Capitolato Speciale Tipo · - Stip LED lungo la cornice a formare una “lama di luce” che...
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Cap. Spec. agg. sett 2016
Visto: il R.U.P.
Ing. Paola Cannizzaro
Il Progettista Arch. Riccardo Romagnoli
Dipartimento SIMU – Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori
Pubblici
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
LAVORI DI
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI
LOCALI DELLA BIBLIOTECA
DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA. ANNO 2016
Importo lavori a base d’asta (IVA 22% esclusa) €. 62.091,54
di cui - oneri per la sicurezza € 464,52 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 imprevisti (IVA 22% inclusa) €. 2.638,32
B2 lavori in economia previsti in
progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 22% inclusa) €. 6.710,00
B3 rimborsi fattura (IVA 22% inclusa) €. 10.370,00
Impresa:
Domicilio:
Telefono:
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PARTE PRIMA
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto sono gli interventi da realizzare presso l’attuale biblioteca dell’Avvocatura Capitolina,
sita in via del Tempio di Giove 21, per adeguare gli spazi all’attività di pratica forense.
Il progetto prevede la trasformazione funzionale da biblioteca a sala pratica forense (riconducibile ad un
ufficio open space) mediante una serie di interventi su impianti tecnologici, pavimentazione, uscite di
sicurezza, risanamento delle murature e tinteggiature.
La soluzione progettuale rimodula gli spazi permettendo di collocare n.30 postazioni di lavoro (tipo call
center) e n.2 postazioni di lavoro per funzionari; inoltre è previsto il cablaggio di ulteriori n.6 postazioni sul
grande tavolo riunioni centrale, per un totale di n.40 posti di lavoro collegabili alla rete LAN.
1.A DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Rimozioni e demolizioni:
Attualmente nella biblioteca sono presenti scaffalature, mobilio vario e suppellettili; tale materiale sarà
smontato e in gran parte trasportato in altri locali indicati dall’Avvocatura, mentre una parte sarà ricollocato
nella nuova sala a fine lavori.
E’ prevista inoltre la rimozione dell’attuale porta di accesso in metallo, la parziale demolizione della
pavimentazione esistente per il passaggio della nuova impiantistica e la demolizione a “vivo di muro”
dell’intonaco interessato da degrado per umidità di risalita.
Tutto il materiale di risulta sarà conferito in discarica autorizzata.
Uscita di sicurezza e infissi:
L’intervento, nell’adeguare funzionalmente la sala, attua le principali prescrizioni del progetto di
adeguamento antincendio.
In particolare è prevista la sostituzione dell’attuale porta di accesso con altra REI 120 con maniglione
antipanico e apertura verso la via di fuga.
La seconda uscita di emergenza coincide con l’antico portone che originariamente dava accesso alla sala;
tale portone ha verso di apertura contrario alla via di fuga e non è possibile trasformarlo senza
comprometterne l’integrità storico-architettonica; si prevede quindi di realizzare una “bussola” interna in
cartongesso con porta REI 120 e maniglione antipanico, tramite la quale garantire l’uscita in emergenza,
mantenendo sempre aperto l’antico portone.
Inoltre si recepiscono le prescrizioni della Sovrintendenza Capitolina, di cui al Nulla Osta del 30-09-2016
prot. 25365, prevedendo, come copertura della bussola un elemento trasparente; tale soluzione, condivisa
con la Sovrintendenza e definita “soluzione A” è costituita da un vetrocamera inclinato tramite il quale è
possibile “leggere”, dall’esterno, l’elemento architettonico della volta e al contempo evitare l’introspezione
visiva rispetto all’attività riservata che si svolgerà nella sala.
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Pavimentazione:
E’ prevista una nuova pavimentazione, sia per la nuova sala “pratica forense” e sia per il locale connettivo;
la scelta progettuale, tenendo conto delle indicazioni dell’Avvocatura (parquet) e delle necessarie
caratteristiche prestazionali per la specifica destinazione d’uso, individua in una pavimentazione flottante in
laminato (imitazione legno – doghe 25x120) cat. AC4 la soluzione idonea.
Con l’obiettivo di evidenziare la caratteristica architettonica della “pianta centrale” si prevede il montaggio
delle doghe in senso longitudinale rispetto all’ingresso nel riquadro centrale corrispondente alla volta, e in
senso trasversale a questo per tutte le altre zone.
Deumidificazione:
E’ presente un diffuso degrado degli intonaci delle murature perimetrali, in parte riconducibile a infiltrazioni
di acqua piovana dagli infissi esterni, e in parte (più consistente) a causa di umidità di risalita dalle
fondamenta.
Per la prima causa di degrado è prevista la sigillatura esterna dell’infisso e il risanamento dell’intonaco
interno, mentre per eliminare l’umidità di risalita si opta per un sistema di nuova concezione di tipo non
invasivo; si tratta del sistema Domodry® TNC (Tecnologia Neutralizzazione Carica).
Come noto il fenomeno di degrado da umidità di risalita è dovuto ad una eccessiva presenza di acqua nelle
murature, trasmessa dalle fondamenta tramite il sistema di capillari dell’apparato murario.
I sistemi tradizionali di contrasto all’umidità di risalita prevedono generalmente l’interposizione nella
muratura di una barriera fisica, che impedisce all’umidità di risalire; tali sistemi sono molto invasivi e costosi
(taglio fisico, taglio chimico, ecc.) e spesso non sono risolutivi.
Il sistema Domodry®, tramite un apparecchio elettronico istallato a parete e delle dimensioni di mm
240x200x74, genera deboli e innocui impulsi elettromagnetici che neutralizzano, al contatto acqua-
muratura, la capacità delle molecole d’acqua di polarizzarsi, interrompendo alla radice la risalita dell’umidità
attraverso i capillari del muro; l’umidità in eccesso viene quindi espulsa gradualmente tramite evaporazione
spontanea, più o meno velocemente a seconda delle caratteristiche costruttive del muro e della quantità
d’acqua inizialmente presente nel muro stesso.
Completata la deumidificazione, sarà necessario mantenere correttamente in funzione l’impianto Domodry®
per garantire l’azione esplicata dall’impianto stesso ed il mantenimento in via permanente dello stato di
equilibrio (umidità igroscopica naturale) raggiunto dalla muratura in assenza di cause concorrenti
pregiudizievoli.
L’intervento si completa con il risanamento dell’intonaco ammalorato, rimuovendo quello deteriorato e
realizzandone un altro di tipo macroporoso previo trattamento antisale.
In condizioni normali si procede prima alla deumidificazione della muratura, che richiede tempi variabili da
12 a 36 mesi, e poi al risanamento dell’intonaco; nel caso in esame non è possibile rispettare tale
tempistica e si procederà contemporaneamente a:
- istallazione di Domodry® (blocco della risalita);
- risanamento dell’intonaco ammalorato.
- asciugatura naturale dell’umidità in eccesso (deumidificazione);
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Tale diversa tempistica non compromette il risultato finale e cioè l’eliminazione definitiva dell’umidità di
risalita, ma può rendere necessario, alla fine del ciclo di asciugatura, la ripresa della tinteggiatura di alcune
zone.
Impianto elettrico:
L’attuale impianto elettrico sarà completamente rimosso nella sala biblioteca, e mantenuto nel locale
“connettivo”.
Il nuovo impianto elettrico sarà principalmente del tipo “sottotraccia a pavimento” per distribuire
alimentazione elettrica a n. 17 torrette a scomparsa, sufficienti a servire la totalità delle postazioni lavoro.
Una piccola parte dell’impianto sarà di tipo “sottotraccia a parete” per distribuire l’alimentazione elettrica ai
corpi illuminanti e alle apparecchiature di servizio.
Nello specifico saranno alimentate:
- n. 30 postazioni praticanti;
- n. 2 postazioni funzionari;
- n.6 postazioni “jolly” su tavolo riunioni;
- apparecchiatura Domodry®;
- n. 1 presa interbloccata;
- n.2 unità esterne di condizionamento;
- n.2 prese di servizio.
E’ prevista inoltre la riattivazione dei sensori antincendio attualmente disattivati.
Impianto trasmissione dati e fonia:
Per quanto riguarda la “trasmissione dati e fonia” è prevista la sola predisposizione delle canalizzazioni e
dei portafrutto (torrette a pavimento) per le seguenti utenze:
- n.30 postazioni praticanti (solo dati)
- n.2 postazioni funzionari (dati+fonia)
- n.6 postazioni tavolo riunioni (solo dati)
Resta a cura del Dipartimento Tecnologico, tramite Convenzione CONSIP, il completamento dell’impianto
TD e fonia, consistente nella:
- fornitura in opera di “cavo dati” categoria 6;
- fornitura in opera di frutti RJ45 categoria 6;
- attestazione delle linee sull’armadio RACK esistente;
- collaudo impianto.
Impianto di illuminazione:
Particolare attenzione è stata posta nella scelta del nuovo sistema di illuminazione.
Con il duplice obiettivo di garantire, dal punto di vista funzionale, la sufficiente illuminazione dei piani di
lavoro (min. 500 lux) e contribuire, dal punto di vista architettonico, ad una migliore “lettura” dell’architettura
originaria, si è optato per la tecnologia LED applicata a tre distinti sistemi di illuminazione.
Come accennato nella parte iniziale, la sala si caratterizza per la presenza di una cornice che corre lungo i
lati perimetrali e che si interrompe in prossimità delle finestre e delle porte; in punti caratteristici della sala,
la cornice coincide con il capitello dei pilastri dorici (lesene) distribuiti su tutti i lati perimetrali e che,
figurativamente, sostengono la volta a vela ribassata e le laterali “unghie”; i punti di raccordo tra la volta a
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vela (decorata con due cornici concentriche) e la muratura portante coincidono con l’imposta dei quattro
archi ribassati che perimetrano idealmente lo spazio centrale.
L’apparato del soffitto risulta quindi ricco di elementi architettonici che meritano di essere evidenziati,
motivo per il quale si prevede:
- Stip LED lungo la cornice a formare una “lama di luce” che enfatizza l’orizzontalità di questa
sorta di trabeazione e contemporaneamente illumina in modo diffuso il soffitto;
- n.4 spot LED posti alla base delle vele di volta che indirizzano il fascio di luce al centro del
soffitto, aumentando l’illuminazione della volta e accentuando il carattere architettonico
della “pianta centrale”.
- sottili Panel LED 30 x 120, disposti su “tesata” (cavi di acciaio tesi), ad un’altezza di circa
mt. 2,80, per illuminare le postazioni di lavoro con i necessari min.500 lux.
L’intero impianto di illuminazione vuole consentire, a chi entra nella sala, di percepire immediatamente il
grande volume centrale e ammirarne i particolari decorativi, senza essere “disturbato” dall’illum inazione
funzionale dei piani di lavori, impostata a piani inferiori.
Tutto ciò eliminando completamente gli attuali corpi illuminati sospesi e utilizzando la cornice orizzontale
per occultare la linea di alimentazione elettrica; al pari, la sospensione dei Panel LED sopra le nuove
postazioni di lavoro, tramite tesata in cavi di acciaio, minimizza l’impatto dei corpi illuminanti e soprattutto
libera alla percezione visiva il grande spazio centrale.
Impianto di condizionamento:
L’attuale sistema CDZ, costituito da n.2 condizionatori di potenza 18000 BTU, saranno rimossi e sostituiti
con un sistema mono split a pompa di calore costituito da n.2 condizionatori di potenza 24000 BTU; le unità
interne saranno posizionate nella parete di ingresso, ad una altezza di circa mt. 3,50.
Tinteggiature:
Completa l’intervento la tinteggiatura a calce della nuova sala pratica forense, previa raschiatura della
pittura esistente e stuccatura/rasatura dei vecchi intonaci; per il locale “connettivo” è sufficiente la
ritinteggiatura, previa stuccatura e rasatura.
2A. PRESCRIZIONI SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI
Con nota prot. 25365 del 30-09-2016 la Sovrintendenza Capitolina ha rilasciato il nulla osta per gli interventi
in esame, con le seguenti prescrizioni, che si recepiscono completamente.
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1B. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte del presente contratto, anche se non espressamente allegati:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ;
- D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente (d’ora innanzi Regolamento);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.
217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per
l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art.
32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011
tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di
Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Piano di sicurezza e coordinamento;
- il capitolato speciale di appalto;
- la relazione tecnica e le tavole progettuali;
- l’elenco prezzi ed il computo metrico estimativo.
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Art. 2 DURATA DELL’APPALTO
La durata del Contratto è fissata in 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, successivo all’approvazione della determinazione di affidamento, e
comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso
d’asta proposto dall’aggiudicatario.
Art. 3 FORMA DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’Appalto è dato a misura.
L'importo dei lavori, da valutarsi a misura, è pari a €. 62.091,54 (IVA esclusa), di cui €. 464,52 per
l’attuazione delle misure per la sicurezza.
Restano a disposizione della stazione Appaltante ulteriori risorse per:
- imprevisti (IVA 22% inclusa) €. 2.638,32
- lavori in economia previsti in
progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 22% inclusa) €. 6.710,00
- rimborsi fattura (IVA 22% inclusa) €. 10.370,00
L’importo complessivo dei Lavori a base d’asta viene così suddiviso
CATEGORIA PREVALENTE:
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela
€. 62.091,54 Classifica: I per importi fino a €.258.000
Nel dettaglio l’importo a base d’asta dei lavori viene così suddiviso:
Lavori – soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa) € 61.627,02
Oneri per il Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. esclusa)
€ 464,52
Totale importo a base di gara (I.V.A. esclusa) € 62.091,54
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti, lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto, e rimborsi fattura (IVA inclusa)
€ 19.748,32
Art. 4 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE,
QUALITA’ ED IMPIEGO DEGLI STESSI
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni riportate nel presente capitolato speciale d’appalto ed
essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma
delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal
capitolato speciale d’appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento
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di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta di Roma Capitale l'esecutore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del capitolato speciale d’appalto prevedano il luogo di
provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di
necessità o convenienza.
Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche
del capitolato speciale d’appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore
dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal capitolato speciale
d’appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a
tale verbale.
Art. 5 OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO
ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione
di opere o prestazioni specialistiche, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica
specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.
L'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata secondo le seguenti due
procedure:
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pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione attraverso emissione di apposita
determinazione dirigenziale;
rimborso all'Appaltatore previa emissione di fattura quietanzata e vistata dalla D.L. ed autorizzata dal
Responsabile del Procedimento. In tale secondo caso l’ammontare della fattura, aumentato dell'interesse
legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo
alla presentazione della fattura stessa. Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a
ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di
presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta
fattura verrà liquidata.
Art. 6 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI
COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore deve demolire e rifare a sue spese le
lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi
da quelli prescritti secondo le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto o che, dopo la loro accettazione
e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del
procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del Contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le
spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali
spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro
indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso del contratto non escludono la
responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo a
Roma Capitale.
Art. 7 CAUZIONE PROVVISORIA All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le
indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 un deposito cauzionale
provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito
cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella
misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni
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punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile
medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il
sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva
contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà
richiesto nella lettera di invito a stipulare il Contratto. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere
autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto nonché il
risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del
maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per
il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
E’ fatto obbligo all’esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa
sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.
A norma dell’art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. la cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80 per
cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo.
Si precisa che, a norma dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
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della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
Art. 9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare le seguenti
polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive
12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale
- una polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione
da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un
massimale pari a euro 500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della
certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore,
incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta
l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per
tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla
consegna dei lavori né alla stipula del Contratto.
L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale
l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno per
mancata stipula del contratto.
Art. 10 CRONOPROGRAMMA
Il cronoprogramma analitico è costituito da un elaborato integrato al piano di sicurezza e di coordinamento
generale.
Art. 11 PIANI PER LA SICUREZZA
La stazione appaltante predispone, a corredo della progettazione esecutiva a base di gara, un Piano di
Sicurezza e Coordinamento per tutte le lavorazioni afferenti gli interventi previsti.
L’aggiudicatario, in relazione a quanto sopra e prima della consegna dei lavori, redige e consegna alla
stazione appaltante:
– eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale;
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– un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del singolo cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale,
ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale come integrato.
Il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché i singoli piani operativi di sicurezza, formano
parte integrante del contratto anche se materialmente non allegati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento generale loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal
direttore dei lavori, sarà mantenuta presso il direttore dei lavori, a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Art. 12 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e
di regolamento.
L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E.
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono pertanto,
tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
– la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
– la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
– le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
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inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
– le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
– le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
– le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;
– le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;
– le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
– le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
– le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo;
– le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
– gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato;
Art. 13 CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula del Contratto, il responsabile unico del procedimento, entro 45 giorni dalla stipula,
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori.
In relazione alla particolare natura dei lavori, costituiti da singoli interventi di manutenzione ordinaria, la
consegna dei lavori consisterà nella attivazione operativa della procedura informatica e nella consegna dei
primi ordinativi.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, Roma Capitale ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
Art. 14 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
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Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la
sospensione dei lavori.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al
responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel
modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine
contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto decorrente dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle
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penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al
programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 15 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti nel contratto.
Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti con il contratto si darà atto, ai sensi dell’art. 199 del
D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato di ultimazione lavori, attestante i necessari accertamenti in
contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Art. 16 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori previsti nel contratto debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e
l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi e al computo metrico posto a base di
gara. L’elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013, e, per le lavorazioni non presenti in Tariffa, dagli ulteriori “Nuovi
Prezzi” (NP).
Le modalità di misurazione saranno quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA
MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con la citata Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli
strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa, e non già definite in fase di progettazione con
singoli “Nuovi Prezzi” (NP), si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 17 SUBAPPALTO
1) Condizioni generali
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €.
100.000,00 (eurocentomila/00) qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori. I subappalti esclusi dal regime autorizzatorio (non considerati subappalti come descritti nel
precedente paragrafo) sono comunque computati nella percentuale massima delle opere che possono
essere concesse in subappalto.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal
Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 170 del
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 ed all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 20%.
In particolare, ai sensi dell’art. 105 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica
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del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio delle relative lavorazioni;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Appaltatore
trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui
al successivo punto, salvo i casi in cui sia possibile e sufficiente, ai sensi della vigente legislazione
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad
uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
f) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, le stesse condizioni risultanti dall’elenco prezzi di aggiudicazione, con ribasso non superiore
al 20% (venti per cento). L’affidatario corrisponde gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni
affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il
Direttore dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario
è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
g) che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
(facoltà di corresponsione indiretta). Nel caso l’Appaltatore non provveda a tali pagamenti,
l’Amministrazione non intende avvalersi della facoltà di corresponsione diretta (pagamento diretto al
subappaltatore del corrispettivo dei lavori dallo stesso eseguiti). Qualora gli affidatari non trasmettano la
fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
h) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l’Ispettorato del
Lavoro o l’Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto
sopra, l’appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa applica una multa corrispondente al
5% (cinque per cento) del corrispettivo di appalto. L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare
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l’inadempienza all’autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere
all’esecuzione d’ufficio, in danno, tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni ed
immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che
l’Appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente schema di contratto, costituisce parte
integrante e sostanziale, l’Appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al
provvedimento assunto dall’Ente appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio
carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la
comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale
immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando quest’ultimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o
da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere
subappaltate.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla data di
ricevimento della predetta istanza. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente
all’istituto del "silenzio-assenso". Occorre tenere presente, però, che il provvedimento implicito di
autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte dell’Amministrazione nel corso di assenso
illegittimamente formato, in conformità di quanto stabilito dall’art. 20 Legge 241/90.
1) Condizioni aggiuntive
a) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci
giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire,
all'Amministrazione stessa, l’Autocertificazione di Regolarità Contributiva del subappaltatore
(iscrizione agli Enti Previdenziali, incluse le Casse Edili, assicurativi ed infortunistici), nonché copia
del Piano Operativo di Sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento lavori o dello stato
finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite i subappaltatori trasmettono all’Amministrazione o ente
committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
b) L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità
contributiva (CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA), secondo quanto stabilito al punto 10 del
successivo art.13;
c) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione
Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e
negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la
verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e
successive modificazioni.
d) L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a
trasmettere allo “Sportello Unico per il rilascio del Certificato di Regolarità Contributiva” e
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all’Osservatorio del Lavori Pubblici comunale la comunicazione circa i nominativi delle imprese
subappaltatrici con gli estremi di identificazione fiscale e l’attestazione della qualificazione S.O.A.
per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.
e) L’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore in materia di versamenti delle ritenute fiscali
sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. La
responsabilità solidale cessa alla consegna della documentazione all’Amministrazione Comunale
attestante l’avvenuto versamento da parte della impresa subappaltatrice dei suddetti contributi
secondo le modalità previste all’art.4 commi 1 e 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle
Finanze n.74 del 25/02/2008;
f) L’Appaltatore è tenuto ad apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie al Piano di Sicurezza
prima dell’inizio dei lavori e presentarlo all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza.
Art. 18 VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Eventuali varianti, nelle fattispecie previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno valutate, con i prezzi
di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori
d’intesa con il responsabile unico del procedimento.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Qualora, ai sensi dell’articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o
addizioni al progetto in esecuzione, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell’importo del contratto, la perizia di variante
o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno
di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al
contratto, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali,
è condizionata tale accettazione.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro
dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto.
L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel
contratto.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
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di nuovi prezzi.
Nel caso previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera c1) del D. Lgs. n. 50/2016 (“presenza di eventi inerenti
alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”) la descrizione del responsabile unico del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della
prevedibilità o meno del rinvenimento.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante durante
l'esecuzione del contratto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo
ai nuovi lavori.
Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che,
nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora
l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende
manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se
la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto,
aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai
sensi dell’art. 205 del D. Lgs n. 50/2016. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per
errori in sede di progettazione.
Art. 19 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- ogni qualvolta l’Importo lordo lavori eseguiti, detratto degli acconti precedente, sia superiore
a €. 100.000,00 (IVA esclusa);
- l’importo residuo lordo del contratto, detratto l’acconto richiesto, sia superiore al 20%
dell’importo a base d’asta.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla
base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena
raggiunta la soglia sopra indicata, previa richiesta dell’impresa esecutrice.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio
con l’impresa esecutrice dei lavori.
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A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si
deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel
contratto stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di
validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo
per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la
risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di
regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto,
dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico istituito presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC).
Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’esecutore con l’elenco di
tutti i subcontratti relativi al contratto.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nel contratto, in applicazione del
Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il
costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei
confronti dell’esecutore.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori, si procederà al conguaglio degli oneri della
sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso
per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione.
Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’esecutore gli interessi nella
misura e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai
sensi dell’articolo 1224 c.c..
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L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento,
in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite
domande o riserve.
Il CIG (codice identificativo gara) sarà indicato nelle singole fatture relative al contratto.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.
3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con
modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa
indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente
contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di
riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le
transazioni finanziarie relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della
Società Poste Italiane.
L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n.
136/2010.
In sede di S.A.L. l’appaltatore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative
prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione
dell’appalto, debitamente saldate, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente
dell’appaltatore.
Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere
prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.
Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.235 c.2 del
DPR. 207/2010, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo
comma, del Codice Civile.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Art. 20 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE
ONERI GENERALI
L'esecutore avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, se
richiesto e nel luogo indicato dalla direzione lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con
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particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.
L'esecutore avrà, altresì, l'obbligo:
- di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto con esclusione delle
spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;
- l'uso anticipato degli edifici o porzioni di edifici oggetto di intervento che venissero richieste
dalla stazione appaltante senza che l'esecutore abbia perciò diritto a speciali compensi.
- l'esecutore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti
di sua proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante
appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro
prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere
l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
- le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per
le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
L'esecutore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, fare o autorizzare
terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere del contratto.
“Registro delle verifiche”
Sarà a totale carico dell’esecutore predisporre in duplice copia, entro 2 mesi dall’affidamento del contratto
il “Registro delle verifiche” per ogni impianto speciale ancora sprovvisto, o di recente messa in funzione,
o che verrà messo in funzione nel corso del contratto. Tale registro dovrà essere aggiornato inserendo i
verbali di verifica e quanto altro si riferisce all’impianto (ampliamenti, sostituzione e quant’altro).
“Registro dei controlli periodici riguardanti la gestione della sicurezza”.
Sarà a totale carico dell’esecutore predisporre in duplice copia, entro 2 mesi dall’affidamento del
contratto, il “Registro dei controlli periodici riguardanti la gestione della sicurezza” per ogni immobile ancora
sprovvisto.
Sono a carico dell'esecutore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi
descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in
ogni parte del capitolato, di cui l'esecutore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e
nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto
all’esecutore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese
previste distintamente nei successivi articoli.
Sono inoltre a carico dell’esecutore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del
relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.
Sono inoltre a carico dell’esecutore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri
derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riterrà
opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate
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dall’esecutore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto:
l’esecutore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, la cassa edile.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto
del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva,
rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino
irregolarità dell'impresa appaltatrice l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme
dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.
L’esecutore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.
L’esecutore è tenuto a consegnare, prima della consegna dei lavori il piano di operativo sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.
Sono, inoltre, a carico dell’esecutore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono
intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
- nella fase prevista per la cantierizzazione l’esecutore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei
necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;
- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
- sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;
- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del direttore lavori o di Roma Capitale nei
casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici
approvato con D.M. n. 145/2000;
- la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle
norme d'igiene.
- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere
provvisoriamente il terreno;
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- il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati)
e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai
lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere
che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne
l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare
quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’esecutore o
incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
- il munirsi, a proprie spese, del contrassegno di accesso alle Zone a traffico limitato;
- il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
- il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti
igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
- il provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, alle spese per la guardiania del cantiere fino
all'approvazione del certificato di collaudo da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di
anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni
festivi e nei periodi di sospensione;
- la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione;
- l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà
pertanto sull'esecutore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto
a direzione e sorveglianza;
- il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle
puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di
forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le
opere provvisionali;
- il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino
all'approvazione del collaudo finale alle persone che seguono i lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa.
Inoltre, a richiesta della direzione lavori, consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette persone, dei
ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento;
- denunciare a Roma Capitale le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose
di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del
D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'esecutore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle
cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele
e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà
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autorizzato il trasporto;
- il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della direzione lavori, al
tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;
- la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di
collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi
ultimi l'esecutore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
- il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di
esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione
lavori, restando convenuto che, qualora l'esecutore non ottemperasse a tale disposizione, la
direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in
acconto;
- il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le
modalità tecnico- scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni
monumentali ed architettonici e di beni storico- artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche,
documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d’opera, rilievi grafico-
critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla direzione lavori. Qualora
l’esecutore non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori farà redigere direttamente tale
documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
- il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le
disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione
e custodia;
- il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di
calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso
d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, dell’assistenza agli eventuali collaudi statici,
tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di
materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc
- il fornire alla direzione lavori o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori
tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera con particolare
riguardo agli impianti;
- ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, qualora la stazione appaltante abbia necessità di
occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che
intervenga l'emissione del certificato di collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a
condizione che:
- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di
agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; siano stati eseguiti
i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; siano state eseguite le
prove previste dal capitolato speciale d'appalto; sia stato redatto apposito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta di Roma Capitale, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra
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specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso
dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei
lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni
cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore;
- la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora
l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al
suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio,
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da
negligenza del personale addetto all'uso stesso.
Fermo restando quanto stabilito dal contratto, sono compresi ed a totale carico dell’esecutore gli oneri ed i
costi per la gestione e conduzione tecnica degli eventuali nuovi impianti tecnologici, compresi nell’appalto,
per la durata di anni 1 dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
In particolare l’esecutore dovrà mettere a disposizione per il predetto periodo di anni 1, il necessario
personale tecnico specializzato idoneo per specifica competenza professionale, al quale è demandato
l’onere della conduzione e gestione tecnica degli impianti tecnologici, coordinata in funzione dell’attività
della struttura. Detto onere ad esclusivo carico dell’esecutore, si intende comprensivo anche della quota
che riguarda la manutenzione degli impianti in argomento con la sola esclusione dei consumi (acqua,
energia elettrica, gas). Il predetto onere della di conduzione gestione tecnica degli impianti è posto a carico
dell’esecutore al fine di garantire Roma Capitale circa l’esecuzione a regola d’arte ed il buon funzionamento
degli impianti tecnologici. L’esecutore rimane quindi impegnato alle riparazioni, sostituzioni, ecc.
L’esecutore provvederà inoltre, tramite predetto proprio personale specializzato, ad addestrare il personale
dipendente od incaricato da Roma Capitale, in modo che il personale stesso sia posto in grado di acquisire
la professionalità e capacità necessaria per subentrare nella gestione senza soluzione di continuità.
Gli impianti tecnologici sono assunti in consegna da Roma Capitale al termine del periodo di gestione
prescritto, mediante verbale in contraddittorio che darà atto del buon funzionamento degli stessi o
prescriverà, se del caso, gli interventi necessari a carico dell’esecutore.
ONERI PARTICOLARI
1. STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI;
L’esecutore dovrà mettere a disposizione una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del
personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti
ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto (secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione di C.C.
n.58/99) per 1 giorno a settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00 a discrezione della D.L. E’ comunque fatta
salva la facoltà dell’Appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’Appaltatore
stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di
lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare
l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra.
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Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alla richiesta della Direzione Lavori sarà effettuata in contabilità, per
ogni giorno di inosservanza, una detrazione pari a €.180,00 (centottanta/00) per ogni giorno di mancata
fornitura dell’autovettura.
Art. 21 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Le penali saranno comminate dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazione fornite dal
Direttore dei Lavori.
E’ ammessa su motivata richiesta dell’Appaltatore la totale o parziale disapplicazione della penale quando
si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è
manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.
Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’organo di collaudo.
1) Violazioni a prescrizioni particolari dello Contratto d’Appalto.
1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno
intraprendere nei confronti dell’Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’art. 11 daranno luogo alle
seguenti sanzioni economiche:
- penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione (comunque
richiesta) e comunque mai inferiore a €.1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna infrazione;
b) Ritardo rispetto ai termini relativi al deposto contratto di subappalto e relativi documenti:
- per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza e' prevista l'applicazione di una penale pari allo
0,008% (quattro millesimi per ogni cinquanta euro) dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli
importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c) Inadempienza di cui all'art. 11 punto 1 – 5° paragrafo:
- penale pari al 5% dell’intero corrispettivo dell’appalto.
d) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 11 punto 2 – lett. a):
- penale giornaliera pari allo 0,1% (5 centesimi per ogni cinquanta euro) riferito all’importo contrattuale
dell’appalto.
e) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 11 punto 2 – lett. b) e c) e art. 13, paragrafo 15°:
- penale giornaliera pari allo 0,05% (2,5 centesimi per ogni cinquanta euro) riferito all’importo contrattuale
dell’appalto.
1.2) Mancato rispetto dei termini di fine lavori
a) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori:
- applicazione di una penale giornaliera pari al 30% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo
dell’appalto a base d’asta ÷ gg. durata dei lavori).
1.3) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro:
- per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo
di oblazione;
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1.4) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere:
Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere (fornitura elenco personale in cantiere
completo di generalità complete, qualifica professionale, estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa
appaltatrice o della Ditta subappaltatrice).
Per l’infrazione è prevista una penale pari al 0.1% (cinque centesimi per ogni cinquanta euro) dell'importo
contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi
esecutivi al momento dell'infrazione.
La penale non potrà comunque essere inferiore a €. 500,00 (eurocinquecento/00).
- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà
aumentato del 50%.
2) Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto.
L’esecutore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal
direttore dei lavori sui beni oggetto del contratto venga effettuato entro il periodo stabilito dal
cronoprogramma operativo.
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui
al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza
nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali
dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità.
Le penalità saranno applicate in base alle norme del Capitolato Generale d’Appalto LL.PP. approvato con
D.M. LL.PP. n.145/2000.
Tali penalità in misura giornaliera varieranno da un minimo di €.120,00 (eurocentoventi/00) ad un massimo
di €.375,00 (eurotrecentosettantacinque/00).
In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti,
l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente
organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcune pretesa di
qualsiasi titolo.
Delle penali di cui sopra, il responsabile unico del procedimento, nell’esecuzione del contratto darà
comunicazione scritta all’esecutore entro le 24 (ventiquattro) ore dal riscontro delle inadempienze,
assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o contro deduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la
sua responsabilità, il responsabile unico del procedimento procederà senza indugio all’applicazione della
penalità.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori del singolo intervento, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo del
singolo intervento.
La penale, pari a 0,3 per mille, trova applicazione in caso di ritardo:
a. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
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direttore dei lavori;
b. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;
c. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa
all’ultimazione dei lavori.
La penale di cui alla lettera a) e lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al alla lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati.
Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete
prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di
uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente capitolato, delle leggi
e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non
ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà
passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a 0,3 per mille dell’importo contratto per ciascuna
inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del tipo:
- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a
sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile
unico del procedimento;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- vestiario indecoroso del personale operativo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dal responsabile unico del
procedimento;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei
lavori;
- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi;
- mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano
applicazione le disposizioni del contratto e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del
contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Roma Capitale a causa dei ritardi.
L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione
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appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere
all’esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’esecutore, quando
questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse
l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini
previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma,
il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta
del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita
infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, può procedere d’ufficio in
danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 108, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel limite di importo
non superiore a 200.000 euro.
Art. 22 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di
giorni 3, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla
presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 23 DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della
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stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione
lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di
società legalmente riconosciuta.
L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le
intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto
sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli
atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’esecutore medesimo o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
Art. 24 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con
modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui agli artt.
70,71,72,73,74,75,76 del D. Lgs. n. 50/2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
definitivo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 26 del D. L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
89/2014, e dagli artt. 70,71,72,73,74,75,76 del DLgs 50/2016 le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la
gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.
Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché, con le modalità previste
nel medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle
obbligazioni del contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo, il responsabile unico del
procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui
all’art.108 del D. Lgs. 50/2016.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
successivo art. 36 da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come
modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010
n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione
del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale ha facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto e di incamerare la cauzione.
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Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'esecutore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale, su
proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore, il responsabile unico del
procedimento assegna all’esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, per compiere ile lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura-UTG di Roma
e Roma Capitale sottoscritto in data 31 luglio 2011.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 32 si procederà automaticamente alla
revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà
applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 26 INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto in caso di fallimento
dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 108 DLgs 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario, alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 27 RECESSO DEL CONTRATTO
Roma Capitale si riserva, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque
tempo, unilateralmente dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i lavori ed effettua
la verifica sullo stato di avanzamento dei lavori.
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I materiali il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei
lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
Roma Capitale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 28 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori servizi e forniture”.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale stipulato in data 21
luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici relativi alle prestazioni di servizi soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a
rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione ed ai fini della valorizzazione delle forme
di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele
antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche
antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, indipendentemente dal relativo importo contrattuale.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento SIMU, l’elenco delle Imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi “sensibili” come di seguito
specificati, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.
È obbligo di Roma Capitale Dipartimento SIMU, comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al
paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno
2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
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- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,
salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 29 Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n.
40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il
“Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o
gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte
dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del
contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata,
o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla
procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di
turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del
lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza
dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale
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(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n.
429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto
compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale
e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o
altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del
Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'accordo quadro, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori
e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che
possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a
relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma
Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà
l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto
degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri
subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei
contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito
il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno
applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora
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la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del
5% del valore de contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione
definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione
del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.
Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di
eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con
l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli
operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi
effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,
anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque
accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata
l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi
partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione
delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del
contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma
Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi
concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 30 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato dal direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200
del D.P.R. 207/2010. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del
D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell’esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile
unico del procedimento sul conto finale.
Art. 31 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso, ai sensi dell’art. 237, comma 3 del D.P.R. 207/2010 entro 3
mesi dall’ultimazione dei lavori.
Per il procedimento del collaudo trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010.
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Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi
in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 32 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il
contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così
come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17
dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,
altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3,
comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con
modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti
sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
L’esecutore e il subappaltatore che ha notizia, in relazione al contratto dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
relativi all’esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L.
17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE
ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D. lgs n. 163/2010, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”,
ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia
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a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per
effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte
dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non
riconosciute.
Art. 34 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE
Solo ove necessario, e fino alla capienza massima stabilita nel quadro economico dell’appalto, le
lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle
necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono
pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e
quietanzate
Quindi il responsabile unico del procedimento, su proposta della direzione lavori, con preciso ordine di
servizio annotato sul giornale dei lavori di cui all’art. 182 del D.P.R. n. 207/2010, impartirà all'esecutore le
necessarie e compiute indicazioni per l'effettuazione dell'intervento/somministrazione del materiale, delle
opere, dei mezzi (ovvero di quant'altro forma oggetto del successivo rimborso).
Successivamente il responsabile unico del procedimento, d’intesa con la direzione lavori, valuterà, sulla
scorta di mirate indagini di mercato ovvero dei preventivi richiesti, la coerenza della proposta dell’esecutore
rispetto alle prescrizioni contenute nel progetto a base di gara.
L'autorizzazione alla liquidazione delle fatture da parte del responsabile unico del procedimento avverrà a
seguito dell'esito positivo del rigoroso controllo in ordine alla corretta e concreta esecuzione
dell'intervento/somministrazione ritenuta funzionale al completamento dell’appalto.
Art. 35 CONTROVERSIE
a) Riserve
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 31 del
Capitolato Generale approvato con D. M LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.
il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, promuove quanto previsto nello stesso art. 205 D.Lgs 50/2016.
L'accordo bonario, definito con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 ha natura transattiva.
b) Definizione delle Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite
dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con
esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
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Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.
Adesione alla procedura conciliativa
“L’impresa si impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla
deliberazione C.C. n. 126 del 24/06/1996, che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino
danneggiato proponga l’apposita istanza. L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la compagnia
di assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente contratto, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione”.
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PARTE SECONDA
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 36 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere
l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d’acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei
ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale,
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei
prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da
norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.
2. RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
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3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4. MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli
intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore,
l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del
volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di
pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi
genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo
delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a
tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa
la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale
quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate
con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene,
pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume
effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a
1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché
eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di
fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
5. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da
pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non
tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.
6. CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
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7. CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, è esclusa e compensata a parte l’orditura portante principale.
8. PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere
stesse.
9. RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
l’onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la
fornitura di collante per rivestimenti.
10. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato Speciale, si intende
compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe,
staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture
murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in
opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove
richiesto, un incastro perfetto.
11. INTONACI
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo,
avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
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Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro
riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
12. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato Speciale oltre a quelli per mezzi
d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
– per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;
– per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non
si terrà conto alcuno nella misurazione;
– per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sarà computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui
al punto precedente;
– per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato
anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
13. INFISSI DI LEGNO
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei
pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi
sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra,
l’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
14. INFISSI DI ALLUMINIO
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati
od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e
compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le
ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
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derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.
15. LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso
le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.
16. TUBI PLUVIALI
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro
lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi
di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di
cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
17. IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando
l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà
applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in
contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.
– Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente
linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta
e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
– Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà
effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle
giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.
– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.
– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener
conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell’aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature
convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera,
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange,
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera
secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
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Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali
del peso.
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ).
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole
di sostegno.
– I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla portata d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
– Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla
potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in
relazione alla portata del combustibile.
Sono compresi l’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
– Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento
ed i materiali di tenuta.
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle
ditte costruttrici.
Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
– Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della
portata dell’aria.
È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
– Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
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– I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in
relazione alla portata d’aria e alla emissione termica.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili,
saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la
superficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
– Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando
delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
18. IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a) Canalizzazioni e cavi
– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra,
saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
– I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i
marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i
materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
– I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale
sezione.
– Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a
cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
– Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie
e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
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• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere
le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno
distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del
quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura
completa e funzionante.
– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
19. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni;
– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.
20. MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
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dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e,
se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
21. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di
cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
22. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento
alla distanza.
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Art. 37 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni
d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato Speciale.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono
fissi ed invariabili.
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 38 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato Speciale può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 39 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di
purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare
l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per
l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli
della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595
“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31
agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi
speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa.
Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13
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settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero
dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore
dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul
mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale,
armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-
2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle
prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a
chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per
ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben
ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o
di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16
novembre 1939, n. 2230.
6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall’umidità e da agenti degradanti.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione
valgono i criteri generali dell’art. 3 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la
fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
Art. 40 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il
sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab.
11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni”
emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo
Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi
DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III
contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo
confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee
prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3
dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere
effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di
produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005
al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che
gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue
proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità
percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte
rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori,
questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV
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del mezionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee
Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare
rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze
eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta ,
durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla
direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni
massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di
fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti,
lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non
passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di
materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di
m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana
compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una
resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace
adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte
quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per
impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità).
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare
l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale.
Art. 41 - Prodotti a base di legno
1. Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc… Detti
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prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono
presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di
alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di cui
nel seguito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato Speciale ed alle
prescrizioni del progetto.
2. I segati di legno (UNI EN 844 / 1998 – 2002), a complemento di quanto specificato nel progetto o negli
articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 1313 (“Legno tondo e
segati – Dimensioni preferenziali e tolleranze – Segati);
• umidità non maggiore del 10-12%, misurata secondo la norma UNI 8829 (“Segati di legno –
Determinazione del gradiente di umidità);
• difetti da essiccazione assenti, misurati secondo la norma UNI 8947 (“Segati di legno - Individuazione e
misurazione dei difetti da essiccazione”);
• qualità di essiccazione valutata secondo la norma UNI 9030 (“Segati di legno – Qualità di essiccazione”).
Art. 42 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
• Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
– i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
– gli alabastri calcarei;
– le serpentiniti;
– oficalciti.
• Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati,
felspatoidi).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo,
felspati sodico-potassici emiche);
– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
– le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
• Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
• Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in
alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo,
ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco
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naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi,
ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed
alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 - 2003 (“Edilizia. Prodotti
lapidei. Terminologia e classificazione”).
2. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine
dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di
riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
– massa volumica reale ed apparente;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale;
– resistenza a compressione;
– resistenza a flessione;
– resistenza all’abrasione;
– .......................................................................................................................................
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato Speciale
ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali di cui all’art. 1
del presente Capitolato Speciale.
Art. 43 - Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della
fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo indicherà,
oltre al nome del fornitore e contenuto, l’essenza legnosa nonché le caratteristiche di cui sopra.
3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni
commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della
classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione,
caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-2007.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei
Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle
greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
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Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai
fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse
(vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento
d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra
produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed
accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
4. I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle
prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a completamento ai seguenti requisiti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in
vista; l’esame dell’aspetto deve avvenire secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-1;
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro
il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2; per piastrelle di forniture
diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le seguenti tolleranze:
– piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– rotoli: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in
mm) e 0,0012;
– rotoli: scostamento del lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
e) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per piastrelle e dello 0,4% per i
rotoli;
f) la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;
g) la resistenza allo scivolamento minima misurata secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-11;
h) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM del 26 giugno 1984, Allegato A3,
punto 1;
i) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui
alla UNI 8272-2. Non sono ammessi, altresì, affioramenti o rigonfiamenti;
j) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore
maggiore di quello dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il
contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2;
l) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi
da a) ad j).
5. I prodotti di vinile devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
6. I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo
realizzato:
– mediante impregnazione semplice (I1);
– a saturazione (I2);
– mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
– con prodotti fluidi cosiddetti auto - livellanti (A);
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– con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del
progetto. I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore Lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel comma 1 del presente articolo, facendo riferimento alla
norma UNI 8298 (varie parti).
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e per la
sicurezza durante l’applicazione.
7. I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate:
• “mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di cemento con o
senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e mattonelle a mosaico di cemento
e di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per
quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il comma 1 del
presente articolo avendo il RD sopracitato quale riferimento;
• “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre che alle prescrizioni del progetto
a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004.
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo.
I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di
sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni
per movimentazione, sicurezza e posa.
8. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
– “elemento lapideo naturale”: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di
leganti);
– “elemento lapideo ricostituito” (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
con cemento o con resine;
– “elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di agglomerati”: elemento in cui il volume
massimo del legante è minore del 21%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione
massima fino a 8,0 mm, e minore del 16%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione
massima maggiore.
In base alle caratteristiche geometriche i prodotti lapidei si distinguono in:
– lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
– marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
– marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
– marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.
Analogamente i lapidei agglomerati si distinguono in:
– blocco: impasto in cui la conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda,
destinata a successivo taglio e segagione in lastre e marmette;
– lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco oppure impasto, la cui conformazione è
stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, in cui una dimensione, lo spessore, è
notevolmente minore delle altre due ed è delimitato da due facce principali nominalmente parallele;
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– marmetta: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco, di una lastra oppure di un impasto, la
cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, con lunghezza e larghezza
minori o uguali a 60 cm e spessori di regola inferiori a 3 cm;
– marmetta agglomerata in due strati differenti: elemento ricavato da diversi impasti, formato da strati
sovrapposti, compatibili e aderenti, di differente composizione;
– pezzo lavorato: pezzo ricavato dal taglio e dalla finitura di una lastra, prodotto in qualsiasi spessore,
purché minore di quello del blocco, non necessariamente con i lati paralleli l’uno all’altro.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., valgono le disposizioni di cui alla norma
UNI EN 14618 – 2005.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.)
ed a quanto prescritto nell’art. 9 del presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti di pietre naturali o
ricostruite.
Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre devono altresì rispondere al RD n. 2234 del 16 novembre
1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in millimetri.
L’accettazione avverrà secondo il 1° comma del presente articolo.
Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.
9. Per prodotti tessili per pavimenti (moquette) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni
costruttive e cioè:
– rivestimenti tessili a velluto (comprendenti velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto
plurilivello, ecc.);
– rivestimenti tessili piatti (tessuto, non-tessuto).
In caso di dubbio e/o contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI
8013-1.
I prodotti in oggetto devono rispondere alle prescrizioni del progetto nonché, in mancanza e/o a
completamento, a quanto prescritto dalla norma UNI 8014 relativamente ai seguenti punti:
– massa areica totale e dello strato di utilizzazione (UNI 8014-2/3);
– spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione (UNI 8014-5/6);
– perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato (UNI 8014-
7/8);
– perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico (UNI 8014-9).
In relazione poi all’ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
– tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-12);
– numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area (UNI 8014-13);
– forza di strappo dei fiocchetti (UNI 8014-14);
– resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
– ecc….
Nota per il compilatore: completare l’elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue.
I criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo al comma 1; i valori saranno quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori.
Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie
parti).
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il
foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate e le istruzioni per la posa.
10. Le mattonelle di asfalto devono:
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a) rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di:
resistenza all’urto (4 Nm minimo), resistenza alla flessione ( 3 N/mm² minimo) ed il coefficiente di usura
al tribometro (15 mm massimo per 1 km di percorso);
b) rispondere alle prescrizioni sui bitumi di cui alla norma UNI EN 58.
Nota per il compilatore: completare l’elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue.
Per i criteri di accettazione si fa riferimento al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle
norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il
foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
11. I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno essere esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave,
crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego
e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
Art. 44 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. Il
Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione
di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla
destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI
ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN ISO
11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340,
UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla
destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi
usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle
caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente
di destinazione;
– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle
seguenti norme UNI:
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– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per
rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;
– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle;
– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle norme
UNI sopra indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc…).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:
– se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
– il peso unitario.
Art. 45 - Infissi
1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse
non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro
funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di seguito indicati sono considerati al momento della loro
fornitura e le loro modalità di posa sono sviluppate nell’art. 44 del presente Capitolato Speciale relativo alle
vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono comunque,
nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche
dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al
fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc… Le prestazioni
predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà
procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
– mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti)
più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del
prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trattamenti protettivi di legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc…)
– mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente articolo, punto b); di tali prove potrà
anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(comma 3).
3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale
da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per
la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di
ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.
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a. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i
rivestimenti;
– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori;
– il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti,
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla
resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere
realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza di
prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle
sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo
funzionamento.
a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra;
– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni
resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e
durabilità agli agenti atmosferici.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli
con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea
certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare
riferimento alla norma UNI 8772.
Art. 46 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono:
• a seconda del loro stato fisico in:
– rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
– fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
• a seconda della loro collocazione:
– per esterno;
– per interno.
• a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
– di fondo;
– intermedi;
– di finitura.
Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Prodotti rigidi
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a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e quanto riportato
nell’art. 77 “Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per le piastrelle da
parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell’art. 9 del presente Capitolato Speciale inerente i prodotti di pietra integrati dalle
prescrizioni date nell’art. 10, sempre del presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti per
pavimentazioni di pietra, in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio. Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al
fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni
termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI già richiamate in relazione all’ambiente
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro
mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all’art. 18 del presente Capitolato Speciale “Prodotti per pareti
esterne e partizioni interne”.
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’art. 11 del presente Capitolato Speciale
“Prodotti per coperture discontinue”.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’art. 6 del presente Capitolato
Speciale su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.
Nota: in via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti.
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni
punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili
e/o in via orientativa le prescrizioni dell’art. 36 del presente Capitolato Speciale sulle strutture prefabbricate
di calcestruzzo.
3. Prodotti flessibili
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell’1,5% sulla larghezza e lunghezza;
garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere
deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e quando richiesto avere
resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di
riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli,
ecc.
b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata
rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
4. Prodotti fluidi od in pasta
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce –
cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti
o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel
progetto e le caratteristiche seguenti:
– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
– reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata;
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– impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido,
formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),
hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
– avere funzione impermeabilizzante;
– essere traspiranti al vapore d’acqua;
– impedire il passaggio dei raggi UV;
– ridurre il passaggio della CO2;
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
– avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
– resistere (quando richiesto) all’usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.
Art. 47 - Prodotti per isolamento termico
1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico
attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per la realizzazione
dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono di
seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende
che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata
nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura
tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
2. I materiali isolanti sono così classificati:
2.1. materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.):
a) materiali cellulari
– composizione chimica organica: plastici alveolari;
– composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
– composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
b) materiali fibrosi
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– composizione chimica organica: fibre di legno;
– composizione chimica inorganica: fibre minerali.
c) materiali compatti
– composizione chimica organica: plastici compatti;
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
– composizione chimica mista: agglomerati di legno.
d) combinazione di materiali di diversa struttura
– composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali - perlite», amianto cemento, calcestruzzi
leggeri;
– composizione chimica mista: composti perlite – fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
e) materiali multistratoi
– composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
– composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso
associate a strato di fibre minerali;
– composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
2.2. Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura:
a) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
– composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - formaldeide;
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
b) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
– composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
c) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
– composizione chimica organica: plastici compatti;
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
– composizione chimica mista: asfalto.
d) combinazione di materiali di diversa struttura
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
– composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
e) materiali alla rinfusa
– composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
– composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
– composizione chimica mista: perlite bitumata.
3. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore (UNI 823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
i I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo 2.1/e. Tuttavia, se il contributo alle proprietà di isolamento termico apportato da
un rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è da classificare nei gruppi da
2.1/a a 2.1/d.
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c) massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli
altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base
alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 12831 – 2006;
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
4. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei
Lavori può, altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove
necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc… significativi dello strato eseguito.
Art. 48 - Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati
funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e delle partizioni interne si
rinvia all’art. 45 del presente Capitolato Speciale che tratta queste opere. Detti prodotti sono di seguito
considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni
e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: UNI
8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, UNI 10700, UNI 10820,
UNI 11004) e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali).
2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere art. 32 del
presente Capitolato Speciale sulle murature), ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni,
devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771
(ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati
nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;
c) gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI EN 772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra naturale (UNI
EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in base alle loro:
– caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;
– caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc...);
– caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;
– caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in
loro mancanza, alle seguenti prescrizioni:
– gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in
modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla
struttura portante e resistere alle corrosioni e alle azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno;
– gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono: essere compatibili chimicamente e
fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.), resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle chimiche degli agenti inquinanti;
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– le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
– i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
– le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI (UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; UNI EN
12179; UNI EN 949; etc…) per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli elementi metallici e i
loro trattamenti superficiali e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento
delle prescrizioni suddette.
Nota: Completare, se necessario, l’elenco delle norme UNI con ulteriori norme UNI specifiche del caso in oggetto.
4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con
piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza,
alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1.
5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti:
– spessore con tolleranze ± 0,5 mm;
– lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm;
– resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);
– a seconda della destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al vapore
(prodotto abbinato a barriera al vapore);
– resistenza all’incendio dichiarata;
– isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 49 - Prodotti per assorbimento acustico
1. Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma
sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa
(UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valutazione dell’assorbimento acustico”) .
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall’espressione:
Wa
α = ––––––
Wi
dove: Wi è l’energia sonora incidente;
Wa è l’energia sonora assorbita.
2. Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A
parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. I materiali
fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi
– Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);
– Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari
• Minerali:
– calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
– laterizi alveolari;
– prodotti a base di tufo.
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• Sintetici:
– poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
– polipropilene a celle aperte.
3. Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla Direzione Tecnica;
d) coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma
UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– resistività al flusso d’aria;
– reazione e/o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).
4. Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei
Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
Art. 50 - Prodotti per isolamento acustico
1. Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile
la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R)
definito dalla seguente formula:
Wi
R = 10 log ––––––
Wt
dove: Wi è l’energia sonora incidente;
Wt è l’energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono proprietà
fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica; nel
caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante
dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla qualità degli strati, dalle modalità di
accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di intercapedine d’aria.
2. Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate,
devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
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– dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate
negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla Direzione dei Lavori;
– spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
– massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla Direzione Tecnica;
– potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 140-
3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– modulo di elasticità;
– fattore di perdita;
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).
3. Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori
deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
4. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di
idoneità all’impiego, come indicato all’art. 19 comma 5, in relazione alla loro destinazione d’uso.
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 51 - Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP dell’11 marzo 1988 (d’ora in poi
DMLLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996,
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del
cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili
a sua cura e spese.
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Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in prossimità degli scavi in area delimitata e protetta, previo assenso della Direzione dei
Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di
danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell’art. 36 del Cap. Gen.
n. 145/00.
Art. 52 - Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà poi
all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi
durante la demolizione.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
(Solo in caso di importanti ed estese demolizioni)
La successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla
direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro.
È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal
piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i
prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato Speciale.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza
alcun compenso.
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Visto: il R.U.P.
Ing. Paola Cannizzaro
Il Progettista Arch. Riccardo Romagnoli
Art. 53 - Opere di vetrazione e serramentistica
1. Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portefinestre o porte.
Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
2. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal
progetto; ove quest’ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni
dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere
considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di
trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni
nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l’isolamento termico ed acustico, la
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN 12758 del 2004 e UNI 7697 del 2002). Gli smussi ai bordi e negli
angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che
si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei
tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque
protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale
elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della
lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le
lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali,
maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici
ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento
nel suo insieme.
L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione.
Materiali e posa in opera”) potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato
Speciale nei limiti di validità della norma stessa.
3. La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e, qualora
non precisato, secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo
da evitare sollecitazioni localizzate.
b) Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
– assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico;
– gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò
non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di
mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
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– il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento od i
carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre).
c) la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali
non tessuti, fogli, ecc.;
– curando l’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.
d) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni
meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le
istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la
realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei
fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capitolato Speciale e del
produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
(stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative
di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
Art. 54 - Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
1. Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi
interni al sistema rispetto all’esterno; per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di
dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od
inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente
realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2. Quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) ciascuna delle categorie di parete sopra citata si intende composta da più strati
funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come
segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al
presente Capitolato Speciale (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti
metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a
seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla
struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni
(bullonature, saldature, ecc...) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno
prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc..., sarà effettuata rispettando le
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il
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progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le
prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti
localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc… La
posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali
protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell’art. 44 del presente
Capitolato Speciale a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell’art.
39 del presente Capitolato Speciale relativo alle opere di muratura, tenendo conto delle modalità di
esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di
isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con
precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date
nell’art. 40 del presente Capitolato Speciale relativo alle coperture piane.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all’art. 16 del presente Capitolato Speciale
sull’esecuzione di queste opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di
prestazione richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità
meccaniche e chimiche.
Nel corso dell’esecuzione si curerà la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle interferenze
con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere
d’aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la
funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere
realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell’art. 18 del presente Capitolato Speciale
relativo ai prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di appositi attrezzi)
ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che
svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o
comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di
collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l’adeguata
trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di
completamento, ecc. sarà realizzato con l’interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc... che
garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature,
ecc...
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc…
3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la
realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei
fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capitolato Speciale e del
produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature, allineamenti, ecc… Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei
serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non previsti, e prove
orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
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Art. 55 - Esecuzione delle pavimentazioni
1. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (se la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del
terreno).
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dai seguenti
strati funzionaliii:
a) Pavimentazione su strato portante:
– lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;
– lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;
– lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;
– lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
– lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,
ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:
– strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
– strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;
– strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;
– strato di compensazione con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed
eventualmente di incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).
b) Pavimentazione su terreno:
– il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;
– strato impermeabilizzante (o drenante);
– lo strato ripartitore;
– strati di compensazione e/o pendenza;
– il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste possono essere previsti altri strati
complementari.
3. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni
già date nel presente Capitolato Speciale su strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, strutture miste
acciaio e calcestruzzo, strutture di legno, ecc…
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta ii Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.
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o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità
dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di
calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerà oltre alla
corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei
punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare
azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie
finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
d) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi
particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la
realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
e) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date nell’art. 10 del presente Capitolato Speciale sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.
f) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o
schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all’art. 12 del presente Capitolato
Speciale sulle coperture continue.
g) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’art. 17 del presente
Capitolato Speciale sulle coperture piane.
h) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i
prodotti alle prescrizioni già date nell’art. 20 del presente Capitolato Speciale. Durante la fase di posa in
opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la
corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti
di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno
contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero,
ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc.,
con lo strato sottostante e sovrastante.
i) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
4. Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati
nel progetto, ove la stessa non sia specificata in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di
portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, etc... si procederà alle operazioni di costipamento
con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento)
dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua,
ecc… In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.
b) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni, già fornite per i materiali
quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc…, indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme
CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti non-tessuti (geotessili). Per
l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in
modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per
gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc… In
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caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradaliiii.
c) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per
la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta
esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti
particolari.
d) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è
ammesso che lo stesso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia utilizzato
materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o,
comunque, scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al
momento dell’esecuzione.
e) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’art. 10 del presente Capitolato Speciale sui
prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc...). Durante
l’esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni
fornite dal progetto stesso e, in particolare, la continuità e la regolarità dello strato (planarità,
deformazioni locali, pendenze, ecc.), l’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre
l’impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle
condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli
strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verificherà:
– il collegamento tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con
prodotti preformati;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
– adesioni fra strati (o quando richiesto l’esistenza di completa separazione);
– tenute all’acqua, all’umidità, ecc…
b) A conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento (anche solo localizzate) formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc… che siano significativi delle ipotesi previste dal
progetto o dalla realtà. Avrà cura poi di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla
descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 56 - Impianto elettrico e di comunicazione interna
Disposizioni generali
1. Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell’impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, dovrà prestare particolare attenzione alla verifica della
completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze con
altri lavori. Dovrà verificare, inoltre, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a
quanto stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico come precisato nella
«Appendice G» della Guida CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d’arte.
Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.
iii Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.
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2. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza al DLgs 81/2008 e al DM 22
gennaio 2008 n. 37 per come modificato dalla legge n. 133 del 2008. Si considerano a regola d’arte gli
impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o
di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI 64-8: ............................................................................................................................ Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata a 1.500 V
in corrente continua.
CEI 64-2: .....................Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEI 103-1: ..................................................................................... Impianti telefonici interni.
CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici.
Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818 del 7 dicembre
1984 per quanto applicabili.
3. Ai sensi del DM del 22 gennaio 2008 n. 37, della legge 17/2007, “Regolamento di attuazione della legge
17/2007, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di
conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge
17/2007, recante norme per la sicurezza degli impianti”, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito
a regola d’arte ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la
conformità, ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno
degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure
deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel
campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento
dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/68.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti
4. Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina
elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri
elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi;
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:
– l’impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;
– l’impianto videocitofonico;
– l’impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L’impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.
È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la
definizione della destinazione d’uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi
tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed
altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliarie telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI per la
dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali.
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare
l’Ente distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà contattare la
Telecom.
5. Criteri di progetto
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l’analisi dei carichi previsti e prevedibili per
la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e
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costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il
dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regine, che per il funzionamento anomalo
per sovracorrente.
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell’impianto non deve essere superiore al 4% del
valore nominale.
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti
dell’impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito
minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi
presumibili.
È opportuno:
– ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristica L o comunque assumere quale tempo d’intervento massimo per essi 0,4 s;
– ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell’intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).
6. Criteri di scelta dei componenti
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici
rispondenti alle norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alla norma CEI 23-5/17, gli involucri di
protezione rispondenti alle norme CEI 70-1).
Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio
7. Generalità sulle condizioni di integrazione
Deve essere curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio e la
loro coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale scopo dovranno essere formulate indicazioni generali
relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei
locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre). Per la definizione di tali indicazioni si può fare
riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato.
È opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze
dannose ai fini dell’installazione e dell’esercizio.
8. Impianto di terra
È indispensabile che l’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase
delle opere edili durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di
scavo o di infissione e quando inoltre, se del caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ai
ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI
64-8.
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione della resistività del terreno.
9. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del DM
37/2008. È opportuno predisporre tempestivamente l’organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi
per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1. Si fa presente che le suddette
norme prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto
1.2.17 della norma stessa.
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ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 57 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
L’IMPRESA AFFIDATARIA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(………………………….……………….…)
A norma e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. l’impresa affidataria con la
sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-9-10-11-13-14-15-17-
18-23-25-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-
60-61-62-63-64-65-66-67-68 del presente Capitolato Speciale.
L’IMPRESA AFFIDATARIA
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SOMMARIO
PARTE PRIMA ........................................................................................................................................................ 2
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO............................................................................................................... 2
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO.................................................................................................................. 7
ART. 3 FORMA DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL’APPALTO ....................................................... 7
ART. 4 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED
IMPIEGO DEGLI STESSI ....................................................................................................................................... 7
ART. 5 OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE............... 8
ART. 6 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE .. 9
ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA ............................................................................................................... 9
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA ..................................................................................................................... 9
ART. 9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI ........................................................................................................................................................11
ART. 10 CRONOPROGRAMMA .......................................................................................................................11
ART. 11 PIANI PER LA SICUREZZA ...............................................................................................................11
ART. 12 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI ..............................................................................12
ART. 13 CONSEGNA DEI LAVORI ................................................................................................................13
ART. 14 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE...........................................................13
ART. 15 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI ...........................15
ART. 16 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO ............................................................................15
ART. 17 SUBAPPALTO ......................................................................................................................................15
ART. 18 VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO .................................................................................................18
ART. 19 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI ............................................................................................19
ART. 20 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE ....................................21
ART. 21 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ..........................................27
ART. 22 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE ................................................................................30
ART. 23 DOMICILIO ELETTO .........................................................................................................................30
ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO ...................................................................................................................................31
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ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ...............................................................................................31
ART. 26 INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 .................................................32
ART. 27 RECESSO DEL CONTRATTO ............................................................................................................32
ART. 28 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 ................................................................33
ART. 29 PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.
40 DEL 27 FEBBRAIO 2015 ...................................................................................................................................34
ART. 30 CONTO FINALE .................................................................................................................................36
ART. 31 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ..........................................................................36
ART. 32 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .............................................................................37
ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
37
ART. 34 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE ............................................................................38
ART. 35 CONTROVERSIE ...............................................................................................................................38
PARTE SECONDA .................................................................................................................................................40
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI ..................................................................40
ART. 36 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI ..............................................40
ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI .....................................49
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI ..............................................................................................49
ART. 38 - MATERIALI IN GENERE ...................................................................................................................49
ART. 39 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO ...........49
ART. 40 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE .................................50
ART. 41 - PRODOTTI A BASE DI LEGNO .......................................................................................................51
ART. 42 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE ..................................................................52
ART. 43 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE .............................................................................................53
ART. 44 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) .....................................................57
ART. 45 - INFISSI ................................................................................................................................................58
ART. 46 - PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI ............................................................59
ART. 47 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO ...................................................................................61
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ART. 48 - PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE ..................................................63
ART. 49 - PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO ...........................................................................64
ART. 50 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO .................................................................................65
MODALITÀ DI ESECUZIONE ...............................................................................................................................66
ART. 51 - SCAVI IN GENERE ............................................................................................................................66
ART. 52 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ...........................................................................................................67
ART. 53 - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA ........................................................................68
ART. 54 - ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE ........................................69
ART. 55 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI .....................................................................................71
ART. 56 - IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA ........................................................73
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ...............................................................................76
ART. 57 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ...........................................................76