Commissione contiene una serie di proposte di azione a livello comunitario ed ha un carat-tere generale, andando a coprire i diversi campi in cui un aggiornamento dell'attuale legislazione sul benesse-re animale potrebbe trovare una propria giustificazione in ragione di: 1) nuove conoscenze scientifiche in materia, 2) impegni assunti a livello internazionale (firma della Convenzione del Consiglio d'Europa sul benessere

degli animali durante il trasporto), 3) un sempre maggiore riconoscimento internazionale degli standard in materia di protezione del benessere

animale, con la recente estensione anche a questo campo delle competenze dell'Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE). In particolare, scopo del documento è quello di definire più chiaramente la direzione delle politiche comu-

nitarie in materia di protezione e benessere degli animali nei prossimi anni, continuare a promuovere elevati standard di benessere animale all'interno dell'UE, fornire maggiore orientamento e coordinamento per la futura allocazione delle risorse comunitarie, sostenere la ricerca in materia di benessere animale.

In ragione di ciò la Commissione ha intenzione di presentare per l’anno 2007 una nuova proposta relativa alla protezione del benessere animale al momento della macellazione.

L’argomento è attualmente disciplinato a livello comunitario dalla Direttiva 93/119/CE relativa alla prote-zione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, recepita in Italia con il D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333

La prima parte di questo processo di revisione passa attraverso la consultazione di operatori economici, organizzazioni dei consumatori, associazioni di protezione degli animali, ecc., al fine di raccogliere una base di informazioni/considerazioni per arrivare alla presentazione di una proposta il più possibile rispondente alle richieste delle diverse parti.

Per tale ragione la Commissione Europea ha delegato ad un organismo terzo (Food Chain Evaluation Consortium) una ricerca sulle pratiche di stordimento ed abbattimento attualmente utilizzate nell’Unione Europea attraverso la somministrazione di apposito questionario agli operatori comunitari.

Si pregano pertanto le ditte associate interessate (esclusivamente impianti di macellazione) a voler com-pilare tale questionario - disponibile sul sito Assocarni e richiedibile presso la Segreteria dell’Associazione – per un’idonea rappresentazione anche della realtà degli impianti nazionali.

Il questionario è disponibile in inglese, francese e tedesco. La Segreteria Assocarni è a disposizione delle ditte associate per qualsiasi dettaglio in merito alla sua compilazione.

Si sottolinea che le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e che in nessun ca-so i dati forniti potranno essere riferiti ad uno specifico impianto, ma saranno trattati nel più completo anoni-mato. I questionari che saranno inviati a Food Chain Evaluation Consortium per l’aggregazione finale dei dati riporteranno unicamente un codice paese (IT per l’Italia) ed un numero progressivo per questionario.

Per ragioni di organizzazione e di coordinamento con le altre Associazioni europee del settore, si prega-no quanti vorranno collaborare a far pervenire alla Segreteria Assocarni copia del questionario debitamente compilato non oltre il 15 gennaio 2007.

IMPORTAZIONE CARNI DAL SUD AMERICA – BRASILE

Si segnala che l’11 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il rapporto (disponibile in inglese, francese e tedesco presso la Segreteria Assocarni) relativo all’ispezione effettuata in Brasile dall’Ufficio Alimenti e Veterinaria (FVO) nel corso del gennaio 2006 per la verifica delle misure relative al controllo della malattie infettive animali, con particolare riferimento all’afta epizootica, all’identificazione degli animali ed alle certificazioni sanitarie e nel quale vengono rilevate una serie di mancanze che la Commissione UE chiede di sanare.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 12

Si ricorda che si tratta del rapporto di una prima serie di visite ispettive per arrivare alla riapertura delle importazioni di carni bovine disossate dai tre Stati brasiliani di Mato Grosso do Sul, Paranà e San Paolo, vietate, a partire da ottobre 2005, a seguito di focolai di afta epizootica.

Il blocco delle importazioni da tali zone permarrà, in assenza di ulteriori focolai di afta epizootica, quan-tomeno fino a marzo – aprile 2007. Per il mese di marzo 2007 (con inizio previsto, per ora, per il giorno 12) è in programma in Brasile un’ulteriore visita ispettiva del FVO per valutare lo stato della situazione ed il riscon-tro dato dalle autorità sanitarie brasiliane alle richieste della Commissione. La Commissione rimane però ancora in attesa di poter ricevere dalle autorità brasiliane una serie di informazioni, in particolare dati sui controlli effettuati.

Prima della conclusione di tale ulteriore visita ispettiva non è comunque ipotizzabile alcun alleggerimento delle attuali misure di restrizione. RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SALUTE ANIMALE DELL’11 DICEMBRE 2006

Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale, riunitosi a Bruxelles l’11 dicembre u.s., ha votato una serie di proposte della Commissione tra le quali si ricordano: - decisione relativa all’utilizzazione di un macello italiano nel contesto delle misure di restrizione per i focolai

di malattia vescicolare dei suini in Nord Italia. Si tratta dello stabilimento di macellazione 825M (IMC) sito nel Comune di Romano di Lombardia che rientra nella zona di protezione istituita per uno dei focolai regi-strati nella Provincia di Bergamo. La decisione prevede la possibilità per tale impianto di macellazione di poter ricevere, in deroga alle misure di restrizione vigenti (divieto di movimentazione da e verso la zona di protezione), suini provenienti dal difuori della zona di protezione;

- decisione relativa alle misure transitorie per i prodotti di origine animale introdotti, in provenienza da paesi terzi, in Bulgaria e Romania nel periodo antecedente il 1° gennaio 2006, data della loro adesione all’Unione Europea. La decisione è volta a limitare la commercializzazione di prodotti introdotti da paesi terzi e non conformi alla normativa comunitaria al solo territorio nazionale dei due futuri Stati membri. In aggiunta, la decisione prevede il divieto, per gli stabilimenti bulgari e romeni autorizzati a commercializzare da subito i loro prodotti sul territorio comunitario, ovvero solo quegli stabilimenti che, al 31/12/2006, sono abilitati all’esportazione dei loro prodotti verso l’Unione Europea, di poter trasformare materia prima importata da paesi terzi e non conforme alla normativa comunitaria;

- decisione relativa alla misure transitorie da applicarsi alla commercializzazione di carni e relativi prodotti, nonché latte e relativi prodotti, ottenuti in stabilimenti bulgari e romeni che, salvo alcune deroghe, dovranno essere esclusi dal mercato comunitario. Le ragioni di tale esclusione risiedono nelle non conformità in mate-ria di igiene [regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004] rilevate nel corso delle numerose visite ispettive che l’Ufficio Alimenti e Veterinaria (FVO) della Commissione europea ha compiuto nei due paesi nel corso degli ultimi due anni. Tali misure si applicheranno durante un periodo transitorio la cui scadenza rimane per ora fissata, salvo eventuali modifiche, al 31/12/2007. In deroga a tale divieto la commercializzazione di tali prodotti sarà possibile da parte di un numero limitato di stabilimenti bulgari e romeni la cui lista è disponibile presso la Segreteria dell’Associazione;

- decisione relativa alla fissazione di una deroga transitoria di un anno per la Bulgaria, scadenza 31/12/2007, per quanto riguarda gli obblighi di identificazione e registrazione degli ovi-caprini ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004;

- regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 809/2003 (compostaggio) e 810/2003 (biogas) per quanto concerne la proroga del periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possono autorizzare metodi di trasformazione alternativi a quelli dettati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. La scadenza, fissata dal rego-lamento 208/2006 al 31/12/2006, viene prorogata fino al 30 giugno 2008.

AMMISSIONE AL MACELLO DI BOVINI PROVVISTI DI UNA SOLA MARCA AURICOLARE

Le norme relative all’identificazione degli animali della specie bovina prevedono che ogni animale debba

essere identificato per mezzo di due marche auricolari, maschio femmina, su ciascun orecchio e che ogni animale sia accompagnato da un documento di identificazione individuale e che tutti i dati a questo relativi siano conservati nei registri dell’azienda ed in una banca dati nazionale.

La normativa comunitaria e nazionale relativa all’igiene dei prodotti di origine animale prevede [regola-mento (CE) n. 853/2004, Allegato II, Sezione II, punto 2, lettera a)] che sia responsabilità dell’operatore del macello garantire che ogni animale (o lotto di animali) introdotto al macello sia adeguatamente identificato, prevedendo inoltre che [regolamento (CE) n. 854/2004, Allegato I, Capo III, punto 1)] sia compito del veterina-rio ufficiale verificare l’osservanza, da parte dell’operatore del settore alimentare, dell’obbligo di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo uma-no siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale deve inoltre provvedere affinché gli animali di cui non

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 13

è ragionevolmente possibile stabilire l’identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al con-sumo umano. Infine, se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l’azienda di provenienza.

È però possibile che un bovino, debitamente identificato al momento della sua partenza dall’allevamento perda una delle due marche auricolari nel corso del suo trasporto verso il macello.

A regolamentare il comportamento da tenersi in tale eventualità, e più in generale sugli aspetti relativi all’identificazione dei bovini al macello, sono nel passato intervenute a più riprese note di singole regioni italiani, con indicazioni in alcuni casi discordanti.

Al fine di armonizzare a livello nazionale le procedure da seguire per la macellazione di capi bovini non perfettamente identificati, ma comunque “identificabili” sulla base delle altre informazioni che li accompagna-no (passaporto, modello IV, BDN), il Ministero della Salute con nota prot. DGVA.VIII/43630/P-I.5.i/8 dell’11 dicembre 2006 (disponibile sul sito Assocarni), ha fornito ulteriori precisazioni in merito. NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL'U-NIONE EUROPEA

E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [GU L 329 del 25/11/2006] la decisione 2006/801/CE, modifica della decisione 2005/432/CE (entrambe disponibili sul sito Assocarni), che definisce il nuovo modello unico di certificato sanitario per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne.

Il nuovo modello di certificato sanitario potrà essere utilizzato a partire dal 1° marzo 2007 e diverrà obbli-gatorio a far data dal 1° giugno 2007. Le modifiche introdotte non sono sostanziali, ma esclusivamente rivolte ad aggiornare i riferimenti normativi citati in ragione dell’entrata in vigore delle disposizioni del così detto “pacchetto igiene”. ALLARGAMENTO DELL’UE ED ESPORTAZIONI IN RUSSIA: MOLTO PROBABILE UNA SOLUZIONE POSITIVA A LIVELLO COMUNITARIO

Sembrerebbe ormai superata la necessità di arrivare alla definizione di nuovi accordi bilaterali tra i singoli Stati membri dell’Unione Europea e le autorità sanitarie russe per garantire il normale flusso di esportazioni verso tale Paese.

Si ricorda che la Russia, in risposta a problemi in materia veterinaria e di sicurezza alimentare legati alla prossima adesione di Bulgaria e Romania, aveva a più riprese minacciato nel corso degli ultimi giorni di attuare un divi eto di importazione totale di carni e prodotti vegetali provenienti dalla UE. Nonostante le rassi-curazioni ed i provvedimenti adottati dall'Unione Europea per scongiurare la possibile esportazione in Russia di prodotti non conformi alla normativa comunitaria in provenienza da Bulgaria e Romania, la scorsa settima-na le Autorità russe avevano però definitivamente richiesto di arrivare all’adozione di nuovi accordi bilaterali con i singoli Stati membri pur continuando le discussioni con la Commissione per arrivare ad una soluzione definitiva.

Tale eventualità sarebbe stata superata grazie alla forte azione del Commissario per la Salute e la Tutela del Consumatore, Marcus Kyprianou, recatosi il 19 dicembre a Mosca per chiarire al Ministro russo per l’Agricoltura (M. Gordeyev) ed al responsabile dei Servizi veterinari russi (S. Dankvert) tutte le misure transito-rie adottate dall’Unione Europea per escludere che prodotti di origine animale provenienti dalla Bulgaria e della Romania e non conformi alla normativa comunitaria possano circolare sul mercato comunitario e da qui essere esportate verso la Federazione Russa.

Il possibile blocco delle esportazioni di prodotti agricoli verso la Federazione Russa al 1° gennaio 2007 sembrerebbe dunque ormai scongiurato; difatti nel corso dell’incontro a Mosca il Commissario Kyprianou avrebbe stabilito un “accordo di principio” su tale aspetto, accordo che dovrà essere integrato nel Memoran-dum d’intesa UE/Federazione Russa per l’esportazione di prodotti agricoli dall’Unione Europea verso tale Paese e che potrebbe essere ufficialmente siglato a Berlino nel corso della “Settimana verde” in programma dal 19 al 27 gennaio 2007, se non il giorno 18 gennaio 2007 in occasione di incontri a latere di tale manife-stazione.

Sarà comunque nostra cura aggiornare al riguardo le ditte associate interessate. ESPORTAZIONE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: AGGIORNAMENTO

In riferimento alle esportazioni verso la Federazione Russa si forniscono di seguito alcuni elementi di ag-giornamento per quanto riguarda, in particolare: 1) Nuovi modelli di certificati sanitari per l’esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale

Nel corso della riunione dei direttori dei Servizi veterinari dell'Unione Europea tenutasi il 21 settembre 2006 a Bruxelles è stato dato il definitivo parere positivo ad una serie di nuovi modelli di certificati sanitari

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 14

per l'esportazione verso la Federazione Russa di alcuni prodotti di origine animale, che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 (Circolare Assocarni n. 202 del 25/09/2006). Si tratta in alcuni casi (carni bovine, carni suine, prodotti a base di carne, ecc. per un totale di 14 modelli di certificato sanitario) di un adattamento degli attuali modelli con piccole modifiche, ma anche la defini-zione di nuovi modelli (animali da pelliccia, pellicce grezze, suinetti da ingrasso e involucri di origine ani-male) in precedenza non armonizzati. I nuovi modelli, come sopra ricordato, saranno in vigore dal 1° gennaio 2007, ma le autorità russe conti-nueranno ad accettare merci scortate dagli attuali certificati sanitari per un periodo transitorio di un mese (scadenza il 1° febbraio 2007), nel corso del quale potranno essere utilizzati sia i nuovi modelli che gli at-tuali (vecchi) modelli. Ad ogni modo si suggerisce alle ditte interessate di voler utilizzare sin dal 1° gen-naio 2007 i nuovi di certificato per evitare possibili disguidi per merci certificate in gennaio 2007 ed in arri-vo nella Federazione Russa a febbraio 2007. Il Ministero della Salute, con nota prot. Uff-III-ex-DGVA/41315/P-I.4.c.b/4 del 16 novembre 2006 (disponi-bile sul sito Assocarni), oltre a comunicare l’entrata in vigore dei nuovi certificati ha fornito alcuni chiari-menti riguardo gli stabilimenti autorizzati (per le sole carni bovine), il transito di prodotti destinati alla Fe-derazione Russa attraverso il territorio comunitario, l’accettazione da parte russa del concetto di regiona-lizzazione, ovvero di limitazione delle restrizioni sanitarie in caso di malattie animali al solo territorio dello Stato membro interessato o ad una parte di questo. I modelli dei nuovi certificati sono per ora disponibili per consultazione di quanti interessati su richiesta presso la Segreteria Assocarni, ma unicamente nella loro versione russo-inglese. La versione trilingue, russo-inglese-italiano, sarà disponibile a far data dal 1° gennaio 2007.

2) Restrizioni all’esportazione di carni suine e preparazioni di carni suine per focolai di malattia vescicolare Il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA/III/43150/P del 29/11/2006 (disponibile sul sito Assocarni), ha comunicato che, a seguito dell’insorgenza di alcuni focolai di malattia vescicolare del suino in province considerate indenni da tale malattia, si rende necessario sospendere le esportazioni di carni suine e pre-parazioni di carni suine verso la Federazione Russa dalle seguenti Province italiane: Bergamo, Brescia, Mantova, Padova, Verona e Vicenza. Come precisato dalla Regione Emilia Romagna con Circolare 2036/2006 del 06/12/2006, il blocco delle esportazioni si applica alle carni ed alle preparazioni di carni ottenute da suini macellati posteriormente alla data di segnalazione dei focolai nelle singole Province interessate.

3) Elementi di indirizzo da seguire nella preparazione delle partite di carni fresche verso la Federa-zione Russa, nonché la redazione della certificazione sanitaria richiesta Su tale aspetto si ritiene utile portare a conoscenza delle ditte associate, interessate all’esportazione di carni fresche verso la Federazione Russa, di alcuni elementi relativi alla redazione dei certificati sanitari ed altra documentazione necessaria, nonché di alcuni accorgimenti pratici nella preparazione delle partite da esportare verso la Federazione Russa, in particolare per quelle tipologie di prodotti che necessitano della controfirma del rappresentante delle Autorità sanitarie russe in Italia sulla certificazione sanitaria di scorta. È stato quindi pubblicato sul sito Assocarni un Promemoria su tale argomento a disposizione di quanti in-teressati.

SOSPENSIONE DELLE VISITE DEL VETERINARIO RUSSO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

In considerazione delle festività natalizie e della scadenza di validità delle licenze di importazione per l’anno in corso, ricordiamo agli operatori che sono interessati alla preventiva visita sanitaria per le carni in esportazione verso la Federazione russa che il servizio di certificazione sarà sospeso a partire dal 23.12.06, per cui le ultime visite e certificazioni potranno aver luogo sino a venerdì 22.12.06 entro le ore 12:00.

La data di ripresa della regolare attività di certificazione è fissata per lunedì 15 gennaio 2007. Invitiamo gli operatori ad effettuare le programmazioni dei carichi tenendo ben conto delle date sopra ri-

portate al fine di evitare spiacevoli disguidi.

INDENNITA’ DI ABBATTIMENTO PER IL 2006 DI BOVINI ED OVINI INFETTI DA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 289 del 13.12.2006 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Sa-

lute 10 ottobre 2006 con il quale è stato determinato, per l'anno 2006, l’ammontare dell'indennità di abbatti-mento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica.

Il decreto è disponibile sul sito Assocarni.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 15

BLUE TONGUE: MOVIMENTAZIONE ANIMALI VERSO PROVINCE STAGIONALMENTE LIBERE PER IL PERIODO 14 DICEMBRE 2006 – 4 MARZO 2007

Come ogni anno, il Ministero della Salute ha trasmesso, con nota prot. UFF.VIII-EX-DGVA.VIII/45218/P-I.8.d/18 del 14 dicembre 2006, l'elenco delle province che possono essere considerate quali “stagionalmente libere” da blue tongue ed il periodo di vigenza di tale condizione che per questa stagione è compreso tra il 14 dicembre 2005 ed il 4 marzo 2006.

Tali province potranno ricevere - nell'intervallo di tempo sopra ricordato - animali delle specie sensibili alla blue tongue (bovini, ovini, caprini ed altri ruminanti) provenienti, in vincolo sanitario, da zone soggette a misure di restrizione per blue tongue. Tali animali non possono essere successivamente destinati agli scambi intracomunitari.

La movimentazione può avvenire a condizione che i territori di provenienza non siano comuni con infe-zione in atto; oppure, qualora siano comuni con infezione in atto, a condizione che gli animali siano stati vaccinati da almeno 30 giorni nei confronti dei sierotipi di virus circolanti nel territorio di origine.

In buona sostanza, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di movimentazione degli animali dalle - e nelle - zone sottoposte a misure di restrizione per blue tongue, le possibilità di movimentazione rispetto al rimanente periodo dell'anno riguardano unicamente la movimentazione degli animali da vita non vaccinati provenienti da zone di sorveglianza (comune di una zona sottoposta a restrizione, non compreso nell'elenco dei comuni con infezione in atto).

Le province interessate per questa stagione risultano essere le seguenti: Piemonte: Alessandria, Torino, Vercelli, Verbania, Biella, Novara, Cuneo, Asti. Valle d'Aosta: Aosta. Lombardia: Mantova, Lodi, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Varese, Pavia, Lecco. Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Veneto: Padova, Venezia, Rovigo, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso. Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone. Emilia Romagna: Rimini, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Piacenza, Reggio Emilia, Modena. L'elenco sopra riportato potrà subire delle modifiche nel corso del periodo considerato, modifiche che saranno eventualmente comunicate con apposite circolari ministeriali.

Ad integrazione di quanto disposto con la nota sopra richiamata il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA.VIII/45854/P-I.8.d/18 del 19/12/2006 (disponibile sul sito Assocarni), ha fornito maggiori chiarimenti per quanto riguarda la movimentazione verso tali Province di animali provenienti da territori colpiti da virus della blue tongue sierotipo 1 (BTV1 - Sardegna) e sierotipo 8 (BTV8 – Nord Europa).

Per quanto riguarda tale provenienze ed in ragione dell’assenza di vaccini autorizzati contro tali sierotipi gli animali provenienti da tale zone possono provenire unicamente da zone di sorveglianza ed il loro arrivo nei territori (province di destinazione) deve avvenire entro il 03/01/2006.

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti della nota ministeriale. MALATTIA VESCICOLARE IN ALCUNE PROVINCE DEL NORD ITALIA: NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Il 20 dicembre il Ministero della Salute ha diramato la nota prot. DGVA.VIII/45835/P-I.8.d/38 del 19 di-cembre 2006 (disponibile sul sito Assocarni), con la quale ha fornito nuove disposizioni in materia di preven-zione della malattia vescicolare del suino (riscontrata sinora nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Verona, Padova e Vicenza).

La circolare in questione sostituisce tutte le precedenti: prot. 41524 del 17 novembre 2006, prot. 41641 del 20 novembre 2006, prot. 41912 del 21 novembre 2006, prot. 42169 del 22 novembre 2006 e prot. 43436 del 30 novembre 2006.

Ricordiamo anche che in data 12 dicembre il Ministero della Salute, con nota prot. 44933/P del 12 dicem-bre 2006 (disponibile sul sito Assocarni), ha fornito ulteriori alcuni chiarimenti in merito alla bollatura sanitaria, alla commercializzazione ed all’esportazione di carni suine e relativi prodotti provenienti dalle aziende sede di focolaio, dalle aziende site in province ove si sono registrati focolai di malattia, così come di suini provenienti da dette zone e da qui spostati verso altri allevamenti in data successiva al 1° agosto 2006. ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA COLOMBIA: AGGIORNAMENTO

Il Ministero della Salute, con nota prot. 44429/P del 7 dicembre 2006 (disponibile sul sito Assocarni in formato pdf e su richiesta della Segreteria Assocarni in formato word), ha trasmesso copia del questionario che le ditte interessate ad abilitare stabilimenti produttivi per l’esportazione di prodotti a base di carne verso la

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 16

Colombia devono far pervenire, per il tramite degli Assessorati regionali ed unitamente ad apposita istanza, allo stesso Ministero.

Il nuovo questionario annulla e sostituisce il precedente trasmesso con nota del Ministero della Salute prot. 22848/P del 15 giugno 2006 (Circolare Assocarni n. 130 del 15/06/2006).

Le domande devono essere corredate della ricevuta di versamento di 1.301,47 euro sul CC n. 11281011 intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo.

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA COMUNITARI A SEGUITO DELL’ADESIONE DI BULGARIA E ROMANIA

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 354 del 14 dicembre è stata pubblicata la decisione 2006/926/CE del 13.12.2006 (disponibile sul sito Assocarni) con la quale - per effetto dell’adesione di Bulga-ria e Romania - è stata aggiornata la lista dei Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) comunitari autorizzati ad eseguire i controlli veterinari sugli animali vivi ed i prodotti provenienti dai paesi terzi.

In seguito all’adesione dei due nuovi Stati membri, infatti, il confine territoriale dell’area comunitaria sudo-rientale non sarà più rappresentato dall’Ungheria e i posti d’ispezione frontalieri esistenti nonché il valico di frontiera per gli animali vivi di Nagylak (tra Ungheria e Romania) perderanno la funzione. Analoga la situa-zione per i posti d’ispezione frontalieri di Ormenion e Promochonas (tra Grecia e Bulgaria).

Tutte le nuove località in Bulgaria e Romania proposte come posti di ispezione frontalieri con i Paesi Te r-zi, pienamente autorizzate dalla Commissione, sono riportate nell’allegato alla decisione di cui sopra.

Ricordiamo che l’ultima modifica all’elenco dei PIF era stata attuata dalla Commissione con la decisione 2006/414/CE (anche questa disponibile sul nostro sito). LA RUSSIA SOSPENDE LE RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DAL BRASILE

Le autorità russe hanno rimosso il divieto di importazione di prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari trattati termicamente provenienti da tutto il territorio brasiliano. La rimozione del divieto di importazio-ne riguarda anche i prodotti ottenuti con materia prima proveniente da Mato Grosso do Sul e Paranà.

In ottobre la Russia aveva rimosso l’embargo alle carni bovine fresche provenienti da San Paolo e Goias (Circolare Assocarni 209 del 06/10/2006), in agosto a quelle provenienti dal Mato Grosso ed in aprile per quelle provenienti da Rio Grande do Sul.

Al momento attuale rimangono quindi in vigore le restrizioni all’esportazione dal Brasile verso la Russia di animali vivi, carne suina, carne bovine e prodotti a base di carne suina e bovina non trattati termicamente in provenienza da Paranà, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paranà.

La Russia è il principale importatore di carni dal Brasile per un valore che nel 2005 ha superato i 555 mi-lioni di dollari USA. AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE

Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi au-torizzati ad esportare nella CE: Prot. Uff.III ex DGVA/43591/P del 1 dicembre 2006 - F.7.c/3 BRASILE: carne fresca di pollame BULGARIA: carne fresca di pollame, prodotti a base di carne SUDAFRICA: prodotti a base di carne, carne di selvaggina uccisa a caccia Prot. Uff. III ex DGVA/45498/P del 15 dicembre 2006 - F.7.c/3 AUSTRALIA: carne fresca SERBIA: carne fresca, involucri

TRIBUTI E CONTRIBUTI

LEGGE FINANZIARIA 2007 : AGGIORNAMENTI

Com’è noto il Governo ha presentato al Senato il cosiddetto maxi emendamento, composto di 1365

commi, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 18 di cui si compone il disegno di legge S. 1183 (legge finanziaria 2007) sul quale è stata posta la questione di fiducia. Il provvedimento torna ora alla Camera in

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 - 2006 17

terza lettura per l’approvazione definitiva. Ci limitiamo in questa sede a rilevare alcune novità introdotte nel testo licenziato dalla Camera. Comma 289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime di certificazio-ne e controllo della qualità è concesso un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Comma 290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di OMC, sono ammessi al credito d’imposta, altrove specificati, gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette . Comma 308. Riguarda i rimborsi crediti IVA. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze saranno individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le catego-rie di contribuenti per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Comma 311. Interviene in materia d’imposta comunale sulla pubblicità , stabilendo che con regolamento ministeriale possono (non già devono) essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per le sole superfici eccedenti i cinque metri quadrati. Commi 371-383. Le disposizioni quivi contenute intervengono in materia di biodiesel e d’altri prodotti derivanti dalla biomassa. Il testo originario è stato largamente rimaneggiato e appare meritevole di una più attenta e approfondita lettura, per cui si rinvia ad una successiva comunicazione. Comma 507. Alcuni enti, tra i quali l’Istituto nazionale d’economia agraria, l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, sono esclusi da riduzioni di spesa di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. Commi 567-568. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annual-mente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007. Comma 783. La riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e succes-sive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali imprese: a) abbiano adottato piani plurien-nali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d’igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piatto nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta d’ammissione al beneficio. Comma 849. Concerne il Fondo per la finanza d’impresa . È stato aggiunto un emendamento al precedente comma 450 dell’articolo 18 del disegno di legge licenziato dalla Camera, in base al quale, con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del fondo sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti d’attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999 nonché a programmi di sviluppo attuati da piccole e medie imprese. Comma 1066. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera , costituito presso AGEA é attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competen-za del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Comma 1076. Entro il 15 gennaio 2007 si svilupperà una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi , adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania a tutela del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 48/51 – 2006 18

Comma 1084. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’ISMEA mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico detto Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Comma 1088. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

AMBIENTE

MODIFICHE AL CODICE AMBIENTALE

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 274 del 24 novembre u.s., il Decreto legislativo 8 novembre 2006,n. 284,

recante disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambienta-le.

Le modifiche riguardano la Terza e Quarta parte del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e cioè la di-fesa del suolo, la tutela delle acque dall’inquinamento, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati.

In particolare, segnaliamo le modifiche essenziali: 1. All’articolo 170 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le autori-

ta' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

2. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni.

3. Il termine per il CONAI di adeguamento del proprio statuto ai principi contenuti nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è più di 180 giorni, ma di 12 mesi.

TRASPORTI

CRONOTACHIGRAFO DIGITALE: NUOVE NORME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Informiamo che il Ministero dei Trasporti, con circolare prot. 59857 del 6.12.06 (sul sito Assocarni) - pre-so atto del congruo numero dei centri tecnici ove effettuare le operazioni di taratura necessaria per circolare su strada - ha disposto che dal 15 gennaio 2007 non saranno più applicabili in Italia le disposizioni transitorie relative all'utilizzo di autoveicoli muniti di tachigrafo digitale non calibrato.

Pertanto, da tale data non sarà più consentita la registrazione manuale dei tempi di guida e di riposo, se non nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria (guasto dell'apparecchio).

Ricordiamo che la nuova normativa sul cronotachigrafo digitale richiede: − la taratura dell’apparecchio entro 15 giorni dall’immatricolazione; − l'obbligo di utilizzare detto apparecchio con le apposite carte tachigrafiche; − l'obbligo di scaricare i dati in esso registrati, entro 21 giorni, da parte dell’autista ed entro 3 mesi da parte

dell’impresa, in modo da renderli disponibili agli organi di controllo per la verifica in azienda della normativa sociale in materia di circolazione stradale;

− l'obbligo di conservazione dei dati, anche su supporto informatico esterno, per almeno un anno, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

Le officine ed i centri tecnici autorizzati alla taratura dell’apparecchio sono circa 153, ubicati su tutto il ter-

ritorio nazionale. I loro riferimenti sono verificabili sul sito dell’Unioncamere, al link sotto riportato: http://www.unioncamere.net/Web_tachigrafo/officine.htm

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MISSIONI - FIERE - MOSTRE

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN TUNISIA DAL 21 AL 23 GENNAIO 2007

La Confindustria, l’ICE e l’ABI, con la collaborazione di Confindustria Vicenza e di Assafrica & Mediterra-neo, organizzano una missione imprenditoriale a Tunisi, dal 21 al 23 gennaio 2007.

La missione rappresenterà una importante occasione di approfondimento ed analisi sulle opportunità che il mercato tunisino offre al nostro Sistema Paese e vedrà la realizzazione di un Forum imprenditoriale, attra-verso il quale favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra imprese italiane e tunisine.

Il programma della missione vedrà la realizzazione, nella giornata del 22 gennaio, di un Forum economi-co-istituzionale. A seguire, verranno organizzati alcuni seminari di approfondimento su vari settori, tra i quali quello agroalimentare. Nel pomeriggio del 22 gennaio verrà organizzata una sessione di incontri bilaterali tra imprese italiane e tunisine. Il giorno seguente la delegazione italiana si dividerà su base settoriale per recarsi in visita alla zona industriale di ENFIDHA.

Le imprese interessate a partecipare alla missione possono rivolgersi alla Segreteria Assocarni per ulte-riori informazioni (programma dettagliato, moduli di registrazione e di prenotazione del viaggio e dell’albergo). Segnaliamo che la scheda di adesione dovrà comunque essere inviata all’ICE entro il 20 dicembre 2006 (per le schede di adesione ricevute in data successiva non sarà possibile garantire l’organizzazione di incontri bilaterali).

Le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico di ciascun partecipante.

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN INDIA DA 10 AL 14 FEBBRAIO 2007 In occasione della visita del Presidente del Consiglio Romano Prodi in India, ed in considerazione

dell’interesse che il mercato indiano riveste per il sistema industriale ed in particolare per quello agroalimen-tare, la Confindustria, in collaborazione con ICE e ABI, organizza una missione imprenditoriale dal 10 al 14 febbraio 2007, guidata dal Presidente Montezemolo.

La missione si articolerà in due tappe (v. programma allegato): - Calcutta (10-13 febbraio 2007): verranno organizzati alcuni seminari tecnici sui settori di tessi-

le/pelletteria, agroindustria, infrastrutture/turismo e sugli strumenti finanziari a sostegno degli in-vestimenti nel West Bengal; incontri di business tra aziende italiane ed indiane; seminario economico "Opportunities offered by Kolkata (Calcutta) and West Bengal".

- Bombay (13-14 febbraio 2007): le imprese potranno partecipare all’India-Italy Business Forum dedicato alle possibilità di cooperazione e investimento nello Stato del Maharastra con particolare attenzione per le PMI. Verranno inoltre organizzati incontri di business con controparti indiane.

Le aziende che intendessero partecipare dovranno inviare alla Confindustria una scheda di registrazione (disponibile presso gli uffici di Assocarni, insieme con altri dettagli) entro il 12 Gennaio 2007.

CONVENZIONI

CONVENZIONI ASSOCARNI: AGGIORNAMENTO ACCORDO AIR ONE E LUFTHANSA

Air One e Lufthansa, al fine di promuovere ulteriormente l'uso dei Carnet in Convenzione e del program-ma di fidelizzazione Star Alliance Company Plus (che si abbina al programma Miles&More, valido per il singolo passeggero, e non lo sostituisce, consentendo anche all'Azienda che fa volare il dipendente di accu-mulare punti validi per accrediti o acquisti biglietti premio), hanno creato una nuova promozione, con validità 1° dicembre 06 - 30 aprile 2007.

In particolare, per tutti gli acquisti di Carnet Air One effettuati da Aziende socie iscritte al programma Star Alliance Company Plus tramite la Convenzione, nel periodo di validità dell'iniziativa, verrà riconosciuto il seguente bonus di punteggio:

• Carnet da 10 tratte: 1.000 punti • Carnet da 20 tratte: 2.000 punti • Carnet da 30 tratte: 3.000 punti

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• Carnet da 10 tratte internazionale economy : 1.500 punti • Carnet da 10 tratte internazionale Business: 2.000 punti

Per l'accredito dei punteggi è necessario comunicare l'account number Star Alliance Company Plus al momento della richiesta di acquisto, direttamente all'ufficio Carnet Air One o tramite l'agenzia di viaggi; i punteggi verranno accreditati periodicamente, sulla base delle informazioni di vendita inviate dall'ufficio carnet.

Non sarà possibile procedere all'accredito punti bonus in un secondo tempo, se l'account number non è stato indicato in fase di acquisto (diretto) o in fase di richiesta autorizzazione all'emissione da parte dell'agen-zia.

AREA SINDACALE E LAVORO

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE: SOTTOSCRITTO ACCORDO NAZIONALE SU TFR E DENOMINAZIONE APPRENDISTATO

Informiamo le ditte associate che l’11 dicembre scorso Assocarni, unitamente alle altre Associazioni dell’Industria aderenti a Federalimentare, e FAI-CISL, FLAI-CGL e UILA -UIL hanno concluso un accordo in tema di previdenza complementare per la disciplina del conferimento del trattamento di fine rapporto matu-rando a decorrere dall’1-1/2007. Tale intesa, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, consentirà ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, già aderenti o di nuova adesione ad Alifond (il Fondo Pensione Negoziale dell’Industria Alimentare) di versare al Fondo medesimo il 100% dell’accantonamento annuale del TFR maturando. Il versamento avverrà su base volonta-ria e secondo le modalità che saranno individuate dal CDA di Alifond. L’accordo prevede altresì che il contri-buto a carico dell’impresa non sia dovuto nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensio-nistica diversa da quella contrattuale.

In pari data tra le medesime parti è stato sottoscritto, in attuazione di quanto previsto dalle intese raggiun-te il 26 giugno 2006, anche un accordo volto ad individuare una diversa denominazione dell’apprendistato professionalizzante che, rimanendo ferma l’identità del contratto, si palesa più coerente con l’intera gamma di professionalità alle quali il contratto di apprendistato professionalizzante può fare riferimento (la nuova deno-minazione è Contratto Formativo Professionalizzante).

Gli accordi sul conferimento della previdenza complementare e sulla diversa denominazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono disponibili sul sito Assocarni. AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA NORMATIVA/CONTRATTAZIONE Rivalutazione del TFR – Coefficiente di dicembre 2006 A norma dell’articolo 2120, commi 4 e 5, c.c. (legge 297/1982), il tasso al mese di dicembre 2006 per la rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto accantonati al 31 dicembre 2005 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2005) è stato fissato dall’Istat nella misura pari a 1,02562648 per cento. Il predetto coefficiente è utilizzato per: - determinare il costo della rivalutazione al mese di dicembre 2006 del Fondo per il Tfr al 31 dicembre 2005,

da imputare nella contabilità industriale; - rivalutare il Tfr al 31.12.2005 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel periodo 15

novembre 2006 - 14 dicembre 2006. Min. Sol. Sociale: pubblicato il DPCM per l’ingresso di 350.000 lavoratori extracomunitari per il 2006 Il Ministero della Solidarietà Sociale ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 285 del 7 dicembre 2006, il D.P.C.M. del 25 ottobre 2006 concernente la "Programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2006" . Sull’argomento si veda anche la circolare Min. Sol. Sociale n. 31 del 5 dicembre 2006. Ministero dell’Interno: istituito il “Portale dell’Immigrazione” Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con Poste Italiane e A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha promosso il "Portale dell'Immigrazione" dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei per-messi e delle carte di soggiorno.

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Le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, delle tipologie elencate nel link "La nuova procedura", dovranno essere presentate presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze (vedi Ricerca Strutture). I cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea potranno scegliere se presentare l'istanza di rilascio-rinnovo della carta di soggiorno presso gli sportelli degli uffici postali abilitati oppure presentarla direttamente presso l'Ufficio Immigrazione, territorialmente competente. I comuni e i patronati assicureranno a titolo gratuito e nell'ambito dei loro fini istituzionali una attività di informa-zione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze. A disposizione anche: - un Call Center per informazioni di carattere generale, attivo 24 ore su 24. Il numero è: 800.309.309; - un Contact Center per informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo docu-

menti di soggiorno presentate dopo il 6 novembre 2006. Il numero è: 848.855.888; - un Numero Verde per informazioni sugli up abilitati, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Il

numero è: 803.160. Ministero del Lavoro: firmato il nuovo contratto dei dipendenti degli Istituti di vigilanza privata Il giorno 6 dicembre 2006 è stato sottoscritto, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il nuovo contratto collettivo dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata. Le principali novità: - aumento medio a regime di 157 euro; - stabilità dell'occupazione attraverso l'utilizzo prevalente dei contratti a tempo indeterminato; - nuovo sistema di orario di lavoro più flessibile; - certificazione del contratto di apprendistato; - regolamentazione del cambio di appalto e affidamento dei servizi; - formazione e riqualificazione professionale con l'utilizzo degli strumenti della bilateralità; - trasparenza degli appalti attraverso la certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); - certificazione dell'applicazione del CCNL e territoriali. CIRCOLARI Garante protezione dati personali: linee guida per il trattamento dei dati personali dei lavoratori Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 23 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006, ha adottato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati". Ministero del Lavoro: congedi per cure e periodo di comporto per patologia tumorale – Risposta ad interpello La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risponden-do, in data 5 dicembre 2006, ad un interpello della Confartigianato di Prato in materia di congedo per cure (di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988) di un lavoratore affetto da patologia tumorale, relativo trattamento retributivo e previdenziale e periodo di comporto, si è così espressa: "...Allo stato attuale il predetto “congedo straordinario per cure” c.d. “diverse”, seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell’Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari né, di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l’esposizione degli importi sul DM10. Si pone infine il problema della computabilità o meno delle giornate di permesso straordinario nel periodo, detto di “comporto“, durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 2110 c.c. e la cui durata è determinata dalla contrattazione di categoria o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Recentemente il Ministero del lavoro è intervenuto in materia di patologie oncologiche e relative tutele con circ. n. 40/2005, ribadendo, al punto a), il diritto del lavoratore malato a beneficiare del periodo di comporto di cui si è sopra accennato e indicando, al punto b), una “ulteriore” possibilità di asten-sione dall’attività lavorativa, in caso di riconosciuta invalidità, con l’individuazione di due tipologie di benefici di cui il primo è per l’appunto il “congedo straordinario per cure” di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988. Quindi, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame si può concludere ritenendo che la lavora-trice interessata ha diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore e in precedenza eviden-ziati, ad usufruire di trenta giorni all’anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto “ulteriore”, nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi.". Ministero del Lavoro: ammissibilità del provvedimento di estensione del congedo per maternità – Risposta ad interpello La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risponden-do, in data 28 novembre 2006, ad un interpello della Direzione centrale per le prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS in merito all’ammissibilità di un provvedimento di estensione del congedo per maternità ai sensi dell’art. 17, comma 2, del T.U. n. 151/2001, che disponga l’interdizione solo parziale dall’attività lavora-tiva, si è così espressa:

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"...si ritiene che la data d’inizio dell’astensione al lavoro debba farsi coincidere con il primo giorno di assenza, risultante dal registro delle presenze tenuto dal datore di lavoro, giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice...". Ministero del Lavoro: controllo a distanza dei lavoratori attraverso sistema informatico – Risposta ad interpello La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risponden-do, in data 28 novembre 2006, ad un interpello del Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica - Cobas - di Vibo Valentia relativo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori attraverso sistema informatico, si è così espressa: "...l’effettiva installazione ed utilizzazione del sistema informatico suddetto richiede, dunque, la preventiva sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, a seguito di istanza del datore di lavoro, il provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro competente, volto a disciplinare le modalità per l’uso di tale impianto.".

GIURISPRUDENZA Agenti e rappresentanti – Indennità di fine mandato L’indennità suppletiva di clientela non matura in costanza di rapporto di lavoro in quanto il relativo diritto trova la sua fonte genetica soltanto nell’eventuale illegittimità dello scioglimento del rapporto di lavoro. Consentire l’accantonamento di somme in vista dell’eventuale futuro sorgere della corrispondente obbligazio-ne (incerta) si tradurrebbe in una potenziale sottrazione all’imposizione di una quota parte dell’accantonamento riferibile ai rapporti che non dovessero cessare con obbligo di corresponsione dell’indennità, se ragguagliata a tutti i potenziali agenti; in una “inammissibile forma di assicurazione del rischio” se l’accantonamento è fondato su “meri criteri statistici”. Quanto asserito da prassi precedente conferma la carenza di inerenza dell’accantonamento in parola. (Cass. Sez. V – Trib. 24 Novembre 2006, n. 24973) Trasferimento del lavoratore e poteri discrezionali del datore Il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra è discrezionalmente esercitatile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale, non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. In tale ipotesi, il datore di lavoro non può unilateralmente modificare in via definitiva il luogo della prestazione lavorativa senza il consenso del dipendente (Cass. Sez. Lav. 25 luglio 2006 n. 16907) Diritto alla retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: non può essere considerato come tempo di lavoro ma come obbligo preparatorio alla effettiva prestazione lavorativa, laddove non vi sia alcuna rilevazione, né alcun controllo datoriale sulla effettiva misura dell’impiego temporale, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempi ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conse-guenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito (Cass. Sez. Lav. 8 settembre 2006 n. 19273)