Accordi di Basilea

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Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus CAPIRE LA FINANZA Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria

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Opuscoli di approfondimento promossi dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica grazie ai quali capire il complesso mondo delle Istituzioni finanziarie, la Finanza etica, i rapporti finanziari tra Nord e Sud del mondo, le Banche, i Derivati, la scommessa sulla Fame, l'Azionariato critico, gli Accordi di Basilea e i Paradisi fiscali. Non perderle, scaricale gratuitamente ora dal sito di Valori.

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CAPIRE LA FINANZA

Gli Accordi di Basilea

sulla vigilanza bancaria

Page 2: Accordi di Basilea

Testo tratto da

“Banca Popolare Etica e

l’applicazione delle regole di

Basilea - Effetti sul credito al

Terzo settore”,

Tesi di Master di

Marilena Raule

Economia della Cooperazione MUEC

Università di Bologna

Supervisor

Riccardo Milano

Banca Popolare Etica

Aggiornamento Basilea 3

Andrea Baranes

Fondazione Culturale Responsabilità Etica onlus

Editing Irene Palmisano

Fondazione Culturale Responsabilità Etica onlus

Testi chiusi il 28/2/2011

Introduzione

I. Il Comitato di Basilea e gli Accordi sul capitale

II. I 3 pilastri dell’Accordo

III. Il 1^ pilastro: i requisiti patrimoniali minimi

III.1 Il rischio di credito

BOX Metodi di calcolo dei requisiti

patrimoniali minimi

III.2 Rischio di mercato

III.3 Rischio operativo

III.4 Patrimonio di vigilanza

IV. Il 2^ pilastro: il controllo prudenziale

dell’adeguatezza patrimoniale

IV.1 I principi del processo di controllo prudenzia-

le

IV.2 Le fasi del processo del controllo prudenziale

V. Il 3^ pilastro: la disciplina di mercato

VI. Il Passaggio a Basilea 3

BOX Basilea 3 nuove misure prudenziali

VII. Basilea e il Terzo Settore

Piccolo glossario

Siti

Indice

Page 3: Accordi di Basilea

2 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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La quantità di capitale da tenere a disposi-

-

ziamento concesso. L’accordo prevede una

percentuale di capitale pari all’8% di ogni

prestito accordato e che viene poi “pesata” a

seconda del rischio. Per taluni prestiti il ca-

pitale da tenere a disposizione sarà il 100%

di questo 8%, per altri una percentuale mino-

re, per altri ancora più del

100%.

del 2007 – 2008 ci si è accor-

ti che l’accordo originale di

Basilea e la nuova versione

Basilea II non erano stati in

grado di limitare il rischio

per le banche. Per questo

è stato avviato un proces-

so che dovrebbe portare

all’approvazione in tutte

le maggiori economie del pianeta dell’accor-

do di Basilea III. In realtà sono molte altre

le riforme, anche sostanziali, necessarie per

sia responsabile di una crisi paragonabile a

quella degli scorsi anni: dalla chiusura del

sistema bancario ombra alla regolamenta-

zione delle cartolarizzazioni, dei derivati a

molti altri aspetti. In quest’ambito, l’accordo

di Basilea rappresenta un importante tassel-

lo del percorso di ri-regolamentazione della

Introduzione

L’accordo di Basilea è una delle misure più

importanti di regolamentazione del sistema

bancario. Dopo la crisi del 1929 furono intro-

dotte diverse normative per il settore banca-

state progressivamente smantellate negli ul-

timi 30 anni, sull’onda dell’ideologia neolibe-

banche sono comunque sot-

toposte a diversi controlli.

L’accordo di Basilea, in sé

non vincolante ma che deve

poi essere recepito dai singoli

Paesi, rappresenta un tentati-

vo di promuovere delle rego-

le comuni per il sistema ban-

cario internazionale.

In termini non rigorosi e per

-

vede che le banche debbano

tenere a disposizione un certo patrimonio,

in modo da poter fare fronte all’eventualità

e per tutelare la clientela e la stabilità dello

stesso sistema bancario. Il ragionamento è il

seguente: su migliaia di prestiti concessi dalle

banche, un certo numero andranno in default

e i soldi non verranno restituiti. Se la banca

non ha risorse proprie che può utilizzare per

mettendo a rischio i depositi dei clienti e dei

risparmiatori.

Gli Accordi di Basilea

sulla vigilanza bancaria

L’accordo di Basilea ha introdotto un sistema di mi-surazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche,

con la previsione di requisiti minimi di capitale a fronte

del rischio di credito

Page 4: Accordi di Basilea

3Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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Nato nel 1974 per iniziativa dei Governatori

delle Banche centrali del G10 1, il Comitato di

Basilea per la vigilanza bancaria rappresen-

ta un organismo di consultazione all’interno

della Banca per i Regolamenti Internazio-

nali (Bank for International Settlements: BIS)

il cui scopo è rafforzare la cooperazione tra

le autorità di vigilanza nell’ottica di una mag-

giore stabilità del sistema bancario interna-

zionale. A questo scopo il Comitato approfon-

di vigilanza, sviluppa linee guida e requisiti

standard per le società creditizie, favorendo

la convergenza tra sistemi regolamentari e

gestionali internazionali.

Il contributo più noto del Comitato è rappre-

sentato dall’Accordo di Basilea sui requisiti

patrimoniali, che ha avuto la sua prima for-

mulazione nel 1988 e che è stato progressiva-

mente introdotto non solo nei paesi membri

ma anche in numerosi altri Stati che hanno

aderito alla convenzione. L’Accordo introdus-

se un sistema di misurazione dell’adeguatez-

za patrimoniale delle banche, con la previsio-

ne di requisiti minimi di capitale a fronte, in

particolare, del rischio di credito.

L’inadeguatezza dimostrata dall’Accordo

nel saper allineare i requisiti di capitale con

1 G10. Gruppo fondato nel 1962 dalle dieci

maggiori economie occidentali: Belgio, Canada,

Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Gran

Bretagna, Stati Uniti, Svezia. Nel 1984 si è unita anche

la Svizzera.

i rischi sopportati dalle banche, ha condotto,

attraverso il confronto con le autorità di vigi-

lanza dei vari paesi ed una serie di indagini

quantitative, ad un ridisegno della regola-

mentazione avvenuto con il Nuovo Accordo

di Basilea, c.d. “Basilea 2”, pubblicato a giu-

gno 2004 e successivamente completato e ag-

-

2.

L’attenzione del Comitato per la stabilità del

sistema bancario internazionale si sviluppa

in una continua attività di consultazione e di

formulazione di proposte per aumentare l’af-

-

ria e crescita sostenibile. Attualmente il Co-

stringenti misure che andranno a costituire il

nuovo impianto regolamentare, denominato

Basilea 3. Obiettivo del nuovo Accordo sarà

di incrementare la qualità e consistenza del

capitale di vigilanza, rinforzare gli standard

di liquidità, scoraggiare l’eccesso di leverage

e di esposizione al rischio da parte della ban-

che e ridurre l’effetto di pro-ciclicità 3.

2 L’Accordo di Basilea sul capitale ha trovato at-

tuazione in Italia con la circolare 263 del 27 dicembre

2006 della Banca d’Italia, recante “Nuove disposizioni

di vigilanza prudenziale per le banche”.

3 L’Accordo di Basilea 3 ha trovato approvazi-

one da parte del Gruppo dei governatori e supervisori

durante il mese di settembre 2010 e sarà presentato al

vertice del G20 che si terrà a Seul in novembre 2010.

L’entrata a regime della riforma è prevista per il 2019.

I. Il Comitato di Basilea e gli

Accordi sul capitale

Page 5: Accordi di Basilea

4 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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Questo insieme di previsioni mira ad assicu-

rare una misurazione accurata di un ampio

novero di rischi e a pervenire ad una dotazio-

ne patrimoniale più strettamente commisura-

ta all’effettivo grado di esposizione al rischio

di ciascun intermediario. Stimola, inoltre, le

banche a migliorare le prassi gestionali e le

tecniche di misurazione dei rischi, anche in

ragione dei possibili risparmi patrimoniali;

-

ghi di informativa al pubblico.

Gli effetti della regolamentazione bancaria

non coinvolgono i soli istituti vigilati ma si

estendono ai soggetti su cui la vigilanza va ad

L’obiettivo fondamentale dell’Accordo è il

rafforzamento della solidità e stabilità del si-

stema bancario internazionale, promuoven-

do l’adozione di solide prassi di gestione del

rischio, che si traducono essenzialmente nel-

la previsione di adeguati requisiti patrimo-

niali. Il nuovo Accordo di Basilea si è eviden-

ziato, tuttavia, per aver introdotto due nuovi

presupposti, altrettanto fondamentali per

La logica di fondo dell’Accordo, infatti, si svi-

luppa su tre pillars, pilastri, della vigilanza

bancaria: i requisiti patrimoniali minimi, il

controllo delle Banche Centrali, la disciplina

di mercato.

Tabella 1. I tre pilastri di Basilea 2.

II. I 3 pilastri di Basilea II

Page 6: Accordi di Basilea

5Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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incidere indirettamente (imprese, risparmia-

tori, investitori, clienti), in relazione ai mag-

promossi nel settore bancario. Le conseguen-

ze economico-organizzative si riverberano

soprattutto sulle “controparti” (prenditori,

-

ziari.

Le norme di vigilanza prudenziale si appli-

cano agli istituti bancari sia che si tratti di

soggetti individuali, sia che appartengano a

gruppi di diversa complessità ed articolazio-

ne.

Le regole in materia di patrimonio di vigi-

lanza, requisito patrimoniale complessivo,

valutazione dell’adeguatezza del capitale

interno e concentrazione dei rischi sono ap-

plicate su base consolidate ai gruppi bancari;

le banche appartenenti ai gruppi bancari de-

vono rispettare anche su base individuale la

disciplina, seppur con requisiti e limiti meno

stringenti rispetto a quelli ordinari.

Tabella 2. Le parti dell’Accordo

Le parti dell’Accordo

Banche erogatrici

Gruppi bancari

Banche internazionali

Banche Nazionali

Società Mobiliari

Clienti affidati

Stati

Banche centrali

Banche e Sim

Imprese

Enti pubblici e privati

Privati

DIRETTE INDIRETTE

Inoltre

Organi ausiliari del credito

(Confidi)

Organi di controllo

(Banca d’Italia)

Organi legislativi

(per l’attuazione degli ac-

cordi a livello nazionale)

Page 7: Accordi di Basilea

6 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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logia di rischio:

con PV patrimonio di vigilanza e Pvrc, Pvrm, Pvro requisiti pa-

trimoniali minimi detenuti a fronte del rischio, rispettivamente, di

credito, di mercato, operativo.

Il rischio di credito è commisurato al totale

dell’attivo bancario esposto a tale rischio. I

requisiti patrimoniali minimi (Pvrc) sono,

pertanto, determinati come misura del tota-

le dell’attivo soggetto a rischio di credito cui

viene applicata una ponderazione, la qua-

le ha funzione di mitigare o eventualmente

-

ziamenti, in base alla rischiosità legata alle

caratteristiche del prestito o del debitore. Si

determinano in questo modo le Attività pon-

derate per il rischio (Risk Weighted Assets,

RWA), le cui modalità di calcolo sono diverse

a seconda del metodo di valutazione adottato

dalla banca.

La componente del patrimonio di vigilan-

za detenuta a fronte del rischio di credito è

espressa come funzione delle attività ponde-

rate al rischio e, in particolare, non deve esse-

I requisiti patrimoniali minimi, che ricopro-

no un ruolo centrale nella normativa di vigi-

fronte ai rischi connessi con il complesso del-

le attività bancarie. L’Accordo di Basilea indi-

vidua tre fondamentali tipologie di rischio:

- rischio di credito, deriva dalla probabilità di

incorrere in perdite legate all’inadempimento

dei clienti affidati (incapacità a restituire il capi-

tale prestato o ad essere puntuale al pagamento

alle scadenze);

- rischio di mercato, è legato alla probabilità di

incorrere in perdite del valore degli investimenti

effettuati dalla banca, a causa di movimenti sfa-

vorevoli dei prezzi di mercato.

- rischio operativo, è legato alle perdite deri-

vanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di

procedure, risorse umane e sistemi interni, op-

pure da eventi esogeni.

Elemento fondamentale a copertura del ri-

schio sopportato è il patrimonio di vigilanza,

che la banca deve costantemente detenere

in misura non inferiore ai requisiti patrimo-

niali minimi determinati per ciascuna tipo-

III. Il 1^pilastro:

i requisiti patrimoniali minimi

Page 8: Accordi di Basilea

7Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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minimo) delle R.W.A.

Il requisito prudenziale può essere espresso

nuovamente come rapporto tra il patrimonio

di vigilanza e il totale delle attività pondera-

te al rischio, denominato -

moniale complessivo, che non deve essere

inferiore all’8%: al denominatore le attività

totali ponderate per il rischio e 12,5 recipro-

co di 8%.

Rispetto a quanto previsto dal precedente

Accordo, le regole di Basilea 2 sul patrimonio

-

trimoniale e nella misura minima dell’8%.

Le differenze intervenute nella misurazione

delle attività ponderate al rischio, attraverso

l’introduzione di nuovi metodi più puntuali

per la valutazione della rischiosità, associano

più strettamente il patrimonio di vigilanza al

merito creditizio delle esposizioni, quindi alla

misura effettiva del rischio sopportato.

Ciò comporta, nelle intenzioni del Nuovo

Accordo, il superamento di fenomeni di ar-

bitraggio legati al fatto che requisiti patrimo-

niali poco elastici rispetto al rischio tendono

a penalizzare portafogli con merito creditizio

più elevato.

III.1 Il rischio di credito

La componente del rischio di credito, facen-

do riferimento all’attività caratteristica della

banca, rappresenta la parte fondamentale

dei requisiti patrimoniali e ad essa è dedicata

un’attenzione particolare da Basilea 2. Come

indicato sopra, il rischio di credito fa riferi-

mento alla incapacità da parte del debitore

di far fronte, in tutto o in parte, agli obblighi

di rimborso del capitale e di pagamento degli

interessi.

Legato al rischio di credito vi è il concetto

di default, o stato d’insolvenza, con il quale,

nell’ambito di Basilea 2, ci si riferisce non solo

al caso in cui la banca valuti improbabile ot-

tenere dal cliente il rimborso del prestito, ma

anche al caso di ritardi nei pagamenti o nei

Metodo Standard

Attività ponderate al rischio

=

Esposizione coefficiente di

ponderazione

Attività ponderate al rischio

=

f (PD, LGD, EAD, M)

Page 9: Accordi di Basilea

8 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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senza scopo di lucro viene applicato il

-

dotati di rating peggiori. Minori coefficien-

ti di ponderazione vengono riconosciuti a

soggetti dotati di rating molto buoni, alle

esposizioni coperte da garanzia ipotecaria

Con il metodo dei rating interni, le

attività ponderate al rischio di credito sono

espresse come funzione di parametri che

descrivono la rischiosità di esposizioni o

debitori: probabilità di insolvenza (PD), per-

dita su insolvenza (LGD), esposizione su

insolvenza (EAD), scadenza (M). Nel siste-

-

tita la sola stima della PD, mentre gli altri

parametri sono determinati dall’Autorità di

vigilanza, contrariamente a quanto avviene

nel sistema avanzato, in cui la banca stima

direttamente tutte le variabili di rischio.

Metodi di calcolo dei requisiti

patrimoniali minimi

Le norme di vigilanza si applicano alle

banche e ai gruppi bancari secondo i princi-

pi di proporzionalità e gradualità, cosic-

ché ciascun intermediario può applicare le

metodologie di calcolo dei requisiti più ido-

nee alle proprie caratteristiche (dimensione,

complessità, ecc.) e articolare nel tempo

l’accesso a metodologie e processi progres-

sivamente più avanzati.

La componente del rischio di credito, fa-

cendo riferimento all’attività caratteristica

della banca, rappresenta la parte fondamen-

tale dei requisiti patrimoniali e ad essa è de-

dicata un’attenzione particolare da Basilea

2.

Con il metodo standardizzato, le at-

risk weighted assets) sono ricavate appli-

cando alle esposizioni creditizie, suddivise

in diverse classi a seconda della natura della

controparte o delle caratteristiche del rap-

porto, coefficienti di ponderazione standard

predefiniti dall’Autorità di vigilanza oppure

derivanti dalle valutazioni di merito credi-

tizio espresse da agenzie di rating esterne

specializzate.

Se all’esposizione creditizia verso l’im-

presa X viene applicato il coefficiente di

ponderata per il rischio di quell’esposizione

sarà pari all’intero importo erogato e su di

esso si dovrà prevedere un accantonamento

per un periodo superiore a 180 giorni 4.

Basilea 2 indica due metodologie alternative

per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fron-

te del rischio di credito e, in particolare, alla

determinazione delle attività ponderate per il

rischio (R.W.A.):

- il metodo Standardizzato

4 Il debitore si considera in ritardo su una ob-

bligazione creditizia rilevante verso la banca se sono

trascorsi: a) oltre 180 giorni, per i crediti al dettaglio

e quelli verso gli enti del settore pubblico vantati nei

confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia; b)

le imprese vantati nei confronti di soggetti residenti

o aventi sede in Italia; c) oltre 90 giorni per gli altri.

(fonte: Banca d’Italia, Circolare 263/2006)

Page 10: Accordi di Basilea

9Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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Tabella 4. Percentuali di ponderazione per classi di merito.

classi 5 e 6.

- il metodo dei rating interni

A sua volta questo metodo, introdotto con il

Nuovo Accordo, prevede due livelli:

Con il metodo standardizzato, le attività pon-

derate al rischio di credito (RWA) sono ricava-

te applicando alle esposizioni

ponderazione crescenti all’aumentare della

rischiosità. Con il metodo dei rating interni,

le attività ponderate al rischio di credito sono

espresse come funzione di variabili che de-

scrivono la rischiosità di esposizioni o debito-

ri: probabilità di insolvenza (PD), perdita su

insolvenza (LGD), esposizione su insolvenza

III.2 Rischio di mercato

Fra le tipologie di rischio verso le quali la

banca deve tutelarsi conservando in via con-

tinuativa requisiti patrimoniali, vi rientra il

rischio derivante dall’operatività sui mercati

e le merci.

-

rie di rischio:

1. con riferimento al portafoglio di negoziazio-

ne a fini di vigilanza:

- rischio di posizione;

- rischio di regolamento;

- rischio di concentrazione;

2. con riferimento all’intero bilancio:

- rischio di cambio;

Page 11: Accordi di Basilea

10 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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- rischio di posizione su merci.

I requisiti patrimoniali minimi per il rischio

di mercato possono essere calcolati secondo

una metodologia a “building block”, somman-

do i requisiti misurati per ciascuna tipologia

di rischio sopra elencata (metodo standardiz-

zato), oppure mediante il metodo dei modelli

interni, praticabile nei soli casi di rischio di

posizione, cambio e posizione su merci.

I modelli interni per il calcolo dei requisiti

patrimoniali a fronte dei rischi di mercato si

basano sul controllo quotidiano dell’esposi-

zione al rischio, calcolata attraverso un ap-

proccio fondato su procedure statistiche (ap-

proccio del “valore a rischio”, VaR).

Particolare importanza ha poi l’effettuazio-

ne di rigorose prove di stress che hanno lo

scopo di valutare l’adeguatezza patrimoniale

della banca di fronte a numerosi scenari di

turbativa dei mercati e ai conseguenti effet-

ti di liquidità. Le prove di stress permettono,

inoltre, di individuare le misure da intra-

prendere per ridurre il rischio e preservare il

patrimonio. La determinazione dei requisiti

patrimoniali minimi non esaurisce, infatti, la

pratica prudenziale che l’intermediario deve

attuare per tutelarsi dal rischio di mercato,

data la volatilità di titoli e valute e, in genera-

le, la rischiosità dei mercati.

III.3 Rischio operativo

Il rischio operativo fa riferimento alle perdi-

te derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfun-

zione di procedure, risorse umane e sistemi

interni, oppure da eventi esogeni. Possono

essere provocate da frodi, errori umani, in-

terruzioni dell’operatività, indisponibilità dei

naturali. Nel rischio operativo è compreso il

rischio legale, mentre non sono inclusi quelli

strategici e di reputazione 5.

Il rischio operativo diviene tanto più deter-

minante quanto maggiori sono le dimensioni

e la complessità organizzativa della banca; è

-

nanziaria e al ricorso a schemi giuridici com-

plessi nell’attività operativa. In questo senso,

un puntuale rispetto delle disposizioni in

tema di conformità alle norme (compliance)

assume rilievo anche per la prevenzione e il

contenimento dei rischi operativi.

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali mini-

mi la normativa prevede tre metodi, caratte-

rizzati da livelli crescenti di complessità:

- metodo Base (BIA – Basic Indicator Appro-

ach);

- metodo Standardizzato (TSA – Traditional

Standardised Approach);

- metodi Avanzati (AMA – Advanced Measu-

rement Approaches).

-

sito patrimoniale applicando un unico coef-

-

me di operatività aziendale, rappresentato

dal margine di intermediazione, il metodo

standardizzato prevede l’applicazione di più

business aziendale.

Nei metodi Avanzati, l’ammontare del re-

quisito patrimoniale è misurato dalla banca

attraverso modelli di calcolo basati su dati di

perdita operativa ed altri elementi di valuta-

zione raccolti ed elaborati dalla stessa banca.

È previsto che ciascun intermediario appli-

chi la metodologia più attinente alla propria

complessità operativa e alle proprie dimen-

sioni e capacità gestionali.

5 Rif. Banca d’Italia, circolare n. 263 del 2006.

Page 12: Accordi di Basilea

11Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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III.4 Patrimonio di vigilanza

La composizione del patrimonio di vigilanza

è puntualmente disciplinata dalla normativa,

che ne individua due componenti, il patrimo-

nio di base e supplementare, caratterizzate

da diversa qualità patrimoniale. Gli elementi

positivi del patrimonio devono essere nella

piena disponibilità della banca per poter es-

sere utilizzati senza limitazioni a copertura

dei rischi e delle perdite.

Il patrimonio di vigilanza è così costituito:

Patrimonio di base

(tier 1)

al netto delle deduzioni

I principali elementi positivi che compongo-

no il patrimonio di base sono:

- capitale versato;

- riserve;

- strumenti innovativi di capitale;

- utile del periodo.

Dagli elementi positivi del patrimonio di

base devono essere dedotte le componenti

negative, quali:

- le azioni proprie;

- l’avviamento;

- le immobilizzazioni immateriali;

- le rettifiche di valore su crediti;

- le perdite registrate in esercizi precedenti e in

quelli in corso;

- altre deduzioni e rettifiche.

Le principali componenti del patrimonio

supplementare sono:

- le riserve da valutazione;

- gli strumenti innovativi di capitale non com-

putabili nel patrimonio di base;

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e

le passività subordinate;

- le plusvalenze nette su partecipazioni.

Dagli elementi positivi, anche in questo caso,

vanno dedotte minusvalenze nette su parteci-

pazioni e altri elementi negativi.

Dal patrimonio di base e dal patrimonio

supplementare sono dedotti gli elementi che

fanno riferimento, in particolare, a parteci-

pazioni, strumenti innovativi di capitale e

strumenti ibridi di patrimonializzazione e le

attività subordinate, detenuti nei confronti di

Allo scopo di salvaguardarne la qualità e di

ridurne la potenziale volatilità indotta dall’ap-

plicazione delle regole contabili previste dai

principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il

Patrimonio di Vigilanza è calcolato tenendo

consistono in correzioni apportate alle voci

del patrimonio netto di bilancio.

-

nio di vigilanza il patrimonio di base viene

integralmente ammesso, mentre il patrimo-

nio supplementare, non avendo la medesima

qualità patrimoniale, è ammesso entro un

ammontare massimo pari al patrimonio di

base.

Possono far parte del patrimonio di vigilan-

za ulteriori elementi patrimoniali di terzo

livello (tier 3), che possono essere utilizzati

solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui

rischi di mercato.

Page 13: Accordi di Basilea

12 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

-

quisiti prudenziali rientra in un più ampio

solidità di fronte al rischio. Il secondo pila-

stro di Basilea introduce a questo proposito

un Processo di controllo prudenziale (Su-

pervisory Review Process – SRP) di cui i

soggetti attivi sono, in modo interconnesso, la

banca e l’autorità di vigilan-

za, e che si articola in due

fasi integrate:

- il Processo interno di

determinazione dell’ade-

guatezza patrimoniale (In-

ternal Capital Adequacy

Assessment Process - ICA-

AP) prevede che le banche

si dotino di un’idonea strut-

tura organizzativa azienda-

le di gestione dei rischi, con

linee di responsabilità ben

di controllo interno, che sia-

no predisposti strumenti e

procedure per determinare

il capitale adeguato - per im-

porto e composizione - alla

copertura permanente di tutti i rischi assunti,

anche diversi da quelli per i quali è richiesto

il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi.

- Il Processo di revisione e valutazione

prudenziale (Supervisory Review and Eva-

luation Process - SREP) attraverso il quale

l’Autorità di vigilanza, che riesamina l’ICAAP,

formula un giudizio complessivo sulla banca

e attiva, ove necessario, misure correttive.

La Banca d’Italia ha emanato disposizioni di vigilanza pru-

denziale per le Banche, artico-lando il processo di controllo in

due fasi interconnesse: prima il processo interno di determi-nazione dell’adeguatezza pa-

trimoniale e successivamente il processo di valutazione e revi-sione da parte di un’autorità di

vigilanza esterna

IV.1 I principi del processo di control-

lo prudenziale

Secondo quanto previsto dall’Accordo di Ba-

silea, il processo di controllo prudenziale è

improntato su quattro principi fondamenta-

li:

1. principio del controllo prudenziale

dell’adeguatezza patri-

moniale.

Prevede che la banca

disponga di un procedi-

mento per valutare l’ade-

guatezza patrimoniale

complessiva in rapporto

-

schio e di una strategia

per il mantenimento dei

livelli patrimoniali.

Le caratteristiche fonda-

mentali del procedimento

si rifanno:

a) al ruolo del Consi-

glio di amministrazione

e dell’alta direzione nella

supervisione sulla coeren-

za tra obiettivi strategici e

requisiti patrimoniali.

b) alla corretta valutazione del capitale;

c) alla esaustiva valutazione dei rischi. Atten-

zione particolare deve essere posta non solo ai

rischi individuati dal primo pilastro, ma anche a

rischi non interamente coperti dai requisiti mi-

nimi;

d) al monitoraggio delle esposizioni di rischio e

IV. Il 2^ pilastro:

il controllo prudenziale

dell’adeguatezza patrimoniale

Page 14: Accordi di Basilea

13Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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al sistema di reporting all’alta direzione;

e) alla verifica dei controlli interni.

2. Principio di vigilanza.

Prevede l’attività di controllo sul procedi-

mento interno di determinazione dell’ade-

guatezza patrimoniale delle banche e sulla

loro capacità di monitorare e assicurare la

conformità con i requisiti patrimoniali ob-

bligatori. Prevede, inoltre, che l’autorità di

vigilanza possa adottare appropriate misure

prudenziali qualora non siano soddisfatte dai

risultati di tale processo.

3. Principio di prudenzialità.

Individua l’opportunità che l’autorità di vi-

gilanza solleciti la banca a detenere un patri-

previsione:

a) è giustificata da ragioni di maggiore affidabi-

lità creditizia sui mercati per la banca;

b) è necessaria per coprire la variabilità dei re-

quisiti tanto più in quanto la raccolta di capitale

si rivela onerosa se attuata rapidamente;

c) evita di incorrere in interventi di vigilanza

che si attuano obbligatoriamente quando il patri-

monio scende sotto la soglia minima;

d) permette di proteggere la banca dai rischi

non contemplati dal primo pilastro.

4. Principio della vigilanza preventiva.

Prevede che l’autorità di vigilanza interven-

ga per evitare che il patrimonio di una banca

scenda sotto i livelli minimi ed esiga l’adozio-

ne di pronte misure correttive se la dotazione

di patrimonio non viene mantenuta o ripri-

stinata.

IV.2 Le fasi del processo del controllo

prudenziale

Le disposizioni di vigilanza prudenziale

emanate dalla Banca d’Italia hanno attuato

i principi del secondo pilastro articolando il

processo di controllo prudenziale in due fasi

tra loro interconnesse.

La prima fase vede protagonista la banca e

prevede l’attuazione di un processo interno

di determinazione dell’adeguatezza patri-

moniale (Internal Capital Adequacy Asses-

sment Process, ICAAP).

La seconda fase è attuata dall’autorità di vi-

gilanza e consiste nel processo di revisione

e valutazione prudenziale (Supervisory

Review and Evaluation Process, SREP).

L’intero processo è informato al principio di

proporzionalità, per cui il sistema dei control-

li, sia interni alla banca, sia attuati dall’auto-

rità di vigilanza, sono commisurati alle carat-

teristiche, alle dimensioni e alla complessità

dell’attività svolta dalla banca. A questo sco-

po, vengono individuate da Banca d’Italia tre

classi di appartenenza per gli istituti, carat-

terizzate da complessità e dimensioni decre-

scenti. Alla prima classe appartengono, per-

tanto, banche o gruppi bancari che utilizzano

metodi di valutazione interna del rischio,

mentre alle classi successive appartengono le

banche o i gruppi che utilizzano metodologie

standardizzate e caratterizzati da dimensioni

dell’attivo superiore o inferiore a 3,5 miliar-

di di euro. L’autorità di vigilanza suggerisce

rischio e la determinazione dei requisiti pa-

trimoniali coerenti con la complessità azien-

dale, pur ammettendo la possibilità per le

banche appartenenti alle classi inferiori di

adottare procedure più avanzate rispetto a

quelle suggerite, motivandone la scelta.

Il processo ICAAP può essere scomposto nel-

le seguenti fasi:

- individuazione dei rischi da sottoporre a va-

Page 15: Accordi di Basilea

14 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

Tabella 5. Rischi non previsti dal primo pilastro.

Page 16: Accordi di Basilea

15Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

lutazione. A questo scopo Banca d’Italia elenca,

oltre ai rischi previsti dal primo pilastro (credi-

to, mercato, operativi) anche altre tipologie di

rischio che la banca deve tenere in considerazio-

ne. Ciascun istituto deve individuare e valutare

eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con

la propria operatività;

- misurazione/valutazione dei singoli rischi e

del relativo capitale interno. A questo scopo la

banca predispone la metodologia di misurazione

che ritiene più appropriata e prevede l’effettua-

zione di prove di stress, al fine di valutare la

propria vulnerabilità di fronte a specifici eventi

o a scenari avversi;

- misurazione del capitale interno complessivo.

La banca può valutare l’esistenza di benefici de-

rivanti dalla diversificazione delle varie tipolo-

gie di rischio;

- determinazione del capitale complessivo e ri-

conciliazione con il patrimonio di vigilanza.

- Annualmente la banca deve determinare il

livello attuale e prospettico del capitale interno

complessivo e deve presentare un rendiconto sul

processo ICAAP all’autorità di vigilanza.

Il processo di revisione e valutazione pru-

denziale SREP viene condotto con cadenza

annuale dall’autorità di vigilanza e, anche in

questo caso, si possono individuare alcune

fasi principali:

- analisi dell’esposizione a tutti i rischi rilevanti

assunti e dei relativi sistemi di controllo;

- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e

delle altre regole prudenziali;

- valutazione del procedimento aziendale di de-

terminazione del capitale interno complessivo e

dell’adeguatezza dello stesso rispetto al profilo di

rischio della banca;

- attribuzione di giudizi specifici relativi a cia-

scuna tipologia di rischio e di un giudizio com-

plessivo sulla situazione aziendale;

- individuazione degli eventuali interventi di vi-

gilanza da porre in essere.

Banca d’Italia, nell’attuazione dello SREP, si

dota di un “Sistema di analisi aziendale” che

consiste in una metodologia standardizzata

per la valutazione delle informazioni dispo-

nibili, ma non può prescindere dal confronto

diretto con la banca per una corretta com-

prensione ed approfondimento del quadro

informativo.

V. Il 3^ pilastro:

la disciplina di

mercato

Il terzo pilastro si fonda sull’importanza del

ruolo del mercato nel valutare adeguatamen-

istituzioni e, quindi, di disciplinarne i com-

-

za praticata dal mercato dipende dalla dispo-

e tempestive. Tale obiettivo viene perseguito

attraverso la richiesta di una maggiore tra-

sparenza informativa da parte delle banche,

concernente la pubblicazione di un articolato

set di dati in materia di valutazione dei rischi

e di procedure gestionali.

Il requisito di trasparenza è fondamentale

soprattutto in relazione alla possibilità offer-

ta alle banche di determinare in maniera più

discrezionale, attraverso le metodologie in-

terne, i requisiti patrimoniali.

Le informazioni, sia a carattere qualitativo

Page 17: Accordi di Basilea

16 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

che quantitativo, hanno ad oggetto obiettivi e

politiche di gestione delle diverse categorie di

rischio, ambito di applicazione (informazioni

sulla banca e gruppo bancario), composizio-

ne del patrimonio di vigilanza, adeguatezza

patrimoniale, con particolare riguardo a me-

todi adottati nella valutazione e indicazione

dei requisiti patrimoniali, dati sulle esposi-

zioni, anche con indicazione della distribu-

settore economico, esposizioni deteriorate o

-

nuazione del rischio, descrizione del metodo

di rating interno, laddove applicato, altre in-

formazioni suddivise per natura del rischio.

Per le banche che utilizzano sistemi interni

per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i

rischi di credito od operativi e per quelle che

si avvalgono di tecniche di attenuazione del

rischio di credito, il rispetto degli obblighi in-

formativi costituisce condizione necessaria

suddetti sistemi (“requisiti informativi di ido-

neità”).

La frequenza di pubblicazione è, general-

mente, annuale; è prevista una maggiore fre-

quenza nel caso di utilizzo di sistemi interni

di rating.

Le banche pubblicano, in linea di principio,

informazioni che ritengono rilevanti, quindi

non possono omettere quelle informazioni la

cui mancanza o errata indicazione può mo-

coloro che su di essa si basano per assume-

re decisioni di carattere economico, oltre che

le informazioni che costituiscono requisiti

informativi d’idoneità. In casi eccezionali si

possono omettere, invece, informazioni rite-

nute esclusive o riservate, informazioni cioè

la cui pubblicazione lede la posizione compe-

titiva della banca o informazioni soggette a

vincoli legali di riservatezza.

VI. Il Passaggio a

Basilea 3

sull’assetto regolamentare e sulla supervisio-

Il Comitato di Basilea, nello sforzo continuo

di rinforzare lo schema di regolamentazione

nuovo assetto regolamentare denominato Ba-

silea III.

Nel loro incontro del 12 settembre 2010 il

Gruppo dei Governatori e Capi della supervi-

sione ha approvato un sostanziale rafforza-

mento dei requisiti patrimoniali, insieme alle

misure volte al contenimento del grado di

leva del sistema bancario. Questo pacchetto

di riforme è stato successivamente approvato

durante l’incontro del G20 che si è tenuto a

Seoul a novembre del 2010. Tale passaggio in

sede di G20 si è reso necessario per cercare

di promuovere l’accordo in tutte le maggio-

ri economie del pianeta, in modo da evitare,

com’è successo per Basilea II, che alcuni dei

Paesi con il sistema bancario più importante,

primi tra tutti gli USA, ma anche la Cina, il

Brasile e le altre potenze emergenti, non ap-

plicassero l’accordo.

Se questo tentativo di omogeneizzazione del-

le regole è sicuramente positivo, è opportuno

ricordare che il G20 non ha uno status giu-

ridico internazionalmente riconosciuto, ma è

un gruppo informale di Paesi che si è auto-

nominato coordinatore delle economie mon-

diali all’indomani della crisi del 2007-2008.

-

ne quindi di pertinenza dei singoli governi e

Parlamenti, e solo nei prossimi anni potremo

Page 18: Accordi di Basilea

17Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

- Introduzione di un buffer anticiclico a ga-

ranzia che tutte le banche accumulino risorse

patrimoniali nelle fasi di crescita eccessiva

del credito aggregato, così da essere in grado

di fronteggiarne i relativi rischi nei periodi di

crisi. L’obiettivo di questo buffer è di natura

macroprudenziale, essendo volto a contrastare

l’effetto pro-ciclico delle norme prudenziali;

- Introduzione di un leverage ratio, non corre-

lato alle misure del rischio, come avviene per gli

altri requisiti. Tale misura è volta a contenere il

livello di indebitamento nelle fasi di eccessiva

crescita economica e a supplire alle eventuali

carenze dei modelli interni per la valutazione

del rischio, soprattutto di quelli sviluppati per

prodotti finanziari particolarmente complessi o

innovativi.

di liquidità andranno ad integrare il quadro re-

golamentare, finora imperniato su presidi di

natura patrimoniale. Le misure previste si ri-

feriscono a due indicatori: il liquidity coverage

ratio, cuscinetto di liquidità idoneo a far fronte

ai deflussi di cassa che potrebbero determinarsi

in condizioni di stress acuto, e il net stable fun-

ding ratio, volto ad evitare squilibri nella com-

posizione per scadenze delle passività e delle

attività di bilancio. Per entrambi gli indicatori

è previsto un preventivo periodo di osservazio-

ne prima della determinazione di un definitivo

standard minimo.

Basilea 3

nuove misure prudenziali

- Incremento della componente predominante

del patrimonio di base, il common equity Tier1,

che include azioni ordinarie e riserve di utili,

ovvero gli elementi caratterizzati dalla più for-

te capacità di assorbire le perdite.

Il requisito minimo per il common equity

dovrà gradualmente raggiungere il livello del

-

schio;

- Passaggio della componente Tier 1

equisito totale

;

- Istituzione di un buffer (cuscinetto) di con-

servazione del capitale, della stessa qualità pa-

trimoniale del common equity, ad integrazione

dei requisiti minimi di capitale. Questo costitu-

irà una riserva a cui le banche potranno attinge-

re in periodi di crisi.

E’ previsto anche un limite alla distribuzione

degli utili qualora la copertura patrimoniale sia

troppo vicina ai minimi regolamentari;

patrimonio supplementare degli strumenti di

debito subordinato. Vengono eliminati gli ele-

menti di qualità più bassa (Tier 3);

Page 19: Accordi di Basilea

18 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

-

terà lo standard internazionale per il sistema

bancario.

Per l’adeguamento ai nuovi standard è pre-

visto un ampio periodo di transizione, duran-

te il quale le nuove regole saranno introdot-

te con la gradualità necessaria ad evitare un

rallentamento dell’attività bancaria e della

ripresa produttiva. La piena attuazione della

riforma è prevista il primo gennaio 2019.

Gli effetti della nuova struttura di riforma

Tabella 6. Graduale introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali mi-nimi. (fonte Bank of International Settlements). La tabella evidenzia il passaggio a più elevati requisiti patrimoniali, espressi come percentua-le sulle Attività ponderate per il rischio (RWAs). Tutte le date si riferi-scono al 1 Gennaio. Le caselle colorate indicano il raggiungimento del requisito standard.

saranno, nelle intenzioni dei riformatori,

maggiori dotazioni di capitale e liquidità nei

e regole più omogenee fra i paesi. Un passag-

gio graduale alle nuove regole dovrebbe con-

tenere l’impatto complessivo della riforma,

garantendo il raggiungimento di più alti stan-

dard patrimoniali senza penalizzare il ruolo

del sistema bancario di supporto all’econo-

mia.

Gli Accordi di Basilea non esauriscono il

loro effetto sugli intermediari vigilati bensì

Page 20: Accordi di Basilea

19Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

VII. Basilea e il Terzo Settore

economico intervenendo, in particolare, sul

credito. Gli intermediari agiscono, pertanto,

da conduttore tra il sistema di regole e il mer-

cato, rappresentato da famiglie e imprese.

L’obiettivo della regolamentazione pruden-

ziale è di intervenire positivamente sul siste-

-

ducendo l’impatto che eventuali crisi possono

determinare e favorendo una migliore gestio-

ne del rischio da parte delle banche.

Le norme, tese ad armonizzare la vigilanza

bancaria internazionale, possono però non

avere impatto positivo nella misura in cui

non valorizzano le diversità dell’azione e del-

Come interviene Basilea sull’economia Non

Nell’ambito delle regole prudenziali, si può

distinguere cosa avviene all’interno dei di-

versi metodi di calcolo:

- metodo standardizzato: ai soggetti del Terzo

Settore viene applicato il coefficiente di ponde-

non dotata di rating;

- nei sistemi di internal rating non viene rico-

nosciuto alcun trattamento diversificato rispetto

alle altre imprese, essendo applicati modelli di

rating indistinti, che non tengono conto delle pe-

culiarità degli Enti Non Profit.

Il primo sistema, quindi, attraverso l’applica-

-

-

ziato, facendo sì che a quelli più virtuosi, in

-

vibili, siano applicate condizioni penalizzanti

o vengano richieste garanzie sproporzionate,

in considerazione del fatto che per la banca

l’esposizione è onerosa in termini di capita-

le da accantonare. Il metodo standardizzato,

seppure più semplice e meno costoso, non fa-

vorisce l’operatività degli istituti bancari che

intendono rivolgersi in maniera preferenzia-

le al Terzo Settore.

Allo stesso modo, un sistema di rating for-

mulato con riferimento alle imprese lucra-

tive, che valuti la capacità di rimborso del

richiedente il credito in base all’attitudine a

produrre reddito, può comportare il posizio-

rischio maggiore rispetto alla propria effetti-

va rischiosità.

Ne deriva l’importanza della realizzazione

-

tuare una corretta lettura dei dati contabili

del settore, talvolta di interpretazione con-

troversa, se letti con la stessa ottica applicata

alle imprese lucrative; dall’altra, di tener con-

rappresentare con dati di bilancio, che fanno

riferimento alle motivazioni ideali dell’ente,

alla capacità di rispondere ai bisogni della

comunità, alla governance democratica, alla

capacità di creare una rete sociale, ovvero a

tutti quegli elementi che decretano il succes-

so e la sostenibilità del Terzo Settore.

dovrebbe trovare sostegno, in particolare, da

parte degli intermediari che per loro natura

sono tesi alla valorizzazione dell’economia

civile e sostenibile.

L’importanza delle garanzie nell’ambito del-

la regolamentazione prudenziale di Basilea

sottolinea anc il ruolo fondamentale dei Con-

nella consapevolezza che il monito derivante

dalle regole di vigilanza e dalla recente crisi

-

tamento la base della crescita economica.

Page 21: Accordi di Basilea

20 Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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Piccolo glossario

Retail Con il termine retail si fa riferimento alle esposizioni al dettaglio, per le quali sono vali-

de le seguenti caratteristiche:

- l’esposizione verso un singolo cliente non supera l’1 per cento del totale del portafoglio;

- l’esposizione unitaria massima verso un unico cliente non deve essere superiore ad 1 milione

di euro.

Pro ciclicità È l’effetto riferito alle norme prudenziali in quanto esse legano i requisiti pa-

bassi e ciò può favorire una crescita del credito aggregato, durante i periodi di crisi i livelli di

rischio di insolvenza aumentano. Per mantenere costante il rapporto fra patrimonio e attività

al rischio le banche sono costrette a ridurre il credito erogato, enfatizzando la congiuntura

negativa.

Sistemi di rating Rappresentano un processo attraverso il quale si perviene alla formulazio-

ne di valutazioni sintetiche della rischiosità (rating) dei creditori, sulla base della raccolta ed

elaborazione di informazioni rilevanti, sia di natura quantitativa che qualitativa. Il sistema

ordinate in funzione del rischio creditizio: muovendo da una classe meno rischiosa ad una più

rischiosa, la probabilità che i debitori risultino in stato di default (insolvenza) è crescente.

Banca d’Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza pruden-

ziale per le banche”.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Convergenza internazionale della misurazio-

International Settlements, giugno 2006.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Comunicato stampa n. 35/2010 , Bank for Inter-

national Settlements, settembre ’10.

giugno 2010.

Siti

www.basilea2.com

www.nuovabasilea2.com

Page 22: Accordi di Basilea

21Capire la Finanza - Gli Accordi di Basilea

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Page 23: Accordi di Basilea

La Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus (www.fcre.it) è stata

fondata da Banca Etica per promuovere nuove forme di economia sostenibile,

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Valori

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