Capitale Sociale Nelle Cooperative
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CNN NOTIZIEnotiziario di informazione
del
Consiglio Nazionale del Notariato
a cura di: ERNESTO QUINTO BASSI e GIULIA CLARIZIO
in redazione: ISABELLA IACOBINI, ENRICO MOZZATI
e CHIARA VALENTINI
contatti: [email protected]
trasmissione via Internet: NOTARTEL S.p.A.
sito web del CNN: www.notariato.it
Anno 13°, numero 93
Roma, 18 maggio 2009
SOMMARIO
î Primo Piano
ú Consiglio Nazionale
▪ Adunanza del 16 e 17 aprile 2009: comunicato. ( A cura di Giovanni Vigneri )..................................................................................................................4
■ Studi di Impresa
▪ Partecipazioni sociali e capitale sociale nelle cooperative. Studio n. 151-2008/I.(Emanuele Cusa)..................................................................................................................31
COMUNICAZIONI DEL NOTARIATO
ú Consiglio Nazionale
▪ Il nuovo elenco dei "conti dormienti". (Nota della Redazione)..................................................................................................................17
▪ Le entrate tributarie nel periodo gennaio - marzo 2009. (Nota della
Redazione)..................................................................................................................18
ú Dai Distretti▪ Soncino: aperto lo sportello di consulenza gratuita in collaborazione con ilComune. (Roberto Antonioli ).
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.................................................................................................................19
▪ Modena: “Porte Aperte” al Consiglio Notarile. (Flavia Fiocchi )..................................................................................................................
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IN QUESTO NUMERO
■ Prassi
▪ Regolamento recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento dellenorme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti allaadozione dei prinicipi contabili internazionali». (Ministero dell'Economia e delleFinanze. Decreto 1° aprile 2009, n. 48)..................................................................................................................21
▪ Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge diautorizzazione alla ratifica. Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazionealla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica. (Ministerodegli Affari Esteri. Comunicato)..................................................................................................................25
▪ Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisinella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti diprotezione civile. (Ordinanza n. 3766). (Presidente del Consiglio dei Ministri.Ordinanza 8 maggio 2009)..................................................................................................................26
▪ Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramitepossono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, afavore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009. (Ufficio territorialedel governo dell'Aquila. Decreto 5 maggio 2009).
.................................................................................................................29
▪ Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex serbatoio idrico conarea di pertinenza nel comune di Bolano. (Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare. Comunicato)..................................................................................................................30
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COMUNICAZIONI DEL NOTARIATO
ú Consiglio Nazionale
Adunanza del 16 e 17 aprile 2009: comunicato
Adunanza del 16 aprile
Alla riunione sono presenti tutti i Consiglieri tutti i Revisori, tranne il
Consigliere Guglielmo Labonia e il Revisore dei Conti Carlo Bordieri.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1) Approvazione verbali nr. 105 e 106 del 25 marzo 2009.
2) Modalità della comunicazione lavori consiliari alla categoria (Rel.
Presidente).
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
4) Osservatorio di Deontologia, Gruppo di Studio sul Nuovo
Disciplinare, Comitato Ordinatore dei Congressi, Comitato Esecutivo
del Congresso di Venezia, Comitato Esecutivo: determinazioniurgenti.
5) Richiesta istituzione Commissione Comunicazione (Rel. Grimaldi).
6) Riforma ordinamento: costituzione gruppi di lavoro (Rel.
Presidente).
7) Banca Dati Deontologia (Rell. Presidente e Grimaldi).
8) Valutazione indagine AGCM (Rel. Barone).
9) Società ed enti partecipati:
a) delibera relativa al mantenimento della partecipazione del CNN (ex. art. 3
comma 28 della legge 244/2007). Eventuali modifiche statutarie.
b) relazione N Servizi per l’anno 2008 e delibera di indirizzo per l’anno 2009
(Rel. Caserta).
c) Notartel S.p.a.:
- bilancio 2008
- budget 2009
d) nomina componente CdA N Servizi.e) Assonotar – modifiche statutarie ed esame bilancio al 31 dicembre 2008.
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f) ADR Notariato – Bilancio 2008 e determinazioni.
g) rapporti Fondazione Consiglio Nazionale.
10)Delibera quadro in tema di tariffa (Rell. Barzellotti e Vigneri).
11)Protocollo d’intesa tra la Federazione Svizzera dei Notai e il CNN e
Nortartel S.p.a. (Rell. Barzellotti e Barone).
12)Convenzione IDEDI (Rel. Quartuccio).
13)Concorso: valutazione iniziative utili.
14)Commissioni consiliari.
15)Nomina delegato Assemblea Assocertificatori (approvazione
bilancio).
16)Variazione di Bilancio
17)Varie ed eventuali.
Dopo l’approvazione dei verbali della precedente riunione si passa a trattare il
secondo oggetto dell’ordine del giorno Modalità della comunicazione lavori
consiliari alla categoria e il Presidente Piccoli riferisce come da parte di alcuni
Consigli Distrettuali è stato manifestato il desiderio di una maggiore sollecitudine
nell’informazione alla Categoria sullo svolgimento delle riunioni di Consiglio e una
maggiore rapidità nell’informazione delle delibere assunte dal Consiglio stesso.
Preso atto dell’assenza di alcuni Consiglieri rinvia la discussione su tale argomento aprossima seduta.
Si passa quindi a trattare l’argomento Comunicazioni del Presidente e dei
Consiglieri.
Il Presidente Piccoli informa il Consiglio dell’ Incontro con il Consigliere Luigi
Frunzio - Direttore Generale presso il Dipartimento per gli affari di Giustizia col
quale sono stati trattati argomenti di interesse immediato per la Categoria.
Informa altresì il Consiglio dell’ Incontro con il Sottosegretario di Stato
all'Economia e alle Finanze onorevole Vegas col quale è stata esaminata la
situazione politico parlamentare e la questione del deposito del prezzo presso il
notaio.
A questo punto della riunione interviene il Presidente del Consiglio Distrettuale
dell’Aquila, Sulmona, Avezzano, Antonio Battaglia e il Segretario del medesimo
Consiglio, Vincenzo Galeota. Dopo un caloroso saluto il Presidente Piccoli riferisce
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dei colloqui intercorsi con la Dott.ssa Gabriella Alemanno (Direttore dell’ Agenzia del
Territorio) per le problematiche connesse con la Conservatoria dei Registri
Immobiliari e con la dott.ssa Augusta Iannini (Capo dell’Ufficio Legislativo presso il
ministero della Giustizia). Il Consigliere Donatella Quartuccio ricorda come il
terremoto, che ha colpito la città dell’Aquila, verrà ricordato come il terremoto deigiovani, nei confronti dei quali occorre rivolgere il più ampio aiuto e ritiene
importante anche sollecitare le sotware houses a collaborare per la ripresa del
lavoro negli studi notarili che sono stati distrutti.
Il Presidente Battaglia informa il Consiglio della situazione che s’é verificata
all’Aquila a seguito al terremoto sia con riferimento agli studi, che hanno subito
gravissimi danni, sia con riferimento alla situazione della Conservatoria dei RR.II.
Informa altresì come, insieme alla Prefettura e al Comune dell’Aquila si stia
cercando di allestire un ufficio dove tutti i cittadini possano contattare i notai deldistretto. Riferisce che in tale sede, potrebbe essere ubicato anche l’archivio
notarile locale, la cui sede è andata distrutta. I Consiglieri esprimono la loro
solidarietà e, in particolare, il Consigliere Barzellotti, Presidente di Notartel, precisa
che sono stati sospesi tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo da parte dei notai
residenti nei comuni terremotati.
Il Presidente Piccoli comunica che verrà valutata la possibilità di aprire un
conto corrente intitolato “Notai per l’Aquila” al fine di raccogliere fondi da destinare,
d’accordo con il Consiglio distrettuale dei distretti riuniti dell’Aquila, Sulmona eAvezzano, ad una iniziativa specifica come contributo del Notariato Italiano alla
comunità dell’Aquila.
Dopo che il Presidente Antonio Battaglia e il Segretario Vincenzo Galeota si
sono allontanati, su proposta del Presidente Paolo Piccoli, il Consiglio delibera di
emettere il seguente comunicato:
“Il Consiglio Nazionale del Notariato ha ricevuto il Presidente del Consiglio
Notarile dei Distretti riuniti de L'Aquila, Sulmona e Avezzano Antonio
Battaglia,accompagnato dal consigliere Vincenzo Galeota, per valutare
congiuntamente le iniziative da assumere a seguito del terremoto in Abruzzo. Il
Presidente Battaglia con il Consigliere Nazionale Donatella Quartuccio hanno
illustrato la situazione determinata dal sisma e le iniziative in atto per riavviare in
tempi rapidi l’attività notarile. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha assicurato il
proprio appoggio nei contatti con le strutture centrali dell’Amministrazione al fine di
ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità dei servizi. In accordo con il
Presidente Battaglia il CNN ha deciso di istituire un fondo su cui potranno affluire le
somme di solidarietà dei colleghi e, allo scopo, ogni consigliere nazionale e revisore
ha messo a disposizione personalmente la somma di 1000 euro per avviare
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concretamente la sottoscrizione. La destinazione dei fondi per contribuire alla
ricostruzione di una struttura specifica come contributo del Notariato Italiano alla
comunità de L’Aquila verrà stabilita in accordo con il Consiglio Notarile dei distretti
riuniti de L'Aquila, Sulmona e Avezzano. Nei prossimi giorni sarà comunicato il
numero di conto corrente intitolato Notai per l’Aquila. Inoltre, giovedì prossimo il
Presidente Paolo Piccoli incontrerà a L’Aquila i notai dei distretti riuniti di L'Aquila,
Sulmona e Avezzano insieme al Presidente Battaglia e al Consigliere Donatella
Quartuccio.”
Si torna quindi a trattare l’argomento Comunicazioni del Presidente e dei
Consiglieri .
Il Presidente riferisce della proposta di legge dell’Onorevole Pecorella in tema
di tariffa e società interprofessionali.
Il Presidente comunica che invierà lettera di sollecito ai Consigli Distrettuali
ritardatari nell’invio di risposta alla Richiesta delle relazioni annuali.
Il Presidente Piccoli riferisce che la dott.ssa Augusta Iannini (Capo dell’ufficio
Legislativo presso il Ministero della Giustizia) abbia di recente sottolineato in un
pubblico intervento il possibile ruolo dei notai nella conciliazione e mediazione al
fine di snellire l’arretrato della giustizia nel processo civile.
Quindi il Consigliere Roberto Barone riferisce dell’ Incontro bilaterale Notariato
francese/Notariato Italiano svoltosi a Parigi, durante il quale sono state discusse
problematiche del Notariato dei due Paesi ed i principali problemi di attualità in sede
europea.
Su proposta del Consigliere Barone il Consiglio ha ratificato la nomina del
Notaio Valerio Auriemma come esperto per la ARERT(Rete Europea dei Registri
Testamentari).
Successivamente il Consiglio nomina all’unanimità il notaio Gianfranco Condò
nella Commissione di deontologia europea.
Il Consiglio, quindi, dà mandato al Presidente Piccoli di sottoscrivere il
Protocollo d’intesa tra la Federazione Svizzera dei Notai, il CNN e la Nortartel S.p.a.
per l’utilizzo di tecnologie telematiche italiane da parte del notariato svizzero.
Il Consigliere Ernesto Quinto Bassi informa il Consiglio della riunione dell’ADR,
svoltasi il 14 aprile 2009 e durante la quale è stato approvato il progetto di bilancio
dell’ADR; segnala che oltre 180 singoli notai hanno manifestato la volontà di aderire
alla società.
Il Consigliere Giuliana Bartolini informa i Consiglieri che durante la Fierainternazionale del libro, che si svolgerà a Torino in data 14 – 15 - 16 maggio 2009,
sono stati organizzati due eventi.
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Il Consigliere Bruno Barzellotti, in materia di Antiriciclaggio richiama la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto 27 febbraio 2009 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, che attribuisce al CNN la facoltà di ricevere le
segnalazioni di operazioni sospette previste dall'articolo 41 del D.Lgs. n.231/2007,
segnalazioni da trasmettere alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Segnalacome tale decreto debba essere accompagnato da un protocollo d'intesa sottoscritto
dal CNN e dall'UIF che disciplina le tecniche e modalità con le quali devono avvenire
le segnalazioni.
Segnala ancora che, in risposta a richiesta del CNN del 12 marzo 2009, il
Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito chiarimenti riguardo all’articolo 49 del
D.Lgs. 231/2007 in materia di pagamenti di effetti presso cassa cambiali e
pagamenti frazionati nei casi in cui i suddetti pagamenti siano pari o superiori al
limite di legge. Il Ministero ha condiviso l’interpretazione già data dal ConsiglioNazionale ed ha ritenuto consentita al notaio la possibilità di ricevere il pagamento
di cambiali ed assegni su contanti per importi pari o superiori ai limiti di legge. Nella
risposta il Ministero ha chiarito altresì che i limiti di pagamento in contanti, libretti e
titoli al portatore, nel caso di pagamento rateale, debbano essere considerati
nell’ambito di ogni singolo pagamento, e non con riguardo al valore dell’operazione,
determinato dalla somma dei pagamenti rateali.
In merito alla problematica concernente la verifica antiriciclaggio nel caso di
intervento di società fiduciaria il Ministero ha precisato che gli obblighi di verificariguardano anche il fiduciante: tale argomento sarà oggetto di approfondimento da
parte del gruppo di studio antiriciclaggio.
Il Consigliere Bruno Volpe propone la nomina di una commissione che
approfondisca gli aspetti inerenti al processo telematico allo scopo di cercare di
essere operativi nel più breve tempo possibile. Propone che ne facciano parte il
Dott. Pasquale Liccardi, il Dott. Matteucci (preposto al Tribunale di Verona), il Prof.
Ernesto Fabiani, il Not. Maurizio Marino, il Not. Ferdinando Fiandaca e il Not.
Vincenzo Gunnella. Il Consiglio approva.Il Notaio Francesco G. Nardone informa di avere ricevuto dal dott. Massimo
Mellacina, consigliere del CNDCEC, la Tariffa per la determinazione degli onorari
sulle esecuzioni immobiliari spettanti ai professionisti delegati, bozza elaborata da
una commissione congiunta CNDCEC e CNF. Rispetto al precedente impianto sono
state apportate variazioni terminologiche ed anche modifiche sostanziali
sull’ammontare dei compensi complessivamente dovuti al professionista delegato.
Illustra i contenuti della Tariffa.
A conclusione dell’illustrazione e della discussione che ne segue si rileva comesia opportuno che vengano inseriti aspetti che attengono esclusivamente alla
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categoria notarile e aderire alla bozza in vista del parere che verrà richiesto dal
Ministero della Giustizia.
Il Consigliere Gian Vittorio Cafagno riferisce dell’ Incontro con l’Avv. De Tilla,
nuovo Presidente dell’OUA e della proposta di coinvolgere i notai nella preparazione
di un convegno a Napoli sulle problematiche attinenti all’istituzione del Tribunale
della famiglia.
Il Consigliere Giovanni Vigneri informa il Consiglio dell’ Incontro con il Garante
per la protezione dei dati personali, al quale hanno partecipato il Consigliere
Barzellotti, i notai Arcella e Gunnella, oltre che il Direttore del Consiglio Nazionale,
Massimo Pensato con l’ufficio del Garante per la protezione. Alla riunione ha
partecipato il Presidente dell’Autorità Francesco Pizzetti, il segretario generale
Filippo Patroni Griffi e il dott. Lattanzi. L’incontro è stato preceduto da lettera in cui
si illustravano le caratteristiche della procedura che il Consiglio Nazionale si proponedi adottare in materia di conservazione ed elaborazione statistica di dati concernenti
l’attività dei Notai. Sono state illustrate al Garante le utilità sottese a tale raccolta. È
stato sottolineato come tali dati sono resi anonimi in quanto dati personali ma non
dati sensibili. Il Garante si è reso conto dell’utilità istituzionale per il Consiglio di
avere dati statistici ed ha chiesto di fornire dati tecnici sul tipo di notizie richieste ai
singoli notai e sulle modalità adottate per garantire l’anonimato. Il Garante, una
volta ricevuti i chiarimenti richiesti, fornirà entro un termine breve un parere sulla
procedura, che in linea di massima non ha reputato in contrasto con alcuna normache coinvolga profili di violazione della normativa in tema di privacy.
In merito al Consiglio di amministrazione dell’ADR il CNN autorizza il
Presidente a nominare soggetti esterni al Consiglio stante l’indisponibilità dei
Consiglieri Nazionali a farne parte, anche in vista della uscita del Consiglio
Nazionale dalla società, necessitata dalle norme in materia di società detenute da
enti pubblici.
Sul quarto punto all’ordine del giorno “Osservatorio di Deontologia,
Gruppo di Studio sul Nuovo Disciplinare, Comitato Ordinatore dei
Congressi, Comitato Esecutivo del Congresso di Venezia, Comitato
Esecutivo: determinazioni urgenti”, il Presidente Piccoli informa il Consiglio sulla
situazione che si è venuta a creare a seguito delle vicende che riguardano il
Consigliere Labonia. Richiama il comunicato immediatamente diffuso alla stampa e
pubblicato in CNN Notizie del 3 aprile 2009, con il quale il Consiglio Nazionale
ribadiva piena fiducia nei confronti della magistratura e nel frattempo,
cautelativamente, provvedeva a sospendere il notaio Labonia dagli incarichiricoperti nel Consiglio Nazionale. Riferisce dei contatti con il Presidente del Consiglio
distrettuale di Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari, Notaio Giglio. Comunica la
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sospensione cautelare disposta ex art. 158 sexies L.N. dalla COREDI, che non
determina, per la sua natura transeunte, la decadenza dalla carica di Consigliere
Nazionale prevista invece dall’art. 138 L.N..
Adunanza del 17 aprile
All’inizio della riunione viene stabilito che il Comitato “Notai per L’Aquila” sia
composto dal Presidente Piccoli, dal Segretario Bolognesi, dal Consigliere
Quartuccio, dal Presidente del Consiglio distrettuale de l’Aquila Sulmona, Avezzano
Battaglia e dal Direttore Generale Pensato; verrà istituito un fondo su cui potranno
affluire le somme di solidarietà dei colleghi.
Viene poi ripresa la discussione sul quarto oggetto all’ordine del giorno
“Osservatorio di Deontologia, Gruppo di Studio sul Nuovo Disciplinare,
Comitato Ordinatore dei Congressi, Comitato Esecutivo del Congresso di
Venezia, Comitato Esecutivo: determinazioni urgenti” .
Viene stabilito di procedere alla sostituzione degli incarichi attualmente
ricoperti dal Consigliere Labonia, poiché nel comparto deontologia il Consigliere
Grimaldi ricopre gli incarichi specifici di Coordinatore della Banca Dati Deontologia e
della Commissione CO.RE.DI., che non si estendono automaticamente agli altri
incarichi del settore.
A seguito di votazione, quale co-coordinatore dell’Osservatorio di Deontologia,
viene nominato il Consigliere Ilario Marsano.
Lo stesso viene nominato a coordinare il Gruppo di Studio sul Nuovo
Disciplinare.
A far parte del Comitato Ordinatore dei Congressi e del Comitato Esecutivo
del Congresso di Venezia viene nominato il Vice Presidente Paolo Setti.
Infine a far parte del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale viene
chiamato il Consigliere Bruno Barzellotti.Le decisioni sono state prese a scrutinio segreto a maggioranza.
Sul quinto oggetto dell’ordine del giorno “Richiesta istituzione
Commissione Comunicazione” il Consigliere Agostino Grimaldi illustra la
necessità di istituire una commissione comunicazione che costituisca guida
collegiale per tale settore. Osserva come non siano da seguire i modelli manageriali
monocratici all’interno di un gruppo ristretto quale quello del Consiglio Nazionale.
Ritiene che il lavoro svolto fino ad ora debba essere tramandato anche al futuroConsiglio mediante un allargamento delle responsabilità ad esso connesse. Propone
pertanto l’istituzione di una commissione con tre Consiglieri come componenti e il
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Consigliere Clarizio come coordinatore.
La discussione vede a confronto le opinioni di chi sostiene che la
comunicazione abbia necessità di un riferimento all’intero Consiglio Nazionale e non
ad una commissione ristretta. Inoltre, v’è spesso necessità di reazione rapida senza
la quale si rischierebbe di perdere occasioni decisive. Ancora, sulle questioni più
rilevanti è sempre stato sentito il parere del Consiglio Nazionale. Infine, è stata già
istituita una commissione allo scopo di proporre progetti di interventi di medio-
lungo periodo sui mass media e sui giornali.
Altra opinione viene sostenuta da chi ritiene che la comunicazione deve essere
patrimonio di tutto il Consiglio e non solo di pochi, ritiene doveroso da parte del
Consiglio istituire una commissione composta dai Consiglieri rieleggibili.
Viene da parte del Presidente precisato che la struttura del settore
comunicazione del CNN è stata realizzata in modo che sia in grado di funzionare e
dare il massimo supporto e la massima funzionalità indipendentemente da chi la
coordini. E’ auspicabile semmai l'istituzione di incontri dove la struttura della
comunicazione sia illustrata ai Consiglieri interessati, che dovrebbero anche
partecipare a corsi formativi specifici in materia.
Al termine degli interventi prende la parola il Consigliere responsabile della
Comunicazione Giulia Clarizio che – ricordando come soltanto oggi si sia compresa
appieno la rilevanza strategica del settore – rivendica i risultati positivi fin qui
raggiunti e sottolinea in particolare il coinvolgimento degli organi distrettuali locali e
dell'intera categoria su tutto il territorio nazionale, in attuazione di un progetto
intrapreso fin dall'inizio della consiliatura, come dimostrato dal successo del recente
incontro romano. Sottolinea poi gli sforzi organizzativi compiuti per insediare una
struttura interna al CNN di elevata e comprovata professionalità proprio nella
consapevolezza che la Comunicazione non può essere demandata esclusivamente
alla buona volontà di colleghi ancorché sensibili all'argomento, ma richiede il lavoro
professionale di esperti del settore.
Evidenzia quindi che questa struttura per le sue caratteristiche e per lefinalità perseguite è stata costituita in vista dell'esigenza di proseguire il lavoro
anche dopo la fine della singola consiliatura e del mandato del suo coordinatore, ne
sottolinea la significativa presenza sui media e la capacità di adempiere al suo ruolo
con energia e piena lealtà a CNN.
Il Consiglio concorda, a conclusione del dibattito, sulla maggiore utilità di
realizzare incontri informativi e corsi formativi aperti a tutti i Consiglieri.
Si passa quindi a trattare l’argomento “Banca Dati Deontologia”. IlPresidente Paolo Piccoli riferisce come sia stato richiesto che venga accelerata la
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pubblicazione delle pronunce delle COREDI, sia migliorandone l’accessibilità dal
punto di vista tecnologico che a mezzo di più utili modalità di inserimento delle
pronunce con la redazione di massime effettuata dai singoli estensori.
Il Consigliere Agostino Grimaldi, responsabile del settore, osserva come la
richiesta di inserire i nomi dei colleghi sanzionati dalla COREDI non sia ammissibile
per questioni di riservatezza. Le stesse motivazioni inducono a non pubblicare i
nomi dei relatori e degli estensori della decisione. Inoltre la formulazione delle
massime da parte della Commissione risponde all’esigenza di renderle più oggettive
ed omogenee.
Durante la discussione che segue vengono valutati i pro e i contro della
redazione della massima da parte dell’estensore. In particolare si osserva come la
centralizzazione delle massime sia un problema di razionalizzazione dell’attività e di
urgenza nella pubblicazione di determinati provvedimenti. Si considera anche comela redazione della massima sia un’attività specifica e tecnica ai fini dell’inserimento
della stessa in una banca dati allo scopo di fornire alla categoria strumenti di
conoscenza e di lavoro.
Si rileva d’altro canto che il lavoro della Commissione dovrebbe essere solo
quello di catalogare e rendere le decisioni e le massime accessibili da parte della
Categoria.
A conclusione della discussione il Consiglio approva a maggioranza la proposta
di chiedere alle COREDI di inviare insieme alla decisione anche la massima. Qualora
ciò non avvenga, la massima verrà stesa dalla Commissione.
Si passa quindi a trattare il quindicesimo oggetto dell’ordine del giorno
“Nomina delegato Assemblea Assocertificatori (approvazione bilancio)” e
su proposta del Consigliere Barzellotti viene dato mandato all’Ing. Iacono di
partecipare all'assemblea di Assocertificatori in rappresentanza del Consiglio.
All’inizio della parte pomeridiana della seduta viene trattato il nono oggetto,
lett. f) “ADR Notariato – Bilancio 2008 e determinazioni” e le conseguenti
“Variazioni di bilancio” di cui al punto 16). Il Presidente comunica che il bilancio
di ADR, con le sovvenzioni messe a disposizioni dal Consiglio, si chiuderà in
pareggio e che, peraltro, non ci saranno altre anticipazioni da parte del Consiglio
stesso,dovendo il Consiglio dismettere le proprie partecipazioni. Riferisce che è
stato nominato, in base a quanto deciso nella precedente riunione del Consiglio, il
nuovo Consiglio di amministrazione dell’ ADR che risulta composto dal Consigliere
Ernesto Q. Bassi, Presidente, Avv. Massimo Grimaldi e Notaio Alberto Vladimiro
Capasso.
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Sul sesto oggetto nell’ordine del giorno “Riforma ordinamento:
costituzione gruppi di lavoro”, il Consiglio all’unanimità dei presenti approva la
seguente composizione dei gruppi per l’approfondimento dei temi già fissati nella
bozza di delega approvata dal Consiglio all’unanimità nella seduta del 5 settembre
2008. Il Presidente chiede di non farne parte per mantenere la funzione di garante
delle diverse posizioni quando il dibattito approderà in Consiglio.
1. Legge notarile:
Guido Bolognesi, Coordinatore
Giulia Clarizio
Francesco Giambattista Nardone
Donatella Quartuccio
Paolo Setti
2. Ordinamento delle istituzioni notarili:
Ernesto Quinto Bassi, Coordinatore
Guido Bolognesi
Pietro Caserta
Giulia Clarizio
Agostino Grimaldi
Pasquale Macchiarelli
Francesco Giambattista Nardone
3. Tariffa:
Giuliana Bartolini, Coordinatore
Bruno Barzellotti
Guido Bolognesi
Giovanni VigneriBruno Volpe
4. Ausiliari del notaio
Bruno Frauenfelder, Coordinatore
Roberto Barone
Guido Bolognesi
Gian Vittorio Cafagno
Ilario Marsano
Paolo Setti
Federico Tassinari.
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Si passa quindi a discutere l’ottavo oggetto dell’ordine del giorno
“Valutazione indagine Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”
sui servizi professionali. Su invito del Presidente, il Consigliere Roberto Barone
illustra sua relazione che si sofferma sul contenuto dell'indagine dell'Antitrust e
rileva come la funzione notarile, che emerge dalla relazione, sia una professione nel
pieno della concorrenza. Si sovverte inoltre lo stesso concetto storico di un corpus
di norme deontologiche, che sono intese soltanto come norme dirette a tutela dei
consumatori con un’interpretazione riduttiva di sistema.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, invita il Consigliere Barone,
coadiuvato dall’avv. Anselmo Barone e dal Notaio Pasqualis, a proseguire
l’approfondimento dell’argomento per adottare un documento consigliare in
prossima seduta.
Viene anche rinviata a prossima riunione la discussione sulla parte del nono
oggetto dell’ordine del giorno “Società ed enti partecipati: a) delibera relativa
al mantenimento della partecipazione del CNN (ex. art. 3 comma 28 della
legge 244/2007). Eventuali modifiche Statutarie; b) relazione N Servizi per
l’anno 2008 e delibera di indirizzo per l’anno 2009” .
Sul punto d) del nono oggetto “Notartel S.p.a.: bilancio 2008; budget
2009”, il Consigliere Bruno Barzellotti sottolinea che la partecipazione in Notartel
s.p.a. tutela interessi fondamentali del Notariato. Le modifiche statutarie richieste
dalla legge sono state già adottate. Illustra il bilancio 2008 e il budget 2009.
Evidenzia come il bilancio 2008 si chiuda con un risultato migliore rispetto al budget
che era stato preventivato.La proposta del Consiglio di amministrazione è quella di
destinare l’utile a riserva e quindi ad incremento patrimoniale. Riguardo al budget
2009 sottolinea come lo stesso sia stato approvato sulla base dei dati aggiornati a
fine del 2008.
Il Presidente Piccoli precisa che i punti su cui occorre assumere una delibera
sono il mantenimento della partecipazione del Consiglio in Notartel e il mandato al
Presidente di esprimere voto favorevole sull’approvazione del bilancio di Notartel e
sulla distribuzione degli utili.
Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al Presidente di esprimere
voto favorevole sull’approvazione del bilancio di Notartel prevedendo la
distribuzione degli utili ai soci.
Viene pure deliberato all’unanimità “vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
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Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, quanto previsto dall’art. 3, comma
27 e seguenti, ritenuta propria competenza ad assumere le deliberazioni di cui
all’art. 3, comma 28, della citata legge n. 244 del 2007, considerato che la
partecipazione attualmente, detenuta in Notartel s.p.a., pari al 90 per cento del suo
capitale sociale, deve considerarsi strettamente necessaria per il perseguimentodelle finalità istituzionali del Consiglio Nazionale del Notariato considerate le finalità
istituzionali del Consiglio Nazionale del Notariato fissate dalla legge istitutiva
dell’Ente e in particolare quella di cui all’art. 2, lett. e, della legge 3 agosto 1949,
n.577, considerato che Notartel s.p.a. ha come oggetto sociale statutario lo
svolgimento, tra le altre, delle seguenti attività: realizzazione e gestione di sistemi
informativi e telematici e di banche dati per il notariato italiano; realizzazione e
gestione di sistemi informatici per la conservazione e certificazione di chiavi
pubbliche per la generazione di firme digitali, nonché per la gestione ed apposizionedi time-stamping (validazione temporale del documento informatico); diffusione di
procedure informatiche e telematiche in campo notarile e legale; produzione di
sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
considerato che attraverso lo svolgimento delle attività di cui al suo oggetto sociale
statutario Notartel s.p.a. pone in condizione la categoria dei notai di svolgere la loro
attività in modo adeguato alle metodologie informatiche e telematiche richieste nei
rapporti e nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, considerato che
attraverso lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale statutario diNotartel s.p.a. il Consiglio Nazionale è in grado di svolgere la funzione di Autorità di
Certificazione dei notai italiani (CA del notariato italiano) ed essere come tale
iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale tenuto dal CNIPA,
potendo così certificare le firme digitali dei notai nell’esercizio delle loro funzioni;
considerato quindi che la attività di Notartel s.p.a. contribuisce a perseguire e
tutelare interessi fondamentali del Notariato italiano e del suo Consiglio Nazionale
che ne è l’organo esponenziale; ritenuto che, per tutte le precedenti considerazioni,
è necessario autorizzare il mantenimento, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della
citata legge n. 244 del 2007, della propria partecipazione sociale in Notartel s.p.a.;
delibera di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 28, della legge n.
244 del 2007, il mantenimento della propria partecipazione sociale in Notartel s.p.a.
per le ragioni sopra esposte che devono qui intendersi integralmente richiamate
come motivazione della presente deliberazione, e, quindi, di mantenere e
continuare a detenere detta partecipazione sociale”.
Il Consiglio passa poi a trattare l’argomento “Società ed enti partecipati:e) Assonotar – modifiche statutarie ed esame bilancio al 31 dicembre
2008” . Il Consigliere Bruno Frauenfelder osserva come la strumentalità di
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Assonotar rispetto alle finalità istituzionali del Consiglio Nazionale del Notariato non
possa essere messa in dubbio; ciò anche considerato che l’assicurazione
obbligatoria di tutti in notai italiani nonché il fondo di garanzia sono stati posti dalla
legge a carico del Consiglio. Ritiene, quindi, che le attività svolte da Assonotar siano
inerenti a quelle istituzionali del Consiglio Nazionale; tuttavia per l’analisi ediscussione di tali profili chiede che si rinvii alla prossima riunione di Consiglio.
Specifica che dovranno essere apportate delle modifiche allo statuto, per adeguare
quest’ultimo alla normativa vigente.
Su richiesta del Consiglio il Direttore dr. Pensato riferisce come sia l’avv.
Spadafora che il Dott. Offman invieranno nei prossimi giorni le loro valutazioni in
vista del nuovo contratto di assicurazione per la r.c. professionale dei notai.
Quindi il Consiglio dà mandato al Presidente di approvare il bilancio di
Assonotar rinviando alla prossima seduta la delibera in merito alla partecipazione.
Viene quindi posto in discussione il dodicesimo oggetto dell’ordine del giorno
“Convenzione IDEDI”. Il Vice presidente Paolo Setti comunica che l’IDEDI è
un’associazione nazionale nata con l’obiettivo di costruire un lessico giuridico
interculturale. Consiste in un gruppo di universitari di area giuridica, filosofica,
medica, che cercano di creare una sorta di Intercultura, Democrazia Diritto. Si
rileva come tale impegno non crei impegni finanziari per il Consiglio.
Il Consiglio approva la possibilità di procedere a verificare la piattaforma di
collaborazione.
Altri argomenti all’ordine del giorno sono stati rinviati.
A cura di Giovanni Vigneri
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ú Consiglio Nazionale
Il nuovo elenco dei "conti dormienti"
Da oggi è disponibile sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze
l'elenco dei conti per i quali si sono verificati i requisiti di dormienza tra il 17 agosto
2007 e il 31 dicembre 2008.
Si tratta di 35.426 rapporti per un importo complessivo di 47.143.850,09
euro.
In particolare l'elenco riguarda quei rapporti contrattuali (conti correnti, azioni
e obbligazioni, fondi comuni, certificati di deposito) di importo superiore a 100 euro,
per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione, né dal titolare, né da un suo
delegato, nel corso degli ultimi dieci anni.
Gli intermediari finanziari hanno tempo fino al 31 maggio per effettuare il
versamento al Fondo e fino ad allora gli interessati potranno rivolgersi agli stessi
intermediari per "rianimare" i depositi in questione. Dopo tale data ci si potrà
rivolgere direttamente al Ministero per chiedere la restituzione delle sommereclamate, entro i normali termini di prescrizione.
Sempre entro il 31 maggio stessa sorte per gli importi relativi ad assegni
circolari e polizze vita che non sono stati riscossi. L'ammontare delle somme (si
tratta, però, di dati ancora parziali) è di 231.125.498,39 euro per gli assegni e di
7.863.789,22 euro per le polizze.
Vai al sito del Ministero
http://www.tesoro.it/depositi-dormienti/
Nota della Redazione
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ú Consiglio Nazionale
Le entrate tributarie nel periodo gennaio - marzo 2009
Sul portale del Ministero delle Finanze è stato pubblicato il Bollettino delle
entrate tributarie relativo al mese di gennaio - marzo 2009, rilevate secondo il
criterio della competenza giuridico-contabile. E’ presente anche la serie storica delle
entrate tributarie dal 2002 in poi.
Per leggere i documenti vai al sito
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/studi_statistiche/entrate_tributarie/i
ndex.htm
Nota della Redazione
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ú Dai Distretti
Soncino: aperto lo sportello di consulenza gratuita in collaborazione con il
Comune
A partire dal mese di aprile è stato istituito d'iniziativa con il Comune di
Soncino (CR) e d'intesa con il Consiglio Notarile di Cremona e Crema lo sportello di
consulenza gratuita in materia giuridico notarile.
Il servizio di consulenza viene svolto anche senza appuntamento ogni terzosabato del mese, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso la sede del Municipio e garantito
dal notaio Giuseppe Cristaldi.
Per maggiori informazioni ci si può direttamente rivolgere all'ufficio di
Segreteria del Comune.
Roberto Antonioli
CNN Notizie del 18 maggio 2009 19
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ú Dai Distretti
Modena: “Porte Aperte” al Consiglio Notarile
Il Consiglio Notarile di Modena apre le porte agli utenti sia italiani che
stranieri.
Dal giorno 11 maggio fino al 25 giugno, dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00
alle 19.00, i notai modenesi ricevono i cittadini presso la sede di Corso Canalgrande
71, mettendosi a disposizione gratuitamente degli utenti per agevolare laconoscenza di problematiche giuridiche e tributarie relative ad acquisti di abitazioni,
tassazioni sulla prima casa, problemi connessi all'urbanistica, regimi patrimoniali dei
coniugi, successioni, testamenti e usufrutti.
L'iniziativa è rivolta in particolare alle fasce più deboli della popolazione che
non sempre hanno la disponibilità economica per richiedere un parere qualificato
quando si tratta di assumere decisioni, sia a livello personale che familiare.
Flavia Fiocchi
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IN QUESTO NUMERO
■ Prassi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1° aprile 2009, n. 48
Regolamento recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle normecontenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 inmateria di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principicontabili internazionali». (09G0057)
(GU n. 111 del 15-5-2009 )
Testo in vigore dal 30 maggio 2009
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo dideterminazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo edel Consiglio del 19 luglio 2002;
Visto, in particolare, il comma 60 dell'articolo 1 della medesima legge n. 244del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e dicoordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto delMinistro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delleopzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia diprincipi contabili internazionali;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio dì Stato espresso dalla sezione consultiva per gliatti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a normadell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-3909/UCL, del 17 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
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Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nel presente regolamento, siintendono per:
a) IAS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 delParlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base aiprincipi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
c) finanziaria 2008: la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 2.Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti
dagli IAS
1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per isoggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, deltesto unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base alcriterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizionidell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonchè ogni altra disposizione dideterminazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali inbase a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.
2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, siapplicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limitiquantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o nedispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonchè quelle che esentano oescludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibilecomponenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in piùperiodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi onegativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e
negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico,imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta,altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, conriferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.
3. Per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testounico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti iviprevisti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono,tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti iviindicati.
4. Per ì soggetti IAS, gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura nonsuperiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al terminedell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il
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rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto altermine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio.
Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive enegative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di dettifondi.
Art. 3.
Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li
applicano
1. Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazionetemporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazionedegli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivod'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi nèdoppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.
2. Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS esoggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di talioperazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base dellacorretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio siapplica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anchequando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio dìattività e passività.
3. Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IASeventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della naturagiuridica delle operazioni nei seguenti casi:
a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazionifinanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentatividel patrimonio proprio; oppure
b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenuteo di crediti d'imposta.
4. Si applica, in ogni caso, l'articolo 89, comma 6, del testo unico conriferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sottoil profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo44, comma 1, del testo unico.
Art. 4.
Operazioni di riorganizzazione aziendale
1. I costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS,costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.
2. Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell'acquisto,con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e 173 del testo unico:
a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenzapositiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto
nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita;b) le disposizioni di cui all'articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si
applicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente.
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3. Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva ilregime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancionon emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passivitàfiscalmente rilevanti.
Art. 5.
Criteri di neutralità e first time adoption
1. I criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IASeffettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico nellaformulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento
degli IAS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano inprecedenza assunto rilevanza fiscale.
Art. 6.
Comportamenti adottati nel triennio 2005-2007
1. Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta2005, 2006 e 2007, la conformità e la coerenza di cui al comma 61, secondoperiodo dell'articolo 1 della finanziaria 2008, devono intendersi riferite alle singolefattispecie interessate dalle modifiche introdotte con il comma 58 dell'articolo 1della stessa finanziaria 2008. Tale trattamento conforme, per singola fattispecie,deve essere stato applicato in modo coerente in tutti i periodi d'imposta in cui si èmanifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS. Ai finidella salvaguardia dei comportamenti pregressi la coerenza nei diversi periodid'imposta non è richiesta con riferimento a fattispecie per le quali vi sia stata unapronuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria contraria al riconoscimentofiscale dell'impostazione contabile prevista dagli IAS.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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■ Prassi
Ministero degli Affari Esteri
Comunicato Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazionealla ratifica. Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica oapprovati con decreto del Presidente della Repubblica. (09A04573)(GU n. 111 del 15-5-2009 - Suppl. Ordinario n.71)
(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell' 11 dicembre1984).
Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italiaentro il 15 marzo 2009 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensidell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15marzo 2009.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n.1.Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 marzo 2009 i cui testi non
sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimosupplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale.
Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non e' contenuto un testo inlingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in
lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, unatraduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.Per comodità di consultazione e' stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella
quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione allaratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce iltesto, essendo lo stesso già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui siriportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
Per visualizzare i testi degli accordi, vedere al seguente LINK
CNN Notizie del 18 maggio 2009 25
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■ Prassi
Presidente del Consiglio dei Ministri
ORDINANZA 8 maggio 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nellaregione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezionecivile. (Ordinanza n. 3766). (09A05502)
(GU n. 112 del 16-5-2009 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensidell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito conmodificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessiprimari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila edaltri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismicipredetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1°maggio 2009 e n. 3763 del 4 maggio 2009 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenticonseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altricomuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui sidispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze perquanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Vista la nota del 28 aprile 2009 del Presidente dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenzaitaliana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni edintegrazioni;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
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Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alle accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei Parchiin località Preturo (L'Aquila), conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed aifini dell'organizzazione del Vertice G8 che si terrà a L'Aquila nel mese di luglio 2009,ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ilDipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in via di sommaurgenza lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesseinfrastrutture e della viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronauticamilitare, del comune di L'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alleopere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze delPresidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine, èaltresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli articoli 12, 15, 16 e 17 deldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dalGenio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di € 900.000,00sono a carico dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, che provvede a trasferire lerelative risorse al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento della protezionecivile è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti nel limite del predettoimporto massimo.
3. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli di cui al comma 2 provvedono leamministrazioni competenti.
Art. 2.
1. In favore del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, èautorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazionidi lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensilipro-capite, con oneri posti a carico del medesimo Istituto.
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiarel'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, oltre a quanto previstodall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 e successivemodifiche ed integrazioni, è autorizzato a derogare all'art. 24 decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni.2. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissariodelegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base diapposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992.
3. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, ai sensidell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007,n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, èaltresì autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio sulla base di appositaconvenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, perl'accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazioneal Grande evento G8 e per l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile2009.
Art. 4.
CNN Notizie del 18 maggio 2009 27
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1. Le amministrazioni interessate possono ricorrere alla Consip SPA alfine disoddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni interessate dagli eventisismici del 6 aprile 2009, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schemapubblicato sul portale degli acquisiti in rete del Ministero dell'economia e delle
finanze e della sopracitata società.2. La medesima società provvede a supportare le predette amministrazioni
nell'acquisizione, nell'utilizzo, nell'ottimizzazione e nel monitoraggio delle risorsefinanziarie.
Art. 5.
1. I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto delCommissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009 che prenotano, ai sensidell'art. 29, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la fruizione del credito d'imposta
di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni, possono integrare o modificare il formulario giàvalidamente presentato, conservando l'ordine cronologico acquisito con la suapresentazione in tempo utile per il rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione delcredito stesso.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.
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■ Prassi
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELL'AQUILA
DECRETO 5 maggio 2009Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramitepossono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, afavore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009. (09A05662)(GU n. 112 del 16-5-2009 )
IL PREFETTO DELL'AQUILA
Premesso che il territorio della provincia dell'Aquila è stato interessato da ungrave evento sismico in data 6 aprile 2009;
Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate infavore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite difondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa ibeni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;
che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulledonazioni;
Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad undecreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitatie degli enti destinatari delle predette liberalità;
Decreta:
Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all' art. 27 della legge13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, afavore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio dellaprovincia dell'Aquila, sono così individuati:
a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decretolegislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del decretolegislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché integrato dall'art. 30, comma 4, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009,n. 2;
b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con attocostitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privataautenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari infavore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici noneconomici;
d) associazioni sindacali e di categoria.
CNN Notizie del 18 maggio 2009 29
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■ Prassi
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Comunicato
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex serbatoio idrico con area
di pertinenza nel comune di Bolano. (09A05793)
(GU n. 112 del 16-5-2009 )
Con decreto 20 febbraio 2009, n. 143, del Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla
Corte dei conti in data 18 marzo 2009, registro n. 2, foglio n. 29, e' stato disposto ilpassaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex serbatoio idrico con areadi pertinenza nel comune di Bolano (La Spezia) distinto al N.C.T. del comunemedesimo al foglio n. 2, mappale n. 978.
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■ Studi di Impresa
Studio n. 151-2008/I
Partecipazioni sociali e capitale sociale nelle cooperative
Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 19 marzo 2009
Sommario: 1. La rappresentazione delle partecipazioni sociali. – 2. Il valore nominale delle
azioni emesse dalle cooperative. – 3. La necessaria variabilità dell’intero capitale sociale. – 4.Sintesi.
1. La rappresentazione delle partecipazioni sociali
Fino all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, anche sulla scorta
del previgente art. 25141 c.c. (1), era pacifico che il diritto comune della società
cooperativa consentiva di rappresentare le partecipazioni sociali dei cooperatori
(d’ora innanzi partecipazioni di cooperazione) come azioni o quote (2). Dunque, il
tipo normativo ‘società cooperativa’, diversamente da quello ‘società per azioni’ o
da quello ‘società a responsabilità limitata’, non aveva tra i propri elementi
essenziali uno specifico modo di rappresentare le partecipazioni sociali.
Sulla base invece del vigente diritto comune della società cooperativa la
dottrina è divisa circa i modi di rappresentare le partecipazioni di cooperazione
(diverse da quelle quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in
misura rilevante (3)) nelle cooperative cui si applicano le norme sulla società per
azioni (d'ora innanzi coop-s.p.a) o in quelle cui si applicano le norme sulla società a
responsabilità limitata (d'ora innanzi coop-s.r.l.) (4).
La sopravvenuta disparità di vedute dipende principalmente dall’art. 2519
c.c., il quale prevede che la disciplina propria della cooperativa sia da integrare o
con quella della società per azioni (s.p.a.) o con quella della società a responsabilità
limitata (s.r.l.). Detta bipartizione non è certo paragonabile a quella, molto meno
significativa, che vi era tra la cooperativa a responsabilità illimitata e la cooperativa
a responsabilità limitata di cui ai previgenti artt. 2513 e 2514 c.c. Oggi, infatti, si è
passati da un unico modello organizzativo essenzialmente mutuato dalla disciplina
della s.p.a. a due modelli organizzativi – coop-s.p.a. e coop-s.r.l. – che, nella loro
massima divaricazione, possono avvicinare la cooperativa, da un lato, ad una s.p.a.
CNN Notizie del 18 maggio 2009 31
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facente ricorso al mercato del capitale di rischio e, dall'altro, ad una società in nome
collettivo (o semplice). Si potrebbe allora sostenere, proprio sulla base dell’art.
2519 c.c. (5), che il richiamo alternativo alla disciplina della s.p.a. o a quella della
s.r.l. operato da tale disposizione non possa prescindere dall’osservanza di uno (se
non il principale) degli elementi differenzianti ancora oggi s.p.a. e s.r.l.: la diversaforma rappresentativa delle rispettive partecipazioni sociali.
Nonostante il rinvio alternativo alla disciplina della s.p.a. o a quella della s.r.l.,
la disciplina specifica della cooperativa (artt. 2511 ss. c.c.) è rimasta
sostanzialmente invariata nella parte in cui indica le forme rappresentative delle
partecipazioni di cooperazione. Basti osservare infatti la sezione III del titolo VI del
libro V del codice civile, intitolata « Delle quote e delle azioni », le cui norme
indicano come le partecipazioni in parola siano rappresentabili alternativamente
come quote o azioni. Il fatto che la disciplina vigente non avrebbe innovato laprecedente circa i modi di rappresentare le partecipazioni di cooperazione potrebbe
trovare una conferma nella stessa relazione accompagnatoria allo schema di
decreto legislativo divenuto il d.lgs. n. 6/2003 (6), la quale, essendo silente sul
punto, lascerebbe presumere che nulla sia cambiato con la nuova disciplina
civilistica delle cooperative e che, pertanto, qualsiasi cooperativa di diritto comune
potrebbe liberamente scegliere come rappresentare le partecipazioni di
cooperazione.
L’apparente antinomia tra la disciplina specifica della cooperativa e lerichiamate discipline della s.p.a. e della s.r.l. può essere risolta facendo prevalere la
prima sulle seconde, come d’altra parte impone l’art. 2519 c.c. Non basta allora
constatare l’assenza di disposizioni nell’ordinamento cooperativo ostative
all’osservanza della distinzione tra s.p.a. e s.r.l. in punto di rappresentazione delle
rispettive partecipazioni sociali (7) per consentire all’interprete di concludere che una
coop-s.p.a. deve rappresentare le proprie partecipazioni sociali esclusivamente con
azioni in forza (specialmente) dell'art. 23461 c.c. e una coop-s.r.l. deve
rappresentare le proprie partecipazioni sociali esclusivamente con quote in forza(specialmente) dell'art. 2468 c.c.
In effetti, in primo luogo, la disciplina specifica della cooperativa contiene
apposite norme sulla possibile rappresentazione delle partecipazioni di
cooperazione; di conseguenza, su questa materia non v’è il vuoto normativo
richiesto dall’art. 2519 c.c. per applicare integralmente (pur con i necessari
adattamenti) la disciplina della s.p.a. o della s.r.l.
In secondo luogo, specialmente dagli artt. 25213, n. 4 e 2525 c.c., si osserva
che la disciplina specifica della cooperativa non impone un collegamento necessariotra il modo di rappresentare la partecipazione sociale e il modello organizzativo
adottato.
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In terzo luogo, gli artt. 2529 ss. c.c. prevedono una disciplina uniforme delle
partecipazioni di cooperazione a prescindere dalla loro rappresentazione; si pensi, a
tacer d’altro, al fatto che, diversamente dalle società di capitali (art. 2355-bis1 c.c.
per l’azione di s.p.a. vs. art. 24692 c.c. per la quota di s.r.l.), l’art. 2530, u.c., c.c.
consente alle cooperative di vietare senza limiti temporali la circolazione dellepartecipazioni di cooperazione, a prescindere dal modo in cui esse sono
rappresentate.
In conclusione, allora, la disciplina delle società di capitali sui modi di
rappresentare le partecipazioni sociali, quando integra la disciplina della
cooperativa, può mutare la propria natura (8), diventando per lo più dispositiva (9).
Dunque, i soci di una cooperativa, contrariamente a quelli di una società di capitali,
sono (parzialmente (10)) vincolati nello scegliere il modello organizzativo ottimale
(cfr. infatti gli artt. 2519 e 25222 c.c.), mentre sono liberi nello scegliere la formarappresentativa ottimale delle loro partecipazioni sociali.
Se ciò è corretto, una coop-s.p.a. o una coop-s.r.l. può rappresentare le
partecipazioni di cooperazione come quote o azioni (11) e, in quest’ultimo caso, può
decidere anche di non emettere i corrispondenti titoli azionari. Inoltre, una coop-
s.p.a. o una coop-s.r.l., se decide di rappresentare le partecipazioni di cooperazione
in quote, non può incorporarle in titoli (12) né può consentire ad uno stesso socio di
possederne una pluralità, stante sia la riformulazione della disciplina specifica della
cooperativa (cfr. specialmente gli artt. 2525 (13) e 2530 c.c. (14)), sia, soprattutto, lastessa nozione legale di quota ricavabile dall’intero diritto societario, secondo la
quale la quota rappresenta la misura (e non già l’unità di misura, rappresentata
invece dall’azione) della partecipazione sociale (15).
Il legislatore, nella sua sovranità, può naturalmente limitare lo spazio di
libertà lasciato ai paciscenti nell’individuazione della forma delle partecipazioni
sociali. Il che è avvenuto per alcune cooperative regolate da leggi speciali, come le
banche cooperative, alle quali si impone non solo di essere coop-s.p.a. (essendo ad
esse inapplicabili gli artt. 25192 e 2522 c.c. ai sensi dell’art. 150-bis1 TUB), maanche di rappresentare le partecipazioni dei cooperatori come azioni (artt. 29 e 33
TUB) (16).
Diversamente dalle partecipazioni dei cooperatori, quelle dei soci finanziatori(17) devono essere rappresentate da azioni (denominate, d’ora innanzi, azioni di
finanziamento) e possono essere emesse soltanto dalle coop-s.p.a.
Mentre la seconda asserzione si ricava principalmente dall'art. 52, lett. a), l. 3
ottobre 2001, n. 366 (laddove prevede che « le norme dettate per le società per
azioni si applichino, in quanto compatibili, alle [sole] società cooperative a cuipartecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni »), la prima può
desumersi dall’art. 25261 c.c. (laddove prevede che l’emissione di strumenti
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finanziari, di cui le azioni di finanziamento sono una species (18), è regolata dalla «
disciplina prevista per le società per azioni ») (19), poiché nel caso delle azioni di
finanziamento la disciplina specifica della cooperativa corrisponde (con gli opportuni
adattamenti) alla disciplina della s.p.a. (applicata pertanto non in ragione di un
vuoto normativo della prima ai sensi dell’art. 2519 c.c.).
Nonostante le partecipazioni di finanziamento debbano essere rappresentate
da azioni e quelle di cooperazione possano essere rappresentate da quote,
entrambe le partecipazioni possono sempre coesistere in una cooperativa. Dal
comb. disp. degli artt. 2525 e 2526 c.c. si ricava infatti la piena ammissibilità di una
coop-s.p.a. che abbia emesso quote di cooperazione e azioni di finanziamento. A
conferma di ciò, si rammenta che tale situazione poteva accadere già prima del
d.lgs. n. 6/2003 in presenza di cooperative con quote di cooperazione che avessero
emesso partecipazioni di sovvenzione o azioni di partecipazione cooperativa ai sensidegli art. 4 ss. l. 31 gennaio 1992, n. 59 (20).
2. Il valore nominale delle azioni emesse dalle cooperative
Nell’organizzazione societaria di una cooperativa rileva non soltanto il modo di
rappresentare le partecipazioni sociali, ma anche il valore nominale di queste
ultime. Da questo valore, infatti, non solo possono misurarsi alcuni diritti sociali (dal
diritto al dividendo ad alcuni diritti riconosciuti alla minoranza dei soci, come quello
di cui all’art. 2545-quinquiesdecies1 c.c.), ma si ricava anche, sommando tutti i
valori nominali delle partecipazioni, il valore del capitale sociale della cooperativa, il
quale, pur variabile, è conoscibile esaminando il bilancio d’esercizio della
cooperativa.
Il valore nominale delle partecipazioni (di cooperazione o di finanziamento) è
un tema assai controverso, anche in ragione del fatto che la prassi adotta le più
varie soluzioni statutarie nel disciplinarlo.
Partendo dalla situazione più semplice, ossia dalla partecipazione di
cooperazione rappresentata mediante una quota, il relativo valore nominale,
variabile al mutare della percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale,
non deve risultare né sull’eventuale documento rappresentativo della quota né
nell’atto costitutivo. Più precisamente, relativamente a quest’ultimo documento, il
valore nominale della quota può esservi iscritto al momento della costituzione della
società ai sensi dell’art. 25313, n. 4, c.c. (21), ma le successive variazioni di detto
valore non costituiscono mai (diversamente da una s.r.l. indicante il valore
nominale delle partecipazioni non in percentuale) una modificazione dell’atto
costitutivo, stante il carattere variabile del capitale sociale delle cooperative.
Affrontando ora il problema del valore nominale delle azioni (di cooperazione o
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di finanziamento) emesse da una cooperativa, ritengo che una coop-s.p.a. debba
innanzitutto prevedere un loro valore nominale unitario. Il che discende dalla stessa
nozione di azione ricavabile dall’intero ordinamento societario; in effetti, elemento
indefettibile di questa nozione è non tanto la sua incorporazione in un quid (titolo o
strumento dematerializzato) che ne faciliti la circolazione (cfr. infatti gli artt. 23461
e 23551 c.c.) o la sua potenziale libera trasferibilità (cfr. infatti l’art. 24691 c.c. circa
la quota di partecipazione e l’art. 2530, u.c., c.c. circa l’azione di cooperazione),
quanto la sua corrispondenza ad un valore nominale unitario, grazie al quale la
società ottiene l’unità di misura della partecipazione sociale; la cooperativa
dovrebbe dunque scegliere di rappresentare le partecipazioni di cooperazione in
azioni, quando intendesse rimarcare la fungibilità (e la potenziale libera
trasferibilità) delle azioni e perciò il quasi (in ragione del gradimento legale ex art.
25301 c.c.) completo sganciamento delle situazioni inerenti allo status socii dallequalità soggettive dell'azionista (22).
Tuttavia, nelle cooperative il valore nominale unitario delle azioni è imposto
solamente all’interno di una data categoria di azioni (23). Il che si può desumere
dall’art. 2525 c.c., laddove impone valori nominali minimi e massimi alle sole azioni
di cooperazione e non anche alle azioni di finanziamento (24), essendo queste ultime
soggette alla disciplina della s.p.a. (ai sensi dell’art. 25261 c.c.), la quale non
impone alcun valore nominale minimo (dopo l'abrogazione del previgente art. 2327 2
c.c.) o massimo; di conseguenza, il valore nominale delle azioni di finanziamentopotrebbe essere più basso o più alto di quanto impone il primo comma dell’art.
2525 c.c. In aggiunta, non si rinviene un interesse esterno ai soci capace di
mantenere il carattere imperativo all’art. 23462, secondo periodo, c.c., una volta
applicato alle cooperative ai sensi dell’art. 2525, u.c., c.c. (25) In effetti, da un lato,
la presenza di un valore unitario dell’azione non è determinante per la misurazione
dei diritti sociali in cooperativa (anche quando sono rapportati alla percentuale del
capitale rappresentato dalla partecipazione sociale) e, dall’altro, il diverso interesse
del socio all’attività sociale potrebbe giustificare una differenziazione tra cooperatorinon solo sui diritti riconosciuti dall’azione ma anche sul valore nominale delle azioni;
con la conseguenza che la cooperativa potrebbe, magari allo scopo di facilitare
l’ingresso di una certa categoria di soci cooperatori (come possono essere i soci in
prova ai sensi dell’art. 2527, u.c., c.c.), emettere azioni di cooperazione con un
valore nominale unitario inferiore (ma comunque superiore a quello minimo di cui
all’art. 25251 c.c.) rispetto a quello previsto per le azioni ordinarie di cooperazione.
Dunque, gli art. 23462, secondo periodo, e 23481 c.c., in presenza però solo di
azioni appartenenti a più categorie (26), si trasformano in norme dispositive, quando
integrano la disciplina della cooperativa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2525
c.c. (27).
CNN Notizie del 18 maggio 2009 35
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Dalla disciplina specifica della cooperativa si trae l’ulteriore regola imperativa,
secondo la quale le azioni devono essere emesse con un valore nominale o, detto
altrimenti, l’atto costitutivo non può prevedere azioni senza valore nominale (28). Il
che si ricava dagli artt. 25213, n. 4 (specialmente se confrontato con l’art. 23282, n.
5, c.c.), 25251 e, direi, dall’espresso adattamento dell’art. 2354 c.c. contenutonell’ultimo comma dell’art. 2525 c.c., i quali precludono di applicare alle azioni di
cooperazione l’art. 23463 (e l’inciso contenuto nell’art. 23543, n. 3) c.c., nella parte
in cui consente di emettere azioni senza valore nominale (29). Ai sensi poi dell’art.
23462, secondo periodo, c.c. (richiamato sia dall’art. 2525, u.c., c.c. per le azioni di
cooperazione, sia dall’art. 25261 c.c. per le azioni di finanziamento), è precluso alla
cooperativa di emettere contestualmente azioni con valore nominale e azioni senza
(indicazione del) valore nominale, non rinvenendosi alcuna norma nell'ordinamento
cooperativo idonea a rendere incompatibile il predetto articolo con la disciplina dellacooperativa. Qualsiasi coop-s.p.a., dunque, non potendo emettere azioni di
cooperazione senza valore nominale, non potrà nemmeno emettere azioni di
finanziamento senza valore nominale.
Naturalmente, la previsione statutaria del valore nominale unitario delle azioni
fa sì che qualsiasi sua variazione, in aumento (magari in concomitanza di un
aumento del capitale sociale) o in diminuzione (magari a seguito di una riduzione
del capitale sociale), dovrà essere decisa dall’assemblea straordinaria ai sensi
dell’art. 2365 c.c., corrispondendo a modificazioni dell’atto costitutivo tutte questevariazioni del valore nominale unitario.
L’atto costitutivo della cooperativa, se può tacere il valore nominale minimo
della partecipazione di cooperazione, non può però prevedere che il predetto valore
sia superiore a quello stabilito dall’art. 25251 c.c. (ossia a venticinque euro).
Sarebbe invece nulla la clausola statutaria che fissasse il predetto valore in un
importo inferiore a venticinque euro (30); detta clausola sarebbe poi sostituita
automaticamente ex art. 1339 c.c. dalla clausola legale corrispondente al valore
nominale minimo previsto nel citato art. 25251
.Il valore nominale massimo dell’azione di cooperazione (pari a cinquecento
euro) è insuperabile, stante l’art. 25251 c.c.; lo stesso vale per le azioni emesse
dalle banche di credito cooperativo in forza dell’art. 33, u.c. TUB (31). Qualcuno
potrebbe però sostenere che detto plafond sia valicabile almeno nel caso di aumenti
nominali del capitale ai sensi del comb. disp. degli artt. 2525 4, 2545-quinquies e
2545-sexies c.c., il dato testuale dei quali parrebbe consentire il superamento di
tutti i limiti quantitativi contenuti nei primi tre commi dell’art. 2525 c.c. (32). Si
reputa invece che non sia oltrepassabile il valore nominale massimo dell’azione dicooperazione in ragione della ratio legis (usualmente ritenuta) sottostante a questa
regola: la necessità di « agevolare il mantenimento del carattere aperto della
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struttura cooperativa » (33); carattere, quest’ultimo, che è oggi certamente
indefettibile per qualsiasi cooperativa disciplinata dal diritto comune, come si può
ad esempio ricavare dalla rubrica dell’art. 2528 c.c. (34).
Di contro, nei casi di cui all’art. 25254 c.c. è certamente possibile superare i
valori nominali massimi di ciascuna partecipazione di cooperazione fissati nel
secondo e terzo comma dell’art. 2525 c.c. (pari, rispettivamente, a centomila euro
e, nelle cooperative con più di cinquecento soci, al due per cento del capitale
sociale) (35).
Ma, allora, l’ incipit del quarto comma dell’art. 2525 c.c. (« I limiti di cui ai
commi precedenti ») è da interpretarsi nel senso di non riferirsi al solo primo
comma della disposizione testé citata (36).
Da segnalare, da ultimo, che ai sensi dell’art. 223-sexiesdecies2, disp. trans.
c.c. (inapplicabile alle BCC (37)), i valori nominali minimi e massimi di cui all’art.
2525 c.c. sono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, « tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’Istat ».
3. La necessaria variabilità dell’intero capitale sociale
Già accennavo che il valore del capitale sociale di qualsiasi cooperativa è
variabile.
Il che significa che la cooperativa non deve indicare il valore complessivo del
capitale sociale o di sue porzioni né nell'atto costitutivo né nello statuto, né al
momento della sua costituzione né durante la sua esistenza.
La necessaria variabilità vale dunque non solo per l'intero capitale sociale, ma
anche per le sue due componenti: il necessario capitale di cooperazione, costituito
dalla somma dei valori nominali delle partecipazioni di cooperazione, e l'eventuale(38) capitale di finanziamento, costituito dalla somma dei valori nominali delle
partecipazioni (rectius, azioni) di finanziamento.
La cooperativa, inoltre, non è nemmeno legittimata a renderlo fisso
statutariamente, prevedendo un plafond all’intero capitale sociale o a singole sue
componenti.
La correttezza di queste due asserzioni può essere dimostrata sulla base degli
artt. 2511, 2521 e 2524 c.c.
Il legislatore, esplicitando quanto si poteva già dedurre dal previgente
ordinamento cooperativo (39), definisce le società cooperative non solo sul piano
funzionale – attraverso l'obbligo di perseguire lo scopo mutualistico – ma anche suquello strutturale – attraverso la necessaria variabilità del capitale sociale (art.
2511 c.c.) (40).
CNN Notizie del 18 maggio 2009 37
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Il carattere variabile del capitale sociale è poi ribadito non solo nei primi tre
commi dell'art. 2524 c.c., ma anche nell'art. 25213, n. 4, c.c., laddove si prescrive
di indicare nell'atto costitutivo la sola « quota di capitale sottoscritta da ciascun
socio » e non anche – come è imposto alle società di capitali (artt. 2328 2, n. 4, e
24632, n. 4, c.c.) – « l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato ».
Se la variabilità del capitale sociale è uno dei presupposti strutturali del tipo
normativo ‘società cooperativa’, non pare condivisibile l'opinione secondo la quale
detta variabilità caratterizzerebbe soltanto il capitale di cooperazione nei casi di
ingresso o di uscita di cooperatori, in quanto solo per costoro varrebbe il principio
solidaristico sottostante alla regola della porta aperta codificata nell'odierno art.
2528 c.c. (41).
In effetti, nelle cooperative la variabilità del capitale, sebbene nata per
agevolare in massimo grado l'ingresso in società di persone interessate a realizzarelo scambio mutualistico (e, pertanto, innanzi tutto legata al variare del numero dei
cooperatori), si è affrancata dal suo substrato funzionale per assurgere, appunto, a
necessario elemento strutturale dell'intero modello organizzativo cooperativo;
sicché, per esempio, come una cooperativa sociale ha un capitale variabile, pur
potendo essere priva di soci cooperatori-utenti (art. 25202 c.c., letto alla luce della
relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo divenuto il d.lgs. n.
6/2003, d'ora innanzi, la relazione accompagnatoria); come una banca popolare ha
un capitale variabile, pur potendo la gran parte (se non la totalità (42)) dei relativisoci essere disinteressati allo scambio mutualistico; così una cooperativa di diritto
comune manterrà un capitale (in tutte le sue componenti) variabile, pur potendo
dipendere il valore di quest'ultimo anche dai conferimenti dei soci finanziatori.
Dunque, se il capitale di finanziamento concorre con quello di cooperazione a
formare il capitale sociale della cooperativa e se quest'ultimo deve essere variabile
ai sensi del comb. disp. degli artt. 2511 e 2524 1 c.c., gli artt. 23282, n. 4, e 24632,
n. 4, c.c. sono incompatibili con l'ordinamento cooperativo e pertanto sono
inapplicabili sia al capitale di cooperazione sia al capitale di finanziamento ai sensidell'art. 2519 c.c. (43).
In forza soprattutto dell'art. 2511 c.c., quindi, non solo è variabile l'intero
capitale sociale della cooperativa, ma sono, anzi, devono essere variabili anche le
sue componenti: il necessario capitale di cooperazione e l'eventuale capitale di
finanziamento.
Ma, allora, da un lato, è insanabilmente nulla per sua contrarietà con il tipo
normativo ‘società cooperativa’ la clausola statutaria con la quale si preveda la
fissità del capitale di finanziamento e, a fortiori , del capitale di cooperazione; diconseguenza, tale regola negoziale, non esistendo giuridicamente, potrebbe sempre
essere disattesa senza modificare l’atto costitutivo. Dall’altro, è perfettamente
38
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inutile una deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale si voglia
modificare l’(eventuale) indicazione statutaria di una cifra riguardante il capitale
sociale (o sue componenti).
Sarebbe invece valida la clausola statutaria che fissasse un plafond al valore
del capitale di finanziamento, rapportandolo percentualmente al valore del capitale
di cooperazione; questa pattuizione, infatti, manterrebbe variabile il capitale di
finanziamento, rapportando quest’ultimo ad un valore necessariamente variabile
(ossia, il capitale di cooperazione) (44). Sarebbe parimenti valida la clausola
statutaria che fissasse un valore nominale minimo dell’intero capitale sociale,
costringendo così la cooperativa a modificare l’atto costitutivo, se il capitale sociale
si riducesse al di sotto del minimo statutario (45).
La conoscenza del valore variabile del capitale sociale (o di sue componenti) di
una cooperativa non si ottiene esaminando né il suo atto costitutivo, vistal’inapplicabilità al predetto tipo societario degli artt. 23282, n. 4, e 24632, n. 4, c.c.,
né i suoi titoli azionari, poiché tutte le azioni da essa emesse non devono indicare «
l'ammontare del capitale » (art. 2525, ult. cpv., c.c.) (46).
In conclusione, il tipo normativo ‘società cooperativa’ deve avere un capitale
sociale variabile (o almeno parzialmente variabile (47)) e pertanto non (totalmente)
nominale (48), se si descrive con quest’ultimo aggettivo il fatto che il valore del
capitale debba corrispondere al contenuto di una clausola statutaria (49).
Per sapere quale sia il capitale sociale di una cooperativa si dovrebbe allora
esaminare l'elenco dei soci iscritto nel registro delle imprese, riferito alla data di
approvazione del bilancio (art. 24352 c.c.), almeno in presenza di una coop-s.p.a.
per azioni (50). In tal caso, infatti, si sommerebbero i numeri delle azioni possedute
da ciascun socio (ricavabile da detto elenco), ottenendo così il numero di tutte le
azioni emesse, e poi, moltiplicando questa somma per il loro (unico) valore
nominale, si otterrebbe infine il valore (storico e possibilmente diverso da quello
risultante dallo stato patrimoniale, in quanto il primo è riferito alla data di
approvazione del progetto di bilancio, mentre l’altro è riferito alla data di chiusuradell’esercizio contabile) del capitale sociale (e delle sue componenti).
Ho usato il condizionale nella precedente proposizione, in quanto il Ministero
delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), sulla base di
un’interpretazione assai discutibile del diritto societario (stante il comb. disp. degli
artt. 2519, 24352 (51) e 2478-bis2 c.c.) contenuta nelle istruzioni per la compilazione
degli appositi moduli per il deposito e l’iscrizione nel registro delle imprese (52) non
considera le cooperative, in qualsiasi forma organizzate, tra le società obbligate a
depositare annualmente presso il registro delle imprese il loro elenco dei soci.Ma, allora, secondo il diritto vivente il capitale sociale di qualsiasi cooperativa
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può essere conosciuto consultando unicamente il loro stato patrimoniale, ossia la
relativa voce AI del passivo.
Questa voce, se la coop-s.p.a. avesse emesso delle azioni di finanziamento,
dovrebbe poi essere suddivisa in più sottovoci, applicandosi analogicamente al caso
di specie quanto previsto espressamente per i soli soci sovventori dall’art. 4 1 l. n.
59/1992 (essendo i fondi evocati in quest’ultima disposizione una parte del capitale
sociale (53)). Conseguentemente, l’art. 2424 c.c., allorquando integra la disciplina
della coop-s.p.a. ai sensi dell’art. 25191 c.c., dovrebbe essere adattato in modo da
imporre la scomposizione della voce del patrimonio netto corrispondente al capitale
sociale in quattro possibili sottovoci: una corrispondente al capitale sociale
rappresentato dalle azioni di partecipazione cooperativa, una corrispondente al
capitale sociale rappresentato dalle azioni di sovvenzione, una corrispondente al
capitale sociale rappresentato dalle azioni di finanziamento diverse dalle dueprecedenti e una, ovviamente, corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle
azioni di cooperazione.
4. Sintesi
Nel riassumere i risultati del presente studio, si ricorda che qualsiasi
cooperativa di diritto comune può rappresentare le proprie partecipazioni di
cooperazione come azioni o quote, mentre deve rappresentare le proprie
partecipazione di finanziamento come azioni. Le partecipazioni sociali rappresentate
da quote non possono poi essere incorporate in titoli e uno stesso socio non può
possederne una pluralità. Inoltre, una coop-s.p.a. può contestualmente
rappresentare le partecipazioni di cooperazione come quote e le partecipazioni di
finanziamento come azioni.
Circa il valore nominale delle partecipazioni sociali, esso, se riferito alle quote
di partecipazione, è necessariamente variabile al mutare della percentuale di
partecipazione del socio al capitale sociale e non deve risultare né sull’eventuale
documento rappresentativo della quota né nell’atto costitutivo della cooperativa.
Il valore nominale, se è invece riferito all’azione, deve essere unico per tutte
le azioni appartenenti ad una stessa categoria; con la conseguenza che le azioni di
cooperazione potrebbero avere un valore nominale unitario diverso da quello delle
azioni di finanziamento.
Si è infine chiarito che la variabilità necessaria del capitale sociale della
cooperativa significa che nel suo atto costitutivo non deve mai indicarsi il valore
complessivo né dell’intero capitale sociale né delle sue componenti (una necessaria,
il capitale di cooperazione e l’altra eventuale, il capitale di finanziamento). Detto
vincolo strutturale non preclude però di prevedere clausole statutarie che fissino un
40
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plafond al valore del capitale di finanziamento rapportato percentualmente al valore
del capitale di cooperazione, oppure che prevedano un valore nominale minimo
dell’intero capitale sociale. Secondo poi il diritto vivente delle cooperative, il loro
capitale sociale può essere conosciuto consultando unicamente la voce AI del
passivo dello stato patrimoniale, la quale dovrà essere suddivisa in più sottovoci inpresenza di azioni di finanziamento.
Emanuele Cusa
________________
1) Dal dettato della disposizione sopra citata risulta evidente che non doveva considerarsi tratto
distintivo delle cooperative a responsabilità limitata (la cui disciplina era integrata da quella
della società per azioni ai sensi del previgente art. 2516 c.c.) il fatto che le loro quote fossero
rappresentate da azioni, tanto è vero che il secondo periodo del previgente art. 25141 c.c.
così stabiliva: « Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni ».
2) Per tutti cfr. G. BONFANTE, Delle imprese cooperative, in Commentario del Codice Civile
Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1999, p. 393 ss.
3) Le quali devono essere rappresentate mediante azioni.
4) Se alcuni (come M. CAVANNA, in Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino
e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti , ***, Bologna, 2004, p. 2472) sostengono che le
coop-s.p.a. potrebbero avere solo azioni e le coop-s.r.l. solo quote, altri [come G. PRESTI – M.
RESCIGNO, Corso di diritto commerciale. Società2, II, Bologna, 2006, 262 s. e l’Ufficio studi
(settore studi di impresa) del Consiglio nazionale del notariato, nel rispondere al quesito n.
146-2006/I] ritengono che le partecipazioni sociali potrebbero essere rappresentate nelle
coop-s.p.a. come azioni o quote e nelle coop-s.rl. solo come quote ed altri ancora (come A.
CHIEFFI, in Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c. diretto da P.Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, pp. 182-186) non escludono la
possibilità che anche la coop-s.r.l. possa rappresentare le proprie partecipazioni sociali come
azioni o quote.
5) Sulla centralità dell’art. 2519 c.c. per stabilire come possano essere rappresentate le
partecipazioni sociale delle cooperative cfr. A.A. DOLMETTA, Cooperative con « applicazione
necessaria » della (compatibile) disciplina delle s.p.a. ex art. 2519 c.c. e struttura delle
partecipazioni sociali , in Riv. soc., 2005, p. 199.
6) Cfr., specialmente, sub 2525.
7) Come sostenuto da E. CUSA in Il socio finanziatore nelle cooperative, Milano, 2006, p. 165.
8) Anche perché la suddetta disciplina della cooperativa non è posta a tutela di terzi o
dell’ordine pubblico.
9) Altri esempi del mutamento sopra evidenziato possono rinvenirsi, per esempio, in materia di
verbalizzazione dei lavori assembleari, atteso che l’art. 2375 c.c. diventa derogabile in
presenza di un contratto di cooperativa disciplinante il voto segreto, oppure in presenza di
quorum assembleari, attesa la prevalenza dell’art. 25385 c.c. sugli artt. 2369 s. c.c.
10) Ossia quando siano meno di nove cooperatori, dovendo far parte di una coop-s.r.l., oppure
quando siano più di venti cooperatori e la loro società abbia un attivo dello stato patrimoniale
superiore ad un milione di euro, dovendo far parte di una coop-s.p.a.
11) Se si condivide quanto scritto nel testo, l’art. 2505-quater c.c., laddove parla di « società
cooperative per azioni », dovrà essere interpretato nel senso non già delle cooperative con
partecipazioni rappresentate da azioni (così, invece, tra gli altri, M.T. BRODASCA, in
Commentario alla riforma delle società. Artt. 2498 – 2506-quater c.c. diretto da P. Marchetti
- L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 1016), bensì delle cooperative regolateanche dalla disciplina della s.p.a.; nella stessa direzione pare andare l’Ufficio studi (settore
studi di impresa) del Consiglio nazionale del notariato, nel rispondere ai quesiti n. 44-2006/I
CNN Notizie del 18 maggio 2009 41
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(relativo ad una coop-s.p.a. che non ha emesso i titoli azionari) e n. 92-2006/I (relativo ad
una coop-s.p.a. incorporante).
L’interpretazione appena prospettata è coerente con il fatto che la semplificazione procedurale
prevista nella predetta disposizione si giustifica non tanto per il diverso modo di rappresentare le
partecipazioni sociali, quanto per la minore complessità organizzativa delle società coinvolte nella
fusione, non dovendo queste società essere disciplinate in tutto o in parte dalla disciplina dellas.p.a.
12) Al pari di una s.r.l., come sostiene la migliore dottrina (G. ZANARONE, in V. Allegri e altri,
Diritto commerciale5, Bologna, 2007, p. 312) sulla base dell’art. 24681 c.c.
13) Secondo G. PETRELLI, Formulario notarile commentato, vol. IV, t. 1°, Milano, 2006, p. 277,
l’ultima modifica dell’art. 2525, intervenuta nel dicembre 2004, con la quale è stato precisato
che il valore nominale massimo di cinquecento euro si applica alle sole azioni, dimostra
indirettamente l’unitarietà della quota di cooperativa.
14) L’art. 2531 c.c. è pertanto frutto di un difetto di redazione, laddove parla impropriamente
di quote e non di quota.
15) Nel presente studio ci si occupa soltanto dei possibili modi di rappresentazione delle
partecipazione sociali di una cooperativa e non anche dell’intera loro disciplina; sicché, ad
esempio, non si prende posizione sulla possibilità che una coop-s.p.a. preveda quote specialidi cooperazione o sulla possibilità che una coop-s.r.l. contempli nel proprio atto costitutivo
azioni speciali di cooperazione.
Teoricamente, tuttavia, si potrebbe scindere i modi di rappresentare la partecipazione dalla
relativa disciplina; il che sarebbe coerente con gli artt. 2519 e 2522 c.c., i quali consentono di
scegliere tra la disciplina della s.p.a. e quella della s.r.l., non consentendo però indirettamente di
optare contemporaneamente per entrambe (col conseguente inammissibile ibrido coop-s.r.l.-
s.p.a.). Se ciò è corretto, dunque, una coop-s.r.l., se volesse rappresentare le proprie
partecipazioni di cooperazione mediante azioni, dovrebbe disciplinarle come se fossero delle quote
(salvo il possibile possesso di più azioni, inammissibile se le partecipazioni fossero rappresentate
da quote); sicché, esemplificando, se la predetta società emettesse azioni, queste non potrebbero
circolare come dei titoli e dunque anche mediante girata.Se si ritenesse che l’azione di una coop-s.r.l. sia comunque regolata dalla disciplina della s.r.l., in
quanto compatibile, si evidenzia la normale inutilità della predetta anomala rappresentazione,
atteso che la partecipazione rappresentata da una quota, al pari di quella rappresentata da azioni,
è sempre frazionabile (salvo diversa espressa clausola statutaria).
La differenza tra una quota e un’azione, oltre alla fatto che una è la misura della partecipazione e
l’altra l’unità di misura della stessa, attiene alla sua circolazione. La differenza nella circolazione si
attenua, anche se non si elimina (cfr. infatti gli artt. 23551 e 2470), se non si emettono i titoli
azionari.
16) Dello stesso avviso è G. PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario,
§§ 7 e 8, corrispondente allo studio n. 5617/I approvato il 25 febbraio 2005 dalla
Commissione studi d’impresa del Consiglio nazionale del notariato.
17) Sulla nozione di socio finanziatore e sulla relativa disciplina cfr. E. CUSA, Il socio
finanziatore, cit.
18) Asserzione condivisa dalla dottrina assolutamente maggioritaria (vedila citata da G. PETRELLI,
Formulario notarile commentato, cit., p. 357 s.).
19) Un ulteriore dato testuale può ricavarsi dal combinato disposto degli artt. 25262 (laddove
parla di « eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento ») e 2530
(espressamente inapplicabile ai soci finanziatori) c.c., dai quali si deduce la normale libera
trasferibilità delle azioni di finanziamento e comunque l’impossibilità di vietare
statutariamente la loro alienazione a tempo indeterminato; sulla circolazione delle azioni di
finanziamento cfr. E. CUSA, Il socio finanziatore, cit., p. 185 ss.
20) Il presente studio non affronta due importanti questioni legate alla sicura vigenza
(ricavabile anche dalla relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo divenutoil d.lgs. n. 6/2003) degli artt. 4 e 5 l. n. 59/1992 nell’attuale ordinamento cooperativo.
La prima questione riguarda la possibilità che una coop-s.r.l. possa emettere partecipazioni di
42
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sovvenzione: per la tesi negativa, sicuramente maggioritaria in dottrina, si ricorda il decreto del
Tribunale di Perugia del 15 marzo 2005 (in Riv. not ., 2005, p. 401, commentato favorevolmente
da A. SARTI, I soci sovventori nelle cooperative che adottano le norme sulle S.r.l ., in Coop. cons.,
2005, n. 6, p. 391 ss., ivi alla p. 394) e A. ZOPPINI - D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, Coordinamento tra la
disciplina dei soci sovventori e le norme sui soci finanziatori (in Studi e materiali in tema di
riforma delle società cooperative, Milano, 2005, p. 633 s.); per la tesi positiva cfr. invece ildecreto del Tribunale di Mantova del 22 febbraio 2005 (in Riv. not ., 2005, p. 401 e la risposta
(datata 30 novembre 2004, prot. n. 1556.188) del Ministero delle attività produttive ad un
quesito proposto dal movimento cooperativo; risposta che è stata oggetto di critica da parte di G.
BONFANTE, in Il nuovo diritto societario. Commentario, Aggiornamento al d.lgs. n. 310/2004,
Bologna, 2005, p. 47, nt. 8.
La seconda questione, di diritto transitorio, riguarda le coop-s.r.l. che abbiano emesso i prodotti
finanziari di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59/1992 prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003 e la
sorte dei predetti prodotti; sul punto cfr. A. ZOPPINI - D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, Coordinamento tra la
disciplina dei soci sovventori e le norme sui soci finanziatori , in Studi e materiali in tema di
riforma delle società cooperative, Milano, 2005, pp. 634-636; G. PETRELLI, I profili patrimoniali e
finanziari nella riforma delle società cooperative (corrispondente allo studio n. 5307/I approvato il
28 ottobre 2004 dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio nazionale del notariato), ivi , p.200 s. e, da ultimo, la risposta dell’Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consiglio nazionale
del notariato al quesito n. 146-2006/I.
21) L’uso del verbo potere nella frase sopra riportata si giustifica in base alla considerazione
che la quota può essere indicata in percentuale nell’atto costitutivo.
22) L’unica eccezione alla suddetta regola dipenderebbe dal diritto transitorio, se si accetta la
tesi di L. SALVINI - A. ZOPPINI, Il valore nominale delle azioni di società cooperative ai sensi del
nuovo art. 2525 c.c., in Contr. impr ., 2003, p. 1031 ss., secondo i quali, ai sensi degli artt. 3
e 21 l. 17 febbraio 1971, n. 127, 33 e 214 l. n. 59/1992 e 25251 c.c., sarebbe ammissibile che
una cooperativa di diritto comune abbia tre diversi valori nominali unitari per le azioni di
cooperazione appartenenti alla stessa categoria, ma emessi prima dell’entrata in vigore,
rispettivamente, della l. n. 270/1971, della l. n. 59/1992 e del d.lgs. n. 6/2003; il chediscenderebbe dall’inderogabilità dei nuovi valori nominali minimi per le azioni di nuova
emissione e dal possibile non adeguamento a detti valori per le azioni emesse durante la
vigenza delle disposizioni abrogate.
Per il diritto speciale delle cooperative si rammenta invece quello delle banche di credito
cooperativo; queste ultime, se costituite prima del 22 gennaio 1992, possono avere ai sensi
dell’art. 1503 TUB azioni con un valore nominale unitario inferiore al valore minimo oggi fissato
dall’art. 334 TUB; il che trova conferma nella nota relativa all’art. 20 dello statuto-tipo delle
banche di credito cooperativo (BCC), il quale è stato ampiamente modificato nel marzo del 2005
dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali (d’ora innanzi
Federcasse, corrispondente all'organo di rappresentanza nazionale di quasi tutte le BCC italiane),
d'intesa con la Banca d'Italia, al fine di recepire la riforma del diritto societario; dalla lettura di
questo statuto si ricava tuttavia l’unitarietà del valore nominale dell’azione, nel senso che anche
le nuove azioni emesse da una BCC costituita prima del 22 gennaio 1992 potrebbero avere un
valore inferiore a quello fissato dall’art. 334 TUB; il che trova conferma nella prassi delle BCC che
sono state costituite antecedentemente alla predetta data e che hanno deciso di non innalzare il
valore nominale delle vecchie azioni all’attuale valore minimo legale di venticinque euro; queste
banche, infatti, prevedono un unico valore nominale unitario di 2,58 euro sia per le vecchie azioni
sia per le nuove azioni.
23) La suddetta opinione è stata già espressa da A.A. DOLMETTA, op. cit., pp. 201-203.
24) E. CUSA, Il socio finanziatore, cit., pp. 92-94, ha cercato di dimostrare che le azioni di
finanziamento sono necessariamente una categoria di azioni diversa da quella delle azioni di
cooperazione.
25) Stante il dettato dell’art. 23462 c.c., non pare però condivisibile la lettura di questa normaprospettata da A.A. DOLMETTA, op. cit., p. 202 s., secondo il quale tale disposizione imperativa
potrebbe valere anche nelle s.p.a. solo all’interno di categorie di azioni ai sensi dell’art. 23482
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c.c.; si ritiene, infatti, che solo grazie all’art. 2525, u.c., c.c. può mutare la natura della
norma per prima citata e dunque possano emettersi (solo nelle cooperative e non anche nelle
s.p.a.) azioni appartenenti a diversi categorie con valori nominali diversi.
26) Conformemente A.A. DOLMETTA, op. cit., p. 202 s.
27) Se invece i suddetti articoli della disciplina della s.p.a. integrano la disciplina della
cooperativa ai sensi dell’art. 2526
1
c.c., si reputa che i primi mantengano il loro carattereimperativo; ma, allora, non potrebbero essere previste categorie di azioni di finanziamento
caratterizzate anche da diversi valori nominali unitari.
28) Così, da ultimo, A. BARTALENA, Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c.
diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 101; l’opposta
tesi è invece rappresentata da F. COSTA, Società cooperative che adottano il modello s.p.a. ed
emissione di azioni senza valore nominale, in Studi e materiali in tema di riforma delle
società cooperative, Milano, 2005, 591 ss.
29) Contra però A.A. DOLMETTA, op. cit ., pp. 188, nt. 2 e 194, nt. 14, sulla base dell’assunto che
le cooperative sarebbero regolate dall’art. 23462 e 3 c.c. Si ritiene, invece, che l’art. 2346 c.c.
regola sì le cooperative, stante l’ultimo comma dell’art. 2525 c.c., ma necessita nondimeno di
un adattamento prima di essere applicato, stante le due disposizioni riportate nel testo; da
queste ultime, dunque, bisogna partire per esprimere il giudizio di compatibilità (pur facilitatodall’art. 2525, ult. cpv., c.c.) dell’art. 23462 e 3 c.c. con l’ordinamento cooperativo.
30) Sull’inderogabilità in minus del valore nominale minimo delle partecipazioni di cooperazione
(emesse dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003) cfr. L. SALVINI - A. ZOPPINI, Il valore
nominale delle azioni di società cooperative, cit., passim.
31) Sul valore nominale delle azioni delle banche popolari (fissato solo nel minimo dall’art. 29 2
TUB) e sulla partecipazione di cooperazione massima detenibile in dette banche (determinata
dall’art. 302 e 3 TUB) cfr. G. PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario,
cit., § 8.
32) Di questa idea sono certamente L. SALVINI - A. ZOPPINI, Il valore nominale delle azioni di
società cooperative, cit., p. 1038, seguiti – parrebbe – da V. DE STASIO, in Commentario alla
riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c. diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi -M. Notari, Milano, 2007, p. 425, nt. 32 (rispetto all’art. 2545-quinquies c.c.) e G. PETRELLI,
Formulario notarile commentato, cit., p. 734 (rispetto all’art. 2545-sexies c.c.).
Relativamente al valore nominale massimo delle azioni emesse da BCC ha espresso la stessa
opinione (limitatamente però alla rivalutazione delle azioni ex art. 7/1992) V. SANTORO, in
Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 , Bologna, 2003, vol. I, p. 519.
33) G. BONFANTE, Delle imprese cooperative, cit., p. 403.
34) Banca d’Italia, nelle sue Istruzioni di Vigilanza, Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3, precisa che
le BCC devono in ogni caso adottare « politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento della
compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma [ossia del
soprapprezzo] che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione ».
35) Il tetto sopra ricordato si suole spiegare con l'intento di « ostacolare il formarsi di situazioni
di squilibrio fra i soci » e con quello di « impedire una partecipazione alla cooperativa
unicamente mirata a finalità lucrative e non mutualistiche » (G. BONFANTE, op. loc. ultt. citt.).
36) Secondo la Banca d’Italia, in risposta ad un quesito presentato da una BCC, queste
cooperative, nonostante l’art. 150-bis1 TUB stabilisca l’applicabilità alle banche cooperative
del solo ultimo comma dell’art. 2525 c.c. (e perciò dell’inapplicabilità dell’art. 25254 c.c.,
laddove consente il superamento del plafond alla partecipazione sociale in caso di
imputazione a capitale dei ristorni), potrebbero superare il valore nominale massimo della
partecipazione di cooperazione fissato dall’art. 344 TUB (cinquantamila euro), poiché alle
predette banche si applica comunque l’art. 2545-sexies3 c.c. Per le BCC si potrebbe sostenere
l’ammissibilità del superamento del plafond dianzi ricordato anche nel caso di aumento
nominale del capitale sociale ai sensi del comb. disp degli artt. 7 l. n. 59/1992 e 150- bis3
TUB; dello stesso avviso sono V. SANTORO, op. loc. citt. e G. PETRELLI, Le banche cooperativenella riforma del diritto societario, cit., § 7.
37) Così G. PETRELLI, op. loc. ultt. citt.
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38) Potendovi non essere soci finanziatori in una cooperativa.
39) Che la variabilità del capitale sociale costituisca uno dei tratti caratterizzanti la società
cooperativa [anche quella europea, come ricorda M. EBERS, Die Gründung einer SCE , in
Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE), a cura di R. Schulze, Baden-Baden, 2004,
47 s.; sul punto cfr. infatti l'art. 3, par. 5 regolamento SCE] e che, quindi, il previgente art.
2520 c.c. potesse essere considerato come una norma inderogabile descrittiva del tiponormativo ‘società cooperativa’, sembra emergere pianamente dalla stessa relazione
ministeriale al codice civile, n. 1026, settimo capoverso: « come carattere distintivo delle
società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato
espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero
e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda
una speciale deliberazione dell'assemblea) e della conseguente variabilità del capitale sociale
». Diversamente dal codice civile del 1942 (con il previgente art. 2520 c.c.), il codice di
commercio del 1882 non prevedeva espressamente che la società cooperativa fosse a
capitale variabile e perciò si discuteva se questo profilo strutturale fosse un elemento
essenziale della società in parola (sul punto cfr. A. DE GREGORIO, Delle società e delle
associazioni commerciali. Art. 76 a 250 Cod. comm.6, in Il codice di commercio commentato
coordinato da L. Bolaffio, A. Rocco, C. Vivante, IV, Torino, 1938, p. 749 s.).40) Tra le peculiarità strutturali della cooperativa, oltre a quella sopra ricordata, vi sono i suoi
necessari caratteri aperto (sul quale cfr. A. MAZZONI, La porta aperta delle cooperative tra
premesse ideologiche e nuovo diritto positivo , in Il nuovo diritto delle società: liber amicorum
Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2007, vol. 4, p.
765 ss.) e democratico (sul quale cfr. E. CUSA, Il procedimento assembleare nella società
cooperativa e il principio democratico, in Giur. comm., 2004, I, 843 ss.).
41) L'espressione più compiuta di questa idea si trova in G. DI CECCO, Variabilità e modificazioni
del capitale sociale nelle cooperative, ed. provv., Napoli, 2002, 222-226. La tesi su esposta è
presente anche dopo l’approvazione del d.lgs. n. 6/2003 ed è sostenuta, tra gli altri, da E.
ROCCHI, in Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c. diretto da P.
Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 141; in senso contrario cfr.però, con un’ampia argomentazione, R. COSTI, Gli strumenti finanziari nelle nuove
cooperative: problemi di disciplina, in Bbtc , 2005, I, 126 ss.
42) Sempre che si segua la dottrina (qui rappresentata da G. MARASÀ, Le banche cooperative, in
Bbtc , 1998, I, 550; contra però G. OPPO, Credito cooperativo e testo unico sulle banche, in
Riv. dir. civ., 1994, II, 659 s. e, in modo convincente, sulla base del diritto vigente, G.
PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, cit., § 6) e la
giurisprudenza (per tutti v. Cass., 14 luglio 1997, n. 6349, in Foro it., I, 1998, c. 558),
secondo le quali le banche popolari non sarebbero obbligate a perseguire lo scopo
mutualistico inteso come gestione di servizio.
43) Dello stesso avviso pare essere R. COSTI, Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative,
cit., p. 128 s.
44) Una clausola statutaria analoga a quella sopra prospettata è addirittura imposta
nell’ordinamento transalpino e in quello spagnolo, come ricorda E. CUSA, Il socio finanziatore,
cit., p. 252, nt. 170.
Sarebbe invece nulla la clausola statutaria che fissasse una percentuale massima al capitale di
cooperazione o una percentuale minima al capitale di finanziamento, potendo la determinazione
di dette percentuali imporre alla cooperativa di modificare l’atto costitutivo prima di ammettere
un nuovo socio cooperatore, costringendola così a disattendere la regola imperativa di cui all’art.
25242 c.c.
45) Per la compatibilità tra variabilità del capitale sociale e previsione di un suo valore minimo
ricordo la disciplina non solo delle banche cooperative [art. 141, lett. b), t.u.b. e Tit. I, Cap.
1, Sez. II, Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia] ma anche della
SCE (ai sensi degli artt. 1, par. 2, comma 2, e 3, par. 2, regolamento SCE). Si rammenta chesolo le BCC autorizzate dopo il trentuno dicembre 1999 devono avere un capitale sociale
iniziale non inferiore a due milioni di euro. Per le altre BCC basta che abbiano un patrimonio
CNN Notizie del 18 maggio 2009 45
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di vigilanza (di cui il capitale sociale versato è un componente) almeno pari all’anzidetto
importo (Banca d’Italia, circ. n. 4 del 29 marzo 1998).
46) Si ritiene pertanto che la predetta regola, contrariamente alle altre contenute nell'art.
2525, ult. cpv., c.c. sia applicabile tanto alle azioni di cooperazione, quanto alle azioni di
finanziamento.
47) Il che accade quando la cooperativa abbia (per statuto o per legge) un capitale socialenominale minimo.
48) Mentre una società con capitale sociale fisso (ossia variabile solo con un’apposita
modificazione dell’atto costitutivo) non deve per forza averlo anche nominale, come accade
nelle società di persone (ove il capitale sociale corrisponde alla sommatoria dei valori dei
conferimenti arg. dall’art. 2295, n. 6, c.c.).
49) In questo senso, circa il capitale delle società di capitali, P. SPADA, in Appunto in tema di
capitale nominale e di conferimenti , corrispondente allo studio n. 127-2006/I approvato dalla
Commissione Studi d’Impresa il 15 settembre 2006, § 2 e in Diritto commerciale, II, Padova,
2006, p. 203 s. Di diverso avviso, relativamente alle società cooperative, ricordo però V.
BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna, 1997, p. 291, il quale fa corrispondere al
concetto di capitale nominale « la sommatoria, in un determinato momento storico, del
valore nominale delle quote e delle azioni ».50) Invece, dalla consultazione dell’elenco dei soci di una coop-s.r.l., da iscriversi nel registro
delle imprese (art. 2478-bis2 c.c.), dovrebbe normalmente risultare per ciascun socio soltanto
la quota di partecipazione indicata in termini percentuali; indicazione, quest’ultima, da sola
inidonea a consentire il calcolo del valore del capitale sociale. Se infatti il predetto elenco è
redatto sulla base delle risultanze del libro dei soci, se in questo libro deve essere indicata «
la partecipazione di spettanza di ciascun » socio (art. 24781, n. 1, c.c.), da intendersi come
percentuale rispetto al capitale sociale, e se la pubblicità dell’elenco dei soci è rivolta ai terzi
(più interessati a conoscere la quota di partecipazione espressa in una percentuale del
capitale sociale), allora la frase « l’indicazione del numero delle azioni possedute » dovrà
essere adattata, una volta applicata ad una coop-s.r.l. in forza del comb. disp. degli artt.
24352
e 2478-bis2
c.c., nel senso di imporre l’indicazione nell’elenco in parola delle quote dipartecipazione non già in numerario, bensì in una percentuale del capitale sociale.
51) Il suo primo comma è pacificamente applicabile alle cooperative, poiché anch’esse devono
depositare annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese il bilancio d’esercizio e
l’eventuale bilancio consolidato, come ricordano le istruzioni ministeriali per la compilazione
del modulo (denominato come B) necessario per effettuare detto deposito.
52) Più precisamente, nelle istruzioni ministeriali per la compilazione del modulo denominato
come Intercalare S, si stabilisce che « non va depositato [nel registro delle imprese] l’elenco
soci delle società cooperative in quanto per queste ultime tale onere non è prescritto da
alcuna norma ».
53) Per la relativa dimostrazione cfr. E. CUSA, Il socio finanziatore nelle cooperative, cit., p. 167
ss., ove ulteriori citazioni, anche di segno opposto.
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