Calendario Venatorio 2014-2015

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Deliberazione Giunta Regionale n. 207 del 23/06/2014 Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali  Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Oggetto dell'Atto: Art. 24, comma 1, L.R. 9/8/2012, n. 26 e s.m.i. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venator ia 2014_2015 e dis posizi oni per la div ulgazi one e la stampa del calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali. Allegato.  fonte: http://burc.regione.c ampania.it  n. 46 de l 7 Luglio 2014 

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    Deliberazione Giunta Regionale n. 207 del 23/06/2014

    Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

    Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    Oggetto dell'Atto:

    Art. 24, comma 1, L.R. 9/8/2012, n. 26 e s.m.i. Approvazione Calendario Venatorioregionale per l'annata venatoria 2014_2015 e disposizioni per la divulgazione e la

    stampa del calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali. Allegato.

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    Alla stregua dellistruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tuttirichiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchdellespressa dichiarazione di regolarit della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizionedella presente

    PREMESSO chea. la L. 11.2.1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

    venatorio, allarticolo 18 dispone, tra laltro, in merito alle specie cacciabili ed allarco temporalemassimo per tale attivit su ciascuna specie, nonch in merito alle competenze regionali perlemanazione dei calendari venatori;

    b. lart 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 Norme per la protezione della faunaselvatica e disciplina dell'attivit venatoria in Campania - come modificata dalla Legge Regionaledel 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Superiore per laProtezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed ilregolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con laindicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;

    c. larticolo 36 della medesima Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla LeggeRegionale del 6 settembre 2013, n. 12 ha introdotto alcune innovazioni nelle norme per lagestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalit di iscrizione agli AmbitiTerritoriali di Caccia, sia nella gestione dellesercizio della caccia allavi-fauna migratoria inmobilit tra A.T.C.;

    d. Lart. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente 79/409/CEE) direttivaeuropea sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possonoessere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, perquanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

    e. lart. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 Legge comunitaria 2009, tra laltro, ha apportato alcuneimportanti modifiche allarticolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 Norme per la protezione della faunaselvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, tra laltro, in particolare, pi stringenti vincoliallattivit venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione,dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonch la possibilit di traslare il periodo dicaccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;

    f. il documento elaborato dal Comitato ORNIS recante Key Concepts of articles 7(4) of Directive79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in theEU, di seguito denominato Key Concepts, ufficialmente adottato dalla Commissione Europeanel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizioe durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagliadulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

    g. la Guida alla disciplina della caccia nellambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazionedegli uccelli selvatici a cura della Commissione Europea (2008), fornisce utili indicazioni per la

    corretta applicazione della direttiva per quanto attiene lattivit venatoria;h. lIstituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento Guida per la

    stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, cos come modificata dalla leggecomunitaria 2009, art. 42 di seguito denominato Guida per la stesura dei calendari venatori, alfine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attivit di competenza;

    i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, stato approvato dalla GiuntaRegionale con D.G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1agosto 2013 ;

    TENUTO CONTOa. che lart.18, comma 2, della Legge 157/92 dispone in merito alla possibilit di anticipare lapertura

    della caccia al 1settembre, indicando quali condi zioni necessarie: il rispetto dellarco temporaleprevisto per le singole specie e la preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;

    b. che il medesimo art. 18, comma 2, della L 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, stabilisce lapossibilit per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune

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    specie, tenendo conto del parere vincolante espresso in proposito dallISPRA;

    c. del documento Guida per la stesura dei calendari venatori citato in premessa, in cui lISPRAribadisce che i limiti temporali indicati nei Key concepts sono quelli massimi consentiti, lasciandoimpregiudicata la possibilit di adottare calendari venatori con vincoli temporali pi restrittivi di

    quelli previsti allinterno della Guida, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici,pratico-applicativi, culturali, ecc.);

    d. di quanto riportato ai paragrafi 2.6, 2.7.2, e 2.7.9 del documento Guida alla disciplina della caccianellambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, di seguitodenominato Guida alla disciplina della caccia, citato in premessa, in particolare:

    i. al paragrafo 2.6 ove, tra laltro, viene raccomandato di assicurare un regime di completaprotezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, chepotrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;

    ii. al paragrafo 2.7.2 specificato: i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuzialenei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decadi. Il livello di precisione quindi di 10giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine dellariproduzione o inizio della migrazione pre nuziale considerato potenziale o teorico, dal

    momento che possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizionereale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi disovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e lasovrapposizione considerata come reale;

    iii. al paragrafo 2.7.9 specificato: tuttavia, nellinterpretazione dei dati ai fini della fissazionedelle date di apertura e chiusura della caccia a norma dellarticolo 7, paragrafo 4 della direttiva, ammesso un certo margine di flessibilit. Il documento relativo ai concetti fondamentali hapermesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodoprenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre possibile escludere lesovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione deidati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2).

    e. della nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante Interpretazione del documento Guidaper la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, cos come modificata dalla leggecomunitaria 2009, art. 42, inviata allAssociazione FEDERCACCIA e da questa girata allUOD52.06.08. della DG per le politiche agricole, alimentari e forestali gi Settore Foreste Caccia ePesca - in cui, tra laltro stabilito che:

    i. il documento Guida per la stesura dei calendari venatori elaborato dallISPRA , tiene conto diquanto riportato negli elaborati Key concepts e Guida alla disciplina della caccia conparticolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;

    ii. rientra nelle facolt delle Regioni leventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nelladefinizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito daldocumento Key concepts, possibilit questa prevista anche dalla Guida alla disciplina dellacaccia;

    iii. preferibile prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade difebbraio piuttosto che consentire lattivit venatoria di questa specie nel mese di settembre, inquanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazionemeno favorevole di quelle in transito a febbraio;

    CONSIDERATOche

    a. in ottemperanza alle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 1, della L. R, 26/2012 comemodificata dalla Legge Regionale 12/2013, stato convocato il C.T.F.V.R. nei giorni 8 aprile2014 e 19 maggio 2013 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale2014/2015, predisposto dallUnit Operativa Dirigenziale Pesca Acquacoltura e Caccia;

    b. la suddetta proposta di calendario venatorio 2014/2015 stata modificata in alcune parti, alla

    luce delle indicazioni emerse dalla seduta del C.T.F.V.R., alluopo convocato l 8 aprile 2014, lecui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della Unit Operativa Dirigenziale Caccia,ed stata quindi inviata allISPRA, con nota n. 0264558 del 14.04.2014, ai fini dellespressione

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    del parere di cui allarticolo 18, comma 2, della L. 157/1992, ed il sentito di cui al comma 4 delmedesimo articolo;

    c. lISPRA ha rilasciato il proprio parere il 5/5/2014, prot. n. n. 0018579, che riguardo alla bozza diCalendario si esprime reputando che alcuni temi affrontati dalla proposta non [sono] condivisibili

    sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; e manifesta ilproprio sfavorevole avviso su tali questioni perch discordanti dalle indicazioni riportate neldocumento Guida per la stesura dei calendari venatori allegato al parere medesimo;

    d. nel medesimo parere lISPRA ha parimenti evidenziato che sulle questioni non espressamentetrattate si ritiene sostanzialmente condivisibile limpostazione prospettata.;

    RITENUTO alla stregua della proposta di calendario venatorio regionale 2014-2015 e del documentoRelazione istruttoria al calendario venatorio per lannata 2014-2015, a cui si rinvia per relationempredisposti dall Unit Operativa Dirigenziale Pesca Acquacoltura e Caccia di:

    a. recepire, in parte, le osservazioni formulate dallISPRA nel citato parere del 5.05.2014, motivando leragioni alla base del mancato accoglimento delle ulteriori osservazioni presenti nel medesimoparere, in conformit allorientamento giurisprudenziale su tale punto, secondo cui il parere reso da

    tale Organo sul Calendario venatorio pu essere disatteso dallAmministrazione regionale, la qualeha, per, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimerele valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere (TAR Lazio - Roma sent. n. 2443/2011);

    b. in particolare, in merito allosservazione relativa alla limitazione a 3 giornate complessive, nel mesedi settembre, di caccia alla Tortora nella forma da appostamento, occorre tenere conto che:

    i. in Regione Campania la specie (Tortora) non inclusa nella Lista Rossa regionale Lista Rossadei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania(2013), e pertanto alla luce del recentedocumento del 2013 essa rientra nel novero delle categorie delle specie non minacciate (LC Least Concern), prevista dallIUCN;

    ii. la specie inserita nella categoria delle specie non minacciate (LC Least Concern) previstadallIUCN della Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia (2012) che ne evidenzia anche

    labbondanza in Italia;iii. la pubblicazione Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013 (2013),realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nellambito delle attivit dellaRete Rurale Nazionale, riporta un incremento della suddetta specie la Tortora;

    iv. il periodo venatorio fissato per la tortora, secondo la proposta di calendario venatorio - 1, 4 e 7settembre e dal 21 settembre (terza domenica) al 30 ottobre conforme alle indicazioni delPiano di gestione della tortora 2007-2009 (2007) della Commissione Europea, in merito agliobiettivi e risultati da raggiungere; il piano, tra laltro, stabilisce che la stagione di caccia deveessere coerente con le informazioni sul periodo riproduttivo, come definito nel documento Periodof reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU(2004), coincidentecon il periodo - seconda decade aprile terza decade di agosto e, inoltre, che la caccia nondeve interessare gli uccelli delle ultime covate (fine agosto) e quelli della migrazione prenuziale

    (seconda decade di aprile prima decade di giugno);v. il carniere relativo a questa specie, secondo il calendario in esame, stato conformato alle

    indicazioni dellISPRA che prevedono 5 capi giornalieri e 25 per lintera stagione;

    vi. lo stesso documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori, che rappresenta labase delle motivazioni biologiche e tecniche delle osservazioni contenute nel proprio parere del5.5.2014, evidenzia per la Tortora la possibilit di ricorrere a 3 giornate fisse di caccia daappostamento nel periodo della preapertura, motivata dal fatto che la migrazione post-riproduttiva della Tortora, che non sverna in Italia, si esaurisce generalmente entro la terzadecade di settembre;

    c. di recepire, parzialmente, il rilievo circa la forma di caccia da appostamento per Ghiandaia e Gazza

    nella forma esclusiva da appostamento nel mese di settembre, disponendo lobbligodellappostamento per le giornate fissate in preapertura (1, 4, 7, 11 e 14 settembre), come previstonella Guida per la stesura dei calendari venatori che evidenzia:

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    i. laccettabilit del prelievo delle 2 specie dal primo settembre, per alcune giornate fisse e nellasola modalit da appostamento, fino allapertura della caccia vagante;

    ii. la mancata incidenza del prelievo venatorio, peraltro modesto, sulla dinamica delle popolazioni;

    d. in merito allosservazione relativa allapertura della caccia alla terza domenica di settembre anzichal 1ottobre per alcune specie, occorre tenere con to che:i. la legge 157/1992 allarticolo 18 dispone per tali specie la possibilit di aprire la caccia alla terza

    domenica di settembre, a condizione che le attivit venatorie non interessino i periodi di ritorno alluogo di nidificazione n la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenzadegli uccelli;

    ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi Key Concepts of articles 7(4) of Directive79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in theEU non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo successivo alla terza domenicadi settembre ed i citati periodi di limitazione;

    iii. il documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori evidenzia che lattivit venatoriadurante lautunno e la prima parte dellinverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere

    sostitutiva rispetto alla mortalit naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nelperiodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;

    iv. come indicato al paragrafo 2.6.24 della Guida alla disciplina della caccia sono stateraggruppate tutte le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat neglistessi periodi di tempo, e stabiliti per tali gruppi la stessa data di apertura della caccia in modo daevitare sovrapposizioni con periodi non consentiti.

    v. losservazione in esame stata recepita per le seguenti specie per le quali la notazione apparsa ragionevole: beccaccia, beccaccino, frullino, pavoncella, cesena, tordo bottaccio, tordosassello.

    e. in merito allosservazione relativa allapertura della caccia per la specie fagiano alla terza domenica

    di settembre anzich al 1ottobre, di dover specif icare ulteriormente che:i. come specificato nel Piano Faunistico venatorio regionale 2013-2023, in Regione Campania ilFagiano deve essere considerato assente nelle aree non precluse alla caccia, dove la suapresenza dovuta esclusivamente alle immissioni a scopo venatorio (Fraissinet e Mastronardi,Ed. 2010);

    ii. la proposta di calendario 2014/2015 consente la caccia libera a tale specie solo dal 1ottobre, inquanto nel periodo dalla terza domenica di settembre fino alla fine del mese il prelievo subordinato al rispetto di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., che effettuano immissioni ascopo venatorio nellordine di decine di migliaia di unit, sia di riproduttori che di individui prontacaccia, oggetto del prelievo anticipato;

    f. di dover specificare, in merito allosservazione relativa alla chiusura della caccia alle specie

    Fischione, Mestolone, Marzaiola, Moriglione, Gallinella dacqua, Beccaccino e Frullino al 31 gennaioanzich al 20 gennaio, che:i. la legge 157/1992 allarticolo 18 dispone per tali specie la possibilit di chiudere la caccia al 30

    gennaio, purch le attivit venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, nla fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

    ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi Key Concepts of articles 7(4) of Directive79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in theEU non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo di caccia stabilito dalcalendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, senza usufruire della decade disovrapposizione teorica;

    iii. il documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori evidenzia che lattivit venatoriasu tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamentecompatibile con i periodi indicati dal documento Key Concepts;

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    iv. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti dellespecie acquatiche non cacciabili, o in cui questa avviene occasionalmente, dimostrato, incoerenza con il paragrafo 2.6.24 della Guida alla disciplina della caccia, che esiste ladisponibilit e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate

    opportunit di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione gli Anatidi selvatici della Campaniariporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici regolare sono tutte protette e delle31 zone in cui la sosta occasionale, 18 sono precluse alla caccia;

    v. il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2022 evidenzia in figura 12 la distribuzione dellepi importanti zone di sosta per gli uccelli migratori;

    vi. detta osservazione stata, comunque, recepita per le seguenti specie: Gallinella dacqua eMarzaiola.

    g. di dover specificare, in merito allosservazione relativa alla chiusura della caccia alle specie Tordosassello, al 31 gennaio, anzich al 10 gennaio e Tordo Bottaccio e Cesena il 19 gennaio anzich il10 gennaio, che:i. la legge 157/1992 allarticolo 18 dispone per tali specie la possibilit di chiudere la caccia al 31

    gennaio, purch le attivit venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, nla fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

    ii. come specificato dal documento Guida alla disciplina della caccia, al paragrafo 2.7.2, i datisono presentati per decade, e il grado di precisione pertanto di 10 giorni, per cui lasovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazionepre-nuziale considerato potenziale o teorico, e che pertanto, come indicato al successivoparagrafo 2.7.9 possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di diecigiorni che considerata solo teorica;

    iii. tale possibilit confermata dallIspra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010recante Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi dellaLegge n. 157/92, cos come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 in cui, tra laltro ribadito che rientra nelle facolt delle Regioni leventuale utilizzo della sovrapposizione di unadecade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilitodal documento Key concepts, considerato anche che questa possibilit prevista dalla Guidaalla disciplina della caccia;

    iv. nella pubblicazione dellINFS Relazione tecnico scientifica sullindividuazione delle decadi riferiteallItalia nel documento Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC(2004) rilevabileche la maggior parte dei lavori scientifici italiani utilizzati per lindividuazione delle decadi relativealle tre specie di Turdidi in parola riportano che la migrazione pre-nuziale inizia dalla fine delmese di gennaio;

    h. in merito alla chiusura della caccia alla specie Quaglia per il 30 novembre in luogo del 31 ottobre, lacui richiesta contenuta nel parere reso in proposito dallISPRA, di dover evidenziare che la ratio

    che sottende la suddetta scelta tiene conto del fatto che:i. la legge 157/1992 allarticolo 18 dispone per tale specie la possibilit di chiudere la caccia al 31

    dicembre, purch le attivit venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione,n la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

    ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi Key Concepts of articles 7(4) of Directive79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in theEU non evidenzia per tale specie alcuna sovrapposizione tra la chiusura del periodo di cacciastabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione anche senza usufruire delladecade di sovrapposizione teorica;

    iii. il documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori evidenzia che lattivit venatoriasu tale specie compresa tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamentecompatibile con i periodi indicati dal documento Key Concepts;

    iv. il periodo venatorio fissato per la quaglia nel calendario venatorio in questione (dalla terzadomenica di settembre alla fine di novembre) coerente con le indicazioni del documentoEuropean Union Management Plan 2009-2011 of Common Quail (2009) della Commissione

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    Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano tra laltro riporta che la stagionedi caccia deve essere concorde con le informazioni sul periodo riproduttivo come definito neldocumento Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in theEU(2004) (seconda decade di aprile terza decade di maggio);

    i. in merito alla chiusura della caccia alla specie Beccaccia Quaglia per il 19 gennaio in luogo del 31dicembre, contenuta nel parere reso in proposito dallISPRA, di dover evidenziare che la ratiochesottende la suddetta scelta tiene conto del fatto che:i. la legge 157/1992 allarticolo 18 dispone per tali specie la possibilit di chiudere la caccia al 30

    gennaio, purch le attivit venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, nla fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

    ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi Key Concepts of articles 7(4) of Directive79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in theEU non evidenzia per tale specie una sovrapposizione reale tra la chiusura del periodo di cacciastabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, usufruendo della decade disovrapposizione teorica di cui al citato paragrafo 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia ;

    iii. tale possibilit confermata dallISPRA nella propria nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010,recante Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi dellaLegge n. 157/92, cos come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 in cui, tra le altre, stabilito che rientra nelle facolt delle Regioni leventuale utilizzo della sovrapposizione di unadecade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilitodal documento Key concepts, considerato anche che questa possibilit prevista dalla Guidaalla disciplina della caccia;

    iv. il documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori evidenzia che la chiusuradellattivit venatoria su tale specie, tra le altre, potrebbe essere fissata prima della fine del mesedi gennaio (cfr. pag 3);

    v. come suggerito dall ISPRA nel medesimo documento, stato previsto un efficiente e rapidosistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie

    (nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);vi. la tendenza della popolazione europea della specie valutata stabile da due pubblicazioni

    scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition;Delany et al., 2009);

    vii. in Campania la specie non iscritta nella Lista Rossa regionale Lista Rossa dei VertebratiTerrestri e Dulciacquicoli della Campania (2013), e pertanto rientrerebbe nella categoria dellespecie non minacciate (LC Least Concern) prevista dallIUCN;

    viii. in Italia la Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia (2012) ritiene i datiinsufficienti per una classificazione dello status della specie in italia riportando che a livelloglobale rientra nella classe LC - a minor rischio, ed evidenzia che la specie svernaregolarmente e il numero di individui svernanti considerato piuttosto elevato anche se

    sottoposto a pressione venatoria (Brichetti e Fracasso 2004); ed indica inoltre solo comepossibilit linfluenza della caccia sullo status della popolazione nidificante non migratrice;ix. la Guida alla disciplina della caccia riconosce che alcuni studi specifici e dati pi recenti

    hanno messo in discussione linclusione della beccaccia tra le specie aventi uno stato diconservazione insoddisfacente nellUnione europea; secondo il progetto di piano di gestionecomunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, Elements for a Woodcock Management Plan, in Gameand Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e che il numero di beccaccenidificanti in Europa considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri);

    j. di dover accogliere, sia pure parzialmente, losservazione sulla mancata sospensione della caccia aMoretta e Combattente, inserendo nel Calendario la specie Moretta tra quelle per le quali vietata lacaccia per lintera annata venatoria e, per la specie Combattente, di dover specificare che:

    i. la legge 157/1992 allarticolo 18 dispone per tale specie la possibilit di aprire la caccia gi dallaterza domenica di settembre, purch le attivit venatorie non interessino i periodi di ritorno al

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    luogo di nidificazione n la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenzadegli uccelli;

    ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi Key Concepts of articles 7(4) of Directive79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the

    EU non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo successivo alla terza domenicadi settembre ed i citati periodi di limitazione;

    iii. il documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori considera idoneo per laconservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1ottobreed il 20 gennaio;

    iv. la specie forma gi oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori sulla base del divietorinvenibile nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17ottobre 2007 e successive modificazioni che proibisce la caccia nelle Zone di protezione speciale(ZPS);

    v. la quasi totalit delle aree umide naturali della Regione Campania sottratta alleserciziovenatorio, con la previsione di vari tipi di protezione che implicano di fatto il divieto totale dicaccia (nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione), con la possibilit quindi per la

    specie Combattente di ampie zone umide protette idonee alla sosta ed allalimentazione;vi. il carniere relativo a tale specie stato fissato, in ossequio al principio di precauzione, in 3 capi

    giornalieri e in numero di 15 complessivi per lintera stagione venatoria;

    k. di conformarsi al rilievo contenuto nel parere reso dallISPRA circa lesercizio dellattivit venatoria daeffettuarsi esclusivamente mediante appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zoneumide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o parzialmente tali a decorrere dal 21gennaio.

    l. di evidenziare, in merito allosservazione formulata per la lepre comune circa la quale lapianificazione del prelievo dovrebbe basarsi non solo sullanalisi dei dati di carniere ma anche sulle

    informazioni ottenute da censimenti o da stime dabbondanza della specie, che lindicazionepresente nel calendario 2014/2015 stata stabilita sulla scorta dei ripopolamenti effettuati edellanalisi del prelievo delle precedenti annate venatorie; peraltro il calendario contiene una clausoladi salvaguardia laddove consente la possibilit alle Amministrazioni provinciali, alla stregua dellacompetenza loro attribuita dallarticolo 38, comma 1, lettera a), della L. R. 26/2012 e s.m.i., diregolamentare diversamente il prelievo venatorio di tutte le specie stanziali, lepre compresa, inrapporto alla consistenza delle popolazioni accertata tramite censimenti;

    m. in merito alle osservazioni relative alla Volpe, di evidenziare che in Campania tale specie in forteincremento ed essa determina problemi sia in relazione ai danni cagionati agli allevamenti di piccolespecie domestiche che ai contingenti di fauna selvatica (fagiani, lepri, starne) immessa a scopo diripopolamento, in tale quadro si colloca la scelta contenuta nel Calendario di consentire lattivit

    venatoria sulla Volpe dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio, sia pure con modalit dicaccia differenziate e in diversi periodi.

    RILEVATO che nel citato parere dellISPRA del 5.5.2014 non si rinvengono rilievi o osservazioniriguardo al posticipo dei termini della stagione venatoria fino al 9 febbraio 2015 per le specieColombaccio e Cornacchia grigia, il cui prolungamento, in assenza di indicazioni contrarie desunte odesumibili dal cennato parere, da ritenere condiviso dallIstituto stesso;

    RITENUTO, in considerazione della possibilit assegnata alle Regioni in virt dellarticolo 18, comma 2,della L. 157/92:

    a. di traslare il periodo di prelievo al Colombaccio, facendolo decorrere dal 1ottobre 2014 eterminare il 9 febbraio 2015, stabilendo che la caccia della suddetta specie nel periodo 1gennaio- 9 febbraio avvenga esclusivamente mediante appostamento e con carniere giornaliero massimodi n. 5 capi;

    b. di vietare per il periodo 21 gennaio - 9 febbraio gli appostamenti a meno di 500 metri dalle zone

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    umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose;

    RITENUTO inoltre in virt del disposto di cui allarticolo 17, comma 1, della L. R. 9 agosto 2012, n.26 es.m.i.:

    a. di dover vietare per lintera annata venatoria lattivit di caccia sulle seguenti specie a causa delladiminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili e dellescelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: cervo (Cervus elaphus),daino (Dama dama), capriolo (Capreolus capreolus), muflone (Ovis musimon), coturnice(Alectoris graeca) e moretta (Aythya fuligula);

    b. di dover vietare, infine, lattivit venatoria su tutte le altre specie non elencate nel calendario neiparagrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92;

    VISTA la versione definitiva del calendario venatorio 2014-2015 - Allegato 1 (completo di tavole grafiche:aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide dellaregione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS rispettivamente allegati 2, 3, 4, 5, 6, e 7) elaborato dallU.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia, unita alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e

    sostanziale, che stabilisce tra laltro:a. il periodo di preapertura della caccia per i giorni 1, 4 e 7, settembre 2014, esclusivamente da

    appostamento, per la specie tortora e per i giorni 1, 4, 7, 11 e 14 settembre, esclusivamente daappostamento, per le specie gazza e ghiandaia (per queste specie il periodo di prelievo nonsupera larco temporale massimo per esse previsto);

    b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2014 al 9 febbraio 2015 articolando iperiodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;

    c. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;d. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;

    e. le specie protette temporaneamente(coturnice, cervo, daino, capriolo, moretta);f. il divieto di caccia anche per le specie non riportate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA ,

    anche se inserite tra quelle cacciabili allart. 18 della L. 157/1992;g. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del marted e venerd);h. lorario di caccia;i. le regole per lutilizzazione e laddestramento dei cani;j. le regole per la programmazione delle battute di caccia;k. le disposizioni per le aree NATURA 2000;l. la regolamentazione relativa a:

    i i divieti e prescrizioni;ii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel

    Regolamento (CE) n. 853/2004;iii luso del il tesserino venatorio, con riferimento, inoltre, al rimborso della tassa di concessione

    regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;

    iv il controllo delle popolazioni di cinghiali;v il controllo del bracconaggio;vi laccesso dei cacciatori alle aree contigue dei parchi nazionali;

    DATO ATTO che il Calendario 2014/2015 tiene conto dei vincoli cui resta subordinato leserciziovenatorio sulla base della L.157/1992 e della L. R.n. 26/2012, come modificata dalla L.R. 12/2013,anche per quanto concerne il periodo di caccia alle specie oggetto di posticipo, che non supera larcotemporale massimo per esse previsto;

    RILEVATO che

    a. il Calendario venatorio allegato recepisce le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenzaal calendario venatorio per lannata 2010-2011 riportate nel Decreto dirigenziale n. 963 del

    9.9.2010 del Settore Tutela dellAmbiente Disinquinamento della Giunta regionale dellaCampania;

    b. con il Decreto Dirigenziale n. 633 del 23.9.2011 del Settore Tutela dellAmbiente

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    Disinquinamento, stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza alcalendario venatorio dellannata venatoria 2011-2012, senza prescrizioni;

    c. il Calendario venatorio allegato tiene conto delle prescrizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n.565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dellAmbiente con cui stato espresso parere favorevole

    per la Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2012-2013,d. a seguito della valutazione V.A.S. Valutazione di Incidenza per il vigente Piano FaunisticoVenatorio regionale, con il citato Decreto Dirigenziale n. 565 del 4/12/2012 il Settore TuteladellAmbiente ha specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013- 2014 il calendario debbaattenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA-VAS-VI allaProposta di Piano Faunistico Venatorio nella seduta del 26.07.2012;

    e. il Calendario venatorio allegato tiene conto pertanto delle prescrizioni per la formulazione deicalendari venatori in vigenza del Piano Faunistico, di cui al Decreto Dirigenziale del SettoreTutela dellAmbiente, n. 51 del 14/02/2013, con cui stato espresso parere favorevole allaValutazione Ambientale Strategica Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio2013-2023;

    f. larticolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n. 1/2010 Disposizioni in materia di

    procedimento di valutazione di incidenza, emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010,dispone, tra laltro, che non risulta necessaria la valutazione di incidenza per gli interventipuntualmente previsti nei piani faunistico-venatori e le loro varianti, gi sottopostiprecedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo;

    g. il Settore Tutela dellambiente della GR Campania, con la nota n. 572260 del 6.8.2013, inriscontro ad una specifica richiesta, ha ribadito che non necessario esperire la procedura diValutazione dIncidenza per i calendari venatori regionali conformi agli indirizzi di cui al par.9.5della proposta di Piano faunistico Venatorio ed alle prescrizioni di cui ai DD.DD. n.565 del4.12.2012 e n. 51 del 14.2.2013;

    TENUTO CONTO che, per assicurare la pi ampia diffusione del calendario venatorio 2014/2015, si

    rende necessario stampare un adeguato numero di manifesti, volantini e tesserini venatori, tutti riportantiil calendario, ai sensi dellart. 24, comma 1 e dellart. 19, commi 2, 3 e 4 L. R. 26/2012 e s.m.i, nonch glialtri stampati necessari per i versamenti delle tasse relative allattivit venatoria.

    RITENUTO, pertanto,a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per lannata venatoria 2014-2015,

    completa di cartine, allegata alla presente deliberazione;

    b. di dover disporre per la divulgazione del calendario venatorio per lannata 2014-2015 mediantestampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini; 4.000 manifesti di cui2.000 contenenti il testo e 2.000 contenente tabelle e cartografia; 100.000 bollettini di contocorrente (45.000 con codice tariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco)per i versamenti su conto unico regionale; 45.000 tesserini venatori;

    c. di dover stabilire che le spese per gli stampati, stimate in 10.000 Euro, siano imputate al capitolo1407 del bilancio gestionale 2014 che presenta sufficiente disponibilit;

    VISTIa. la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat

    naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;b. la Direttiva 2009/147/EC sulla conservazione degli Uccelli Selvatici;c. la L.. 11 febbraio 2013, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

    prelievo venatorio. e ss.mm. ii.;d. la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e

    disciplina dell'attivit venatoria in Campania;

    e. la Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 12 Modifica alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26;f. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;g. il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 Regolamento recante modifiche

    ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente

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    attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali eseminaturali, nonch della flora e della fauna selvatiche.;

    h. il Regolamento n. 1/2010 Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenzaemanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010;

    i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023 approvato con D.G.R. 21.12.2013n. 787 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del1agosto 2013;

    j. la Legge Regionale 7/2002 Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1,decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76 ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;

    k. il bilancio di previsione per lanno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016approvato con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 pubblicata sul BURC n. 4 del 17/01/2014;

    l. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014 di Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e2016;

    m. il parere di regolarit contabile della UOD 55.13.02 Bilancio annuale e pluriennale di previsione,protocollo n. 444178 del 27/06/2014;

    PROPONEe la Giunta, in conformit, a voti unanimi

    D E L I B E R A

    Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 allart. 18, dalla legge regionale 26/2012 comemodificata dalla 12/2013 agli artt. 15 e 24 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendonointegralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

    1. di approvare il calendario venatorio per lannata venatoria 2014-2015 - Allegato 1 e le tavole grafichead esso relative: Allegato 2 - aree percorse dal fuoco, Allegato 3 - valichi montani, Allegato 4 -corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 - aree protette,allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S., tutti uniti al presente provvedimento di cui formano parte integrante e

    sostanziale;

    2. di stabilire, che ai sensi delarticolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 1/2010 recanteDisposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza, non risulta necessariosottoporre il presente Calendario alla valutazione di incidenza, in quanto il Piano FaunisticoVenatorio Regionale 2013-2023, che definisce indirizzi e criteri, gi stato sottoposto allaValutazione di incidenza, il cui procedimento si concluso con esito favorevole;

    3. di incaricare lUnit Operativa Dirigenziale 08 Pesca Acquacoltura e Caccia di provvedere:

    3.1. ai fini della divulgazione del Calendario venatorio alla stampa e distribuzione alleAmministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 2.000 manifesti contenente il testo e 2.000

    contenente tabelle e cartografia, nonch 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codicetariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su contounico regionale, nonch di n. 45.000 tesserini venatori;

    4. di far gravare sul capitolo 1407 del bilancio gestionale 2014 che presenta sufficiente disponibilit, lesomme necessarie per le attivit di stampa e divulgazione, nei limiti della spesa complessiva stimatapari Euro 10.000,00 sulla base dei seguenti dati:

    capitolo Miss Prog.TIT

    DPCMMacroAggr.

    IV Livello PDCCOFOG(II Liv)

    Codicetransazionidella UE

    SIOPEbilancio

    SIOPEgestionale

    1407 16 02 1 103 1.03.02.13.000 04.2 4 1.03.01

    5. di stabilire che il Calendario venatorio pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero

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    utile del B.U.R.C., sul sito www.campaniacaccia.it e sui siti istituzionali della Regione Campania.

    Copia della presente sar trasmessa: allUnit Operativa Dirigenziale 08 Pesca Acquacoltura e Caccia,allUnit Operativa Dirigenziale 14 - Gestione Economico Contabile e Finanziaria, allUnit OperativaDirigenziale 03 - Gestione delle Entrate Regionali, allUnit Operativa Dirigenziale 04 - Gestione delleSpese Regionali per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione -B.U.R.C. per la pubblicazione.

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    Allegato 1

    CALENDARIO PER LANNATA VENATORIA 2014-2015- REGIONE CAMPANIA -

    Lesercizio venatorio per lannata 2014/2015, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 comemodificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 201, della legge 11 febbraio 1992, n. 15!, e della"om#nicazione della "ommissione "$%/2000/0001 def. s#l principio di preca#zione di c#i al comma 2del nellarticolo 191, comma 2, del trattato s#l f#nzionamento dell&nione '#ropea, potr( esserepraticata nei modi e tempi di seg#ito indicati.

    PREAPERTURA

    )ei giorni1, 4 e 7 settem!e 2014 * consentito lesercizio venatorio, soltanto da appostamento, allaspecie tortora (Streptopelia turtur)+nei giorni1, 4,7, 11 e 14 settem!e 2014 * consentito lesercizio venatorio, soltanto da appostamento,alle specie gazza (Pica pica)e giandaia (Garrulus glandarius).-#rante il periodo di preapert#ra non * possibile praticare attivit( venatoria nelle one di rotezionepeciale della egione p3", 3" e .

    APERTURALesercizio venatorio * consentito per le specie e i periodi specificati di seg#ito

    a) pecie cacciabili "alla te!#a "ome$%&a "% settem!e 2014 al '0 otto!e 2014 tortoraStreptopelia turtur, escl#sivamente da appostamento fino al 29 settembre+

    b) pecie cacciabili "alla te!#a "ome$%&a "% settem!e 2014 al '0 $o(em!e 2014 #agliaCoturnix coturnix+

    c) pecie cacciabili"alla te!#a "ome$%&a "% settem!e 2014 al 1) ge$$a%o 2015 alzavola

    Anas crecca, canapiglia Anas strepera, folaga Fulica atra, germano reale Anas platyrhynchos,gallinella d7ac#a Gallinula chloropus, marzaiola Anas querquedula, gazza Pica pica egiandaia Garrulus glandarius. er gazza e giandaia, fino al 29 settembre lesercizio venatorio *consentito escl#sivamente da appostamento.

    d) pecie cacciabili"alla te!#a "ome$%&a "% settem!e 2014 al '1 ge$$a%o 2015 fagianoPhasianus colchicus)per #esta specie, fino al 29 settembre e dal 0 novembre solo in presenza dipiani di prelievo elaborati dagli 8.."., fiscione Anas penepole, mestolone Anas clypeata,moriglione Aythya ferina), e volpe Vulpes vulpes, per tale #ltima specie la caccia deve essereeffett#ata con le seg#enti modalit( dalla terza doenica di sette!re al "# sette!resenza la#siliodel cane da seg#ita+ dal $% otto!re al &$ dice!recon e senza la#silio del cane da seg#ita ed ancein batt#ta+ dal $% al &$ gennaio "'$solo in batt#ta+ t#tte le batt#te devono essere a#torizzate dalle

    rovince competenti ce anno lobbligo di definire in anticipo le zone in c#i possono essere svolte.

    e) pecie cacciabili escl#sivamente s#lla base dei piani di prelievo elaborati dagli 8.."., "all1otto!e al '0 $o(em!e 2014*coniglio selvatico ryctolagus cuniculus, starna Perdix perdix: pertale specie lattivit( venatoria * interdetta per lintera annata nelle localit( "olli etrete, "roci epinosa del "om#ne di occa d'vandro, ai sensi del primo comma dellart. 16 L. . 26/2012 es.m.i.+

    f) pecie cacciabili "all 1 otto!e al '1 "%&em!e 2014 allodola Alauda arvensis, merlo*urdus erula, cingiale Sus scrofa e lepre com#ne +epus europaeus),per #esta #ltima speciele rovince adotteranno criteri di prelievo basati s#l n#mero degli esemplari introdotti e s#llanalisi del

    prelievo delle precedenti annate venatorie+

    g) pecie cacciabili "all 1 otto!e al 1) ge$$a%o 2015 beccaccia Scolopax rusticola con lalimitazione dellorario di caccia per tale specie dalle !,0 alle 16,00, pavoncella Vanellus vanellus,

    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

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    Calendario per lannata venatoria 2014-2015

    tordo bottaccio *urdus philoelos, cesena *urdus pilaris, codone Anas acuta, combattentePhiloachus pugnax, porciglione -allus acquaticus+

    h) pecie cacciabili"all 1 otto!e 2014al '1 ge$$a%o 2015 beccaccino Gallinago gallinagoescl#sivamente in caccia vagante, fr#llino +ynocryptes inius, tordo sassello *urdus iliacus+

    i) pecie cacciabili "all 1 otto!e 2014 al ) +e!a%o 2015 in applicazione dellart. 1; comma2 della L. 15!/1992 colombaccio Colu!a palu!us, con la limitazione dal 1< gennaio al 9febbraio 2015 di adottare escl#sivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornalieromassimo di cin#e capi+ cornaccia grigia "orv#s corone corni=, con la limitazione, per il periodoce va dal 20 gennaio al 9 febbraio 2015, di adottare escl#sivamente la forma di caccia daappostamento.

    er il periodo dal 21 gennaio al nove febbraio * vietato collocare gli appostamenti a meno di cin#ecentometri dalle zone #mide fre#entate da #ccelli ac#atici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

    "ome stabilito nel vigente iano >a#nistico ?enatorio si evidenzia ce lattivit( venatoria programmataoltre il limite del 1 gennaio, per le specie di c#i al p#nto precedente non interessa individ#i gi( di ritorno

    verso i #artieri riprod#ttivi, protetti dalla L. 15!/1992.

    3n presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia Scolopax rusticola come nevicate in periodo disvernamento e/o periodi di gelo protratti per pi@ giorni, le rovince dovranno disporre limmediatasospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e p#bblicizzare tale interdizione con lamassima tempestivit(.

    )el caso di annata particolarmente siccitosa tale da determinare concentrazioni anormalmente elevatedi soggetti s#lle poce zone allagate, ce possono rendere gli stessi particolarmente v#lnerabili, liniziodella caccia agli ac#atici potr( essere posticipato con provvedimento regionale.

    8i sensi dellarticolo ;, comma 1, lettera a della L. . 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., le 8mministrazioniprovinciali Aregolaentano il prelievo venatorio, nel rispetto della fora e dei tepi di caccia previstidalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata traite censienti

    effettuati di intesa con i Coitati di GestioneB e possono pertanto modificare in tal senso il prelievovenatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivatoprovvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle val#tazioni previste dalla legge, e da p#bblicare ediv#lgare come il presente calendario venatorio.

    PECIE PROTETTE TEPORANEAENTELa caccia * vietata per lintera annata venatoria alle seg#enti specie a ca#sa della dimin#ita consistenzafa#nistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politicavenatoria e t#tela ambientale consolidate nella egione cot#rnice Alectoris graeca, cervo Cervuselaphus, daino .aa daa, capriolo Capreolus capreolus, moretta 8CtCa f#lig#la, * vietata,inoltre, lattivit( venatoria s# specie non elencate nei precedenti paragrafi '8'&8 e8'&8, ance se lattivit( venatoria * prevista dagli elenci della Legge 15!/92 e della L..26/2012 e s.m.i.

    INDICA.IONI RELATIVE ALLE AREE /NATURA 2000)ei iti di 3nteresse com#nitario, nei proposti iti di 3nteresse "om#nitario e nelle one di rotezionepeciale dellintero territorio regionale * consentito praticare attivit( venatoria nel rispetto di t#tte leprescrizioni stabilite dalla "ommissione ?38:?8 nella ?al#tazione di 3ncidenza dei precedenti "alendarivenatori, e nella ?al#tazione 8mbientale trategica D ?al#tazione di 3ncidenza del iano >a#nistico?enatorio della "ampania 201:202, noncE di #anto stabilito al s#ccessivo paragrafo AD%(%et% %$

    A!ee Nat!a 2000B.

    3 e!%o"% "% &a&&%ae le se&%e &a&&%a%l%nelle aree p3", 3" e sono i seg#enti1. dall 1 al 0 ottobre 2014 #aglia e tortora+

    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 2

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    Calendario per lannata venatoria 2014-2015

    2. dall 1 ottobre al 0 novembre 2014 starna solo se * presente nei piani di prelievo ann#aliproposti dagli 8"+

    . dall 1 ottobre al 1 dicembre 2014 allodola, beccaccia, merlo, fagiano per tale specie la caccianel mese di dicembre * possibile solo in presenza di #n piano di prelievo ann#ale dell8..".,cingiale, coniglio, volpe e lepre per tale specie la caccia * interdetta se * doc#mentata lapresenza di lepre italica,+

    4. dall 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 cesena, tordo bottaccio, tordo sassello+5. dall 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale,

    beccaccino escl#sivamente in caccia vagante, fiscione, fr#llino, gallinella d7ac#a, marzaiola,mestolone, moriglione+

    6. dall 1 ottobre 2014 al 9 febbraio 2015 in applicazione dellart.1; comma 2 della L. 15!/1992colombaccio per #esta specie dal 1< gennaio al 9 febbraio 2015 solo caccia da appostamento ecarniere massimo giornaliero di cin#e capi, e cornaccia grigia per #est#ltima specie dal 1 ?ia "a >ornacetta 9, 40064, $8)$ '%3L38 H$,

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    Calendario per lannata venatoria 2014-2015

    el. 051/6512111, e:mail infs.lep#sIiperbole.bologna.it data e localit( dellabbattimento, inviando sepossibile, #na foto digitale del capo abbatt#to allindirizzo di posta elettronica evidenziato.

    IORNATE DI CACCIA"iasc#n cacciatore non potr( effett#are pi@ di tre giornate di caccia per settimana, tra c#i devono esserecontate ance le giornate effett#ate nelle 8ziende : >a#nistico D ?enatorie, in #elle 8grit#ristico Dvenatorie, ed in altre regioni.)on * consentito cacciare il martedJ ed il venerdJ+ nelle aree p3", 3" e ance il l#nedJ * giornatadi silenzio venatorio.DIPOI.IONI LIITATIVE DELLATTIVITA VENATORIA PER I CACCIATORI E6TRA-REIONALI

    3 cacciatori non residenti, a#torizzati ad esercitare attivit( venatoria in 8..". della "ampania, devonoosservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in "ampania sia le limitazioni previste dal calendariovenatorio della regione di appartenenza incl#so #elle per i non residenti, osservando s#l territoriodella egione "ampania, in ogni caso, le disposizioni pi@ restrittive. Linosservanza di tale prescrizionesar( sanzionata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. . 26/2012 e s.m.i.

    ORARIO DI CACCIA

    Lattivit( venatoria p#K essere esercitata da #nora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi

    del 2< comma dellart. 24 della L. . 26/20122012 e s.m.i., tenendo conto dellora legale nel periodo divigenza in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto.&na tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attivit( venatorie con la certezza dirientrare nellintervallo consentito * riportata di seg#ito

    e!%o"o o!a %$%#%o &a&&%a o!a +%$e &a&&%a

    t#tto settembre 5.56 1;.45ottobre : fino al 2! 6.25 1;.05ottobre : dal 2! al 1 5.0 16.5;t#tto novembre 6.05 16.4t#tto dicembre 6.26 16.t#tto gennaio 6.26 16.44

    febbraio : fino al 10 6.12 1!.1;Lattivit( venatoria s# Heccaccia colopa= r#sticola potr( essere esercitata solo dalle ore !0 alle ore16,00.

    UTILI..A.IONE ED ADDETRAENTO CANILaddestramento e lallenamento dei cani da ferma da cerca e da seg#ita, * disciplinato dagli artt. 14, 22comma 1 e 24 comma 5, della L. . 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con taleLegge, dal egolamento 23uova disciplina per il funzionaento delle zone di addestraento cani suselvaggina di allevaento eanato con .4P4G4-4 n4 5"6 del22 settembre 200.ali attivit( sono consentite, nei territori dove non s#ssiste il divieto di caccia e non vi sono colt#re inatto, nel periodo consentito per lattivit( venatoria, escl#si i giorni di silenzio venatorio. Le rovince, con

    provvedimento di Fi#nta, possono a#torizzare lanticipo fino a #arantacin#e giorni, ad escl#sione delmartedJ e venerdJ, delle attivit( di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato lassenzadi esemplari di fa#na selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.'vent#ali s#ccessivi regolamenti in materia saranno p#bblicizzati con la massima tempestivit(.8l fine di evitare il dist#rbo alla fa#na selvatica nella stagione riprod#ttiva e di dipendenza dei giovani daigenitori, le 8mministrazioni rovinciali provvederanno ad interdire a tali attivit( le zone in c#i vi siaancora presenza di fa#na in riprod#zione e/o esemplari non mat#ri, analogamente gli addestratori cene rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attivit( segnalando la zona interessataall&fficio caccia della rovincia competente.)elle aziende fa#nistico:venatorie ed agri:t#ristico venatorie laddestramento dei cani * consentito con lemedesime modalit( sopra indicate.)elle ... le attivit( di addestramento ed allenamento s#biscono le limitazioni di c#i al s#ccessivo

    paragrafo A-ivieti in 8ree )at#ra 2000B, p#nto 2. lettere ed i.L#so del cane per attivit( venatoria s# fa#na selvatica * consentito, escl#sivamente, per le specie ed#rante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

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    -#rante la caccia da appostamento in preapert#ra, e nella prima decade di febbraio, * consentitol#tilizzo di #n solo cane per cacciatore escl#sivamente per il riporto nel raggio di 200 metridallappostamento, e solo per il rec#pero della selvaggina ferita o abbatt#ta.

    ATTUTE DI CACCIALe 8mministrazioni rovinciali possono regolamentare la caccia al cingiale consentendone la praticanel periodo stabilito da #esto calendario escl#sivamente nei giorni di g%o(e"8e "ome$%&a, mediantebatt#te a#torizzate per determinate localit(, ance con criteri di rotazione delle s#adre, e con modalit(rese note con congr#o anticipo, a mezzo di apposito manifesto ce riporti, in dettaglio, data, localit( es#adre a#torizzate.Le aziende fa#nistico venatorie, entro linizio della stagione, possono proporre alle 8mministrazioniprovinciali competenti per territorio la modifica, per t#tto il periodo, dei d#e giorni settimanali giovedJ edomenica prestabiliti per la caccia al cingiale. La decisione della rovincia deve essere com#nicataobbligatoriamente ance all&.$.-. esca 8c#acolt#ra e "accia della egione "ampania, al comandodel "orpo >orestale dello tato competente per territorio, ed agli &ffici rovinciali competenti per lavigilanza venatoria. ali modifice devono obbligatoriamente essere applicate ance per le event#alibatt#te di caccia alla volpe.Le rovince provvederanno alla p#nt#ale definizione e differenziazione dei territori destinati alle batt#te

    per le specie cingiale e volpe, nellambito delle citate disposizioni di c#i allart.;, comma 1, lett. a dellaL.r. 26/2012 e s.m.i.

    Lattivit( venatoria s# cingiale sar( effett#ata #tilizzando preferibilmente m#nizioni atossice, e nelcorso delle batt#te di caccia a tale specie * vietato portare cart#cce con m#nizione spezzata.

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    REOLAENTA.IONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER

    LANNATA 2014-2015

    DIVIETI

    D%(%et% "% %mm%ss%o$e

    rigorosamente vietata limmissione di #aglia giapponese "ot#rni= Maponica s# t#tto il territorioregionale+ sono comprese in tale divieto ance le attivit( cinotecnice e venatorie previste dagli articoli14 e 2 della L. . 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.8nalogamente non sono consentite la reintrod#zione, l7introd#zione e il ripopolamento in nat#ra di speciee popolazioni non a#toctone, con leccezione della Lepre e#ropea nelle aree in c#i non sia presente lalepre italica.)on sono consentiti, infine, ripopolamenti con cingiale in t#tto il territorio della egione "ampania.

    .o$e "% &a&&%a (%etataLa disciplina dei casi di aree in c#i lesercizio venatorio * vietato, del t#tto o parzialmente, * riportata: allarticolo 10 comma ; lettera d, allarticolo 15 commi 6, !, ; e 21, allarticolo 2! comma 5, della

    Legge 11 febbraio 1992, n. 15!+

    : allarticolo 2, comma della Legge 6 dicembre 1991, n. 94+: allarticolo 5 comma 11, allarticolo 9 comma 1 lettera a, allarticolo 10 comma lettera d, allarticolo

    11 comma 4, allarticolo 16 comma 2, allarticolo 21, allarticolo 22 comma 1 e 2, allarticolo 25comma 1 lettere e l m, della L. . 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

    Lesercizio venatorio * inoltre vietato nei soprass#oli delle zone boscate interessate da incendi boscivida meno di dieci anni ai sensi della Legge 5 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.3n allegato * riportata #na cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boscivi dameno di dieci anni, il cacciatore p#K accertare con precisione tale condizione presso il catasto degliincendi boscivi deten#to da ciasc#n "om#ne.

    D%(%et% %$ A!ee Nat!a 20008i sensi di #anto previsto dalla F. con -eliberazione n. 2295 del 29.12.200! A.ecreto $6 tto!re"''6 del 7inistero dell8a!iente e della tutela del territorio e del are avente per oggetto 9Criteri inii

    unifori per la definizione di isure di conservazione relative a /one speciali di conservazione (/SC) ea /one di protezione speciale (/PS)9: presa d8atto e adeguaento della .eli!erazione di G4 -4 n4 "& del

    $#;'$;"''6 < con allegati4B, noncE delle disposizioni impartite con il decreto del %inistero dell78mbientee della #tela del erritorio e del %are del 22 gennaio 2009 A 7odifica del decreto $6 otto!re "''6,concernente i criteri inii unifori per la definizione di isure di conservazione relative a /oneSpeciali di Conservazione (/SC) e /one di Protezione Speciale (/PS)=

    1. er t#tte le aree p3", 3" e " della egione "ampania vige il divieto di #tilizzarem#nizionamento a pallini di piombo all7interno delle zone #mide, #ali lagi, stagni, pal#di, ac#itrini,lance e lag#ne d7ac#a dolce, salata, salmastra, noncE nel raggio di 150 metri dalle rive pi@esterne+2. er t#tte le della egione "ampania vigono i seg#enti divieti

    a esercizio dell7attivit( venatoria nel mese di gennaio, con l7eccezione della caccia daappostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per d#e giornate alla settimana,mercoledJ e domenica, noncE con l7eccezione della caccia agli #ng#lati+

    b effett#azione della preapert#ra dell7attivit( venatoria, con l7eccezione della caccia di selezioneagli #ng#lati+

    c esercizio dell7attivit( venatoria in deroga ai sensi dell7art. 9, paragrafo 1, lettera c, delladirettiva n. !9/409/"''+

    d #tilizzo di m#nizionamento a pallini di piombo all7interno delle zone #mide vedi allegati, #alilagi, stagni, pal#di, ac#itrini, lance e lag#ne d7ac#a dolce, salata, salmastra, noncE nel

    raggio di 150 metri dalle rive pi@ esterne+e) att#azione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell7attivit(7 di controllo

    demografico delle popolazioni di corvidi. 3l controllo demografico delle popolazioni di corvidi *com#n#e vietato nelle aree di presenza del lanario Falco !iaricus+

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    f effett#azione di ripopolamenti fa#nistici a scopo venatorio, ad eccezione di #elli con soggettiappartenenti a sole specie e popolazioni a#toctone provenienti da allevamenti nazionali, o dazone di ripopolamento e catt#ra, o dai centri p#bblici e privati di riprod#zione della fa#naselvatica allo stato nat#rale insistenti s#l medesimo territorio+

    g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente Philoacus pugnax emoretta Aythya fuligula+

    svolgimento dell7attivit( di addestramento di cani da caccia prima del 1< settembre e dopo laci#s#ra della stagione venatoria. ono fatte salve le zone di c#i all7art.10, comma ;, letterae, della legge n. 15!/1992 sottoposte a proced#ra di val#tazione positiva ai sensi dell7art. 5del decreto del residente della ep#bblica ; settembre 199!, n. 5!, e s#ccessivemodificazioni+

    i costit#zione di n#ove zone per l7allenamento e l7addestramento dei cani e per le gare cinofile,noncE ampliamento di #elle esistenti fatte salve #elle sottoposte a proced#ra dival#tazione positiva ai sensi dell7art. 5 del decreto del residente della ep#bblica ;settembre 199!, n. 5! e s#ccessive modificazioni+

    M distr#zione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di #ccelli+

    3. er t#tte le della egione "ampania caratterizzate dalla presenza di colonie di #ccelli marini

    vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro #n raggio di 100 metri dalle colonieriprod#ttive delle seg#enti specie di #ccelli marini, d#rante i seg#enti periodi di riprod#zione e se nonper scopo di st#dio e di ricerca scientifica espressamente a#torizzati dall7ente gestore #ccello delletempeste (>ydro!ates pelagicus) 15 marzo:0 settembre+ marangone dal ci#ffo (Phalacrocoraxaristotelis)1 gennaio:1 maggio+ falco della regina (Falco eleonorae)15 gi#gno:0 ottobre+ gabbianocorso (+arus audouinii)15 aprile:15 l#glio+

    4. er t#tte le della egione "ampania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione,valici montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie orniticevedi allegati vige il divieto di esercizio dell7attivit( venatoria in data antecedente al 1< ottobre, conl7eccezione della caccia agli #ng#lati+

    D%(%eto "% !&%at!a "elle sto%eLa br#ciat#ra di paglia, sfalci, potat#re, nonc* altro materiale agricolo o forestale nat#rale * vietato aisensi della vigente normativa in materia ambientale. 3 trasgressori incorrono nelle previste sanzioniamministrative e penali.

    Si richiaa, inoltre, l0attenzione sul disposto di cui all0art4 $$ della l4 &&;"''' che inserisce nel codicepenale il seguente dispositivo: Aart. 42 bis D incendio boscivo D ci#n#e cagioni #nincendio s# bosci, selve o foreste ovvero s# vivai forestali destinati al rimboscimento, proprio altr#i, * p#nito con la recl#sione da #attro a dieci anni.B.

    Ulte!%o!% "%(%et%

    sempre vietato1. cacciare catt#rare o detenere #alsiasi esemplare della fa#na stanziale e migratoria ce non sia

    compreso tra #elli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topipropriamente detti, arvicole, talpe e ratti+

    2. cacciare nelle bandite demaniali, nei parci e riserve nat#rali, nelle zone di ripopolamento ecatt#ra, nelle oasi di protezione nat#rale ed in t#tte le altre aree nat#rali protette vedi allegati+

    . cacciare a meno di cin#ecento metri dalla costa marina del continente, l#ngo le rotte dimigrazione dell7avifa#na+

    4. cacciare s#i valici montani interessati dalle rotte di migrazione dell7avifa#na, per #na distanza dimille metri dagli stessi vedi allegati+

    5. l#so di f#cili a ripetizione o semia#tomatici con canna ad anima liscia ce non abbiano adottato

    appositi dispositivi fissi per la #tilizzazione di non pi@ di d#e colpi nel caricatore+6. l#so di bocconi avvelenati+!. la caccia da appostamento, sotto #alsiasi forma, al beccaccino+;. la posta alla beccaccia+

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    9. salvo #anto diversamente stabilito da s#ccessive disposizioni com#nitarie immediatamenteapplicabili, #tilizzare riciami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi $rdinanza%inistero al#te 19 ottobre 2005 #alora non siano stati perfezionati t#tti gli adempimentispecificati nellallegato 8 allordinanza 5 agosto 2010 del %inistro della sal#te e ss.mm.ii+

    PRESCRIZIONI

    attte "% &a&&%a al &%$g9%ale

    )on * permesso ai cacciatori iscritti nelle s#adre per la caccia al cingiale esercitare altri tipi di caccianelle giornate a#torizzate per le batt#te.)on * permesso portare cart#cce con m#nizione spezzata di #alsiasi tipo nel corso delle batt#te dicaccia al cingiale.

    ossol%

    3 bossoli delle cart#cce devono essere sempre rec#perati dal cacciatore e non lasciati s#l l#ogo di cacciaart.1 D comma :legge 15!/92. 3 trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa previstaallart. 2 comma 1 lettera f della L. . 26/2012 e s.m.i.

    .o$e m%"e8ll7interno delle zone #mide non * permesso #tilizzare m#nizioni contenenti piombo+er il periodo dal primo al nove febbraio * vietato collocare appostamenti a meno di cin#ecento metridalle zone #mide.

    Ve$"%ta e! &o$smo ma$o)el caso in c#i la selvaggina abbatt#ta venga commercializzata per cons#mo #mano, in applicazione di#anto definito nel egolamento "' n. ;5/2004 del arlamento e#ropeo e del "onsiglio, del 29 aprile2004, sezione 3?, capitolo 33 e del egolamento "' ). 20!5/2005 della "ommissione del 5 dicembre2005 8llegato 3?, "ap 33, * necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di c#i al Aiano regionale dimonitoraggio della tricinellosi nella fa#na selvaticaB, conten#to nel Niano egionale 3ntegrato dei

    controlli #fficiali in materia di alimenti, mangimi, sanit( e benessere animale e sanit( delle piante ..3.2011 : 2014B, approvato con -.F.. n. !! del 04.0;.2011, p#bblicati s#l Hollettino &fficiale dellaegione "ampania n#mero 54 del 16/0;/2011+

    Uso "el Tesse!%$o !eg%o$ale

    er lesercizio venatorio * obbligatorio l#so del tesserino regionale rilasciato grat#itamente dal "om#nedi residenza o dall8mministrazione rovinciale nei capol#ogi di provincia. 3l tesserino non sar(rilasciato a ci non restit#isce #ello relativo allannata precedente, o non ne esibisce la ricev#ta direstit#zione o la den#ncia di smarrimento all8#torit( gi#diziaria.8l personale incaricato del rilascio deve essere esibita la licenza di caccia valida, e loriginale dellaricev#ta del versamento della tassa di concessione regionale.er ogni giornata di caccia, prima di iniziare lattivit( venatoria, lintestatario del tesserino deve annotares#llo stesso, con inciostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, ei riferimenti del l#ogo in c#i pratica lattivit( venatoria.3l cacciatore deve annotare s#l tesserino ogni singolo capo di selvaggina sigla della specie.Lannotazione deve essere effett#ata immediatamente dopo labbattimento ed il rec#pero per le speciestanziali e per la beccaccia, e prima di spostarsi dal sito di caccia per le specie migratorie.3l cacciatore nelle giornate s#ccessive e/o alla fine dellannata venatoria, p#K ricopiare tali informazioniaccedendo al sito O'H PPP.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seg#endo s#ccessivamentele istr#zioni in esso riportate.3l cacciatore deve restit#ire entro il '1 ma!#o il tesserino all'nte ce lo a rilasciato il #ale consegner(,#ale ricev#ta, il tagliando appositamente predisposto nel tesserino medesimo.3 "om#ni restit#iscono sollecitamente alle 8mministrazioni rovinciali, corredati da #n elenco

    nominativo, i tesserini rilasciati per lannata venatoria concl#sa.Le province provvederanno a com#nicare alla egione, entro il 1 marzo il n#mero dei tesserini rilasciatida ciasc#n 'nte per lannata venatoria concl#sa ed alla registrazione dei dati, riportati s#i tesserinirestit#iti dai cacciatori, attraverso il sito O'H PPP.campaniacaccia.it entro il mese di agosto.

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    Calendario per lannata venatoria 2014-2015

    La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore ce rin#nci all7assegnazionedell7ambito territoriale prima dell7inizio della stagione venatoria, p#rcE non sia stata #tile alleserciziovenatorio, ance se parzialmente.

    A!ee Co$t%gei applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di c#i alla -.F.. n.504 del6.;.1999 per il arco )azionale del ?es#vio e al -..F.. n. 516/2001 per il arco )azionale del "ilentoe ?allo di -iano.

    INFORMAZIONI

    Co$t!ollo "elle oola#%o$% "% &%$g9%al%

    Fli 'nti gestori delle aree protette e gli 8.."., di concerto con le 8mministrazioni rovinciali, in base aldisciplinare ce definisce i 2Criteri per la prevenzione ed il conteniento dei danni da cinghiale=approvato con -.F.. n. 519 del 9/12/201, sono sollecitati ad elaborare i programmi diprevenzione e controllo della specie cingiale per le aree dove si registrano i maggiori danni daparte di tale specie, ai sensi dellarticolo 1;, comma 2 della L. . 26/2012 e s.m.i..

    Co$t!ollo "el !a&&o$agg%oLe rovince, il ".>.. e gli altri organi istit#zionali dep#tati al controllo s#lle attivit( venatoriedediceranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attivit( di bracconaggionelle aree protette ed in #elle sottratte allattivit( venatoria.Le 8ssociazioni ?enatorie, 8gricole, e di rotezione ambientale con iscritti m#niti della #alifica di c#iallarticolo 2;, comma , della L. . 26/2012 e s.m.i.g#ardie volontarie e rappresentate nei "..>.?..,presenteranno in sede di ri#nione di tali organi, entro linizio della stagione venatoria, #naprogrammazione delle attivit( di controllo nei territori destinati alla caccia programmata.8lla fine della stagione venatoria, con le medesime modalit(, le 8ssociazioni presenteranno #ncons#ntivo delle attivit( svolte.

    A&&esso e! att%(%t: (e$ato!%a $egl% A3T3C3Laccesso per attivit( venatoria programmata agli 8mbiti erritoriali di "accia della "ampania *disciplinato dallart. 14, comma 5 della L 11 febbraio 1992, n. 15!, e dallart 6 della L. . 9 agosto 2012,n. 26 e s.m.i.

    er t#tto #anto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni conten#te nella L. . 9agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 201 e relativeregolamentazioni, e nella Legge #adro s#lla caccia n< 15! dell11 febbraio 1992 e s.m.i..

    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 9

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    n. 46 del 7 Luglio 2014

  • 5/22/2018 Calendario Venatorio 2014-2015

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    Calendario per lannata venatoria 2014-2015

    avole delle effemeridi rielaborate

    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

    set-14 ott-14 $o(-14 "%&-14 ge$-15 +e-15 Data o!ge T!am Data o!ge T!am Data o!ge T!am Data o!ge T!am Data o!ge T!am Data o!ge T!am

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