ATTO AZIENDALE CONCERNENTE LE MODALITA’ … · ATTO AZIENDALE CONCERNENTE LE MODALITA’...

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1 ATTO AZIENDALE CONCERNENTE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI A PAGAMENTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO..................................................................................................................................................................................... 3 ART. 2 FINALITA' .................................................................................................................................................................................... 3 ART. 3 MODIFICHE ................................................................................................................................................................................. 3 ART. 4 COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE ............................................................................................................................. 3 ART. 5 TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI INTRAMURARIE ............................................................................ 4 TITOLO II RAPPORTI CON L' UTENZA ART. 6 INFORMAZIONI PER L'UTENZA............................................................................................................................................... 4 ART. 7 MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI FATTURAZIONE ....................................................................................................... 5 ART. 8 GARANZIE PER L'UTENZA ....................................................................................................................................................... 5 TITOLO III STRUTTURE E LIVELLI DI RESPONSABILITA' ART. 9 GESTIONE AMMINISTRATIVA ................................................................................................................................................ 5 ART. 10 GESTIONE DEGLI SPAZI.......................................................................................................................................................... 6 ART. 11 RAPPORTO TRA ATTIVITA ISTITUZIONALE E ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE................................................. 6 ART. 12 MONITORAGGIO ....................................................................................................................................................................... 7 ART. 13 CONTABILITA' SEPARATA ..................................................................................................................................................... 7 TITOLO IV INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI OVE EFFETTUARE L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ART. 14 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI ...................................................................................................................... 8 ART. 15 SPAZI INDIVIDUATI PRESSO STRUTTURE ESTERNE ........................................................................................................ 8 ART. 16 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE PRESSO AZIENDE SANITARIE TOSCANE ................................................ 9 ART. 17 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE EXTRAREGIONE .......................................................................................... 9 ART. 18 INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE ......................................................................................................................................... 9 TITOLO V RAPPORTI CON IL DIRIGENTE ART. 19 ATTO DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUALE ...................................................................................................................... 10 ART. 20 RESPONSABILITA' CIVILE .................................................................................................................................................... 10 ART. 21 ASPETTO FISCALE E ASSICURATIVO ................................................................................................................................ 11 ART. 22 PREROGATIVE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE .......................................... 11 TITOLO VI ARTICOLAZIONE E TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI/AREA A PAGAMENTO AZIENDALE ART. 23 ATTIVITA' AMBULATORIALE .............................................................................................................................................. 11 ART. 24 ORARIO ATTIVITA' AMBULATORIALE .............................................................................................................................. 12 ART. 25 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE ............................................................................ 12 ART. 26 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AMBULATORIALI ................................................................................................. 13 ART. 27 ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO-NOZIONI GENERALI...................................................................................... 13 ART. 28 ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO-MODALITA' DI ESERCIZIO ........................................................................... 14 ART. 29 ORARIO ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO-DAY HOSPITAL-DAY SURGERY ................................................ 14 ART. 30 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME DI RICOVERO ................................................................................... 15 ART. 31 TARIFFE PER RICOVERI CON MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO NELLE CAMERE A PAGAMENTO ................ 16 ART. 32 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA RICHIESTA A PAGAMENTO PRESSO STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA ................................................................................................................................................................................ 16 ART. 33 PRESTAZIONI EROGATE AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO .......................................................................................... 17 ART. 34 ATTIVITA' AZIENDALI A PAGAMENTO............................................................................................................................... 17 ART. 35 PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA ................................................................................................................................................................................. 18 ART. 36 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE .................................................................................................................................................................................... 19 ART. 37 ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ....................................................................................... 20 ART. 38 FONDO PEREQUATIVO(CC.NN.LL. AREE DIRIGENZA 2000 ARTT.57, COMMI 2 LETT. I)................................................ 20 ART. 39 NORMA DI RINVIO ................................................................................................................................................................. 21 ART. 40 DISAPPLICAZIONI.................................................................................................................................................................. 21

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ATTO AZIENDALE CONCERNENTE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LO

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELLA

DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DELLE ATTIVITA’

AZIENDALI A PAGAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO ..................................................................................................................................................................................... 3

ART. 2 FINALITA' .................................................................................................................................................................................... 3

ART. 3 MODIFICHE ................................................................................................................................................................................. 3

ART. 4 COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE ............................................................................................................................. 3

ART. 5 TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI INTRAMURARIE ............................................................................ 4

TITOLO II RAPPORTI CON L' UTENZA

ART. 6 INFORMAZIONI PER L'UTENZA ............................................................................................................................................... 4

ART. 7 MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI FATTURAZIONE ....................................................................................................... 5

ART. 8 GARANZIE PER L'UTENZA ....................................................................................................................................................... 5

TITOLO III STRUTTURE E LIVELLI DI RESPONSABILITA'

ART. 9 GESTIONE AMMINISTRATIVA ................................................................................................................................................ 5

ART. 10 GESTIONE DEGLI SPAZI .......................................................................................................................................................... 6

ART. 11 RAPPORTO TRA ATTIVITA ISTITUZIONALE E ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ................................................. 6

ART. 12 MONITORAGGIO ....................................................................................................................................................................... 7

ART. 13 CONTABILITA' SEPARATA ..................................................................................................................................................... 7

TITOLO IV INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI OVE EFFETTUARE L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

ART. 14 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI ...................................................................................................................... 8

ART. 15 SPAZI INDIVIDUATI PRESSO STRUTTURE ESTERNE ........................................................................................................ 8

ART. 16 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE PRESSO AZIENDE SANITARIE TOSCANE ................................................ 9

ART. 17 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE EXTRAREGIONE .......................................................................................... 9

ART. 18 INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE ......................................................................................................................................... 9

TITOLO V RAPPORTI CON IL DIRIGENTE

ART. 19 ATTO DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUALE ...................................................................................................................... 10

ART. 20 RESPONSABILITA' CIVILE .................................................................................................................................................... 10

ART. 21 ASPETTO FISCALE E ASSICURATIVO ................................................................................................................................ 11

ART. 22 PREROGATIVE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE .......................................... 11

TITOLO VI ARTICOLAZIONE E TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI/AREA A PAGAMENTO

AZIENDALE

ART. 23 ATTIVITA' AMBULATORIALE .............................................................................................................................................. 11

ART. 24 ORARIO ATTIVITA' AMBULATORIALE .............................................................................................................................. 12

ART. 25 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE ............................................................................ 12

ART. 26 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AMBULATORIALI ................................................................................................. 13

ART. 27 ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO-NOZIONI GENERALI...................................................................................... 13

ART. 28 ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO-MODALITA' DI ESERCIZIO ........................................................................... 14

ART. 29 ORARIO ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO-DAY HOSPITAL-DAY SURGERY ................................................ 14

ART. 30 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME DI RICOVERO ................................................................................... 15

ART. 31 TARIFFE PER RICOVERI CON MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO NELLE CAMERE A PAGAMENTO ................ 16

ART. 32 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA RICHIESTA A PAGAMENTO PRESSO STRUTTURE DI

ALTRA AZIENDA ................................................................................................................................................................................ 16

ART. 33 PRESTAZIONI EROGATE AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO .......................................................................................... 17

ART. 34 ATTIVITA' AZIENDALI A PAGAMENTO............................................................................................................................... 17

ART. 35 PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE

LISTE DI ATTESA ................................................................................................................................................................................. 18

ART. 36 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DELLA

PREVENZIONE .................................................................................................................................................................................... 19

ART. 37 ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ....................................................................................... 20

ART. 38 FONDO PEREQUATIVO(CC.NN.LL. AREE DIRIGENZA 2000 ARTT.57, COMMI 2 LETT. I) ................................................ 20

ART. 39 NORMA DI RINVIO ................................................................................................................................................................. 21

ART. 40 DISAPPLICAZIONI .................................................................................................................................................................. 21

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO 1. Il presente atto aziendale disciplina:

- l’esercizio dell’attività’ libero professionale intramuraria del personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria - farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi - a rapporto di lavoro esclusivo; - le attività professionali rese a pagamento dall’Azienda USL 2.

Art. 2 FINALITA’

1. L’ Azienda USL 2 di Lucca organizza la libera professione dei dipendenti nelle proprie strutture, in spazi separati e distinti. Gli spazi e le attrezzature dedicati all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale intramuraria, garantendo in ogni caso la separazione delle attività in termini di orari,

prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. 2. L’attività’ libero professionale intramuraria é finalizzata ad assicurare una ulteriore

opportunità assistenziale per il cittadino, a concorrere al miglioramento degli standards di erogazione delle prestazioni istituzionali e alla riduzione dei tempi di accesso ai servizi. L’esercizio dell’attività’ non deve arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali ed é subordinato al pieno assolvimento della funzionalità dei servizi.

3. Le attività professionali rese a pagamento dall'Azienda sono finalizzate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi, al pieno utilizzo delle dotazioni strutturali e strumentali, all’autofinanziamento aziendale.

Art. 3 MODIFICHE 1. Il presente atto può essere modificato, nel rispetto della normativa contrattuale,

nazionale e regionale, con provvedimento della Direzione Aziendale nelle forme previste dall’ordinamento, per mutamento dei presupposti giuridico-normativi e/o per intervenute modificazioni dell’organizzazione aziendale. L’aggiornamento viene effettuato su iniziativa del Direttore S.C. Politiche e Sviluppo del Personale da intraprendere entro 120 giorni dalla intervenuta modificazione.

2. Il presente atto aziendale, viene trasmesso alla Regione Toscana, ed alle OOSS regionali ed alle RSU.

Art. 4 COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE 1. É costituita a livello aziendale una Commissione Paritetica composta dal Direttore

Sanitario con funzioni di Presidente, da tre componenti di parte aziendale e da quattro componenti di parte sindacale nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

2. I compiti di suddetta Commissione sono di seguito evidenziati:

Redazione ed aggiornamento del Regolamento per l’esercizio della libera professione intramuraria in funzione della evoluzione normativa e del contesto organizzativo aziendale;

Controllo almeno annuale del tasso di occupazione minimo degli spazi ambulatoriali assegnati dal Direttore della Macrostruttura per l’esercizio della libera professione intramuraria, sulla base dei dati forniti dalla S.C. Controllo di gestione;

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Controllo almeno annuale del bilanciamento tra attività libero professionale intramuraria in rapporto con quella istituzionale, sulla base dei dati forniti dalla S.C Controllo di gestione;

3. Qualora la Commissione Paritetica riscontri delle incongruenze relativamente ai suddetti ultimi due punti, le segnala al Direttore della Macrostruttura per i provvedimenti risolutivi di sua competenza, dandone contestuale informazione al Direttore Generale.

Art. 5 TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI INTRAMURARIE 1. L’esercizio dell’attività’ libero professionale si può svolgere nelle seguenti forme:

- attività ambulatoriale individuale e/o di equipe ; - attività in costanza di ricovero individuale e/o di equipe; - attività professionali a pagamento richieste da terzi all’Azienda; - programmi di integrazione delle attività istituzionali finalizzate alla riduzione delle liste di attesa ai sensi dell’art. 55 comma 2 e s.m.i

2. L’attività’ libero professionale, individuale e/o di equipe, é prestata nella disciplina di appartenenza ed è consentita solo per prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. Il dirigente sanitario previa specifica richiesta può essere autorizzato dal Direttore Generale acquisito il parere del Collegio di Direzione e consultate le OO.SS. maggiormente rappresentative ad esercitare l'attività in disciplina diversa da quella di appartenenza purchè in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina e questa sia l'unica disciplina di esercizio dell'attività libero professionale( DGRT n.355/2001 comma 10).

3. Le attività libero professionali, individuali e/o di equipe, per le quali non ne è prevista l’erogazione in regime istituzionale e quindi tutte quelle fuori L.E.A., possono essere erogate in regime libero professionale solamente previa specifica autorizzazione del Direttore Generale e previa inclusione delle stesse nel tariffario aziendale.

4. Non sono erogabili in regime di libera professione intramuraria: - i ricoveri nei servizi di emergenza/urgenza, terapia intensiva, unità coronariche, in rianimazione, nei servizi di dialisi, etc; - le prestazioni che, per altissima specializzazione, elevato rischio o eccessivo costo non possono che essere garantite gratuitamente dal S.S.N.; - le prestazioni per le quali l’organizzazione necessaria risultasse, in relazione ai costi dei fattori produttivi impiegati, economicamente non remunerativa; - le prestazioni per le quali, su valutazione del Direttore Sanitario, non è riconosciuta validità diagnostico terapeutica in base alle attuali conoscenze tecnico scientifiche.

5. Il dirigente sanitario che non esercita attività libero professionale intramuraria o che abbia un rapporto di lavoro non esclusivo, è tenuto comunque a concorrere, nell’ambito delle competenze istituzionali attribuite, agli adempimenti connessi alle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio.

TITOLO II - RAPPORTI CON L’UTENZA Art. 6 INFORMAZIONI PER L’UTENZA 1. L'ufficio libera Professione provvede a dare adeguata informazione ai cittadini circa

l’attivazione dell' attività libero professionale intramuraria. 2. A tal fine, presso il Front Office della libera professione, è affissa una copia del presente

Atto aziendale ed un elenco dei dirigenti sanitari che esercitano tale attività con le prestazioni, gli orari, le sedi e le tariffe ambulatoriali e in costanza di ricovero.

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3. Debita informazione sarà inoltre assicurata all’interno della Carta dei Servizi Aziendale e del sito internet dell’Azienda.

4. Altre forme di promozione e pubblicità potranno essere definite in sede di accordo per l’utilizzo del fondo perequativo.

5. L' Azienda, come ulteriore forma di comunicazione all'utenza, si impegna a reperire spazi informativi per la promozione e diffusione delle attività erogate in regime di libera professione.

Art. 7 MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DI FATTURAZIONE 1. L’accesso alle prestazioni libero professionali avviene direttamente tramite il Front Office

della libera professione del P.O. Campo di Marte o con prenotazione telefonica attraverso il Call Center utilizzando il numero verde appositamente dedicato (nota protocollo aziendale n. 33880 del 28/8/2012).

2. Le prestazioni devono essere prenotate esclusivamente dal cittadino con le modalità di cui al punto 1. Al professionista deve essere consentita la verifica e l’accesso alle agende CUPLP con modalità di ingresso tracciabili e sicure; a tal fine, per ciascun dirigente medico, l'ufficio libera professione provvede a creare un codice identificativo personale contestualmente all'attivazione delle agende di prenotazione.

3. L’erogazione della prestazione è consentita solo a seguito di avvenuta prenotazione. 4. Gli utenti effettuano il pagamento prima dell’accesso alla prestazione presso:

- gli sportelli abilitati alla riscossione della libera professione mediante pagamento con carta di credito o bancomat; - alle Casse automatiche dotate di lettore ottico nel caso in cui siano in possesso del foglio di prenotazione o della tessera sanitaria.

5. L'ufficio Libera Professione rilascia fattura contestualmente al pagamento. Art. 8 GARANZIE PER L’UTENZA 1. Gli operatori addetti all’Ufficio libera professione sono tenuti a dare tutte le informazioni

richieste e necessarie affinché l’utente possa compiere una scelta consapevole della prestazione da prenotare in regime di libera professione.

TITOLO III STRUTTURE E LIVELLI DI RESPONSABILITA’ Art. 9 GESTIONE AMMINISTRATIVA 1. La gestione dei processi di carattere amministrativo sono attribuiti alla S.C. Politiche e

Sviluppo del Personale. 2. In particolare la S.C. suddetta, con il necessario supporto delle strutture aziendali,

provvederà: a) a coordinare l’attività delle varie strutture aziendali supervisionando le procedure e i processi di carattere amministrativo per supportare la Direzione Amministrativa, in ambito decisionale della Direzione Generale, in merito alla gestione strategica della libera professione; b) alla collaborazione con la S.C. Controllo di Gestione per la rilevazione complessiva delle prestazioni effettuate in ambito aziendale in regime di libera professione, sollecitando la messa a punto e l’adozione di procedure e programmi idonei. c) a ricevere le richieste e a predisporre la documentazione necessaria per l’esercizio della libera professione intramuraria, l’inizio, l’integrazione e la modifica, indirizzate al Direttore Generale e formulate su appositi modelli contenenti le indicazioni in ordine alla disciplina, ai giorni, agli orari, alla sede, all’onorario richiesto ed a quanto altro necessario per la composizione della tariffa finale all’utente;

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d) ad acquisire, ove necessario, il parere vincolante delle apposite strutture sanitarie circa la compatibilità di quanto richiesto con la normativa vigente anche in merito alla tipologia delle prestazioni oggetto di autorizzazione; e) a predisporre la modulistica per la gestione da parte della struttura preposta dei preventivi di spesa; f) alla determinazione della tariffa finale per ciascuna prestazione o gruppo di prestazioni in base a quanto previsto dal presente regolamento; g) a tenere apposito archivio delle autorizzazioni, integrazioni e modificazioni rilasciate; h) a fornire alla S.C. Gestione Finanziaria e Bilancio tutte le informazioni di propria pertinenza per la tenuta della contabilità separata; i) a fornire informazione all’utenza sulle prestazioni, le sedi, gli orari e le tariffe autorizzate; l) a determinare l’eventuale debito orario in quei settori dove per ragioni tecnico/organizzative non sia possibile predisporre orari differenziati; m) alla gestione operativa del settore Libera Professione.

Art. 10 GESTIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

1. La responsabilità dell’organizzazione e della corretta gestione degli spazi aziendali individuati per lo svolgimento dell’attività libero professionale, nonché il coordinamento degli orari in rapporto con quelli dell’attività istituzionale, è del Direttore della Macrostruttura Ospedaliera o della Zona-Distretto o del Dipartimento di Prevenzione, nei rispettivi ambiti di pertinenza. Detti Direttori dovranno raccordarsi con la S.C. Politiche e Sviluppo del Personale per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e dovranno collaborare con la S.C. Gestione Finanziaria e Bilancio, per quanto di competenza, per lo sviluppo della contabilità separata.

2. Il Direttore di Macrostruttura può delegare le suddette funzioni ad un Responsabile appositamente individuato per gli aspetti più operativi, ferma restando la sua responsabilità in riferimento alla corretta gestione di entrambe le funzioni.

3. Il Direttore di Macrostruttura organizza l'attività libero professionale dei dirigenti nelle strutture aziendali in spazi separati e distinti rispetto a quelli utilizzati per l’attività istituzionale.

4. Al fine del corretto utilizzo degli spazi ambulatoriali la Commissione Paritetica Aziendale effettua una verifica almeno annuale del loro tasso di occupazione, inteso come il rapporto tra le visite svolte e le visite programmabili. Qualora tale tasso risultasse inferiore alla soglia del 30%, la Commissione Paritetica segnalerà tale informazione al Direttore di Macrostruttura coinvolto che dovrà, dopo un contradditorio con il professionista, procedere alla riduzione proporzionale dell'orario di occupazione dell'ambulatorio.

Art. 11 RAPPORTO TRA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ LIBERO

PROFESSIONALE 1. Ciascun Direttore di Macrostruttura, sentiti i Direttori di Dipartimento afferenti, con il

supporto informativo della S.C. Controllo di Gestione, deve predisporre in sede di negoziazione annuale del budget, un Piano Operativo che riporti i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale per singola prestazione ed unità operativa, con le caratteristiche di cui alla legge n. 120/2007. Il volume dell'attività istituzionale da assumere quale parametro di valutazione per il corretto equilibrio è di norma quello reso dalla Struttura di appartenenza del Professionista.

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1. Inoltre, il Direttore di Macrostruttura, avvalendosi del supporto informativo della S.C. Controllo di gestione, redige il suddetto Piano nel quale devono essere illustrati i volumi di attività istituzionale, tenuto conto delle risorse disponibili e in funzione dei tempi massimi indicati dalla Regione per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (contenimento liste di attesa). In tale contesto rende espliciti i volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili dal personale assegnato alla struttura.

2. In sede di verifica di budget, il Direttore della Macrostruttura, verificato l’andamento delle condizioni negoziate ha la possibilità di rimodulare il Piano suddetto in funzione dei modificati livelli produttivi; resta inteso che, ove siano rispettate le condizioni negoziate per l’attività istituzionale, il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di attesa non pregiudica il diritto allo svolgimento dell’attività libero professionale.

Art. 12 MONITORAGGIO 1. La responsabilità della produzione delle informazioni circa i volumi di attività delle

prestazioni ed i relativi tempi di attesa, sia in regime istituzionale che libero professionale intramoenia, è della S.C. Controllo di Gestione.

2. La S.C. Controllo di Gestione deve inviare con cadenza almeno semestrale alla Commissione Paritetica, ai Direttori di Macrostruttura e alla S.C. Politiche e Sviluppo del Personale i quadri sinottici informativi che evidenzino per singola Struttura Organizzativa e per singola prestazione i suddetti volumi e tempi di attesa.

3. La stessa S.C. Controllo di Gestione supporta la S.C. Politiche e Sviluppo del Personale per la rilevazione dei dati necessari alla stipula dell’atto di organizzazione individuale con i dirigenti sanitari per l’attività libero professionale, per la determinazione delle tariffe e ai sensi del precedente art 9 punto 2 lettera b.

4. La S.C. Controllo di Gestione coadiuva la S.C. Gestione Finanziaria e Bilancio per la tenuta e il perfezionamento della contabilità separata.

Art. 13 CONTABILITA’ SEPARATA 1. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente atto, la S.C. Gestione Finanziaria e

Bilancio, in collaborazione con la S.C. Politiche e Sviluppo del Personale e la S.C. Controllo di Gestione (ciascuno per i contributi di competenza), istituisce e tiene apposite e specifiche contabilità separate attraverso le quali rilevare i costi, diretti ed indiretti, delle attività effettuate ed i ricavi derivanti, ai sensi della D.R.G.T. 888/2008.

2. Ai fini di consentire l'integrale copertura dei costi indotti dall'attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti del ruolo sanitario dipendenti dell'Azienda, come previsto dall'art. 3, commi 6 e 7 della L. 724/1994, richiamato dall'art. 7 comma 5 del D.P.C.M. 27/03/2000, la S.C. Gestione Finanziaria e Bilancio, è tenuta ad adottare una contabilità analitica separata per le attività libero professionali di tipo ambulatoriale ai fini di: - determinare la quota aziendale delle tariffe delle prestazioni erogate in regime libero professionale, tramite l'individuazione di costi medi analitici standard indotti da tale attività; - verificare a consuntivo i costi effettivi indotti dall'attività libero professionale e la loro copertura tramite la quota aziendale determinata con i criteri di cui al punto precedente.

3. Le quote aziendali ai sensi della Delibera G.R.T. n. 888/2008 sono rinegoziate ogni 3 esercizi.

4. All'inizio di ogni esercizio in cui non è prevista la rinegoziazione, le quote aziendali sono aggiornate in base al tasso di inflazione di prezzi al consumo rilevato per l'anno precedente. Al termine di ogni esercizio vengono confrontati i costi e i ricavi dell'attività libero professionale rilevate dalla contabilità separata. Tale contabilità non può presentare disavanzi.

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Eventuali disavanzi debbono essere recuperati alla prima rinegoziazione utile della quota aziendale e l’Azienda deve assumere ogni provvedimento necessario per il rientro dal disavanzo, compresa l' eventuale sospensione dell’attività medesima. Gli eventuali utili potranno essere compensati con le stime aggiornate dei costi, alla prima rinegoziazione successiva.

TITOLO IV INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI OVE EFFETTUARE L’ATTIVITA’ LIBERO

PROFESSIONALE Art. 14 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI 1. L’Azienda organizza l’attività libero professionale dei dipendenti nelle proprie strutture.

L’attività si svolge all’interno dei presidi ospedalieri e/o in tutte le restanti strutture dell’azienda in spazi appositamente dedicati, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell’attività’ istituzionale.

2. Le sedi per lo svolgimento dell'attività libero professionale non possono essere superiori a tre, comprensive della sede extraregionale. La prima sede deve essere all'interno degli spazi e strutture dell'Azienda e deve avere carattere di prevalenza rispetto alle altre sedi.

3. I Direttori delle Macrostrutture valutate le esigenze organizzative, individuano, anche con riferimento alla disponibilità temporale, gli spazi utilizzabili per l’esercizio della libera professione ambulatoriale in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% di quelli destinati all’ attività istituzionale.

4. Per l’attività in costanza di ricovero si rimanda all’art. 27 e successivi del presente regolamento.

5. Le strutture e gli spazi individuati per l’esercizio della libera professione devono essere resi idonei come per l’attività istituzionale e dotati delle attrezzature necessarie allo svolgimento della medesima.

6. Il Dirigente può utilizzare attrezzature proprie, purché in regola con la normativa vigente relativa ai presidi medico chirurgici previa autorizzazione scritta da parte del Direttore della Macrostruttura ove si svolge la libera professione, rilasciata dietro motivata richiesta scritta del professionista e sentito il parere del Direttore U.O. Tecnologie Sanitarie.

7. L’autorizzazione deve prevedere che l’onere dell’assicurazione dell’attrezzatura con massimali idonei contro i rischi a terze persone e ogni altro onere di utilizzo e manutenzione siano a carico del professionista e che l’utilizzo di dette attrezzature sia subordinato alla presentazione di tutte le certificazioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente.

Art. 15 SPAZI INDIVIDUATI PRESSO STRUTTURE ESTERNE 1. Il reperimento degli spazi ambulatoriali esterni per lo svolgimento dell'attività libero

professionale tramite l'acquisto o la locazione presso strutture private autorizzate non accreditate nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, è attivabile solo in caso di carenza di spazi interni e nei limiti delle risorse disponibili, previa “procedura autorizzativa regionale” (art.2 Decreto Legge n.158 del 13.09.2012 convertito con legge n. 189 del 08.11.2012).

2. La procedura autorizzativa di cui al comma 1 si attiva attraverso una richiesta alla Regione Toscana da parte del Direttore Generale in due casi specifici: - necessità di reperimento di spazi esterni per i propri Professionisti per permettere loro l'esercizio dell'attività nella prima sede (procedura autorizzativa ordinaria). - necessità di reperimento di spazi in caso di mobilità dei Professionisti provenienti da altre Aziende Sanitarie del territorio regionale, per l'esercizio dell'attività libero professionale nella seconda e/o terza sede (Allegato A) D.G.R. Toscana n.529 del

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01.07.2013 “Libera professione intramoenia: linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Toscane”).

3. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da un parere di congruità tecnico/economica che certifichi che gli eventuali investimenti risultino opportuni ed appropriati e che non alterino gli accordi decentrati rispetto alle tariffe e ai costi aziendali.

Art. 16 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE PRESSO AZIENDE SANITARIE TOSCANE 1. Non è necessaria una procedura autorizzativa, ai sensi del precedente art.15, in quanto

insita un’autorizzazione generale, nel caso in cui i soggetti stipulanti la convenzione siano due Aziende Sanitarie Toscane ed in presenza di disponibilità di spazi interni.

2. L’iniziativa deve essere intrapresa dall’Azienda di provenienza del dirigente, attraverso la S.C. Politiche e Sviluppo del Personale, e la convenzione sottoposta all’Azienda ospitante.

3. L’Azienda ospitante mette a disposizione gli spazi e provvede direttamente ed esclusivamente alla prenotazione delle prestazioni ed alla riscossione delle tariffe per l'attività libero-professionale effettuata.

4. I dirigenti provenienti dalle altre Aziende della Regione accedono all’utilizzo degli spazi dedicati all’attività libero professionale alle medesime condizioni del personale dipendente.

5. L’Azienda ospitante effettuerà, di norma con cadenza mensile, i seguenti versamenti: a) compenso concordato con il professionista; b) una quota del 3% del compenso del dirigente, quale recupero forfetario costi amministrativi sostenuti dall’Azienda di provenienza; c) costi relativi alle voci imposte e tasse; d) costi per assicurare gli oneri perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la dirigenza sanitaria nelle rispettive aree contrattuali.

Art.17 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE EXTRAREGIONE 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale fuori dal territorio regionale, il

professionista deve richiedere l'autorizzazione al Direttore Generale dell' Azienda che procederà: - a richiedere, in prima istanza, la possibilità di reperire spazi all'interno dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente in base alla destinazione richiesta dal Dirigente;

a prevedere, trascorsi 30 giorni dalla richiesta ed in caso di assenza di risposta o diniego agli spazi, all'attivazione di una convenzione con una struttura privata autorizzata non accreditata, specificando le modalità di esercizio della libera professione e prevedendo il corretto svolgimento della stessa attraverso la predisposizione delle misure previste dalla L. 120/2007 e s.m.i.. L'iter per la procedura di autorizzazione all'esercizio della libera professione extraregione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla richiesta.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata al rispetto del limite delle sedi così come previsto dall'art. 14 comma 2 e delle ore settimanali autorizzabili.

Art. 18 INCOMPATIBILITA’ E VERIFICHE 1. Nello svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria non é consentito l’uso del

ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 15 quinquies, comma 4, D.Lgs. 229/99). Per le prescrizioni dei farmaci disponibili nel prontuario aziendale, il dirigente utilizza il percorso della distribuzione diretta. Analogamente per le richieste di intervento chirurgico il dirigente utilizzerà l’apposita modulistica aziendale.

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2. Ferme restando le incompatibilità previste dall’art. 4, comma 7 della legge 412/91, dall’art. 72, comma 7, della legge 448/98, dai CC.NN.LL. e dalle disposizioni vigenti, l’esercizio della libera professione intramuraria è consentita solamente ai dipendenti che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.

3. La verifica del rispetto del presente Regolamento, sotto il profilo normativo, compete al Direttore della S.C. Politiche e Sviluppo del Personale.

4. La verifica del rispetto del presente Regolamento, sotto il profilo contabile e della valutazione di economicità delle attività, compete alla S.C. Gestione Finanziaria e Bilancio.

5. I responsabili suddetti provvedono direttamente ad apportare eventuali modifiche procedurali interne che si rendessero necessarie per l’adeguamento a nuova normativa o per il miglioramento delle procedure medesime.

6. Con provvedimento motivato della Direzione Generale, l’attività’ libero professionale può essere ridotta, sospesa temporaneamente o fatta cessare definitivamente, quando si verifichino situazioni che determinano l’insorgenza di un conflitto di interessi, forme di concorrenza sleale, comprovati abusi, inosservanza delle disposizioni vigenti e disavanzi a carico della gestione separata della contabilità.

7. Il dirigente sanitario, per motivate esigenze da comunicare per scritto alla S.C. Politiche e Sviluppo del Personale, può ridurre, sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività’ libero professionale dandone congruo preavviso e comunque non inferiore a quindici giorni.

TITOLO V RAPPORTI CON IL DIRIGENTE Art. 19 ATTO DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUALE 1. Le Aziende organizzano l’attività libero professionale dei dipendenti nelle proprie

strutture. 2. Lo svolgimento di detta attività è consentito esclusivamente al personale della dirigenza

sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo. Con tale personale il Direttore Amministrativo formalizza apposito atto che contiene:

- volumi di attività istituzionale individuali; - volumi di attività libero professionale individuali;

- impegno al mantenimento dei tempi di attesa delle prestazioni rese in regime istituzionale entro i tempi previsti dalla normativa regionale;

- tipologia dell’attività autorizzata; - tempi e sedi di svolgimento dell’attività; - tariffe delle prestazioni erogate. 3. L’ufficio libera professione rilascia copia del presente regolamento al dirigente al

momento della sottoscrizione dell’atto di organizzazione individuale e, successivamente, in occasione delle eventuali modifiche o integrazioni dello stesso. Il suddetto atto rappresenta la condizione necessaria e indispensabile per l’attivazione della libera professione.

Art. 20 RESPONSABILITA’ CIVILE 1. Il personale della dirigenza sanitaria interessato allo svolgimento dell’attività’ libero

professionale rientra nella gestione prevista dall’Azienda per l’attività erogata in regime istituzionale. L'Azienda in ottemperanza al disposto della D.G.R.T. n.1203 del 21.12.2009, deve provvedere in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferirla a carico delle compagnie assicurative, fermo restando che la copertura della responsabilità per colpa grave per il personale sanitario che intende attivarla, è garantita da specifiche polizze a carico dello stesso.

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Art. 21 ASPETTO FISCALE E ASSICURATIVO 1. I compensi del personale della dirigenza sanitaria derivanti dall’attività’ libero

professionale sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex art 47, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986 e sue modificazioni. I compensi suddetti sono assoggettati all’IRPEF secondo i relativi scaglioni di reddito.

2. L’IRAP, a carico dell’Azienda, viene recuperata nella percentuale di legge incrementando il relativo importo sulla tariffa della prestazione erogata.

3. Gli onorari dei dirigenti sanitari sono gravati dai contributi integrativi stabiliti dalla normativa vigente in favore dei rispettivi Enti di Previdenza ed Assistenza (E.N.P.A.M., E.N.P.A.P. etc. parere n.881/98 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in data 17 giugno 1998): detti contributi sono a carico del professionista, da dichiarare e corrispondere agli Enti da parte del medesimo.

4. L’obbligo assicurativo antinfortunistico (I.N.A.I.L.) non ricorre a carico dell’Azienda (Circolare INAIL – Direzione Centrale Rischi – Ufficio Premi e Tariffe – del 7/06/1999 avente ad oggetto “ Attività di consulenza e attività libero professionale c.d. intramuraria svolta da personale medico ed assimilato del S.S.N. dipendente dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere e strutture assimilate. Obbligo assicurativo antinfortunistico. Non ricorrenza.”). Il dirigente sanitario é pertanto tenuto, prima dell’inizio dell’attività libero professionale, a garantirsi con idonea polizza infortuni personale. Tale copertura potrà essere inserita nell' assicurazione aziendale.

Art. 22 PREROGATIVE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE 1. Il Collegio di Direzione, di cui all’art. 17 del D.lgs 502/92 e s.m.i., formula proposte per

dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività LP intramuraria. 2. Il Collegio di Direzione esprime parere in merito all’acquisizione, tramite l’acquisto, la

locazione presso strutture private autorizzate non accreditate o la stipula di convenzioni con altre strutture pubbliche di spazi ambulatoriali esterni, ove necessaria per lo svolgimento dell’attività LP.

3. Lo stesso Collegio esprime inoltre il proprio parere in merito alla pubblicità ed informazione, nei confronti degli utenti e delle associazioni ad essi collegate, dei piani aziendali sui volumi di attività.

4. Il Collegio di Direzione deve esprimere il proprio parere anche riguardo all’autorizzazione del dirigente all’esercizio della libera professione in disciplina diversa da quella di appartenenza.

TITOLO VI ARTICOLAZIONE E TIPOLOGIE DI ATTIVITA’LIBERO PROFESSIONALI/AREA

A PAGAMENTO AZIENDALE

Art. 23 ATTIVITA’ AMBULATORIALE 1. La libera professione, individuale e/o di equipe, ambulatoriale consiste nell’erogazione di

prestazioni, ovvero di gruppi integrati di prestazioni, effettuate dal singolo sanitario e/o dall’equipe, a favore di pazienti con oneri a carico degli stessi, che scelgono liberamente e nominativamente il professionista, o l’equipe composta da dirigenti sanitari di diverse discipline e/o professionalità.

2. L’attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, deve essere svolta in spazi e strutture differenziati rispetto a quelli dedicati all’attività istituzionale. Ciò salvo casi particolari in cui può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l’attività istituzionale fermo restando che l’organizzazione del

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servizio deve assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque l’attività istituzionale.

3. Le perizie e le consulenze richieste dall’Autorità’ Giudiziaria, qualora il dirigente sanitario eserciti l'ALPI nella disciplina oggetto della perizia, rientrano nella fattispecie della libera professione intramuraria.

Art. 24 ORARIO ATTIVITA’ AMBULATORIALE 1. Le prestazioni erogate in regime di libera professione sono svolte in orari diversi da

quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità, la guardia attiva, il lavoro straordinario. Devono essere individuati orari predeterminati, concordati dal dirigente con il direttore della struttura di appartenenza ed autorizzati dal Direttore della Macrostruttura. Tali orari devono essere previsti nel contratto individuale.

2. I dirigenti sanitari autorizzati all’esercizio della libera professione, per far fronte ad esigenze eventuali ed improvvise, possono essere autorizzati ad un orario aggiuntivo non superiore al 20% di quello di cui al punto 1, da destinare esclusivamente all’inserimento delle prestazioni non programmate. Ciò previa presentazione di apposita richiesta alla S.C. Politiche e Sviluppo del Personale – settore Libera Professione utilizzando il modulo di cui in allegato (Allegato n.4 Richiesta orario aggiuntivo per visite non programmate).

3. Eventuali ed ulteriori prestazioni libero professionali non programmate possono, eccezionalmente, essere svolte al di fuori degli orari prestabiliti ai punti 1 e 2 a condizione che sia trasmesso preventivamente e comunque non più tardi del giorno in cui le prestazioni sono erogate, un apposito modello validato dal Direttore della S.C. di appartenenza (per i Direttori di S.C. dovrà invece essere validato dal Direttore Area/Dipartimento e per i Direttori di Area/Dipartimento dal Direttore della Macrostruttura). Le prestazioni non autorizzate secondo il presente comma non saranno liquidate al professionista.

4. L’attività libero professionale non può essere esercitata in occasione dell’effettuazione dei turni di pronta disponibilità o di guardia o di assenze dal servizio effettuabili a titolo di malattia, astensioni obbligatorie dal servizio, permessi retribuiti (che interessano l’intero arco della giornata), congedo collegato al rischio radiologico, ferie e sciopero. L’attività libero professionale intramoenia viene svolta in orari a parte e con una apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale (tasto funzione 5).

5. Il direttore della struttura di appartenenza potrà sospendere, eccezionalmente e per motivate esigenze di servizio, l’attività libero professionale negli orari predeterminati dandone comunicazione preventiva all'interessato, al Direttore della Macrostruttura, alla S.C. Amministrazione e Gestione Risorse Umane e al settore libera professione.

Art. 25 ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE 1. Ai fini dell’osservanza da parte dei Dirigenti di quanto disposto dal precedente art. 24,

il Servizio Ispettivo Aziendale, deve mettere in atto almeno quattro volte all’anno controlli incrociati a campione per accertare che le prestazioni prenotate e pagate siano rese fuori dall’orario di lavoro e delle situazioni ostative previste dalla normativa vigente.

2. Il Servizio Ispettivo Aziendale deve, in particolare, procedere a verificare: - l’ effettiva effettuazione della prestazione al paziente; - l’avvenuta prenotazione da parte del paziente in via preventiva rispetto all’effettuazione della prestazione; - l’avvenuto pagamento della prestazione in via preventiva rispetto all’effettuazione della stessa; - l’avvenuta timbratura del dirigente medico attraverso l’apposita causale per l’esercizio della libera professione (tasto funzione 5); - la coerenza della timbratura di cui al punto precedente con quelle relative al servizio assicurato dallo stesso professionista in regime istituzionale.

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3. Il Servizio Ispettivo Aziendale dovrà riferire al Direttore Generale circa i controlli effettuati con cadenza trimestrale.

4. Resta inteso che al Servizio Ispettivo Aziendale rimane la responsabilità di vigilare sulla osservanza delle norme in materia di incompatibilità dei dirigenti sanitari e di effettuare verifiche ad hoc richieste dalla Commissione Paritetica Aziendale e/o dal Direttore Generale.

Art. 26 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AMBULATORIALI 1. Le tariffe, per singola prestazione ovvero per gruppi di prestazioni, devono essere

remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda e non possono essere inferiori a quelle previste dal nomenclatore tariffario.

2. La S.C. Politiche del Personale in collaborazione con la S.C. Controllo di Gestione provvede all’aggiornamento delle tariffe per adeguarle al mutare della normativa ed agli indirizzi nazionali e/o regionali .

3. Le tariffe risultano così composte: a) compenso, concordato con il professionista; b) costi aziendali complessivi per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati:

- costi per allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e delle tecnologie compresi i consumi ed i costi generali. I costi possono essere forfetariamente determinati assumendo le incidenze percentuali di tali voci di costo sulla tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del S.S.N., nelle misura stabilita dalla D.G.R.T. n. 355/2001 fino a che non sia possibile determinare i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell’attività ed assicurare l’equilibrio della contabilità separata, tali costi in parte sono suddivisi sulle singole prestazioni erogate ed in parte sull’orario di utilizzo dell’ambulatorio.

- costi relativi al personale di supporto pari al 3% del compenso concordato; in caso di utilizzo di personale sanitario che concorre direttamente alle prestazioni, la percentuale viene elevata al 21% per ogni operatore necessario; - costi omnicomprensivi per assicurare gli oneri relativi ai fondi previsti dalla contrattazione nazionale per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria o Sanitaria in relazione all’area di appartenenza, che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, in misura pari al 5% del compenso concordato con il professionista; - costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi, se previsti, connessi con l’esercizio della libera professione. c) quota di utile aziendale da calcolare nella misura minima del 30% dell’importo del nomenclatore regionale per la medesima prestazione ( D.G.R.T. 743/2011).

4. Le tariffe vengono monitorate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio dell’attività; in tal caso si provvederà ad un conguaglio sulla base del numero di prestazioni effettuate.

5. É facoltà del professionista rinunciare al proprio compenso: in tal caso l’utente provvederà al pagamento delle altre voci componenti la tariffa.

Art. 27 ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RICOVERO – Nozioni generali 1. La Direzione Sanitaria Ospedaliera, in relazione all’effettiva richiesta, definisce, con

provvedimento annuale, la quota dei posti letto da utilizzare per l’attività libero professionale programmata.

2. Tale quota è compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 10% dei posti letto della struttura fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti consente l’impiego degli

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stessi per l’attività istituzionale d’urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

3. L’Azienda individua i posti letto scegliendoli di preferenza, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato, tuttavia i medesimi possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero.

4. I posti letto individuati per l’attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall’art. 2 c. 5 L. 549/95.

Art. 28 ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RICOVERO – Modalità di esercizio. 1. L’attività’ oggetto del presente articolo viene prenotata e gestita secondo i protocolli

aziendali e in ottemperanza alla delibera della G.R.T. n. 638/2009 e s.m.i.. 2. L’ufficio libera professione acquisirà la conferma definitiva della prenotazione da parte

del paziente che deve prevedere: - la scelta del professionista o dell’equipe: a) nel caso della scelta del singolo dirigente sanitario, il paziente o il suo rappresentante,

all’atto del ricovero può tuttavia chiedere che le prestazioni vengano effettuate, oltre che dal medico prescelto, anche da uno o più medici della struttura nominativamente individuati, in questo caso gli onorari saranno attribuiti ai dirigenti prescelti; in caso di scelta del solo operatore si procede ad una ripartizione della quota, di cui all’art. 30 comma 2 lett. b) e c) del presente regolamento, per il 70% agli operatori che sono intervenuti direttamente e per il 30% in parti uguali fra tutti i componenti della struttura che sono a rapporto di lavoro esclusivo;

b) nel caso della scelta dell’equipe la quota di cui al successivo art. 30 c.2 lett. b) e c) sarà ripartita in parti uguali tra tutti i dirigenti della struttura a rapporto esclusivo;

- la conoscenza delle modalità del ricovero e delle tariffe delle prestazioni richieste; - l’impegno a versare, a titolo di deposito cauzionale, un importo corrispondente al 50%

della spesa preventivata e ad effettuare il saldo entro 30 giorni dalla dimissione. Qualora non provveda al pagamento nel termine previsto, la documentazione relativa al ricovero verrà trasmessa all’ufficio legale dell’azienda che provvederà al recupero ai sensi di

legge. 3. Il paziente ricoverato può chiedere, visite mediche di consulenza e/o consulti, alle tariffe

previste dall’azienda, individuando il medico prescelto tra quelli autorizzati all'esercizio della libera professione intramuraria ad esclusione dei medici in servizio nella stessa Struttura ove è ricoverato il paziente.

4. Dopo la dimissione del paziente l’ufficio apposito provvederà a determinare l’effettivo DRG prodotto e lo comunicherà all’ufficio libera professione per il calcolo delle rispettive competenze dovute a saldo.

Art. 29 ORARIO ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RICOVERO – DAY HOSPITAL – DAY SURGERY 1. La libera professione in regime di ricovero deve essere effettuata in orari diversi da quelli

stabiliti per qualsiasi tipo di orario istituzionale, compresa la pronta disponibilità rilevata secondo specifica contabilizzazione.

2. A tal fine l’attività chirurgica, di norma, deve essere espletata in sedute operatorie aggiuntive dedicate e con apposita rilevazione oraria.

3. Qualora per ragioni tecnico organizzative non sia possibile l’articolazione in orari differenziati il computo orario si effettua come segue:

- ciascun dirigente dovrà inserire gli orari in cui ha svolto attività di ricovero in regime di libera professione tramite l’apposita procedura specificando la causale 5 opportunamente validata dal superiore gerarchico.

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4. Nel caso di cui al punto 3 il dirigente concorderà con il proprio superiore gerarchico le modalità dell’eventuale recupero orario.

Art. 30 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME DI RICOVERO 1. L’Azienda provvede alla determinazione delle tariffe da addebitare al cittadino

escludendo dalle stesse, in quanto onere a carico del servizio sanitario, la quota pari al 65% della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legge 488/99 art.28, comma 1.

2. I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare al cittadino sono determinati tenendo conto: a) del compenso concordato con l’operatore che eroga la prestazione; b) del compenso per l’équipe medica di supporto determinato in una quota che va dal 30% al 50% della quota dell’operatore (quota punto a)) in relazione al numero dei dirigenti a rapporto esclusivo appartenenti alla struttura di riferimento. La distribuzione della quota parte (con esclusione del primo operatore) avviene ai singoli dirigenti sanitari componenti l’equipe secondo quanto stabilito dal precedente art. 28; c) del compenso per l’equipe anestesiologica di supporto determinato in una quota che va dal 15% al 30%, in relazione al numero dei dirigenti a rapporto esclusivo appartenenti alla S.C. Anestesia e Rianimazione, della quota dell’operatore (quota punto a)). La distribuzione della quota parte avviene ai singoli dirigenti dell’azienda secondo quanto stabilito dal precedente art. 28. d) una quota per il costo del personale del comparto calcolato nel rispetto degli accordi aziendali intervenuti con le RSU e le OO.SS di categoria; e) dei costi aziendali per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie ivi compresi i consumi specifici ed i costi generali. Laddove non ne è possibile la determinazione i costi sono definiti nella misura forfetaria del 35% della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale (DRG). Nel caso in cui le prestazioni richieste non rientrino nei livelli di assistenza garantiti dal S.S.N. (prestazioni non previste nel nomenclatore tariffario suddetto), salvo quanto previsto al punto 3 dell’art. 5, l’intero costo della prestazione é posto a carico del richiedente. f) dei costi non compresi nel DRG di ricovero (costi variabili a richiesta del paziente es: presidi medico/chirurgici o protesici diversi da quelli normalmente utilizzati, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non previste nei protocolli diagnostico/terapeutici per lo specifico ricovero, eventuali consulenze/consulti richieste in regime di libera professione intramuraria, retta giornaliera per l’utilizzazione di camere dotate di maggior comfort alberghiero etc.). Qualora, in costanza di ricovero, si verifichi la necessità, a seguito dell’insorgere di complicanze del quadro clinico, di ulteriori prestazioni, queste verranno erogate in regime ordinario e senza aggravio di spesa per l’utente. g) dei costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio della libera professione; h) della quota del 5%, distinta per le singole aree contrattuali, del compenso negoziato accantonata quale fondo aziendale da utilizzare per la perequazione delle discipline mediche e veterinarie e delle altre discipline della dirigenza sanitaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione; i) quota da attribuire all’azienda determinata nella misura minima del 10% della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale (DRG).

3. La S.C. Politiche del Personale in collaborazione con la S.C. Controllo di Gestione provvede all’aggiornamento delle tariffe per adeguarle al mutare della normativa ed agli indirizzi nazionali e/o regionali su base semestrale se non diversamente disciplinato dalla normativa.

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4. L’Azienda si riserva, altresì, la possibilità di modificare le tariffe sulla base delle risultanze della contabilità separata ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 del presente regolamento.

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge 662/1996 le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato erogate al paziente in regime di preospedalizzazione, sono remunerate dalla tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione di spesa da parte del cittadino; i relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario di ricovero.

Art. 31 TARIFFE PER RICOVERI CON MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO NELLE CAMERE A PAGAMENTO 1. All’interno dei presidi ospedalieri una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10%

del totale dei posti letto può essere utilizzata per degenza a maggior confort alberghiero ex art. 4, comma 10, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i..

2. Il comfort alberghiero superiore a quello ordinario é costituito dalla camera doppia ad uso singolo con possibilità di soggiorno per l'accompagnatore e dotata di attrezzature di maggior comfort.

3. Il ricovero nelle camere suddette comporta, da parte del ricoverato, il pagamento di una retta giornaliera determinata dalla Direzione Aziendale tenendo conto di quanto segue: - dei costi effettivamente sostenuti per l’allestimento e la gestione delle attività relative, anche attraverso più classi tariffarie differenziate, in relazione ai servizi erogati; - della quota dei proventi da attribuire all’azienda USL; - dei costi per gli eventuali pasti per l’accompagnatore.

4. La richiesta di utilizzazione della camera a pagamento é indipendente dalla richiesta di erogazione delle prestazioni in regime libero professionale. Nel caso di ricovero in regime di libera professione intramuraria, con richiesta di utilizzo della camera a pagamento, l’utente é tenuto al pagamento, oltre che della tariffa relativa alle prestazioni richieste, anche della retta giornaliera della camera.

Art. 32 ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA RICHIESTA A PAGAMENTO PRESSO STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA 1. Le attività professionali sanitarie richieste a pagamento da singoli utenti e svolte,

individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non convenzionata sono svolte previa convenzione da stipulare con dette aziende o strutture, che dovrà prevedere: a) la sede e la tipologia delle attività; b) le modalità di svolgimento delle prestazioni; c) il limite di attività di ciascun dirigente autorizzato secondo quanto stabilito all’art. 5 del presente regolamento, nel rispetto del principio di occasionalità di cui al D.P.C.M. 27/03/2000; d) il compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione; e) i costi complessivi sostenuti dall’azienda, forfetariamente determinati come percentuale non inferiore al 5% sul compenso del dirigente o dell’equipe; f) la quota del 5%, sull’onorario del professionista, quale fondo aziendale perequativo destinato alle discipline mediche, veterinarie e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria come previsto dai rispettivi CC.NN.LL.; g) i costi relativi alle voci imposte e tasse, adempimenti contabili ed assicurativi inerenti l’attività libero professionale intramuraria; h) la quota da attribuire all’azienda determinata nella misura minima del 5% del prezzo di vendita ex delibera G.R.T.555/2007;

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i) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi. 2. In caso di attività svolte, in regime di ricovero, in strutture di altra Azienda del Servizio

Sanitario Nazionale si applica quanto disposto dal precedente art. 30, tenendo conto che la legge 488/1999 art. 28, comma 2, prevede la partecipazione del Servizio sanitario regionale per una quota complessiva massima del 25% della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 33 PRESTAZIONI EROGATE AL DOMICILIO DELL’ASSISTITO 1. Al fine di garantire la continuità terapeutica a pazienti impediti a raggiungere la sede

ambulatoriale, o in relazione ad un rapporto fiduciario preesistente, l’utente può chiedere all’ufficio libera professione oppure direttamente al professionista che la prestazione professionale sia resa, dal professionista prescelto, direttamente al proprio domicilio.

2. Le prestazioni suddette, svolte al di fuori dell’orario di lavoro, devono avere il carattere della occasionalità, non devono arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali e vengono autorizzate, di volta in volta, in via preventiva, tramite apposita modulistica, dai Direttori del Dipartimento o Direttori di Macrostruttura Ospedaliera o Direttori di Zona Distretto.

3. L’originale della richiesta sarà inviata dal professionista al settore libera professione ai fini della rispondenza fra le richieste di autorizzazioni e le riscossioni.

4. Per ogni prestazione eseguita il dirigente é tenuto a far firmare al paziente un impegno al pagamento e ad invitarlo a presentarsi, entro tre giorni, agli sportelli adibiti per la riscossione delle prestazioni in libera professione per il pagamento ed il rilascio della fattura relativa alla visita domiciliare effettuata.

5. L’impegno al pagamento dovrà essere consegnato all'ufficio libera professione il quale provvederà, trascorsi i tre giorni, ad emettere apposita fattura inviandola al domicilio del paziente corredato da bollettino di c/c postale.

6. Le tariffe relative alle visite domiciliari saranno determinate escludendo i costi per allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture tecnologiche, compresi i

consumi ed i costi generali. Art. 34 ATTIVITA’ AZIENDALI A PAGAMENTO 1. L’Azienda USL 2 di Lucca può organizzare le attività professionali dei propri dirigenti,

anche al di fuori della ordinaria attività istituzionale, mediante l’attività aziendale a pagamento.

2. Detta attività consiste nella cessione, dietro corrispettivo, di prestazioni e servizi richieste da soggetti pubblici o privati all’Azienda ed é svolta, senza arrecare pregiudizio alle attività di istituto, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, al di fuori dell’orario di lavoro.

3. L’attività aziendale a pagamento é finalizzata all’autofinanziamento dell’Azienda, al miglioramento della produttività, economicità ed efficacia dei servizi, al pieno utilizzo delle dotazioni strutturali e strumentali, ed é organizzata secondo programmi predisposti dalla direzione aziendale sentite le equipe dei servizi interessati.

4. Rientrano tra le attività disciplinate dal presente articolo: - le prestazioni rese in regime ambulatoriale, compresa la diagnostica strumentale e/o di laboratorio e di ricovero richieste da aziende pubbliche e private, associazioni, Compagnie di assicurazione, Compagnie di mutuo soccorso ecc. in favore dei propri iscritti, dipendenti, associati ecc. - le consulenze ex art. 58 comma 2 del CC.NN.LL./2000; - l’attività di certificazione medico legale resa a pagamento dall’azienda, per conto dell’INAIL, a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ex art. 58, comma 4, CC.NN.LL./2000, dai dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo;

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- la cessione di prestazioni e servizi ex art. 58, comma 9 del CC.NN.LL./2000 Aree Dirigenza, tra cui sono comprese le sperimentazioni ed i trials clinici, attivati tramite contratto tra l’Azienda USL ed il soggetto richiedente, come da dichiarazioni congiunte n.10 e n.14 ai citati CC.NN.LL. Qualora per ragioni tecnico/organizzative non sia possibile l’articolazione dell’ attività libero professionale in orari differenziati rispetto a quelli dell’ attività istituzionale, dovrà essere definito prioritariamente un tempo standard corrispondente al tempo mediamente necessario per l’esecuzione di ciascuna tipologia di prestazione in regime istituzionale. Laddove questo criterio risulti particolarmente complesso da applicare, la restituzione del tempo lavorato in attività libero professionale da parte del dirigente avviene sulla base di 60 minuti per ogni 60 euro lordi di compenso corrisposto come attività libero professionale.

5. La tariffa, totalmente a carico dei richiedenti, é determinata tenendo conto: - del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione professionale; - dei costi aziendali per l’allestimento, ammortamento, conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi, i costi generali e tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall’azienda per lo svolgimento delle attività professionali; - dei costi relativi alle voci imposte e tasse ed agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con lo svolgimento di dette attività; - dei costi relativi al personale calcolati nel rispetto degli accordi aziendali intervenuti con le RSU e le OO.SS di categoria; - degli utili aziendali determinati nella misura minima del 5% del prezzo di vendita; - della quota del 5% calcolata sul compenso concordato. Tale quota é accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie e le altre discipline della dirigenza sanitaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione.

6. Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione ai proventi, da parte degli operatori interessati, non può essere superiore al 50% della tariffa praticata dall’azienda ex art. 28, comma 4, legge 488/1999.

7. Per le attività di consulenza e per l’attività di certificazione medico legale per l’INAIL effettuate dai dirigenti sanitari della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza, l’Azienda, dopo aver provveduto al recupero dell’utile aziendale e dei costi diretti ed indiretti sostenuti, provvederà ad attribuire il restante ai suddetti dirigenti secondo modalità operative derivanti da specifici accordi sindacali da siglare a livello locale.

Art. 35 PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI FINALIZZATI

ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA 1. Le prestazioni richieste dall’azienda ai dirigenti del ruolo sanitario in forma individuale o di

equipe, ad integrazione dell’attività istituzionale ed allo scopo di ridurre le liste di attesa ai sensi dell’art. 55 dei CC.NN.LL. 1998/2001 area medica veterinaria e sanitaria avvengono assolutamente in via eccezionale e temporanea e per accertata impossibilità a garantire in via ordinaria i livelli programmati di assistenza e dopo:

- aver adottato le soluzioni organizzative adeguate descritte nei documenti di programmazione aziendale, ai fini della riduzione dei tempi di attesa, e comunque nel rispetto dei tetti di spesa programmati per il personale nel bilancio economico di previsione; - aver assunto le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda; - aver assegnato in sede di definizione annuale di budget il volume di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate ed ai relativi tempi di attesa;

- aver accertato l’economicità di tale scelta rispetto al costo, per gli stessi servizi, derivante dal ricorso alle strutture esterne convenzionate;

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- aver stabilito il tetto finanziario dell’intervento senza oneri aggiuntivi per il cittadino oltre a quanto normalmente per legge dovuto;

- la remunerazione delle prestazioni di cui trattasi ad ogni singolo dirigente sarà subordinata alla preventiva verifica dell’avvenuto assolvimento di un orario di lavoro in istituzionale pari a 38 ore settimanali.

2. Le prestazioni di cui al precedente punto 1 vengono forfetariamente valorizzate, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCNL della dirigenza medica veterinaria e SPTA, in ragione di una tariffa pari a euro 60,00 (sessanta,00) lordi per ora.

3. Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, la partecipazione ai proventi, da parte degli operatori interessati, viene calcolata nella misura del 50% della tariffa praticata dall’azienda e comunque non superiore ad Euro 60,00 (sessanta,00) di cui al punto precedente.

Art. 36 ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 1. L’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del Dipartimento di

Prevenzione è soggetta alla disciplina del presente atto in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche dell’attività dei destinatari dell’ambito territoriale aziendale, con le seguenti particolarità:

- l’attività non deve essere in contrasto con i compiti e gli obiettivi istituzionali di ogni singola struttura del Dipartimento di Prevenzione;

- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione deve attentamente valutare ogni singola situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente compreso il Piano Sanitario Regionale vigente e le incompatibilità indicate all’art. 18 del presente regolamento;

- fatta salva la possibilità di esercizio delle attività libero professionali per le quali non si pongono problemi di incompatibilità, l’esercizio dell’attività avviene con la forma di attività professionale richiesta a pagamento da terzi, acquisita ed organizzata dall’Azienda e finalizzata ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale secondo quanto disposto dall’art.59 dei CC.NN.LL./2000;

- le attività sono svolte nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte dal dipendente; non é comunque consentito l’esercizio di attività libero professionale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione che svolgono, nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

2. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, d’intesa con i direttori delle Unità funzionali e U.O. afferenti, individua nel dettaglio i criteri di espletamento dell’attività’ libero professionale. Le richieste di autorizzazione a detto esercizio sono esaminate dal Direttore del dipartimento che, d’intesa con i direttori delle Unità funzionali e U.O. afferenti, valuta se la richiesta sia o meno in contrasto con le funzioni istituzionali svolte dal dirigente, dando il proprio assenso o diniego.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, deve individuare preventivamente, per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, le attività di cui all’art.55, lett. a),b),c), del C.C.N.L./2000; le stesse devono essere autorizzate dal Collegio di Direzione, con la connessa specificazione delle sedi di svolgimento delle attività stesse, sia se effettuate nella disciplina di inquadramento, sia se effettuate in disciplina diversa.

3. I dirigenti sanitari appartenenti al Dipartimento di Prevenzione possono effettuare, con le modalità previste dal presente atto:

attività libero professionale in disciplina diversa da quella di appartenenza.

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Art. 37 ATTIVITA’ DI SUPPORTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO 1. L’Azienda può organizzare il supporto diretto all’attività L.P. da parte del personale del

comparto al di fuori dell'orario di lavoro con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale (tasto funzione 7). Qualora per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati rispetto a quelli dell'attività istituzionale, dovrà essere definito prioritariamente un tempo standard corrispondente al tempo immediatamente necessario per l'esecuzione di ciascuna tipologia di prestazione in regime istituzionale. Laddove questo criterio risulti particolarmente complesso da applicare, la restituzione del tempo lavorato in attività libero professionale da parte del personale del comparto avviene sulla base di 60 minuti per ogni 25,82 Euro lordi di compenso corrisposto come attività libero professionale.

2. I compensi da attribuire per l’attività di supporto diretto prestata dal personale del comparto, oltre il normale orario di lavoro, sono quelli risultanti dagli accordi in vigore con le OO.SS. e le RSU della stessa area (Accordo tra l'Azienda Usl 2 di Lucca e le OO.SS. del comparto recepito con delibera D.G. n. 1725 del 15/11/2000), salvo successive modifiche.

3. Tale personale, che appartiene al ruolo tecnico, sanitario ed infermieristico, é individuato dal dirigente professionale di riferimento tra coloro che risultano idonei a rendere i servizi richiesti anche in relazione alla natura e peculiarità degli stessi.

4. Tali dipendenti sono individuati, prioritariamente, tra il personale operante in via ordinaria presso il centro di responsabilità che eroga le prestazioni e che dichiari di voler effettuare un orario aggiuntivo a fronte del quale sono da prevedersi specifiche quote di integrazione economica nella misura stabilita dagli accordi aziendali.

5. Nel caso di visite e prestazioni ambulatoriali per le quali non è richiesto il supporto diretto del personale del comparto, la quota del 3% del compenso dell’operatore prevista dall’art. 26 comma 3 lettera b) del presente regolamento, affluisce al fondo del supporto indiretto e viene assegnata al personale della Dirigenza PTA e del Comparto di qualunque ruolo e qualifica che collabora per il raggiungimento di una maggiore efficienza dell’attività libero professionale della dirigenza sanitaria.

Art. 38 FONDO PEREQUATIVO (CC.NN.LL. Aree Dirigenza 2000 artt.57, commi 2 lett.i) 1. L’importo dei proventi derivante dalla percentuale applicata sulle tariffe, affluisce,

ciascuno per la propria area contrattuale, ad un fondo finalizzato alla perequazione delle discipline mediche, veterinarie e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

2. L’accantonamento delle quote è effettuato distintamente per le due aree contrattuali rispettivamente per la dirigenza medico veterinaria e per la dirigenza sanitaria e il relativo fondo verrà ripartito all’interno di ogni singola area nel rispetto della vigente normativa contrattuale. Il Contratto Collettivo Integrativo aziendale con le OO.SS. delle rispettive aree negoziali della dirigenza sanitaria, stabilirà le modalità, l’entità, nonché i soggetti aventi diritto alla ripartizione, fermo restando che dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale, secondo i criteri stabiliti nel citato Contratto Collettivo Integrativo aziendale.

3. In sede di contrattazione integrativa dovranno essere definiti anche gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria ( art. 57 comma 3 CC.NN.LL.1998-2001 Area Dirigenza SPTA).

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Art. 39 NORMA DI RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente, ai CC.NN.LL., agli atti nazionali e regionali, ed in particolare: - Legge 23 dicembre 1994 n.724 concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art.3 commi 6 e 7; - Legge 23 dicembre 1996 n.662 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art.1; - Legge 23 dicembre 1998 n.448 concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art.72; - Decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, artt.15 quater e 15 quinquies; - Legge 23 dicembre 1999, n.488 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, art.28; - D.P.C.M. 27/03/2000 “ Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”; - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aree negoziali delle dirigenza medica e veterinaria e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria; - Decreto legislativo 28 luglio 2000, n.254 recante disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.229/99 per il potenziamento delle strutture per l’attività’ libero professionale dei dirigenti sanitari; - Legge 23 dicembre 2000, n.388 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, art.2 comma 1; - Deliberazione Giunta Regionale 2 aprile 2001 n.355 recante disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria. - Legge 120 del 3 agosto 2007 - Deliberazione Giunta Regionale n. 555 del 23 agosto 2007 - Deliberazione Giunta regionale n. 888 del 03/11/2008 - Deliberazione Giunta Regionale n.638 del 20 luglio 2009 - Deliberazione Giunta Regionale n. 1203 del 21.12.2009 - Deliberazione Giunta Regionale n. 743 del 29 agosto 2011 - Decreto Legge n.158/2012 convertito con Legge 189/2012 - Deliberazione Giunta Regionale n.529 del 01/07/2013 che ha approvato le Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Toscane

Art. 40 DISAPPLICAZIONI 1. Dalla data di decorrenza del presente atto sono abrogati tutti gli atti deliberativi e le

disposizioni aziendali adottate in materia, in contrasto con la presente disciplina, ed in particolare la deliberazione n. 865 del 19 dicembre 2007 avente ad oggetto: Approvazione “Atto aziendale concernente le modalità organizzative per lo svolgimento

2. dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e delle attività aziendali a pagamento “.