CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO -...

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CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito

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CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito

Capitale di rischio Conferimenti: imputazione a “capitale” e assegnazione di AZIONI/QUOTE con acquisto qualità di SOCIO. Apporti: imputazione a “patrimonio” con attribuzione di STRUMENTI FINANZIARI senza qualità di socio (solo nelle S.P.A.).

Imputazione a capitale: iscrizione nella posta “CAPITALE” al l ’ in terno del patrimonio netto.

Imputazione a patrimonio: iscrizione in altra sezione del patrimonio netto(riserva).

Capitale di debito

•  O p e r a z i o n e d i F I N A N Z I A M E N T O c h e genera indebitamento della società.

PRESTITI provenienti da terzi (o anche da soci),

con obbligo di rimborso da parte

della società.

•  BANCHE: costi elevati; condizioni imposte dalla banca

•  OBBLIGAZIONI/TITOLI DI DEBITO = prestito di massa. Condizioni decise dalla società.

DUE CANALI di raccolta del

capitale di debito:

Finanziamenti dei soci

Il socio diventa creditore della società.

Singola operazione di finanziamento (non operazione di prestito di massa)

CAPITALE DI DEBITO con indebitamento della società verso i singoli soci.

Prestito dei soci alla società con obbligo di rimborso.

Disciplina dei finanziamenti dei soci

Rischio per i creditori sociali se la società è sottocapitalizzata: i soci concorrono con i creditori, ma con vantaggi informativi …

Art. 2467 in tema di S.R.L.: PRESUPPOSTI •  eccessivo squilibrio tra mezzi propri e indebitamento

o situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento

DISCIPLINA: postergazione del rimborso del prestito al socio rispetto agli altri creditori.

In caso di fallimento: restituzione del rimborso.

AZIONI • UNITA’ di partecipazione al capitale sociale: a)  indivisibili (sono unità “minime” di partecipazione) b)  autonome (le une dalle altre) c)  dotate di un valore economico d)  standardizzate (identico valore nominale) e)  incorporate in un documento (salva la loro

“dematerializzazione”) • TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI destinati alla circolazione

Indivisibilità, autonomia, standardizzazione

INDIVISIBILITA’: comproprietà di un’azione = rappresentante comune – regole della comunione.

AUTONOMIA: possibile trasferimento separato ed esercizio separato dei diritti sociali (es. recesso parziale; voto divergente).

STANDARDIZZAZIONE: identico valore nominale e uguali diritti (salvo creazione diverse categorie di azioni)

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni

Diritti sociali • Diritti che spettano a ciascuna azione: a)  intervento e discussione in assemblea b)  denunzia fatti censurabili al collegio sindacale c)  esame dei libri sociali

• Diritti che spettano ad una certa aliquota del capitale (c.d. diritti delle minoranze):

a)  domanda di annullamento delibere (5%) b)  esercizio azione sociale di responsabilità (20%) c)  denunzia di gravi irregolarità al Tribunale (10%)

Diritti in proporzione alle azioni e “golden share”

• diritto di voto • diritto agli utili e alla quota di liquidazione • diritto di opzione

Diritti “in proporzione” al

numero di azioni:

• 1) diritti speciali di veto su certe decisioni • 2) diritto di opposizione/imposizione di condizioni

“Golden share” dello Stato (società di

rilevanza strategica o nei settori

comunicazione/energia/ trasporti)

Contenuto dei diritti sociali

1) Diritti “patrimoniali”: diritto agli utili e alla quota di liquidazione 2) Diritti “amministrativi” (di “voice”): voto e impugnazione delibere; intervento in assemblea; denunzia irregolarità; nomina degli amministratori 3) Diritti a contenuto “misto”: opzione e recesso

• Alcuni diritti sociali possono essere attribuiti a n c h e d a S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I PARTECIPATIVI a soggetti “non soci” (v. art. 2346, ult. comma).

Categorie di azioni (e di quote)

Art. 2348, comma 2: principio di UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni all’interno della stessa categoria

CATEGORIE DI AZIONI fornite di diritti diversi: contenuto modulato per “categoria”.

NON è possibile creare CATEGORIE DI QUOTE ma solo PERSONALIZZARE la quota con “diritti particolari” attribuiti al singolo socio tranne...

…nelle S.R.L. start-up innovative: categorie di quote con diritti diversi (es. senza voto) e STRUMENTI finanziari

Contenuto azioni “speciali”

•  Privilegi sugli utili (dividendo maggiorato)

•  Privilegi su quota di liquidazione •  Postergazione nelle perdite •  LIMITE: DIVIETO DEL PATTO

LEONINO

Modulazione diritti

patrimoniali

•  Esclusione del voto •  Vo t o l i m i t a t o a d a l c u n i

argomenti •  Voto scaglionato •  Voto plurimo

Modulazione diritti

amministrativi

Azioni “senza” diritto di voto …

NON necessaria una “compensazione” con privilegi patrimoniali.

Si rafforzano, in proporzione, i diritti di voto delle azioni ordinarie.

Valore azioni (senza voto o a voto limitato) NON può superare la metà del

capitale sociale (art. 2351).

Altri limiti al voto: tetto massimo o scaglionamento o voto non proporzionale

all’entità della partecipazione.

Azioni a voto plurimo (d.l. 91/2014)

•  Max 3 voti per azione •  Categoria di azioni: il voto

plurimo circola con le azioni •  Se quotate mantengono

voto plurimo

Azioni a voto plurimo (NO

quotate)

•  Max 2 voti per azione •  Socio per almeno 24 mesi •  Non sono una “categoria

speciale”: se cedute si perde la maggiorazione del voto

Azioni con voto maggiorato

(società quotate)

TUTELA azionisti speciali

TUTELA “DI GRUPPO” = assemblea speciale di categoria: approva decisioni d e l l ’ a s s e m b l e a g e n e r a l e c h e pregiudicano i diritti della categoria speciale (art. 2376)

Approvazione dell’assemblea speciale è CONDIZIONE DI EFFICACIA della delibera dell’assemblea generale.

QUOTE di s.r.l. NON sono rappresentate da titoli e NON p o s s o n o e s s e r e “ o f f e r t e a l pubblico” (tranne quote di start-up innovative)

UNITARIETA’ della quota: ogni socio ha un ’un ica quota p roporz iona le a l conferimento, salva diversa previsione statuto

I diritti sociali spettano in misura proporzionale al la quota (salva attribuzione “diritti particolari” ad un singolo socio)

GOLDEN “QUOTA” nella S.R.L.

• Possibi l i tà di at tr ibuire al s ingolo socio “PARTICOLARI DIRITTI” relativi agli utili o all’amministrazione della società:

a)  nomina degli amministratori; b)  veto su alcune decisioni sociali; c)  privilegi quantitativi o temporali sugli utili

• MODIFICABILITA’ dei diritti solo col consenso di tutti i soci: collegamento inscindibile con la persona del soc io ( i d ir i t t i part icolar i NON si trasferiscono con la quota).