Anno 27 N. 8 2016 NOTIZIE 08-2016.pdf · pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio Informativa ai...
Transcript of Anno 27 N. 8 2016 NOTIZIE 08-2016.pdf · pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio Informativa ai...
Anno 27 N. 8 Dicembre 2016 *********************** pag 2 Convenzioni ABI
pag 3 Quota Associativa
pag 4 Garanzie
Riattivazione utenza gas
pag 5 GPL e vano aerabile Cucina ad induzione
pag 6 Controllo annuale caldaie
pag 7 Installazione due caldaie
Scarico prodotti della combustione
pag 8 Rendimento generatori di calore
pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.
www.abiweb.it Sono passati 12 anni da quando è apparso sul web il sito ABI. Da quel giorno sono avvenute molte cose e molte abitudini sono cambiate. Ed è cambiato anche il sito ABI. Tutte le varie rubriche sono rimaste, ma arricchite di ulteriori aggiornamenti; il massimo impegno si è concentrato nel rendere più semplice ed interpretabile l’accedere a quanto è stato inserito per contribuire e facilitare il lavoro di tutti, esperti di PC, ma in special modo di chi si sente generalmente “superato” dalle nuove tecnologie. Queste poche parole vogliono essere un invito a dare un’occhiata al “Vostro” sito e, massima aspettativa, inviarci le vostre osservazioni, in modo che veramente l’impegno che viene profuso per ogni iniziativa ABI, abbia il suo riscontro di reale utilizzo e gradimento da parte degli associati.
Scrivevamo questo in ABInotizie n. 5 nell’ottobre 2015. Ad oggi ci risulta che le visite del nostro/vostro sito siano di circa n. 30.000 all’anno, e siano da 100 a 150 le sessioni giornaliere di accesso, installatori che si avvalgono del nostro contributo come evidenziato dal diagramma.
Le materie trattate sono varie facilmente selezionabili, suddivise per argomenti come sotto illustrato.
Le voci maggiormente visitate sono, con nostra gran soddisfazione, quelle riguardanti la nostra attività, ma vi proponiamo anche interessanti Convenzioni Più avanti sono elencati i PARTNER con i quali abbiamo stipulati accordi con trattamenti privilegiati per gli associati ABI e per gli associati di La Casa di EVO; alcune hanno dato buoni risultati come era giusto che fosse, per altre, altrettanto consigliabili e garantite, attendono il vostro interesse, sicuri che poi si trasformerà in apprezzamento segue
.
Per invogliarvi ad un visita, basta “cliccare” su “articolo” per entrare direttamente nel sito www.abiweb.it Convenzioni e leggere quanto proposto. In caso di necessità vi pregheremmo di consultare le proposte “spuntate” da ABI , un’offerta verrà sempre fatta gratuitamente. Se la vostra collaborazione si spingesse fino a farci avere un riscontro delle vostre ricerche o suggerimenti di altre necessità, ve ne saremmo grati e …… gratificati del nostro operato. Convenzione NOLEGGIO, AUTOMEZZI DI QUALSIASI TIPO, A LUNGO TERMINE [Vai all'articolo...] Convenzione POSTEGGI A PAGAMENTO (Easy:Park) [Vai all'articolo...] Assicurazioni esclusive per installatori associati La Casa di Evo [Vai all'articolo...] Convenzione STAMPANTI & COMPUTER [Vai all'articolo...] Convenzione Recupero Crediti [Vai all'articolo...] Convenzioni LA CASA DI EVO [Vai all'articolo...] Convenzione IDRAS-EVOAPP [Vai all'articolo...] Convenzione Carburante [Vai all'articolo...] Istituti di credito [Vai all'articolo...] Condominio Web [Vai all'articolo...] ABI servizi s.r.l. [Vai all'articolo...] Idras [Vai all'articolo...] QLP-SOA S.p.A. organismo di attestazione [Vai all'articolo...] I Supporti Bs srl [Vai all'articolo...] Polizza Ritiro e Sospensione Patente Agenzia Caliandro Gianfranco [Vai all'articolo...] Polizza Tutela Legale Agenzia Caliandro Gianfranco [Vai all'articolo...]
QUOTA ASSOCIATIVA 2017 Il Consiglio Direttivo ha deliberato che le quote associative per l’anno 2017
• Socio fruitore Ditta Individuale € 210,00 Società s.n.c. - s.a.s. € 245,00
Società s.r.l. – s.p.a. - s.a.p.a. € 285,00 • Affiliato € 50,00 • Sostenitore € 80,00
SCADENZA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA: 31 Gennaio 2017
Il rinnovo può essere effettuato in sede ABI o tramite bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: Banco Popolare – Agenzia n° 1 - BRESCIA IBAN IT 77 M 05034 11201 000 000 000 701
PREZZIARIO OPERE EDILI della Provincia di BRESCIA Chi desidera ricevere direttamente in azienda il Prezziario delle opere edili della provincia di Brescia, 4 numeri l’anno, deve richiederlo compilando il modulo sottostante e pagando l’importo di € 60,00 con bonifico bancario al Banco Popolare – Agenzia n° 1 BRESCIA IBAN IT 77 M 05034 11201 000 000 000 701
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
titolare/legale rappresentante della ditta …………………………..……………………………..
con sede in ……………………….…..… cap …..……… via …………………….………………….
desidero ricevere in azienda i 4 numeri del PREZZIARIO delle Opere Edili della Provincia di
Brescia.
Allego fotocopia del bonifico bancario di € 60,00 …………………………….. …………………………………. data timbro e firma
Gli uffici ABI resteranno chiusi dal 23 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017
GARANZIE D. Per che cosa e per quanto tempo siamo tenuti a garantire le nostre installazioni ? E’ obbligatoria una polizza assicurativa sul nostro operato ? R. Una risposta univoca non si può dare dato che entrano in gioco molti aspetti determinanti che hanno molte variabili: tipo di lavoro, tipo di contratto, tipo di committente ecc. In generale la nostra attività normalmente è l’installazione di materiale/apparecchi che fatturiamo ad un committente. La legge (d.lgs n. 206/2005 Codice del Consumo art. 128 e ss.) dice che il materiale/apparecchi che installiamo ad un committente ultimo utilizzatore deve essere garantito per due anni; diversamente se il committente ha eseguito l’opera per rivenderla, la garanzia diventa di un anno solo. Il Codice Civile e la sentenza della Cassazione n. 1655 del 2006 stabilisce che la garanzia di come abbiamo installato i materiali/apparecchi è di dieci anni e ne rispondiamo se viene dimostrato che l’opera è stata da noi eseguita ed è stata realizzata non a regola d’arte. Una polizza assicurativa decennale postuma è una buona precauzione ma non è obbligatoria.
Riattivazione utenze gas
D. Ho eseguito un impianto gas per un appartamento e dopo aver compilato la documentazione richiesta dalla Delibera 40:2014, nel venire ad installare il contatore, la Ditta Erogatrice ha riscontrato una perdita (era stato erroneamente non chiusa perfettamente la presa per il piano cottura) e quindi non ha proceduto all’installazione del contatore segnalandomi la cosa e richiedendomi l’Allegato A12.
R. La Delibera 40:2014 prescriveva: art. 2 di abrogare, a decorrere dal 1 luglio 2014, la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I; art. 4 di dare mandato al CIG per l’aggiornamento delle Linee Guida …. Nella Linea Guida n. 11 del 06-02-2014 sono stati pubblicati i nuovi allegati I ed H. Nella Linea Guida n. 12 del 25 febbraio 2015 sono stati pubblicati gli allegati A12 “Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas” e B12 “Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas” con tutta una elencazione dei casi, come il suo, per i quali devono essere compilati per ottenere la riattivazione dell’utenza gas. Gli allegati e le Linee Guida sono scaricabili dal nostro sito o dal sito CIG
Rimandiamo alla consultazione integrale della Linea Guida n. 12
G.P.L. e vano aerabile D. Dovrei installare una caldaia tipo C alimentata a GPL in un disimpegno come da disegno dato che vicino è utilizzabile una canna fumaria esistente. La UNI 7129-2:2015 al punto 4.3.4 Locale di installazione di apparecchi tipo C precisa: Il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede la ventilazione. In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato. Dalla UNI 7128:2015 Definizioni al punto 8.8 Locale aerabile si precisa: …… Si definiscono altresì aerabili i locali di installazione dotati di apertura (porte, finestre, aperture permanenti) non direttamente comunicanti con l’esterno, ma comunicanti con almeno due locali entrambi dotati di aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno. Posso considerare una installazione a norma se nel muro della cucina ho un foro a filo pavimento Ø 100 cm2 ? R. No La UNI 7129-2:2015 nell’ampio trattamento degli impianti a GPL non considera esattamente il caso descritto, ma quando parla di apertura di aerazione disegna e parla sempre di aperture rivolte direttamente verso l’esterno. 4.3.1.2 Se l’apparecchio (cottura) è alimentato a GPL l’apertura realizzata in prossimità del pavimento deve essere ubicata nel locale di installazione ed essere rivolta direttamente verso l’esterno. Tale prescrizione, se richiesta per il piano cottura, vale anche per l’installazione di una caldaia. Cucina ad induzione D. Ho eseguito impianti in un appartamento con caldaia a metano installata all’esterno. Nel locale cucina ho fatto i collegamenti idrici ma non la presa per il gas dato che hanno installato una cucina componibile con il piano di cottura ad induzione e con relativa cappa meccanica. E’ a norma l’esistenza della cappa meccanica e la mancanza di fori di aerazione e ventilazione ? Posso compilare la Dichiarazione di Conformità in questa situazione ? R. La Dichiarazione di Conformità è un documento che attesta che è conforme alle norme ciò che abbiamo eseguito, pertanto non si è responsabili delle opere eseguite da altri ed inoltre non siamo tenuti a conoscere eventuali prescrizioni particolare per il piano di cottura ad induzione. Nella D.C. per la cucina descriverà solo i collegamenti idrici e gli scarichi eseguiti.
Controllo Annuale Caldaie D. Allego articolo di giornale dove si scrive “Non è obbligatorio il controllo annuale delle caldaie”. Già è difficile convincere il cliente dell’opportunità di fare manutenzione a parte le prescrizioni di legge, quale è realmente l’obbligo ? R. Quello che riporta l’articolo del giornale è tutto esatto ma a livello Nazionale ed anche probabilmente per la Regione del Friuli Venezia Giulia, a cui l’articolo si riferisce. La Regione Lombardia, dato che su questa materia può legiferare indipendentemente, ma solo in modo più restrittiva, con le sue Delibere ha stabilito diversamente. La Deliberazione 3965 del 31-07-2015 all’art. 14 Controllo, manutenzione e verifica degli impianti termici al comma 4 Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l’efficienza energetica dell’impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.., ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.
Tipologia impianto
Alimentazione
Potenza termica(1) (kW)
Cadenza controlli (anni)
Rapporto di controllo tecnico
Generatori di calore alimentati
5<Pf≤116,3
1
Impianti con generatori di
a combustibili liquido o solido
Pf≥116,4
1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento
Rapporto tipo 1
calore a fiamma
5<Pf<35
2
Generatori
35≤Pf<350
1
alimentati a gas, metano o GPL
Pf≥350
1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento
Pf – Potenza termica al focolare nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza al focolare nominale complessiva per i generatori di calore a fiamma. Facciamo inoltre presente che sempre lo stesso articolo 14 prevede ai commi: 1. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate … omissis ……… conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. …… omissis …… 2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Pertanto, solo se manca un libretto di impianto con le prescrizioni della tempistica di manutenzione, oppure una disposizione nel libretto di istruzione del generatore, un impianto alimentato a gas, metano o GPL da 5<Pf<35 kW potrà effettuare i controlli ogni 2 anni.
Installazione 2 caldaie D. In un locale lavanderia è installata una caldaia a metano da 30 kW che alimentava il piano terra ed il primo piano di uno stabile, ma con partenze degli impianti di riscaldamento separate. Avendo creato due appartamenti indipendenti ai due piani, è possibile installare nel locale lavanderia due caldaie a condensazione da 16 kW ?
R. Dato che la somma delle potenzialità (16+16= 32 kW) non supera i 35 kW, il locale dove sono installate le due caldaie non si configura come una “centrale termica” per quanto riguarda i requisiti dei VV.FF. e quindi non necessitano modifiche su accesso, alimentazione elettrica e strutture murarie. La UNI 7129-2:2015 all’art. 4.2.1.1 prevede che sia “possibile installare apparecchi di utilizzazione all’interno di locali condominiali quali … lavanderie … se collocati all’interno di vani tecnici (conformi al punto 4.1.2) di pertinenza esclusiva … Art. 4.1.2 I vani tecnici devono essere dotati di almeno un’apertura permanente di aerazione, rivolta verso l’esterno, di superficie non minore di 100 cm2. In alternativa all’apertura di aerazione, i vani tecnici possono essere aerati tramite canali di aerazione di sezione non minore di 150 cm2. Pertanto dovranno essere eseguite strutture murarie in modo da creare locali indipendenti con aerazione, ad esempio, come da disegno. Per quanto concerne lo smaltimento dei prodotti della combustione o si intubano i due condotti, se le dimensioni della canna fumaria esistente lo consentono, oppure una caldaia utilizzerà il camino esistente e la seconda scaricherà a parete, se e dopo aver ottenuto l’autorizzazione in deroga dall’Ufficio Tecnico comunale.
Rammentiamo inoltre di effettuare preliminarmente le verifiche di legge per la trasformazione da “impianto centralizzato” ad impianti autonomi ai sensi della 3868:2015 e della DGR 3965:2015. Scarico prodotti della combustione
D. Buongiorno, è possibile avere i riferimenti normativi o uno stralcio della norma regionale dove si esplicita l'obbligatorietà di portare gli scarichi fumi delle caldaie al tetto mediante condotto intubato?
R. Per tutti gli apparecchi a combustione è obbligatorio uno scarico dei prodotti della combustione, che se non è realizzabile uno nuovo appositamente, si può ricorrere all’intubamento. Il Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia al Titolo III cap. 4 punto 3.4.32 stabiliva: Allontanamento dei prodotti della combustione Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo. La Regione Lombardia – ASL Brescia – con Decreto 313 del 12.06.2015 oggetto: Presa d’atto della modifica al Regolamento locale di igiene tipo di cui alla D.G.R. n. 49784/1985 ha abrogato, assieme a tanti altri, questo articolo “in quanto non più compatibili e/o superate dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento”. Le disposizioni di legge comunitarie e nazionali, ad esempio dal DPR 412/1993 al DPR 551/1999 la legge 90/2013 come pure le norme UNI 7129 e UNI 11528 prevedono sempre lo scarico dei prodotti della combustione a tetto, salvo eccezioni in deroga.
Rendimento Generatori di Calore D. Devo sostituire un generatore di calore. Cosa devo accertarmi all’acquisto e cosa devo verificare dopo l’installazione ? R. La domanda è stata posta in maniera esatta.
Come previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia 3965 del 31 luglio 2015 all’art.9 Requisiti degli impianti termici, comma 2 ……. omissis In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di 90 + 2logPn in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale …..
In parole povere, quando si acquista un generatore di calore per nuovi impianti termici, ristrutturati, o sostituzione generatore, la resa minima che deve essere garantita dal costruttore ed apparire nella targhetta deve essere uguale o superiore a quanto previsto in tabella a seconda della potenzialità.
Come previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia 3965 del 31 luglio 2015 all’art.14 Controllo, manutenzione e verifica degli impianti termici il limite ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale è quello indicato in tabella In parole povere, installando un generatore di calore in nuovi impianti termici, ristrutturati o per sostituzione, l’installatore nella sua analisi di combustione deve verificare un rendimento minimo superiore a quanto previsto in tabella, a seconda della potenzialità.
Dallo stesso articolo della D.G.R. sopra citato al comma 13, chi fa manutenzione, nella sua analisi di combustione deve verificare un rendimento minimo misurato che, aumentato di 2 punti, sia superiore a quanto previsto in tabella, a seconda della potenzialità e della data di installazione del generatore.
Potenza termica utile nominale
massima in kW
Installato prima del
29-10-1993
Installato dal 29-10-1993
al 31-12-1997
Installato dal
01-01-1998 al
07-10-2005 standard
Installato dal 01-01-1998
al 07-10-2005
bassa temperatura
Installato dal
01-01-1998 al
07-10-2005 condensazione
Installato dal 08-10-2005
indipendente dal
tipo di generatore
Rendimento minimo
ammissibile
ή(100) ≥
82+2logPn ή(100)
≥
84+2logPn ή(100) ≥
84+2logPn ή(100) ≥
87,5+1,5logPn ή(100)
≥
91+logPn ή(100) ≥
89+2logPn
da 4 a 5,6 83,5 85,5 85,5 88,6 91,7 90,5 da 5,7 a 17,7 84,5 86,5 86,5 89,4 92,2 91,5 da 17,8 a 34,9 85,1 87,1 87,1 89,8 92,5 92,1 da 35 a 56,2 85,5 87,5 87,5 90,1 92,7 92,5
da 56,3 a 115,9 86,1 88,1 88,1 90,6 93,1 93,1 da 116 a 177,8 86,5 88,5 88,5 90,9 93,2 93,5
oltre 177,9 87,2 89,2 89,2 91,4 93,6 94,2
ANGOLO ELETTRICO N. 8/2016
Quando le norme si fanno troppo spigolose…
TRUCCO SI, PROGETTO NO
Molte volte si trascorre il tempo non nel fare
le cose, ma a pensare come farle ottenendo il
massimo, possibilmente spendendo il minimo.
E quando si deve includere nei costi il
progetto elettrico non previsto, la cosa
infastidisce ancor di più.
Il classico esempio è l’abitazione che doveva
semplicemente modificare qualche presa, e
poi si ritrova ad avere diverse utenze
elettriche, fra cui pompe di calore per il
riscaldamento dell’abitazione. In realtà in
presenza di due contatori, il limite potenza di
6kW oltre il quale serve il progetto non si
applica sulla somma dei medesimi.
Supponiamo di avere un contatore da 6kW
per le utenze elettriche e un secondo
contatore da 6kW per le pompe di calore. Il
limite di 6 kW del singolo contatore e del suo
impianto è rispettato. Non occorre il progetto
firmato da un professionista iscritto all’albo.
CANTIERI: SOSTITUZIONE QUADRI?
Come ben sapete la vecchia norma di
riferimento per i quadri ASC CEI EN 60439-4
è andata in pensione. Ma che dire dei quadri
elettrici che corrispondono a tale norma,
possono ancora essere utilizzati o devono
essere sostituiti?
La nuova norma si chiama CEI EN 61439-4.
Se non fosse per quel uno al posto dello zero,
probabilmente l’impresa edile non noterebbe
alcuna differenza. Diciamo che finché i quadri
sono in buon stato di funzionamento possono
continuare ad essere utilizzati.
FULMINI E SPD
La messa in posa di SPD per la protezione da
sovratensioni sembra essere quella cosa che
si mette se il progettista è nei paraggi, ma se
non serve il progetto, la cosa sembra essere
lasciata un po’ alla discrezionalità
dell’installatore o alla capacità di spesa del
committente.
In realtà l’installatore dovrebbe fare una
valutazione della necessità di installazione
degli SPD sull’impianto. E’ perciò vero il
contrario. Nel caso in cui l’installatore valuti la
necessità di munire l’impianto di SPD e il
committente dice no per risparmiare,
l’installatore deve acquisire per iscritto il
consenso del committente all’omissione delle
protezioni contro le sovratensioni. In questo
modo si garantisce almeno la “protezione”
dell’installatore.
ALLARME SVEGLIA VICINATO
Può capitare che l’impianto di rivelazione ed
allarme funzioni, magari anche troppo
quando non serve veramente. Domanda: si
possono disattivare le segnalazioni ottico-
acustiche all’interno della struttura durante gli
orari di non accesso alla struttura?
Se è vero che le segnalazioni ottico-acustiche
devono essere percepite dal personale che
deve abbandonare la struttura velocemente
in caso di pericolo, e dall’altra è presente un
affidabile sistema di teletrasmissione
dell’allarme che avvisa prontamente persone
qualificate, la proposta potrebbe essere un
accettabile compromesso progettuale.
a cura dello Studio Tecnico Filippini Per. Ind. Alessandro
[email protected] Tel. 3286657839
ELETTRODUBBIO a cura di Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo Dipartimento Ingegneria Industriale
Elettro 9/2016, ed. Tecniche Nuove ALLARMI E CONFIGURAZIONE WIRELESS D. Attualmente, per applicazioni wireless di allarmi quali la comunicazione fra sensori volumetrici/perimetrali e una centralina per antifurto, viene usata la 868 MHz. Vorrei sapere se può essere usata anche la banda 2.4 GHz, per esempio con protocollo Zig-Bee o similare, per tali applicazioni. Inoltre, esiste una norma di competenza che specifica le lunghezze/composizioni minime per le password di oggetti soggetti alla CEI EN 50090 ? R. Si tratta di una domanda interessante che prevede però solo una risposta parzialmente legata alle norme tecniche coinvolgendo anche norme di legge. I sistemi di allarme intrusione che utilizzano la tecnologia in radio frequenza sono regolati dalla norma CEI EN 50131- 5-3. Per l'utilizzo delle frequenze sul territorio italiano far riferimento ai decreti e ai regolamenti del Ministero delle Comunicazioni. Passando al secondo dubbio confermo che non esiste una norma di competenza che specifica le lunghezze/composizioni minime per le password di oggetti soggetti alla CEI EN 50090. Valgono tuttavia le comuni regole di buon senso matematico ed efficacia nella scelta delle password che la vita moderna ci impone di generare o memorizzare con frequenza quotidiana.
EMISSIONI SONORE SIRENE D’ALLARME E ANTRINTRUSIONE
D. Se la centrale antifurto ha un ingresso sempre in allarme, la sirena deve continuamente generare il suono ?
R. Dubbio tutto sommato comune, ma che forse non avevamo mai avuto modo di affrontare.
I requisiti di durata dell'emissione sonora della sirena sono definiti nella EN 50131-1 "Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina. Parte I: Prescrizioni di sistema", art. 8.6 e nella
Norma CEI 79-2 "Impianti antieffrazione, anti intrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature", art. 3.7.10.
La norma EN 50131-1 al punto 8.6 definisce i requisiti di durata, compresa tra 90" e 15', ma non fa riferimento a reiterazioni dell'attivazione delle sirene, rimandando alle regolamentazioni locali. Prescrizione in linea con la norma EN 50131-3 "Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 3: Apparati di controllo e indicazioni (Centrali d'allarme)", dove si aggiunge che è consentito e accettato, purché esplicitamente documentato, definire un numero limite di reiterazioni dello stesso processo, all'interno di una sessione di attivazione). La Norma CEI 79-2 "Impianti antieffrazione, anti intrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature" cita invece: "Le sirene per esterno devono prevedere un dispositivo di temporizzazione atto a limitare ad un periodo massimo ininterrotto non superiore a 70 min la durata del suono emesso".
SISTEMI DI ACCUMULO, QUESTI SCONOSCIUTI D. Ho un po' di confusione in testa relativamente ai sistemi di accumulo, UPS, falsi UPS e così via. Mi potete aiutare ?
Confusione più che lecita da un punto di vista formale dal momento che ci sono dei momenti in cui l'umanità (anche quella tecnica) si fa un po' prendere la mano dalla generazione di nuove (e zoppicanti) definizioni su definizioni (qualche volta a proprio uso e consumo). Spero il problema non esista dal punto di vista sostanziale. Le Varianti V2 alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 perlomeno chiariscono formalmente la definizione di "sistema di accumulo" e precisano alcuni dettagli riguardanti rispettivamente la connessione all'impianto di terra delle cabine di utenza, i limiti di potenza per gli utenti attivi per l'applicazione delle prescrizioni della Norma CEI 0-21 e il funzionamento degli impianti misti di produzione e consumo a scambio di potenza. Secondo la V2 la nuova definizione di sistema di accumulo viene modificata in: "Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete stessa (immissione e/o prelievo), anche se determinata da disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte o tutto l'impianto. Sulla base di quanto sopra detto, qualsiasi sistema di accumulo, anche se connesso sul lato DC di un impianto di produzione, e da ritenersi sempre un generatore. Non rientrano tra i sistemi di accumulo i soli sistemi che svolgono esclusivamente la funzione di: 1) assicurare la continuità dell'alimentazione; 2) migliorare la qualità della tensione (buchi di tensione, flicker, armoniche, dissimmetria, variazioni rapide) quali gli UPS. In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all'interno dell'impianto di Utente". In riferimento al punto 2 l'inserimento di un UPS in serie al carico può provocare anche una modifica del fattore di potenza del carico sotteso. Sul tema la V2 introduce una ulteriore modifica all'art. 12.1.4.3 "Sistema di accumulo connesso nella parte di impianto in corrente alternata a monte del contatore di produzione", al proposito si evince lo spostamento del misuratore di energia scambiata dal sistema di accumulo (M3) non più a valle dell'eventuale carico equivalente ma posizionato tra il Sistema di accumulo e il carico, in accordo alle indicazioni del GSE per I'erogazione degli incentivi. L'INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI SUI COMPONENTI D. Ho bisogno di capire bene come funziona la classificazione delle condizioni ambientali per la scelta dei componenti.
R. Perplessità che richiede una mini lezione che scrivo con piacere. La condizione ambientale rappresenta lo stato di un luogo e può essere vista come l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche o biologiche, esterne al prodotto, alle quali esso è soggetto in un determinato periodo di tempo (Norma CEI 104-33). Le condizioni ambientali sono generalmente il risultato della combinazione di condizioni ambientali che compaiono in natura e condizioni ambientali dovute al prodotto stesso o a sorgenti esterne.
In questo contesto è importante non limitare il significato della condizione ambientale alla sola condizione climatica. Infatti la condizione ambientale così come viene intesa dalle Norme, è generalmente il risultato dell'insieme di uno o più fattori ambientali (Definizione della Norma CEI 10:-33 di fattore ambientale: influenza fisica, chimica o biologica che, sia singolarmente sia in combinazione con altre influenze, produce una condizione ambientale - per es. calore, vibrazione) di natura diversa; ad esempio in un dato luogo oltre che fonti di calore possono essere presenti inquinamento, vibrazioni ecc. Tutte queste influenze fisiche concorrono a definire lo stato dell'ambiente e possono avere un qualche effetto su un prodotto ivi installato. Ciascun fattore ambientale è descritto da una o più grandezze fisiche, chimiche o biologiche; queste grandezze vengono definite parametri ambientali ed il loro valore severità. Perciò se consideriamo un luogo caratterizzato dalla presenza di calore e vibrazioni ciascuno di questi fattori ambientali sarà definito da uno o più parametri ambientali. A loro volta questi parametri ambientali avranno un preciso valore all'interno di quel dato luogo ossia possiederanno una certa severità (temperatura pari a 25 OC, umidità relativa pari al 60%; sinusoidale con spostamento di picco pari a 1,5 mm, accelerazione di picco pari a 10 m/s2, frequenza pari a 200 Hz). La Pubblicazione IEC 721-3 stabilisce le classi dei parametri ambientali e le loro severità. Le varie classi ambientali definite dalla pubblicazione IEC 721-3 sono identificate da un codice di 3 elementi: • una cifra che definisce il campo di applicazione (1 per l'immagazzinamento, 2 per il trasporto, 3
per l'uso in un luogo fisso, ecc.); • una lettera che definisce la tipologia della condizione ambientale; • le condizioni climatiche sono designate , dalla lettera (K), le condizioni biologiche dalla lettera
(B), le sostanze chimicamente attive dalla lettera (C), le sostanze meccanicamente attive dalla lettera (S) e le condizioni meccaniche dalla lettera (M);
• un'ulteriore cifra che indica la severità, abitualmente la cifra più alta indica le condizioni più severe. Una classe può essere ulteriormente divisa e assumere il simbolo H (alta) o L (bassa).
CODIFICA NYN
• cifra che definisce il campo di applicazione • lettera che definisce la tipologia delle condizioni ambientali • cifra che indica la severità
ESEMPI 2K3
• severità • condizioni climatiche • trasporto
3B 2 • severità • condizioni biologiche • usa in posizione fissa in luoghi protetti dalle intemperie
3M4 • severità • condizioni meccaniche • usa in posizione fissa in luoghi protetti dalle intemperie
Le varie parti della Pubblicazione IEC 721-3 (Norme del CT 104) contengono tabelle che indicano le severità di ciascun parametro ambientale per ciascuna classe. Ogni pubblicazione include, inoltre, un'appendice che indica le condizioni dettagliate, alle quali si presume possa essere sottoposto un prodotto, che formano la base per la costituzione delle classi. Queste appendici sono fornite con lo scopo di guidare il lettore nella scelta della classe appropriata all'applicazione specifica del prodotto oppure della classe che meglio descrive le condizioni ambientali di un luogo di installazione.
ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI
Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793
www.abiweb.it - e-mail: [email protected] - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178
e
Martedì 24 Gennaio 2017 ore 18,00
Sede dell’incontro: ABI - Via Paolo Cuzzetti, 15 - Brescia
L’incontro è volto a fornire alle aziende installatrici informazioni riguardanti il settore professionale lavorativo della categoria.
Tenuto conto della vastità degli argomenti trattabili e per sviluppare al meglio l’incontro, preghiamo apporre una crocetta accanto alla voce di interesse e/o indicare un quesito al quale vorreste risposta:
□ Flessibilità contrattuale: assumere personale in azienda e qual è il contratto
migliore per l’ esigenza dell’azienda (Disposizioni integrative e correttive del D.lgs n° 81 del 15/06/2015):
→ somministrazione a tempo determinato → contratto a tempo determinato → voucher: applicabilità nel mondo del lavoro e limiti previsti dal decreto correttivo
□ Introduzione sugli Incentivi alle Aziende previsti per il 2017
□ Il contratto di Apprendistato: applicabilità, limiti previsti dal Testo Unico
dell'Apprendistato e Benefici Contributivi per le Aziende
□ Politiche Attive - Garanzia Giovani: cos'è, come funziona, applicabilità e bonus
occupazionale per le Aziende
Quesito: .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Se interessati, compilare il modulo di adesione e restituirlo via fax 030 2092793 oppure via e-mail [email protected]
Ingresso gratuito
MODULO DI ADESIONE: Ditta ………………………….............................…………..……....……………....................…… P.I. ……...………..........................……..……
Via …………………………….……................................................…… Cap ……….………. Comune ………..............……………
Telefono ………….………....….....................…… E-mail: …...…………….....………....................................…………………………
Partecipanti:
Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......…....
Data............................................ Firma …………………………………………………… SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali dell’Ente.
MODULO: ST/01 ‐ ABI Servizi srl [email protected] – www.afabi.it
c.f. / P.iva.03323610984 Capitale 50.000€ i.v.
SEDE LEGALE Via P. Cuzzetti, 15 – 25136 BS
fax 030 2092793 SEDE OPERATIVA
Via Roma, 84 ‐ 25060 Collebeato BS tel 030 2510145
ENTE FORMATIVO ISCRITTO ALBO REGIONE LOMBARDIA ACCREDITATO PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
N.919 DEL 10 APRILE 2016 II
Path: e:\do
cumen
ti\caertelle gatti 20
16\abino
tizie\8\15 circolare n.g_04
3 gestione
rifiuti 9
marzo em. 00.do
c
INCONTRO GRATUITO (G_043)
GESTIONE AZIENDALE DEI RIFIUTI PRODOTTI
Per evitare importati sanzioni e provvedimenti devo saper rispondere correttamente ai quesiti:
• Come smaltisco i miei rifiuti?
• Se porto via dal cliente carta, cartone, impianti ecc. cosa devo fare?
• Posso portare alla piattaforma ecologica i miei rifiuti?
• Devo compilare il Formulario d’Identificazione del rifiuto?
• Che differenza c’è tra rifiuto pericoloso e non pericoloso?
• Sono obbligato a compilare il registro di carico e scarico?
• Devo autorizzare il mio furgone per poter trasportare i miei rifiuti? Che cosa è l’ANGA
• Che cosa è il MUD
• Per quanti anni devo conservare la documentazione
• Posso delegare la gestione ad altri
Il D.Lgs. 152/2006 impone una serie di obblighi normativi in materia di gestione dei rifiuti e definisce le responsabilità di ogni soggetto coinvolto nella filiera. Il produttore di rifiuti è soggetto ad una serie di obblighi sia di natura operativa che di natura amministrativa, dei quali non sempre si conoscono le modalità e soprattutto le eventuali sanzioni conseguenti. A tal proposito ABI Servizi organizza un incontro gratuito aperto anche ai non associati ABI, durante il quale verranno fornite le informazioni necessarie per apprendere meglio il mondo legato alla gestione dei rifiuti, ponendo particolare attenzione al mondo degli installatori. Per partecipare all’incontro compilare la pagina seguente e seguire le istruzioni
MODULO: ST/01 ‐ ABI Servizi srl [email protected] – www.afabi.it
c.f. / P.iva.03323610984 Capitale 50.000€ i.v.
SEDE LEGALE Via P. Cuzzetti, 15 – 25136 BS
fax 030 2092793 SEDE OPERATIVA
Via Roma, 84 ‐ 25060 Collebeato BS tel 030 2510145
ENTE FORMATIVO ISCRITTO ALBO REGIONE LOMBARDIA ACCREDITATO PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
N.919 DEL 10 APRILE 2016 II
Path: e:\do
cumen
ti\caertelle gatti 20
16\abino
tizie\8\15 circolare n.g_04
3 gestione
rifiuti 9
marzo em. 00.do
c
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO GRATUITO GESTIONE RIFIUTI
Sono interessato all’iscrizione all’incontro:
Sede: ABI Servizi srl‐ via Roma 84 Collebeato – Brescia
Date e orari: Giovedì 09 marzo 2017 dalle 18:00 alle 20:30 Docenti: l’incontro moderato da Guido Bonometti legale rappresentante dell’ABI SERVIZI srl, sarà
gestito dall’ing. Ambientale Alessandro Rocca tecnico esperto sulle sfaccettature del T.U. Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Argomenti trattati: oltre a quanto previsto dalla normativa rifiuti sarà dato ampio spazio ai quesiti
dei presenti
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione con il contenuto del corso.
• Per ragioni organizzative e numero limitato dei posti, è indispensabile inviare l’adesione il più presto possibile tramite e‐mail:
[email protected]; [email protected].
• Dichiaro di accettare integralmente il regolamento e informazioni della formazione, pubblicata sul nostro sito www.afabi.it/formazione
• PER CONFERMA L’ISCRIZIONE AL PRESENTE CORSO INOLTRARE A [email protected] e [email protected] allegando : PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE COMPILATA, VISURA CAMERALE, CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE PARTECIPANTI
Luogo e data ……………………………………………………… Timbro e Firma……………………………………………………………………………… SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Ente.
Data...................................................... Firma ……………………………………………………………………………………………..
Dati impresa denominazione Mail telefono persona di riferimento CF e Piva Partecipante 1: nome e cognome Partecipante 2: nome e cognome Partecipante 3: nome e cognome Partecipante 4: nome e cognome Partecipante 5: nome e cognome