Aspetti legali nella realizzazione e gestione di progetti WEB

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Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto Diritto – Internet – Nuove tecnologie www.studiolegalevicenzotto.it [email protected] Aspetti legali nella realizzazione e gestione di progetti WEB #UDINE SMART 2012 - DITEDI paolo.vicenzotto@virgilio .it

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Studio Legale Avv. Paolo VicenzottoDiritto – Internet – Nuove tecnologie

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Aspetti legali nella realizzazione e gestione di

progetti WEB

#UDINE SMART 2012 - DITEDI

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Importanza:

• 1) per professionalità e qualità del prodotto/servizio offerto

• 2) per non incorrere nelle sanzioni e relativa responsabilità professionale

• 3) per garantire il valore economico del sito

• Sito = bene immateriale valutabile nell’avviamento

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Temi •1) tutela del marchio e nome a dominio•2) tutela diritti d’autore nei contenuti web•3) tutela nelle ricerche e marketing•4) obblighi d.lgs 70/03•5) obblighi d.lgs 196/03•6) consumatore•7) aspetti fiscali e societari

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Attenzione:

• Questo è lo scheletro legale del sito web, partendo da un e-commerce semplice.

• Escludo tutta la parte del contratto che dipende da cosa e a chi si vende!

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1) obblighi d.lgs 70/03

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

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Recepita con il D.lgs 70/03

• Prevede una serie di obblighi che si sommano a

• a) copyright • b) privacy • c) diritto consumatore

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E che generano legal disclaimer e clausole contrattuali

• D.lgs 70/03 a chi si applica? Ai «prestatori di servizi della società dell’informazione»

• a. "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

• b. "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

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• Vuoi fuggire dalla legge italiana, abboccando a società che ti garantiscono che i server sono in Russia??? (magari per fare aste al ribasso o azzardo???)

• Difficile. Teoria dello stabilimento• "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica

mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;

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• SPECIFICHIAMO COMUNQUE CHE

• 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:• a. I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con

l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico;

• b. le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;

• c. le intese restrittive della concorrenza;• d. le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti

stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;• e. le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un

nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;• f. la rappresentanza e la difesa processuali;• g. i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i

giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.

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• Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva)• 1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società

dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.

• 2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.

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PRINCIPI DI LIBERTA’ E LIBERA CONCORRENZA

• Tanto che il D.Lgs 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) prevedeva la preventiva comunicazione al Comune dell’inizio attività e-commerce

• Caso cannocchiali• L’art. 22 “chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del

presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000”.

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ABROGATO

Informazioni OBBLIGATORIE

• Nel sito web sono obbligatorie le informazioni indicate all’art. 7 del D.lgs 70/03 e devono essere sempre aggiornate

• 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi*, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

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a. il nome, la denominazione o la ragione sociale;b. il domicilio o la sede legale;c. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;d. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;e. gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

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f. per quanto riguarda le professioni regolamentate:•1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;•2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;•3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;g. il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;h. l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

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i. l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

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Altre informazioni• Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)SUL SITO SI deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima

dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni

1. le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;2. il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;3. i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli

errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;4. gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;5. le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;6. l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

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IL CONTRATTO

• Dipende da cosa vendo…

• PERO’

• Come si accetta?

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• COS’E’ UN CONTRATTO?

• Stretta di mano!

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• PERO’

• Serve approvazione specifica e per iscritto ai sensi dell’art. 1341 e 1342 e Codice Contratto

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• clausole vessatorie, ossia quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, le quali devono essere approvare separatamente per iscritto, affinché su di esse sia richiamata l'attenzione di chi aderisce, in modo tale da evitare che il predisponente approfitti della disattenzione altrui.

• In particolare, occorre la specifica sottoscrizione di ogni clausola vessatoria oppure un'apposita dichiarazione che la richiami, riportando di ciascuna il numero d'ordine e il suo contenuto.

• La mancata approvazione per iscritto di tali clausole comporta la nullità [v. 1419] delle clausole vessatorie.

• Le clausole vessatorie sono tassative, ossia sono solo quelle indicate dalla norma; tuttavia, la giurisprudenza tende ad ampliare la portata di queste clausole.

• La l. 6-2-1996, n. 52, dando attuazione alla Direttiva Cee 13/93, ha altresì previsto, al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore, ulteriori ipotesi di clausole vessatorie dei contratti aventi ad oggetto cessione di beni e prestazione di servizi [v. 1469bis ss.].

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FIRMA DIGITALE?FIRMA DEBOLE?POINT AND CLICK?

Attenzione:

Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Cioè in «supporto duraturo» Dir 97/7

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Causa C‑49/11•Content Services Ltd – contro - Bundesarbeitskammer

Conclusioni 47. Alla luce delle considerazioni svolte, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Wien nei termini seguenti:

«Non soddisfa i requisiti imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, la messa a disposizione delle informazioni richieste dalla norma precitata su una pagina web alla quale il cliente può accedere selezionando un collegamento ipertestuale (link) mostratogli al momento della conclusione del contratto»..

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).

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• Anche perché:

• Art. 14• Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve,

senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente

• 1) un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, • 2) le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio • 3) l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso,

dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

• OLTRE QUANTO DIREMO SUL CONSUMATORE

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• Art. 21 (Sanzioni)• 1. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8,

9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro

• 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati

• 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24

della legge 24 novembre 1981, n. [email protected]

• PERTANTO, ai sensi del d.lgs 70/03

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Termini legaliArt. 7 D.lgs 70/03

Contratti e procedure di acquisto a norma

• Codice in materia di protezione dei dati personali

• 2 principi

• INFORMARE• OTTENERE CONSENSO

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2) obblighi d.lgs 196/03

• Nel disclaimer privacy in home page è necessario indicare tutte le informazioni di trattamento di dati personali che avvengono, anche all’insaputa dell’utente, nel sito web

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Rubiamo e adattiamo l’informativa del Garante!!!

Novità dell’altro ieri… (dal 1/06/12)

• D.Lgs 69/12 e D.Lgs 70/12• recepimento italiano della direttiva

europea in materia di privacy nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico

• Modifiche al codice privacy e al codice delle comunicazioni elettroniche

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• OBBLIGO di Opt In per l’acquisizione e gestione del consenso• per il trattamento dei dati di traffico a fini di commercializzazione di servizi di

comunicazione elettronica • per la fornitura di servizi a valore aggiunto (modifica all’articolo 123)• per l’installazione dei cookie (articoli 121 e 122) • per l’invio con mezzi automatizzati (senza l'intervento di un operatore) di

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (modifiche all’articolo 130)

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Mi soffermo su questo, perché ne sentiremo parlare a lungo…

• Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o dell'utente” del Codice Privacy recita:

• ”L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.”

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La tutela del consumatore: il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.

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3) Codice del consumo

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Il B2C: il consumatore• Il consumatore è:• il soggetto che agisce per fini che non

rientrano nel quadro della sua attività professionale (art. 2 della Direttiva CE 93/13)

• la persona fisica che agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta (art. 1 del D. Lgs. 185/99)

• la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (Codice del Consumo)

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Codice del consumo• a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce

per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmentesvolta;

• b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

• c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;

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Informazioni (art. 5)• 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma

1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

• 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

• 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, talida assicurare la consapevolezza del consumatore.

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Contenuto minimo delle informazioni (art. 6)

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di

un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno

all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questisiano determinanti

per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove

utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

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Indicazioni in lingua italiana

• 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

• 2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

• 3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

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Contratti a distanza (art. 50)

Ai fini della presente sezione si intende per: • a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi

stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

• b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

• c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

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Informazioni (art. 52)1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della restazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso,ai sensi dell'articolo 55, comma 2; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

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Informazioni (art. 52)2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

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Informazioni (art. 52)3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sonofornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53. 5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

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Conferma scritta (art. 53)1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52,comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo,inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;

b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

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Conferma scritta (art. 53)

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

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Esecuzione del contratto (art. 54)1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

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Il Codice: esercizio del diritto di recesso (art. 64)

• 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

• 2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque,condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

• 3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specificac omunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cuial comma 1, della merce ricevuta.

GRAZIE!!!

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