ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER GLI … · antiriciclaggio: normativa e adempimenti...
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ANTIRICICLAGGIO: ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI NORMATIVA E ADEMPIMENTI
PER GLI STUDI PROFESSIONALIPER GLI STUDI PROFESSIONALI
Dott.ssa Annalisa DE VIVO
IL SISTEMA DI PREVENZIONE IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIODEL RICICLAGGIO
2Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 2
DEL RICICLAGGIODEL RICICLAGGIO
IL SISTEMA DI PREVENZIONEIL SISTEMA DI PREVENZIONE
ANTIRICICLAGGIO
Con il termine “antiriciclaggio” si suole fare riferimentoall’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di
3Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 3
all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio didenaro proveniente da attività illecite.
La complessità del fenomeno ha reso necessario ilcoinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, maanche degli operatori non finanziari e dei liberiprofessionisti
PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO- denaro, beni o altre utilità economiche
provenienti da attività criminose -
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
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RICICLAGGIO
ATTIVITÀ LECITE
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunquesostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilitàprovenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
REATO DI RICICLAGGIO(art. 648-bis c.p .)
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relazione ad essi altre operazioni, in modo daostacolare l’ identificazione della loro provenienzadelittuosa, è punito con la reclusione da quattro adodici anni e con la multa da lire due milioni a liretrenta milioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
(art. 648- ter c.p.)
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casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
� Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
IL SISTEMA DI PREVENZIONEIL SISTEMA DI PREVENZIONE
D.Lgs. n. 231/2007(modificato dal D.Lgs. n. 151/2009)
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scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
� Unico riferimento legislativo in tema di antiriciclaggio
� Estensione e specificazione degli obblighi “antiriciclaggio” previsti dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 (e per i professionisti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
� Specifica definizione di riciclaggio
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati
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a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuatiessendo a conoscenza che essi provengono daun'attività criminosa o da una partecipazione a taleattività, allo scopo di occultare o dissimularel’origine illecita dei beni medesimi o di aiutarechiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alleconseguenze giuridiche delle proprie azioni
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)
b) l ’ occultamento o la dissimulazione della realenatura, provenienza, ubicazione, disposizione,
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natura, provenienza, ubicazione, disposizione,movimento, proprietà dei beni o dei diritti suglistessi, effettuati essendo a conoscenza che talibeni provengono da un’attività criminosa o da unapartecipazione a tale attività
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo aconoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beniprovengono da un'attività criminosa o da una partecipazione
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provengono da un'attività criminosa o da una partecipazionea tale attività
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettereprecedenti, l ’ associazione per commettere tale atto, iltentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliarequalcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione
LA NOZIONE DI RICICLAGGIOLA NOZIONE DI RICICLAGGIO
Definizione di RICICLAGGIO
� Riciclaggio
� Impiego di proventi illeciti
� Ricettazione
� Favoreggiamento
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RICICLAGGIOai sensi dell ’’’’art. 2
del d.lgs. n. 231/2007
� Favoreggiamento personale
� Concorso nel reato
� Associazione per delinquere
� Auto-riciclaggi o
� Reati tributari
Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all’art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
LA NOZIONE DI FDTLA NOZIONE DI FDT
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO(art. 2, comma 4)
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qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati –in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi
I DESTINARI I DESTINARI
PROFESSIONISTI DESTINARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (artt. 12 e 13)
� Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consul enti
del lavoro, Notai e Avvocati, Revisori contabili
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del lavoro, Notai e Avvocati, Revisori contabili
� Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri assoc iati e iscritti, attività in materia di contabilità e tr ibuti, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati
� Prestatori di servizi relativi a società e a trust
I DESTINATARII DESTINATARI
� Quando, in nome o per conto dei propri clienti, compionoqualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
� Quando assistono i propri clienti nella predisposizione onella realizzazione di operazioni riguardanti : a) il
NOTAI E AVVOCATI(art. 12 lett. c)
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nella realizzazione di operazioni riguardanti : a) iltrasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivit àeconomiche; b) la gestione di denaro, strumenti finanziari oaltri beni; c) l ’’’’apertura o la gestione di conti bancari, librettidi deposito e conti di titoli; d) l ’’’’organizzazione degli apportinecessari alla costituzione, alla gestione oall ’’’’ amministrazione di società; e) la costituzione, lagestione o l ’’’’ amministrazione di società, enti, trust osoggetti giuridici analoghi
Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a tit olo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1. costituire società o altre persone giuridiche;
2. occupare la funzione di dirigente o di amministrato re di una società, di socio di un ’’’’associazione o una funzione analoga nei confronti d i altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona o ccupi tale funzione;
PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI A SOCIETÀ E A TRUST(artt. 12, lett. d, e 1, comma 2, lett. p)
I DESTINARI I DESTINARI
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giuridiche o provvedere affinché un'altra persona o ccupi tale funzione;
3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazio ne o qualsiasi altra entità giuridica;
4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espr esso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un ’’’’altra persona occupi tale funzione;
5. esercitare il ruolo d ’’’’azionista per conto di un ’’’’altra persona o provvedere affinché un ’’’’altra persona occupi tale funzione purché non si tr atti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regol amentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normat iva comunitaria o a norme internazionali equivalenti ””””.
GLI OBBLIGHIGLI OBBLIGHI
OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI ex D.Lgs. 231/2007
� Adeguata verifica della clientela
� Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo )
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� Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo )
� Conservazione dei documenti (Fascicolo del cliente )
� Segnalazione delle operazioni sospette di riciclagg io e di finanziamento del terrorismo
� Formazione del personale � Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitaz ioni
dell ’’’’uso del contante e dei titoli al portatore
In particolare, i professionisti devono:
14 MARZO 2004 É entrato in vigore, con il d.lgs. 56/2004, l’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all’art. 1 della legge antiriciclaggio (oggi artt. 49 e 50 d.lgs. 231/2007)
LA DECORRENZA
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- comunicare al MEF le violazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire é superiore a 1.000 euro (DL 06.12.2011 n. 201)
- collaborare attivamente con la UIF , trasmettendo tutti I dati, le notizie e i documenti da questa richiesti per effettuare gli approfondimenti finanziari
Sono entrati in vigore, con il DM 141/2006 e le istruzioni UIC , i seguenti obblighi:- identificazione
LA DECORRENZA
22 APRILE 2006(con proroga al 22
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- identificazione- registrazione e conservazione dei dati- segnalazione delle operazioni sospette
(con proroga al 22 APRILE 2007 per la clientela già esistente )
É entrato in vigore il d.lgs. 231/2007
Il legislatore, tuttavia, ha subordinato l’operatività di alcune norme all’emanazione di disposizioni secondarie
Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi
LA DECORRENZA
29 DICEMBRE 2007
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Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite: d.m. n. 141/2006 e provvedimento UIC 24 febbraio 2006
La circolare MEF 19 dicembre 2007 ha elencato le parti del regolamento e delle istruzioni operative che devono ritenersi incompatibili con le nuove norme
Sono in vigore dal 29 dicembre 2007:- gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 16)- l’approccio basato sul rischio (art. 20)
Sono in vigore dal 30 aprile 2008:- le nuove disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante
e dei titoli al portatore (art. 49), come successivamente modificate dal d.l. n. 112/2008, dal d.l. n. 78/2010, dal d.l. n. 138/2011 e, da ultimo, dal d.l. n. 201/2011
LA DECORRENZA
20Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 20
138/2011 e, da ultimo, dal d.l. n. 201/2011
Sono in vigore dal 18 maggio 2010:- i “nuovi” indicatori di anomalia ex art. 41, co. 2, lett. b (d.m. 16
aprile 2010, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3.5.2010)
Sono subordinati all’emanazione di provvedimenti attuativi:- i “nuovi” obblighi di registrazione e conservazione dei dati (art.
38, co. 7)
LL’’’’’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELACLIENTELA
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CLIENTELACLIENTELA
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Contenuto dell ’’’’obbligo (art. 18 d.lgs. 231/2007)
L’adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di una serie di attività, definite dall’art. 18 d.lgs. 231/2007, volte:
a. all’identificazione del cliente e alla verifica dell’identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
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b. all’identificazione dell ’’’’eventuale titolare effettivo e alla verifica dell’identità dello stesso;
c. all’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla naturaprevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d. allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Le disposizioni attuative
L’art. 19, co. 2, prevede solo la facoltà (e non l’obbligo) per il MEF di emanare disposizioni attuative degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Pertanto, al fine di agevolare gli adempimenti all’interno degli studi professionali, il CNDCEC ha predisposto il documento
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professionali, il CNDCEC ha predisposto il documento “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2001): Linee guida per l’’’’adeguata verifica della clientela ”, approvato dal CNDCEC con delibera dal 5 novembre 2008 (ultimo aggiornamento: luglio 2011)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Le Linee Guida CNDCEC
Il documento definisce le seguenti fasi dell’adeguata verifica:
1) individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse)
2) scelta della tipologia di verifica richiesta(ordinaria, semplificata, rafforzata)
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(ordinaria, semplificata, rafforzata)
3) individuazione del titolare effettivo
4) applicazione dell’approccio basato sul rischio
5) istituzione del fascicolo della clientela
6) controllo costante sul cliente
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’adeguata verifica é dovuta (art. 16):
a) se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro ;
b) se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni
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che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione fra zionata (testo così modificato dal decreto correttivo);
c) tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile;
d) se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
e) se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
L’art. 1 del d.lgs. 231/2007 definisce i concetti di “prestazione professionale ” e di “operazione ”.
La prestazione professionale è quella correlata con le attività svolte dai soggetti di cui agli artt. 12 e 13, della quale si presume, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.
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L’operazione , per i professionisti di cui all’art. 12, è un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
PRESTAZIONI ESCLUSE
Docenze a corsi, convegni e simili
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziariee amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di
Linee Guida CNDCEC
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e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, diamministratore e di liquidatore nelle procedure giudizialiIncarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, exart. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80Pareri giuridici pro-veritate
Perizie e consulenze tecniche
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
Amministrazione del personale ai sensi della l. 12/1979
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BE NI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Linee Guida CNDCEC
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Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso afinanziamenti pubbliciConsulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 , secondo comma, r.d. 16marzo 1942, n. 267
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BE NI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Linee Guida CNDCEC
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Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalitàgiuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma,r.d. 16 marzo 1942, n. 267
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABIL E
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridicianaloghiConsulenze in materia di concordati stragiudiziali
Linee Guida CNDCEC
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Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità analitiche o industriali
Tenuta di contabilità (regimi dei minimi; contabilità semplificata; contabilità ordinaria; contabilità analitica)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Modalità di adempimento (art. 19)
a. L’’’’identificazione e la verifica dell ’’’’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto:- prima dell’instaurazione del rapporto continuativo;- al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione
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- al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione professionale.
Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere(continua)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’adeguata verifica ““““ordinaria ””””
Contenuto dell’identificazione
Per le persone fisiche:nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo della residenza o del domicilio; codice fiscale;
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estremi del documento di identificazione
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:denominazione; sede legale; codice fiscale/partita iva
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
DOCUMENTI RICHIESTI
(art. 3 allegato tecnico al d.lgs. n. 231/2007)Ai fini dell’identificazione sono validi i documenti di cui agliartt. 1 e 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:
� carta di identità;
� passaporto;
� patente di guida;
L’’’’adeguata verifica ““““ordinaria ””””
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� patente di guida;
� patente nautica;
� libretto di pensione;
� porto d’armi;
� permesso di soggiorno;
� tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazionedello Stato, purché minute di fotografia e di timbro o di altrasegnatura equivalente.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Modalità di adempimento (segue)
b. L’’’’identificazione e la verifica dell ’’’’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono ricorrere:- a registri disponibili al pubblico pubblici registri, elenchi, atti o documenti
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- a registri disponibili al pubblico pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi;- chiedere ai propri clienti i dati pertinenti;- ottenere le informazioni in altro modo.
Il ““““titolare effettivo ””””(allegato tecnico)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
In caso di società:
1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attra verso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentua le sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica , anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di
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entità giuridica , anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distrib uiscono fondi:
1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio
Il ““““titolare effettivo ””””(allegato tecnico)
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le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’adeguata verifica ““““semplificata ””””
L’art. 25 prevede la possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:
� a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario)
� a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme
37Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 37
� a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica)
In alcuni casi il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare l’applicazione in tutto o in parte degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gli obblighi semplificati si applicano se il cliente è:
� uno dei soggetti indicati all’articolo 11, co. 1 e co. 2, lett. b) e c)del decreto;
� un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
� un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato
L’’’’esenzione ““““soggettiva ”””” (art. 25, co. 1)
38Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 3838
� un ente creditizio o finanziario situato in uno Statoextracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previstidalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
� c-bis. una società o un altro organismo quotato i cui strumentifinanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercatoregolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Statimembri, ovvero in uno Stato estero soggetto ad obblighi dicomunicazione conformi alla normativa UE.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
In presenza dei requisiti soggettivi individuati dall’art. 25, co. 1, leLinee Guida CNDCEC precisano che “occorre pur sempre effettuarela prima delle attività in cui consta l’adeguata verifica:
� l’identificazione del cliente
� la verifica della sua identità
L’’’’esenzione ““““soggettiva ”””” (art. 25, co. 1)
39Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 3939
� la verifica della sua identità
� la verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza”
La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività incui consta l’adeguata verifica:
b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dellaprestazione professionale;
d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’adeguata verifica ““““rafforzata ””””
L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in generale in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo , nonché in alcuni casi specifici:
� cliente non fisicamente presente
� conti di corrispondenza
40Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 40
� conti di corrispondenza
� PEP (persone politicamente esposte)*
* Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al d.lgs. 231/2007.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il D.L. 78/2010 (L. 122/2010)
La c.d. manovra estiva ha aggiunto all’art. 28 due commi:
� il comma 7-bis che dispone l’emanazione, da parte del MEF (sentito il CSF), di un decreto contenente l’elencazione dei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero nei confronti dei quali manca un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale
� il comma 7-ter che impone ai destinatari del decreto di asteners i
41Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 41
� il comma 7-ter che impone ai destinatari del decreto di asteners i dall’instaurare un rapporto continuativo/eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero porre fine al rapporto continuativo/prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis.
Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche diversamente denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e veri ficarne l ’’’’identità .
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il professionista che non è in grado di rispettare l’obbligo di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto con il cliente , ovvero deve porre fine al rapporto già in essere e valutare se effettuare la segnalazione alla UIF*.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, il professionista deve astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
L’’’’obbligo di astensione (art. 23)
42Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 42
L’obbligo di immediata segnalazione permane:
� se l’astensione non é possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
� se l’esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini
* Tale obbligo non si applica ai professionisti e ai revisori contabili nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro clien te o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulen za sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento .
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’art. 18 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in vigore dal 17 ottobre 2012) ha aggiunto all’art. 23 il comma 1- bis :
laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire al cliente i fondi , gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo
L’’’’obbligo di astensione (art. 23)
43Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 43
altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente banca rio indicato dal cliente stesso .
A tale trasferimento di fondi dovrà essere allegata una comunicazionenella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, attesa l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18, co. 1, del d.lgs. 231/2007.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Esecuzione dell ’’’’obbligo da parte di terzi (artt. 29 ss.)Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere demandati a terzi (ad eccezione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale).
I «terzi» possono essere i soggetti individuati nella direttiva 2005/60/CE, ovvero:1) banche, enti creditizi e finanziari;
2) professionisti, revisori dei conti.
Gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano
44Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 44
fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona.
L'attestazione può consistere:
� in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione;
�nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’approccio basato sul rischio (art. 20)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. I professionisti devono essere in grado di dimostrare alle
45Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 45
I professionisti devono essere in grado di dimostrare alle autorità preposte ai controlli che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali:
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’approccio basato sul rischio (art. 20)
con riferimento al cliente
1. natura giuridica2. prevalente attività svolta3. comportamento tenuto al momento del compimento
46Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 46
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’approccio basato sul rischio (art. 20)
con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale
1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o
47Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 47
2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;3) ammontare;4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’’’’approccio basato sul rischio: la procedura*1. Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente;
2. si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica
48Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 48
svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all ’’’’operazione;
3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007.
*Linee guida CNDCEC
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
A. Aspetti connessi al cliente Livello dirischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momentodell ’’’’operazioneNella norma (clientecollaborativo/trasparente)
L’’’’approccio basato sul rischio: la procedura
49Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 49
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.
Fuori della norma (cliente reticente/pocotrasparente)Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
B. Aspetti connessiall’’’’operazione
Livello dirischio
b.1. TipologiaOrdinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimentoCon banche
Tra soggetti privati
b.4. Frequenza e durata
Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
L’’’’approccio basato sul rischio: la procedura
50Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 50
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrori smo
Totale punteggio A
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finan ziamento del terrorismo
51Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 51
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
A. Aspetti connessi al clienteMinimo Massimo
1 1 52 1 53 1 54 1 5
Totale A 4 20Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12medio da 13 a 16alto da 17 a 20
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finan ziamento del terrorismo
52Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 52
B. Aspetti connessi all ’’’’operazioneMinimo Massimo
1 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 5
Totale B 6 30Rischio legato all ’’’’operazione:
basso da 6 a 18medio da 19 a 24alto da 25 a 30
Valutazione finale (A+B)Totale (A+B) 10 50
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO* (da 10 a 30)
Il professionista deve assolvere l ’ obbligo diadeguata verifica secondo modalità ordinarie(ovvero semplificate se ne ricorrono ipresupposti) e in particolare deve esercitare uncontrollo costante , ossia deve:
�analizzare le transazioni concluse durante tutta la
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finan ziamento del terrorismo
53Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 53
*Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:�basso da 10 a 30- medio da 31 a 40- alto da 41 a 50
analizzaredurata del rapporto,�verificare che tali transazioni siano compatibilicon la conoscenza che ha del proprio cliente, dellesue attività commerciali e del suo profilo di rischio,avendo riguardo, se necessario, all ’origine deifondi,�aggiornare i documenti, dati o informazionidetenute.Ove ricorrano i presupposti per l ’ assolvimentodegli obblighi di adeguata verifica con modalitàsemplificate il professionista è esoneratodall’effettuare il controllo costante.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO (da 31 a 40)
Il professionista deve assolvere l ’ obbligo diadeguata verifica secondo modalità ordinarie e inparticolare deve esercitare un controllo costante ,ossia deve:
� analizzare le transazioni concluse durante tutta ladurata del rapporto,� verificare che tali transazioni siano compatibili
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finan ziamento del terrorismo
54Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 54
con la conoscenza che ha del proprio cliente, dellesue attività commerciali e del suo profilo di rischio,avendo riguardo, se necessario, all ’origine deifondi,� aggiornare i documenti, dati o informazionidetenute.
ALTO (da 41 a 50)
Il professionista deve assolvere l ’ obbligo diadeguata verifica secondo modalità rafforzate ein particolare deve esercitare un controllocostante continuo e rafforzato (controlli piùrigorosi e frequenti ).
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE – LIVELLO DI RISCHIO BASSO MED IO ALTO
NATURA GIURIDICAPREVALENTE ATTIVITA’ SVOLTACOMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL’OPERAZIONE AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZAASPETTI CONNESSI ALL ’OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE – LIVELLO DI RISCHIO
BASSO MEDIO ALTO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FDT
CLIENTE ……………………………………………………………………………………………
PRESTAZIONE SVOLTA ……………………………………………………………………………
55Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 55
PRESTAZIONE – LIVELLO DI RISCHIOTIPOLOGIAMODALITA ’ DI SVOLGIMENTOAMMONTAREFREQUENZA E DURATARAGIONEVOLEZZAAREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONERISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
BASSO MEDIO ALTO
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO
3 MESI 6 MESI 9 MESI 1 ANNO
OSSERVAZIONI …………………………………………………………………………………………….PROSSIMA VALUTAZIONE (IN ASSENZA DI VARIAZIONI) ……………………………………………
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il controllo costante sul cliente
Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta
56Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 56
con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute (art. 19, co. 1, lett.c)
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il controllo costante sul cliente
Secondo le Linee Guida CNDCEC , al fine di proceduralizzare all’interno di uno studio professionale le operazioni inerenti al controllo costante della
clientela è necessario svolgere le seguenti attività:
1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
2. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione
57Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 57
collegate alla periodicità di fatturazione
3. Istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione,- il termine per il rinnovo delle cariche sociali,- eventuali termini connessi a contratti od atti,- altri elementi ritenuti utili dal professionista
4. Prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta)
5. istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio
6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il controllo costante sul cliente
Alcune considerazioni:
1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
2) (segue) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio ;
58Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 58
identificare un responsabile del monitoraggio ;
3) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
4) l’attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito dell’attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell’incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.
L’’’’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il controllo costante sul cliente
A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:
1)mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
2)aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
3)modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità
59Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 59
3)modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
4)modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all’obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.
LA REGISTRAZIONE E LA LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATICONSERVAZIONE DEI DATI
60Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 60
CONSERVAZIONE DEI DATICONSERVAZIONE DEI DATI
I professionisti hanno l’obbligo di conservare i documenti e di registrare le informazioni che hanno acquisito nell’assolvimento della procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne l’utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
Contenuto dell ’’’’obbligo (art. 36)
61Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 61
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente.
A differenza del passato, il legislatore disciplina separatamente :
- obblighi di conservazione- obblighi di registrazione (non previsti dalla direttiva!)
I professionisti devono:
- con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
Obblighi di conservazione (art. 36)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
62Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 62
anni dalla fine della prestazione professionale;
- con riferimento alle operazioni e alle prestazioni professionali, conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente
(art. 38, co. 2)
È quindi possibile inserire in archivio anche dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero
Modalità (art. 38)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
63Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 63
espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per giustificare le ragioni per
cui non si è proceduto a segnalare un’operazione sospetta.
In ogni caso si ritiene che nel fascicolo debbano essere conservati tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata
verifica della clientela.
Il FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere(Linee Guida CNDCEC ):
� fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome )
� fotocopia codice fiscale
� fotocopia partita iva
� visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
64Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 64
� visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
� documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
� eventuale attestazione ex art. 30
� copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)
Contenuto del fascicolo della clientela (continua):
� dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione � eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
� dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale� se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
65Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 65
adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
� documenti delle prestazioni professionali svolte, ed eventuale mandato professionale e accettazione dell’incarico in forma scritta
� eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
� ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
Il fascicolo del cliente va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.
Il fascicolo del cliente cartaceo va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.
Si ritiene che il fascicolo della clientela possa essere tenuto anche con modalità informatiche (vd. d.l. n. 185/2009 circa la validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici), ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti.
Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre per i documenti cartacei bisognerà procedere alla loro scannerizzazione.
Fascicolo ““““informatico ””””
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
66Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 66
Ove il documento conservato mediante modalità informatiche debba avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari,il professionista dovrà procedere all’apposizione della firma digitale e, ove sia necessaria la data certa, anche della marca temporale .
Ad es., la copia scannerizzata del documento d’identità o del codice fiscale può essere archiviata anche senza l’apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati solo dopo l’apposizione della firma digitale.
Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, revisori
Tributaristi e CED
REGISTRAZIONE-DECORRENZA
dal 22 aprile 2006 dal 25 maggio 2007
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
67Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 67
dal 22 aprile 2006
ENTRO QUANDO
entro il 22 aprile 2007
dal 25 maggio 2007
entro il 25 maggio 2008
DM 141/2006 DM 60/2007
ATTENZIONE!
L’entrata in vigore delle disposizioni in materia diregistrazione e conservazione dei dati è subordinataall ’ emanazione di disposizioni applicative da parte delMinistero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (art.38, co. 7).
Modalità (art. 38)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
68Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 68
38, co. 7).
Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 18mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2007.
In assenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, inquanto compatibili (d.m. 141/2006 e istruzioni operative UIC): in altre parole,per i professionisti permane l ’’’’obbligo di tenuta dell ’’’’archivio unico(cartaceo o informatico) fino all ’’’’emanazione delle nuove disposizionisecondarie.
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
� Deve essere tenuto secondo standards tecnici stabiliti dall’UIC
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
69Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 69
� La tenuta e la gestione dell’archivio possono essere affidati a terzi purché sia assicurato al professionista l’accesso immediato e diretto all’archivio medesimo
� Resta ferma la responsabilità del professionista per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione
ARCHIVIO UNICO CARTACEO
� Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore o dipendente, con l’indicazione, alla fine
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
70Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 70
un collaboratore o dipendente, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l’opposizione delle firme delle suddette persone
� L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto
Negli studi associati e società fra professionisti è
ammissibile tenere un unico archiviounico archivio per tutto lo per tutto lo
studiostudio
GLI STUDI ASSOCIATI
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
71Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 71
In questi casi deve essere individuato il professionista responsabile per ciascun cliente
RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006
INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO
ANNUALE
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
72Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 72
Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo
determinato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilità o
consulenze su redazione bilancio) non è richiesto un
rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto l’incarico
non ha scadenza
Le annotazioniannotazioni nell’AU, se cambiano i dati della clientela, devono essere aggiornateaggiornate integrando le
informazioni precedenti, conservando però traccia di
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA
73Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 73
informazioni precedenti, conservando però traccia di queste ultime
Passaggio dall’’’’archivio CARTACEO all’’’’archivio INFORMATICO
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
74Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 74
Reinserire nel software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni
in corso (es. tenuta contabilità)alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico
Fissare una data di passaggioper cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle
successive sono nell’archivio informatico
Cambio software dell’’’’archivio INFORMATICO
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Il professionista dovrà conservare il vecchio softw are per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
75Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 75
Reinserire nel nuovo software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni
“in corso” (es. tenuta contabilità) alla data di cambio
Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software
e tutte quelle successive sul nuovo software
Con riferimento alla prestazione professionale, i professionisti devono registrare:
� la data di instaurazione del rapporto
� i dati identificativi del cliente e del titolareeffettivo
‘‘‘‘Nuovi ’’’’ obblighi di registrazione (art. 36)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
76Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 76
effettivo
� le generalità dei soggetti delegati a operare perconto del titolare del rapporto
Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a €15.000 (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata), i professionisti devono registrare:
� la data dell’operazione
‘‘‘‘Nuovi ’’’’ obblighi di registrazione (art. 36)
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
77Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 77
� la causale
� l’ importo dell’operazione
� la tipologia dell’operazione
� i mezzi di pagamento utilizzati
� i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione
� i dati identificativi del soggetto per conto del quale il clienteopera
In relazione ai “dati identificativi” del titolare effettivo che dovranno essere registrati, ulteriori indicazioni dovrebbero emergere dalle disposizioni applicative, da emanarsi ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.lgs. 231/2007.
Ciò in considerazione del fatto che gli artt. 18, co. 1, lett.
La registrazione dei dati del titolare effettivo
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
78Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 78
Ciò in considerazione del fatto che gli artt. 18, co. 1, lett. b) e 19, co. 1, lett. b), in relazione all’identificazione dell’eventuale titolare effettivo, si limitano a prevedere l’’’’obbligo di verificarne l’’’’identità, senza stabilire che detta verifica debba avvenire in presenza del titolare effettivo e tramite un documento d’’’’identità non scaduto (Linee Guida CNDCEC).
TITOLARE EFFETTIVO
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
� Nello schema delle prestazioni da registrare la GdF (allegato alla circolare n. 83607/2012) inserisce i dati identificativi del cliente ‘e del titolare effettivo’
� Al contrario, il MEF ha chiarito definitivamente* che,
79Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 79
� Al contrario, il MEF ha chiarito definitivamente* che, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. n. 141/2006, in quanto compatibili (identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità, ma non registrazione nell’archivio informatico, bensì semplicemente conservazione nel fascicolo del cliente!!!)*(risposte ufficiali del 20.05.2010 e dell’11.11.2013)
Le informazioni di cui al comma 2 sono registratetempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimogiorno successivo al compimento dell'operazione ovveroall'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapportocontinuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale,all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, oal termine della prestazione professionale.
Tempistica (art. 36)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
80Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 80
al termine della prestazione professionale.
Secondo l’interpretazione del CNDCEC, confermata dal MEF, il terminedi 30 gg decorre:
� dall’accettazione dell’incarico professionale;
�dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni(per le variazioni);
�dal termine della prestazione professionale (per la fine o lacessazione della prestazione professionale).
In precedenza il terzo comma dell’art. 36 prevedeva chele informazioni richieste dovessero essere registrate“ tempestivamente” e comunque non oltre il trentesimogiorno “dalla fine della prestazione professionale””””.
Da ciò discendeva, in via interpretativa, che nell’ipotesi diincarico continuativo l obbligo di registrazione, di fatto,
Tempistica (art. 36)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
81Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 81
incarico continuativo l’obbligo di registrazione, di fatto,sorgesse in capo al professionista solo a seguito dellacessazione dell’incarico stesso.
In tal senso si era orientata anche la prima giurisprudenzasull’argomento (Trib. Chieti, 13 settembre 2008, n. 126).
Il decreto correttivo 151/2009 ha aggiunto all’art.38, recante le modalità di registrazione dei dati per iprofessionisti, il comma 1-bis che, nel ribadire latempistica delle registrazioni indicata dall’art. 36,reca l ’ inciso “ ferma l ’’’’ ordinaria validità deidocumenti d identità .
Tempistica (art. 38)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
82Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 82
reca l inciso ferma l ordinaria validità deidocumenti d’’’’identità”.
La precisazione, invero tutt’altro che chiara, pareapposta al fine di evidenziare che il rinnovo deidocumenti d’identità non costituisce una variazioneda registrare.
I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE
DISPOSIZIONI VIGENTI
Utilizzo dei dati a fini fiscali (art. 36, co. 6)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
83Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 83
(Si pensi all’avvio di un accertamento sulla base dei dati registrati inarchivio o di una segnalazione di operazione sospetta. In caso disospetta evasione l’amministrazione finanziaria può emettere unverbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensidella legge n.241/90 avrà diritto di accedere agli atti che hannooriginato il verbale (le registrazioni del professionista!)
In alternativa all ’ archivio formato e gestito a mezzo distrumenti informativi (archivio unico informatico) , iprofessionisti potranno istituire il registro cartaceo dellaclientela a fini antiriciclaggio nel quale conservare i datiidentificativi del cliente.
Il registro della clientela è numerato progressivamente e
‘‘‘‘Nuove ’’’’ modalità (art. 38)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
84Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 84
Il registro della clientela è numerato progressivamente esiglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di unsuo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione allafine dell ’ ultimo foglio del numero delle pagine di cui ècomposto il registro e l’apposizione della firma delle suddettepersone.
Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senzaspazi bianchi e abrasioni.
Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
ATTENZIONE:Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibi lità di
‘‘‘‘Nuove ’’’’ modalità (art. 38)
LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
85Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 85
Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibi lità di rispondere alle richieste di acquisizioni informati ve e documentali entro il termine di 3 giorni dalla rich iesta.Tale possibilità non è contemplata per chi gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico.
LA SEGNALAZIONE DELLE LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTEOPERAZIONI SOSPETTE
86Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 86
OPERAZIONI SOSPETTEOPERAZIONI SOSPETTE
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (art. 41)
87Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 87
QUANDO:Sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo
1. Aspetti oggettivi dell ’’’’operazione:
� CARATTERISTICHE� ENTITÀ� NATURA
IL SOSPETTO È DESUNTO DA:
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
88Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 88
� NATURA
2. Qualsiasi circostanza conosciuta dal professionista inragione delle prestazioni effettuate
3. Aspetti soggettivi dell ’’’’operazione:
� CAPACITÀ ECONOMICA� ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE
L’art. 36 del d.l. 78/2010 ha modificato il primo comma dell’art. 41, aggiungendovi il seguente periodo:
LE MODIFICHE DEL D.L. 78/2010
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
89Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 89
È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se n on
in violazione dei limiti di cui all ’’’’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contant e
con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Nella circolare interpretativa n. 297944 dell ’’’’11 ottobre 2010 , ilMEF ha chiarito che con l’integrazione dell’art. 41 si è intesocontribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che,tuttavia, deve essere considerato nell’ambito di una valutazionecomplessiva dell ’ operazione che non può prescindere dai
L’’’’INTERPRETAZIONE DEL MEF
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
90Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 90
complessiva dell ’ operazione che non può prescindere dairichiamati elementi oggettivi e soggettivi.
Dunque, la modifica non trasforma l’ impianto generale dellanorma, essendo più semplicemente finalizzata a “qualificaremeglio ” i profili di sospetto.
È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di“ oggettivizzazione della segnalazione di operazionesospetta ”.
ESCLUSIVAMENTE in base di elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell ’’’’ambito dell ’’’’attività svolta ovvero
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
IL SOSPETTO SI DELINEA
91Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 91
IL PROFESSIONISTA NON DEVE SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA
ovvero a seguito del conferimento dell ’’’’incarico
� colloquio con il cliente� acquisizione di documenti presso pubblici registri� richiesta di esibizione di atti e documenti dal cliente
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
IL SOSPETTO SI DELINEA SULLA BASE DI:
92Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 92
� effettuare indagini estranee allo svolgimento dell’incarico o dirette ad acquisire dati riservati
� pretendere la produzione di scritture o documenti
IL PROFESSIONISTA NON DEVE:
GLI INDICATORI DI ANOMALIAGLI INDICATORI DI ANOMALIA
PER AGEVOLARE L ’’’’INDIVIDUAZIONE DELLA OPERAZIONE SOSPETTA
Su proposta UIF Sentiti gli Ordini Professionali
93Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 93
SONO EMANATIINDICATORI DI ANOMALIA
DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA16 APRILE 2010 (IN G.U. 3.5.2010, N. 101)
GLI INDICATORI DI ANOMALIAGLI INDICATORI DI ANOMALIA
DESCRIVONO COMPORTAMENTI
INDIVIDUANOTIPOLOGIE
DI OPERAZIONI
GLI INDICATORI DI ANOMALIA
94Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 94
COMPORTAMENTIDI OPERAZIONI
NON COSTITUISCONO DI PER SÉ MOTIVI SUFFICIENTIPER INDIVIDUARE UN’’’’OPERAZIONE SOSPETTA
� Rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni occorrenti perl’esecuzione della prestazione professionale
� Indicazione, da parte dei clienti, di dati inesatti o incompleti
INDICATORI DI ANOMALIA
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
95Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 95
� Esistenza di discrasie ingiustificate rispetto alle caratteristichesoggettive del cliente e alla sua normale operatività
� Coinvolgimento di controparti insediate in Paesi noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto l’aspetto fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI non giustificato dall’attività economica del cliente e da altre circostanze
� Effettuazione di operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate
� Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell’operazione
INDICATORI DI ANOMALIA
LL’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
96Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 96
anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell’operazione
� Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato
� Ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni
� Ingiustificata interposizione di soggetti terzi
� Impiego di strumenti societari e fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione
AUTORICICLAGGIO
Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuo si realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso
I REATI TRIBUTARII REATI TRIBUTARI
97Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 97
realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l’’’’illecito presupposto da cui detti beni provengono
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
CIRCOLARE GDF 18 AGOSTO 2008, N. 81
I REATI TRIBUTARII REATI TRIBUTARI
Posto che l’art. 2 d.lgs. 231/2007 non ripete l’inciso “fuori dei casi di concorso nel reato”, contenuto negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., la nuova normativa amplia considerevolmente
98Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 98
e 648-ter c.p., la nuova normativa amplia considerevolmente l’ambito di applicazione dell’obbligo di segnalazione, estendendolo anche ai casi in cui il reato presupposto e quello di riciclaggio sono commessi dal medesimo soggetto
Ove l’interpretazione su esposta dovesse essere accolta, dovrebbero essere segnalati anche tutti i reati fiscali di cui al d.lgs. 74/2000 commessi direttamente dal cliente
CIRCOLARE GDF 19 MARZO 2012, N. 83607:L’’’’UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI
DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE IPOTESI DI ““““AUTORICICLAGGIO ””””
REATI TRIBUTARI
I REATI TRIBUTARII REATI TRIBUTARI
99Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 99
REATI TRIBUTARI EX D.LGS. N. 74/2000
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
� Superamento delle soglie di punibilità � Perfezionamento del momento consumativo del reato� Secondo alcuni, effettivo conseguimento di beni
I REATI TRIBUTARII REATI TRIBUTARI
PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE DEI REATI TRIBUTARI ex D.Lgs. n. 74/2000
100Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 100
� Secondo alcuni, effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa (ovvero espansione della sfera patrimoniale dell’evasore, e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio)
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
“Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai professionisti per le informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso:- nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente
ESENZIONE DALLESENZIONE DALL ’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
IL DIRITTO ALLA DIFESA(art. 12, co. 2)
101Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 101
- nel corso dell’esame della posizione giuridica del clienteo- dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”
� Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e tributari)
� Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti alternativi di soluzione delle controversie
ESENZIONE DALLESENZIONE DALL ’’’’’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONEOBBLIGO DI SEGNALAZIONE
ATTIVITÀ ESONERATE DALL ’’’’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
102Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 102
alternativi di soluzione delle controversie
� Incarichi affidati dall’autorità giudiziaria (curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria)
� Ausiliario del giudice (perito, consulente tecnico d’ufficio), amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali
� Consulenza tecnica di parte
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
I professionisti trasmettono la segnalazione della operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli Ordini professionali
(art. 43 )
Professionista-Segnalante
103Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 103
UIF
ORDINE (CNN e CNCL)
I dottori commercialisti e gli esperti contabili ATTUALMENTEtrasmettono la segnalazione dell ’’’’operazione sospetta di
riciclaggio esclusivamente in via telematica alla UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Ban ca d’’’’Italia il
4 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.0 5.2011)
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
104Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 104
Professionista-Segnalante
UIF
Con D.M. 4 maggio 2012 il MEF ha disposto che il CN DCEC possa ricevere le SOS dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF.
Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite in un protocollo d’’’’intesa CNDCEC-UIF, attualmente in fase di redazione
Professionista-Segnalante
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
105Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 105
UIF
CNDCEC
� L'art. 6, co. 6, lett. e- bis ) d.lgs. 231/2007 (inserito dal decreto correttivo) prevedeva la pubblicazione in G.U. di un provvedimen to disciplinante i contenuti della segnalazione
� Tali contenuti sono stati anticipati nella bozza del provvedimento UIF pubblicato il 25.11.2010 sul sito della Banca d ’’’’Italia e successivamente
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONE TELEMATICA
106Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 106
pubblicato il 25.11.2010 sul sito della Banca d ’’’’Italia e successivamente formalizzati nel provvedimento del 04.05.2011
� Il nuovo sistema, operativo dal 16 maggio 2011 , prevede che le segnalazioni avvengano in via telematica attraverso il portale della Banca d’’’’Italia
� Il nuovo schema di segnalazione é uguale per tutte l e categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri ope ratori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiari tà dei soggetti e dell'operatività segnalata
Le segnalazioni telematiche possono essere inviate:
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16 MAGGIO 2011)
1. Con modulo ““““data entry ””””(le segnalazioni sono compilate attraverso
107Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 107
(le segnalazioni sono compilate attraverso un’’’’interfaccia video)
2. Mediante trasmissione di un file predisposto autonomamente dal segnalante secondo il
formato XBRL
Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione:
� appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE (art. 41, co. 4)
108Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 108
� senza ritardo
� «ove possibile prima di eseguire l’operazione»
L’efficacia preventiva della segnalazione è direttamentecorrelata alla tempestività e alla diligente condotta delprofessionista
Il professionista al quale il cliente si rivolge per il compimento di operazioni che appaiano sospette deve:
1. astenersi dall’eseguire l’operazione sospetta richiesta dal
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONELA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 41, co. 5)
109Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 109
1. astenersi dall’eseguire l’operazione sospetta richiesta dal cliente ad eccezioni dei casi in cui l’astensione può compromettere i) l’ordinario svolgimento delle prestazioni professionali, ii) le indagini
2. inviare senza ritardo la segnalazione dell’operazione alla UIF
3. eseguire l’operazione
La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuataai sensi di legge, non costituisce violazione:
IL SEGRETO PROFESSIONALEIL SEGRETO PROFESSIONALE
SEGRETO PROFESSIONALE (art. 41, co. 6)
110Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 110
ai sensi di legge, non costituisce violazione:
� del segreto professionale
� di altri obblighi di segretezza
� di restrizioni imposte per legge o in sede contrattuale
L’’’’identità della persona fisica che ha effettuato lasegnalazione potrà essere rivelata solo su decreto
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZALA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE
(art. 45)
111Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 111
segnalazione potrà essere rivelata solo su decretomotivato dell ’’’’autorità giudiziaria , ove quest’ultima loritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reatiper i quali si procede
UIF
ESITI DELLA SEGNALAZIONEESITI DELLA SEGNALAZIONE
112Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 112
INDAGINE FINANZIARIA:
preliminare esame economico-finanziariodell ’’’’operazione segnalata
La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasiinformazione necessaria per gli approfondimenti relativia segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse
ESITI DELLA SEGNALAZIONEESITI DELLA SEGNALAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA (art. 47)
113Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 113
a segnalazioni di operazioni sospette, ad omessesegnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge
I professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto
Esiti della segnalazione
UIF 1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate
ESITI DELLA SEGNALAZIONEESITI DELLA SEGNALAZIONE
114Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 114
2. Trasmette gli esiti agli organismi investigativi
(DIA e NSPV)
3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante )
ESITI DELLA SEGNALAZIONE
ESITI DELLA SEGNALAZIONE(art. 47)
Per gli accertamenti ritenuti necessari, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All’esito di tali indagini, potranno emergere:
115Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 115
CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI
In tal caso l ’’’’organo di polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia
di reato (anche diverso dal riciclaggio) all ’’’’autorità
competente
VIOLAZIONI ESCLUSIVAMENTE AMMINISTRATIVE
In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrogherà le
sanzioni corrispondenti
ORGANI DI CONTROLLO E ORGANI DI CONTROLLO E ANTIRICICLAGGIOANTIRICICLAGGIO
116Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 116
ANTIRICICLAGGIOANTIRICICLAGGIO
ORGANI DI CONTROLLO
I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III
del d.lgs. 231/2007
L’’’’ESONERO EX ART. 12, CO. 3-BIS
L’esonero riguarda:
117Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 117
L’esonero riguarda:
� l’adeguata verifica della clientela
� la registrazione e conservazione dei dati
� la segnalazione delle operazioni sospette
e vale per tutti i componenti degli organi di controllo, nelle
società destinatarie e non della disciplina antiriciclaggio
� adeguata verifica della clientela
� registrazione e conservazione dei dati
ORGANI DI CONTROLLO CON REVISIONE
ORGANI DI CONTROLLO
In capo agli organi di controllo, ove incaricati anche del controllo contabile, permangono tutti gli obblighi di cui al Titolo II:
118Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 118
� registrazione e conservazione dei dati
� segnalazione delle operazioni sospette alla UIF
Ciò in quanto i componenti, essendo necessariamente iscritti
nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i destinatari
della normativa ex art. 13, co. 1, lett. b)
Nel caso di organo collegiale, ad es. collegio sindacale,
l’obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-
revisore e non già sull’organo «collegio sindacale»
ORGANI DI CONTROLLO
ORGANI DI CONTROLLO CON REVISIONE
119Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 119
In quanto destinatari della disciplina, i sindaci-revisori
devono inoltre ritenersi assoggettati all’obbligo di
comunicazione al MEF, ex art. 51 dlgs 231/07
� Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività
finanziaria (art. 11)
� Professionisti (art. 12)
DESTINATARI DEL D.LGS. 231/2007
ORGANI DI CONTROLLO
120Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 120
� Professionisti (art. 12)
� Società di revisione (art. 13)
� Altri soggetti (art. 14)
� Altri soggetti destinatari degli obblighi (art. 10, co. 2)
� Il collegio sindacale
� il consiglio di sorveglianza
� il comitato di controllo di gestione
� l’organismo di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), dlgs 231/01
ORGANI DI CONTROLLO
SOCIETA’’’’ DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007(art. 52, co. 1)
121Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 121
� l’organismo di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), dlgs 231/01
e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione presso i soggetti
destinatari del decreto vigilano, ciascuno nell ’’’’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze , sull’osservanza dello stesso
Gli organi di controllo devono comunicare :
� alle autorità di vigilanza di settore le violazioni delle disposizioni
attuative ex art. 7
ORGANI DI CONTROLLO
SOCIETA’’’’ DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007(art. 52, co. 2)
122Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 122
� al titolare dell’attività/legale rappresentante le infrazioni all’obbligo di
SOS
� al MEF entro 30 gg le infrazioni agli artt. 49-50
� all’autorità di vigilanza di settore entro 30 gg le infrazioni agli obblighi
di registrazione
Alcuni problemi …
� natura dell’obbligo: individuale o collegiale?
� sussistenza dell’obbligo per gli organi di controllo senza
ORGANI DI CONTROLLO
SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI EX ART. 51 D.LGS. 231/2007
123Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 123
� sussistenza dell’obbligo per gli organi di controllo senza
revisione legale dei conti
alla luce dei recenti orientamenti forniti dal MEF
(risposte ufficiali dell’11.11.2013)
OBBLIGO DI FORMAZIONE OBBLIGO DI FORMAZIONE
DEL PERSONALEDEL PERSONALE
124Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 124
DEL PERSONALEDEL PERSONALE
I professionisti e gli ordini professionali adottano adeguatemisure di formazione del personale e dei collaboratori al finedella corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs.231/2007. Le modalità attuative delle suddette misure sono
FORMAZIONE DEL PERSONALEFORMAZIONE DEL PERSONALE
OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54)
125Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 125
231/2007. Le modalità attuative delle suddette misure sonoindividuate dagli ordini professionale.
Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzatia riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggioo al finanziamento del terrorismo.
Le autorità competenti (UIF, Guardia di finanza e DIA)forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dairiciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
LIMITAZIONI ALLLIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO USO DEL DENARO CONTANTE DEL DENARO CONTANTE
126Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 126
DEL DENARO CONTANTE DEL DENARO CONTANTE
Fino al 29 aprile 2008
Ammessi solo se non superioria 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008
Ammessi solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
L’’’’EVOLUZIONE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI
127Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 127
Euro 12.500
Dal 31 maggio 2010 Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000
Dal 13 agosto 2011 Ammessi solo se inferiori ad Euro 2.500
Dal 6 dicembre 2011 Moratoria Sanzioni (*)
Ammessi solo se inferiori ad Euro 1.000
(art. 12 DL 201/2011)
127
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
ART. 49, CO. 1, D.LGS. 231/2007
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000
LE ULTIME MODIFICHE DELLA SOGLIA -LIMITE
128Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 128
euro* . Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
* Importo così modificato dal comma 1 dell’art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Gli assegni bancari e postali:
� devono essere emessi da banche e da Poste Italiane S.p.A. conapposta la clausola di non trasferibilità, anche se il cliente puòrichiederne per iscritto il rilascio in forma libera (bollo € 1,50 perassegno);
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
ASSEGNI BANCARI E POSTALI
129Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 129
assegno);
� se emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, devonocontenere l ’ indicazione del nome o della ragione sociale delbeneficiario e la clausola di non trasferibilità;
� se emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”),possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o aPoste Italiane S.p.A.
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
� Non possono recare un saldo pari o superiore a 1.000 euro;
� Se alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 recavano un saldo pari osuperiore a detta soglia, avrebbero dovuto essere estinti dal portatore, oppure il loro saldoavrebbe dovuto essere ridotto ad una somma non eccedente tale importo entro il 31marzo 2012.
In caso di loro trasferimento, inoltre, il cedente deve comunicare entro trenta giorni allabanca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE
130Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 130
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data deltrasferimento. Tale disposizione consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggettidiversi ai fini della prevenzione del riciclaggio, senza alterare la natura di titolo al portatoredei documenti in questione.
LIBRETTI ANONIMI/CON INTESTAZIONE FITTIZIA
� L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o conintestazione fittizia è vietata.
� L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o conintestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietato.
È un’operazione, seppur unitaria sotto il profilo economico ,di valore pari osuperiore a 1.000 euro, posta in essere attraverso più operazionisingolarmente inferiori a tale limite, effettuate in momenti diversi ma in uncircoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni , ferma restando lasussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
L’’’’OPERAZIONE FRAZIONATA(art. 2, lett. m), d.lgs. 231/2007)
131Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 131
ritenerla tale.
Attenzione!
Alcuni ritengono che il periodo di sette giorni non valga per i professionisti, ma soloper gli enti finanziari. Infatti, mentre il professionista detiene elementi tali da poterriunificare le frazioni di pagamento all ’ interno di una medesima prestazionecontrattuale, per un ente finanziario l’intervallo di pagamento (cioè i sette giorniprevisti dalla legge) diviene elemento indispensabile ai fini del cumulo in terminicausali dei pagamenti effettuati tra medesimi soggetti in tempi diversi.
� PAGAMENTI FATTURE;
� FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETA’;
� TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÁ;
OPERAZIONI A RISCHIO ““““FRAZIONAMENTO””””
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
132Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 132
� TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÁ;
� DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÁ A SOCI
� EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
Sono vietati i trasferimenti in unica soluzione di denaro e/o titoli al portatore per importosuperiore alla soglia anche
quando tale limite viene
Ad esempio: • Denaro
400 Euro
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
133Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 133
quando tale limite vienesuperato cumulando le diverse
specie di pagamento
400 Euro +
• Titoli al portatore 600 Euro
Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma
complessivamente di ammontare superiore,
sfuggono al divieto, perchè
� A distinte ed autonome operazioni� Alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa(ad es. contratto di somministrazione) ovvero la
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1504/1995
134Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 134
sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili , quelli
relativi:
somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale)
È potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso , se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di
eludere il divieto imposto dalla disposizione
FATTURA 30, 60, 90 GIORNI
Il pagamento di una fattura a 30, 60, 90 giorni non costituisce violazione all’art. 49 d.lgs. 231/2007 in quanto la pluralità di
pagamenti a scadenze prefissate è connaturata all’operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal
preventivo accordo tra le parti (sul punto, il MEF richiama il parere n.
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
IL PARERE DEL MEF (12.06.2008)
135Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 135
preventivo accordo tra le parti (sul punto, il MEF richiama il parere n. 1504/1995 del Consiglio di Stato).
CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A 1.000 EURO
(parere confermato dalla Circolare MEF 08/2010)
Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
La violazione al nuovo limite può essere sanzionata a partire dal 1°°°° febbraio 2012
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
LA CIRCOLARE MEF 16.01.2012 N. 2
136Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 136
Il MEF chiarisce che l’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di
frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo
singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un’unica transazione economica.
É confermata l’ammissibilità della rateazione di un importo pari o superiore a 1.000 euro, laddove la stessa sia
espressamente prevista da contratti già stipulati t ra le parti, di cui si possa avere contezza o prova : in tal caso, a parere
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
LA CIRCOLARE MEF 16.01.2012 N. 2
137Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 137
di cui si possa avere contezza o prova : in tal caso, a parere del MEF, la molteplicità dei trasferimenti può infatti interpretarsi come prassi commerciale e non come elusione della normativa
antiriciclaggio.
Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio:
“Il divieto previsto dalla legge, infatti, fa riferimento all'intera operazione economica, con la conseguenza che non rileva la circostanza che ciascuna
rata versata sia inferiore alla soglia di legge.”
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE(22.06.2010, N. 15103)
138Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 138
D.Lgs. 151/2009 :Nessun effetto
sulle rateizzazioni contrattuali in contanti
Cassazione :Più pagamenti
sub-soglia plurimi e ravvicinati, artificiosamente frazionati fanno scattare le regole anti-riciclaggio
I destinatari del d.lgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di
servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di
infrazioni alle disposizioni in merito all’uso del contante riferiscono
entro trenta giorni al Ministero dell ’’’’economia e delle finanze per la
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF
139Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 139
entro trenta giorni al Ministero dell economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della l.
689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di
elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva
comunicazione all’Agenzia delle entrate.
(Art. 51 d.lgs. 231/2007, come modificato prima dall’art. 12, co. 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e poi dall’art. 8, co. 7, d.l. 2 marzo 2012, n. 16)
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del MEF (delegati alle funzioni inmateria di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 d.lgs.231/2007) riguardano tutte le infrazioni ex art. 49 , anche quelle relative adirregolarità di importo superiore a 250.000 euro, non assoggettabili adoblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF
140Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 140
Le comunicazioni di cui all’art. 51 d.lgs. 231/2007 possono essereredatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi allacompetente Ragioneria Territoriale. In esse dovranno essere trascritte:� le generalità del soggetto/i che ha/hanno commesso le infrazioni;� le circostanze in cui il segnalante, nell’ambito dei propri compiti diservizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, ha preso atto dellairregolarità;� il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.
Mittente: Dr…….Via………., città……Tel……
Spett. Ragioneria Territoriale dello StatoSede di…………………….
Oggetto: Comunicazioni di irregolaritàTransazioni in contantiex art. 49 DLgs 231/2007
Ill.ma Ragioneria Territoriale,Il sottoscritto ………, in relazione alla propria attività di dottore
commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili della
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
141Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 141
commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili dellasocietà XXX.
In relazione a tale incombenza ha ravvisato, in occasione dellaregistrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che lafattura n. ..., del ……. di euro X + Iva per totale euro XX emessadalla società Y nei confronti della società Z è stata regolata conpagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in talmodo le disposizioni di cui all’art. 49 co. 1 D.lgs 231/2007.
Luogo …… Data ………Distinti saluti
Dottor …………………………………
Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articol o 49, comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall' 1 al 40 %
dell ’’’’importo trasferito.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro .
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
LE SANZIONI
142Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 142
Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Infine, in caso di transazioni di importo non superiore a 250.000 euro , permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd.
oblazione) pari al 2% dell'importo trasferito (vd. art. 60, co. 2).
Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio,
ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981.
Vecchie sanzioni: per irregolarità commesse entro il 15 giugno 2010
DECORRENZA (circ. MEF n. 2/2012)
Nuove sanzioni (ivi compresa la minima da 3.000 Euro): per irregolarità commesse dal 16 giugno 2010
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
LE SANZIONI
143Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 143
Il nuovo minimo di € 3.000 delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a
mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi
(d.l. 78/2010 + circ. MEF prot. n. 281178/2010)
L’omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all’art.
49 comporta l’applicazione, in capo ai professionisti:
�della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%
dell ’’’’importo dell ’’’’operazione (ex art. 58, co. 7, D.Lgs.
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
LE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI
144Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 144
dell ’’’’importo dell ’’’’operazione (ex art. 58, co. 7, D.Lgs.
231/2007)
�con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58, co. 7-bis,
primo periodo, D.Lgs. 231/2007)
… senza possibilità di ricorso all ’’’’oblazione!
1. LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segue alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti.
L’ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
L’’’’ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
145Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 145
L’ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione.
Detto termine è chiaramente interrotto ove l’ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.
2. LA FASE ISTRUTTORIA
Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l’istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
L’’’’ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
146Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 146
difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione.
Dette memorie devono essere inviate entro i 30 giorni dalla notifica, anche se il MEF si premura di precisare che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l’eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.
3. LA DECRETAZIONE DELLA SANZIONE
A questo punto, si procede alla decretazione della sanzione, ovvero al proscioglimento nel merito o all'archiviazione per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
L’’’’ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
147Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 147
elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di oblare al momento della contestazione.
4. LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO
Alla decretazione fa seguito la notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire entro cinque anni dal momento dell’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della legge n. 689/1981).
5. LA FASE ESECUTIVA
Infine, il procedimento si conclude con l’esecuzione: notificato il decreto, e scaduti i termini di impugnabilità, ove non fosse
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
L’’’’ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
148Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 148
decreto, e scaduti i termini di impugnabilità, ove non fosse presentato il ricorso da parte dei soggetti sanzionati e sospesa dal giudice l’esecuzione, l’ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia.
Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla
notificazione del decreto (che diventano 60 se l’interessato è residente all’estero), mentre non è possibile rivolgersi al giudice
di Pace.
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
IL RICORSO AVVERSO LE SANZIONI
149Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 149
Il MEF sottolinea l’inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini.
In caso di sentenza sfavorevole, l’appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30
giorni dall’eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio
spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.
Nella circolare sono infine individuate le sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all’art. 49 per importi eccedenti i 250.000 euro, non oblabili: � ROMA� MILANO
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
IMPORTI ECCEDENTI I 250.000 EURO
150Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 150
� MILANO� NAPOLI� GENOVA� BOLOGNA � BARI
Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell’art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell’art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati).
In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi
trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni
di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti di
LE LIMITAZIONI ALLLE LIMITAZIONI ALL ’’’’’’’’USO DEL CONTANTEUSO DEL CONTANTE
IMPORTI ECCEDENTI I 250.000 EURO
151Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 151
importo inferiore o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo
verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità
di chiudere il procedimento con oblazione.
IL REGIME IL REGIME SANZIONATORIOSANZIONATORIO
152Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 152
SANZIONATORIOSANZIONATORIO
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI PENALI
LE SANZIONI(artt. 55-60 D.Lgs. 231/2007)
IL REGIME SANZIONATORIOIL REGIME SANZIONATORIO
153Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 153
AMMINISTRATIVE PENALI
Si distinguono tra gli obblighi rivolti indistintam entea tutti i soggetti (chiunque) e quelli destinati a s pecifiche categorie
(ad es. professionisti e clienti)
SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTASANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE AMMINISTRA TIVA
art. 57, c. 1
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione
di operazioni sospette
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
art. 57, c. 3
Omessa istituzione dell ’’’’archivio informatico o del registro della
clientela
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Sanzione pecuniaria dall ’’’’1 per
154Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 154
art. 57,c. 4
Omessa segnalazione di operazioni sospette
Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento
dell ’’’’importo dell ’’’’operazione non segnalata
art. 57, c. 5
Violazione degli obblighi informativi nei confronti della
UIF
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
art. 58,c. 7
Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all’’’’uso del contante e di altri strumenti di pagamento o di
deposito
Sanzione pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell ’’’’importo dell ’’’’operazione
ART. 57, CO. 1-ter(inserito dal d.l. 78/2010)
SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTASANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
Alla violazione della disposizione di cui all ’’’’art. 28, co. 7- ter :- per importi fino ad euro 50.000 si applica una sanzi one
155Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 155
- per importi fino ad euro 50.000 si applica una sanzi one amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro- per importi superiori a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell ’’’’importo dell ’’’’operazione.
Nel caso in cui l ’’’’importo dell ’’’’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativ a pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.
ART. 58, CO. 7-bis(inserito dal D.L. 78/2010 e modificato dal D.L. 20 1/2011)
SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTASANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
� Per tutte le violazioni previste dall ’’’’art. 58, la sanzione amministrativa pecuniaria non può
156Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 156
sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro
� Per le violazioni delle limitazioni all ’’’’uso del contante (art. 49, co. 1) per importi superiori a cinquantamila euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte
SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTASANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE PENALE
art. 55, c. 1
Inosservanza dell ’’’’obbligo di adeguata verifica della clientela
Multa da 2.600 a 13.000 euro
art. 55, c. 4
Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni
relative al cliente e delle operazioni effettuate
Multa da 2.600 a 13.000 euro
157Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 157
operazioni effettuate
art. 55, c. 5
Omessa comunicazione alle autorità competenti da parte degli
ORGANI DI CONTROLLO di cui all’’’’art. 52 delle infrazioni di cui
hanno notizia
Reclusione fino a un anno e multa da 100 a
1.000 euro
art. 55, c. 8
Violazione degli obblighi di riservatezza
Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
SANZIONI APPLICABILI AL CLIENTE SANZIONI APPLICABILI AL CLIENTE
NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE PENALE
art. 55, c. 2
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l ’’’’operazione
Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a
5.000 euro
158Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 158
art. 55, c. 3
Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale
Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000
a 50.000 euro
SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONESANZIONE
AMMINISTRATIVA
art. 58, c. 1
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari
o superiore a 1.000 euro
Sanzione pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito
art. 58, c. 1
Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro senza
l’indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità
Sanzione pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito
159Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 159
di non trasferibilità
art. 58, c. 1
Violazione dell’obbligo di girare per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a. gli
assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente
Sanzione pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito
art. 58, c. 1
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o
della clausola di non trasferibilità
Sanzione pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito
art. 58, c. 2
Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000
euro
Sanzione pecuniaria dal 30per cento al 40 per cento
del saldo
SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 58, c. 3
Mancata tempestiva estinzione o riduzione del saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore eccedente il valore di
1.000 euro
Sanzione pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del
libretto al portatore
art. 58, c. 3
Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a Poste Italiane S.p.a. dei dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore
Sanzione pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del
libretto al portatore
Trasferimento mediante money transfer di Sanzione pecuniaria dal 20 per
160Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 160
art. 58, c. 4
Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi pari o superiori
a 1.000 euro
Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo
trasferito
art. 58, c. 4
Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi superiori a
1.000 e inferiori a 5.000 senza l’avvenuta consegna dell’ idonea documentazione
Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo
trasferito
art. 58, c. 5
Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo
art. 58, c. 6
Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
aperti presso Stati esteri
Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo
ART. 58, CO. 7-bis(inserito dal D.L. 78/2010 e modificato dal D.L. 20 1/2011)
SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTASANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
� Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell ’’’’art. 58 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima
161Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 161
cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento
� Per le violazioni di cui al comma 3 dell ’’’’art. 58 che riguardano libretti al portatore con saldo inferior e a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del librett o stesso
SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE PENALE
art. 55, c. 9
Indebito utilizzo, falsificazione o alterazione di carte di pagamento
Reclusione da uno a cinque anni e la multa da
310 a 1.550 euro
162Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 162
310 a 1.550 euro
art. 55, c. 9
Possesso, cessione o acquisto di carte o strumenti analoghi di
provenienza illecita, falsificati o alterati
Reclusione da uno a cinque anni e la multa da
310 a 1.550 euro
SANZIONI APPLICABILI AGLI ENTI SANZIONI APPLICABILI AGLI ENTI
In relazione alla commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
Art. 25 -octies del D.Lgs. n. 231/2001, recante la Responsabilità amministrativa degli enti
163Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli st udi professionali 163
Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione è compresa fra le 400 e le 1000 quote.
In aggiunta alla sanzione pecuniaria possono essere applicate all’ente anche le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.