Arbitrato e conciliazione sul lavoro

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Frontespizio Progetto di Legge Nascondi n. pagina Stampa XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441-quater-B Pag. 1 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167) (Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 novembre 2009 presentato dal ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) dal ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA) dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) dal ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e dal ministro della giustizia PDL 1441-quater-B http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apr... 1 of 127 03/04/2010 11:21 AM

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riforma del marzo 2010

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XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441-quater-B

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATIil 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167)

(Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441,stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 26 novembre 2009

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia

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(ALFANO)

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, dicongedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego,di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchémisure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di

controversie di lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 30 novembre 2009

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TESTOapprovato dalla Camera dei deputati

torna suTESTO

modificato dal Senato dellaRepubblica

Art. 1.(Delega al Governo per la revisione

della disciplina in tema di lavoriusuranti).

Art. 1.(Delega al Governo per la revisione

della disciplina in tema di lavoriusuranti).

1. Il Governo è delegato adadottare, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi diriassetto normativo, al fine diconcedere ai lavoratori dipendentiimpegnati in particolari lavori oattività e che maturano i requisiti perl'accesso al pensionamento a

decorrere dal 1o gennaio 2008 lapossibilità di conseguire, sudomanda, il diritto al pensionamentoanticipato con requisiti inferiori aquelli previsti per la generalità deilavoratori dipendenti, secondo iprincìpi e criteri direttivi di cuiall'articolo 1, comma 3, della legge 24

1. Identico.

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dicembre 2007, n. 247. Restanoferme le modalità procedurali perl'emanazione dei predetti decretilegislativi indicate nei commi 90 e 91e le norme di copertura finanziaria dicui al comma 92 del citato articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n.247.

2. I princìpi e criteri direttividi cui all'articolo 1, comma 3,della legge 24 dicembre 2007, n.247, nel cui rispetto il Governo èdelegato ad adottare la revisionedella disciplina in tema di lavoriusuranti di cui al comma 1, sonointegrati da una clausola disalvaguardia idonea a garantireun meccanismo di priorità nelladecorrenza dei trattamentipensionistici qualora, nell'ambitodella funzione di accertamentodel diritto al beneficio, emerganoscostamenti tra il numero didomande accolte e la coperturafinanziaria a disposizione.

Art. 2.(Delega al Governo per la

riorganizzazione di enti vigilati dalMinistero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali).

Art. 2.(Delega al Governo per la

riorganizzazione degli enti vigilati dalMinistero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali).

1. Il Governo è delegato adadottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in

1. Il Governo e delegato adadottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in

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vigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi finalizzati alla

vigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi finalizzati alla

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riorganizzazione dell'Istituto superioredi sanità, dell'Agenzia nazionale per iservizi sanitari regionali, dell'Istitutosuperiore per la prevenzione e lasicurezza del lavoro, degli Istitutizooprofilattici sperimentali, dellaCroce rossa italiana, della Legaitaliana per la lotta contro i tumori,dell'Agenzia italiana del farmaco,dell'Istituto per lo sviluppo dellaformazione professionale deilavoratori, dell'Istituto per gli affarisociali e della società Italia Lavoro Spanonché alla ridefinizione del rapportodi vigilanza del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche socialisugli stessi enti, istituti e società, inbase ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

riorganizzazione degli enti, istitutie società vigilati dal Ministero dellavoro, della salute e dellepolitiche sociali nonché allaridefinizione del rapporto di vigilanzadel Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali sugli stessi enti,istituti e società, ferme restando laloro autonomia di ricerca e lefunzioni loro attribuite, in base aiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione esnellimento dell'organizzazione e dellastruttura amministrativa degli enti,istituti e società vigilati, adeguando lestesse ai princìpi di efficacia,efficienza ed economicità dell'attivitàamministrativa e all'organizzazionedel Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, prevedendo,ferme restando le specifichedisposizioni vigenti per il relativopersonale in servizio alla data dientrata in vigore della presente legge,il riordino delle competenzedell'Istituto per lo sviluppo dellaformazione professionale deilavoratori, dell'Istituto per gli affarisociali e della società Italia LavoroSpa, nonché l'eventualetrasformazione di quest'ultima in entepubblico economico;

a) semplificazione e snellimentodell'organizzazione e della strutturaamministrativa degli enti, istituti esocietà vigilati, adeguando le stesse aiprincìpi di efficacia, efficienza edeconomicità dell'attivitàamministrativa e all'organizzazione delMinistero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, prevedendo,ferme restando le specifichedisposizioni vigenti per il relativopersonale in servizio alla data dientrata in vigore della presente legge,il riordino delle competenzedell'Istituto per lo sviluppo dellaformazione professionale deilavoratori, dell'Istituto per gli affarisociali e della società Italia LavoroSpa, nonché il riordino del sistemadegli enti e delle amministrazionie degli enti statali aventi compitidi vigilanza e controllo in materiadi sicurezza e salute nei luoghi di

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lavoro, prevedendo l'unificazionedelle attuali attività, sottopostead un unico coordinamento;

b) razionalizzazione eottimizzazione delle spese e dei costidi funzionamento, previariorganizzazione dei relativi centri dispesa e mediante adeguamentodell'organizzazione e della strutturaamministrativa degli enti e istitutivigilati ai princìpi e alle esigenze dirazionalizzazione di cui all'articolo 1,comma 404, della legge 27 dicembre2006, n. 296, riconoscendo il valorestrategico degli istituti preposti allatutela della salute dei cittadini;

b) identica;

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c) ridefinizione del rapporto divigilanza tra il Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali egli enti e istituti vigilati, prevedendo,in particolare, per il Ministero dellavoro, della salute e delle politichesociali la possibilità di emanareindirizzi e direttive nei confronti deglienti o istituti sottoposti alla suavigilanza;

c) ridefinizione del rapporto divigilanza tra il Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali egli enti e istituti vigilati, prevedendo,in particolare, per il Ministero dellavoro, della salute e delle politichesociali la possibilità di emanareindirizzi e direttive nei confronti deglienti o istituti sottoposti alla suavigilanza e per l'Istituto nazionaleper l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL) lapossibilità di emanare, nelquadro dei predetti indirizzi edirettive del Ministero, specifichedirettive all'Istituto superiore perla prevenzione e la sicurezza dellavoro (ISPESL) sulla materiadella sicurezza dei luoghi dilavoro, al fine di assicurare,anche attraverso la previsione di

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appositi modelli organizzativi atale scopo finalizzati, l'effettivocoordinamento in materiaprevisto dall'articolo 9 deldecreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, e la funzionalità delleattività di ricerca svoltedall'ISPESL rispetto agli obiettividefiniti a livello nazionale;

d) previsione dell'obbligo deglienti e istituti vigilati di adeguare ipropri statuti alle disposizioni deidecreti legislativi emanati inattuazione del presente articolo, entroil termine di sei mesi dalla data dientrata in vigore degli stessi.

d) identica.

2. I decreti legislativi di cui alcomma 1 sono emanati su propostadel Ministro del lavoro, della salute edelle politiche sociali, di concerto conil Ministro dell'economia e dellefinanze, con il Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione, conil Ministro dello sviluppo economico,nonché con il Ministro della difesalimitatamente al decreto legislativorelativo alla riorganizzazione dellaCroce rossa italiana, sentite leorganizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative eprevio parere della Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, chesi esprime entro trenta giorni dalladata di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, ilGoverno

2. Identico.

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può comunque procedere.Successivamente, gli schemi sonotrasmessi alle Camere perl'acquisizione del parere dellecompetenti Commissioniparlamentari, che si esprimono entroquaranta giorni dall'assegnazione;decorso tale termine, i decretilegislativi possono essere comunqueemanati. Qualora il termine perl'espressione del parere parlamentaredi cui al presente comma scada neitrenta giorni che precedono lascadenza del termine per l'adozionedei decreti legislativi di cui al comma1, quest'ultimo è prorogato di duemesi.

3. L'adozione dei decreti legislativiattuativi della delega di cui alpresente articolo non devecomportare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

3. Identico.

4. Entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente leggesi procede al riordino degli organicollegiali e degli altri organismi istituiticon legge o con regolamentonell'amministrazione centrale dellasalute, mediante l'emanazione diregolamenti adottati, ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400, nel rispettodei seguenti criteri:

4. Identico.

a) eliminazione delleduplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione dellecompetenze delle strutture che

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svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero dellestrutture, anche mediante la loroeventuale unificazione, a quellestrettamente indispensabiliall'adempimento delle funzioniriguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero deicomponenti degli organismi.

Art. 3.(Direttori scientifici degli Istituti

di ricovero e cura a caratterescientifico).

1. Al comma 3, primo periodo,dell'articolo 11 del decretolegislativo 16 ottobre

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2003, n. 288, le parole: «direttorescientifico,» sono soppresse.

2. Al comma 818 dell'articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «del direttorescientifico,» sono soppresse.

3. All'articolo 11 del decretolegislativo 16 ottobre 2003, n.288, dopo il comma 3 è aggiuntoil seguente:

«3-bis. Il rapporto di lavorodel direttore scientifico puòessere a carattere esclusivo o nonesclusivo delle prestazioni ed èregolato da un contratto di

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diritto privato, nell'ambito dellerisorse di cui all'autorizzazione dispesa relativa al Ministero dellavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di cui all'articolo12 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, comedeterminata dalla Tabella Callegata alla legge finanziaria,specificamente destinate agliIstituti. Qualora il direttorescientifico sia lavoratoredipendente, l'assunzionedell'incarico in regime dirapporto esclusivo determina ilsuo collocamento in aspettativasenza assegni e il diritto almantenimento del posto. In casodi rapporto non esclusivo,l'assunzione avviene nel rispettodell'ordinamento giuridicodell'amministrazione diappartenenza».

Art. 4.(Commissione per la vigilanza ed

il controllo sul doping e per latutela della salute nelle attività

sportive).

1. All'articolo 3 della legge 14dicembre 2000, n. 376, dopo ilcomma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione ècomposta da:

a) cinque componentidesignati dal Ministro del lavoro,della salute e delle politichesociali o suo delegato, di cui unocon funzioni di presidente;

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b) cinque componentidesignati dal Sottosegretario allaPresidenza del Consiglio deiministri con delega allo sport, dicui uno con funzioni di vicepresidente;

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c) tre componenti designatidalla Conferenza dei presidentidelle regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano;

d) un componentedesignato dal CONI;

e) un componentedesignato dall'Istituto superioredi sanità;

f) un ufficiale del Comandocarabinieri per la tutela dellasalute designato dalComandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica14 maggio 2007, n. 86, èabrogato.

Art. 3.(Modifiche all'allegato A annessoal decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133).

Soppresso.

1. All'allegato A annesso aldecreto-legge 25 giugno 2008, n.

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112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sonosoppresse:

a) la voce n. 509, relativaalla legge 22 febbraio 1934, n.370;

b) la voce n. 1381, relativaal decreto del Presidente dellaRepubblica 16 ottobre 1954, n.1183.

Art. 4.(Misure contro il lavoro sommerso).

Art. 5.(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge22 febbraio 2002, n. 12, convertito,con modificazioni, dalla legge 23aprile 2002, n. 73, e successivemodificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 3 è sostituito dalseguente:

a) identico:

«3. Ferma restando l'applicazionedelle sanzioni già previste dallanormativa in vigore, in caso diimpiego di lavoratori

«3. Ferma restando l'applicazionedelle sanzioni già previste dallanormativa in vigore, in caso diimpiego di lavoratori

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subordinati senza preventivacomunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro da parte del datoredi lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavorodomestico, si applica altresì lasanzione amministrativa da euro

subordinati senza preventivacomunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro da parte del datoredi lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavorodomestico, si applica altresì lasanzione amministrativa da euro

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1.500 a euro 12.000 per ciascunlavoratore, maggiorata di euro 150per ciascuna giornata di lavoroeffettivo. L'importo della sanzione èda euro 1.000 a euro 8.000 perciascun lavoratore, maggiorato dieuro 30 per ciascuna giornata dilavoro irregolare, nel caso in cui illavoratore risulti regolarmenteoccupato per un periodo lavorativosuccessivo. L'importo delle sanzionicivili connesse all'evasione deicontributi e dei premi riferiti aciascun lavoratore di cui ai periodiprecedenti è aumentato del 50 percento»;

1.500 a euro 12.000 per ciascunlavoratore irregolare, maggiorata dieuro 150 per ciascuna giornata dilavoro effettivo. L'importo dellasanzione è da euro 1.000 a euro8.000 per ciascun lavoratoreirregolare, maggiorato di euro 30per ciascuna giornata di lavoroirregolare, nel caso in cui il lavoratorerisulti regolarmente occupato per unperiodo lavorativo successivo.L'importo delle sanzioni civili connesseall'evasione dei contributi e dei premiriferiti a ciascun lavoratore irregolaredi cui ai periodi precedenti èaumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 è sostituito dalseguente:

b) identico:

«4. Le sanzioni di cui al comma 3non trovano applicazione qualora,dagli adempimenti di caratterecontributivo oppure da altriadempimenti obbligatoriprecedentemente assolti, si evidenzicomunque la volontà di non occultareil rapporto, anche se trattasi didifferente qualificazione»;

«4. Le sanzioni di cui al comma 3non trovano applicazione qualora,dagli adempimenti di caratterecontributivo precedentemente assolti,si evidenzi comunque la volontà dinon occultare il rapporto, anche setrattasi di differente qualificazione»;

c) il comma 5 è sostituito dalseguente:

c) identico:

«5. All'irrogazione delle sanzioniamministrative di cui al comma 3provvedono gli organi di vigilanza cheeffettuano accertamenti in materia dilavoro, fisco e previdenza. Autoritàcompetente a ricevere il rapporto aisensi dell'articolo 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, è laDirezione provinciale del lavoroterritorialmente competente».

«5. All'irrogazione delle sanzioniamministrative di cui al comma 3provvedono gli organi di vigilanza cheeffettuano accertamenti in materia dilavoro, fisco e previdenza. Autoritàcompetente a ricevere il rapporto aisensi dell'articolo 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, è laDirezione provinciale del lavoroterritorialmente competente. Le

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relative controversie sonorimesse alla giurisdizione delgiudice ordinario ai sensidell'articolo 23 della legge 24novembre 1981, n. 689».

2. Al comma 2 dell'articolo

9-bis del decreto-legge 1o ottobre1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, dopo ilsecondo periodo è inserito ilseguente: «Nel settore turistico ildatore di lavoro che non sia in

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possesso di uno o più datianagrafici inerenti al lavoratorepuò integrare la comunicazioneentro il terzo giorno successivo aquello dell'instaurazione delrapporto di lavoro, purché dallacomunicazione preventivarisultino in manierainequivocabile la tipologiacontrattuale e l'identificazionedel prestatore di lavoro.

2. Al comma 7-bis dell'articolo36-bis del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, introdotto dall'articolo1, comma 54, della legge 24dicembre 2007, n. 247, la parola:«constatate» è sostituita dallaseguente: «commesse».

3. Identico.

Art. 6.

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(Adempimenti formali relativi allepubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9-bis, comma 2,

del decreto-legge 1o ottobre1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, leparole: «gli enti pubblicieconomici e le pubblicheamministrazioni» sono sostituitedalle seguenti: «e gli entipubblici economici»;

b) è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Le pubblicheamministrazioni sono tenute acomunicare, entro il ventesimogiorno del mese successivo alladata di assunzione, di proroga, ditrasformazione e di cessazione, alservizio competente nel cuiambito territoriale è ubicata lasede di lavoro, l'assunzione, laproroga, la trasformazione e lacessazione dei rapporti di lavororelativi al mese precedente».

2. Al comma 2 dell'articolo4-bis del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 181, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «All'atto dellaassunzione» sono sostituite dalleseguenti: «All'attodell'instaurazione del rapporto dilavoro»;

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b) le parole: «pubblici e»sono soppresse;

c) l'ultimo periodo èsostituito dai seguenti: «Il datoredi lavoro pubblico può assolvereall'obbligo di informazione di cuial decreto legislativo 26 maggio1997, n. 152, con la consegna allavoratore, entro il ventesimogiorno del mese successivo alladata di assunzione, della copiadella comunicazione diinstaurazione del rapporto dilavoro ovvero con la consegnadella copia del contrattoindividuale di lavoro. Tale obbligonon sussiste per il personale dicui all'articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n.165».

3. Al comma 5 dell'articolo4-bis del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 181, le parole: «Idatori di lavoro privati, gli entipubblici economici e le pubblicheamministrazioni» sono sostituitedalle seguenti: «I datori di lavoroprivati e gli enti pubblicieconomici».

Art. 7.(Disposizioni riguardanti i medici

e altri professionisti sanitariextracomunitari).

1. All'articolo 27 del testounico delle disposizioni

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concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cuial decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, dopo il comma1-quater, è inserito il seguente:

«1-quinquies. I medici e glialtri professionisti sanitari alseguito di delegazioni sportive,in occasione di manifestazioniagonistiche organizzate dalComitato olimpico internazionale,dalle Federazioni sportiveinternazionali, dal Comitatoolimpico nazionale italiano o daorganismi, società ed associazionisportive da essi riconosciuti o,nei casi individuati con decretodel Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro degliaffari esteri e con il Ministrodell'interno, al seguito di gruppiorganizzati, sono autorizzati asvolgere la pertinente attività, inderoga alle norme

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sul riconoscimento dei titoliesteri, nei confronti deicomponenti della rispettivadelegazione o gruppoorganizzato e limitatamente alperiodo di permanenza delladelegazione o del gruppo. Iprofessionisti sanitari cittadini diuno Stato membro dell'Unioneeuropea godono del medesimotrattamento, ove più favorevole».

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Art. 5.(Modifiche alla disciplina sull'orario di

lavoro).

Art. 8.(Modifiche alla disciplina sull'orario di

lavoro).

1. All'articolo 18-bis del decretolegislativo 8 aprile 2003, n. 66, comeda ultimo modificato dall'articolo 41del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguentimodificazioni:

1. Identico.

a) il comma 3 è sostituito dalseguente:

«3. In caso di violazione delledisposizioni previste dall'articolo 4,comma 2, e dall'articolo 9, comma 1,si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 100 a 750 euro. Se laviolazione si riferisce a più di cinquelavoratori ovvero si è verificata inalmeno tre periodi di riferimento dicui all'articolo 4, commi 3 o 4, lasanzione amministrativa è da 400 a1.500 euro. Se la violazione si riferiscea più di dieci lavoratori ovvero si èverificata in almeno cinque periodi diriferimento di cui all'articolo 4, commi3 o 4, la sanzione amministrativa è da1.000 a 5.000 euro e non è ammessoil pagamento della sanzione in misuraridotta. In caso di violazione delledisposizioni previste dall'articolo 10,comma 1, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da 100 a600 euro. Se la violazione si riferisce apiù di cinque lavoratori ovvero si èverificata in almeno due anni, lasanzione amministrativa è da 400 a1.500 euro. Se la violazione si riferiscea più di dieci lavoratori ovvero si è

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verificata in almeno quattro anni, lasanzione amministrativa è da 800 a4.500 euro e non è ammesso ilpagamento della sanzione in misuraridotta»;

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b) il comma 4 è sostituito dalseguente:

«4. In caso di violazione delledisposizioni previste dall'articolo 7,comma 1, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da 50 a150 euro. Se la violazione si riferisce apiù di cinque lavoratori ovvero si èverificata in almeno tre periodi diventiquattro ore, la sanzioneamministrativa è da 300 a 1.000euro. Se la violazione si riferisce a piùdi dieci lavoratori ovvero si è verificatain almeno cinque periodi diventiquattro ore, la sanzioneamministrativa è da 900 a 1.500 euroe non è ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 271,il comma 7 è sostituito dalseguente:

«7. Le disposizioni di cui aicommi 2 e 3 possono esserederogate mediante contratticollettivi stipulati a livellonazionale con le organizzazionisindacali comparativamente piùrappresentative. In assenza dispecifiche disposizioni nei

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contratti collettivi nazionali, lederoghe possono essere stabilitenei contratti territoriali oaziendali stipulati con leorganizzazioni sindacalicomparativamente piùrappresentative sul pianonazionale o territoriale. Il ricorsoalle deroghe deve consentire lafruizione di periodi di riposo piùfrequenti o più lunghi o laconcessione di riposicompensativi per i lavoratorimarittimi che operano a bordo dinavi impiegate in viaggi di brevedurata o adibite a serviziportuali».

Art. 6.(Territorializzazione delleprocedure concorsuali).

Soppresso.

1. Il comma 1 dell'articolo 35del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, è sostituito dalseguente:

«1. Le pubblicheamministrazioni coprono i proprifabbisogni di personale nelrispetto del principio delprevalente accesso dall'esterno,tramite concorso pubblico,

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e del previo esperimento delleprocedure di mobilità, con lemodalità da adottare nei propriregolamenti di organizzazione.L'assunzione nelle

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amministrazioni pubblicheavviene con contratto individualedi lavoro:

a) tramite procedureselettive conformi ai princìpi dicui al comma 3, volteall'accertamento dellaprofessionalità richiesta;

b) mediante avviamentodegli iscritti negli elenchianagrafici ai sensi dellalegislazione vigente per lequalifiche e i profili per i qualinon è richiesto il titolo di studiosuperiore a quello della scuoladell'obbligo, facendo salvi glieventuali ulteriori requisiti perspecifiche professionalità».

2. Al comma 4 dell'articolo 35del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successivemodificazioni, dopo il primoperiodo è inserito il seguente: «Atali fini le dotazioni organichesono articolate per area ocategoria, profilo professionale eposizione economica».

3. Al comma 5 dell'articolo 35del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, è premesso ilseguente periodo: «Leamministrazioni dello Stato e glienti pubblici non economiciindividuano i posti per i qualiavviare le procedure concorsualidall'esterno e di progressioneinterna nella programmazionetriennale del fabbisogno conriferimento alle sedi di servizio e,

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ove ciò non sia possibile, conriferimento ad ambiti regionali».

4. Al comma 5-bis dell'articolo35 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, dopo leparole: «I vincitori dei concorsi»sono inserite le seguenti: «e ivincitori delle procedure diprogressione verticale» ed èaggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Nelle procedure diprogressione verticale, lapermanenza nelle sedi carenti diorganico, individuate dalleamministrazioni e comunicatealla Presidenza del Consiglio deiministri - Dipartimento dellafunzione pubblica, è consideratatitolo di preferenza».

Pag. 14

5. Il comma 5-ter dell'articolo35 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, è sostituitodal seguente:

«5-ter. Le graduatorie deiconcorsi per il reclutamento delpersonale presso leamministrazioni pubblicherimangono vigenti per unperiodo di quattro anni dalladata di pubblicazione. Sono fattisalvi i periodi di vigenza inferioriprevisti da leggi regionali. Ilprincipio della parità dicondizioni per l'accesso aipubblici uffici è garantito,mediante specifiche disposizioni

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del bando, con riferimento alluogo di residenza deiconcorrenti, quando talerequisito sia strumentaleall'assolvimento di servizialtrimenti non attuabili o almenonon attuabili con identicorisultato».

Art. 9.(Modifica all'articolo 4 del

decreto-legge n. 8 del 2002,convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 56 del 2002).

1. All'articolo 4, comma 2, deldecreto-legge 7 febbraio 2002, n.8, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, èaggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «L'elettorato passivo èaltresì esteso ai professori diseconda fascia nel caso dimancato raggiungimento per duevotazioni del quorum previstoper la predetta elezione».

Art. 10.(Modifica all'articolo 1 del

decreto-legge n. 180 del 2008,convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 1 del 2009).

1. All'articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 10 novembre 2008,n. 180, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1, le parole: «,illustrati e discussi davanti allacommissione,» sono soppresse edopo la parola: «dottorato,» sonoinserite le seguenti: «discussipubblicamente con la

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commissione,».

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Art. 11.(Disposizioni in materia di Istituti

di istruzione universitaria adordinamento speciale).

1. All'articolo 66, comma 13,del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, dopo ilsecondo periodo è inserito ilseguente: «Fermo restando ilrispetto dei predetti limiti dispesa, le quote di cui al periodoprecedente non si applicano agliIstituti di istruzione universitariaad ordinamento speciale».

Art. 12.(Abrogazione di norme

concernenti le valutazionicomparative dei docenti

universitari).

1. Le lettere d) ed l)dell'articolo 2, comma 1, dellalegge 3 luglio 1998, n. 210, e icommi 6 e 10 dell'articolo 2 delregolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23marzo 2000, n. 117, sonoabrogati.

Art. 13.(Trasferimento di ricercatori dallaScuola superiore dell'economia e

delle finanze alle università

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statali).

1. All'articolo 4-septies deldecreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,dopo il comma 4, è inserito ilseguente:

«4-bis. In caso ditrasferimento dei ricercatori inservizio presso la Scuolasuperiore dell'economia e dellefinanze alle università statali, inconformità a quanto stabilitodall'articolo 13 del decreto-legge31 dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, la citata Scuola trasferisce

Pag. 16

all'università interessata lerisorse finanziarie per lacorresponsione del trattamentoretributivo del ricercatoretrasferito».

Art. 7.(Disposizioni in materia di

stabilizzazione).

Soppresso.

1. A decorrere dal 1o luglio2009 sono abrogati i commi 417,418, 419, 420, 519, 529, 558, 560e 644 dell'articolo 1 della legge27 dicembre 2006, n. 296, e icommi 90, 92, 94, 95, 96 e 97dell'articolo 3 della legge 24

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dicembre 2007, n. 244, fattesalve, fino al 31 dicembre 2009,le disposizioni speciali contenutenella normativa abrogata riferiteal personale del Corpo nazionaledei vigili del fuoco e a quello dicui all'articolo 23, comma 1, deldecreto legislativo 8 maggio2001, n. 215, e successivemodificazioni. Fermo restandoquanto previsto dai commi 3 e 4del presente articolo, sono inogni caso fatte salve le proceduredi stabilizzazione in corso, per lequali si sia procedutoall'espletamento delle relativeprove selettive alla data dientrata in vigore della presentelegge. Tali procedure distabilizzazione devono in ognicaso concludersi entro il 30giugno 2009.

2. A decorrere dal 1o luglio2009, alla data di scadenza deirelativi contratti, leamministrazioni pubbliche di cuiall'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successivemodificazioni, non possono inalcun caso proseguire i rapportidi collaborazione coordinata econtinuativa e quelli di lavorosubordinato a tempodeterminato in contrasto con ladisciplina di cui agli articoli 7,comma 6, e 36 del medesimodecreto legislativo n. 165 del2001, e successive modificazioni.Il divieto di cui al presentecomma si applica, con la

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medesima decorrenza, anche aicontratti prorogati ai sensidell'articolo 1, comma 519, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, edell'articolo 3, commi 92 e 95,della legge 24 dicembre 2007, n.244; tali contratti sono risolti alladata di scadenza oppure, ove

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manchi il termine finale delcontratto, il 30 giugno 2009.

3. Nel triennio 2009-2011, leamministrazioni di cui al comma2, nel rispetto dellaprogrammazione triennale delfabbisogno e previoespletamento della procedura dicui all'articolo 35, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successivemodificazioni, possono bandireconcorsi per le assunzioni atempo indeterminato con unariserva di posti non superiore al40 per cento dei posti messi aconcorso per il personale nondirigenziale in servizio alla data

del 1o gennaio 2007 concontratto di lavoro a tempodeterminato da almeno tre anni,anche non continuativi, o checonsegua tale requisito in virtùdi contratti stipulatianteriormente alla data del 29settembre 2006, o che sia statoin servizio per almeno tre anni,anche non continuativi, nel

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quinquennio anteriore al 1o

gennaio 2007, e per il personalenon dirigenziale in servizio alla

data del 1o gennaio 2008 concontratto di lavoro a tempodeterminato che consegua i treanni di anzianità di servizio invirtù di contratti stipulatianteriormente alla data del 28settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011, leamministrazioni di cui al comma2, nel rispetto dellaprogrammazione triennale delfabbisogno e previoespletamento della procedura dicui all'articolo 35, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successivemodificazioni, possono altresìbandire concorsi pubblici pertitoli ed esami, finalizzati avalorizzare con appositopunteggio l'esperienzaprofessionale maturata dalpersonale di cui al comma 3 delpresente articolo nonché dalpersonale che ha prestatoattività lavorativa presso lepubbliche amministrazioni peralmeno tre anni, anche noncontinuativi, nel quinquennioantecedente al 28 settembre2007, in virtù di contratti dicollaborazione coordinata econtinuativa stipulatianteriormente a tale data.

5. Per il triennio 2009-2011, leamministrazioni di cui al comma2, nel rispetto dei vincoli

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finanziari previsti in materia diassunzioni, possono assumere,limitatamente

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alle qualifiche di cui all'articolo16 della legge 28 febbraio 1987,n. 56, e successive modificazioni,il personale in possesso deirequisiti di anzianità previsti dalcomma 3 del presente articolomaturati nelle medesimequalifiche e nella stessaamministrazione. Sono a tal finepredisposte da ciascunaamministrazione appositegraduatorie, previa prova diidoneità ove non già svoltaall'atto dell'assunzione. Lepredette graduatorie hannoefficacia non oltre il 31 dicembre2011.

6. Nella programmazionetriennale del fabbisognorideterminata ai sensi delpresente articolo e delle norme inmateria di organici recate daldecreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, leamministrazioni di cui al comma2 prevedono le procedure dimobilità, i concorsi da bandire ele assunzioni da effettuarecompatibilmente con i vincolifinanziari scaturenti dal regimedelle assunzioni e con quellirelativi al contenimento della

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spesa per il personale.

7. Entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore dellapresente legge, leamministrazioni di cui al comma2 trasmettono alla Presidenza delConsiglio dei ministri -Dipartimento della funzionepubblica l'elenco del personale,in servizio alla medesima data dientrata in vigore, assunto concontratti di lavoro a tempodeterminato e avente i requisitidi cui al comma 3. Leamministrazioni indicano perciascuna unità di personale laqualifica posseduta, la data diinizio del relativo rapporto,specificando le date delleeventuali proroghe e rinnovi, lemodalità delle procedureconcorsuali svolte, nonchél'esigenza di proseguire ilrapporto di lavoro. Le stesseamministrazioni comunicanoaltresì il numero dellegraduatorie ancora vigenti,indicando le qualifiche cui esse siriferiscono, la data diapprovazione delle graduatoriestesse e il numero dei vincitorieventualmente ancora daassumere. I vincitori di concorsiappartenenti alle suddettegraduatorie hanno priorità perl'assunzione rispetto al personaleassunto a tempo determinato.

8. Entro centoventi giornidalla data di entrata in vigoredella presente legge, con

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decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, suproposta del Ministro per lapubblica amministrazione el'innovazione, di concerto con ilMinistro dell'economia e dellefinanze e sentiti i Ministriinteressati, sono stabiliti i criterie le modalità in base ai quali leamministrazioni possonoproseguire, anche in deroga alcomma 2 e comunque non oltrel'espletamento delle procedureconcorsuali di cui al comma 3, irapporti di lavoro a tempodeterminato del personale di cuial comma 7, nel rispetto deivincoli finanziari e di bilancioprevisti dalla legislazionevigente.

9. Le disposizioni dei commi 7e 8 non si applicano per ilpersonale di cui al comma 5.

Art. 8.(Mobilità del personale dellepubbliche amministrazioni).

Art. 14.(Mobilità del personale delle pubbliche

amministrazioni).

1. In caso di conferimento difunzioni statali alle regioni e alleautonomie locali ovvero ditrasferimento o di conferimento diattività svolte da pubblicheamministrazioni ad altri soggettipubblici ovvero di esternalizzazione diattività e di servizi, si applicano alpersonale ivi adibito, in caso diesubero, le disposizioni dell'articolo 33

1. Identico.

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del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

2. Il personale che oppone unreiterato rifiuto, pari a due voltein cinque anni, al trasferimentoper giustificate e obiettiveesigenze di organizzazionedell'amministrazione si considerain posizione di esubero, conconseguente applicazione diquanto previsto dall'articolo 33del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

Soppresso.

3. All'articolo 30 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, è aggiunto,in fine, il seguente comma:

2. Identico.

«2-sexies. Le pubblicheamministrazioni, per motivateesigenze organizzative, risultanti daidocumenti di programmazioneprevisti all'articolo 6, possonoutilizzare in assegnazionetemporanea, con le modalità previstedai rispettivi ordinamenti, personaledi altre amministrazioni

Pag. 20

per un periodo non superiore a treanni, fermo restando quanto giàprevisto da norme speciali sullamateria, nonché il regime di spesaeventualmente previsto da tali normee dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della

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presente legge, le pubblicheamministrazioni possonorideterminare le assegnazionitemporanee in corso in base aquanto previsto dal comma2-sexies dell'articolo 30 del citatodecreto legislativo n. 165 del2001, introdotto dal comma 2 delpresente articolo. In caso dimancata rideterminazione, irapporti in corso continuano adessere disciplinati dalle originariefonti.

Art. 15.(Modifiche alla disciplina deltrattamento di dati personali

effettuato da soggetti pubblici).

1. Al codice in materia diprotezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, l'ultimoperiodo del comma 1 èsoppresso;

b) all'articolo 19, dopo ilcomma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le notizie concernentilo svolgimento delle prestazionidi chiunque sia addetto a unafunzione pubblica e la relativavalutazione sono rese accessibilidall'amministrazione diappartenenza. Non sono inveceostensibili, se non nei casiprevisti dalla legge, le notizieconcernenti la natura delleinfermità e degli impedimenti

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personali o familiari che causinol'astensione dal lavoro, nonché lecomponenti della valutazione o lenotizie concernenti il rapporto dilavoro tra il predetto dipendentee l'amministrazione, idonee arivelare taluna delle informazionidi cui all'articolo 4, comma 1,lettera d)».

Pag. 21

Art. 9.(Modifica all'articolo 9-bis del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 303, inmateria di conferimento di incarichi

dirigenziali a dirigenti di secondafascia).

Art. 16.(Modifica all'articolo 9-bis del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 303, inmateria di conferimento di incarichi

dirigenziali a dirigenti di secondafascia).

1. Dopo il primo periodo delcomma 3 dell'articolo 9-bis deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, è inserito il seguente: «Nel casodi conferimento di incarichi di livellodirigenziale generale a dirigenti diseconda fascia assegnati in posizionedi prestito, non si applica ladisposizione di cui al terzo periododell'articolo 23, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni».

Identico.

2. La disposizione introdotta dalcomma 1 si applica agli incarichiconferiti dopo la data di entrata invigore della presente legge.

Art. 10.(Conferimento di incarichi di

funzioni dirigenziali).

Soppresso.

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1. I commi da 4 a 6dell'articolo 19 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, siinterpretano nel senso che,fermo restando il contingentecomplessivo dei dirigenti diprima o seconda fascia, ilquoziente derivantedall'applicazione dellapercentuale ivi prevista èarrotondato all'unità inferiore, seil primo decimale è inferiore acinque, o all'unità superiore, seesso è uguale o superiore acinque.

Art. 11.(Disposizioni in materia di rapporto di

lavoro a tempo parziale).

Art. 17.(Disposizioni in materia di rapporto di

lavoro a tempo parziale).

1. In sede di prima applicazionedelle disposizioni introdottedall'articolo 73 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma2,

Identico.

Pag. 22

del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successivemodificazioni, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, nel rispetto deiprincìpi di correttezza e buona fede,possono sottoporre a nuovavalutazione i provvedimenti diconcessione della trasformazione del

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rapporto di lavoro da tempo pieno atempo parziale già adottati primadella data di entrata in vigore delcitato decreto-legge n. 112 del 2008,convertito, con modificazioni, dallalegge n. 133 del 2008.

Art. 12.(Applicazione dei contratti collettividel comparto della Presidenza del

Consiglio dei ministri al personale adessa trasferito).

Art. 18.(Applicazione dei contratti collettividel comparto della Presidenza del

Consiglio dei ministri al personale adessa trasferito).

1. Al personale dirigenziale e nondirigenziale, trasferito e inquadratonei ruoli della Presidenza del Consigliodei ministri in attuazione deldecreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, edel decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, si applicano, a decorrere dal 1o

gennaio 2009, i contratti collettivi dilavoro del comparto della Presidenzadel Consiglio dei ministri.

Identico.

2. Agli oneri derivantidall'attuazione del comma 1, pari a3.020.000 euro a decorrere dall'anno2009, si provvede mediantecorrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa relativa alFondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.

Art. 13. Art. 19.

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(Aspettativa). (Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possonoessere collocati in aspettativa, senzaassegni e senza decorrenzadell'anzianità di servizio, per unperiodo massimo di dodici mesi,

Identico.

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anche per avviare attivitàprofessionali e imprenditoriali.L'aspettativa è concessadall'amministrazione, tenuto contodelle esigenze organizzative, previoesame della documentazioneprodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1del presente articolo non si applicanole disposizioni in tema diincompatibilità di cui all'articolo 53del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successivemodificazioni.

3. Resta fermo quanto previstodall'articolo 23-bis del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni.

Art. 14.(Specificità delle Forze armate e delle

Forze di polizia).

Art. 20.(Specificità delle Forze armate, delle

Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco).

1. Ai fini della definizione degliordinamenti, delle carriere e deicontenuti del rapporto di impiego edella tutela economica, pensionisticae previdenziale, è riconosciuta la

Identico.

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specificità del ruolo delle Forzearmate, delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco,nonché dello stato giuridico delpersonale ad essi appartenente, indipendenza della peculiarità deicompiti, degli obblighi e dellelimitazioni personali, previsti da leggie regolamenti, per le funzioni di tuteladelle istituzioni democratiche e didifesa dell'ordine e della sicurezzainterna ed esterna, nonché per ipeculiari requisiti di efficienzaoperativa richiesti e i correlatiimpieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa deiprincìpi e degli indirizzi di cui alcomma 1 è definita con successiviprovvedimenti legislativi, con i quali siprovvede altresì a stanziare leoccorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale dirappresentanza militare (COCER)partecipa, in rappresentanza delpersonale militare, alle attivitànegoziali svolte in attuazione dellefinalità di cui al comma 1 econcernenti il trattamento economicodel medesimo personale.

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Art. 21.

(Interpretazione autenticadell'articolo 2 della legge 12

febbraio 1955, n. 51).

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1. L'articolo 2, lettera b), dellalegge 12 febbraio 1955, n. 51, siapplica oltre che agli aeromobilianche al naviglio di Stato.

Art. 15.(Modifiche all'articolo 7 del

decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, in materia di

collaborazioni autonome nellapubblica amministrazione).

Soppresso.

1. All'articolo 7, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come da ultimomodificato dall'articolo 46,comma 1, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sonoapportate le seguentimodificazioni:

a) le parole: «di contrattid'opera» sono sostituite dalleseguenti: «di contratti dicollaborazione di naturaoccasionale o coordinata econtinuativa»;

b) le parole: «o dei mestieriartigianali» sono sostituite dalleseguenti: «, dei mestieriartigianali o dell'attivitàinformatica nonché a supportodell'attività didattica e di ricerca,per i servizi di orientamento,compreso il collocamento, e dicertificazione dei contratti dilavoro di cui al decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276».

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Art. 22.(Misure atte a garantire pariopportunità, benessere di chi

lavora e assenza didiscriminazioni nelle

amministrazioni pubbliche).

1. Al decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lalettera c) è sostituita dallaseguente:

«c) realizzare la miglioreutilizzazione delle risorse umanenelle pubbliche

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amministrazioni, curando laformazione e lo sviluppoprofessionale dei dipendenti,applicando condizioni uniformirispetto a quelle del lavoroprivato, garantendo pariopportunità alle lavoratrici ed ailavoratori nonché l'assenza diqualunque forma didiscriminazione e di violenzamorale o psichica»;

b) all'articolo 7, il comma 1è sostituito dal seguente:

«1. Le pubblicheamministrazioni garantisconoparità e pari opportunità trauomini e donne e l'assenza diogni forma di discriminazione,

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diretta e indiretta, relativa algenere, all'età, all'orientamentosessuale, alla razza, all'origineetnica, alla disabilità, allareligione o alla lingua,nell'accesso al lavoro, neltrattamento e nelle condizioni dilavoro, nella formazioneprofessionale, nelle promozioni enella sicurezza sul lavoro. Lepubbliche amministrazionigarantiscono altresì un ambientedi lavoro improntato al benessereorganizzativo e si impegnano arilevare, contrastare ed eliminareogni forma di violenza morale opsichica al proprio interno»;

c) all'articolo 57, al comma1 sono premessi i seguenti:

«01. Le pubblicheamministrazioni costituiscono alproprio interno, entro centoventigiorni dalla data di entrata invigore della presentedisposizione, il "Comitato unico digaranzia per le pari opportunità,la valorizzazione del benessere dichi lavora e contro lediscriminazioni" che sostituisce,unificando le competenze in unsolo organismo, i comitati per lepari opportunità e i comitatiparitetici sul fenomeno delmobbing, costituiti inapplicazione della contrattazionecollettiva, dei quali assume tuttele funzioni previste dalla legge,dai contratti collettivi relativi alpersonale delle amministrazionipubbliche o da altre disposizioni.

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02. Il Comitato unico digaranzia per le pari opportunità,la valorizzazione del benessere dichi lavora e contro lediscriminazioni ha composizioneparitetica ed è formato da uncomponente designato da

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ciascuna delle organizzazionisindacali maggiormenterappresentative a livello diamministrazione e da un parinumero di rappresentantidell'amministrazione in modo daassicurare nel complesso lapresenza paritaria di entrambi igeneri. Il presidente del Comitatounico di garanzia è designatodall'amministrazione.

03. Il Comitato unico digaranzia, all'internodell'amministrazione pubblica,ha compiti propositivi, consultivie di verifica. Contribuisceall'ottimizzazione dellaproduttività del lavoro pubblico,migliorando l'efficienza delleprestazioni collegata allagaranzia di un ambiente di lavorocaratterizzato dal rispetto deiprincìpi di pari opportunità, dibenessere organizzativo e dalcontrasto di qualsiasi forma didiscriminazione e di violenzamorale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità difunzionamento dei Comitati unici

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di garanzia sono disciplinate dalinee guida contenute in unadirettiva emanata di concerto dalDipartimento della funzionepubblica e dal Dipartimento perle pari opportunità dellaPresidenza del Consiglio deiministri entro novanta giornidalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

05. La mancata costituzionedel Comitato unico di garanziacomporta responsabilità deidirigenti incaricati della gestionedel personale, da valutare ancheal fine del raggiungimento degliobiettivi»;

d) all'articolo 57, comma 1,la lettera d) è sostituita dallaseguente:

«d) possono finanziareprogrammi di azioni positive el'attività dei Comitati unici digaranzia per le pari opportunità,per la valorizzazione delbenessere di chi lavora e controle discriminazioni nell'ambitodelle proprie disponibilità dibilancio»;

e) all'articolo 57, il comma 2è sostituito dal seguente:

«2. Le pubblicheamministrazioni, secondo lemodalità di cui all'articolo 9,adottano tutte le misure perattuare le direttive dell'Unioneeuropea in materia di pariopportunità, contrasto alle

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discriminazioni ed alla violenzamorale o psichica,

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sulla base di quanto dispostodalla Presidenza del Consiglio deiministri - Dipartimento dellafunzione pubblica».

Art. 16.(Correttivi alle disposizioni

introdotte dall'articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133).

Soppresso.

1. Le amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, che siavvalgono della facoltà di cuiall'articolo 72, comma 11, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, possonocorrispondere a favore delpersonale dirigenzialeun'indennità sostitutiva delpreavviso, ovvero conferire almedesimo personale un incaricoai sensi dell'articolo 19, comma10, del citato decreto legislativon. 165 del 2001, e successivemodificazioni, rendendo inentrambi i casi indisponibile unposto di funzione dirigenziale perla spesa equivalente.

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2. Al comma 8 dell'articolo 72del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, è aggiunto,in fine, il seguente periodo:«Resta fermo quanto previsto dalcomma 11».

3. Al secondo periodo delcomma 11 dell'articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole: «ilMinistro dell'economia e dellefinanze, sentiti i Ministri» sonosostituite dalle seguenti: «iMinistri dell'economia e dellefinanze,».

Art. 23.(Età pensionabile dei dirigentimedici del Servizio sanitario

nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo15-nonies del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, leparole: «fatta salva l'applicazione

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dell'articolo 16 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n.503» sono sostituite dalleseguenti: «ovvero, su istanzadell'interessato, al maturare delquarantesimo anno di servizioeffettivo. In ogni caso il limitemassimo di permanenza non può

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superare il settantesimo anno dietà e la permanenza in servizionon può dar luogo ad unaumento del numero deidirigenti».

Art. 17.(Delega al Governo per il riordino della

normativa in materia di congedi,aspettative e permessi).

Art. 24.(Delega al Governo per il riordino della

normativa in materia di congedi,aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato adadottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi finalizzatial riordino della normativa vigente inmateria di congedi, aspettative epermessi, comunque denominati,fruibili dai lavoratori dipendenti didatori di lavoro pubblici o privati, inbase ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

1. Identico:

a) coordinamento formale esostanziale del testo delle disposizionivigenti in materia, apportando lemodifiche necessarie per garantire lacoerenza giuridica, logica esistematica della normativa e peradeguare, aggiornare e semplificare illinguaggio normativo;

a) identica;

b) indicazione esplicita dellenorme abrogate, fatta salval'applicazione dell'articolo 15 delledisposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile;

b) identica;

c) riordino delle tipologie dipermessi, tenuto conto del lorocontenuto e della loro direttacorrelazione a posizioni giuridichecostituzionalmente tutelate;

c) identica;

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d) razionalizzazione esemplificazione dei criteri e dellemodalità per la fruizione dei congedi,delle aspettative e dei permessi di cuial presente articolo;

d) ridefinizione deipresupposti oggettivi eprecisazione dei requisitisoggettivi, nonché razionalizzazionee semplificazione dei criteri e dellemodalità per la fruizione dei congedi,delle aspettative e dei permessi di cuial presente articolo, al fine digarantire l'applicazione certa eduniforme della relativa disciplina;

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e) razionalizzazione esemplificazione dei documenti dapresentare, con particolareriferimento alle persone con handicapin situazione di gravità ai sensidell'articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104, o affette dapatologie di tipo neuro-degenerativo ooncologico.

e) identica.

2. I decreti legislativi di cui alcomma 1 sono adottati su propostadel Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione e delMinistro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze,sentite le associazioni dei datori e deiprestatori di lavorocomparativamente piùrappresentative sul piano nazionale eprevio parere della Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, chesi esprime entro trenta giorni dalladata di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il

2. Identico.

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Governo può comunque procedere.Successivamente, gli schemi sonotrasmessi alle Camere perl'acquisizione del parere dellecompetenti Commissioniparlamentari, che si esprimono entroquaranta giorni dall'assegnazione;decorso tale termine, i decretilegislativi possono essere comunqueemanati. Qualora il termine perl'espressione del parere parlamentaredi cui al presente comma scada neitrenta giorni che precedono lascadenza del termine per l'adozionedei decreti legislativi di cui al comma1, quest'ultimo è prorogato di duemesi.

3. L'adozione dei decreti legislativiattuativi della delega di cui alpresente articolo non devecomportare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

3. Identico.

Art. 25.(Riscatto dei periodi di congedo

di maternità o parentale fuori dalrapporto di lavoro).

1. Le disposizioni degli articoli25 e 35 del testo unico delledisposizioni legislative

Pag. 30

in materia di tutela e sostegnodella maternità e della paternità,di cui al decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, si applicanoesclusivamente ai soggetti chepresentano la domanda di

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accesso ai relativi benefìci incostanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi itrattamenti pensionistici piùfavorevoli già liquidati alla datadi entrata in vigore dellapresente legge, nonché i periodiper i quali, alla suddetta data, siastato già effettivamente iniziatoil pagamento degli oneri diriscatto.

Art. 18.(Modifiche alla disciplina in materia dipermessi per l'assistenza a portatoridi handicap in situazione di gravità).

Art. 26.(Modifiche alla disciplina in materia dipermessi per l'assistenza a portatori di

handicap in situazione di gravità).

1. All'articolo 33 della legge 5febbraio 1992, n. 104, e successivemodificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 3 è sostituito dalseguente:

a) identica;

«3. A condizione che la personahandicappata non sia ricoverata atempo pieno, il lavoratoredipendente, pubblico o privato, cheassiste persona con handicap insituazione di gravità, coniuge,parente o affine entro il secondogrado, ovvero entro il terzo gradoqualora i genitori o il coniuge dellapersona con handicap in situazione digravità abbiano compiuto isessantacinque anni di età oppuresiano anche essi affetti da patologieinvalidanti o siano deceduti omancanti, ha diritto a fruire di tregiorni di permesso mensile retribuitocoperto da contribuzione figurativa,

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anche in maniera continuativa. Ilpredetto diritto non può esserericonosciuto a più di un lavoratoredipendente per l'assistenza alla stessapersona con handicap in situazione digravità. Per l'assistenza allo stessofiglio con handicap in situazione digravità, il diritto è riconosciuto adentrambi i genitori, anche adottivi,che possono fruirnealternativamente»;

Pag. 31

b) al comma 5, le parole da: «Ilgenitore» fino a: «handicappato»sono sostituite dalle seguenti: «Illavoratore di cui al comma 3» e leparole: «al proprio domicilio» sonosostituite dalle seguenti: «al domiciliodella persona da assistere»;

b) identica;

c) è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

c) identico:

«7-bis. Ferma restando la verificadei presupposti per l'accertamentodella responsabilità disciplinare, illavoratore di cui al comma 3 decadedai diritti di cui al presente articolo,qualora il datore di lavoro,avvalendosi dei competentiorgani della pubblicaamministrazione, accertil'insussistenza o il venir meno dellecondizioni richieste per la legittimafruizione dei medesimi diritti».

«7-bis. Ferma restando la verificadei presupposti per l'accertamentodella responsabilità disciplinare, illavoratore di cui al comma 3 decadedai diritti di cui al presente articolo,qualora il datore di lavoro o l'INPSaccerti l'insussistenza o il venir menodelle condizioni richieste per lalegittima fruizione dei medesimidiritti. Dall'attuazione delledisposizioni di cui al presentecomma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica».

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2. All'articolo 42 del testo unicodelle disposizioni legislative in materiadi tutela e sostegno della maternità edella paternità, di cui al decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguentimodificazioni:

2. Identico.

a) il comma 2 è sostituito dalseguente:

«2. Successivamente alcompimento del terzo anno di età delbambino con handicap in situazionedi gravità, il diritto a fruire deipermessi di cui all'articolo 33, comma3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, èriconosciuto ad entrambi i genitori,anche adottivi, che possono fruirnealternativamente, anche in manieracontinuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, dellalegge 8 marzo 2000, n. 53, le paroleda: «nonché» fino a: «nonconvivente» sono soppresse.

3. Identico.

4. Le amministrazioni pubblichedi cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,comunicano alla Presidenza

4. Identico.

Pag. 32

del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica:

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a) i nominativi dei propridipendenti cui sono accordati ipermessi di cui all'articolo 33, commi2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, ivicompresi i nominativi dei lavoratoripadri e delle lavoratrici madri,specificando se i permessi sono fruitidal lavoratore con handicap insituazione di gravità, dal lavoratore odalla lavoratrice per assistenza alproprio figlio, per assistenza alconiuge o per assistenza a parenti oaffini;

b) in relazione ai permessi fruitidai dipendenti per assistenza apersona con handicap in situazione digravità, il nominativo di quest'ultima,l'eventuale rapporto di dipendenza daun'amministrazione pubblica e ladenominazione della stessa, ilcomune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, ilrapporto di maternità o paternità o ilgrado di parentela o affinitàintercorrente tra ciascun dipendenteche ha fruito dei permessi e lapersona assistita;

d) per i permessi fruiti dallavoratore padre o dalla lavoratricemadre, la specificazione dell'etàmaggiore o minore di tre anni delfiglio;

e) il contingente complessivodi giorni e ore di permesso fruiti daciascun lavoratore nel corso dell'annoprecedente e per ciascun mese.

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5. La Presidenza del Consiglio deiministri - Dipartimento della funzionepubblica istituisce e cura, con gliordinari stanziamenti di bilancio, unabanca di dati informatica costituitasecondo quanto previsto dall'articolo22, commi 6 e 7, del codice inmateria di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, in cuiconfluiscono le comunicazioni di cui alcomma 4 del presente articolo, chesono fornite da ciascunaamministrazione per via telematicaentro il 31 marzo di ciascun anno, nel

5. Identico.

Pag. 33

rispetto delle misure di sicurezzapreviste dal predetto codice di cui aldecreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio deiministri - Dipartimento della funzionepubblica è autorizzata al trattamentodei dati personali e sensibili di cui alcomma 4, la cui conservazione nonpuò comunque avere duratasuperiore a ventiquattro mesi. Ai finidella comunicazione dei dati di cui alcomma 4, le amministrazionipubbliche sono autorizzate altrattamento dei relativi dati personalie sensibili e provvedono allaconservazione dei dati per un periodonon superiore a trenta giorni dallaloro comunicazione, decorsi i quali,salve specifiche esigenzeamministrativo-contabili, ne curano lacancellazione. Le operazioni rilevanticonsistono nella raccolta,

6. Identico.

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conservazione, elaborazione dei datiin forma elettronica e no, nonchénella comunicazione alleamministrazioni interessate. Sonoinoltre consentite la pubblicazione ela divulgazione dei dati e delleelaborazioni esclusivamente in formaanonima. Le attività di cui ai commi 4e 5, finalizzate al monitoraggio e allaverifica sulla legittima fruizione deipermessi, sono di rilevante interessepubblico. Rimangono fermi gliobblighi previsti dal secondo commadell'articolo 6 della legge 26 maggio1970, n. 381, dall'ottavo commadell'articolo 11 della legge 27 maggio1970, n. 382, e dal quarto commadell'articolo 8 della legge 30 marzo1971, n. 118, concernenti l'inviodegli elenchi delle persone sottopostead accertamenti sanitari, contenentisoltanto il nome, il cognome el'indirizzo, rispettivamente all'Entenazionale per la protezione el'assistenza dei sordi, all'Unioneitaliana dei ciechi e degli ipovedenti eall'Associazione nazionale dei mutilatie invalidi civili.

Art. 19.(Certificati di malattia).

Art. 27.(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadrocompleto delle assenze per malattianei settori pubblico e privato, nonchéun efficace

1. Al fine di assicurare un quadrocompleto delle assenze per malattianei settori pubblico e privato, nonchéun efficace

Pag. 34

sistema di controllo delle stesse, a sistema di controllo delle stesse, a

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decorrere dal 1o gennaio 2009, intutti i casi di assenza per malattia lacertificazione medica è inviata per viatelematica, direttamente dal medicoo dalla struttura sanitaria che larilascia, all'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale, secondo lemodalità stabilite per la trasmissionetelematica dei certificati medici nelsettore privato dalla normativavigente, e in particolare dal decretodel Presidente del Consiglio deiministri previsto dal comma 5-bisdell'articolo 50 del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, introdottodal comma 810 dell'articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, edal predetto Istituto èimmediatamente inoltrata, con lemedesime modalità,all'amministrazione o al datore dilavoro privato interessati.

decorrere dal 1o gennaio 2010, intutti i casi di assenza per malattia deidipendenti di datori di lavoroprivati, per il rilascio e latrasmissione della attestazione dimalattia si applicano ledisposizioni di cui all'articolo55-septies del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale, gli enti delServizio sanitario nazionale e lealtre amministrazioni interessatesvolgono le attività di cui alcomma 1 con le risorsefinanziarie, strumentali e umanedisponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Soppresso.

3. Al comma 2 dell'articolo 71del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole:«mediante presentazione di

Soppresso.

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certificazione medica rilasciatada struttura sanitaria pubblica»sono sostituite dalle seguenti:«mediante certificazione medicarilasciata da una strutturasanitaria pubblica o da unmedico convenzionato con ilServizio sanitario nazionale».

Art. 20.(Modifiche all'articolo 71 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, in materia di

assenza per malattia deidipendenti delle pubbliche

amministrazioni).

Soppresso.

1. All'articolo 71 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, conmodificazioni,

Pag. 35

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1-bis èsostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno2009, limitatamente alle assenzeper malattia di cui al comma 1del personale del compartosicurezza e difesa nonché delpersonale del Corpo nazionale deivigili del fuoco, gli emolumenti dicarattere continuativo correlati

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allo specifico status e allepeculiari condizioni di impiego ditale personale sono equiparati altrattamento economicofondamentale»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivantidall'attuazione delle disposizioniintrodotte dal comma 1, letteraa), pari a 9,1 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2009,si provvede mediantecorrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesarelativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica,di cui all'articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.

Art. 21.(Aspettativa per conferimento diincarichi, ai sensi dell'articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165).

Art. 28.(Aspettativa per conferimento diincarichi, ai sensi dell'articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165).

1. Al personale del compartosicurezza e difesa possono essereconferiti, ai sensi dell'articolo 19,comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, nel rispetto dei requisitie dei limiti ivi previsti, incarichidirigenziali da parte diamministrazioni pubbliche diverse daquella di appartenenza, che sianostrettamente collegati allaprofessionalità da loro rivestita emotivati da esigenze di carattere

Identico.

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eccezionale. Il personale è collocato inaspettativa senza assegni e continuaad occupare il relativo posto nelladotazione organicadell'amministrazione di appartenenza.

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2. Gli incarichi dirigenziali di cui alcomma 1 sono conferiti previaautorizzazione del Ministrocompetente, d'intesa con il Ministrodell'economia e delle finanze.

Art. 22.(Comando del personale militare).

Art. 29.(Disposizioni in materia di

personale dell'Amministrazionedella difesa).

1. A decorrere dal 1o gennaio2009, si applicano anche al personaledelle Forze armate le disposizioni dicui all'articolo 2, comma 91, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, chepongono a carico delleamministrazioni utilizzatrici gli oneridel trattamento economicofondamentale e accessorio delpersonale in posizione di comandoappartenente alle Forze di polizia e alCorpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Identico.

2. All'articolo 65 del decretolegislativo 30 dicembre 1997, n.490, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al comma 9, dopo laparola: «salvo» sono inserite leseguenti: «un contingente pari al

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numero delle posizioni ricopertepresso enti, comandi e unitàinternazionali ai sensi delle leggi8 luglio 1961, n. 642, e 27dicembre 1973, n. 838,individuato con decreto annualedel Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, èinserito il seguente:

«9-bis. Il collocamento inaspettativa per riduzione diquadri, di cui al comma 9, èdisposto al 31 dicembre dell'annodi riferimento».

3. All'articolo 7, secondocomma, della legge 10 dicembre1973, n. 804, dopo le parole: «disegretario generale del Ministerodella difesa» sono aggiunte leseguenti: «o gli ufficiali di parigrado che ricoprano incarichi dilivello non inferiore a Capo distato maggiore di Forza armatain comandi o enti internazionali».

4. L'articolo 43, comma 2,della legge 19 maggio 1986, n.224, si interpreta nel senso chegli assegni previsti nel tempo, ivi

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menzionati, sono comprensividelle sole indennità fisse econtinuative in godimento ilgiorno antecedente ilcollocamento in aspettativa perriduzione di quadri, in relazione

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al grado e alle funzionidirigenziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5ottobre 2000, n. 298, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1,lettera b), la parola: «maggiore,»è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla rigadenominata «Capitano»:

1) in corrispondenzadella colonna 3, denominata«Forma di avanzamento al gradosuperiore», la parola: «scelta» èsoppressa;

2) in corrispondenzadella colonna 4, denominata«Inserimento aliquotavalutazione a scelta», la cifra: «6»è soppressa;

3) in corrispondenzadella colonna 5, denominata«Promozione ad anzianità», lacifra: «9» è sostituita dallaseguente: «7»;

4) in corrispondenzadella colonna 8, denominata«Promozioni a scelta al gradosuperiore», la cifra: «52» èsoppressa;

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e) alla tabella n. 2, alla rigadenominata «Capitano»:

1) in corrispondenzadella colonna 3, denominata«Forma di avanzamento al gradosuperiore», la parola: «scelta» èsoppressa;

2) in corrispondenzadella colonna 4, denominata«Inserimento aliquotavalutazione a scelta», la cifra: «9»è soppressa;

3) in corrispondenzadella colonna 5, denominata«Promozione ad anzianità»,

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la cifra: «12» è sostituita dallaseguente: «10»;

4) in corrispondenzadella colonna 8, denominata«Promozioni a scelta al gradosuperiore», la cifra: «49» èsoppressa.

6. Dalle disposizioni di cui aicommi 2, 3, 4 e 5, in materia diavanzamento al grado dimaggiore, non devono derivarenuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato.

Art. 30.(Personale dei gruppi sportivi

delle Forze armate, delle Forze dipolizia e del Corpo nazionale dei

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vigili del fuoco).

1. Per particolari disciplinesportive indicate dal bando diconcorso, i limiti minimo emassimo di età per ilreclutamento degli atleti deigruppi sportivi delle Forzearmate, delle Forze di polizia edel Corpo nazionale dei vigili delfuoco sono fissati,rispettivamente, in diciassette etrentacinque anni. Il personalearruolato ai sensi del presentearticolo non può essereimpiegato in attività operativefino al compimento deldiciottesimo anno di età.

Art. 31.(Concorsi interni per vice revisoretecnico e vice perito tecnico della

Polizia di Stato).

1. Al decreto del Presidentedella Repubblica 24 aprile 1982,n. 337, sono apportate leseguenti modifiche:

a) all'articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera a),le parole: «provenienti da profiliprofessionali omogenei a quelloper cui concorrono,» sonosoppresse;

2) al comma 3, le parole:«e nel solo bando di cui al comma1, lettera a), si procede altresìalla definizione, anche percategorie omogenee, dellecorrispondenze

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fra i profili professionali del ruolodegli operatori e collaboratoritecnici e quelli relativi ai postimessi a concorso» sonosoppresse;

b) all'articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole:«proveniente da profiliprofessionali omogenei a quelloper il quale concorre,» sonosoppresse;

2) al comma 2, le parole:«, nonché la definizione, ancheper categorie omogenee, dellecorrispondenze fra i profiliprofessionali del ruolo dei revisoritecnici e quelli relativi ai postimessi a concorso» sonosoppresse.

Art. 23.(Clausole generali e certificazione del

contratto di lavoro).

Art. 32.(Clausole generali e certificazione del

contratto di lavoro).

1. In tutti i casi nei quali ledisposizioni di legge nelle materie dicui all'articolo 409 del codice diprocedura civile e all'articolo 63,comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, contenganoclausole generali, ivi comprese lenorme in tema di instaurazione di unrapporto di lavoro, esercizio dei poteridatoriali, trasferimento di azienda erecesso, il controllo giudiziale èlimitato esclusivamente, in conformità

Identico.

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ai princìpi generali dell'ordinamento,all'accertamento del presupposto dilegittimità e non può essere esteso alsindacato di merito sulle valutazionitecniche, organizzative e produttiveche competono al datore di lavoro oal committente.

2. Nella qualificazione delcontratto di lavoro enell'interpretazione delle relativeclausole il giudice non può discostarsidalle valutazioni delle parti, espressein sede di certificazione dei contrattidi lavoro di cui al titolo VIII deldecreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successivemodificazioni, salvo il caso di erroneaqualificazione del contratto, di vizi delconsenso o di difformità tra ilprogramma negoziale certificato e lasua successiva attuazione.

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3. Nel valutare le motivazioniposte a base del licenziamento, ilgiudice tiene conto, oltre che dellefondamentali regole del vivere civile edell'oggettivo interessedell'organizzazione, delle tipizzazionidi giusta causa e di giustificatomotivo presenti nei contratti collettividi lavoro stipulati dai sindacaticomparativamente piùrappresentativi ovvero nei contrattiindividuali di lavoro ove stipulati conl'assistenza e la consulenza dellecommissioni di certificazione di cui altitolo VIII del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive

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modificazioni. Nel definire leconseguenze da riconnettere allicenziamento ai sensi dell'articolo 8della legge 15 luglio 1966, n. 604, esuccessive modificazioni, il giudicetiene egualmente conto di elementi edi parametri fissati dai predetticontratti e comunque considera ledimensioni e le condizioni dell'attivitàesercitata dal datore di lavoro, lasituazione del mercato del lavorolocale, l'anzianità e le condizioni dellavoratore, nonché il comportamentodelle parti anche prima dellicenziamento.

4. L'articolo 75 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, èsostituito dal seguente:

«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine diridurre il contenzioso in materia dilavoro, le parti possono ottenere lacertificazione dei contratti in cui siadedotta, direttamente oindirettamente, una prestazione dilavoro secondo la proceduravolontaria stabilita nel presentetitolo».

5. All'articolo 76, comma 1,lettera c-ter), del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole:«e comunque unicamente nell'ambitodi intese definite tra il Ministero dellavoro, della salute e delle politichesociali e il Consiglio nazionale deiconsulenti del lavoro, conl'attribuzione a quest'ultimo dellefunzioni di coordinamento e vigilanzaper gli aspetti organizzativi».

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6. Dall'attuazione del presentearticolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanzapubblica. Gli

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adempimenti previsti dal presentearticolo sono svolti nell'ambito dellerisorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazionevigente.

Art. 24.(Conciliazione e arbitrato).

Art. 33.(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice diprocedura civile è sostituito dalseguente:

1. Identico:

«Art. 410. - (Tentativo diconciliazione). - Ferma restandol'obbligatorietà del tentativo diconciliazione di cui all'articolo 80,comma 4, del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, chiintende proporre in giudizio unadomanda relativa ai rapporti previstidall'articolo 409 del presentecodice e dall'articolo 63, comma1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, puòpromuovere, anche tramitel'associazione sindacale alla qualeaderisce o conferisce mandato, unprevio tentativo di conciliazionepresso la commissione di conciliazioneindividuata secondo i criteri di cuiall'articolo 413 del presente codice.

«Art. 410. - (Tentativo diconciliazione). - Chi intende proporrein giudizio una domanda relativa airapporti previsti dall'articolo 409 puòpromuovere, anche tramitel'associazione sindacale alla qualeaderisce o conferisce mandato, unprevio tentativo di conciliazionepresso la commissione di conciliazioneindividuata secondo i criteri di cuiall'articolo 413.

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La comunicazione della richiestadi espletamento del tentativo diconciliazione interrompe laprescrizione e sospende, per la duratadel tentativo di conciliazione e per iventi giorni successivi alla suaconclusione, il decorso di ognitermine di decadenza.

Identico.

Le commissioni di conciliazionesono istituite presso la Direzioneprovinciale del lavoro. Lacommissione è composta dal direttoredell'ufficio stesso o da un suodelegato o da un magistrato collocatoa riposo, in qualità di presidente, daquattro rappresentanti effettivi e daquattro supplenti dei datori di lavoroe da quattro rappresentanti effettivi eda quattro supplenti dei lavoratori,designati dalle rispettiveorganizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative.

Le commissioni di conciliazionesono istituite presso la Direzioneprovinciale del lavoro. La commissioneè composta dal direttore dell'ufficiostesso o da un suo delegato o da unmagistrato collocato a riposo, inqualità di presidente, da quattrorappresentanti effettivi e da quattrosupplenti dei datori di lavoro e daquattro rappresentanti effettivi e daquattro supplenti dei lavoratori,designati dalle rispettiveorganizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative alivello territoriale.

Le commissioni, quando se neravvisi la necessità, affidano iltentativo di conciliazione a propriesottocommissioni, presiedute daldirettore della Direzione provincialedel lavoro o da un suo delegato, cherispecchino la composizione previstadal

Identico.

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terzo comma. In ogni caso per lavalidità della riunione è necessaria lapresenza del presidente e di almenoun rappresentante dei datori di lavoroe almeno un rappresentante dei

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lavoratori.

La richiesta del tentativo diconciliazione, sottoscritta dall'istante,è consegnata o spedita medianteraccomandata con avviso diricevimento. Copia della richiesta deltentativo di conciliazione deve essereconsegnata o spedita conraccomandata con ricevuta di ritornoa cura della stessa parte istante allacontroparte.

Identico.

La richiesta deve precisare: Identico.

1) nome, cognome e residenzadell'istante e del convenuto; sel'istante o il convenuto sono unapersona giuridica, un'associazionenon riconosciuta o un comitato,l'istanza deve indicare ladenominazione o la ditta nonché lasede;

2) il luogo dove è sorto ilrapporto ovvero dove si troval'azienda o sua dipendenza alla qualeè addetto il lavoratore o presso laquale egli prestava la sua opera almomento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono esserefatte alla parte istante lecomunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delleragioni posti a fondamento dellapretesa.

Entro venti giorni dal ricevimentodella copia della richiesta, lacontroparte deposita presso lacommissione di conciliazione una

Se la controparte intendeaccettare la procedura diconciliazione, deposita pres- so lacommissione di conciliazione, entro

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memoria contenente le difese e leeccezioni in fatto e in diritto, nonchéle eventuali domande in viariconvenzionale. Entro i dieci giornisuccessivi al deposito, la commissionefissa la comparizione delle parti per iltentativo di conciliazione, che deveessere tenuto entro i successivi trentagiorni. Dinanzi alla commissione illavoratore può farsi rappresentare oassistere anche da un'organizzazionecui aderisce o conferisce mandato.

venti giorni dal ricevimento dellacopia della richiesta, una memoriacontenente le difese e le eccezioni infatto e in diritto, nonché le eventualidomande in via riconvenzionale. Oveciò non avvenga, ciascuna delleparti è libera di adire l'autoritàgiudiziaria. Entro i dieci giornisuccessivi al deposito, la commissionefissa la comparizione delle parti per iltentativo di conciliazione, che deveessere tenuto entro i successivi trentagiorni. Dinanzi alla commissione illavoratore può farsi assistere ancheda un'organizzazione cui aderisce oconferisce mandato.

La conciliazione della lite da partedi chi rappresenta la pubblicaamministrazione,

Identico».

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anche in sede giudiziale ai sensidell'articolo 420, commi primo,secondo e terzo, non può dar luogo aresponsabilità, salvi i casi di dolo ecolpa grave».

2. Il tentativo di conciliazionedi cui all'articolo 80, comma 4,del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, èobbligatorio.

2. L'articolo 411 del codice diprocedura civile è sostituito dalseguente:

3. Identico:

«Art. 411. - (Processo verbale diconciliazione). - Se la conciliazione

«Art. 411. - (Processo verbale diconciliazione). - Identico.

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esperita ai sensi dell'articolo 410riesce, anche limitatamente ad unaparte della domanda, viene redattoseparato processo verbale sottoscrittodalle parti e dai componenti dellacommissione di conciliazione. Ilgiudice, su istanza della parteinteressata, lo dichiara esecutivo condecreto.

Se non si raggiunge l'accordo trale parti, la commissione diconciliazione deve formulare unaproposta per la bonaria definizionedella controversia. Se la proposta nonè accettata, i termini di essa sonoriassunti nel verbale con indicazionedelle valutazioni espresse dalle parti.

Se non si raggiunge l'accordo trale parti, la commissione diconciliazione deve formulare unaproposta per la bonaria definizionedella controversia. Se la proposta nonè accettata, i termini di essa sonoriassunti nel verbale con indicazionedelle valutazioni espresse dalle parti.Delle risultanze della propostaformulata dalla commissione enon accettata senza adeguatamotivazione il giudice tiene contoin sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione siastato richiesto dalle parti, al ricorsodepositato ai sensi dell'articolo 415devono essere allegati i verbali e lememorie concernenti il tentativo diconciliazione non riuscito. Se iltentativo di conciliazione si è svolto insede sindacale, ad esso non siapplicano le disposizioni di cuiall'articolo 410. Il processo verbale diavvenuta conciliazione è depositatopresso la Direzione provinciale dellavoro a cura di una delle parti o per iltramite di un'associazione sindacale.Il direttore, o un suo delegato,accertatane l'autenticità, provvede adepositarlo nella cancelleria deltribunale nella cui circoscrizione èstato redatto. Il giudice, su istanza

Identico».

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della parte interessata, accertata laregolarità formale del verbale diconciliazione, lo dichiara esecutivocon decreto».

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4. All'articolo 420, primocomma, del codice di proceduracivile, le parole: «e tenta laconciliazione della lite» sonosostituite dalle seguenti: «, tentala conciliazione della lite eformula alle parti una propostatransattiva» e le parole: «senzagiustificato motivo, costituiscecomportamento valutabile dalgiudice ai fini della decisione»sono sostituite dalle seguenti: «oil rifiuto della propostatransattiva del giudice, senzagiustificato motivo, costituisconocomportamento valutabile dalgiudice ai fini del giudizio».

3. L'articolo 412 del codice diprocedura civile è sostituito dalseguente:

5. Identico:

«Art. 412. - (Risoluzione arbitraledella controversia). - In qualunquefase del tentativo di conciliazione, o alsuo termine in caso di mancatariuscita, le parti possono indicare lasoluzione, anche parziale, sulla qualeconcordano, riconoscendo, quando èpossibile, il credito che spetta allavoratore, e possono accordarsi perla risoluzione della lite, affidando allacommissione di conciliazione ilmandato a risolvere in via arbitrale la

«Art. 412. - (Risoluzione arbitraledella controversia). - Identico.

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controversia.

Nel conferire il mandato per larisoluzione arbitrale dellacontroversia, le parti devono indicare:

Identico:

1) il termine per l'emanazionedel lodo, che non può comunquesuperare i sessanta giorni dalconferimento del mandato, spirato ilquale l'incarico deve intendersirevocato;

1) identico;

2) le norme che lacommissione deve applicare al meritodella controversia, ivi compresa ladecisione secondo equità, nel rispettodei princìpi generali dell'ordinamento.

2) le norme invocate dalleparti a sostegno delle loropretese e l'eventuale richiesta didecidere secondo equità, nel rispettodei princìpi generali dell'ordinamento.

Il lodo emanato a conclusionedell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitrie autenticato, produce tra le parti glieffetti di cui all'articolo 1372 eall'articolo 2113, quarto comma, delcodice civile e ha efficacia di titoloesecutivo ai sensi dell'articolo 474 delpresente codice a seguito delprovvedimento del giudice su istanzadella parte interessata ai sensidell'articolo 825.

Identico.

Pag. 45

Il lodo è impugnabile ai sensidell'articolo 808-ter, anche in derogaall'articolo 829, commi quarto equinto, se ciò è stato previsto nelmandato per la risoluzione arbitraledella controversia».

Identico».

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4. L'articolo 412-ter del codice diprocedura civile è sostituito dalseguente:

6. Identico:

«Art. 412-ter. - (Altre modalità diconciliazione e arbitrato previste dallacontrattazione collettiva). - Laconciliazione e l'arbitrato, nellematerie di cui all'articolo 409 delpresente codice e all'articolo 63,comma 1, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, possonoessere svolti altresì presso le sedi econ le modalità previste dai contratticollettivi sottoscritti dalle associazionisindacali maggiormenterappresentative».

«Art. 412-ter. - (Altre modalità diconciliazione e arbitrato previste dallacontrattazione collettiva). - Laconciliazione e l'arbitrato, nellematerie di cui all'articolo 409,possono essere svolti altresì presso lesedi e con le modalità previste daicontratti collettivi sottoscritti dalleassociazioni sindacali maggiormenterappresentative».

5. L'articolo 412-quater delcodice di procedura civile è sostituitodal seguente:

7. Identico:

«Art. 412-quater. - (Altre modalitàdi conciliazione e arbitrato). - Fermarestando la facoltà di ciascuna delleparti di adire l'autorità giudiziaria e diavvalersi delle procedure diconciliazione e di arbitrato previstedalla legge, le controversie di cuiall'articolo 409 del presente codicee all'articolo 63, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, possono essere altresìproposte innanzi al collegio diconciliazione e arbitrato irritualecostituito secondo quanto previstodai commi seguenti. È nulla ogniclausola del contratto individualedi lavoro o comunque pattuitache obblighi una parte oentrambe a proporre lecontroversie indicate nel periodoprecedente al collegio di

«Art. 412-quater. - (Altre modalitàdi conciliazione e arbitrato). - Fermarestando la facoltà di ciascuna delleparti di adire l'autorità giudiziaria e diavvalersi delle procedure diconciliazione e di arbitrato previstedalla legge, le controversie di cuiall'articolo 409 possono essere altresìproposte innanzi al collegio diconciliazione e arbitrato irritualecostituito secondo quanto previsto daicommi seguenti.

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conciliazione e arbitrato o cheponga limitazioni a tale facoltà.

Il collegio di conciliazione earbitrato è composto da unrappresentante di ciascuna delle partie da un terzo membro, in funzione dipresidente, scelto di comune accordodagli arbitri di parte tra i professoriuniversitari di materie giuridiche e gliavvocati ammessi al patrociniodavanti alla Corte di cassazione.

Identico.

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La parte che intenda ricorrere alcollegio di conciliazione e arbitratodeve notificare all'altra parte unricorso sottoscritto, salvo che si trattidi una pubblica amministrazione, daun avvocato al quale abbia conferitomandato e presso il quale deveeleggere il domicilio. Il ricorso devecontenere la nomina dell'arbitro diparte e indicare l'oggetto delladomanda, le ragioni di fatto e didiritto sulle quali si fonda la domandastessa, i mezzi di prova e il valoredella controversia entro il quale siintende limitare la domanda. Il ricorsopuò contenere la proposta dellenorme che il collegio arbitrale deveapplicare al merito della controversia,ivi compresa la decisione secondoequità, nel rispetto dei princìpigenerali dell'ordinamento.

La parte che intenda ricorrere alcollegio di conciliazione e arbitratodeve notificare all'altra parte unricorso sottoscritto, salvo che si trattidi una pubblica amministrazione,personalmente o da un suorappresentante al quale abbiaconferito mandato e presso il qualedeve eleggere il domicilio. Il ricorsodeve contenere la nomina dell'arbitrodi parte e indicare l'oggetto delladomanda, le ragioni di fatto e didiritto sulle quali si fonda la domandastessa, i mezzi di prova e il valoredella controversia entro il quale siintende limitare la domanda. Il ricorsodeve contenere il riferimento allenorme invocate dal ricorrente asostegno della sua pretesa el'eventuale richiesta di decideresecondo equità, nel rispetto deiprincìpi generali dell'ordinamento.

Se la parte convenuta intendeaccettare la procedura diconciliazione e arbitrato nomina il

Se la parte convenuta intendeaccettare la procedura diconciliazione e arbitrato nomina il

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proprio arbitro di parte, il quale entrotrenta giorni dalla notifica del ricorsoprocede, ove possibile,concordemente con l'altro arbitro, allascelta del presidente e della sede delcollegio. Ove ciò non avvenga,ciascuna delle parti è libera di adirel'autorità giudiziaria.

proprio arbitro di parte, il quale entrotrenta giorni dalla notifica del ricorsoprocede, ove possibile,concordemente con l'altro arbitro, allascelta del presidente e della sede delcollegio. Ove ciò non avvenga, laparte che ha presentato ricorsopuò chiedere che la nomina siafatta dal presidente del tribunalenel cui circondario è la sededell'arbitrato. Se la parti nonhanno ancora determinato lasede, il ricorso è presentato alpresidente del tribunale delluogo in cui è sorto il rapporto dilavoro o ove si trova l'azienda ouna sua dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore o presso laquale egli prestava la sua operaal momento della fine delrapporto.

In caso di scelta concorde delterzo arbitro e della sede del collegio,la parte convenuta, entro trentagiorni da tale scelta, deve depositarepresso la sede del collegio unamemoria difensiva sottoscritta, salvoche si tratti di una pubblicaamministrazione, da un avvocato cuiabbia conferito mandato e presso ilquale deve eleggere il domicilio. Lamemoria deve contenere le difese e leeccezioni in fatto e in diritto, leeventuali domande in viariconvenzionale e l'indicazione deimezzi di prova.

Identico.

Entro dieci giorni dal depositodella memoria difensiva il ricorrentepuò depositare

Identico.

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presso la sede del collegio unamemoria di replica senza modificare ilcontenuto del ricorso. Nei successividieci giorni il convenuto puòdepositare presso la sede del collegiouna controreplica senza modificare ilcontenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giornodell'udienza, da tenere entro trentagiorni dalla scadenza del termine perla controreplica del convenuto,dandone comunicazione alle parti, neldomicilio eletto, almeno dieci giorniprima.

Identico.

All'udienza il collegio esperisce iltentativo di conciliazione. Se laconciliazione riesce, si applicano ledisposizioni dell'articolo 411, commiprimo e terzo, del presente codicee quelle dell'articolo 66, comma8, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.

All'udienza il collegio esperisce iltentativo di conciliazione. Se laconciliazione riesce, si applicano ledisposizioni dell'articolo 411, commiprimo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, ilcollegio provvede, ove occorra, ainterrogare le parti e ad ammettere eassumere le prove, altrimenti invitaall'immediata discussione orale. Nelcaso di ammissione delle prove, ilcollegio può rinviare ad altra udienza,a non più di dieci giorni di distanza,l'assunzione delle stesse e ladiscussione orale.

Identico.

La controversia è decisa, entroventi giorni dall'udienza didiscussione, mediante un lodo. Il lodo

La controversia è decisa, entroventi giorni dall'udienza didiscussione, mediante un lodo. Il

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è impugnabile ai sensi dell'articolo808-ter, anche in deroga all'articolo829, commi quarto e quinto, se ciò èstato previsto nel mandato per larisoluzione arbitrale dellacontroversia.

lodo emanato a conclusionedell'arbitrato, sottoscritto dagliarbitri e autenticato, produce trale parti gli effetti di cui agliarticoli 1372 e 2113, quartocomma, del codice civile e haefficacia di titolo esecutivo aisensi dell'articolo 474 delpresente codice a seguito delprovvedimento del giudice suistanza della parte interessata aisensi dell'articolo 825. Il lodo èimpugnabile ai sensi dell'articolo808-ter, anche in deroga all'articolo829, commi quarto e quinto, se ciò èstato previsto nel mandato per larisoluzione arbitrale della controversia.

Il compenso del presidente delcollegio è fissato in misura pari al 2per cento del valore della controversiadichiarato nel ricorso ed è versatodalle parti, per metà ciascuna, pressola sede del collegio mediante assegnicircolari intestati al presidente almenocinque giorni prima dell'udienza.

Identico.

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Ciascuna parte provvede acompensare l'arbitro da essanominato. Le spese legali e quelle peril compenso del presidente edell'arbitro di parte, queste ultimenella misura dell'1 per cento delsuddetto valore della controversia,sono liquidate nel lodo ai sensi degliarticoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali dicategoria possono istituire un fondo

Identico».

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per il rimborso al lavoratore dellespese per il compenso del presidentedel collegio e del proprio arbitro diparte».

8. Le disposizioni degli articoli410, 412-ter e 412-quater delcodice di procedura civile siapplicano anche alle controversiedi cui all'articolo 63, comma 1,del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, sono abrogati.

6. Le controversie di cuiall'articolo 409 del codice diprocedura civile possono esseredecise da arbitri, oltre che nei casiprevisti dall'articolo 806 delmedesimo codice e dall'articolo 5della legge 11 agosto 1973, n. 533, esuccessive modificazioni, anchequalora il contratto e la clausolacompromissoria ivi contenuta, ovveroil compromesso, siano stati certificatiin base alle norme di cui al titolo VIIIdel decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successivemodificazioni. Le commissioni dicertificazione accertano che laclausola compromissoria, ovvero ilcompromesso, contenga, anchemediante rinvio a regolamentipreesistenti dei collegi arbitrali, icriteri per la liquidazione deicompensi spettanti agli arbitri e iltermine entro il quale il lodo deveessere emanato.

9. In relazione alle materie dicui all'articolo 409 del codice diprocedura civile, le particontrattuali possono pattuireclausole compromissorie di cuiall'articolo 808 del codice diprocedura civile che rinviano allemodalità di espletamentodell'arbitrato di cui agli articoli412 e 412-quater del codice diprocedura civile, solo ove ciò siaprevisto da accordiinterconfederali o contratticollettivi di lavoro stipulati dalleorganizzazioni dei datori di lavoroe dei lavoratoricomparativamente piùrappresentative sul pianonazionale. La clausolacompromissoria, a pena dinullità, deve essere certificata inbase alle disposizioni di cui altitolo VIII del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dagliorgani di certificazione di cuiall'articolo 76, comma 1, letterea), b) e c), del medesimo decretolegislativo. Le commissioni di

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certificazione accertano laeffettiva volontà delle parti didevolvere ad arbitri lecontroversie che dovesseroinsorgere in relazione al rapportodi lavoro. In assenza dei predettiaccordi interconfederali ocontratti collettivi, trascorsidiciotto mesi dalla data dientrata in vigore della presentelegge, le disposizioni di cui alpresente comma sonopienamente operative.

7. Gli organi di certificazione dicui all'articolo 76 del decretolegislativo 10 settembre

10. Gli organi di certificazione dicui all'articolo 76, comma 1, letterea), b) e c),

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2003, n. 276, e successivemodificazioni, possono istituirecamere arbitrali per la definizione, aisensi dell'articolo 808-ter del codicedi procedura civile, delle controversienelle materie di cui all'articolo 409 delmedesimo codice e all'articolo 63,comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. Le commissionidi cui al citato articolo 76 del decretolegislativo n. 276 del 2003, esuccessive modificazioni, possonoconcludere convenzioni con le qualiprevedano la costituzione di camerearbitrali unitarie. Si applica, in quantocompatibile, l'articolo 412, commiterzo e quarto, del codice diprocedura civile.

del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, possono istituirecamere arbitrali per la definizione, aisensi dell'articolo 808-ter del codice diprocedura civile, delle controversienelle materie di cui all'articolo 409 delmedesimo codice e all'articolo 63,comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. Le commissionidi cui al citato articolo 76, comma 1,lettere a), b) e c), del decretolegislativo n. 276 del 2003, possonoconcludere convenzioni con le qualiprevedano la costituzione di camerearbitrali unitarie. Si applica, in quantocompatibile, l'articolo 412, commiterzo e quarto, del codice diprocedura civile.

8. Presso le sedi di certificazionepuò altresì essere esperito il tentativo

11. Presso le sedi di certificazionedi cui all'articolo 76, comma 1,

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di conciliazione di cui all'articolo 410del codice di procedura civile.

lettere a), b) e c), del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, può altresì essere esperito iltentativo di conciliazione di cuiall'articolo 410 del codice diprocedura civile.

9. All'articolo 82 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguentimodificazioni:

12. Identico:

a) al comma 1, le parole: «dicui all'articolo 76, comma 1, letteraa), del presente decretolegislativo» sono soppresse;

a) al comma 1, le parole: «dicui all'articolo 76, comma 1, letteraa)» sono sostituite dalla seguenti:«di cui all'articolo 76, comma 1,lettere a), b) e c)»;

b) è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

b) identica.

«1-bis. Si applicano, in quantocompatibili, le procedure previste dalcapo I del presente titolo».

10. Il comma 2 dell'articolo 83 deldecreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, è abrogato.

13. Identico.

11. All'articolo 2113, quartocomma, del codice civile, sonoaggiunte, in fine, le seguentiparole: «e dell'articolo 82 deldecreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successivemodificazioni».

Soppresso.

12. L'articolo 412-bis del codicedi procedura civile è abrogato e ilsecondo comma dell'articolo 410-bisdel medesimo codice è sostituito dalseguente:

14. Gli articoli 410-bis e412-bis del codice di proceduracivile sono abrogati.

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«Trascorso inutilmente taletermine, il tentativo di conciliazione siconsidera espletato».

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13. All'articolo 79 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

15. Identico.

«Gli effetti dell'accertamentodell'organo preposto alla certificazionedel contratto di lavoro, nel caso dicontratti in corso di esecuzione, siproducono dal momento di inizio delcontratto, ove la commissione abbiaappurato che l'attuazione delmedesimo è stata, anche nel periodoprecedente alla propria attivitàistruttoria, coerente con quantoappurato in tale sede. In caso dicontratti non ancora sottoscritti dalleparti, gli effetti si producono soltantoove e nel momento in cui questeultime provvedano a sottoscriverli,con le eventuali integrazioni emodifiche suggerite dallacommissione adita».

14. Dall'attuazione del presentearticolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanzapubblica. Gli adempimenti previsti dalpresente articolo sono svoltinell'ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente.

16. Identico.

Art. 25.(Decadenze).

Art. 34.(Decadenze e disposizioni in

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materia di contratto di lavoro atempo determinato).

1. Il primo e il secondo commadell'articolo 6 della legge 15 luglio1966, n. 604, sono sostituiti dalseguente:

1. Il primo e il secondo commadell'articolo 6 della legge 15 luglio1966, n. 604, sono sostituiti daiseguenti:

«Il licenziamento da parte deldatore di lavoro deve essereimpugnato a pena di decadenzaentro centoventi giorni dalla ricezionedella sua comunicazione, ovvero dallacomunicazione dei motivi, ove noncontestuale, con ricorso depositatonella cancelleria del tribunale infunzione di giudice del lavoro».

«Il licenziamento deve essereimpugnato a pena di decadenza entrosessanta giorni dalla ricezione dellasua comunicazione, ovvero dallacomunicazione dei motivi, ove noncontestuale, con qualsiasi attoscritto, anche extragiudiziale,idoneo a rendere nota la volontàdel lavoratore anche attraversol'intervento dell'organizzazionesindacale diretto ad impugnare illicenziamento stesso. L'impugnazione è inefficacese non è seguita, entro ilsuccessivo termine dicentottanta giorni, dal depositodel ricorso nella cancelleria deltribunale in funzione di giudicedel lavoro o dalla comunicazionealla controparte della richiesta ditentativo di conciliazione oarbitrato. Qualora

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la conciliazione o l'arbitratorichiesti siano rifiutati o non siaraggiunto l'accordo necessario alrelativo espletamento, il ricorsoal giudice deve essere depositatoa pena di decadenza entrosessanta giorni dal rifiuto o dalmancato accordo».

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2. Il termine di decadenza,previsto dall'articolo 6, primo comma,della legge 15 luglio 1966, n. 604,come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, si applica anche aicasi di nullità del licenziamento,nonché ai casi di licenziamentoinefficace di cui all'articolo 2 dellacitata legge n. 604 del 1966, esuccessive modificazioni.

2. Le disposizioni di cuiall'articolo 6 della legge 15 luglio1966, n. 604, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, siapplicano anche a tutti i casi diinvalidità e di inefficacia dellicenziamento.

3. Il termine di decadenzaprevisto dall'articolo 6, primo comma,della legge 15 luglio 1966, n. 604,come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, si applica inoltre:

3. Le disposizioni di cuiall'articolo 6 della legge 15 luglio1966, n. 604, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, siapplicano inoltre:

a) ai licenziamenti anchequalora presuppongano la risoluzionedi questioni relative alla qualificazionedel rapporto di lavoro ovvero allalegittimità del termine apposto alcontratto;

a) ai licenziamenti chepresuppongono la risoluzione diquestioni relative alla qualificazionedel rapporto di lavoro ovvero allalegittimità del termine apposto alcontratto;

b) al recesso del committentenei rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa, anchenella modalità a progetto, di cuiall'articolo 409, numero 3), del codicedi procedura civile;

b) identica;

c) al trasferimento ai sensidell'articolo 2103 del codice civile,con termine decorrente dalla data diricezione della comunicazione ditrasferimento;

c) identica;

d) all'impugnazione deltermine illegittimo ai sensi dell'articolo1 del decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, e successivemodificazioni, con termine decorrentedalla scadenza del medesimo.

d) all'azione di nullità deltermine apposto al contratto dilavoro, ai sensi degli articoli 1, 2e 4 del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, e successivemodificazioni, con termine decorrente

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dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cuiall'articolo 6 della legge 15 luglio1966, n. 604, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, siapplicano anche:

a) ai contratti di lavoro atermine stipulati ai sensi degliarticoli 1, 2 e 4 del decretolegislativo 6 settembre 2001,

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n. 368, in corso di esecuzione alladata di entrata in vigore dellapresente legge, con decorrenzadalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro atermine, stipulati anche inapplicazione di disposizioni dilegge previgenti al decretolegislativo 6 settembre 2001, n.368, e già conclusi alla data dientrata in vigore della presentelegge, con decorrenza dallamedesima data di entrata invigore della presente legge.

5. Nei casi di conversione delcontratto a tempo determinato, ilgiudice condanna il datore dilavoro al risarcimento dellavoratore stabilendoun'indennità onnicomprensivanella misura compresa tra unminimo di 2,5 ed un massimo di12 mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto,

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avuto riguardo ai criteri indicatinell'articolo 8 della legge 15luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contrattiovvero accordi collettivinazionali, territoriali o aziendali,stipulati con le organizzazionisindacali comparativamente piùrappresentative sul pianonazionale, che prevedanol'assunzione, anche a tempoindeterminato, di lavoratori giàoccupati con contratto a terminenell'ambito di specifichegraduatorie, il limite massimodell'indennità fissata dal comma5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui aicommi 5 e 6 trovano applicazioneper tutti i giudizi, ivi compresiquelli pendenti alla data dientrata in vigore della presentelegge. Con riferimento a taliultimi giudizi, ove necessario, aisoli fini della determinazionedella indennità di cui ai commi 5e 6, il giudice fissa alle parti untermine per l'eventualeintegrazione della domanda edelle relative eccezioni edesercita i poteri istruttori ai sensidell'articolo 421 del codice diprocedura civile.

Art. 26.(Spese di giustizia nel processo

del lavoro).

Soppresso.

1. La voce n. 1639dell'allegato A annesso aldecreto-legge 25 giugno 2008,

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n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, relativa allalegge 2 aprile 1958, n. 319, èsoppressa.

2. All'articolo 13, comma 4,del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia, dicui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, sono premesse leseguenti parole: «Per i processidi cui al titolo IV del libro II delcodice di procedura civile e».

3. La disposizione introdottadal comma 2 acquista efficaciadecorsi sei mesi dalla data dientrata in vigore della presentelegge.

Art. 27.(Proroga degli strumenti per il

sostegno del reddito deilavoratori. Ammortizzatori

sociali).

Soppresso.

1. In attesa della riforma degliammortizzatori sociali e nel limitecomplessivo di spesa di 450milioni di euro, per l'anno 2009, acarico del Fondo perl'occupazione di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, di seguito

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denominato «Fondo perl'occupazione», il Ministro dellavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e dellefinanze, può disporre, entro il 31dicembre 2009, in deroga allavigente normativa, concessioni,anche senza soluzione dicontinuità, di trattamenti dicassa integrazione guadagnistraordinaria, di mobilità e didisoccupazione speciale, nel casodi programmi finalizzati allagestione di crisi occupazionali,anche con riferimento a settoriproduttivi e ad aree regionali,definiti in specifiche intesestipulate in sede istituzionaleterritoriale entro il 20 maggio2009 e recepite in accordi in sedegovernativa entro il 15 giugno2009.

2. Nell'ambito delle risorsefinanziarie di cui al comma 1, itrattamenti concessi ai sensidell'articolo 2, comma 521, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive

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modificazioni, possono essereprorogati con decreto delMinistro del lavoro, della salute edelle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell'economia edelle finanze, qualora i piani digestione delle eccedenze abbianocomportato una riduzione nella

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misura almeno del 10 per centodel numero dei destinatari deitrattamenti scaduti il 31dicembre 2008. La misura deitrattamenti di cui al presentecomma è ridotta del 10 per centonel caso di prima proroga, del 30per cento nel caso di secondaproroga e del 40 per cento nelcaso di proroghe successive. Itrattamenti di sostegno delreddito, nel caso di proroghesuccessive alla seconda, possonoessere erogati esclusivamentenel caso di frequenza di specificiprogrammi di reimpiego, anchemiranti alla riqualificazioneprofessionale, organizzati dallaregione.

3. L'erogazione deitrattamenti di cui ai commi 1 e 2è subordinata alla sottoscrizione,da parte dei lavoratoriinteressati, di apposito patto diservizio presso i competenticentri per l'impiego. Con decretodel Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche socialisono definite le modalitàattuative del patto di servizio. Illavoratore destinatario deitrattamenti di sostegno delreddito di cui ai commi 1 e 2, incaso di rifiuto della sottoscrizionedel patto di servizio, perde ildiritto a qualsiasi erogazione dicarattere retributivo eprevidenziale a carico del datoredi lavoro, fatti salvi i diritti giàmaturati.

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4. In attesa della riforma degliammortizzatori sociali ecomunque non oltre il 31dicembre 2009, possono essereconcessi trattamenti di cassaintegrazione guadagnistraordinaria e di mobilità aidipendenti delle impreseesercenti attività commercialicon più di cinquanta dipendenti,delle agenzie di viaggio eturismo, compresi gli operatorituristici, con più di cinquantadipendenti, delle imprese divigilanza con più di quindicidipendenti, nel limite di spesa di45 milioni di euro per l'anno2009, a carico del Fondo perl'occupazione.

5. Nell'ambito del limitecomplessivo di spesa di cui alcomma 1, l'importo di 12 milionidi euro a carico del Fondo per

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l'occupazione è destinato allaconcessione, per l'anno 2009, diun'indennità pari al trattamentomassimo di integrazione salarialestraordinaria, nonché allarelativa contribuzione figurativae agli assegni per il nucleofamiliare, ai lavoratori portualiche prestano lavoro temporaneonei porti ai sensi della legge 28gennaio 1994, n. 84. L'erogazionedei trattamenti di cui al presentecomma da parte dell'Istitutonazionale della previdenza

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sociale è subordinataall'acquisizione degli elenchirecanti il numero, distinto perciascuna impresa o agenzia, dellegiornate di mancato avviamentoal lavoro, predisposti dalMinistero delle infrastrutture edei trasporti in base agliaccertamenti effettuati in sedelocale dalle competenti autoritàportuali o, laddove non istituite,dalle autorità marittime.

6. Per l'iscrizione nelle liste dimobilità dei lavoratori licenziatiper giustificato motivo oggettivoda aziende che occupano fino aquindici dipendenti, all'articolo1, comma 1, primo periodo, deldecreto-legge 20 gennaio 1998,n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20marzo 1998, n. 52, e successivemodificazioni, le parole: «31dicembre 2008» sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre2009» e le parole: «e di 45 milionidi euro per il 2008» sonosostituite dalle seguenti: «e di 45milioni di euro per ciascuno deglianni 2008 e 2009».

7. All'articolo 1, comma 2,primo periodo, del decreto-legge20 gennaio 1998, n. 4, convertito,con modificazioni, dalla legge 20marzo 1998, n. 52, e successivemodificazioni, le parole: «31dicembre 2008» sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre2009». Ai fini dell'attuazione delpresente comma, è autorizzata,per l'anno 2009, la spesa di 5

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milioni di euro a valere sul Fondoper l'occupazione.

8. Per il rifinanziamento delleproroghe a ventiquattro mesidella cassa integrazioneguadagni straordinaria percessazione di attività, di cuiall'articolo 1, comma 1, deldecreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, esuccessive modificazioni, sonodestinati 30 milioni di

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euro, per l'anno 2009, a caricodel Fondo per l'occupazione.

9. Per l'anno 2009, ilMinistero del lavoro, della salutee delle politiche sociali assegnaalla società Italia Lavoro Spa 14milioni di euro quale contributoagli oneri di funzionamento e aicosti generali di struttura. A taleonere si provvede a carico delFondo per l'occupazione.

10. Per le finalità di cuiall'articolo 117, comma 5, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, èautorizzata la spesa nel limitemassimo di 35 milioni di euro,per l'anno 2009, a valere sulFondo per l'occupazione.

11. All'articolo 118, comma16, della legge 23 dicembre 2000,

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n. 388, e successivemodificazioni, le parole: «e di 80milioni di euro per l'anno 2008»sono sostituite dalle seguenti: «edi 80 milioni di euro per ciascunodegli anni 2008 e 2009».

12. Per l'anno 2009, al fine digarantire l'interconnessione deisistemi informatici necessari allosvolgimento dell'attivitàispettiva, è autorizzata la spesadi 2 milioni di euro a valere sulFondo per l'occupazione.

Art. 35.(Accesso ispettivo, potere di

diffida e verbalizzazione unica).

1. L'articolo 13 del decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124,è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Accesso ispettivo,potere di diffida e verbalizzazioneunica). - 1. Il personale ispettivoaccede presso i luoghi di lavoronei modi e nei tempi consentitidalla legge. Alla conclusione delleattività di verifica compiute nelcorso del primo accesso ispettivo,viene rilasciato al datore di lavoroo alla persona presenteall'ispezione, con l'obbligo allatempestiva consegna al datore dilavoro, il verbale di primo accessoispettivo contenente:

a) l'identificazione deilavoratori trovati intenti al lavoroe la descrizione delle modalità delloro impiego;

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b) la specificazione delleattività compiute dal personaleispettivo;

c) le eventuali dichiarazionirese dal datore di lavoro o da chilo assiste, o dalla personapresente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anchedocumentale, utile alproseguimento dell'istruttoriafinalizzata all'accertamento degliilleciti, fermo restando quantoprevisto dall'articolo 4, settimocomma, della legge 22 luglio1961, n. 628.

2. In caso di constatatainosservanza delle norme dilegge o del contratto collettivo inmateria di lavoro e legislazionesociale e qualora il personaleispettivo rilevi inadempimenti daiquali derivino sanzioniamministrative, questi provvedea diffidare il trasgressore el'eventuale obbligato in solido, aisensi dell'articolo 6 della legge 24novembre 1981, n. 689, allaregolarizzazione delleinosservanze comunquematerialmente sanabili, entro iltermine di trenta giorni dalladata di notificazione del verbaledi cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanzaalla diffida, il trasgressore o

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l'eventuale obbligato in solido èammesso al pagamento di unasomma pari all'importo dellasanzione nella misura del minimoprevisto dalla legge ovvero nellamisura pari ad un quarto dellasanzione stabilita in misura fissa,entro il termine di quindici giornidalla scadenza del termine di cuial comma 2. Il pagamentodell'importo della predettasomma estingue il procedimentosanzionatorio limitatamente alleinosservanze oggetto di diffida ea condizione dell'effettivaottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione allaprocedura di regolarizzazione dicui ai commi 2 e 3, nonché allacontestazione delle violazioniamministrative di cui all'articolo14 della legge 24 novembre 1981,n. 689, si provvede da parte delpersonale ispettivoesclusivamente con la notifica diun unico verbale di accertamentoe notificazione, notificato altrasgressore e all'eventuale

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obbligato in solido. Il verbale diaccertamento e notificazionedeve contenere:

a) gli esiti dettagliatidell'accertamento, conindicazione puntuale delle fontidi prova degli illeciti rilevati;

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b) la diffida a regolarizzaregli inadempimenti sanabili aisensi del comma 2;

c) la possibilità diestinguere gli illecitiottemperando alla diffida eprovvedendo al pagamento dellasomma di cui al comma 3 ovveropagando la medesima somma neicasi di illeciti già oggetto diregolarizzazione;

d) la possibilità diestinguere gli illeciti nondiffidabili, ovvero quelli oggettodi diffida nei casi di cui al comma5, attraverso il pagamento dellasanzione in misura ridotta aisensi dell'articolo 16 della legge24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione deglistrumenti di difesa e degli organiai quali proporre ricorso, conspecificazione dei termini diimpugnazione.

5. L'adozione della diffidainterrompe i termini di cuiall'articolo 14 della legge 24novembre 1981, n. 689, e delricorso di cui all'articolo 17 delpresente decreto, fino allascadenza del termine percompiere gli adempimenti di cuiai commi 2 e 3. Ove da parte deltrasgressore o dell'obbligato insolido non sia stata fornita provaal personale ispettivodell'avvenuta regolarizzazione edel pagamento delle sommepreviste, il verbale unico di cui al

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comma 4 produce gli effetti dellacontestazione e notificazionedegli addebiti accertati neiconfronti del trasgressore e dellapersona obbligata in solido aiquali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casiprevisti dal comma 2, con glieffetti e le procedure di cui aicommi 3, 4 e 5, è esteso ancheagli ispettori e ai funzionariamministrativi degli enti e degliistituti previdenziali per leinadempienze da essi rilevate. Glienti e

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gli istituti previdenziali svolgonotale attività con le risorse umanee finanziarie esistenti alegislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui alcomma 2 è esteso agli ufficiali eagenti di polizia giudiziaria cheaccertano, ai sensi dell'articolo 13della legge 24 novembre 1981, n.689, violazioni in materia dilavoro e legislazione sociale.Qualora rilevino inadempimentidai quali derivino sanzioniamministrative, essi provvedonoa diffidare il trasgressore el'eventuale obbligato in solidoalla regolarizzazione delleinosservanze comunquematerialmente sanabili, con glieffetti e le procedure di cui aicommi 3, 4 e 5».

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Art. 36.(Indicatore di situazioneeconomica equivalente).

1. Al decreto legislativo 31marzo 1998, n. 109, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituitodal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazionesostitutiva unica). - 1. Ilrichiedente la prestazionepresenta un'unica dichiarazionesostitutiva, ai sensi del testounico delle disposizionilegislative e regolamentari inmateria di documentazioneamministrativa, di cui al decretodel Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, divalidità annuale, concernente leinformazioni necessarie per ladeterminazione dell'indicatoredella situazione economicaequivalente di cui all'articolo 2,ancorché l'ente si avvalga dellafacoltà riconosciutaglidall'articolo 3, comma 2. Èlasciata facoltà al cittadino dipresentare entro il periodo divalidità della dichiarazionesostitutiva unica una nuovadichiarazione, qualora intendafar rilevare i mutamenti dellecondizioni familiari edeconomiche ai fini del calcolodell'indicatore della situazioneeconomica equivalente delproprio nucleo familiare. Gli entierogatori

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possono stabilire per leprestazioni da essi erogate ladecorrenza degli effetti di talinuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui alcomma 1 è presentata ai comunio ai centri di assistenza fiscaleprevisti dal decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, odirettamente all'amministrazionepubblica alla quale è richiesta laprima prestazione o alla sededell'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS)competente per territorio.

3. È comunque consentita lapresentazione all'INPS, in viatelematica, della dichiarazionesostitutiva unica direttamente acura del soggetto richiedente laprestazione agevolata.

4. L'INPS determinal'indicatore della situazioneeconomica equivalente inrelazione ai dati autocertificatidal soggetto richiedente laprestazione agevolata.

5. In relazione ai datiautocertificati dal soggettorichiedente, l'Agenzia delleentrate, sulla base di appositicontrolli automatici, individual'esistenza di omissioni, ovverodifformità degli stessi rispettoagli elementi conoscitivi in

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possesso del Sistema informativodell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attivitàeffettuate ai sensi del comma 5sono comunicati dall'Agenziadelle entrate, medianteprocedura informatica, all'INPSche provvederà a inoltrarli aisoggetti che hanno ricevuto ledichiarazioni ai sensi del comma2, ovvero direttamente alsoggetto che ha presentato ladichiarazione sostitutiva unica aisensi del comma 3.

7. Sulla base dellacomunicazione dell'INPS, di cui alcomma 6, i comuni, i centri diassistenza fiscale e leamministrazione pubbliche aiquali è presentata ladichiarazione sostitutivarilasciano un'attestazione,riportante l'indicatore dellasituazione economicaequivalente, nonché il contenutodella dichiarazione e gli elementiinformativi necessari per ilcalcolo. Analoga attestazione èrilasciata direttamente dall'INPSnei casi di cui al comma 3.L'attestazione riporta anche leeventuali omissioni e difformitàdi cui al comma 5. Ladichiarazione, munitadell'attestazione rilasciata, puòessere utilizzata,

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nel periodo di validità, da ognicomponente del nucleo familiareper l'accesso alle prestazioniagevolate di cui al presentedecreto.

8. In presenza delle omissionio difformità di cui al comma 5, ilsoggetto richiedente laprestazione può presentare unanuova dichiarazione sostitutivaunica, ovvero può comunquerichiedere la prestazionemediante l'attestazione relativaalla dichiarazione presentatarecante le omissioni o ledifformità rilevate dall'Agenziadelle entrate. Tale dichiarazioneè valida ai fini dell'erogazionedella prestazione, fatto salvo ildiritto degli enti erogatori dirichiedere idoneadocumentazione atta adimostrare la completezza everidicità dei dati indicati nelladichiarazione. Gli enti erogatorieseguono, singolarmente omediante un apposito serviziocomune, tutti i controlli ulteriorinecessari e provvedono ad ogniadempimento conseguente allanon veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivicontrolli relativi alladeterminazione del patrimoniomobiliare gestito dagli operatoridi cui all'articolo 7, sesto comma,del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n.605, l'Agenzia delle entrate, inpresenza di specifiche omissioni odifformità rilevate ai sensi del

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comma 5, effettua, sulla base dicriteri selettivi, apposite richiestedi informazioni ai suddettioperatori, avvalendosi dellerelative procedure automatizzatedi colloquio.

10. Nell'ambito dellaprogrammazione dell'attività diaccertamento della Guardia difinanza, una quota delle verificheè riservata al controllosostanziale della posizionereddituale e patrimoniale deinuclei familiari dei soggettibeneficiari di prestazioni,secondo criteri selettivi.

11. I nominativi deirichiedenti nei cui confrontiemergono divergenze nellaconsistenza del patrimoniomobiliare sono comunicati allaGuardia di finanza al fine diassicurare il coordinamento el'efficacia del controlli previsti dalcomma 10.

12. Con apposita convenzionestipulata tra l'INPS e l'Agenziadelle entrate, nel rispetto delledisposizioni del codice in materiadi protezione dei dati personali,di

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cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, sonodisciplinate le modalità attuativee le specifiche tecniche per lo

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scambio delle informazioninecessarie all'attuazione delledisposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire lasemplificazione e ilmiglioramento degliadempimenti dei soggettirichiedenti le prestazioniagevolate, a seguitodell'evoluzione dei sistemiinformativi dell'INPS edell'Agenzia delle entratepossono essere altresì previstespecifiche attività disperimentazione finalizzate asviluppare l'assetto dei relativiflussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto deicriteri di equità sociale, condecreto del Ministerodell'economia e delle finanze,sulla base delle valutazionidell'INPS e dell'Agenzia delleentrate, si provvede allarazionalizzazione eall'armonizzazione dei criteri dideterminazione dell'indicatoredella situazione economicaequivalente rispettoall'evoluzione della normativafiscale»;

b) all'articolo 4-bis, ilcomma 1 è sostituito dalseguente:

«1. L'INPS per l'alimentazionedel sistema informativodell'indicatore della situazioneeconomica equivalente puòstipulare apposite convenzioni

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con i soggetti di cui all'articolo 3,comma 3, lettera d), delregolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322»;

c) all'articolo 6, comma 4, alprimo e al quarto periodo, leparole: «Agenzia delle entrate»sono sostituite dalle seguenti:«Istituto nazionale dellaprevidenza sociale»;

d) alla tabella 1, parte I,dopo la lettera b), è inserito ilseguente capoverso: «Al redditocomplessivo devono essereaggiunti i redditi da lavorodipendente e assimilati, di lavoroautonomo ed impresa, redditidiversi di cui all'articolo 67,comma 1, lettere i) e l), del testounico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, assoggettati adimposta sostitutiva o definitiva,fatta salva diversa

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volontà espressa dal legislatoresulle norme che regolano talicomponenti reddituali».

Art. 37.(Modifiche al decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n.2).

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1. L'articolo 19-ter deldecreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, è sostituitodal seguente:

«Art. 19-ter. - (Indennizzi perle aziende commerciali in crisi). -1. L'indennizzo di cui al decretolegislativo 28 marzo 1996, n. 207,è concesso, nella misura esecondo le modalità ivi previste,anche ai soggetti che si trovanoin possesso dei requisiti di cuiall'articolo 2 del medesimodecreto legislativo nel periodo

compreso tra il 1o gennaio 2009 eil 31 dicembre 2011. Per isoggetti che nel mese dicompimento dell'età pensionabilesono anche in possesso delrequisito contributivo minimorichiesto per conseguire lapensione di vecchiaia, il predettoindennizzo spetta fino alla primadecorrenza utile della pensione divecchiaia medesima. Le domandedi cui all'articolo 7 del citatodecreto legislativo n. 207 del1996 possono essere presentatefino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributivaaggiuntiva di cui all'articolo 5 deldecreto legislativo 28 marzo1996, n. 207, dovuta dagli iscrittialla Gestione dei contributi edelle prestazioni previdenzialidegli esercenti attivitàcommerciali presso l'INPS, èprorogata, con le medesime

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modalità, fino al 31 dicembre2014.

3. Gli indennizzi concessi aisensi dell'articolo 1, comma 272,della legge 30 dicembre 2004, n.311, in pagamento alla data del31 dicembre 2008, sono prorogatifino alla data di decorrenza dellapensione di vecchiaia purché ititolari dell'indennizzo siano inpossesso, nel mese dicompimento dell'etàpensionabile,

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anche del requisito contributivominimo richiesto per conseguirela pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-bis, comma7, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, dopo leparole: «Ministro dell'economia edelle finanze» sono inserite leseguenti: «, di concerto con ilMinistro per la pubblicaamministrazione el'innovazione,».

3. All'articolo 61 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, il comma7-bis, introdotto dall'articolo 18,comma 4-sexies, deldecreto-legge 29 novembre 2008,

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n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

Art. 38.(Modifiche all'articolo 9 del

decreto-legge n. 148 del 1993,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 236 del 1993).

1. All'articolo 9 deldecreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-bis èinserito il seguente:

«3-ter. Il Ministero del lavoro,della salute e delle politichesociali può prevedere misure disostegno al reddito per lavoratoridisoccupati o a rischio diesclusione dal mercato dellavoro»;

b) al comma 4, le parole:«di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis»sono sostituite dalle seguenti:«di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,prioritariamente, 3-ter».

Art. 39.(Sottrazione alle procedure

esecutive dei fondi intestati alMinistero del lavoro, della salute

e delle politiche sociali).

1. Le disposizioni di cuiall'articolo 1, comma 294, dellalegge 23 dicembre 2005,

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n. 266, si applicano anche alleipotesi di fondi intestati alMinistero del lavoro, della salutee delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e dipignoramento afferenti ai fondidi cui al comma 1 sono nulli. Lanullità è rilevabile d'ufficio e gliatti non determinano obbligo diaccantonamento da parte dellesezioni della Tesoreria dello Statoné sospendono l'accreditamentodi somme destinate ai funzionaridelegati centrali e periferici.

Art. 40.(Modifica all'articolo 11 del

decreto legislativo 23 aprile 2004,n. 124).

1. All'articolo 11 del decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124,dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

«3-bis. Il verbale di cui alcomma 3 è dichiarato esecutivocon decreto dal giudicecompetente, su istanza dellaparte interessata».

Art. 41.(Obbligo di versamento delle

ritenute previdenziali).

1. L'omesso versamento, nelleforme e nei termini di legge,delle ritenute previdenziali e

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assistenziali operate dalcommittente sui compensi deilavoratori a progetto e dei titolaridi collaborazioni coordinate econtinuative iscritti alla gestioneseparata di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, configura le ipotesidi cui ai commi 1-bis, 1-ter e1-quater dell'articolo 2 deldecreto-legge 12 settembre 1983,n. 463, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11novembre 1983, n. 638.

Art. 42.(Contribuzione figurativa).

1. Ai fini del calcolo dellaretribuzione annua pensionabile,e per la liquidazione

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delle prestazioni a sostegno ointegrazione del reddito, per iperiodi successivi al 31 dicembre2004, il valore retributivo daattribuire per ciascuna settimanaai periodi riconosciutifigurativamente per gli eventiprevisti dalle disposizioni invigore e verificatisi nel corso delrapporto di lavoro, è pariall'importo della normaleretribuzione che sarebbespettata al lavoratore, in caso diprestazione lavorativa, nel mesein cui si colloca l'evento. Ilpredetto importo deve esseredeterminato dal datore di lavoro

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sulla base degli elementiretributivi ricorrenti econtinuativi.

Art. 43.(Responsabilità di terzi nelle

invalidità civili).

1. Le pensioni, gli assegni e leindennità, spettanti agli invalidicivili ai sensi della legislazionevigente, corrisposti inconseguenza del fatto illecito diterzi, sono recuperate fino aconcorrenza dell'ammontare didette prestazioni dall'enteerogatore delle stesse neiriguardi del responsabile civile edella compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, ilvalore capitale della prestazioneerogata è determinato mediantecriteri e tariffe stabiliti condecreto del Ministro del lavoro,della salute e delle politichesociali e del Ministrodell'economia e delle finanze,sentito il consiglio diamministrazione dell'INPS, daemanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigoredella presente legge.

Art. 44.(Comunicazioni delle imprese di

assicurazione all'INPS).

1. A decorrere dal 1o giugno2010, nei casi di infermitàcomportante incapacitàlavorativa, derivante da

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responsabilità di terzi, il medico ètenuto a darne segnalazione neicertificati di malattia di cuiall'articolo 2 del decreto-legge 30dicembre 1979, n. 663,convertito, con modificazioni,dalla legge 29 febbraio 1980, n.33,

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al fine di consentire all'enteassicuratore l'esperibilità delleazioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi indanno di soggetti aventi dirittoall'indennità di malattia erogatadall'INPS ed imputabili aresponsabilità di terzi, l'impresadi assicurazione, prima diprocedere all'eventualerisarcimento del danno, è tenutaa darne immediatacomunicazione all'INPS.

3. Entro quindici giorni dalricevimento della comunicazionedi cui al comma 2, l'INPStrasmette all'impresa diassicurazione un «certificato diindennità corrisposte» (CIR)attestante l'avvenutaliquidazione dell'indennità dimalattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratriceprocede, conseguentemente, adaccantonare e rimborsarepreventivamente all'INPSl'importo certificato ai sensi del

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comma 3.

Art. 45.(Efficacia delle domande diiscrizione e cancellazione

dall'albo delle imprese artigianeper gli enti previdenziali).

1. Ai fini del contenimentodegli oneri previdenziali, a

decorrere dal 1o gennaio 2010, gliatti e i provvedimenti relativi allemodificazioni dello stato di fattoe di diritto, compresa lacessazione delle impreseindividuali e di tutti i soggetticomunque iscritti all'albo delleimprese artigiane, sonoinopponibili all'INPS, decorsi dueanni dal verificarsi dei relativipresupposti, e sentite lecommissioni provincialidell'artigianato e gli altri organi oenti competenti le cui potestàrestano comunque ferme. L'INPSattua apposite forme dicomunicazione nei confronti deidestinatari delle disposizioni delpresente articolo per favorire lacorrettezza delle posizionicontributive individuali.

Art. 46.(Pignoramento e sequestro neiconfronti degli istituti esercentiforme di previdenza e assistenza

obbligatoria).

1. All'articolo 14 deldecreto-legge 31 dicembre 1996,n. 669, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 28febbraio 1997, n. 30, dopo ilcomma 1-bis è inserito ilseguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui alcomma 1-bis si applicano ancheai pignoramenti mobiliari di cuiagli articoli 513 e seguenti delcodice di procedura civilepromossi nei confronti di enti edistituti esercenti forme diprevidenza ed assistenzaobbligatorie organizzati su baseterritoriale».

Art. 47.(Disposizioni in materia di

contribuzione figurativa perperiodi di malattia).

1. All'articolo 1 del decretolegislativo 16 settembre 1996, n.564, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

«1-bis. Il limite dei ventiduemesi di cui al comma 1 non siapplica, a partire dall'insorgenzadello stato di inabilità ai sensidell'articolo 8 della legge 12giugno 1984, n. 222, ai soggettiche abbiano conseguito taleinabilità a seguito di infortuniosul lavoro, in sostituzione dellapensione di inabilità».

Art. 28.(Proroga di termini per l'esercizio di

Art. 48.(Differimento di termini per

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deleghe in materia di ammortizzatorisociali, di servizi per l'impiego,

incentivi all'occupazione eapprendistato e di occupazione

femminile).

l'esercizio di deleghe in materia diammortizzatori sociali, di servizi perl'impiego, incentivi all'occupazione e

apprendistato e di occupazionefemminile).

1. All'articolo 1 della legge 24dicembre 2007, n. 247, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 28, le parole:«dodici mesi» sono sostituite dalleseguenti: «diciotto mesi»;

a) il comma 28 è sostituitodal seguente:

«28. Il Governo è delegato adadottare, entro il termine ditrentasei mesi dalla data dientrata in vigore della presentelegge, su proposta del Ministrodel lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, in conformitàall'articolo 117 della Costituzionee agli statuti delle regioni astatuto

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speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano,e alle relative norme diattuazione, e garantendol'uniformità della tutela deilavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali,anche con riguardo alledifferenze di genere e allacondizione delle lavoratrici e deilavoratori immigrati, uno o piùdecreti legislativi finalizzati a

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riformare la materia degliammortizzatori sociali per ilriordino degli istituti a sostegnodel reddito»;

b) al comma 30, le parole:«dodici mesi» sono sostituite dalleseguenti: «diciotto mesi»;

b) il comma 30 è sostituitodal seguente:

«30. Il Governo è delegato adadottare, entro trentasei mesidalla data di entrata in vigoredella presente legge, su propostadel Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, inconformità all'articolo 117 dellaCostituzione e agli statuti delleregioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e diBolzano, e alle relative norme diattuazione, e garantendol'uniformità della tutela deilavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali,anche con riguardo alledifferenze di genere e allacondizione delle lavoratrici e deilavoratori immigrati, uno o piùdecreti legislativi finalizzati alriordino della normativa inmateria di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentiviall'occupazione;

c) apprendistato»;

c) al comma 81, le parole:«dodici mesi» sono sostituite dalle

c) il comma 81 è sostituitodal seguente:

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seguenti: «diciotto mesi».

«81. Il Governo è delegato adadottare, entro trentasei mesidalla data di entrata in vigoredella presente legge, su propostadel Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali edel Ministro per le pariopportunità, in conformitàall'articolo 117 della Costituzionee agli statuti delle regioni astatuto speciale e delle province

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autonome di Trento e di Bolzano,e alle relative norme diattuazione, e garantendol'uniformità della tutela deilavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali,uno o più decreti legislativifinalizzati al riordino dellanormativa in materia dioccupazione femminile, nelrispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) previsione, nell'ambitodell'esercizio della delega in temadi riordino degli incentivi di cui alcomma 30, lettera b), di incentivie sgravi contributivi mirati asostenere i regimi di orariflessibili legati alle necessitàdella conciliazione tra lavoro evita familiare, nonché a favorirel'aumento dell'occupazione

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femminile;

b) revisione della vigentenormativa in materia di congediparentali, con particolareriferimento all'estensione delladurata di tali congedi eall'incremento della relativaindennità al fine di incentivarnel'utilizzo;

c) rafforzamento degliistituti previsti dall'articolo 9della legge 8 marzo 2000, n. 53,con particolare riferimento allavoro a tempo parziale e altelelavoro;

d) rafforzamentodell'azione dei diversi livelli digoverno e delle diverseamministrazioni competenti, conriferimento ai servizi perl'infanzia e agli anziani nonautosufficienti, in funzione disostegno dell'esercizio dellalibertà di scelta da parte delledonne nel campo del lavoro;

e) orientamentodell'intervento legato allaprogrammazione dei Fondicomunitari, a partire dal Fondosociale europeo (FSE) e dalProgramma operativo nazionale(PON), in via prioritaria perl'occupazione femminile, asupporto non solo delle attivitàformative, ma anche di quelle diaccompagnamento e inserimentoal lavoro, con destinazione dirisorse alla formazione diprogrammi mirati alle donne per

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il corso della relativa vitalavorativa;

f) rafforzamento dellegaranzie per l'applicazioneeffettiva della parità ditrattamento

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tra donne e uomini in materia dioccupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche aifini di cui alla lettera e), disistemi di raccolta edelaborazione di dati in grado difar emergere e rendere misurabilile discriminazioni di genereanche di tipo retributivo;

h) potenziamento delleazioni intese a favorire losviluppo dell'imprenditoriafemminile;

i) previsione di azioni einterventi che agevolino l'accessoe il rientro nel mercato del lavorodelle donne, anche attraversoformazione professionale miratacon conseguente certificazionesecondo le nuove strategiedell'Unione europea;

l) definizione degliadempimenti dei datori di lavoroin materia di attenzione algenere».

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Art. 49.(Disposizione finalizzata adassicurare l'indennizzo per

complicanze di tipo irreversibile acausa di vaccinazioni

obbligatorie).

1. L'autorizzazione di spesa dicui alla legge 29 ottobre 2005, n.229, è incrementata della sommapari a 55 milioni di euro perciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalladisposizione di cui al comma 1 siprovvede mediantecorrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 2, comma 361, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244,rispettivamente per gli anni 2009e 2010.

Art. 50.(Modifiche al decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276).

1. Al comma 2 dell'articolo 4del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276,

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il secondo periodo è sostituito daiseguenti: «Decorsi due anni,entro i novanta giorni successivi,i soggetti autorizzati possonorichiedere l'autorizzazione atempo indeterminato. Il Ministerodel lavoro, della salute e dellepolitiche sociali rilascia

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l'autorizzazione a tempoindeterminato entro novantagiorni dalla richiesta, previaverifica del rispetto degli obblighidi legge e del contratto collettivoe, in ogni caso,subordinatamente al correttoandamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, la letteraf) è sostituita dalla seguente:

«f) l'interconnessione con laborsa continua nazionale dellavoro di cui all'articolo 15,attraverso il raccordo con uno opiù nodi regionali, nonché l'invioall'autorità concedente, pena larevoca dell'autorizzazione, diogni informazione strategica perun efficace funzionamento delmercato del lavoro, tra cui i casiin cui un percettore di sussidio oindennità pubblica rifiuti senzagiustificato motivo una offertaformativa, un progettoindividuale di reinserimento nelmercato del lavoro ovvero unaoccupazione congrua ai sensidella legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguentimodifiche:

a) il comma 3 è sostituitodal seguente:

«3. Sono altresì autorizzatiallo svolgimento della attività di

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intermediazione, a condizioneche siano rispettati i requisiti dicui alle lettere d), e), f) e g)dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datoridi lavoro e dei prestatori di lavorocomparativamente piùrappresentative sul pianonazionale che possono svolgerel'attività anche per il tramitedelle associazioni territoriali edelle società di servizicontrollate;

b) le associazioni inpossesso di riconoscimentoistituzionale di rilevanzanazionale

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o regionale e aventi comeoggetto la tutela, l'assistenza e lapromozione delle attivitàimprenditoriali, del lavoro, dellaformazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ovene ricorrano i presupposti,possono operare con le modalitàindicate alla lettera a)»;

b) dopo il comma 3, èinserito il seguente:

«3-bis. Sono altresìautorizzati allo svolgimento dellaattività di intermediazione igestori di siti internet, acondizione che svolgano la

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predetta attività senza finalità dilucro e fermo restando l'invio diogni informazione relativa alfunzionamento del mercato dellavoro ai sensi di quanto dispostodall'articolo 17, nonché acondizione della pubblicazionesul sito medesimo dei propri datiidentificativi»;

c) è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«8-ter. Fermo restandoquanto previsto dall'articolo 18, isoggetti di cui ai commi 1, 3 e3-bis del presente articolo sonoautorizzati allo svolgimento dellaattività di intermediazione acondizione che comunichinopreventivamente al Ministero dellavoro, della salute e dellepolitiche sociali l'avvio dellosvolgimento dell'attività diintermediazione,autocertificando, ai sensi deltesto unico delle disposizionilegislative e regolamentari inmateria di documentazioneamministrativa, di cui al decretodel Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, ilpossesso dei requisiti richiesti.Tali soggetti sono inseriti inun'apposita sezione dell'albo dicui all'articolo 4 del presentedecreto. Resta fermo che nontrova per essi applicazione ladisposizione di cui ai commi 2 e 6del predetto articolo 4».

4. Al comma 1 dell'articolo 8del decreto legislativo 10

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settembre 2003, n. 276, le parole:«Ferme restando le disposizionidi cui alla legge 31 dicembre1996, n. 675, e successivemodificazioni e integrazioni»sono sostituite dalle seguenti:«Fermi restando gli obblighi dicomunicare all'Istituto

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nazionale della previdenzasociale e ai servizi per l'impiegoterritorialmente competenti i casiin cui i lavoratori abbianorifiutato una offerta formativa, dilavoro o un percorso direinserimento nel mercato dellavoro, nonché le disposizionipreviste dal codice in materia diprotezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196».

5. All'articolo 12 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al comma 1, il secondoperiodo è sostituito dal seguente:«Le risorse sono destinate ainterventi di formazione eriqualificazione professionale,nonché a misure di carattereprevidenziale e di sostegno alreddito a favore dei lavoratoriassunti con contratto a tempodeterminato, dei lavoratori cheabbiano svolto in precedenzamissioni di lavoro in

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somministrazione in forza dicontratti a tempo determinato e,limitatamente agli interventiformativi, dei potenziali candidatia una missione»;

b) il comma 3 è sostituitodal seguente:

«3. Gli interventi di cui aicommi 1 e 2 sono attuati nelquadro delle politiche e dellemisure stabilite dai contratticollettivi di lavoro del settoreovvero, in mancanza, dai fondi dicui al comma 4»;

c) al comma 5 sonoaggiunte, in fine, le seguentiparole: «e approva, entro iltermine di sessanta giorni dallapresentazione, il documentocontenente le regole stabilite dalfondo per il versamento deicontributi e per la gestione, ilcontrollo, la rendicontazione e ilfinanziamento degli interventi dicui ai commi 1 e 2. Decorsoinutilmente tale termine, ildocumento si intendeapprovato»;

d) il comma 8 è sostituitodal seguente:

«8. In caso di omissione,anche parziale, dei contributi dicui ai commi 1 e 2, il datore dilavoro è tenuto a corrispondere alfondo di cui al comma 4, oltre alcontributo omesso, gli interessinella misura

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prevista dal tasso indicatoall'articolo 1 del decreto delMinistero dell'economia e dellefinanze 26 settembre 2005,pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 236 del 10 ottobre2005, più il 5 per cento, nonché alMinistero del lavoro, della salutee delle politiche sociali unasanzione amministrativa diimporto pari al contributoomesso che alimenta il Fondo perl'occupazione di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236»;

e) dopo il comma 8 èinserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancatorispetto delle regole contenutenel documento di cui al comma 5,il fondo nega il finanziamentodelle attività formative oppureprocede al recupero totale oparziale dei finanziamenti giàconcessi. Le relative sommerestano a disposizione deisoggetti autorizzati allasomministrazione per ulterioriiniziative formative. Nei casi piùgravi, individuati dalla predettadisciplina e previa segnalazioneal Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, siprocede ad una definitivariduzione delle somme a

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disposizione dei soggettiautorizzati alla somministrazionedi lavoro in misuracorrispondente al valore delprogetto formativo inizialmentepresentato o al valore delprogetto formativo rendicontatoe finanziato. Tali somme sonodestinate al Fondo perl'occupazione di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236»;

f) dopo il comma 9 èaggiunto il seguente:

«9-bis. Gli interventi di cui alpresente articolo trovanoapplicazione con esclusivoriferimento ai lavoratori assuntiper prestazioni di lavoro insomministrazione».

6. All'articolo 13 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

«5-bis. La previsione di cui alcomma 1, lettera a), trovaapplicazione solo in

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presenza di una convenzionestipulata tra una o più agenzieautorizzate alla somministrazionedi lavoro con i comuni, leprovince, le regioni ovvero con le

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agenzie tecniche strumentali delMinistero del lavoro, della salutee delle politiche sociali».

7. All'articolo 53 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

«1-bis. I contratti collettivi dilavoro stipulati a livello nazionaleterritoriale o aziendale daassociazioni dei datori e deiprestatori di lavorocomparativamente piùrappresentative sul pianonazionale possono stabilire laretribuzione dell'apprendista inmisura percentuale dellaretribuzione spettante ailavoratori addetti a mansioni ofunzioni che richiedonoqualificazioni corrispondenti aquelle per il conseguimento dellequali è finalizzato il contratto. Laretribuzione così determinatadeve essere graduale anche inrapporto all'anzianità diservizio».

8. All'articolo 61 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276, al comma 2, dopo le parole:«rapporti di durata complessivanon superiore a trenta giorni nelcorso dell'anno solare» sonoinserite le seguenti: «ovvero,nell'ambito dei servizi di cura eassistenza alla persona, nonsuperiore a 240 ore,».

9. Il comma 46 dell'articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n.

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247, è abrogato. Dalla data dientrata in vigore della presentelegge, in materia disomministrazione di lavoro atempo indeterminato trovanoapplicazione le disposizioni di cuial titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n.276.

Art. 51.(Nomina dei componenti del

comitato amministratore di fondodi solidarietà).

1. La nomina dei componentidel comitato amministratore delFondo di cui all'articolo 3 delregolamento di cui al decreto delMinistro del lavoro e della

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previdenza sociale 28 aprile 2000,n. 158, può essere effettuata perpiù di due volte.

Art. 52.(Disposizioni in materia dicollaborazioni coordinate e

continuative).

1. Fatte salve le sentenzepassate in giudicato, in caso diaccertamento della naturasubordinata di rapporti dicollaborazione coordinata econtinuativa, anche sericonducibili ad un progetto oprogramma di lavoro, il datore dilavoro che abbia offerto entro il

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30 settembre 2008 la stipulazionedi un contratto di lavorosubordinato ai sensi dell'articolo1, commi 1202 e seguenti, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, ètenuto unicamente aindennizzare il prestatore dilavoro con un'indennità diimporto compreso tra un minimodi 2,5 ed un massimo di 6mensilità di retribuzione, avutoriguardo ai criteri indicatinell'articolo 8 della legge 15luglio 1966, n. 604.

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