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  • Proc. pen. n. 3345/12 R.G.N.R. Mod. 21 DDA

    PROCURA DELLA REPUBBLICA

    PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

    Direzione Distrettuale Antimafia

    FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

    - artt. 384 e segg. c.p.p. -

    Il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica

    Aggiunto, dott. Michele Prestipino Giarritta, del Sostituto Procuratore della

    Repubblica DDA, dott.ssa Alessandra Cerreti, e del Sostituto Procuratore della

    Repubblica, dott. Rosario Ferracane;

    visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti,

    tra gli altri, di:

    1. BURZOMATO Arturo, nato a Scilla il 24.05.1990, ivi residente in via Umberto I n88;

    2. CALABRESE Carmelo, nato a Torino il 27.03.1972, residente a Scilla in via Ieracari n27 int. 5;

    3. FULCO Annunziatina, nata a Scilla il 30.12.1965, residente a Palmi Contrada Torre;

    4. FULCO Giuseppe, nato a Scilla in data 05.06.1971, in atto detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Benevento.

    5. GAIETTI Matteo, nato a Scilla il 22.10.1969, ivi residente in via Provinciale Scilla Melia;

    6. LIBRO Francesco, nato a Reggio di Calabria il 21.04.1974, residente a Bagnara Calabra in via A. Vespucci n23;

    7. NASONE Antonino, nato a Reggio di Calabria il 28.07.1981, ivi residente in via Largo Tripi Sup. fabbricato D n4, int. 1;

    8. NASONE Domenico, nato a Reggio Calabria il 10.04.1983 e residente a Scilla (RC) in via Annunziata nr. 49;

    9. NASONE Domenico, nato a Casorate Primo in data 28.10.1969 e residente a Scilla in via Largo Vela n11;

    10. NASONE Francesco, nato a Scilla il 29.01.1972, ivi residente in via Roma n40;

    11. NASONE Rocco, nato a Scilla il 06.05.1974, ivi residente in via Largo Vela n11;

  • 2

    12. NASONE Virgilio Giuseppe, nato a Scilla il 19.07.1944, ivi residente in via Canalello n21;

    13. PUNTORIERI Pietro, nato a Scilla il 29.09.1988, ivi residente in via Bastia III vico n53;

    persone sottoposte alle indagini per le seguenti ipotesi di reato:

    NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl.

    69), NASONE Rocco, GAIETTI Matteo, FULCO Giuseppe, BURZOMATO

    Arturo, PUNTORIERI Pietro, NASONE Domenico (cl. 83), NASONE

    Antonino, LIBRO Francesco, FULCO Annunziatina e CALABRESE Carmelo

    A) del reato di cui allart. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 6 c.p., per aver fatto parte, con

    altre persone allo stato non ancora individuate, dellassociazione mafiosa

    denominata ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio

    Calabria, nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre

    mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria citt) e con organo di vertice

    denominato Provincia, associazione che si avvale della forza dintimidazione

    del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert che ne

    deriva, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica

    ed economica, allo scopo:

    a) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivit economiche che si

    svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero

    limposizione e la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

    b) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di

    attivit economiche nei pi svariati settori, affermando il controllo egemonico nel

    territorio;

    d) di commettere delitti contro il patrimonio (in particolare danneggiamenti ed

    estorsioni), contro la vita e lincolumit individuale ed in materia di armi;

    e) di conseguire per s e per altri vantaggi ingiusti;

    in particolare, per aver fatto parte dellarticolazione territoriale della ndrangheta

    operante a Scilla e territori limitrofi nota come cosca Nasone-Gaietti e nella

    specie:

    - NASONE Virgilio Giuseppe, con il ruolo di capo della cosca, con compiti di

    decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie generali

    del sodalizio criminoso; trattandosi in particolare di soggetto in posizione apicale

  • 3

    cui rivolgersi per ottenere la preventiva autorizzazione a svolgere ogni tipo di

    attivit economica nel territorio di Scilla;

    - NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e GAIETTI Matteo con il ruolo di

    organizzatori e promotori con compiti di decisione, pianificazione e

    individuazione delle azioni concrete da realizzare e delle strategie da mettere in

    atto; in particolare, dirigendo e organizzando il citato sodalizio criminoso anche

    attraverso la convocazione di apposite riunioni, assumono le decisioni pi

    rilevanti individuando le modalit ed i tempi con i quali imporre il pagamento del

    pizzo alle numerose imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di

    ammodernamento dellautostrada A3 SA-RC e/o nelle altre attivit commerciali

    ricadenti nel territorio di Scilla, stabilendo i criteri di suddivisione dei proventi

    illeciti conseguiti ed impartendo puntuali disposizioni agli altri associati a loro

    subordinati;

    - FULCO Giuseppe, NASONE Rocco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro,

    NASONE Domenico (cl. 83), NASONE Antonino, LIBRO Francesco, FULCO

    Annunziatina e CALABRESE Carmelo con la qualit di partecipi attivi della

    citata cosca, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di

    inviare imbasciate anche a soggetti detenuti, di partecipare alle riunioni ed

    eseguire le direttive dei vertici dellassociazione impartite anche dal carcere,

    riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio; in

    particolare e tra laltro BURZOMATO, PUNTORIERI, CALABRESE e LIBRO con il

    compito - dopo aver preso parte a riunioni preparatorie riservate alla

    pianificazione delle azioni intimidatorie da compiere ai danni delle imprese

    sopra indicate - di effettuare i sopralluoghi preliminari e provvedere poi alla

    materiale esecuzione delle predette azioni presso i cantieri delle ditte da

    sottoporre a richieste estorsive.

    NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e

    GAIETTI Matteo per aver promosso, diretto ed organizzato larticolazione della

    ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi.

    Con laggravante che le attivit economiche di cui gli associati intendono

    assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il

    prezzo, il prodotto, il profitto di delitti.

    Accertato in Scilla, in provincia di Reggio Calabria, nella Regione Calabria ed in

    altre parti del territorio nazionale nellanno 2011 con condotta tuttora in atto.

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    NASONE Francesco

    B) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione allart.

    628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91,

    perch, in concorso con Fulco Giuseppe (per cui si proceduto separatamente

    nellambito del procedimento penale n. 4398/11 R.G.N.R. DDA), in tempi diversi

    e con pi azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza

    e minaccia consistite:

    1) nellorganizzare e nel porre in essere i seguenti danneggiamenti mediante

    incendio:

    - in data 19 marzo 2011, presso il cantiere A.N.A.S. sito sulla S.S. 18, al Km.

    509, incendio di un compressore marca Sullair modello 17HM;

    - in data 28 marzo 2011 presso il predetto cantiere incendio di circa 1000 mq. di

    rete utilizzata per il contenimento massi;

    2) nel recarsi in pi occasioni, nel periodo compreso tra il 25 maggio ed il 1

    giugno 2011, presso il citato cantiere e nel rivolgersi con tono intimidatorio

    volto ad incutere timore ed a coartare la volont dellinterlocutore dapprima al

    capo-cantiere della ditta Consolidamenti speciali srl Scalia Franco e

    successivamente al titolare della predetta ditta DAgata Giuseppe Fabio

    richiedendo il pagamento di una somma di denaro;

    costringevano limprenditore DAGATA Giuseppe Fabio a versare, in relazione ai

    lavori di consolidamento che la ditta stava eseguendo presso il cantiere A.N.A.S.

    sito sulla S.S. 18, al Km. 509, nel tratto compreso tra il centro abitato di Scilla e

    la frazione di Favazzina, limporto di euro 4.000.00 come prima tranche del

    pagamento complessivo di euro 6.000,00 inizialmente richiesto, procurandosi

    cos un ingiusto profitto con altrui danno.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) il 1 giugno 2011

  • 5

    NASONE Francesco C) del reato di cui allart. 629, commi 1 e 2, in relazione allart. 628, comma 3, n.

    3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perch mediante

    minaccia consistita, tra laltro, nellimporre tramite unimbasciata a Speziali

    Giuseppe (amministratore della Calme Beton spa) il pagamento di una somma

    non inferiore al 3% del valore dellappalto costringeva limprenditore Speziali

    Lorenzo, amministratore della ditta Calme Beton srl (societ controllata al 100%

    dalla Calme Beton spa), a versare, per poter eseguire la fornitura di calcestruzzo

    prodotto presso limpianto sito in contrada Scir del comune di Scilla, materiale

    destinato alla realizzazione delle opere di ammodernamento dellautostrada SA-

    RC, una somma indeterminata quale tranche dellimporto complessivo pari al 3%

    del valore dellappalto conseguito, procurandosi cos un ingiusto profitto con

    altrui danno.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) il 1 marzo 2012

    NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro e CALABRESE Carmelo D) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione

    allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.

    203/91, perch, in concorso tra loro, in tempi diversi e con pi azioni esecutive

    di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:

    1) nellorganizzare e nel porre in essere i seguenti danneggiamenti:

    - nel periodo compreso tra il 12.08.2011 ed il 22.08.2011, presso il cantiere

    PARATIA SCILLA sito nelle adiacenze della strada provinciale per Melia del

    comune di Scilla, di una macchina perforatrice marca CASAGRANDE modello

    C7-2 matricola nr. C7UZ0135;

  • 6

    - in data 25.08.2011 lasportazione dalla sede stradale in cui era installato ed il

    successivo getto, lungo la scarpata adiacente il cantiere, di un semaforo mobile

    per la regolazione della circolazione stradale;

    - in data 28.08.2011 leffrazione del lunotto posteriore dellautovettura

    noleggiata dalla ditta ed utilizzata dal dipendente Zappia Salvatore;

    - la notte tra il 3 ed il 4 marzo 2012, presso il predetto cantiere, di un

    compressore marca INGERSOL e del quadro di comando di una sonda, marca

    COMACCHIO, modello MC 1200;

    - la notte tra l8 ed il 9 marzo 2012, nel medesimo cantiere e mediante un corpo

    contundente, del quadro comando e dei tubi idraulici della citata sonda, nonch

    lasportazione ed il getto nelladiacente scarpata del semaforo mobile utilizzato

    per la regolazione della circolazione stradale;

    2) nel posizionare su ciascuno dei mezzi danneggiati la notte tra il 3 ed il 4

    marzo 2012 una bottiglia di plastica contenente sostanza liquida, avvolta da

    nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria

    realizzata con carta arrotolata;

    compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali

    rappresentanti della ditta Fondazioni speciali spa a versare una somma di

    denaro non determinata per poter eseguire lavori di perforazione, che la predetta

    ditta si era aggiudicata in subappalto dalla Impresa Carchella s.p.a. e che stava

    compiendo presso il citato cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con

    pari danno per la medesima Fondazioni Speciali spa.

    Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 12 agosto 2011 ed il 9 marzo 2012

    NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro

    E) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione

    allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.

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    203/91, perch, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:

    1) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 1 ed il 2 marzo 2012,

    il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta

    Mosconi, sito in contrada Oliveto di Scilla, di un autogru di colore

    bianco/azzurro, marca Grove, mod. GMK 4080-1 targato ZA704XW, di propriet

    della ditta Compagnia Portuale di T. Gull srl;

    2) nel posizionare nella medesima occasione sul mezzo danneggiato una

    bottiglia di plastica, avvolta da nastro da imballaggio di colore marrone e con

    una finta miccia incendiaria realizzata con carta arrotolata;

    compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali

    rappresentanti della ditta Compagnia Portuale di T. Gull srl a versare una

    somma di denaro non determinata per poter eseguire lavori di smontaggio delle

    scalette poste sui pilastri dellautostrada A3 SA-RC e, quindi, a procurarsi un

    ingiusto profitto con pari danno per la medesima Compagnia Portuale di T. Gull

    srl.

    Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) nella notte tra il 1 ed il 2 marzo 2012

    NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro

    F) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione

    allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.

    203/91, perch, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:

    1) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 7 e l8 febbraio 2011, il

    danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta

    General Smontaggi srl, sito sul viadotto dellautostrada A3 SA-RC denominato

    dAngelo nei pressi dello svincolo per Scilla, di una pala gommata marca

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    Kometsu, matricola ha980339 e di un furgone Fiat Ducato targato TO29771F, di

    propriet ed in uso rispettivamente alla predetta ditta;

    2) nel posizionare nella medesima occasione sulla descritta pala gommata,

    nonch su un escvatore marca Hyundai, matricola hy7570025 (in uso alla

    General Smontaggi srl), quattro bottiglie di plastica contenenti sostanza liquida

    tutte avvolte da nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia

    incendiaria realizzata con carta arrotolata;

    compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali

    rappresentanti della ditta General Smontaggi srl a versare una somma di

    denaro non determinata per poter eseguire i lavori di ammodernamento

    dellautostrada A3 SA-RC ottenuti in appalto e, quindi, a procurarsi un ingiusto

    profitto con pari danno per la medesima General Smontaggi srl.

    Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) nella notte tra il 7 e l8 febbraio 2011

    NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro

    G) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione

    allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.

    203/91, perch, in concorso tra loro, in tempi diversi e con pi azioni esecutive

    di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:

    1) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 19 ed il 20 febbraio

    2012, il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere

    della ditta A.B.S. ING. s.r.l., sito nelle adiacenze dello svincolo dellautostrada

    A3 SA-RC per Scilla, di un rullo compressore marca Vitelli, di un escavatore

    Caterpillar modello 225 cabinato e di un altro escavatore Caterpillar modello

    219, mezzi di propriet ed in uso alla predetta ditta;

    2) nel posizionare nella medesima occasione su ognuno dei predetti mezzi

    meccanici danneggiati tre bottiglie di plastica tutte avvolte da nastro da

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    imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria realizzata con

    carta arrotolata;

    3) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 6 ed il 7 marzo 2012, il

    danneggiamento, presso il citato cantiere della ditta A.B.S. ING. s.r.l., sito nelle

    adiacenze dello svincolo dellautostrada A3 SA-RC per Scilla, del vetro

    dellescavatore Caterpillar modello 219 gi infranto in precedenza;

    compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, i legali

    rappresentanti della ditta A.B.S. ING. s.r.l. a versare una somma di denaro non

    determinata per poter eseguire lavori, che la predetta ditta si era aggiudicata in

    subappalto dalla Impresa Carchella s.p.a. e che stava compiendo presso il citato

    cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la

    medesima A.B.S. ING. s.r.l..

    Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 19 febbraio 2012 ed il 7 marzo 2012

    NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro

    H) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione

    allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.

    203/91, perch, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:

    1) nel recarsi, in data antecedente al 18 febbraio 2012, presso labitazione di

    Callore Rocco gi titolare, tramite la figlia Anna, di una concessione per

    loccupazione temporanea di unarea demaniale marittima nei pressi del porto di

    Scilla, denominata parcheggio lato ovest, finalizzata al posizionamento di un

    autofurgone (targato RC092994) per la sommistrazione di alimenti e bevande e

    nel rivolgersi al proprio interlocutore con tono intimidatorio volto ad incutere

    timore ed a coartarne la volont, chiedendo di ritirare immediatamente la

    domanda presentata per il rilascio di una diversa concessione demaniale

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    marittima a carattere stagionale per il mantenimento di un chiosco mobile su

    automezzo per la somministrazione di alimenti e bevande nellarea del porto di

    Scilla denominata Piazzetta;

    2) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio

    2012, nei pressi della stazione ferroviaria di Scilla in cui risultava parcato, il

    danneggiamento seguito da incendio dellautofurgone Fiat OM Leoncino 35L

    targato RC092994, di propriet di Callore Salvatore Emilio ed in uso al padre

    Callore Rocco;

    compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Callore Rocco a

    ritirare immediatamente la pratica presentata per il rilascio della suddetta

    concessione demaniale marittima a carattere stagionale e, quindi, a procurarsi

    un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa.

    Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.

    Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente

    parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).

    Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.

    416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di

    cui al capo A).

    Fatto commesso a Scilla (RC) in data antecedente e prossima al 19 febbraio

    2012

    Con la recidiva reiterata per Nasone Domenico, Nasone Virgilio Giuseppe e

    Fulco Giuseppe (art. 99 c.p.)

    Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per Nasone Rocco (art. 99

    c.p.)

    tutti difesi di ufficio dall'Avv. Francesco FABBRICATORE del foro di

    Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, via Calabria, trav. V, n. 20 (tel. n. 0965/53003 0965/891545), nominato con il presente atto a norma dellart. 97 c.p.p. sulla base degli elenchi predisposti dal Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Reggio Calabria (rich. n. 20122132524),

  • 11

    INDICE

    CAPITOLO I Premessa 1. Premessa

    CAPITOLO II Le fonti di prova: la valenza probatoria delle attivit di intercettazione 1. Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate

    2. I criteri identificativi delle voci intercettate

    2.1. Le conversazioni tra presenti captate presso la sala colloqui

    della Casa Circondariale di Benevento (R.I.T. n. 1206/11 DDA)

    2.2 Le conversazioni tra presenti captate allinterno del bar La

    Genziana di Scilla (R.I.T. n. 319/12 DDA)

    2.3 Le conversazioni telefoniche intercettate

    CAPITOLO III Il reato di partecipazione allassociazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

    1. Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di associazione

    mafiosa

    2. Lorganizzazione delle associazioni mafiose

    3. Le finalit delle associazioni di tipo mafioso

    CAPITOLO IV I fatti oggetto del presente provvedimento

    1. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Villa San

    Giovanni: la genesi delle indagini e larresto in flagranza di reato di Fulco

    Giuseppe avvenuto il 1 giugno 2011

    2. Gli approfondimenti investigativi conseguenti allarresto in flagranza

    di Fulco Giuseppe

    2.1 Il colloquio in carcere del 12 agosto 2011 (R.I.T. n. 1206/11

    DDA)

  • 12

    2.2 Il colloquio in carcere del 23 settembre 2011 (R.I.T. n.

    1206/11 DDA)

    2.3 Il colloquio in carcere dell11 novembre 2011 (R.I.T. n.

    1206/11 DDA)

    2.4 Il colloquio in carcere del 27 gennaio 2012 (R.I.T. n.

    1206/11 DDA)

    3. Gli sviluppi investigativi conseguenti alla captazione dei colloqui in carcere: lintercettazione della corrispondenza epistolare intrattenuta dal detenuto Fulco Giuseppe.

    4. Ulteriori sviluppi investigativi: gli esiti dellattivit di captazione

    allinterno del bar-pasticceria La Genziana di Scilla.

    4.1 Conversazione tra presenti del 23 febbraio 2012 (R.I.T. n.

    319/12 DDA)

    4.2 Conversazione tra presenti del 27 febbraio 2012 (R.I.T. n.

    319/12 DDA)

    4.3 Conversazione tra presenti del 1 marzo 2012 (R.I.T. n.

    319/12 DDA)

    4.4 Il sistema esistente per i lavori di ammodernamento

    dellautostrada A3 SA-RC

    4.5 Conversazioni tra presenti del 29 febbraio 2012, nonch

    quelle del 2, 3 e 4 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA)

    4.5.1 Premessa

    4.5.2 Le conversazioni registrate allinterno del bar La

    Genziana il 29 febbraio ed il 2 marzo 2012 (R.I.T. n.

    319/12 DDA)

    4.5.3 Le conversazioni registrate allinterno del bar La

    Genziana il 3 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA)

    4.5.4 Le conversazioni registrate allinterno del bar La

    Genziana il 4 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA)

  • 13

    5. Conversazioni tra presenti intercettate allinterno del bar La

    Genziana di Scilla il 26 febbraio ed il 3 marzo 2012: lincendio del

    furgoncino in uso a Callore Rocco (R.I.T. n. 319/12 DDA)

    CAPITOLO V La contestazione del reato di associazione mafiosa

    CAPO A della rubrica - Il reato di associazione mafiosa

    1. Premessa

    2. La cosca Nasone-Gaietti

    3. Biografia criminale e rapporti di parentela tra alcuni dei soggetti

    coinvolti nella presente attivit di indagine

    4. Attualit della cosca Nasone-Gaietti

    5. Le posizioni individuali

    5.1 Nasone Virgilio Giuseppe

    5.2 Nasone Francesco

    5.3 Nasone Domenico cl. 69

    5.4 Nasone Rocco cl. 74

    5.5 Gaietti Matteo

    5.6 Fulco Giuseppe

    5.7 Fulco Annunziatina

    5.8 Nasone Antonino e Nasone Domenico cl. 83

    5.9 Burzomato Arturo e Puntorieri Pietro

    5.10 Calabrese Carmelo

    5.11 Libro Francesco

    CAPITOLO VI La contestazione dei delitti di estorsione

    1) Lestorsione aggravata consumata ai danni della ditta Consolidamenti

    speciali srl (capo B della rubrica)

    1. Premessa

    2. Gravi indizi di colpevolezza a carico di Nasone Francesco

  • 14

    2) Lestorsione aggravata consumata ai danni della Calme Beton srl (capo

    C della rubrica)

    3) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta Fondazioni Speciali

    s.p.a. (capo D della rubrica)

    1. Premessa

    2. Le successive azioni intimidatorie di tipo estorsivo consumate tra il

    3 ed il 9 marzo 2012

    4) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta Compagnia

    Portuale T. Gull srl (capo E della rubrica)

    5) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta General Smontaggi

    srl (capo F della rubrica)

    6) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta A.B.S. ING. srl

    (capo G della rubrica)

    7) La tentata estorsione aggravata ai danni di Callore Rocco (capo H della

    rubrica)

    CAPITOLO VII Il pericolo di fuga e le esigenze cautelari

    1. Premessa

    2. Il pericolo di fuga

    3. Le esigenze cautelari

  • 15

    CAPITOLO I

    PREMESSA

    1. Premessa.

    Il presente provvedimento trae origine dal collegamento di alcune indagini,

    coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e condotte

    dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni. Tali indagini,

    avviate nellestate del 2011, hanno confermato lesistenza e la piena operativit

    della storica cosca Nasone-Gaietti, articolazione dellassociazione mafiosa

    denominata ndrangheta avente come proprio centro di interessi illeciti il

    comune di Scilla ed i territori limitrofi.

    Pi in particolare le predette indagini compendiate nellinformativa di reato

    depositata dalla Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni il 7 maggio 2012

    evidenziano:

    1) i riscontri probatori acquisiti immediatamente dopo larresto in flagranza di

    Fulco Giuseppe (soggetto pregiudicato per reati in materia di armi e droga,

    nonch legato da stretti rapporti di parentela e frequentazione con i

    componenti della citata cosca, su cui si dir ampiamente in seguito) per il

    reato di estorsione aggravata commesso nel giugno 2011 ai danni di

    unimpresa impegnata nella realizzazione dei lavori di ammodernamento della

    SS 18 in prossimit del comune di Scilla;

    2) gli esiti delle intercettazioni audio-video dei colloqui in carcere del detenuto

    Fulco Giuseppe con i propri familiari (R.I.T. n. 1206/11 DDA), nonch quelli

    relativi allintercettazione della corrispondenza epistolare intrattenuta dal

    Fulco durante il periodo di detenzione (R.I.T. n. 204/12 DDA)

    3) il contenuto delle conversazioni tra presenti captate allinterno del bar La

    Genziana di Scilla (esercizio commerciale gestito dallindagato Nasone

    Francesco) (R.I.T. n. 319/12 DDA);

    4) le comunicazioni telefoniche intercorse tra i vari soggetti indagati (R.I.T. n.

    2136/11 DDA, n. 2352/11 DDA, n. 2280/11 DDA e n. 161/12);

    5) gli elementi oggettivi di riscontro rispetto a quanto emerso dalle suddette

    attivit di intercettazione telefonica, epistolare ed ambientale.

    Le emergenze probatorie sopra indicate consentono di affermare in modo

    inequivocabile lattuale esistenza a Scilla della cosca di ndrangheta

  • 16

    denominata Nasone-Gaietti, di delinearne lorganizzazione, la composizione e

    le gerarchie interne, nonch di individuarne gli obiettivi economici

    illecitamente perseguiti (in particolare la sistematica richiesta e riscossione del

    pizzo dalle numerose imprese impegnate nei lavori di ammodernamento

    dellautostrada A3 SA-RC) e le strategie criminali pianificate per raggiungere

    con la forza di intimidazione del vincolo associativo tali obiettivi (nella specie

    attraverso danneggiamenti, incendi ed ogni altro atto di tipo intimidatorio

    allinterno dei cantieri delle ditte oggetto di estorsione).

  • 17

    CAPITOLO II

    LE FONTI DI PROVA:

    LA VALENZA PROBATORIA

    DELLE ATTIVITA DI INTERCETTAZIONE

    1. Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate

    Per gran parte le fonti di prova poste alla base del presente provvedimento

    sono costituite da esiti di attivit tecniche di intercettazione, sia di

    comunicazioni telefoniche che di conversazioni tra presenti. Prima di

    analizzare il materiale probatorio opportuno precisare che, nel corso dei

    colloqui in carcere di Fulco Giuseppe con i propri familiari, nonch

    nellambito delle conversazioni tra presenti registrate allinterno del bar La

    Genziana di Scilla sono state captate dichiarazioni sia autoaccusatorie che

    eteroaccusatorie. Per cui appare preliminarmente necessario chiarire quale

    sia stato il criterio utilizzato da questo Ufficio nellinterpretazione delle

    conversazioni intercettate.

    In proposito occorre innanzitutto rilevare che indiscutibile laffidabilit

    generale dei soggetti intercettati, che si desume sia dai precedenti penali

    specifici dai quali alcuni di essi risultano gravati, sia, soprattutto,

    dallesame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni captate.

    Nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie

    intercettate -rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili -

    che non necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che

    pure spesso in concreto stato acquisito.

    Rimandando le valutazioni pi specifiche allesame delle singole posizioni,

    basti osservare come per gli indagati che siano stati direttamente

    intercettati le rispettive dichiarazioni costituiscano nella quasi totalit dei

    casi una piena ammissione di responsabilit quali associati mafiosi. Invero,

    i riferimenti specifici a fatti, persone e situazioni non potrebbero che

    provenire da intranei al sodalizio.

    Non emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni

    autoccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto

  • 18

    anche conto dellassoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto

    dei dialoghi.

    Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, evidente che queste abbiano

    una maggiore e pi pregnante valenza probatoria soprattutto quando la

    fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. Nel procedimento in

    esame le dichiarazioni etero-accusatorie provengono:

    1) da stretti congiunti degli accusati, cio da soggetti che non avrebbe avuto

    alcun motivo per accusare persone vicine di fatti penalmente rilevanti ove

    questi non fossero stati veri; in ogni caso opportuno evidenziare che gli

    elementi di responsabilit a carico dei predetti indagati si fondano anche su

    dichiarazioni autoaccusatorie captate e/o su ulteriori attivit di riscontro;

    2) da appartenenti alla medesima organizzazione criminale, che si

    limitavano a commentare i fatti e che non avrebbero avuto alcuna ragione

    per diffamare i soggetti che nelle dichiarazioni captate venivano accusati.

    Andranno distinti, ovviamente, i casi in cui la dichiarazione

    eteroaccusatoria si sia risolta in una scarna e isolata affermazione da quelli

    in cui sia stato possibile valutare compiutamente tutto un complesso di

    dichiarazioni -o di elementi di conferma- che si integrano, si raccordano e si

    riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio.

    Il giudizio, pertanto, di massima affidabilit e di massima valenza

    indiziaria non emergendo, ripetesi, ragioni di calunnia o millanteria, di cui

    non vi traccia in atti. Si tratta, perci, di acquisizioni probatorie

    particolarmente credibili, indicative e concludenti, generalmente suscettive

    di fornire una ricostruzione degli eventi in maniera la pi aderente ai reali

    accadimenti.

    La necessit di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-

    accusatorie non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile lacquisizione di

    riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nellipotesi di

    chiamata in correit, prevista dallart. 192, terzo comma, c.p.p., come del

    resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la pi recente

    giurisprudenza di legittimit: il contenuto di una intercettazione, anche

    quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona,

    indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche

  • 19

    uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non in alcun

    modo equiparabile alla chiamata in correit e pertanto, se va anch'esso

    attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non

    per soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192,

    comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, sent. n. 35860 del 28.09.06, DELLA

    VENTURA; negli stessi termini Cass. Pen. Sez. V, n. 13614 del 19.01.2001,

    PRIMERANO; Cass. Pen. Sez. V, n. 38413 del 9.10.2003, ALVARO ed altri;

    Cass. Pen. Sez. V, n. 603 del 13.01.2004, GRANDE ARACRI; Cass. Pen.

    Sez. I, n. 1683 del 21.01.2004, BARILLA ed altri).

    Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della

    sentenza nr. 603 del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in

    maniera chiarissima le ragioni per le quali una dichiarazione etero-

    accusatoria intercettata non in alcun modo equiparabile alla chiamata in

    correit: Non fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la

    quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai

    sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La parificazione tra conversanti e

    chiamanti in correit , infatti, improponibile. Il chiamante in

    correit persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di

    polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati. Si

    tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perch molte

    possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare

    altri come autori di un reato e non si pu, quindi, escludere che ci

    venga fatto a scopo di calunnia. La situazione si resa ancora pi

    delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo

    hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi

    delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro

    indicazioni assai preziose che pi volte hanno consentito di individuare gli

    autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni.

    evidente, per, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti

    di criminalit organizzata, la necessit di una valutazione attenta e prudente

    di tali prove. Ed per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in

    dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo

    introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare

    precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati

  • 20

    dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La giurisprudenza di legittimit, sensibile

    alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata,

    ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente

    valutazione di tali prove.

    Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo

    caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di

    accusare qualcuno all'Autorit Giudiziaria, ma di persone, che, non

    sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano

    liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del

    processo per il quale stata disposta la intercettazione.

    Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate

    conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i

    soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di

    fare a molte donne c.d. uomini, ovvero di imprese criminali gi realizzate o da

    porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano

    in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori

    di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perch nel caso

    dei conversanti non vi alcuna consapevolezza di accusare qualcuno

    e l'intento di chi parla non quello di accusare, ma essenzialmente

    quello di scambiare libere opinioni con un sodale. allora evidente

    che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la

    genuinit delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando

    si tratta di conversazioni intercettate, perch in siffatte situazioni la

    spontaneit e la genuinit sono pi semplici da accertare. Una volta

    accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i

    criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli

    ordinari e non pu farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo

    192 comma 3^ c.p.p... Del resto la Suprema Corte ha gi chiarito che

    il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una

    precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come

    concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli

    interlocutori dichiara di avere partecipato, non in alcun modo

    equiparabile alla chiamata in correit e pertanto, se va anche esso

    attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello

  • 21

    probatorio, non va per soggetto, nella predetta valutazione, ai

    canoni di cui all'articolo 192 comma 3^ c.p.p. (cos Cass. Pen. 19

    gennaio 1991, Primerano, CED 218392;Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in

    Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, che

    ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attivit di

    intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa

    della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria).

    2. I criteri identificativi delle voci intercettate

    2.1. Le conversazioni tra presenti captate presso la sala colloqui della

    Casa Circondariale di Benevento (R.I.T. n. 1206/11 DDA)

    Lidentificazione delle singole voci delle persone partecipanti ai colloqui con il

    detenuto Fulco Giuseppe stata resa possibile per il fatto che:

    a) lidentificazione dei partecipanti al colloquio avvenuta tramite la previa

    esibizione di un documento di riconoscimento agli agenti della Polizia

    Penitenziaria al momento dellingresso presso la Casa Circondariale;

    b) lintercettazione del colloquio stata effettuta con modalit audio-video, ci

    facilitando lindividuazione delle voci dei soggetti intercettati;

    c) i militari operanti, essendo certi dellidentit dei participanti di volta in volta

    ai colloqui ed acquisendo una certa familiarit, hanno potuto associare

    agevolmente le voci dei predetti partecipanti a quelle degli usuari (e talvolta

    anche intestatari) delle rispettive utenze telefoniche nel frattempo intercettate,

    riscontrando che si trattava delle medesime voci;

    d) nel corso delle conversazioni tra presenti i soggetti in argomento si sono

    spesso chiamati per nome o per soprannome.

    2.2 Le conversazioni tra presenti captate allinterno del bar La

    Genziana di Scilla (R.I.T. n. 319/12 DDA)

    Lidentificazione delle singole voci delle persone coinvolte di volta in volta nelle

    conversazioni stata resa possibile per il fatto che:

  • 22

    a) i militari operanti, acquisendo una certa familiarit, hanno potuto associare

    agevolmente le voci dei vari partecipanti alle discussioni a quelle degli usuari e

    talvolta anche intestatari (v., ad esempio, Calabrese Carmelo) delle rispettive

    utenze telefoniche nel frattempo intercettate, riscontrando che si trattava delle

    medesime voci;

    b) nel corso delle conversazioni tra presenti intercettate i soggetti in argomento

    si sono spesso chiamati per nome o per soprannome (Arturo, Franco,

    Francesco, Melo, Pietro) o si sono presentati con le loro generalit.

    2.3 Le conversazioni telefoniche intercettate

    Lindividuazione degli usuari delle utenze telefoniche intercettate stata resa

    possibile dal fatto che:

    a) i militari operanti, acquisendo una certa familiarit con le voci dei

    partecipanti ai colloqui in carcere, hanno potuto associare agevolmente le

    predette voci a quelle ascoltate nel corso delle conversazioni telefoniche

    intercettate, riscontrando che si trattava dei medesimi soggetti;

    b) lesame della rubrica telefonica e del registro chiamate del cellulare

    sequestrato a Fulco Giuseppe in occasione dellarresto in flagranza del 1

    giugno 2011 ha contribuito ad individuare con certezza gli usuari delle utenze

    poi sottoposte ad intercettazione;

    c) nel corso delle conversazioni captate gli indagati si sono spesso chiamati per

    nome o per soprannome (Arturo, Franco, Melo, Pietro, Matteo) o si sono

    presentati con le loro generalit.

    Ulteriori specificazioni sui predetti criteri sono inoltre presenti nellinformativa

    della Compagania Carabinieri di Villa San Giovanni gi citata (depositata il 7

    maggio 2012), nella parte in cui viene stilata una scheda per ciascuno degli

    indagati con lindicazione dei connotati descrittivi dellattribuibilit delle voci,

    nonch nel corpo del presente provvedimento di fermo con riferimento - ove

    necessario - alle singole conversazioni telefoniche o tra presenti intercettate.

  • 23

    CAPITOLO III

    IL REATO DI PARTECIPAZIONE

    ALLASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

    (art. 416-bis c.p.)

    1. Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di

    associazione mafiosa.

    Con il presente decreto di fermo viene contestato, tra gli altri, il reato di

    partecipazione allassociazione ex art. 416-bis c.p., per cui, in via

    preliminare, appare opportuno richiamare i pi recenti indirizzi

    giurisprudenziali - sul punto ormai consolidatisi - circa i presupposti in

    presenza dei quali pu ritenersi integrato il delitto associativo di tipo

    mafioso.

    Il provvedimento riguarda in particolare larticolazione territoriale della

    ndrangheta, nota come cosca Nasone-Gaietti, operante nella fascia tirrenica

    della provincia reggina.

    Relativamente alla struttura dellorganizzazione denominata ndrangheta, gli

    elementi acquisiti nel corso dellattivit di indagine relativa al p.p. 1389/08

    R.G.N.R.-D.D.A. (p.p. noto come CRIMINE) hanno consentito di

    approfondire in maniera esaustiva la questione fondamentale dellunitariet

    dellorganizzazione (cfr. relazione n. 2/10, redatta il 23.2.2010 dalla

    Suprema Corte di Cassazione a commento del d.l. n. 4/2010) e di affermare

    con certezza quello che gi si era intuito nelle sentenze pronunciate negli

    anni passati1: la Ndrangheta unorganizzazione unitaria, divisa in tre

    distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad

    un organismo di vertice, denominato la Provincia, che ha il compito di

    cooordinare lattivit dei vari locali e di dirimerne le controversie.

    1 Gi nelle sentenze pronunciate nel processo noto come Armonia (proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA),

    relativo ad una attivit di indagine svolta alla fine degli anni novanta, gli organi giudicanti avevano registrato un processo evolutivo di tipo piramidale nel senso che dalle conversazioni intercettate era emersa la possibile esistenza di un organismo collegiale egemone sovraordinato ai singoli locali e denominato la Provincia. In particolare la sentenza pronunciata dalla Corte dAppello di Reggio Calabria (sentenza n. 2002/1512 - Reg. sent., 2002/361 Reg. Gen. proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA) concludeva nel senso che la piattaforma probatoria a disposizione non aveva consentito di affermare con certezza lesistenza di tale organismo collegiale egemone, n di individuarne i poteri, pur non potendosene escludere lesistenza.

  • 24

    Le cariche della Provincia (Capo-Crimine, Capo-Societ, Contabile, Mastro

    Generale, Mastro di Giornata) hanno durata temporanea e vengono

    conferite a vari esponenti appartenenti ai tre mandamenti nel mese di

    Settembre, in occasione della festa per la Madonna di Polsi.

    Sul punto semplicemente straordinarie sono risultate le emergenze

    acquisite nel corso dellattivit di indagine relativa al citato p.p. n. 1389/08

    R.G.N.R.-D.D.A., che hanno consentito di accertare in diretta il

    conferimento delle cariche della Provincia per lanno 2009, decise in data

    19.08.09, in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE

    Giuseppe) e BARBARO Giuseppe, ed entrate in vigore a Polsi il 2.09.09.

    Lorgano collegiale di vertice dellassociazione denominata ndrangheta (la

    Provincia) coordina non solo lattivit dei locali operanti in Calabria, ma

    anche quella delle articolazioni territoriali che hanno sede in altre regioni

    italiane o addirittura allestero. Tale assunto, che poteva desumersi gi da

    una conversazione tra presenti registrata nel corso della citata Operazione

    Armonia (Ci siamo riuniti tutti... tutta la provi... tutta... la chiamiamo la

    Provincia, tutta lItalia, ah! Per questo fatto, abbiamo fatto le CARICHE), ha

    trovato molteplici riscontri nel corso delle successive attivit di indagine.

    Chiarissime sono, in questo senso, le parole di NESCI Bruno, Capo-Societ

    di Singen, in Germania, a proposito delle iniziative di un altro associato:

    Adesso se lo vuole fare lo fa, per ci devono essere pure quelli del Crimine

    presenti, gli ho detto io perch lui dipende di l, come dipendiamo tutti. E

    ancora pi drasticamente: . senza ordine di quelli di l sotto non possono

    fare niente nessuno. Queste ultime costituiscono parole inequivocabili sul

    cui significato nessuno pu nutrire dubbi anche alla luce della sorte toccata

    a NOVELLA Carmelo, ucciso nel Luglio 2008 perch cultore del progetto

    indipendentista della Lombardia (no lui finito oramai...! e finito...! la

    Provincia lo ha licenziato a lui).

    Dal territorio calabrese, la ndrangheta si da tempo proiettata verso i

    mercati del centro-Nord Italia, verso lEuropa, il Nord America, il Canada,

    lAustralia. Linfiltrazione e la penetrazione in questi mercati ha comportato

    la stabilizzazione della presenza di strutture ndranghetiste in continuo

    contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre

    reggina. Occorre, tuttavia, precisare che il principio di unitariet

  • 25

    dellorganizzazione comporta anche la possibilit, in alcune circostanze, di

    lasciare significativi margini di autonomia per le singole articolazioni

    dellassociazione, come si potuto constatare, in particolare, per i locali

    operanti in Lombardia.

    Ci detto pacifico che la cosca Nasone-Gaietti costituisca una delle

    proiezioni territoriali della ndrangheta nella fascia tirrenica della provincia

    di Reggio Calabria, non solo in considerazione delle sentenze passate in

    giudicato che ne hanno attestato lesistenza per il passato2, ma soprattutto

    in ragione del fatto che nel corso dellattivit di indagine compiuta

    nellambito del presente procedimento emerso in modo chiarissimo che la

    predetta consorteria legittimata, oltre che a sollecitare attraverso

    reiterate azioni di danneggiamento ed intimidazioni, ad imporre ed a

    riscuotere, nella rispettiva zona di competenza, una quota dei proventi delle

    estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento dellautostrada A3 SA-RC

    (il famoso tre per cento del capitolato), somma pretesa a titolo di

    imposizione di pizzo anche in Calabria da parte delle cosche che

    esercitano il proprio dominio nei territori in cui vengono eseguiti i lavori;

    nonch ad ottenere, con la forza di intimidazione derivante dal vincolo

    associativo ed avvalendosi della relativa condizione di assoggettamento e di

    omert, il pieno controllo del territorio e la gestione di altre fette del tessuto

    economico (v. lepisodio estorsivo ai danni di Callore Rocco), seppure non

    coinvolte nei citati lavori di ammodernamento.

    Essendo incontestabile, alla luce di quanto sopra, che il sodalizio in

    discorso rientri pienamente nei paradigma dellassociazione di tipo mafioso

    di cui allart. 416 bis c.p., appare del tutto superflua in questa sede una

    disamina generale sul reato in discorso, del quale ci si limiter ad

    esaminare solo alcuni aspetti.

    Le questioni principali afferiscono alla natura permanente del reato e

    concernono lindividuazione dei fatti o atti tipici che possano dirsi

    interruttivi della permanenza, con i conseguenti rilevanti riflessi in tema di

    ne bis in idem, di reato continuato, come anche sulla sussistenza della

    condotta nei periodi temporali contestati a ciascun imputato. Esula da tale

    2 Vedi sentenza della Corte dAssise di Appello di Messina n. 11/98, depositata il 22.02.1999 e divenuta irrevocabile il 31.03.1999

  • 26

    disamina lipotesi della volontaria cessazione della condotta con

    lirreversibile abbandono della associazione da parte dellagente, che

    ovviamente costituisce la pi tipica causa di interruzione della condotta

    permanente, ma non presenta aspetti problematici in punto di diritto.

    Vengono in primo luogo in rilievo gli effetti della sopravvenuta carcerazione

    di un associato (nella specie, da ultimo, FULCO Giuseppe). Sul punto

    lorientamento della Suprema Corte, da cui non vi ragione di discostarsi,

    oramai consolidato nel senso di ritenere che la circostanza dell'arresto di

    uno dei partecipanti all'associazione non pu, per ci solo, escludere il

    concorso nell'attivit successiva esplicata dagli altri membri

    dell'associazione rimasti in libert, quando non risulti dimostrato che la

    detenzione di tale compartecipe abbia interrotto il vincolo che univa i

    partecipanti al sodalizio criminoso. La condotta antigiuridica, infatti, ben

    pu persistere, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, nello

    stato di detenzione che non impedisce di concepire, organizzare ed eseguire

    delitti servendosi di altri (v. Cass. Sez. VI, 11/2/1994 n. 1793, De Tommasi;

    Cass., Sez. 1, 8/3/93 n. 550; Cass. Sez. 1, 12/2/88 n 1896; Cass. Sez. 2,

    14/12/85 n 1934; Cass. Sez. 1, 13/3/84 n 6092).

    Tale orientamento appare condivisibile in linea generale ed pienamente

    rispondente alle concrete risultanze procedimentali concernenti lassociato

    FULCO Giuseppe, essendo emersa, con assoluta e convergente conducenza

    degli elementi investigativi acquisiti, la persistente attivit di questultimo, e

    la sua capacit di far pervenire con ogni mezzo - prevalentemente messaggi

    verbali nel corso dei colloqui con la madre e la sorella (anchesse intranee

    allassociazione) - allesterno direttive relative alle vicende dellassociazione,

    spesso con precise istruzioni o nulla osta relativi ad imprese delittuose da

    commettere ovvero ad azioni da non effettuare.

    Appare infine opportuno enunciare in questa sede alcune considerazioni di

    carattere generale relative alla valutazione del materiale indiziario-

    probatorio con specifico riferimento ai gravi indizi di colpevolezza del reato

    associativo. Il problema assume rilievo in quanto il delitto di partecipazione

    ad associazione per delinquere di tipo mafioso si configura come reato a

    forma libera perch il legislatore non descrive in modo particolare la

    condotta tipica, ma si limita ad affermare che commette il reato chiunque

  • 27

    ne fa parte. Ne deriva che la condotta di partecipazione, che pu assumere

    forme e contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel contributo,

    purch apprezzabile e concreto, al piano criminoso e, quindi, alla

    realizzazione delloffesa tipica agli interessi tutelati dalla norma

    incriminatrice, qualunque sia il ruolo che lagente svolga nellambito

    associativo.

    In definitiva, partecipe, nel senso richiesto dallart. 416 bis c.p., chiunque,

    allinterno dellorganizzazione, e quindi in modo non occasionale, esplichi

    una qualsiasi attivit, ancorch di importanza secondaria, che ridondi a

    vantaggio dellassociazione considerata nel suo complesso, con la

    consapevolezza e la volont di associarsi allo scopo di contribuire

    allattuazione del programma dellorganizzazione, senza per che sia

    necessario che tale fine egli persegua direttamente.

    Per cui appare opportuno precisare che questi Pubblici Ministeri, nel

    valutare la condotta di partecipazione allassociazione mafiosa, intendono

    rifarsi alle pi recenti pronunce della giurisprudenza di legittimit in

    materia di partecipazione al delitto associativo, secondo cui

  • 28

    oltre a molteplici, variegati e per significativi facta concludentia)

    dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la

    sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonch

    della duratura, e sempre utilizzabile, messa a disposizione della

    persona per ogni attivit del sodalizio criminoso, con puntuale

    riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato

    dallimputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO). Nel

    valutare la condotta del partecipe allassociazione mafiosa, pertanto, si

    avr riguardo al contributo offerto in concreto da ciascun soggetto e non

    alla sussistenza o meno di una formale affiliazione, in quanto (cfr.

    Cass. Sez. I, sent. nr. 32094 del 18.02.04, INGRASCIOTTA ed altri).

    Si osserva, poi, che il dato dellappartenenza al sodalizio va ricercato

    essenzialmente con la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei

    contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni, oltre che, ovviamente,

    con lindividuazione di estremi di partecipazione ai reati che lassociazione si

    data come scopo. Come osserva sul punto la Suprema Corte: in tema di

    partecipazione ad associazione a delinquereil fulcro centrale della prova

    costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la

    prova dellesistenza della volont di assumere il vincolo associativo desunta

    per lo pi dallesame dinsieme di condotte frazionate ciascuna delle quali

    non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e

    attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese

    dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono lespressione del

    programma delinquenziale oggetto dellassociazione stessa (Cass. sez. VI,

    1525/97).

    Trattandosi, come detto, di un reato a forma libera, la principale

    caratteristica della prova deve essere quella della tendenziale specificit,

    non sembrando sufficiente la mera indicazione di appartenenza di un

  • 29

    soggetto al sodalizio malavitoso senza lindicazione di circostanze specifiche

    idonee ad illustrare in concreto i connotati di tale appartenenza.

    Un primo grado di specificit dato dai connotati pi elementari, quali ad

    esempio lindicazione dellepoca di affiliazione, il gruppo o sottogruppo di

    appartenenza, la particolare amicizia o vicinanza per rapporto di affinit e/o

    parentela con altro associato e pi in generale qualsivoglia elemento,

    caratteristica o episodio (anche non delittuoso) relativo ad un soggetto.

    Un grado pi elevato di specificit hanno invece quelle indicazioni relative al

    ruolo dellassociato ed alle singole attivit poste in essere in favore del

    sodalizio e da questo in favore dellassociato; pi in generale rileva

    lindicazione di tutte quelle attivit in cui si sostanzia lagire associativo.

    Nel valutare le posizioni dei singoli partecipi, tuttavia, non si deve

    dimenticare che il ricorso alla forza di intimidazione non costituisce una

    modalit di realizzazione delle condotte poste in essere dai singoli associati,

    ma costituisce lelemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono

    in vista dellottenimento degli scopi propri del gruppo criminale. Non ,

    pertanto, necessario dimostrare che tali strumenti siano stati utilizzati in

    concreto da ciascuno degli associati, ma semplicemente che questi fossero

    consapevoli di disporre di essi e che si muovessero in un contesto socio-

    ambientale che riconosceva a loro, o al gruppo in s considerato, tale

    autorit di carattere mafioso, assoggettandosi, apparentemente in maniera

    volontaria, alle pretese provenienti dal clan.

    A questo proposito occorre tuttavia precisare che il grado di specificit

    rilevante ai fini dellindividuazione della valenza probatoria del singolo

    elemento del quadro accusatorio; tutti gli elementi sono poi soggetti ad una

    imprescindibile valutazione unitaria, il che significa che anche un elemento

    probatorio generico (quale la semplice indicazione di appartenenza) non pu

    essere ignorato ed escluso ma soggetto ad apprezzamento, sia pure per la

    ridotta valenza probatoria che possiede (ad esempio quale elemento di

    riscontro di un altrui specifico contributo).

    Nel caso di specie costituiscono, tra gli altri, elementi sintomatici

    dellappartenenza degli odierni indagati ad una cosca di tipo mafioso (per

    lappunto la cosca di ndrangheta Nasone-Gaietti) le innumerevoli estorsioni

  • 30

    aggravate dal metodo mafioso, commesse nella forma consumata (v. capi B)

    e C) della rubrica) e tentata (v. capi da D) ad H) della rubrica) nel medesimo

    contesto territoriale (non a caso quello in cui domina storicamente la citata

    cosca) ai danni delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento

    dellautostrada A3 SA-RC ovvero di altri soggetti economici operanti a Scilla

    (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 47048 del 10/11/2009, nella

    quale si legge che la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito

    di un contesto mafioso costituisce per s solo elemento gravemente indiziante di partecipazione

    al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione

    con altri associati).

    2. Lorganizzazione delle associazioni mafiose

    Altro aspetto da analizzare, riferendosi ad un momento importante e

    sostanzialmente imprescindibile delle associazioni mafiose, quello della

    relativa organizzazione.

    Il momento organizzativo essenziale in ogni associazione, quasi implicito

    nella forza del vincolo e sol meno tipizzante, poich comune alla

    associazione a delinquere semplice, e anzi proprio su questa si formata la

    relativa elaborazione giurisprudenziale, che, in mancanza di una specifica

    indicazione del legislatore, rimarca il carattere di stabilit e i dati di

    organizzazione interna.

    Si detto che non necessaria una organizzazione molto complessa, che

    pu essere sufficiente anche che sia semplice e rudimentale purch

    adeguata e funzionale alla realizzazione del programma. Va detto, in realt,

    che appare rilevare la stabilit e permanenza del vincolo, che lelemento

    distintivo di una societ rispetto alla diversa fattispecie del concorso nella

    consumazione di reati. Ci perch sussiste pur al di l delle singole fasi di

    attuazione del programma criminoso, e non solo nellattuazione dei delitti,

    rilevando il rapporto anche sotto un profilo potenziale, anche nei momenti

    in cui non ve n alcuna manifestazione e attuazione.

    Lessenziale che il soggetto risulti pronto e sodale, non che sia

    costantemente attivo ed utilizzato. Come evidente, questo principio di

    carattere generale ha una forte incidenza sulla valutazione delle singole

  • 31

    partecipazioni associative. Del resto, lassociazione mafiosa, per le sue

    caratteristiche pi penetranti ed incisive, a maggior ragione , quasi per

    necessit intrinseca, strutturata.

    Va poi considerato che di regola i singoli gruppi mafiosi promanano da

    sodalizi storici, ne costituiscono la realizzazione nel singolo momento ma

    sono in realt un segmento di una mafia sempre uguale e quindi con

    strutture consolidate in cui, per i pi vari accadimenti, e raramente per

    decessi naturali, vi sono continue mutazioni soggettive.

    Restano e si tramandano gli elementi tipici della forza di intimidazione, con

    i connessi assoggettamenti e omert, ma anche la struttura originaria in cui

    vengono ad inserirsi i nuovi entrati.

    Tale dato talmente implicito, nei metodi e obiettivi, che normativamente

    non si disciplina ma si presuppone. Resta solo vero che i dati strutturali

    non devono seguire un necessario modello standard, ma solo essere tali da

    avere quei mezzi e raggiungere quei fini previsti dal legislatore.

    Sotto questo aspetto anche la divisione per ruoli, secondo capacit e

    competenze, inevitabile poi in fatto, ma si tratta comunque pi di una

    ricostruzione della dottrina, peraltro basata su dati storici e di effettivit,

    che di una reale necessit. Vero in fatto che le strutture mafiose si

    presentano di regola strutturate gerarchicamente, e che una certa

    selezione e divisione di compiti per competenza, capacit e coraggio quasi

    naturale, ma nulla vieterebbe in teoria una struttura democratica o

    egualitaria e, per esempio, assoluta intercambiabilit di ruoli.

    La strutturazione accertata con ruoli , in realt, solo una maggior prova di

    organizzazione e stabilit.

    3. Le finalit delle associazioni di stampo mafioso

    Come si gi anticipato, pacifico , poi, con riferimento allaspetto

    finalistico delle associazioni, che non necessaria lattuazione delle tipiche

    e alternative finalit normativamente espressamente previste, che il reato

    resta consumato anche solo col dato programmatico predisposto e solo con

    lavvalersi della forza di intimidazione.

  • 32

    Tale ultimo aspetto, se non implica necessariamente il porre in essere atti

    intimidatori richiede, per, comunque dei comportamenti, anche se essi

    partendo dal metodo non giungano alla realizzazione dei fini. Lobiettivo pu

    essere solo commettere delitti, e in questo caso la distinzione dalla

    associazione semplice sussiste solo se c metodo mafioso.

    Comunque lobiettivo di commettere delitti resta una costante, e quindi

    laspetto generale rispetto agli altri ed eventuali ulteriori fini.

    Quali delitti siano necessari non viene indicato dal legislatore, per

    evidente che le estorsioni organizzate, lingerenza negli appalti, la

    realizzazione di monopoli con violenze e minacce, i traffici di stupefacenti e

    armi sono i marchi di fabbrica della mafia e che per tali reati, per le pi

    varie ma evidenti ragioni, sono funzionali intimidazioni e assoggettamenti

    diffusi.

    La finalit di commettere delitti non in s tipizzante n principale, in

    genere i delitti non sono compiuti per se stessi o anche solo per contingente

    arricchimento ma nellambito di strategie di ricerca del potere e del potere

    economico, con intimidazione e violenza usati come normali strumenti di

    lavoro e di profitti. Anche gli stessi omicidi di mafia, tra cosche, hanno

    finalit ultime imprenditoriali, in quanto innegabilmente dirette a realizzare

    il monopolio delle attivit criminose, e dei connessi profitti, su un dato

    territorio, e quanto esposto nel capitolo dedicato alla riapertura della faida,

    con particolare riferimento alla causale della stessa, ne costituisce

    innegabile dimostrazione.

    Obiettivo sono spesso anche fasce di attivit lecite e il legislatore largo e

    alternativo sui fini, perch il monopolio e lingiusto vantaggio non sempre

    sono di immediato rilievo penale, ed ha quindi tenuto conto di tale dato

    tendendo a colpire a largo spettro le imprese che utilizzino i metodi mafiosi

    indicati. Il ricercare genericamente vantaggi e profitti ingiusti , appunto e

    logicamente, la previsione onnicomprensiva e di chiusura della norma.

    Non inoltre indispensabile ricercare la prova dei completi organigrammi

    delle cosche, n del singolo ruolo di ogni associato, essendo sufficiente

    verificare la esistenza della cosca, leffettivit della rappresentativit, e poi il

  • 33

    contributo individuale dei soggetti che sono indagati in questo

    procedimento.

    Per pacifici principi generali non necessario, anche a fronte di una

    contestazione associativa, che siano imputati ed individuati tutti gli

    associati, potendo per ipotesi estrema il processo esser fatto nei confronti di

    un solo imputato, e con segmenti di condotta non gravissimi, purch la

    prova evidenzi la esistenza di una complessiva associazione con le

    caratteristiche normativamente prescritte.

    N necessario che vi siano atti costitutivi, n verbali assembleari della

    nuova associazione, ma una operativit comune per le finalit comuni e con

    la specificazione che lassociazione, specie per i casi in cui vi (come nel

    caso concreto) una successione in vita.

    Nel corso dellintera attivit di indagine su cui si dir ampiamente fra

    breve si percepisce un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e

    lomert della gente3 e delle imprese4, la finalit e anzi lattuazione di

    ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi

    fonte di ricchezza.

    Come si esporr, tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, dalla

    paura della gente tale in alcuni casi da non richiedere violenza (v. lipotesi

    dellestorsione ai danni della ditta Calme Beton srl), alle violenze sistematiche che

    tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo

    nome del gruppo (v. la circostanza relativa alle innumerevoli azioni intimidatorie di tipo

    estorsivo compiute in un breve arco temporale nel territorio di Scilla), allorganizzazione

    gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attivit e finalit non singole

    ma massicce e capillari su tutte le imprese attualmente impegnate nel

    completamento lavori di ristrutturazione dellautostrada A3 SA-RC.

    Ma soprattutto evidente che lorganizzazione mafiosa in argomento si

    ritiene padrone pieno ed esclusivo del territorio, con tutti i relativi poteri.

    3 Come si vedr a proposito del danneggiamento seguito da incendio del furgoncino in uso a Callore Rocco

    (avvenuto a Villa San Giovanni il 20.02.2012), questultimo pur pienamente consapevole del movente e dellautore dellazione delittuosa ha dichiarato in sede di denuncia di non aver subito estorsioni e/o minacce n di aver avuto contrasti con alcuno. 4 Fatta eccezione per il caso della ditta Consolidamenti speciali srl (vicenda conclusasi con larresto in

    flagranza dellindagato Fulco Giuseppe), in tutte le denunce presentate alle FF.OO. dalle ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dellautostrada SA-RC, vittime di azioni intimidatorie di tipo chiaramente estorsivo, non sono mai stati forniti elementi utili alla prosecuzione delle indagini ed in tutti i casi i soggetti

    denuncianti hanno negato di aver subto minacce e/o richieste estorsive.

  • 34

    E mafia che vive anche del prestigio dei capostipiti mitici, come

    nellambito dellindagine emerge nel colloquio tra lindagato Nasone

    Francesco cl. 72 e Callore Rocco (soggetto vittima pochi giorni prima

    dellincendio di un mezzo dallo stesso utilizzato per la vendita di panini e

    bevante presso il porto di Scilla), laddove questultimo pienamente

    consapevole del coinvolgimento del suo interlocutore nel danneggiamento

    si piega allatto di intimazione e chiede di poter risolvere la questione con

    Nasone Francesco, senza disturbare il padre Nasone Viriglio Giuseppe, di

    cui per chiaramente riconosce il prestigio e lautorit carismatica.

    E su tale ultimo punto il dato appare confermato anche dal contesto di

    mafia tracciato, e dalla circostanza che in esso non pu negarsi che lessere

    detenuto e per gravi reati, crei un alone di prestigio e timore, tale da

    consentire il mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due

    condizioni, presenti nella specie, e cio la possibilit di comunicazione con

    lesterno e la connessa esistenza allesterno di un gruppo che resti fedele e

    pronto alla esecuzione degli ordini (v. la circostanza relativa agli ordini ed

    alle direttive, poi concretamente eseguite, impartite nel corso dei colloqui

    dal detenuto Fulco Giuseppe tramite i propri familiari ai cugini Nasone

    Antonino e Nasone Domenico cl. 83 facenti parte anchessi dellassociazione

    di stampo mafioso che ci occupa).

  • 35

    CAPITOLO IV

    I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

    1. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Villa San

    Giovanni: la genesi delle indagini e larresto in flagranza di reato di Fulco

    Giuseppe avvenuto il 1 giugno 2011

    In data 19 marzo 2011, limprenditore catanese DAGATA Giuseppe

    Fabio, titolare della ditta Consolidamenti Speciali s.r.l., societ incaricata di

    effettuare i lavori di consolidamento di un costone roccioso per conto

    dellA.N.A.S. sulla S.S.18, denunciava presso la Stazione Carabinieri di Scilla,

    lincendio di un compressore marca Sullair modello 17HM. Il successivo 28

    marzo, lo stesso imprenditore denunciava presso la medesima Stazione dei

    Carabinieri, lincendio di circa 1000 mq di rete utilizzata per il contenimento di

    massi.

    In relazione a tali denunce, venivano avviate una serie di attivit volte ad

    addivenire allindividuazione dei responsabili e a definire se tali eventi fossero

    riconducibili ad una comune matrice criminosa di tipo mafioso. La reiterazione

    dei danneggiamenti, lobiettivo prescelto (unimpresa in piena attivit) e

    lambito territoriale in cui tali fatti si erano verificati (cio il territorio di Scilla,

    controllato dalla cosca Nasone Gaietti, dedita storicamente come

    ampiamente emerso in sede giudiziale alla commessione di reati di tipo

    estorsivo) facevano sin da subito ipotizzare un coinvolgimento della cosca di

    ndrangheta insediata nel territorio, trattandosi di atti intimidatori prodromici

    alla richiesta diretta di denaro che sarebbe stata effettuata direttamente sul

    cantiere da un emissario della cosca.

    La predetta intuizione investigativa trovava conferma in data 26 maggio 2011

    (v. all. n. 1 citata informativa), allorch il DAgata si presentava presso gli uffici della

    Compagnia CC di Villa San Giovanni per denunciare quanto segue:

    OmissisIn data 25/05/2011 venivo avvisato da un mio dipendente

    che nella stessa giornata, intorno alle ore 13,00, veniva avvicinato da una

    persona, la quale gli chiedeva di contattare il responsabile

    dellimpresa, perch se ci non fosse avvenuto gli stessi avrebbero

  • 36

    dovuto abbandonare il cantiere ed andare via. Latteggiamento era

    intimidatorio ed arrogante. Il mio operaio gli ha detto che mi avrebbe trovato

    lindomani, cio oggi. Fino alle ore 11,00 odierne non si presentato nessuno.

    Subito dopo sono accorso presso Questi Uffici per sporgere denuncia querela.

    Voglio precisare che ieri, alle ore 13,24, dopo avere appreso quanto dettovi ho

    immediatamente contatto Voi Carabinieri.

    Successivamente lo stesso imprenditore integrava quanto denunciato in

    precedenza (v. all. n. 2 citata informativa) e riferiva quanto segue:

    Ad integrazione di quanto gi denunciato in data odierna, uscito da questi

    uffici, mentre tornavo presso il cantiere di Scilla, venivo avvisato

    telefonicamente dal mio capo operaio SCALIA Franco che poco prima, la

    persona che il giorno precedente aveva chiesto di me, si era ripresentato

    a bordo di una Renault Clio vecchio tipo di colore grigio chiaro. Nella

    circostanza gli riferivo che stavo quasi per raggiungere il cantiere dove mi

    avrebbe spiegato meglio laccaduto. Ivi giunto, mentre il capocantiere mi

    spiegava quanto accennatomi al telefono, giungeva una persona a bordo

    di una Vespa Piaggio 50 cc. di colore giallo chiaro targata 90VJ8.

    Questi, in un primo momento, senza togliere dalla testa il casco, si fermava

    nelle adiacenze del cantiere osservando quanto accadeva allinterno. Poco dopo

    mi avvicinavo a lui chiedendogli il motivo della sua presenza. In un

    primo momento mi rispondeva vagamente che stava soltanto osservando i

    lavori in corso, ma in seguito, mi chiedeva dapprima se ero io il titolare

    della ditta ed in seguito da quale citt provenivo. Io gli rispondevo che la

    mia ditta di Catania, come anche gli operai alle mie dipendenze. Luomo

    allora mi chiedeva se ritenevo giusto che da Catania stavo eseguendo un

    lavoro a Scilla senza far campare le persone del posto. Allinizio ho fatto

    finta di non capire la sua richiesta ma in seguito ho chiesto io a lui di cosa

    avesse bisogno. Luomo, con fare minaccioso, mi chiedeva a quanto

    ammontava limporto dei lavori ed appurato che la cifra ammontava a

    245.000 euro, avanzava una richiesta di denaro pari a 6.000 euro. Nella

    circostanza mi faceva capire che anche le altre imprese che lavorano in

    zona sono soggette alle medesime richieste e che normale che

    corrispondano una cifra proporzionale allimporto dellappalto che

    stanno eseguendo. Luomo, che mostrava anche di capire le mie difficolt a

    reperire una somma di denaro simile in cos poco tempo, mi faceva capire che

  • 37

    il trattamento che mi stava riservando era di favore. Nella circostanza mi

    chiedeva di consegnare tale somma entro tre giorni. Io, manifestando

    nuovamente difficolt a reperire la somma richiesta, concordavo la

    consegna di 4.000 euro per gioved prossimo alle ore 13.00 con riserva

    di consegnare la rimanenza in una data successiva.

    Ricordo di avergli chiesto se fosse stato lui a bruciarmi il compressore

    presso il medesimo cantiere di Scilla ma questo mi rispondeva che

    tornato da poco in paese in quanto si trovava allestero, ma che comunque la

    colpa del danneggiamento la mia poich dovevo rivolgermi prima di

    iniziare i lavori ad un qualche soggetto non meglio specificato del luogo

    per pagare la somma di denaro che in quel momento mi stava chiedendo

    lui. Voglio comunque precisare che luomo, a mio avviso, non sapesse veramente

    nulla dei danneggiamenti pregressi che ho patito nel medesimo cantiere di

    Scilla.

    A.D.R.: Sono in grado di riconoscere la persona che mi ha richiesto il

    denaro in quanto, come ho gi detto in precedenza, indossava un

    vecchio casco di colore grigio tipo jet e quindi il viso era completamente

    scoperto.

    Omissis A.D.R.: Se me lo mostrate in foto sono sicuramente in grado di

    riconoscere la persona che venuta oggi in cantiere a chiedermi il

    denaro.

    A.D.R.: Per lestorsore sembrava che fosse normale che la mia ditta

    pagasse il pizzo, spiegandomi che sicuramente la stessa cosa facevo

    anche nei cantieri che ho a Catania.

    A.D.R.: Ricordo che luomo parlava litaliano e francamente la cadenza non mi

    sembrava del posto.

    A.D.R.. Luomo, andando via, mi lasciava intendere di non rivolgermi per

    nessuna ragione al mondo alle Forze dellOrdine altrimenti ci sarebbero

    state delle ritorsioni.

    Sulla base delle inequivacabili indicazioni fornite dal denunciante si aveva

    modo di accertare che il contrassegno identificativo n90VJ8 della Vespa

    Piaggio 50 cc. mezzo utilizzato dallestorsore per raggiungere il cantiere della

    ditta Consolidamenti speciali srl risultava essere intestato a NASONE

    Domenico cl. 69 (figlio del capo cosca Giuseppe ucciso nel 1987, di cui in

  • 38

    seguito ampiamente tratteggiata la biografia criminale), mentre il suddetto

    ciclomotore, alle ore 22.19 del 14.08.2010, era stato controllato dai

    Carabinieri di Scilla in via C. Colombo di quel centro condotto dallodierno

    indagato FULCO Giuseppe (cugino di primo grado del predetto Nasone

    Domenico).

    Successivamente, considerando quanto dichiarato dallimprenditore, la

    minuziosa descrizione dellestorsore e le risultanze investigative, si poneva in

    visione al denunciante un fascicolo fotografico contenente, tra le altre, la foto

    del FULCO, con il seguente esito:

    Riconosco senza ombra di dubbio il soggetto ritratto nella foto n8

    quale autore della richiesta estorsiva precedentemente denunciata (la

    foto n 8 corrispondeva proprio a quella di FULCO Giuseppe).

    In data 1 giugno 2011 (data fissata per la consegna di parte del denaro

    oggetto della richiesta estorsiva), nei pressi del cantiere di Scilla della ditta

    Consolidamenti speciali srl veniva predisposto un servizio di osservazione con

    lausilio di telecamera digitale, supportato da un dispositivo di pronto

    intervento mirato alleventuale arresto del colpevole, nonch alla prevenzione

    di eventuali altri pi gravi delitti. Tale attivit inoltre era stata implementata

    dallintercettazione ambientale presso il suddetto cantiere, nonch allinterno

    ed allesterno dellautovettura del DAGATA Giuseppe Fabio, autorizzate con

    decreto n1177/11 R.I.T., datato 31.05.2011 (v. all. n. 9 citata informativa), emesso

    da questo Ufficio.

    Tale servizio in effetti si concludeva con larresto in flagranza di reato di

    FULCO Giuseppe, il quale dopo aver ricevuto dal DAgata, come concordato,

    un parte della complessiva somma di denaro pattuita (euro 4.000,00) ed

    essersi allontanato a bordo della suddetta Vespa Piaggio 50 c.c. veniva

    fermato dalle FF.OO. a poca distanza dal cantiere con ancora in dosso il

    denaro estorto ed un coltello a serramanico (v. all. n. 3 e 4 citata informativa).

    In data 27.10.2011, il G.U.P. del Tribunale di Reggio di Calabria dichiarava

    limputato FULCO Giuseppe colpevole dei reati di porto illegale di arma ed

    estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare

    unassociazione mafiosa, nonch commessa con violenza o minaccia

    esercitata da soggetto appartenente ad associazione di cui allart. 416-bis

    c.p., condannandolo in sede di giudizio abbreviato alla pena finale di anni 9

    e giorni 20 di reclusione (v. all. n. 5 citata informativa).

  • 39

    Si riportano di seguito alcuni passaggi motivazionali della citata

    sentenza di primo grado:

    Ed proprio il risultato delle intercettazioni che, riscontrato dal

    contenuto della denuncia resa dalla p.o., converge con questultima

    nella piena prova della responsabilit penale del FULCO per il fatto

    ascrittogli. Ed infatti dalle dichiarazioni rede dal DAGATA in sede di

    denuncia e nel corso del dialogo riportato si evince senza alcun dubbio

    che lodierno imputato abbia posto in essere nei confronti della vittima

    di turno quel potere di intimidazione e persuasione frutto della sua

    evidente appartenenza alla societas sceleris, di cui costituisce diretto

    emissario, mettendo in risalto che analoghe richieste erano state rivolte

    ad altri imprenditori della zona e che prassi obbligatoria per tutti era

    quella di rivolgersi prima di avviare dei lavori in una determinata area

    territoriale a chi comanda dando cos rispetto in cambio di protezione

    (omissis) Nelle dichiarazioni rese da FULCO si ravvisa la sua piena

    conoscenza delle regole che sono alla base della oppressione mafiosa

    sulle imprese che eseguono lavori in appalto nelle aree territoriali

    controllate dalle varie ndrine, direttive che egli, pertanto, espone ed

    impone a DAGATA, il quale aveva osato non rispettarle. Ed infatti, ad

    ulteriore conferma della sua partecipazione alla cosca operante sul

    territorio di Scilla, FULCO stato notato in diverse occasioni in

    compagnia di appartenenti alla cosca GAIETTI NASONE, legato,

    altres, a questi ultimi da rapporti parentelari (egli cugino di NASONE

    Domenico e Rocco, entrambi figli del defunto capo della consorteria

    mafiosa operante in Scilla di nome Giuseppe) e si recato sul luogo

    dellestorsione pi volte a bordo del ciclomotore intestato a NASONE

    Domenico ed in uso a NASONE Rocco (siccome confermato dallo stesso

    indagato in sede di interrogatorio). Convergono in tal senso le

    affermazioni contenute nella denuncia del DAGATA quando si richiama

    al riferimento fatto dal FULCO ad un personaggio di grado superiore al

    quale la vittima avrebbe dovuto chiedere il benestare prima dellinizio

    di qualsiasi lavoro ed al quale avrebbe dovuto corrispondere la stessa

    somma di denaro corrisposta ora a lui. Cos come lappartenenza del

    FULCO alla cosca si deduce dal suo manifestato riconoscimento al

  • 40

    DAGATA della responsabilit dei subiti danneggiamenti, per non avere,

    a tempo dovuto, contattato le persone del luogo ed essersi dimostrato

    pronto al pagamento del pizzo: omissis ... Palese , peraltro, leffetto

    intimidatorio che levidente riferimento ad altri personaggi suoi

    mandanti esercita sulla vittima la quale, comprende bene la seriet del

    contesto e dellatteggiamento del FULCO nonch il suo ruolo di

    esecutore di ordini. Sulla base del ricco e robusto materiale probatorio sopra

    esaminato si desume chiaramente che FULCO Giuseppe, avvalendosi

    della condizione di associato mafioso alla cosca NASONE-GAIETTI ha

    avanzato una richiesta estorsiva nei confronti del DAGATA. Deve

    ravvisarsi, pertanto, nella condotta dellimputato il delitto di estorsione

    con laggravante del metodo mafioso e dellessere stata la violenza o

    minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad

    unorganizzazione mafiosa. La pretesa esercitata da parte di FULCO nei

    confronti dellimprenditore a versare una determinata somma di denaro si

    fonda sullutilizzo del metodo mafioso ossia si avvale del modo di

    operare dellassociazione cui appartiene. Non pu non definirsi da

    mafioso, infatti, lintera condotta posta in essere dallautore del

    delitto, che poggia sul presupposto che non era consentito a nessuno

    eseguire lavori senza versare una percentuale, (). Si tratta di quella

    forma di metodo mafioso che non richiede neanche un comportamento

    ostentatamente provocatorio: la pretesa, di per s considerata, ad

    essere oggettivamente connotata dal metodo mafioso, essendo priva di

    ogni fondamento e avanzata da un personaggio mafioso nei confronti di

    un imprenditore che opera nella zona di competenza della sua cosca.

    Sussiste a carico del soggetto in esame anche laggravante di cui al

    capoverso dellart. 629 c.p., nella parte in cui richiama il terzo comma

    n3 dellart. 628 c.p. (violenza o minacce poste in essere

    dallappartenente ad unorganizzazione mafiosa) trattandosi di

    personaggio appartenente ad associazione mafiosa (cosca GAIETTI

    NASONE) ed operanti con metodologie di carattere mafioso.

    2. Gli approfondimenti investigativi conseguenti allarresto in flagranza

    di Fulco Giuseppe.

  • 41

    La condotta delittuosa consumata dal Fulco, la sua caratura criminale ed i

    rapporti di parentela con soggetti appartententi alla cosca di Scilla denominata

    Nasone Gaietti, nonch le frasi dallo stesso utilizzate per formulare la richiesta

    estorsiva e per convincere il DAgata a cedere al ricatto, non lasciavano spazio

    ad equivoci ovvero a divergenti interpretazioni, trattandosi come poi statuito

    dal Giudice di primo grado nella sentenza di condanna di una chiara azione