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Le tappe della previdenza complementare IL QUADRO NORMATIVO SPECIALE FONDI PENSIONE Rassegna Sindacale Storia e ragioni di una riforma Il sistema retributivo, misto e contributivo PAG. 3 Saper scegliere Le regole dei fondi e il funzionamento PAG. 4-5 Analisi dei dati Covip Costi e rendimenti dei fondi PAG. 7 All’interno Una scelta importante MORENA PICCININI Segretaria confederale Cgil I prossimi sei mesi saranno molto importanti per il futuro previdenziale di milioni di persone. Da un lato si dovrà svolgere la trattativa tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla estensione degli ammortizzatori sociali e sulla previdenza pubblica. Confermiamo che quella trattativa non potrà essere finalizzata a “fare cassa” per risanare il bilancio dello stato, come ancora troppi, anche dal governo, paiono interpretarla, ma dovrà servire a recuperare le ingiustizie prodotte dal governo precedente (scalone e irrigidimento di tutte le possibilità di uscita per pensionamento) e a sanare i problemi nuovi o lasciati aperti dalle riforme degli anni ’90, soprattutto per dare nuove tutele ai giovani, ai lavoratori precari, a chi ha lavoro discontinuo o con redditi molto bassi. Quella trattativa dovrà anche affrontare il problema della rivalutazione delle pensioni già in pagamento che in questi anni hanno perso pesantemente il loro potere d’acquisto e, naturalmente, dovrà trovare risorse finanziarie aggiuntive per rispondere a tutti questi problemi. È importante ripartire dal valore e dal peso che deve avere la previdenza pubblica anche in futuro, in grado di garantire un livello di pensione adeguato, e confermare l’impegno della Cgil per salvaguardare quel valore per poter inserire nella giusta prospettiva anche il secondo evento importante del semestre, e cioè la scelta a cui sono chiamati tutti i lavoratori circa la destinazione del Tfr. Sappiamo bene che il timore che hanno molti lavoratori è che l’aderire alla previdenza complementare, e quindi destinarvi quote di risparmio e/o Tfr, possa costituire un incentivo per tutti coloro MARIA RITA GILARDI Dipartimento previdenza-Cgil C on le riforme degli anni 90 si affianca al sistema di previdenza pubblico obbligatorio (primo pilastro) la previdenza complementare collettiva (secondo pilastro) la cui funzione primaria è quella di integrare e non sostituire la previdenza pubblica. L’obiettivo è quello di rafforzare i diritti previdenziali per ottenere un trattamento pensionistico adeguato, tale da garantire, al momento del pensionamento, un tenore di vita simile a quello goduto durante la vita lavorativa. Il primo intervento normativo che ha regolamentato, in maniera organica, la materia si è attuato con il decreto legislativo 124/1993; ma solo con la legge 335/1995 (che ha integrato e modificato alcuni aspetti del 124/1993) si rende pienamente operativo il sistema. Successivamente con il decreto legislativo 47/2000 si disciplina anche il terzo pilastro o risparmio individuale: vale a dire le forme di previdenza (piani di previdenza individuali) da attuarsi mediante adesione a fondi pensione aperti o con la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali; inoltre, viene migliorato e riordinato il regime fiscale. Il sistema di previdenza complementare così caratterizzato prevede: l’adesione volontaria (sono la lavoratrice e il lavoratore a decidere se costituirsi o no una posizione pensionistica complementare); la complementarietà viene istituito laddove è presente un sistema di previdenza pubblico obbligatorio; la netta distinzione tra previdenza complementare collettiva e previdenza complementare individuale; un regime di tassazione definito Ett (Esenzione per il versamento dei contributi, Tassazione del reddito da investimenti e Tassazione delle prestazioni) con un’imposta di tassazione dei rendimenti più vantaggiosa di quella che si applica sulle rendite finanziarie. Si prefigura così un sistema di previdenza complementare in cui il Tfr maturando - in tutto (per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993) o in parte (per le lavoratrici e i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993) - e il contributo del datore di lavoro possono essere conferiti solo alle forme pensionistiche istituite con la contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali) quindi non al Fondo pensione aperto individuale, non alla polizza assicurativa con finalità previdenziali. Tale impianto è stato modificato dalla legge delega 243/2004 (meglio conosciuta come riforma Berlusconi/Maroni) e dal decreto legislativo 252/2005 che ha abrogato il decreto legislativo 124/1993. Le principali novità introdotte da questi due ultimi interventi legislativi riguardano: la modalità di adesione: si mantiene la scelta libera e volontaria di adesione al sistema. Viene introdotto il meccanismo del SEGUE A PAG.2 SEGUE A PAG.2 © A. DI GIROLAMO/IMAGOECONOMICA Supplemento al numero 4/2007 di Rassegna Sindacale - Poste italiane spa - Spedizione in a. p. d.l. 353/03 (conv. l.46/04) art. 1, comma 1, DCB. Roma. euro 0.50 supp3-Fondi pensione-p01-02* 25-01-2007 10:13 Pagina 1

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Le tappe della previdenzacomplementare

IL QUADRONORMATIVO

SPECIALEFONDI

PENSIONERassegna Sindacale

Storia e ragioni di una riformaIl sistema retributivo, mistoe contributivo PAG. 3

Saper scegliereLe regole dei fondi e il funzionamento PAG. 4-5

Analisi dei dati CovipCosti e rendimenti dei fondi PAG. 7

All’interno

Una scelta importanteMORENA PICCININI

Segretaria confederale Cgil

Iprossimi sei mesi saranno moltoimportanti per il futuro previdenziale dimilioni di persone. Da un lato si dovràsvolgere la trattativa tra il governo e le

organizzazioni sindacali sulla estensionedegli ammortizzatori sociali e sullaprevidenza pubblica.Confermiamo che quella trattativa nonpotrà essere finalizzata a “fare cassa” perrisanare il bilancio dello stato, come ancoratroppi, anche dal governo, paionointerpretarla, ma dovrà servire a recuperarele ingiustizie prodotte dal governoprecedente (scalone e irrigidimento di tuttele possibilità di uscita per pensionamento) ea sanare i problemi nuovi o lasciati apertidalle riforme degli anni ’90, soprattutto perdare nuove tutele ai giovani, ai lavoratoriprecari, a chi ha lavoro discontinuo o conredditi molto bassi. Quella trattativa dovràanche affrontare il problema dellarivalutazione delle pensioni già inpagamento che in questi anni hanno persopesantemente il loro potere d’acquisto e,naturalmente, dovrà trovare risorsefinanziarie aggiuntive per rispondere a tuttiquesti problemi.È importante ripartire dal valore e dal pesoche deve avere la previdenza pubblicaanche in futuro, in grado di garantire unlivello di pensione adeguato, e confermarel’impegno della Cgil per salvaguardare quelvalore per poter inserire nella giustaprospettiva anche il secondo eventoimportante del semestre, e cioè la scelta acui sono chiamati tutti i lavoratori circa ladestinazione del Tfr.Sappiamo bene che il timore che hannomolti lavoratori è che l’aderire allaprevidenza complementare, e quindidestinarvi quote di risparmio e/o Tfr,possa costituire un incentivo per tutti coloro

MARIA RITA GILARDI

Dipartimento previdenza-Cgil

Con le riforme degli anni 90 siaffianca al sistema diprevidenza pubblico

obbligatorio (primo pilastro) laprevidenza complementarecollettiva (secondo pilastro) la cuifunzione primaria è quella diintegrare e non sostituire laprevidenza pubblica. L’obiettivo èquello di rafforzare i dirittiprevidenziali per ottenere untrattamento pensionisticoadeguato, tale da garantire, almomento del pensionamento, untenore di vita simile a quello godutodurante la vita lavorativa. Il primo intervento normativo cheha regolamentato, in manieraorganica, la materia si è attuato conil decreto legislativo 124/1993; ma

solo con la legge 335/1995 (che haintegrato e modificato alcuni aspettidel 124/1993) si rende pienamenteoperativo il sistema. Successivamente con il decretolegislativo 47/2000 si disciplinaanche il terzo pilastro o risparmioindividuale: vale a dire le forme diprevidenza (piani di previdenzaindividuali) da attuarsi medianteadesione a fondi pensione aperti ocon la stipula di contratti diassicurazione sulla vita con finalitàprevidenziali; inoltre, vienemigliorato e riordinato il regimefiscale.Il sistema di previdenzacomplementare così caratterizzatoprevede: l’adesione volontaria(sono la lavoratrice e il lavoratore adecidere se costituirsi o no unaposizione pensionisticacomplementare); la

complementarietà viene istituitoladdove è presente un sistema diprevidenza pubblico obbligatorio;la netta distinzione tra previdenzacomplementare collettiva eprevidenza complementareindividuale; un regime ditassazione definito Ett (Esenzioneper il versamento dei contributi,Tassazione del reddito dainvestimenti e Tassazione delleprestazioni) con un’imposta ditassazione dei rendimenti piùvantaggiosa di quella che si applicasulle rendite finanziarie. Si prefiguracosì un sistema di previdenzacomplementare in cui il Tfrmaturando - in tutto (per lelavoratrici e i lavoratori di primaoccupazione successiva alla data del28 aprile 1993) o in parte (per lelavoratrici e i lavoratori già occupatialla data del 28 aprile 1993) - e il

contributo del datore di lavoropossono essere conferiti solo alleforme pensionistiche istituite con lacontrattazione collettiva (Fondipensione negoziali) quindi non alFondo pensione aperto individuale,non alla polizza assicurativa confinalità previdenziali. Tale impianto è stato modificatodalla legge delega 243/2004 (meglioconosciuta come riformaBerlusconi/Maroni) e dal decretolegislativo 252/2005 che ha abrogatoil decreto legislativo 124/1993. Leprincipali novità introdotte daquesti due ultimi interventilegislativi riguardano:• la modalità di adesione: simantiene la scelta libera evolontaria di adesione al sistema.Viene introdotto il meccanismo del

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che, in politica e in economia,pensano sia necessario unospostamento del rapporto tra laprevidenza pubblica e quellacomplementare, con unimpoverimento progressivo dellaprima e un peso crescente dellaseconda fino a farla diventaresostitutiva di quella pubblica.Il sindacato è impegnato in unatrattativa che elimini definitivamentequesto sospetto, però con altrettantanettezza va ricordato che fin dal 1992,con la prima riforma Amato e con ilcalcolo della pensione sull’intera vitalavorativa, la previdenzacomplementare venne identificatanon solo come un’opportunità, maanche come una necessitàindividuale, certo non obbligatoria,ma estremamente importante cometutela aggiuntiva e che in quanto taleandava facilitata e resa convenienteper i lavoratori aderenti.In oltre 10 anni poco ha fatto lalegislazione per agevolare questoprocesso, ancor meno hanno fatto leimprese che hanno sempreinterpretato il Tfr come cosa loro e inlarga misura ostacolato i lavoratorinella libera scelta circa ladestinazione di questa parte disalario differito, e anche comesindacato non siamo sempre riuscitia raggiungere tutti i lavoratori e

lavoratrici per permettere loro diriflettere attentamente sul futuro previdenziale di ognuno.Il prossimo semestre dovrà essereinterpretato come una grandeoccasione per recuperare tutti questiritardi e per permettere a lavoratori elavoratrici una scelta serena econsapevole.La scelta può essere serena anche esoprattutto per chi deciderà diaderire a un fondo negoziale.Se tutti noi possiamo avere avuto deitimori a concepire il risparmio a finiprevidenziali collocato nei mercatifinanziari e abbiamo avuto diffidenzeverso la novità dei fondi negozialinati dalla contrattazione collettiva,ebbene questi timori e diffidenze, adistanza di 6,7 e più anni dalla loroattivazione, devono esserecompletamente accantonati. Anzi,dobbiamo tutti riconoscere checoloro i quali, rappresentanti deilavoratori e delle imprese, si sonoassunti l’onere di dare vita ai fondi edi decidere gli indirizzi diinvestimenti per i gestori finanziarihanno operato con grande prudenza,attenzione, trasparenza e realizzatorisultati positivi per gli aderenti. Anche nella legislazione attuale,modificata e allargata a banche eassicurazioni che competono allapari con i fondi negoziali, siamoriusciti ad ottenere regole di garanziaper gli aderenti molto forti, tanto cheparecchi operatori finanziari ledefiniscono troppo rigide.Noi siamo fieri di questo rigoreperché difende e protegge i lavoratoriiscritti, sia coloro che decidono inmodo esplicito investimenti dimercato sia coloro che aderirannoalla previdenza complementareattraverso il silenzio-assenso.In questi sei mesi ci impegniamo aduna campagna straordinaria diinformazione e divulgazione dellanormativa e delle opportunitàofferte, in modo che tutti e tuttepossano scegliere consapevolmente,decidere non solo come utilizzare ilTfr ma soprattutto decidere per il lorofuturo previdenziale, confrontarsicon chi la scelta della previdenzacomplementare l’ha già fatta e ne hatratto vantaggio. L’imperativo primo per la Cgil èquello di fare in modo che tuttidecidano e nessuno stia in silenzio,ma il secondo deve essere quello di

rappresentare i fondi negoziali comeun modo del tutto originale dioperare nei mercati finanziariavendo come unico obiettivol’interesse degli iscritti e non l’utileper il fondo (essendo associazioninon a fine di lucro) e tanto meno laremunerazione di chi li dirige(essendo non retribuita lapartecipazione dei rappresentantidei lavoratori e delle imprese). I bassicosti di gestione, la buonaremunerazione del capitale, latrasparenza delle scelte, l’avvio diinvestimenti con profilo etico fannodei fondi negoziali un modello deltutto singolare , che ha potuto fartesoro anche dei problemi che si sonomanifestati in paesi partiti primadell’Italia, e che, non a caso, è cosìcontrastato da banche eassicurazioni che si muovono suparametri e con logichecompletamente diversi. È quindi una scelta che tutti, esoprattutto i più giovani, possonofare tranquillamente per costruire unpezzo di futuro previdenziale,usando il Tfr e usando finalmenteanche quei benefici contrattualimessi a disposizione da anni e cheper molti non sono stati fino ad ora difatto agibili e sono stati risparmiatidalle imprese, senza dimenticare ibenefici fiscali che la vecchia e lanuova legislazione mettono a disposizione.In ogni caso: buona scelta a tutti e atutte comunque decidiate.

silenzio –assenso: qualora lalavoratrice e il lavoratore nondecidano esplicitamente (modalitàesplicita per iscritto) entro undeterminato periodo di tempo diaderire o no alla previdenzacomplementare (quindi se nonmanifestano alcuna volontà), il Tfrmaturando viene conferitoautomaticamente alla previdenzacomplementare (modalità tacitasilenzio – assenso);• la destinazione del Tfr maturando:si introduce la possibilità di conferireil Tfr maturando non solo alle formepensionistiche istituite con lacontrattazione collettiva (fondipensione negoziali) ma anche ai fondipensione aperti ad adesioneindividuale e alle formepensionistiche individuali (polizzeassicurative);• le modalità di finanziamento: siprevede la possibilità di aderire allaprevidenza complementare anchecon il solo conferimento del Tfrmaturando, quindi non c’è l’obbligodi versare altri contributi. Qualora lalavoratrice e il lavoratore aderiscanoesplicitamente ad una formapensionistica prevista dagli accordi ocontratti collettivi (Fondi pensionenegoziali) versando un contributo a

proprio carico avranno diritto anchead un contributo a carico del datore dilavoro. Non si ha diritto, invece, alcontributo a carico del datore dilavoro nel caso in cui si aderisca aduna forma pensionistica diversa daquella prevista dagli accordi ocontratti collettivi (Fondi pensioneaperti ad adesione individuale, formepensionistiche individuali). Anche nelcaso di adesione tacita viene conferitoil solo Tfr maturando;• l’equiparazione delle formepensionistiche complementari: siprevede un quadro di regole comuni,uniformi per tutte le formepensionistiche, ed un unico organo divigilanza la Covip (Commissione divigilanza sui Fondi pensione). Formepensionistiche che, all’interno di unadisciplina uniforme (in materia ditrasferimenti, tassazione, prestazioni,e via dicendo) e pur avendo la stessafinalità (risparmio previdenziale),sono strutturate in maniera diversa epresentano comunque differenzesostanziali di funzionamento; • la fiscalità si introducono nuoviincentivi fiscali con una tassazionesulle prestazioni del 15% che si riduceulteriormente dello 0,30% per ognianno di partecipazione eccedente ilquindicesimo anno sul montantedelle prestazioni accumulate a partiredal 1° gennaio 2007.Alla disciplina prevista dal decreto

legislativo 252/2005 e sulla base delladirettiva del ministero del Lavoro edella Covip (Commissione divigilanza sui Fondi pensione)dovranno adeguarsi e uniformarsi(quindi modificare gli statuti, iregolamenti, la nota informativa e ilresto della documentazione) tutte leforme pensionistichecomplementari. Nel caso di mancatoadeguamento non potranno ricevereil conferimento del Tfr maturando. L’entrata in vigore del decretolegislativo 252/2005 prevista per il 1°gennaio 2008 è stata anticipata - conla legge finanziaria per il 2007 (legge296/2006) - al 1° gennaio 2007.Il processo normativo avviatosi nel1993 e le modifiche successivedelineano un quadro in materia diprevidenza complementare nonancora definitivo. Rimane, infatti,ancora aperta la questione per quantoriguarda i dipendenti del pubblicoimpiego per i quali i Fondi pensionenegoziali devono ancora essereistituiti (tranne il Fondo Espero per ilPersonale dipendente della Scuola) eper i cosiddetti lavori atipici (Nuovetipologie di lavoro) completamenteesclusi dalla previdenzacomplementare. Non da ultimooccorre rafforzare la tutela e lagaranzia in caso di omissionecontributiva e l’eventualerisarcimento del danno.

Direttore responsabileEnrico Galantini

A cura diPatrizia Ferrante

FotografieAntonella Di Girolamo/Imagoeconomica

Casa EditriceEdit. Coop. Cooperativa di giornalisti a rl,Via dei Frentani 4/a, 00185 Roma

Ufficio venditeElisa Galantini 06/44888230/235 fax 06/44888222 e-mail: [email protected]

Stampa Stabilimento Grafico EditorialeFratelli Spada Spa, Via Lucrezia Romana, 60Ciampino, Roma

Chiuso in tipografia il 25 gennaio 2007

SPECIALEFONDI

PENSIONE

DALLA PRIMA

SEGUE: MARIA RITA GILARDI

SEGUE: MORENA PICCININI

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Riferimenti normativi

•Decreto legislativo 21 aprile 1993,n.124 “Disciplina delle forme pensio-nistiche complementari a norma del-l’articolo 3, comma 1, lettera v), dellalegge 23 ottobre 1992 n.421”. Abro-gato dal decreto legislativo 252/2005fatto salvo quanto previsto dall’artico-lo 23, comma 5, del decreto legislati-vo 252/2005.

•Legge 8 agosto 1995, n.335“Rifor-ma del sistema pensionistico obbliga-torio e complementare”

• Decreto legislativo 18 febbraio2000, n.47 “Riforma della disciplinafiscale della previdenza complemen-tare a norma dell’articolo 3 della legge13 maggio 1999, n.133”.

• Legge 23 agosto 2004, n.243art.1, commi 1, lettera c), 2, lette-re e), h), i), l) e v), 44, 45, e 46 pub-blicata nella G.U. del 21 settembre2004, n.222.

• Legge 25 giugno 2005, n.109,art.2, (“Conversione in legge, con mo-dificazioni, del decreto-legge 26 aprile2005, n.63, recante disposizioni ur-genti per lo sviluppo e la coesione ter-ritoriale, nonché per la tutela del dirit-to d’autore. Disposizioni urgenti con-cernenti l’adozione di testi unici inmateria di previdenza obbligatoriae di previdenza complementare”)pubblicata nella G.U. del 25 giugno2005, n.146.

• Decreto legge 30 settembre2005, n.203 (collegato alla mano-vra finanziaria 2006), art.8 “Com-pensazioni alle imprese che con-feriscono il Tfr a forme pensioni-stiche complementari” (esonerodel versamento dei contributi sociali:assegni familiari, maternità e disoc-cupazione) convertito dalla Legge 2dicembre 2005, n.248.

• Decreto legislativo 5 dicembre2005, n.252 recante “Disciplina del-le forme pensionistiche complemen-tari” pubblicato nella G.U. del 13 di-cembre 2005, n.289, supplemento or-dinario n.200.

• Direttiva 28 aprile 2006 del Mini-stero del lavoro e delle politiche so-ciali di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze “Discipli-na delle forme pensionistiche comple-mentari attuativa della delega di cui al-l’art.1, comma 2, lettera h), n.1 dellalegge 23 agosto 2004, n.243” pubbli-cata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 154.

• Direttive generali, deliberazione28 giugno 2006, Commissione di vi-gilanza sui Fondi pensione (Covip)alle forme pensionistiche comple-mentari, ai sensi dell’articolo 23,comma 3, del decreto legislativo 5dicembre 2005, n.252Pubblicate nel-la G.U. del 11 luglio 2006, n.159.

•Decreto legge 13 novembre 2006,n.279“Misure urgenti in materia di pre-videnza complementare” non conver-tito in legge poiché il contenuto è sta-to inserito nella legge finanziaria 2007(296/2007).

• Legge 27 dicembre 2006 , n.296“Disposizioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennale dello Sta-to (legge finanziaria 2007)” pubblica-ta nella G.U. n.299 del 27 dicembre2006 Supplemento ordinario n.244.

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STORIA E RAGIONIDI UNA RIFORMA

il sistema retributivo, misto e contributivo

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RITA CAVATERRA

Responsabile Politiche Previdenziali CgilSANDRO DEL FATTORE

Coordinatore Dip.to Welfare e Nuovi Diritti Cgil

La prima cosa da evidenziare con forza è che ogginon è assolutamente necessaria una nuovariforma del sistema pensionistico.

La seconda è che è necessario eliminare ledistorsioni introdotte nel sistema dallacontroriforma Maroni per ripristinare la flessibilitàdell’età pensionabile e per superare l’odioso scalone.La terza è che, continuando nel processoriformatore intrapreso con la legge Dini, debbanoperò essere individuate apposite soluzioni pertutelare i giovani (copertura figurativa dei periodi dinon lavoro e immediato decollo della previdenzacomplementare) i lavoratori precari, stagionali, ibassi redditi, i pensionati (recupero del potere diacquisto delle pensioni), così come devono essereappositamente studiate misure incentivanti persostenere una vera politica dell’invecchiamentoattivo (il cosiddetto “superbonus” infatti hacomportato solo minori entrate per l’Inps, dalmomento che è stato richiesto soprattutto da coloroche avrebbero comunque continuato a lavorare).La quarta è che Cgil, Cisl, Uil dicono no alla modificadei coefficienti di trasformazione delle pensioni inquanto tale modifica si configurerebbe comesocialmente insostenibile, non garantendotrattamenti pensionistici adeguati né in base aiparametri indicati dall’articolo 38 della Costituzioneitaliana, né in base ai parametri indicati dallaCommissione europea sulla necessaria adeguatezzadelle prestazioni.Prima di entrare nel merito delle proposte della Cgilsulla previdenza pubblica, riteniamo utile, però,anche se in estrema sintesi, ripercorrere la storia e leragioni che ci hanno portato alla modifica delsistema di calcolo delle pensioni.

LA STORIAIl sistema di calcolo retributivo della pensione è statointrodotto nel nostro ordinamento nel 1969 (legge153). Tenuto conto che gli elementi indispensabiliper procedere al calcolo della pensione con ilsistema retributivo sono due: anzianità contributivae retribuzione pensionabile, la prima cosa da rilevareè che su entrambi gli elementi esistevano enormidifferenziazioni non solo tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, ma anche all’interno dei singoli comparti.Tale sistema ha subito nel tempo diverse modifiche,in esso, però, hanno continuato a convivere veri epropri paradossi redistributivi oltre che consistentiforme di iniquità. Prendendo a riferimento infatti, leretribuzioni degli ultimi anni lavorativi (anche se 10 )è del tutto evidente che negli anni precedenti a taleperiodo non esiste alcuna reale incentivazione siaper i lavoratori sia per i datori di lavoro a versare tuttala contribuzione dovuta, con l’evidente possibilità diomissioni contributive parziali, mentre gli anni utiliai fini del calcolo della pensione possono subireartificiose esaltazioni (non è raro verificare negli annida prendere a riferimento per il calcolo dellapensione notevoli aumenti di retribuzione).Ilsistema retributivo, quindi, come è già statoampiamente dimostrato più volte, privilegiava eprivilegia le carriere brillanti mentre penalizza lecarriere piatte (solidarietà al contrario). Inoltre ilsistema retributivo penalizza fortemente queilavoratori che a fine carriera si trovanoprecocemente espulsi dal lavoro e sono costretti araggiungere il diritto a pensione o con i versamentivolontari o con l’accettazione di un lavoroscarsamente retribuito. Il sistema retributivo, infine,garantiva e garantisce trattamenti pensionisticisimili a categorie di lavoratori che versano aliquotecontributive completamente diverse (vedi il caso deilavoratori autonomi, anche in questa fattispecie sitratta infatti di solidarietà al contrario). Altro elemento di iniquità sociale connesso al sistema di calcolo retributivo è quello della mancanza di un legame tra l’importo dellapensione e la durata del periodo di godimento della

pensione stessa. Il metodo retributivo, proprio a causa di questa mancanza, finisce per attribuiretrattamenti più elevati ai pensionati di etàrelativamente più giovane.

LA “DINI”La legge 335/1995 (legge Dini) ha compiuto unascelta radicale: il passaggio dal sistema di calcoloretributivo al sistema di calcolo contributivo. Ilnuovo sistema si applica integralmente a coloro checominciano a lavorare a decorrere dal 1 gennaio1996, parzialmente a coloro che hanno meno di 18anni di contributi al 31 dicembre 1995. Sono esclusidall’applicazione del nuovo sistema di calcolo,coloro che al 31 dicembre 1995, hanno già maturatoalmeno 18 anni di contribuzione: per tali soggettiresta la piena applicazione del sistema retributivo.Il sistema di calcolo contributivo prende ovviamentein riferimento l’intero arco della vita lavorativa. Icontributi previdenziali versati vengono accumulatiattraverso un metodo di capitalizzazione simulata, ilmontante che ne risulta viene poi distribuito in basealla speranza di vita dell’individuo (nonché deisuperstiti) al momento del pensionamento. Ilmontante contributivo individuale si ottieneapplicando alla base retributiva imponibile annual’aliquota contributiva e rivalutando lacontribuzione così ottenuta al 31 dicembre diciascun anno, con esclusione dei contributi versatinell’anno stesso, ad un tasso di capitalizzazionecomposto su base annua. Il tasso di capitalizzazioneè dato dalla variazione media del Pil nominale,calcolata appositamente dall’Istat, con riferimento alprecedente anno da rivalutare. L’importoattualizzato della pensione annua è dato dallamoltiplicazione del montante individuale deicontributi per un coefficiente di trasformazionedella pensione il cui valore varia in funzione dell’etàanagrafica del lavoratore al momento delpensionamento ( da 57 a 65 anni). La legge 335prevede la possibilità di revisione decennale deicoefficienti di trasformazione.Il metodo contributivo proprio perché basatosull’accumulazione (e successiva capitalizzazionesimulata) della contribuzione versata è un validoincentivo quanto meno per i lavoratori percontrastare il lavoro nero e le omissioni contributivetotali o parziali o meglio per pretendere che ilproprio datore di lavoro versi tutto quello che deveversare. La prestazione finale è strettamentecorrelata alla contribuzione versata. Il metodocontributivo, inoltre, non si presta o comunque sipresta meno ad eventuali artificiose manipolazioni

visto che il periodo da prendere in considerazione siriferisce a tutto l’arco della vita lavorativa. Con ilsistema di calcolo contributivo si privilegiano lecarriere piatte a scapito delle carriere medie obrillanti (elemento di solidarietà interno alsistema).Il sistema contributivo risulta essere menopenalizzante rispetto al sistema retributivo percoloro che negli ultimi anni di attività lavorativahanno una riduzione di retribuzione. Il sistemacontributivo ha inserito nel nostro sistemapensionistico il fondamentale parametro dellaflessibilità dell’età pensionabile (parametro che ènecessario ripristinare dopo la controriformaMaroni che ha assurdamente previsto un’età fissa edobbligatoria). Con la flessibilità (57 -65 anni)si era raggiunta la parità di condizioni uomo –donna(parità che è possibile solo in un sistema flessibile)esoprattutto si era data a tutti i lavoratori la possibilitàdi scegliere il momento in cui andare in pensione,nella consapevolezza che andare in pensione prima(da 57 a 61 anni) avrebbe comunque comportatouna riduzione del trattamento pensionistico(importo di pensione correlato anche alla speranzadi vita) mentre andare in pensione dopo ( da 63 a 65anni) avrebbe potuto comportare anche untrattamento migliore rispetto a quello garantito dalsistema retributivo. La parità di trattamento delsistema contributivo con quello retributivo venivagarantita al 62 anno di età con 37 anni dicontribuzione. Il sistema contributivo essendostrettamente correlato alla contribuzione versataesplicita una profonda differenza nei trattamentipensionistici a seconda della categoria dei lavoratori(gli autonomi saranno quelli più colpiti dal sistemadi calcolo contributivo: sarebbe necessario infatti che tali categorie, le cuigestioni sono peraltro già in forte deficit,aumentassero notevolmente la loro contribuzione,cosa che non ci pare sia di loro gradimento).Analoga questione esiste per i lavoratoriparasubordinati, per gli associati in partecipazioneecc. per i quali la finanziaria 2007 ha giustamenteinnalzato la contribuzione, senza però prevedereun’analoga estensione dei diritti.

QUESTIONI DA RISOLVEREA fronte di questa disamina viene spontanea unadomanda: ma il sistema contributivo è perfetto? No,non lo è: anche il sistema contributivo presentaquestioni che devono essere risolte.D’altra parte come Cgil non ci siamo mai sottratti allaverifica ed abbiamo sempre sostenuto la necessità dicontinuare nel processo riformatore intrapreso. Per continuare nell’azione riformatrice è, però,necessario, a nostro avviso, partire da un’attentaverifica sia dei risultati economici sia di quelli socialiprodotti dalle riforme per poter procedere adeventuali modifiche e correzioni di tiro.Se volessimo veramente discutere di che cosasignifica “continuare nel processo riformatoreintrapreso” una prima doverosa riflessione andrebbefatta sulla necessità di continuare nell’opera diarmonizzazione delle aliquote contributive (esistonoancora differenze eclatanti), così come bisognerebbecontinuare nell’opera di eliminazione dei privilegituttora esistenti, a cominciare dagli stessiparlamentari e da tutte le altre categorie che per vari motivi sono riuscite a mantenere situazioni diverse e migliori rispetto alla generalitàdei lavoratori dipendenti.Né possiamo disconoscere che il sistemacontributivo ha bisogno anche del secondo pilastro eche nello stesso sistema debbono comunque essereintrodotte delle modifiche per tutelare i diritti deilavoratori: è mai possibile che un lavoratore invalidoabbia diritto ad una prestazione pensionistica pari a84 euro mensili e che in caso di sua premorienza allavedova spetti il 60% di tale importo?Nel sistema contributivo non esiste più il diritto altrattamento minimo, le prestazioni sono correlatealla contribuzione versata e vengono integrateall’assegno sociale solo al compimento del 65 anno dietà: è possibile cominciare a riflettere sul fatto che leprestazioni erogate a soggetti invalidi e alle vedove di

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L’attuale sistema utilizzato per calcolare le pensioni presenta molti problemi che devono essere risolti. Ma è fuori dubbio che esiste il bisogno di rafforzare quello che viene definito il“secondopilastro” della previdenza.

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Le regole e il funzionSAPERSCEGLIERE

ma obbligatoria pubblica. La prima categoria riguar-da quindi tutti i lavoratori che sono stati assunti pri-ma del 28 aprile del 1993.Ai lavoratori che sono stati assunti prima del 28 aprile1993 e che quindi da quella data sono iscritti a una for-ma di previdenza obbligatoria, verrà chiesto se sonod’accordo a trasferire il loro Tfr maturando. A differenzadi quelli che sono stati assunti dopo quella data, i lavo-ratori di questa prima “fascia” hanno la possibilità didestinare ai fondi pensione solo una partedel Tfr ma-turando, mentre gli altri che decideranno per i fondipensione dovranno trasferire tutto l’ammontare delTfr che si maturerà. E se tra questi lavoratori assuntiprima dell’aprile 1993 dal punto di vista previdenzialece ne sono di già iscritti anche a una forma di previ-denza complementare, allora essi avranno la possibi-lità di confermare la scelta per quel fondo pensione,mantenendo la stessa quota di contribuzione, oppuredi variarla. Versando la parte residua del Tfr.

Ecco chi sceglie: gli assunti dopo l’aprile del ’93

Per i lavoratori assunti dopo la data “spartiacque”, lascelta sarà un po’ diversa. Dovranno infatti decidereche cosa fare di tutto il Tfr maturando (e non solo diuna parte come può succedere come abbiamo vistoper i loro colleghi di lavoro assunti prima del ‘93). Que-sta seconda categoria di lavoratori deve scegliere quin-di se rinunciare a tutto il Tfr che maturerà dal primogennaio 2007 in poi per trasferirlo in un fondo di pre-videnza complementare, oppure tenere in azienda laliquidazione che rimarrà così a disposizione del dato-re di lavoro, ma solo nel caso in cui l’azienda ha menodi 50 addetti (ci torneremo meglio dopo). Per tutte le aziende con almeno 50 addetti, il Tfr chenon viene destinato dal lavoratore a una forma spe-cifica di previdenza complementare, non rimarrà adisposizione del datore di lavoro, ma dovrà esseretrasferito alla Tesoreria di Stato che a sua volta lo af-fiderà all’Inps per la gestione. I capitali accumulatida questo trasferimento all’Inps saranno utilizzatidallo Stato per investimenti in opere pubbliche. Allavoratore rimangono attribuiti comunque tutti i di-ritti oggi vigenti per il Tfr. Se un lavoratore vorrà chie-dere per esempio un anticipo sulla sua liquidazioneper ragioni sanitarie, familiari o magari per l’acqui-

sto dell’abitazione, potrà farlo secondo le norme at-tualmente vigenti. E si dovrà rivolgere sempre al da-tore di lavoro anche se quest’ultimo avrà trasferito ilTfr all’Inps o al fondo pensione secondo l’indicazio-ne del lavoratore stesso.Le lavoratrici e i lavoratori devono anche sapere chela loro scelta dovrà essere fatta con precise modalità.Secondo le norme più recenti varate dal governo, lascelta potrà essere esplicita o tacita (silenzio-assen-so), ma in ogni caso ci vuole l’apposito moduloda in-dirizzare al datore di lavoro per esplicitare le inten-zioni dei lavoratori e delle lavoratrici a proposito del-la previdenza complementare. Se si vuole investire ilTfr in un fondo pensione si dovranno indicare nel mo-dulo i termini del fondo che si sceglie. In caso di di-niego, si dovrà comunicare al datore di lavoro la vo-lontà di tenere il Tfr presso il datore di lavoro. Il tuttoentro la scadenza del 30 giugno 2007. Un mese primadalla “scadenza” dei sei mesi, il datore di lavoro è te-nuto comunque ad avvisare i suoi dipendenti che iltempo sta appunto per scadere. Anche questa comu-nicazione dovrà avvenire in forma scritta.

Ecco chi sceglie: quelli che stanno zitti

Come abbiamo visto nel corso dei sei mesi, il lavorato-re o la lavoratrice hanno la possibilità di scegliere siain modo esplicito (il modulo al datore di lavoro) sia inmodo tacito. In questo secondo caso si possono veri-ficare varie ipotesi a seconda delle “categorie” di lavo-ratori interessati. Se si tratta di un lavoratore che è sta-to assunto prima del 28 aprile ’93 e che alla data del pri-mo gennaio 2007 risulta iscritto/a già a una forma diprevidenza complementare, nel caso in cui non dicanulladurante i sei mesi, alla scadenza del periodo il da-tore di lavoro provvederà a trasferire il residuo del Tfrmaturando al fondo pensione a cui è già iscritto.Se invece il lavoratore che durante i sei mesi non di-ce nulla è stato assunto prima del 28 aprile ’93, maalla data del primo gennaio 2007 non risulta iscrittoa nessuna forma di previdenza complementare, al-lora alla fine del periodo, il suo datore di lavoro tra-sferirà l’intero Tfr maturando alla forma pensioni-stica collettiva prevista dagli accordi e contratti col-lettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un di-verso accordo che ne prevede comunque la desti-

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PAOLO ANDRUCCIOLI

Dal primo gennaio sono scattati i sei mesi ditempo per decidere che cosa fare del Tfrmaturando (nell’articolo spiegheremo ilconcetto). Con la regola del silenzio-assen-

so circa undici milioni di lavoratori dei settori priva-ti sono chiamati a decidere sul loro destino previ-denziale. Con questo articolo ci proponiamo di spie-gare nel dettaglio le regole che presiedono alla sceltae di introdurre i primi elementi di conoscenza sul fun-zionamento dei fondi pensione, che sono stati pen-sati a suo tempo - negli anni novanta - per integrarele pensioni pubbliche. Prima di entrare nel merito del-le due questioni (regole e funzionamento dei fondipensione) è bene chiarire un punto: se inizialmentesi sceglierà di non destinare il proprio Tfr ai fondipensione, avremo comunque la possibilità di ripen-sarci e cambiare idea in un secondo tempo. È arriva-to quindi il momento di informarsi bene, discuterecon i propri rappresentanti sindacali, documentarsiper poi scegliere con la massima serenità, ma anchecon la massima partecipazione e convinzione. I sin-dacati confederali Cgil, Cisl, Uil hanno ottenuto unaprima vittoria, all’epoca del governo di Berlusconi,cancellando la regola del trasferimento obbligatoriodel Tfr ai fondi pensione, così come era stato pensa-to dall’ex ministro del Lavoro, Roberto Maroni. Conl’attuale regola del silenzio-assenso ci possono esse-re però due diversi atteggiamenti da parte del lavora-tore: un atteggiamento attivo o un atteggiamento pas-sivo (silenzio). La Cgil privilegia la massima parteci-pazione del lavoratore e invita quindi a una sceltaesplicita sul Tfr, anche perché con un tema così im-portante per il futuro di tutti noi la scelta attiva è si-curamente la più efficace e anche la più logica. Ve-diamo dunque di che si tratta.

Sei mesi per decidere

Secondo le norme approvate dal governo prima del-la fine dell’anno (tra il decreto legge di novembre e ilvaro della legge finanziaria per il 2007), ci sono sei me-si di tempo per decidere cosa fare del Tfr, trattamen-to di fine rapporto, meglio noto come liquidazione. IlTfr è un accantonamento che si calcola sommando lequote accumulate dividendo per 13,5 la retribuzionedell’anno e rivalutando ogni anno le quote passate conun tasso pari a 1,5% più il 75% del tasso di inflazione.Si tratta quindi di una somma “certa”, regolata dallalegge e rivalutata di poco ma a un valore definito. Il Tfrè una parte della retribuzione e non è uno strumen-to previdenziale, anche se negli anni ha assunto an-che una funzione di cuscinetto o ammortizzatore so-ciale, visto che la legge prevede la possibilità di chie-dere anticipi per ragioni di salute, familiari o per ac-quisto dell’abitazione. Ma con le grandi riforme deglianni novanta e in particolare con la legge Dini, il Tfrha assunto anche una nuova funzione in campo pre-videnziale visto che si è cominciato a considerarlo unadelle possibili fonti dell’accantonamento per la pre-videnza complementare. Nello stesso tempo però leimprese hanno utilizzato il Tfr come fonte del finan-ziamento per le attività imprenditoriali. Hanno uti-lizzato il Tfr del lavoratore come se fosse un prestito.Con quest’ultima riforma della previdenza comple-mentare il legislatore ha individuato il Tfr “maturan-do”, ovvero quello che si formerà dal primo gennaio2007 in poi (e non quello che abbiamo maturato fi-no a dicembre del 2006), come fonte primaria del fi-nanziamento dei fondi pensione per tutti quei lavo-ratori che ancora non hanno aderito a una forma diprevidenza complementare, oppure che vogliono in-crementare i contributi per quelle già esistenti. Perquesto si dovrà decidere se mantenere il Tfr presso ilproprio datore di lavoro, oppure se destinarlo a unfondo pensione. I sei mesi di tempo per la “grandescelta” sono scattati dal primo gennaio e si conclu-deranno il 30 giugno prossimo. O scatteranno dalladata dell’assunzione, per tutti coloro che sarannoassunti dopo il primo gennaio 2007.

Ecco chi sceglie: quelli assunti prima del ‘93

Per quanto riguarda i lavoratori dei settori privati, ledifferenze previste dalle norme sono dovute all’etàanagrafica e contributiva. La prima grande distinzio-ne riguarda la data di assunzione. La seconda sotto-distinzione riguarda l’essere o meno già iscritti a unaforma di previdenza complementare, oltre a una for-

Il 2007 sarà l’anno delle grandi scelte

in campo previdenziale. Il tema ritorna di attualità

sul piano politico generale,visto che si è riaperta

la discussione sulle riforme e sull’aggiornamento

della legge Dini, ma anchesul piano personale

per milioni di lavoratori.Siamo chiamati a scegliere.

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onamento dei fondi

nazione a una forma collettiva (es. fondi negoziali,fondi aperti ad adesione collettiva). In presenza dipiù forme pensionistiche collettive applicabili, il Tfrmaturando sarà trasferito alla forma pensionisticanegoziale alla quale hanno aderito il maggior nu-mero di lavoratori.Nel caso in cui non esistano per questo lavorato-re/lavoratrice forme di previdenza complementarecollettiva già istituite, allora il datore di lavoro prov-vederà a trasferire il Tfr maturando (sempre nel ca-so di silenzio del lavoratore) al fondo residuale In-ps, che sarà gestito come tutte le altre forme di pre-videnza complementare. Infine, il percorso appena descritto vale anche perl’intero Tfr maturando di quei lavoratori che duran-te i sei mesi non dicono nulla, che sono stati comun-que assunti dopo il 28 aprile 1993 e che non sono iscrit-ti a nessuna forma di previdenza complementare.

Ecco chi sceglie: meglio decidere (anzi scrivere)

Come abbiamo già detto sopra, la Cgil invita i lavo-ratori a una scelta esplicita e dunque attiva. Le rego-le stabilite dal governo prevedono la possibilità di co-municare la propria scelta. Ogni comunicazione –sia da parte del lavoratore, sia da parte del datore dilavoro – dovrà avvenire in forma scritta utilizzandol’apposita modulistica. Si possono verificare quindivari casi, a seconda della dimensione delle aziende.Se un lavoratore fa sapere che vuole mantenere il suoTfr in azienda, questo rimarrà affettivamente nellecasse della società solo quando ci sono meno di 50addetti. Per le aziende dai 50 in su, se il lavoratore ola lavoratrice non opta per il fondo pensione, il Tfrandrà alla Tesoreria di Stato, ma sarà gestito dall’In-ps. Rimangano però valide tutte le norme relative alTfr e in caso di richiesta di anticipi il lavoratore do-vrà comunque sempre rivolgersi all’azienda. L’altrascelta esplicita è ovviamente quella relativa al fondopensione. In questo caso il lavoratore ha la possibi-lità di usufruire della parte di contribuzione del da-tore di lavoroper incrementare il fondo pensione (ol-tre che delle agevolazioni fiscali), cose che perde-rebbe nel caso in cui decidesse di mantenere il Tfr inazienda. Ma vediamo allora come si costruisce la pre-videnza complementare.

Che cos’è un fondo pensione

Spiegate sommariamente le regole che presiederan-no alla scelta dei lavoratori, cerchiamo di capire aquesto punto il tema centrale, ovvero il funziona-mento di un fondo pensione. Prima di tutto c’è da di-re che secondo le norme varate con la legge istituti-va dei fondi pensione del 1993, la previdenza com-plementare può essere determinata da tre strumen-ti diversi: il fondo pensione negoziale (o di catego-ria), il fondo pensione aperto che può essere ad ade-sione individuale o collettiva e le polizze individua-li (Pip o Fip). In genere il fondo pensione negoziale,previsto appunto dalla legge del ’93, viene istituitodalle parti con un accordo come forma di previden-za integrativa destinata solo ai lavoratori di quellasingola categoria (da qui il termine fondo negozia-le). Le parti istitutive del fondo negoziale stabilisco-no le modalità di adesione e si incaricano di orga-nizzare le gare per l’attribuzione delle risorse raccoltedai lavoratori a un gestore esterno. Per legge, infatti,le funzioni devono essere rigidamente distinte e se-parate: il fondo (con il suo consiglio di amministra-zione) decide le linee orientative (il tipo di investi-menti) e si occupa del controllo sulla gestione. Il ge-store finanziario (che in genere è una Sgr, società digestione del risparmio) si occupa di attuare le sceltedi investimento e di valorizzare il portafoglio finan-ziario degli associati al fondo. Infine le risorse sonodepositate e gestite da una banca depositaria. C’èdunque una tripartizione del poteri che è stata pen-sata dal legislatore per evitare il più possibile i con-flitti di interesse e assicurare un funzionamento tra-sparente e sicuro del fondo pensione, che per suamissione, pur utilizzando strumenti finanziari, deveavere carattere di prudente e corretta gestione. A suavolta il fondo pensione (come soggetto giuridico) di-spone di tre organismi per il suo funzionamento: l’as-semblea (in via di principio tutti gli associati), il con-siglio di amministrazione e il collegio dei revisoricontabili. Diverso il discorso per i fondi pensioneaperti e per le polizze individuali (Pip), ma in questomomento cerchiamo di concentrarci sul funziona-mento dei fondi pensione negoziali, perché sonoquelli che interessano più direttamente le lavoratri-ci e i lavoratori che saranno chiamati a scegliere sulloro Tfr e perché sono anche – tra tutte le forme diprevidenza complementare – quelli finora più sicu-ri dal punto di vista della trasparenza, dei costi e del-le prestazioni. Detto questo bisogna anche precisa-re – per dovere di completezza di informazione – chein Italia tutti i fondi pensione negoziali sono a con-tribuzione definita e non a prestazione definita. Sia-mo cioè sicuri di quello che versiamo, ma non pos-siamo essere certi di quello che avremo perché di-pende dall’andamento dei mercati finanziari. È co-munque calcolato che la previdenza complementa-re debba coprire una percentuale che oscilla tra il 15e il 20 per cento della pensione. Se cioè la pensionepubblica sarà il 60 per cento dell’ultima retribuzio-ne, la pensione integrativa dovrebbe assicurare quel15-20% in più che porterebbe la pensione comples-siva all’80 per cento dell’ultima retribuzione.

Da dove vengono i soldi del fondo?

La rendita futura dei lavoratori che aderiscono a un fon-do pensione si costruisce negli anni attraverso la ge-stione finanziaria delle risorse accumulate. Queste ri-sorse che poi devono essere valorizzate attraverso lagestione finanziaria hanno due fonti principali: i con-tributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e il Tfr. Il contributo versato dal datore di lavoro viene in ge-nere stabilito dagli accordi collettivi.Secondo le ultime norme varate dal governo alla finedel 2006, dal primo gennaio 2007, si può aderire alleforme pensionistiche complementari anche medianteil solo conferimento del Tfr futuro. Tale adesione noncomporta l’obbligo di versamento di altri contributi,né da parte del lavoratore né del datore di lavoro. L’a-derente può tuttavia decidere di versare ulteriori con-tributi, determinandone liberamente l’importo; in talcaso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono,ha diritto al versamento dei contributi a carico del da-tore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque de-cidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versareun contributo a proprio carico alla forma pensioni-stica complementare alla quale il lavoratore abbiaaderito. Nelle forme pensionistiche collettive, gli ac-cordi e i contratti stabiliscono la misura minima del-la contribuzione (in cifra fissa o in percentuale dellaretribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

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I controllori: la Covip

La Covip è la commissione di vigilanza suifondi pensione che è stata istituita con la

legge del 1993 e che nel corso degli ultimianni è stata sottoposta a molti scossoni dalpunto di vista della collocazione e delle suefunzioni in relazione alle altre istituzioni divigilanza e controllo. Con la riforma delrisparmio si è per esempio discusso moltosulle sue attribuzioni in relazioni a quelledella Consob, di Banca d’Italia e dell’Isvap.In generale la Covip vigila e controlla su tuttele forme di previdenza complementare ed èsottoposta a sua volta alla vigilanza delMinistero del Lavoro e della previdenzasociale. Ha una notevole autonomiaoperativa, si occupa dei regolamenti e delleautorizzazioni e del monitoraggio continuo sututto il sistema della previdenzacomplementare in Italia.Per sua missione la Covip opera a tuteladegli iscritti alle forme di previdenzacomplementari e deve perseguire latrasparenza e la correttezza deicomportamenti, a partire ovviamente daimolti conflitti di interesse che si potrebberomanifestare. La Covip verifica le richieste e lecondizioni e si occupa dell’autorizzazione deinuovi fondi sia chiusi, che aperti, nonchédelle polizze invidiali vendute ai clienti dallecompagnie di assicurazione. La Covip curaanche l’albo delle forme pensionistichecomplementari. Alla commissione divigilanza spetta la raccolta, il controllo el’analisi di tutta la certificazione dellaprevidenza complementare: resoconti,bilanci, informazioni.

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In caso di riscatto

Dal primo gennaio 2007 si ha diritto a una pensionecomplementare dopo aver maturato i requisiti di ac-cesso alla pensione obbligatoria pubblica e con unaiscrizione di almeno cinque anni a una forma di pre-videnza complementare. Chi ha già il diritto di gode-re di una pensione integrativa può scegliere di perce-pirla solo come rendita, oppure di richiedere una par-te in soldi (al massimo fino al 50% del capitale totalematurato). Molto delicato e molto interessante è il di-scorso che riguarda i casi in cui il rapporto di lavoro sidovesse interrompere e quindi si dovesse interrom-pere anche l’accumulo per la previdenza comple-mentare. La norma prevede che il lavoratore che do-vesse perdere i requisiti alla partecipazione alla for-ma di previdenza complementare, può trasferire lasua posizione ad altra forma pensionistica comple-mentare legata alla nuova attività o mantenere la suaposizione individuale accantonata presso il fondo, an-che in assenza di contribuzione. Il riscatto può essererichiesto anche in caso di richiesta di mobilità da par-te del datore di lavoro o di cassa integrazione (è possi-bile riscattare fino al 50% della posizione maturata),in caso di disoccupazione tra i 12 e i 48 mesi e infinenei casi in cui la disoccupazione sia superiore ai 48mesi o in caso di invalidità permanente. Tale facoltànon può essere esercitata nel quinquennio precedenteil raggiungimento dei requisiti di accesso alle presta-zioni, mentre sull’importo erogato al netto dei contri-buti già assoggettati ad imposta si applica una ritenu-ta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% perogni anno eccedente il quindicesimo, fino al limite diriduzione del 6%.In caso di cessazione del lavoro o dicassa integrazione tra i 12 e i 48 mesi, è possibile ri-scattare il 50% del capitale accumulato con una tas-

sazione del 15%. Nel caso di invalidità permanente einoccupazione superiore ai 48 mesi è possibile riscat-tare anche il 100% del capitale, sempre con la stessaimposizione fiscale. Nel caso in cui si perdano i re-quisiti di partecipazione (cessazione rapporto di la-voro), poiché lo prevedono espressamente gli statutidei fondi pensione negoziali, è possibile il riscatto to-tale, ma con una imposizione fiscale del 23%.

Le anticipazioni? Come per il Tfr

Per quanto riguarda un altro dei punti delicati dellariforma, le anticipazioni, le nuove regole prevedonoche dal primo gennaio 2007 ogni iscritto a una formadi previdenza complementare può ottenere in qual-siasi momento l’anticipazione della sua posizione in-dividuale (ovvero il capitale versato e gli eventuali ren-dimenti annessi) fino al 75% della stessa posizione in-dividuale maturata. Ovviamente il lavoratore deve di-mostrare di avere bisogno di quei soldi per serie ragio-ni di famiglia o sanitarie. Le anticipazioni si possono ottenere però solo dopo 8anni di iscrizione al fondo e sempre fino al 75% dellaposizione maturata per i soldi devono essere destina-ti all’acquisto o alla ristrutturazione della casa per sé oper i figli e fino al 30% della posizione individuale perulteriori esigenze dell’iscritto. Per un ammontare dianticipo fino al 75% della posizione maturata al mo-mento della richiesta, sull’importo erogato al netto deicontributi già assoggettati ad imposta si applica una ri-tenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta dello 0,30%per ogni anno eccedente il quindicesimo fino al limitedi riduzione del 6%. Per un ammontare di anticipo fi-no al 30% della posizione individuale maturata al mo-mento della richiesta, sull’importo erogato al netto deicontributi già assoggettati a imposta si applica una ri-tenuta a titolo di imposta del 23%.

Le agevolazioni fiscali

I vantaggi fiscali di chi sceglierà i fondi pensione o dichi è già iscritto a una forma di previdenza comple-mentare variano in funzione del reddito. La legge men-tre non prevede deducibilità sul tfr, prevede la possi-bilità di una deduzione fiscale dal reddito Irpef dei con-tributi versati fino a un massimo di 5.164,67 euro al-l’anno. Nella deducibilità sono conteggiati anche i con-tributi a carico del datore di lavoro.Per quanto riguarda i rendimenti, ovvero la valorizza-zione finanziaria del capitale versato, essi saranno sot-toposti all’imposta sostitutiva dell’11%, che come sivede è un’aliquota più bassa rispetto a quella applica-ta sulle altre forme di investimento finanziario (12,50%).

C’è anche da sottolineare un’altra differenza sostan-ziale tra la tassazione applicata al Tfr e quella previstaper le prestazioni pensionistiche complementari. Il Tfrè tassato con l’applicazione dell’aliquota media di tas-sazione del lavoratore e quindi essendo oggi l’aliquo-ta Irpef più bassa pari al 23% per i redditi fino a 26 mi-la euro, l’aliquota applicata dal Tfr che rimarrà a di-sposizione del datore di lavoro non potrà essere infe-riore al 23%. La parte imponibile delle prestazioni pre-videnziali sarà invece tassata al massimo fino al 15%,sui montanti delle prestazioni a partire dal gennaio2007 (gli altri alla tassazione vigente al 2006) livello chepotrà scendere – in determinate condizioni – fino al6%. È sicuramente uno dei vantaggi più evidenti nellascelta del fondo pensione, anche se sul piano politicoha sollevato in passato polemiche sulla diversa impo-sizione fiscale applicata alla previdenza “privata” deifondi pensione, rispetto a quella pubblica della pen-sione obbligatoria.

Rendita, rendimenti e costi

La legge istitutiva della previdenza complementare ingenerale prevede regole molto precise per la fruizionedei capitali accumulati per la previdenza integrativa.Una parte dei soldi accumulati negli anni si può riscat-tare al momento dell’uscita dal lavoro come capitale euna parte come rendita. Dal primo gennaio di que-st’anno, come prevedono le regole, si ha diritto alla pen-sione complementare dopo aver maturato i requisiti diaccesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinqueanni di iscrizione ad una forma di previdenza comple-mentare. L’iscritto può scegliere di percepire la presta-zione pensionistica: interamente in rendita, median-te l’erogazione della pensione complementare o partein capitale (fino ad un massimo del 50% della posizio-ne maturata). Nel caso in cui, convertendo in renditaalmeno il 70% della posizione individuale maturata,l’importo della pensione complementare sia inferiorealla metà dell’assegno sociale Inps (attualmente pari a381,72 euro mensili), l’iscritto può scegliere di riceverel’intera prestazione in capitale. C’è infine da sottolineare che la previdenza comple-mentare ha dei costi per la gestione amministrativae finanziaria ci sono diversi tipi di previdenza com-plementare, come abbiamo visto sopra: i fondi pen-sione negoziali, i fondi aperti e le polizze individuali.Per quanto riguarda i costi di gestione e delle com-missioni è ormai accertato che i fondi negoziali sonoi più convenienti. I fondi aperti e soprattutto le po-lizze continuano ad avere i costi più alti senza assi-curare d’altra parte i rendimenti migliori. Ma a que-sto punto viene dedicato un approfondimento a par-te in questo speciale.

lavoratori giovani, magari con figli minori a carico,non solo non rispondono ai criteri stabilitidall’articolo 38 della nostra Costituzione, maneanche ai criteri stabiliti a livello europeosull’adeguatezza delle prestazioni? Bisogna inoltre garantire una tutela adeguata allavoro precario e ai redditi bassi. Sono problemidiversi, non sempre coincidenti ma che quandovengono a coincidere – come spesso accade oggi –costituiscono una miscela esplosiva sia rispetto alperiodo riguardante la vita lavorativa, sia rispetto allepensioni future. È per questa ragione che va previstala contribuzione figurativa per tutti i periodi didiscontinuità del rapporto di lavoro ed è necessarioestendere l’insieme dei diritti sociali a partire da unapiena tutela in materia di malattia, maternità,infortuni, indennità di disoccupazione e sostegno alreddito, nonché il principio della totalizzazione deicontributi versati. Per le lavoratrici e i lavoratori abasso reddito, ai fini pensionistici occorre un

intervento solidaristico maggiore: prevedere, cioèuna aliquota di computo ai fini del calcolo dellapensione maggiorata rispetto alla contribuzioneeffettivamente versata.L’altro grande capitolo riguarda la tutela del potere diacquisto delle pensioni agendo in primo luogo sullaleva fiscale.

LA QUESTIONE DEI COEFFICIENTICome è noto ci troviamo anche di fronte al problemadella revisione dei rendimenti futuri in relazioneall’invecchiamento della popolazione: la questione,cioè, dei coefficienti di trasformazione per il calcolodella pensione nel sistema contributivo. In questimesi Cgil, Cisl, Uil hanno affermato che se, oggi, sidovesse decidere di operare tale modifica, gli effettisarebbero negativi sia per le pensioni che verrannoliquidate col sistema contributivo, sia per quelle chesaranno liquidate col sistema misto. Sulla base deinuovi coefficienti le prestazioni subiranno un tagliotra il 6 e l’8 % degli importi delle pensioni.Inoltre, la riduzione del trattamento pensionisticosarebbe notevolmente più alta per coloro cheraggiungono i 65 anni (-8,2%) rispetto a coloro chevanno in pensione a 57 anni (-6,5%). La spiegazionetecnica di questa assurdità sta nel fatto che coloro chehanno raggiunto i 65 anni hanno, secondo lestatistiche Istat, più speranza di vita, rispetto asoggetti più giovani che risultano essere più a rischiodi mortalità nel periodo che intercorre tra i 57 anni edil compimento del 65esimo anno di età.Per dimostrare la differenza che si è creata tra itrattamenti pensionistici a seconda del sistema diliquidazione, abbiamo anche ipotizzato il caso di unlavoratore con 25 anni e 8 mesi di contribuzione il cuiimporto di pensione nel sistema misto risulta pari a1650 euro (trattasi di lavoratore con carriera alta)mentre la pensione calcolata interamente in base alsistema contributivo risulterebbe pari a 1.068 euro equella retributiva a 1808. Con la modifica deicoefficienti, la pensione calcolata con il sistema misto

si ridurrebbe a 1613 euro e quella interamentecontributiva a 1000!Prendendo un lavoratore con una retribuzioneiniziale di 18000 euro, verifichiamo che cosa succedein caso di carriera piatta (+1,5% l’anno), carrieramedia (+2,5%), carriera alta (+3,5%), conrivalutazione Pil al 1,5%, inflazione zero e con 40 annidi contributi. Con gli attuali coefficienti di trasformazione avremoun importo di pensione calcolato in percentualesull’ultimo salario lordo pari a:

57 ANNI 60 ANNI 62 ANNI 65 ANNI

Carriera piatta 68, 68 75,13 80,23 89,28Carriera media 56,73 62,05 66,27 73,75Carriera alta 47,54 52,00 55,53 61,80

Con i nuovi coefficienti avremo invece il seguenterisultato:

57 ANNI 60 ANNI 62 ANNI 65 ANNI

Carriera piatta 65,10 70,86 75,34 83,27Carriera media 53,77 58,53 62,23 68,78Carriera alta 45,06 49,05 52,15 57,64

Dall’analisi di questi risultati si può facilmenterilevare che se si applicassero i nuovi coefficienti ilsistema di calcolo contributivo non garantirebbe piùa nessuno, neanche alle carriere piatte, ilraggiungimento al 62 esimo anno di età della stessapercentuale prevista con il sistema di calcoloretributivo. Sono queste le ragioni che ci portano adire che l’operazione sui coefficienti non può esserené automatica né matematica, come avviene neisistemi assicurativi, ma deve assolutamenterimettere al centro le funzioni primarie di un sistemapensionistico, ossia garantire dalla caduta delreddito nel passaggio dalla condizione lavorativa aquella di quiescenza.È per tutti i motivi sopra descritti, quindi, che CgilCisl e Uil dicono no alla modifica dei coefficienti ditrasformazione.

SAPERSCEGLIERE

SEGUE DA PAG. 5: PAOLO ANDRUCCIOLI

SEGUE DA PAG. 3: RITA CAVATERRA e SANDRO DEL FATTORE

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IALECosti e rendimenti dei fondi

DANIELE CERRI

responsabile previdenza complementare Cgil

il contesto GENERALE

L’assetto del sistema della previdenzacomplementare strutturato dal decreto

legislativo 252/05 e regolato dalle direttive generaliemanate dalla Covip, dal 1° gennaio 2007 èdiventato operativo. Una scelta del governo Prodiche condividiamo, anche se rimangono ancoraaperti diversi problemi molto importanti, qualiquelli di rendere esigibile l’utilizzo del sistema diprevidenza complementare per l’insieme deisettori pubblici e per tutte le lavoratrici e ilavoratori rientranti nelle nuove tipologie dirapporto di lavoro. Così come occorre dareoperatività ad un apposito fondo di garanzia, per ilsistema di previdenza complementare, finalizzatoa specifici interventi in caso di fallimenti aziendali.

la caratteristica DEL NUOVO SISTEMA

Il sistema avviato dal 1° gennaio 2007, sicaratterizza per un significativo aumento della

concorrenza tra le diverse forme di previdenzacomplementare con la loro piena equiparazione,con l’affidamento alla Covip di tutte le funzioni dicontrollo e di regolazione dell’insieme del sistemacomplementare quale condizione primaria peraccettare l’equiparazione.Il rafforzamento del ruolo della Covip, da noicondiviso, deve fare in modo che tutti i soggetticoinvolti nel sistema di previdenza complementaremantengano un pieno rispetto della libertà di sceltadelle lavoratrici e dei lavoratori,che deve potersiesplicitare consapevolmente dagli stessi, sulla basedi una preventiva informazione di carattereistituzionale da parte del governo, integrata da altrespecifiche informazioni sulle caratteristiche e sulfunzionamento delle diverse forme pensionistichecomplementari.Negli ultimi mesi dell’anno 2006, i rappresentanticommerciali di diverse banche e compagnie diassicurazione, hanno iniziato la ricerca di unosviluppo dei rapporti diretti con le rappresentanzedel personale delle imprese private, con l’obiettivoprioritario di convincerle a specifiche convenzioniper l’utilizzo dei loro prodotti previdenziali.Lo scopo principale di queste promozioni dimercato è quello di intercettare una parte dei flussidel Tfr delle lavoratrici e dei lavoratori che sarannoda loro esplicitamente destinati alla previdenzacomplementare a partire dal 1° gennaio 2007.A questi promotori vogliamo ricordare che sullabase delle esperienze finora fatte, la strada maestraper un sistema complementare finalizzato arisparmio previdenziale, a noi risulta essere quellache porta i fondi pensione negoziali collettivi, datempo utilizzabili dalle lavoratrici e dai lavoratoriper la quasi totalità delle categorie dei settori privati.

perché i fondi NEGOZIALI COLLETTIVI

IIl decreto legislativo 252/05, pur confermando ilruolo della contrattazione collettiva, ha voluto

riconoscere un ruolo anche ai fondi apertiindividuali o collettivi e ai piani individualiassicurativi, che come ormai risaputo da tutti sonomeno controllabili e più remunerativi per i gruppibancari e assicurativi, a discapito delle aspettativedegli aderenti.A non capire i vantaggi delle forme individuali, èanche un numero significativo di imprese, le qualiritengono sia meglio evitare di complicarsi la vitacon oneri amministrativi aggiuntivi (se il fondonegoziale collettivo è uno solo per l’insieme dellacategorie o per settori omogenei, la gestione deiflussi è decisamente molto più facile) e menocostosa per tutti. Questa buona convinzione delleimprese è opportuno sia utilizzata a meglio dalleparti istitutive dei fondi negoziali, per rafforzarel’insieme del sistema strutturato dalla

contrattazione collettiva, essendo, lo stesso, piùidoneo nel quale far confluire sia il Tfr maturando,sia il contributo dell’impresa e dell’aderentecontrattualmente stabiliti. È dunque sempre utile ribadire che i fondipensione negoziali collettivi sono:• organizzati sotto forma associativa, garantendo ilrispetto del principio di pariteticità nellarappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoronella composizione degli organi diamministrazione e controllo;• non hanno scopo di lucro;• sono improntati a criteri di trasparenza, controlloeffettivo e prudenza nella gestione delle risorse,avendo un’unica finalità, cioè la prestazioneprevidenziale e presentano livelli di oneri e speseper gli aderenti notevolmente più bassi rispettoalle altre forme pensionistiche complementari;• sono promossi dalla contrattazione collettiva dilavoro che pur in un sistema di previdenzacomplementare a capitalizzazione è in grado disviluppare elementi di equità sociale e solidarietà.Per le lavoratrici e i lavoratori poi, i fondi negozialicollettivi evidenziano degli standard di efficienzache i fondi aperti (che pure sono meglio delleforme individuali assicurative) non riescono abattere per il semplice fatto che questi ultimidevono ricompensare le costose strutture (reti disportelli, di promotori e di agenti) con le qualivengono collocati.

le problematiche DEI COSTI DI GESTIONEE DEI RENDIMENTI

Questi temi assumono un’importanza primariaper tutti gli aderenti attuali e futuri al sistema

di previdenza complementare. È quindi necessarioche tutte le nostre iniziative informative, formativee promozionali rendano comprensibili a tutti lecapacità gestionali delle risorse, l’andamento deirendimenti annuali finora raggiunti dai fondipensione negoziali collettivi avendo sempre benpresente che sui risultati finali incidono in termini

prioritari i rendimenti annuali accumulati e i costisostenuti dall’aderente.È opportuno che sia noto a tutti, che la strutturadella commissione omnicomprensiva a caricodell’aderente, ha un impatto molto significativo sulmontante finale maturato, di conseguenza sulvalore della prestazione che la lavoratrice e illavoratore potranno percepire al momento delpensionamento.Il quadro di riferimento dei costi di gestione dellediverse forme di previdenza complementare che diseguito viene presentato, proviene dalla Relazionegenerale per l’anno 2005 della Covip. Inoltre sultema dei costi, nella fase di definizione delledirettive generali per il sistema di previdenzacomplementare, la Covip, ha nuovamente messo adisposizione delle parti sociali la strutturazione deicosti indicativi per tutte le forme di previdenzacomplementare dal 1° gennaio 2007; nellospecifico si sono anche valutati i possibili costidella “Linea garantita” che tutti i Fondi dovrannorendere operativa la 1° luglio 2007 per essere ingrado di ricevere il Tfr attraverso la forma delsilenzio-assenso.Dal quadro delineato dalla Covip i fondi pensionenegoziali collettivi trovano una importante edesplicita conferma sugli oneri di gestioneattualmente vigenti; conferma che evidenzia unlivello di costo molto più contenuto rispetto aifondi aperti (individuali o collettivi) e ai pianiindividuali assicurativi.

l’attuale strutturazione DEI COSTI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE FORME PREVIDENZIALI

Per evitare di presentare ipotesi di costo nonverificate, è opportuno attenerci ai dati

pubblicati dalla Covip nelle Relazioni generalidegli anni 2004 e 2005. I dati dell’anno 2006 e quelliprevisti per l’anno 2007 saranno disponibili entrogiugno dell’anno in corso, per questi periodi e per

Secondo i dati Covip i fondi negoziali collettivi mostrano un costo molto più contenuto rispetto ai fondiaperti e registrano in media un rendimento superiore al rendimento del Tfr rivalutato in azienda.

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il futuro ci limiteremo ad indicazioni di massimaderivanti da specifiche ricerche di società e/ocentri universitari.

Per quanto riguarda l’anno 2004 i costi medi annuidi gestione amministrativa e finanziaria sono stati(val. % riferiti al patrimonio):

Fondi negoziali 0,45Fondi aperti a 3 anni 1,80Fondi aperti a 10 anni 1,40Fondi aperti a 35 anni 1,30Pip a 3 anni 8,1Pip a 10 anni 3,2Pip a 35 anni 2,3

Per quanto riguarda l’anno 2005:

Fondi negoziali 0,47Fondi aperti a 3 anni 1,80Fondi aperti a 10 anni 1,3Fondi aperti a 35 anni 1,3Pip a 3 anni 5,10Pip a 10 anni 3Pip a 35 anni 2,3

Per quanto riguarda gli anni futuri le apposite ricer-che sopra richiamate, prospettano costi medi annuia 35 anni così strutturati:

Fondi negoziali 0,22Fondi aperti 1,24Pip 1,84

È utile evidenziare sul tema dei costi di gestionedelle polizze individuali pensionistiche (Pip) chequeste forme presentano costi significativamentepiù alti. Tuttavia constatiamo in merito allacommissione omnicomprensiva dopo 3 anni dipermanenza, che nel costo dell’anno 2005 c’è statauna apprezzabile diminuzione (nell’ordine di 3punti percentuali rispetto al 2004). Tale riduzione deriva in parte da un minor ricorsodelle compagnie di assicurazione al “preconto”,cioè al caricamento sulla prima o sulle primeannualità dei costi di collocamento della polizza. In aggiunta a questo cambiamento, vi è stata anche la nuovadisposizione dell’Isvap che prevede la restituzionedi una parte del “preconto” in caso di riscatto otrasferimento.Dall’insieme dei dati, si evince che lastrutturazione dei costi di gestione delle diverseforme di previdenza complementare non sonoomogenee, i fondi pensione negoziali collettivihanno un livello di costo annuo,significativamente più conveniente delle altreforme pensionistiche, la conseguenza di questasignificativa differenza è che per l’aderente ai fondinegoziali sarà possibile maturare nel tempo unaprestazione pensionistica migliore pur in unambito di prudente gestione finanziaria, che pernoi rimane una scelta obbligata per un risparmiodi carattere previdenziale.

i risultati della gestione dei fondi pensioneNEGOZIALI COLLETTIVI COMPARATI CON LA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Per un sistema di previdenza complementarebasato sulla capitalizzazione e sulla

contribuzione definita, finalizzato ad un risparmioprevidenziale, è molto importante il modellogestione delle risorse che deve essere in grado dirispondere unicamente alle aspettative degliaderenti, sulla base di un continuo controllo daparte degli Organismi rappresentativi dei soci.Questo modello gestionale, prudente e controllato,è stato dalle parti istitutive dei Fondi pensionenegoziali collettivi e dai Consigli diamministrazione positivamente consolidato neltempo, ed ha permesso di raggiungere risultati intermini di rendimenti netti annuali rispondentialle aspettative degli aderenti e, pienamentecomparabili con la rivalutazione annuale del Tfr.Tutti i fondi negoziali hanno avuto l’iniziodell’attività gestionale delle risorse con il sistema“pronto contro termine”, poi, avutal’autorizzazione dalla Covip al pieno esercizio dellagestione finanziaria delle risorse, sono passati alsistema “monocomparto” con un’unica linea diinvestimento denominata “bilanciata” strutturatacon il 70% delle risorse in obbligazioni e il 30% inazioni, con un rendimento netto annuale ugualeper tutti gli aderenti.Successivamente a partire dall’anno 2002 i Fondinegoziali hanno avviato la gestione finanziaria conil sistema “multicomparto” con tre o quattro lineedi investimento: prudente, bilanciata, dinamica. Inalcuni fondi si è aggiunta la linea monetaria. Gliaderenti sono stati chiamati a scegliere la linea diinvestimento più rispondente alle loro aspettative,il risultato di queste scelte, ad oggi, ci confermache mediamente l’85% degli aderenti a tutti i fondiha confermato la scelta della linea “bilanciata”.L’analisi dei rendimenti netti annuali prende ariferimento il periodo che va dall’anno 1988 al31/12/2006 (è utile ricordare che i risultatidell’anno 2006 non sono ancora definitivi), dei datiattualmente presenti i rendimenti netti della lineabilanciata di tutti i fondi negoziali si attestanomediamente con un aumento del 4%; nello stessoperiodo la rivalutazione netta del Tfr evidenzia unaumento del 2,5%.

Complessivamente i rendimenti netti annuali dei fondi e la rivalutazione netta del Tfr per il periodo sopra indicato, è così riassumibile (val. % riferiti al patrimonio):

RENDIMENTI RIVALUTAZIONENETTI TFR NETTA

n. 1 Fondo con 9 anni 37,46 27,07n. 2 Fondi con 8 anni 25,24 23,40n. 3 Fondi con 7 anni 27,00 17,80n. 11 Fondi con 6 anni 27,61 16,60n. 4 Fondi con 5 anni 17,05 13,50n. 3 Fondi con 4 anni 21,10 10,70

La prima colonna rappresenta i l numero dei fondi presi in esa-me con le caratteristiche riportate nella seconda colonna; ca-ratteristiche che si riferiscono alla temporalità della gestionedelle risorse. La colonna dei rendimenti esprime un valore me-dio dei singoli raggruppamenti.

A questi fondi negoziali operativi se ne aggiungonoaltri che sono in attesa della autorizzazione dellaCovip per avviare l’esercizio della gestione dellerisorse. In conclusione possiamo dire che non solo c’è una tenuta dei rendimentinetti dei fondi pensione negoziali rispetto allarivalutazione netta del Tfr, ma la stragrande maggioranza dei fondi va ben oltre al risultato del Tfr.Tutto ciò ci conferma che il sistema strutturato coni fondi pensione negoziali collettivi pur con unagestione finanziaria prudente - che ha sempre dafare i conti con i rischi del mercato - è in grado dirispettare le legittime aspettative degli aderenticon una forma di controllo trasparente epartecipata, che altre forme previdenziali,soprattutto i piani individuali assicurativi, nonsaranno in grado di fare.Le nostre iniziative di questi mesi è opportuno chenon rincorrano la logica dei promotori di mercato,cercando invece di dare sicurezza a tutti i possibiliaderenti, dicendo loro che con la contrattazionecollettiva è possibile difendersi meglio, che con lapura logica di mercato, la quale da un latorivendica la libertà di scelta e dall’altro soffre ilrispetto dei controlli e delle regole definite dalquadro legislativo e dalla contrattazione collettiva.

8SAPERSCEGLIERE

SEGUE : DANIELE CERRI

Memo

• Capitalizzazione Tipo di sistemapensionistico; il metodo di finanziamentoutilizzato è quello dei contributi individuali cheogni lavoratore versa nel periodo d’attività; talicontributi vengono investiti sul mercato dicapitali e trasformati in prestazioni.

• Coefficiente di trasformazione Nel sistemacontributivo di calcolo della pensione è il valoreper il quale va moltiplicato il montantecontributivo. E’ in funzione della speranza divita al momento del pensionamento e varia aseconda dell’età in cui l’individuo decide diandare in pensione: diventa progressivamentepiù favorevole all’aumentare dell’età scelta:oscilla, infatti, tra lo 0,04720 e lo 0,06136,previsti, rispettivamente per chi va in pensione a57 e 65 anni (legge 335/1995).

• Fondo residuale Inps È un fondo gestitocome le forme pensionistiche complementari (acapitalizzazione). È definito residuale poiché ilTfr maturando confluisce in tale Fondo solo nelcaso in cui la lavoratrice e il lavoratore nonabbiano espresso alcuna volontà (modalitàtacita) e in mancanza di una forma pensionisticaprevista dalla contrattazione collettiva.

• Fondo della Tesoreria dello Stato gestitodall’Inps È un fondo istituito a partire dal 1°gennaio 2007. Il Tfr maturando non destinatoalla previdenza complementare – dellelavoratrici e dei lavoratori alle dipendenze didatori di lavoro con almeno 50 addetti –confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella direperire risorse per finanziare investimenti dipubblica utilità. Che cosa cambia rispetto allatitolarità del Tfr maturando per la lavoratrice e illavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondodella Tesoreria dello Stato gestito dall’Inps? Noncambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni eliquidazione al termine del rapporto di lavorocontinueranno ad essere erogati secondo leattuali disposizioni normative e contrattuali.

• Lavoratrice/lavoratore di prima occupazionesuccessiva alla data del 28 aprile 1993 Ci siriferisce alla lavoratrice e al lavoratore che nelperiodo precedente al 28 aprile 1993 non hacontributi versati (almeno una settimana) nellaprevidenza pubblica obbligatoria (ad esempiol’Inps). Lavoratrice e lavoratore che non haancora aderito ad un fondo pensione negoziale.Chi ha già aderito ad un fondo pensionenegoziale non deve decidere poiché versa giàl’intero Tfr.

• Lavoratrice/lavoratore già occupato alladata del 28 aprile 1993 Ci si riferisce allalavoratrice e al lavoratore che nel periodoprecedente al 28 aprile 1993 ha contributiversati (almeno una settimana) nella previdenzapubblica obbligatoria (ad esempio l’Inps).

• Pensioni previdenziali – Vecchiaia: trattamentospettante a chi ha raggiunto l’età pensionabilelegale e il requisito minimo di contribuzione – Anzianità: trattamento a cui si ha diritto, prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiticontributivi e anagrafici. – Invalidità: trattamentospettante a coloro che, a seguito di un’infermità odifetto fisico o mentale permanente, hanno perdutocapacità di svolgere attività lavorativa – Superstiti:trattamento spettante ai parenti del lavoratoredefunto (indiretta) o del pensionato defunto(reversibilità).

• Tasso di sostituzione È definito come ilrapporto tra la prima rata di pensione e l’ultimaretribuzione.

• Trattamento di fine rapporto (liquidazione)maturando È il Tfr che la lavoratrice e illavoratore accumuleranno dal momento in cui sisceglie (futuro).

• Trattamento di fine rapporto (liquidazione)maturato È il Tfr che la lavoratrice e illavoratore hanno già accumulato presso ildatore di lavoro fino alla data in cui si effettua lascelta (pregresso) e che rimarrà a lorodisposizione in azienda.

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