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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE PARTE NORMATIVA Indice Art. 1 Oggetto dell’appalto Art. 2 Luogo di esecuzione dell’appalto Art. 3 Ammontare dell’appalto Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto Art. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto Art. 6 Durata dell’appalto Art. 7 Locali e forniture energetiche Art. 8 Mutamento esigenze logistiche Art. 9 Riconsegna dei locali Art 10 Qualità del servizio Art. 11 Formulazione dell’offerta Art. 12 Criteri di aggiudicazione Art. 13 Varianti Art. 14 Controllo qualità del servizio Art. 15 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell’esecutore Art. 16 Anticipazione Art. 17 Pagamenti Art. 18 Penalità Art. 19 Cauzione definitiva Art. 20 Riduzione delle garanzie 1

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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE

PARTE NORMATIVA

Indice

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Art. 2 Luogo di esecuzione dell’appalto

Art. 3 Ammontare dell’appalto

Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

Art. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 6 Durata dell’appalto

Art. 7 Locali e forniture energetiche

Art. 8 Mutamento esigenze logistiche

Art. 9 Riconsegna dei locali

Art 10 Qualità del servizio

Art. 11 Formulazione dell’offerta

Art. 12 Criteri di aggiudicazione

Art. 13 Varianti

Art. 14 Controllo qualità del servizio

Art. 15 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell’esecutore

Art. 16 Anticipazione

Art. 17 Pagamenti

Art. 18 Penalità

Art. 19 Cauzione definitiva

Art. 20 Riduzione delle garanzie

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Art. 21 Diritti dell’ente appaltante

Art. 22 Sicurezza

Art. 23 Norme generali di sicurezza

Art. 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Art. 25 Subappalto

Art. 26 Responsabilità in materia di subappalto

Art. 27 Pagamento dei subappaltatori

Art. 28 Aggiudicazione

Art. 29 Trattamento dei dati personali

Art. 30 Definizione delle controversie

Art. 31 Risoluzione del contratto

Art. 32 Esecuzione in danno

Art. 33 Recesso

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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Riproduzione Documentale presso la Sede

dell’Università degli Studi di Torino, ubicata in Via Verdi, 8 – Torino.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’Esecutore dovrà fornire un servizio di riproduzione documentale di elevato livello.

Il servizio, comprendente la riprografia per documenti commerciali in bianco e nero e a colori, dovrà

essere svolto con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e gestione a rischio dell’Esecutore,

il quale dovrà quindi essere in grado di effettuare la riproduzione di documenti cartacei di qualunque

formato, su carta e lucidi e le eventuali relative finiture.

Le attrezzature che verranno installate per l’esecuzione dei servizi, saranno di proprietà dell’Esecutore e

dovranno essere idonee, necessarie e sufficienti per la fornitura del servizio richiesto.

Per qualsiasi servizio (ad esempio termorilegature e spiralature) per la cui esecuzione non siano

sufficienti le apparecchiature di cui sopra, l’Esecutore può riservarsi la possibilità di noleggiarle.

L’Esecutore dovrà fornire tutti i materiali di consumo e di funzionamento delle attrezzature. Le

manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature impiegate, saranno a carico dell’Esecutore, così

come la loro eventuale sostituzione.

L’Esecutore dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di prevedere i tempi di consegna del lavoro

affidato e di organizzarsi al fine del rispetto dei medesimi, pianificando le richieste in base a motivata

urgenza.

Il personale adibito al servizio sarà dipendente dalla Ditta appaltatrice.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo presunto a base di gara è fissato, per l’intera durata del periodo contrattuale, pari a 30 mesi,

in Euro 354.760,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 242.542,17, oltre IVA di legge, per i servizi di base

di cui al successivo art. 11, comma 1 del presente Capitolato, ed Euro 112.217,83 oltre IVA di legge per

la parte relativa alle copie in eccedenza e ai servizi accessori, di cui al successivo art. 11, comma 2 del

presente Capitolato.

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ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

D’APPALTO

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale

d’Appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione

gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 5 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l’esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato

dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione

oggetto di appalto.

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata in mesi 30 naturali consecutivi decorrenti dal 01/03/2012 al

31/08/2014, con facoltà dell’Università di affidare al medesimo prestatore, la ripetizione di servizi

analoghi, per un ulteriore periodo di 30 mesi, ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 7 – LOCALI E FORNITURE ENERGETICHE

L’Università metterà a disposizione, gratuitamente, per lo svolgimento del servizio, propri locali,

secondo le metrature e gli spazi previsti dall’allegata planimetria (Allegato n. 1). L’Università dichiara

che i locali sono conformi alle vigenti normative in materia sanitaria, ambientale, di inquinamento e di

sicurezza antinfortunistica, al fine delle svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato Speciale

d’Appalto, nonché dell’installazione delle attrezzature necessarie.

L’Esecutore dovrà svolgere una attività di sportello per il ritiro degli originali e la consegna dei lavori

finiti.

A tal fine l’Esecutore dovrà rispettare i seguenti orari:

LUN-VEN dalle ore 8,30 alle ore 12,30

dalle ore 13,30 alle ore 16,30

Per il mese di agosto:

LUN-VEN dalle ore 9,00 alle ore 12,30

dalle ore 13,30 alle ore 15,00

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L’Esecutore svolgerà la predetta attività di sportello per qualsiasi richiesta relativa al servizio oggetto del

presente Capitolato Speciale d’Appalto.

L’accesso ai locali sarà garantito al personale dell’Esecutore anche al di fuori degli orari concordati per

l’erogazione del servizio, previa comunicazione all’impresa appaltatrice del servizio di portierato

dell’Università.

Le forniture di energia, acqua, condizionamento locali, saranno a carico dell’Università ed eventuali

adeguamenti dei locali esistenti saranno effettuati dalla medesima.

Presso l’Esecutore sarà resa disponibile una linea telefonica e le relative spese di gestione saranno a

carico del medesimo.

Le spese per le pulizie dei locali adibiti allo svolgimento del servizio saranno a carico dell’Università.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, presso cui sarà svolto il servizio, sarà a carico

dell’Università, fatti salvi gli eventuali danni causati per colpa o incuria del personale dell’Esecutore.

Sarà cura dell’Esecutore comunicare all’Università le esigenze di manutenzione straordinaria.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti trattati, i locali in cui

verrà svolto il servizio saranno accessibili al solo personale dipendente dall’Esecutore, salvo richiesta

scritta da parte dei responsabili autorizzati dall’Università, di assistere alla fase di riproduzione dei

documenti stessi.

Su motivata richiesta, preventivamente comunicata, l’Università si riserva di richiedere l’erogazione del

servizio con assoluta priorità ed urgenza, al fine di far eseguire la riproduzione di documenti dotati di

particolare ed eccezionale riservatezza (fotocopiatura di test di ammissione ai corsi di laurea, esami di

Stato, ecc…).

L’Esecutore dovrà gestire con la massima riservatezza tutte le informazioni contenute nei documenti

oggetto del servizio, quelle relative al personale ed ai clienti dell’Università, nel pieno rispetto della

normativa vigente.

ART. 8 – MUTAMENTO ESIGENZE LOGISTICHE

In caso di cambiamenti logistici dell’Università, la stessa potrà chiedere lo spostamento dei servizi

erogati in una nuova propria sede. In tal caso l’Università sosterrà o riconoscerà all’Esecutore le spese

di trasferimento delle attrezzature e dei materiali (ad esclusione di eventuali spese relative al personale)

e/o adeguamento della nuova sede, previo accordo in merito.

Restano a carico dell’Esecutore gli oneri relativi alla disinstallazione ed installazione delle attrezzature.

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ART. 9 – RICONSEGNA DEI LOCALI

Al termine del contratto l’Esecutore riconsegnerà, entro il termine massimo di 10 giorni, i locali,

utilizzati per il servizio, all’Università, nello stato in cui si trovavano al momento della presa in

consegna, salvo il normale deterioramento d’uso.

ART. 10 – QUALITA’ DEL SERVIZIO

Gli addetti al servizio debbono mantenere un comportamento civile, educato ed attento alle esigenze

dell’utente.

Gli addetti al servizio devono inoltre portare un segno visibile di riconoscimento (tesserino recante

nominativo, fotografia ed indicazione dell’Impresa), riportante i dati di cui all’art. 18, comma 1, lett. u)

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di evitare che persone non autorizzate possano introdursi nei

locali universitari.

ART. 11 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta economica deve recare:

1. Indicazione del prezzo richiesto per l’espletamento dei servizi di base di seguito indicati, per un

periodo di due anni e mezzo, espresso in termini di ribasso percentuale rispetto al relativo importo

posto a base di gara, pari a Euro 242.542,17 oltre IVA di legge. Il prezzo offerto deve essere

comprensivo delle seguenti attività e servizi base:

• Messa a disposizione di almeno tre copiatrici in bianco e nero;

• Messa a disposizione di n. 1 copiatrice a colori in rete;

• N. 500.000 copie in bianco e nero trimestrali;

• N. 20.000 copie a colori trimestrali;

• Tutte le finiture relative a punti metallici;

• La fornitura della carta necessaria.

2. Indicazione del prezzo delle copie in eccedenza rispetto al numero minimo ricompreso nei servizi di

base di cui al precedente punto 1., nonché del prezzo dei servizi accessori.

Per copie in eccedenza e servizi accessori si intendono quelli di seguito elencati:

• Copie in bianco e nero in eccedenza;

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• Copie a colori in eccedenza;

• Copie slides A4 in bianco e nero;

• Copie slides A4 a colori;

• Cartoncini bianchi (160gr/mq);

• Cartoncini colorati (160gr/mq);

• Termorilegature A4 – A3;

• Spiralatura A4 – A3;

• Plottaggio F.F. B/N su carta metro lineare;

• Plottaggio G.F. B/N su Car./Elio. metro lineare;

• Copiatura Colore G.F. Altezza cm 60;

• Copiatura Colore G.F. Altezza cm 90.

Le Imprese concorrenti devono presentare una relazione illustrativa relativa alle modalità di

svolgimento del servizio, nella quale siano indicati gli elementi di cui al successivo art. 12, comma 1.

ART. 12 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83, D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. modalità con cui viene assicurato il servizio: max 45 punti così ripartiti:

a) max 40 punti per le modalità di svolgimento del servizio, così suddivisi

a1) indicazione della quantità di risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio max 5

a2) qualificazione professionale del personale impiegato nell’espletamento del servizio max 10

a3) qualificazione professionale del responsabile operativo max 10

a4) tempi medi di resa delle prestazioni max 10

a5) numero complessivo di ore settimanali prestate nel rispetto dell’orario minimo di funzionamento di

cui al precedente art. 7, max 5;

b) max 5 punti per la tipologia di eventuali servizi aggiuntivi offerti, ulteriori rispetto a quelli accessori

indicati nel precedente art. 11, comma 2;

2. prezzo: max 55 punti così ripartiti;

a) 35 punti per il prezzo offerto per l’erogazione dei servizi base;

b) 20 punti per il prezzo offerto per le copie in eccedenza rispetto al numero minimo ricompreso nei

servizi di base e per il prezzo dei servizi accessori e, nello specifico:

• Copie in bianco e nero in eccedenza max 1,5 punti

• Copie a colori in eccedenza max 1,5 punti

Copie slides A4 in bianco e nero max 1,5 punti

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• Copie slides A4 a colori max 1,5 punti

• Cartoncini bianchi (160gr/mq) max 1,5 punti

• Cartoncini colorati (160gr/mq) max 1,5 punti

• Termorilegature A4 – A3 max 3,0 punti

• Spiralatura A4 – A3 max 2,0 punti

• Plottaggio F.F. B/N su carta metro lineare max 1,5 punti

• Plottaggio G.F. B/N su Car./Elio metro lineare max 1,5 punti

• Copiatura Colore G.F. Altezza cm 60 max 1,5 punti

• Copiatura Colore G.F. Altezza cm 90 max 1,5 punti

I punteggi di cui sopra saranno attribuiti secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri, in

applicazione del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto

legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché congrua.

ART. 13 – VARIANTI

L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate

dall’Università nel rispetto di quanto previsto dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e fino alla

concorrenza di un quinto del prezzo complessivo presunto del contratto, alle stesse condizioni previste

da quest’ultimo.

Qualora l’Università richiedesse prestazioni al di fuori degli orari indicati dall’art. 7 del presente

Capitolato, l’Esecutore dovrà rendersi disponibile all’esecuzione delle stesse al di fuori dei suddetti

orari, con l’applicazione di una tariffa oraria addizionale di Euro 45,00 per ogni ora di apertura

documentata dall’Esecutore, secondo la struttura organizzativa prevista dal presente Capitolato e

offerta in sede di gara.

Al di fuori dei casi di cui sopra, il fatto che l’Esecutore prolunghi la propria attività oltre gli orari di

sportello non determinerà alcun ulteriore corrispettivo a suo favore.

Resta inteso che sia le prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, sia quelle richieste

al di fuori degli orari indicati dall’art. 7 del presente Capitolato, potranno essere svolte solo in seguito ad

esplicita richiesta da parte del personale autorizzato dell’Università.

Ai sensi dell’art. 310 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., non saranno riconosciute come varianti al contratto,

prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore senza l’autorizzazione scritta del direttore

dell’esecuzione e preventivamente approvate dall’Università.

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ART. 14 – CONTROLLO QUALITA’ DEL SERVIZIO

L’esecutore dovrà collaborare con l’Università anche per l’espletamento di una attività di verifica della

qualità del servizio svolto.

Per la definizione dei parametri di misurazione della qualità del servizio prestato, si rimanda all’allegato

n. 2 “Modulo di Customer Satisfaction”.

Tale modulo costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti del

servizio prestato.

Al fine di mantenere un controllo sull’andamento del servizio, verrà creato un opportuno Comitato di

Gestione, composto da responsabili dell’esecutore e dai responsabili dell’Università, che si riunirà

congiuntamente una volta ogni tre mesi.

Gli stessi si riuniranno periodicamente per discutere la rispondenza delle schede valutative sulla qualità,

vagliare nuove proposte, scenari organizzativi, che consentano miglioramenti del servizio. Lo stesso

Comitato programmerà le decisioni operative in riferimento all’implementazione delle scelte fatte.

ART. 15 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’ESECUTORE

Sono a carico dell’Esecutore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a) tutte le spese di contratto, di bollo, accessorie e conseguenti;

b) la sistemazione dei materiali secondo la vigente normativa di legge in materia;

c) il divieto tassativo di accumulo, negli edifici universitari per successivo recupero, dei materiali

cartacei;

d) la perfetta chiusura dei locali ad ultimazione del servizio;

e) la piena responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e cose in dipendenza dello

svolgimento del servizio, anche nel caso di responsabilità civile e penale per infortuni sul lavoro;

f) l’assicurazione, con un massimale pari a 2,5 milioni di Euro, a garanzia di tutti i danni che possono

capitare a persone o cose, in conseguenza del servizio svolto;

g) la responsabilità di tutto il personale e la garanzia che il medesimo tenga sempre un contegno

corretto ed educato; eventuali sostituzioni del personale nel corso della vigenza contrattuale dovranno

essere preventivamente comunicate e motivate ed espressamente approvate dall’Università; negli ultimi

tre mesi antecedenti la scadenza del contratto non saranno ammesse sostituzioni.

Ove l’Impresa appaltatrice sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà

del lavoratore di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio, secondo le modalità

disciplinate dalla L. n. 142 del 3 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

h) la predisposizione di un registro delle presenze per il personale impiegato, presso i locali deputati allo

svolgimento del servizio, ai fini dell’individuazione delle persone che si trovano all’interno degli

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ambienti universitari, con allegata una scheda di presenza nella quale coloro che svolgono il servizio

indichino, giornalmente l’orario di lavoro, il totale delle ore effettive prestate ed appongano la propria

firma. Registro e scheda dovranno essere sempre reperibili ai fini dell’eventuale consultazione;

i) l’obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si verifichi durante la decorrenza del contratto,

entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi;

l) la garanzia, qualora si verificassero interruzioni del servizio non imputabili all’Università e/o

comunque indipendenti dalla volontà di entrambe le parti, senza ulteriore addebito all’Amministrazione,

del rispetto delle condizioni minime necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n.

140, non è ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.

ART. 17 - PAGAMENTI

Il prezzo da corrispondere all’Esecutore per i servizi di base sarà suddiviso in quattro rate trimestrali,

fatturate in via anticipata all’inizio del trimestre.

Alla fine di ogni trimestre l’Esecutore dovrà provvedere ad inoltrare alla Committente un report

contenente le indicazioni dei servizi prestati e le ripartizioni per Centro di Costo, nonché la cifra per le

eventuali copie eccedenti e per le copie accessorie, rispetto a quanto incluso nel prezzo previsto per i

servizi di base.

Gli importi relativi alle copie eccedenti, ai servizi accessori e/o agli eventuali servizi aggiuntivi offerti,

saranno fatturati con fattura trimestrale posticipata.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza trimestrale, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative

fatture.

Per la fatturazione faranno fede le quantità e le tipologie di lavoro consegnate, secondo quanto

riportato sui “Moduli di richiesta” delle diverse strutture.

Il “Modulo di richiesta” potrà essere in forma cartacea o digitale e, in quest’ultimo caso, inviato via rete

informatica.

Nel caso in cui l’invio di documenti avvenga in forma digitale all’Esecutore, questi metterà a

disposizione i Personal Computer ed eventuali periferiche grafiche, mentre l’Università metterà a

disposizione eventuali terminali e reti informatiche, provvedendo alla loro installazione e

manutenzione.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed

assicurativa dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 118,

comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i pagamenti sono subordinati:

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- all’acquisizione, da parte dell’Università, del DURC dell’impresa affidataria del servizio e degli

eventuali subappaltatori;

- qualora l’esecutore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del

subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dal pagamento effettuato a suo favore.

ART. 18 – PENALITA’

Ai fini dell’eventuale applicazione di penali, la valutazione della Customer Satisfaction, di cui all’allegato

n. 2, sarà effettuata una volta al semestre su un campione significativo di utenti.

Durante il primo semestre contrattuale, da considerarsi “periodo di familiarizzazione”, pur

monitorando i livelli di qualità, non verrà applicata nessuna penale in caso di valutazione negativa.

A partire dal settimo mese e fino alla scadenza contrattuale, in relazione alla valutazione della Customer

Satisfaction, le parti procederanno ad attribuire il punteggio, di cui alla legenda, ad ogni singola

sottovoce nell’ambito delle voci. Successivamente si attribuirà ad ogni voce il punteggio ottenuto come

media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ogni singola sottovoce.

Nell’eventualità che il valore ottenuto risulti inferiore a 2, anche per una sola delle voci esaminate,

l’Esecutore dovrà corrispondere all’Università, una penale pari al 5 % del fatturato trimestrale di

riferimento, che verrà detratto dall’importo della fattura successiva al trimestre considerato.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di

cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso

d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è

progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per

cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,

senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all’istituto garante, da parte dell’esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante

l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è

svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123,

integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall’art. 113,

comma 2, del d.lgs. 163/2006.

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La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto

autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107

del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva

comunque la risarcibilità del maggior danno.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia

stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà

dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della

cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al

concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

ART. 20 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per

l’esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO 9000, così come previsto dall’art. 113, comma 1, del Codice.

ART. 21 – DIRITTI DELL’ENTE APPALTANTE

L’Università si riserva il diritto di:

a) controllare, attraverso i competenti organi dello Stato, che l’assunzione del personale dipendente

impiegato per tutta la durata del servizio resti conforme alla normativa vigente.

Si specifica che in caso di assunzione di personale in spregio alla normativa vigente e in caso di mancata

assicurazione del medesimo personale presso gli Enti previdenziali ed assistenziali, consegue “ipso iure”

la risoluzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

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b) richiedere, in presenza di motivate ragioni, l’immediata sostituzione di quel personale che per

qualsiasi motivo non dovesse risultare rispondente alle esigenze di servizio dell’Amministrazione

Universitaria.

ART. 22 – SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del d.lgs. 81/2008 al contratto deve essere allegato il Documento

Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) contenente l’indicazione delle

misure necessarie per l’eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro

presenti nei siti.

L’esecutore è obbligato a fornire all’Università, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

ART. 23 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e

igiene.

L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento

locale di igiene.

L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del d.lgs.

163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o

un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di

cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato ai

sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

ART. 25 – SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all’art. 118 del d.lgs.

163/2006.

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L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti

condizioni:

a) che l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta la quota di appalto che intende subaffidare;

b) che l’esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l’Amministrazione

almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della quota del servizio affidata in

subappalto;

c) che l’esecutore presenti una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo

o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in

caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere resa

da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;

c1) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa

Amministrazione la documentazione attestante che il subEsecutore è in possesso dei requisiti prescritti

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalti pubblici, con riferimento alla natura e

all’importo delle prestazioni da eseguire in subappalto;

c2) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa

Amministrazione una o più dichiarazioni del subEsecutore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del

d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di

esclusione previste all’art. 38, comma 1, del Codice;

d) che non sussista, nei confronti del subEsecutore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs.

n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, Legge n. 136/2010”).

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta

dell’esecutore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine

può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso

il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione abbia provveduto,

l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate le condizioni di legge per

l’affidamento del subappalto.

5. L’affidamento di una quota del servizio in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Codice, l’esecutore deve praticare, per la quota di servizio affidata

in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento.

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l’esecutore, dell’osservanza delle norme anzidette nei

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’esecutore, devono trasmettere all’Amministrazione, prima

dell’inizio dell’esecuzione del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

assicurativi ed antinfortunistici;

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d) il pagamento delle rate mensili dell’importo contrattuale è subordinato all’acquisizione di ufficio del

DURC da parte dell’Amministrazione;

e) l’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al

subEsecutore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’esecutore non trasmetta

le fatture quietanziate del subEsecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il

successivo pagamento a favore dell’esecutore.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

La quota di servizio affidata in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione del servizio oggetto di

subappalto, sollevando quest’ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento

danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile

1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

ART. 27 – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà unicamente all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, comma 1

del Dlgs 163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati in conformità a quanto previsto dal Dlgs 196/2003.

ART. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell’articolo 240, comma 22, del Codice, qualora, a seguito di contestazioni dell’esecutore del

contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al

10% dell’importo originariamente stipulato troverà applicazione l’accordo bonario.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali

cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario.

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Nelle more della risoluzione delle controversie l’esecutore non può comunque rallentare o sospendere

l‘esecuzione del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale

ART. 30- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del d.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni

contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto compatibili con l’oggetto del presente Capitolato.

In caso di grave inadempimento dell’impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui

l’esecuzione del contratto ritardi rispetto alle tempistiche indicate dalla Struttura richiedente,

l’Amministrazione dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, trascorso inutilmente il

quale il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nei casi di risoluzione del contratto l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva,

fatto salvo il diritto al maggior danno subito.

La comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all’esecutore con

raccomandata A/R.

ART. 31 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di gravi omissioni o inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, è facoltà

dell’Amministrazione far eseguire il servizio ad altra ditta in danno dell’impresa esecutrice.

All’impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione

ART. 32 – RECESSO

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del

servizio già eseguito, oltre il decimo dell’importo della parte di servizio ancora da svolgere.

F.to IL DIRETTORE DIVISIONE LOGISTICA

(Dott. Lionello BORDINO)

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Allegato n. 1

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Allegato n. 2

MODULO PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DOCUMENTALE

Al Comitato di

Customer Satisfaction

per il Servizio di Gestione Documentale

DIVISIONE LOGISTICA

SEDE

STRUTTURA: ____________________________________________________________________

REFERENTE: ______________________________________ N. TEL. ______________________

PERIODO DI RIFERIMENTO: _____________________________________________________

Legenda: 1 = Insufficiente

2 = Sufficiente

3 = Buono

4 = Ottimo

QUALITA’ DI RIPRODUZIONE

1 2 3 4

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PUNTUALITA’ ESECUZIONE SERVIZI

1 2 3 4

RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA LAVORI

RISPONDENZA DOCUMENTI ALLA RICHIESTA (n° pag., n°

fascicoli)

Ecc.

PERSONALE DEL CENTRO SERVIZI

1 2 3 4

CORTESIA

EFFICIENZA AL RICEVIMENTO E CONSEGNA

EFFICACIA CONSULENZIALE

TEMPESTIVITA’ NELLE RISPOSTE ALLE SEGNALAZIONI

Ecc.

ALTRO DA SEGNALARE

_______________________________________________________________________________

In caso di attribuzione di punteggi inferiori al 2:

MOTIVAZIONE: _________________________________________________________________

FREQUENZA: ___________________________________________________________________

ALLEGA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE QUANTO DICHIARATO

SI NO

FIRMA ____________________________________

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