Assessorato programmazione e sviluppo territoriale...

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Pag. 1 Servizio riqualificazione urbana e promozione della qualità architettonica Arch. Claudia Mazzoli Assessorato programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione Indirizzi sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

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Servizio riqualificazione urbana e promozione della qualità architettonica

Arch. Claudia Mazzoli

Assessorato programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione

Indirizzi sui requisiti di rendimento energetico esulle procedure di certificazione energetica degli edifici

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DIRETTIVA 2002/91/CE“Rendimento energetico

Nell’edilizia”

DIRETTIVA 2006/32/CE“Efficienza degli usi finali

Dell’energia e serviziEnergetici”

D.Lgs 19 AGOSTO 2005, n. 192“Attuazione della direttiva 2002/91/ce

Relativa al rendimento energeticoNell’edilizia”

L.R. 26/2004“Disciplina della programmazione

energetica territoriale”

L.R. 20/2000Tutela e uso del territorio

L.R. 31/2002“Disciplina generale

dell’edilizia

Quadro normativo di riferimento dell’atto

MAG/GIU 2008Approvato dal

Consiglio dei Ministriil D.Lgs che recepiscela Direttiva 2006/32/CE

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Cos’è un atto di indirizzo e coordinamento

E’ previsto dall’art.16 della LR 20/2000

FINALITA’:

• coordinare le funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni con la finalità di assicurare uno sviluppo coordinato ed omogeneo di tali funzioni.

• definire un lessico comune utilizzato nell’intero territorio regionale pur garantendo l’autonomia delle scelte di pianificazione.

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> I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti

> Le metodologie per la valutazione della prestazione energetica

> La certificazione energetica degli edifici

> Il sistema relazionale tra operatori, cittadini e PA

> L’esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti

> L’allestimento del sistema informativo regionale

> Le misure di sostegno e promozione per l’incremento dell’efficienza energetica

L’atto disciplina

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> Utilizzo integrato degli strumenti di incentivazione e promozione di politica energetica e degli strumenti di pianificazione urbanistica e di regolazione dell’attività edilizia

> Integrazione dei requisiti prestazionali per una edilizia di qualità

> Certificazione energetica come strumento di sensibilizzazione e orientamento all’uso razionale dell’energia

> Monitoraggio dell’efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico attraverso il Sistema Informativo Territoriale

Caratteristiche e finalità dell’atto

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Dal 1 luglio 2008 è obbligatorio

> il rispetto dei REQUISITI MINIMI

> le disposizioni inerenti la “Documentazione tecnica, titoli abilitativi,accertamenti”

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L’obbligo del rispetto dei requisiti minimi si applica:

• agli interventi di cui al punto 3.1. per i quali, a decorrere dal 1 luglio 2008, siapresentata richiesta di permesso di costruire ovvero denuncia di inizioattività.

• alle opere e gli interventi di cui all’art.7 della LR 31/02.(Ad es. : OO.PP, Accordi di programma, ecc.)

• agli interventi di cui al punto 3.1 che rientrano in “attività edilizia libera”(art.4, LR n. 31/2002 , ad esempio nel caso “sostituzione di generatori dicalore” )

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Documentazione tecnica a corredo dei progetti

Ai progetti relativi la presentazione o richiesta di un titolo abilitativo e le Opere e interventi di cui all’art.7 della LR 31/02 deve essere allegata:

• la relazione tecnica art.28, L.10/91

• una dichiarazione del progettista abilitato ai sensi art. 481 del C.P. con laquale si assevera la conformità del progetto ai requisiti minimi di cui agli all.2e 3 dell’atto.

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Sanzioni

Soggetto che redige la relazione tecnica ai sensi art.28 L.10/91 :• sanzione amministrativa art.15 D.Lgs 192/05.

Soggetto che presenta o richiede titolo abilitativo :sanzione penale : art.481 del codice penale (conseguenza della LR 31/02 )•sanzione amministrative : art.15 D.Lgs 192/05.

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Verifica delle opere edilizie

Scheda tecnica descrittiva (art.20 LR n.31/02)riporta vari dati tra cui le prestazioni fornite in ordine ai requisiti tecnici obbligatori

Documentazione allegata alla scheda tecnica descrittiva:• dichiarazione di conformità delle opere ( o dell’edificio) al progetto e ai

requisiti minimi dell’atto • attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui

all’allegato 5.

Sanzioni:L’inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4.6 dell’atto comporta l’applicazione delle sanzioni di cui art.15 D.Lgs 192/05.

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Attestato di qualificazione energetica

Chi fa l’attestato di qualificazione energeticaE’ redatto da tecnici abilitati in riferimento ai propri ambiti di competenzaE’ asseverato dal Diretto dei Lavori

Cos’è l’attestato di qualificazione energeticaE’ un attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto e alle norme di riferimento vigenti.

ContenutiVedere allegato 5 nella Parte Seconda dell’atto.

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Documentazione conservata dal Comune

Relazione tecnica art.28, L.10/91

Dichiarazione di conformità contenuta nella presentazione o richiesta del titolo abilitativo ( ved. art.10, e art.13 della LR n.31/02)

Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi dell’atto integrata alla scheda tecnica descrittiva (art.20 LR 31/02)

Attestato di qualificazione energetica integrato alla scheda tecnica descrittiva (art.20 LR 31/02)

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Standard prestazionali differenziati per tipologie di interventi

>Edifici di nuova costruzione

>Demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti

>Ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile > 1000 m2

>All’ ampliamento di edifici con volume riscaldato della nuova porzione >20% dell’edificio esistente e comunque quando l’ampliamento è > 80 m2

>Ristrutturazione totale di edifici di piccole dimensioni (< 1000m2)

>Ristrutturazioni parziali di edifici esistenti>Manut.straordinaria dell’involucro edilizio

>Recupero dei sottotetti per finalità d’uso>Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti

con volume riscaldato della nuova porzione < 20% dell’edificio esistente e < 80 m2

>Nuove installazioni/ristrutturazioni degli impianti termici>Sostituzione generatore di calore

Tipologia BTipologia B(Applicazione limitata)(Applicazione limitata)

Tipologia ATipologia A(Applicazione integrale )(Applicazione integrale )

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E1. Residenze e assimilabili

E2. Uffici e assimilabili

E3. Ospedali, cliniche, case di cure o assimilabili

E4. Attività ricreative o di culto e assimilabili

E5. Attività commerciali e assimilabili

E6. Attività sportive

E7. Attività scolastiche e assimilabili

E8. Attività industriali artigianali e assimilabili

Edifici adibiti a:

Categorie di edifici a cui si riferisce l’atto(DPR 412/93)

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a) Immobili che ricadono nella disciplina del Codice dei beni culturali, quelli di valore storico-architettonico ed edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica locale (ai sensi art. A-9, commi 1e2 Allegato a LR 20/00)

b) Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenzialiquando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo medesimo

c) Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2

d) Impianti installati ai fini del processo produttivo anche se utilizzati in modo non predominante per gli usi tipici del settore civile

Categorie di edifici ed impianti esclusi

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> Sostanziale allineamento con i requisiti nazionali

> Anticipazione al 2008 dei requisiti fissati dallo Stato per il 2010

> Miglioramento di alcuni requisiti prestazionali (es. raffrescamentoestivo)

> Più stringenti requisiti di valorizzazione delle fonti rinnovabili

> Elementi di flessibilità per rispettare i requisiti di valorizzazione delle fonti rinnovabili: gli impianti consortili o comunali

REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Elementi innovativi dell’Atto regionale rispetto alla legge nazionale

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Caratteristiche climatichedell’area di insediamento (GG)

Rapporto di forma dell’edificio (S/V)

Tipologia d’uso dell’edificio

Tipologia dell’intervento edilizio

Requisiti minimi di prestazione energetica differenziati per:

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6.6 – Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate

Punti: 18, 19, 20, 21

6.5 - Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l’uso razionale dell’energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)

Punti: 17

6.4 - Contenimento dei consumi energetici in regime estivo

Punti: 14, 15, 16

6.3 - Controllo della condensazionePunti: 13

6.2 - Rendimento globale medio stagionale degli impianti termici

Punti: 3, 9, 10

6.1.2 - Prestazione energetica degli edificiPunti: 2

6.1.1 - Prestazione energetica degli edificiPunti: 1, 11, 12ALLEGATO 3 ALLEGATO 2

Requisiti minimi di prestazione energetica

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Requisiti minimi di prestazione energetica

Modalità per compilare relazione tecnica art.28L.10/91 e metodi di calcolo per alcune prestazioni

Punti: 23, 24, 25, 26

Prestazioni degli impianti in fase di progettazione termotecnica

Punti: 7, 8

Casi specifici che riguardano interventi relativi a edifici con più di 4 u.i. appartenenti alle categorie d’uso E1 e E2:• è obbligatorio imp. centralizzato per interventi di cui al punto 3.1, lett.a• è vietato trasformare l’imp.centralizzato in imp.individuali per ogni u.i. in tutti gli edifici esistenti.•Se tecnicamente possibile devono essere interventi per la contabilizzazione e termoregolazione del calore nel caso di interventi sull’imp.termico

Punti: 4, 5, 6,CONTENUTIALLEGATO 2

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Requisiti prestazionali

per gli interventi di tipologia A

Interventi di cui alla lett.a) e b) del punto 3.1 – Parte prima

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••gg ≥ (75+3 (75+3 lglg PnPn) %) %

1) VALORE LIMITE DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (EPi) E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (EPacs)

2) VALORE LIMITE DEL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO (••) :

Dove pn = potenza utile nominale del generatore (espressa in kW) Per pn > 1000 kW la formula precedente non si applica e la soglia minima di •• deve essere pari a 84%

EpEpii//acsacs < < EPEPIlimIlim

6.1.1 - Prestazione energetica degli edifici

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3) VALORE DELLA TRASMITTANZA (U) DELLE STRUTTURE EDILIZIE DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI O U.I. CONFINANTI NEL CASO DI PARETI DIVISORIE VERTICALI E ORIZZONTALI. VERIFICA CHE U

OPPURE

NEL CASO IN CUI L’EDIFICIO HA UNA SUP.TRASPARENTE / SUP.UTILEINFERIORE A 0,18 IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA PUÒ ESSERE OMMESSO SE LE OPERE SONO PROGETTATE E REALIZZATE RISPETTANDO LE PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO 11 DELL’ALLEGATO 2 PARTE SECONDA.

U U • 0,8 W/M2 K.

(segue)

6.1.1 - Prestazione energetica degli edifici:

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6.3 – Controllo della condensazione

6.5 – Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l’uso razionale dell’energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)

VERIFICA DELL’ASSENZA DI CONDENSAZIONI SUPERFICIALI E DI QUELLE INTERSTIZIALI DELLE PARETI OPACHE.

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6.4 - Controllo dei consumi energetici in regime estivo

A) Sistemi per la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare (chiusure trasparenti/serramenti e chiusure

opache)

B) Riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate

Devono essere valutati e documentati in modo sinergico i seguenti aspetti:

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(segue)

6.4 - Controllo dei consumi energetici in regime estivo

C) Comportamento termico delle chiusure opache:- Massa termica delle pareti opache verticali orizzontali

e/o inclinate dell’involucro

- Controllo del comportamento termico dell’involucro inregime estivo

D) Ventilazione naturale degli edifici.

Devono essere valutati e documentati in modo sinergico i seguenti aspetti:

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LINEA “ELETTRICA”* P > 1 kW per unità abitativa* P > 0,5 kW per ogni 100m2 di Sup.

utile di edifici non residenziali.

6.6 – Utilizzo di FER o assimilate

LINEA “TERMICA”* 50% fabbisogno annuo di energia

primaria per la produzione di acqua calda sanitaria da coprire con le fonti rinnovabili

E’ previsto l’OBBLIGO di utilizzo di fonti rinnovabili

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(segue)

6.6 – Utilizzo di FER o assimilate

La prescrizione prevista per la produzione :

• di ENERGIA TERMICA si intende SODDISFATTA in caso di collegamento dell’edificio alle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

• di ENERGIA ELETTRICA E TERMICA si intendono SODDISFATTA anche con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del Comune dove è ubicato l’immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento.

IMP.: verificare la quota di potenza da soddisfare con FER e quella prodotta dagli impianti alimentati da FER.

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Le modalità applicative riferite :• alle quote da soddisfare per la produzione di ENERGIA ELETTRICA E TERMICA,

• la partecipazione alle quote equivalenti in potenza di imp. alimentati da FER,• l’obbligo di collegamento al teleriscaldamento e/o teleraffrescamentosono definite con gli strumenti urbanistici comunali,

sono stabilite con gli strumenti urbanistici comunali.

I Comuni, nell’ambito dell’elaborazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici, individuano le zone idonee a realizzare impianti di produzione di energia a fonti rinnovabile (vedere punto 22 – All.2 –P.2°)

(segue)

6.6 – Utilizzo di FER o assimilate

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Fissati questi standard prestazionali…

…ricerca libera delle migliori soluzioni progettuali!

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Requisiti prestazionali

per gli interventi di tipologia B

Interventi di cui alla lett.c) del punto 3.1 – Parte prima

•Interventi quali:•Ampliamenti volumetrici •Ristrutturazione totale di edifici esistenti di SU < mq.1000•Ristrutturazione parziale•Manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio•Recupero di sottotetti per finalità d’uso

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6.1.2 - Prestazione energetica degli edifici

VALORE DELLA TRASMITTANZA (U) DELLE STRUTTURE EDILIZIE DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI O U.I. CONFINANTI NEL CASO DI PARETI DIVISORIE VERTICALI E ORIZZONTALI.

U U • 0,8 W/M2 K.

U U • UU lim

VALORE DELLA TRASMITTANZA (U) DELLE CHIUSURE OPACHE E TRASPARENTI SU CUI SI INTERVIENE

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Requisiti prestazionali

per gli interventi di tipologia B

Interventi di cui alla lett.c) del punto 3.1 – Parte prima

Interventi quali:•Nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico esistente

•Sostituzione di generatore di calore

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••g : RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE(nel caso di nuova installazione o ristrutturazione degli impianti termici)

SE P ≥ 100 kW OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICAva allegata alla relazione tecnica art.28, L.10/91

••gg ≥ (75+3 log (75+3 log PPnn) %) %

••u : RENDIMENTO TERMICO UTILE in condizioni nominali(nel caso di sostituzione di generatori di calore)

6.2 – Rendimento globale medio stagionale dell’imp. termico

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6.5 – Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l’uso razionale dell’energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)

6.6 – Utilizzo di FER o assimilateE’ previsto l’OBBLIGO di utilizzo di fonti rinnovabili per quanto riguarda la sola LINEA “TERMICA” nel solo caso di nuova installazione o ristrutt. di imp.termico.

* 50% fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria da coprire con le fonti rinnovabili

N.B.: Valgono le precisazioni che indicate nelle slite precedenti per l’utilizzo di FER.

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Disciplina della certificazione energetica: ambiti di obbligatorietà

*edifici di nuova costruzione

*demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti

*ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m2

*edifici venduti in blocco

*singole unità immobiliari messe in vendita

*edifici o singole unità immobiliari soggette a locazione

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Disciplina della certificazione energetica: ulteriori ambiti di obbligatorietà del certificato

>L’ attestato di certificazione energetica è necessario per accedere a incentivi, sgravi fiscali, contributi o agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, unità immobiliare o impianto.

>I contratti nuovi o rinnovati relativi alla gestione di edifici e/o impianti energetici ovvero alla realizzazione di programmi di miglioramento energetico riferiti ad edifici pubblici, debbono dotarsi, a cura dell’aggiudicatario, dell’attestato di certificazione energetica.

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Disciplina della certificazione energetica: contenuti dell’attestato

> L’attestato comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e degli impianti, la posizione dell’indice di efficienza energetica propria dell’edificio rispetto alle classi prestazionali fissate della Regione e ai valori vigenti a norma di legge e infine suggerimenti in merito agli interventi di miglioramento della prestazione energetica più convenienti in termini di costi/benefici.

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Disciplina della certificazione energetica: regime transitorio

> Fino all’entrata in funzione del sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da un attestato rilasciato in base a una procedura di certificazione stabilita da un Comune, da una Provincia o da altre Regioni, ferma restando la conformità dell’attestato a quanto disposto dall’atto regionale (Allegati 7, 8, 9).

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Disciplina della certificazione energetica: i soggetti certificatori (1)

> Tecnici qualificati singoli o associati, in possesso di diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali, ovvero diploma di geometra o perito industriale

> Società di ingegneria

> Società di servizi energetici

> Enti pubblici, organismi di diritto pubblico

> Organismi di ispezione, pubblici o privati, accreditati

> Organismi di certificazione, pubblici o privati, accreditati

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> Le società, gli enti, gli organismi in precedenza citati devono essere dotati di tecnici qualificati.

> La qualificazione dei tecnici è comprovata, oltre che dal possesso dei titoli di studio in precedenza detti, da:

* un’ esperienza almeno annuale nel campo della progettazione energetica, diagnosi energetica, gestione dell’uso razionale dell’energia ovvero dalla partecipazione a un corso di formazione o aggiornamento professionale riconosciuto dalla Regione.

Disciplina della certificazione energetica: i soggetti certificatori (2)

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Disciplina della certificazione energetica: il sistema regionale di accreditamento

* a individuare l’organismo regionale di accreditamento

* a definire le tariffe per l’accreditamento

* ad approvare la procedura di accreditamento

> La Giunta regionale provvede:

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Disciplina della certificazione energetica: l’Organismo regionale di accreditamento

* gestire il sistema di accreditamento

* vigilare e controllare i soggetti certificatori accreditati

* gestire e aggiornare l’elenco dei soggetti accreditati attraverso un sistema on-line

> All’Organismo regionale di accreditamento compete:

>La Regione può conferire all’Organismo di accreditamento ulteriori compiti (come specificato nell’atto)

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Accordi per la promozione di servizi di efficienza energetica a favore degli

utenti finali (es. diagnosi energetiche)

Contributi agli EELL per la formulazione e attuazione di programmi e progetti di riqualificazione energetica di edifici

pubblici e di sistemi urbani

Intese con Istituti bancari per l’apertura di linee di credito

agevolato

Ricerca applicata e attività sperimentali

Funzioni di indirizzo e coordinamento degli Enti Locali

per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e di

regolamentazione edilizia

Formazione degli operatori pubblici e privati

Campagne di sensibilizzazione degli utenti finali

Misure regionali di sostegno e incentivazione

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FINE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!