Autocompostaggio e compostaggio di comunità: nuove opportunità per i Comuni campani alla luce...

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Attività 1.b – Assistenza Diretta ai Comuni Autocompostaggio e compostaggio di comunità: nuove opportunità per i Comuni campani alla luce della recente normativa e aspetti regolamentari Webinar Ifel del 22 dicembre 2016

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Attività 1.b – Assistenza Diretta ai Comuni

Autocompostaggio e compostaggio di comunità: nuove opportunità per i Comuni campani alla luce della

recente normativa e aspetti regolamentari

Webinar Ifel del 22 dicembre 2016

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PERCORSO DEL WEBINAR

1. NORMATIVA NAZIONALE: VIGENTE, IN ITINERE, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

2. NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

3. IL CONFRONTO TRA QUADRO REGIONALE E NAZIONALE

4. LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

5. SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL RIFIUTO BIODEGRADABILE

6. AUTOCOMPOSTAGGIO

7. IL PROGETTO CAMPANIA DIFFERENZIA: LE LINEE GUIDA SULL’ORGANICO, IL REGOLAMENTO IFEL DEDICATO AL COMPOSTAGGIO 8. L’ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO

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1.1 NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 37 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

Modifica gli articoli 208 (autorizzazione unica) e 214 (procedure semplificate)

Art. 38 - Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

Modifica gli articoli 180 (prevenzione) e 183 (definizioni)

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1.2 NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 37 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

Modifica gli articoli 208 (autorizzazione unica) e 214 (procedure semplificate)

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose

prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri

rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione

europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche

o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

(ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da

individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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1.3 NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 38 - Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

Modifica gli articoli 180 (prevenzione) e 183 (definizioni)

e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle

rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di

riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di

cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

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1.4 NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

NOVITÀ INTRODOTTE SU:

AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

COMPOSTAGGIO LOCALE/PROSSIMITÀ

TIPOLOGIE DI GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO

•Domestico

•Non Domestico New

New

Micro impianti per il trattamento di rifiuti raccolti nel comune di produzione o in quelli confinanti (se convenzionati per la gestione congiunta del servizio)

LIMITI DI TRATTAMENTO

Non previste Demandate a DM dedicato Capacità fino ad 80 ton/anno

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Non previste Demandate a DM dedicato

•Semplificazione: Denuncia di inizio attività + Parere ARPA+ Predisposizione di Regolamento di gestione dell'impianto (e nomina gestore individuato nel comune)

AZIONI PER LA DIFFUSIONE-PROMOZIONE

•Regioni , Comuni e Ministero chiamati a collaborare •Regioni tramite strumenti di pianificazione •Comuni tramite sconti ed agevolazioni all’utenza (riduzione tariffa obbligatoria per autocompostaggio dom e non dom di attività agricole e vivaistiche)

•Regioni , Comuni e Ministero chiamati a collaborare •Regioni tramite strumenti di pianificazione •Comuni tramite sconti ed agevolazioni all’utenza (non obbligatori)

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Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

1.5 NORMATIVA NAZIONALE IN ITINERE: IL DECRETO SU COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

Più utenze (dom e non dom) associate ad 1 organismo collettivo

ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici e all’uso del compost

1 Apparecchiatura ubicata al massimo entro 1 km di distanza dalle

utenze conferenti che procedono autonomamente al conferimento del rifiuto. • Taglia piccola (Tp): 10 t/anno massime trattate, statica/elettromeccanica • Taglia media (Tm) 60 t/anno massime trattate, elettromeccanica • Taglia grande (Tg) 130 t/anno massime trattate, elettromeccanica

1 Conduttore, individuato dal responsabile dell’organismo collettivo. Per

apparecchiature Tm e Tg deve: - aver seguito un corso specifico - conservare in un registro i dati dei conferimenti, del compost prodotto, degli scarti e del compost non a norma.

Compost prodotto: l’utilizzo deve essere disciplinato da un Piano, approvato dall’organismo

collettivo; deve rispettare precisi parametri fisici; diversamente è da considerarsi rifiuto urbano, conferito al servizio di raccolta dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. Solo se conforme alle caratteristiche di Ammendante compostato misto e di Ammendante compostato verde, D.lgs 75/2010, è ammesso l’uso su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (tranne che per le apparecchiature che trattano fino ad 1 tonnellata/anno)

“Definizione troppo generica” Parere n 02258/2016 del 02/11/2016 del Consiglio di Stato sul decreto recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del D.lgs 152/2006, modificato dall’art.38 della L.221/2015

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ALTRI RILIEVI MOSSI DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO •Necessità di uniformare la procedura “autorizzatoria” a quella della segnalazione certificata di inizio attività o SCIA, dato che quella disciplinata dallo schema di regolamento è vicina alla denuncia di inizio attività (DIA) che non esiste più o alla comunicazione di inizio lavori asseverata prevista in materia edilizia. •Dovrebbero essere regolati puntualmente i poteri di intervento del Comune entro i quindici giorni dalla comunicazione di inizio attività e contemplati anche poteri di intervento successivi alla scadenza di detto termine. •Si deve tener presente che il responsabile dell’organismo collettivo sia il suo legale rappresentante. Appare preferibile limitare l’individuazione del responsabile alle modalità negoziali, impedendo all’organismo collettivo che non nomini un’apposita persona in tale ruolo di operare nell’ambito del compostaggio di comunità. •La potestà ispettiva prevista nel Decreto è assai invasiva della sfera giuridica del sottoposto e che, per questo, deve essere puntualmente definita nei presupposti e circondata da garanzie a tutela delle libertà personali, la previsione risulta eccessivamente generica. Appare opportuno ricondurre il potere ispettivo e l’accesso ai luoghi alle norme generali, limitandosi ad estendere la platea dei soggetti legittimati a quelli indicati.

Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

1.6 NORMATIVA NAZIONALE IN ITINERE: IL DECRETO SU COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

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OSSERVAZIONI EVIDENZIATE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO

Il compostaggio di comunità, in quanto attività di riciclaggio ai sensi della decisione della Commissione 2011/753/UE del 18 novembre 2011, partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e dell’obiettivo di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/31/CE.

In conformità alla gerarchia dei rifiuti, è pienamente rispondente ai principi di autosufficienza e prossimità della gestione dei rifiuti biodegradabili urbani, costituendo uno strumento alternativo e integrativo della gestione dei rifiuti organici dei comuni in considerazione delle conformazioni territoriali, della gestione attuata, della disponibilità di impianti a e della distanza degli stessi, con il beneficio di non gravare nella gestione e nei relativi costi del servizio di igiene urbana, in quanto il conferimento di tale frazione da parte dell’utenza conferente è autonomo ed evita l’intervento della società di gestione.

Al pari del compostaggio domestico, contribuisce, attraverso l’impegno diretto del cittadino nella gestione dei rifiuti, all’incremento della sensibilità ambientale collettiva nonché alla comprensione dei processi di trattamento biologico dei rifiuti tanto dei piccoli come dei grandi impianti.

Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

1.7 NORMATIVA NAZIONALE IN ITINERE: IL DECRETO SU COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

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OSSERVAZIONI EVIDENZIATE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO

Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

VANTAGGI SVANTAGGI

DIRETTI (Utenze domestiche e non domestiche)

•Gestione dei rifiuti biodegradabili prodotti •Disponibilità del compost prodotto •Eventuale riduzione della tassa sui rifiuti

INDIRETTI (Comuni)

•Riduzione della frazione organica dei rifiuti urbani da gestire

•Riduzione del costo o costo evitato della raccolta e trattamento di tale frazione

Incremento attività amministrativa:

- raccolta e controllo delle comunicazione di messa in esercizio delle apparecchiatura,

--raccolta delle comunicazioni riguardanti i dati di gestione delle stesse

- inoltro dei dati alla Regione e all’ISPRA.

1.8 NORMATIVA NAZIONALE IN ITINERE: IL DECRETO SU COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

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DPCM 7 marzo 2016 sul fabbisogno impiantistico per il trattamento dell’organico

Le Regioni, in conformità al principio di prossimità, possono attuare politiche incentivanti per il compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che contribuiscono a ridurre il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica.

1.9 NORMATIVA NAZIONALE: DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Decreto 26 Maggio 2016 sulle Linee guida per il calcolo della percentuale di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

In linea con quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU, ammette i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti, prevedendone il conteggio ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 50%.

Da facoltà alle Regioni di conteggiare nella %RD i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità. I Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo. Per il compostaggio domestico stabilisce la seguente formula:

PC =ΣVci *ps *4 PC = peso del compostaggio (Kg); ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³; ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³); 4= numero massimo di svuotamenti annui.

Per il compostaggio di prossimità e di comunità rimanda la definizione della formula al Decreto di attuazione dell’art 183 comma 1 lettera qq-bis) del D.lgs 152/2006, modificato dall’art. 38 della L. 221/2015.

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D.G.R. n. 384/2012 (Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

Autocompostaggio valutabile ai fini della %RD se:

a) l’indifferenziato è raccolto senza cassonetti stradali;

b) il Comune:

b.1 adotta un regolamento Ta.Ri. che preveda una riduzione per il compostaggio e uno schema di convenzione tra il Cittadino e il Comune;

b.2 nomina un responsabile del controllo che trasmetta all’ORR, ogni mese, i dati dei convenzionati e dei controlli effettuati (almeno il 5% delle convenzioni dell’anno).

c) Nella convenzione devono essere esplicitati: dati personali e recapiti del Cittadino; luogo del compostaggio; impegno assunto dal Cittadino a non conferire al sistema di raccolta la frazione umida (CER 200108); sottoscrizione di una liberatoria per il trattamento dei dati del Cittadino che si rende disponibile, a controlli e/o interviste dal Comune e dall’ORR.

2.1 NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

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Una formula di calcolo

Un sistema di tracciabilità e monitoraggio

Regolamento Ta.Ri e Compostaggio

Sottoscrizione, raccolta Convenzioni Cittadino-

Comune

Nomina Responsabile e controlli (almeno del

5% )

Invio mensile dati su convenzionati e

controlli

Raccolta, certificazione dati di convenzionati e

controlli

Interviste e controlli ai convenzionati

COMUNI

ORR

S. TRACCIABILITÀ S. MONITORAGGIO S. TRACC./MONIT.

REGIONE

AC = n. ab apc x 0,250 Kg x n. gg

D.G.R. n. 384/2012 (Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

2.2 NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

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Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14. “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.

1.Nuova governance del ciclo integrato dei rifiuti orientata all’ottimizzazione della gestione (miglioramento quali-quantitativo dei risultati, miglioramento dei servizi e riduzione dei costi di gestione)

2.Il cambiamento dell’ORR in ORGR

3.Tra le funzioni della Regione :

• la definizione e divulgazione di “Linee guida per favorire auto compostaggio e compostaggio di comunità per utenze domestiche e non”;

•la promozione dell’attuazione di un “Programma straordinario” rivolto ai Comuni meno performanti, articolato in cinque punti tra cui “lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti” in Comuni singoli con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, non superiore ai 15.000 abitanti, Unioni ed Associazioni di Comuni con pari popolazione.

2.3 NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

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15

CONFORMITÀ NON CONFORMITÀ

QR=QN ELEMENTI DI CRITICITÀ ELEMENTI DI OPPORTUNITÀ

•Valutazione del peso dell’AC sulla %RD

•Formula e sistema ac campano non progettati per ac non domestico e compostaggio di comunità. •Formula ac campana basata su ab e non su volumetrie •Formula nazionale non applicabile a certi sistemi di compostaggio previsti nella convenzione campana

•Estensione della formula anche alle tipologie/categorie di utenti (anche non domestiche) •Disciplinare meglio i sistemi di autocompostaggio ammissibili

•Previsto un sistema di tracciabilità •Disciplinare l’ac nel Regolamento Ta. Ri. e di Autocompostaggio •Obbligo della agevolazione tariffaria dell’AC dom

•Cambio dell’ORR e stallo del sistema di raccolta-certificazione dati •Assenza di un modello di Regolamento (Ta.Ri.e su Autocompostaggio) e di una formula di calcolo delle agevolazioni (per utenze domestiche e non, compostaggio di comunità)

•Rivedere i modelli di convenzione e le procedure istruttorie connesse •Disciplinare nei regolamenti comunali anche casistiche di ac non domestico e di comunità (dopo il Decreto Ministeriale) •Opportunità di usare Linee guida per agevolare uniformità dei sistemi regolatori e delle agevolazioni •Autocompostaggio e compostaggio di comunità come strategia di riduzione dei costi di gestione e contenere l’aumento della Ta.Ri. con il passaggio agli ATO

•Previsto un sistema di monitoraggio •Definizione di un responsabile controlli •Obbligo di una soglia minima di controlli

•Mancanza di una procedura standardizzata per i controlli •Scarsa formazione e competenza del personale comunale impiegato

•Opportunità di usare Linee guida per supportare la metodologia di campionamento dei controlli, metodiche e strumenti da utilizzare nel controllo, moduli di registrazione dei controlli e notifica delle difformità/sanzione all’utenza.

3. NORMATIVA: CONFRONTO TRA QUADRO REGIONALE E NAZIONALE

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4. 1 LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO TIPOLOGIA PRODUTT

ORE DEL

RIFIUTO

PRODUZIONE

DEL

COMPOST

UTILIZZATOR

E

DEL

COMPOST

ASPETTI

OPERATIVI

ASPETTI

GESTIONALI

Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto

utilizzato

Soggetto Autorizzazio

ne

Limiti

quantitativi

Attività

previste

Sconti TA.RI.

AUTO-

COMPOSTAG-

GIO

DOMESTICO

1 UTENZA

DOMESTICA

PRESSO

L’UTENZA

UTENZA

PRODUTTRICE

UMIDO +

SFALCI E

POTATURE

(strutturante)

prodotti

dallo stesso

utente

UTENZA

PRODUTTRICE

NON

PREVISTA NON PREVISTI

Informazione

accompagna

mento

Tracciabilità

Monitoraggi

o, controllo

OBBLIGATORIO

AUTO-

COMPOSTAG-

GIO

NON

DOMESTICO

1 UTENZA

NON

DOMESTICA

(attività

agricole o

florovivaisti

che)

PRESSO

L’UTENZA

UTENZA

PRODUTTRICE

Informazione

accompagna

mento

Tracciabilità

Monitoraggi

o, controllo

OBBLIGATORIO

1 UTENZA

NON

DOMESTICA

(diversa da

attività non

agricole e

florovivaisti

che ma

produttrice

di

organico)

PRESSO

L’UTENZA

UTENZA

PRODUTTRICE

Informazione

accompagna

mento

Tracciabilità

Monitoraggi

o, controllo

FACOLTATIVI

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17

TIPOLOGIA PRODUTTORE

DEL RIFIUTO

PRODUZIONE

DEL

COMPOST

UTILIZZATOR

E

DEL

COMPOST

ASPETTI

OPERATIVI

ASPETTI

GESTIONALI

Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto

utilizzato

Soggetto Autorizzazio

ne

Limiti

quantitativi

Attività

previste

Sconti TA.RI.

COMPOSTAG-

GIO DI

COMUNITÀ PIÙ UTENZE

(dom e non dom)

ASSOCIATE IN UN

ORGANISMO

COLLETTIVO con

un RAPPRESENTANTE

PRESSO

LE

UTENZE

O UNA DI

ESSE

SOGGETTO

INDIVIDUATO

DAL

RESPONSABIL

E

DELL’ORGANIS

MO

COLLETTIVO,

E FORMATO

(per

apparecchiatu

re superiori a

10 ton/anno)

UMIDO

prodotto

dagli utenti +

STRUTTURA

NTE

(CONFERITI

SEPARATAM

ENTE)

TUTTE LE

UTENZE O

ALMENO

UNA DI ESSE,

secondo il

Piano di

utilizzo

approvato

Iter

agevolato

demandato

ad un

decreto

attuativo del

comma 1-

ocites

dell’art. 180

del D.lgs

152/2006.

PREVISTI:

IN VIA DI

DEFINIZIONE

CON IL

DECRETO

MINISTERIAL

E DEDICATO

Informazione,

accompagnam

ento

Tracciabilità

Monitoraggio

-controllo

FACOLTATIVA

COMPOSTAG-

GIO LOCALE O

DI

PROSSIMITÀ

UTENZE (dom e

non dom) DI

UNO STESSO

COMUNE O DI

UNO O PIÙ

COMUNI

LIMITROFI

(previa

convenzione per

la gestione

associata del

servizio)

PRESSO IL

COMUNE

PRODUTT

ORE DEL

RIFIUTO

GESTORE

INDIVIDUATO

IN AMBITO

COMUNALE

UMIDO

prodotto

dagli utenti +

STRUTTURA

NTE

(CONFERITI

SEPARATAM

ENTE)

NON

DEFINITO

Iter

agevolato

definito dal

comma 7-bis

dell’art. 214

del D.lgs n.

152/2006

PREVISTI:

80

TONNELLATE

/ANNO

Informazione

Raccolta

(possibile)

Trattamento

4. 2 LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

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18

TIPOLOGIA PRODUTTORE

DEL RIFIUTO

PRODUZIONE

DEL

COMPOST

UTILIZZATOR

E

DEL

COMPOST

ASPETTI

OPERATIVI

ASPETTI

GESTIONALI

Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto

utilizzato

Soggetto Autorizzazio

ne

Limiti

quantitativi

Attività

previste

Sconti TA.RI.

COMPOSTAG-

GIO

INDUSTRIALE

UTENZE (dom e

non dom) +

ATTIVITÀ

ECONOMICHE

NON ASSIMILATE

NON

DEFINITO

DIVERSO DAL

PRODUTTORE,

AUTORIZZATO

PER LA

REALIZZAZIONE

E/O

CONDUZIONE

DELL’IMPIANTO

UMIDO +

SFALCI E

POTATURE (+

FANGHI)(CO

NFERITI

SEPARATAM

ENTE)

DIVERSO DAL

PRODUTTOR

E E/O

CONDUTTORE

Iter

ordinario

(art. 208

d.lgs n.

152/2006) e

semplificato

(art. 214,

216 del D.lgs

152/2006)

PREVISTI: NELL’AUTORIZ

ZAZIONE

RILASCIATA

Informazione

Raccolta

Trasferenza

Trasporto

Trattamento

4. 3 LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

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19

TIPOLOGIE

TRATTAMENTO svolto dal

PRODUTTORE

Autocompostaggio

Compostaggio di comunità

TRATTAMENTO svolto da TERZI

Compostaggio locale

Compostaggio industriale

CONFERIMENTO DIRETTO (senza

raccolta)

CONFERIMENTO INDIRETTO (con

raccolta)

TRATTAMENTO LOCALE

TRASPORTO PER TRATTAMENTO NON LOCALE

KM zero Zero costi di raccolta Zero Costi di trattamento

Filiera corta Zero Costi di trattamento

Filiera lunga

COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ

4. 4 LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

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4.5 SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL RIFIUTO BIODEGRADABILE

PREVENZIONE

GESTIONE DEL RIFIUTO URBANO BIODEGRADABILE:

Organizzazione di più attività, nel territorio urbano, a sistema

RIDUZIONE RACCOLTA RICICLO

Ciascun tipologia di attività: -valutata in funzione dei contesti territoriali e delle zone omogenee

- consente differenti risultati

- garantisce un differente equilibrio tra costi e benefici

- richiede servizi diversi

STRUTTURA INSEDIATIVA, LA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, LE INFRASTRUTTURE VIARIE, LA DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI, IL SISTEMA DI RACCOLTA

PREVENZIONE, INTERCETTAZIONE DEL RIFIUTO E RICICLO

TRACCIABILITÀ, MONITORAGGIO, ACCOMPAGNAMENTO, CONTROLLO DELL’UTENZA)

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5.1 REQUISITI RICHIESTI ALL’UTENZA PER LA PRATICA:

1. produrre rifiuto organico,

2. avere un’area verde, di sua

proprietà e/o disponibilità, dove

poter condurre il processo di

produzione del compost e

riutilizzarlo,

3. condurre direttamente il processo

di produzione del compost.

AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

1. produrre rifiuto organico 2. appartenere ad un raggruppamento di soggetti che : 2.1 decidono di trattare il rifiuto prodotto in modo comunitario presso un’area di proprietà o disponibilità del raggruppamento o di uno dei soggetti appartenenti, purché tale area sia accessibile a tutti i membri del raggruppamento (max 1 km di distanza) 2.1 abbia un rappresentante (incaricato di nominare il Conduttore dell’apparecchiatura); 3. lei direttamente, oppure uno dei soggetti del raggruppamento di appartenenza, oppure tutto il raggruppamento, disporre di un’area verde di proprietà o disponibilità sua, di almeno un soggetto del raggruppamento o dell’intero raggruppamento, dove utilizzare il compost prodotto, secondo il Piano di utilizzo approvato; L’utenza appartenente al raggruppamento che decide di effettuare compostaggio di comunità può essere domestica (un nucleo famigliare) o non domestica purché soddisfi le condizioni previste.

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5.2 UTENZE OTTIMALI PER LA PRATICA:

1. Utenze domestiche che risiedono in

case dotate di area verde.

2. Utenze non domestiche dotate di

area verde e produttrici di rifiuto

organico, quali:

a) scuole con mense,

b) attività commerciale con vendita di

prodotti biodegradabili (ortofrutta,

pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio)

c) attività agrituristiche delle aziende

agricole con servizio di ristorazione

d) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

pub

e) alberghi con servizio di ristorazione

f) mense, birrerie, hamburgherie

g) bar, caffè, pasticceria

h) attività agricola o florovivaistiche.

AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

1. Utenze (domestiche e non domestiche) di condomini dotati di coorte o giardino interno

2. Utenze domestiche che risiedono in unità abitative all’interno di consorzi dotati di giardino

3. Utenze che risiedono in piccole frazioni urbane o comuni di cui almeno alcune siano dotate di giardino o orti

4. Utenze non domestiche appartenenti alla stessa via, di cui almeno una sia dotata di giardino

5. Utenze non domestiche appartenenti a piccoli centri commerciali, dotati di giardino.

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5.3 ZONE URBANE OTTIMALI PER L’INTRODUZIONE DELLA PRATICA:

1. Aree urbane dove il rendimento delle

raccolte domiciliari è più basso:

• zone a case sparse dotate di giardino

o orto

• quartieri residenziali con unità

abitative mono o bifamigliari dotate

di giardino.

AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

1. Aree urbane dove il sistema di raccolta è più complesso e il rendimento delle raccolte più denso (maggiori quantità)

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5.4 METODOLOGIE E ATTREZZATURE NECESSARIE:

La legge non individua metodi. Dovrebbero essere vietate o escluse

metodologie in grado di recare danno all'ambiente, creare pericoli di

ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio

per la popolazione.

Per le Utenze domestiche si può prevedere l’utilizzo di uno dei

seguenti sistemi:

a) una compostiera statica;

b) una compostiera a rivoltamento laterale;

c) una compostiera elettromeccanica;

d) una cassa compostiera;

e) due buche, una in uso, l’altra a riposo, con alternanza

semestrale. Una buca 50x50, profonda 40 cm, può bastare per

6 mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più

sfalci d’erba e fogliame.

Tra i sistemi vengono sconsigliati l’utilizzo di concimaie e di sistemi di

cui è difficile stimare e misurare la volumetria.

Per le utenze non domestiche si può prevedere l’utilizzo di uno dei

seguenti sistemi:

a) una compostiera statica;

b) una compostiera a rivoltamento laterale;

c) una macchina compostatrice elettromeccanica.

È sempre bene fornire indicazioni sul dimensionamento minimo dei

sistemi utilizzabili dalla utenze non domestiche, che deve essere

inferito e stimato sulla base della produzione media di rifiuto

biodegradabile da gestire, composto sia da scarti di cucina e mensa

(CER 200108) e sfalci e potature (CER 200201).

AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

Per la definizione si resta in attesa di specifiche da parte

del Decreto Ministeriale attuativo del comma 1-octies

dell’art. 180 del D.lgs 152/2016.

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5.5 LOCALIZZAZIONE:

La legge non fornisce indicazioni specifiche.

Le attrezzature statiche dovrebbero essere ubicate

preferibilmente in una zona ombrosa, per evitare una precoce ed

eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento

del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per

evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono

portare alla sua putrefazione.

Non esistono prescrizioni in merito alle distanze minime dai

confini da rispettare: si suggerisce di collocare la struttura di

autocompostaggio almeno ad una distanza superiore a 5 metri

dal confine delle proprietà altrui, salvo diverso accordo con i

confinanti, per evitare controversie con i vicini.

AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

Per la definizione si resta in attesa di specifiche da parte

del Decreto Ministeriale attuativo del comma 1-octies

dell’art. 180 del D.lgs 152/2006.

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5.6 SERVIZI PER AVVIARE, MONITORARE, CONTROLLARE LA PRATICA

Fase preparatoria

1. Valutare le condizioni in cui promuovere la pratica, identificare le zone e le utenze da attivare, verificare la fattibilità dei

risparmi previsti, identificare i margini economici per la definizione delle riduzioni da riconoscere all’utenza.

2. Disciplinare lo svolgimento della pratica: adeguare i Regolamenti comunali (Igiene Urbana e Ta.Ri.), adottare un

Regolamento dedicato:, identificare le zone da attuare, le utenze potenziali, il sistema degli incentivi all’utenza (riduzioni

tariffarie obbligatorie e facoltative), i modelli di convenzione.

3. Acquistare le attrezzature da fornire all’utenza (facoltativa)

4. Pianificare le attività di informazione e accompagnamento alle utenze, l’attività ed il sistema dei monitoraggi all’utenza

Avvio

1. Controlli amministrativi: istruttoria delle istanze, verifica possesso dei requisiti e stato dei pagamenti Ta.Ri..

2. Definizione della graduatoria dei soggetti in regola con i requisiti.

3. Convocazione per la stipula delle Convenzioni.

4. Comunicazione elenco destinatari delle agevolazioni Ta.Ri. all’ufficio competente e al soggetto gestore della raccolta.

5. Avvio delle attività di informazione e accompagnamento alle utenze (corsi di formazione, distribuzione di opuscoli e

manuali)

6. Distribuzione delle attrezzature acquistate per la pratica e/o ritiro dei mastelli.

7. Riprogettare-ridimensionare i servizi di raccolta all’utenza.

Monitoraggio

1. Controlli presso l’utenza (es verifiche a campione sui conferimenti dell’indifferenziato).

2. Monitoraggio sul mantenimento dei requisiti

Verifica

1. Controlli economico-finanziari presso il Comune: costi di conferimento in impianto, di raccolta da parte del gestore.

2. Controlli dei servizi erogati dal gestore: verifica svolgimento eventuali servizi compensativi, concordati a scomputo dei

mancati costi sostenuti (raccolta e/o trasporto) con l’avvio dell’autocompostaggio.

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6. 1 AUTOCOMPOSTAGGIO: COSTI

acquisto e distribuzione di attrezzature (opzionale)

attività di accompagnamento all’utenza (attività informative, predisposizione e

stampa dei materiali promozionali ed informativi);

gestione amministrativa delle attività di istruttoria delle pratiche (adesione,

verifica della conservazione dei requisiti)

attività di tracciabilità degli utenti (es. predisposizione di sistemi di

identificazione-geolocalizzazione per il soggetto gestore delle attività di

raccolta)

attività di monitoraggio degli utenti praticanti

attività ispettive e di controllo presso le utenze

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Ambientali:

- minore produzione e maggiore cattura di CO2 (riduzione movimentazione dei

rifiuti, migliore fertilizzazione dei terreni contrasta la desertificazione dei suoli e

agevola l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive presenti nel compost,)

-ricostruzione di un nuovo equilibrio nel rapporto dell’uomo con la natura

(grazie alle attività orticole, florovivaistiche promosse della necessità di

riutilizzo del compost prodotto)

Economici: riduzione costi sostenuti per la raccolta e il trattamento

dell’organico, a fronte dell’agevolazione tariffaria riconosciuta all’utenza.

6. 2 AUTOCOMPOSTAGGIO: BENEFICI

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1.Possibilità di mettere a disposizione degli utenti in comodato d’uso gratuito le

attrezzature necessarie.

2.Il Comune, inoltre, ha l’OBBLIGO di riconoscere uno sconto in bolletta Ta.Ri. a

tutte le utenze domestiche e a tutte le utenze non domestiche costituite da

attività agricole e florovivaistiche che effettuano auto compostaggio.

3.Il Comune ha la POSSIBILITÀ di riconoscere uno sconto in bolletta Ta.Ri. a tutte

le utenze non domestiche, diverse dall’attività agricole e florovivaistiche, che

effettuano l’autocompostaggio.

La definizione di tali agevolazioni deve essere attentamente valutata

dall’Amministrazione, al fine di evitare la definizione di sconti troppo “generosi”,

in grado di attirare utenti scarsamente motivati e consapevoli dell’impegno

richiesto, oppure troppo esigui, in grado di disincentivare l’utenza ad aderire alla

pratica.

6. 3 AUTOCOMPOSTAGGIO: INCENTIVI

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6.4 AUTOCOMPOSTAGGIO: ASPETTI REGOLAMENTARI (SCONTISTICA)

1.Mancano modelli di calcolo o regole.

2.Servono dati su i costi di raccolta, trasporto e trattamento, che andranno ponderati (usando dei fattori correttivi)in funzione dell’estensione dell’area di adesione delle utenze, della tipologia di località abitativa etc. e del tipo di servizio di raccolta effettuato.

3.Riparametrare il risparmio ottenuto dall’amministrazione (per il mancato servizio di raccolta e trattamento) alla dimensione dell’utenza (numero dei componenti per l’utenza domestica, quantità di rifiuto autogestito per l’utenza non domestica), definendo l’agevolazione come riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa.

4.La riduzione tariffarie dovranno essere concesse a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore o presentazione da parte del produttore di documentazione attestante il riciclo dei rifiuti.

La norma non prevede l’obbligatorietà di riduzioni tariffare per le utenze non domestiche, differenti dalle attività agricole e florovivaistiche, che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tuttavia ai sensi dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013 sono obbligatorie le riduzioni per l’avvio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle stesse. Riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati: se il Comune non applica il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, per la determinazione delle tariffe si dovrà individuare la percentuale massima di riduzione equivalente ai costi variabili definiti dal Piano finanziario e individuare il quantitativo di potenziale produttività di rifiuti per mq. dell’attività interessata, al fine di proporzionare la riduzione con il confronto con la quantità di rifiuti avviati al recupero; se il Comune applica il D.P.R. 158/99, si ipotizza l’utilizzo del Kd massimo previsto dall’allegato al decreto citato per la determinazione della parte variabile della tariffa.In sostanza, nel regolamento del tributo dovrà prevedersi un meccanismo di proporzionalità tra la misura della riduzione e la

quantità di rifiuti riciclata..

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6.5 AUTOCOMPOSTAGGIO: CONTROLLI ALL’UTENZA

L’Amministrazione definisce e fornisce al personale addetto ai controlli un Protocollo standardizzato da seguire per l’attività di verifica presso l’utenza, in cui siano indicate: - le procedure da utilizzare per contattare l’utente e fissare la visita - gli elementi da monitorare - gli strumenti da utilizzare -la relazione da stilare, di cui rilasciare copia all’utente.

Il personale incaricato del controllo dovrà verificare almeno i seguenti elementi:

- corretta localizzazione del sistema di compostaggio utilizzato e rispondenza con quanto dichiarato dall’utente

- effettivo utilizzo del sistema dichiarato

-caratteristiche del cumulo in merito ad alcuni parametri di controllo definiti: omogeneità del prodotto, umidità e la temperatura, assenza di impurità, assenza di intrusioni (animali da cortile, animali selvatici, roditori, atti vandalici), assenza di odori, presenza di percolato.

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6.6 AUTOCOMPOSTAGGIO: CONTROLLI ALL’UTENZA

Test da utilizzare per il controllo di alcuni parametri fisici di un cumulo realizzato con compostiere statiche (Linee guida per la realizzazione di compostaggio di comunità mediante cumuli statici in cassoni o cassette, del progetto C3PO)

Test/controllo obiettivo Modalità effettuazione

Test dell’umidità verificare che l’umidità sia

corretta ed attuare gli

interventi opportuni

si effettua stringendo nel

pugno una manciata di

materiale (“test del pugno”)

Test di solubilità del compost Verificare che il compost

prodotto sia maturo

Si effettua mettendo del

compost in un bicchiere e

verificando se è o meno

solubile

Controllo della temperatura

(con termometro)

verificare che all’interno della

massa in trasformazione vi sia

una temperatura di almeno

55°C

Immersione termometro

Controllo della temperatura

(senza termometro)

verificare che all’interno della

massa in trasformazione vi sia

una temperatura grosso modo

adeguata

Immersione tondino in ferro

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7.1 IL PROGETTO CAMPANIA DIFFERENZIA: LE LINEE GUIDA SULL’ORGANICO

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QUADRO NORMATIVO/AUTORIZZATIVO SULLA FRAZIONE ORGANICA TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Autocompostaggio, Compostaggio di comunità, Compostaggio locale, Compostaggio industriale

PRINCIPALI ASPETTI PER LA LORO OTTIMIZZATA INTRODUZIONE Requisiti richiesti all’utenza per la pratica -Utenze ottimali per la pratica Caratteristiche delle zone urbane ottimali per l’introduzione della pratica Metodologie e attrezzature necessarie - Localizzazione Materiali compostabili - Strutturante Autorizzazioni previste - Limiti quantitativi Servizi per avviare, monitorare, controllare la pratica Costi –Benefici - Ricavi o proventi – Incentivi

VALUTAZIONE EX ANTE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE La progettazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani I contratti di gestione della frazione organica e del servizio di raccolta e gestione complessiva dei rifiuti urbani in essere I modelli di raccolta presenti Quantificare le riduzioni

Il Regolamento Ta.Ri. LA VALUTAZIONE IN ITINERE-EX POST I controlli

COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ

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Strumento di supporto ai Comuni sulla gestione ottimizzata della frazione organica Articolato in 6 Titoli: TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO 2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AUTOCOMPOSTAGGIO TITOLO 3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ TITOLO 4 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER COMPOSTAGGIO LOCALE TITOLO 5 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER COMPOSTAGGIO INDUSTRIALE TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

7.2. IL PROGETTO CAMPANIA DIFFERENZIA: IL REGOLAMENTO IFEL DEDICATO AL COMPOSTAGGIO

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8.1 L’ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO

•È una libera associazione senza finalità di lucro, aperta ad Enti pubblici, Associazioni, Organismi privati e persone fisiche. Vanta tra i propri soci fondatori 32 tra esperti, Enti e associazioni e tra i suoi soci, a presto, l’ENEA Dipartimento Sviluppo dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT).

•Scopo: la promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell’uso razionale ed efficienze della risorsa costituita dai materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicini possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale)

•Per informazioni è possibile contattare il Presidente:

dott. Fabio Musmeci Mail: [email protected] Tel. +39 06 30484595 Cell.+39 333 3934898.

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www.campaniadifferenzia.anci.it

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

RIFERIMENTI:

Vincenza Di Malta

e-mail: [email protected]

Cell: 328 9032 889