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Anna Trovò - FIM Nazionale 1 Roma, 09.11.2006 Novità normative in Novità normative in materia di previdenza materia di previdenza complementare complementare Le fonti: D.Lgs. 252/2005 DDL Finanziaria 2007 art. 84 Memorandum d’intesa CGIL CISL UIL Confindustria 23/10/2006 Disposizioni C.O.V.I.P. 2006

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Novità normative in materia di Novità normative in materia di previdenza complementareprevidenza complementare

Le fonti: D.Lgs. 252/2005 DDL Finanziaria 2007 art. 84 Memorandum d’intesa CGIL CISL UIL

Confindustria 23/10/2006 Disposizioni C.O.V.I.P. 2006

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La riforma: principali finalità

Incentivare la previdenza complementare Garantire unitarietà e omogeneità del sistema di

vigilanza sulla previdenza complementare Rimodulare la disciplina fiscale della previdenza

complementare Monitorare la gestione delle risorse finanziarie Incrementare l’entità dei flussi di finanziamento

alle forme pensionistiche complementari per garantire ai lavoratori trattamenti pensionistici adeguati

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Modelli gestionali comuni

Criteri di individuazione e ripartizione del rischio Limiti agli investimenti e conflitto d’interesse Informazioni su considerazione aspetti etici ambientali

sociali valori in portafoglio Comparabilità fondi: nota informativa, scheda sintetica,

progetto esemplificativo Ruolo COVIP: organismo unico di vigilanza Solo le forme pensionistiche “adeguate” possono ricevere il

TFR Gli aderenti a polizze non adeguate possono trasferire la

posizione a strumenti rispondenti alla nuova normativa

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Volontarietà adesione

L’adesione alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali è libera e volontaria

Il silenzio del lavoratore va considerato manifestazione implicita di volontà di aderire al fondo pensione secondo i criteri stabiliti dalla Legge

E’ possibile l’adesione a più fondi in presenza di più rapporti di lavoro

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Finanziamento della p.c.

Adesione esplicita e piena

Contributo del lavoratore E’ determinato liberamente dal lavoratore Può essere determinato in misura fissa o % della retribuzione

Datore di lavoro

(Nelle forme collettive le parti istitutive fissano modalità emisura minima del contributo del lavoratore e del datore di lavoro)

Tfr maturando ( al 100% o al 40% nel caso di Cometa)

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Finanziamento della p.c.

Adesione con versamento TFR Modalità esplicite e non adesione

Entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o entro 6 mesi dalle data di prima assunzione il lavoratore può:

conferire l’intero TFR maturando alla forma prescelta

decidere di mantenere l’intero TFR presso il datore di lavoro se l’opzione è esercitata da un lavoratore di azienda con oltre 50 addetti il TFR

in questo caso da gennaio 2007 verrà trasferito al fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti istituito presso l’INPS

le norme che regolano la maturazione la rivalutazione e la corresponsione del TFR non variano per il lavoratore: il suo unico interlocutore rimane l’Azienda.

l’azienda infatti ne risponderà nei confronti del lavoratore in occasione delle richieste di anticipazione o della cessazione del rapporto di lavoro e provvederà al successivo conguaglio nei confronti dell’ INPS

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Finanziamento della p.c.

Adesione con versamentoTFR Modalità tacite Il TFR viene trasferito alla forma pensionistica prevista

dagli accordi e contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali

In presenza di più forme a quella individuata con accordo aziendale o, in difetto, a quella con più aderenti in azienda. Per il numero si fa riferimento al 1 gennaio 2007 e per i lavoratori assunti successivamente, alla data di assunzione

In mancanza a forma pensionistica istituita presso l’INPS

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Finanziamento della p.c.

Lavoratori già occupati al 28/04/1993 e già iscritti a un fondo

Modalità esplicite entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge o da nuova assunzione

successiva possono scegliere di mantenere in azienda parte del tfr maturando o di versarlo tutto comunicandone la volontà al fondo pensione

se l’opzione di mantenere parte del TFR in azienda è esercitata da un lavoratore di azienda con oltre 50 addetti quel TFR in questo caso da gennaio 2007 verrà trasferito al fondo istituito presso l’INPS

Modalità tacite se non esprimono volontà il tfr maturando dopo sei mesi è conferito

interamente alla forma complementare a cui sono già iscritti

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Finanziamento della p.c.

Lavoratori già occupati al 28/04/1993 non iscritti a un fondo

Modalità espliciteentro sei mesi dall’entrata in vigore della legge o da nuova assunzione

successiva possono scegliere di mantenere in azienda il tfr maturando o conferirlo in misura non inferiore al 40%, incrementabile

Modalità tacitecome lavoratori neo occupatiil TFR viene trasferito alla forma pensionistica prevista dagli accordi e contratti

collettivi anche territoriali salvo diverso accordo aziendale notificato al lavoratore in modo diretto e personale

In presenza di più forme a quella con più aderenti in azienda o con più aderenti secondo i dati covip salvo diverso accordo aziendale

In mancanza a forma pensionistica istituita presso l’INPS

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Contribuzione e adesione

Il conferimento del TFR in forma tacita o esplicita determina l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare

Ciò non comporta l’obbligo di destinare alla forma prescelta la contribuzione prevista negli accordi collettivi a carico del lavoratore e del datore di lavoro

Quando il lavoratore versi la contribuzione a suo carico il contributo del datore di lavoro affluirà alla forma prescelta nei limiti e alle condizioni stabilite dagli accordi collettivi

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Contribuzione

La contribuzione può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile nel regime obbligatorio con almeno un anno di contribuzione continuativa versata, se il fondo lo prevede

Il soggetto determina autonomamente il momento in cui fruire le prestazioni

E’ consentito, se lo prevede il fondo, suddividere i flussi contributivi su diverse linee di investimento

E’ consentito contribuire a più forme se si è titolari di più rapporti di lavoro

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Conferimento tacito e investimenti

Il conferimento tacito del TFR obbliga ad investire le relative somme in una linea a contenuto prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR

(anche per chi versa parte del TFR con conferimento tacito)

A seguito di tale conferimento è consentito trasferire la posizione ad altro comparto, senza periodo minimo di permanenza

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Ritardato versamento contribuzione

In caso di mancato o ritardato versamento il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione dell’aderente secondo le modalità operative definite dai Fondi

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Prestazioni pensionistiche

Diritto alle prestazioni al momento della maturazione dei requisiti di accesso ( contribuzione-età) alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme p.c.

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Prestazioni pensionistiche

In caso di cessazione attività lavorativa con inoccupazione > 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti riduzione capacità lavorativa > a 2/3 l’ aderente può chiedere prestazioni pensionistiche anticipate con anticipo massimo di cinque anni

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Prestazioni pensionistiche

Erogabili in capitale e in rendita

In capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato

Erogabile in capitale il 100% se la conversione del 70% del montante dà una rendita < al 50% dell’assegno sociale INPS (L’importo dell’assegno sociale INPS viene stabilito anno per anno;per il 2005 è pari a € 374,97 al mese)

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Prestazioni pensionistiche

Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche il Fondo stipula apposite convenzioni con compagnie di assicurazione

Il valore della posizione eventualmente integrato della garanzia di risultato viene impiegato per costituire una rendita vitalizia

Il fondo può prevedere altre forme di rendita vitalizia L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione

pensionistica può trasferirela posizione individuale presso altra forma pens. Complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima

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Trasferimento e portabilità

Dopo due anni di partecipazione l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma

Sono inefficaci clausole impedienti Diritto a versare nella forma scelta il TFR maturando e

l’eventuale contributo del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi collettivi o sindacali aziendali

Il trasferimento deve avvenire entro sei mesi dalla richiesta

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Perdita requisiti di partecipazione

Al venir meno dei requisiti di partecipazione Trasferimento ad altra forma Riscatto parziale 50% con inoccupazione >12 mesi < 48

mesi o in caso di ricorso a procedure di mobilità, cigo, cigs da

parte del datore di lavoro Riscatto totale con invalidità permanente o inoccupazione

> 48 mesi ( non negli ultimi 5 anni prima del pensionamento)

Riscatto per altre cause se previsto dal Fondo Riscatto totale a eredi o beneficiari in caso premorienza

aderente

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Prestazioni: anticipazioni

E possibile l’anticipazione :In qualsiasi momento di un importo fino al 75% della posizione per

spese sanitarie per gravissime situazioni per sé, coniuge, figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti

Dopo 8 anni di iscrizione (nei fondi) di un importo fino al 75% della posizione per acquisto prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazione

Dopo 8 anni di iscrizione (nei fondi) di un importo fino al 30% della posizione per ulteriori esigenze degli aderenti

L’anticipazione non può mai superare il 75% del valore della posizione.E’ consentito reintegrare la posizione.

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Trattamento fiscale rendimenti

I Fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’11% sul risultato netto maturato in ogni periodo d’imposta

L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione d’imposta nella gestione successiva

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Fisco - deducibilità

Deducibili dal reddito complessivo contributi fino a 5.164.57 euro

I contributi non dedotti non saranno tassati in prestazione

Deducibili contributi per famigliari a carico Agevolazioni lavoratori di prima occupazione per

i primi 5 anni di partecipazione (possibile dedurre dal reddito contributi in eccesso nei 20 anni successivi il quinto anno di partecipazione per utilizzare deduzioni non fruite)

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Fisco – trattamento rendita e capitale

Imponibili al netto di quanto già tassato Ritenuta 15% su imponibile Aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di

permanenza successivo al quindicesimo fino a un massimo del 6% di riduzione ed una aliquota minima applicata del 9%

I riscatti per cause diverse, se previsti, sono tassati con l’aliquota del 23%

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Fisco – trattamento anticipazioni

Su importo erogato per spese sanitarie al netto di quanto già tassato ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 % ridotta dello 0,30% per ogni anno superiore al 15.mo di partecipazione

Su importo erogato per acquisto o ristrutturazione prima casa o altre eventuali casistiche aliquota 23 %

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Compensazioni per le imprese

A compensazione delle quote di TFR versato, sia alla previd. Compl., sia al fondo INPS

Esonero versamenti gestione Prestazioni Temporanee (0,19% nel 2008) o di altri contributi in mancanza di capienza dal 1.1.2008

Deducibilità dal reddito d’impresa del 4% del TFR versato (6% in aziende < 50 addetti)

Istituzione Fondo Finanza d’impresa per facilitare garanzie su finanziamenti