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Anno XII N° 2 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli EDITORIALE Ma la Legge che fa? VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA Nuovi servizi telematici per gli avvocati penalisti del Foro di Nocera Inferiore NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE Il regolamento per la Difesa d’Ufficio

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EDITORIALEMa la Legge che fa?

VOCI DAL PALAZZODI GIUSTIZIA

Nuovi servizi telematiciper gli avvocati penalisti

del Foro di Nocera Inferiore

NOTIZIE DAL CONSIGLIODELL’ORDINE

Il regolamento per laDifesa d’Ufficio

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Periodico Quadrimestraledell’Ordine degli Avvocatidi Nocera InferioreRegistrazione presso il Tribunaledi Nocera Inferioren. 184 del 23.02.2004

PresidenteAniello Cosimato

Direttore EditorialeLuigi Ciancio

Direttore ResponsabileMarianna Federico

Comitato di RedazioneBarbara BarbatoCarmela BonaduceAnna CapaldoCarmela ConcilioMaria CoppolaMaria Grazia CoppolaGianluca GranatoEliana LibroiaEmiliana MatroneMariella OrlandoFrancesco RicciardiGiuseppina RomanoEleonora StefanelliValeria TevereMichele TipaldiRossella Ugliano

Segretario di RedazioneMassimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numeroRino CarpinelliRaffaele FasolinoAngelo MondelliMaria PisaniGaetano Riccio

Proposte e suggerimenti ai contattiOrdine degli Avvocatidi Nocera InferioreTel./Fax 081.929600 - 081.927432e.mail:[email protected]

Progetto grafico a cura diMarianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,che dovrà essere inviato su supporto magneticoformato Word, non sarà restituito

In copertina:Eremo di Santa Maria a Castelloa Castel San GiorgioLe foto di questo fascicolosono dell’archivio Altrastampa

Realizzazione EditorialeAltrastampa Edizionicell. [email protected]

© 2015 FotoAltrastampa Edizioni

© 2015 TestiOrdine degli Avvocatidi Nocera Inferiore

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Luigi CiancioEditoriale 4

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

la redazioneNuovi servizi telematici per gli avvocatipenalisti del Foro di Nocera Inferiore.Intervista all’avvocato Francesco BonaduceVice Presidente del Consiglio dell’Ordine 6

la redazioneIscrizione coattiva Gestione separata INPS:la delibera del Consiglio dell’Ordinedegli avvocati di Nocera Inferiore 7

GIURISPRUDENZA

Carmela BonaduceÈ ammissibile la costituzione di partecivile nel procedimento a caricodegli enti? 9

Maria Grazia CoppolaSuccessione in giudizio. Rinunciaall’eredità. Contratto di appalto.Responsabilità extracontrattualedella Pubblica Amministrazione in casodi incidente durante i lavori dimanutenzione stradale.Responsabilità della Ditta appaltatrice invirtù di rapporto di garanzia contrattuale. Garanzia impropria 10

Emiliana MatroneSull’assegnazione della casa coniugalein assenza di figli minori e sullarisarcibilità del danno da infedeltàconiugale 13

Maria PisaniÈ possibile una mutazione del sistemadelle fonti ad opera delle Corti sovranazionalio esistono dei “controlimiti” costituzionali?Effetti della Sentenza della Corte Europeaper i Diritti dell’Uomo del 14 aprile 2015(ricorso 66655/2013) “Contrada” 15

Maria PisaniSentenza della Corte Europeaper i Diritti dell’Uomo, quinta Sezione,A.T. contro Lussemburgo;ricorso 30460/13 16

Giuseppina RomanoL’ordine di demolizione è una penae si prescrive 18

Eleonora StefanelliIl danno da ritardo nell’emanazionedi un provvedimento amministrativoe la prova della colpa della P.A. ai finirisarcitori: le linee chiarificatricidei giudici di Palazzo Spada 20

Rossella UglianoInsussistenza del reato di maltrattamentiin famiglia in mancanza del rapportodi convivenza tra i soggetti coinvolti 23

DOTTRINA

Eliana LibroiaIl riordino della disciplina della Difesad’Ufficio tra rivalutazione culturaledell’avvocato e problemi ancora irrisolti 27

Angelo MondelliNorme penali in bianco 28

Gaetano RiccioI reati di falso in bilancio nel DdlAnticorruzione: un’analisi comparatadella nuova disciplina 32

HISTORIA ET ANTIQUITATES

Gianluca GranatoIl Ritratto: arringa in difesa delbeccamorto Morgante chiamato in giudiziodal pittore Don Galeazzo.Tratto da Le Muse in Tribunale ossiaAllegazioni Poetiche Scherzevolidi Michele Zezza (1780-1867) 35

CONTRIBUTI DAI COLLEGHI

Rino CarpinelliSpigolando: etimologie napoletane 38

Raffaele FasolinoMosconi 41

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

la redazioneLa Cassa Forense risponde 42

Il regolamento per la Difesa d’Ufficio 44

Statistiche iscritti 48

anno XII n. 2 agosto 2015

Sarno,vecchio carcere.

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rabile e col quale mi piace discutere di varia umanità.Tento di arginare il suo attacco dialettico ribadendo che non sempre i sentimenti collimano con la logica ele argomentazioni giuridiche e che il compito di chi è chiamato ad applicare la legge è estremamente com-plesso.E quindi gli dico: “la verità è che il mondo è cambiato”.“Avvocà”, mi risponde, “non è cambiato il mondo: sono cambiati gli uomini”.Parola di vecchio falegname!

Ma la Legge che fa?

“Avvocà, avete visto che sta succedendo? È stata lamamma ad uccidere il figlio. Mi pensavo che lemamme dovessero crescerli i figli, educarli e tener-li lontano dalle brutte compagnie e... invece.Ma la legge che fa?”Benché disarmato dalla domanda del tuo interlocu-tore, abbozzi una risposta se non proprio precisaquanto meno comprensibile.Fai appello alle tue reminiscenze in materia disociologia per dare un’interpretazione dell’eventoinvocato; parli di traumi e di psiche, di fenomeniche - benché frequenti - hanno una difficile lettura,di alterazioni mentali cui neppure gli studiosiriescono a dare risposta.“Si ma la legge?” incalza.Gli rispondi che, a fronte di turbe mentali che met-tono seriamente in dubbio la capacità volitiva di chicommette il reato, la legge applica pene attenuate oaddirittura nessuna pena in presenza di incapacitàmentale. Che quella richiamata, è una tragedia umana più che un fenomeno delittuoso.“E quel ragazzo che ha ucciso un suo coetaneo con un coltellaccio!” ripropone.Incominci a parlare della mancanza di valori, dell’eccessivo permissivismo genitoriale, dell’influsso nega-tivo dei mezzi di comunicazione con trasmissioni a dir poco devianti, della incapacità di dialogare con i gio-vani che si sentono adulti ancor prima di aver vissuto la loro fanciullezza, della eccessiva tolleranza nel con-sentire tutto senza educare alla pratica del sacrificio, del sudore...“Si, ma la legge?”Esponi che trattasi di minori, non perseguibili; minori da rinchiudere in appositi centri di accoglienza, dastudiare, da affidare a psicologi per tentarne il recupero alla società, ad una vita non vissuta, a formargli den-tro la cultura della legalità.La repressione non viene privilegiata dalla “legge” laddove è comunemente condiviso un investimento for-mativo teso ad un percorso che coinvolga medici e famiglia, scuola e società.“Ed il padre che ha violentato la figlia? Anche per questo...”La domanda, che poi vuole essere una riflessione, non viene conclusa perché prontamente bloccata con unaserie di richiami normativi, con motivazioni che, giustificando la diversità delle vicende, confermano lavalidità della legge. Che sa perseguire con l’applicazione di giuste pene chi si rende colpevole di reati cosìaberranti.Spieghi che la “legge” si applica con giustizia, senza coinvolgimenti emotivi, pur nella gravità dei singolidelitti.Che non è possibile invocare una giustizia rapida, in presenza di norme spesso ingarbugliate e contraddit-torie; che le schermaglie accusatorie e difensive, necessarie e imprescindibili in un giusto processo, non ciaiutano per una conclusione veloce, che si auspica, particolarmente per vicende che colpiscono molto l’a-nimo umano.E giù, una mitragliata di altri fatti e di altre domande com’è nelle sue abitudini; accompagnati da una seriedi riflessioni, fatte con la saggezza dell’età e dell’esperienza.Il mio interlocutore è un anziano falegname, oramai in pensione, della cui amicizia mi onoro ab immemo-

5 agosto 20154 agosto 2015

Editorialedi Luigi Ciancio

Calvanico,Chiesa di San Salvatore,

Carlo Palumbo,Il Giudizio Divino

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E per il 415 bis c.p.p.?La richiesta, all’esito del deposito ex articolo 415bis c.p.p., di tutti gli atti acquisiti nella fase delleindagini preliminari, prevede tempi di attuazionepiù lunghi, in quanto è indispensabile la preven-tiva installazione presso gli uffici della Procura diun nuovo software ministeriale che consente ladigitalizzazione del fascicolo attraverso la mate-riale scansione dei documenti.La Procura, in tal senso, dovrà preventivamentevalutare la necessità di approntare nuovi stru-menti hardware da richiedere al Ministero, se nongià in dotazione.Il Consiglio, qualora i tempi si allungassero, per-ché l’Ufficio sia operativo provvederà a dotare lostesso, come già fatto per il settore civile, di quan-to necessario ed in particolare degli scanner. Invero, per il processo civile telematico il Consiglioha fornito alle cancellerie gli scanner necessari incomodato d’uso gratuito.Il servizio “415 bis c.p.p.” legittimerà gli avvocatidel Foro di Nocera Inferiore a richiedere e ottene-re per via telematica copia degli atti delle indaginipreliminari, consentendo il pagamento elettroni-co dei diritti di copia.

Come funzionerà in pratica?L’avvocato istante, come per il “335 c.p.p.” acce-derà ad una area riservata internet tramite rico-noscimento con firma digitale, e, compilando unsemplice form, invierà agli Uffici del Ruolo dellaProcura la richiesta di disponibilità degli atti,indicando i dati del procedimento per il qualedesidera richiedere copia.Prenderà visione del fascicolo e attraverso un arti-colato quanto complesso software di gestionepotrà valutare di quali parti del fascicolo richie-dere copia.Verificata la disponibilità, all’avvocato è resa frui-bile la copia previo il pagamento elettronico deiprescritti diritti calcolati in automatico dal siste-ma.

E per quanto riguarda la fase dibattimentale?A tal proposito per gli Avvocati del Foro diNocera Inferiore sarà resa immediatamente dis-ponibile la possibilità di richiedere con conse-guente rilascio, per via telematica, copie delle tra-scrizioni dei verbali di dibattimento per il cuipagamento si procederà sempre per via telemati-ca. Il servizio è accessibile tramite l’area riservatadella Lextel, www.accessogiustizia.it, sempre tra-mite firma digitale, nella apposita sezione “AreaPenale”.

I nuovi servizi avranno un costo per gli iscritti?Il Consiglio dell’Ordine da sempre ha come pro-

pria politica quella di rendere a “titolo gratuito”tutti i servizi agli iscritti, nel senso che i costirimangono compresi nella quota di iscrizioneannuale.E così sarà anche per questa nuova iniziativa. Aicolleghi sarà data comunicazione della operativi-tà dei nuovi servizi mediante news letter e pubbli-cazione sul sito istituzionale www.foronocera.it.

la redazioneH

Iscrizione coattiva Gestione separataINPS: la delibera del Consigliodell’Ordine degli avvocati di NoceraInferiore

Numerosi colleghi hanno ricevuto, o sono in pro-cinto di ricevere, gli avvisi di pagamento collegatialla così detta operazione “Poseidone2”, riguar-dante l’iscrizione coattiva alla Gestione separatadell’INPS, ai sensi dell’articolo 2 della legge335/1995, aventi ad oggetto la richiesta di versa-mento di contributi previdenziali con aggraviodelle sanzioni previste dall’articolo 116 comma 8lett. 8 della legge 388/2000, (dovute “in caso dievasione connessa a registrazioni o denunceobbligatorie omesse o non conformi al vero”) apartire dall’anno 2009. Il Consiglio dell’Ordinesulla questione ha preso una ferma posizione cheriportiamo pubblicando, per estratto, la deliberan. 16 del 15/07/2015. Riportiamo poi la letterainviata dal Presidente della Cassa Nazionale diPrevidenza Forense al Ministro del Lavoro chesollecita un intervento al fine di rendere possibilela “ricongiunzione” dei contributi versati allaGestione separata a quelli di Cassa Forense.

ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 16 DEL 15 LUGLIO 2015

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di NoceraInferiore, su relazione del Presidente, avvocatoAniello Cosimato,

PREMESSO • che numerosi colleghi hanno ricevuto comunica-zioni dell’iscrizione coattiva, da parte dell’INPS,ai sensi dell’articolo 2 co. 26 legge 335/95, allaGestione separata della stessa, a decorrere dall’an-no 2009;• che, data la premessa, l’Ente ha proceduto allarichiesta della relativa contribuzione, con aggra-vio delle sanzioni calcolate ai sensi dell’articolo16, comma 8 lett. b, legge n. 388/2000;• che l’INPS ha attivato tale procedura, ai sensidell’articolo 2 co. 26 legge 335/95, dando perassunto l’obbligo d’iscrizione alla Gestione sepa-rata per gli avvocati che non risultavano iscritti

voci dal palazzo di giustizia agosto 2015

la redazioneH

Nuovi servizi telematici per gli avvoca-ti penalisti del Foro di NoceraInferiore

La Procura della Repubblica del Tribunale diNocera Inferiore è ormai al collasso ed a dirlosono i numeri. Quasi 1500 i fascicoli assegnati adogni Sostituto Procuratore ogni sei mesi. Molti iprocedimenti a rischio prescrizione. La situazionesi è aggravata dal 2013 con l’ampliamento delCircondario di Nocera Inferiore con diversi altriComuni viciniori. Il Consiglio dell’Ordine haassunto l’iniziativa di integrare nuovi servizi tele-matici nei sistemi informatici della Procura alfine di alleggerire il carico di lavoro dei dipenden-ti e rendere così più agevole il lavoro degliAvvocati e dei Magistrati.A tal proposito il Vice Presidente del Consigliodell’Ordine avv. Francesco Bonaduce ci ha illu-strato i nuovi servizi in cantiere.

Avvocato ci può dire come è nata questa ini-ziativa?Il Consiglio dell’Ordine ha da diversi anni deipartner informatici di grande livello vedi laGiuffré e la Lextel. Quest’ultima lavora da tempooltre che al processo civile telematico anche,unica nel settore, alla informatizzazione dell’areapenale e, in particolare, sulla richiesta ex articolo335 c.p.p. (richiesta carichi pendenti) ed, in viasperimentale, sull’istanza, all’esito del deposito exarticolo 415 bis. c.p.p., tesa ad ottenere tutti gliatti acquisiti nella fase delle indagini preliminari. Valutati i servizi, unitamente alla Commissioneaffari penali del Consiglio, a seguito di una detta-gliata analisi, ci siamo interfacciati con la Procurain persona del Funzionario Dirigente, dott.Ansanelli e del Procuratore della Repubblica,dott. Gianfranco Izzo, al fine di verificare la fatti-bilità nonché l’utilità per una gestione più snellae più efficace delle suddette procedure.

Quale il riscontro degli Uffici Giudiziari?La proposta dell’Ordine è stata ampiamente valu-tata e recepita dall’Ufficio della Procura dellaRepubblica, nel decorso mese di luglio, nell’ambi-to di un incontro tecnico avuto con la rappresen-tanza della Cancelleria della Procura, delSostituto dott. Cacciapuoti e dei tecnici dellaLextel. Questi ultimi, utilizzando un’area telema-tica test, hanno illustrato in real time i servizi daattivare già, tra l’altro, in essere presso altri Ufficidi Procura. A tale dimostrazione hanno parteci-

pato, quali prossimi sperimentatori dei servizi daintegrare, gli avvocati Mariarosaria De Filippo,Sofia D’Amora, Anna Pauciulo, GiovanniFerrentino e Giovanni Giagantino.A questi va il nostro grato riconoscimento perl’impegno profuso.

Quali atti concreti sono stati posti in essereper dare avvio a questa importante ed innova-tiva iniziativa?All’esito di tutto il lavoro svolto sono stati siglatii protocolli per dare impulso ai nuovi servizi, fis-sando un breve periodo di sperimentazione. Aquesto proposito rivolgiamo da queste pagine uninvito a contribuire alla prossima fase di test.

Può descriverci nel dettaglio i servizi chesaranno attivati?Partiamo con il servizio 335 c.p.p.: con detto ser-vizio è consentito all’avvocato di richiedere per viatelematica agli uffici del Ruolo della Procura,accedendo ad una area riservata internet ed esclu-sivamente a mezzo di firma digitale, informazio-ni ostensibili ai sensi dell’articolo 335 c.p.p. sueventuali iscrizioni nei registri a carico del clienteche figura come indagato o come persona offesa.L’avvocato istante, all’interno della proceduratelematica, dovrà necessariamente dichiararesotto la propria personale responsabilità penale edisciplinare che il cliente nel cui interesse presen-ta la richiesta gli ha rilasciato esplicito mandato. L’avvocato del Foro di Nocera Inferiore è legitti-mato, da subito, a formalizzare eventuali richiestetelematiche presso quegli uffici delle Procuredotati di detta funzionalità con valore legale. Dal prossimo mese di settembre sarà ribadito unnuovo periodo di test al quale parteciperanno isoli avvocati sperimentatori. Seguirà, dopo leopportune verifiche da parte dell’ufficio, il valorelegale delle certificazioni rese dalla Procura dellaRepubblica di Nocera Inferiore ai sensi dell’arti-colo 335 c.p.p. per via telematica.

agosto 2015

Voci dalPalazzo di Giustizia

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Carmela BonaduceH

È ammissibile la costituzione di partecivile nel procedimento a carico deglienti?

Il d.lgs. 231/2001 costituisce un vero e proprio“mini-codice” recante la disciplina della «respon-sabilità degli enti per gli illeciti amministratividipendenti da reato» (articolo 1). Con la suaentrata in vigore, questo provvedimento ha datoorigine ad importanti dibattiti giurisprudenzialie dottrinali su molteplici questioni.In questa trattazione, necessariamente breve per ilsuo tenore di commento giurisprudenziale, deve,però, almeno farsi cenno all’effetto più dirom-pente prodotto dal decreto 231/2001. Esso, infat-ti, ha fatto cadere un principio che nel nostroordinamento pareva essere granitico ed intoccabi-le: quello secondo il quale gli enti collettivi nonpotevano delinquere e, conseguentemente, nonpotevano essere sottoposti a sanzioni penali.Oggi, quindi, societas delinquere et puniri potest!La dottrina e la giurisprudenza, nonostante sianoormai trascorsi 14 anni dall’entrata in vigore diquesto provvedimento, ancora dibattono circa lanatura della responsabilità degli enti che, seppurespressamente qualificata come amministrativa,deve ritenersi - secondo i più - sostanzialmentepenale. In tal senso, militano molteplici aspettidella disciplina de qua. Tra i più importanti sisegnalano i seguenti: le indagini circa la sussi-stenza della responsabilità dell’ente sono affidateal magistrato del pubblico ministero; il processoper l’accertamento della medesima responsabilitàsi svolge dinanzi al giudice penale; l’articolo 34,d.lgs. 231/2001 sancisce l’applicabilità al processoche si svolge a carico dell’ente - oltre che delle spe-cifiche norme contenute nel medesimo provvedi-mento - delle disposizioni del codice di procedurapenale e delle norme di attuazione del codice diprocedura penale, in quanto compatibili.Fatte queste necessarie, seppur brevi, premesse,veniamo alla questione relativa alla ammissibilitào meno della costituzione di parte civile nei con-fronti dell’ente. Il legislatore del 2001 nulla hadisposto sul punto specifico, lasciando all’inter-prete il compito di dare una risposta alla doman-da da cui siamo partiti.Ebbene, sul punto - a fronte di numerose senten-ze di merito che rispondono affermativamente -vi è una sola pronuncia della Corte di legittimitàche nega, invece, la possibilità che la persona offe-sa dal reato si possa costituire parte civile nei con-fronti dell’ente. Si tratta della sentenza n.2251/2010, nella quale la Suprema Corte ha affer-

mato che tutto - a partire dal dato testuale - portaad escludere tale possibilità.- In primo luogo, stando, appunto, alla letteradella norma, nel mini-codice 231 non vi è alcunriferimento alla persona offesa dall’illecito del-l’ente, né, tantomeno, alla parte civile. E, anzi, làdove avrebbero potuto rinvenirsi dei richiami atali soggetti del procedimento penale, il legislato-re pare averli espunti. La Corte si riferisce, in par-ticolare, agli articoli 27 e 54, d.lgs. 231/2001. Ilprimo, attiene alla responsabilità patrimonialedell’ente, la quale viene limitata alle obbligazionipecuniarie scaturenti dall’illecito ed aventi comedestinatario l’Erario (obbligazione per il paga-mento della sanzione pecuniaria; crediti delloStato derivanti degli illeciti amministrativi del-l’ente); il secondo disciplina il sequestro conserva-tivo, misura cautelare patrimoniale posta a garan-zia delle sanzioni pecuniarie che eventualmentesaranno irrogate all’esito del processo, nonchédelle spese processuali e di ogni altra sommadovuta all’Erario dello Stato. Nessun riferimentoviene fatto, insomma, alle obbligazioni civili risar-citorie scaturenti dall’illecito.- In secondo luogo, la Corte di Cassazione osservache nel procedimento a carico dell’ente non puòdarsi applicazione - neppure attraverso l’articolo34, d.lgs. 231/2001 - agli articoli 74 c.p.p. e 185c.p. in materia di costituzione di parte civile nelprocedimento a carico della persona fisica autricedel reato. Nella sentenza in esame si legge, infatti,che tali norme richiamano espressamente, qualeloro presupposto applicativo, la commissione diun reato, da intendersi in senso tecnico qualeinsieme di condotta, nesso causale, evento ed ele-mento soggettivo. L’illecito di cui è, invece, chia-mato a rispondere l’ente è una fattispecie com-plessa che ha, tra i suoi elementi costitutivi, ancheil reato commesso a suo vantaggio o nel suo inte-resse da un soggetto qualificato ai sensi dell’arti-colo 5, d.lgs. 231/2001. Per queste ragioni, i giu-dici di legittimità hanno escluso la ammissibilitàdella costituzione di parte civile nei confronti del-l’ente.La questione è stata trattata anche dalla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, alla quale è statochiesto, in particolare, di verificare se la pronun-cia della Corte di Cassazione violasse la decisionequadro 2001/220/GAI la quale, all’articolo 9, par.1, statuisce che ciascuno Stato membro devegarantire la tutela delle vittime dei reati, predi-sponendo, in tale prospettiva, gli strumenti piùidonei affinché esse possano essere risarcite in uncongruo lasso di tempo. Ciò posto, la Corte diGiustizia - all’esito della causa C-79/2011 - haconvenuto con il giudizio espresso dalla SupremaCorte italiana, affermando che nel processo pena-

agosto 2015

alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense;• che è stata fornita chiara interpretazione daparte del legislatore, in merito all’articolo 2 co. 26legge 335/95, con d.l. 98/2011, poi convertita inlegge 111/2011, stabilendo che sono soggetti allaGestione separata INPS solo quei lavoratori auto-nomi che non sono soggetti all’obbligo di iscri-zione presso Albi professionali e che non versanoalcun contributo alle Casse professionali, senzaoperare alcuna differenza tra contributo integra-tivo e contributo soggettivo;

CONSIDERATO• che nei giudizi in opposizione alla pretesa con-tributiva dall’INPS promossi da numerosi colle-ghi in varie sedi giudiziarie del territorio naziona-le al fine di accertarne l’illegittimità, la giurispru-denza di merito non è stata affatto univoca, appa-re quantomeno illegittima l’imposizione, da partedell’Ente in questione, dell’iscrizione allaGestione separata degli avvocati non iscritti allaCassa Forense, per effetto della normativa vigentenegli anni precedenti la riforma, pur conferman-do l’obbligo degli stessi di corrispondere il contri-buto integrativo alla propria Cassa professionale,nella misura del 4% del reddito professionale pro-dotto nell’anno;• che la stessa giurisprudenza ha in prevalenzaritenuto illegittima la pretesa dell’INPS di mag-giorare le somme dovute alla Gestione separata,anche fino al 75% dell’importo, a titolo di sanzio-ne per evasione;• che, su tale questione, è intervenuto fermamenteil presidente della Cassa Forense, avvocatoNunzio Luciano, con una lettera indirizzata alMinistro del lavoro e delle politiche sociali,Giuliano Poletti, con la quale è stata evidenziatal’iniquità del sistema contributivo così modifica-to, a danno soprattutto delle giovani leve profes-sionali, costretti a versare contributi alla Gestioneseparata, peraltro senza alcun vantaggio ai finipensionistici, prima di essere iscritti alla propriaCassa Previdenziale;

DELIBERA• di sollecitare la Cassa Forense affinché riapra itermini per l’iscrizione retrodatata o, se non altro,a riconoscere il diritto alla ricongiunzione deicontributi già versati alla Gestione separata conquelli versati alla Cassa;• di invitare INPS, Direzione provinciale diSalerno e Direzione Gestione separata, a rivederela propria posizione sul dettato normativo del d.l.98/2011, convertito in legge 111/2011, revocandol’iscrizione di ufficio e le relative sanzioni applica-te;• di fornire ai colleghi interessati un supporto con-

sultivo, ove si rendesse necessario;• di inviare la presente al Presidente della CassaForense, all’INPS, Direzione provinciale diSalerno e Direzione Gestione separata, a tutti gliOrdini forensi circondariali con pubblicazionesul sito dell’Ordine.

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Lettera del Presidente della Cassa Nazionale diPrevidenza Forense al Ministro del lavoro

Oggetto: ricongiunzione periodi assicurativigestione speciale INPS

Egregio Sig. Ministro,la recente riforma dell’Ordinamento previdenzia-le Forense, approvata con legge 247/2012, hafinalmente sancito l’iscrizione obbligatoria allaCassa di Previdenza Forense di tutti gli iscrittinegli Albi di Avvocato, indipendentemente dal-l’entità del reddito prodotto. Ciò consente di dareprospettive previdenziali più stabili e sicure allemigliaia di giovani avvocati che, prima di questariforma, erano costretti a versare, magari perpochi anni e con regole del tutto diverse, la pro-pria contribuzione previdenziale alla gestionespeciale INPS, prima di confluire nella Cassa pre-videnziale di categoria. Mi preme, però,segnalarLe il problema, tuttora aperto, di consen-tire, per il periodo antecedente al 2013, la possibi-lità di ricongiungere eventuali contribuzioni ver-sate alla gestione speciale INPS e che resterebbe-ro, altrimenti, silenti. Il problema è stato richia-mato, recentemente, anche dal Presidentedell’INPS, Prof. Tito Boeri, che, nella sua relazio-ne annuale al Parlamento, ha sottolineato l’ur-genza di porre rimedio ad una “forma di iniquitàche ha colpito alcune categorie di lavoratori”, pro-ponendo una modifica legislativa che consenta di“unificare la pensione tra regimi diversi, compre-sa la cosiddetta Gestione separata, senza oneriaggiuntivi”. Anche a parere di questa Cassa, lanormativa vigente in tema di ricongiunzione deiperiodi assicurativi maturati presso diversegestioni va rivista con assoluta urgenza, eliminan-done alcune sperequazioni (ad es. sui costi) e,soprattutto, ricomprendendovi tutto il panoramaprevidenziale italiano, ivi compresa la gestionespeciale INPS. La nostra Cassa è disponibile a col-laborare alla revisione e al superamento dell’at-tuale normativa e sollecita, al riguardo, l’aperturadi un tavolo tecnico di confronto, sotto l’egidaMinisteriale, con la partecipazione di tutte legestioni interessate. Certo della Sua sensibilitàsull’argomento, Le invio i miei più cordiali saluti.

Avvocato Nunzio Luciano

voci dal palazzo di giustizia agosto 20158

Giurisprudenza

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tema di riassunzione ma il principio può essereapplicato anche alla presente ipotesi trattandosidi verificare la sola esattezza del contraddittorio,che il ricorso per riassunzione ad opera dellaparte non colpita dall’evento interruttivo, notifi-cato individualmente nei confronti dei chiamatiall’eredità, è idoneo ad instaurare correttamente il

rapporto processuale tra notificante e destinata-rio della notifica, se questi riveste la qualità disuccessore universale della parte deceduta ex arti-colo 110 c.p.c.”. Ne consegue che trattandosi diverificare la sola esattezza del contraddittorio, “laparte che procede alla riassunzione ha l’onere diindividuare i chiamati all’eredità rispetto ai quali

le italiano la tutela della persona offesa dal reatoè già adeguatamente garantita dalla facoltà dicostituirsi parte civile e, quindi, chiedere il risarci-mento per il danno patito, nei confronti della per-sona offesa cui sia ascritto il reato. Infine, con lasentenza n. 218/2014, sulla questione in esame èintervenuta anche la Corte costituzionale. Essa ha sostanzialmente condiviso le conclusionicui sono pervenute la Corte di Cassazione primae la Corte di Giustizia poi, aggiungendo, peraltro,che, a completamento della tutela di chi abbiasubito un danno dal reato commesso nell’interes-se o a vantaggio dell’ente, è possibile fare ricorsoalla citazione di quest’ultimo quale responsabilecivile. Questi gli arresti giurisprudenziali piùautorevoli, in costanza dei quali e in assenza dinorme disciplinanti la specifica materia è,comunque, data facoltà agli operatori del dirittodi argomentare in senso opposto.

Maria Grazia CoppolaH

Successione in giudizio. Rinunciaall’eredità. Contratto di appalto.Responsabilità extracontrattuale dellaPubblica Amministrazione in caso diincidente durante i lavori di manuten-zione stradale. Responsabilità dellaDitta appaltatrice in virtù di rapportodi garanzia contrattuale.Garanzia impropria

Tribunale di Nocera Inferiore, seconda SezioneCivile, in composizione monocratica nella perso-na del Presidente Istruttore dr.ssa Ornella Crespi,sentenza n. 162/2015 del 27 gennaio 2015.

La sottoscrizione del contratto di appalto per lamanutenzione delle strade non fa venir meno ladisponibilità del bene in capo al Comune cherimane sempre e comunque titolare del potere-dovere di controllo sul bene pubblico.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizionemonocratica nella persona del PresidenteIstruttore dr.ssa Ornella Crespi, nella sentenza n.162/2015 del 27 gennaio 2015 ha deciso inmaniera brillante una controversia in appello intema di responsabilità della PubblicaAmministrazione e della Ditta appaltatrice deilavori di manutenzione delle strade, a seguito diun incidente subito da un cittadino che mentreprocedeva a bordo del suo ciclomotore, a causa diuna buca cadeva procurandosi lesioni oggetto dirisarcimento.

Il casoCon atto di citazione S.G., conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ilComune di A., la F. Ass.ni spa, e gli eredi di D.F.titolare della Ditta E.F., proponendo appello neiconfronti della sentenza di primo grado emessadal giudice di Pace di Nocera Inferiore in data28.04.2011, con la quale veniva riconosciuta laresponsabilità dell’Ente Comunale e “per essodella Ditta E.F.”, che veniva condannata al risarci-mento dei danni subiti dall’attore a seguito di unincidente causato da una buca esistente sulmanto stradale. Il giudice di prime cure, inoltre,condannava la Ditta E.F. al pagamento delle speseprocessuali, al pagamento delle spese di lite infavore del Comune, mentre la F. Ass.ni spa venivaestromessa. In sede di gravame l’appellante dedu-ceva la violazione dei principi in tema di respon-sabilità del Comune chiedendo la parziale rifor-ma della sentenza con la condanna in solido dellaDitta E.F. e del Comune. Si costituiva l’appellatoComune, il quale contestava la fondatezza delgravame chiedendone il rigetto, mentre l’appella-ta F. Ass.ni spa chiedeva la conferma della senten-za di primo grado. Inoltre, gli eredi di D.F. titola-re della Ditta E.F. opponevano la intervenutarinuncia all’eredità e, di conseguenza, la errataevocazione in giudizio per cui chiedevano di esse-re estromessi.

La decisioneLa pronuncia in esame è di notevole interessesotto diversi profili e per diversi ordini di ragione,non solo per il tema trattato, ma, soprattutto, perla linearità dell’iter logico-argomentativo e per lachiarezza espositiva. Orbene, il PresidenteIstruttore del Tribunale di Nocera Inferiore dr.ssaOrnella Crespi, in via preliminare definisce conprecisione e limpidezza la questione della legitima-tio ad causam in capo agli eredi della titolare dellaDitta E.F., deceduta, i quali avevano chiesto l’e-stromissione dal giudizio avendo rinunciato all’e-redità. Sulla scia di quanto affermato dalla stessagiurisprudenza di legittimità, il tribunale noceri-no conferma che la titolarità dell’azione non sitrasmette al semplice chiamato all’eredità, bensì(in via esclusiva) all’erede per effetto di accetta-zione espressa o tacita del compendio ereditario,“non essendo la semplice delazione (conseguentealla successione) presupposto sufficiente per l’ac-quisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi incui il destinatario della riassunzione del procedi-mento rivesta la qualifica di erede necessario delde cuius, occorrendone, pur sempre, la materialeaccettazione”(Cass. civ. 12.6.2006 n. 13751).Inoltre, ribadisce il Presidente Istruttore dr.ssaOrnella Crespi “Al riguardo, è stato precisato, in

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Mercato Sanseverino,ruderi del torrione

del castello

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di esplicita estensione da parte dell’attore anchenei confronti del chiamato”. Per cui, “Pur erro-neamente invocando una responsabilità solidale,l’appellante ha sostanzialmente riproposto ladomanda già formulata in primo grado di con-danna del Comune al risarcimento dei danni insuo favore e sul punto il gravame appare fonda-to”. Puntualizza, poi, ulteriormente che in assen-za di appello incidentale in puto di chiamata ingaranzia, “la sentenza va riformata nella parte incui condanna in via diretta la Ditta E.F. nei con-fronti dell’appellante, mantenendosi ferma lacondanna della stessa ditta a rivalere per l’esborsointero il Comune”. Sulla scorta di tante e taliargomentazioni, il Tribunale di Nocera Inferiorein composizione monocratica nella persona delPresidente Istruttore dr.ssa Ornella Crespi, con lasentenza in argomento, così provvede: “Accoglieper quanto di ragione l’appello ed in parzialeriforma della sentenza condanna il Comune alrisarcimento dei danni ed al pagamento dellespese di lite il tutto come da liquidazione effet-tuata nella gravata sentenza nei confronti di S.G.Compensa le spese del presente grado tra tutte leparti”.

Emiliana MatroneH

Sull’assegnazione della casa coniugalein assenza di figli minori e sulla risar-cibilità del danno da infedeltà coniu-gale

In materia di separazione giudiziale dei coniugi,suscita grande interesse la Sentenza del 19 gen-naio 2015, n. 347, pronunciata dal Tribunale diTorre Annunziata, riunito in camera di consiglionelle persone dei seguenti magistrati: ilPresidente dott. Stefano Chiappetta, il Giudicerelatore dott. Francesco Coppola ed il Giudicedott.ssa Luisa Zicari.Invero, con la suddetta sentenza, il Collegio terri-toriale affronta questioni di grande problematici-tà, quali l’addebitabilità della separazione, l’asse-gnazione della casa coniugale in assenza di figliminorenni ed, in particolare, la risarcibilità deldanno da infedeltà coniugale, fornendo per cia-scuna questione soluzioni di singolare rilievo giu-ridico.Il Collegio dichiara nel caso specifico la separa-zione giudiziale dei coniugi, risultando incontro-vertibilmente provato il venir meno di quei pre-supposti di intenti comuni e sentimenti su cui sifonda il rapporto coniugale, e, nel contempo,essendo verosimilmente impossibile la ricostru-zione di una serena vita coniugale.

Passando ad esaminare la sanzione dell’addebita-bilità, il Collegio ritiene che la colpa della separa-zione debba essere addebitata al resistente, “atte-sa la sua violazione degli obblighi di fedeltà e dicoabitazione di cui all’articolo 143 c.c.”.Con riguardo all’infedeltà, il Tribunale di TorreAnnunziata fa proprio il consolidato indirizzogiurisprudenziale, secondo il quale “l’inosservan-za dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresentauna violazione particolarmente grave, la quale,determinando normalmente l’intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza, deve ritenersi, diregola, circostanza sufficiente a giustificare l’ad-debito della separazione al coniuge responsabile”(Cass. 25618/2007).Lo stesso Collegio precisa che “Grava sulla parteche richieda, per l’inosservanza dell’obbligo difedeltà, l’addebito della separazione all’altroconiuge l’onere di provare la relativa condotta e lasua efficacia causale nel ritenere intollerabile laprosecuzione della convivenza, mentre, è onere dichi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fonda-mento della convivenza, provare le circostanze sucui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anterioritàdella crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”(Cass. 2059/2012).Parimenti, con riferimento all’abbandono dellacasa coniugale, il Tribunale di Torre Annunziataevoca l’orientamento della Suprema Corte, secon-do il quale “Il volontario abbandono del domici-lio coniugale è causa di per sé sufficiente di adde-bito della separazione, in quanto porta all’impos-sibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’o-nere incombe su chi ha posto in essere l’abbando-no, che esso è stato determinato dal comporta-mento dell’altro coniuge ovvero quando il sud-detto abbandono sia intervenuto nel momento incui l’intollerabilità della prosecuzione della convi-venza si sia già verificata ed in conseguenza di talefatto” (Cass. 10719/2013).Nell’affrontare la questione dell’assegnazionedella casa coniugale, di cui i coniugi sono com-proprietari, il Collegio ritiene che non possa esse-re accolta la domanda proposta dalla ricorrente(che rivendica il godimento esclusivo della casafamiliare) né la domanda avanzata dal resistente(che rivendica l’assegnazione del 50% della casaconiugale).I giudici per motivare detta decisione argomenta-no nel modo seguente:- L’articolo 337 sexies c.c. prevede che “Il godimen-to della casa familiare è attribuito tenendo priori-tariamente conto dell’interesse dei figli”.- Sul tema, la Suprema Corte, in un primomomento ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui lacasa coniugale appartenga in comproprietà adentrambi i coniugi, manchino figli minori o figli

giurisprudenza agosto 201513

sussistono, in tesi se non dispone di precisiriscontri documentali, le condizioni legittimantil’accettazione dell’eredità”. Tali soggetti, quindi,per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato lanotifica, non assumono la qualità di erede, mahanno l’onere di contestare, costituendosi in giu-dizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed ilconseguente difetto di legitimatio ad causam, cosìda escludere la condizione che ha giustificato lapredetta riassunzione. Nel caso de quo, dei chia-mati in causa in appello quali eredi di D.F. titola-re della Ditta E.F., appaltatrice dei lavori di manu-tenzione delle strade del comune, alcuni avevanorinunciato all’eredità in data successiva alla noti-fica dell’atto di citazione in appello, altri in dataprecedente, senza però allegazione dell’avvenutainserzione, ai sensi dell’articolo 52 disp. att. c.c.,nel registro delle successioni tenuto presso laCancelleria del tribunale nella cui circoscrizionesi era aperta la successione. Ebbene, secondo l’au-torevole sentenza in commento, tali carenze com-portavano in questa fase l’inopponibilità nei con-fronti dei terzi della rinuncia e quindi la correttaevocazione in giudizio dei chiamati all’eredità,“potendosi presumere dal rapporto di filiazione,costituente titolo per la successione legittima aisensi dell’articolo 565 c.c. e segg., lo stato di fattolegittimante la legittimazione a contraddire, enon evincendosi dagli atti circostanze ostativeall’acquisto dell’eredita”. Entrando nel meritodella vicenda, dunque, il Presidente Istruttoreprecisa che non essendo intervenuto appello inci-dentale da parte di alcuno degli appellati, unicooggetto del giudizio “è la possibilità di diversa-mente delibare circa la posizione del Comunenella presente vicenda pervenendo alla sua con-danna in via solidale con la ditta”. Ribadisce,quindi, che la sottoscrizione del contratto diappalto per la manutenzione e custodia delle stra-de cittadine non fa venir meno la disponibilità delbene in capo al Comune che rimane sempre tito-lare sia del potere-dovere di controllo sul benepubblico nonché dell’esatto adempimento degliobblighi a carico dell’appaltatore. Il Comune, inprimo grado, chiedeva la chiamata in causa dellaDitta appaltatrice in garanzia, in virtù di unaclausola contenuta nel Capitolato speciale diappalto che prevedeva la diretta responsabilitàdella Ditta sia nei confronti del Comune che deiterzi per i danni dipendenti dall’espletamento delcontratto. Dunque, basandosi su tali premesse esulla scia di quanto affermato dalla stessaCassazione a Sezioni Unite, la sentenza Nocerinaconferma che “la clausola di un contratto diappalto con cui si specifichi che tutti i danni chei terzi dovessero subire dall’esecuzione delle operesono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore,

rimanendone indenne il committente, non puòessere dal committente medesimo invocata, qualeragione di esenzione della propria responsabilità,nei confronti del terzo che anche contro quest’ul-timo abbia promosso azione di responsabilitàextracontrattuale per ottenere il risarcimento deldanno occorsogli per effetto di quei lavori, attesoche la clausola stessa, alla stregua dei principigenerali sull’efficacia del contratto fissati dall’ar-ticolo 1372 c.c., è suscettibile di operare esclusiva-mente nei rapporti tra i contraenti e non può vin-colare il terzo a dirigere verso l’una anziché l’altraparte contraente la pretesa nascente dal fatto ille-cito occasionato dall’esecuzione del contratto(cfr. Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496), masicuramente può essere invocata al fine di porre acarico della Ditta appaltatrice gli effetti pregiudi-zievoli conseguenti alla eventuale condanna”.Secondo la sentenza in commento, in riferimentoalla responsabilità della PubblicaAmministrazione verso il terzo danneggiato, deri-vante dalla mancata adozione di cautela idoneead evitare un evento lesivo connesso all’esecuzio-ne di opere di manutenzione stradale, “deve rite-nersi valido ed operante il cosiddetto patto digaranzia o manleva, fra detta amministrazione el’appaltatore dell’opera medesima, in forza delquale la prima riversa sul secondo le conseguenzepatrimoniali derivanti da quell’evento, atteso chequesto patto non incorre nella sanzione di nullitàprevista dall’articolo 1229 c.c., il quale si riferisceal diverso caso di responsabilità nel rapporto conil creditore, mentre non preclude una regolamen-tazione convenzionale degli effetti patrimonialidell’illecito, senza pregiudizio per il danneggia-to”. Quindi, nell’illuminante pronunciaNocerina, il Presidente Istruttore dr.ssa OrnellaCrespi ritiene che nel caso concreto si tratta di“domanda di garanzia impropria basata cioè suun rapporto contrattuale tra le parti affatto indi-pendente dal vincolo di responsabilità extracon-trattuale ex articolo 2051 c.c., sul quale è basata lacondanna del Comune, ritenuto correttamenteresponsabile”. Di conseguenza “non si verte intema di responsabilità solidale come erroneamen-te richiesto dalla parte appellata bensì di duedistinte responsabilità entrambe a pronunziarsida parte del giudice di primo grado, la prima neiconfronti del danneggiato a carico del soloComune in virtù della riconosciuta responsabilitàextracontrattuale ex articolo 2051 c.c. e la secon-da a carico della Ditta appaltatrice e nei confron-ti del Comune in virtù del rapporto di garanziacontrattuale”. Da tali solide basi il Presidente delTribunale Nocerino, statuisce che: “la domandadi garanzia impropria non determina condannaalcuna nei confronti del chiamato se non in caso

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giurisprudenza agosto 2015

dato comportamento sia ai fini della separazionesia quale fatto generatore di responsabilità aqui-lana.Sulla scia di tanto, in riferimento alla condottaillecita costituita dalla violazione del dovere difedeltà nascente dal matrimonio, il Tribunale diTorre Annunziata afferma che, “premesso che taleobbligo può venir meno, in attuazione di un dirit-to di libertà individuale riconoscibile all’articolo2 Cost. - posto che con il matrimonio, secondo laconcezione normativamente sancita del legislato-re, i coniugi non si concedono un irrevocabile,reciproco ed esclusivo ius in corpus per tutta la vitapotendo tali doveri venir meno con un atto unila-terale di volontà espresso nelle forme di legge -una volta che il coniuge proponga domanda diseparazione ovvero, ove ne sussistano i presuppo-sti, direttamente di divorzio, se l’obbligo di fedel-tà viene violato in costanza di convivenza matri-moniale, la sanzione tipica prevista dall’ordina-mento è costituita dall’addebito con le relativeconseguenze giuridiche, ove la relativa violazionesi ponga come causa determinante della separa-zione fra i coniugi, non essendo detta violazioneidonea e sufficiente di per sé a integrare unaresponsabilità risarcitoria dei coniugi che l’abbiacompiuta, né tanto meno del terzo, che al sudetto obbligo è del tutto estraneo”.I giudici puntualizzano che, “perché possa sussi-stere una responsabilità risarcitoria, accertata laviolazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell’i-potesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, inconseguenza di detta violazione, di un dirittocostituzionalmente protetto. Sarà, inoltre, neces-saria la prova del nesso di causalità fra detta vio-lazione ed il danno, che per essere a detto fine rile-vante non può consistere nella sola sofferenzapsichica causata dall’infedeltà e dalla percezionedell’offesa che ne deriva - obiettivamente insitanella violazione dell’obbligo di fedeltà - di per sènon risarcibile, costituendo pregiudizio derivanteda violazione di legge ordinaria, ma deve concre-tizzarsi nella compromissione di un interessecostituzionalmente protetto. Evenienza che puòverificasi in casi e contesti del tutto particolari,ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalitàe in relazione alla specialità della fattispecie, abbiadato luogo a lesione della salute del coniuge(lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto ilprofilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infe-deltà per le sue modalità abbia trasmodato incomportamenti che, oltrepassando i limiti dell’of-fesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo inquestione, si siano concretizzati in atti specifica-mente lesivi della dignità della persona, costitui-sce bene costituzionalmente protetto”.Nel caso specifico, la connaturazione pubblica

delle relazioni adulterine e la dichiarazione pub-blica dell’esistenza di un rapporto di fidanzamen-to tra il resistente e la compagna di turno e dellafalsa morte della ricorrente - evidentemente stru-mentale a giustificarne la condotta fedifraga -sono sufficienti per ritenere lesa la dignità dellaricorrente.In conclusione, attesa la oggettiva lesività dellasfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psico-logica dalla ricorrente subita a causa del compor-tamento del resistente, la sentenza in commentocondanna questi al pagamento, in favore dellaricorrente, della somma di euro 5.000,00, equita-tivamente liquidata ai sensi degli articoli 2056 e1226 c.c., oltre gli ulteriori interessi legali sino alsoddisfo.

Maria PisaniH

È possibile una mutazione del sistemadelle fonti ad opera delle Corti sovra-nazionali o esistono dei “controlimiti”costituzionali? Effetti della Sentenzadella Corte Europea per i Dirittidell’Uomo del 14 aprile 2015 (ricorso66655/2013) “Contrada”

La decisione della Corte Europea per i Dirittidell’Uomo del 14 aprile scorso ripercorre la notavicenda giudiziaria dell’ex funzionario del SISDE,Bruno Contrada, concludendo all’unanimitànella composizione della quarta sezione, che essaha costituito violazione dell’articolo 7 dellaConvenzione (nullum crimen, nulla poena sine lege). La Corte, e la stessa quarta sezione tiene a riba-dirlo, non è un giudice che si sovrapponga o sosti-tuisca alle giurisdizioni interne nell’apprezza-mento e nell’opera di qualificazione giuridica deifatti, anzi, invero ricorda come sia il giudicenazionale ad essere il primo interprete - e anche ilprimo custode - a tutela dei diritti fondamentali.Ripercorrendo brevemente i propri principi guidanell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU, lasentenza ricorda che l’articolo 7 della CEDU nonsi limita semplicemente a vietare l’applicazioneretroattiva del diritto penale a detrimento del-l’imputato, ma costituisce la vera e propria consa-crazione del principio generale di legalità tantodei diritti quanto delle pene. Il principio, dunquevieta l’estensione del campo di applicazione delleviolazioni esistenti, per analogia, a violazioni chein precedenza tali non erano considerate. LaLEGGE, è questo il principio generale e ricono-sciuto, deve definire chiaramente sia i reati che lepene che li reprimono; e precisa, al punto 60 della

maggiorenni conviventi con uno dei genitori, edentrambi i coniugi rivendichino il godimentoesclusivo della casa coniugale, l’esercizio del pote-re discrezionale del giudice della separazione nonpuò trovare altra giustificazione se non quellache, in presenza di una sostanziale parità di dirit-ti, può essere favorito il solo coniuge che nonabbia adeguati redditi propri, al fine di consentir-gli la conservazione di un tenore di vita corri-spondente a quello di cui godeva in costanza dimatrimonio. Da tanto discende che, laddoveentrambi i coniugi comproprietari della casafamiliare abbiano adeguati redditi propri, il giu-dice della separazione dovrà respingere le doman-de contrapposte di assegnazione del godimentoesclusivo della casa stessa, lasciandone la discipli-na agli accordi tra comproprietari, i quali, ovenon riescano a raggiungere un ragionevole asset-to dei propri interessi, restano liberi di chiedere ladivisione dell’immobile dopo lo scioglimentodella comunione familiare che consegue al pas-saggio in giudicato della sentenza di separazione(Cass. 822/1998).- Successivamente, la Cassazione ha affermatoche “L’assegnazione della casa familiare spetta dipreferenza al coniuge affidatario dei figli, o con ilquale convivono quelli maggiorenni. Requisitoindefettibile resta comunque, la valutazione daparte del giudice delle condizioni economiche incui versano i coniugi (Cass. 9071/2002).- Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Ilprevigente articolo 155 c.c., nel testo vigente sinoall’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n.54, e il vigente articolo 155 quater c.c., in tema diseparazione, come l’articolo 6 della legge 898/70,subordinano l’adattabilità del provvedimento diassegnazione della casa coniugale alla presenza difigli, minorenni o maggiorenni non autosuffi-cienti conviventi con i coniugi. In difetto di taleelemento, sia che la casa familiare sia in compro-prietà fra i coniugi, sia che appartenga in viaesclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potràadottare con la sentenza di separazione un prov-vedimento di assegnazione della casa coniugale,non autorizzandolo neppure l’articolo 156 c.c.,che non prevede tale assegnazione in sostituzioneo quale componente dell’assegno di mantenimen-to (Cass. 3934/2008).- In accordo a tale ultimo orientamento, ilTribunale di Torre Annunziata afferma che, risul-tando, nel caso concreto, tutti i figli dei coniugieconomicamente autosufficienti, la richiesta diassegnazione della casa coniugale alla ricorrentenon possa essere accolta, “non sussistendo il pre-supposto richiesto dalla legge”. Il medesimoTribunale soggiunge che “anche la richiesta delresistente, di assegnazione di metà della casa

coniugale, per le stesse ragioni, oltre che per l’ad-debito della separazione, non può essere accolta”.La sentenza in esame risulta particolarmentesignificativa anche per la soluzione offerta intema di risarcimento dei danni non patrimonialisubiti dal coniuge e discendenti dalla violazionedegli obblighi matrimoniali posta in essere del-l’altro coniuge.Sull’ammissibilità di tale domanda, in primoluogo, i giudici evidenziano che “non può dubi-tarsi della connessione esistente tra la domandarisarcitoria del danno non patrimoniale e la suarichiesta di addebito della separazione al compor-tamento del marito, posto che la violazione deibasilari obblighi nascenti dal matrimonio èassunta dall’istante come causa del danno cheassume di aver patito, sul quale si innesta ladomanda risarcitoria, donde la legittimità delsimultaneus processus, ai sensi dell’articolo 40 c.p.c.,in relazione all’articolo 31 dello stesso codice dirito, nonostante la specialità del rito previsto peril procedimento di separazione giudiziale rispettoa quello ordinatorio relativo all’azione di risarci-mento del danno per fatto illecito, diversità chepuò incidere sulle norme processuali applicabilima che non può escludere l’unitarietà del proces-so”. Giungendo a trattare la questione nel merito,i giudici ribadiscono il principio in forza del qualesi ritiene, in generale, che il risarcimento deidanni per condotte illecite relative alla violazionedei doveri sorgenti dal matrimonio sia riconosci-bile, non potendo le sole conseguenze della sepa-razione e del divorzio e degli ulteriori effetti sca-turenti dalle relative discipline racchiudere tuttele conseguenze derivanti da tali comportamenti.In particolare, la sentenza in parola rileva che “Ilrispetto della dignità e della personalità, nella suainterezza, di ogni componente del nucleo familia-re assume il connotato di un diritto inviolabile, lacui lesione da parte di un altro componente dellafamiglia costituisce il presupposto logico dellaresponsabilità civile”.Da un lato, non può ritenersi che diritti definitiinviolabili ricevano diversa tutela a seconda che ititolari si pongano o meno all’interno di un con-testo familiare.Dall’altro lato, non deve escludersi che la viola-zione dei doveri nascenti dal matrimonio riceva la“propria sanzione”, in nome di una presunta spe-cificità, completezza ed autosufficienza del dirit-to di famiglia, esclusivamente nelle misure tipichepreviste da tale branca del diritto (quali la separa-zione o il divorzio o l’addebito, ecc).All’opposto, deve riconoscersi la compatibilitàdegli istituti del diritto di famiglia con la tutelagenerale dei diritti costituzionalmente garantiti,con la conseguente concorrente rilevanza di un

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dopo che la polizia giudiziaria gli chiarì chesecondo le leggi locali non è prevista l’assistenzalegale in quella fase, ossia durante l’interrogatoriodi polizia, A.T. acconsentì a rilasciare delle dichia-razioni, fornendo una propria versione dei fatti enegando gli addebiti. L’indomani A.T. fu nuovamente interrogato dalgiudice istruttore, ma prima dell’interrogatorionon gli fu consentito di parlare riservatamentecon il difensore nominato d’ufficio. La sentenzacon la quale è stata emessa la condanna nei con-fronti di A.T. fa riferimento al contenuto dientrambi questi interrogatori, ne sottolinea le dif-ferenze, sostiene che vi siano incongruenze traquanto dichiarato prima e quanto dichiaratodopo aver potuto beneficiare dell’assistenza di unavvocato, insomma, tutte le dichiarazioni sonostate utilizzate al fine di trarre le conclusioni dellacausa. Con il ricorso viene denunciata la violazio-ne dell’articolo 6 della CEDU per l’assenza di unavvocato al momento dell’interrogatorio di poli-zia e per la carenza di assistenza difensiva dovutaalla mancanza di comunicazione tra il ricorrenteed il suo difensore prima del primo interrogatorioinnanzi al giudice istruttore oltre che per nonaver avuto accesso agli atti dell’accusa prima del-l’interrogatorio. La Corte EDU, richiamando, tral’altro anche i principi sanciti da due direttivedell’Unione Europea (la direttiva 2012/13/UE suldiritto all’informazione nel quadro di procedurepenali e la direttiva 2013/48/UE sul diritto diavvalersi di un difensore nel procedimento penalee nel procedimento di esecuzione del mandatod’arresto europeo) ricorda, nella motivazione, chela realizzazione del giusto processo implica chesia possibile ottenere l’assistenza di un avvocatofin dal primo interrogatorio di un “sospettato”anche davanti alle forze di polizia. Qualsiasi limi-tazione di tale diritto deve essere giustificata dacircostanze tassative e rilevanti. In particolare,con riguardo alla parte dedicata all’analisi dell’in-terrogatorio di polizia, all’epoca dei fatti la leggelussemburghese prevedeva l’assistenza di un avvo-cato soltanto in ipotesi specifiche, dalle quali eraesclusa l’esecuzione di un mandato d’arrestoeuropeo richiesto dal Lussemburgo. L’esclusionedi un’assistenza legale in questa fase, dunque, eraautomatica e in nessun modo superabile. Ledichiarazioni rilasciate in maniera (più o meno)spontanea dall’indagato, non sono state, per que-sto, escluse dal giudizio, proprio in virtù delle dis-posizioni applicabili e del consenso espresso dal-l’indagato a rilasciarle in assenza di assistenzalegale. La Corte, quindi, conclude che dalmomento che le disposizioni di legge in vigoreescludevano che la persona arrestata in virtù diun mandato d’arresto europeo potesse avvalersi

dell’assistenza di un avvocato e nella misura in cuiil giudice nazionale non ha inteso porre rimedioalle conseguenze di questa mancanza di assisten-za, fondando la sua decisione su dichiarazionirese in violazione dei diritti dell’indagato, vi è unaviolazione dell’articolo 6 della CEDU.In merito all’interrogatorio innanzi al giudiceistruttore, poi, la Corte distingue tra la questioneriguardante l’accesso agli atti (che viene rigettata)e la mancata possibilità di comunicare del clientee dell’avvocato prima dell’interrogatorio.La Corte accoglie le considerazioni dello Statoche ha ricordato che l’accesso al fascicolo puòesser limitato solo fino alla fine del primo inter-rogatorio e che le restrizioni all’accesso possonoesser giustificate nei vari stadi del procedimentopenale, sia per assicurare la segretezza delle inda-gini che per proteggere diritti altrui, insomma perla protezione di “superiori interessi della giusti-zia”. Non ritiene, il giudice sopranazionale, chetale limitazione possa costituire anche una limi-tazione del diritto di difesa, tanto più si afferma,che a seguito del primo interrogatorio gli atti pro-cessuali diventano consultabili. Invece, la Corteha sottolineato l’importanza cruciale della con-sultazione tra avvocato e cliente prima del primointerrogatorio davanti al giudice istruttore, nonfosse altro che per ricordare al cliente i suoi dirit-ti. Il diritto a questo colloquio dovrebbe essereprevisto in maniera chiara ed inequivoca, ma talenon è il caso della legislazione lussemburghese. Ildiritto ad un avvocato rappresenta una fonda-mentale garanzia che si estende ben oltre una pro-tezione dal rilascio avventato di dichiarazioniconfessorie. L’avvocato è l’intermediario cheguida l’indagato verso i diritti processuali e con-tribuisce, in generale, a prevenire ogni pregiudizioper la difesa dell’indagato; deve assicurarsi cheegli abbia compreso le informazioni orali o scrit-te che gli sono state fornite in relazione ai propridiritti, sorvegliare il rispetto delle regole procedu-rali, come la durata degli interrogatori, la manie-ra in cui vengono formulate le domande, ecc. Ma,a dispetto della sua importanza fondamentale, ildiritto d’avere un avvocato, in Europa, non è suf-ficientemente protetto, tanto che regolarmenterapporti di comitati ed organizzazioni non gover-native evidenziano come, frequentemente, questodiritto incontra restrizioni a causa di disposizionidi legge, di prassi o per pretese rinunce, cui noncorrisponde un’efficace azione dei tribunali arimedio delle violazioni. L’avvocato deve poterfornire un’assistenza effettiva e concreta, nonsolo astratta e consistente nella sua semplice pre-senza, fin dal momento del primo interrogatoriodavanti al giudice istruttore. Il colloquio antece-dente tale interrogatorio, invece, non è adeguata-

giurisprudenza agosto 2015giurisprudenza agosto 2015

motivazione: “Questa condizione è raggiuntaquando il giustiziabile può sapere, partendo daltesto della disposizione pertinente, nel caso conl’ausilio dell’interpretazione che ne è data dai tri-bunali...” (cit. Rholena c. Rep. Ceca p. 79) quali sonole condotte che implicano una sua responsabilitàpenale e con quale pena siano punite. La Corte, insostanza, in questo giudizio ha il compito di sta-bilire, ed ha stabilito, esclusivamente se la con-danna di cui è stato fatto oggetto il ricorrente, sifondava su una base legale conforme a quantostabilisce l’articolo 7 della CEDU. Il dato principale acquisito è che il concorso ester-no in associazione di stampo mafioso è, notoria-mente, e senza alcuna contestazione del dato, daparte di alcuna delle parti in giudizio, una “infra-zione di origine giurisprudenziale” (trad. letteraledel punto 66) e che tale creazione giurispruden-ziale, che ha attraversato decenni, lungi dall’esse-re univoca, soltanto con la sentenza Demitry dellaCorte di Cassazione del 5 ottobre 1994, ha rag-giunto lo stadio di una prima vera e propria ela-borazione, con l’esplicita indicazione della esi-stenza di un reato di concorso esterno in associa-zione mafiosa.Non solo. Nonostante la difesa di Contrada aves-se fondato parte dei motivi di ogni sua impugna-zione sulla violazione del principio di legalità, inrelazione alla creazione della fattispecie contesta-ta, la Corte rileva che questi motivi non sono maistati adeguatamente esaminati dalle Corti nazio-nali, che invece, si sono concentrate essenzial-mente sull’esistenza e sullo sviluppo giurispru-denziale della fattispecie di reato.La conclusione della Corte EDU, dunque, è cheBruno Contrada è stato processato e condannatoper un reato che all’epoca dei fatti non esistevaancora ed il cui autore non poteva prevedere chene sarebbe stato ritenuto penalmente responsabi-le, pertanto, vi è stata violazione del principio dilegalità e va riconosciuto al ricorrente un simboli-co risarcimento. L’effetto più interessante, e anche più rilevantedella decisione, anche nella prospettiva dello svi-luppo del dialogo tra corti nazionali e sovrana-zionali, è che si riconosce che la giurisprudenzanazionale possa essere fonte del diritto. Questadecisione può non sorprendere chi la considerada una prospettiva europeista, in virtù della qualela Corte EDU, appunto in qualità di giudicesovranazionale e non giudice del diritto (o dellecorti) interno, deve preservare una certa neutrali-tà rispetto al funzionamento specifico dei sistemidi diritto nazionali, senza sbilanciarsi o metterein discussione caratteristiche dei sistemi di com-mon law o di civil law.Nondimeno, non si può trascurare quanto ormai

incidano con effetto diretto le decisioni dellaCorte EDU, in particolare nel diritto interno delloStato convenuto, né si può fare a meno di notareche in siffatto modo si finisce con l’autorizzareuna mutazione del sistema delle fonti che attri-buisce alla giurisprudenza valore legislativo, coninevitabile commistione tra l’esercizio del poterelegislativo e l’esercizio della giurisdizione.Se da una parte è giusto trovare rimedio a possi-bili carenze del potere legislativo (come affermatodai sostenitori della sentenza) dall’altra, però,non si può rincorrere un affastellamento giuri-sprudenziale non sempre chiaro ed univoco. Nonsi può tacere, tra l’altro, il fatto che anche neisistemi di common law, sempre più spesso si pre-dilige la via della codificazione, proprio per la dif-ficoltà che comporta sul piano della certezza deldiritto e delle pene, il ricorrere la giurisprudenzache non sempre si adegua in maniera logica edobiettiva alle innovazioni e al mutare dei tempi.Senza disturbare il signore di Montesquieu, per ilquale la separazione tra potere legislativo e eserci-zio della giurisdizione costituisce l’unica garanziadi libertà effettiva, c’è da interrogarsi sul ruolopossibile della Corte Costituzionale e delle Cortinazionali. La dottrina dei controlimiti, nata neglianni Ottanta proprio per difendere quelle cheerano considerate irrinunciabili garanzie costitu-zionalmente tutelate, potrebbe rappresentare illimite, appunto, all’esplicazione di un effettomutageno che, altrimenti potrebbe trasformarein maniera tanto rilevante il sistema delle leggi diuno Stato. In ogni caso la discussione non è anco-ra al suo termine. La decisione della quartaSezione della Corte EDU è ancora impugnabile.

Maria PisaniH

Sentenza della Corte Europea per iDiritti dell’Uomo, quinta Sezione,A.T. contro Lussemburgo; ricorso30460/13

La causa riguarda la mancanza di effettiva assi-stenza legale offerta ad A.T. cittadino britannicoarrestato in esecuzione di un mandato d’arrestoeuropeo, durante l’interrogatorio di polizia e suc-cessivamente nel primo interrogatorio innanzi algiudice istruttore lussemburghese. Il ricorrente,arrestato nel Regno Unito e consegnato alle auto-rità del Lussemburgo in virtù di un mandato d’ar-resto per l’esercizio dell’azione penale, fu imme-diatamente interrogato, in assenza di difensore,dai servizi di polizia giudiziaria. Inizialmenterifiutò di rilasciare dichiarazioni chiedendo chegli fosse data assistenza legale, successivamente,

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dine di demolizione e qualificando lo stesso comemisura formalmente giurisdizionale, ma sostan-zialmente amministrativa. Il fatto che l’autoritàgiudiziaria penale fosse titolare di tale competen-za istituzionale, concorrente con quella ammini-strativa, alla irrogazione dell’ordine di demolizio-ne, veniva, tuttavia, ritenuta circostanza non ido-nea, come tale, a sottrarre allo stesso la natura disanzione sostanzialmente amministrativa di tipoablatorio, in considerazione del carattere palese-mente eccezionale di tale competenza. Se quelloappena richiamato ha costituito, senza dubbio, ilpensiero incontrastabilmente dominante, nonsono tuttavia mancate talune isolate pronunce disegno opposto, a loro volta, suddivisibili in diver-se e distinte posizioni. Secondo alcuni, la misurade qua sarebbe una pena accessoria, per le seguen-ti ragioni: in primo luogo, per il fatto che presup-posto della sua applicazione è l’accertamento diun reato edilizio; in secondo luogo, in considera-zione del fatto che è irrogata dal giudice penaleall’esito di un giudizio penale, munito di tutte legaranzie che gli sono proprie e culminante in unapronuncia, dotata dei crismi della irrevocabilità edella inderogabilità; senza contare che il carattereriparatorio proprio dell’ordine di demolizione loavvicinerebbe, e non poco, ad un’obbligazionecivile nascente da reato, ai sensi dell’articolo 18legge n. 349 del 1986. Secondo altri, addirittura,l’ordine di demolizione avrebbe natura di misuradi sicurezza patrimoniale, finalizzata ad elimina-re le conseguenze dannose o pericolose arrecatedall’illecito edilizio al territorio. Un terzo filone,sempre appartenente a tale orientamento minori-tario, esclude poi la natura di sanzione ammini-strativa in capo all’ordine di demolizione, ricono-scendogli natura di sanzione penale atipica.Nonostante tali rarissime voci fuori dal coro,comunque, mai venne posta davvero in dubbio,dalla giurisprudenza maggioritaria italiana, lanatura amministrativa della sanzione dell’ordinedi demolizione. Sulla stessa lunghezza si è collo-cata, poi, anche la giurisprudenza del Consiglio diStato, per la quale l’ordine di demolizione, di cuiall’articolo 7, co. 9, legge n. 47 del 1985, è sostan-zialmente sanzione amministrativa di tipo abla-torio, caratterizzata dalla natura giurisdizionaledell’organo al quale l’applicazione è attribuita. Afare da contraltare a tale concezione, tutta nostra-na, dell’ordine di demolizione, sta l’orientamen-to, elaborato e fatto proprio dalla Corte diStrasburgo a far data dalla seconda metà deglianni ‘70: la concezione cd. autonomistica dell’ille-cito penale e della pena. Come emerso anche dallapronuncia del Tribunale di Asti, la Corte Europeadei Diritti dell’Uomo, al fine di declinare nellapratica la suddetta concezione autonomistica, ha,

nel tempo, opportunamente, individuato unaserie di indicatori, da non intendersi in sensocumulativo, della natura sostanzialmente penaledi una misura possibile, per ricondurli fonda-mentalmente a due macro categorie: natura del-l’illecito, e gravità della sanzione. In ossequio atale concezione, come chiaramente noto, moltesono state le misure, non considerate pene nelnostro ordinamento, che, passate al vaglio diStrasburgo, sono state oggetto di espressa riquali-ficazione. I giudici della Corte costituzionale ita-liana, dal canto loro, senza dubbio, si sono dimo-strati, nel tempo, ben più aperti dei colleghi diPiazza Cavour, a far propria la concezione sostan-zialistica di Strasburgo, giungendo ad affermarela natura penale di misure quali: la confisca perequivalente ex articolo ter c.p. per reati tributariex articolo 1, co. 143, legge 244 del 2007 e la con-fisca ex articolo 186, co. 2, lett. c, c.d.s. 31. Allemedesime conclusioni, non sono però giunti conriferimento all’ordine di demolizione. In secondoluogo, a prescindere dalle valutazioni tecnico-giu-ridiche, a parere di chi scrive, il grande merito delgip di Napoli, è stato quello di aver gettato lucesul dramma umano e sociale che si sta consu-mando in territori a noi molto vicini, dove nume-rose famiglie corrono il rischio di subire l’esecu-zione di ordini di demolizione contenuti in sen-tenze passate in giudicato addirittura negli anniNovanta e, per di più, relativi ad immobili realiz-zati non a fini speculativi ma a costruzioni “dinecessità” realizzate per le esigenze del proprionucleo familiare e nei limiti del cd. “housingsociale” come definito dall’articolo 1, comma 65,della legge della Regione Campania n. 5 del 2013.Un dramma sociale che un Tribunale attento,quale quello di Napoli, non può ignorare soprat-tutto quando tutto questo accade nonostantel’accordo di programma sottoscritto in data 9aprile 2013 tra la procura della Repubblica pressoil Tribunale di Torre Annunziata, alcuni comuni(quali Torre del Greco, Boscoreale, Boscotrecase,Trecase), l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e ilCorpo Forestale dello Stato in materia di acquisi-zioni e demolizioni di manufatti abusivi. Taleaccordo, in un ottica di bilanciamento di con-trapposti beni-interessi costituzionalmente rile-vanti ha stabilito dei criteri di priorità nelle pro-cedure di demolizione che dovranno dunquecoinvolgere, nel seguente ordine: 1) gli immobiliche minacciano rovina e costituiscono pertantoun pericolo accertato; 2) quelli utilizzati per atti-vità criminali; 3) quelli in disponibilità di sogget-ti condannati per i reati di cui all’articolo 416 bisc.p. o per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 7d.l. 13 maggio 91 n. 152 convertito nella legge 12luglio 1991 n. 203 o soggetti colpiti da misura di

giurisprudenza agosto 2015

mente disciplinato nel codice del Lussemburgo, ilfatto, dunque, che il suo esercizio effettivo siaimpossibile in maniera sistematica, a causa di unaregola interna o della sua mancanza, è inconcilia-bile con il diritto ad un giusto processo.

Giuseppina RomanoH

L’ordine di demolizione è una pena esi prescrive

L’ordine di demolizione, contenuto nella senten-za di condanna penale, si estingue con il decorsodel tempo. È quanto stabilito nella innovativa ecoraggiosa ordinanza emessa di recente dal GIP,presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa AnitaPolito. Si tratta di un cambiamento di rotta rivo-luzionario che potrebbe restituire la speranza atanti immobili “in odore di demolizione” e,soprattutto, a tante famiglie che corrono ilrischio di assistere all’abbattimento non di unrudere o di una costruzione in cemento ma dellapropria dimora. Un taglio netto e deciso rispettoal passato e rispetto ad un orientamento più checonsolidato della Giurisprudenza di legittimitàche fa tornare alla ribalta un argomento semprecaldo, un’urgenza mai risolta, soprattutto dallenostre parti. L’ordinanza in parola, ricalcandoquella, altrettanto impavidamente emessa dalgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Asti (n.89/2006 SIEP del 03.11.2014), chiamato a pro-nunciarsi su un incidente di esecuzione avversoordine di demolizione, statuisce che l’ordine didemolizione non può essere messo in esecuzionedopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sen-tenza di condanna. Se la condanna passata in giu-dicato (e tra queste rientra a pieno titolo il pat-teggiamento) è stata emessa oltre 5 anni fa, l’ordi-ne di demolizione deve ritenersi estinto per inter-venuta prescrizione ai sensi dell’articolo 173 c.p.e, come tale, non può più essere eseguito trattan-dosi di una pena accessoria e non di una sanzioneamministrativa, come sostenuto dai giudici dellaSuprema Corte di Cassazione. Il gip Polito sotto-ponendo a severa e dettagliata critica tale prece-dente e consolidato orientamento ha scritto, trale altre cose, che “se il legislatore ha ritenutoopportuno per le sanzioni penali prevedere untermine entro cui lo Stato deve esercitare il pro-prio potere punitivo, non si comprende perché ilprivato cittadino dovrebbe restare sine die espostoal pericolo di non poco conto di subire (anchedopo decenni) l’esecuzione di un ordine demoli-torio contenuto in una sentenza passata in giudi-cato molti anni addietro. L’ordinanza de qua indu-ce a una duplice riflessione. In primo luogo, da

un punto di vista squisitamente tecnico-giuridi-co, essa riapre il dibattito dottrinale e giurispru-denziale sulla natura giuridica dell’ordine demo-litorio tra pena accessoria e sanzione amministra-tiva. Da questo punto di vista, va detto, innanzi-tutto, che l’ordine di demolizione, di cui all’arti-colo 7 legge n. 47 del 1985, modificato dall’arti-colo 31, co. 9, d.p.r. n. 380 del 2001, come noto, èmisura sanzionatoria, che il giudice penale ha ilpotere/dovere di disporre, con sentenza di con-danna (o di applicazione della pena su richiestadelle parti) per il reato di cui all’articolo 44 delmedesimo testo legislativo, ove non sia stata altri-menti eseguita. Quanto al momento esecutivo,l’ordine di demolizione, impartito dal giudicepenale appartiene alla competenza non della P.A.,ma del p.m. in sede, che ne è l’organo promotore(e, di conseguenza, del giudice dell’esecuzione).Non lo fa, tuttavia, in qualità di supplente del-l’amministrazione inerte, piuttosto quale titolareautonomo ed esclusivo del potere di eseguire for-zatamente un ordine dalla autorità giudiziariastessa impartito. Ove, successivamente alla irrevo-cabilità della sentenza di condanna, che ordina lademolizione, però, sopraggiunga un atto dellaautorità amministrativa che conferisca all’immo-bile abusivo diversa destinazione o che provvedaalla sua sanatoria, di modo che si crei un’incom-patibilità insanabile ed attuale tra la detta misurasanzionatoria e i concorrenti provvedimenti dellaamministrazione pubblica, la prima viene drasti-camente travolta, rectius revocata. Alla luce diquanto precede, è ora possibile concentrare l’at-tenzione, in modo più consapevole e attento, sul-l’oggetto principale di odierno interesse: la natu-ra giuridica dell’ordine di demolizione. Sul puntosi fronteggiano due diversi orientamenti.Secondo l’orientamento prevalente l’ordine didemolizione costituisce sanzione amministrativadi tipo ablatorio, connotata dalla peculiarità dellanatura dell’organo giurisdizionale competente aderogarla, ritenendosi ormai anacronistico, qualecriterio discretivo tra sanzioni penali ed ammini-strative, quello della natura giuridica del soggettochiamato ad applicarle. La dottrina fin dalla finedegli anni ‘80, negò recisamente che nell’ordine didemolizione potesse ravvisarsi una sanzionepenale, una misura di sicurezza, una pena acces-soria o un effetto penale della condanna, i quali«esigono una precisa e tassativa previsione nor-mativa e (...) si presentano con generalizzati para-digmi formali e sostanziali, utili per una loro clas-sificazione e normazione». Si qualificò, al contra-rio, lo stesso quale misura formalmente giurisdi-zionale, ma sostanzialmente amministrativa. Intermini analoghi si espresse la Suprema Corte,escludendo decisamente la natura penale dell’or-

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e quello riportato sui grafici di progetto relativa-mente all’originaria consistenza del vano scala.Sicché l’amministrazione dapprima procedevaalla sospensione dei lavori concernenti la rico-struzione del torrino scala per poi, in rispostaall’istanza privata, negare il titolo per la ricostru-zione ed, infine, inibire l’attività edificatoria perdecadenza della concessione edilizia del ‘99. Piùtardi e, di preciso, nell’anno 2013, la situazionesubiva una vera e propria inversione, nel sensoche il Comune rilasciava in favore del privato ilpermesso di costruire, concessione, quest’ultima,giustificata dalla presentazione di una seconda enuova progettazione. Tuttavia, la tardività nell’e-missione della concessione edilizia conduceva ilprivato a proporre ricorso dinanzi al TAR per ilritardo impiegato nell’emissione della stessa,chiedendo il ristoro dei danni subiti in conse-guenza della lungaggine temporale. Sulla basedelle suindicate circostanze fattuali e senza alcu-na valutazione in termini di colpa dell’ammini-strazione pubblica, il giudice di prime cure (TARPuglia-Bari) affermava la responsabilità risarcito-ria del Comune, condannando l’Ente pubblico alristoro del danno ingiusto cagionato alla partericorrente1. Avverso tale pronuncia, l’amministra-zione comunale proponeva appello, domandan-do la integrale riforma della sentenza impugnatae, conseguentemente, l’inammissibilità delladomanda risarcitoria formulata a suo carico nelgiudizio di primo grado.

La soluzione fornita dai giudici di PalazzoSpadaCon la sentenza n. 1770 del 2015 il Consiglio diStato ha totalmente sovvertito la decisione adot-tata in prima battuta finendo così con il sostene-re la fondatezza dell’appello. Innanzitutto, ilCollegio ha inteso sottolineare il contrasto inter-corrente tra il primo progetto finalizzato allaricostruzione del corpo scala e le norme tecnichedi attuazione vigenti (che sarebbero state rispet-tate solo con una seconda progettazione), giun-gendo così a sottolineare una erronea progetta-zione iniziale dello stesso edificio principale,imputabile al solo professionista al quale il citta-dino si era rivolto e non anche all’amministrazio-ne. Al riguardo, l’autorità giudicante ha ritenutopriva di fondamento giuridico la richiesta di risar-cimento sull’assunto che la sussistenza di tutti ipresupposti per l’assentimento del progetto dove-vano ritenersi già esclusi nel lontano 2010, invista della differenza tra quanto rappresentato inprogetto ed il manufatto preesistente che sidichiarava di voler ricostruire fedelmente. Insecondo luogo, il Collegio si è soffermato sui pro-fili di inammissibilità in ordine alle modalità con

cui la domanda risarcitoria è stata formulata nelprimo grado di giudizio; nello specifico, ilConsiglio di Stato si è espresso sull’assenza, nelcaso di specie, dell’elemento soggettivo dellacolpa, la cui ricorrenza oltre che provata deveessere allegata. In particolare, i giudici di PalazzoSpada hanno ritenuto l’appello meritevole diaccoglimento per avere il TAR collegato la colpaalla mera violazione del termine a provvedere,senza valutare la necessaria allegazione di ulterio-ri profili. In proposito, in merito alla doglianzaavanzata dal privato (quale proprietario dell’im-mobile) circa il ritardo nell’emissione della con-cessione, il Consiglio di Stato ha statuito che: “ilComune dal canto suo ha evidenziato circostanzeimpeditive o quanto meno scusanti, integratedalla falsa rappresentazione progettuale, cui èseguito un crollo del vano scala (ossia proprio diquell’elemento falsamente rappresentato), defini-tivamente accertata in sede penale. Circostanze,queste ultime, che al di là del difetto logico moti-vazionale che ha caratterizzato il primo provvedi-mento di diniego, valgono ad escludere un com-portamento doloso o colposo”. Pertanto, a dettadei giudici, in presenza di una siffatta dinamicanon ricorrono i margini utili e necessari - sia sottoil profilo processuale che sostanziale - per poterritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell’il-lecito.

Brevi considerazioni finaliLe disposizioni normative che rilevano in taleprospettiva sono due e trovano entrambe colloca-zione sistematica nella ben nota legge 241/1990:da un lato, l’articolo 2, propriamente intitolato“Conclusione del procedimento” e, dall’altro, l’ar-ticolo 2 bis, così come introdotto dalla legge n.69/2009, la cui rubrica è “Conseguenze per ilritardo dell’amministrazione nella conclusionedel procedimento”. Partiamo dalla disamina delprimo dato normativo, la cui analisi deve svolger-si essenzialmente con riguardo al primo comma,essendo stato oggetto, nel corso degli anni, direvisioni e sostituzioni. Esso recita testualmente:“Ove il procedimento consegua obbligatoriamen-te ad una istanza, ovvero debba essere iniziatod’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno ildovere di concluderlo mediante l’adozione di unprovvedimento espresso. Se ravvisano la manife-sta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilitào infondatezza della domanda, le pubblicheamministrazioni concludono il procedimentocon un provvedimento espresso redatto in formasemplificata, la cui motivazione può consistere inun sintetico riferimento al punto di fatto o didiritto ritenuto risolutivo”. La prima parte di taleperiodo ha subito non poche modifiche, da

giurisprudenza agosto 2015

prevenzione irrevocabile ai sensi della legge 575del 1965 e sempre che non siano acquisibili alpatrimonio dello stato; 4) immobili in corso dicostruzione o comunque non ultimati; 5) immo-bili di rilevante impatto ambientale o costruiti suarea demaniale o in zona coperta da vincoloambientale e paesaggistico o sottoposta a vincoloidrogeologico; 6) immobili non stabilmente abi-tati (seconde case, casa di vacanza, ecc.) con prio-rità per i complessi turistici, gli immobili inseritiin villaggi turistici o comunque oggetto di lottiz-zazione abusiva; 7) gli edifici adibiti ad attivitàcommerciali o industriali, dando priorità a quellidi rilevanti dimensioni ed infine, solo per ultimi econ una sorta di sanatoria ratione tempore gliimmobili abitati ma edificati successivamente al1994. Nonostante siffatto protocollo d’intesa,accade che alcune costruzioni, benché rientrantiterritorialmente nei comuni firmatari dell’accor-do, ricadono ratione tempore (abusi realizzati cioèprima della istituzione del tribunale di TorreAnnunziata e delle relative sezioni distaccate)nella competenza funzionale della procura diNapoli che, invece non ha sottoscritto alcunaintesa. Con l’ulteriore paradosso che di dueimmobili esistenti nel medesimo comune, inragione del tempus commissi delicti, l’uno potrebbesubire il provvedimento demolitorio e l’altro no.Questo in sintesi il contesto storico, sociale,ambientale in cui si inserisce prepotentementel’ordinanza in commento nella quale, la dott.ssaPolito, dichiarando di condividere in toto le argo-mentazione del g.e. di Asti si fa pioniere di unavisione contrastante con la giurisprudenza dilegittimità e quanto mai coerente con il dirittovivente CEDU. Si tratta in sostanza di una pro-nuncia dal sapore esotico che, seppure isolata,esprime una decisa apertura del nostro ordina-mento al panorama sovranazionale, nel segno diuna effettiva continuità, ex articolo 117, co. 1,Cost. tra ordinamento CEDU ed ordinamentonazionale. Che l’abusivismo edilizio come feno-meno criminale e criminoso vada represso è fuordi dubbio; che la tutela del territorio debba essereassicurata con ogni mezzo, ivi compreso lo stru-mento demolitorio, soprattutto al fine di tutelarel’ambiente e prevenirne i disastri è altrettantoindiscutibile; sarebbe auspicabile, però, che iprovvedimenti ablativi venissero comunque com-presi e percepiti dalla collettività come giustaattuazione della legge. A tal proposito, in un otti-ca di bilanciamento di contrapposti interessi dirango costituzionale (il diritto all’ambiente, allasalute ma anche la ragionevolezza, la solidarietàsociale, la funzione sociale della proprietà e inparticolare della casa di abitazione) il ridefinitotermine prescrizionale quinquennale dell’ordine

demolitorio fungerebbe da giusto e quanto maiopportuno raccordo.

Eleonora StefanelliH

Il danno da ritardo nell’emanazione diun provvedimento amministrativo e laprova della colpa della P.A. ai finirisarcitori: le linee chiarificatrici deigiudici di Palazzo Spada

Nota a Consiglio di Stato n. 1770, sezione IV del7 aprile 2015

Il Consiglio di Stato ritorna su una argomenta-zione alquanto scottante nel mondo del dirittoamministrativo: il risarcimento del danno cd. “daritardo”. In proposito, a detta dei giudici, il ritar-do nella predisposizione di un provvedimentoamministrativo non determina, in via automati-ca, il diritto al ristoro dei danni bensì è richiesta laricorrenza di un fondamentale presupposto: l’ele-mento soggettivo-psicologico della colpa. Più spe-cificatamente, il Consiglio di Stato ha statuitoche: “il danno da ritardo è necessariamente colle-gato alla colpa dell’amministrazione, che deveessere provata, oltre che allegata”. Pertanto, ladomanda risarcitoria può ritenersi meritevole diaccoglimento solo laddove risultino sussisteretutti gli elementi costitutivi dell’illecito, tra cui ilcomportamento colposo o doloso dell’ammini-strazione pubblica.

La fattispecieIn tale contesto ed in via preliminare, merita unaccenno la questione che ha dato luogo alla pro-nuncia al fine di comprendere meglio anche lemotivazioni che hanno condotto il Consiglio diStato a propendere per l’esonero della responsa-bilità in capo all’amministrazione locale.Il caso in esame prende avvio nel 2010 da unaistanza avanzata da un cittadino privato, qualeproprietario di un villino, con la quale domanda-va all’ente comunale il rilascio del titolo abilitati-vo per la ricostruzione di un corpo scala (cd. tor-rino) crollato nel corso dei lavori di ristruttura-zione dello stabile principale. Lavori, questi ulti-mi, avviati sulla base di una concessione ediliziadel 1999 avente ad oggetto la manutenzionestraordinaria e la sopraelevazione del villino eriportante l’espressa indicazione che il vano scaleconservasse le dimensioni e le inclinazioni origi-narie. In seguito al suindicato crollo, veniva effet-tuato un sopralluogo a cura di un funzionariotecnico del Comune, il quale constatava unasituazione di conflittualità tra lo stato dei luoghi

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responsabilità della P.A. causativa di danno daritardo, occorre la ricorrenza degli elementi uni-voci caratterizzanti l’illecito aquiliano: per unverso, i presupposti oggettivi (quali ingiustizia deldanno, il nesso di causalità e la prova dell’esisten-za del pregiudizio subito) e, dall’altro, quelli sog-gettivi, in quanto è fondamentale la dimostrazio-ne che l’amministrazione abbia agito con dolo ocolpa grave, di modo che il cattivo funzionamen-to della P.A. sia ricollegabile ad una condotta gra-vemente negligente e ad una intenzionale volontàdi nuocere5............................................

1 In proposito sentenza TAR Puglia-Bari, sez. III, n. 576/2013, secon-do la quale “Il danno da ritardo nel rilascio del permesso di costrui-re va risarcito ed è costituito unicamente dalla differenza tra il costoglobale dei lavori (per materiali, manodopera, ecc.) occorrenti perl’edificazione e il costo che il ricorrente andrà a sostenere in epocaattuale”.

2 In tal senso, cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III, 18 maggio 2006, n. 3555:“Costituisce principio generale dell’ordinamento, di cui è espressio-ne l’articolo 2, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successivemodifiche ed integrazioni, che il procedimento amministrativo ini-ziato d’ufficio o che consegua obbligatoriamente a domanda devecomunque concludersi con un provvedimento espresso, positivo onegativo che sia, che dia puntuale contezza delle relative ragioni”.

3 La norma di cui all’articolo 74 del d.lgs. 104/2010 risulta ispirata adun preciso obiettivo: velocizzare la definizione dei processi la cuisoluzione appaia evidente fin dai primi momenti. A tal proposito,prevede espressamente che l’autorità giudicante nell’ipotesi in cuiravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità,inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, è tenu-to ad emettere una decisione in forma semplificata. L’elementocaratteristico di tali pronunce è rappresentato dalla motivazionesuccinta, nel senso che essa può consistere in un sintetico riferi-mento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se delcaso, ad un precedente giurisprudenziale conforme. Anteriormenteal codice del processo amministrativo, invero, era la legge TAR n.1034 del 1971 a regolamentare le sentenze in forma semplificata,altrimenti note nel linguaggio giuridico come sentenze brevi. Alriguardo, il comma quarto dell’articolo 26 della legge istitutiva deiTAR nel porre i requisiti della sentenza in forma semplificata, spe-cificava che la motivazione della stessa poteva consistere in “un unsintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risoluti-vo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”. Più avanti,ancor prima dell’entrata in vigore del c.p.a., ad interessarsi dellatematica è stata la legge 205/2000, avendo quest’ultima ammessonell’articolo 9 le decisioni in forma semplificata o le sentenze suc-cintamente motivate nel caso in cui si ravvisino la manifesta fonda-tezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedi-bilità o infondatezza del ricorso.

4 Cfr. in proposito Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739. Adetta del Collegio: “Ogni cittadino e ogni impresa hanno diritto adavere risposta dalle amministrazioni alle proprie istanze nel termi-ne normativamente determinato e ciò proprio al fine di program-mare le proprie attività e i propri investimenti; un inatteso ritardoda parte della P.A. nel fornire una risposta può condizionare la con-venienza economica di determinati investimenti, senza però che talisuccessive scelte possano incidere sulla risarcibilità di un danno giàverificatosi”.

5 Ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2359/2006; Cons. Stato, 29 maggio2008, n. 2564. Il filo conduttore che accomuna tali pronunce è ilseguente: la responsabilità della P.A. per inosservanza del dovereprovvedimentale richiede necessariamente il ricorrere dei presuppo-sti, sotto il versante sia oggettivo che soggettivo, propri dellaresponsabilità ex articolo 2043 c.c., atteso che attraverso i suddettiprofili di configurazione dell’illecito aquiliano è possibile dare con-tezza degli elementi rappresentativi della sussistenza della colpa incapo alla pubblica amministrazione.

Rossella UglianoH

Insussistenza del reato di maltratta-menti in famiglia in mancanza del rap-porto di convivenza tra i soggetti coin-volti

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza7 del 27 maggio 2013, n. 22915, Presidente Agrò,Relatore Garibba

Il legislatore, facendo tesoro dell’approdo cui èpervenuta la consolidata giurisprudenza di legit-timità, con la novella 1 ottobre 2012 n. 172 haparzialmente riformato l’articolo 572 c.p., cam-biando la rubrica da “maltrattamenti in famiglia”in “maltrattamenti contro familiari e conviventi”e precisando che soggetto passivo del reato non èsoltanto una persona della famiglia, ma una per-sona della famiglia o comunque convivente.Quindi il legislatore riconosciuto il valore socialedella convivenza come modello idoneo a costitui-re una di quelle formazioni sociali che l’ordina-mento costituzionale si impegna a riconoscere egarantire (articolo 2 Cost.), ha inteso assicuraretutela penale non solo ai componenti della fami-glia legale, ma anche ai membri delle unioni difatto fondate sulla convivenza.

Con sentenza del 27 maggio 2013 n. 22915 lasesta sezione penale della cassazione ha ritenutol’insussistenza del reato di maltrattamenti infamiglia in mancanza del rapporto di convivenzatra i soggetti coinvolti.La convivenza more uxorio presuppone un rappor-to di convivenza stabile e duraturo tra soggettiche si comportano come coniugi, ad esempio l’oc-casionale pernottamento di un soggetto estraneoal proprio nucleo familiare con il quale la vittimaabbia una relazione affettiva presso la sua abita-zione non costituisce un rapporto valido al fine didefinire un rapporto di convivenza more uxorio,assimilabile a quelli ai quali la legge penale e civi-le ricollega determinati effetti.La pronuncia è certamente condivisibile. La giuri-sprudenza ha oramai pacificamente riconosciutol’applicazione del reato di cui all’articolo 572 c.p.anche ai rapporti di convivenza more uxorio1. È purvero che la norma penale non si riferisce specifi-camente ai rapporti di convivenza more uxoriobensì più genericamente ai “rapporti di famiglia”.Ciò nonostante, l’interpretazione estensiva dellanorma non può estendersi oltre ai rapporti diconvivenza more uxorio ai quali la legge civile epenale tende ad estendere taluni effetti civili e

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doversi attribuire a specifiche leggi di settore,quali: la legge 11 febbraio del 2005, il decretolegge n. 35 del 14 marzo 2005 e la legge 18 giugno2009, n. 69. Dalla sua lettura si evince il rilievoassunto dall’obbligo a provvedere, potendosi que-st’ultimo qualificare quale principio avente por-tata e carattere generale all’interno del sistemaamministrativo, sull’assunto che il provvedimen-to espresso - quale determina finale adottata dal-l’amministrazione procedente - debba fornire unaprecisa cognizione delle ragioni2. In aggiunta, èpossibile dedurre anche tutta una serie di conse-guenze che la stessa giurisprudenza ha intesopositivizzare e valorizzare. Da un lato, difatti,viene ad essere consacrato un importantissimocriterio, ovvero quello della temporalizzazionedell’azione pubblica, secondo cui l’attività ammi-nistrativa deve manifestarsi in un arco temporaleben preciso e concludersi con l’adozione di unprovvedimento espresso. Dall’altro, invece, l’ob-bligo a provvedere di cui all’articolo 2 non puòtrovare esternazione nell’adozione di un meroatto di riscontro dovendo la P.A. propendere perl’adozione di una determinazione espressa. Laratio sottesa a tale constatazione trova consacra-zione nella circostanza secondo cui in capo al cit-tadino, quale privato interessato, si rinviene undiritto alla risposta. Detto altrimenti, la soddisfa-zione dell’obbligo a provvedere richiede necessa-riamente che una nota emessa dalla P.A. si tradu-ca in una decisione amministrativa. Dunque,emerge un vera e propria esigenza di sostanzialità,che è andata maggiormente consolidandosi intempi recenti per mano del legislatore mediantel’inserimento, all’interno del tessuto normativo,della legge 190 del 2012. Quest’ultima, notaanche come “Legge anticorruzione della P.A.”,presenta molti pregi, tra i quali, di certo, rileval’integrazione dell’articolo 2 della legge 241/90attuata mediante l’aggiunta di un secondo perio-do al primo comma. Con tale inserimento è statoespressamente sancito che al ricorrere di talunecircostanze l’organo pubblico debba concludere ilprocedimento mediante la redazione di un prov-vedimento redatto in forma semplificata, cheriprenda in toto i caratteri propri della sentenzae/o decisione in forma semplificata attualmentedisciplinata dall’articolo 74 del c.p.a3. Le circo-stanze di cui sopra sono ben delineate nellanorma di cui all’articolo 2: deve trattarsi di ipote-si in cui venga ravvisata la manifesta irricevibilità,inammissibilità, improcedibilità o infondatezzadella domanda. Al sussistere di tali situazionil’amministrazione, in qualità di organo proceden-te, non è necessariamente obbligata all’adozionedi un provvedimento bensì può limitarsi all’ado-zione di una nota esplicativa finalizzata a riscon-

trare l’istanza, comunicando al privato interessa-to che la stessa di per sé non risulta meritevole diuna valutazione nel merito. Dunque, in tal caso, ildiritto alla risposta non si traduce in un provve-dimento bensì in un mero riscontro “semplifica-to”, che comunque ed in ogni caso dà conto del-l’attività istruttoria posta in essere dall’ammini-strazione rispetto all’istanza che il soggetto hapresentato. Altrettanto significativa risulta, infi-ne, essere la norma di cui all’articolo 2 bis, attesoche pone a carico della P.A. il risarcimento deldanno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolo-sa o colposa del termine di conclusione dell’iterprocedimentale. Non sono mancati interventi distampo giurisprudenziale volti a definire mag-giormente il complesso quadro dei presupposti -oggettivi e soggettivi - ritenuti necessari ai finidella responsabilità della P.A. causativa del cd.“danno da ritardo”. Sotto il profilo puramenteoggettivo, la giurisprudenza è ormai concorde nelsostenere che il danno debba essere contra ius,ovvero ingiusto, dovendosi qualificare in terminidi mancato tempestivo soddisfacimento dell’ob-bligo di assolvere adempimenti di matrice pubbli-cistica aventi ad oggetto lo svolgimento delle atti-vità amministrative. Relativamente all’elementodi carattere psicologico, invece, l’articolo 2 bisesige espressamente che l’evento dannoso, inquanto ingiusto, debba essere conseguenza dell’i-nosservanza dolosa o colposa dei tempi di defini-zione del procedimento. Dunque, è facilmentedelineabile il fine che ha animato il legislatorenell’emanazione della normativa in questione: ilrisarcimento dell’evento dannoso - cagionatodalla P.A. a causa della mancata osservanza dolo-sa o colposa dei termini procedurali - deve fon-darsi su un dato obiettivo, ovvero sul fatto che iltempo è un bene della vita, divenendo l’elementotemporale il nesso causale che si frappone tra ilfatto e il pregiudizio subito dal cittadino.Sicché, la giurisprudenza amministrativa si èmostrata incline nel sostenere che la richiesta diaccertamento dell’evento lesivo, scaturente dallaemanazione tardiva di un provvedimento, debbaessere ricondotta nello schema dell’articolo 2043del c.c. Non è ipotizzabile, dunque, una presun-zione del danno da ritardo iuris tantum, dovendo-si ritenere essenziale la prova degli elementi costi-tutivi della responsabilità aquiliana o extracon-trattuale4. In tal senso si sono mossi anche gliorientamenti maggioritari, i quali hanno avutoun preciso intento: allineare il modello dellaresponsabilità contrattuale per la tutela risarcito-ria degli interessi di natura procedimentale di cuialla legge 241/1990 a quello della responsabilitàextracontrattuale ex articolo 2043 c.c. In altri ter-mini, affinché possa ritenersi sussistente la

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assistenza. Il carattere innovativo del principioenunciato dalla sentenza 22915/13 può essereapprezzato all’esito di una valutazione degliaspetti sostanziali della disciplina e della giuri-sprudenza applicativa ed interpretativa del reatoin questione. Il reato disciplinato dall’articolo572 c.p., collocato nell’ambito dei delitti contro lafamiglia, punisce chi maltratta una persona dellafamiglia o comunque convivente. Il fenomenodella famiglia di fatto ha reso necessario un inter-vento del legislatore che con l’articolo 4 dellalegge ottobre 2012 n.172, mutando l’interpreta-zione della norma elaborata dalla giurisprudenza,è intervenuto riformando parzialmente l’articolo572 c.p. così prevedendo che il soggetto passivodel reato non è soltanto una persona della fami-glia bensì “una persona della famiglia o comun-que convivente”. La giurisprudenza di legittimità,già prima della novella, aveva esteso la tutela assi-curata dalla norma penale anche alla famiglia difatto ritenendo che la convivenza more uxorio rea-lizza una serie di relazioni di stima, di affetto e difiducia, che corrispondono pienamente a quelleche caratterizzano la famiglia legittima. La nozio-ne di famiglia proposta dall’interpretazione giuri-sprudenziale, richiamata dalla sentenza n.22915/2013, fa riferimento a ogni unione di per-sone tra le quali, per intime relazioni e consuetu-dini di vita, siano sorti legami di reciproca assi-stenza e protezione, e perciò anche il legame dipuro fatto stabilito tra un uomo e una donna valea costituire una famiglia in questo senso, quandorisulti da una comunanza di vita e di affetti ana-loga a quella che si ha nel matrimonio. Sono daconsiderare persone di famiglia anche i compo-nenti della famiglia di fatto fondata sulla recipro-ca volontà di vivere insieme, di generare figli, diavere beni in comune, di dare vita a un nucleo sta-bile e duraturo2.Appurato che la tutela penale viene assicuratanon solo ai componenti della famiglia fondata sulmatrimonio ma anche ai membri delle unioni difatto, un’ulteriore questione che si pone ai finidella configurabilità del reato in questione è quel-la della necessità o meno del requisito della con-vivenza. Sul punto la sentenza n. 22915/2013 sicaratterizza per aver chiarito che la convivenzarileva fisicamente il rapporto di solidarietà e pro-tezione che lega due o più persone che formanouna unione familiare e, pertanto, l’assunto dialcune pronunce secondo cui per la configurabili-tà del reato di cui all’articolo 572 c.p. non sarebbenecessario il requisito della convivenza o coabita-zione, vale nel caso di separazione consensuale ogiudiziale dei coniugi, perché nonostante la ces-sazione della convivenza, persistono gli obblighigiuridici, sia pure attenuati, di assistenza materia-

le e morale nascenti dal matrimonio, ma non puòvalere, invece, nell’ipotesi della famiglia di fatto,“perché la cessazione della convivenza rendemanifesta l’avvenuta estinzione dell’affectio chereggeva quell’unione, a meno che altri elementirilevino la prosecuzione del rapporto di reciprocaassistenza che costituisce il fondamento volonta-rio della famiglia di fatto”3. È in questa cornice diprincipi delineati dalla sentenza n. 22915/2013che si colloca il punto secondo cui il rapportofamiliare di fatto, in difetto di convivenza, vadesunto dalla messa in atto di un progetto di vitabasato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.Altro elemento importante della sentenza inesame, si pone nell’ambito del dibattito sull’equi-parazione da parte del legislatore penale dellaconvivenza non fondata sul matrimonio allafamiglia legittima e sul riconoscimento giuridicodella convivenza more uxorio. Nella sentenza inoggetto è con molta evidenza affermato che illegislatore, riconosciuto il valore sociale dellaconvivenza come modello idoneo a costituire unadi quelle “formazioni sociali” che l’ordinamentocostituzionale si impegna a riconoscere e garanti-re (articolo 2 Cost.), ha inteso assicurare tutelapenale non solo ai componenti della famiglialegale, ma anche ai membri delle unioni di fattofondate sulla convivenza, ciò porterebbe ad unorientamento che riconosce la convivenza moreuxorio quale categoria determinativa di effetti giu-ridici4. L’interpretazione in tale direzione non tro-verà il consenso di quella parte della dottrina cheavversa ogni equiparazione ritenendo che la qua-lificazione giuridica delle unioni non fondate sulmatrimonio, che indirettamente o indirettamen-te comportino la sostanziale parificazione con lafamiglia definita dall’articolo 29, 1°comma dellaCostituzione, non può essere legittimata sullabase dell’articolo 2 Cost. e giustifica gli interventidel legislatore penale esclusivamente per la realiz-zazione di interessi individuali costituzionalmen-te garantiti, che non hanno fondamento nellaconvivenza bensì solo occasionate dalla conviven-za.

Nota bibliograficaCassazione pen., Sez. III, 5.12.2005 n. 44262.Cassazione civ., Sez. VI, 1.12.2000 n. 12545.Cassazione pen., 29.01.2008, n. 20647.Cassazione pen., 24.01.2007, n. 21239.Cassazione pen., Sez. III, 3.10.1997, n. 208444.Cassazione pen., Sez. II, 26.05.1966, Palombo, n. 101563.

...........................................

1 Cassazione pen., Sez. III, 5.12.2005 n. 44262; Cassazione civ., Sez.VI, 1.12.2000 n. 12545.

2 Cassazione pen., 29.01.2008, n. 20647; Cassazione pen., 24.01.2007,n. 21239.

3 Cassazione pen., Sez. 3, 3.10.1997, n. 208444.4 Cassazione pen., Sez. 2, 26.05.1966, Palombo, n. 101563.

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penali posto che le mere relazioni affettive nonintegrano un rapporto di tipo “familiare” neppu-re nel caso in cui vi siano temporanee condivisio-ni di momenti di vita oppure occasionali pernot-tamenti. Quindi punto essenziale e fondamentaleè che la Corte di Cassazione, con sentenza 2013 n.

22915 pronunciandosi sul reato di maltrattamen-ti contro familiari e conviventi di cui all’articolo572 c.p. statuisce che il rapporto familiare difatto, presupposto del reato, in difetto di convi-venza, va desunto dalla realizzazione di un pro-getto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed

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Corrado Giaquinto,Giustizia e Pace (part.)

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Eliana LibroiaH

Il riordino della disciplina della Difesad’Ufficio tra rivalutazione culturaledell’avvocato e problemi ancora irri-solti

La disciplina della Difesa d’Ufficio costituisceormai da anni un nodo problematico nella legis-lazione processualpenalistica italiana.Basti pensare che già a seguito dell’entrata invigore della legge 6 marzo 2001, n. 601 è stata dapiù parti avvertita l’esigenza di novellare la nor-mativa introdotta, intervenendo soprattutto sullequestioni attinenti alla formazione, alla reperibi-lità ed alla retribuzione dei difensori di ufficio.Il recente d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 62 ha fornitouna risposta soltanto parziale ai profili di critici-tà evidenziati, limitandosi a riordinare la discipli-na vigente esclusivamente sul piano della rivalu-tazione culturale della figura del difensore d’uffi-cio e lasciando inalterate le altre disposizionilegislative volte a regolare la materia de qua. Inparticolare, l’articolo 1 del d.lgs. citato, in confor-mità a quanto sancito dall’articolo 16 della legge31 dicembre 2012, n. 247, ha stabilito un signifi-cativo mutamento per l’elenco dei professionistidisponibili ad assumere la Difesa d’Ufficio.È stata, infatti, prevista l’introduzione di un’uni-ca lista tenuta dal Consiglio Nazionale Forense, ilquale dovrà provvedere a curarne le iscrizioni ed ilperiodico aggiornamento, in luogo dell’elencopresente presso ciascun Consiglio dell’ordine cir-condariale. Altrettanto rilevante è la modificaapportata al nuovo comma 1 bis dell’articolo 29d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ove si subordina l’in-serimento nell’elenco menzionato al possesso daparte dell’avvocato di almeno uno dei tre requisi-ti indicati.La prima delle condizioni normativamente pre-scritte consiste nell’aver partecipato ad un corsodi formazione e di aggiornamento professionaleche deve presentare delle caratteristiche ben pre-cise. Quest’ultimo, infatti, deve essere innanzitut-to organizzato dal Consiglio dell’ordine circonda-riale o da una Camera penale territoriale odall’Unione delle Camere penali, deve essere bien-nale ed avere una durata complessiva di almenonovanta ore ed, infine, deve prevedere il supera-mento di una prova finale.Il secondo requisito, invece, consiste nell’iscrizio-ne all’albo professionale da almeno cinque anni enella comprovata esperienza in materia penaleopportunamente documentata.Sul punto, deve osservarsi che la normativa previ-gente fissava in soli due anni il pregresso periodo

di esercizio della professione in sede penale. Il legislatore, pertanto, ha individuato nel più ele-vato numero di anni richiesto una maggioregaranzia di competenza dell’avvocato nella mate-ria in questione.Infine, terzo ed ultimo requisito alternativamenterichiesto è il conseguimento del titolo di speciali-sta in diritto penale.Allo scopo poi di garantire un efficace controllosulle domande di iscrizione, la competenza sullarichiesta è stata sottratta ai Consigli locali peressere attribuita al Consiglio nazionale forense,previo parere del locale Consiglio dell’ordine, cuiva presentata la domanda corredata da documen-tazione idonea a dimostrare l’effettiva e persisten-te esperienza nel settore penale. La novella legisla-tiva si è preoccupata altresì di assicurare la stabi-lità dell’esercizio della Difesa d’Ufficio, preveden-do che l’avvocato inserito nell’elenco non possarichiederne la cancellazione prima che sianodecorsi due anni dalla sua iscrizione.Per quanto concerne la disciplina transitoria, l’ar-ticolo 2 d.lgs. n. 6/2015 sancisce l’iscrizione auto-matica degli avvocati attualmente inseriti neglielenchi tenuti dai Consigli dell’ordine all’elenconazionale, con onere però di dimostrare, alla sca-denza del periodo di un anno dalla data di entra-ta in vigore del decreto, la presenza dei requisitirichiesti dalla nuova disciplina per il relativomantenimento dell’iscrizione.Ancora, il successivo articolo 3 d.lgs. citato èintervenuto a modificare l’articolo 97, comma 2,c.p.p., prevedendo che il nominativo del difensored’ufficio venga fornito all’autorità procedente dailocali Consigli dell’ordine, mediante ufficio cen-tralizzato costituito presso le Corti d’appello, lequali devono provvedere a predisporre un elencodei professionisti iscritti all’albo che faccianoparte dell’elenco nazionale. È stato altresì precisato che i criteri per la desi-gnazione del difensore siano dettati dal Consiglionazionale sulla base della prossimità alla sede delprocedimento e della reperibilità. A tal proposito, non può prescindersi dall’osser-vare che il riordino in esame non abbia riguarda-to in alcun modo una questione che avrebbemeritato decisamente attenzione, ovverosia ilricorso alle sostituzioni cosiddette “facili” di cuial comma 4 dell’articolo 97 c.p.p., che resta adoggi un problema irrisolto.Il d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 presta, però, il fian-co anche ad altre critiche, concernenti l’assolutamancanza di interventi in materie estremamenterilevanti, quali il meccanismo sanzionatorio daapplicare nelle ipotesi di reiterate assenze deldifensore d’ufficio, il sistema di reperibilità equello di retribuzione.

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Dottrina

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quale misura la legge stessa possa attribuire unaqualche funzione integratrice delle norme penaliad atti del potere esecutivo quali regolamenti,ordini e ordinanze. È in questo contesto che sicollocano le norme penali in bianco1. Con il ter-mine “norma penale in bianco” si indica quellalegge o a quell’atto avente forza e valore di leggeche fa riferimento ad un atto normativo di gradoinferiore per indicare tutte le connotazioni di unfatto che la legge considera penalmente illecitolimitandosi a determinare la sanzione2. Nellenorme penali in bianco mentre la sanzione, con-seguenza giuridica tipica che il legislatore collegaall’infrazione del precetto, è determinata, il pre-cetto, comando o divieto di compiere una dataazione o omissione, è formulata genericamente,dovendo essere formulato da una fonte normati-va diversa dalla legge quale il regolamento, ilprovvedimento o l’atto amministrativo3. Quindinelle norme penali in bianco il precetto è posto intutto o in parte da una norma di fonte inferiorealla legge. La legge lascia in bianco il contenutodel precetto che prende forma solo ad opera diuna fonte sub-legislativa. Con questo viene inrilievo il problema dei limiti in cui fonti diversedalla legge formale possono concorrere a descri-vere il precetto penale, ne consegue secondo unmodello di riserva tendenzialmente assoluto, cheè costituzionalmente illegittima una norma il cuiprecetto lasciato in bianco dalla legge venga postoda un atto generale e astratto del potere esecutivo,a meno che l’apporto di quest’ultimo abbia uncarattere puramente tecnico. È costituzionalmen-te legittima una norma che sanzioni l’inottempe-ranza di provvedimenti amministrativi individua-li e concreti, purché la norma di fonte legislativaindividui con precisione i provvedimenti di cuireprimere l’inosservanza4. Scopo del lavoro è unaanalisi della giurisprudenza costituzionale inmateria di norme penali in bianco che mette inrisalto i problemi posti da tali norme in ambitocostituzionale, in particolare rispetto alla riservadi legge posto dall’articolo 25 2°co. Cost. Ci siattiene ad una prospettiva che mostri come i prin-cipi costituzionali abbiano operato nella giuri-sprudenza della Corte. Dopo gli anni Novantanon si sono avute decisioni in merito a tali norme,l’esigenza si è avuta in seguito al ruolo significati-vo che il legislatore ha attribuito alle ordinanzeurgenti dei sindaci5. L’inottemperanza a tali ordi-nanze nei casi di grave pericolo per la sicurezzaurbana e incolumità pubblica, può costituirereato in alcuni casi in relazione all’articolo 650c.p. È ovvio che il contenuto di tali ordinanze èstabilito dal sindaco non dal legislatore. La Cortenon ha mai ritenuto necessario affrontare alcunedelle questioni connesse alle norme penali in

bianco6. Da alcuni obiter dicta sembra possibilesolo ricavare che sono state considerate normepenali in bianco quelle che contengono un pre-cetto penale non completo ed individuato attra-verso il rinvio ad un’altra norma in funzione7. Inquesto caso la riserva di legge in materia penale èintesa con un’accezione di tipo sostanziale8,secondo tale eccezione solo i rappresentantidemocraticamente eletti a livello nazionale e chesi siedono in Parlamento possono, attraverso unprocedimento legislativo pubblico, effettuaredelle scelte di politica criminale, infatti, una dellefunzioni dell’articolo 25 2°co. Cost. è quella digarantire che le scelte di politica criminale corri-spondono alla volontà dei rappresentanti dei cit-tadini, risultante da una decisione presa a mag-gioranza ed in seguito ad un confronto pubblicocon le minoranze. Altra garanzia importante cheritroviamo nell’articolo 25 2°co. Cost. è quella diconsentire ai cittadini di conoscere quali sono icomportamenti soggetti a pena, espressione ditale garanzia è il principio di precisione9, secondocui la norma deve essere chiara e precisa tale daconsentire ai cittadini di effettuare una distinzio-ne tra lecito ed illecito con lo scopo di non lascia-re spazio per l’interpretazione dei giudici. Oltreche alla riserva di legge le norme penali in biancomettono in discussione anche il principio dideterminatezza, in relazione a tal principio vaosservato che la tecnica legislativa con cui si sepa-ra in tutto o in parte il precetto dalla sanzionepone qualche problema, infatti, il rinvio dellanorma contenente la sanzione penale ad un’altralegge rende meno agevole l’individuazione delprecetto penale10. Bisogna precisare che le leggipenali che rinviano a fonti di pari rango, potreb-bero non superare il vaglio di costituzionalità,qualora per un cattivo uso del rinvio, il precettopenale risulti oscuro e si presti ad interpretazionicreative. Se ad esempio la fonte richiamata èdiversa dalla legge ed è un provvedimento di pub-blica amministrazione ci saranno ulteriori pro-blematiche. Si potrebbe sostenere che le fonti nonlegislative integratrici possono concorrere a ren-dere più preciso o meno un precetto penale.Dunque una legge completata in modo chiaro daun regolamento potrebbe risultare idonea adorientare il cittadino, in questo caso se si prescin-de dall’eccezione sostanziale di riserva di leggesarebbe ammissibile anche un ruolo di integra-zione del precetto da parte di fonti non legislati-ve. Anche se tale tesi non è condivisibile poichénon è rispettato l’aspetto sostanziale della riservain materia penale, la Corte ha sottolineato l’utili-tà di fonti di rango non legislativo che integranoil precetto penale, in quanto capaci di circoscrive-re lo spazio lasciato dalla legge per la libera inter-

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Per quanto concerne il primo dei profili menzio-nati, sarebbe stato opportuno qualificare tutti icasi di assenza ingiustificata come un illecitodisciplinare, sanzionato con l’estromissione dal-l’elenco dei difensori d’ufficio e l’impossibilità diriassumere la difesa per quello di fiducia.Ciò, però, non è avvenuto né tantomeno è statoinserito alcun riferimento alla delicata questionenel nuovo codice deontologico3, sebbene la nuovalegge sull’ordinamento professionale4 abbia chia-rito che il potere di autoregolamentazione dell’as-sociazione svolge una funzione integrativa delprecetto legislativo. In particolare, non si com-prende la ragione per cui una tematica di unasimile importanza continui a non essere regolatain un’apposita disposizione né mediante l’appli-cazione analogica della disciplina dettata dall’ar-ticolo 32 del codice deontologico per le ipotesi dirinuncia al mandato. Passando poi ad approfon-dire la questione relativa al sistema di reperibilità,è ormai pacifico che l’obbligo per i difensori d’uf-ficio inseriti nei turni giornalieri ad essere reperi-bili per l’intera giornata, secondo quanto previstodall’articolo 29, comma 7, disp. att. c.p.p., sia deltutto inadeguato perché non in grado di evitare oquantomeno limitare il fenomeno dell’irreperibi-lità. Va da sé che quest’ultimo sia particolarmen-te significativo quando debba procedersi allasostituzione in dibattimento o, comunque, intutte quelle situazioni in cui la presenza necessa-ria del difensore d’ufficio è richiesta nell’imme-diatezza della comunicazione. Qualora, invece,alla designazione provveda il giudice, questi puòdesignare come sostituto ex articolo 102 c.p.p. unaltro difensore immediatamente reperibile, per ilquale non è prevista la concessione del termine adifesa. Appare allora evidente che l’intervento diun difensore, che può dirsi concretamente desi-gnato sul campo, costituisce unicamente la rispo-sta ad un’esigenza di carattere formale, restandoinefficace nella prospettiva di maggiore interesse,ovverosia quella dell’effettività della difesa5.Infine, il legislatore si è astenuto da qualsiasiintervento anche relativamente al meccanismo direcupero del credito sorto in dipendenza del rap-porto di prestazione d’opera professionale. Ilsistema vigente prevede che sia il difensore d’uffi-cio ad attivare le azioni finalizzate a ricevere ilpagamento del credito professionale. Soltanto aseguito dell’infruttuoso tentativo di conseguirel’adempimento dell’obbligazione gravante sul-l’imputato, sorge in via sussidiaria la responsabi-lità dello Stato per il pagamento delle spese e del-l’onorario. In relazione a tale punto la novellalegislativa avrebbe dovuto fornire soluzioneall’oggettiva situazione di difficoltà in cui si trovail difensore d’ufficio nelle frequenti ipotesi in cui

non sia possibile accertare l’irrecuperabilità deldebitore obbligato perché, a titolo esemplificati-vo, è necessario produrre il decreto ingiuntivonotificato all’ultima residenza o domicilio notodi un cittadino straniero oppure perché si produ-ca verbale di pignoramento negativo o ancora siverifichi l’impossibilità di effettuarlo.Alla luce delle considerazioni che precedono, nonpuò non osservarsi che il legislatore, sebbene siaintervenuto su un aspetto particolarmente meri-tevole di attenzione, quale la formazione profes-sionale del difensore d’ufficio, non abbia sicura-mente provveduto ad un effettivo e quanto piùorganico possibile riordino della disciplina vigen-te, come invece si sarebbe dovuto aspettare dallarubrica della legge in commento.Si rende, pertanto, necessario un nuovo e tempe-stivo intervento di modifica della normativa inmateria di Difesa d’Ufficio nella prospettiva di unreale superamento delle discrasie evidenziate e diun efficace completamento delle lacune esistenti............................................1 La legge 6 marzo 2001, n. 60, recante “Disposizioni in materia di

Difesa d’Ufficio”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67del 21 marzo 2001.

2 Il d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6, recante il “Riordino della disciplinadella Difesa d’Ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicem-bre 2012, n. 247”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29del 5 febbraio 2015.

3 Il nuovo codice deontologico è stato approvato dal Consiglio nazio-nale forense il 31 gennaio 2014 ed è entrato in vigore il 15 dicembre2014.

4 Il riferimento è alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la“Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”, pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013.

5 Sul punto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in alcune storichesentenze (9 aprile 1984, Goddi c. Italia; 21 aprile 1998, Daud c.Portogallo) ha chiarito che il diritto ad una Difesa d’Ufficio effetti-va si può ritenere soddisfatto solo qualora al difensore sia concessoun termine a difesa congruo, tale, cioè, da consentirgli di preparareuna difesa adeguata. In caso contrario, la Corte ha riconosciuto laviolazione del diritto di difesa tutte le volte in cui l’autorità giudi-ziaria non abbia disposto un rinvio o una sospensione dopo lanomina del difensore in udienza.

Angelo MondelliH

Norme penali in bianco

Il problema delle norme penali in bianco nascedalla controversa interpretazione delle disposi-zioni che prevedono nel nostro ordinamento ilprincipio di legalità, di riserva di legge nonché ilprincipio della determinatezza. Nei suindicatiprincipi oltre ad esser tutelati i diritti e le libertàdei cittadini viene garantita la separazione deipoteri nello Stato, prevedendo, in particolarmodo per quanto concerne la riserva di legge, cheil potere esecutivo non possa interferire con ilpotere legislativo, al quale è riservata la possibili-tà di disporre in materia penale. È solo la legge astatuire in materia penale e ci si chiede se e in

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definiti a livello interno. Il rinvio non deve esserenecessariamente fisso ma può anche essere mobi-le. Altre possibili interazioni tra diritto comunita-rio e norme comunitarie incomplete possonoderivare dalla sostituzione di regolamenti o diret-tive self executing alle fonti secondarie interneoriginariamente integratrici di norme penali20.Con ciò si osserva che la norma interna integra-trice di rango sub-legislativo sostituita, dovrebbelimitarsi ad un apporto tecnico. Per comprenderei vari problemi posti dal rinvio a norme comuni-tarie da parte di leggi penali bisogna partire da unesempio, un caso importante è quello del rinvioanche per elementi essenziali del precetto operatodalla legge 150/92, questa legge punisce alcunedelle condotte commesse in violazione delRegolamento, inoltre, all’articolo 3 bis è previstal’applicazione di sanzioni penali in caso di certifi-cati o licenze false, comunicazione di informazio-ni per acquisire una licenza. Si tratta di normepenali in bianco in quanto il precetto penale èriempito in tutto o in parte da un regolamentocomunitario21. In tale contesto bisognerebbe valu-tare se il rinvio al Regolamento comunitario338/97 dovrebbe essere fisso o mobile, nellaprima ipotesi il rinvio dovrebbe ritenersi effettua-to al Regolamento del ‘96 e successive modifica-zioni intervenute fino all’approvazione dellalegge penale, nella seconda ipotesi il rinvioandrebbe inteso a tutte le modificazioni del rego-lamento richiamate. Si potrebbe obiettare chenon è sempre possibile separare la norma penaledalle altre competenze dell’Unione, poiché puòessere necessario per l’Unione tutelare interessicomunitari attraverso la sanzione penale. Il casodella norma interna che rinvia al diritto comuni-tario può presentare tratti diversi, poiché non èl’Unione che attrae nelle sue competenze la mate-ria penale, in quanto la pena è necessaria per tute-lare interessi comunitari, ma è la norma internache affida al diritto comunitario il compito diporre un precetto penale. Bisogna ricordare chequi la norma che attribuisce implicitamenteall’Unione la facoltà di operare la scelta di politi-ca criminale non è una norma comunitaria mauna legge interna. Valorizzando il significato diriserva di legge in materia penale si giunge asostenere che le norme interne che rinviano inmodo mobile al diritto comunitario violano lariserva di legge in materia penale senza, per que-sto, ammettere che nessuna norma possa fareingresso nell’ordinamento interno. La Corte hariconosciuto che attraverso la riserva di leggeviene assicurata la garanzia del controllo di costi-tuzionalità su tutte le norme che prevedono reatie pene22, con ciò non si intende che il controllosulla costituzionalità delle leggi sia più garantista

del controllo diffuso, pare, che per ragioni diuguaglianza, nella materia penale sussiste unapeculiare esigenza che le decisioni di incostituzio-nalità abbiano effetti erga omnes23. Inoltre percomprendere il venir meno del sindacato di costi-tuzionalità sulle norme penali bisogna prenderein esame la sentenza 73/68 che rimane un casounico nella giurisprudenza costituzionale, qui laCorte ha eluso il controllo di costituzionalitàsulla fonte regolamentare integratrice. La Corteha dichiarato non fondata la questione sollevatanella legge oltre con riferimento all’articolo 25 earticoli 2, 13, 16 e 41 Cost. perché la norma pena-le censurata era contenuta non in tale legge manel regolamento, è stata dichiarata inammissibilepoiché si trattava di una fonte anteriore allaCostituzione, precisamente la Corte ha sostenutole questioni sollevate sulle norme di legge nonrilevanti, poiché l’illegittimità sopravvenuta dallanorma penale non avrebbe potuto retroagire almomento precedente alla entrata in vigore dellaCostituzione il cui regolamento è stato emanato.Dunque una dichiarazione di incostituzionalitàdi una legge penale non avrebbe potuto inciderenei giudizi a quibus, conservando il regolamento lasua validità in quanto conforme alla legge altempo della sua adozione.

Nota bibliograficaConcorso nel reato e concorso di persone nel reato, Riccardo Mazzon,Cedam 2011.Diritto Penale Parte generale, F. Palazzo.Diritto Penale Parte generale, Giorgio Marinucci-Emilio Dolcini.Diritto Penale Parte generale, Giorgio Marinucci-Emilio Dolcini.Articolo 54 4°co. T.U. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali.Sentenza 199/93 sul reato di esercizio abusivo della professione.Decisioni n. 213/2000, 475/88 e 199/93 Corte Costituzionale.Corte Costituzionale sentenza 364/88.Sentenza 333/91; sentenza 36/64 in tema di stupefacenti.Sentenza 132/86.Sentenza 282/90.

...........................................

1 Concorso nel reato e concorso di persone nel reato, RiccardoMazzon, Cedam 2011.

2 Diritto Penale Parte generale F.Palazzo.3 Diritto Penale Parte generale, Giorgio Marinucci-Emilio Dolcini.4 Diritto Penale Parte generale,Giorgio Marinucci-Emilio Dolcini.5 Articolo 54 4°co. T.U. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali.6 È affermato nella sentenza 199/93 sul reato di esercizio abusivo

della professione.7 Decisioni n. 213/2000, 475/88 e 199/93 in cui la Corte decide sulla

questione di legittimità costituzionale sollevata su una legge regio-nale della Valle D’Aosta che rinvia alla sanzione penale prevista dal-l’articolo 734 c.p., in questa decisione la Corte afferma che l’artico-lo 734 c.p. è una norma penale in bianco non solo in quanto la suaapplicazione richiede un atto dell’Autorità che abbia dichiarato labellezza di un luogo in quanto il suo contenuto precettivo si integracon le disposizioni che stabiliscono la speciale protezione delle bel-lezze naturali.

8 Sulla svalutazione di riserva di legge L. Carlassare, la riserva di leggecome limite alla decretazione d’urgenza, Napoli 2005.

9 Secondo questo principio la legge penale deve essere chiara e preci-sa, non potendo essere lasciato al giudice alcuno spazio che esulidalle ordinarie operazioni di interpretazione, Diritto Penale Partegenerale, Giorgio Marinucci-Emilio Dolcini.

31 dottrina agosto 2015

pretazione del giudice11. Anche se esiste un colle-gamento tra determinatezza, riserva di legge enorma penale in bianco, la nostra attenzione saràrivolta ai problemi posti dalle norme penali inbianco con riferimento alla riserva di legge.Infatti, la garanzia della riserva di legge è posta indiscussione dal rinvio ad altri atti siano essi gene-rali o astratti o individuali o concreti. Il rinviocostituisce un elemento distintivo delle normepenali in bianco all’interno di un ampio genere dinorme. La Corte non si è pronunciata in modonetto rispetto alla compatibilità di norme penaliil cui precetto è determinato da fonti secondariecon riserva di legge in materia penale, ha ricono-sciuto nella sentenza 132/86 che le norme penaliin bianco non devono essere incostituzionali inquanto tali12. Esistono due categorie di normepenali in bianco:1. La categoria di norma che rinviano a fontisecondarie la specificazione di dettagli tecnicirelativi ad elementi normativi della fattispecie. Inquesto caso il rinvio ad atti dell’esecutivo costi-tuisce violazione dell’articolo 25 2°co. Cost., que-sto se il contenuto dell’illecito è definito in modopreciso dalla legge e se all’esecutivo è lasciato ilcompito di dare indicazioni particolareggiate,soprattutto tecniche, che non possono esseredeterminate in anticipo per legge, un esempio è ilcaso degli elenchi delle sostanze stupefacenti13.2. Sono le norme penali che assumono una fun-zione definita dalla Corte latu sensu sanzionatoriadi regolamenti dell’esecutivo o di provvedimentiamministrativi, queste ne puniscono l’osservanzasul modello dell’articolo 650 c.p.14. La riserva di legge è in questo caso rispettata pur-ché una fonte di rango primario statale indichi inmodo specifico: i presupposti, il contenuto e ilimiti del provvedimento amministrativo, ossiarispetti il principio di legalità in senso sostanzia-le. Quindi nel caso della norma penale che rinviaalla fonte subordinata per specificare gli elementidel precetto, la Corte esige che il contenuto del-l’illecito sia indicato in modo preciso dalla leggepenale e che l’apparato della fonte integratrice siatecnico, nell’altro la Corte sposta il giudizio dellanorma contenente la sanzione penale alla leggeche deve conferire la base legale specifica al prov-vedimento amministrativo la cui inosservanza èpunita15. In alcune occasioni anche se ci si trova difronte a norme appartenenti al secondo gruppo laCorte applica entrambi gli schemi di giudizio everifica che il precetto contenuto nella legge siacompleto. Uno dei punti importanti è quello dellalegge penale che rinvia a provvedimenti ammini-strativi o regolamenti per specificare i tipici ele-menti del fatto incriminato. La distinzione trarinvii limitati e dettagli tecnici e rinvii per ele-

menti essenziali sono alla base delle decisionidella Corte. La prima è la sentenza 36/64, poiripresa dalla legge 9/72 in tema di stupefacenti,tali decisioni trovano conferma nella sentenza61/6916. Con la sentenza 113/72 giungono allaCorte importanti precisazioni che attenuano ilrigore dell’interpretazione della riserva di legge,qui il giudice fa alcune considerazioni in merito acosa debba intendersi per rinvio in senso tecnicoe sul significato di precetto penale. La Corte affer-ma che il precetto penale si esaurisce nel genericoordine di obbedienza, e che la riserva di leggeobbliga il legislatore solo ad indicare la condottavietata e l’oggetto materiale del reato. Con questedue affermazioni la Corte rende ampia la nozionedi rinvio a carattere tecnico e svuota la concezio-ne di riserva di legge in materia assoluta avvici-nandola ad una riserva relativa. Di fondamentaleimportanza sono le considerazioni relative all’isti-tuto del rinvio operato dalla legge penale che ètipico delle norme penali in bianco. Può dirsi checon il rinvio sia mobile che fisso la legge penaleabilita un’altra norma ad integrare la disciplina inessa contenuta17. Il rinvio può essere:- 1. Mobile: quando ad essere richiamata è unafonte normativa per sua natura inesauribile chepuò andare incontro ad abrogazioni o modifiche.- 2. Fisso: ha per oggetto un testo normativo conun preciso contenuto ed implica il recepimentodel testo storico vigente al momento dell’approva-zione della legge che contiene il rinvio conosciutointeramente e fatto proprio dal Parlamento.Analizzando la riserva di legge intesa nel suoaspetto negativo si farebbe riferimento ad un rin-vio fisso. La soluzione non è così semplice, signi-ficativa è la sentenza 282/90 che aveva ad oggettoproprio una norma penale contenente un rinviofisso ad una fonte secondaria per l’individuazionedi soggetti attivi nel reato18. In tale decisione vienerilevato che un rinvio rigido ad una norma secon-daria soddisfi solo apparentemente il dettato del-l’articolo 25 Cost. La Corte avrebbe potuto ritene-re legittimo il rinvio in questione ammettendoche l’atto di rango secondario fosse diventatoparte di essa. La legge penale interna non può rin-viare ad una fonte comunitaria da adottare suc-cessivamente alla sua approvazione19, questaimpossibilità di un rinvio è suscettibile di sinte-tizzazione, cioè dato che non vi è subordinazionedelle istituzioni comunitarie rispetto al legislato-re nazionale, gli organi comunitari non sonotenuti ad eseguire le direttive contenute nellenorme penali adottando norme integratrici.Inoltre data l’incompetenza dell’Unione in mate-ria penale il legislatore statale non può affidare adorgani comunitari il compito di integrare il con-tenuto di una norma penale secondo criteri pre-

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da due a venti milioni delle vecchie lire. La normade qua è stata successivamente modificata pereffetto dell’articolo 1, d.lgs. 11 aprile 2001, n. 621,ai sensi del quale allorché fosse ravvisabile la com-missione di questo reato proprio, giacché realiz-zabile soltanto da soggetti qualificati, scilicet, gliamministratori, i direttori generali, i dirigentipreposti alla redazione dei documenti contabilisocietari, i sindaci e i liquidatori, avrebbe trovatoapplicazione la sanzione dell’arresto sino a dueanni. Nello specifico, la summenzionata disposi-zione normativa può altresì farsi rientrare nell’al-veo dei reati di condotta attiva od omissiva.Al riguardo, la condotta è attiva qualora ci si rife-risca a fatti materiali falsi, i quali possono ancheessere oggetto di valutazioni per le quali è previstauna soglia di rilevanza.Au contraire, circa la seconda species, la condotta èomissiva qualora abbia ad oggetto le informazio-ni la cui comunicazione è imposta dalla legge.Oltre a ciò, non va sottaciuto come il d.lgs. 11aprile 2001, n. 61 abbia determinato quale ulte-riore effetto l’introduzione dell’articolo 26222 c.c.,nel quale si prendeva in considerazione l’ipotesi,non affatto infrequente, di false comunicazionisociali in danno della società, dei soci o dei credi-tori punite con la reclusione da sei mesi a quattroanni a seconda che fossero state coinvolte societàquotate o meno. Conseguentemente, è palesecome anche in tale ambito fosse dato riscontrareun reato di condotta.Il breve excursus normativo ci permette, allora, diporre in risalto come il Ddl C. 3008, presentato il15 marzo 2013 dall’allora Senatore Pietro Grasso,disponga per entrambi i reati di pericolo di cuiagli articoli 2621 e 2622 c.c. un sensibile muta-mento della cornice edittale.Infatti, ex articolo 2621 c.c. è previsto quale trat-tamento sanzionatorio la reclusione da uno a cin-que anni, mentre ai sensi dell’articolo 2622 c.c. illegislatore nazionale ha stabilito la reclusioneda tre a otto anni.Per di più, va osservato come per ambedue le fat-tispecie possano rinvenirsi differenze relativeall’esposizione del falso che meritano di esseresegnalate. In particolare, dalla lettura dell’articolo2621 c.c. può desumersi come l’esposizionedel falso debba manifestarsi nell’ambito dellerelazioni o delle altre comunicazioni sociali diret-te ai soci o al pubblico previste dalla legge,mediante le quali i soggetti qualificati consape-volmente rendono noto od omettono fatti mate-riali rilevanti circa la situazione economica, patri-moniale o finanziaria della società o del gruppo alquale la stessa appartiene, inducendo i soggettiterzi in errore.Circa quanto fissato nell’articolo 2622 c.c. l’ipote-

si per la quale il legislatore ha voluto agire al finedi ampliare l’ambito operativo della fattispecie adogni falsa comunicazione non trova giustificazio-ne alcuna in ragione del presupposto della mate-rialità richiesta.Così come accennato all’inizio della presenteindagine, il Ddl C. 3008 impone di approfondireanche le novellate disposizioni normative dettatedagli articoli 2621 bis e 2621 ter.Nello specifico, l’articolo 2621 bis c.c. prevede che:“Salvo che costituiscano più grave reato, si appli-ca la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se ifatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità,tenuto conto della natura e delle dimensioni dellasocietà e delle modalità o degli effetti della con-dotta. Salvo che costituiscano più grave reato, siapplica la stessa pena di cui al comma precedentequando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardanosocietà che non superano i limiti indicati dalsecondo comma dell’articolo13 R.D. 16 marzo1942, n. 2674. In tale caso, il delitto è procedibile aquerela della società, dei soci, dei creditori o deglialtri destinatari della comunicazione sociale”.Dalla lettura della norma in commento si evince,quindi, una diversità di trattamento sanzionato-rio a seconda che i fatti incriminati siano staticommessi dalle medie imprese, ai sensi del primocomma, oppure dalle piccole imprese ex articolo2621 bis, comma 2, c.c.Inoltre, non va sottaciuto che l’articolo 2621 bis,comma 1, c.c. determina l’emergere di quaestionessia inerenti i rapporti con la cosiddetta circostan-za attenuante di cui all’articolo 26405 c.c. sia rela-tive ad una sostanziale indeterminatezzadella previsione.Limitatamente al secondo comma di cui all’arti-colo 2621 bis c.c. scaturiscono perplessità circa laperseguibilità a querela, che non solo implicanoquale effetto negativo le stesse problematicitàprodotte dalla precedente versione dell’articolo2622, comma 16, c.c., ma anche una deformazionedella fattispecie tipizzata dall’articolo 2621 c.c.,giacché quest’ultimo da reato di condotta finisceper tramutarsi in un reato di danno all’internodel quale i soggetti passivi sono identificabilinei titolari del diritto di querela.A questo punto della presente trattazione non sipuò prescindere dall’esaminare altresì l’articolo2621 ter c.c., secondo cui: “Ai fini della non puni-bilità per particolare tenuità del fatto, di cuiall’articolo 131 bis7 c.p., il giudice valuta, in modoprevalente, l’entità dell’eventuale danno cagiona-to alla società, ai soci o ai creditori conseguente aifatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis”.In proposito, si rilevano difficoltà nel coordinareil dettato di cui all’articolo 131 bis c.p. con quan-to sancito dall’articolo 2621 ter c.c., in considera-

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10 Sulla riconoscibilità del precetto penale Corte Costituzionale sen-tenza 364/88.

11 Sentenza 333/91 e sentenza 36/64 in tema di stupefacenti.12 Sentenza 132/86.13 Vedi decisioni in materia di stupefacenti la 36/64, 9/72 e la 333/9114 La Corte non distingue l’ipotesi della norma che punisce la viola-

zione di un regolamento generale o astratto dall’ipotesi di unanorma che punisce la violazione di un provvedimento concreto eindividuale, vedi sentenza 58/75. La Corte ha distinto le due ipote-si a proposito dell’articolo 650 c.p. ed applica questa norma solo nelsecondo caso.

15 Nella sentenza 282/90, viene introdotta una nuova ipotesi di inte-grazione di una norma penale da parte di una fonte secondaria cheè intermediaria tra le due prima dette, la legge penale rinvia ad unatto di rango secondario per la specificazione di un elemento delprecetto, ovvero il soggetto attivo del reato proprio, destinatariodell’obbligo imposto da una norma penale, al contrario l’obbligosanzionatorio penalmente è rivolto ai soggetti indicati nell’attosecondario, dunque la condotta penalmente rilevante è destinata ademergere solo in connessione ai contenuti specifici del decretoministeriale.

16 In queste sentenze la Corte mette in luce la maggiore certezza chederiva dal rinvio ad un atto dell’esecutivo, in assenza del quale gliaccertamenti tecnici sono demandati alle valutazioni disposte voltaper volta dai giudici.

17 Sull’Istituto del rinvio G.U. Rescigno, l’atto normativo, Bologna2003.

18 Tale sentenza supera l’opposta posizione assunta dalla Corte consentenza 84/79 in tema di norme di polizia ferroviaria, in cui siafferma che comminando sanzioni penali per la violazione dinorme previgenti ne ha recepito il contenuto precettivo.

19 C. Sotis, il diritto senza codice 216 ss che segnala la inopportunitàdi parlare a proposito della norma interna come di una normapenale in bianco.

20 C. Sotis, il diritto senza codice 219 ss.21 G. Votta fa notare che l’articolo 3 bis è del tutto una norma penale

in bianco per la parte precettiva ed anche per la parte relativa allasanzione, in caso contrario si è espressa la Cassazione Sezione III n.3088/98 valorizzando il fatto che il regolamento comunitariorichiamato ha dato attuazione ad una convenzione internazionaleratificata con legge che conteneva gli elenchi delle specie protette.

22 Tale garanzia è stata attuata dalla Corte con sentenza 487/89 quan-do viene testimoniato che la Corte ha superato la fiducia nella legge,tale superamento è testimoniato in previsione di eventuali abusi dellegislatore e dai controlli costituzionali sulle leggi.

23 Vedi sentenza 487/89 del cons. In diritto.

Gaetano RiccioH

I reati di falso in bilancio nel DdlAnticorruzione: un’analisi comparatadella nuova disciplina

Riformare il Paese. Questo è il diktat imposto dalpremier Matteo Renzi. Se tali modifiche contri-buiscano effettivamente al benessere del belpaeseè un tema su cui ci si potrà soffermare soltantofra qualche mese al fine di appurare effettivamen-te la presenza di vantaggi o svantaggi derivantidalle attuali manovre legislative.Ad ogni modo, l’ultimo recentissimo interventonormativo ha interessato i delitti contro la pub-blica amministrazione, di associazionedi tipo mafioso e di falso in bilancio. In particolare, il progetto di legge C. 3008, meglionoto, agli esperti del settore e non, sotto la deno-minazione “Ddl Anticorruzione”, è stato appro-vato definitivamente il 21 maggio 2015 con 280voti favorevoli, 53 contrari ed 11 astenuti.Nel dettaglio, il modus operandi del legislatorenazionale è consistito nel novellare gli articoli2621 ss. c.c., aventi ad oggetto i reati di falsecomunicazioni sociali, nonché nell’immettere neltessuto codicistico gli articoli 2621 bis e 2621 ter,rubricati rispettivamente “Fatti di lieve entità” e“Non punibilità per particolare tenuità”. Procedendo con ordine, giova rammentare comeinizialmente l’articolo 2621 c.c. qualificasse il cri-men concernente le false comunicazioni socia-li quale reato di pericolo sanzionato con la penadella reclusione da uno a cinque anni e la multa

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Il Ritratto:arringa in difesa del beccamortoMorgante chiamato in giudizio dalpittore Don Galeazzo. Tratto daLe Muse in Tribunale ossia Allegazioni Poetiche Scherzevolidi Michele Zezza (1780-1867)a cura di Gianluca Granato

Michele Zezza (1780-1867), letterato napoletanodi origine aristocratica, pubblicò alcuni PoemettiGalanti (Napoli, Tip. Del Monitore, 1814) e inseguito, raccolte in cinque volumetti, le sue OperePoetiche (Napoli, Tip. Della Società Filomatica,1818); dotato di un certo gusto satirico e di unabuona padronanza della lingua natìa, composediverse farse dialettali; tradusse in napoletano il 5Maggio di Alessandro Manzoni ed in vernacolo lefavole di Fedro; buon conoscitore del teatro comi-co francese del seicento, ma anche di quello sette-centesco, fu affascinato, sopra tutto, dall’opera diMoliere; si propose, infatti di donare ai personag-gi del drammaturgo ultramontano la facoltà diesprimersi nella scintillante parlata del vulcanicoPulcinella. Nel 1833 pubblicò in Napoli nella Tipografiadella Società Filomatica.Il Ritratto è la settima delle nove “allegazioni”: Dovendo un becchino sposare la figlia di unsarto, voleva regalarle il proprio ritratto. Ne parlòad un pessimo pittore della plebe, il quale lo servìa norma della sua abilità. Il becchino nel veder ilsuo volto cosi deforme sulla tela, suppose esserestato schernito dal pittore, ed acceso di sdegnoridusse la dipinta immagine in minutissimi pezzi.Il pittore ricorse pel pagamento; e’l becchino siraccomandò ‘ad un forense suo compare, il quale,volgendo l’affare in ridicolo aspetto, compose taleallegazione.

Presidente, ministri, cancellieri,Regio procurator, regii avvocati, Petulanti scrivani, avidi uscieri,Uditor ficca-nasi e sfaccendati,

Se ben volete i detti miei comprendere,D’ uopo è gli orecchi come i ciuchi tendere.

Io nel mio perorar sono sincero,E al gran dover di verità non manco:

Il bianco è bianco, e nol dirò mai nero,Il nero è nero, e nol dirò mai bianco;

E i rei sofisti, ad ingannar sì dotti,Chiamo giocolator di bussolotti.

E’ tra questi (non già per maldicenza,Ma lo dico per retta intenzione)

Un tal pittor che avendo residenzaDella Rua Catalana* in un cantone,

Nominare si fa Don Galeazzo,Ma chiamar si dovria Mastro Scopazzo.

Se de’ pittori consistesse il meritoSolo in prontezza e agilità di mano,Egli al certo terrebbe nel preterito

Bonarroti, Corregio e Tiziano;Poiché in un giorno pingerebbe tutta,Come Omero cantò, Troja distrutta.

A tal pittor si presentò MorganteCapo-becchino (quattro mesi or sono)

Ordinandogli a far vivo e parlanteIl suo ritratto, per recarlo in dono

agosto 2015

zione del fatto che la prima disposizione norma-tiva citata inerisce i cosiddetti reati bagatellari,mentre la seconda non può non assumere qualeparametro di riferimento i fatti materiali rilevan-ti. In particolare, le perplessità vanno acuendosiallorquando si sposti l’attenzione sulle modalitàdi valutazione del danno, nel senso che non è pos-sibile esprimere alcuna risposta certa se quest’ul-timo debba essere misurato in termini assoluti opercentuali. In merito, per completezza va rileva-to che, qualora si ravvisi l’esigenza di procedere aduna valutazione in termini percentuali, è ipotiz-zabile il ripristino delle passate soglie dinon punibilità.È incomprensibile, altresì, la ragione per la qualel’articolo 2621 ter, diversamente da quanto statui-to ex articolo 2621 bis, comma 2, c.c. estromettadal diritto alla proposizione della querela“gli altri destinatari della comunicazione sociale”,generando così un inutile ritorno al previgentedettato di cui all’articolo 2622 c.c. Per concludere,traendo le fila del discorso va rilevato come, anco-ra una volta, sarà la giurisprudenza ad essere one-rata dell’ingrato compito di fornire un’interpreta-zione circa le norme esaminate in modo da assi-curare una maggiore certezza del diritto ed elimi-nare i dubbi manifestatesi in tale materia............................................

1 Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante la “Disciplina degli illecitipenali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a normadell’articolo 11 legge 3 ottobre 2001, n. 366”, è stato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002.

2 Successivamente la citata disposizione normativa è stata modifica-ta per effetto dell’articolo 30, legge 28 dicembre 2005, n. 262. Talelegge, rubricata “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disci-plina dei mercati finanziari”, è stata pubblicata nella GazzettaUfficiale del 28 dicembre 2005, n. 301.

3 Nell’articolo 1, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, versione invigore dal 1° gennaio 2008, si sancisce che: “Non sono soggetti alledisposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli impren-ditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso con-giunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antece-denti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio del-l’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammonta-re complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) averrealizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti ladata di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivitàse di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo

annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammonta-re di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecento-mila”.

4 Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, denominato “Disciplina del falli-mento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controlla-ta e della liquidazione coatta amministrativa”, è stato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942.

5 Com’è noto, l’articolo 2640 c.c. prevede che: “Se i fatti previsti comereato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di partico-lare tenuità la pena è diminuita”.

6 Il testo previgente dell’articolo 2622, comma 1, c.c. recitava nelseguente modo: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigentipreposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ei liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubbli-co e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, neibilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previstedalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materialinon rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovveroomettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla leggesulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societào del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre inerrore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un dannopatrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a quereladella persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

7 L’articolo 131 bis c.p. è stato introdotto nel Codice Rocco in ragio-ne di quanto statuito dall’articolo 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo2015, n. 28. Quest’ultimo, recante “Disposizioni in materia di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1,comma 1, lettera m, legge 28 aprile 2014, n. 67”, è stato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015. Il testo dellanorma prevede che: “Nei reati per i quali è prevista la pena detenti-va non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecu-niaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusaquando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno odel pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’of-fesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abitua-le. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensidel primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti ofutili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperatosevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesadella vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quandola condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguen-ze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Ilcomportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichia-rato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovveroabbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto,isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel casoin cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abi-tuali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentivaprevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, adeccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di speciediversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma nonsi tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cuiall’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anchequando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del peri-colo come circostanza attenuante”.

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Historiaet Antiquitates

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Alla figlia d’un sarto, colla qualeDovea stringersi in nodo conjugale.

Bisogno non avea Don GaleazzoDi sempre aver l’originale avanti:

Prese una tela, di pennelli un mazzo,Tavolozza, e colori; e in poch’istantiFe’ l’abozzo: e ’l becchino acconsentìChe in casa gliel portasse al nuovo dì.La promessa mantenne: il dì seguente

Portò il quadro al becchino.... Appena vistoQuanti v’erano in casa immantinente

Fecer pallido il viso, e’l core tristo,Tutti gridando colle mani agli occhi:

Non lo guardi nessun, nessun lo tocchi.Morgante nel mirar sino a tal segnoSè contraffatto, si credè schernito,E preso allor da provocato sdegno,

Fe’ il suo ritratto in mille pezzi trito;E al pittor che facea casa del diavoloNon volle regalar neppur un cavolo.

Il pittore ricorse, e fe’ un’istanzaCome se fosse un Franceschiel di Mura**

Del becchin dichiarando l’arroganzaUn misfatto più reo contropittura;E d’esser compensato egli pretese

Di tempo, onor, manifattura, e spese.Voi decider dovete. Io so benissimo

Che qui manca il ritratto, idest l’in-genere,Che Morgante a ragione adiratissimo

Ridusse in pezzi, e questi pezzi in cenere:Nè i periti chiamar fa d’uopo adessoPer far note di accesso, e di recesso.Ma la legge che tutto ha preveduto,E cosa alcuna non le giunge nuova,Del criterio moral chiama in ajuto

Degli oculari testimon la prova:Ed eccovi una lista di persone,

Che soffrire non ponno eccezione.Afferma il calzolar mastro Raimondo

Che vista appena quell’effigie ria,Un mostro gli sembrò del nuovo mondo.

E qui soggiunge il cantinier Mattia.Che per Furia la prese, e un sol momento

La notte non dormì per lo spavento.Dice Zio Pietro vecchio ottuagenario

Che squadrò cogli occhial tale pittura,E un viso non parea, ma un tafanario,

Che significa tergo in lingua pura:E a sua moglie, che quivi era presentePel timor sopraggiunse un accidente.

Sostien la bella lavandaja AgneseChe il bucato portando al beccamorto,

Vide il ritratto, e gravida d’un mese,Tornata in casa sua segui l’aborto;

E ancor, qual tarlo corrosivo, ha in testaDi quel quadro infernal l’idea funesta.

La semplicetta fanticella Ernesta

Che sul sembiante l’innocenza avea,Dal padrone becchino ancor richiesta

Di chi mai quell’effigie a lei parea,Gittò un grido, e rispose spaventata:

È il ritratto dell’anima dannata.Del becchin finalmente un bel nipoteMirando appena quell’imagin nera,

Rigò di belle lagrime le gote,E ’l suo pianto durò sino alla sera;

E se ancor gli domandan le personePerchè pianse, risponde: era il Mamone***.

Presidente! Ministri! E dopo tantiTestimoni oculari e rispettabili,

Dopo prove sì limpide e lampanti,E argomenti sì chiari e irrefragabili,

Non credete obbligar quel reo pittoreDi fare in tribunal lo scopatore?

So che voi mi direte, e con ragione,Chi rompe paga: ed io risponderò:Ogni regola ha pur l’eccezione,

E vi son ne’ proverbi il contra e ’l pro.Che mai deve pagar chi rompe cosa

Che val meno del zero, anzi è dannosa?In tal caso si trova il beccamorto,

Per volere annientar l’empio ritratto,Che d’una donna procurò l’aborto,

Che un cantinier non fe’ dormire affatto,E produsse alla vecchia un accidente,E fe’ tanto versar pianto innocente.

Ma il buon Morgante ha un dolce naturale,Ed impastato a lattimele il core,

Onde rendere vuol bene per male,Dando larga mercede al reo pittore.Ei vi manda un’offerta autenticata

Dal notajo di Porto, e registrata.S’obbliga in essa che venendo a morte

Il nemico pittore, egli avrà il vanto,Anzi, per meglio dir, la bella sorte

Di condurlo sul dorso al Camposanto,Preziosissima salma, e dolce peso;

Né un quattrino sarà da lui preteso.A tale offerta graziosa, a un attoD’eroismo, e virtù nobile tanto

Sento l’alma ch’esulta, e stupefattoVorrei più dir, ma m’ interrompe il pianto,

Pianto però di gioja, e di stupore,Non d’inutile duolo, e di timore.Or che a mezz’aria la difesa resta

Del mio cliente beccamorto afflitto,Voi, miei togati, supplirete a questa,

Alle ragioni sue cui far diritto;E sì certo ne son, che rendo pria

Mille grazie a ciascuno, e poi vo via............................................* (in Napoli, tra via Depretis e via Medina n.d.r.)** (Francesco De Mura, pittore napoletano n.d.r.)*** (Mammona, demone n.d.r.)

historia et antiquitates agosto 201436 historia et antiquitates agosto 2015 37

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detta “macula” (buco), attraverso cui i pesci pic-coli riuscivano a scappare. Da qui l’espressionelatina “extra macula” diventata in napoletano “estramacchio”. L’italiano “all’improvviso” si tradu-ce in napoletano “’a ntrasatte”, che pure trae lasua origine legando le parole “ res inter alios actao inter res acta o ancora intras acta” (tra un atto el’altro). La locuzione latina veniva usata per indi-care gli accordi o i negozi (res) fatti tra altri nego-zi. “Ramme ‘o canze”, nel senso di dammi iltempo o la possibilità, deriva invece dal francese“chance” mentre “ ‘a cazetta “ (quella da donnama quasi sicuramente anche “cazettino”) da“chausette” e “buatta” da “boite”.

Come potete vedere il dialetto napoletano haderivato i suoi termini un po’ da tutte le linguenon ultima addirittura da quella longobarda. Laparola “pacca”, intesa come natica o metà di uncocomero, di un’ albicocca ecc., discende appuntodal “pakka” longobardo mentre “paccaro”(schiaffone ed anche tipo di pasta) dal greco“�αν+χείρ” (a tutta mano, in quanto lo schiaffoviene dato con la mano aperta).Un’altra particolarità è rappresentata dalla “pro-vola”, quello squisito e celestiale latticino (rectiusformaggio a pasta filata) apportatore di tantosano… colesterolo, che deriva dalla parola “pruva-tura” o “pruvula” (cioè provala), con la quale si

contributi dai colleghi agosto 201539

Spigolando:etimologie napoletane

di Rino Carpinelli

Era già da un bel po’ di tempo che la mia atten-zione e soprattutto la mia curiosità erano fre-quentemente attratte e sollecitate dalle etimolo-gie delle parole. In particolare da quelle del dialet-to napoletano.Mi sono così addentrato in questo affascinantemondo di derivazioni, di passaggi e di trasforma-zioni, che le parole napoletane hanno subito neltempo a seguito delle varie dominazioni, che sisono avvicendate in quella che una volta era lanostra Campania Felix.E pensare che, quando frequentavo la miticasezione B del classico, come tutti i “bravi studen-ti”, mostravo scarso interesse alle lezioni del pro-fessore di latino e di greco. Pur tuttavia peròavevo l’abitudine di prendere appunti, che poifacevano il giro della classe e che oggi ancora con-servo gelosamente al pari di una reliquia. Il pro-fessore in parola poteva senza ombra di smentitaessere considerato un inesauribile pozzo di cultu-ra, perché gli bastava una parola qualsiasi percominciare a navigare nell’universo dello scibileumano.Le sue lezioni non erano limitate al solo latino egreco ma si passava con estrema facilità all’italia-no, alla filosofia, alla storia, alla matematica ecc.attraverso avvincenti percorsi. L’onnisciente pro-fessore si chiamava Nicola Ieraci ma lui era solitoaggiungere tra il nome ed il cognome la parolaBio, perché diceva di essere la vittoria(Nicola/νίκη) della vita (βίος) sulla morte (Ieraci).Per la verità Ιεραξ in greco antico è lo sparvieroma lui traduceva questa parola con il terminemorte, perché soleva ripeterci: “Io per voi sonoθάνατος (morte)”.Queste parole all’epoca avevano il solo effetto diincuterci terrore per le interrogazioni, alle quali ciavrebbe sottoposti. Solo ora a distanza di tempoho capito cosa egli volesse veramente dire conquella frase. Sicuramente, estrapolando il concet-to, intendeva dire che la cultura, di cui era l’ incar-nazione nella sua massima essenza, se ben colti-vata, se ben trasmessa ma soprattutto se ben rece-pita va al di là della morte.È quindi immortale! Eterna! Scusatemi per que-sta giovanile digressione ma credo che fossenecessaria alla trattazione del contenuto di que-sto articolo. Ed entriamo subito nel vivo dell’ar-gomento, partendo dalle parole più semplici. Iltermine “caiola” (gabbia) deriva dal latino “caveo-

la” (diminutivo di cavea) mentre “auciello” da“avicellum”. Ed ancora dal latino/greco “apothe-ca/Α�οθηκη” si ricava il napoletano “’a puteca”.In questo caso è particolarmente interessantenotare che la vocale iniziale “a” del termine lati-no/greco per il fenomeno di deglutinazionediventa in napoletano articolo.E sempre dal latino “mensalis” abbiamo “mesale”,cioè la tovaglia da tavolo, e da “pastinaca” “paste-naca”. Il frutto, che comunemente chiamiamo“percoca o percuoco” trae la sua origine dall’ag-gettivo latino “praecox” ed il famoso “piennolo”di pomodorini da “pendulus” (da verbo pendeo).L’italiano pestello diventa in vernacolo “pisaturo”sempre dal latino e precisamente dal verbo “pin-sere” (schiacciare/ridurre in polvere). Ma accantoa queste derivazioni più o meno semplici ve nesono altre un po’ particolari.Con il termine (dispregiativo) “zandraglie” siindica(va) a Napoli le donne del popolino, cencio-se, volgari. Perché venivano chiamate così questedonne? Sembra che durante la dominazione fran-cese, quando la nobiltà dava banchetti, i servierano soliti gettare al popolo i resti dei pasti, perlo più frattaglie ed interiora, che in lingua france-se vengono dette “les entreilles”.Le donne del popolino allora si riunivano sotto ibalconi dei palazzi nobiliari per chiedere chevenissero loro gettati i resti dei pranzi, gridando“lesantraglie”, da cui il termine “zandraglie”. Nelcapoluogo partenopeo il discorso fatto su misuraper convincere l’interlocutore o una scusa moltoargomentata vengono indicati con la parola“paraustiello”. Il termine molto probabilmentenacque durante la dominazione spagnola.Sembra infatti che quando un signorotto spagno-lo percorreva un vicolo molto stretto aveva dirittoalla precedenza da parte della persona che loincrociava e che pronunciava le parole “parausted”, per te. Ma anche qui non è da escludereuna derivazione dal greco “�αραστασισ” (pre-sentazione, esposizione, dimostrazione per farcomprendere qualcosa). Un’ altra parola davveromolto speciale è senz’altro “arrassusia”, nel sensodi “lontano sia o non sia mai o che non accadamai”. Questo modo di dire trae la sua origineaddirittura dall’aggettivo arabo “arrasso”(arab/arasa), che significa appunto lontano, alquale è stato agglutinato il congiuntivo ottativosia. Il termine però potrebbe derivare anche dallatino “abrasum sit”.È significativo notare come spesso il napoletanocon una sola parola riesca ad esprimere tutto unconcetto. Per dire “di nascosto” a Napoli si è soli-to usare il termine “e stramacchio”, che derivereb-be dalla nomenclatura marinara. Infatti i pescato-ri della plebe romana usavano reti a maglia larga

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Contributidai Colleghi

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Mosconidi Raffaele Fasolino

Devo riprendere il mio ultimo “articoletto” sul“femminicidio” perché è ormai diventato l’unicoargomento del giorno a tutti i livelli ed in tutte lesedi per cui non mi rendo conto (nella mia igno-ranza) che differenza corre fra “omicidio” (artico-lo 575 c.p.) e “femminicidio” per cui il “nuovoreato” significherebbe che in precedenza, uccidereuna “femmina” non sarebbe stato reato perchél’articolo 575 c.p. era titolato “omicidio”. Non soné mi interessa sapere, le argomentazioni nei variconvegni sul “femminicidio” ma, sempre nellamia ignoranza, ritengo che basterebbe aggiungerele opportune aggravanti al reato di cui all’articolo575 c.p. per le uccisioni di “femmine” garantendo,però (e questo sarebbe argomento serio e concre-to) la certezza della pena e la rapidità dei processi.

*** *** ***Altro argomento, che conferma la “pochezza” deinostri legislatori, è costituito dalla prevista corre-sponsione di euro 8,00 al giorno ai detenuti per ildisagio consequenziale all’affollamento delle car-ceri (o penitenziari che dir si voglia) che, in termi-ni concreti, stante il persistente “affollamento”, sitraduce in una vera e propria indennità per tutti idetenuti. È lecito chiedersi come mai i nostri“legislatori” (vorrei qualificarli con altro terminema, per carità di Dio, me ne astengo!!!) nonhanno minimamente provato di investire talisomme nel rendere fruibili penitenziari incomple-ti (Striscia la notizia lì ha evidenziati!!!) o rendereidonee caserme dismesse? Così operando potreb-be destinare le “carceri di massima sicurezza” perergastolani e per espiazioni di pene per reati gravie istituti penitenziali per espiazioni di condannelievi. È così difficile capirlo?

*** *** ***Il problema dei libri scolastici (anche per gli avvo-cati-genitori) è sempre di attualità per cui sonoandato a rileggere, nel mio vecchissimo caro e sfa-sciato libretto rinvenuto decenni addietro su unabancarella, una “lettera” che il personaggio di fan-tasia Trementina Gennaro scriveva all’On.Giovanni Porzio, avente ad oggetto il problemadei libri scolastici:Eccellenza carissimo Don GiovanninoCome voi sapeto io sono afflitto da una piuttosto troppanumerosissima figliolanza, perché ai tempi miei ci eva lacompagna topografica nella quala modestia a parte iomi distinti essente un tipo molto assai profilattico, comeanca la mia signora. Intante sono rimasto con questi cin-

que chiovi ca mi strafriggono nei palmizi della mane esul torsolo dei piedi, ca veramente sono in incrocio caris-simo Don Giovannino! Basta, gli urtimigemiti, ca sar-rebbeno Mariannina di tredici anni e Peppino, agnomi-nato Palicco per il suo depilamento organico, di dodicianni, che fanno rispettosamente la terza e la secondascuola medica, se ne venuti ieri sera con una lista di libriin ordine analfabetico ca dicono che se li debbono subitoaccattare si no è meglio che a scuola non si rappresenta-no più. Il bello è che i libri di Mariannina dell’anno scor-soio non possono servire a Palicco, e non si possono nem-meno vendere ad un libraio usato perché non sono piùadottati nelle scuole e non servono neppure per fare icoppi delle allesse. Fatti i conti dello spesato, io, miamoglia e i cinque chiovi dovremmo rimanere digiuni,cioè fare almeno degli alementi fino a sotto Natale. E contutto il dispetto alla pubblica ostruzione, vi dico che se mipiglia la cima di scirocco, sapete che c’è di nuovo ? Che iragazzi me li ritiro, tanto si è visto a che servono i tittolie i ripromi, ca voi, per esempia, ca vi sieto studiata la vitavostra, neh, che siete addiventato? Vicio Prisidento senzanemmeno portafoglio, ma no Rivo o Brusarello ca tene-veno la borza sotto è giocavano arrialzo e arrubbasse!Quindi, è buono che ce l’avvertite voi a questo Ministerocon la Gunnella, ca prendesse gl’ importuni procedi-menti! Con i quali mi sottofirmo vostro purtroppo affe-zionatissimo.

Trementina Gennaro(primo ed unico cambariero del caffè del Trimbunalo)

E con questa “lettera” è dimostrata la fondatezzadei “corsi e ricorsi storici” di Giambattista Vico.

contributi dai colleghi agosto 2015

indicava il formaggio fatto assaggiare, accompa-gnato da un pezzo di pane, ai religiosi, che si reca-vano in processione al monastero di San Lorenzoa Capua. Dall’inglese “take it” è stata coniata laparola “tècchete”. C’ è poi un termine, di cui one-stamente ignoravo l’esistenza, e cioè “sechenenza”che si usa per indicare qualcosa di scarso valore oqualità. Ebbene sembrerebbe che questa parolasia stata copiata dall’inglese “second hand” nelsenso di seconda mano.Ed infine, anche per evitarvi un’ indigestione dietimologie, vi parlerò del “tavùto”, autorizzando-vi a fare gli scongiuri che riterrete più opportunied efficaci. La provenienza è molto controversa,

perché alcuni farebbero derivare il termine da“ataude” (portoghese), o da “ataud” (spagnolo) oancora da “taut” (catalano) o infine dall’arabo“tabut”, o ancora per assonanza dal siciliano “tab-butu”. Tuttavia la derivazione araba sembra quasiimpossibile, ove si consideri che la tradizionearaba non prevede l’uso di bare per seppellire imorti, che invece venivano avvolti in panni.Quasi sicuramente per tutti i termini innanzielencati bisogna partire dal verbo greco “θά�τω”,che significa appunto seppellire. Che vi sia omeno piaciuto questo articolo, sappiate in ognicaso che vi tormenterò con un altro in un futuropiù o meno prossimo.

contributi dai colleghi agosto 2015 4140

Le immagini da pag. 35a pag. 41 sono tratte da:Francesco de Bouchard,

Usi e costumidi Napoli e contorni

descritti e dipinti1857-1866

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successivo, il pagamento diretto e quindi la pro-duzione del bollettino MAV.Sono iscritto all’albo ordinario e all’albo deicassazionisti e voglio cancellarmi dalla Cassa,cosa devo fare?Ti devi cancellare da entrambi gli albi. Non saraipiù tenuto al pagamento dei contributi dall’annosolare successivo a quello dell’ultima cancellazio-ne.Sono pensionato di vecchiaia e continuo adesercitare la professione, quali contributi devopagare alla Cassa?Non devi pagare i contributi minimi. Devi pagareil contributo di maternità a mezzo MAV o auto-rizzando il prelievo direttamente dalla pensione.Devi pagare il contributo soggettivo e integrativocosì come risultante dalla compilazione delmodello 5.Ho raggiunto i requisiti contributivi e di etàper ottenere la pensione di vecchiaia, cosadevo fare?Devi presentare la domanda inviando l’appositomodulo che puoi scaricare dal sito della Cassa(sezione modulistica), che ti risponderà all’esitodell’istruttoria. In caso di accoglimento delladomanda potrai mantenere l’iscrizione all’albo ealla Cassa come pensionato attivo.Posso anticipare la data del pensionamento divecchiaia?La pensione di vecchiaia matura (dal 2021) alcompimento dei 70 anni di età con almeno 35anni di iscrizione. Hai, comunque, possibilità dianticipare tale pensione almeno a 65 anni di età,senza alcuna riduzione, a condizione che tu abbiamaturato una anzianità contributiva di almeno40 anni. In mancanza di tale anzianità ma conalmeno 35 anni di contribuzione (dal 2021) l’im-porto della pensione verrà ridotto dello 0,41% perogni mese di anticipo rispetto ai requisiti minimidi età e anzianità previsti. La riduzione è perma-nente.Ho raggiunto i requisiti contributivi e di etàper ottenere la pensione di anzianità, cosadevo fare?Devi presentare la domanda inviando l’appositomodulo che puoi scaricare dal sito della Cassa(sezione modulistica) che ti risponderà all’esitodell’istruttoria. La pensione di anzianità è subor-dinata alla cancellazione da tutti gli albi profes-sionali (albo ordinario e dei cassazionisti).La decorrenza della pensione, determinata aseconda del trimestre di presentazione delladomanda, è fissata al primo giorno del mese delsemestre successivo (es. domanda presentata nel1° trimestre gennaio/marzo 2015, decorrenza 1ottobre 2015 con cancellazione albi 30 settembre2015).

QUESTIONI GENERALI

Quando devo pagare i minimi contributivi?A febbraio di ogni anno devi generare e stamparei MAV dalla tua posizione personale del sito.Pagherai in quattro rate secondo le scadenzeindicate, oppure in un’unica soluzione. Dovraicomunque aver saldato entro il 30 settembre. Icontributi minimi sono quelli relativi all’anno incorso.Ho pagato in ritardo i bollettini relativi aicontributi in autoliquidazione (luglio-dicem-bre), cosa devo fare?Hai facoltà, prima che sia la Cassa a rilevare l’ir-regolarità, di chiedere la regolarizzazione sponta-nea mediante apposito modulo scaricabile dalsito della Cassa al fine di ottenere la riduzionedella sanzione (alla metà).Quando posso chiedere l’esonero dal paga-mento dei contributi minimi?Entro il 30 settembre di ogni anno è disponibile,a decorrere dal mese di febbraio, l’istanza on linenell’accesso riservato alla tua posizione persona-le, per ottenere l’esonero nei casi previsti dalcomma 7, dell’articolo 21 della legge n. 247/2012(malattia, assistenza a prossimi congiunti, mala-ti non autosufficienti, colleghe in maternità o neiprimi 2 anni di vita del bambino).L’esonero è previsto per una sola volta (3 voltemassimo in caso di maternità) e limitatamentead un anno solare con il riconoscimento dell’in-tero periodo di contribuzione ai fini previdenzia-li.In caso di esonero, non devo pagare niente?No, devi pagare i contributi in misura percentua-le effettivamente dovuta in relazione al redditoprodotto in autoliquidazione e al volume d’affa-ri effettivamente dichiarato ai fini dell’IVA,fermo restando il contributo di maternità.Mi voglio cancellare dall’albo e dalla Cassa,posso chiedere la restituzione della contribu-zione già versata?No, tranne che si tratti di anni antecedenti al2009 già dichiarati inefficaci, solo contributi sog-gettivi e solo previa richiesta.La sospensione temporanea volontariadall’Albo determina anche la sospensionedell’iscrizione alla Cassa? In caso affermativodebbo pagare i contributi?La sospensione volontaria dall’albo determina lacancellazione dalla Cassa con la stessa decorren-za della sospensione dall’albo. I contributi restano dovuti per l’anno della can-cellazione e non saranno più dovuti dall’annosuccessivo a quello della sospensione, sempre chequest’ultima permanga per tutto l’anno solare

notizie dal consiglio dell’ordine agosto 2015

La Cassa Forense risponde(ndr) estratto da CF NewsLetterElaborazione di una serie di domande di iscrittie risposte formulate dalla Cassa Forense

NEO ISCRITTI

1. Mi sono appena iscritto all’albo. Cosa devofare per iscrivermi alla Cassa?Se sei iscritto all’albo NON devi proporre alcunadomanda alla Cassa, la quale provvede ad iscriver-ti automaticamente ed a comunicarti l’avvenutaiscrizione mediante posta certificata o lettera rac-comandata.2. Sono praticante e voglio iscrivermi allaCassa, cosa devo fare?Devi presentare la domanda mediante appositomodulo disponibile sul sito della Cassa, sezionemodulistica.3. Quando e come riceverò i codici personali,Pin e meccanografico, per accederealla mia posizione personale?Non appena ricevuta comunicazione della tuaiscrizione in un albo professionale la Cassa tiinvierà sia il codice Pin che il codice meccanogra-fico; con gli stessi potrai accedere alla appositasezione collegandoti al sito della Cassa, seguendole indicazioni ivi riportate.4. Sono neoiscritto all’Albo: quando possoscaricare i MAV dal sito Cassa?Dovrai attendere la comunicazione formale delladelibera di iscrizione che riceverai con posta certi-ficata o raccomandata, con l’indicazione dei con-tributi dovuti e le rispettive scadenze. A regimeogni anno, a partire dal mese di febbraio, potraigenerare e stampare i bollettini MAV medianteaccesso riservato alla tua posizione personale.5. Quando devo inviare il primo modello 5?L’anno successivo a quello di iscrizione all’albo(anche nel caso in cui tu non abbia ancora ricevu-to la comunicazione di avvenuta iscrizione).; taleobbligo è previsto anche nel caso di iscrizione allaCassa come praticante.6. Sono iscritto alla Cassa da meno di noveanni, ho ricevuto una lettera in cui si affermache ho un credito per l’anno 2014, perché ecosa devo fare?Il credito riguarda i contributi minimi del 2014che risultano ridotti a seguito dell’applicazionedell’articolo 9 del regolamento di attuazione del-l’articolo 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.Tale credito sarà considerato in occasione dellacompilazione e dell’invio del modello 5/2015(riferito al 2014 quale anno di produzione). Ilsistema calcolerà in automatico l’esatto ammon-

tare dei contributi dovuti, sulla base del tuo sta-tus, tenendo conto del credito di cui hai avutocomunicazione.Se dovesse risultare ancora una somma a credito,questa sarà compensata con i contributi minimidell’anno 2016 (in caso ti dovessi cancellare dallaCassa nell’anno 2015, potrai richiedere il rimbor-so diretto).7. Sono nei primi otto anni di iscrizione allaCassa e ho un reddito professionale inferiore a10.300 euro per l’anno 2014, cosa dovrò/potròfare in sede di compilazione del modello5/2015 (comunicazione del reddito prodottonell’anno 2014)?Potrai scegliere se pagare il restante 50% del con-tributo minimo soggettivo al fine del riconosci-mento dell’intera annualità previdenziale. In casocontrario ti saranno riconosciuti a fronte del ver-samento ridotto solo sei mesi di anzianità previ-denziale.Tale facoltà, esercitatile in via ordinaria in occa-sione della compilazione del modello 5 riferitoall’anno di produzione del reddito (2014, model-lo 5/2015), può, in ogni caso essere manifestataentro l’ottavo anno a decorrere dall’iscrizionemediante pagamento della restante metà del con-tributo, maggiorato degli interessi al tasso del2,75% annuo.Sono neo iscritto alla Cassa, debbo pagare perintero il contributo di maternità?Sì, tutti gli iscritti, anche pensionati, devonopagare il contributo di maternità, stabilitoannualmente dal Consiglio di Amministrazioneal fine di garantire l’equilibrio fra prestazioni ero-gate (indennità liquidate) e contributi incassati.Sono neo iscritto alla Cassa, devo pagare ilcontributo integrativo?Il contributo integrativo, in base al nuovo regola-mento è dovuto nella misura del 4% sull’effettivovolume d’affari dichiarato ai fini dell’Iva per iprimi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza diiscrizione all’albo.Tale contributo è riscosso nellamisura pari alla metà del contributo minimo neisui successivi 4 anni qualora l’iscrizione alla Cassaabbia decorrenza anteriore al 35° anno di età,fermo restando il versamento dell’effettivo 4% sulvolume d’affari dichiarato ai fini dell’Iva.

PENSIONATI

Sono pensionato attivo e non riesco a scarica-re il MAV per pagare il contributo di materni-tà.L’autorizzazione al pagamento del contributo dimaternità a mezzo trattenuta diretta dalla pen-sione inibisce tale funzione. Solo una eventualerevoca di tale autorizzazione consente, dall’anno

agosto 2015 43

Notiziedal Consiglio dell’Ordine

la redazione

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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

In attesa di ricevere la comunicazione formaledi iscrizione alla Cassa, posso chiedere l’in-dennità di maternità?Sì, la puoi chiedere. La domanda dovrà essereinviata a pena di decadenza entro 180 giorni dalparto anche se non hai ancora ricevuto la comu-nicazione di iscrizione.

RISCATTO, RICONGIUNZIONE, TOTALIZ-ZAZIONEQuando posso chiedere il riscatto degli anni dipraticantato, del corso di laurea e dell’even-tuale servizio di leva?Sempre, fino al momento del pensionamento. Glianni riscattati sono computati ai fini del calcolodella pensione e ai fini dell’anzianità contributi-va. L’onere del riscatto è pari alla riserva matema-tica necessaria per la copertura assicurativa relati-va al periodo riscattato.L’importo dovuto può essere rateizzato fino adun massimo di dieci anni con interessi nella misu-ra fissa del 2,75% annuo.Quale è la differenza tra retrodatazione eriscatto?La retrodatazione consente di recuperare comeeffettiva anzianità contributiva gli anni di prati-cantato per i quali non sussiste obbligo di iscri-zione (per un massimo di 5 anni).Il riscatto consente di recuperare in modo figura-tivo, oltre al periodo di praticantato (massimo treanni), anni per i quali non vi è stato esercizio dellaprofessione (es. corso di laurea e servizio milita-re). Tanto gli anni di retrodatazione quanto glianni di riscatto comportano un aumento dianzianità di iscrizione e di contribuzione pari alnumero di anni richiesti. La retrodatazione (a dif-ferenza del riscatto) può essere richiesta solo almomento della prima iscrizione alla Cassa.

Il regolamento perla Difesa d’Ufficio

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 22 maggio 2015

- visto l’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012,n. 247, che ha delegato il Governo ad adottare undecreto legislativo recante il riordino della mate-ria relativa alla Difesa d’Ufficio;- visto il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6recante “Riordino della disciplina della Difesad’Ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31dicembre 2012, n. 247”; - vista la previsione dei criteri e delle modalità di

accesso ad un elenco unico nazionale, medianteindicazione dei requisiti che assicurino la stabili-tà e la competenza della difesa tecnica; - vista la previsione per cui le domande di inseri-mento nell’elenco unico nazionale siano presen-tate ai Consigli degli Ordini circondariali diappartenenza e che siano poi trasmesse con alle-gato parere al Consiglio nazionale forense; considerato, altresì, che è demandato al Consiglionazionale forense la tenuta dell’elenco uniconazionale nonché la individuazione dei criterigenerali per la nomina dei difensori di ufficiosulla base della prossimità della sede e della repe-ribilità; - ritenuto che è necessario disciplinare con rego-lamento: le modalità di inserimento dei difensoridi ufficio nell’elenco unico nazionale, le modalitàdi tenuta di detto elenco da parte del Consiglionazionale forense, le modalità di trasmissionedelle domande di inserimento e allegato parere daparte dei Consigli degli Ordini circondariali non-ché la determinazione dei criteri generali per lanomina dei difensori di ufficio;

ADOTTA il seguente regolamento

Art. 1 Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei difensorid’ufficio 1. La domanda di inserimento nell’elenco nazio-nale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglionazionale forense, ai sensi del combinato dispo-sto degli articoli 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1,1 bis ed 1 ter disp. att. c.p.p., va presentata alConsiglio dell’Ordine di appartenenza. 2. L’inserimento è disposto sulla base di almenouno dei seguenti requisiti: - a) partecipazione a un corso biennale di forma-zione e aggiornamento professionale in materiapenale, della durata complessiva di almeno 90ore, organizzato, a livello distrettuale, circonda-riale o inter-distrettuale, unitamente o disgiunta-mente, dai Consigli dell’ordine circondariali,dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delleCamere Penali Italiane (UCPI) con superamentodi esame finale; - b) iscrizione all’albo degli avvocati da almenocinque anni continuativi ed esperienza nellamateria penale documentalmente comprovata; - c) conseguimento del titolo di specialista indiritto penale, ai sensi dell’articolo 9 della legge31 dicembre 2012, n. 247. 3. È condizione per l’iscrizione all’elenco naziona-le l’adempimento dell’obbligo formativo di cuiall’articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n.247.

Art. 2 Corsi di formazione e aggiornamento professionale inmateria penale1. I corsi di formazione e aggiornamento di cui allalettera a) dell’articolo precedente, aperti anche aipraticanti avvocati, hanno ad oggetto le seguentimaterie: diritto penale, diritto processuale penale,deontologia forense, cenni di diritto penale euro-peo, diritto penitenziario, misure di prevenzionepersonali e patrimoniali. 2. I corsi a carattere prevalentemente pratico edorganizzati secondo i contenuti del modello mini-mo uniforme di cui all’allegato A, devono riservare,anche attraverso simulazioni processuali, partico-lare attenzione alle scelte difensive ed ai più recen-ti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. 3. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di con-solidata esperienza professionale, nonché, solo perparticolari esigenze e temi di insegnamento, tradocenti universitari, magistrati ed esperti nel setto-re penale. 4. Le presenze al corso devono essere documentatemediante sottoscrizione di apposito registro e leassenze non devono superare il 20% delle ore in cuiè strutturato il corso stesso. 5. A conclusione del biennio il soggetto organizza-tore del corso trasmette l’elenco degli iscritti che loabbiano positivamente concluso con il superamen-to dell’esame finale. L’esame deve, comunque, esse-re sostenuto entro due anni dalla conclusione delcorso stesso. 6. La partecipazione a un corso strutturato secon-do i requisiti di cui ai commi precedenti, può darediritto all’attribuzione di crediti ai sensi dell’artico-lo 11 della legge 21 dicembre 2012, n. 247. 7. Il superamento della prova, anche in caso di ripe-tizione della stessa, deve comunque avvenire entrodue anni dal termine del corso. 8. L’accesso ai corsi da parte di avvocati e pratican-ti legittimati deve essere libero.

Art. 3 Esame finale dei corsi di formazione ed aggiorna-mento professionale in materia penale 1. L’attestato di frequenza al corso viene rilasciatoall’esito del positivo superamento dell’esame fina-le consistente in una prova orale, avente ad ogget-to le materie del corso. 2. Il soggetto organizzatore del corso forma auto-nomamente una commissione di almeno tremembri di fronte alla quale devono svolgersi gliesami. 3. L’attestato di frequenza ha validità di due annidal rilascio ai fini dell’iscrizione all’elenco uniconazionale dei difensori d’ufficio. 4. La commissione d’esame convoca le sessioni tri-mestralmente.

Art. 4 Domanda di inserimento nell’elenco nazionale 1. La domanda d’inserimento nell’elenco uniconazionale, corredata da idonea e completa docu-mentazione comprovante uno dei requisiti di cuiall’articolo 1 del presente regolamento, è presenta-ta al Consiglio dell’Ordine al cui Albo l’avvocato èiscritto. 2. Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettiva sussi-stenza dei requisiti richiesti. 3. Ove l’inserimento sia richiesto ai sensi della let-tera b del comma 1 bis dell’articolo 29 disp. att.c.p.p., la documentazione idonea a comprovare l’e-sperienza in materia penale avrà ad oggetto la par-tecipazione ad almeno dieci udienze penali, came-rali o dibattimentali anche quale sostituto proces-suale, nell’anno solare precedente la richiesta, e, traqueste, non più di due udienze quale sostituto exarticolo 97 comma 4 c.p.p., non più di tre innanzial giudice di pace, con esclusione di quelle di merorinvio. 4. Il Consiglio dell’Ordine potrà richiedere l’inte-grazione di tale documentazione con riferimentoad anni precedenti non oltre complessivamente itre. 5. Nei casi disciplinati dall’articolo 2 del decretolegislativo 30 gennaio 2015, n. 6, l’iscrizione auto-matica importa la non necessarietà dell’allegazionedi cui al precedente comma 3. 6. Il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dallaricezione della documentazione di cui al commaprecedente, la trasmette al Consiglio nazionaleforense con parere attestante la sussistenza deirequisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definiti-ve superiori all’avvertimento.

Art. 5 Requisiti per la permanenza nell’elenco nazionale deidifensori d’ufficio 1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alcomma 1 quater dell’articolo 29 disp. att. c.p.p., cosìcome da ultimo modificato dal decreto legislativo30 gennaio 2015, n. 6 per la permanenza nell’elen-co dei difensori d’ufficio sono condizioni necessa-rie: - a) non avere riportato sanzioni disciplinari defini-tive superiori all’avvertimento; - b) l’esercizio continuativo di attività nel settorepenale comprovato dalla produzione di documen-tazione attestante la partecipazione, nei dodicimesi precedenti, ad almeno dieci udienze penali,camerali o dibattimentali anche quale sostitutoprocessuale e, tra queste, non più di due udienzequale sostituto ex articolo 97 comma 4 c.p.p. e nonpiù di tre innanzi al giudice di pace, con esclusionedi quelle di mero rinvio;

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ziaria competente in ambito circondariale odistrettuale; - b) della reperibilità, predisponendo liste diverseper indagati o imputati detenuti ed atti urgenti,ed indagati o imputati a piede libero. - c) delle competenze specifiche relativamente aiprocedimenti minorile e militare. 2. Con riferimento alla prossimità della sede delprocedimento di cui alla lettera a) del precedentecomma, i Consigli dell’Ordine, in casi di partico-lari situazioni territoriali e per il solo svolgimentodi attività urgenti, possono prevedere delle listeseparate in cui sono inseriti avvocati che abbianostudio nelle vicinanze del luogo di svolgimentodelle stesse.

Art. 11 Doveri del difensore d’ufficio 1. L’avvocato deve svolgere la propria attività concoscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttez-za assicurando costantemente la qualità della pre-stazione professionale. 2. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensorid’ufficio, quando nominato: - a) ha l’obbligo di prestare patrocinio; - b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsidi prestare la propria attività o interromperla; - c) non deve accettare incarichi che non sia ingrado di svolgere adeguatamente; - d) deve comunicare alla parte assistita che hafacoltà di nominare un difensore di fiducia einformarla che anche il difensore d’ufficio hadiritto ad essere retribuito; - e) deve cessare dalle sue funzioni se viene nomi-nato un difensore di fiducia; - f) ove sia impedito di partecipare a singole attivi-tà processuali, deve incaricare della difesa un col-lega iscritto nell’elenco nazionale che, ove accetti,è responsabile, in solido con il sostituito, dell’a-dempimento dell’incarico; - g) deve garantire la reperibilità qualora inseritonei turni giornalieri per gli indagati e gli imputa-ti detenuti;

- h) deve sollecitare il giudice, anche tramite ilConsiglio dell’Ordine o il CNF, a limitare il ricor-so alle sostituzioni ex articolo 97 comma 4, c.p.p.in nome della effettività della difesa tecnica; i) deve portare a compimento il mandato anche incaso di intervenuta cancellazione volontaria dal-l’elenco nazionale.

Art. 12 Norma transitoria sul percorso formativo e sull’esa-me di idoneità 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del pre-sente regolamento, l’avvocato che alla data del 20febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elencodei difensori di ufficio e che abbia partecipato,negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione eaggiornamento professionale in materia penale dialmeno 60 ore di cui all’articolo 29 comma 1 bislettera a nella formulazione del testo previgente,può essere ammesso all’esame finale di cui all’ar-ticolo 3 del presente regolamento qualora dimo-stri la frequenza di un corso formativo integrati-vo in materia penale di almeno 30 ore che soddi-sfi i requisiti di cui alla lettera a del comma 1 bisdell’articolo 29 disp. att. c.p.p. 2. Il suddetto esame di verifica finale di cui all’ar-ticolo 3 dovrà essere superato entro sei mesi dalcompletamento del percorso formativo di cui alcomma 1 del presente articolo.

Art. 13 Trasmissione degli atti 1. Tutti gli atti di cui al presente regolamentosono trasmessi al Consiglio nazionale forenseattraverso la piattaforma informatica con accessoriservato agli Ordini.

Art. 14 Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il tren-tesimo giorno successivo alla sua pubblicazionesul sito istituzionale del Consiglio nazionaleforense.

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- c) l’adempimento dell’obbligo formativo di cuiall’articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 6 Domanda per la permanenza nell’elenco nazionale 1. L’avvocato iscritto nell’elenco nazionale presen-ta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entroil 31 dicembre di ogni anno successivo a quellodell’inserimento nell’elenco nazionale, la docu-mentazione comprovante i requisiti di permanen-za di cui alla lettera b dell’articolo 5 del presenteregolamento. 2. Il Consiglio dell’Ordine, dopo adeguata verifi-ca, entro trenta giorni dalla ricezione della docu-mentazione di cui al comma precedente, la tra-smette al Consiglio nazionale forense con parereattestante la permanenza dei requisiti e l’assenzadi sanzioni disciplinari definitive superiori all’av-vertimento.

Art. 7 Tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale degliavvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere ledifese d’ufficio 1. Il Consiglio nazionale forense aggiorna, condelibera trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvo-cati iscritti negli albi, legittimati ad assumere ledifese d’ufficio. 2. Le funzioni di predisposizione, di istruttoria edi aggiornamento dell’elenco nazionale sonodevolute ad una Commissione del Consiglionazionale forense nominata dal Presidente delConsiglio nazionale forense, alla quale partecipanecessariamente il Consigliere Segretario. 3. La Commissione funziona con l’intervento dialmeno tre componenti ed è coadiuvata da perso-nale amministrativo.

Art. 8 Ricorso in opposizione 1. L’opposizione avverso la decisione di rigettodella domanda di inserimento nell’elenco nazio-nale va proposta al Consiglio nazionale forense,entro trenta giorni dalla data della notificazioneo della comunicazione della delibera trimestraledi aggiornamento dell’elenco. 2. Il ricorso è presentato presso la sede ammini-strativa del Consiglio nazionale forense personal-mente, mediante lettera raccomandata con avvisodi ricevimento o posta elettronica certificata. Ladata di spedizione vale quale data di presentazio-ne. 3. I ricorsi proposti, nel termine prescritto a orga-ni diversi da quello competente ma appartenentialla medesima amministrazione, sono trasmessid’ufficio all’organo competente. 4. Il Consiglio nazionale forense, qualora non vi

abbia già provveduto il ricorrente, inoltra a mezzoposta elettronica certificata il ricorso agli altrisoggetti direttamente interessati e individuabilisulla base dell’atto impugnato. Entro venti giornidalla comunicazione del ricorso gli interessatipossono presentare all’organo cui è diretto dedu-zioni e documenti. 5. Il Consiglio nazionale forense può disporre gliaccertamenti che ritiene utili ai fini della decisio-ne del ricorso; se riconosce che il ricorso nonpoteva essere proposto, lo dichiara inammissibile;se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna alricorrente un termine per la regolarizzazione e, sequesti non vi provvede, dichiara il ricorso impro-cedibile; se riconosce infondato il ricorso, lorespinge.Se lo accoglie per motivi di legittimità o per moti-vi di merito, annulla o riforma l’atto. 6. La decisione deve essere motivata e deve essereemessa e comunicata al ricorrente, al Consigliodell’Ordine di appartenenza dello stesso, ed aglieventuali soggetti interessati, mediante notifica-zione o lettera raccomandata con avviso di ricevi-mento ovvero posta elettronica certificata. 7. Decorso il termine di novanta giorni dalla datadi presentazione del ricorso senza che il Consiglionazionale forense abbia comunicato la decisione,il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 9 Cancellazione dall’elenco nazionale 1. La mancata o incompleta presentazione concadenza annuale della documentazione per lapermanenza nell’elenco nazionale comporta lacancellazione d’ufficio dell’avvocato. 2. Il Consiglio dell’Ordine avuta notizia del deces-so, della sospensione o cancellazione volontariadel difensore, o della definitività di sanzionedisciplinare superiore all’avvertimento allo stessoinflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglionazionale forense che delibera la immediata can-cellazione. 3. L’avvocato, trascorsi almeno due anni dall’iscri-zione nell’elenco nazionale, può chiedere alConsiglio nazionale forense la cancellazione dal-l’elenco stesso. Nei casi di cui ai commi preceden-ti, non potrà essere presentata domanda di cuiall’articolo 4 del presente regolamento, se nontrascorsi almeno due anni dalla delibera di can-cellazione.

Art. 10 Criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio 1. Il Consiglio nazionale forense fissa mediantedelibera annuale i criteri generali per la nominadei difensori d’ufficio sulla base: - a) della prossimità alla sede dell’autorità giudi-

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STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

Uomini Donne TotaliISCRITTI 1232 1268 2500

statistiche aggiornate al 17.08.2015

Donne

Uomini

Studi Associati Società tra Professionisti28 1

Ordinari Speciali Professori Stabiliti Totali

TOTALE 863 13 1 4 881

CASSAZIONISTI 50 1 0 0 51

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI 813 12 1 4 830

Ordinari Speciali Professori Stabiliti Totali

TOTALE 957 12 3 7 979

CASSAZIONISTI 204 5 0 0 209

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI 753 7 3 7 770

Uomini Donne Totali

PRATICANTI SEMPLICI 110 150 260

PRATICANTI ABILITATI 143 237 380

TOTALE 253 387 640

notizie dal consiglio dell’ordine agosto 2015

Ordinari Speciali Professori Stabiliti Totali

TOTALE 1820 25 4 11 1860

CASSAZIONISTI 254 6 0 0 260

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI 1566 19 4 11 1600

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