ADR adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell'ADR

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ADR ADVENTURE: UN VIAGGIO NEL MISTERIOSO MONDO DELL’ADR Sperando che quanto segue possa essere di qualche utilità per chi, dovendo spedire merci (rifiuti compresi) pericolose, e avendo solo vagamente sentito parlare di una cosa che si chiama ADR, si pone il problema di cosa dovrebbe fare. Per carità: niente di risolutivo, solo un primo approccio, una infarinatura di conoscenze. sergio benassai

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Sperando che quanto segue possa essere di qualche utilità per chi, dovendo spedire merci (rifiuti compresi) pericolose, e avendo solo vagamente sentito parlare di una cosa che si chiama ADR, si pone il problema di cosa dovrebbe fare.

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ADR ADVENTURE:

UN VIAGGIO NEL MISTERIOSO MONDO DELL’ADR

Sperando che quanto segue possa essere di qualche utilità per chi, dovendo spedire merci (rifiuti

compresi) pericolose, e avendo solo vagamente sentito parlare di una cosa che si chiama ADR, si

pone il problema di cosa dovrebbe fare.

Per carità: niente di risolutivo, solo un primo approccio, una infarinatura di conoscenze.

sergio benassai

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (1)

L’ADR (quello che è veramente l’ADR, cioè il testo in 17 articoli dell’accordo, e non le mille

pagine degli Allegati A e B), occupandosi di trasporto stradale, in primo luogo definisce (articolo 1,

lettera a) cosa è un veicolo.

La definizione fa riferimento alla “Convenzione sul traffico stradale” del 1949, e quindi per veicolo

si intende un veicolo a motore ad autopropulsione normalmente utilizzato per il trasporto di persone

o cose su strada, diverso dai veicoli che corrono su rotaie o che sono connessi a conduttori elettrici.

Quindi non necessariamente a quattro ruote.

La cosa può sembrare buffa ?

Mica tanto: ad esempio, nell’isola di Stromboli gli unici veicoli in grado di circolare (e quindi di

trasportare, ad esempio, le bombole di gas) sono le “Api” a tre ruote.

Allora: alle “Api” si applica l’ADR ?

La risposta è no perché la Direttiva 2008/68/CE fa esplicito riferimento a veicoli a quattro ruote (e

in tal senso dovrebbe essere modificato anche l’accordo ADR, così come concordato già nel 1997).

Ma, non applicandosi l’ADR, si possono (e come) trasportare merci pericolose su Api, tricicli,

motociclette, biciclette ?

Se tutto quello che non è esplicitamente vietato è consentito, sì. E come ? Beh, rispettando il buon

senso e le regole generali di sicurezza.

Ma forse è meglio lasciar perdere.

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Non essendo a Stromboli, e non ponendosi quindi il problema dei veicoli a tre ruote, si deve

trasportare una merce pericolosa. E allora: c’è bisogno di un veicolo speciale ?

Dipende. Come risulta dalla parte 9 dell’ADR:

a) se si deve trasportare in cisterna o se comunque la merce è un esplosivo, sì: il veicolo deve essere

omologato

b) negli altri casi invece (vedi paragrafo 9.2.1.1) un qualunque veicolo per il trasporto merci va

bene (rispettando però le disposizioni speciali previste per certe merci), purché il limitatore di

velocità sia regolato per non superare i 90 km/h

Non è difficile, vero ? Però, a proposito del limitatore di velocità, ho l’impressione che la norma

non sia troppo rispettata.

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Comunque, per il momento, concentriamoci su quello che bisogna fare prima che inizi il trasporto

vero e proprio.

Naturalmente per prima cosa bisogna sapere se quella che si vuole trasportare è una merce

pericolosa, e quindi conoscerne le caratteristiche di pericolosità: il che non è sempre semplicissimo

(specialmente se si tratta di miscele o rifiuti).

Allora: da dove cominciare ?

Bisognerebbe partire da questo fatto: nell’ADR esiste il paragrafo 1.8.3.1, che richiede che ogni

impresa coinvolta nel trasporto di merci pericolose (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore,

scaricatore, ecc.) DEBBA avere un consulente per la sicurezza sul trasporto di merci pericolose.

E’ anche vero che ci sono le esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente per i trasporti secondo

il paragrafo 1.1.3.6, i capitoli 3.4 e 3.5, o se (vedi decreto 4/2000) si fanno pochi e piccoli trasporti.

Però forse, per essere sicuri di essere esenti, è meglio in molti casi chiedere ad un consulente.

Naturalmente il consulente deve essere munito di un valido certificato di formazione professionale

(CFP), avendo superato il previsto esame.

Ricordatevi inoltre che la nomina del consulente deve essere comunicata alla sede periferica del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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Prima di andare avanti dovete però fare attenzione al tipo viaggio che la vostra merce pericolosa

dovrà compiere: se cioè è previsto che si tratti di un trasporto intermodale (vale a dire se è

previsto che parte del trasporto sia effettuato via ferrovia, o per vie navigabili interne, o via mare, o

per via aerea).

Questo perché, anche se le normative relative alle altre modalità di trasporto (RID, ADN, Codice

IMDG, ICAO Technical Instructions o IATA Dangerous Goods Regulations) sono ormai in gran

parte armonizzate con le Raccomandazioni ONU, con le quali è allo stesso modo armonizzato

l’ADR, tuttavia non mancano differenze.

E di esse naturalmente si deve tener conto.

Per questo è previsto che il consulente per la sicurezza possa avere un valido CFP solo per ADR,

oppure anche per il RID (trasporto ferroviario) o per l’ADN (trasporto per vie navigabili interne).

Vi stupisce il riferimento alle vie navigabili interne ? Eppure ormai anche per i trasporti nazionali di

merci pericolose su fiumi e laghi è obbligatorio il rispetto delle disposizioni dell’ADN.

Per il trasporto marittimo ed aereo non è previsto l’obbligo del consulente per la sicurezza, ma

voglio presumere che il vostro consulente per la sicurezza ADR, nel caso il vostro trasporto preveda

una tratta marittima od aerea, sappia darvi le giuste indicazioni.

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A questo punto, nominato il consulente, tutto a posto ? Pensa a tutto il consulente ?

Mica tanto: il consulente è appunto un “consulente” non il responsabile (a meno che il consulente e

il responsabile del trasporto, in questo caso lo speditore, non siano la stessa persona).

Quindi è compito dell’azienda rispettare e far rispettare l’ADR.

Allora … suggerimento pratico.

Chiarite bene con l’aspirante consulente cosa si impegna a fare (leggetevi attentamente il paragrafo

1.8.3.3. dell’ADR) e, soprattutto, come e … a che prezzo.

Ma come “trovare” un consulente per la sicurezza ?

Un elenco ufficiale non esiste.

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Bene, avete nominato il consulente.

E, allora, con l’aiuto del consulente, si deve procedere a … fare cosa ?

In primo luogo a classificare la merce come pericolosa.

E allora bisogna leggersi tutta la parte 2 dell’ADR (o, naturalmente, chiedere al consulente di

pensarci lui): una lettura impegnativa, visto che si tratta di più di 200 pagine che spaziano dalle

caratteristiche chimico/fisiche a quelle biologiche delle materie.

E bisogna leggerla bene, note comprese, e soprattutto “comprenderla” bene.

Non sempre però la classificazione è un processo complicato.

Nel caso di una sostanza, per la quale avete a disposizione la scheda di sicurezza (SDS), dovreste

già trovare la classificazione al punto 14 della stessa SDS.

Comunque ricordate che la classificazione ai fini del trasporto non sempre coincide con la

classificazione derivante dalla normativa sulle sostanze e sui preparati (adesso però si chiamano

miscele) pericolosi. Anche se adesso, con il regolamento CE 1272/2008 (CLP), le differenze

diminuiscono non di poco.

Tenete poi presente che l’ADR non considera solo le materie (sostanze e miscele) ma anche oggetti,

articoli, manufatti, contenenti materie pericolose (ma, come vedremo, solo se esplicitamente

menzionati).

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Il processo di classificazione si conclude infine con l’assegnazione della merce pericolosa ad una

rubrica, definita con numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, classe di pericolosità,

eventuali rischi sussidiari, e, ove previsto, gruppo di imballaggio.

A questo punto vi conviene dare un’occhiata alla lista delle merci pericolose (Tabella A del capitolo

3.2) e, in corrispondenza della rubrica che avete assegnata, guardare se, nella colonna (6) è citata

qualche disposizione speciale e, se presente, verificare se quella disposizione speciale contiene

qualche indicazione specifica in materia di classificazione,

Infatti alcune disposizioni speciali vi permettono addirittura di declassificare (a certe condizioni) la

vostra merce, cioè di non considerarla pericolosa ai fini dell’ADR.

Qualche esempio ?

- le soluzioni acquose di perossido d’idrogeno in concentrazioni inferiori all’8%

- le bevande alcoliche con meno del 24% di alcol (vino), quelle con concentrazioni fra 24% e 70%

(liquori) se in recipienti di capacità inferiore a 250 litri

- l’amianto fissato in modo tale da non rilasciare fibre respirabili

- gli accumulatori elettrici nuovi (e quelli usati, ma non danneggiati e protetti)

NON sono soggetti all’ADR.

Naturalmente, in tema di classificazione, non posso non accennare al fatto che uno dei problemi più

discussi è quello della classificazione dei rifiuti.

Ma questo argomento merita un capitolo tutto per sé.

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Dunque: la classificazione dei rifiuti.

Regola n. 1: per classificare un rifiuto ai fini dell’ADR, dimenticatevi il codice (CER): non serve a

questo scopo (in realtà non serve praticamente a niente, ma questo è un altro discorso); l’unica cosa

che può servire è la presenza dell’asterisco, che vi dice che il rifiuto può essere o è pericoloso (ma

non necessariamente pericoloso ai fini dell’ADR)

Regola n. 2: sono invece utili in generale i codici H, ma con un “fate attenzione” grande come una

casa: i criteri di assegnazione dei codici H non coincidono con i criteri di classificazione dell’ADR.

Ad esempio: i rifiuti con codici H7, H19 e H11 NON sono in genere pericolosi ai fini del trasporto.

Regola n. 3: non vi fidate troppo di quello che dicono i risultati delle analisi alle quali in genere

sottoponete i vostri rifiuti ai fini dell’accettazione in discarica. Troppo spesso alcuni laboratori non

ricercano quello che si dovrebbe ricercare e talvolta concludono, senza molte ragioni, che il rifiuto è

pericoloso per l’ambiente.

Regola n.4: fate fare la classificazione a chi ha letto e digerito la parte 2 dell’ADR (ad esempio, il

consulente)

Una piccola consolazione: avendo l’Italia firmato l’accordo multilaterale M222, i rifiuti che hanno

anche altre caratteristiche di pericolosità non devono essere classificati come pericolosi per

l’ambiente.

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Quando avete completato la classificazione delle vostre merci, prima di procedere oltre vi conviene

verificare se per caso non siate in una situazione di esenzione, se cioè le vostre merci da spedire

possano essere esentate da alcune o da tutte le disposizioni dell’ADR.

Vediamo allora quali sono i casi nei quali si applica un’esenzione.

A) Macchinari e dispositivi

Se le materie che avete classificato come pericolose sono contenute all’interno o nei circuiti di

funzionamento di macchinari o dispositivi non esplicitamente citati nell’ADR, allora siete ESENTI

dall’ADR (da tutto l’ADR), a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni

perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Ad esempio i tubi fluorescenti contenenti mercurio o i toner per stampa esauriti contenenti materie

pericolose non sono menzionati nell’ADR, quindi tali merci sono esenti dall’ADR.

Invece non siete esenti in linea di principio nel caso di accumulatori (batterie) elettrici contenenti

acido solforico, perché essi sono esplicitamente menzionati nell’ADR (anche se in questo caso può

scattare comunque l’esenzione come già detto al post “ADR Adventure: un viaggio nel misterioso

mondo dell’ADR (6)”.

(segue)

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (10)

(continua)

B) Imballaggi vuoti non ripuliti

Se le vostre merci pericolose sono costituite da imballaggi vuoti, non ripuliti che hanno contenuto

materie pericolose, allora siete esenti dall’ADR, a condizione che siano state prese misure

appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli.

Ma l’ADR non chiarisce quali sono le misure appropriate.

E allora ?

Forse si può far riferimento a quanto dicono le normative sul trasporto aereo di merci pericolose e

ritenere che si possono considerare esenti gli imballaggi vuoti, non ripuliti, che siano stati lavati con

getti d’acqua atti ad assicurare che i rimanenti residui siano non facilmente rimovibili dalle pareti

interne degli imballaggi e che gli imballaggi siano ben chiusi.

(segue)

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (11)

(continua)

C) Quantità limitate

Se, per la rubrica alla quale avete assegnato la vostra merce pericolosa, nella colonna 7a della lista

delle merci pericolose è presente un riferimento numerico (ad una massa o ad un volume), allora

siete nelle condizioni di un’esenzione quasi totale dall’ADR.

Infatti, se la vostra merce è imballata in colli con una massa od un volume per ogni imballaggio

interno inferiore al valore indicato nella già citata colonna 7a ed una massa lorda per collo inferiore

a 30 kg (ridotta a 20 kg per imballaggi esterni costituiti da vassoi con pellicola termoretraibile o

estensibile), dovete solo provvedere a rispettare:

- gli obblighi di formazione del personale

- le disposizioni sugli imballaggi di cui al capitolo 3.4

- l’obbligo di apposizione sui colli dell’apposito marchio

Dunque, a parte quanto sopra, siete completamente esenti dall’ADR

(segue)

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (12)

(continua)

D) Esenzioni parziali

Se le quantità trasportate nell’unità di trasporto sono inferiori ai valori riportati nei paragrafi da

1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.5 dell’ADR, sono previste esenzioni da alcune disposizioni dell’ADR (come

l’obbligo della nomina del consulente).

Tuttavia, tenendo conto anche che l’esenzione si riferisce ai quantitativi presenti sull’unità di

trasporto ed è quindi richiesto un buon coordinamento fra speditore e trasportatore e che comunque

restano in vigore molte disposizioni dell’ADR (classificazione, scelta degli imballaggi,

etichettatura, ecc.) è da valutare attentamente l’utilità di usufruire di tale esenzione.

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (13)

Dunque la vostra merce è stata classificata e si può quindi procedere a scegliere l’imballaggio (o la

cisterna) appropriato, ad imballare la merce (o caricarla in cisterna), ad etichettare e marcare i colli,

preparare il documento di trasporto, ecc.

E chi deve fare tutto queste cose ? Naturalmente una persona preparata.

E allora bisogna preoccuparsi di formare il personale addetto.

Come dice l’ADR (capitolo 1.3), ogni persona che ha a che fare con il trasporto delle merci

pericolose deve ricevere una formazione corrispondente alle sue responsabilità.

E come formare il personale ?

Potete farlo direttamente, potete rivolgervi ad aziende esterne, potete incaricare il vostro consulente

per la sicurezza.

L’ADR non indica né contenuti né durata della formazione (naturalmente ben diverso è il discorso

per i conducenti che devono frequentare un corso secondo le modalità indicate nel capitolo 8.2 e

sostenere un esame).

Ma della formazione dovete tenere una registrazione.

E, se cambia la normativa (ogni due anni l’ADR viene aggiornato), dovete “aggiornare” la

formazione.

E la formazione deve anche riguardare la “security”: vedi prossimo post.

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (14)

Ogni impresa, la cui attività comporti trasporti di merci pericolose, deve, ai sensi del capitolo 1.10

dell’ADR, adempiere alle disposizioni ivi previste in materia di “security”, in modo da minimizzare

il furto o l’utilizzazione impropria delle merci pericolose che possano mettere in pericolo le

persone, i beni o l’ambiente.

In pratica, come speditori, è sufficiente assicurarvi che le merci pericolose siano consegnate solo a

trasportatori debitamente identificati.

Se però dovete spedire merci pericolose ad alto rischio (esplosivi o materie molto tossiche o altre

materie nei quantitativi indicati nella tabella 1.10.5) dovete preparare un piano di “security”, che, a

leggere l’ADR, può essere una cosa un po’ complicata.

Ma purtroppo, nonostante gli sforzi fatti a suo tempo per limitare la portata di queste disposizioni

(volute soprattutto da USA e UK dopo gli attentati dell’11 settembre), è una cosa che va fatta.

Anche se non è ben chiaro chi e come dovrebbe poi controllare questi piani, dato il loro carattere di

riservatezza.

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (15)

Bene: risolti (?) i problemi di classificazione, formazione, security, adesso dovete preparare la

spedizione.

E a questo punto è bene porsi qualche domanda (limitandoci, per semplicità, al trasporto in colli).

Chi è che si occupa di imballare le merci, di preparare i colli per la spedizione, di caricare i colli sul

veicoli ?

La risposta è importante perché l’ADR individua le diverse responsabilità dello speditore,

dell’imballatore, del caricatore.

Ad esempio: è lo speditore che deve scegliere gli imballaggi adatti, ma è l’imballatore che ha la

responsabilità di apporre etichette e marchi sui colli, ed è il caricatore che deve osservare le

disposizioni in materia di carico in comune.

E quindi, se le operazioni di imballaggio e di carico sono affidate ad altri, sarebbe bene che nel

contratto con cui si affidano ad altri questi incarichi fosse ben chiaro che questi altri si assumono

tutte le responsabilità previste dall’ADR (ivi compresa la formazione del personale addetto).

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (16)

Chiarito chi fa che cosa, andiamo avanti.

Allora: il prossimo passo è guardare, nella lista delle merci pericolose (capitolo 3.2 dell’ADR), cosa

è scritto, in corrispondenza della rubrica alla quale avete assegnato la vostra merce, nella colonna 8

(parliamo naturalmente di spedizione di colli e non di trasporto in cisterna o alla rinfusa).

La colonna 8 vi rimanda alle istruzioni di imballaggio della sezione 4.1.4.

E quindi avete il quadro completo degli imballaggi (compresi IBC e grandi imballaggi) che potete

utilizzare per confezionare il vostro collo (in alcuni casi anche con indicazione delle quantità

massime che possono contenere)

Ma ricordatevi che gli imballaggi che dovete utilizzare devono essere imballaggi omologati e quindi

devono essere marcati come previsto nella sezione 6.1.3.

Ricordatevi anche delle disposizioni generali dell’ADR sugli imballaggi. In particolare:

- la compatibilità del materiale dell’imballaggio con la merce da trasportare

- il rispetto del grado massimo di riempimento per i liquidi

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (17)

A questo punto il collo (cioè l’imballaggio con la merce pericolosa al suo interno) è pronto.

Si deve fare ancora qualcosa ?

Certo che sì.

Sull’imballaggio dovete mettere (l’imballatore deve mettere):

- il numero ONU (preceduto dalle lettere UN) della merce pericolosa contenuta

- le etichette di pericolo

- nel caso di liquidi, il marchio con le frecce di orientamento

- nel caso di merci pericolose per l’ambiente, l’apposito marchio

Per i rifiuti c’è anche una semplificazione: come previsto dal citato accordo multilaterale M222, un

collo contenente un rifiuto che abbia altre caratteristiche di pericolosità, non richiede il marchio di

pericoloso per l’ambiente.

Fatto ?

Se è stato fatto (ma ricordatevi anche delle disposizioni specifiche nel caso che sia utilizzato un

sovrimballaggio), allora si può passare al prossimo capitolo.

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (18)

Adesso il collo è pronto e non resta che caricarlo sul veicolo.

Ricordate: chi carica sul veicolo i colli (il caricatore: che potete essere voi oppure un’azienda alla

quale avete affidato tale compito) ha la responsabilità di verificare che gli imballaggi non siano

danneggiati e che siano rispettate le disposizioni in materia di carico in comune (capitolo 7.5

dell’ADR).

Ma, prima che il veicolo con le vostre merci pericolose lasci la vostra azienda, dovete consegnare al

conducente del veicolo il documento di trasporto.

E ringraziate il cielo che, dal 2009, non dovete più fornire al conducente le istruzioni scritte: adesso

a quelle (che ormai sono solo 4 paginette standard) ci pensa il trasportatore !

Ma cos’è il documento di trasporto ?

Al prossimo capitolo.

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (19)

Allora, il documento di trasporto.

La “saggezza” del mondo ADR trova una delle sue più evidenti espressioni a questo proposito.

Infatti l’ADR richiede che ci sia un documento dove siano riportate le informazioni necessarie (vedi

capitolo 5.4) quali (in questo preciso ordine): UN, numero ONU, designazione ufficiale di trasporto,

classe , rischio sussidiario, gruppo di imballaggio. E, inoltre, numero e descrizione dei colli,

quantità per ogni numero ONU, indirizzo di speditore e destinatario, altre informazioni specifiche.

Dove sta la saggezza ?

Nel fatto che non si richiede uno specifico documento ADR: qualunque documento richiesto da

altre regolamentazioni sul trasporto va bene. Basta che vi siano riportate le informazioni richieste, E

va bene anche se il documento è sotto forma di documento “elettronico” !

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ADR Adventure: un viaggio nel misterioso mondo dell’ADR (20)

Io, per adesso, mi fermerei qui.

Se poi qualcuna/o ha un’idea di cosa altro potrebbe essere utile, fatemelo sapere.