Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle ... · l’opponibilità della modificazione ai...

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Il Mulino 2006 1 L A C O S T I T U Z I O N E 1) le generalità dei soci: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza (e soci possono essere anche soc. di capitali) art. 2295 4) la sede della società contenuto dell’atto costitutivo 2) la ragione sociale, con indicazione del nome almeno di uno dei soci e del rapporto sociale 3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società Le società di persone S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O 5) l’oggetto sociale: commerciale o no, ma coerente alla causa societaria 6) i conferimenti di ogni socio, il valore attribuito e il modo di valutazione 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera 9) la durata della società forma pubblicità libera : il contratto può essere concluso anche verbalmente o in via tacita salva la forma necessitata dalla natura di taluni conferimenti art. 2251 iscrizione nel registro delle imprese, dopo di che la società è regolare se si vuole dare pubblicità legale è necessaria la forma scritta con sottoscrizione autenticata dai contraenti ovvero per atto pubblico

Transcript of Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle ... · l’opponibilità della modificazione ai...

Il Mulino 2006

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L A C O S T I T U Z I O N E

1) le generalità dei soci: cognome e nome, luogo e data di nascita,

domicilio e cittadinanza (e soci possono essere anche soc. di capitali)

art. 2295

4) la sede della società

contenuto

dell’atto

costitutivo

2) la ragione sociale, con indicazione del nome almeno di uno dei soci e

del rapporto sociale

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società

Le società di persone

S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O

5) l’oggetto sociale: commerciale o no, ma coerente alla causa societaria

6) i conferimenti di ogni socio, il valore attribuito e il modo di valutazione

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di

ciascun socio negli utili e nelle perdite

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera

9) la durata della società

forma

pubblicità

• libera: il contratto può essere concluso anche verbalmente o in via tacita

salva la forma necessitata dalla natura di taluni conferimenti

art. 2251

• iscrizione nel registro delle imprese, dopo di che la società è regolare

se si vuole dare pubblicità legale è necessaria la forma scritta con

sottoscrizione autenticata dai contraenti ovvero per atto pubblico

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L A C O S T I T U Z I O N E

• l’invalidità della singola partecipazione non si estende all’intero contratto

(vi è invece diversità di opinioni sull’invalidità dell’intero atto costitutivo)

artt. 1420

e 1446

l’opponibilità della modificazione ai terzi si regola sulla base dei principi

della pubblicità dichiarativa

modifiche

al contratto

vizi del

contratto

• solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente art. 2251

a) modalità procedimentali libere

b) forma libera (es., il contratto scritto può essere modificato tacitamente)

Le società di persone

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• trattandosi di modificazione (soggettiva) del contratto, è richiesto il

consenso di tutte le altre parti

almeno nei rapporti interni il contratto può essere modificato anche

tacitamente, sia pure se stipulato per iscritto

trasferi=

mento di

parteci=

pazioni

è però possibile sottrarsi contrattualmente alla regola dell’unanimità

dei consensi, rendendo la partecipazione sociale liberamente trasferibile

in tal modo la persona del socio si configura quale variabile indifferente

al contratto sociale, e il trasferimento quale vicenda non modificativa del

contratto sociale

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G L I A S P E T T I P A T R I M O N I A L I

• obbligo per ogni socio di eseguire i conferimenti stabiliti nel contratto

sociale, in misura rimessa all’autonomia contrattuale

art. 2253

• i conferimenti di beni si distinguono in:

a) conferimenti in proprietà

conferimenti

in assenza di pattuizioni specifiche, vigono due presunzioni:

a) che i soci debbano conferire in parti uguali

b) che la misura rifletta quanto oggettivamente necessario alla società

Le società di persone

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garanzia dovuta e passaggio dei rischi regolati da norme su vendita art. 2254

b) conferimenti in godimento

rischio di perimento per caso fortuito a carico del socio / garanzia per

vizi regolata da norme su locazione

nel silenzio del contratto, si deve ritenere che i soci siano tutti

obbligati a effettuare conferimenti in denaro

art. 2342

• oggetto di conferimento può essere qualunque apporto suscettibile di

valutazione economica (beni, crediti, garanzie, servizi)

• il socio che conferisce crediti risponde dell’eventuale insolvenza del

debitore, ma solo nei limiti del valore attribuito al credito

art. 2255

CONFERIMENTI NELLE SOCIETA' DI

PERSONE

• Artt. 2247 e 2253, comma 1

• Obbligo di conferimento essenziale per

acquisto qualità di socio.

• L'inadempimento dell'obbligo del

conferimento espone il socio al

risarcimento dei danni nei confronti della

società (e non degli altri soci).

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NON NECESSARIA DETERMINAZIONE

CONVENZIONALE DELLA SPECIE E

DELL'AMMONTARE DEI CONFERIMENTI.

• Non è essenziale la determinazione convenzionale del

conferimento (specie ed ammontare) dovuto da ciascun

socio per la valida costituzione della società (anche la

previsione dell'art. 2295 c.c. può mancare) in quanto nel

silenzio dell'atto costitutivo supplisce la legge:

• si presume che tutti I conferimenti debbano eseguirsi in

denaro;

• si presume (se non determinati) che i soci debbano

conferire in parti uguali tra loro quanto necessario al

conseguimento dell'oggetto sociale (2253, co. 2).

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Quanto necessario al conseguimento dell'oggetto

sociale andrà determinato, in caso di contrasto tra i soci,

con riferimento all'attività programmata al momento della

stipula dell'atto costitutivo, non potendosi costringere nel

corso della gestione il socio ad ulteriori esborsi a titolo di

conferimento quando quelli iniziali fossero andati perduti

per le avverse vicende della società o per l'espansione

dell'attività sociale.

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BENI CONFERIBILI

• singoli beni, in proprietà o in godimento;

• Azienda in proprietà o in godimento;

• prestazioni di garanzie personali (fideiussioni, avalli) a

favore della società;

• inserimento del nome, dotato di reputazione

commerciale, nella ragione sociale.

• Non sembra ammissibile il conferimento della

responsabilità personale che pure taluno ha profilato, in

quanto questa deve rimanere una conseguenza della

qualità di socio e, dunque, del conferimento.

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Possibilità di distinzione tra:

conferimenti di capitale (o imputabili

a capitale)

• vale a dire conferimenti che hanno ad oggetto entità suscettibili di costituire una garanzia per i creditori sociali e di dare diritto al rimborso del loro valore nominale in sede di scioglimento della società e di liquidazione della quota (denaro, beni in natura in proprietà);

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conferimenti di patrimonio

• vale a dire aventi ad oggetto entità utili per per il conseguimento dell'oggetto sociale ma non idonei ad offrire una garanzia per I creditori, che non danno diritto al rimborso in sede di liquidazione (conferimento d'opera, di beni in godimento, di servizi in genere).

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DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI

DIVERSI DAL DENARO.

• ART. 2254, 1° COMMA –

conferimento di beni in proprietà

• richiamo della garanzia per evizione e del regime del rischio del perimento del bene.

• Res perit domino: ma il socio può essere escluso ma non deve

esserlo necessariamente (art. 2286, 3° comma).

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ART. 2254 2° COMMA –

conferimento di beni in godimento

• rischio del perimento rimane in capo al socio conferente, che può

essere escluso quanto il bene perisca o il godimento diventi

impossibile per causa non imputabile agli amministratori (2286, 2°

comma).

• Il bene conferito in godimento dovrà essere restituito al termine della

società, nello stato in cui si trova.

• Art. 2281 – diritto del socio al risarcimento dei danni salva l'azione

di responsabilità verso gli amministratori in caso di perimento o

deterioramento per causa imputabile alla società.

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ART. 2255 – conferimento di

crediti

• il socio conferente risponde dell'insolvenza del debitore ceduto come nel caso di cessione di crediti pro solvendo, nei limiti del valore assegnato al conferimento.

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PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Patrimonio sociale: • complesso di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla

società,

• inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci, il suo valore corrisponde alla somma del valore dei conferimenti e, dunque, corrisponde con il valore del capitale sociale;

• successivamente subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società, sicché la sua effettiva consistenza andrà periodicamente accertata attraverso la redazione del bilancio di esercizio che contiene, appunto, la situazione patrimoniale.

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Patrimonio netto:

è la differenza positiva tra attività e passività

che si determina all'esito dell'esercizio.

FUNZIONE DI GARANZIA DEL PATRIMONIO SOCIALE E, IN PARTICOLARE, ALL'ATTIVO PATRIMONIALE.

Si tratta della garanzia generica dei creditori della società (2740); garanzia principale quando essi possono aggredire anche il

patrimonio personale dei soci, garanzia esclusiva nelle società di capitale dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

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Capitale sociale (nominale):

• è, invece, un'entità numerica, una cifra che rappresenta ed esprime il valore in denaro dei conferimenti come valutati nell'atto costitutivo della società.

• Capitale 100 significa che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società avevano tale valore monetario.

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Esprime un valore storico

• in quanto esso rimane immutato nel corso della vita della società

• quale elemento dell'atto costitutivo, finché non venga aumentato (con nuovi conferimenti) o ridotto (per es. per perdite)

• in entrambi i casi con una necessaria modifica dell'atto costitutivo.

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Funzione vincolistica

• esprime il valore delle attività patrimoniali che

i soci si sono impegnati a non distrarre dall'attività d'impresa e che non possono ripartirsi per tutta la vita della società.

• se essi hanno indicato e fissato un capitale nominale pari a 100, si impegnano a mantenere in società attività per questo valore di 100 anche se non ci siano debiti da pagare.

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• In ciò emerge il suo rilievo ai fini della indivIduazione di eventuali utili da ripartire:

• perchè i soci possono ripartirsi durante la vita della società soltanto la parte di patrimonio netto (attività meno passività) che superi l'ammontare del capitale sociale.

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LEGAME TRA CAPITALE

SOCIALE E PATRIMONIO

E' in ciò:

che la cifra del capitale sociale indica la frazione del patrimonio netto che non è distribuibile tra i soci ed assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all'attività sociale.

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UTILI

• Il capitale sociale è iscritto in bilancio tra le passività della società, insieme ai debiti.

• UTILE DI BILANCIO = ATTIVITA' – PASSIVITA' – CAPITALE SOCIALE

• UTILE DI BILANCIO = ATTIVITA' – (PASSIVITA' + CAPITALE SOCIALE)

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• In tutte le società, pertanto, il capitale sociale è il termine di riferimento per capire periodicamente e con il bilancio di esercizio se la società ha conseguito utili o perdite. Gli utili ci saranno se le attività superano le passività aumentate del capitale sociale.

• ATTIVITA' 600 – ATTIVITA' 600 –

• PASSIVITA' 300 – PASSIVITA‘ 600 –

• CAPITALE SOCIALE 100 = CAPITALE SOCIALE 100 =

• UTILE 200 PERDITA 100

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G L I A S P E T T I P A T R I M O N I A L I

• due norme imperative, nel rispetto delle quali la ripartizione di utili e

perdite è rimessa agli accordi tra i soci:

se nulla è pattuito circa la ripartizione:

a) la partecipazione a utili/perdite si presume proporzionale ai conferimenti

respon=

sabilità

utili e

perdite

a) divieto di distribuire utili non realmente conseguiti art. 2303

b) divieto del patto leonino art. 2265

creditori

particolari

Le società di persone

S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O

b) se il contratto prevede solamente le rispettive partecipazioni ai

guadagni, nella stessa misura si determineranno quelle alle perdite

• socio d’opera: se non determinate dal contratto, entità del conferimento

e partecipazione a utili/perdite sono fissate dal giudice ”secondo equità”

art. 2263

beneficium excussionis: il creditore sociale può aggredire il patrimonio

personale solo se abbia inutilmente aggredito il patrimonio sociale

art. 2304

• illimitata e solidale: il patto di limitazione della responsabilità, inopponibile

ai terzi, è invece pienamente efficace tra i soci

in caso di proroga societaria, hanno tre mesi dall’iscrizione per opporsi

• possono chiedere la liquidazione della quota, valersi sugli utili spettanti al

socio e compiere atti conservativi (es., sequestro conservativo)

art. 2305

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I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

• unanimità: modificazione del contratto sociale art. 2252

• maggioranza (per teste) degli altri soci: esclusione del socio art. 2287

maggioranza

e unanimità:

regole

dispositive

dettate dal

codice

• unanimità: decisione di scioglimento della società art. 2272

• maggioranza (per quote) di tutti i soci: decisione sul veto di un socio

amministratore al compimento di atti di gestione di altro socio

art. 2257

maggioranza

e unanimità:

nessuna

indicazione

nel codice

Le società di persone

S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O

• unanimità: nomina e revoca dei liquidatori art. 2275

• maggioranza (per quote): proposta di ammissione al concordato prev. art. 152

• nomina dell’amministratore con atto separato e sua revoca art. 2259

• decisione di effettuare nuovi conferimenti

• mutamento del sistema di amministrazione

• nomina e revoca della facoltà di rappresentare la società

• approvazione del rendiconto da parte dei soci non amministratori art. 2261

• consenso per l’uso personale dei beni sociali art. 2256

• esclusione della ripartizione degli utili art. 2262

• consenso per l’esonero dall’obbligo di non concorrenza art. 2301

• proroga societaria; revoca liquidaz.; ripartizione in natura beni residuati da liquidaz.

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I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

• tutti i soci sono amministratori (a meno che non abbiano pattuito la

limitazione della responsabilità) – no all’amministrazione a terzi estranei

art. 2257

se l’investitura deriva da atto separato, è possibile senza giusta causa

nomina

ammini=

strazione

• manca disciplina specifica – potere di amministrare deriva dal contratto

• necessario il consenso del socio amministratore a meno di giusta causa art. 2259 revoca

• il potere amministrativo è esercitato disgiuntamente: un socio non deve

nemmeno informare gli altri soci dell’intenzione di compiere un dato atto

art. 2257

tuttavia, prima di ciascun atto chi ne venga a conoscenza può opporsi

regime

dispositivo

• rinvio a norme sul mandato, in quanto compatibili: diligenza ex art. 1710 art. 2260

altri sistemi: amministrazione solo ad alcuni; amministraz. congiuntiva art. 2258

• funzione spetta a tutti gli amministratori e si estende a tutti gli atti che

rientrano nell’oggetto soc. (salvo limitazioni, opponibili a terzi se iscritte)

art. 2266

art. 2298

• soci non amministratori: hanno diritto di avere notizie su svolgimento di

affari, consultare i documenti, ottenere un unico rendiconto complessivo

art. 2661

diritti e

obblighi

rappre=

sentanza

atti di ordinaria/straordinaria amministrazione, custodia del patrimonio,

tenuta di libri e scritture contabili, cura degli adempimenti pubblicitari

I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

Gestione e rappresentanza

• tutti i soci sono amministratori (a

meno che non abbiano pattuito la

limitazione della responsabilità) -

no all’amministrazione a terzi

estranei

• la rappresentanza spetta a tutti

gli amministratori e si estende a

tutti gli atti che rientrano nello

oggetto soc. (salvo limitazioni,

opponibili a terzi se iscritte).

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S C I O G L I M E N T O D E L R A P P O R T O S O C I A L E D I U N S O C I O

• non espressamente prevista dalla legge

la liquidazione della quota viene assorbita dal procedimento, purché:

a) lo scioglimento intervenga entro sei mesi dalla morte

morte

cessione

• salva diversa disposizione contratt., liquidazione della quota agli eredi art. 2284

1) a seguito della morte, si dispone lo scioglimento dell’intera società

Le società di persone

S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O

b) nel frattempo non siano proseguite le operazioni sociali

2) a seguito della morte, si dispone la continuazione del rapporto sociale

con i successori, sempre che questi vi acconsentano

1) ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta

a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci

art. 2285

non può esservi obbligo al subingresso, né ciò può essere automatico

in ambo i casi si tratta di cause di recesso indisponibili ex lege

2) inoltre, si può inderogabilmente recedere quando sussista giusta causa

possibili

volontà

diverse

dei soci

recesso

il contratto può aggiungere altre cause (anche di recesso ad nutum)

• non richieste particolari forme (ma il recesso va manifestato a tutti i soci)

con effetto dopo 3 mesi da preavviso, o subito se è per giusta causa

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S C I O G L I M E N T O D E L R A P P O R T O S O C I A L E D I U N S O C I O

1) fallimento del socio art. 2288

2) vicende personali

(es. socio interdetto, inabilitato, condannato a pena con interdizione)

esclusione

di diritto 2) liquidazione della quota ottenuta dai creditori particolari del socio, se

a seguito di proroga tacita l’iscritto termine di durata perda efficacia

art. 2307

1) socio colpevole di gravi inadempimenti

(es. violazione obb. di concorrenza; divieto uso personale di beni sociali)

liqui=

dazione

Le società di persone

S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O

• sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti

(es. perimento del bene prima che il trasferimento abbia avuto luogo,

qualora il conferimento consista nel trasferimento della sua proprietà)

• decisione se risolvere il rapporto secondo crit. di maggioranza per teste art. 2287

• l’importo da liquidarsi va determinato in base allo stato patrimoniale nel

giorno dello scioglimento, tenendo conto delle operazioni in corso

art. 2289

forma libera (ma va comunicata al socio; opposizione entro trenta gg.)

creditori tutelati dai patr. personali, compreso quello del socio cessato art. 2290

l’importo da liquidare e da corrispondere all’ex socio si preleva dal

patrimonio sociale, anche al costo di dover ridurre il capitale sociale

esclusione

facoltativa

procedi=

mento