Honduras : les services extérieurs de l'UE répondent au CCBE
Anno LIV - n° 10 del 25 Maggio 2017 - aicebiz.com · gestione della globalizzazione pag. 7...
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Anno LIV - n° 10/2017
pag. 1
Anno LIV - n° 10 del 25 Maggio 2017
L’Editoriale: “La globalizzazione è vantaggiosa, ma va
governata La Commissione Europea avvia la riflessione sulla gestione della
globalizzazione”
pag. 7
Expo2017 Astana: le opportunità di business offerte dal
Kazakhstan
Martedì, 30 Maggio 2017 ore 10.00
pag. 9
Img Aice Academy
Workshop: YouTube e il mondo del video
Giovedì, 8 Giugno 2017 ore 9.00
pag. 11
Effetto Brexit: le aziende italiane non segnalano
cambiamenti sostanziali negli scambi commerciali con il
Regno Unito, ma prevedono un calo del giro d'affari a
Leave concluso
pag. 12
Nuovo Servizio Aice: Check - up IVA Internazionale
pag. 18
SPORTELLO INTRASTAT - Elenchi riepilogativi degli acquisti
e delle cessioni intracomunitarie.
Periodo di competenza: mensile MAGGIO 2017
Giovedì, 8 Giugno 2017
pag. 24
Nuova Guida Convenzioni 2017/18 per i Soci di Unione
Confcommercio Milano
pag. 25
Incontro di Kick-Off Osservatorio Export digitale
Politecnico di Milano - 20 Giugno 2017
pag. 32
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 2
E’
a disposizione dei Soci l’ “Atradius Payment Practices Barometer” a cura di Atradius.
L'uso di condizioni di credito per le vendite B2B da parte degli intervistati in Europa Occidentale è
leggermente diminuito rispetto al 2016, sottolineando l'ambiente economico difficile.
Le prospettive di insolvenza per il 2017 nei mercati avanzati sono stabili, con una previsione di calo
inferiore al 2%. Tuttavia, le maggiori limitazioni nell'accesso ai finanziamenti e l'incertezza politica
stanno mettendo sotto pressione le imprese. Questo può essere il motivo per cui la maggior parte degli
intervistati in Europa occidentale sembra più incline a vendere con pagamento anticipato, nonostante la
possibilità di perdere le vendite a favore di concorrenti che offrono condizioni di credito.
Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail possono richiederla
alla Segreteria Aice (Tel. 027750320/1- Fax 027750329 - Email: [email protected]).
Ricordiamo le ultime pubblicazioni a disposizione dei Soci richiedibili presso la Segreteria Aice:
“Guida Export Vino 2017” (Not. 9 del 10 Maggio 2017)
“Market Monitor Beni Durevoli di Consumo” (Not. 8 del 26 Aprile 2017)
“Export digitale: una sfida, tante opportunità” (Not. 7 del 10 Aprile 2017)
“Transatlatic Economy 2017” (Not. 6 del 24 Marzo 2017)
“Previsioni sulle insolvenze Atradius - Febbraio 2017” (Not. 5 del 10 Marzo 2017)
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 3
IL COMMERCIO CON L’ESTERO
7 QUI AICE
La globalizzazione è vantaggiosa, ma va
governata La Commissione Europea avvia la riflessione sulla
gestione della globalizzazione
pag. 7
Expo2017 Astana: le opportunità di business
offerte dal Kazakhstan
Martedì, 30 Maggio 2017 ore 10.00 pag. 9
Seminario: “La difesa del contribuente di
fronte all’accertamento doganale”
Martedì, 6 Giugno 2017 ore 9.00
pag. 10
Img Aice Academy
Workshop: YouTube e il mondo del video
Giovedì, 8 Giugno 2017 ore 9.00
pag. 11
Effetto Brexit: le aziende italiane non
segnalano cambiamenti sostanziali negli
scambi commerciali con il Regno Unito, ma
prevedono un calo del giro d'affari a Leave
concluso
pag. 12
Dubai: opportunità di business per le imprese
italiane
pag. 16
Nuovo Servizio Aice: Check - up IVA
Internazionale
pag. 18
Convenzione AICE - Creditreform Italia
informazioni commerciali, recupero crediti,
recupero IVA a condizioni vantaggiose
pag. 19
21 LA FINESTRA DEI SOCI AICE
Presentazione di “S.I.A.P.I. S.R.L.”
pag. 21
Offerta Yourbiz “soddisfatto o rimborsato”
pag. 22
News da TÜV Rheinland pag. 23
24 UNIONE CTSP E DINTORNI
SPORTELLO INTRASTAT - Elenchi
riepilogativi degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie.
Periodo di competenza: mensile MAGGIO
2017
Giovedì, 8 Giugno 2017
pag. 24
Riduzione del periodo di malattia riportato nel
certificato medico
pag. 24
Nuova Guida Convenzioni 2017/18 per i Soci
di Unione Confcommercio Milano
pag. 25
27 PRIMO PIANO SULLA CONFCOMMERCIO
IVA - Sistema dell'inversione contabile
("reverse charge") - Chiarimenti sulla
disciplina sanzionatoria a seguito delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158 del
2015 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
16/E dell' 11 maggio 2017
pag. 27
Convenzioni Confcommercio a disposizione
dei Soci Aice
pag. 31
32 EVENTI E CONVEGNI
Incontro di Kick-Off Osservatorio Export
digitale
Politecnico di Milano - 20 Giugno 2017
pag. 32
33 DALL’UNIONE EUROPEA
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 4
40 IL PUNTO SULLA NORMATIVA ITALIANA
Credito di imposta ricerca e sviluppo –
Chiarimenti
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del
27 aprile 2017
pag. 40
Dichiarazione IVA – Comunicazione a
contribuenti e Guardia di finanza delle anomalie
– Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 3 maggio 2017 - Comunicato
dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2017
pag. 43
Comunicazione telematica liquidazioni
periodiche IVA - Software gratuito –
Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 10
maggio 2017
pag. 45
46 WORLD BUSINESS
Opportunità di business per gli associati
pag. 46
Eurocommerce: dettaglianti e grossisti
chiedono procedure doganali per aiutare la
competitività e la crescita
pag. 33
La posizione del Consiglio UE in materia di
antidumping
pag. 33
Sistema di Preferenze Generalizzate
La Commissione propone, quale incentivo alle
riforme, un migliore accesso al mercato per lo
Sri Lanka
pag. 34
L’Europarlamento approva il pacchetto
economia circolare
pag. 37
Practical China Legal Guide for Small
Businesses: Drafting Sales Contracts When
Exporting to China
pag. 39
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 6
“Internazionalizzare l’impresa” è una guida pensata per fornire uno strumento di semplice com-
prensione ed utilizzo e vuole “prendere per mano” gli imprenditori, accompagnandoli in un percor-
so strutturato per valutare come e con quali strumenti affrontare la sfida dell’internazionalizzazio-
ne.
La guida è a disposizione gratuitamente per le aziende associate su r ichiesta presso la Segre-
teria Aice (tel 027750320/1 [email protected]).
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 7
La globalizzazione è vantaggiosa, ma va governata La Commissione Europea avvia la riflessione sulla gestione della globalizza-
zione
Dopo il Libro bianco sul futuro
dell'Europa presentato lo scorso
primo marzo, la Commissione
Europea ha pubblicato
recentemente il documento di
riflessione sulla gestione della
globalizzazione. Sulla base di
una valutazione equa dei
vantaggi e degli aspetti negativi
della globalizzazione, il
documento intende avviare il
dibattito sul modo in cui l'UE e
i suoi Stati membri possono
orientare la globalizzazione in
modo da anticipare il futuro e
migliorare la vita di imprese e
cittadini europei.
Frans Timmermans, primo
Vicepresidente della
Commissione europea, ha
dichiarato: "La globalizzazione
nel complesso fa bene
all'economia europea, ma, se i
benefici non sono ripartiti
equamente e in modo più
omogeneo, ciò non apporta
niente ai nostri cittadini.
L'Europa deve contribuire a
riscrivere le regole a livello
mondiale, affinché il libero
commercio sia anche un
commercio equo. Affinché la
globalizzazione diventi
sostenibile e crei benessere per
tutti gli europei. Al tempo
stesso dobbiamo concentrare le
nostre politiche sui modi per
favorire l'accesso dei cittadini
all'istruzione e alle competenze
di cui hanno bisogno per tenere
il passo con l'evoluzione delle
nostre economie. Una migliore
ridistribuzione contribuirà a
garantire la coesione sociale e
la solidarietà su cui l'Unione si
fonda."
Jyrki Katainen, Vicepresidente
responsabile per l'Occupazione,
la crescita, gli investimenti e la
competitività, ha commentato:
"La globalizzazione è una forza
formidabile che crea benefici
per l'Europa e per il resto del
mondo, ma genera anche tante
sfide. Per preservare i benefici
dell'apertura, ma anche per
affrontarne gli inconvenienti,
l'Europa deve promuovere un
ordine mondiale fondato su
regole, agire con
determinazione contro le
pratiche sleali, rendere più
resilienti le nostre società e più
competitive le nostre economie
di fronte a un contesto in
rapido mutamento."
Il documento presenta uno
sguardo obiettivo a ciò che la
globalizzazione ha prodotto nei
confronti dell’Unione Europea.
La globalizzazione, nonostante
i grandi benefici che ha
apportato, è, infatti, anche
all'origine di numerose sfide.
La globalizzazione ha aiutato
centinaia di milioni di persone
nel mondo a uscire dalla
povertà e ha permesso ai paesi
più poveri di recuperare il loro
ritardo.
La crescita del commercio
mondiale, dovuta ad una
maggiore liberalizzazione degli
scambi, ha stimolato lo
sviluppo economico nei Paesi
UE, generando un incremento
delle esportazioni europee di
più di un miliardo di Euro e
creando 14.000 nuovi posti di
lavoro. Le importazioni a prezzi
più bassi sono andate in
particolare a vantaggio delle
famiglie più povere.
La Commissione evidenzia,
però, che questi vantaggi
possono non essere né
automatici né equamente
ripartiti tra i cittadini. L'Europa
risente anche del fatto che non
tutti i paesi condividono le
stesse norme su occupazione,
ambiente o sicurezza, il che
riduce la capacità delle imprese
europee di competere sui prezzi
con i loro omologhi stranieri.
Questo può determinare la
chiusura di fabbriche, la perdita
di posti di lavoro o la pressione
al ribasso delle retribuzioni e
delle condizioni di lavoro.
Tuttavia, la soluzione non può
essere offerta né dal
protezionismo né dal laissez-
faire. I dati concreti contenuti
nel documento di riflessione
mostrano chiaramente che una
globalizzazione gestita bene
può avere effetti positivi. L'UE
deve assicurare una migliore
distribuzione dei benefici della
globalizzazione, lavorando di
concerto con gli Stati membri e
le regioni, nonché con i partner
internazionali e le altre parti
interessate. Dovremmo cogliere
assieme l'opportunità di
orientare la globalizzazione in
linea con i nostri valori e
interessi.
L’editoriale
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 8
E’ importante, pertanto,
riflettere su come l'UE può
gestire la globalizzazione e
rispondere alle opportunità che
questa offre e alle sfide che
pone:
• sul fronte esterno, il
documento è incentrato sulla
necessità di dare forma ad un
ordine mondiale realmente
sostenibile, basato su norme
condivise e un programma
comune. L'UE ha sempre difeso
norme mondiali "multilaterali"
forti ed efficaci e dovrebbe
continuare a svilupparle
secondo modalità che
consentano di affrontare le
nuove sfide e di garantire
l'effettiva applicazione. Ad
esempio, l'UE potrebbe
spingere per nuove norme per
creare condizioni di parità,
combattendo comportamenti
deleteri e scorretti, quali
l'evasione fiscale, il dumping
sociale o le sovvenzioni statali.
Strumenti di difesa
commerciale efficaci e un
tribunale multilaterale per gli
investimenti potrebbero
anch'essi aiutare l'UE a
intervenire con determinazione
nei confronti dei paesi o delle
imprese che praticano la
concorrenza sleale;
• sul fronte interno, il
documento propone strumenti
per proteggere e dare forza ai
cittadini mediante politiche
sociali robuste e fornendo loro
il necessario sostegno in termini
di istruzione e formazione
lungo tutto l'arco della vita.
Politiche fiscali progressive,
investimenti nell'innovazione e
forti politiche di protezione
sociale potrebbero contribuire a
ridistribuire la ricchezza in
modo più equo. Nel frattempo,
l'uso dei fondi strutturali
dell'UE, per assistere le regioni
vulnerabili, e il Fondo europeo
di adeguamento alla
globalizzazione, per aiutare i
lavoratori in esubero a trovare
un altro posto di lavoro,
possono contribuire a ridurre gli
effetti negativi.
Claudio Rotti
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 9
qui Aice
Expo2017 Astana: le opportunità di business offerte dal Kazakhstan
Martedì, 30 Maggio 2017 ore 10.00
Expo2017 Astana: le opportunità di
business offerte dal Kazakhstan
Martedì 30 Maggio 2017
ore 10.00
Unione Confcommercio
(Sala Turismo)
Corso Venezia 47 Milano
PER ISCRIZIONI ONLINE
La partecipazione all’incontro
è gratuita per le aziende associate
Le adesioni saranno accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili e
sarà data conferma tramite e-mail
3 giorni prima dell’evento
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
Dr. Giovanni Di Nardo
Tel. 027750320/1
Dall’indipendenza, conseguita nel 1991, il Kazakhstan ha registra-
to uno dei tassi di crescita tra i più dinamici al mondo, raggiun-
gendo quasi l’8% negli anni 2000 e triplicando in un ventennio il
reddito pro-capite. Il settore trainante dell’economia kazaka è lo
sfruttamento delle ingenti risorse di petrolio e gas, localizzate pre-
valentemente nella zona del Mar Caspio.
Per il 2017, le stime sul PIL si attestano a un +1,7%, soprattutto in
vista di Expo2017 Astana e all'entrata in funzione del giacimento
petrolifero di Kashgan. Promettenti sono anche le nuove opportu-
nità che si apriranno per il Kazakhstan in connessione con la rico-
struzione della Via della Seta, iniziativa proposta dal Governo
cinese che renderà il Paese punto centrale degli scambi commer-
ciali tra Europa e Medio ed Estremo Oriente.
L’export italiano in Kazakhstan si concentra principalmente nei
settori abbigliamento, macchinari di impiego generale, tubi, cavi e
relativi accessori. Le importazioni italiane, invece, consistono
quasi esclusivamente in prodotti minerari (petrolio greggio, metal-
li di base preziosi e altri metalli non preziosi).
Future Energy è anche il tema centrale di Expo2017 Astana,
l’esposizione universale che aprirà i battenti il prossimo 10 giu-
gno. In particolare, i temi legati all’energia “green” saranno ogget-
to di approfondimento nell’intervento del Professor Croci.
PROGRAMMA
10.00 Registrazione partecipanti
10.15 Apertura lavori
Riccardo Garosci – Vice Presidente Aice
10.30 Quadro economico e presentazione Expo2017
Almasbek Zhumadilov – Primo Segretario
Ambasciata del Kazakhstan a Roma
11.15 Le relazioni commerciali Italia – Kazakhstan
Savino Corsari – Fiduciario della Chamber of Internatio-
nal Commerce of Kazakhstan
12.00 Future Energy (Tema Expo2017): l’energia al centro
dell’economia moderna Edoardo Croci – Docente e Coordinatore Osservatorio
Green Economy IEFE - Università Bocconi
12.30 Quesiti e dibattito
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 10
qui Aice
Seminario: “La difesa del contribuente di fronte all’accertamento
doganale”
Martedì, 6 Giugno 2017 ore 9.00
Seminario
La difesa del contribuente
di fronte all’accertamento doganale
Martedì 6 Giugno 2017
ore 8.45
Unione Confcommercio
(Sala Colucci)
Corso Venezia 47 Milano
RELATORI:
Avv. Sara Armella
Avv. Massimo Monosi
Avv. Lorenzo Ugolini
Studio Armella e Associati
PER ISCRIZIONI ONLINE
La partecipazione all’incontro
è gratuita per le aziende associate
Le adesioni saranno accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili e
sarà data conferma tramite e-mail
3 giorni prima dell’evento
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
Raffaella Seveso
Tel. 027750320/1
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare tutti gli strumenti di cui l’a-
zienda dispone per prevenire un accertamento doganale o tutelarsi
a seguito del suo ricevimento.
Verranno spiegati gli strumenti per prevenire l’accertamento do-
ganale, come ad esempio l’informazione tariffaria vincolante e
l’informazione vincolante sull’origine e come tutelarsi durante la
fase di verifica. Si spiegheranno inoltre le fasi del contenzioso e
gli strumenti di difesa.
Il giorno del seminario sarà possibile acquistare il libro scritto da
Sara Armella “Il diritto doganale dell’Unione Europea” (edizioni
Egea, marzo 2017) ad un costo agevolato solo per i partecipanti.
PROGRAMMA
8.45 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura lavori
9.10 Come prevenire un accertamento doganale
- Itv, Ivo, ruling sul valore
- transfer pricing e valore doganale
- scelta dei fornitori e ambito di responsabilità dell’impor-
tatore
- la tutela in fase di verifica
- processo verbale di constatazione e difesa degli operatori
- tempi e tutela nei confronti dell’accertamento doganale
11.00 Pausa
11.10 Strumenti deflattivi del contenzioso
- definizione agevolata
- mediazione e reclamo
- dall’accertamento all’esecuzione
- sospensione amministrativa della riscossione
- sospensione della riscossione in sede giudiziale
- argomenti e strumenti di difesa
12.30 Quesiti e dibattito
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 11
qui Aice
Img Aice Academy
Workshop: YouTube e il mondo del video
Giovedì, 8 Giugno 2017 ore 9.00
YouTube
e il mondo del video
Giovedì, 8 Giugno 2017
ore 9.00
Scuola Superiore CTSP
Viale Murillo, 17 - Milano
Relatore:
Massimiliano Sossella
Esperto di strategia digitale
e New Media
La partecipazione è a pagamento
(max 15 partecipanti)
PER ISCRIZIONI ONLINE
Le adesioni saranno accettate fino
ad esaurimento dei posti disponibili
e sarà data conferma tramite e-mail
3 giorni prima dell’evento.
Per maggiori informazioni
Segreteria Aice
Dr.ssa Veronica Caprotti
Dr. Giovanni Di Nardo
tel. 027750320/1
Workshop
YouTube è il quar to dei 10 workshop pratici del programma di formazione
digitale Web Academy organizzato da Aice, in collaborazione con Img Internet.
Argomenti trattati: cos’è YouTube e come funziona. Analisi delle applicazioni
e delle best practice di utilizzo aziendale. Come pubblicare, cosa seguire e co-
me farsi seguire dal proprio pubblico. La pubblicità.
La partecipazione è a pagamento e sono previsti massimo 15 partecipanti.
Il costo riservato ai soci Aice è di € 280,00 + IVA a partecipante.
Il costo per i non soci è di € 320,00 + IVA a partecipante.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online.
Il codice sconto, riservato ai soci Aice è: IMG-AICE-2017
PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.15 Apertura lavori
Ore 9.30 Introduzione
Panoramica (nascita, storia, avventure e curiosità su YouTube)
Gli italiani su YouTube (studio sul profilo e il comportamento degli utenti)
Formati e metriche di YouTube
Ore 11.30 Pausa
Fenomeno youtuber
YouTube vs Facebook
I concorrenti di YouTube
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00
Produrre contenuti video: il flusso
Approcci e stili diversi
Esercitazione di gruppo (2 h): scrivi e presenta il tuo video
Ore 17.30 Chiusura lavori
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 12
Effetto Brexit: le aziende italiane non segnalano cambiamenti so-
stanziali negli scambi commerciali con il Regno Unito, ma preve-
dono un calo del giro d'affari a Leave concluso
qui Aice
In occasione del Seminario “Le implicazioni della Brexit nel commercio internazionale” tenutosi giovedì 4
maggio 2017, Aice – Associazione Italiana Commercio Estero - ha effettuato un sondaggio presso le azien-
de associate e non che operano nel commercio internazionale, inerente al tema della Brexit, al fine di avere
una indicazione per capire effettivamente quanto l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea incida sulle
attività commerciali delle aziende italiane.
Dai risultati del sondaggio, risulta che il 73% aziende impegnate in scambi commerciali (in export e in im-
port) con la Gran Bretagna non ha notato nessun cambiamento in merito alle relazioni commerciali con i
suoi fornitori e/o clienti. Tuttavia, il 41% prevede un possibile calo del giro d'affari una volta concluso il
processo di uscita del Regno Unito dalla UE.
Inoltre, per il 50% delle aziende intervistate la svalutazione della sterlina non ha incrementato le importa-
zioni dalla Gran Bretagna e non ha causato una riduzione dell’export italiano verso la Gran Bretagna.
Infine, facendo riferimento agli avvenimenti politici dell’ultimo periodo caratterizzati da un orientamento
più protezionistico e meno liberista, le aziende hanno espresso il loro parere sul futuro del commercio inter-
nazionale.
I risultati riscontrati dal sondaggio mostrano in generale un’opinione divisa: il 36% delle aziende pensa che
dovrà cambiare l’approccio all’internazionalizzazione, mentre il 33%, a meno che non intervengano assur-
de barriere doganali, non prevede cambiamenti.
In conclusione, le aziende italiane sperano in una Soft Brexit e si augurano una uscita graduale della Gran
Bretagna che preveda un accordi commerciale con i paesi dell’Unione Europea che mantenga almeno una
situazione di dazi doganali a zero per le merci in import e in export.
Settore di appartenenza delle aziende intervistate
Agricoltura 2,67%
Industria 38,67%
Commercio 32,00%
Servizi 17,33%
Altro (specificare) 9,33%
trasporti e logistica
costruzioni
credito
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 16
Dubai: opportunità di business per le imprese italiane
qui Aice
Lo scorso 10 maggio c/o la sede Unione
Confcommercio Milano, si è tenuto l’in-
contro Dubai: opportunità di business per
le imprese italiane, organizzato da Aice
in collaborazione con la Dubai Investment
Development Agency, lo Studio Legale
Associato Martinez & Novebaci e l’As-
sociazione Territoriale Binasco - Delega-
zione di Rozzano.
L’incontro ha voluto fornire alle aziende
italiane una panoramica completa delle
opportunità d’affari e di investimento of-
ferte da Dubai.
L’apertura dei lavori è stata affidata al Presidente Aice Claudio Rotti, mentre il relatore principale è stato
Fahad AlGergawi, CEO della DUBAI Investment Development Agency (DUBAI FDI), organismo
governativo che si occupa di promuovere gli investimenti diretti esteri nell’Emirato.
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 17
In particolare, Fahad AlGergawi, ha presentato i principali progetti infrastrutturali oggi in corso, fornen-
do indicazioni sui prodotti più richiesti, ha illustrato un quadro delle opportunità offerte da Dubai pre-
sentando Expo2020 Dubai e dando indicazioni utili alle aziende interessate a partecipare.
Lo sviluppo economico di Dubai copre oggi i settori economici più importanti quali manifatturiero, lo-
gistica, ITC, commercio al dettaglio e all’ingrosso, turismo, green technologies ecc.., facendo di Dubai
uno dei mercati di sbocco più interessanti per i prodotti “Made in Italy”.
Ulteriore spinta alla crescita di Dubai sarà data dall’esposizione universale che si terrà nel 2020.
Sito ufficiale Expo2020 Dubai http://expo2020dubai.ae
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 19
Convenzione AICE - Creditreform Italia
informazioni commerciali, recupero crediti, recupero IVA a condizioni
vantaggiose
qui Aice
Aice ha stipulato una convenzione con la società Creditreform Italia Srl con l’obbiettivo di fornire alle
aziende associate i seguenti servizi:
INFORMAZIONI COMMERCIALI IN TUTTO IL MONDO
I rapporti informativi possono essere ricevuti in maniera tradizionale oppure on-line in tempo reale. Il ser -
vizio on-line propone una ricerca avanzata in più di 30 milioni di rapporti informativi, con possibilità di
monitoraggio in 16 nazioni d’Europa.
Le richieste di informazioni commerciali erogate per via tradizionale, vengono evase con le seguenti velo-
cità:
Normali, ca. 7-12 gg.
Urgenti, ca. 4-5 gg.
Flash, ca. 2-3 gg.
Superflash, ca. 8 ore
FORNITURA DEI SERVIZI E-COMMERCE DI CREDITREFORM ITALIA TRAMITE L’ACCESSO AL SITO WEB CRE-
DITREFORM E PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
E’ possibile acquistare online con la carta di credito informazioni classificate su tutte le imprese italiane
con un click in tempo reale. Vengono accettate tutte le carte del circuito Visa e del circuito MasterCard.
Servizi disponibili:
Rapporto Classificato disponibile per tutte le imprese italiane in 5 lingue: italiano, inglese, tedesco,
francese e spagnolo.
Bilancio XBRL disponibile per tutte le società di capitali italiane. Disponibile soltanto in lingua italiana
Visure e servizi camerali per tutte le imprese italiane. Disponibile soltanto in lingua italiana.
Ricerca delle Persone nel Registro Imprese e acquisizione dei documenti registrati (Scheda Cariche
attuali - Scheda Cariche cessate - Scheda Persona Completa - Scheda Socio - Scheda Socio storica). Dispo-
nibile soltanto in lingua italiana.
Protesti (ricerca ed eventuali visure effetti). Disponibile soltanto in lingua italiana.
N. B.: I dati camerali vengono acquisiti direttamente dal database di InfoCamere, unico gestore delle ban-
che dati di pertinenza delle Camere di Commercio, attraverso la MODALITA' AICA2, garanzia di autenti-
cità.
RECUPERO CREDITI IN TUTTO IL MONDO
Il servizio prevede la fase stragiudiziale e la fase giudiziale.
SORVEGLIANZA TRENTENNALE CREDITI IN GERMANIA
Il servizio permette di agire contro i debitori in Germania se l’azienda è in possesso di un titolo esecutivo
mai potuto eseguire per mancanza di fondi del debitore (sentenze dal 1979). Il servizio di sorveglianza per-
mette di attivare un rigido controllo del debitore moroso al fine del recupero del credito.
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 20
RIMBORSO IVA NELL’UE, NORVEGIA, PRINCIPATO DI MONACO E SVIZZERA
Il servizio permette alle aziende italiane di recuperare l’IVA relativa a fatture e ricevute fiscali per spese
sostenute in tutti i paesi della UE, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.
Massima percentuale di rimborsi con esito positivo, grazie alla presenza capillare di sedi del gruppo su tutto
il territorio europeo.
Sono rimborsabili fatture e ricevute fiscali secondo le disposizioni di ciascuno stato. Normalmente sono
rimborsabili ad esempio le spese sostenute in occasione di fiere ed esposizioni, viaggi e trasferte, attività
tipica dell’azienda (impiantistica, cantieri etc…).
Ai soci Aice che usufruiranno dei servizi sopra elencati sarà garantito uno sconto del 10% sul prezzo
di listino ufficiale.
***
Creditreform, nata in Germania nel 1879, è leader europeo nel settore dei servizi di informazioni
commerciali e recupero crediti con 200 sedi proprie.
Fondata nel 1984, Creditreform Italia fa parte del Gruppo Creditreform. E' membro ordinario di Creditre-
form International e si avvale dei servizi e della tecnologia del Gruppo.
Creditreform elabora ogni anno ca. 16.000.000 di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gra-
tuiti e gestisce in media 1.600.000 di incarichi di recupero crediti all’anno. Creditreform Italia Srl è stata
fondata nel 1984 e si avvale del know how e della tecnologia del gruppo.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Veronica Caprotti (Tel. 027750320/1, Fax
027750329, Email: [email protected]).
Segui AICE su Twitter all’indirizzo twitter.com/AICEMilano
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 21
La Finestra dei Soci Aice Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività
La rubrica “La finestra dei Soci Aice”, è dedicata alle aziende associate che vogliono presentare la propria attività alla
business community alla quale Aice si rivolge, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca fra soci e far nascere
eventuali collaborazioni, alleanze e nuove opportunità di business fra aziende o con enti ed associazioni collegate. La
rubrica è gratuita per le aziende associate.
Le aziende interessate possono inviare via email la propr ia scheda monografica per la pubblicazione.
E' possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg).
Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Veronica Caprotti (Tel.
027750320/321, [email protected]).
La Finestra
dei Soci Aice
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Principali Paesi in cui opera: ITALIA + EUROPA + ASIA
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tallo, molette con gambo, lime e placche abrasive.
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ce (Tel. 027750320/1 - E-mail: ai-
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La Finestra
dei Soci Aice
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La Finestra
dei Soci Aice
Certificato di ispezione per esportare in Libia
Come da disposizione ufficiale in vigore già dal 2015, gli esportatori che desiderano esportare in Libia de-
vono ottenere un Certificato di Ispezione (COI – Certificate of Inspection), r ilasciato da un ente autor iz-
zato.
La Banca Centrale della Libia (Risoluzione N.96/2015) consente l’uso di valuta estera per l’apertura di un
credito documentario e per la sua negoziazione. Tutte le merci in esportazione in Libia necessitano obbliga-
toriamente di un Certificato di Ispezione, rilasciato da una società di controllo internazionale. Tale certifica-
to è utile in quanto consente alla spedizione di essere finanziata tramite una lettera di credito documentario
emessa da una banca commerciale.
TÜV Rheinland Italia S.r.l. è un ente accreditato per il rilascio dei Certificati di Ispezione, da richiedersi a
cura dell’esportatore stesso, in quanto necessari allo sdoganamento. Una volta in possesso della lettera di
credito (LC), l’esportatore può rivolgersi a TÜV Rheinland Italia per ottenere indicazioni puntuali circa
l’iter procedurale da seguire.
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TÜV Rheinland è un ente accreditato per l’emissione delle certificazioni di conformità richiesti obbli-
gatoriamente per le esportazioni verso Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Qatar, Egitto, Etiopia, Algeria,
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parte, fondato oltre 140 anni fa. Il Gruppo è presente nel mondo in 69 paesi con più di 20.000 dipendenti. Il fatturato
annuo è di quasi 1,9 miliardi. Gli esperti indipendenti di TÜV Rheinland sono sinonimo di qualità, efficienza e sicu-
rezza per le persone, la tecnologia e l’ambiente. TÜV Rheinland ispeziona attrezzature tecniche, prodotti e servizi,
segue progetti internazionali e rilascia certificazioni dei sistemi di gestione. Per far questo TÜV Rheinland dispone di
una rete globale di laboratori approvati e centri di formazione. Dal 2006, TÜV Rheinland è membro della United Na-
tions Global Compact per promuovere la sostenibilità e combattere la corruzione. In Italia è presente a Milano e a Bo-
logna.
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SPORTELLO INTRASTAT - Elenchi riepilogativi degli acquisti e
delle cessioni intracomunitarie.
Periodo di competenza: mensile MAGGIO 2017 Giovedì, 8 Giugno 2017
Ai fini dell’elaborazione e presentazione dei modelli intrastat, lo sportello intrastat per la raccolta delle
fatture di acquisto e di vendita, periodo di competenza - mese di MAGGIO 2017, sarà aperto in data
Giovedì’ 8 GIUGNO 2017.
Lo sportello sarà in funzione dalle 14.30 alle 15.30, presso l’Unione Confcommercio Milano - Corso
Venezia 47 - 20121 Milano, in SALA COMITATI.
Le aziende associate che ricorreranno al servizio, usufruiranno dei seguenti vantaggi:
- avranno un sensibile risparmio economico;
- saranno assistite in caso di controlli da parte delle autorità doganali;
- saranno sgravate da responsabilità per eventuali errori materiali commessi nella compilazione dell’
Intrastat.
La Direzione Settore Commercio Estero dell’Unione Confcommercio Milano (Tel. 027750456) è a Vostra
disposizione per ogni ulteriore informazione.
Riduzione del periodo di malattia riportato nel certificato
medico
L’Inps, con circolare n. 79 del 28 aprile c.a., ribadisce che nel caso di guarigione anticipata, con conseguen-
te riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa
per malattia del lavoratore, lo stesso è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di do-
cumentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
Infatti, la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempi-
mento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa antici-
pata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps.
Conseguentemente, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può
consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa.
Pertanto, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente
il lavoro, rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio
solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
[Fonte: LavoroNews]
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pag. 25
Nuova Guida Convenzioni 2017/18 per i Soci di Unione Confcom-
mercio Milano
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IVA - Sistema dell'inversione contabile ("reverse charge") -
Chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria a seguito delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 – Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell' 11 maggio 2017 Primo piano sulla
Confcommercio
1. Premessa.
Con la Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina
sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 - con-
cernente disposizioni sulla revisione del sistema sanzionatorio – che ha modificato le sanzioni amministrative in mate-
ria di documentazione e registrazione delle operazioni IVA.
In particolare, la nuova disciplina ha esteso la sanzione ridotta, già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA (nella misura
dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da euro 250 a euro 2.000 laddove la
violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito), anche alle medesime violazioni relative ad ope-
razioni soggette all'inversione contabile.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor
rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi
"definitivi" anteriormente al primo gennaio 2016.
Si illustrano, di seguito, gli aspetti principali esaminati dall'Amministrazione finanziaria.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile.
L'Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che la nuova disciplina, novellando il comma 9-bis dell'art. 6 del D. Lgs.
n. 471 del 1997 e introducendo, nel medesimo articolo, tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), ha introdotto rile-
vanti modifiche alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni dell'istituto in parola.
In particolare, la nuova disciplina distingue l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo
dell'inversione contabile, ma l'imposta è stata assolta in via ordinaria (comma 9- bis.1), e l'ipotesi in cui l'operazione
doveva essere assoggettata ad imposta in via ordinaria ma l'imposta è stata assolta in reverse charge (comma 9-bis.2),
prevedendo, in tali casi, un trattamento sanzionatorio più lieve, rispetto alla precedente disciplina, nella misura fissa
da 250 euro a 10.000 euro.
Il nuovo comma 9-bis.3 disciplina, invece, le ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti,
non imponibili o non soggette ad imposta o inesistenti, disponendo la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini IVA e
prevedendo la sanzione compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo
nei casi di operazioni inesistenti.
3. Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile (art. 6, com-
ma 9-bis).
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, nella disposizione dettata dal comma 9-bis, trovano collocazione le fattispecie che
non sono distintamente disciplinate dalle disposizioni dettate dai nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui l'operazione deve essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile,
ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adem-
pimenti connessi.
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La fattispecie prevista dalla norma in esame riguarda le violazioni commesse dal committente o cessionario sia nell'i-
potesi in cui debba essere emessa autofattura (ad esempio, per l'acquisto di beni territorialmente rilevante nello Stato
da fornitori extraUe), sia quando è prevista l'integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore (ad esempio,
per acquisto di rottami da un fornitore nazionale o fornitore Ue).
A tale riguardo, la nuova disciplina prevede, per tale tipo di violazione del cessionario o committente, una sanzione in
misura fissa, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, purché l'omissione degli adempimenti con-
nessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle im-
poste sui redditi (per es. dal libro giornale o, per coloro che tengono la contabilità semplificata, dal registro degli ac-
quisti).
Se, al contrario, l'operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura
compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.
Per quanto concerne l'individuazione dell'imponibile di riferimento, cui commisurare la sanzione, l'Agenzia ricorda
che sono valide le indicazioni già fornite con la propria risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, ove è stato chiarito
che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'in-
versione contabile, si realizza quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale, considerato che, in tale sede,
il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da
assolvere.
Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, la sanzione compresa tra il 5 ed il 10 per cento deve essere com-
misurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili
a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove, invece, l'irregolarità si rea-
lizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni
interessate.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che, se l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del mecca-
nismo dell'inversione contabile comporta anche un'infedele dichiarazione oppure un'indebita detrazione IVA da parte
del soggetto passivo d'imposta, ossia da parte del cessionario o committente, trovano applicazione anche le ordinarie
sanzioni per dichiarazione infedele e per illegittima detrazione dell'IVA.
Pertanto, la disposizione dettata dal comma 9-bis disciplina gli adempimenti che il cessionario o committente deve
assolvere per evitare l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie sopra richiamate, quando il cedente o prestatore
non abbia adempiuto agli obblighi di fatturazione di una operazione soggetta a reverse charge.
In particolare, il cessionario o committente incorre nella violazione di omessa regolarizzazione di un'operazione sog-
getta a reverse charge, quando il cedente o prestatore non abbia emesso (o comunque inviato al cessionario o commit-
tente) il documento fiscale entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o abbia inviato una fattura
irregolare e il cessionario o committente non abbia informato l'Ufficio competente entro il trentesimo giorno successi-
vo, provvedendo, entro lo stesso periodo, all'emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione, nonché all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile.
Infine, l'Agenzia evidenzia che la sanzione amministrativa dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati - già prevista per le violazioni commesse dal cedente o prestatore nazionale relativamente alle cessioni
di beni e prestazioni di servizi non imponibili, esenti o non soggette ad IVA - si applica ora anche alle violazioni com-
messe dal cedente o prestatore in relazione alle operazioni soggette all'inversione contabile.
4. Errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell'inversione contabi-
le (art. 6, comma 9-bis.1).
Il comma 9-bis.1 disciplina la specifica ipotesi di "irregolare assolvimento del tributo", che si verifica quando l'opera-
zione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile ma, per errore, è stata oggetto di applicazio-
ne dell'imposta in via ordinaria.
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È il caso, ad esempio, del cedente o prestatore che, pur in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inver-
sione contabile, ha erroneamente emesso fattura con IVA registrandola ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La disposizione in commento prevede che se - in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione con-
tabile - l'imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comun-
que assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, di cui al citato art. 23, con conseguente
confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed
è, comunque, fatto salvo il diritto alla detrazione.
Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un
minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro e, del pagamento di tale sanzione, è responsabile, in via solida-
le, il cedente o prestatore.
In particolare, quando si realizza tale violazione, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a
ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore e non per ogni singola fattura rice-
vuta da parte di ciascun fornitore.
Infine, come previsto dalla norma, il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale, nella
misura compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta, se l'applicazione dell'IVA in modo ordinario,
anziché con l'inversione contabile, è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consape-
volezza del cessionario o committente.
5. Errata applicazione dell'imposta con il sistema dell'inversione contabile anziché nel modo ordinario (art.
6, comma 9-bis.2).
6.
Il comma 9-bis.2 disciplina l'ipotesi inversa di "irregolare assolvimento del tributo" prevista dal comma 9-bis.1.
Si tratta, infatti, del caso in cui l'IVA doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con
il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario o committente.
In tale ipotesi, il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inver-
sione contabile, mentre il cedente o prestatore - seppur debitore dell'imposta - non è obbligato all'assolvimento della
stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro e,
anche in tal caso, del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente.
Come nell'ipotesi precedente, la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferi-
mento a ciascun committente.
Diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza IVA, o il cessionario/committente
non assolva irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa
prevista dalla norma in commento.
In tal caso, infatti, il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista dall'art. 6, comma 1, per violazio-
ne degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa nella misura tra il 90
e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'eserci-
zio), mentre il cessionario o committente, è punibile con la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8 del medesimo decre-
to, per la mancata regolarizzazione dell'operazione (sanzione pari al cento per cento dell'imposta con un minimo di
250 euro).
La disposizione in esame, inoltre, prevede espressamente l'inapplicabilità della sanzione in misura fissa, con conse-
guente applicazione delle regole ordinarie di cui al citato comma 1, nei casi in cui la condotta sia determinata da un
intento di evasione o di frode per il quale vi sia prova di consapevolezza da parte del cedente o prestatore.
L'Agenzia delle entrate, al riguardo, evidenzia che l'ambito applicativo della disciplina è applicabile solo al caso di
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irregolare assolvimento dell'imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, in assenza dei requisiti pre-
scritti per l'applicazione dell'inversione contabile.
6. Errata applicazione del sistema dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette
ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3).
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, la disposizione dettata dal comma 9-bis.3, prevede una peculiare disciplina
per l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili o non
soggette ad imposta, come nel caso, ad esempio, in cui il cessionario o committente, che riceve una prestazione di ser-
vizi o una cessione di beni da un soggetto non residente, ritenga per errore l'operazione rilevante ai fini IVA in Italia e
assolva l'imposta mediante l'inversione contabile, quando invece l'operazione era non soggetta ad IVA.
In tale caso, secondo quanto indicato dall'Amministrazione, l'organo accertatore è tenuto ad elidere sia il debito erro-
neamente computato dal committente nelle liquidazioni periodiche, che la conseguente detrazione operata da quest'ul-
timo.
Resta fermo il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta (per indetraibi-
lità soggettiva o oggettiva) mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, o mediante la procedura del
cosiddetto "rimborso anomalo".
La disciplina prevista dal comma 9-bis.3, inoltre, si applica anche alle operazioni inesistenti assolte con il meccanismo
dell'inversione contabile.
L'agenzia evidenzia, in particolare, che il legislatore, modificando la previgente disciplina, ha introdotto regole specifi-
che, applicabili quando la violazione riguarda l'applicazione del regime di inversione contabile, per operazioni di cui al
primo periodo del comma 9-bis, ma che sono inesistenti.
A tale riguardo, viene evidenziato come, da un lato, il legislatore ha modificato la disposizione dettata dall'art. 21,
comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, circoscrivendone la sua portata al solo regime ordinario, mediante la sostituzio-
ne del riferimento soggettivo, che ora non è più a "chiunque" ma al "cedente o prestatore"; dall'altro, ha introdotto, nel
comma in esame, una procedura dedicata a delineare il trattamento della violazione anche da un punto di vista sanzio-
natorio, prevedendo che, in sede di accertamento, venga espunto sia il debito che il credito computato nelle liquidazio-
ni dell'imposta, eliminando così gli effetti dell'operazione contabilizzata.
La medesima norma, tuttavia, prevede una specifica sanzione nel caso di operazioni inesistenti, di misura compresa tra
il 5 e il 10 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
Resta salvo, anche in tale ipotesi, il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non
detratta, mediante l'emissione di una nota di variazione, o mediante la procedura del "rimborso anomalo" e la facoltà,
nel caso abbia ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare
la violazione.
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Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice
Questa sezione offre una
panoramica delle convenzioni
che Confcommercio - Imprese
per l’Italia mette a disposizione
delle aziende associate.
Convenzione con Ford
Sull'intera gamma di veicoli
nuovi Ford, compresi quelli a
motore gpl, sconti dal 18% al
28%.
Ford e Confcommercio-Imprese
per l'Italia hanno stretto un
nuovo accordo che garantisce
alle imprese associate speciali
condizioni commerciali di
acquisto di uno o più veicoli
Ford.
Sull'intera gamma di veicoli
nuovi Ford, compresi quelli a
motore gpl, sono applicati
sconti a partire dal 16% e
fino al 28%.
Per immatricolazioni fino al
31 dicembre 2017
MODELLO/ SCONTO ASSOCIATO
CONFCOMMERCIO
Nuova Ka -
Fiesta MCA 5 porte* 28%
Fiesta MCA gpl 5 porte* 25%
B-Max 26%
B-Max gpl 23%
Ecosport 20%
Tourneo Courier B460 23%
Nuova Focus 26%
Nuova Focus gpl 24%
Nuova C-Max 25%
C-Max gpl 23%
Tourneo Connect V408 23%
Nuova Kuga 21%
Mondeo 18%
S-Max 18%
Galaxy 18%
Edge 20%
Mustang -
Fiesta Van 27%
Transit Connect V408 24%
Transit Courier B460 24%
Transit V363 27%
Custom V362 27%
Nuovo Ranger P375 20%
* Sono escluse Fiesta 3 porte e
Focus RS
Per maggiori informazioni
contattare la Segreteria Aice,
D.ssa Veronica Caprotti (Tel.
027750320/1, E-mail:
Convenzioni
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 32
Incontro di Kick-Off Osservatorio Export digitale
Politecnico di Milano - 20 Giugno 2017
Segnaliamo l’incontro di lancio
della nuova edizione 2017-18
dell’Osservatorio Export del
Politecnico di Milano che si
terrà Martedì 20 giugno 2017.
L’incontro si terrà dalle 10 alle
13 presso il Dipartimento di In-
gegneria Gestionale del Politecnico di Milano in via Lambruschini 4/b. Ci confronteremo principalmente
sull’impostazione e i contenuti di questa nuova edizione, raccogliendo spunti e suggerimenti delle aziende
presenti e interessate alla nostra Ricerca.
L’Osservatorio Export vuole supportare le imprese italiane nella messa a punto di modelli di Export basati
sulle tecnologie digitali, con l’obiettivo ultimo di incrementare le esportazioni di beni e servizi.
Ricerca - Individuare i modelli di Export abilitati dalle nuove tecnologie e identificarne eventuali sviluppi
con riferimento ad alcuni mercati e settori merceologici
Community - Creare delle occasioni di incontro e di confronto tra imprese, istituzioni, consorzi e associa-
zioni per instaurare un dialogo costruttivo tra le parti
Comunicazione - Fare cultura e diffondere conoscenza sull’innovazione digitale in ambito export e le sue
potenzialità sensibilizzando decision maker di PA e imprese
In termini di contenuti, alcune novità della prossima edizione saranno:
- L’estensione del focus a tutti i settori merceologici di tipo consumer e non solo al Food e Fashion su cui
ci siamo concentrati nei primi due anni di Ricerca
- L’analisi di un paio di nuovi Paesi di destinazione per l’Export digitale oltre a quelli già studiati in passa-
to
- L’estensione del focus anche alle aziende italiane di dimensioni medio-piccole (PMI)
- L’aggiunta di due nuovi pilastri ai modelli di Export, ossia le fonti di finanziamento e gli aspetti organiz-
zativi
L’ evento di Kick-off è aperto a tutti e gratuito.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, (Tel. 027750320/1, E-mail: ai-
Eventi e
convegni
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Eurocommerce: dettaglianti e grossisti chiedono procedure doganali
per aiutare la competitività e la crescita
Esprimendosi dopo che la plenaria del Parlamento europeo ha approvato la relazione del deputato Tiziana
Beghin (EFDD, IT) sulla valutazione degli aspetti esterni della performance e della gestione doganale, il
direttore generale di EuroCommerce Christian Verschueren ha ribadito la necessità che le procedure doga-
nali funzionino per sostenere la competitività dell'economia dell'UE e aumentare il commercio dell'UE con
i paesi terzi:
"Le dogane devono ovviamente assicurare che i nostri confini siano sicuri e che le merci siano importate e
siano sicure. Ma le procedure doganali impongono anche oneri e hanno direttamente un impatto sul libero
flusso dei prodotti in ogni parte della supply chain, aggiungendo costi e ritardi per le imprese e, in ultima
analisi, per i consumatori. Noi appoggiamo tutti gli sforzi per creare un approccio alle dogane più sempli-
ce, più coerente e più efficiente alle dogane, riducendo la burocrazia e risparmiando i costi per i commer-
cianti. La recente riforma della legislazione doganale e dell'amministrazione offre opportunità per assicu-
rare un'applicazione più semplice attraverso la progressiva introduzione di un sistema ICT avanzato e si-
curo. Ciò potrebbe dare un importante contributo per aiutare la competitività e la crescita dell'attività
aziendale sia nell'UE che nei paesi con cui commerciamo".
La relazione del Parlamento europeo ha fornito alcuni utili suggerimenti per creare una coerente applicazio-
ne del nuovo codice doganale in tutta l'UE e la condivisione delle best practice tra le autorità doganali. La
velocità e l'efficienza con cui le autorità doganali si occupano dei prodotti importati influenzano direttamen-
te la capacità dei commercianti di offrire ai consumatori europei la migliore scelta dei beni disponibili sul
mercato mondiale. Questo è il messaggio emerso in un forum di successo tenutosi nel settembre dello scor-
so anno, organizzato in collaborazione con l'Organizzazione mondiale delle dogane e che ha coinvolto
un'ampia gamma di stakeholders, sulla politica doganale dell'UE dopo il nuovo codice doganale dell'Unio-
ne entrato in vigore nel maggio 2016.
[Fonte: Eurocommerce]
dall’Unione
Europea
La posizione del Consiglio UE in materia di antidumping
Il 3 maggio scorso, gli ambasciatori dell'UE hanno approvato la posizione del Consiglio
su una nuova metodologia antidumping, non discriminatorio e finalizzato a garantire che i
prodotti importati siano venduti nell'UE a un prezzo giusto ed equo indipendentemente
dal paese di origine, incaricando la presidenza maltese di avviare le relative trattative con
il Parlamento UE.
[Fonte: Europa News]
dall’Unione
Europea
Anno LIV - n° 10/2017
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Sistema di Preferenze Generalizzate
La Commissione propone, quale incentivo alle riforme, un miglio-
re accesso al mercato per lo Sri Lanka
dall’Unione
Europea
La soppressione dei dazi doganali andrebbe di pari passo con
un controllo rigoroso e sarebbe subordinata ad un impegno
costante in termini di sviluppo sostenibile, diritti umani e buo-
na governance.
Dal 19 maggio l’UE sopprimerà una parte sostanziale dei ri-
manenti dazi all'importazione che ancora gravano sui prodotti
dello Sri Lanka in cambio dell'impegno, da parte di tale paese,
di ratificare e attuare in modo efficace 27 convenzioni interna-
zionali relative a diritti umani, condizioni di lavoro, tutela
dell'ambiente e buona governance.
Tale regime preferenziale unidirezionale consisterebbe nella totale eliminazione dei dazi sul 66% delle linee
tariffarie in cui rientra un'ampia gamma di prodotti, tra cui i prodotti tessili e della pesca.
Tali preferenze configurerebbero un regime speciale del sistema di preferenze generalizzate dell'UE, noto
come SPG+.
Si tratta di un regime concepito per sostenere i paesi in via di sviluppo, favorendo il loro sviluppo economi-
co grazie all'aumento degli scambi commerciali con l'Europa e offrendo incentivi ad adottare misure con-
crete a favore dello sviluppo sostenibile.
Cecilia Malmström, Commissar ia europea per il Commercio, ha dichiarato: " Garantire allo Sri Lan-
ka le preferenze SPG+ significa maggior opportunità di svilupparsi economicamente, creando maggiori e
migliori posti di lavoro per la popolazione cingalese. È anche un voto di incoraggiamento da parte dell’UE
che il governo dell Sri Lanka mantenga il progresso fatto nell’attuare gli accordi internazionali.
Allo stesso tempo, nessuno pretende che la situazione sia perfetta. E’ ancora da completare la sostituzione
dell’Atto Prevenzione Terrorismo. Accadono ancora troppe torture, troppi bambini forzati al matrimonio,
leggi che discriminano parti della società. Vogliamo dire basta a tutto questo. L’UE lavorerà a stretto con-
tatto con le organizzazioni governative e non per monitorare i progressi.
Quando l’UE concede l’accesso al Sistema di Preferenze Generalizzate, cio’ non significa necessariamente
che il paese beneficiario stà attuando le 27 convenzioni internazionali in modo soddisfacente. Invece, il si-
stema offre l’incentivo di un miglior accesso al mercato europeo per gli esportatori, in cambio di un mag-
gior progresso nell’applicazione di queste convenzioni.
Cio’ significa anche che l’UE puo’ impegnarsi con i paesi beneficiari in tutte le aree dove l’attuazione non è
soddisfacente. L’UE rimuoverà di dazi doganali per lo Sri Lanka monitorando rigorosamente i progressi del
paese nel perseguire uno sviluppo sostenibile, rispetto per i diritti umani e buona governance.
L’UE stà inoltre lavorando con il governo dello Sri Lanka per supportare lo sviluppo delle PMI per rendere
loro possibile il commercio nel mercato europeo.
L’UE incrementerà il suo impegno con il governo e la società civile per assicurare che i benefici del SPG+
accolgano piu’ popolazione possibile tra cui le comunità nel nord - est del paese, le piu’ colpite da guerre
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Quando l’UE concede l’accesso al Sistema di Preferenze Generalizzate, cio’ non significa necessariamente
che il paese beneficiario stà attuando le 27 convenzioni internazionali in modo soddisfacente. Invece, il si-
stema offre l’incentivo di un miglior accesso al mercato europeo per gli esportatori, in cambio di un mag-
gior progresso nell’applicazione di queste convenzioni.
Cio’ significa anche che l’UE puo’ impegnarsi con i paesi beneficiari in tutte le aree dove l’attuazione non è
soddisfacente. L’UE rimuoverà di dazi doganali per lo Sri Lanka monitorando rigorosamente i progressi del
paese nel perseguire uno sviluppo sostenibile, rispetto per i diritti umani e buona governance.
L’UE stà inoltre lavorando con il governo dello Sri Lanka per supportare lo sviluppo delle PMI per rendere
loro possibile il commercio nel mercato europeo.
L’UE incrementerà il suo impegno con il governo e la società civile per assicurare che i benefici del SPG+
accolgano piu’ popolazione possibile tra cui le comunità nel nord - est del paese, le piu’ colpite da guerre
civili e le zone del sud, da sempre le piu’ povere.
Contesto
Il governo dello Sri Lanka ha attuato l’SPG+ nel luglio 2016. Questa decisione conferma che lo Sri Lanka
possiede i criteri per l’SPG+ stabiliti nella normativa europea. Il sistema di SPG+ entrerà in vigore nel pae-
se il 18 maggio 2017.
Lo Sri Lanka ha già beneficiato delle SPG+ in passato. Ma nel 2010 l’UE aveva deciso di togliere il tratta-
mento preferenziale alle importazioni dello Sri Lanka perché il governo non si è occupato del problema
delle violazioni dei diritti umani nel paese. Nel 2015, il nuovo governo ha intrapreso maggiori riforme con
l’obiettivo di raggiungere una riconciliazione nazionale e il rispetto per i diritti umani, lo stato di diritto e la
buona governance, così come uno sviluppo economico sostenibile.
Lo Sri Lanka ha compiuto passi importanti al fine di migliorare il rispetto dei diritti umani e di perseguire la
buona governance. Un esempio è il 19esimo emendamento costituzionale, che ristabilisce l’indipendenza
delle istituzioni chiave come la Commissione Nazionale dei diritti umani. Lo Sri Lanka ha anche intrapreso
azioni concrete, finalizzate tra l'altro a:
- garantire che vengano esaminati i casi relativi alle persone scomparse
- offrire una migliore protezione alle vittime e ai testimoni di crimini
- rilasciare le persone detenute in virtù di norme antiterrorismo controverse
- contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile.
Lo Sri Lanka ha inoltre ripreso le relazioni con il sistema delle Nazioni Unite, in particolare con il Consi-
glio delle Nazioni Unite per i diritti umani, impegnandosi a promuovere la riconciliazione, la trasparenza e i
diritti umani e ha altresì conseguito la maggior parte dei propri obiettivi di sviluppo del millennio, in parti-
colare nell'ambito della salute, dell'istruzione e della parità di genere.
Nel contempo occorre fare di più per ottenere miglioramenti in determinati ambiti problematici:
- lo Sri Lanka è tenuto a garantire che la sua legislazione in materia di lotta contro il terrorismo sia in linea
con le convenzioni internazionali sui diritti umani
- in via prioritaria, deve porre fine al ricorso alla tortura da parte delle forze dell'ordine e alla relativa impu-
nità.
- Il governo deve inoltre impegnarsi a migliorare, mediante processi politici e legislativi, i diritti di donne e
bambini, ad esempio per quanto riguarda:
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la discriminazione
le violenze domestiche
l'età minima per contrarre matrimonio, lo sfruttamento sessuale
le vessazioni nei confronti dei sindacati.
Tutti questi punti saranno oggetto di controllo nell'ambito del regime SPG+, al fine di garantire che si regi-
strino continui progressi in tal senso.
L'UE rappresenta per lo Sri Lanka il più grande mercato di esportazione, che accoglie circa un terzo delle
sue esportazioni complessive. Nel 2016 il volume complessivo degli scambi bilaterali corrispondeva a 4
miliardi di EUR. Le importazioni UE dallo Sri Lanka, costituite principalmente da prodotti tessili, prodotti
in gomma e macchinari, erano pari a 2,6 miliardi di EUR.
Attualmente i paesi beneficiari dell'SPG+ sono 9: Armenia, Bolivia, Capo Verde, Kirghizistan, Mongolia,
Pakistan , Paraguay, Filippine e Sri Lanka.
[Fonte: Commissione Europea]
Anno LIV - n° 10/2017
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L’Europarlamento approva il pacchetto economia circolare
Secondo il progetto legislativo recentemente adottato dal Parlamento Europeo, “la quota di rifiuti da rici-
clare dovrà aumentare dall’odierno 44% al 70% entro il 2030”.
Gli eurodeputati hanno anche approvato norme del “pacchetto rifiuti” che limitano la quota di smaltimen-
to in discarica al 5% e riducono i rifiuti alimentari del 50% entro il 2030.
Il Parlamento dovrà ora negoziare il testo con il Consiglio dei Ministri della Unione Europea.
I dati dicono che nel 2014 il 44% di tutti i rifiuti urbani della UE era riciclato o compostato, a fronte del
31% del 2004.
Inoltre, entro il 2020, gli Stati Membri della UE dovrebbero essere in grado di riciclare o compostare più
del 50% dei rifiuti.
Secondo i deputati europei, “entro il 2030, almeno il 70% in peso dei cosiddetti rifiuti urbani (familiari e
di piccole imprese) dovrebbe essere riciclato o preparato per il riutilizzo, ovvero, controllato, pulito o
riparato: (la Commissione Europea aveva proposto il 65%).
Per i materiali di imballaggio, come carta e cartone, plastica, vetro, metallo e legno, si propone l’80%
come obiettivo per il 2030, con obiettivi intermedi per ogni materiale nel 2025”.
In una nota, il Parlamento Europeo spiega che il progetto di legge limita la quota di rifiuti urbani collocati
in discarica al 10% entro il 2030.
Si propone una riduzione di quest’ultima al 5% ma è prevista una proroga di cinque anni a determinate
condizioni per gli Stati Membri che, nel 2013, hanno collocato in discarica più del 65% dei loro rifiuti
urbani.
I rifiuti alimentari nella UE sono stimati a circa 89 milioni di tonnellate, pari a 180 kg. pro-capite annui.
Rispetto al 2014, i deputati mirano a una riduzione dei rifiuti alimentari del 30% per il 2025 e del 50%
entro il 2030.
Le quattro risoluzioni approvate rappresentano la posizione negoziale del Parlamento in vista dei nego-
ziati con il Consiglio dei Ministri UE, che deve ancora adottare la propria posizione.
L’Europarlamento ricorda che “nel 2014, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia
non hanno inviato praticamente alcun rifiuto urbano alle discariche, mentre Cipro, Croazia, Grecia, Letto-
nia e Malta ancora smaltiscono in discarica più di tre quarti dei propri rifiuti urbani”.
Sebbene la gestione dei rifiuti nella UE sia notevolmente migliorata negli ultimi decenni, quasi un terzo
dei rifiuti urbani viene ancora smaltito in discarica e meno della metà viene riciclato o compostato, con
ampie variazioni tra gli Stati Membri.
dall’Unione
Europea
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 38
Migliorare la gestione dei rifiuti potrebbe fornire benefici per l’ambiente, il clima, la salute umana e l’eco-
nomia. Come parte di un cambiamento nella politica della UE verso una economia circolare, la Commissio-
ne Europea ha fatto quattro proposte legislative che introducono nuovi obiettivi nella gestione dei rifiuti per
quanto riguarda il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento in discarica.
Le proposte rafforzano inoltre le disposizioni UE sulla prevenzione dei rifiuti e sull’estesa responsabilità
del produttore, semplificando le definizioni, gli obblighi di comunicazione e i metodi di calcolo per gli
obiettivi”.
Per quanto riguarda i target di riciclaggio al 2030 essi vengono innalzati al 70% per i rifiuti solidi urbani ed
all’80% per gli imballaggi.
Il raggiungimento di questi obiettivi consentirebbe – secondo la valutazione della stessa commissione Euro-
pea – di creare 580 mila posti di lavoro, con un risparmio annuo di 72 miliardi di euro per le imprese euro-
pee grazie ad un uso più efficiente delle risorse e quindi ad una riduzione delle importazioni di materie pri-
me.
I posti di lavoro potrebbero crescere sino a 867 mila se, all’obiettivo del 70% di riciclaggio, si accompa-
gnassero a livello europeo e nazionale anche misure ambiziose per il riuso, in particolare nei settori dell’ar-
redamento e del tessile.
Solo nel nostro Paese si possono creare almeno 190 mila posti di lavoro, al netto dei posti persi a causa del
superamento dell’attuale sistema produttivo.
[Fonte: Servizio Ambiente e Politiche Energetiche Unione Confcommercio]
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Practical China Legal Guide for Small Businesses: Drafting Sales
Contracts When Exporting to China
Pubblicazione a cura di EU SME Centre
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A Practical Guide that Helps You Makes Sales in China Safely and Smoothly
Contract compliance and effective enforcement of contract rights concern every company doing business
in China. Knowing how to check a Chinese company’s background and what essential elements should be
included in your sales contract can help you minimise business risks and avoid making common mistakes
in the Chinese market.
This Guide identifies the key terms that you should consider when drafting a sales contract for exporting
goods to China. It will provide you basic and practical insights into the contractual aspect of Chinese bu-
siness, and help you evaluate the viability of contract arrangements with your Chinese business partners.
In the first part of the Guide, you will learn how to check on business partners in China. In the following
chapters, you will find out in details what provisions and terms to include in a standard sales contract.
Contents
Pre-contract Stage: How to Check out Your Potential Business Partner?
Contract Conclusion: Drafting a Contract with a Chinese Company
Choice of Law
Dispute Settlement
Choosing European Courts
Choosing Chinese Courts
Arbitration
Payment Terms
Payment Upon Delivery
Advance Payments
Letters of Credit
Currency and Other Specifics
Contracting Parties
Product Name, Description and Quality Requirements
Terms of Delivery: Packaging, Labelling, Shipment, Acceptance, Inspection, Risk of Loss
Warranties, Liability & Penalties
Notifications
Term and Termination
Confidentiality, IP Rights Protection, Non-Competition
Language
Contract Validity and Effectiveness
L’EU SME Centre è l’ufficio dell’Unione Europea situato a Pechino, dedicato ad assistere le PMI euro-
pee che vogliono fare business o che già operano sul mercato cinese, fornendo loro assistenza nella crea-
zione, sviluppo e mantenimento delle attività commerciali in Cina. Il sito ufficiale è
www.eusmecentre.org.cn
dall’Unione
Europea
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 40
Credito di imposta ricerca e sviluppo – Chiarimenti
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile
2017
Il Punto
sulla
Normativa
Italiana
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, recante: “Credito di imposta
per attività di ricerca e sviluppo - Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 ed ulteriori chiarimenti”.
Si ricorda che la legge di stabilità 2015 ha riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettua-
no investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 il periodo di
tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (vedi da ultimo ns. circ. n. 22/2017).
Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul suddetto credito di imposta per
attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito si analizzano le principali novità, rimandando per un esame completo al testo della circolare
pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ambito temporale La legge di bilancio 2017 ha esteso di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati posso-
no effettuare gli investimenti ammissibili all'agevolazione e conseguentemente i periodi agevolati passano
da cinque a sei.
Pertanto i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi dell'agevolazione
oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per
quelli effettuati nel periodo di imposta 2020.
Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono beneficiare
dell'agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al pe-
riodo di imposta 2020-2021.
Aliquota e incremento dell'importo massimo annuale Alla luce delle modifiche normative, l'aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione
della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili con note-
voli semplificazioni nel meccanismo di calcolo dell'agevolazione.
E’ stato elevato da 5 milioni di euro a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta
riconosciuto a ciascun beneficiario.
Resta fermo l'importo minimo di investimenti, pari a euro 30.000 nel periodo di imposta, per poter benefi-
ciare dell'agevolazione.
Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari
a 5 milioni di euro (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si tratta del credito
Anno LIV - n° 10/2017
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di imposta determinato per gli investimenti effettuati negli esercizi 2015 e 2016), mentre per i restanti quat-
tro periodi agevolati, il beneficio spetta nei limiti del nuovo importo massimo annuale, pari a 20 milioni di
euro (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si tratta del credito di imposta cal-
colato per gli investimenti effettuati negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020).
Spese per il personale Venendo meno il requisito secondo cui il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo deve essere
anche "altamente qualificato", dal 2017 non occorre più distinguere, nell'ambito del personale addetto alle
attività di ricerca e sviluppo, il costo sostenuto per il "personale altamente qualificato" da quello sostenuto
per il "personale non altamente qualificato" (i.e., personale "tecnico") essendo indistintamente agevolabile.
E’ necessario che il personale sia impiegato in attività connesse e coerenti con l'oggetto della ricerca.
Imprese residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo per committenti non residenti La legge di bilancio 2017 ha incluso nelle fattispecie agevolate anche la ricerca svolta da imprese che ope-
rano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.
Ai soli effetti del credito di imposta, il soggetto commissionario residente viene di fatto equiparato al sog-
getto investitore, cioè a colui che effettua investimenti per lo svolgimento dell'attività di ricerca in proprio,
con conseguente applicazione delle medesime regole ordinariamente previste dalla disciplina agevolativa.
La nuova normativa riguarda sia le ipotesi in cui il contratto di ricerca venga stipulato con una controparte
indipendente, sia le ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata e cioè con una società
estera del gruppo, nonché il caso in cui le spese ammissibili siano sostenute da una stabile organizzazione
in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.
Per evitare una duplicazione del beneficio il credito d'imposta non riguarda le ipotesi in cui il commissiona-
rio svolga l'attività per conto di un'impresa residente, atteso che le relative spese già rilevano come investi-
menti propri per il committente a titolo di ricerca extra-muros.
Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate il riferimento testuale alle "imprese" va inteso in senso ampio e
dunque il credito di imposta spetta anche nelle ipotesi in cui la controparte sia una università o un altro ente
di ricerca non residente (compresi gli enti di rilevanza comunitaria).
Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono annoverati gli enti non commerciali che svolgono attività
commerciale, nel caso in cui gli investimenti in ricerca e sviluppo riguardano quest'ultima attività, l'agevo-
lazione spetta anche al commissionario residente che ha natura di ente non commerciale (come, ad esempio,
nelle ipotesi di attività di ricerca commissionata da un soggetto non residente a un’università o ad altro ente
di ricerca residente).
Determinazione dell'agevolazione La misura dell'aliquota del credito di imposta è pari al 50 per cento di tutte le "spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in cor-
so al 31 dicembre 2015".
Considerata la decorrenza delle modifiche, ovvero dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, coesistono due modalità di calcolo del credito di imposta:
per i primi due periodi di imposta di vigenza del beneficio (nella generalità dei casi si tratta degli in-
vestimenti ammissibili effettuati nei periodi di imposta 2015 e 2016) la determinazione dell'agevola-
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zione avviene in funzione della diversa aliquota del credito di imposta disposta, nella misura del 25%
e del 50%, per tipologie di spese ammissibili e il credito di imposta così determinato spetta a ciascun
beneficiario fino all'importo massimo annuale di 5 milioni di euro
per i restanti periodi di imposta di vigenza dell'incentivo (nella generalità dei casi si tratta degli investi-
menti che saranno effettuati negli anni dal 2017 al 2020), la determinazione dell'agevolazione avviene
con applicazione dell'aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a tutte le tipologie di spese
eleggibili e il bonus così determinato spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di
20 milioni di euro.
Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 non modificano la condizione richiesta per l'accesso al be-
neficio, vale a dire il sostenimento di una spesa complessiva per investimenti ammissibili pari almeno a
30mila euro nell'anno per cui si intendesse fruire dell'agevolazione.
Una volta verificato che l'ammontare degli investimenti ammissibili abbia raggiunto l'importo minimo ri-
chiesto, occorre appurare la sussistenza di un incremento della spesa agevolabile e che l'importo della spesa
complessiva per gli investimenti ammissibili superi l'importo rappresentato dalla media aritmetica della
massa degli investimenti ammissibili effettuati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima appli-
cazione dell'agevolazione o nel minor periodo di riferimento.
Se l'incremento è verificato, alla differenza positiva così determinata va applicata, ai fini del calcolo del cre-
dito di imposta effettivamente spettante, l'aliquota in misura pari al 50%.
Investimenti effettuati da commissionari residenti Per la determinazione dell'agevolazione spettante ai commissionari residenti che eseguono attività di ricerca
per conto di committenti esteri, il calcolo del beneficio non è parametrato al corrispettivo contrattualmente
pattuito, ma ai costi sostenuti secondo le regole previste dalla disciplina agevolativa al rispetto del principio
di omogeneità dei valori comparati e all'applicazione del meccanismo incrementale.
Viene distinta l'ipotesi in cui il commissionario residente esegue attività di ricerca esclusivamente per conto
di committenti esteri da quella in cui, oltre all'esecuzione di contratti di ricerca su commissione con contro-
parti estere, effettui anche investimenti in proprio per attività di ricerca e sviluppo.
Nel primo caso, il commissionario residente ha diritto al credito di imposta se e nei limiti in cui le spese per
le commesse estere eccedono il valore medio della massa delle spese ammissibili sostenute nei periodi di
imposta rilevanti ai fini del calcolo della media di riferimento.
Nella seconda ipotesi, sempre ai fini della spettanza del credito di imposta, viene richiesta la sussistenza di
un incremento complessivo delle attività svolte dal commissionario.
A tal fine, viene precisato che la media di riferimento va implementata dei costi ammissibili sostenuti per le
commesse provenienti da soggetti non residenti.
Anno LIV - n° 10/2017
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Dichiarazione IVA – Comunicazione a contribuenti e Guar-
dia di finanza delle anomalie – Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017 - Comunicato
dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2017
Il Punto
sulla
Normativa
Italiana
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 3 maggio 2017, recante: ”Attuazione dell’arti-
colo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione
dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione
IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA”.
Con il provvedimento in esame sono individuate le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria comuni-
ca agli interessati le incongruenze relative alle dichiarazioni IVA e rende disponibili i dati a contribuenti e
Guardia di finanza.
Si tratta di un istituto che garantisce al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i
connessi versamenti delle somme dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili.
In particolare, l'Agenzia mette a disposizione le informazioni in suo possesso relativamente alla presenza, in
Anagrafe tributaria, di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA per l'anno d'imposta 2015.
Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA
per l'anno d'imposta 2016 ovvero l'erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro
VA.
La comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all'interno del proprio "Cassetto
fiscale" e contiene:
il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente;
l'identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;
la dichiarazione IVA 2016;
la dichiarazione IVA 2017 (se presente in Anagrafe tributaria);
il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.
L'amministrazione, inoltre, nel caso in cui non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, avverte del fatto che
il contribuente è ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017.
Nel provvedimento in esame sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere infor-
mazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non cono-
sciuti.
I contribuenti, che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016, possono
regolarizzare la posizione presentandola entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versa-
mento delle sanzioni in misura ridotta.
Invece, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016 con la
compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni avvalendosi del nuovo rav-
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 44
vedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione
delle violazioni stesse.
Inoltre, l’’Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 5 maggio 2017, con il quale ha reso
noto che saranno inviate moltissime e-mail agli indirizzi PEC di alcuni contribuenti che presentano even-
tuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentire loro di controllarle e, se necessario, mettersi in rego-
la.
Si tratta di un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta
2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo)
oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio
gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazio-
ne dalla Direzione Centrale Accertamento".
La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissio-
ne delle dichiarazioni.
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Comunicazione telematica liquidazioni periodiche IVA -
Software gratuito – Comunicato dell'Agenzia delle Entrate
del 10 maggio 2017
Il Punto
sulla
Normativa
Italiana
Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2017, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia
delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati delle fatture emes-
se e ricevute, quest’ultime se registrate.
L’Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 10 maggio 2017, con il quale ha reso noto che
sono disponibili on-line i nuovi servizi che permettono, ai contribuenti e agli intermediari, di comunicare
all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferi-
mento.
Il software in esame permette la generazione dei file conformi alle "Specifiche tecniche e regole per la com-
pilazione della comunicazione" e alle istruzioni contenute nel "Modello e istruzioni Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva", allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.
Il software è disponibile sul sito web dell'Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso
Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software di compilazione e, infine, acce-
dendo alla pagina "Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA".
L'Amministrazione finanziaria ricorda che, ai file contenenti le comunicazioni, va apposta una qualsiasi fir-
ma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agen-
zia delle Entrate, che potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop
Telematico" ed "Entratel Multifile".
Tramite il servizio web "Fatture e Corrispettivi", disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel,
Fisconline o SPID, e il servizio in cooperazione applicativa (web services) è possibile trasmettere:
singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digita-
le) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con
certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente, contenenti le comunicazioni di più contribuenti
(file XML) che possono non essere firmate singolarmente.
I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono tra-
smettere, attraverso lo stesso canale, una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualifi-
cato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel
documento "Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3" disponibile al seguente indirizzo:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf.
Accedendo al sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, e seguendo il percorso Home -
Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi, sono disponibili le
istruzioni e l'assistenza per contribuenti e intermediari.
Anno LIV - n° 10/2017
pag. 46
Opportunità di business per gli associati
Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente
giungono alla nostra sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione:
starà poi agli utilizzatori valutare la validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a
contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi completi alla Segreteria Aice
(Tel.027750320/1, Fax 027750329, E-mail: [email protected]).
Offerta di prodotti
ROMANIA
Codice azienda: ROM/01
Nome azienda: HIGHBERG
SOLUTION
Settore: Cisterne
L’azienda romena è leader nella
produzione e installazione di
cisterne ed è interessata a
esportare i suoi prodotti in
Italia.
Codice azienda: ROM/02
Nome azienda:
CEPROHART SA
Settore: Car ta
L’azienda è un produttore di
carte di sicurezza e vuole
esportare i suoi prodotti in
Italia.
Codice azienda: ROM/03
Nome azienda: TRIO NEC
SRL
Settore: Plastica
L’azienda produce porte e
finestre in PVC e cerca grossisti
in Italia.
Codice azienda: ROM/04
Nome azienda: BLAZER
Settore: Abbigliamento
L’azienda romena produce
abbigliamento, in particolare
camicie e vorrebbe instaurare
partnership con aziende
italiane. L’azienda è interessata
ad entrare in contatto con brand
che vogliono produrre i loro
prodotti nell’azienda romena.
Direzione, amministrazione,
redazione
20121 Milano
Corso Venezia 47/49
Tel.: 02 77 50 320 – 321
Fax: 02 77 50 329
E-mail: [email protected]
http://www.aicebiz.com
Direttore responsabile
Claudio Rotti
Proprietario della testata Anno LIII
Registrazione del Tribunale di
Milano, n° 6649 del 16 settem-
bre 1964
POSTE ITALIANE Spa - Spedizio-
ne a.p. - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art.1,
comma 2, DCB - Milano
Stampato con mezzi propri
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