Accordo Nazionale Agenti 2003 · 2 ACCORDO NAZIONALE AGENTI 23 dicembre 2003 • Incarico agenziale...

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Accordo Nazionale Agenti 2003Accordo Nazionale Agenti 2003

Milano, 13 Milano, 13 -- 14 gennaio 200414 gennaio 2004Roma, 21 gennaio 2004Roma, 21 gennaio 2004

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ACCORDO NAZIONALE AGENTI

23 dicembre 2003

• Incarico agenziale conferito a società

• Schema di riferimento – calcolo somma aggiuntiva –

• Scioglimento del contratto

• Limiti di età

• Ricorso al Collegio Unico Nazionale per recesso per giusta causa

• Agenti il cui rapporto di esclusiva è regolato dall’ANA 81

• Contributi previdenziali

• 1° e 2° Protocolli D’Intesa

• Altre norme

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Incarico agenziale conferito a società

Nuovi conferimenti di incarichi a società agenziali (art. 2, V comma, 1° cpv.):

• Preventiva indicazione da parte della società agente dei:

- legali rappresentanti- amministratori- soci e loro quote di partecipazione- delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa

Società agenziali con incarico in corso (art. 2, VI comma):

• Per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore del presente Accordo, le norme di cui al V° comma dell’art. 2 e del successivo art. 2 bis si applicano esclusivamente ai soggetti indicati nel contratto di agenzia

Art. 2, V° comma, 2° cpv:

• Ogni variazione a quanto preventivamente indicato potrà realizzarsi esclusivamente con il consenso dell’impresa, salvo quanto previsto dall’art. 2 bis, IV comma.

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Incarico agenziale conferito a società

Autonomie della società agente (art. 2 bis, IV comma):

• Alla società agente è consentito di gestire autonomamente e senza interruzione del rapporto:

- la variazione della compagine societaria, ovvero l’uscita, l’ingresso e/o la sostituzione di un socio non amministratore, né legale rappresentante, nédelegato all’attività assicurativa, nel limite massimo complessivo del 5% del capitale della società come risultante al momento del conferimento dell’incarico agenziale. Una volta raggiunto il 5%, tale autonomia cessa

- nel solo caso di uscita di un socio non amministratore, né legale rappresentante, né delegato all’attività assicurativa la sua quota può essere ripartita tra gli altri, purchè ciò non comporti alcuna variazione nel controllo della società agente. Non esiste pertanto ripartizione di quote tra soci se non c’èuscita

• In entrambi i casi, la società agente è tenuta a dare preventiva informazioneall’impresa, con congruo preavviso, fornendo alla stessa, nell’ipotesi di ingresso di un nuovo socio, un suo profilo completo

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Incarico agenziale conferito a società

Art. 2 bis, I comma:

• Nel caso di uscita o perdita della qualifica di delegato all’attività assicurativa, cosìcome nel caso di recesso, esclusione o uscita di un legale rappresentante o di un socio o di un amministratore con o senza modifiche delle quote

• Il rapporto in corso non cessa automaticamente ma

si instaura

• Una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e a consentire alle parti di trovare, nei 90 giorni successivi all’evento (temine prorogabile su accordo scritto), un’intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante

• Nelle more del raggiungimento di un’intesa, l’agenzia continuerà ad essere gestita dalla società agente

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Incarico agenziale conferito a società

Norma specifica applicabile solo nel caso di uscita di un socio (amministratore o legale rappresentante o delegato ovvero anche senza tali qualifiche, nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà prevista dal IV° comma) senza modifica delle quote sociali preesistenti (art. 2 bis, II comma):

• L’intesa dovrà determinare:

- se la società agente provvederà direttamente a liquidare il socio uscente

- se l’impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, corrisponderà alla società agente le indennità di risoluzione, riaffidando alla stessa l’incarico, fermo l’obbligo per la società agenziale al pagamento della rivalsa nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 37

- in entrambi i casi, le condizioni economico - normative del contratto resteranno invariate

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Incarico agenziale conferito a società

Art. 2 bis, III comma:

• Nel caso in cui le parti non raggiungano l’intesa, il rapporto di agenzia si risolve e alla società agente spettano:

- il preavviso, ai sensi dell’art. 13, III comma e successivi

- le indennità di risoluzione, ai sensi degli artt. da 25 a 33

- una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia, ai sensi dello schema di riferimento dell’art. 12 A

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Incarico agenziale conferito a società

Art. 2 bis, V comma:

• Le disposizioni dell’art. 2 bis sostituiscono di diritto, dall’entrata in vigore del presente Accordo, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultino, singolarmente considerate, meno favorevoli per l’agente

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Incarico agenziale conferito a societàConsigli operativi

Società agenziali con incarico in corso:

• E’ necessario verificare il contenuto degli incarichi agenziali conferiti a società attualmente in vigore al fine di:

1) individuare i soggetti indicati nel singolo contratto di agenzia

2) uniformare i contenuti normativi dei singoli incarichi agenziali alle disposizioni recate dall’art. 2 bis

Nuovi conferimenti:

• E’ necessario analizzare i modelli utilizzati per il conferimento degli incarichi agenziali a società per verificarne la conformità alle disposizioni di cui all’art. 2, V° comma e all’art. 2 bis

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Schema di riferimento e disciplinaper il calcolo della somma aggiuntiva

Art. 12 A:

• La somma aggiuntiva eventualmente spettante all’agente, da calcolarsi percentualmente a scaglione sull’ammontare delle provvigioni complessivamente liquidategli nell’esercizio precedente all’interruzione del rapporto, verrà calcolata secondo il seguente schema di riferimento per gli agenti operanti in Regime 3 sui primi euro 103.291,00 di provv. 65%sui successivi euro 103.291,00 di provv. 40%sui successivi euro 154.937,00 di provv. 15%sui successivi euro 154.937,00 di provv. 10%su quanto supera euro 516.457,00 di provv. 5%

• Per gli agenti operanti in Regime 1 o 4, le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari al 60% di quelle previste dallo schema di riferimento. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro 123.950,00

• Per gli agenti operanti in Regime 2, le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari all’80% di quelle previste dallo schema di riferimento. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro 165.266,00

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Schema di riferimento e disciplinaper il calcolo della somma aggiuntiva

Art. 12 A (segue):

• Nessuna somma aggiuntiva è dovuta:

- prima del compimento dei 12 mesi di gestione- per l’agente che abbia superato il 68° anno di età, calcolato ai sensi dell’art. 17, IV° comma

• Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti massimi dello schema di riferimento si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti. Per ciascuna impresa, gli importi da corrispondere si riducono dello stesso rapporto esistente fra l’ammontare delle provvigioni singolarmente liquidate ed il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese nell’esercizio precedentemente a quello della risoluzione del rapporto

• Nel caso di coagenzia, il conteggio degli importi si effettua per l’intera agenzia e a ciascun coagente è dovuta la parte corrispondente alla propria quota di interessenza in atto alla risoluzione del rapporto

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Scioglimento del contratto

Art. 12:

• Il contratto di agenzia può sciogliersi per:

1. recesso dell’impresa con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso dell’arbitrato (art. 12 bis)

2. recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi (art. 12 ter)

3. limitatamente agli agenti che ne abbiano diritto, recesso dell’impresa con applicazione dell’art. 12 quater

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Scioglimento del contratto con indicazione dei motiviArt. 12 bis - Procedura:

• La parte recedente deve indicare i motivi nella comunicazione del recesso

• Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l’altra parte ha facoltà di adire il Collegio Arbitrale, comunicando, con lettera raccomandataA.R. da spedirsi alla parte recedente entro tale termine, la sua volontà al riguardo ed indicando altresì il nominativo dell’arbitro scelto che potrà essere anche comunicato successivamente a mezzo lettera A/R o altro mezzo equipollente

• La parte recedente, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, deve a sua volta indicare il nominativo del suo arbitro. In mancanza, la parte ricorrente potrà chiedere al Presidente del Tribunale competente per territorio (ove è ubicata l’agenzia) la nomina del secondo arbitro; di tale nomina deve essere fornita comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R.

• I due arbitri nominati dovranno concordare, nei 20 giorni successivi, la nomina del terzo arbitro che svolgerà le funzioni di presidente del Collegio. In caso di disaccordo, alla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale su istanza congiunta dei due arbitri ovvero della parte più diligente

• Il Collegio Arbitrale dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dell’accettazione della nomina da parte del presidente del Collegio o, in caso di nomina giudiziale, dalla data della comunicazione del relativo provvedimento

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Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi

Art. 12 bis - Procedura: (segue)

• Il ricorso all’arbitrato non sospende l’efficacia del recesso e non è ammissibile in caso di inadempimenti nelle operazioni di riconsegna

• Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi addotti nellacomunicazione di recesso, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione (salvo proroga, concordemente richiesta dalle parti, ovvero a discrezione del Collegio, anche di una sola, qualora debbano svolgersi attività istruttorie particolarmente complesse, ovvero in caso di comprovato impedimento) determinando l’ammontare della somma aggiuntiva eventualmente spettante, previo l’esperimento di un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato

• Nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto i termini precedentemente riportati (ad eccezione di quello concernente la richiesta di arbitrato) si intendono sospesi

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Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi

Art. 12 bis - Effetti:

• Nel caso di recesso invocato dall’impresa, è in facoltà di quest’ultima interrompere la procedura arbitrale mettendo a disposizione dell’agente la somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di cui all’art. 12 A, maggiorata del 15%

• Nel caso di recesso invocato dall’agente, è in facoltà di quest’ultimo interrompere la procedura arbitrale mettendo a disposizione dell’impresa un’indennità pari ad 1/19 delle provvigioni liquidate nell’esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi dodici mesi, oppure dichiarando di essere receduto per motivi personali, ovvero in caso di rapporto con società, per motivi personali riferiti ai soggetti ivi indicati iscritti all’Albo agenti

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Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi

Art. 12 bis - Effetti: (segue)

• Nel caso di recesso invocato dall’impresa:

- qualora l’agente dichiari di accettare il recesso, o, viceversa, lasci trascorrereinfruttuosamente il termine previsto per la richiesta di arbitrato (20 giorni dal ricevimento del recesso), l’impresa corrisponderà all’agente una somma aggiuntiva pari al 15% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di cui all’art. 12 A

- qualora l’agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l’impresa corrisponderà all’agente, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, stabilita dal Collegio stesso, in base ai motivi addotti nella comunicazione di recesso, da un minimo di euro zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di cui all’art. 12 A. La somma aggiuntiva eventualmente riconosciuta dal Collegio verrà maggiorata del 15%

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Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi

Art. 12 ter:

• Nel caso di recesso dell’impresa, il preavviso dovuto all’agente decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte dell’impresa

• Ferma l’efficacia del recesso, entro tale termine l’agente dovrà inviare all’impresa apposita comunicazione per scegliere tra:

- pagamento degli indennizzi

- liberalizzazione del portafoglio gestito dall’agenzia

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Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi

Art. 12 ter: (segue)

• Se l’agente manifesta la volontà di optare per il pagamento degli indennizzi, ovvero in caso di mancata opzione o di mancata sottoscrizione del patto di liberalizzazione, il rapporto si risolve con diritto in capo all’agente al trattamento:

- dell’indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell’art. 13, III comma e successivi

- delle indennità di risoluzione, ai sensi degli artt. da 25 a 33

- di una somma aggiuntiva pari al 50% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di cui all’art. 12 A

- la percentuale di detta somma è elevata al 100%, qualora l’agente sottoscriva, nei 15 giorni successivi alla risoluzione del rapporto, un impegno della durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese concorrenti le polizze giàpresenti nel portafoglio gestito dall’agenzia, con esclusione per l’agente della possibilità di rappresentare i clienti nei rapporti con l’impresa

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Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi

Art. 12 ter: (segue)

• Qualora l’agente abbia manifestato la volontà di optare per la liberalizzazione delportafoglio, le parti – nei trenta giorni successivi alla comunicazione del recesso da parte dell’impresa – daranno corso alla liberalizzazione del portafoglio sottoscrivendo un apposito atto per cui

- l’impresa rinuncia ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio

- è consentito all’agente cessato di trasferire ad altre imprese i contratti assicurativi in carico all’agenzia alla data di cessazione del rapporto, fatto salvo il rispetto della volontà degli assicurati

• La liberalizzazione è sostitutiva del diritto al pagamento degli indennizzi in favoredell’agente

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Scioglimento del contratto senza indicazione dei motiviConsigli operativi

Art. 12 ter:

• L’agente ha diritto alla liberalizzazione del portafoglio agenziale se, entro il 30°giorno dalla comunicazione del recesso da parte dell’impresa senza indicazione dei motivi, sottoscrive ed invia all’impresa l’allegato A del presente Accordo

• Il patto di liberalizzazione di cui all’allegato A è obbligatorio esclusivamente nell’ipotesi di recesso invocato dall’impresa senza indicazione dei motivi

• L’impresa è pertanto libera di utilizzare intese di liberalizzazione diverse per qualsiasi altro caso di risoluzione del rapporto di agenzia

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Accordo di liberalizzazione

Effetti:

• L’impresa si impegna a considerare risolta ciascuna polizza in portafoglio trasferita dall’agente ad altra impresa (cfr. slide 25)

• L’agente rinuncia:

- alla corresponsione delle indennità di risoluzione

- al riconoscimento del preavviso o relativa indennità sostitutiva

- alle somme aggiuntive

- alle provvigioni maturande, ai sensi dell’art. 20

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Accordo di liberalizzazione

Effetti: (segue)

• Durante la liberalizzazione, l’agente si impegna a versare immediatamente ed in un’unica soluzione le rate di rivalsa scadute ed eventualmente non pagate

• L’accordo di liberalizzazione non riguarda le polizze concernenti i rami vita e capitalizzazione, che continueranno ad essere gestite dall’agente fino alla cessazione dell’accordo e poi restituite all’impresa che corrisponderà all’agente le relative indennità di risoluzione

• La cauzione continuerà a garantire le obbligazioni assunte dall’agente in dipendenza e per la durata dell’accordo di liberalizzazione

• L’accordo di liberalizzazione non comporta obbligo per l’impresa di contribuzione alla Cassa di Previdenza Agenti o al Fondo Pensione Agenti

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Accordo di liberalizzazione

Durata:

• La liberalizzazione del portafoglio avrà durata di 15 mesi decorrenti dalla data di risoluzione del rapporto agenziale; tale durata potrà essere prorogata per un periodo da 1 a 3 mesi, previa specifica e motivata richiesta fatta dall’agente all’impresa almeno 60 giorni prima della data di cessazione della liberalizzazione

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Accordo di liberalizzazione

Operatività nel corso della liberalizzazione:

• Durante la liberalizzazione, l’agente:

- gestisce il portafoglio in corso alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto;

- provvede all’incasso dei premi delle polizze in portafoglio sino al trasferimento ad altra impresa;

- non può stipulare nuove polizze, né concludere affari, né svolgere attivitàpromozionale per conto dell’impresa

- limitatamente alle polizze di assicurazione obbligatoria RCA e ARD, puòprovvedere ad eventuali sostituzioni e variazioni per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi

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Accordo di liberalizzazione

Regole per il trasferimento delle polizze:

• Per l’assicurazione obbligatoria RCA, l’agente deve far pervenire all’impresa, disdetta di ogni singola polizza o richiesta di risoluzione sottoscritta dal contraente entro le scadenze annuali successive alla data di sottoscrizione dell’accordo di liberalizzazione

• Per gli altri rami danni, l’agente deve acquisire, per ogni singola polizza, la richiesta di risoluzione sottoscritta dal contraente entro la scadenza delle rate di premio successive alla sottoscrizione dell’accordo di liberalizzazione e fino alla scadenza dello stesso

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Accordo di liberalizzazione

Adempimenti amministrativi:

• Per quanto attiene ai rapporti di ordine amministrativo, l’agente si obbliga a:

- provvedere alla chiusure contabili ed alle rimesse dei saldi secondo quanto disciplinato dal contratto di agenzia

- consentire al personale dell’impresa l’esecuzione di verifiche amministrative

- non trattenere dai saldi di spettanza dell’impresa importi diversi dalle provvigioni spettanti

- restituire all’impresa, ai fini dell’annullamento, le quietanze non incassate a seguito del trasferimento delle polizze ad altra impresa

- restituire all’impresa le quietanze rimaste insolute, relative a contratti non trasferiti

- provvedere all’apertura dei sinistri

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Accordo di liberalizzazione

Scioglimento dell’Accordo di liberalizzazione:

• Alla data di scadenza, o della successiva eventuale proroga, l’accordo di liberalizzazione sarà definitivamente risolto; l’agente pertanto restituiràall’impresa tutto quanto di pertinenza della stessa ed inerente allo svolgimento dell’incarico, ivi comprese le polizze vita e quelle non vita ancora in vigore, non essendo per esse stata richiesta la risoluzione, che pertanto rimarranno in carico dell’impresa che ne curerà la gestione successiva

• Per le polizze non vita non trasferite non spetterà all’agente alcuna indennità di risoluzione, dovendosi intendere le indennità medesime già interamente remunerate e sostituite dai benefici derivanti dalla liberalizzazione

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Scioglimento del contratto senza motivazione(art. 12 ter ANA 1994)

Art. 12 quater:

• Ai soli agenti che nella vigenza dell’Accordo 1994 abbiano optato per la disciplina di cui all’art. 12 ter è consentito di:- comunicare per iscritto all’impresa, entro il 23 marzo 2004, la volontà di avvalersi della disciplina prevista dal presente articolo- in mancanza di comunicazione, all’agente si applicherà automaticamente la disciplina prevista dai precedenti articoli 12 bis e 12 ter

• Qualora l’impresa receda dal rapporto, ai sensi dell’art. 12 bis o 12 ter, prima dell’esercizio dell’opzione da parte dell’agente, è in facoltà di quest’ultimo di richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l’applicazione della disciplina recata dall’art. 12 quater in luogo di quella invocata dall’impresa

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Scioglimento per limiti di età

Agenti che compiono il 65° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 17):

• E’ consentita all’impresa la possibilità di recedere dal rapporto per il raggiungimento da parte dell’agente del 65° anno di età corrispondendogli una percentuale della somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia, ai sensi dell’art. 12 A, pari a:

- 70% se l’agente ha compiuto il 65° anno di età- 40% se l’agente ha compiuto il 66° anno di età- 20% se l’agente ha compiuto il 67° anno di età

• Tutti i limiti sono differiti al 31 dicembre

• Nessuna somma aggiuntiva sarà dovuta dopo il compimento del 68° anno di età

• Per gli agenti che compiono 65 anni, cessa l’obbligo in capo all’impresa del versamento dei contributi al Fondo Pensione Agenti

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Scioglimento per limiti di età

Agenti che hanno già compiuto 65 anni:

• Agli agenti che, alla data del 31 dicembre 2003, abbiano già compiuto il 65° anno di età continua ad applicarsi l’art. 17 dell’ANA 1994, nonché l’obbligo del versamento da parte dell’impresa dei contributi al Fondo Pensione Agenti, se dovuti

• Agli agenti che siano entrati in uno dei Regimi di esclusiva del presente Accordo ai sensi dell’art. 41, la somma aggiuntiva spettante per cessazione del rapporto dovuta al raggiungimento dei limiti di età, sarà ridotta del 50%limitatamente all’anno 2004

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Recesso per giusta causaRicorso al Collegio Unico Nazionale di Concilazione ed Arbitrato

Natura e finalità della procedura prevista all’art. 18 bis:

1) Natura:arbitrato irrituale preceduto da tentativo obbligatorio di conciliazione

2) Finalità:- specializzazione dei soggetti che dovranno giudicare in materia di giusta causa- uniformità delle decisioni- rapidità delle pronunce

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Recesso per giusta causaRicorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Composizione e nomina dei membri:

• Il Collegio Unico sarà composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che verranno nominati concordemente da ANIA, SNA ed UNAPASS, entro il 31.01.2004, tra esperti in materie giuridiche con specifiche conoscenze nel campo del contratto di agenzia. L’Aniacomunicherà alle imprese i nominativi prescelti

Sede:

• Il Collegio Unico avrà sede permanente in Roma. L’Ania con successiva comunicazione informerà le imprese in ordine all’ubicazione dell’Ufficio

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Recesso per giusta causaRicorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Struttura:

• Organo competente del Collegio Unico Nazionale è l’Ufficio di Segreteria composto da un segretario e da un assistente, indicati sempre congiuntamente da ANIA, SNA ed UNAPASS, entro il 31.01.2004

Compiti della Segreteria:

- riceve i ricorsi promossi dagli agenti- inoltra i ricorsi alle imprese interessate- previa consultazione del Presidente, fissa la data di udienza di prima comparizione, che comunica alle parti- comunica il dispositivo del lodo entro 2 giorni dal deposito

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Recesso per giusta causaRicorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Procedura:• Le parti avranno un termine di 20 giorni, prima della data di udienza, ed

uno successivo di 10 giorni, sempre prima della data di udienza, per depositare memorie, documenti e repliche. Le parti potranno farsi assistere da legali di fiducia, la cui nomina per le imprese dovrà avvenire al deposito della prima memoria difensiva

• All’udienza indicata, le parti dovranno comparire personalmente o farsi sostituire da persona munita di procura speciale, che sia a conoscenza dei fatti di causa e con indicazione dei necessari poteri per conciliare e transigere. Quale atto preliminare, all’udienza di comparizione delle parti, il Collegio Unico dovrà espletare un tentativo di conciliazione:- in caso positivo, verrà redatto verbale da valere quale titolo esecutivo- in caso contrario, verrà istruito il ricorso con possibilità per il Collegio di interrogare liberamente le parti disponendo i mezzi di prova richiesti oppure quelli che il Collegio riterrà indispensabili

• Terminata la trattazione, il Collegio inviterà le parti alla discussione orale, salvo concedere, su richiesta delle stesse, termini per deposito di note conclusive. In tale caso, l’udienza sarà differita ad un’udienza successiva da fissarsi non oltre 20 giorni

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Recesso per giusta causaRicorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Pronuncia:• Il lodo dovrà essere pronunciato entro 90 giorni dalla data di prima

udienza, salvo possibilità di proroga per un periodo massimo di 40 giorni

Contenuto della pronuncia:• Il lodo avrà valore vincolante per le parti e dovrà stabilire se la revoca

per giusta causa dell’impresa sia o meno infondata• Nel caso in cui il Collegio ritenga infondata la giusta causa, l’impresa

sarà tenuta a corrispondere all’agente:- le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33- l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 13, III comma e successivi;- una somma aggiuntiva pari a quella calcolata per l’agenzia, secondo lo schema di riferimento di cui all’art. 12 A, maggiorata del 100%

• Nel caso in cui il Collegio ritenga fondata la giusta causa, l’impresa sarà tenuta a corrispondere all’agente le sole indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33

• La pronuncia del Collegio dovrà regolare le spese dell’arbitrato, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche disposte. Le spese di assistenza legale sono a carico di ciascuna parte

• La pronuncia dovrà seguire regole di diritto, non è quindi prevista la facoltà per il Collegio di ricorrere all’equità

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Recesso per giusta causaRicorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Quinto Protocollo D’Intesa:

• Una Commissione Tecnica paritetica, appositamente costituita, dovrà monitorare e valutare l’efficacia delle regole di funzionamento del Collegio Unico Nazionale entro un anno dall’inizio di operatività del Collegio stesso

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Agenti il cui rapporto di esclusivaè regolato dall’ANA 1981

Art. 41:

• Applicabile ai soli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non abbiano esercitato le opzioni previste dall’art. 42 dell’ANA 1994, o non abbiano concordato con l’impresa di operare in uno dei regimi previsti dall’art. 6 del presente Accordo

• Il rapporto con l’impresa rimane regolato dall’ANA 1981, salvo le modifiche di cui al “Quarto Protocollo D’Intesa” allegato al presente Accordo (di fatto, rivalutazione Istat ed incrementi previdenziali)

• Entro il 30 giugno 2004, tali agenti potranno richiedere all’impresa di essere inseriti a propria scelta nel Regime 2 – ove non si verifichi la coesistenza di più agenti nel medesimo territorio – ovvero nel Regime 3. L’inserimento nel nuovo regime di esclusiva avverrà alla data di ricevimento della richiesta

• Dopo il 30 giugno 2004, l’inserimento avverrà solo nel caso in cui l’impresa abbia manifestato per iscritto il suo consenso

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Contribuzione Previdenziale

• Il “contributo integrativo” al Fondo Pensione Agenti, di competenza degli anni 2004 e seguenti, di importo pari a 155,00 euro, sarà versato entro il 31 gennaio successivo a quello dell’anno di competenza

• Per quello relativo all’anno 2003, la situazione in essere resta invariata

Contributi a favore del Fondo Pensione Agenti:

- anno 2004 - 850,00 euro a carico dell’agente e 950,00 euro a carico dell’impresa- anno 2005 - 1.000,00 euro a carico dell’agente e 1.050,00 euro a carico dell’impresa- anno 2006 - 1.150,00 a carico dell’agente e 1.150,00 a carico dell’impresa

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Primo e Secondo Protocolli D’Intesa

• Entro il 20 gennaio 2004, Ania, Sna ed Unapass si impegnano a costituire un Organismo comune e paritetico al fine di valutare la necessità di individuare soluzioni per un diverso assetto distributivo, con particolare riferimento alla struttura del rapporto imprese/agenti e ai modelli di esclusiva

• I lavori di detto Organismo dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data della sua costituzione

• Entro il 31 gennaio 2004, dovrà costituirsi un’apposita Commissione Tecnica con il compito di formulare, entro 6 mesi, un completo progetto di riforma dell’indennità di risoluzione e della rivalsa

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Altre Norme

Incarichi conferiti da più imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario ad un medesimo agente (art. 2, VII° comma) :

• Agli effetti delle norme dell’ANA 2003, l’incarico può essere considerato da parte delle imprese come unico incarico

• Per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore dell’ANA 2003, il contratto di agenzia deve esplicitare la volontà dell’impresa di considerare i diversi incarichi conferiti come un unico incarico

• Qualora le imprese entrino a far parte di uno stesso gruppo finanziario, dopo il conferimento dell’incarico agenziale, avranno a disposizione 180 giorni –decorrenti dalla definizione delle relative operazioni finanziarie – per manifestare all’agente la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla presente norma

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Altre norme

Cauzione (art. 4):

• Rispetto all’ANA 1994, l’agente può prestare la cauzione anche attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale, ove costituito d’intesa tra le parti interessate

• ANIA, SNA ed UNAPASS valuteranno l’opportunità e la fattibilità della costituzione del fondo o deposito nazionale

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Altre norme

Riduzione del portafoglio di agenzia (art. 8 bis, III° comma):

• Se l’agente accetta il provvedimento di riduzione del portafoglio ha diritto al pagamento entro 120 giorni di:- un’indennità pari al pro-quota dell’indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33- un medesimo pro quota di una somma aggiuntiva pari al 75% di quella calcolata per l’agenzia, ai sensi dell’art. 12 A

Riduzione del portafoglio di agenzia (art. 8 bis VI° comma):

• Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale, ai sensi del presente articolo, la suddivisione del portafoglio di una società agente, tra la società stessa ed un socio (iscritto all’Albo), tale che al socio sia affidata un’agenzia equivalente alla sua originaria partecipazione nella società, a condizione che:- tale suddivisione venga concordata per iscritto con la società agenziale- tale affidamento sia accettato dal socio uscente

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Altre norme

Regolamento degli storni (art. 9, VI° comma):

• Il termine con cui l’impresa addebita all’agente uscente (o ai suoi eredi) gli storni provvigionali è stato portato a 15 mesi decorrenti dalla data di scioglimento del rapporto

• Su richiesta dell’agente (o dei suoi eredi), l’impresa è tenuta a fornire, entro 30 giorni, un elenco analitico, con relativa causale, degli storni addebitati

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Altre norme

Pagamento delle indennità di risoluzione (art. 34, I° comma):

• Il termine per la comunicazione del conteggio delle indennità dirisoluzione è stato ridotto da 120 a 90 giorni, così come è stato ridotto da 16 a 15 mesi il termine massimo per procedere al conguaglio

• E’ stata inoltre inserita al I° comma la locuzione “Fermo restando quanto previsto ai commi successivi del presente articolo”

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Altre norme

Art. 10, II° comma:

• Recupero premi effettuato dall’impresa attraverso i propri servizi legali ovvero attraverso soggetti od enti esterni incaricati dall’impresa stessa

• La provvigione d’incasso spettante all’agente sarà corrisposta al netto delle spese legali sostenute dall’impresa e non recuperate

Art. 2, IX° comma:

• Le parole “all’atto” sono state sostituite con “prima”