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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. (COMUNE DI ASTI) PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON PANNELLI IN LAMIERA GRECATA COIBENTATA PREDISPOSTA A SOSTENERE IL POSIZIONAMENTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI, CON INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE ESISTENTI STRUTTURE SOTTOSTANTI, DELL’INTERO SITO DI VIA DELLE CORSE IN ASTI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Castello di Annone, settembre 2016 RETECNA s.r.l. Società di Ingegneria CASTELLO DI ANNONE (AT) Via Roma, 45 cap 14034 Tel. 0141 401555 – Fax 0141 401409 Email: [email protected] Visto: il Responsabile del Procedimento BOCCARDO Gian Paolo geometra COZZO Marco ingegnere MASINO Gianluigi ingegnere

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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

(COMUNE DI ASTI)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON PANNELLI IN LAMIERA GRECATA COIBENTATA PREDISPOSTA A SOSTENERE IL POSIZIONAMENTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI, CON INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE ESISTENTI STRUTTURE SOTTOSTANTI, DELL’INTERO SITO DI VIA DELLE CORSE IN ASTI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Castello di Annone, settembre 2016

RETECNA s.r.l. Società di Ingegneria CASTELLO DI ANNONE (AT) Via Roma, 45 cap 14034 Tel. 0141 401555 – Fax 0141 401409 Email: [email protected]

Visto: il Responsabile del

Procedimento

BOCCARDO Gian Paolo geometra

COZZO Marco ingegnere

MASINO Gianluigi ingegnere

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PARTE PRIMA

TABELLE ALLEGATE

TABELLA A AMMONTARE DELL’APPALTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE

DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO

DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE E DEL MANTO DI COPERTURA CON PANNELLI IN

LAMIERA GRECATA COIBENTATA PREDISPOSTA A SOSTENERE IL

POSIZIONAMENTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI, CON EVENTUALI

INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE ESISTENTI STRUTTURE

SOTTOSTANTI, DELL’INTERO SITO DI VIA DELLE CORSE AD ASTI.

Importi in Euro

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna

(a + b + c)

Importo lavori

soggetti a

ribasso

Importo lavori

in economia

non soggetti a

ribasso

Oneri per

l’attuazione dei

piani di sicurezza

non soggetti a

ribasso

TOTALE

1 A corpo 349.942,48 9.138,77 359.081,25

2 A misura 0 0 0

3 In economia 0 0 0

IMPORTO TOTALE 349.942,48 9.138,77 359.081,25

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla, colonna a), al quale

deve essere applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- dell’importo dei lavori in economia di cui alla colonna b),

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), e non soggetti

al ribasso d’asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti,

dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Contratto da stipulare a

Corpo, ai sensi dell’articolo dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd)

del d.lgs. 50/2016;

Avente per oggetto

la sola esecuzione di lavori pubblici

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TABELLA A1

RIPARTIZIONE IN BASE AI CORPI D’OPERA (solo per lavori a corpo – Gli importi comprendono gli oneri per la sicurezza)

Descrizione Importo Euro RIFACIMENTO COPERTURE

315.796,76

MIGLIORAMENTO SISMICO

37.226,76

ONERI DELLA SICUREZZA DI FASE

6.057,73

Totale lavori a corpo (Compresi gli oneri per la sicurezza) 359.081,25

TABELLA A2

LAVORI PER I QUALI È PREVISTO UN PERIODO DI GARANZIA

Descrizione lavori Tipo di garanzia richiesto Periodo di garanzia NULLA

TABELLA

A3 OBBLIGHI PARTICOLARI DI CUSTODIA DEL CANTIERE

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa

deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la

violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi

o dell’ammenda da Euro 51,65 (Lire 100.000) a Euro 516,46 (Lire 1.000.000).

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TABELLA «B»

CATEGORIE DI LAVORI DI CUI SI COMPONE L’OPERA

(prevalente, scorporabili, subappaltabili e non)

CATEGORIA PREVALENTE

Categoria ex allegato “A” del D.P.R. n. 34 del 2000 Euro Incidenza % manodopera

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Prevalente OG 1 353.023,52 25,00

I lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi del comma 3 dell’art.18 della Legge

n°55/90 (così come modificato in ultimo dall’art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) e dall’art. 141, comma 1, del

D.P.R. n° 554/99 sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti

necessari.

CATEGORIE DI LAVORI DA ESEGUIRSI DA PARTE DI INSTALLATORI QUALIFICATI

AI SENSI DELLA LEGGE N°46/90 e s.m.i. CIASCUNA DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

Categoria ex allegato “A” del D.P.R. n. 34 del 2000 Euro Incidenza % manodopera

NN Scorporabile e

subappaltabile NN --

NN Scorporabile e

subappaltabile NN --

Per i lavori sopra descritti vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla

legge n. 46 del 1990 e s.m.i. e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991.

Possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei prescritti; in caso contrario essi devono

essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo

verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti

necessari. Essi sono subappaltabili e scorporabili.

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri per la sicurezza

359.081,25

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TABELLA «C»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

CATEGORIE CONTABILI AI FINI DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

LAVORI A CORPO

DESCRIZIONE Importo euro % sul totale

(esclusa sicurezza)

RIFACIMENTO COPERTURE

315.796,76

90.24%

MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPRISTINI STRUTTURALI

37.226,76

10.63%

Totale lavori A CORPO (esclusi oneri per la sicurezza) 349.942,48

Oneri A CORPO per l’attuazione dei piani di sicurezza 9.138,77

Totale lavori A CORPO (compresi oneri per la sicurezza) 359.081,25 100,00

LAVORI A MISURA

DESCRIZIONE Importo euro % su importo lavori

a base d’asta NULLA 0,00

Totale lavori A MISURA (esclusi oneri per la sicurezza) 0,00 0,00

Oneri A MISURA per l’attuazione dei piani di sicurezza 0,00 0,00

Totale lavori A MISURA (compresi oneri sicurezza) 0,00 0,00

LAVORI IN ECONOMIA DESCRIZIONE Importo euro

NULLA

Totale lavori IN ECONOMIA (esclusi oneri per la sicurezza) 0,00

Oneri IN ECONOMIA per l’attuazione dei piani di sicurezza 0,00

Totale lavori IN ECONOMIA (compresi oneri sicurezza) 0,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (compresi oneri per la sicurezza)

359.081,25

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TABELLA «D» CARTELLO DI CANTIERE

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Comune di Asti

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA

COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELLA

IMPERMEABILIZZAZIONE E DEL MANTO DI COPERTURA CON PANNELLI IN LAMIERA

GRECATA COIBENTATA PREDISPOSTA A SOSTENERE IL POSIZIONAMENTO DI PANNELLI

FOTOVOLTAICI E/O TERMICI, CON EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE

DELLE ESISTENTI STRUTTURE SOTTOSTANTI, DELL’INTERO SITO DI VIA DELLE CORSE IN

ASTI.

Progettisti del Progetto Esecutivo Retecna srl - Ing. Marco COZZO

Direttore dei Lavori opere

architettoniche: Ing. Marco COZZO

Direttori operativi:

Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione:

Ing. Marco COZZO

Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione: Ing. Marco COZZO

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento: Ing. MASINO GIANLUIGI

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 420.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 349.942,48

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 9.138,77

IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro__________)

Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %

IMPRESA ESECUTRICE:

Qualificata per i lavori dell_ categori_:

_____, classifica ____________

_____, classifica ____________

_____, classifica ____________

Direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi regionali

Permesso di costruire n° ____ in data_______

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TABELLA «E»

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA

Descrizione Categoria Incidenza

manodopera %

Uomini*giorno

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI CATEGORIA PREVALENTE OG 1 25,00 437

NULLA CATEGORIE SPECIALIZZATE –

ART.72 DEL REGOLAMENTO-

TUTTE DI IMPORTO SUPERIORE AL

15% DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA E

A 150.000 EURO

NULLA 0,00 0,00

NULLA NULLA 0,00 0,00

NULLA CATEGORIE A QUALIFICAZIONE

OBBLIGATORIA

CIASCUNA DI IMPORTO SUPERIORE A

150.000 EURO

NULLA 0,00 0,00

NULLA NULLA 0,00 0,00

NULLA CATEGORIE A QUALIFICAZIONE NON

OBBLIGATORIA

CIASCUNA DI IMPORTO SUPERIORE A

150.000 EURO

NULLA 0,00 0,00

NULLA NULLA 0,00 0,00

NULLA LAVORI DA ESEGUIRSI DA PARTE DI

INSTALLATORI QUALIFICATI

AI SENSI DELLA LEGGE N°46/90

NULLA 0,00 0,00

NULLA NULLA 0,00 0,00

NULLA CATEGORIE DI IMPORTO SUPERIORE

AL 10% DELL’IMPORTO A BASE

D’ASTA

E INFERIORE A 150.000 EURO

NULLA 0,00 0,00

NULLA NULLA 0,00 0,00

Incidenza media manodopera % 25,00 437

Totale uomini * giorno

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TABELLA «F»

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

SCADENZE DIFFERENZIATE PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALI CONSEGNE FRAZIONATE E/O ULTIMAZIONI PARZIALI

n. Descrizione dei lavori da

eseguire In ordine cronologico

Co

nse

gn

a fr

azio

nat

a

Ese

cuzi

on

e d

ell’a

pp

alto

art

ico

late

in

più

par

ti (

RG

art

. 45

c. 1

0)

Tempo utile in giorni naturali e consecutivi, comprensivo del normale andamento stagionale

sfavorevole

IMPORTI su cui

verranno applicate le penali

(EURO)

Tempo per l’inizio della lavorazione decorrente

dalla consegna in giorni

Sospensioni programmate dei lavori

(obbligatorie prima di iniziare i

successivi)

Tempo utile progressivo

dalla consegna iniziale dei

lavori (Scadenza

differenziata per

l’applicazione delle penali)

1 RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMICO

NO SI 353.023,52 120 gg.

TOTALE

Totale tempo utile in giorni consecutivi

entro il quale i lavori dovranno essere

ultimati, a decorrere dalla consegna:

120 gg

Tutti i lavori compresi nell’appalto sono eseguiti nel rispetto dei termini previsti dalla precedente

tabella “F”.

Ai fini dell’applicazione delle penali per ritardata esecuzione previste nel contratto, si tiene conto del

rispetto delle soglie temporali indicate nella precedente Tabella F, considerate inderogabili,

relativamente all’ultima colonna – (Tempo utile progressivo dalla consegna iniziale dei lavori – Scadenza

differenziata per l’applicazione delle penali).

Nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale, l'appaltatore predispone e consegna alla

direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa che dovrà

assolutamente rispettare i termini temporali indicati nella precedente Tabella F, considerati

inderogabili, sempre relativamente all’ultima colonna.

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TABELLA G ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI N° TITOLO TAVOLA NOTE

01 Planimetria generale

1S Esecutivo strutturale

1V Elaborato tecnico di copertura (ETC)

Relazione tecnico illustrativa

Elaborati allegati al PSC delle fasi d’opera

TABELLA H

MANUFATTI ACCREDITABILI PARZIALMENTE

IN CONTABILITA’ PRIMA DELLA LORO MESSA IN OPERA

N° DESCRIZIONE MANUFATTI PREZZO A PIE’ D’OPERA

EURO NULLA

TABELLA I DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere previste nel progetto di manutenzione straordinaria necessari alla rimozione della copertura in

cemento amianto ed al successivo rifacimento dell’impermeabilizzazione e del manto di copertura con

pannelli in lamiera grecata coibentata predisposta a sostenere il posizionamento di pannelli fotovoltaici e/o

termici, dell’intero sito di via delle Corse in Asti, si possono riassumere nelle seguenti fasi descrittive:

a) apprestamento cantiere;

b) rimozione manto in lastre di fibroamianto;

c) discesa e smaltimento di lastre in fibroaminato;

d) rimozione di manto in guaina impermeabile bituminosa ardesiata e smaltimento;

e) rimozione di piccola e grossa orditura in legno;

f) rimozione lattoneria e smaltimento;

g) fornitura e posa di nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata preverniciata compresa

listellatura;

h) fornitura e posa di linee vita e sistemi di ancoraggio;

i) fornitura e posa di nuova lattoneria in lamiera zincata;

j) realizzazione di miglioramento sismico dei fabbricati in struttura prefabbricata con posa di piastre

metalliche fissate con tasselli chimici;

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k) realizzazione miglioramento sismico edificio in cemento armato in opera (B) con fornitura e posa di

capriate in struttura metallica;

ONERI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEL CANTIERE NON SOGGETTI A RIBASSO

Comprendenti quanto necessario alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro, compreso l’impianto

del cantiere con tutte le opere complementari quali recinzioni, baracca ad suo ufficio/spogliatoio, accessi

carrai, servizi igienici, barriere e passaggi pedonali protetti, cartelli segnaletici vari e semafori provvisori,

illuminazione adeguata, la formazione di canali e condotte provvisorie con eventuali sistemi di pompaggio

per l’allontanamento delle eventuali acque dal cantiere e quant’altro occorre per permettere l’esecuzione

dei lavori in condizioni di sicurezza, l’adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per la

presenza di linee e/o altri servizi (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotto ecc.) presenti

nel sottosuolo e/o aeree, con le prescrizioni dettate dagli Enti gestori. La segnaletica di sicurezza e ogni

altro onere necessario per il rispetto della sicurezza e dei documenti di valutazione dei rischi.

L’elencazione sintetica delle lavorazioni che formano la totalità dell’opera a corpo, viene inoltre

riportata all’art. 94 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

N. MATERIALI PROVENIENTI DA ESCAVAZIONI O DEMOLIZIONI CHE PERMANGONO DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

LUOGO DI TRASPORTO ED

ACCATASTAMENTO

1

NULLA

--

TABELLA L 2

INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE DEI MATERIALI PROVENIENTI DA ESCAVAZIONI

O DEMOLIZIONI CHE VENGONO CEDUTI ALL’APPALTATORE

N. MATERIALI PROVENIENTI DA ESCAVAZIONI O DEMOLIZIONI CHE VENGONO CEDUTI ALL’APPALTATORE

MODALITA’ DI ADDEBITO ALL’APPALTATORE

DEDUZIONE IN Euro

DALL’IMPORTO NETTO

DEI LAVORI E

PRECISAZIONI

DEDUZIONE GIA’

FATTA NELLA

DETERMINAZIONE

DEI PREZZO: SI/NO

1

Scavi di sbancamento

Smaltimento presso discarica autorizzata

0,00 SI

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PARTE SECONDA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Parte Prima

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI Ai fini del presente capitolato speciale d’appalto le abbreviazioni sotto riportate hanno il seguente

significato:

• Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);

• Decreto n. 81/2008 (decreto legislativo N. 81 del 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

• D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

• Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).

• Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

• Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

• Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

• Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

• D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);

• R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);

• DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

Articolo 2

OGGETTO DELL’APPALTO L’oggetto dell’appalto consiste in lavori di manutenzione straordinaria necessari alla rimozione della

copertura in cemento-amianto ed al successivo rifacimento dell’impermeabilizzazione e del manto di copertura con pannelli in lamiera grecata coibentata predisposta a sostenere il posizionamento di pannelli fotovoltaici e/o termici, con eventuali interventi di ripristino strutturale delle esistenti strutture sottostanti, dell’intero sito di via Delle Corse in Asti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto,

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con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 3 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Tutte le lavorazioni componenti l’appalto sono dettagliatamente descritte nella Tabella “I” allegata e all'art. 94 del presente capitolato speciale.

Articolo 4

AMMONTARE DELL’APPALTO L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito nella TABELLA A.

L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle opere a corpo a base d’asta, mediante massimo ribasso percentuale, (sulla voce opere a corpo di cui alla tab. A (ribasso che tiene conto del costo del personale, di ogni singolo concorrente, non soggetto a ribasso), aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggette a ribasso d’asta. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco, per le percentuali relative, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ai sensi degli articoli 43 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. Per le parti in economia costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati dalla stazione appaltante negli atti progettuali.

Articolo 5

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco per la stesura del computo metrico estimativo, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

I prezzi unitari di cui al comma 3, utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

Si precisa fin d’ora che lo stato d’avanzamento lavori, nelle singole categorie, è insindacabilmente deciso dal Direttore Lavori, sulla base della valutazione dell’effettivo avanzamento in percentuale dei lavori rispetto al totale, (CATEGORIE tab. C), da cui, detratta l’incidenza del costo della sicurezza, alla somma applicato il ribasso d’asta percentuale offerto dall’impresa in sede di gara, (ribasso che tiene conto del costo del personale, di ogni singolo concorrente, non soggetto a ribasso), alla somma aggiunta l’incidenza sicurezza, ne consegue l’importo netto da liquidare .

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, in sede di gara, s’intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, detratta in percentuale la quota di incidenza dei costi della sicurezza.. I prezzi unitari ribassati, come sopra definiti, con aggiunta dei costi della sicurezza, costituiscono i prezzi contrattuali.

Tutti i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, nei limiti in cui le stesse siano ammissibili.

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Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Articolo 6

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

La classificazione dei lavori in "categoria prevalente", "categorie scorporabili", "categorie scorporabili e subappaltabili" e "categorie subappaltabili" e nelle relative serie generali "OG" o specializzate "OS" è operata nella allegata tabella B allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Nella stessa tabella sono precisate le prescrizioni in materia di scorporabilità e subappaltabilità dei lavori. Alla stazione appaltante spetta il giudizio discrezionale di valutare “la minima correlazione tecnica

oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara” di cui all’art. 90 DPR 207/2010.

Ai sensi del Capo III del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 48, 89 e 105, del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, si precisa quanto segue:

1. Categoria OG1: Categoria prevalente. Eventuale subappalto non può superare la quota del 30 percento dell’importo complessivo del

contratto di lavori, servizi o forniture (comma 2 art 105 del D.Lgs. 50/2016) E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei loro confronti dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per il personale e gli oneri per l’ottemperanza ai piani di sicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il ribasso andrà formulato soltanto con riguardo alla residua somma detratti i costi del personale e della sicurezza .

Articolo 7

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’articolo 45,

commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto sono individuati nella tabella «C», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 8

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA Non sono accreditati in contabilità prima della loro messa in opera i materiali resi a piè d’opera, ancorché

accettati dalla direzione dei lavori. Sono accreditati in contabilità i manufatti resi a piè d’opera elencati nella Tabella “H” in misura pari alla

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metà del prezzo a piè d’opera indicato nella stessa Tabella “H”. I manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere

rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Parte II

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 9 QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO.

Per l'attuazione dei lavori in oggetto e per quanto non disciplinato espressamente nel presente Capitolato si fa rinvio alle seguenti disposizioni legislative: L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) (Per quanto applicabile) - con abrogazione dell’articolo 344 previsto nel D.Lgs 50/2016 Legge n. 55/90 (Legge 19.03.1990 n. 55, e s.m.i) (normativa Antimafia) (Per quanto applicabile) D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei o mobili) D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 – Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016): In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per la quale il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto d’appalto e nel presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici. L'impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, ai Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, relativamente ai materiali da costruzione, alla sicurezza ed igiene del lavoro e simili. Documenti che fanno parte del contratto. Il presente Capitolato Speciale d’appalto costituisce parte integrante del contratto d’appalto, unitamente a quanto segue: 1 Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici 2 Il Capitolato Speciale d’Appalto 3 Gli elaborati di progetto di seguito descritti:

- Relazioni tecniche - Tavole grafiche di progetto

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4 L’elenco dei prezzi unitari; 5 I piani di sicurezza previsti dall’art. 100 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 – (attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei e mobili 5 Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2106, D.P.R. 207/2010, e art 17 comma 1 lettera a, art 89 comma 1 lettera h, art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 6 Il crono programma Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: - la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; - Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016): - Non fanno invece parte del contratto e sono estranei dai rapporti negoziali: - il computo metrico e il computo metrico estimativo; - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorchè inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori,

DIRETTORE DI CANTIERE Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 10

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO Viene riconosciuta anticipazione di pagamento ai sensi art.35 comma 18 del D.lgs 50/2016. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei

lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, non inferiore a Euro 90.000,00 netti. L’importo totale degli acconti, comprensivo degli oneri di sicurezza, esclusa la rata di saldo, al netto della ritenuta dello 0,50%, non potrà superare il 95% dell’importo di contratto.

I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi

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dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro valore, valutato a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, la stazione appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata.

Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento delle rate di acconto.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.

Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc.) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc. (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.

I pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.

La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore.

Si richiama che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

L’ultima rata di acconto, se di importo inferiore al minimo di cui al comma 2, verrà liquidata come rata di saldo e pertanto seguirà la procedura di seguito esposta.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito

verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 2 del presente articolo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

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esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata

stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016. Tale garanzia sarà svincolata dopo due anni dal collaudo.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale l’appaltatore dovrà trasmettere per sé e per il suo tramite anche per i subappaltatori, tutti i dati necessari alla stazione appaltante per procedere alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l’importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S’intende che in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.

Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il

predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario. Tutti i pagamenti saranno effettuati, ai sensi della D.G.P. n. 215 del 12 gennaio 2006, entro 30 gg dalla

data di ricevimento della fattura o di altro documento di liquidazione fatti salvi i tempi di erogazione dei finanziamenti da parte dei soggetti competenti, qualora ne ricorra il caso.

Tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

Articolo 11

SUBAPPALTO E ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti n. 50/2016 eseguono in proprio le opere o

i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del degli articoli 105 e 174 del D.Lgs 50/2016.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

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b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 possono affidare in

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel 26 cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del D.Lgs 50/2016, all’appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, alle concessioni in materia di

subappalto si applica l’articolo 174 del Codice degli appalti n. 50/2016.

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2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184 del D.Lgs 50/2016. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:

a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di

nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori

indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al

pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016. Responsabilità in materia di subappalto L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

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Ai sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applicano le norme vigenti in materia di tessera di riconoscimento.

Pagamento dei subappaltatori La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni relative ai contratti collettivi, (in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo) e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarità contributiva. ( in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo).

Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,

comma 4, lettera b); b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, al fine della

verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale

Articolo 12 CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Particolari modalità di custodia del cantiere sono specificate nella Tab.A3 allegata al presente capitolato speciale.

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Articolo 13

CARTELLO DI CANTIERE L’appaltatore deve predisporre ed esporre sul cantiere numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «D», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Parte III

TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 14

CONSEGNA E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI L’appaltatore dovrà rispettare rigorosamente tutti i termini per l’esecuzione dei lavori previsti nella Tabella F.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; il verbale della consegna dei lavori è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; Qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori; - per il certificato di collaudo/regolare esecuzione; - qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento

lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area su cui devono eseguirsi i lavori, secondo

quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, è redatto in doppio esemplare ed è firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore. Un esemplare è inviato al responsabile unico del procedimento che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questi lo richieda.

Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che l’appaltatore intende far valere qualora abbia riscontrato all’atto della consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Termini per l'ultimazione dei lavori Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, fatto salvo diverse offerte in fase di gara,

è stabilito in giorni 180 (centoottanta) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016

Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i giorni di normale andamento

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stagionale sfavorevole partono dal primo di dicembre compreso per un totale di giorni 60. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata previsto dall’art. 230 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 15

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve

consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo rispettando rigorosamente tutti i termini per l’esecuzione dei lavori con relative scadenze differenziate, consegne frazionate e ultimazioni parziali previsti nella Tabella F, nonché il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante in sede di progetto. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di visto. In caso di mancata presentazione l’appaltatore dovrà rispettare lo sviluppo dei lavori richiesto dalla stazione appaltante.

Il cronoprogramma di progetto e quello esecutivo dei lavori potranno essere modificati o integrati esclusivamente dalla Stazione appaltante, di sua iniziativa o su richiesta dell’appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, mantenendo comunque sempre inalterato il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori, in particolare :

a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori; c)per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto delle scadenze differenziate previste nella Tabella F, considerate inderogabili.

In caso di consegna parziale, il cronoprogramma esecutivo dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Articolo 16 –

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione (in base alla tabella F): a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b)l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c)l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione

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delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d)il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal capitolato speciale d’appalto; f)le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g)le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. h)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Articolo 17

PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo lavori da eseguire nel periodo di tempo concesso dal contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori; c)nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati. d)nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nella tabella F del capitolato speciale d’appalto; La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,

qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale di scadenza differenziata di cui alla Tabella F del capitolato speciale, immediatamente successiva al verificarsi della condizione di ritardo.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei rispettivi lavori della soglia non rispettata indicata nella tabella F; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale (IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale l’Ente Appaltante potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per grave ritardo rispetto alle previsioni di programma dovuto a negligenza dell'Appaltatore ai sensi dell'Art. 136 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e smi e art. 119 del D.P.R. n°554/99.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non è previsto nessun premio di accelerazione.

Articolo 18 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di condizioni climatologiche eccezionalmente avverse, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il

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direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC..

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato

la interruzione. In ogni caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun

compenso e indennizzo. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini

contrattuali, con domanda motivata può richiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 16.

Il direttore dei lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette proprio parere al responsabile unico del procedimento che deve dare risposta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione la stazione appaltante dà sollecita comunicazione

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all’impresa via scritta o via pec.

Parte IV

CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Articolo 19 GARANZIA DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE

Garanzia per la partecipazione alla procedura Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata

"garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50

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per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (ctius: art. 104) del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

Garanzie definitive 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve costituire

una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

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assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi..

7. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

9. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Riduzione delle garanzie Ai sensi del comma 7 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo

eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

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regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

Articolo 20

ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 l'esecutore dei lavori è

obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

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Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 è facoltà dell'amministrazione, in casi specifici, non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Parte V

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 21

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Aggiudicandosi il presente appalto l’impresa si assume l’onere di realizzare un complesso di opere che

dovrà presentare le caratteristiche quantitative, qualitative, prestazionali e funzionali previste dagli elaborati grafici e scritto-grafici di progetto.

E’ quindi compito dell’appaltatore ottenere e garantire la necessaria capacità delle strutture sia per quanto riguarda l’interazione terreno/strutture di fondazione sia per quanto riguarda le singole membrature in elevazione.

Per quanto si riferisce al sistema di fondazioni esso dovrà essere realizzato in relazione sia ai carichi, sia ai sondaggi disponibili del sito e degli eventuali ulteriori sondaggi, rilievi e prove che l’appaltatore intendesse eseguire a suo carico ed onere.

La capacità portante e la rigidezza delle opere fondali e delle altre strutture dovrà in ogni caso essere tale da impedire deformazioni e cedimenti che possano arrecare all’opera costruendo degrado o lesioni o in generale perdita di funzionalità o di valore.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

Assicurare il transito lungo la strada e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali quali ponti di servizio, passerelle, ect. e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti (tutto ciò in aggiunta a quanto già prescritto all'art. 23 del presente Contratto).

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche e

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private occorrenti per la strada di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, manufatti, piani di appoggio dei rilevati, rilevati, fondazioni e pavimentazioni stradali, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato.

Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

L’esecuzione di tutte le opere, provviste per l’installazione e l’impiego di tutti i mezzi d’opera occorrenti per l’apprestamento ed il funzionamento con efficienza e modernità del Cantiere, quali steccati e recinzioni in genere, ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e quant’altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, depositi, ect..

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali per il ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli Uffici di Cantiere dell’Impresa stessa e ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

La predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazioni dei lavori e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; si dovrà tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal

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riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna nonché eseguire i tracciamenti e posa di capisaldi necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.

Le spese per fornire tutta l’assistenza richiesta dal collaudatore durante le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi necessari, nonché l’apprestamento dei carichi di prova sia statica che dinamica, escluso solo l'onorario per il collaudatore che resta a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta fissate dalla Direzione dei Lavori. Di ciascuna fotografia dovrà essere consegnato il negativo alla Direzione lavori o copia informatica.

La presentazione alla Direzione dei Lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera.

Notificare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori il nominativo del proprio "Direttore Tecnico di Cantiere”.

Le spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici dei ponteggi, delle centine e di tutte le ulteriori strutture provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle Norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni modificative ed integrative che potessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno, tramite l'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, essere sottoposti all'approvazione di autorità superiori.

Le spese per la verifica e/o l'approntamento degli elaborati esecutivi e dei calcoli delle opere d'arte e delle centine in c.a. e c.a.p. e acciaio da parte di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo attenendosi alle norme vigenti, con la spesa di detti incarichi.

Le spese per la verifica e/o l'approntamento degli elaborati esecutivi e dei calcoli delle opere in prefabbricato previste nel progetto (capannone industriale composto da bicchieri, pilastri, travi, tavelloni ecc.) in c.a. e c.a.p. e acciaio da parte di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo attenendosi alle norme vigenti, con la spesa di detti incarichi comprendente la predisposizione e firma degli elaborati e della documentazione esecutiva previsti dalla vigente normativa necessari per il deposito e successivo collaudo.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto, sulla scorta degli elaborati progettuali, integrati da quelli che egli stesso dovrà reperire a suo carico dagli Enti gestori degli impianti, alla ricerca delle tubazioni sotterranee mediante opportuni sondaggi. Le indicazioni contenute in merito nel progetto hanno la funzione di segnalazione di massima e non esimono l'impresa dal compiere in proprio la ricerca, né consentono la medesima di pretendere ulteriori compensi nel caso di indicazioni non conformi allo stato di fatto reale. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, MagisPO e altri eventuali) interessati

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direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L’Impresa inoltre in fase esecutiva dovrà contattare i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori con linee aeree od altre (ENEL, TELECOM, ITALGAS, Acquedotti, Comune, Prefettura, ecc.) al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previo esecuzione a cura e spese dell’appaltatore dei necessari sondaggi. Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei lavori sarà a totale ed esclusivo carico dell’Impresa Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo l’esecuzione dei lavori, l’Impresa dovrà attenervisi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali tutte le spese inerenti l’interferenza e/o lo spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e l’appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura; è a cura e spese dell’Appaltatore anche l’ottenimento dei relativi nulla-osta.

Provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, anche in relazione ai materiali impiegati, impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del Codice Civile, anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, l’opera sarà favorevolmente collaudata.

In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non esonera l’Impresa dalla piena responsabilità derivatele per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

L’appaltatore è tenuto a trasmettere, all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione: - per sé e suo tramite per le imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori copia della denunzia agli

enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici; - per sé e suo tramite per le imprese subappaltatrici prima di ciascun pagamento tutti i dati necessari alla

stazione appaltante per procedere alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

-entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso effettuati al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.

Tutti gli oneri e le spese per la redazione e la consegna alla Stazione appaltante del piano sostitutivo e quello operativo di sicurezza in base al D. Lgs. n° 81/2008 e la scheda di valutazione dei rischi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all’appalto, alla stipulazione e registrazione del contratto d’appalto. Inoltre tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all’atto di collaudo.

Tutte le spese necessarie per la produzione e prova dei materiali da costruzione impiegati (calcestruzzo, ferro ecc.) richiesti dalla D.L. o dal collaudatore, i certificati dei cubetti e delle barre di acciaio richiesti dal collaudatore, eventuali prove di carico richieste dalla D.L. o dal collaudatore.

Dotarsi di tutti i certificati di idoneità e regolarità sia tecnica che alle norme vigenti dei mezzi ed attrezzature utilizzate (ponteggi, betoniere, sabbiatrici, ecc.)

Dotarsi in caso di utilizzo di ponteggio del relativo PIMUS. Fornire i certificati di qualità, delle ditte produttrici, dei materiali usati prima del loro utilizzo per

attestarne l’idoneità qualitativa a quanto richiesto progettualmente e per essere accettati dalla D.L.. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: - tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; - le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice; - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; b)il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e

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tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;

c)note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

Per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

I costi per allaccio e consumo di acqua, corrente elettrica, telefonica sono a carico dell’appaltatore. I materiali provenienti da scavi e da demolizioni, se non riutilizzati o diversamente indicati in ambito

progettuale, sono di proprietà dell’appaltatore e di ciò se ne è tenuto conto nella determinazione dell’ammontare contrattuale;

detti materiali dovranno essere allontanati dal cantiere con corretto trasporto e smaltimento secondo le normative di legge vigenti;

l’appaltatore è comunque tenuto a dare tutte le informazioni utili alla D.L. sull’avvenuto smaltimento, con autodichiarazione per i materiali classificabili “non rifiuti” e la consegna di copia del formulario in caso di materiali classificabili “rifiuti speciali e/o pericolosi”.

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata capacità, ed adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'impresa risponde dell’identità e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L’ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori non regolarmente autorizzato.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nell’importo contrattuale.

Articolo 22 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo e secondo le risultanze degli elaborati grafici ed ogni altro allegato progettuale contrattualmente vincolante; il corrispettivo contrattuale dei lavori a corpo è fisso ed invariabile. Ai sensi della Deliberazione dell’AVCP n. 56 del 03/12/2008 D.Lgs 50/2016 Artt n. 191 e n. 106, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Le opere vanno eseguite per le quantità necessarie per rendere l’opera finita, funzionale a regola d’arte a prescindere dalle quantità previste in progetto ed elenco prezzi.-

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo è sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati secondo le regole dell’arte.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e

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previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella C, allegata al capitolato speciale che si intende qui integralmente trascritta, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ad insindacabile valutazione della D.L..

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero-dimensione-spessore-peso-a corpo, al solo scopo di verificare l’effettiva corrispondenza tra le prescrizioni del progetto del presente Capitolato Speciale e quanto realizzato in sede di realizzazione dell’opera, in quanto il suddetto appalto si intende affidato a corpo.

I lavori saranno comunque liquidati in base all’importo a corpo previsto dal presente Capitolato Speciale, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori alle indicazioni di progetto.

Nel caso che, dalle misure di controllo risultassero dimensioni sostanzialmente minori di quelle indicate in

progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, così da far venire meno la validità del progetto e dell’importo contrattuale, sarà compito della Direzione Lavori, in seguito a decisione dell’Amm.ne, ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell’Impresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate con le opportune detrazioni.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza di cui alla Tabella A allegata al Capitolato Speciale d’Appalto, sono valutati in modo proporzionale ai lavori eseguiti.

Articolo 23 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

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Articolo 24 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati con gli stessi criteri.

Articolo 25 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile ai sensi art. 133 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e smi abrogato dal 19.04.2016 dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

Articolo 26

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella C, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni

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siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale

come determinati ai sensi dell’articolo 4. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,

Articolo 27 SCADENZE DIFFERENZIATE

Per l'esecuzione dell'opera non sono previste scadenze differenziate. allegate alla tabella F del presente capitolato.

Articolo 28

LAVORI PER I QUALI È PREVISTO UN PERIODO DI GARANZIA Per i lavori di cui al presente appalto non sono previsti particolari periodi di garanzia, se non quelli previsti

dalle vigenti leggi sui lavori pubblici.

Articolo 29 NECESSITÀ DI CUSTODIA CONTINUATIVA

Durante il periodo di esecuzione dei lavori non è richiesta la custodia continuativa del cantiere. I particolari obblighi di custodia del cantiere sono dettagliatamente specificati nella Tabella A3 allegata al presente capitolato speciale.

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Parte VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI LAVORO DIPENDENTE

Articolo 30 NORME DI SICUREZZA GENERALI

A scopo di chiarimento si fornisce nel seguito l’elenco delle figure dell'Impresa esecutrice dei lavori che opereranno nel cantiere con le rispettive attribuzioni in materia di responsabilità ai fini della sicurezza:

- Direttore Tecnico ed Assistente di cantiere dell’Impresa - Figure incaricate dall’Appaltatore, in quanto

datore di lavoro, dell’applicazione delle misure generali di tutela previste del D.Lgs. n° 81/2008; nonché del

mantenimento del cantiere in condizioni di salubrità, della scelta delle postazioni di lavoro, delle condizioni di

movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.

Il Direttore Tecnico e l’Assistente di cantiere devono essere inoltre delegati dall’Appaltatore (ciascuno per

quanto di propria competenza) a programmare ed organizzare la manutenzione ed il controllo dei mezzi

operativi, delle macchine e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la

sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il Direttore tecnico di cantiere

garantisce inoltre la sorveglianza circa l’applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel

piano di sicurezza e coordinamento.

Gli stessi, in qualità di tecnici idonei secondo le normative di legge, assumeranno a nome dell'Impresa

piena e completa responsabilità per quanto concerne:

- l'esecuzione e la stabilità delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;

- il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle misure per la

sicurezza fisica dei lavoratori", ai sensi dell'Art.18 della Legge 19/03/1990 n°55 e art.9 del D.P.C.M. n°55 del

10/01/1991, e la conservazione di copia dello stesso in cantiere a disposizione delle autorità competenti

preposte alle verifiche ispettive e di controllo;

- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e di tutte le disposizioni di sicurezza

e tecnica in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.

Le prescritte preventive approvazioni degli elaborati esecutivi da parte della Direzione dei Lavori non

sollevano minimamente le suddette responsabilità del Direttore Tecnico di Cantiere e dell'Impresa stessa

circa la progettazione e la buona esecuzione delle opere essendo la Direzione dei Lavori Provinciale

effettuata a norma del regolamento generale, al solo e precipuo scopo di garantire alla Stazione Appaltante

l'esatto adempimento e la puntuale esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa.

- Preposto dell’Impresa - Il preposto è la figura incaricata dall’Appaltatore per sovrintendere

all’esecuzione dei lavori relativi al cantiere a lui affidato, impartendo le istruzioni di lavoro e le misure di

prevenzione desunte dal documento generale di valutazione dei rischi dell’impresa (ai sensi del D.Lgs.

81/2008) e delle ulteriori istruzioni particolari contenute nel piano di sicurezza.

In particolare si rammenta che egli è mandatario di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, in merito alla

manutenzione ed al controllo prima di entrata in servizio e periodicamente durante i lavori, delle macchine,

dei dispositivi di protezione individuale, al fine di individuarne i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e

la salute dei lavoratori.

L’Impresa dovrà comunicare al Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed alla Direzione Lavori

il nominativo del Preposto incaricato della sorveglianza al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi, ai

sensi dell’art.17 del capo IV del D.P.R. 164/56.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele

necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per

evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che qualora per mancanza, insufficienza ed inadeguatezza di segnalazioni nei lavori e/o il

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mancato rispetto del “piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, dovessero verificarsi danni alle

persone od alle cose, sarà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale ed il personale da essa

dipendente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che potesse provenire da terzi e l'Impresa

provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Appaltatore è tenuto a nominare uno o più tecnici "Direttori Tecnici di Cantiere" dei quali dovrà

notificare i nominativi alla Direzione dei Lavori entro e non oltre la data di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e

della perfetta esecuzione o riuscita delle opere affidategli, intendendosi esplicitamente che le norme

contenute nel presente capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro

osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

L'assuntore è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi

dipendenti.

Il Coordinatore per l’esecuzione dovrà essere tempestivamente informato dal Direttore Tecnico di

cantiere o dall’Assistente dell’Impresa, di eventuali modifiche operative o di eventuali difficoltà che

comportino maggior rischio per gli addetti o per terzi esterni al cantiere; le modifiche operative che

comporteranno la variazione dello stato di rischio per il personale richiederanno l’adeguamento del piano di

sicurezza da parte del Coordinatore per l’esecuzione.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento

Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L' appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, come

sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori od a guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti,

fanali, nonché con i segnali di prescrizione, ecc., prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n. 285/92) e

relativo Regolamento d’esecuzione (D.P.R. n. 495/92) e relativi aggiornamenti.

Dovrà provvedere pure ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori

di scalpellino ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei

terzi ed allo scrupoloso rispetto di quanto contenuto nel "piano delle misure per la sicurezza fisica dei

lavoratori" (D. Lgs. n° 81/2008).

Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilità,

dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare i lavori stessi.

Nei casi d'urgenza però l'appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere

eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei

Lavori.

L' appaltatore non avrà mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed

indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando

riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Come pure nel caso

che Comuni od altri Enti a causa dell'aumento o della modifica del transito in dipendenza della esecuzione

dei lavori dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a

carico dell'Impresa.

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell’attuazione del

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piano di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell’emissione

degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere

liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l’Impresa avrà ottemperato alla regolarizzazione delle

misure di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori col personale tecnico idoneo di provata

capacità e adeguato numericamente alle necessità. Il personale dell'Appaltatore dovrà restare subordinato

alla Direzione dei Lavori ed ai tecnici che ne fanno parte.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale in servizio presso questa

Amministrazione Provinciale, anche se lo stesso personale è presente sul cantiere.

Articolo 31 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del

2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e

di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della

Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e

preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi

di vigilanza.

L’accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Articolo 32 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza

comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere

aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. In caso di mancato rispetto del

termine di cui sopra l’Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, procederà ad incamerare la cauzione

provvisoria, a revocare l’affidamento al concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara e ad affidare

l’esecuzione dei lavori al concorrente che segue in graduatoria. E’ fatta salva la richiesta di risarcimento

danni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

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L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a, le proposte si intendono accolte; b. nei casi di cui al comma1, lettera b, le proposte si intendono rigettate. c. nei casi di cui al comma 1, lettera a, l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non

può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 33

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del

2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive del decreto legislativo n. 81/2008 e

s.m.i. e alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore

letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente, prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la

dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria

capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza (di coordinamento o sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione

del contratto.

Ai sensi del comma 17, art 105 del D.Lgs. 50/2016, i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9

aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti

con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte

di tutte le imprese.

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Articolo 34

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a

garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con

D.M. n. 145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante, su

semplice richiesta scritta dei succitati enti previdenziali ed assistenziali, effettuerà direttamente i pagamenti

dovuti dall’appaltatore trattenendo le relative somme su qualsiasi credito maturato dallo stesso per

l'esecuzione dei lavori ed eventualmente, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procedendo all'escussione

della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per

la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi della legge 123/2007 nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il personale

occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la

propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante

annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente

competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai

fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a

prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si

applicano le disposizioni di cui al comma 1.

La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro,

della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione

amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di

diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti

dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il

quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza

ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

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Parte VII

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 35 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere

eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del

danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista

dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non

inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo

cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Termini per l’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre

mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto

richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 36 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna ed utilizzare le opere immediatamente dopo

l’emissione del certificato di ultimazione, anche se non trascorso il periodo assegnato per il completamento e

il periodo di eliminazione di vizi e difformità.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà l’appaltatore non può opporvisi per alcun motivo,

né può reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa

per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

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La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,

lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa

per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Parte VIII

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 37 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 , le stazioni appaltanti

possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai

sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle

amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo

106, comma 2 del Codice degli appalti n. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,

lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui

all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo

170, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere

escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs 50/2016,

secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del

presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso

qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

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ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs

50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può

essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al

responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero

scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile

del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico

dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere

inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e

redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la

stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione

del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di

consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in

consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,

un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è

accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e

quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la

presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato

nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita

all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della

facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve

provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze

nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine

assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La

stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,

possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore

dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93,

pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il

risarcimento dei danni.

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Articolo 38 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali

il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all’Amministrazione appaltante a giudizio

insindacabile di questa.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,

è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 39 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,

della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei

siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i

lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono

l’immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 40

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 1. Ai sensi dell’art, 110 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai

sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in

offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato

con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero

essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di

altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di

concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i

contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la

stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un

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altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica,

nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa

concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso

della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare

regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei

contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di

gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Qualora l’esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di

una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del

18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE” .

Articolo 41 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato

di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento e riconosciuto dallo stesso.

Articolo 42 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e successive

modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato

generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-

colare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile.

Articolo 42bis

CONTROVERSIE Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori

comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il

responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,

ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni

dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante,

entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di

accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.

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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell’accordo bonario cui al precedente comma, sono decise dall’Autorità Giudiziaria

competente del Tribunale di Asti , restando esclusa la competenza arbitrale.

L’autorità Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e

all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla

complessità delle questioni.

La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale

siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che

ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a

diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali

cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente

approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono

state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori,

servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed

esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero

200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si

tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il

rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente

competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

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PARTE TERZA

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Parte I

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Articolo 43 MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 44

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIA

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.

c) Cementi e agglomerati cementizi. 1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595

(vedi anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio

1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 2) A norma di quanto previsto dal D.M. 9 marzo 1988, n. 126, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della

L. 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6. f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale,

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dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI 2332.

1) Sabbia per murature in genere. Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332. 2) Sabbia per intonacature ed altri lavori. Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita

da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332. 3)Sabbia per conglomerati cementizi. Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 25 marzo 1980 All. 1

punto 1.2. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Articolo 45 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Articolo 46 ELEMENTI DI CALCESTRUZZO CELLULARE

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) saranno in calcestruzzo cellulare.

Il calcestruzzo cellulare sarà composto da sabbia ad alto tenore di silice, cemento, calce, acqua ed espandente rispondenti alle UNI EN 771-4.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.

È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

I blocchi di calcestruzzo cellulare saranno uniti, rifiniti e rivestiti con idonei prodotti forniti, garantiti e

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certificati dallo stesso produttore dei blocchi stessi.

Articolo 47 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Articolo 48

PRODOTTI A BASE DI LEGNO Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura ed

indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: - tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm; - tolleranze sullo spessore: ± 2 mm; - umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829; ove necessario possono essere prese a riferimento le indicazioni riportate dalle norme ISO 1029, ISO

1030, ISO 1031, riferite ai Segati di conifere - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni; ed alle norme ISO 2299, ISO 2300, ISO 2301, riferite ai Segati di latifoglie - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni.

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 316.:

La superficie potrà essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura) - levigata (quando ha subito la levigatura) - rivestita su uno o due facce mediante (Ad esempio: placcatura, carte impregnate, smalti, altri). Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alle norme:

UNI EN 317, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321: I pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli

relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: - tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; - tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; - umidità del 10%: ± 3%; Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alla norma SS UNIV 40.03.093.0: I pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: - tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm (UNI EN 315);

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- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm (UNI EN 315);

Articolo 49 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

Articolo 50

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

Articolo 51

PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei

sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme, si rinvia all'articolo sull'esecuzione

delle coperture discontinue. I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai

fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione, le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

“OMISSIS”

Le tegole di calcestruzzo per coperture “OMISSIS”

Le lastre di fibrocemento. “OMISSIS”

Articolo 52

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURE PIANE I prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane che si presentano sotto forma di: - membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; - prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su

eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale), fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base: 1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,

bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura

poliammide tessuto, armatura polipropilene in film, armatura alluminio in foglio sottile, ecc.); 3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere in film da non asportare,

graniglie, ecc.); 4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non-tessuto, sughero, alluminio

in foglio sottile, ecc.). b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 2) asfalti colati; 3) malte asfaltiche; 4) prodotti termoplastici; 5) soluzioni in solvente di bitume; 6) emulsioni acquose di bitume;

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7) prodotti a base di polimeri organici. c) I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate

negli articoli relativi alla posa in opera. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire

(esempio: strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza e/o a complemento, alle seguenti prescrizioni.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare: - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa areica; - resistenza a trazione; - flessibilità a freddo; - comportamento all'acqua; - permeabilità al vapore d'acqua; - invecchiamento termico in acqua; - le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380 oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. (Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629, per le caratteristiche sopracitate sono valide anche per questo impiego).

b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione del vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); - difetti, ortometria e massa areica; - comportamento all'acqua; - invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI 9168 oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629, per le caratteristiche sopracitate, sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare: - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa areica; - resistenza a trazione e a lacerazione; - comportamento all'acqua; - le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria.

Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI 9168 oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629, per le caratteristiche precisate, sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare: - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); - difetti, ortometria e massa areica; - resistenza a trazione e a lacerazione; - punzonamento statico e dinamico; - flessibilità a freddo; - stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; - stabilità di forma a caldo;

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- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua; - permeabilità al vapore d'acqua; - resistenza all'azione perforante delle radici; - invecchiamento termico in aria ed acqua; - resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); - resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); - le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria.

Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti) oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa areica; - resistenza a trazione e alle lacerazioni; - punzonamento statico e dinamico; - flessibilità a freddo; - stabilità dimensionali a seguito di azione termica; - stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); - comportamento all'acqua; - resistenza all'azione perforante delle radici; - invecchiamento termico in aria; - le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione; - l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti) oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente comma a) ed utilizzate per

impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c). a) I tipi di membrane considerati sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura. [Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico, anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subìto un processo di reticolazione (per esempio: gomma vulcanizzata)].

- Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura. - Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. [Per materiale plastomerico si

intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego, ma che non abbia subìto alcun processo di reticolazione (per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate)].

- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura. - Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio: polietilene ad alta o bassa densità,

reticolato o non, polipropilene). - Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio: polietilene clorosolfanato)

dotate di armatura. - Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni

di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta; in questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. b) Classi di utilizzo.

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Classe A - membrane adatte per condizioni statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o non (per esempio: fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio: discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio: acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche

caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che, nell'esperienza progettuale e/o applicativa, risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste

“OMISSIS”

Articolo 53

PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) “OMISSIS”

Articolo 54

PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei

lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; - diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del

supporto al quale sono destinati; - durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la loro funzionalità; - durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di

destinazione. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al

progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per

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altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i

prodotti forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: - compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; - durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con un decadimento

delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità; - durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o

nell'ambiente di destinazione; - caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad

una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,

filtranti e di drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in: - tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); - non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con

trattamento meccanico (agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche secondo i modelli di controllo riportati nelle norme:

UNI 8279/1/3/4/12/13/17 e UNI 8986. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad

una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovrà essere precisato: - se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; - se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; - il peso unitario.

Articolo 55

INFISSI “OMISSIS”

Articolo 57

PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI “OMISSIS”

Articolo 57

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico

attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o agli impianti.

I materiali di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione

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dei risultati sarà quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI ENI 824, UNI ENI 825 e, in loro mancanza, quella della letteratura tecnica.

I materiali isolanti da impiegarsi sono i seguenti: - sottofondo della pavimentazione da eseguirsi in massetto con getto di calcestruzzo inerte leggero in

perle di polistirene espanso a granulometria costante, perfettamente sferico ed a densità controllata, preparato con speciali additivi che ne consentano la perfetta impastabilià con il legante idraulico, la non galleggiabilità, la distribuzione omogenea dell’impasto delle stesse, densità 30 kg/mc, spessore medio cm. 10;

- isolamento pavimentazioni su terreno con lastre di polistirene espanso estruso- CO2 (XPS) di densità 35-40 kg/mc (conduttività termica 0,040 W/mK) spessore cm 10;

- supporto dei pannelli radianti dell’impianto di riscaldamento a pavimento con lastre di polistirene espanso estruso- CO2 (XPS) di densità 35-40 kg/mc (conduttività termica 0,040 W/mK) spessore cm 7;

- isolamento a cappotto realizzato con Pannello isolante in polistirene espanso EPS-F20 di densità 20 kg/mc (conduttività termica 0,036 W/mK) per sistemi di isolamento termico spessore cm 8;

- Per solaio sottotetto lastre di polistirene espanso estruso- CO2 (XPS) di densità 35-40 kg/mc (conduttività termica 0,040 W/mK) spessore cm 20.

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate,

si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: a) dimensioni: lunghezza - larghezza - spessore valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure

specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

b) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori;

c) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla L. 16 gennaio 1991, n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 ed UNI 7357 FA 1 - FA 2 - FA 3.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: - reazione o comportamento al fuoco; - limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; - compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse

caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei lavori può attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

Articolo 58

PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE “OMISSIS”

Articolo 59

PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO “OMISSIS”

Articolo 60

PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO “OMISSIS”

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Parte II

MODALITÀ DI ESECUZIONE

A) SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Articolo 61 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 40, comma 3.

Articolo 62

SCAVI DI SBANCAMENTO Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Articolo 63

SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar

luogo ai muri o ai pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

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Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Articolo 64

SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.

26, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è facoltà della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Articolo 65

RILEVATI E RINTERRI Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le

pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in genere, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare, in tutto o in parte, i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo, contemporaneamente, le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere

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scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera, per poi essere riprese al momento della formazione dei suddetti reinterri.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È obbligo dell'Appaltatore (escluso qualsiasi compenso) dare ai rilevati, durante la loro costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

B) STRUTTURE DI MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO

Articolo 66 OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

Malte per murature. L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche

tecniche di cui agli artt. 7 e 8. L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia

accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati, il fornitore dovrà certificare, con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione, confezionate anche con additivi e preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate, qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione. Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,

delle piattabande e degli archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: - ricevere le chiavi ed i capichiave delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature; - il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico dell'acqua usata, immondizie, ecc.); - il passaggio delle condutture elettriche, delle linee telefoniche e di illuminazione; - le imposte delle volte e degli archi; - zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione

prolungata in appositi bagnaroli e mai in aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie

esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso, in modo che la

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malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm. I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione, per dare maggiore presa all'intonaco od alla

stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per

evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Per le murature realizzate con blocchi in calcestruzzo cellulare, saranno utilizzati prodotti forniti,

garantiti e certificati dallo stesso produttore dei blocchi stessi; lo spessore dei giunti risulta di circa 1-1,5 mm. Per avere un idoneo ammorsamento, i corsi devono essere sfalsati di una distanza variabile fra 1/3 e 1/2 della lunghezza dei blocchi. Durante la posa è opportuno regolare la planarità dei corsi utilizzando il martello di gomma per il livellamento dei blocchi, eliminando le eventuali asperità o dislivelli superficiali con la pialla dentata.

Se la muratura dovesse eseguirsi con parametro a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di parametro, i giunti non dovranno avere la larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e lisciati con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantiene, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) con dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.

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Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche. Si dovrà fare riferimento alle norme del D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa Circolare 4 gennaio

1989, n. 30787. In particolare, vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono. a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in

opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta. Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale; - laterizio alleggerito in pasta; - calcestruzzo normale; - calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali. La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili e

resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici e non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza, sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.

In particolare, gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi: 1) muratura di pietra non squadrata: composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto

in opera in strati pressoché regolari; 2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di

conglomerato semplice o armato, oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda posta in opera in strati regolari.

Muratura portante: particolari costruttivi. L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura

tridimensionale, costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.

A tal fine si deve considerare quanto segue: a) Collegamenti.

I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai, la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi, purché ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali esistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.

b) Cordoli.

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In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, con larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante e comunque non inferiore a 12 cm, e con altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm2, con diametro non inferiore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm2 per ogni

piano. La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura

in elevazione. In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo. Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm posti a distanza non

superiore a 30 cm. Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con

diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm. Negli incroci a L, le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo

squadro delle barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo. c) Incatenamenti orizzontali interni.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli. Nella direzione di tessitura del solaio, possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento

è assicurato dal solaio stesso. In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzontali saranno

obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale

pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri.

Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori: a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni: 12 cm; b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni: 20 cm; c) muratura in elementi resistenti artificiali forati: 25 cm; d) muratura di pietra squadrata: 24 cm; e) muratura listata: 30 cm; f) muratura di pietra non squadrata: 50 cm.

Paramenti per le murature di pietrame.

“OMISSIS”

Articolo 67

COSTRUZIONE DELLE VOLTE

“OMISSIS”

Articolo 68 RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI

“OMISSIS”

Articolo 69 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Impasti di conglomerato cementizio. Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto

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nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono

essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento e, quindi, il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858. Controlli sul conglomerato cementizio. Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto

specificato nel suddetto Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di

qualificazione, controllo di accettazione e prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del suddetto Allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale. Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme

contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: - saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; - manicotto filettato; - sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso, la

lunghezza della sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Le piegature di barre di acciaio incrudito a freddo non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.

Tali misure devono essere aumentate e al massimo, portate rispettivamente, a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una volta

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il valore del diametro delle barre medesime e, in ogni caso, a non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Inoltre, esso non deve

avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso. Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi alle

prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare: Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni,

facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25

mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.

Si deve, altresì, prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ad ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma «sforzi/allungamenti», a scopo di controllo delle perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M. 9 gennaio 1996.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta e le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.

Responsabilità per le opere di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi

strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e del

D.M. 16 gennaio 1996. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di

stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato, non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Articolo 70 STRUTTURE PREFABBRICATE

DI CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO La struttura prefabbricata è una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o il completamento in

opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera. La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle

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norme contenute nel D.M. 3 dicembre 1987, nonché nella Circ. 16 marzo 1989, n. 31104 e ogni altra disposizione in materia.

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice, dovranno appartenere ad una delle due categorie di produzione previste dal citato D.M. e precisamente: in serie «dichiarata» o in serie «controllata».

Prevista pannellatura rifinita a ghiaino lavato di marmo bianco e verde Alpi con dosaggi anche differiti a seconda dei pannelli anche con definizione di fasce a diverse tonalità di colore, a scelta della D.L.

Posa in opera. Nella fase di posa in opera e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli

accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo.

I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in sito, non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.

Unioni e giunti. Le «unioni» sono i collegamenti tra le parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni. I «giunti» sono gli spazi tra le parti strutturali che ne consentono mutui spostamenti senza

trasmissione di sollecitazioni. Nelle unioni i materiali impiegati con funzione strutturale devono avere, di regola, durabilità,

resistenza al fuoco e protezione, almeno uguali a quelle degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento significativo più debole.

I giunti aventi superfici affacciate devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici medesime, per consentire i movimenti prevedibili.

Il Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero funzionamento del giunto.

Appoggi. Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento appoggiato,

dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi di solaio o simili, deve essere garantita una profondità dell'appoggio, a posa avvenuta, non inferiore a 3 cm, se è prevista in opera la formazione della continuità della unione, e non inferiore a 5 cm, se definitivo. Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.

Per le travi, la profondità minima dell'appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 + l/300) cm, essendo «l» la luce netta della trave in centimetri.

In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito.

Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni orizzontali; l'appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.

Montaggio. I montaggi dei pannelli di tamponamento dovranno essere eseguiti contestualmente al montaggio

della struttura (già appaltata con il 1° lotto) con la massima coordinazione nella fase di assemblaggio con specifico riguardo alle norme di sicurezza, il tutto in modo da consentire una perfetta installazione e le conseguenti opere per la copertura anch’esse previste nell’appalto del primo lotto.

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella fase di

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messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto.

Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato nel progetto. In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche

nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.

L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua stabilità.

L'elemento deve essere stabile di fronte a: - l'azione del peso proprio; - l'azione del vento; - le azioni di successive operazioni di montaggio; - le azioni orizzontali convenzionali. L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo

completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.

Nel progetto deve essere previsto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.

La corrispondenza dei manufatti al progetto, sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze), sarà verificata dalla Direzione dei lavori, che escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti.

Accettazione. Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate

senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione, attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata, si deve verificare che esista una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

Articolo 71

SOLAI

Generalità. Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi, potranno essere

eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per

sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali prelativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 e 6 del D.M. 16 gennaio 1996 (Verifica sicurezza costruzioni).

Solai su travi e travetti di legno. Il progetto prevede la realizzazione di un solaio in legno formato da orditura primaria e secondaria in

travi di legno lamellare BS14 e soprastante assito in legno. Per le caratteristiche specifiche vedere articolo 73 sulle strutture in legno.

Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi

interposti. “OMISSIS”

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Solai di cemento armato o misti. “OMISSIS”

Articolo 72

STRUTTURE IN ACCIAIO “OMISSIS”

Articolo 73

STRUTTURE IN LEGNO Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che

coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

Prodotti e componenti. Legno massiccio. Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la

rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non

distruttiva di una o più caratteristiche (per esempio secondo la norma UNI 8198 FA 145-84). I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO

8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione; inoltre, la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.

- Legno lamellare incollato. La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l'integrità e

la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Nel progetto vengono previste strutture il legno lamellare BS14. Per il controllo della qualità e della costanza della produzione, si dovranno eseguire le seguenti prove:

- prova di delaminazione; - prova di intaglio; - controllo degli elementi; - laminati verticalmente; - controllo delle sezioni giuntate.

Adesivi. Gli adesivi impiegati per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire incollaggi

con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.

Elementi di collegamento meccanici. Per gli elementi di collegamento usati comunemente, quali chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità

portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2).

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento, eventualmente impiegati, siano stati provati in maniera corretta, completa e comprovata da idonei certificati.

Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione. Le strutture devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni

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pratiche che sono alla base della loro progettazione. I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo

adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle

prescrizioni del progetto e del presente Capitolato. Le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole di

progetto contenute nelle normative internazionali esistenti, ed in particolare, la UNI ENV 1995 1-1 e 1-2. Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento

iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato ad 1/450 della lunghezza, per gli elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza, per gli elementi di legno massiccio.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le norme sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione alla loro rettilineità. Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita.

Prima della costruzione, l'umidità del legno dovrà essere portata ad un valore il più vicino possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché venga consentito al legno di asciugare fino al raggiungimento del desiderato contenuto di umidità.

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri un'affidabilità equivalente a quella dei materiali giuntati.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate.

Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità la quale assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione, dopo l'applicazione e prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, nodi od altri difetti, in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario, dovranno essere stretti ulteriormente, quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è di 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di ± 0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo

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70

inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio, aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide onde evitare che il legno subisca danni.

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che non abbia subìto danni durante il serraggio. In questo caso, la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza

del gambo non filettato; b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del

gambo; c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si

dovranno sostituire gli elementi deformati, fessurati o mal inseriti nei giunti. Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il

trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso, per esempio, di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno evitare accuratamente distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.

Controlli. Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate le verifiche di: - controllo sul progetto; - controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; - controllo sulla struttura dopo il suo completamento. Il contenuto sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il

progetto. Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: - le prove preliminari, per esempio:

prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; - il controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:

per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di umidità; per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;

- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; - controllo sull'esattezza delle dimensioni e della geometria; - controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; - controllo sui particolari strutturali, per esempio:

numero dei chiodi, bulloni, ecc.; dimensioni dei fori, corretta perforatura; interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;

- controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio: ispezione visuale; prove di carico.

Il controllo della struttura dopo il suo completamento. Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove non

sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.

C) COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Articolo 74 ESECUZIONE DI COPERTURE CONTINUE (PIANE)

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71

“OMISSIS”

Articolo 75 ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

Le coperture discontinue (a falda) sono quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipendono prevalentemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti.

Verranno impiegate coperture senza elemento termoisolante costituite da 1) l'elemento portante; con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della

copertura; 2) lo strato di pendenza, con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è

sempre integrata in altri strati); 3) l'elemento di supporto, con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati e di trasmettere la

forza all'elemento portante; 4) l'elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità

all'acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ed ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le seguenti prescrizioni:

- Per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato sui calcestruzzi, sulle strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio-calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.

- Per l'elemento di supporto, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato per i prodotti di legno, le malte di cemento, i profilati metallici, i getti di calcestruzzo, gli elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà, durante l'esecuzione, la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto e l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante e nel sostenere lo strato sovrastante.

- L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per le coperture discontinue. In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza.

Attenzione particolare sarà data alla realizzazione di bordi e punti particolari e, comunque, ove è previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).

Per gli altri strati complementari, il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo Capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera, si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o alle precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda), opererà come segue: a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il Direttore dei lavori

verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e, almeno per gli strati più significativi, il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti, costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove saranno richieste lavorazioni in sito.

Saranno verificati con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione; ecc.; la impermeabilità dello strato di tenuta d'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.;

b) a conclusione dell'opera il Direttore dei lavori farà eseguire prove (anche localizzate) per verificare

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la tenuta all'acqua, le condizioni di carico (frecce), la resistenza ad azioni localizzate e quant'altro puó essere verificato direttamente in sito, a fonte dell'ipotesi di progetto, di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.

Egli avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e alle prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Articolo 76 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Le opere di impermeabilizzazione servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di

acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti, controterra, ecc.) o comunque, lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in: - impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; - impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. Le impermeabilizzazioni, si suddividono nelle seguenti categorie: a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; c) impermeabilizzazioni di opere interrate; d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua). Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri

documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le seguenti prescrizioni:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere artt. 78; 2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 84; 3) per le impermeabilizzazioni di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo, si sceglieranno i prodotti che, per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di rinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre, durante la realizzazione, si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti, onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la circolazione di aria), si opererà come indicato nel punto a) per la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc., si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria, si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si realizzeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate, per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc., nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.

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Durante l'esecuzione si curerà la corretta realizzazione di risvolti e di bordi, nonché di punti particolari (per esempio: i passaggi di tubazioni), in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco.

La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura e umidità) e di sicurezza, saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

4) per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua), si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, opererà come segue: a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il Direttore dei lavori

verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte, almeno per gli strati più significativi, il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti, costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove saranno richieste lavorazioni in sito.

Saranno verificati con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione; ecc.; la impermeabilità dello strato di tenuta d'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc...;

b) a conclusione dell'opera il Direttore dei lavori farà eseguire prove (anche localizzate) per verificare la resistenza ad azioni meccaniche, l'interconnessione e la compatibilità con altre parti dell'edificio e con le eventuali opere di completamento.

Egli avrà cura, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi, unitamente alle schede tecniche di prodotti ed alle eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Articolo 77

SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI “OMISSIS”

Articolo 78

OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA “OMISSIS”

Articolo 79 ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

“OMISSIS”

Articolo 80

ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI “OMISSIS”

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D) IMPIANTISTICA

Articolo 81 COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

“OMISSIS”

Articolo 82

ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA “OMISSIS”

Articolo 83 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE

“OMISSIS”

Articolo 84

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle

regole di buona tecnica; le norme UNI 9184, UNI 9184 FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica. Si intende per impianto di scarico delle acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,

convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: - converse di convogliamento e canali di gronda; - punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); - tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali;

orizzontali = collettori); - punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei

documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinati con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a); se di metallo, devono resistere alla corrosione; se di altro materiale, devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture; se verniciate, dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alle norme UNI 9031 ed UNI 9031 FA 1-93 soddisfa quanto detto sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato nell'articolo 49. Inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

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Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei

documenti progettuali e, qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Valgono inoltre quali prescrizioni ulteriori cui fare riferimento, le norme UNI 9184 ed UNI 9184 FA 1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo 49. I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio di 5 cm tra parete e tubo; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate, deve essere interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.), devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come

segue: a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà, che i

materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua, come riportato nell'articolo 49.

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti), nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

Articolo 85

IMPIANTI DI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE “OMISSIS”

Articolo 86

IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA Si demanda al capitolato relativo al progetto impiantistico: ALLEGATO B

Articolo 87

IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Si demanda al capitolato relativo al progetto impiantistico: ALLEGATO A

Articolo 88 LAVORI COMPENSATI A CORPO

Per i lavori compensati a corpo si prescrive: che dovranno essere forniti in opera completi di ogni parte e a perfetta regola d’arte secondo le

prescrizioni del Direttore del Lavori

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Articolo 89 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli,

che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: che dovranno essere forniti in opera completi di ogni parte e a perfetta regola d’arte secondo le

prescrizioni del Direttore dei Lavori

Articolo 90 LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento oo.pp., ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

PARTE QUARTA

ELENCO DESCRITTIVO CATEGORIE DEI LAVORI

Articolo 91

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI

Nella descrizione del lavoro a corpo di cui alla Tabella I del presente Capitolato Speciale è compreso tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni del presente Capitolato.

L’offerta dovrà comprendere, e comunque sarà così inteso contrattualmente, tutti gli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale mentre, delle mercedi agli operai, nelle quali si intende compreso l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi relativi alla loro arte e di ciò ogni operaio deve essere provvisto a spese dell'appaltatore.

In generale i prezzi offerti si riterranno ai fini contrattuali sempre comprensivi: della manodopera necessaria anche di tipo altamente specializzato; della fornitura in cantiere dei materiali indifferentemente dalla distanza del cantiere dal luogo di approvvigionamento del materiale stesso; della posa in opera di tutti i materiali necessari; di tutti i trasporti e le movimentazioni in cantiere; del trasporto a qualsiasi distanza ed in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta e di scarto; dell’accatastamento in cantiere e/o trasporto con stoccaggio, di tutti i materiali non utilizzati in cantiere e provenienti da scavi, demolizioni e/o altro che il Direttore dei Lavori ritiene utili per l’amministrazione dell’utilizzo di qualsiasi attrezzature per effettuare il lavoro previsto nella

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descrizione; del consumo di carburanti, di energia elettrica e qualsiasi altra fonte energetica; di tutta l’attrezzatura e delle opere provvisionali necessarie per svolgere il lavoro in sicurezza.

Non saranno pertanto riconosciuti costi aggiuntivi o nuovi prezzi per la realizzazione dei lavori descritti nel lavoro a corpo.

I lavori riguardano le sottoelencate lavorazioni, con modalità e prescrizioni, così come rilevabili

dalle tavole e dagli elaborati progettuali; l'intervento dovrà in ogni caso essere comprensivo di

ogni altro componente, lavorazione e rifinitura, anche se non espressamente indicato, ma ritenuta

necessaria dalla Direzione dei Lavori per dare l'opera finita a regola d'arte.

DEMOLIZIONI

Nr. 1 01.A02.E00.005

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura

previo trattamento con idoneo primer per incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento

dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle

sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti

Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica

(diconsi Euro ventuno/54)

Nr. 2 N.P.1

Ispezione dei canali di gronda e rimozione degli accumuli di materiale polverulento. L'operazione va condotta

inumidendo i detriti presenti con acqua nebulizzata in modo da ottenere una fanghiglia densa, che possa essere

facilmente raccolta con palette, che sarà riposta all'interno di sacchi di plastica, impedendo in tal modo la dispersione in

aria di fibre. I sacchi sigillati con nastro adesivo ed etichettati andranno quindi smaltiti come rifiuti contenenti amianto.

Gli eventuali residui fini ancora presenti nella gronda, visibili ad occhio nudo, dovranno essere eliminati con un

aspiratore dotato di filtri assoluti e, allo scopo di bloccare le fibre di amianto che non si è riusciti ad aspirare, il canale di

gronda dovrà essere infine irrorato con liquido incapsulante. (compreso trasporto in discarica e smaltimento)

(diconsi Euro due/15)

Nr. 3 01.A02.B80.010

Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento e lo smaltimento in pubblica discarica

(Doccioni di gronda o tubi di discesa in pvc)

(diconsi Euro tre/58)

Nr. 4 01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

(diconsi Euro due/07)

Nr. 5 02.P02.A62.010

Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta compreso carico,

trasporto e smaltimento in pubblica discarica

(diconsi Euro centosessantasei/77)

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Nr. 6 01.A02.B10.005

Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in

cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse

le opere provvisionali per superfici di 0,50 m2 e oltre

(diconsi Euro quattro/34)

Nr. 7 N.P.2

Smaltimento di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in

cartonfeltro bitumato compreso carico e trasporto alla pubblica discarica e analisi

(diconsi Euro tre/02)

Nr. 8 N.P.3

Rimozione e smaltimento di polistirolo. L'operazione va condotta con l'asportazione del polistirolo da sopra le lastre in

cemento-aminato, la raccolta all'interno di sacchi di plastica, impedendo in tal modo la dispersione in aria di fibre. I

sacchi sigillati con nastro adesivo ed etichettati andranno quindi smaltiti come rifiuti contenenti amianto. Gli eventuali

residui fini ancora presenti, visibili ad occhio nudo, dovranno essere eliminati con un aspiratore dotato di filtri assoluti e,

allo scopo di bloccare le fibre di amianto che non si è riusciti ad aspirare. (compreso trasporto in discarica e relativi

oneri, smaltimento ed analisi)

(diconsi Euro due/60)

Nr. 9 01.A02.A30.005

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita

a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione (Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche)

(diconsi Euro centosettantanove/62)

NUOVA COPERTURA

Nr. 10 01.P12.F52.005

Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm,

lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretato

espanso. spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m²K

(diconsi Euro diciassette/72)

Nr. 11 N.P.4

Posa di pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5

mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in

poliuretato espanso. spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m²K compresa listellatura in legno di abete

5x4 cm con passo 1,8 / 2 m.

(diconsi Euro dieci/05)

Nr. 12 01.A17.A30.015

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e

ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa (In abete (Picea abies, Abies Alba))

(diconsi Euro mille settantacinque/32)

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Nr. 13 28.A10.A05.005

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da

ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da:

due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza

classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox)

diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche

prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro

per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per

apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo

(diconsi Euro ottocentoventisei/60)

Nr. 14 28.A10.A07.005

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio inox conforme

alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato

Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il

lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e

chiusura del manto di copertura. Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane,

verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

(diconsi Euro centosessantotto/05)

Nr. 15 01.A19.A30.015

Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera (Del diametro di cm 12)

(diconsi Euro venti/10)

Nr. 16 01.A19.C10.005

Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26

(diconsi Euro quarantasei/98)

Nr. 17 01.P09.A55.015

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la

norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per

isolamento termico interno ed esterno (spessore 120 mm)

(diconsi Euro sedici/57)

Nr. 18 01.A09.G50.005

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia

in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a

qualsiasi piano del fabbricato (Per superfici in piano e simili)

(diconsi Euro sei/54)

IMPERMEABILIZZAZIONI

Nr. 19 01.P10.F00.005

Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con

tessuto poliestere, auto - protetto da graniglia minerale Del peso di kg/m² 4,5

(diconsi Euro dodici/82)

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80

Nr. 20 01.P10.F20.005

Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con

fibra di vetro Dello spessore di mm 3

(diconsi Euro otto/76)

MIGLIORAMENTO SISMICO

Nr. 21 01.A18.A25.005

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,

capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine (A lavorazione chiodata o bullonata)

(diconsi Euro quattro/61)

Nr. 22 01.A18.A70.005

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

(diconsi Euro quattro/04)

Nr. 23 01.A18.G00.005

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione (Di piccoli

profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,

ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.)

(diconsi Euro uno/22)

Nr. 24 01.A18.A10.005

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di

antiruggine, escluse le sole opere murarie (In ferro in profilati normali e lavorazione saldata)

(diconsi Euro uno/93)

Nr. 25 01.A18.A20.005

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con

lavorazione saldata, chiodata o bullonata

(diconsi Euro due/74)

Nr. 26 01.A18.G00.015

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione (Di grossa

carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2))

(diconsi Euro zero/80)

Nr. 27 01.P24.C75.005

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a

movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (Con sollevamento

della navicella fino a m 12)

(diconsi Euro cinquantuno/10)

Nr. 28 28.A05.A10.005

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza

fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

(diconsi Euro centosessantaquattro/26)

NOLI

Nr. 29 01.P24.E65.010

Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego (Con sbraccio da m 21 a

m 30)

(diconsi Euro cinquantacinque/05)

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RIPRISTINO STRUTTURALE

Nr. 30 01.A10.E20.010

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti

lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano

di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale

antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso

ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso

eventuali ponteggi da compensarsi a parte (Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o

superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.))

(diconsi Euro cento/20)

COSTI DELLA SICUREZZA

Nr. 1 28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare (nolo per il primo mese)

(diconsi Euro tre/60)

Nr. 2 28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare (nolo per ogni mese successivo al primo)

(diconsi Euro zero/50)

Nr. 3 28.A15.A05.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,

puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in

rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata

del cantiere

(diconsi Euro centoquarantotto/91)

Nr. 4 28.A15.B05.005

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m

infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

(diconsi Euro centocinquantasette/94)

Nr. 5 28.A20.A05.005

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed

infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

(diconsi Euro nove/03)

Nr. 6 28.A20.A20.005

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di

informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore

minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della

fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine

fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d

=4,00 m

(diconsi Euro zero/45)

Nr. 7 28.A35.A05.005

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati

progettuali e/o relazioni etc...

(diconsi Euro centocinquanta/00)

Nr. 8 28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente

lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta

delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

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Manutenzione straordinaria coperture

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capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il

WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover

predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e

manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

(diconsi Euro centoquarantotto/01)

Nr. 9 28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente

lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta

delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il

WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover

predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e

manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(diconsi Euro novantotto/38)

Nr. 10 28.A05.D05.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40

mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri

semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie (Dimensioni esterne massime m 2,40 x

6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese)

(diconsi Euro trecentosessantotto/67)

Nr. 11 28.A05.D05.010

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40

mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri

semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie (costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo)

(diconsi Euro centoquarantotto/91)

Nr. 12 28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di

colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del

nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui

ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le

parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

(diconsi Euro zero/35)

Nr. 13 28.A20.H05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con

idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il

nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine

lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a

polvere 34A233BC da 6 kg.

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(diconsi Euro tredici/72)

ONERI DELLA SICUREZZA

Nr. 14 01.A02.E10.005

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree

quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio

acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la

durata dei lavori

(diconsi Euro mille seicentoquarantacinque/35)

Nr. 15 28.A05.B15.005

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale,

vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti

devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I

correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti

che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con

tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.

(diconsi Euro undici/73)

Nr. 16 28.A05.B05.010

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere

puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad

una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da

elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque

idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di

ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la

durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per ogni

metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m

(diconsi Euro due/53)

Nr. 17 01.P24.C75.005

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a

movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (Con sollevamento

della navicella fino a m 12)

(diconsi Euro cinquantuno/10)

Nr. 18 01.P25.A60.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè

ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per

l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

(diconsi Euro nove/31)

Nr. 19 01.P25.A60.010

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè

ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per

l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

(diconsi Euro uno/59)