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Prof.ssa Enrica Morena AZIENDA

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Prof.ssa Enrica Morena

AZIENDA

� Definizione

� Art. 2555 c.c.

� È il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

AZIENDA E IMPRESAAZIENDA E IMPRESA

�� Sono concetti differentiSono concetti differenti

�� AZIENDA è il complesso dei beni organizzati AZIENDA è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (piano oggettivo)(piano oggettivo)

�� IMPRESA è l’attività svolta dall’imprenditore IMPRESA è l’attività svolta dall’imprenditore (piano soggettivo).(piano soggettivo).

• L’azienda è un fattore determinante e necessario dell’impresa. Si pone in un

rapporto di mezzo a fine

ELEMENTI COSTITUTIVI ELEMENTI COSTITUTIVI

DELL’AZIENDADELL’AZIENDA

�� Sono i Sono i beni aziendali.beni aziendali.

materiali

Energie

lavorative

immateriali

Immobili

Locali

Impianti

Materie prime

Merci

denaro

Segni distintivi

Diritto d’autore

Brevetti

Avviamento

L’imprenditore non necessariamente deve essere proprietario dei beni aziendali.

Esso può disporre di ciascun bene anche solo avendo ad es. un diritto reale di

Godimento che gli permetta di utilizzarlo.

SEGNI DISTINTIVISEGNI DISTINTIVI

Ditta- Insegna - Marchio

•Consentono ai consumatori di distinguere una impresa dall’altra

Cessione definitiva, autonoma dalla cessione di altri elementi della azienda Licenza: concessione in godimento temporaneo anche non esclusivo

Si applica il regime giuridico della ditta

Deve avvenire insieme al trasferimento dell’azienda

TrasferimentoTrasferimento

Ciascun imprenditore può avvalersi in modo esclusivo del marchio attraverso: 1) La registr. presso Uff. ita. brev. e marchi; 2) Con l’uso di fatto, che dà la possibilità di continuare l’uso, nonostante la registrazione altrui

Si applica il regime giuridico della ditta

L’imprenditore può pretendere da chi abbia successivamente adottato una ditta uguale o simile alla sua, che questi la differenzi, con modifiche o integrazioni tali da evitare confusione (az. di usurpazione e contraffazione)

TutelaTutela

Originalità: si distinguono i marchi deboli dai marchi forti.Verità e NovitàConformità alle leggi, all’ordine pubblico e al buon custume

Verità:l’impred. non può utilizzare segni non veritieri sui beni o servizi atti ad ingannare il pubblico nella scelta del locale o prodotto.

Novità:deve essere in grado di caratterizzare i locali dell’impresa e non uguale/simile ad altre

Originalità: deve avere capacità distintiva e non essere generica

Verità:deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.

Novità: deve essere in grado di caratterizzare l’impresa differenziandola da imprese simili

CaratteriCaratteri

E’ il segno che distingue singoli prodotti o servizi dell’impresa

E’ il segno distintivo dei locali nei quali si svolge l’attività dell’imprenditore

E’ il nome utilizzato dall’imprenditore per svolgere la sua attività

NozioneNozione

DITTA INSEGNA MARCHIO

DITTADITTA

�� DefinizioneDefinizione: è il nome sotto il quale : è il nome sotto il quale

l’imprenditore svolge la sua attivitàl’imprenditore svolge la sua attività

�� -- si possono usare nomi di fantasiasi possono usare nomi di fantasia

�� -- si può usare nome e cognomesi può usare nome e cognome

�� --se l’impresa è individuale deve contenere se l’impresa è individuale deve contenere

almeno il cognome o la sigla dell’almeno il cognome o la sigla dell’impreditoreimpreditore

�� ““caseificio Gran Sasso di …..”caseificio Gran Sasso di …..”

DITTADITTA

�� La La dittaditta caratterizza le sole imprese individualicaratterizza le sole imprese individuali

Le imprese collettive hanno un loro segno Le imprese collettive hanno un loro segno

distintivo che prende il nome didistintivo che prende il nome di

�� Ragione sociale Ragione sociale per le società di personeper le società di persone

“Roma Motori s.n.c. di Antonio Rossi”“Roma Motori s.n.c. di Antonio Rossi”

�� Denominazione sociale Denominazione sociale per le società di per le società di

capitalicapitali

““Fiat s.p.a”Fiat s.p.a”

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

�� NovitàNovità: deve differenziare una impresa dalle altre : deve differenziare una impresa dalle altre

aventi uguale oggetto e operanti nello stesso territorio aventi uguale oggetto e operanti nello stesso territorio

nazionale. Se una ditta è simile ad un’altra quella nazionale. Se una ditta è simile ad un’altra quella

creata per ultima deve essere modificata per creata per ultima deve essere modificata per

differenziarsi (c.d. principio della priorità dell’uso).differenziarsi (c.d. principio della priorità dell’uso).

�� Verità:Verità: deve contenere almeno il cognome o sigla deve contenere almeno il cognome o sigla

(parte necessaria) alla quale si può poi aggiungere (parte necessaria) alla quale si può poi aggiungere

una denominazione di fantasia.una denominazione di fantasia.

AZIONI A TUTELAAZIONI A TUTELA

�� Azione a disposizione dell’imprenditore per la Azione a disposizione dell’imprenditore per la

tutela della ditta sono:tutela della ditta sono:

�� Azione di usurpazioneAzione di usurpazione e contraffazione: si e contraffazione: si

chiede al giudice di far differenziare per chiede al giudice di far differenziare per

evitare la confusioneevitare la confusione

�� Azione di risarcimento dei danniAzione di risarcimento dei danni

TRASFERIMENTOTRASFERIMENTO

�� La ditta può essere ceduta e va ceduta insieme all’azienda e La ditta può essere ceduta e va ceduta insieme all’azienda e

non separatamente.non separatamente.

L’imprenditore che acquista una ditta subentra all’attività inizL’imprenditore che acquista una ditta subentra all’attività iniziata iata

da altro imprenditore: abbiamo una da altro imprenditore: abbiamo una ditta derivata.ditta derivata.

Il nuovo imprenditore svolge l’attività sotto una ditta che non Il nuovo imprenditore svolge l’attività sotto una ditta che non ha ha

più gli estremi richiesti per legge (art. 2563 c.c.). Soccorre lpiù gli estremi richiesti per legge (art. 2563 c.c.). Soccorre la a

pubblicità fornita dal R.I. (registro imprese) che esonera il pubblicità fornita dal R.I. (registro imprese) che esonera il

trasferente da ogni responsabilità. Nella pratica viene trasferente da ogni responsabilità. Nella pratica viene

stampigliato sotto il nome della ditta trasferita anche il nome stampigliato sotto il nome della ditta trasferita anche il nome

dell’imprenditore successivo.dell’imprenditore successivo.

INSEGNAINSEGNA

�� Definizione: è il segno che individua i locali Definizione: è il segno che individua i locali

nei quali si svolge l’attività dell’imprenditorenei quali si svolge l’attività dell’imprenditore

�� -- è importante per le attività che debbono è importante per le attività che debbono

attrarre clientela (bar, hotel).attrarre clientela (bar, hotel).

TIPI INSEGNATIPI INSEGNA

�� nominativa nominativa

�� figurativa o emblematicafigurativa o emblematica

�� mistamista

Bisogna rispettare i principi della Bisogna rispettare i principi della verità verità (non si(non si

possono usare segni o nomi non veritieri perpossono usare segni o nomi non veritieri per

ingannare il pubblico)ingannare il pubblico), originalità , originalità (avere capacità(avere capacità

distintiva)distintiva), novità , novità (non uguale o simile(non uguale o simile

ad altra)ad altra)

AZIONI A TUTELAAZIONI A TUTELA

�� Azione a disposizione dell’imprenditore per la Azione a disposizione dell’imprenditore per la

tutela della insegna sono le stesse della ditta:tutela della insegna sono le stesse della ditta:

�� Azione di usurpazione e contraffazioneAzione di usurpazione e contraffazione: si : si

chiede al giudice di far differenziare per chiede al giudice di far differenziare per

evitare la confusioneevitare la confusione

�� Azione di risarcimento dei danniAzione di risarcimento dei danni

TRASFERIMENTOTRASFERIMENTO

�� L’insegna può essere ceduta e va ceduta L’insegna può essere ceduta e va ceduta

insieme all’azienda e non separatamente.insieme all’azienda e non separatamente.

MARCHIOMARCHIO

�� Definizione: è il segno distintivo dei prodotti e delle Definizione: è il segno distintivo dei prodotti e delle

merci dell’impresa nonché dei servizi (es. imprese merci dell’impresa nonché dei servizi (es. imprese

bancarie, assicurativa bancarie, assicurativa etcetc).).

�� Funzione: a) tutela i consumatoriFunzione: a) tutela i consumatori

b) differenzia i prodottib) differenzia i prodotti

�� E’ disciplinato sia dall’ordinamento nazionale (E’ disciplinato sia dall’ordinamento nazionale (arttartt. .

25692569--2574 e dalla legge marchi, Codice proprietà 2574 e dalla legge marchi, Codice proprietà

industriale D.industriale D.lgslgs. N.30/2005) che internazionale.. N.30/2005) che internazionale.

TIPI DI MARCHIOTIPI DI MARCHIO

�� Emblematici o figurativiEmblematici o figurativi (figure reali o (figure reali o

fantasia)fantasia)

�� NominativiNominativi (nome del produttore) (nome del produttore)

�� DenominativiDenominativi (nomi comuni o fantasia)(nomi comuni o fantasia)

�� MistiMisti

ArmaniArmani, , FerrariFerrari

CLASSIFICAZIONICLASSIFICAZIONI

�� Marchi di fabbricaMarchi di fabbrica (apposto dal fabbricante)(apposto dal fabbricante)

�� Marchi di commercioMarchi di commercio (apposto dal rivenditore)(apposto dal rivenditore)

�� Marchi collettivo o di categoriaMarchi collettivo o di categoria (es.Vero cuoio): (es.Vero cuoio): garantisce l’origine, la natura e la qualità del garantisce l’origine, la natura e la qualità del prodotto. prodotto.

�� Marchi collettiviMarchi collettivi sono differenti dalle Denominazioni sono differenti dalle Denominazioni di origine controllata (utilizzate dai produttori di una di origine controllata (utilizzate dai produttori di una determinata zona.determinata zona.

�� Marchi di serviziMarchi di servizi (attività di trasporto, pubblicità (attività di trasporto, pubblicità assicurazione) assicurazione)

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

�� Originale e non generico capacità distintiva Originale e non generico capacità distintiva

Marchi fortiMarchi forti marchi debolimarchi deboli

�� VeritieroVeritiero

�� NuovoNuovo

�� Lecito: non in contrasto con leggi, ordine pubblico e Lecito: non in contrasto con leggi, ordine pubblico e

buon costume.buon costume.

Se vengono meno queste caratteristiche il marchio è Se vengono meno queste caratteristiche il marchio è

nullonullo

TUTELATUTELA

�� Se si vuole ricevere tutela del marchio bisogna Se si vuole ricevere tutela del marchio bisogna

registrarloregistrarlo oppure con oppure con l’uso di fattol’uso di fatto

Semplice apposizione

marchio sul prodotto

Marchio non

registrato

Tutela minore

Ufficio italiano brevetti

e marchi

Marchio

registrato

Tutela maggiore

REGISTRAZIONE MARCHIOREGISTRAZIONE MARCHIO

�� Ufficio italiano brevetti e marchi (Ministero attività Ufficio italiano brevetti e marchi (Ministero attività

Produttive)Produttive)

�� L’esclusiva dal momento della presentazione della L’esclusiva dal momento della presentazione della

domanda e vale su tutto il territorio nazionaledomanda e vale su tutto il territorio nazionale

�� Il diritto dura 10 anni dalla registrazione ed è Il diritto dura 10 anni dalla registrazione ed è

rinnovabile illimitatamenterinnovabile illimitatamente

�� Tutela internazionale con registrazione all’OMPI di Tutela internazionale con registrazione all’OMPI di

Ginevra e la protezione dura 20 anniGinevra e la protezione dura 20 anni Marchio Marchio

comunitariocomunitario

TUTELATUTELA

�� Ampia tutela sia civile che penale:Ampia tutela sia civile che penale:

�� Azione inibitoria (far cessare il Azione inibitoria (far cessare il

comportamento illecito)comportamento illecito)

�� Azione di usurpazione e contraffazione Azione di usurpazione e contraffazione

(accertamento della abusiva riproduzione del (accertamento della abusiva riproduzione del

marchio e la distruzione dei marchi marchio e la distruzione dei marchi

contraffatti)contraffatti)

�� Azione di risarcimento dei danni Azione di risarcimento dei danni

TRASFERIMENTOTRASFERIMENTO

�� Cessione libera del marchio anche Cessione libera del marchio anche cessione parzialecessione parziale(per una parte dei prodotti o servizi)(per una parte dei prodotti o servizi)

Comunque non deve derivare inganno per il pubblicoComunque non deve derivare inganno per il pubblico

�� Concesso in godimento per tempo determinato (= Concesso in godimento per tempo determinato (= licenza di marchiolicenza di marchio))

Concessione di Licenza d’uso esclusiva:Concessione di Licenza d’uso esclusiva: utilizzata solo utilizzata solo da chi ha ottenuto la licenzada chi ha ottenuto la licenza

�� Licenza d’uso non esclusiva:Licenza d’uso non esclusiva: il titolare del marchio il titolare del marchio può concedere ad altri altre licenzepuò concedere ad altri altre licenze

AVVIAMENTOAVVIAMENTO

�� I singoli beni che compongono l’azienda I singoli beni che compongono l’azienda hanno maggior valore se organizzati hanno maggior valore se organizzati dall’imprenditore per lo scopo comune della dall’imprenditore per lo scopo comune della produzione.produzione.

�� Il maggior valore che tali beni acquistano con Il maggior valore che tali beni acquistano con l’organizzazione si chiama l’organizzazione si chiama avviamento.avviamento.

�� L’avviamentoL’avviamento dipende dalla capacità dipende dalla capacità imprenditoriale ma anche dal luogo dove si imprenditoriale ma anche dal luogo dove si trova l’azienda e dagli elementi aziendalitrova l’azienda e dagli elementi aziendali

CREAZIONI DELL’INGEGNOCREAZIONI DELL’INGEGNO

�� Sono beni immateriali e soddisfano bisogni Sono beni immateriali e soddisfano bisogni

tecnici e di culturatecnici e di cultura

InvenzioniDiritti

d’autore

ModelliDanno soluzione concreta

a problemi tecnici

Diritto morale e

Diritto patrimoniale

Nel campo della

Scienza, letteratu

ra, software

Diritto morale

Diritto patrimonialeBrevetti: rendono pubblica

l’invenzione e consente di

trarre utilità economica