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sommariosistema di copertura per gli infortuni

pag.Art. 1 Oggetto dell’assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Art. 2 Esclusioni e delimitazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Art. 3 Invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Art. 4 Determinazione dell’indennizzo da Invalidità permanente . . . . . . . 7Art. 5 Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Art. 6 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero,

per convalescenza e per ingessatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Art. 7 Rimborso spese mediche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Art. 8 Inabilità temporanea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Art. 9 Assegno integrativo per piccole spese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Art. 10 Danni estetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 11 Commorienza genitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 12 Anticipo d’indennizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 13 Lavori manuali nel tempo libero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 14 Rimborso spese per il rimpatrio della salma . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Art. 15 (Cod. 43) Riferimento alle tabelle di legge per i casi diinvalidità permanente (tabelle l.N.A.l.L.) . . . . . . . . . . . . . 11

Art. 16 (Cod. 45) Franchigia assoluta di grado superioresull’invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Art. 17 (Cod. 63) Invalidità permanenti progressivamente maggiorate . . . 11Art. 18 (Cod. 65) Supervalutazione delle invalidità permanenti

degli arti superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Art. 19 (Cod. 66) Rendita vitalizia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Art. 20 (Cod. 72) Incremento dell’indennità per assicurati

indenni da sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Art. 21 (Cod. 40) Inabilità temporanea in forma scalare . . . . . . . . . . . . . . 13Art. 22 (Cod. 47) Franchigia assoluta sull’inabilità temporanea . . . . . . . . . 13

Art. 23 (Cod. 41) Limitazione dell’assicurazioneai soli rischi professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Art. 24 (Cod. 79) Limitazione dell’assicurazioneai soli rischi extraprofessionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Art. 25 (Cod. 31) Rischi sportivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Art. 26 (Cod. 73) Rischio in itinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Art. 27 Prestazioni di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Art. 28 Esclusioni, delimitazioni e precisazioni comuni

a tutte le prestazioni di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Cosa assicura

Garanzie principali

Garanzie accessorie

Cosa assicura in più:garanzie comprese

senza sovrappremio

Clausole speciali perl’inabilità temporanea

Clausole particolari

Clausole speciali perl’invalidità permanente

Garanzia assistenza

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pag.Art. 29 Denuncia di sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Art. 30 Criteri di indennizzabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Art. 31 Procedimento arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Art. 32 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio:aggravamento o diminuzione del rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Art. 33 Pagamento del premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Art. 34 Diritto di recesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Art. 35 Limiti di età . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Art. 36 Persone non assicurabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Art. 37 Infortunio catastrofale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Art. 38 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate

al costo della vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Art. 39 Altre assicurazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Art. 40 Proroga dell’assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Art. 41 Rinuncia al diritto di surrogazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Art. 42 Modifiche dell’assicurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Art. 43 Estensione territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Art. 44 Oneri fiscali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Art. 45 Rinvio alle norme di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

• Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

• Norme di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

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In caso di infortunio

Norme generali

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L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:

a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Sono compresi in garanzia anche:

1. I’asfissia non di origine morbosa;2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;3. I’annegamento;4. le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d’insetti o aracnidi;5. i colpi di sole o di calore;6. I’assideramento o congelamento;7. la folgorazione;8. Ie lesioni determinate da sforzi con esclusione delle ernie, degli infarti e

delle rotture sottocutanee dei tendini;9. gli infortuni conseguenti a stato di malore o incoscienza;10.gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;11.gli infortuni in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo,

atti di vandalismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parteattiva.

L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati inqualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimen-to, con esclusione dei voli effettuati da aeroclubs o da società di lavoro aereo nonin occasione di trasporto pubblico passeggeri.

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:

a) dalla guida di:

1. veicoli a motore senza la relativa abilitazione;2. veicoli a motore per i quali è prescritta una patente di categoria supe-

riore alla C;3. natanti a motore per uso non privato;4. macchine operatrici;

b) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provo-cati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nuclea-re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

c) da ubriachezza, da alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dal-l’uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazionepsichica da qualsiasi altra causa determinata;

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cosa assicura

Oggetto dell’assicurazione

articolo 1

Esclusioni e delimitazioni

articolo 2

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d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi neces-sari da infortunio;

e) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi da lui commessi otentati;

f) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

g) da guerra e insurrezioni; le garanzie comprendono tuttavia gli infortuniderivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massi-mo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risul-ti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero; lacopertura non opererà tuttavia per il rischio volo, ossia per gli infortunisubiti durante viaggi aerei;

h) dalla partecipazione ad interventi militari fuori dalla Repubblica Italiana,fermo il diritto per il Contraente/Assicurato di richiedere la sospensionedell’assicurazione per un periodo massimo di 12 mesi, nel qual caso egliha diritto di ottenere il prolungamento dell’assicurazione per un periodouguale a quello della sospensione;

i) dall’uso e/o utilizzo come pilota (o altro membro dell’equipaggio) di aero-mobili;

l) da imprese inusuali e temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietàumana;

m) I’assicurazione non vale inoltre per gli infortuni causati dalla pratica deiseguenti sport:

1. arti marziali, atletica pesante, bob, bungee jumping, discese su rapidecon qualsiasi mezzo, equitazione, football americano, hockey, lottanelle sue varie forme, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci oidrosci, scalata di qualsiasi tipo dal terzo grado in poi, sci acrobatico,sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia;

2. motocross, nonché la partecipazione a corse, gare, allenamenti e pro-ve comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti digare di regolarità pura;

3. deltaplano, paracadutismo, parapendio, ultraleggeri;4. immersioni con autorespiratore;5. partecipazione a competizioni e relativi allenamenti calcistici e cicli-

stici svolti sotto l’egida delle competenti federazioni sportive.

I rischi di cui alle lettere:– a) punti 2, 3 e 4– m) limitatamente ai soli rischi indicati ai numeri 1, 2, 4 e 5sono compresi in garanzia se connaturati all’esercizio dell’attività professionaledichiarata.

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Si intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capa-cità dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentementedalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica.Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa siverifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, I’lmpresa liqui-derà a tale titolo, secondo le esemplificazioni di cui alla tabella seguente, unaindennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma assicurataper invalidità permanente totale.

Percentualedestro sinistro

Perdita anatomica o funzionale arto superiore:tutto l’arto 70% 60%avambraccio 60% 50%mano 60% 50%pollice 18% 16%indice 14% 12%medio 8% 6%anulare 8% 6%mignolo 12% 10%una falange ungueale del pollice 9% 8%per ciascuna falange di altro dito della mano 1/3 del dito

Perdita anatomica o funzionale arto inferiore:tutto l’arto o comunque al di sopra della metà coscia 70%al di sotto della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%al di sotto del ginocchio, ma al di sopradel terzo medio di gamba 50%un piede 40%ambedue i piedi 100%un alluce 5%un altro dito del piede 1%falange ungueale dell’alluce 2,5%

Anchilosi arto superiore:della scapola omerale con arto in posizionefavorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20%del gomito in angolazione compresafra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15%del polso in estensione rettilineacon prono-supinazione libera 10% 8%

Anchilosi arto inferiore:dell’anca in posizione favorevole 35%del ginocchio in estensione 25%della tibio-tarsica ad angolo retto 10%della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15%

garanzie principali

Invalidità permanente

articolo 3

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Paralisi completa:del nervo radiale 35% 30%del nervo ulnare 20% 17%del nervo sciatico popliteo esterno 15%

Postumi di frattura amielica somaticacon deformazione a cuneo di:una vertebra cervicale 12%una vertebra dorsale 5%12a dorsale 10%una vertebra lombare 10%

Perdita anatomica o funzionale di:un occhio 25%ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di:un orecchio 10%ambedue gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta:monolaterale 4%bilaterale 10%

Perdita anatomica o funzionale di un rene 15%

Perdita anatomica della milzasenza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Postumi di frattura scomposta di una costa 1%

Postumi di trauma distorsivo cervicalecon contrattura muscolare e limitazione deimovimenti del capo e del collo 2%

Postumi di frattura del sacro 3%

Postumi di frattura del coccige con callo deforme 5%

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantifi-cazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilitàdi applicazione di presidi correttivi.Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno in-vertite.La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un senso, di un arto o di unorgano viene considerata come perdita anatomica; se trattasi di perdita parziale (ominorazione) le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.Nei casi di perdita anatomica o funzionale o di riduzione funzionale di più sensi, dipiù arti, di più organi, I’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percen-tuali corrispondenti ad ogni singola invalidità, fino al limite massimo del 100%.Per invalidità permanenti sopra non specificate, I’indennità verrà stabilita con rife-rimento alle percentuali delle singole voci indicate nella tabella o tenendo contodella diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsia-si attività, indipendentemente dalla sua professione.

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La liquidazione dell’indennità per l’invalidità permanente, determinata in baseall’articolo 3 (Invalidità permanente), ove non diversamente indicato in polizza,verrà effettuata nel modo seguente:

� sulle parti di somma assicurata rientranti nelle fasce A e B previste in polizzal’Impresa liquiderà l’indennizzo secondo i criteri di seguito indicati:

fascia A fascia BIP accertata IP liquidata IP accertata IP liquidata

1 0 1 02 0 2 03 0 3 04 1 4 05 2 5 06 3 6 17 4 7 38 6 8 59 8 9 7

10 10 10 10

Le invalidità permanenti di grado compreso tra 11 e 66 punti percentuali verrannoliquidate in pari misura al grado accertato, mentre per quelle di grado superiore al66% l’Impresa liquiderà il 100% della somma assicurata;

� sulla parte di somma assicurata rientrante nella fascia C prevista in polizza,non si darà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di gradominore o pari al 10% della totale; se invece l’invalidità permanente è compre-sa tra l’11% ed il 66% della totale I’lmpresa liquiderà l’indennità solo per laparte eccedente il 10%, mentre per quella di grado superiore al 66% l’Impresaliquiderà il 100% della somma assicurata.

Per i lavoratori dipendenti e solo per gli infortuni avvenuti durante l’espletamentodell’attività professionale dichiarata si conviene che, sulla parte di somma assicu-rata rientrante nella fascia A prevista in polizza, le invalidità permanenti fino al66% si liquideranno in pari misura al grado accertato, mentre per quelle di gradosuperiore al 66% l’Impresa liquiderà il 100% della somma assicurata.

Qualora l’infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assi-curato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto,I’lmpresa liquiderà ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.In difetto di designazione, I’lmpresa liquiderà detta somma agli eredi legittimi otestamentari.In caso di scomparsa dell’Assicurato conseguente a infortunio, la liquidazione nonavverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per ladichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.Se, dopo che l’Impresa avrà pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivol’Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata.A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invaliditàpermanente eventualmente subita.L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tutta-via, se dopo il pagamento della indennità per invalidità permanente, ma entro dueanni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle

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Determinazionedell’indennizzo dainvalidità permanente

articolo 4

Morte

articolo 5

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lesioni riportate nell’infortunio, I’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non so-no tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenzatra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

In caso di ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato a seguito di infortuniol’Assicurato ha diritto all’indennità giornaliera prescelta per ciascun giorno di degen-za, aumentata del 50% qualora i giorni di ricovero completi siano superiori a cin-que, con il limite massimo di 300 giorni per evento e per anno assicurativo.Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come giorno unicoagli effetti della liquidazione.Qualora il ricovero sia superiore a cinque giorni completi, I’lmpresa corri-sponderà, per la successiva convalescenza, l’indennità giornaliera prescelta, perun numero di giorni uguale a quello della degenza ospedaliera aumentata di unasettimana con un massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo.L’Impresa corrisponderà inoltre, in caso di infortunio comportante ingessatura,anche senza ricovero ospedaliero, l’indennità giornaliera prescelta per tutto ilperiodo dell’ingessatura stessa e con il limite massimo di 120 giorni per even-to e per anno assicurativo.In presenza di prescrizione di riposo a letto certificata dal medico curante, l’in-dennità verrà altresì corrisposta, con il massimo di 30 giorni, durante il periododi immobilità dovuto a frattura delle ossa del bacino e della colonna vertebrale,accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna dia-gnostica radiologica.Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell’Assicurato,la relativa indennità giornaliera non è cumulabile con quella da ingessatura,che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero ed assorbirà l’indennitàgiornaliera post-ospedaliera, finchè coesistente, salvo il diritto dell’Assicu-rato a percepire quella di durata maggiore.Le indennità di cui sopra sono cumulabili con quella prevista per l’inabilità temporaneafino alla concorrenza complessiva dell’importo specificato in polizza, salvo ildiritto dell’Assicurato di percepire quella più elevata, se superiore a tale limite.

L’Impresa rimborserà, entro un anno dal verificarsi dell’lnfortunio e fino a con-correnza del massimale prescelto, le spese sostenute dall’Assicurato per leconseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio:

– per accertamenti diagnostici– per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di

protesi di qualsiasi genere)– per trattamenti fisioterapici e rieducativi

ed in caso di ricovero in Istituto di Cura Pubblico e/o Privato, con o senza inter-vento chirurgico, le spese:

– per rette di degenza– per gli onorari dei medici curanti– per i medicinali– per i diritti di sala operatoria– per i materiali d’intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici appli-

cati durante l’intervento con esclusione della sostituzione di protesi posi-zionate anteriormente al sinistro).

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Indennità giornalieraper ricovero ospedaliero,

per convalescenzae per ingessatura

articolo 6

Rimborso spese mediche

articolo 7

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Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la cui prognosideve essere certificata da un medico del Pronto Soccorso o da un medicospecialista, con specializzazione relativa al tipo di infortunio denunciato,I’Impresa corrisponderà la somma assicurata:

a) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale inca-pacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondariedichiarate;

b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in partealle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

L’indennità per inabilità temporanea decorrerà dall’ottavo giorno da quellodell’infortunio e verrà corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.In particolare l’Impresa liquiderà l’indennità per inabilità temporanea totalee/o parziale:

dall’8° giorno da quello dell’infortunio per la parte di somma assicurata spe-cificata in polizza;dal 16° giorno da quello dell’infortunio per la parte di somma assicurata spe-cificata in polizza.

Per gli infortuni che si verificano in un paese extraeuropeo, I’indennizzo perinabilità temporanea verrà corrisposto limitatamente all’accertato periodo diricovero ospedaliero fino alle ore 24.00 del giorno di rientro in Europa.L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello dovuto per morte oper invalidità permanente.

Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a svolgere parzialmente o totalmentel’attività dichiarata in polizza, I’lmpresa liquiderà - a titolo di rimborso per piccolespese - I’importo giornaliero indicato sul contratto, a decorrere dall’ottavo gior-no da quello dell’infortunio, con il massimo di 10 giorni per evento, al nettodella franchigia contrattuale.L’importo indicato in polizza rappresenta il limite massimo che l’Impresaindennizzerà per anno assicurativo.Il rimborso viene corrisposto per gli infortuni che si verificano in Europa.

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garanzie accessorie

Inabilità temporanea

articolo 8

Assegno integrativoper piccole spese

articolo 9

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In caso di infortunio, rientrante nelle garanzie prestate a termini di polizza, che pro-vochi lesioni integranti sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, verrannorimborsate esclusivamente le spese sanitarie documentate e non altrimenti con-trattualmente rimborsabili, sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgiaestetico-ricostruttiva. Tali spese, solo se sostenute entro due anni dall’in-fortunio, verranno riconosciute fino ad un importo pari al 5% della sommaassicurata per il caso di invalidità permanente, con il massimo indicato inpolizza.

Se in seguito ad infortunio, determinato dal medesimo evento, consegue la mortedi entrambi i genitori, purché assicurati con la presente polizza, I’indennità per ilcaso Morte spettante ai figli minorenni, se beneficiari in base al presente contrat-to, viene aumentata del 50%, con il limite, per ogni persona deceduta, dell’im-porto indicato in polizza.Tale aumento opera anche nei confronti dei figli portatori di handicap, ancorchèmaggiorenni (intendendosi per tali le persone invalide nella misura pari o superio-re al 75% secondo quanto disposto dalla legge n. 118/71).

Su richiesta dell’Assicurato, in caso di infortunio con postumi invalidanti stimatidall’Impresa in misura prevedibilmente non inferiore al 20%, verrà pagato un ac-conto pari al 50% del presumibile indennizzo, da conguagliarsi in sede di definiti-va liquidazione del sinistro, con il massimo indicato in polizza.Quanto sopra non costituisce impegno dell’Impresa circa il grado percentuale defi-nitivo di invalidità permanente da liquidarsi.L’obbligo dell’Impresa sorge comunque non prima che siano trascorsi 120 giornidalla data di accadimento dell’infortunio.

Le garanzie si intendono estese agli infortuni derivanti all’Assicurato da lavori nonrientranti nella sua attività professionale e da lui svolti occasionalmente nel tempolibero, in ambito domestico e senza fine di lucro, riguardanti attività di giardinag-gio, orticoltura e ordinaria manutenzione della propria abitazione.

In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, a seguito di infortunio indennizzabilea termini di polizza, I’lmpresa rimborserà le spese sostenute e documentate per ilrimpatrio della salma, entro i limiti indicati in polizza.La presente garanzia opererà esclusivamente nel caso in cui non siano opziona-te le “prestazioni di assistenza” di cui al successivo articolo 27.

cosa assicura in piùgaranzie comprese senza sovrappremio

Danni estetici

articolo 10

Commorienza genitori

articolo 11

Anticipo d’indennizzo

articolo 12

Lavori manuali nel tempolibero (non operante

in caso di polizza“professionale” cod. 41)

articolo 13

Rimborso spese per ilrimpatrio della salma

articolo 14

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La tabella delle percentuali di invalidità permanente previste dall’articolo 3 (Invaliditàpermanente), si intende sostituita con quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giu-gno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data del24/7/2000, con rinuncia da parte dell’Impresa all’applicazione della franchigia previ-sta dalla legge stessa, fermi restando, però, le franchigie ed i criteri liquidativi di cuiall’articolo 4 (Determinazione dell’indennizzo da invalidità permanente).

A parziale deroga dell’articolo 4 (Determinazione dell’indennizzo da invali-dità permanente), si conviene fra le parti che si darà luogo all’indennizzo perinvalidità permanente solamente quando questa sia di grado superiore allapercentuale d’invalidità indicata in polizza.In tal caso verrà corrisposta all’Assicurato l’indennità per la parte ecceden-te la percentuale di cui sopra.

Si conviene tra le parti che l’invalidità permanente, accertata secondo quanto pre-visto dall’articolo 3 (Invalidità permanente), verrà liquidata secondo i criteri diseguito indicati:

– fino al 24% di invalidità permanente: secondo quanto previsto dall’articolo 4(Determinazione dell’indennizzo da invalidità permanente);

– oltre il 24% di invalidità permanente: nella misura indicata dalla tabella sottori-portata, in deroga pertanto a quanto previsto dall’articolo 4 (Determinazionedell’indennizzo da invalidità permanente):

PERCENTUALI Dl INVALIDITÀ

25 2626 28 41 57 56 193 71 138 186 18327 30 42 59 57 196 72 141 187 18628 32 43 61 58 199 73 144 188 18929 34 44 63 59 102 74 147 189 19230 36 45 65 60 105 75 150 190 19531 38 46 67 61 108 76 153 191 19832 40 47 69 62 111 77 156 192 20133 42 48 71 63 114 78 159 193 20434 44 49 73 64 117 79 162 194 20735 46 50 75 65 120 80 165 195 21036 48 51 78 66 123 81 168 196 21337 50 52 81 67 126 82 171 197 21638 51 53 84 68 129 83 174 198 21939 53 54 87 69 132 64 177 199 22240 55 55 90 70 135 85 180 100 225

accertata liquidata11

Franchigia assolutadi grado superioresull’invalidità permanente

articolo 16 (cod. 45)

clausole specialiClausole per l’invalidità permanente(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Riferimento alle tabelledi legge per i casi diinvalidità permanente(tabelle I.N.A.I.L.)

articolo 15 (cod. 43)

Invalidità permanentiprogressivamentemaggiorate

articolo 17 (cod. 63)

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Il capitale assicurabile con il presente codice non può essere superiore a quellorientrante nella fascia A. In caso di capitale superiore, sulla parte eccedente saràripristinato il calcolo dell’invalidità permanente previsto dagli articoli 3 e 4.

Tuttavia, qualora il contratto preveda, per espressa volontà delle parti, I’operativi-tà dell’articolo 38 (Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costodella vita), il limite relativo al capitale rientrante nella fascia A indicato in polizzasi intende maggiorato della stessa percentuale di cui risulta aumentato il premio.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 (Invalidità permanente) e 4 (Determina-zione dell’indennizzo da Invalidità permanente), si conviene tra le parti che, incaso di infortunio che dovesse comportare la perdita anatomica o funzionale, pur-ché totale degli arti superiori o di parte di essi, I’lmpresa liquiderà l’invalidità per-manente secondo le seguenti percentuali:

- per la perdita dell’arto superiore 100%- per la perdita della mano o dell’avambraccio 100%- per la perdita del pollice 80%- per la perdita della falange ungueale del pollice 40%- per la perdita dell’indice 80%- per la perdita della falange ungueale dell’indice 30%- per la perdita del mignolo 40%- per la perdita della falange ungueale del mignolo 15%- per la perdita del medio o dell’anulare 20%- per la perdita della falange del medio o dell’anulare 5%

In caso di infortunio con perdita di più dita I’indennità verrà stabilita mediante lasomma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a rag-giungere al massimo il valore del 100%.Per tutti i casi non contemplati dalla tabella sopra riportata l’indennizzo per l’inva-lidità permanente avverrà in base a quanto previsto dagli articoli 3 e 4.Il capitale assicurabile con il presente codice non può essere superiore al limitemassimo della fascia A indicato in polizza.In caso di capitale superiore, sulla parte eccedente sarà ripristinato il calcolodelI’invalidità permanente previsto dagli articoli 3 e 4.Tuttavia, qualora il contratto preveda, per espressa volontà delle parti,I’operatività dell’articolo 38 (Adeguamento dei premi e delle somme assicurate alcosto della vita), il limite relativo al capitale rientrante nella fascia A indicato inpolizza si intende maggiorato della stessa percentuale di cui risulta aumentato ilpremio.

Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle presentiCondizioni di assicurazione, all’Assicurato spettasse la liquidazione al 100% delcapitale assicurato per invalidità permanente, purchè tale capitale non sia infe-riore all’importo indicato in polizza, verrà costituita, a sua scelta e previa liqui-dazione del capitale stesso, una rendita vitalizia immediata mediante la stipula-zione con l’Impresa di un contratto di assicurazione a premio unico (polizza Vita),strutturato in funzione delle esigenze specifiche del cliente.

12

Supervalutazione delleinvalidità permanenti

degli arti superiori

articolo 18 (cod. 65)

Rendita vitalizia

articolo 19 (cod. 66)

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13

Dopo due annualità intere consecutive indenni da sinistri l’Impresa incrementeràin misura pari al 5% I’indennità riconosciuta per invalidità permanente.Tale incremento aumenterà al 10% qualora le annualità intere consecutive inden-ni da sinistro siano almeno quattro.Al verificarsi del primo sinistro l’indennità verrà nuovamente riferita alla sommaassicurata in vigore.

Clausole per l’inabilità temporanea(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8 (Inabilità temporanea), siconviene tra le parti che l’indennità per inabilità temporanea indicata inpolizza verrà corrisposta a partire dal 21° giorno d’incapacità lavorativa.Dall’8° al 20° giorno l’indennità verrà invece corrisposta al 50% della sommaassicurata.

A parziale deroga dell’articolo 8 (Inabilità temporanea), si conviene fra leparti che l’indennizzo previsto per il caso di inabilità temporanea sarà corri-sposto a partire dal giorno successivo a quello indicato sul frontespizio dipolizza.

Clausole particolari(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1 (Oggetto dell’assicura-zione), si precisa che le garanzie sono prestate per i soli infortuni avvenutidurante lo svolgimento dell’attività professionale principale e secondariadichiarata in polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1 (Oggetto dell’assicura-zione), si precisa che le garanzie sono prestate per i soli infortuni avvenutidurante lo svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professio-nale.

A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 2 (Esclusioni e delimitazio-ni), Iettera m) p.ti 1 e 4, le garanzie assicurative vengono estese alla praticadi uno o più dei seguenti sport:

– arti marziali– atletica pesante– bob– equitazione– football americano

Incremento dell’indennitàper assicurati indennida sinistri

articolo 20 (cod. 72)

Inabilità temporanea informa scalare

articolo 21 (cod. 40)

Franchigia assolutasull’inabilità temporanea

articolo 22 (cod. 47)

Limitazionedell’assicurazioneai soli rischi professionali

articolo 23 (cod. 41)

Limitazionedell’assicurazione ai solirischi extra professionali

articolo 24 (cod. 79)

Rischi sportivi

articolo 25 (cod. 31)

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– hockey– immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della

pressione dell’acqua)– lotta nelle sue varie forme– pugilato (con esclusione della perdita dei denti)– rugby– scalata di qualsiasi tipo dal terzo grado in poi– sci acrobatico– sci alpinismo– skeleton– speleologia

In deroga a quanto disposto dall’articolo 4 (Determinazione dell’indennizzoda invalidità permanente), qualora l’infortunio derivi dallo svolgimento diuna delle attività sportive sopra indicate ed il capitale per invalidità perma-nente rientri nei limiti previsti dalle fasce A e B indicate in polizza, non sidarà luogo ad indennizzo quando l’invalidità sia di grado pari o inferiore al5%. Se la stessa risulterà superiore al 5%, I’indennità verrà corrisposta sol-tanto per la parte eccedente la suddetta percentuale.Per la parte di capitale superiore al limite massimo previsto per la fascia Brestano fermi i criteri di liquidazione previsti dall’articolo 4 (Determinazionedell’indennizzo da invalidità permanente).In deroga a quanto previsto dall’articolo 8 (Inabilità temporanea), non ven-gono prestate garanzie per l’inabilità temporanea.In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 (Assegno integrativo per piccolespese) non viene garantita l’indennità giornaliera prevista a titolo di contri-buto al rimborso per piccole spese.

Si conviene tra le parti di estendere la copertura assicurativa agli infortuni chedovessero verificarsi durante il tempo necessario a compiere il tragitto abitualedall’abitazione dell’Assicurato al luogo di lavoro e viceversa, comunque accadutientro un’ora dall’inizio o dal termine dell’orario di lavoro.Per la presente estensione di garanzia, a maggior chiarimento di quanto pre-visto dalle Condizioni di assicurazione, non è operante l’ultimo comma del-l’articolo 4 (Determinazione dell’indennizzo da invalidità permanente).

14

Rischio in itinere

articolo 26 (cod. 73)

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Allianz S.p.A. - se la relativa garanzia è stata richiamata in polizza - provvede peril tramite della Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.r.l. di proprietà dellaCompagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère n. 30,20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, di seguito indica-ta col proprio marchio commerciale “Mondial Assistance”, a fornire all’Assicuratole garanzie di assistenza.

Per richiedere l’attivazione ed erogazione delle prestazioni di assistenzal’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Mondial Assistance compo-nendo i seguenti numeri:

� linea verde dedicata 800.55.99.33� linea telefonica normale 02.266.09.528� telefax 02.70.630.091

indicando con precisione:

� il tipo di assistenza di cui necessita;� il proprio nome e cognome;� il numero della propria polizza;� l’indirizzo e il luogo da cui chiama;� l’eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate daMondial Assistance, dovrà essere inoltre accompagnata dai documenti giu-stificativi in originale a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.Via Ampère, 3020131 MILANO (Ml)

NB: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla CentraleOperativa non saranno rimborsate.

Inoltre l’Assicurato dovrà, quando risulti necessario:

� farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza ilnumero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;

� comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corren-te presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.

Mondial Assistance è sempre a disposizione dell’Assicurato per chiarimenti edinformazioni sui servizi in corso di erogazione e sui costi degli stessi (se a caricodell’Assicurato): è pertanto contattabile in caso di dubbi o in caso si necessiti di uncontrollo sull’identità dell’incaricato/a che interverrà per erogare i servizi.

15

garanzia assistenza

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27.1 - Personal Assistant

Personal AssistantQualora l’Assicurato necessiti di effettuare un ricovero a seguito di infortunio omalattia e desideri avere informazioni relativamente ad ospedali, case di cura ecentri sanitari specializzati nel trattamento della sua patologia, potrà rivolgersi aMondial Assistance che gli metterà a disposizione un assistente personale ingrado di fornirgli ogni informazione utile per decidere dove effettuare il ricovero,individuando, se necessario, anche centri sanitari specializzati all’estero e medicispecialisti nella sua patologia, italiani e stranieri.Nel caso in cui l’Assicurato affidi all’assistente personale l’organizzazione del rico-vero come sopra descritto, potrà anche usufruire del trasporto gratuito, tramite taxio autoambulanza, per sè stesso e per un suo accompagnatore, dal proprio domi-cilio fino alla casa di cura prescelta. Dopo le dimissioni dalla casa di cura, MondialAssistance potrà altresì organizzare il rientro al domicilio dell’Assicurato e di uneventuale accompagnatore, sempre tramite taxi o autoambulanza, tenendo a pro-prio carico la relativa spesa.

27.2 - Second Opinion

Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima SpecializzazioneQuando, in seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato o il suo medico curantedesiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possessopresso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la pato-logia clinica di cui l’Assicurato soffre, Mondial Assistance mette a disposizionela propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al pro-prio giudizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richie-sta e della documentazione medica in possesso dell’Assicurato. Tale ter-mine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scienti-fiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medi-co internazionale refertante. In particolare Mondial Assistance acquisirà everificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possessodell’Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medi-co ritenuto eccellente per la specifica patologia dell’Assicurato e vi si rivolgeràper ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresìall’Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato suppor-to medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicolo-gico per l’Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio cari-co i relativi costi. Se necessario, Mondial Assistance provvederà alla traduzionedi tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scien-tifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo aproprio carico i relativi costi.

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazioneQuando, a seguito dell’erogazione della prestazione di ‘Second Opinion’ previstaal precedente paragrafo, emerge la necessità di un ricovero dell’Assicurato pres-so un centro ospedaliero di alta specializzazione, in Italia o all’estero, per la curadella patologia sofferta, Mondial Assistance provvede ad organizzare a propriespese il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereosanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se neces-sario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

16

Prestazioni di assistenza

articolo 27

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Traduzione della documentazione medicaQuando, a seguito dell’erogazione della prestazione di ‘Trasferimento ad un cen-tro ospedaliero di alta specializzazione’ prevista al precedente paragrafo, risultanecessaria la traduzione della cartella clinica e/o della documentazione medica inpossesso dell’Assicurato, Mondial Assistance provvede alla traduzione di talidocumenti dall’italiano alla lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco,Spagnolo) richiesta dai medici del Centro ospedaliero di destinazione e, succes-sivamente, dalla lingua straniera in cui vengono redatti ulteriori nuovi documenticlinici all’italiano. I costi delle traduzioni rimangono interamente a carico di MondialAssistance.

27.3 - Assistenza sanitaria al domicilio e in viaggio

Salvo quanto eventualmente specificato all’interno di ogni singola prestazione, nonesistono limiti territoriali all’erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza.

Consulenza medico - sanitaria telefonica– Informazione ed orientamento telefonico

Quando l’Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, IaGuardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consultotelefonico. Il consulto è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

– Consulenza sanitaria di alta specializzazioneQuando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo ainterventi di particolare complessità, I’Assicurato necessita di informazioniriguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, MondialAssistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informa-zioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica di Mondial Assistance può colla-borare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi ela cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione perfacilitare i contatti tra l’Assicurato e il Centro in questione, ovviando ad even-tuali problemi di comunicazione e di lingua.I medici di Mondial Assistance possono richiedere la documentazione clinicain possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e,se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture inItalia e all’estero.

Consulenza telefonica medico-specialisticaQuando l’Assicurato necessita di un consiglio specialistico telefonico, può conferi-re tramite la Guardia Medica di Mondial Assistance con uno specialista in:Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Pedia-tria, Medicina dello sport - Traumatologia, a sua disposizione per dare informazio-ni di prima necessità.Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Consulenza telefonica su viaggi e medicinaIn caso di necessità, Mondial Assistance mette a disposizione la propria équipemedica per fornire consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno perintraprendere un viaggio in un paese tropicale o comunque definito a rischio dalpunto di vista sanitario:– vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire per un paese a

rischio sanitario;17

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– consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante un viaggio in un paese arischio sanitario;

– segnalazione di medici o Centri specializzati in medicina tropicale o infettivolo-gia, sia in Italia che all’Estero.

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffeagevolateTramite Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento dellarichiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti dia-gnostici presso i centri convenzionati più vicini alla residenza dell’Assicurato.La Centrale Operativa, oltre a gestire l’appuntamento, informa preventivamentel’Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti.I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell’Assicurato salvo chenon siano state opzionate le garanzie di cui al precedente articolo 7. Inquest’ultimo caso le spese verranno rimborsate come previsto dall’articolo29.

Invio di un medico al domicilio in ItaliaQuando l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di un medicopresso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non rie-sce a reperire il suo medico curante, Mondial Assistance provvede, dopo che ilproprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contattotelefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendanonecessario, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi,il trasferimento dell’Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

Trasporto in autoambulanza in ItaliaQuando, a giudizio del medico curante, in accordo con la Guardia Medica diMondial Assistance, l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di untrasporto in autoambulanza, Mondial Assistance organizza a proprio carico l’inviodi un’autoambulanza per il trasporto dell’Assicurato al più vicino ospedale per lecure del caso, con il limite di 400 Km di percorso A/R.

Rientro al domicilio a seguito di dimissione ospedalieraQuando, in seguito ad un ricovero presso un istituto di cura dovuto ad infortunio omalattia improvvisa, l’Assicurato non è in grado di tornare al proprio domicilio auto-nomamente, Mondial Assistance organizza il suo rientro al domicilio tenendo aproprio carico i relativi costi, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medicadi Mondial Assistance stessa.Il trasporto può essere effettuato con:– autoambulanza;– treno (se necessario vagone letto);– aereo di linea (anche barellato).Se necessario, I’ Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermie-ristico.

Collegamento continuo con il centro ospedalieroQuando l’Assicurato, trovandosi in viaggio, è ricoverato in un istituto di cura aseguito di infortunio o malattia improvvisa, Mondial Assistance, tramite un colle-gamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comu-nica ai familiari dell’Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

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Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati per-sonali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successivi aggiornamenti,pertanto l’Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria neiconfronti di Mondial Assistance, onde permettere la comunicazione dei datisensibili inerenti il suo stato di salute.

Interprete a disposizione all’esteroQuando l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, è ricoverato in un istituto dicura a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e trova difficoltà a comunicarenella lingua locale, Mondial Assistance mette a sua disposizione un interprete, otelefonicamente tramite la propria Centrale Operativa o, in alternativa, inviandolodirettamente sul posto.Nel caso di invio sul posto Mondial Assistance si assumerà i relativi costi fino adun massimo di otto ore lavorative per evento.

Invio medicinali all’esteroQuando l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, necessita di medicinali rego-larmente prescrittigli e commercializzati in Italia irreperibili sul posto, e a giudizio deimedici di Mondial Assistance non vi sono specialità medicinali equivalenti nel Paesein cui si trova l’Assicurato, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso ilmedico curante dell’Assicurato in Italia, invia i medicinali occorrenti con il mezzo piùrapido, tenendo conto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto. I costidel reperimento ed invio dei medicinali rimangono a carico di Mondial Assistance,mentre resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi.

Rientro / Rimpatrio sanitarioQuando, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato inviaggio in Italia o all’estero, accertate dalla Guardia Medica di Mondial Assistance inaccordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centroospedaliero attrezzato in Italia o al proprio domicilio in Italia, Mondial Assistanceorganizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell’Assicurato con ilmezzo che la Guardia Medica di Mondial Assistance stessa giudica più idoneo:– autoambulanza;– treno (se necessario vagone letto);– aereo di linea con eventuale barella;– aereo sanitario;– ogni altro mezzo ritenuto opportuno.Se necessario l’Assicurato sarà accompagnato da personale medico oinfermieristico.L’aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati alivello continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri verso l’ltalia dai Paesi che siaffacciano sul bacino del Mediterraneo.Mondial Assistance ha la facoltà e il diritto di richiedere all’Assicurato l’even-tuale biglietto di viaggio non utilizzato.

Rientro/Rimpatrio figli minoriQuando, a seguito di ricovero ospedaliero o di decesso dell’Assicurato avvenutoin viaggio per infortunio o malattia improvvisa, eventuali minori di anni 15 riman-gono senza accompagnatore, Mondial Assistance provvede a proprie spese alloro rimpatrio, mettendo a loro disposizione un accompagnatore.

Anticipo denaro per spese mediche all’esteroQuando l’Assicurato, in viaggio all’estero, necessita di un anticipo di denaro persostenere spese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia improv-

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visa, Mondial Assistance gli anticipa il necessario importo, fino ad un massimoindicato in polizza per evento, a fronte di adeguata garanzia bancaria.L’Assicurato dovrà restituire a Mondial Assistance la somma ricevuta a titolo dianticipo, entro un mese dal suo rientro al domicilio in Italia. In mancanza,dovrà versare a Mondial Assistance anche gli interessi al tasso legale cor-rente nel frattempo maturati.

Familiare accantoQuando, in caso di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, I’Assicuratoviene ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni,Mondial Assistance mette a disposizione di un suo familiare, residente in Italia, unbiglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1ª classe A/R) per recarsi sulposto ed assistere l’Assicurato. Il costo del biglietto di viaggio rimane a carico diMondial Assistance fino al limite massimo per evento indicato in polizza.

Spese di soggiorno per un familiareQuando in caso di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, I’Assicuratoviene ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni,Mondial Assistance provvederà ad organizzare il soggiorno di un familiare in unalbergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima cola-zione fino al limite massimo per evento indicato in polizza.

Invio di un medico in viaggioQuando l’Assicurato si trova in viaggio e, a seguito di infortunio o malattia improv-visa, necessita di una visita medica, Mondial Assistance provvede, previa valuta-zione della propria Guardia Medica, ad inviare sul posto un medico convenziona-to. In caso di irreperibilità immediata di un medico e, qualora le circostanze lo ren-dano necessario, Mondial Assistance organizza il trasferimento dell’Assicuratocon autoambulanza ad un ospedale per le cure del caso.Tali prestazioni, nel territorio italiano, vengono erogate quando non sia repe-ribile il medico curante dell’Assicurato.

Trasporto in autoambulanza in viaggioQuando l’Assicurato si trova in viaggio e, a seguito di infortunio o malattia improvvisa,necessita, a parere del medico curante in accordo con la Guardia Medica di MondialAssistance, di un trasferimento in autoambulanza al più vicino ospedale, Mondial Assi-stance provvede ad organizzare il servizio, tenendo a proprio carico il relativo costo.

Trasferimento/Rimpatrio della salmaIn caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisaverificatisi in viaggio, Mondial Assistance si incarica, a proprie spese, dell’adempi-mento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma (incluse le spesedel feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura.Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Inalternativa, qualora l’Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sulposto, Mondial Assistance vi provvede a proprie spese.

27.4 - Temporary Inability Care

Qualora l’Assicurato riceva una prognosi di inabilità temporanea superiore a7 giorni a seguito di un ricovero clinico/ospedaliero per infortunio MondialAssistance provvede alle esigenze mediche e logistico-organizzative dell’Assicu-rato con un aiuto domiciliare concreto.

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I servizi di cui al presente punto 27.4 sono operanti in Italia (comprese Cittàdel Vaticano e Repubblica di San Marino).Per consentirne la necessaria programmazione ed organizzazione, l’eroga-zione dei servizi avverrà dal 3° giorno lavorativo successivo alla data dieffettuazione della richiesta a Mondial Assistance, e comunque successiva-mente alla data di ricezione da parte di Mondial Assistance stessa di copiadella documentazione medica da cui emerga la condizione di inabilità tem-poranea dell’Assicurato, e per un periodo continuativo di tempo massimo di37 giorni consecutivi.Si conviene di raddoppiare i massimali delle prestazioni di cui al presente punto27.4 indicati in polizza qualora l’Assicurato si trovi, temporaneamente in condizio-ni di non autosufficienza.

Disponibilità di attrezzature medico-chirurgicheMondial Assistance, qualora le condizioni di salute dell’Assicurato lo rendesseronecessario, metterà temporaneamente a sua disposizione in comodato d’uso: unasedia a rotelle e/o delle stampelle e/o un letto ortopedico e/o un materasso anti-decubito, tenendo a proprio carico il relativo costo.

Controllo a distanza delle condizioni di saluteMondial Assistance telefonerà periodicamente all’Assicurato per verificare l’evolu-zione clinica e il buon esito delle terapie e delle prescrizioni mediche assegnate alsuo caso. Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domi-ciliare durante l’azione di controllo, Mondial Assistance organizzerà tale interven-to inviando al domicilio dell’Assicurato un proprio medico o, se ritenuto necessa-rio, invierà un’ambulanza per trasportare l’Assicurato al più vicino centro di prontosoccorso. Mondial Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.

Controllo a distanza di parametri mediciMondial Assistance, qualora le condizioni di salute dell’Assicurato lo rendesseronecessario, metterà temporaneamente a sua disposizione in comodato d’uso delleapparecchiature elettromedicali idonee al monitoraggio telefonico a distanza deiseguenti parametri vitali: battito e frequenza cardiaca, pressione sanguigna, satu-razione ossigeno e peso corporeo. Mondial Assistance sorveglierà l’evoluzione cli-nica e il buon esito delle terapie e delle prescrizioni mediche assegnate al casoattraverso la ricezione telefonica ed il controllo medico dei parametri vitali oggettodel monitoraggio stesso. Qualora venisse riscontrata la necessità di un interventomedico domiciliare durante l’azione di monitoraggio, Mondial Assistance organiz-zerà tale intervento inviando al domicilio dell’Assicurato un proprio medico o, seritenuto necessario, invierà un’ambulanza per trasportare l’Assicurato al più vicinocentro di pronto soccorso. Mondial Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.

Reperimento ed invio infermiereMondial Assistance provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un infermie-re specializzato in caso di necessità terapeutiche attestate nel documento di pro-gnosi rilasciato dalla struttura o dal centro medico presso cui è avvenuto il ricove-ro. Mondial Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimoindicato in polizza.

Esami del sangue a domicilioL’Assicurato può richiedere a Mondial Assistance di effettuare al domicilio gliesami del sangue prescritti dal proprio medico curante qualora le sue condizionidi salute, certificate dal medico stesso, non gli permettano di lasciare il propriodomicilio. Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della

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richiesta, organizzerà il prelievo del sangue a domicilio dell’Assicurato, tenendo-ne a proprio carico il relativo costo.I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell’Assicurato salvo chenon siano state opzionate le garanzie di cui al precedente articolo 7. Inquest’ultimo caso le spese verranno rimborsate come previsto dall’articolo29.

Consegna esiti a domicilioQuando l’Assicurato si è sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situa-te presso la propria provincia di residenza e non può allontanarsi dal proprio domi-cilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante, MondialAssistance provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all’Assicurato o almedico da questi indicato. Il costo relativo all’organizzazione del servizio rimane acarico di Mondial Assistance.I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell’Assicurato salvo chenon siano state opzionate le garanzie di cui al precedente articolo 7. In que-st’ultimo caso le spese verranno rimborsate come previsto dall’articolo 29.

Consegna medicinali a domicilioQuando l’Assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti dal suo medi-co curante e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salutecertificati dal medico stesso, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta pres-so l’Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti. Il costorelativo all’organizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance,mentre restano interamente a carico dell’Assicurato i costi dei medicinali.

Ascolto e supporto psicologicoMondial Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato uno psicologo per aiu-tarlo a superare emotivamente la condizione di inabilità temporanea nel corso diun ascolto telefonico, tenendone a proprio carico il relativo costo. Su richiestadell’Assicurato Mondial Assistance potrà anche organizzare una o più sedute tera-peutiche presso uno specialista, il cui costo rimarrà a carico dell’Assicurato.

Disbrigo pagamento utenze domiciliariMondial Assistance provvederà per conto dell’Assicurato al pagamento delle uten-ze domiciliari in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea, qualoral’Assicurato non fosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costorelativo all’organizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance,mentre resteranno interamente a carico dell’Assicurato gli importi da paga-re delle utenze domiciliari.

Disbrigo faccende domesticheMondial Assistance provvederà ad inviare all’Assicurato una collaboratrice dome-stica per aiutarlo nella conduzione della casa e nella cura degli animali domesticidurante il periodo di inabilità temporanea, qualora l’Assicurato non fosse in condi-zioni di potervi provvedere autonomamente. Mondial Assistance terrà a propriocarico i relativi costi fino ad un massimo indicato in polizza.

Ricovero autoMondial Assistance provvederà per conto dell’Assicurato al ricovero della sua autopresso un deposito vicino alla sua abitazione qualora l’Assicurato non fosse incondizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costo relativo all’organizzazio-ne del servizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentre resteranno inte-ramente a carico dell’Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo.

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Oppure, in alternativa a tutte le garanzie e servizi Temporary Inability Care:

Ricovero presso una Residenza Sanitaria AssistitaMondial Assistance provvederà, su richiesta dell’Assicurato, al reperimento ed alsuo ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistita vicina al suo domicilio, dovepotrà ricevere adeguate cure mediche ed assistenza 24 ore su 24. MondialAssistance terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo giorna-liero indicato in polizza per la retta di degenza.In concomitanza con il periodo di ricovero presso la Residenza Sanitaria Assistitadi cui sopra, saranno a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni cheverranno organizzate ed erogate da Mondial Assistance in accordo conl’Assicurato stesso, in base alle effettive difficoltà logistiche ed operative che com-porta l’assenza dell’Assicurato da casa:

– Disbrigo pagamento utenze domiciliariMondial Assistance provvederà per conto dell’Assicurato al pagamento delleutenze domiciliari in scadenza durante il periodo di ricovero dell’Assicuratopresso la Residenza Sanitaria Assistita. Il costo relativo all’organizzazione delservizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentre resteranno intera-mente a carico dell’Assicurato gli importi da pagare delle utenze domici-liari.

– Disbrigo faccende domesticheMondial Assistance provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato una col-laboratrice domestica per sostituirlo nella conduzione della sua casa e nellacura dei suoi animali domestici durante il suo periodo di ricovero nellaResidenza Sanitaria Assistita. L’erogazione del servizio potrà avvenire solo inconcomitanza della presenza di una persona di fiducia dell’Assicurato pressola sua abitazione. Mondial Assistance terrà a proprio carico i relativi costi finoad un massimo indicato in polizza. Su richiesta dell’Assicurato MondialAssistance provvederà ad organizzare il ricovero temporaneo dei suoi animalidomestici presso un centro specializzato, il cui costo rimarrà interamente acarico dell’Assicurato.

– Protezione abitazioneMondial Assistance provvederà per l’Assicurato - ricoverato presso la RSA - alreperimento ed all’invio di una guardia giurata per la sorveglianza della sua abi-tazione qualora i mezzi di chiusura della stessa risultassero compromessi enon più operanti a seguito di effrazione e/o scasso. L’erogazione del serviziopotrà avvenire solo a seguito di regolare denuncia sporta presso le com-petenti autorità territoriali. Mondial Assistance terrà a proprio carico irelativi costi fino ad un massimo indicato in polizza. Su richiestadell’Assicurato Mondial Assistance provvederà ad organizzare il ripristino deimezzi di chiusura dell’abitazione, il cui costo rimarrà interamente a caricodell’Assicurato.

– Ricovero autoMondial Assistance provvederà per conto dell’Assicurato al ricovero della suaauto presso un deposito vicino alla sua abitazione durante il periodo di ricove-ro dell’Assicurato stesso presso la Residenza Sanitaria Assistita. Il ritiro del vei-colo da parte degli incaricati di Mondial Assistance potrà avvenire solo in pre-senza di una persona di fiducia dell’Assicurato sul posto. Il costo relativo all’or-ganizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentreresteranno interamente a carico dell’Assicurato i costi relativi al deposi-to del veicolo.

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1. Relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio,I’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visi-tato o curato dopo o anche prima dell’evento.

2. Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

– guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;– terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità

naturali;– dolo dell’Assicurato;– abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacen-

ti e allucinogeni;– fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dall’ac-

celerazione artificiale di particelle atomiche;– situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del con-

tratto e malattie croniche;– gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive, qualora l’intervento

di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;– patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;– suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:– le spese di ricerca in montagna, in mare e nei deserti;– le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che

comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da ren-dere impossibile la prestazione di assistenza.

3. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MondialAssistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun gene-re a titolo di compensazione.

4. Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivan-te dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla datadi scadenza del servizio stesso.

5. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1910 del Codice Civile,all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche atitolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altraImpresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso delsinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a MondialAssistance nel termine di tre giorni.Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni sarannooperanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rim-borso all’Assicurato delle spese non indennizzate dall’Impresa assicura-trice che ha erogato la prestazione.

6. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano ledisposizioni del Codice Civile.

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secon-do quanto previsto nelle singole garanzie; all’estero esclusivamente persoggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

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Esclusioni, delimitazioni eprecisazioni comuni a tuttele prestazioni di assistenza

articolo 28

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COSA DEVE FARE L’ASSICURATO:

1. presentare denuncia del sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata lapolizza o all’Impresa entro 3 giorni dall’infortunio o dal ricovero o dalmomento in cui l’Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la pos-sibilità. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno edora dell’evento, nonché la descrizione delle modalità di accadimento;

2. corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesionee l’eventuale necessità del ricovero o dell’intervento, nonchè fornire ogniinformazione e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolarel’Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del sin-golo caso;

3. fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sani-taria, relative a degenze conseguenti all’infortunio denunciato, nonchè aiprecedenti fatti morbosi di interesse medico legale. In caso di mortedell’Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto.

COSA DEVE FARE L’IMPRESA:

ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso,I’lmpresa liquida le indennità che risultino dovute a termini di polizza entro 15 gior-ni dall’accettazione degli aventi diritto.

L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed ogget-tivamente constatabili dell’infortunio.Se al momento dell’infortunio I’Assicurato non è fisicamente integro e sano,sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque ve-rificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra esana.Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o diun organo già minorato, le percentuali di cui all’articolo 3 (Invalidità permanente),sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le con-troversie che dovessero sorgere tra le parti potranno essere decise - previo accor-do scritto tra le parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.Salvo diversa pattuizione, I’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale piùvicina alla residenza dell’Assicurato.Ciascuna delle parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà diquelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.In caso di arbitro unico, ove le parti non abbiano diversamente concordato, glioneri e le spese dell’arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

in caso di infortunio

Denuncia di sinistro

articolo 29

Criteri di indennizzabilità

articolo 30

Procedimento arbitrale

articolo 31

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Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiara-zioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valu-tazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazio-ne delle circostanze stesse che comporti un aggravamento del rischio, l’indenniz-zo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il pre-mio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (artt.1892, 1893,1894 e 1898 del Codice Civile).Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmen-te il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (arti-colo 1897 del Codice Civile).

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio ola prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del gior-no del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazioneresta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprendevigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Ilpagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contrat-to è dovuto alla sede legale dell’Impresa. Si concorda comunque che ogni paga-mento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell’obbliga-zione presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto libera-torio.

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamen-to o dal rifiuto dell’indennizzo ciascuna delle parti avrà diritto di recederedal contratto con preavviso di 30 giorni.Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa alperiodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.

L’assicurazione non viene prestata oltre i 75 anni di età.

Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni cerebrali vasco-lari, da manifestazioni croniche di tossicoalcolismo, pregresso o in attostato di dipendenza da sostanze stupefacenti, demenza, delirium, schi-zofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dell’umore di tipo bipolare, epi-lessia.Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorganonel corso del contratto si applica quanto disposto dall’articolo 1898 del

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norme generali

Dichiarazioni relative allecircostanze del rischio:

aggravamento odiminuzione del rischio

articolo 32

Pagamento del premio

articolo 33

Diritto di recesso

articolo 34

Limiti di età

articolo 35

Persone non assicurabili

articolo 36

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Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato disalute dell’Assicurato.In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dal-l’articolo 32 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio).

In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate conla medesima polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo com-plessivo a carico dell’Impresa non potrà superare l’importo indicato in polizza.Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro com-plesso tale importo, le stesse verranno ridotte proporzionalmente ai rispet-tivi capitali assicurati.

Le somme assicurate ed il premio sono ancorati alle variazioni dell’indice nazio-nale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, elabo-rato dall’Istituto Centrale di Statistica.L’indice iniziale sarà quello di febbraio dell’anno in corso per le polizze con decor-renza nel secondo semestre e dell’anno precedente per le polizze con decorren-za nel primo semestre.Pertanto, alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione inpiù o in meno eccedente il 5% rispetto all’indice iniziale od a quello dell’adegua-mento precedente, le somme assicurate e il corrispondente premio verrannoaumentati o ridotti in proporzione.L’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comun-que solo se sarà stata rilasciata al Contraente l’apposita quietanza aggiornata inbase al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio prece-dente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua.Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, le somme assicurate e il pre-mio vengano a superare di almeno la metà gli importi inizialmente stabiliti, entram-be le parti hanno facoltà di rinunciare all’adeguamento; in tal caso le somme assi-curate e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.La presente clausola non è operante se non è espressamente richiamata nel con-tratto.

L’Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all’Impresa la stipulazione di altrepolizze per il medesimo rischio.Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, I’lmpresa non ètenuta a corrispondere l’indennizzo.In caso di sinistro, I’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indi-cando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile.

Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, speditamediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenzadell’Assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successiva-mente.

Altre assicurazioni

articolo 39

Proroga dell’assicurazione

articolo 40

Infortunio catastrofale

articolo 37

Adeguamento dei premie delle somme assicurateal costo della vita

articolo 38

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L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettantele in base all’articolo1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Le eventuali modifiche dell’assicurazione vanno provate per iscritto.

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le normedi legge.

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Rinuncia al dirittodi surrogazione

articolo 41

Modifichedell’assicurazione

articolo 42

Estensione territoriale

articolo 43

Oneri fiscali

articolo 44

Rinvio alle norme di legge

articolo 45

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� ASSICURATO Soggetto destinatario delle prestazio-ni assicurative

� ASSICURAZIONE Insieme di garanzie prestate all’Assi-curato tramite la polizza

� BENEFICIARIO Persona cui è devoluta la somma pre-vista per il caso morte

� CONTRAENTE Persona fisica o giuridica che stipula ilcontratto di assicurazione

� IMPRESA Allianz S.p.A.� INDENNITÀ (INDENNIZZO) Somma riconosciuta dall’lmpresa in

caso di sinistro� INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita,

violenta ed esterna che produca lesionicorporali oggettivamente constatabili

� INFORTUNIO PROFESSIONALE Quello che si verifica durante lo svol-gimento dell’attività professionaleprincipale e secondaria dichiarata

� INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE Quello che si verifica durante lo svol-gimento di ogni attività che non abbiacarattere professionale

� INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita o diminuzione definitiva dellacapacità dell’Assicurato allo svolgi-mento di ogni e qualsiasi attività, indi-pendentemente dalla sua professione

� INABILITÀ TEMPORANEA Perdita temporanea, a seguito di infor-tunio, in misura totale o parziale, dellacapacità dell’Assicurato di attendereall’attività professionale principale esecondaria dichiarata

� INGESSATURA Mezzo fisso e rigido di contenzionecostituito da fasce gessate o bendag-gi o altro apparecchio comunque im-mobilizzante

� MORTE Decesso dell’Assicurato in conse-guenza diretta ed esclusiva dell’infor-tunio, che avvenga entro due anni dalgiorno nel quale l’infortunio è avvenuto

� POLIZZA Documento che prova l’esistenza delcontratto di assicurazione

� PREMIO Prezzo delle garanzie assicurative, ilcui pagamento è indispensabile perrendere efficace la polizza

� RICOVERO Degenza comportante pernottamentoin Istituto di Cura pubblico o privato

� RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro� SINISTRO Verificarsi dell’evento dannoso per il

quale è prestata l’assicurazione

definizioni

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Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali chel’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle mede-sime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annul-lamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal gior-no in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichia-ra al contraente di voler esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso almomento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenu-to per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indi-cato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quellepersone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o lareticenza.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reti-cenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può rece-dere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesidal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzasia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recederedal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il pre-mio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il verostato delle cose.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza del-l’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano afavore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminu-zione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusionedel contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, I’assicuratore,a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comu-nicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recede-re dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.30

norme di leggearticoli del codice civile richiamati in polizza

Dichiarazioni inesattee reticenze con dolo

o colpa grave

articolo 1892

Dichiarazioni inesatte ereticenze senza dolo

o colpa grave

articolo 1893

Assicurazione in nome oper conto di terzi

articolo 1894

Diminuzione del rischio

articolo 1897

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Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamentiche aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito efosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contrat-to, I’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita perun premio più elevato.

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscrittoall’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altromodo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’as-sicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, sel’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto unpremio maggiore.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso almomento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione eper l’efficacia del recesso, I’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento delrischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato dicose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridot-ta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sareb-be stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contrat-to, I’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il con-traente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, I’assicu-razione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quellodella scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto sel’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono sca-duti, non agisce per la riscossione; I’assicuratore ha diritto soltanto al pagamentodel premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni pres-so diversi assicuratori, I’assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazionia ciascun assicuratore.

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenu-ti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, I’assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori anorma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato puòchiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto,purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Aggravamento del rischio

articolo 1898

Mancato pagamentodel premio

articolo 1901

Assicurazione pressodiversi assicuratori

articolo 1910

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L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizio-ne proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzatoa concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ol’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratoreo l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termi-ne alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario,deve essere dato entro ventiquattro ore.

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza del-l’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli,dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmen-te con lui conviventi o da domestici.

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto disurrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gliinfortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

32

Avviso all’assicuratorein caso di sinistro

articolo 1913

Diritto di surrogazionedell’assicuratore

articolo 1916

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2007

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