ANTIRICICLAGGIO GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI...
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Le ispezioni nei confronti dei
professionisti
2010 2011 2012 2013 2014 totale
26 87 103 162 5 (fino a
febbraio)
383
Fonte: Comando generale GDF
Gli esiti dei controlli negli studi
2011 2012 2013 2014 (fino a
febbraio)
totale
Violazioni
penali58 72 116 0 246
Violazioni
amministrati
ve
48 65 61 2 176
Soggetti
denunciati61 74 128 0 263
Soggetti
verbalizzati65 82 90 2 239
Fonte: Comando generale GDF
Violazioni amministrative 2010-2013
Descrizione violazione Nr.
Violazioni
Nr.
Soggetti
verbalizzati
Art. 49, co. 1 d.lgs. 231/07 - Trasferimento di denaro
contante30 84
Art. 51 e 58 co.7 d.lgs. 231/07- Omessa comunicazione
infrazioni al Mef30 30
Art. 57, co 3 d.lgs. 231/07- Omessa istituzione registro
clientela o adozione modalità ex art.3979 79
Art. 57, co 4 d.lgs. 231/07-Omessa segnalazione di
operazioni sospette47 50
Art. 49 co.12 e 13 d.lgs. 231/07-Violazioni limiti per
libretti al portatore1 2
Art. 49 co.14 d.lgs.231/07-Omessa comunic.trasf.libretti
deposito al port.1 5
Art. 49 co.5 d.lgs. 231/07-Violazione obblighi clausola
di trasferibilità1 3
TOTALE 189 253
Fonte: Comando generale GDF
Violazioni Penali 2010-2013Descrizione violazione Nr.
Violazioni
Nr.
Soggetti
denunciati
D.lgs. 231/07, Art. 55, co. 1 – Violazione obbligo
identificazione105 112
D.lgs. 231/07, Art.36 e 55, co. 4 – Violazione obblighi
registrazione145 159
C.P. art. 348 – Esercizio abusivo di una professione 1 1
D.lgs. 358/93, art. 132, co.1 – Abusiva attività
finanziaria2 2
D.lgs. 74/2000, art. 2- Dichiaraz. Fraudolenta mediante
uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti1 2
D.lgs. 74/2000, art. 8- Emissione di fatture o documenti
per operazioni inesistenti2 4
Segue…
Violazioni Penali 2010-2013
Descrizione violazione Nr.
Violazioni
Nr.
Soggetti
denunciati
D.lgs. 231/07, Art. 55, co. 2 – Omessa indicazione del
soggetto per conto del quale si esegue la prestazione1 2
C.P. art. 485 – Falsità in scrittura privata 1 1
C.P. art. 648 bis - Riciclaggio 1 1
C.P. art. 483- Falsità ideologica commessa da privato
in atto pubblico1 1
D.lgs. 231/07, Art. 52, co. 2 – omessa comunicazione
delle infrazioni da parte degli organi di controllo1 1
TOTALE 261 286
Fonte: Comando generale GDF
Il trend delle principali
violazioni penali
Violazione
penale
2010 2011 2012 2013
Nr.
Viol
Nr
.Sogg.
Nr.
Viol
Nr.
Sogg.
Nr.
Viol.
Nr.
Sogg.
Nr.
Viol
Nr
.Sogg
Violazione
obbligo
identificazione
7 10 24 24 29 30 45 48
Violazione
obblighi
registrazione
8 10 30 33 40 41 67 75
Fonte: Comando generale GDF
Dottori commercialisti ed esperti contabili e Consulenti del lavoro
Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività in materia di contabilità e tributi (CED)
Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati
Revisori Legali dei Conti
Avvocati e Notai
Costituzione, gestione e amm/ne, enti, società e trust
Prestatori di servizi relativi a società e Trust
9
CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quando
scattano
(art. 16)
1. Se la prestazione professionale ha ad
oggetto mezzi di pagamento beni od
utilità di valore pari o superiore a
15.000 Euro
10
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
VERIFICA DELLA CLIENTELA
(segue)
Quando
scattano
(art. 16)
2. Se si eseguono prestazioni professionali
occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento beni o utilità di
importo pari o superiore 15.000 euro.
Ciò indipendentemente dal fatto che tali
azioni siano eseguite con operazioni che
appaiono tra di loro collegate per
realizzare un’operazione frazionata
11
VERIFICA DELLA CLIENTELA
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
Quando
scattano
(art. 16)
3. Tutte le volte che la prestazione risulta
di valore indeterminato o indeterminabile
12
VERIFICA DELLA CLIENTELA
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
Quando
scattano
(art. 16
4. Se vi è un sospetto di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo
(indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile)
5. Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini
della identificazione del cliente
13
VERIFICA DELLA CLIENTELA
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
In relazione allo svolgimento
della mera attività di
redazione e/o trasmissione
della dichiarazione dei
redditi;
Il concetto di attività di
redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi va
inteso estensivamente nel
senso di redazione e
trasmissione delle
dichiarazioni derivanti dagli
obblighi fiscali
14
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
Ante DLgs. 151/2009
(Fino al 3.11.2009)
Post DLgs.151/2009
(dal 4.11.2009)
VERIFICA DELLA CLIENTELA
REGISTRAZIONE degli F24:
non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione
principale
In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e
registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli
adempimenti in materia di amministrazione del personale
(nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).
15
RISPOSTE MEF 20/5/2010
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gli obblighi di cui al Titolo II,
Capo I e II, non sussistono in
relazione agli adempimenti
in materia di
amministrazione del
personale di cui all’art. 2
co. 1 della L. 11.1.1979 n.12
Gli obblighi di cui al Titolo II,
Capo I e II, non sussistono in
relazione agli adempimenti
in materia di
amministrazione del
personale di cui alla L.
11.1.1979 n.12.
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA
DELLA CLIENTELA PER I CDL
Dal 29.12.2007
al DLgs. 151/2009
(Fino al 3.11.2009)
Post DLgs.151/2009
(dal 4.11.2009)
16
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CNCL parere
27.5.2013 n. 2
Negli adempimenti
in materia
di amministrazione
del personale
Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le
attività in materia giuslavoristica vengono
esclusi dall’obbligo della verifica della
clientela e dalla registrazione, per tutti gli
adempimenti previsti da norme vigenti
relativamente all’amministrazione del
personale (svolti da ogni tipologia di
professionisti)
In pratica, per gli adempimenti conseguenti
al pagamento di retribuzioni, contributi ed
imposte obbligatorie non è richiesta alcuna
verifica per il professionista in capo al datore
di lavoro.
17
(Chiarimenti MEF 12.6.2008)
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA
DELLA CLIENTELA PER I CDL
CNCL parere 27.5.2013 n. 2
dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
dagli obblighi di registrazione in archivio
18
ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO
Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale sono
esclusi (art. 12 co. 3 DLgs.231/2007):
Attenzione
la segnalazione di operazioni sospette
la comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti
Restano obbligatorie:
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CNCL parere 27.5.2013 n. 2
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela non rilevano
le mere consulenze prestate dal professionista.
Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1 lett. l) del DLgs. 231/2007)
precisano che la consulenza aziendale e contrattuale è oggetto di
adeguata verifica solo nel caso di “attività determinata o
determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria
ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente,
da realizzarsi tramite una prestazione professionale”
19
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
1. individuazione delle operazioni oggetto di
verifica (prestazioni escluse/incluse)
2. individuazione del titolare effettivo
3. applicazione dell’approccio basato sul
rischio
4. scelta della tipologia di verifica richiesta
(ordinaria, semplificata, rafforzata)
5. istituzione del fascicolo della clientela
6. controllo costante sul cliente
20
FASI
dell’adeguata
verifica
LE LINEE GUIDA CNDCEC
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)
Docenze a corsi, convegni e simili
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie
degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo
contabile)
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non
sia incaricato del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore
nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle
procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di
ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure
giudiziali 21
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
Mediazione ai sensi dell’art. 60 L. 69/2009 (ex art. 10 co. 2 lett. e)
DLgs. 231/2007)
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché
formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) L.
14.5.2005 n. 80
Pareri giuridici pro-veritate
Perizie e consulenze tecniche su incarico del tribunale
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
Adempimenti in materia di amministrazione del personale
22
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC - PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA
VERIFICA (1)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di
valore pari o superiore a 15.000 euro
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende
(individuali), patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e
stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione
del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di srl
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
23
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o
superiore a 15.000 euro
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente
oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di
riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni,
dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e
finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) RD
16.3.1942 n. 267
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o
finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di
società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Linee Guida CNDEC:
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)
25
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni
societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e
soggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Consulenze nei confronti di società cooperative, ONLUS ed altri enti
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti,
trust o soggetti giuridici analoghi
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
26
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del
debito, ex art. 182-bis co. 1 RD 16.3.1942 n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo
ex art. 161 co. 2 RD 16.3.1942 n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione contabile
Tenuta della contabilità
Trasformazioni
Linee Guida CNDEC:
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3)
27
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONTRATTI DI AFFITTO
Il valore dell’operazione da registrare è quello relativo al canone
mensile, ovvero periodico (se concordata una diversa base di
periodicità) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle
parti.
Risposte MEF a Italia Oggi 7
dell'11.11.2013
l’obbligo di registrazione della prestazione e conseguenti
adempimenti antiriciclaggio si realizzano SIA nel caso di redazione
del contratto da parte del professionista CHE nel caso di mera
consulenza su specifiche clausole dello stesso
RILEVANO CANONI ≥ A € 15.000
28
VERIFICA DELLA CLIENTELA
MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE
"L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene
effettuata dal libero professionista, dal CED o da un
collaboratore in presenza del cliente, mediante un
documento di identità non scaduto: prima
dell’instaurazione del rapporto continuativo o al
momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la
prestazione o l’operazione"
(art. 19 DLgs. 231/2007)
29
VERIFICA DELLA CLIENTELA
DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE
carta d’identità
passaporto
patente di guida
patente nautica
libretto di pensione
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
porto d’armi
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato
permesso di soggiorno (in via residuale)
Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi perl’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445”.
30
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013
Ai fini di identificazione d A.V., solo se non è possibile acquisire
fotocopia documento, è ammesso acquisirne gli estremi per
ottemperare ad obbligo di conservazione.
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)
Consiste:
nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente
nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere
nell'acquisizione dei dati identificativi del soggettoo dei soggetti rappresentanti l’ente.
31
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE
Per le persone fisiche
nome e cognome
luogo e data di nascita
indirizzo della residenza o del domicilio
codice fiscale
estremi del documento di identificazione
32
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Per soggetti diversi dalle persone fisiche
denominazione
sede legale
codice fiscale o partita IVA
CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE
33
VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
Vanno acquisiti/predisposti i seguenti documenti/informazioni:
data d’identificazione
fotocopia documento d’identità non scaduto della persona fisica
visura camerale aggiornata
fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale
dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18,19 e 21 del DLgs.
231/2007 (ai fini dell’adeguata verifica)
attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce
il mandato
Legale rappresentante/delegato/procuratore di
società/enti
Soggetto che conferisce il mandato professionale
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Il titolare effettivo è rappresentato:
dalla persona fisica per conto della quale è realizzata
un’operazione o un’attività;
nel caso di entità giuridica
dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima
istanza
a) possiedono o controllano tale entità
b) ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.
35
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
In base all’art. 1 lett. U) del DLgs. 231/2007 e all’art. 1 co. 2
dell’Allegato Tecnico
VERIFICA DELLA CLIENTELA
In caso di società (all. tecnico, art. 2)
1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il
possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale
sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,
anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una
società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto
ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di
partecipazione al capitale sociale;
36
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
VERIFICA DELLA CLIENTELA
b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica
37
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO”
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più dei soggetti preposti
all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale
influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate dei soci, con
riguardo in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli
amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non
ricorra alcuna delle condizioni previste nell’allegato tecnico
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013
Il “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, di una percentuale
pari al 25% più uno del capitale sociale.
Anche in presenza di socio con maggioranza assoluta la verifica interessa
tutti i titolari effettivi che detengono una percentuale superiore al 25%
In tal senso anche adeguata verifica Notariato (aprile 2014)38
Titolare effettivo
Se un unico
soggetto detiene
oltre il 50% delle
partecipazioni
sociali
Esiste un unico
titolare effettivo
Documento ric. N. 181
Assirevi (Maggio 2014)
Linee guida CNDCEC
(2011)
VERIFICA DELLA CLIENTELA
39
40
ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE
EFFETTIVO FONDAZIONI, TRUST, ENTI NON PROFIT
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della
fondazione, dell’ente o del trust o dell’ente non profit
Se i beneficiari non sono stati determinati nella categoria di persone nel
cui principale interesse è istituita o agisce la fondazione o il trust
Nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di
fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione, dell’ente o del
trust
I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEVONO ESSERE
FORNITI PER ISCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE
Gli obblighi di registrazione e
conservazione riguarderanno
anche il titolare effettivo
In relazione alle modifiche
degli art. 36 e 38 del DLgs.
231/2007
Risposta MEF 20.5.2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC
Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel
fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni attuative
dell’art. 38, co.7
41
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione IRDCEC documento 19 - maggio 2013
L’identificazione del titolare effettivo deve avvenire contestualmente a
quella del cliente, mediante documento di identità non scaduto
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013
L’identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente, non al
professionista (art.21). Esso non è da registrare in archivio
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 DLGS 231/2007
Il sottoscritto (rapp. Legale) Cognome, Nome, nato a ____ il ______ , ai fini
della identificazione del titolare effettivo di cui all’art. 21 del DLgs. 231/2007…..
dichiaro:
di agire in proprio e, quindi l’inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto dal DLgs. 231/2007;
che nella società non sussistono titolari effettivi in quanto….
di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:
Cognome e nome …..
Luogo e data di nascita ….
Indirizzo e residenza ….
Codice fiscale …..
Estremi documento identificativo….
di non essere in grado di identificare il titolare effettivo così come previsto dall’art. 21 del DLgs. 231/2007
Luogo, data…. Firma del dichiarante…………..
42
VERIFICA DELLA CLIENTELA
I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
Con
riferimento al cliente
(art. 20)
1. natura giuridica
2. prevalente attività svolta
3. comportamento tenuto al momento
del compimento dell’operazione o
dell’instaurazione del rapporto
continuativo o della prestazione
professionale;
4. area geografica di residenza del
cliente o della controparte
43
VERIFICA DELLA CLIENTELA
44
La procedura
Si considerano gli
elementi connessi al
cliente (natura giuridica,
prevalente attività svolta,
comportamento tenuto
all’atto del compimento
dell’operazione)
Si associa a ciascuno di
essi un determinato
punteggio in termini di
minore/maggiore
rischiosità.
emerge un punteggio
complessivo, che indica
il livello di rischio
connesso al cliente
VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO:
CLIENTE
CRITERI GENERALI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento
all’operazione
rapporto
continuativo
o prestazione
professionale
(art. 20)
tipologia dell’operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale
posti in essere
modalità di svolgimento dell’operazione,
rapporto continuativo o prestazione
professionale;
ammontare
45
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CRITERI GENERALI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento
all’operazione
rapporto
continuativo
o prestazione
professionale
(art. 20)
frequenza delle operazioni e durata del
rapporto continuativo o della
prestazione professionale
ragionevolezza dell’operazione, del
rapporto continuativo o della
prestazione professionale in rapporto
all’attività svolta dal cliente
area geografica di destinazione del
prodotto, oggetto dell’operazione o del
rapporto continuativo
46
VERIFICA DELLA CLIENTELA
47
La procedura
Si considerano gli
elementi relativi
all’operazione (tipologia,
modalità di svolgimento,
ammontare, frequenza,
durata, ragionevolezza,
area geografica di
destinazione)
Si assegna a ciascuno
di essi un determinato
punteggio in termini di
minore/maggiore
rischiosità.
emerge un punteggio
complessivo, che indica
il livello di rischio
connesso al cliente
VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO:
CLIENTE
PUNTEGGIO
Dalla valutazione congiunta dei due punteggi
(CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice,
espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007
48
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
L’APPROCCIO BASATO
SUL RISCHIO
A. Aspetti connessi
al cliente
Livello di
rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione
professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momento
dell’operazione
Nella norma (cliente
collaborativo/trasparente)
Fuori della norma (cliente reticente/poco
trasparente)
Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
La procedura
VERIFICA DELLA CLIENTELA
B. Aspetti connessi
all’operazione
Livello
di
rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durata
Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di
destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
50
VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’APPROCCIO BASATO
SUL RISCHIO
La procedura
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
51
VERIFICA DELLA CLIENTELA
A. Aspetti connessi al cliente
Minimo Massimo
1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
Totale A 4 20
Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
(segue)
52
VERIFICA DELLA CLIENTELA
B. Aspetti connessi all’operazione
Minimo Massimo
1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
5 1 5
6 1 5
Totale B 6 30
Rischio legato all’operazione:
basso da 6 a 18
medio da 19 a 24
alto da 25 a 30
Valutazione finale (A+B)
Totale (A+B) 10 50
53
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la
tenuta della contabilità, per il calcolo del livello di
rischio, il professionista dovrà provvedere:
Unicamente alla compilazione della tabella “A”
relativa al cliente con il calcolo del relativo punteggio
rischio e non della tabella “B” relativa all’operazione:
54
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO
APPROCCIO DINAMICO
Aggiornamento dell’indice unico che esprime la
valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al
terrorismo:
a) modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle
caratteristiche soggettive del cliente
b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di
specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di
rischio;
Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione
della valutazione del rischio compiuta in modo
dinamico.
55
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
Rischio di riciclaggio /
finanziamento del terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO
(da 10 a 30)
Il professionista assolve l’obbligo di adeguata verifica
secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne
ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare
un controllo costante, ossia deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la
durata del rapporto,
verificare che esse siano compatibili con la conoscenza
che ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio,
avendo riguardo all’origine dei fondi,
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
Per gli obblighi di adeguata verifica con modalità
semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare
il controllo costante.
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
56
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Rischio di riciclaggio/finanziamento
del terrorismoCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO
(da 30 a 40)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di
adeguata verifica secondo modalità ordinarie e
in particolare deve esercitare un controllo
costante, ossia deve:
analizzare le transazioni concluse durante
tutta la durata del rapporto,
verificare che tali transazioni siano
compatibili con la conoscenza che ha del
proprio cliente, delle sue attività commerciali
e del suo profilo di rischio, avendo riguardo,
se necessario, all’origine dei fondi,
aggiornare i documenti, dati o informazioni
detenute.
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
57
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Rischio di riciclaggio / finanziamento del terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
ALTO
(da 40 a 50)
Il professionista deve assolvere
l’obbligo di adeguata verifica secondo
modalità rafforzate e in particolare
deve esercitare un controllo
costante continuo e rafforzato
(controlli più rigorosi e frequenti)
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
58
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO
Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un
professionista per curare l’acquisto di altra società dello stesso
settore a Latina
Le società sono snc con soci persone fisiche di storica
conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote
al 50%, entrambi amministratori
I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate
mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un’altra a
saldo all’atto di cessione
Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato
ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO
59
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO:
TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE
a.1 Natura giuridica 2
Struttura a basso profilo di rischio poiché la snc
è già cliente dello studio e si ha buona
conoscenza dei soci persone fisiche
a.2 Prevalente attività
svolta3
Settore con medio profilo di rischio poiché vi
sono operazioni con mercati esteri ma basse
transazioni in contanti ed i pagamenti
avvengono usualmente tramite bonifico e
assegno
a.3 Comportamento
tenuto2
Comportamento a basso rischio poiché cliente
collaborativo che procura tutte le informazioni
richieste
a.4 Area geografica di
residenza2
Zona a basso rischio poiché operazione
localizzata in Italia che è paese che adotta
normativa di contrasto al riciclaggio e
finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO 9
60
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO:
TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE
b.1 Tipologia 2
basso profilo di rischio poiché la società attua
un’operazione straordinaria verso un’azienda con
dimensioni pari alla metà delle proprie
b.2 Modalità di
svolgimento2
basso profilo di rischio poiché i pagamenti
avvengono tramite bonifico
b.3 Ammontare 3
Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione è
pari al doppio del fatturato dell’azienda acquistata ed
il valore è piuttosto elevato
b.4 Frequenza e durata 2 basso rischio poiché il cliente è solo occasionale
b.5 Ragionevolezza 2
basso rischio poiché il settore dell’azienda acquistata
è lo stesso del cliente e l’investimento è compatibile
con il reddito dell’acquirente
b.6 Area geografica 2
basso rischio poiché operazione localizzata in Italia
che è paese che adotta normativa di contrasto al
riciclaggio
TOTALE
PUNTEGGIO13
61
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO:
TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
TOTALE PUNTEGGIO
A 9 Rischiosità del cliente
TOTALE PUNTEGGIO
B13 Rischiosità dell’operazione
TOTALE PUNTEGGIO
complessivo C 22BASSO RISCHIO
62
VERIFICA DELLA CLIENTELA
TRE LIVELLI DI VERIFICA
1. Ordinaria adeguata verifica della clientela,
art. 16;
2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela, art. 25;
3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della
clientela, art. 28.
63
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovrà
contenere:
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data
dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di
variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del
nome)
fotocopia codice fiscale
fotocopia partita IVA
visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti
che hanno il potere di rappresentanza ).
Verbale CdA di nomina
Scheda per l’adeguata verifica della clientela (Novità 2011)
dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto
o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità
64
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela
dovrà contenere:
documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di
applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al
contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)
copia del mandato professionale (in caso di conferimento
verbale dell’incarico, è consigliabile l’accettazione scritta per
individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione
professionale)
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo
dell’operazione e indicazione dei suoi dati
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
65
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela
dovrà contenere:
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per
individuare il titolare effettivo
dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto
dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione
professionale
se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici
e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso
di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali
necessari
documenti delle prestazioni professionali svolte,
eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione
rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali
del cliente
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
66
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela
dovrà contenere:
documentazione relativa alla cessazione della prestazione
professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di
rinuncia all’incarico, cessazione partita IVA, ecc.)
eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella
c.d. “black list”
eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante
lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga
opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Tempi di conservazione dei dati e documenti
10 anni dalla fine della prestazione
67
VERIFICA DELLA CLIENTELA
68
Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo
modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche
intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i
documenti).
Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, con
marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei
procedimenti giudiziari al documento conservato mediante
modalità informatiche
Art. 16 co. 12 del DL 29.11. 2008 n. 185
FASCICOLO INFORMATICO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
69
IL CONTROLLO COSTANTE
SUL CLIENTE (ART. 19 CO. 1 LETT.C)
Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente
Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute
Avendo riguardo all’origine dei fondi
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere
agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare
un rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni
professionali.
Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo di
effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciare
a proseguire l’incarico.
Permane l’obbligo di segnalazione
70
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 23
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica
relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni
professionali in corso di realizzazione, i professionisti restituiscono al
cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di
spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto
corrente bancario indicato dal cliente stesso.
Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla
controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per
l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
stabiliti dall'art. 18 del DLgs. 231/2007
Nuovo co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007
Ai sensi dell’Art. 27 co. 1 lett. i) del DLgs. 141/2010,
come sostituito dall'art. 18 co. 1 del DLgs. 169/2012.
OBBLIGO DI ASTENSIONE
a partire dal 17.10.2012
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CIRC. MEF 30.7.2013, Provv. UIF del 6.8.13
Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo
importo, devono essere acquisite e conservate tutte le informazioni inerenti la
stessa (data, importo, tipologia, identificazione, titolari, ecc.)71
devono inviare all’Uif unacomunicazione per ognioperazione di restituzione diimporto superiore a 5.000 euro.
VERIFICA DELLA CLIENTELA
OBBLIGO DI ASTENSIONE
co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007
Provvedimento UIF del 9/3/2014:“Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione”
costretti a restituire i fondi ai clienti per
impossibilità di far fronte alle operazioni di
adeguata verifica
Professionisti,
Revisori
e Banche
Le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014
devono essere inviate entro il 15 maggio 2014
La comunicazione va trasmessa entro 15 giorni dalla operazione di restituzione.
La comunicazione va inviata
tramite il portale INFOSTAT-UIF
in modalità telematica.
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni
sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
L’art. 55 co. 2 del DLgs. 231/2007 introduce una
specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in
capo all’esecutore dell’operazione che non fornisca o
falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a tre
anni e l’ammenda da € 5.000 a € 50.000.
73
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 56 co. 1
Sanzioni nel caso di
non esecuzione
dell’adeguata verifica
secondo i dettami
delle rispettive
autorità di vigilanza
da € 10.000
a € 200.000
per intermediari finanziari
ed altri soggetti esercenti
attività finanziaria
e per le società di revisione
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
74
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
Nel caso di
mancata
esecuzione
dell’adeguata
verifica e
mancata
conservazione
del fascicolo
NESSUNA SANZIONE!
per i professionisti
e revisori contabili
(persone fisiche)
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
75
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
Unica sanzione prevista: mancata
identificazione (art. 55 co. 1)
Non si applica se si è attivato
l’archivio antiriciclaggio
Conferma IRDCEC
Doc. 19 - maggio 2013
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di
attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei
professionisti previsto dall’art. 38 del DLgs. 231/2007)
Tutti i dati relativi alla clientela
dovranno essere inseriti in un
archivio unico informatico (AUI) o cartaceo
L’ARCHIVIO UNICO
77
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI
Dottori commercialisti, avvocati,
consulenti del lavoro, notai, revisoriTributaristi e CED
DECORRENZA
dal 22 aprile 2006
ENTRO QUANDO
entro il 22 aprile 2007
dal 25 maggio 2007
entro il 25 maggio 2008
DLgs. 141/2006 DM 60/2007
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
78
DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI
Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili
o di quaderno ad anelli
CHIARIMENTI UIC 24.2.2006
79
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TERMINI DI REGISTRAZIONE (art.38)
Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate
ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata
decorrono tempestivamente
e comunque non oltre il 30° giorno successivo
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
IRDCEC doc.19 - maggio 2013
80
dal compimento dell’operazione,
dall’apertura, variazione e chiusura del rapporto continuativo
dall’accettazione dell’incarico professionale;
dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
dal termine della prestazione professionale
TEMPI DI REGISTRAZIONE
I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico
entro 30 giorni dal termine della prestazione e non più
entro i 30 giorni successivi alla identificazione.
Non costituisce reato la mancata identificazione di
un rapporto ancora in essere al momento in cui si
procede alla verifica da parte della GdF.
81
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Tribunale di Chieti
Sent. 13.9.2008 n. 126
Termini di registrazione
Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità,
i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico, così come ritenuto dal CNDCEC.
RISPOSTE MEF 20.5.2010
La norma del co. 1 bis dell’art. 38 è tassativa
Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi
di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere
tempestiva e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine
e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
82
IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013
Ex praticante con partita IVA
Negli studi professionali, spesso gli ex praticanti rimangono
qualche mese/anno ancora a lavorare ma aprendo partita IVA
professionale. I clienti sono del tutor il quale delega all’ex
praticante alcune funzioni prevalentemente ricognitive e la
mera esecuzione di incarichi (esempio tenuta di alcune
contabilità), mentre il neo professionista è remunerato dallo
studio.
In questa situazione è sufficiente che l’archivio
antiriciclaggio e i relativi adempimenti vengano effettuati
dal tutor considerando che è lui a gestire il rapporto col cliente.
83
ESEMPI IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
Conferma: risposte MEF a IO7 del 11.11.2013
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Negli studi associati e società fra professionisti è
ammissibile tenere un unico archivio per tutto lo studio
STUDI ASSOCIATI
In questi casi deve essere individuato il
professionista responsabile per ciascun cliente
84
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ARCHIVIO IN PIÙ SEDI
Chi opera in più sedi può istituire in ciascuna di esse un
archivio cartaceo.
Non è possibile per l’archivio informatico
IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE
ED INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE
Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo
determinato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilità
o consulenze su redazione bilancio) non è richiesto un
rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto
l’incarico non ha scadenza.
85
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
RISPOSTA UIC 20.11.2006
Soggetto identificatore
Data identificazione
Numero progressivo archivio
PERSONA FISICASOCIETÀ ED ENTI
DATI DEL CLIENTE
Legale Rappresentante:
IndirizzoSede legale
Partita IVA (eventuale)Partita IVA
Codice fiscaleCodice fiscale
Luogo e data di nascitaNatura giuridica
Cognome e nomeDenominazione
Indirizzo
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE
E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
FISICHE
Indirizzo
Luogo e data di rilascio
Numero
Autorità che ne ha disposto il rilascio
Tipo
PRESTAZIONE FORNITA
€
€
Valore (se conosciuto)Descrizione
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE
E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
87
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Le annotazioni nell’AU, se cambiano i dati della
clientela devono essere aggiornate integrando le
informazioni precedenti conservando però traccia di
queste ultime
88
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA
Es: cambio di indirizzo, modifica amministratore, ….
Passaggio dall’archivio CARTACEO
all'archivio INFORMATICO
Reinserire nel software
al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo
all'informatico
89
RISPOSTE MEF 20.5.2010
Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo
(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)
Fissare una data di passaggio
per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle
successive sono nell’archivio informatico
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Cambio software dell'archivio INFORMATICO
Reinserire nel nuovo software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corso” (es. tenuta
contabilità) alla data di cambio.
RISPOSTE MEF 20.5.2010
Il professionista dovrà conservare il vecchio software
per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche
Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti
sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Risposte MEF a IO7 del 11.11.2013
Nel caso di cambio archivio da cartaceo ad informatico devono essere
riportate, nel nuovo, le prestazioni ancora in itinere
In assenza delle disposizioni applicative, è valida la
regola sancita dall’art. 38 co. 4 del DLgs. 231/2007 ai
sensi del quale i dati registrati nel registro della clientela
sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta, solo
nel caso di tenuta di un archivio cartaceo.
Possibilità non contemplata per chi gestisce i dati a
mezzo registro informatico.
91
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
CONFERMA: risposte MEF a IO7 dell'11.11.2013
REGISTRO DELLA CLIENTELA
L’omissione dell’identificazione punita con la multa da2.600 a 13.000 euro;
l’omissione, la tardiva o incompleta registrazionenell’archivio informatico o nel registro della clientela èpunita con la multa da 2.600 a 13.000 euro;
l’omessa istituzione del registro della clientela odell’archivio informatico è punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
92
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SANZIONI
ART. 55 DLGS. 231/2007
Art. 81 codice penale
«È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per laviolazione più grave aumentata fino al triplo chi con unasola azione od omissione viola diverse disposizioni dilegge ovvero commette più violazioni della medesima dilegge»
93
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Attenzione
CONCORSO FORMALE – REATO CONTINUATO
Risposte MEF e GdF a IO7 dell'11.11.2013
Il riconoscimento del vincolo della continuazione, nelle fattispecie di
carattere penalistico, è rimesso all’insindacabile discrezionalità del
giudice, che gradua la gravità della qualificazione del fatto.
ACCESSI E CONTROLLI DELLA GDF
episodi di riciclaggio
internazionale aventi ad
oggetti i proventi
dell’evasione fiscale
“fondi neri” creati
attraverso l’utilizzo di
fatture false od
operazioni con Paesi off
shore,….
Cosa la GDF si aspetta dai professionisti
infiltrazioni della criminalità
organizzata nel tessuto
economico realizzate attraverso
operazioni immobiliari e
societarie
“Collaborazione attiva”
Per individuare:
Risposte GDF a IO7 dell'11.11.2013
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF
95
I criteri per la selezione in merito alla scelta dei controlli
antiriciclaggio
ACCESSI E CONTROLLI DELLA GDF
gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei
precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di
polizia economica e finanziaria;
le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri
Reparti del Corpo, enti/organismi istituzionali;
i lavori a “progetto” dei Reparti Speciali;
le irregolarità specifiche che potrebbero anche essere segnalate
dai competenti ordini professionali.
Diverse le fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di
pericolosità
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF
96
I CONTROLLI DI MERITO
Istituzione dell’archivio informatizzato o delregistro della clientela
Adeguata verifica della clientela
Registrazione e conservazione deidati
Segnalazione delle operazionisospette
Comunicazione delle infrazioniamministrative al MEF
Formazione del personale
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF
98
I dati e le informazioni registrate
in archivio sono utilizzabili ai fini fiscali
secondo le disposizioni vigenti
99
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
ART. 36 CO. 6 DLGS. 231/2007
Attenzione
I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel
settore fiscale, principalmente ai fini della
individuazione di disponibilità patrimoniali o di
attività produttive di reddito, in tutto o in parte
sommersi.
La GdF si impegna a mantenere il massimo riserbo
sulla specifica fonte d’innesco da cui scaturisce il
controllo
100
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
CIRCOLARE GDF 1/2008
NEI CASI DI CONTROLLO FISCALE A CARICO
DEL PROFESSIONISTA
La GdF può chiedere anche l’archivio unico
101
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
DI NORMA
LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE
CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE
VERIFICHE FISCALI
1. infrazioni ex art. 49 DLgs 231/2007
2. mancata istituzione dell’archivio unico
102
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
Riguardano:
INDAGINE SULLE VIOLAZIONI ALLA SOGLIA
DEI CONTANTI
Tutti i movimenti ultrasoglia devono essere considerati,
prescindendo dalla natura lecita o illecita
dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce
103
“illecito oggettivo” per il cui accertamento della
violazione non rilevano le ragioni che hanno
determinato il trasferimento dei valori
Circolare GdF 19.3.2012 n. 83607
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI CONTANTI OLTRESOGLIA
1. analizzare se i software applicativi gestionali siano integrati con
funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioni
che, in fase di registrazione, manifestino l’infrazione all’art. 49
(pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o
superiori ai 1.000 euro);
2. nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (es.
redazione di contratti) sarà, il professionista a dover dimostrare gli
accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità
Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie,
individuando tra un campione di clienti un congruo numero di
operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle
quali verificare le modalità di pagamento
ALLEGATO OPERATIVO n. 6 alla circ. GdF 83607/2012
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
104
I CONTROLLI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO
In sede ispettiva viene richiesta una stampa
analitica delle registrazioni effettuate dal
professionista ispezionato, nel periodo oggetto di
controllo
105
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
ALLEGATO OPERATIVO n. 6 alla circ. GdF 83607/2012
S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO INVIATE - SERIE STORICA (2000 – 2012)
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Valori assoluti Variazione rispetto
all'anno prec. (%)
2008 14.602 16,4%
2009 21.066 44,3%
2010 37.321 77,2%
2011 49.075 31,5%
2012 67.047 36,6%
2013 64.601 -3,6%
Segnalazioni pervenute
Complessivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 250.000
segnalazioni, delle quali 189.111 solo nell’ultimo quinquennio.107
1° sem 2° sem Totale
Totale SOS 2013 31.520 33.081 64.601
a. ABRUZZO 459 626 1.085
b. BASILICATA 331 295 626
c. CALABRIA 831 1.138 1.969
d. CAMPANIA 3.192 3.982 7.174
e. EMILIA ROMAGNA 2.477 2.470 4.947
f. FR. VEN.GIU. 522 498 1.020
g. LAZIO 4.249 4.939 9.188
h. LIGURIA 903 858 1.761
i. LOMBARDIA 5.909 5.666 11.575
l. MARCHE 1.196 1.152 2.348
m. MOLISE 133 217 350
n. PIEMONTE 1.886 1.691 3.577
o. PUGLIA 1.917 1.883 3.800
p. SARDEGNA 558 624 1.182
q. SICILIA 1.629 1.586 3.215
r. TOSCANA 1.903 2.053 3.956
s. TR.ALTO A. 322 291 613
t. UMBRIA 237 277 514
u. V. D'AOSTA 58 54 112
v. VENETO 2.501 2.458 4.959
z. ESTERO 307 323 630
Professionisti 20131.002 983 1.985
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato 902 922 1.824
Dottori Commercialisti, Esperti contabili,
Cons. del lavoro65 33 98
Studi associati, soc. interprofessionali e soc.
tra avvocati14 7 21
Avvocati 6 8 14
Società di revisione, Revisori contabili 3 7 10
Altri soggetti esercenti attività professionale 12 6 18
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
QUANDO IL PROFESSIONISTA
(in ragione delle funzioni esercitate e in
base agli elementi disponibili)
sa
sospetta
ha motivi ragionevoli per
ritenere
CHE
sono state
compiute
sono in corso
sono tentate
operazioni di riciclaggio
o di finanziamento al terrorismo
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 41)
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER IL 2013
113
La segnalazione di operazione sospetta non è “più
strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o
di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648-bis
e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini
amministrativi dall’art. 2 del DLgs. 231/2007.
114
CIRCOLARE GDF 19.3.2012 N. 83607
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
conversione o trasferimento
di beni che provengono da un'attività criminosa
allo scopo di
occultare o dissimulare l'origine illecita
aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi
alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
Specifica definizione di operazione di riciclaggio
“… ai soli fini del presente decreto ..”
DLGS. 231/2007, ART. 2
115
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Occultamento o dissimulazione
della reale natura, provenienza, ubicazione dei
beni
Disposizione o movimento
della proprietà o dei diritti dei beni
essendo a conoscenza che tali beni provengono da una
attività criminosa o da una partecipazione a tale attivitàSegue...
Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni
essendo a conoscenza che, al momento della loro
ricezione, tali beni provengono da un’attività criminosa
o da una partecipazione a tale attività
116
DLGS. 231/2007, ART. 2
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Partecipazione attiva ad uno degli atti precedenti
o il tentativo di perpetrarlo
l’associazione per commettere tale atto
il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione
CASSAZIONE 7.5.2010 n. 17694
Punibile anche il tentativo di riciclaggio in quanto non
si tratta di fattispecie a consumazione anticipata117
DLGS. 231/2007, ART. 2:
RUOLO RISPETTO AL REATO
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
SANZIONI
Omessa
segnalazione
(art. 57,
comma 4)
Sanzione amministrativa pecuniaria
dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione
non segnalata
Nei casi più gravi con l’irrogazione della sanzione si
ordina la pubblicazione per estratto del decreto su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese
del sanzionato
Violazione del
divieto di
comunicazione
dell’avvenuta
segnalazione
(art. 55,
comma 8)
Arresto da 6 mesi ad un anno
o ammenda da 5.000 a 50.000 euro
(sanzione prevista anche per il flusso di ritorno
delle informazioni)
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - SANZIONI
119
Art.40 comma 2 c.p. “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di
impedire equivale a cagionarlo”
La responsabilità ex art. 40, c.2 c.p. implica un esplicito obbligo
giuridico di impedire, che non è previsto dalla disciplina
antiriciclaggio
Conclusione: omissioni/inosservanza obblighi
da disciplina antiriciclaggio
DLGS 231/2007 non implica un esplicito obbligo giuridico di
impedire quanto piuttosto quelli di sospendere l’operazione e di
Segnalare l’Operazione Sospetta
120
non dovrebbe sussistere l’ipotesi di rapporto di causalità
col reato di riciclaggio
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
ESENZIONE (ART.12, CO. 2)
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le
informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o
ottengono riguardo allo stesso nel corso:
1. dell'esame della posizione giuridica del loro cliente;
2. dell'espletamento dei compiti di difesa;
3. dell'espletamento dei compiti di rappresentanza del medesimo in
un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un
procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso.
121
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – ESENZIONI
122
Ai fini della segnalazione di operazioni sospette di
riciclaggio occorre:
la sussistenza di una attività criminosa da cui
provengano beni
sapere o sospettare che i beni provengano da una
attività criminosa
sapere o sospettare che è in corso, è stata compiuta o
tentata un’attività di riciclaggio di beni provenienti da
reato.
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO
123
I REATI PRESUPPOSTO
I reati tributari in genere,
qualsiasi altra attività criminosa in grado di produrre beni
possono rappresentare il presupposto di condotte volte al
riciclaggio
(cfr., in giurisprudenza, Cass. 26.11.2009 n. 45643 e Cass.
21.1.2009 n. 2451)
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO
124
REATI TRIBUTARI
Il DLgs. 74/2000 attiene alle imposte dirette e all’IVA
evasione ed elusione IRAP e di imposte indirette diverse
dell’IVA non possono qualificarsi come attività criminosa;
la maggior parte dei reati tributari è caratterizzato da
soglie quantitative al solo superamento delle quali la
condotta assurge a rilevanza penale (soglie di punibilità)
e, quindi, ad eventuale presupposto di riciclaggio.
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO
I reati presupposto del riciclaggio che possono diventare oggetto di
segnalazione secondo la GdF
Art. 2Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 Dichiarazione infedele
Art. 5 Omessa dichiarazione
Art. 8Emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute certificate
Art. 10-ter Omesso versamento IVA
125
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
DLgs. 74/2000
126
REATI TRIBUTARI
Nei reati dichiarativi l’attività di riciclaggio dei relativi
proventi può concepirsi solo dal relativo momento
consumativo (presentazione od omessa presentazione
della dichiarazione).
Prima di tale momento si può al più sospettare che sarà
commesso un reato tributario, ma non che è stata
commessa, è in corso o è stata tentata un’attività di
riciclaggio.
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO
SEGNALAZIONE?
Reato di omesso versamento di ritenute certificate e IVA
ex art. 10-bis e ter DLgs. 74/2000 a partire da 50.000
euro.
Il professionista deve effettuare la segnalazione nel caso
in cui l’omesso versamento dipenda dalla situazione di
crisi dell’azienda?
SI NO
Corte di Cassazione Sezioni Unite 12.9.2013 n. 37424 e 37425
Non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la
crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della
scadenza.
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
La configurabilità del reato
ex art. 10-bis e ter DLgs. 74/2000
• NO REATO
• Cass.n. 27676 del 26/6/14;
• Cass. 15176 del 2014
• SI REATO
• Cass. 20266/2014
• Cass. 10813/2014
• Cass.SS.UU. 37425/2013
• Cass.SS.UU. 37424/2013
• Cass. 5467/2013
SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTE
Il revisore evidenzia o sospetta un delitto fiscale e evidenzia o
sospetta che il provento ottenuto dall’illecito fiscale sia stato
impiegato per commettere un’operazione sospetta
…alla luce delle condotte tipiche descritte dagli indicatori di anomalia
e degli schemi rappresentativi emanati dall’Uic, l’operazione appaia
essere stata compiuta, tentata o essere in corso di esecuzione con
finalità di camuffare la provenienza illecita del provento oppure
di reimpiegare lo stesso.
129
Assirevi: documento di ricerca n. 181 del maggio 2014
Il reato è da segnalare se:
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
CIRCOLARE GDF 16.8.2008 N. 81 INCC
CONF. BOZZA CIRC. UIF SU INDICATORI
Devono essere segnalati anche i casi di
AUTORICICLAGGIO,
cioè quando il reato ex art. 648-bis c.c.
è commesso dagli stessi soggetti
responsabili e/o concorrenti nel reato presupposto
Attenzione
Ampliate le situazioni da segnalare anche a quelle in cui il
potenziale riciclatore non è estraneo al reato
presupposto, ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli
organi inquirenti il compito delle valutazioni relative.
130
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
L’autoriciclaggio non esiste
nell’ordinamento penale italiano
Attenzione
CIRCOLARE ABI 5.2.2009 N. 2
L’autore o il compartecipe del reato presupposto
non potrà essere punito per il reato di riciclaggio.
131
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Dati che
identificano e
qualificano la
segnalazione e
il segnalante
Dati segnalante
Specificazione se il sospetto riguarda il
riciclaggio, il finanziamento al terrorismo
ovvero la proliferazione di armi di distruzioni di
massa.
Indicazione:
dell’evento che ha dato origine all’inoltro
della segnalazione,
del livello di rischio attribuito dal
segnalante secondo un suo “prudente
apprezzamento”
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE
133
Elementi
informativi
specifici
Dati strutturati concernenti:
i soggetti coinvolti
le operazioni poste in essere
le relazioni fra le persone
le relazioni fra le operazioni e le persone
Come minimo va segnalato un soggetto ed
una operazione, anche non eseguita, a
prescindere dall’importo della stessa.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE
134
In forma libera:
descrizione e
motivi del
sospetto
Nella descrizione della operatività segnalata
occorre far riferimento al contesto economico
finanziario illustrando i motivi del sospetto,
cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante a
ritenere l’operazione collegata a riciclaggio o
finanziamento al terrorismo.
Allegati
Documenti in formato elettronico (estratti
conto, copie di titoli di credito, corrispondenza col
cliente, ecc) che il segnalante ritenga necessari
ai fini della descrizione dell’operatività
sospetta.
Tali documenti devono essere conservati dal
segnalante a fronte di successive richieste UIF.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE
135
ANTIRICICLAGGIO
SINDACI E REVISORI
FONTI NORMATIVE:
DLgs 231/2007 artt.13-36-37-38-41-49-51
Prassi: Linee guida CNDCEC (agg. 2011)
Circolare 16/IR/2010 Istituto di ricerca CNDCEC
Documento di ricerca Assirevi 181/2014
Chiarimenti UIF e MEF 11.11.2013
FONTE NORMATIVA
Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Revisore unico
iscritto nel
registro dei
revisori contabili
Società di
revisione
iscritte all’albo
Consob
SISI
Organi di
controllo
endosocietario
Art. 52 DLgs. 231/2007Art. 13 e 16 DLgs. 231/2007
NO
SINDACI E REVISORI
137
COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O
COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE
Cosa devono fare i
sindaci non revisori
RISPOSTE MEF 11.11.2013
138
Obbligo di identificazione e
registrazione
Obbligo di effettuare comunicazioni al MEF per infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore (ex art. 51
DLgs. 231/2007)
Obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette
NO!
Obblighi di
adeguata verifica
della clientela
SI!
SINDACI E REVISORI
OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE
DI REVISIONE LEGALE
Spetta a ciascun sindaco revisore individualmente:
La
identificazione
e registrazione
in archivio
Comunicare
irregolarità
in contanti
Segnalare
operazioni
sospette
Esecuzione
della
adeguata
verifica
SINDACI E REVISORI
139
Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali
iscrivere nel registro la società decorrono
dall’accettazione dell’incarico.
(ex art. 38 co. 1-bis )
TEMPISTICA - REGISTRAZIONE
SINDACI E REVISORI
140
L’ATTIVITA’ INERENTE L’ADEGUATA VERIFICA DEVE
ESSERE ASSOLTA PRIMA DI INIZIARE L’ESECUZIONE
DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.
NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DA PRESENTARE AL
CLIENTE VA EVIDENZIATO L’OBBLIGO DI PORRE IN
ESSERE L’ADEGUATA VERIFICARE E I RISCHI ANCHE
PENALI IN CAPO AL CLIENTE CHE NON FORNISSE AL
REVISORE I DATI UTILI PER TALE INCOMBENZA
TEMPISTICA – ADEGUATA VERIFICA
Documento “Assirevi” n. 181 maggio 2014
SINDACI E REVISORI
141
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione
contabile sia un organo collegiale (ad esempio il
collegio sindacale):
L’obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull’organo «collegio sindacale».
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
CIRC. 15.3.2010 N. 16/IR
Risposte MEF UIF GdF a IO7 dell'11.11.2013
SINDACI E REVISORI
142
A prescindere dalla circostanza che il collegio sia
investito della funzione di revisione legale
L’obbligo comunicazione delle violazioni ex art. 51 DLgs. 231/2007
grava su ciascun componente
e non già sull’organo «collegio sindacale».
SINDACI DI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
Risposte MEF a IO7 dell'11.11.2013
SINDACI E REVISORI
143
I singoli componenti del collegio sono obbligati allasegnalazione delle operazioni sospette alla UIF
SINDACI DI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI
Risposte UIF a IO7 dell'11.11.2013
Poiché essi hanno la qualifica di revisori legali iscrittinell’apposito registro sono destinatari degli obblighiantiriciclaggio ex art. 13 DLgs. 231/2007.
SINDACI E REVISORI
144
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.
DLGS. 231/2007, ART. 49 CO. 1
146
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ECCEZIONE ALLE REGOLE
Per i turisti stranieri (non residenti nè in Italia, nè in altro
stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti
attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie
viaggi e turismo per acquisti di beni o prestazioni di servizi
legati al turismo, PARI O SUPERIORI ai 1.000 euro, ma
entro i 15.000 euro
Deroga alla limitazione di trasferimento in denaro
contante
(DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44)
147
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
1. Inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate
comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in
contanti ultrasoglia, segnalando il numero del proprio c/c su cui
effettuare i versamenti;
2. acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione
che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;
3. depositare, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, la
somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta
della comunicazione telematica;
4. Comunicazione degli incassi oltre i mille euro (per le
operazioni a partire dal 26.4.2012) all’Agenzia delle Entrate
secondo modalità e termini (art.3 co. 2-bis del DL 16/2012 , conv.
L. 26.4.2012 n. 44): (MODELLO DI COMUNICAZIONE
POLIVALENTE)
IL NEGOZIANTE DOVRÀ
148
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Provv. Agenzia Entrate del 2.7.2012: modello aggiornato contenente gli
estremi del conto corrente
TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI,
PIGNORATI E FALLITI
Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi
É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa
l’apertura di un conto corrente.
151
A tali soggetti non resta che ricorrere alle
CARTE PREPAGATE
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Conf. Risposta MEF del 15.1.2013 fornita ad Italia Oggi
Tali soggetti possono ricevere denaro al di sopra della
soglia mediante bonifico e/o ricarica sulla propria carta
prepagata
SITUAZIONE DA MONITORARE
(ART. 49 DLGS. 231/2007)
VALORE DA TRASFERIRE
“COMPLESSIVAMENTE” PARI
O SUPERIORE AI 1.000 euro
152
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
Sono vietati i trasferimenti
in unica soluzione di
denaro e/o titoli al portatore
per importo superiore alla
soglia anche quando tale
limite viene superato
cumulando le diverse specie
di pagamento
Ad esempio:
denaro € 400
+
titoli al portatore €
600
153
Segue...
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
PARERE 1504/95 (RICH. CIRC. 2/2012)
Nel caso di più
trasferimenti di
importo inferiore alla
soglia, ma
complessivamente di
ammontare
superiore, sfuggono
al divieto, perchè
tra loro non
cumulabili, quelli
relativi:
A distinte ed autonome
operazioni
Alla medesima operazione,
quando il frazionamento è
connaturato
all'operazione stessa (ad
es. contratto di
somministrazione) ovvero la
conseguenza di
preventivo accordo tra le
parti (ad es. pagamento
rateale)
154
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE MEF 12.6.2008
FATTURA 30, 60, 90 GIORNI
non costituisce violazione all’art. 49 DLgs. 231/07
In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato
all’operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che
scaturisce dal preventivo accordo delle parti. CIASCUN
VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A € 1.000
CONFERMA Circ. MEF 08/2010
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Risposte MEF a Italia Oggi 7 11.11.2013
l’effettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco di tempo pari o
inferiore ai sette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il
frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è
l’insieme delle informazioni rilevanti nel singolo caso di specie, di un intento
elusivo della normativa di limitazione all’utilizzo del contante.
PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT.
22.6.2010 N. 15103)
La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di
molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad un’unica operazione
156
Nessun effetto
sulle rateizzazioni contrattuali in
contanti (ex DLgs.151/2009 di
modifica del DLgs. 231/2007)
Sempre inibiti i pagamenti
sub-soglia plurimi e ravvicinati,
artificiosamente frazionati
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Non può ritenersi anomala una cessione immobiliare in cui il corrispettivo non
sia, in tutto o in parte tracciabile o con pagamento del corrispettivo non
contestuale.
Studio del CNN 24.1.2013 n. 50-13-b
accollo di debito, cessione di credito, compensazioni, datio in solutum,
permute, dilazioni e rateizzazioni, pagamenti anteriori al 4.7.2006 (art. 35 co.
22 del DL 223/2006), ecc.
CONSIGLIO DI STATO
PARERE 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12.6.2008)
È potere discrezionale dell'Amministrazione
valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato
invece realizzato con lo specifico scopo di eludere
il divieto imposto dalla disposizione.
157
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ART. 51 CO. 3 DLGS 231/2007
Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di
trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette
(art.41 DLgs. 231/2007) il soggetto che ha effettuato
detta segnalazione non è tenuto alla
comunicazione al MEF.
158
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione!
LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE
Pagamenti fatture
Finanziamenti fra soci e società
Trasferimenti infragruppo fra diverse società
Distribuzione utili da società a soci
Pagamenti in contanti derivante da contratti
Emissione di obbligazioni
159
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CIRCOLARE GDF 19.3.2012 N. 83607
(Risposte Mef 2013: sostanziale conferma)
Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al
dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma
supera i 1.000 euro.
Il passaggio di denaro oltre soglia fra coniugi è
ammissibile solo se in regime di comunione legale.
160
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI
RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013
(RISPOSTA NON UFFICIALE)
Prelevamento soci in snc: i soci di una società di persone possono
prelevare, durante l’anno, acconti di utili in rate mensili inferiori a € 1.000
dalle casse della società. Ad es. prelevare in contanti 12 rate da € 800
cadauna da parte di ciascuno dei due soci per complessivi € 19.200.
Cene di gruppo. Il trasferimento tra colui che riceve le singole quote e il
ristoratore che riceve il pagamento complessivo costituisce violazione
dell’art.49. Ad es. 50 commensali a € 30 a testa, il conto totale € 1.500
supera i 1.000 €, tuttavia, se ciascuno paga la propria quota per 30 euro
la procedura è del tutto legittima, ma se il ristoratore, emette una sola
ricevuta per l'intero importo della comitiva, il pagamento in contanti è
sanzionabile anche se ciascun commensale ha versato la sola propria
quota di € 30 ma una sola persona si è preoccupata di raccogliere il
totale e consegnarlo al ristoratore.
161
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI
LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI
162
I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTI
Soggetti Imponibile Contributo
integrativo
IVA
21%
Ritenuta
20%
Netto da
incassare
Commercialista o Avvocato
V/impresa944 37,76 (4%) 206,17 188,80 999,13
Commercialista o avvocato
V/privato794 31,76 (4%) 173,41 --- 999,17
Consulenti del lavoro o
Ingegneri ed architetti
V/impresa
966 19,32 (2%) 206,92 193,20 999,04
Consulenti del lavoro o
Ingegneri ed architetti V/privato810 16,20 (2%) 173,50 --- 999,70
Lavoratori autonomi iscritti
gestione separata Inps
V/impresa
952 38,08 (4%) 207,92 198,02 999,98
Lavoratori autonomi iscritti
gestione separata Inps V/privato794 31,76 (4%) 173,41 ---- 999,17
impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE MEF 28.6.2008
I professionisti e i CED devono vigilare anche sugli
assegni
in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente
alle loro attribuzioni e attività
163
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione!
(ART. 51 CO. 2 DLGS. 231/2007)
Alle Ragionerie
territoriali dello Stato
164
Gli uffici territoriali del
Ministero dell’Economia e
delle Finanze hanno il
compito di applicare le
sanzioni di cui all’art. 58
DLgs. 231/2007
(L. 14.9.2011 n. 148) e di
comunicare…....
ENTRO TRENTA GIORNILe comunicazioni dovranno
essere effettuate
…alla GdF che in caso di
elementi utili ai fini di
accertamento, ne dà
comunicazione all’Agenzia delle
Entrate(modifica all'art. 51 DLgs. 231/2007 a
seguito dell’art. 8 co. 7 DL16/2012
conv. L. 26.4.2012 n. 44)
DECRETO
MEF 17.11.2011
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
COMUNICAZIONI
Segnalazione alla GDF:
NO a carico dei professionisti
(circ. MEF 3.10.2012)
IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE
Mittente: Dr…….
Via………., città……Tel……
Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato
Sede di…………………….
Oggetto: Comunicazioni di irregolarità
Transazioni in contanti
ex art. 49 DLgs. 231/2007
Ill.ma Ragioneria Territoriale,
Il sottoscritto ……….. il relazione alla propria attività di dottore commercialistaè incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.
In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione dimovimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del ……. di euro5.000 + IVA per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti dellasocietà ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49 co. 1 del DLgs.231/2007.
Luogo……Data……….
Distinti saluti
Dottor …………………………………
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Le comunicazioni obbligatorie di cui
all’art. 51 del DLgs. 231/2007
Non sono assoggettate a criteri di riservatezza
166
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione!
COMUNICAZIONI
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
RTSAMBITI
TERRITORIALIINDIRIZZO
TORINOPiemonte e Valle
d'Aosta Via Grandis 14, 10121, TO
GENOVA Liguria Via Urbano Rela 8, 16151, GE
MILANO Lombardia Via Tarchetti 6, 20121, MI
BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale2, 39100, BZ
MEF DECRETO 17.11.2011 e circ. MEF 30.11.2011 prot. 96224
167
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
RTSAMBITI
TERRITORIALIINDIRIZZO
VERONA
Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo
(zona sud/ovest)
Lungadige Capuleti 11, 37122, VR
VENEZIA
Venezia, Treviso,
Belluno (zona
nord/est)
Campo S. Angelo 3538, 30124, VE
UDINEFriuli Venezia
Giulia Via Gorghi 18, 33100, UD
BOLOGNAEmilia Romagna e
MarchePiazza dell’8 Agosto 26, 40126, BO
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
168
RTSAMBITI
TERRITORIALIINDIRIZZO
FIRENZE Toscana Via Pietrapiana 53, 50121, FI
PERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager 77, 06100, PG
ROMA
Roma, Rieti,
Viterbo (zona
centro/nord
Via Napoleone Parboni 6, 00153, RM
LATINALatina, Frosinone
(zona sud)Viale Pier Luigi Nervi 270, 04100, LT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
169
RTSAMBITI
TERRITORIALIINDIRIZZO
L’AQUILA Abruzzo
c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti
della Guardia di Finanza Coppito
67100, AQ
NAPOLI
Napoli, Avellino,
Benevento,
Caserta (zona
centro/nord)
Via Lauria 80, centro direzionale IS.
F80, 80143, NA
SALERNOSalerno e
BasilicataPiazza S. Agostino 29, 84121, SA
BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin 3, 70125, BA
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
170
RTSAMBITI
TERRITORIALIINDIRIZZO
COSENZACosenza, Crotone,
Catanzaro (zona nord)
Piazza XI Settembre 1, 87100,
CS
REGGIO
CALABRIA
Reggio Calabria, Vibo
Valentia (zona sud)Via Dei Bianchi 7, 89100, RC
MESSINA
Messina,
Caltanissetta/Enna,
Palermo, Trapani
(zona centro/nord)
Via Monsignor D'Arrigo 5,
98122, ME
CATANIA
Catania, Agrigento,
Siracusa, Ragusa
(zona sud/est)
Via Cardinale Dusmet 17,
95121, CT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
171
RTSAMBITI
TERRITORIALIINDIRIZZO
CAGLIARICagliari, Oristano
(zona sud/ovest)Via XX Settembre 13, 09125, CA
SASSARISassari, Nuoro
(zona nord/est)Via Carlo Felice 29, 07100, SS
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
172
Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)
Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)
Circ. MEF 16.1.2012 n. 2
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
VA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
173
RTS AMBITI TERRITORIALI
GENOVA Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta
BOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)
ROMA Lazio Sardegna, Abruzzo
NAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
MILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
BARI Puglia, Molise
Attenzione!
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI
DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49
DEL DLGS. ANTIRICICLAGGIO
L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo
antiriciclaggio è punita in capo al professionista con
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione
(art. 58 co. 7 DLgs.231/2007)
174
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SANZIONI
OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI
ALL’ART. 49 DEL DLGS. 231/07
L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al
cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40%
dell’importo dell’operazione
(art. 58 co.1 DLgs. 231/2007)
175
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SANZIONI
DL 78/2010, CONV. L. 30.7.2010 N. 122 +
CIRC. MEF PROT. 281178 DELL’AGOSTO 2010
La sanzione non può comunque essere inferiore,
nel minimo, all’importo di 3.000 euro
Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione
minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)
176
Il limite minimo di 3.000 si applica sia a chi commette
l’infrazione sia a chi non la comunica
(art. 58 co. 8 DLgs. 231/2007).
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione
CIRC. MEF 2/2012
Vecchie sanzioni: per irregolarità
commesse entro il
DECORRENZA
15 giugno 2010
16 giugno 2010
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SU TRASFERIMENTI IN CONTANTI E
TITOLI AL PORTATORE
177
Nuove sanzioni (ivi compresa la
minima da € 3.000): per
irregolarità commesse dal
SOGGETTI SANZIONATI
CASS. CIV., SEZ. I, 26.1.1999 N. 690
178
A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE CONCORRONO
IN UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
risulta applicata una sanzione dall'1% al 40%
dell’importo irregolarmente trasferito
Conferma UIC del 24.3.2007
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
L’art. 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori
a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi.
Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta
comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.
179
RISPOSTE MEF 20.5.2010
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a
carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della
somma in contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che l’ha
acquisita.
L’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i
professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei
limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i
professionisti.
OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO
(L. 24.11.1981 N. 689)
180
CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO
È ammesso ricorso al tribunale entro 30 giorni
dalla sua notificazione
Se il ricorso è proposto oltre il termine previsto, il
tribunale ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza
ricorribile per cassazione
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS.
231/2007 CHE RICHIAMA L’ART. 16 L. 689/81)
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla
contestazione prevede la possibilità di pagare l’importo
minore fra:
A. 1/3 del massimo della sanzione edittale
B. Il doppio del minimo
181
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
1. Ammessa per coloro che eseguono
Il pagamento o lo ricevono (per importi inferiori ai
250.000 euro)
2. Non ammessa per il professionista che omette la
comunicazione nell’infrazione
182
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI
(ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007)
OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA
(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)
L’oblazione evita il minimo sanzionatorio
183
Circ. MEF prot. n. 281178 dell’agosto 2010
Per importi fino a € 50.000
è possibile non applicare il
minimo di € 3.000, ma
solo il 2% dell’importo
Per importi superiori a € 50.000
è possibile non applicare sia il
minimo di € 3.000, che il
minimo del 5% (o il suo
doppio), basta sempre il solo
2% dell’importo
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione
PROCEDURE E PRESCRIZIONE
Termine quinquennale
184
Art. 60 del DLgs. 231/2007 e art. 28 della L. 689/81
LA UIF, le autorità di vigilanza, la
GdF e la DIA accertano, in
relazione ai loro compiti e nei limiti
delle loro attribuzioni, le violazioni
indicate agli artt. 57 e 58 e
provvedono alla contestazione Il diritto dello Stato alla
riscossione della sanzione
pecuniaria si prescrive in 5
anni dal giorno della
violazione.Le Ragionerie Territoriali dello
Stato provvedono all'irrogazione
delle sanzioni
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE