a) Ghisa, ferri, acciai COMMERCIO DEI METALLI · laminazione e con lunghezze che variano da 0,50 m...

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I) PRODOTTI SIDERURGICI LAMINATI E TUBI Nomenclatura, definizioni, caratteristiche USI COMUNI Offerte . . . . . . . . . . . . . . . .Art. 1 Ordini . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 Conferma d’ordine . . . . . . . . » 3 Contratto a specifica differita » 4 Prezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 Trasporto e resa . . . . . . . . . . » 6 Qualità e dimensioni . . . . . . . » 7 Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 8 Termini di consegna, di ap- prontamento, di spedizione . . » 9 Collaudi . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 Tolleranze: pesi (masse) e di- mensioni . . . . . . . . . . . . . . . . » 11 Pesatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tolleranze sulle lunghezze commerciali . . . . . . . . . . . . . » 13 Spese di sosta in arrivo . . . . . » 14 Assicurazione sui rischi di viaggio » 15 Condizioni di pagamento . . . . » 16 Mancato o ritardato pagamento » 17 Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 FUCINATI Pezzi fucinati - definizioni . Art. 19 Specificazione tecnica del prodotto . . . . . . . . . . . . . » 20 Fornitura di pezzi fucinati . . . » 21 Offerta di fornitura . . . . . . . . » 21.1 Contenuti dell’offerta di fornitura . . . . . . . . . . . . . . » 21.1.1 Voci base dell’offerta . . . . . . »21.1.1.1 Voci di completamento dell’offerta . . . . . . . . . . . . . .» 21.1.1.2 Voci di carattere generale dell’offerta . . . . . . . . . . . . . . »21.1.1.3 Conferma d’ordine . . . . . . . . .» 21.2 Ordini . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 22 Qualità e dimensioni . . . . . . . » 23 Responsabilità nel trasporto . . » 24 Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 25 Termini di consegna, di ap- prontamento, di spedizione . . . » 26 Responsabilità per ritardata consegna . . . . . . . . . . . . . . . . » 27 Trasporto e luogo di consegna (o resa) . . . . . . . » 28 Controlli, collaudi e documenti di controllo . . . . . » 29 Controllo e documenti di controllo . . . . . . . . . . . . . .» 29.1 Attestato di controllo tipo 2.2 secondo la norma UNI-EN 10204 . . . . . . . . . . . » 29.1.1 Certificato di collaudo tipo 3.1.B secondo la norma UNI-EN 10204 . . . . . . »29.1.2 Collaudi . . . . . . . . . . . . . . . . » 29.2 Tolleranze: pesi (masse) e dimensioni . . . . . . . . . . . . . » 30 Tolleranze sulle lunghezze . . . » 31 Pesatura . . . . . . . . . . . . . . . . » 32 Spese di sosta in arrivo . . . . . » 33 Assicurazione sui rischi di viaggio . . . . . . . . . . . . . . . » 34 Mancato o ritardato pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 35 Gestione reclami - respon- sabilità prodotto . . . . . . . . . . » 36 Decorrenza dei pagamenti in caso di contestazione . . . . . » 37 a) Ghisa, ferri, acciai COMMERCIO DEI METALLI Sommario

Transcript of a) Ghisa, ferri, acciai COMMERCIO DEI METALLI · laminazione e con lunghezze che variano da 0,50 m...

I) PRODOTTI SIDERURGICILAMINATI E TUBINomenclatura, definizioni,caratteristiche

USI COMUNI

Offerte . . . . . . . . . . . . . . . .Art. 1Ordini . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2Conferma d’ordine . . . . . . . . » 3Contratto a specifica differita » 4Prezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5Trasporto e resa . . . . . . . . . . » 6Qualità e dimensioni . . . . . . . » 7Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 8Termini di consegna, di ap-prontamento, di spedizione . . » 9Collaudi . . . . . . . . . . . . . . . . » 10Tolleranze: pesi (masse) e di-mensioni . . . . . . . . . . . . . . . . » 11Pesatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Tolleranze sulle lunghezzecommerciali . . . . . . . . . . . . . » 13Spese di sosta in arrivo . . . . . » 14Assicurazione sui rischi di viaggio » 15Condizioni di pagamento . . . . » 16Mancato o ritardato pagamento » 17Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

FUCINATI

Pezzi fucinati - definizioni . Art. 19 Specificazione tecnicadel prodotto . . . . . . . . . . . . . » 20Fornitura di pezzi fucinati . . . » 21Offerta di fornitura . . . . . . . . » 21.1Contenuti dell’offertadi fornitura . . . . . . . . . . . . . . » 21.1.1

Voci base dell’offerta . . . . . . »21.1.1.1Voci di completamentodell’offerta . . . . . . . . . . . . . .»21.1.1.2Voci di carattere generaledell’offerta . . . . . . . . . . . . . . »21.1.1.3Conferma d’ordine . . . . . . . . .» 21.2Ordini . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 22Qualità e dimensioni . . . . . . . » 23Responsabilità nel trasporto . . » 24Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 25Termini di consegna, di ap-prontamento, di spedizione . . . » 26Responsabilità per ritardataconsegna . . . . . . . . . . . . . . . . » 27Trasporto e luogodi consegna (o resa) . . . . . . . » 28Controlli, collaudi edocumenti di controllo . . . . . » 29Controllo e documentidi controllo . . . . . . . . . . . . . .» 29.1Attestato di controllotipo 2.2 secondo la normaUNI-EN 10204 . . . . . . . . . . . » 29.1.1Certificato di collaudo tipo 3.1.B secondo la norma UNI-EN 10204 . . . . . . »29.1.2Collaudi . . . . . . . . . . . . . . . . » 29.2Tolleranze: pesi (masse)e dimensioni . . . . . . . . . . . . . » 30Tolleranze sulle lunghezze . . . » 31Pesatura . . . . . . . . . . . . . . . . » 32Spese di sosta in arrivo . . . . . » 33Assicurazione sui rischidi viaggio . . . . . . . . . . . . . . . » 34Mancato o ritardatopagamento . . . . . . . . . . . . . . » 35Gestione reclami - respon-sabilità prodotto . . . . . . . . . . » 36Decorrenza dei pagamentiin caso di contestazione . . . . . » 37

a) Ghisa, ferri, acciai

COMMERCIO DEI METALLI

Sommario

FERROLEGHE

Unità di base di contrattazione Art. 38 Analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39Pezzatura e tolleranze . . . . . . » 40

GHISE GREGGE (IN PANI),ROTTAMI DI ACCIAIO E DI GHISA

Offerte . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41Composizione chimicadella ghisa in pani . . . . . . . . . » 42Tolleranze sui risultati delleanalisi della ghisa in pani . . . » 43Contrattazione e requisitidella merce . . . . . . . . . . . . . . » 44Prezzo della merce nazionale . » 45Prezzo della merce estera . . . » 46Rischi di spedizione . . . . . . . » 47Vendite CIF . . . . . . . . . . . . . » 48Termine di consegna . . . . . . . » 49Tolleranze di quantità.Clausola «circa» . . . . . . . . . . » 50Tolleranze (materiali eterogenei) » 51Peso (massa) in partenzae peso (massa) in arrivo . . . . . » 52Spedizione a carico incompleto . » 53Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . .» 54Dazio e assistenza doganale . . » 55Provvigione per mediazione . . » 56Radioattività nei carichi . . . . . » 57Penalità specifiche per lapresenza di particolarimateriali non ammessi . . . . . . » 58Responsabilità del fornitore . . » 59Conferimento di cassoni . . . . » 60

GETTI DI GHISA E TUBI DI GHISA

Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61Modelli . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62Requisiti della merce . . . . . . . » 63Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 64Offerte e termini di consegna . » 65Tolleranze sul peso (massa)

e sul numero dei getti . . . . . . » 66Responsabilità e garanzia . . . » 67Termini di consegna . . . . . . . » 68Contrattazioni . . . . . . . . . . . . » 69Prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70Collaudi . . . . . . . . . . . . . . . . » 71Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . » 72

II) METALLI NON FERROSI E LOROLEGHE GREZZI, SEMILAVORATI -ROTTAMI E RESIDUI

USI COMUNI

Offerte . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73Conferme d’ordini . . . . . . . . . » 74Prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75Requisiti della merce . . . . . . . » 76Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 77Termini di consegna . . . . . . . » 78Luogo di consegna . . . . . . . . » 79Collaudi . . . . . . . . . . . . . . . . » 80Tolleranze di qualità - clausola«circa» . . . . . . . . . . . . . . . . . » 81Rischi di spedizione . . . . . . . » 82Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 83Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . » 84Mediazione (provvigioni) . . . » 85Prezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86

ROTTAMI RESIDUI

Consegna («resa») e peso deimateriali . . . . . . . . . . . . . . . . » 87Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . » 88Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

GETTI DI FONDERIA IN METALLINON FERROSI

Modelli, conchiglie e stampi,attrezzature . . . . . . . . . . . . . Art. 90Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 91Termini di consegna . . . . . . . » 92Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93

Tolleranza (finitura) . . . . . . . » 94Tolleranze (sbavature) . . . . . . » 95Tolleranze di sformaturae di dimensione . . . . . . . . . . . » 96Cali di fusione . . . . . . . . . . . » 97Inserti metallici . . . . . . . . . . . » 98

Soffiature . . . . . . . . . . . . . . . » 99Responsabilità e garanzia . . . » 100

TABELLA DEI CALI DI MOVIMEN-TAZIONE E DI LAVORAZIONE DEIPRODOTTI METALSIDERURGICI

ITER DELL’ACCERTAMENTO

a) esame del Comitato tecnico: febbraio 2002.b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 settembre 2003.c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 feb-braio 2004.

I) PRODOTTI SIDERURGICI LAMINATI E TUBI

Nomenclatura, definizioni, caratteristiche

LAMINATI DI ACCIAIO

Le prescrizioni tecniche e dimensionali dei laminati di acciaio non legato e legatoin barre, rotoli, vergelle, nastri, lamiere e tubi sono riportate nelle corrispondentinorme UNI e/o UNI-EN.Lunghezze commerciali - Nelle contrattazioni di prodotti in barre (laminati mercan-tili), profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali, per i vari prodotti, sono rife-rite alle seguenti misure.

Tipo di prodotto Lunghezze in metri per superficiedella sezione del prodotto

(dimensioni in mm) < 180 mmq ≥ 180 mmq

Tondo commerciale diametro fino a 100 4,00 - 4,50 4,50 - 7,00Tondo commerciale diametro da 100 a 110 - 3,50 - 6,00Tondo commerciale diametro da 110 a 150 - 3,00 - 6,00Tondo commerciale diametro da 160 a 220 - 2,50 - 6,00Quadro 4,00 - 4,50 4,50 - 7,00Piatto e largo piatto 4,00 - 4,50 4,50 - 7,00Mezzo tondo (semitondo) 4,00 - 4,50 4,50 - 7,00Nastro stretto tagliato a lunghezza (bandella) 4,00 - 4,50 4,50 - 7,00Esagono - 4,50 - 7,00Angolare L, Profilato a T, Z ed U, minore di 80 mm 4,00 - 6,50 4,50 - 7,00Trave e profilato a U da 80 e più - 6,00 - 14,00Piatto a bulbo - 4,50 - 7,00Tondo per cemento armato 10,00 - 15,00 10,00 - 15,00Tondo per cemento armato 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00Profilato speciale - 4,50 - 7,00

I prodotti in barre di acciai specialisono forniti in lunghezze commercialida 3 a 8 m.

PRODOTTI DI PRIMA SCELTA

Sono da considerarsi di prima sceltai prodotti conformi alle norme UNI e/oUNI-EN.

PRODOTTI DECLASSATI

1) TRAVI, PRODOTTI IN BARRE(LAMINATI MERCANTILI), VERGELLEE NASTRI (BANDELLE)

A) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo ilaminati che presentano difetti di lami-nazione oltre le tolleranze ammesse(laminati fuori profilo, raddrizzature,soff iature, sdoppiature, ripiegature,

bordi slabbrati, ovalizzazioni, paglie,cricche, bavature, etc.), o di qualitàdell’acciaio.

B) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo ilaminati che presentano difetti tali darenderli inadatti all’uso per il qualesono normalmente adibiti i laminaticorrenti di prima e seconda scelta, edinoltre:a) gli spezzoni, intendendosi per tali

anche prodotti in barre difettosi, giàtagliati dalle due parti, in lunghezzeminori a quelle dei prodotti in barredi lunghezza commerciale fino ad unminimo di 2 m;

b) le spuntature, intendendosi per tali leestremità dei prodotti in barre ed iritagli della vergella (prodotto inrotolo) nello stato in cui escono dalla

laminazione e con lunghezze chevariano da 0,50 m a meno di 2 m.Tali prodotti possono presentare

gravi irregolarità e difetti dovuti allalaminazione.

2) LAMIERE MEDIE E GROSSE

A) Stock declassato

Si considerano di questo gruppo lelamiere aventi formati anormali.

I formati anormali sono quelli nonminori di 2 mq di superficie ed aventimisure diverse dalle seguenti:- lunghezze multiple di 1 m, partendo

da una lunghezza minima di 2 m;- larghezze multiple di 0,50 m, parten-

do da una larghezza minima di 1 m;sola eccezione il formato 1,25 x 2,50m considerato normale.I formati anormali si dividono in due

sottoclassi:a) minore di 4 mq.b) maggiore o uguale a 4 mq.

B) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo iprodotti che presentano difetti appa-renti di natura varia interessanti la lorosuperficie ed inoltre:a) i sottoformati: lamiere in formati da 1

mq a meno di 2 mq di superficie, conil lato più grande minore di 2 m oppu-re il lato più piccolo minore di 1 m;

b) i ritagli squadrati: lamiere in formatiminori di 2 mq e con un lato nonminore di 400 mm.

C) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo iprodotti i cui difetti apparenti sono piùaccentuati, interessano una parte sensi-bile dello spessore e pregiudicano laloro funzionalità, ed inoltre:a) i ritagli: sono i residui della squadra-

tura delle lamiere, hanno larghezzaminima di 200 mm, non compresinelle definizioni precedenti. Possonoavere qualche lato grezzo di lamina-zione e non essere spianati.Sono divisi in:i) con larghezze da 350 mm a 400 mm;ii) con larghezze da 200 mm a meno

di 350 mm.

b) le refilature: provengono dalla squa-dratura delle lamiere, hanno larghez-ze minori di 200 mm; sono sane (nonaperte).Si dividono in:i) refilature che presentano i due lati

maggiori cesoiati (strisce);ii) refilature che presentano un solo

lato cesoiato.In questa categoria rientrano anche

le testate, cioè i pezzi di lamiera prove-nienti dalle due estremità del foglio ilcui spessore risulta non uniforme.

3) LAMIERE SOTTILI (LAMIERINI)

A) Stock declassato

Si considerano in questo gruppo iprodotti esenti da difetti qualitativideclassati in quanto non in formaticommerciali. Sono formati commer-ciali i seguenti:

1000 x 2000 mm1250 x 2500 mm1500 x 3000 mm1500 x 6000 mm

B) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo lelamiere sottili che presentano difetti dinon grave entità (leggere vaiolature,sormontature, soffiature, ossidazionilaterali, lievi frastagliature o scantona-ture, ondulazioni ripetute, etc.).

C) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo lelamiere sottili che presentino difetti inmodo più accentuato e cioè interessan-ti una parte sensibile dello spessorefino a presentare soluzioni di continui-tà ed inoltre:a) i ritagli: residui della squadratura

delle lamiere sottili non compresinelle definizioni precedenti che pos-sono avere qualche lato grezzo dilaminazione con larghezza minimadi 200 mm.

b) le refilature: provengono dalla squa-dratura delle lamiere sottili, hannolarghezza minore di 200 mm e sonosane.In questa categoria rientrano anche

le testate cioè i pezzi di lamiere sottiliprovenienti dalle due estremità del foglioil cui spessore risulta non uniforme.

4) LAMIERE ZINCATE

A) Seconda scelta

La seconda scelta per le lamierepiane ed ondulate è caratterizzata spe-cialmente dai difetti seguenti:

a) difetti nella zincatura

Macchie di decapaggio o di saleammoniaco, strato di zinco non omo-geneo o con difetti di superficie (rive-stimento del materiale non conformealle norme UNI-EN).

b) difetti di laminazione

Orli piegati, lamiere rugose, lamiereche presentano ondulazioni sensibili.Nel caso di lamiere ondulate: lamiereondulate in maniera irregolare e/oondulate obliquamente.

B) Terza scelta

Presenza di punti non zincati.

5) BANDA STAGNATA

A) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo sia itubi che risultano dalla fabbricazionecon piccoli difetti o ripiegature o ner-vature, leggere scaglie interne od ester-ne oppure con spessori eccedenti le tol-leranze d’uso previste dalle norme UNIe/o UNI-EN, con irregolarità di spesso-re o diametro, sia quelli aventi lun-ghezza minore di quella prevista dallenorme UNI e/o UNI-EN e comunquemaggiore di 2 m.

I tubi di seconda scelta devono esse-re sottoposti a prova idraulica od equi-valente se tale prova è prescritta per ilcorrispondente tipo di tubi di primascelta.

L’anzidetta prova non è peraltro pre-scritta se i tubi sono destinati ad usi peri quali la loro tenuta non è requisitoessenziale.

B) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo itubi aventi difetti più accentuati di

quelli di seconda scelta e che non sonoa tenuta per il convogliamento di fluidi,nonché quelli aventi lunghezza inferio-re a 2 m.

USI COMUNI

Art. 1 - Offerte.

L’offerta che non indica il termine divalidità è solitamente impegnativa perl’offerente per 10 giorni lavorativi suc-cessivi alla data di ricevimento. Sia ladata di arrivo dell’offerta che la data dipartenza della risposta sono provate daltimbro postale o da documentazioneequivalente.

L’offerta verbale o a mezzo telefonoè impegnativa solo quando è seguita daimmediata accettazione.

Se nell’offerta è indicata la clausola«salvo venduto», oppure «per quantoin tempo», l’offerente è liberato daogni impegno se la merce è stata ven-duta prima che gli sia pervenuta larisposta di accettazione.

Se nell’offerta è indicata la clausola«salvo variazione di prezzo» e nel frat-tempo interviene variazione dello stes-so, il venditore non è impegnato all’of-ferta originaria.

Le offerte fatte da agenti e rappre-sentanti di commercio si intendono«salvo approvazione della casa».

Art. 2 - Ordini.

Il compratore con l’invio dell’ordinerimane impegnato ai prezzi ed alle con-dizioni concordate con la confermadell’ordine.

Gli ordini in sostituzione o inaggiunta sono considerati indipendenti.

Art. 3 - Conferma d’ordine.

Qualora la conferma di un ordineverbale o scritto non sia conforme alleintese, la mancata contestazione daparte del compratore entro otto giornidalla ricezione della conferma dellemodificazioni introdottevi dall’altrocontraente equivale ad accettazione.

Art. 4 - Contratto a specifica differita.

Nel contratto a specifica differitaall’impegno del venditore di consegna-

re un determinato quantitativo di mercefa riscontro l’obbligo del compratoredi specificare il dettaglio dei prodottientro il termine stabilito.

Trascorso tale termine senza che ilcompratore abbia specificato l’interapartita, il venditore ha facoltà di ritene-re risolto l’intero contratto salvo idanni conseguenti. Mancando purequesta, il venditore può consideraresenz’altro risolto il contratto.

Art. 5 - Prezzi.

I contratti di compravendita di pro-dotti siderurgici sono conclusi con rife-rimento ai prezzi del listino del forni-tore.

Il prezzo indicato in contratto, ovenon sia specificato come «effettivo»,«finito», «in monte», si intende riferitoal prezzo base, soggetto alle maggiora-zioni ed agli sconti previsti nel listinopreso a riferimento dal fornitore.

Il prezzo base è stabilito per ognicategoria di prodotti, indipendente-mente dalle dimensioni, dalla qualità edagli altri elementi che possono carat-terizzare i prodotti stessi e che dannoluogo a specifica maggiorazione che,nei listini, prende il nome di «extra».

Art. 6 - Trasporto e resa.

Se nel contratto è fatto cenno ad unprezzo quotato «franco punto di pari-tà», la spesa di trasporto dal punto diparità alla località di destinazione èaddebitata al compratore. La misuradella spesa di trasporto è quella previ-sta nel listino del fornitore o quello diriferimento.

Se la merce è stata contrattata «fran-co partenza», la stessa deve essere cari-cata su autocarro o vagone ferroviarioa cura del fornitore presso il suomagazzino o stabilimento e le spese ditrasporto sono a carico del compratore.

Se la merce è stata contrattata «fran-co destino», la stessa viene consegnataal compratore a cura ed a spese del for-nitore.

Se non espressamente indicato, laresa s’intende «franco partenza» e leoperazioni di scarico competono alcompratore.

Per quanto riguarda rischi e assicura-zioni, indipendentemente dalla formadi resa contrattata, si fa riferimento aquanto previsto dalle norme Incoterms.

Per i prodotti di dimensioni eccezio-nali, le maggiori spese di trasportosono a carico del compratore.

Il fornitore consegna la merce alnominativo, all’indirizzo e sul mezzoindicati nel contratto. In mancanza ditali indicazioni o di alcune di esse, ilfornitore ha facoltà di spedire i prodot-ti in porto assegnato all’indirizzo delcompratore, quando siano trascorsiinvano 15 giorni dalla comunicazionedell’approntamento della merce per laspedizione.

La stessa facoltà spetta al fornitorenel caso in cui il compratore abbiachiesto di sospendere la spedizione inattesa di sue istruzioni circa la destina-zione della merce e queste non siano dalui fornite entro 15 giorni dalla comu-nicazione dell’approntamento dei pro-dotti per la consegna.

In mancanza di indicazioni diverseda parte del compratore, la merce vieneconsegnata in orario di lavoro ordinarioed in tempo utile per lo scarico, cheviene eseguito a cura del compratore.

Art. 7 - Qualità e dimensioni.

Se l’ordine non precisa la qualità, ilformato e la lunghezza dei prodotti,essi sono lasciati alla discrezione delfornitore con riferimento alle vigentinorme UNI e/o UNI-EN.

Art. 8 - Imballaggi.

Gli imballaggi resi necessari per lanatura della merce o quelli speciali,nonché le spese vive per sistemazioniparticolari dei prodotti, sono a caricodel compratore e in tal caso il peso siintende netto per netto.

L’eventuale esclusione dell’imbal-laggio, ad eccezione di quello necessa-rio per la sicurezza del trasporto e delleoperazioni di carico e scarico, è espres-samente richiesta dal compratoreall’ordine.

Qualora il carico sia costituito daprodotti raggruppati mediante legature,reggiature e/o similari, queste dovran-

no essere idonee ed omologate peressere utilizzate anche per il solleva-mento e la movimentazione in sicurez-za di tali prodotti raggruppati.

Le legature devono essere posiziona-te nel rispetto delle norme, delle tecni-che e delle disposizioni concernentil’imbracatura, il sollevamento e lamovimentazione dei carichi.

Qualora le legature non siano idoneee omologate per il sollevamento e lamovimentazione, tale dato deve risulta-re dal documento di trasporto e lo stoc-caggio e lo stivaggio sui mezzi di tra-sporto viene effettuato in modo dalasciare uno spazio sufficiente per ilpassaggio in sicurezza delle idoneeimbracature attorno ai prodotti rag-gruppati.

Art. 9 - Termini di consegna, di appron-tamento, di spedizione.

I termini di approntamento, di pre-sentazione al collaudo, di consegna edi spedizione, stabiliti in contratto,sono computati a giorni lavorativi edhanno valore solo indicativo quandonon sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che nonsiano tassativi non dà diritto alla riso-luzione totale o parziale del contrattoqualora non superi di un terzo i terminiprevisti nella conferma d’ordine; innessun caso dà diritto a indennizzi orimborsi.

Art. 10 - Collaudi.

I prodotti siderurgici sono fornitisecondo le prescrizioni delle norme UNIe/o UNI-EN e normative internazionalivigenti al momento del contratto.

Il collaudo dei prodotti compraven-duti deve essere eseguito da agenti diEnti statali o riconosciuti o da incarica-ti dal compratore; il fornitore dà noti-zia al compratore dell’approntamentodei prodotti per il collaudo.

Il compratore impartisce tempestiveistruzioni all’Ente o al proprio incari-cato per il collaudo.

L’incaricato del compratore o gli Entida questo designati eseguono il collau-do completo e definitivo nello stabili-mento del produttore o nel magazzino

del fornitore, prima della spedizione.Se il collaudo è eseguito dagli agen-

ti di Enti statali o riconosciuti e glistessi non lo eseguono entro trentagiorni dalla data di comunicazione diapprontamento dei prodotti per il col-laudo, si intende che il compratoreabbia rinunciato al collaudo stesso eche tacitamente abbia accettato il pro-dotto. In tale ipotesi il fornitore hafacoltà di effettuare la spedizione deiprodotti e/o di proseguire la ulteriorelavorazione e fabbricazione.

Se il collaudo è invece eseguito daincaricati dal compratore e non è ese-guito entro quindici giorni dalla data dinotifica di approntamento del prodottoper il collaudo, il collaudo stesso è ese-guito a cura del fornitore e deve esserericonosciuto come definitivo e libera-torio a tutti gli effetti dal compratore,al quale vanno segnalati i risultati delcollaudo a mezzo del certificato diprova. Anche in tale ipotesi il fornitoreha facoltà di effettuare la spedizionedei prodotti e/o di proseguire la ulterio-re lavorazione e fabbricazione.

Le spese dei collaudi eseguiti daagenti di Enti statali o riconosciuti o daincaricati dal compratore sono a caricodi quest’ultimo dove il collaudo abbiaavuto esito positivo. In caso contrario,le spese sono a carico del fornitore.

I pagamenti eseguiti dal fornitoreagli Enti collaudatori per conto delcompratore sono da questo rimborsati aprima richiesta.

La rinuncia da parte del compratoreal collaudo non comporta variazionedegli extra di prezzo dovuti per il col-laudo stesso.

Se il compratore ha richiesto che il col-laudo sia tenuto in sospeso e tale richiestaè stata accettata dal fornitore, sono adde-bitate al compratore tutte le maggiorispese che ne conseguono (spese dimagazzinaggio, interessi passivi, etc.).

Art. 11 - Tolleranze: pesi (masse) edimensioni.

Le tolleranze dimensionali sono quel-le stabilite dalle norme UNI e UNI- EN.

Agli effetti dell’esecuzione dell’or-dine è ammessa una tolleranza di peso

del 10% in più o in meno sul quantita-tivo globalmente ordinato.

Il peso (massa) totale di ogni vagoneferroviario o di ogni carico è il soloriconosciuto.

Il peso (massa) è quello certificatodal fornitore con i suoi mezzi.

La differenza di pesatura non dàdiritto a reclami di ammanco se è con-tenuta nel limite del 3 per mille delcarico totale.

Art. 12 - Pesatura.

Nel caso di spedizioni a mezzo fer-rovia, se il compratore richiede il rico-noscimento del peso (massa) e dellatara, in partenza, da parte dell’Ammi-nistrazione ferroviaria, la relativa spesaè a suo carico.

Art. 13 - Tolleranze sulle lunghezzecommerciali.

In una partita di prodotti laminati ètollerato che sul quantitativo contratta-to siano inclusi prodotti in barre piùcorti della lunghezza commerciale(minimo m 3) in quantità non maggio-re o uguale al 6%.

Art. 14 - Spese di sosta in arrivo.

Sono a carico del compratore lespese per soste dovute a ritardato ritirodella merce, salvo che il ritardo siadovuto ad errata indicazione della let-tera di vettura.

Art. 15 - Assicurazione sui rischi di viaggio.

Nelle vendite «franco destino», l’as-sicurazione è a carico del fornitore.

Nelle vendite «franco partenza»l’assicurazione è effettuata dal fornito-re solo su richiesta e a carico del com-pratore.

Art. 16 - Condizioni di pagamento.

Il pagamento viene effettuato alnetto di ogni spesa e sconto nei terminiprevisti.

Art. 17 - Mancato o ritardato pagamento.

Nel caso di mancato o ritardatopagamento il fornitore può richiedere ilpagamento anticipato per le restanti

forniture, oppure la risoluzione delcontratto per la parte non eseguita.

Art. 18 - Reclami.

I reclami per i vizi apparenti e pernon corrispondenza dei prodotti a quel-li pattuiti devono essere fatti di normaper iscritto entro il termine massimo diquindici giorni dal ricevimento dellamerce, pena decadenza.

Se il reclamo risulta fondato il com-pratore ha diritto alla sollecita sostitu-zione, franca di ogni spesa, della mercericonosciuta non corrispondente, manon alla risoluzione del contratto o alrisarcimento di danno di qualsiasigenere.

FUCINATI

Le prescrizioni tecniche (qualitati-ve, dimensionali, etc.) sono quelledelle norme UNI-EN.

Art. 19 - Pezzi fucinati - definizioni.

Per «pezzi fucinati» o più semplice-mente «fucinati» si intendono i prodot-ti ottenuti mediante formatura dell’ac-ciaio per urto e pressione e messa informa tramite una matrice aperta, aduna temperatura opportuna, in modo daottenere un pezzo di forma approssi-mativa che non deve subire ulterioritrasformazioni a caldo e viene general-mente lavorato a macchina per acquisi-re la sua forma finita come definitonelle norme UNI-EN.

I prodotti ottenuti su laminatoio acilindri anulari, quali cerchioni e pro-dotti similari, sono considerati comefucinati.

Non sono compresi nei fucinati i lin-gotti, gli sbozzati per profilati ed isemilavorati.

Art. 20 - Specificazione tecnica del prodotto.

L’identificazione del prodotto avvie-ne definendo i requisiti qualitativi equantitativi, le condizioni generali difornitura, il campo di applicazione, icontrolli, i documenti di controllo, etc.,cioè attraverso una specificazione tec-nica completa.

Tale definizione tecnico-contrattualeavviene facendo riferimento a:- norme europee EN;- norme nazionali UNI, DIN, NF, etc.;- norme internazionali ISO;- standards di consolidato uso ASTM,

API, etc.;- specifiche tecniche dello stesso for-

nitore o fornite dal cliente;- disegni costruttivi allegati alla

richiesta di offerta;- opportuna combinazione della sud-

detta documentazione.Per la specificazione tecnica del pro-

dotto vengono solitamente richiamate,oltre le norme volontarie sopra dette,anche le regole tecniche se applicabili.

Art. 21 - Fornitura di pezzi fucinati.La fornitura di pezzi fucinati avviene

sulla base di un contratto tra fornitore ecliente.

Oltre alla specificazione tecnica deiprodotti, nel contratto di fornitura ven-gono inserite anche tutte le altre vociche definiscono completamente gliaccordi tecnico-commerciali.

Anche se diversamente formalizzatein funzione della complessità e dellanatura delle singole forniture, si arrivaalla definizione di un contratto attra-verso le seguenti fasi, svolte in succes-sione e sviluppate congiuntamente dafornitore e cliente:- l’offerta di fornitura;- la definizione dell’ordine;- la conferma d’ordine.

21.1 - Offerta di fornitura.L’offerta di fornitura viene emessa

dal fornitore normalmente a fronte diuna richiesta pervenuta dal cliente eper questo può contenere solo alcunedelle voci poi sviluppate in fase didefinizione dell’ordine e riportatenella conferma d’ordine.

Con l’offerta di fornitura vengono tra-smessi al cliente gli elementi sufficientiper una prima valutazione sia tecnica checommerciale della fornitura richiesta.

21.1.1 - Contenuti dell’offerta di fornitura.L’offerta di fornitura contiene le

seguenti voci:- «voci base»

- «voci di completamento»- «voci di carattere generale»

Tutte le voci dell’offerta possonoessere ulteriormente sviluppate nellasuccessiva fase di definizione dell’or-dine e costituiranno parte integrantedella conferma d’ordine.

21.1.1.1 - Voci base dell’offerta.Il fornitore inserisce le seguenti voci

nella sua offerta, anche se non presentinella richiesta del cliente:a) caratteristiche tecniche del prodotto;b) modalità di controllo, documenti di

controllo e certificazione;c) condizioni commerciali;d) termini di consegna;e) periodo di validità dell’offerta;f) eventuali voci aggiuntive dell’offerta.

a) Caratteristiche tecniche del prodotto.Nell’offerta viene indicata la speci-

ficazione tecnica ed il campo di appli-cazione del prodotto, anche se noncompiutamente precisato dal richie-dente, quando possibile facendo riferi-mento alle norme europee EN.

Se non diversamente indicato, l’edi-zione della norma o documento norma-tivo, presa a riferimento per la specifi-cazione tecnica del prodotto, è quellavigente alla data di definizione dell’or-dine di fornitura.

b) Modalità di controllo, documenti dicontrollo e certificazione.Controlli, prove, documenti di con-

trollo, etc., sono essenziali alla defini-zione del prodotto e del relativo cicloproduttivo; come tali sono definiti tec-nicamente e commercialmente.

Analogamente a quanto avviene perla specificazione tecnica del prodotto,anche i controlli ed i documenti di con-trollo sono definiti facendo riferimentoalle norme vigenti.

c) Condizioni commerciali.Questa voce è sviluppata con i con-

tenuti ritenuti più idonei e commisura-ti alla richiesta.

d) Termini di consegna.I termini di consegna vengono soli-

tamente forniti a titolo indicativo e pre-

cisati in dettaglio nell’ordine e confer-ma d’ordine.

e) Periodo di validità dell’offerta.

Se non diversamente definito, l’of-ferta si intende impegnativa per l’offe-rente per quindici giorni lavorativi.

L’offerta verbale o a mezzo telefonoo telegrafo o fax o e-mail è impegnativasolo per risposta che pervenga all’offe-rente entro cinque giorni lavorativi.

I ritardi postelegrafonici liberanol’offerente dall’impegno oltre i terminisu accennati.

In caso di contestazione, sia la datadi arrivo dell’offerta che la data di par-tenza della risposta sono provate daltimbro postale delle rispettive buste oda documentazione equivalente.

Se nell’offerta è indicata la clausola«salvo venduto», oppure «per quantoin tempo», l’offerente è liberato daogni impegno se la merce è stata ven-duta prima che gli sia pervenuta larisposta di accettazione.

Se nell’offerta è indicata la clausola«salvo variazione di prezzo» e nel frat-tempo interviene variazione dello stes-so, il venditore non è impegnato allaofferta precedente.

Le offerte fatte da agenti e viaggia-tori si intendono sempre «salvo appro-vazione della casa».

f) Eventuali voci aggiuntive dell’offerta.In queste voci rientra tutto ciò che è

espressamente indicato dal clientenella sua richiesta d’offerta: ad esem-pio, la presentazione a collaudo daparte di Enti ufficiali oppure prove ocontrolli aggiuntivi non previsti danorme, documenti normativi, etc.,presi a riferimento per la definizionetecnica del prodotto e della fornitura.

21.1.1.2 - Voci di completamento dell’offerta.Le voci di completamento sono:

- modalità, condizioni e prezzo deltrasporto;

- modalità e condizioni di imballaggio.

21.1.1.3 - Voci di carattere generale del-l’offerta.

Le voci di carattere generale sono:

- ritardato pagamento;- gestione reclami; - responsabilità prodotto;- responsabilità per ritardata consegna;- decorrenza dei pagamenti in caso di

contestazione;- responsabilità dei trasporti e del vettore;- modifica dei prezzi;- foro competente.

Di solito il fornitore risponde pun-tualmente a queste voci in sede diofferta solo se previsto nella richiestadel cliente.

Se non presenti nella richiesta delcliente, queste voci sono solo elencatenell’offerta del fornitore, per significa-re al cliente che esse sono consideratedeterminanti ai fini della stesura dellaconferma d’ordine e che perciò saran-no sviluppate e concordate nella suc-cessiva fase di definizione dell’ordine.

In questo caso, a fronte di ogni sin-gola voce è normalmente riportato: «dadefinire all’ordinazione».

21.2 - Conferma d’ordine.

Ogni ordine di norma viene confer-mato per iscritto dal fornitore.

Tale conferma scaturisce dallo svi-luppo dell’offerta e contiene nel detta-glio tutte le voci trattate dalle parti egli accordi per esse pattuite.

Nel trasmettere il documento il for-nitore chiede al cliente una copia con-trofirmata per accettazione specifican-do che il mancato riscontro avrà valoredi tacita accettazione a otto giorni mas-simo dalla data del ricevimento deldocumento.

Il cliente che non contesta per iscrit-to - entro otto giorni dalla data di rice-vimento - il documento trasmessogli dalfornitore per accettazione come confer-ma d’ordine, è tenuto ad accettarneintegralmente il testo, anche se in essoesistono differenze rispetto all’ordineod alle intese in precedenza intercorse.

Art. 22 - Ordini.Il compratore, con l’invio dell’ordi-

ne, rimane impegnato ai prezzi dellistino ed alle condizioni generali delvenditore in vigore alla data della con-

ferma dell’ordine. In caso di variazionedei prezzi di listino e delle condizionigenerali, sono applicati i prezzi e lecondizioni in vigore al momento dellaconsegna o spedizione dei prodotti.

Nel caso in cui il compratore intendavincolare la fornitura al prezzo ed allecondizioni vigenti alla data dell’ordi-ne, anche in caso di variazione del listi-no, deve versare all’atto dell’ordine ilcontrovalore del prodotto ordinato,senza che ciò gli dia diritto a sconto odabbuono sul prezzo.

Gli ordini in sostituzione o inaggiunta di quelli già accettati sonoconsiderati indipendenti dai precedentie pertanto non si sommano con i mede-simi agli effetti dei correlativi sconti opremi.

Art. 23 - Qualità e dimensioni.

Se la richiesta d’offerta o l’ordina-zione non precisa il prodotto nei suoicontenuti tecnici - ivi compresi qualità,forma, campo di applicazione, etc., - laspecificazione è lasciata alla discrezio-ne del fornitore il quale ne dà precisadefinizione nella offerta o nella confer-ma d’ordine facendo riferimento allevigenti norme UNI.

Art. 24 - Responsabilità nel trasporto.

Nel caso di prodotti consegnati pres-so lo stabilimento del fornitore o suomagazzino, è inteso che gli stessi viag-giano a rischio e pericolo dell’acqui-rente.

Eventuali riserve, reclami, azioniderivanti o comunque connesse con iltrasporto od operazioni successivesono fatti e/o proposti dal cliente neiconfronti del vettore.

Nel caso di prelievo di prodotti conmezzi dell’acquirente, se il caricoavviene sotto il controllo e la direzio-ne del vettore, il fornitore non assumeresponsabilità per danni, in conse-guenza delle condizioni di carico, siaper mancanza o eccedenza di stivag-gio, sia per cattiva ripartizione delcarico.

Nel caso di prodotti consegnati pres-so l’acquirente, la responsabilità deltrasporto è a carico del fornitore.

Art. 25 - Imballaggi.

Gli imballaggi resi necessari per lanatura della merce o quelli speciali,nonché le spese vive per sistemazioniparticolari dei prodotti, sono a caricodel compratore.

L’eventuale esclusione dell’imbal-laggio deve essere espressamente di-sposta dal compratore all’ordine.

Art. 26 - Termini di consegna, di appron-tamento, di spedizione.

I termini di approntamento o di pre-sentazione al collaudo, di consegna edi spedizione, stabiliti in contratto,sono computati a giorni lavorativi edhanno valore solo indicativo quandonon sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che nonsiano perentori non dà diritto alla riso-luzione totale o parziale del contratto,né a indennizzi o rimborsi.

Art. 27 - Responsabilità per ritardataconsegna.

Se non specificato nella confermad’ordine, non sono accettate contesta-zioni per ritardata consegna.

Nel caso in cui la responsabilità perritardata consegna sia prevista nellaconferma d’ordine, il fornitore è tenutoal pagamento di penali per ritardataconsegna solo se esplicitamente con-cordato e riportato nella confermad’ordine, qualora il ritardo non siaimputabile a cause di forza maggiore.

Il ritardato o mancato ritiro non giu-stifica la mancata emissione della rela-tiva fattura; la fattura viene emessa alladata notificata dell’avvenuta produzio-ne e disponibilità dei prodotti per ilritiro.

Art. 28 - Trasporto e luogo di consegna(o resa).

Le modalità di spedizione, relativicosti e responsabilità sono parte inte-grante del contratto di vendita.

Il fornitore deve consegnare lamerce al nominativo, all’indirizzo e sulmezzo indicati nel contratto.

Se non diversamente espresso nellaconferma d’ordine, la consegna deimateriali avviene presso lo stabilimen-

to del fornitore o magazzino dello stes-so e la proprietà si trasferisce dal forni-tore al cliente solo al momento dellaconsegna al vettore presso i punti di cuisopra.

In mancanza di tali indicazioni o dialcune di esse, il fornitore ha anchefacoltà di spedire i prodotti pronti perferrovia, in porto assegnato e all’indi-rizzo del compratore, quando siano tra-scorsi 15 giorni dalla notifica dell’ap-prontamento della merce per la spedi-zione.

La stessa facoltà spetta al venditorenel caso in cui l’acquirente abbia chie-sto di sospendere la spedizione in atte-sa di sue istruzioni circa la destinazio-ne della merce, e queste non siano dalui date entro quindici giorni lavoratividalla notifica dell’approntamento deiprodotti per la consegna.

La merce viene consegnata in orariodi lavoro ordinario ed in tempo utileper lo scarico, che deve essere eseguitoa cura dell’acquirente.

Se non espressamente indicato laresa s’intende sempre «franco parten-za»; in ogni caso la merce viaggia arischio e pericolo dell’acquirente.

Art. 29 - Controlli, collaudi e documen-ti di controllo.

I controlli, i collaudi ed i documentidi controllo sono normalmente specifi-cati nella conferma d’ordine con riferi-mento alle norme UNI vigenti.

I materiali eventualmente respinti nelcorso del collaudo comportano, per ilfornitore, il solo obbligo della sostitu-zione nel più breve termine possibilesenza alcun impegno ad una immediatafabbricazione e/o consegna e senza chel’acquirente possa esigere per tale sosti-tuzione alcun risarcimento o il rimborsodelle spese a questo titolo sostenute.

29.1 - Controllo e documenti di controllo.

Le forniture sono solitamente ac-compagnate da uno dei due seguentidocumenti di controllo come concorda-to nell’ordine:- attestato di controllo tipo 2.2 secon-

do la norma UNI-EN 10204.- certificato di collaudo tipo 3.1.B

secondo la norma UNI-EN 10204.I documenti di controllo sono emes-

si con modalità e contenuti di seguitospecificati.

29.1.1 - Attestato di controllo tipo 2.2secondo la norma UNI-EN 10204.

L’attestato di controllo tipo 2.2:- viene preparato e convalidato dal

produttore;- contiene la dichiarazione che il

materiale soddisfa tutti i requisitispecificati nella conferma d’ordine;

- riporta i numeri di identificazionedelle colate utilizzate e, per ciascunadi esse, i risultati dell’analisi di cola-ta per tutti gli elementi specificatinella definizione del prodotto per ilgrado di acciaio previsto. Tali risulta-ti sono la trascrizione di prove effet-tuate sulla base di controlli non spe-cifici, condotte e documentate dalproduttore stesso o condotte e docu-mentate con attestato di controllotipo 2.2 dal fabbricante del materialeutilizzato dal forgiatore come semila-vorato di partenza per la fornitura.

29.1.2 - Certificato di collaudo tipo3.1.B secondo la norma UNI-EN 10204.

Il certificato di collaudo tipo 3.1.B:- è preparato dal produttore e convali-

dato da un suo rappresentante indi-pendente dai servizi di produzione;

- contiene i risultati delle prove e deicontrolli specifici previsti e condotticonformemente ai requisiti d’ordine;

- riporta i numeri di identificazionedelle colate utilizzate e, per ciascunadi esse, i risultati dell’analisi di cola-ta per tutti gli elementi specificatiper il grado di acciaio previsto. Talirisultati sono la trascrizione di proveeffettuate sulla base di controlli spe-cifici, condotte e documentate concertificato di collaudo tipo 3.1.B dalfabbricante del materiale utilizzatodal fornitore come semilavorato dipartenza per la fornitura; comprendeindicazioni e designazioni - numeri-che, letterali o alfanumeriche - talida assicurare la rintracciabilità com-pleta della conferma d’ordine, asso-ciando biunivocamente la conferma

con ciascuna fornitura, con i relatividocumenti di controllo, campiona-menti, prove e risultati di prova.

Art. 29.2 - Collaudi.

Il collaudo dei prodotti compraven-duti viene eseguito da agenti di Entistatali o riconosciuti o da incaricati dalcompratore. Il venditore dà notizia alcompratore dell’approntamento deiprodotti per il collaudo.

Il compratore impartisce tempestiveistruzioni all’Ente o al proprio incari-cato per il collaudo.

L’incaricato del compratore o gliEnti da questo designati eseguono ilcollaudo completo e definitivo nellostabilimento del produttore o nelmagazzino del venditore, prima dellaspedizione.

Se il collaudo viene eseguito dagliagenti di Enti statali o riconosciuti e glistessi non lo eseguono entro 30 giornidalla data di notifica di approntamentodei prodotti per il collaudo, si intendeche il compratore abbia rinunciato alcollaudo stesso e che tacitamente abbiaaccettato il prodotto. In tale ipotesi ilvenditore ha facoltà di effettuare la spe-dizione dei prodotti e/o di proseguire laulteriore lavorazione o fabbricazione.

Se il collaudo viene invece eseguitoda incaricati dal cliente non entro 15giorni dalla data di notifica di appron-tamento del prodotto per il collaudo, lostesso è eseguito a cura del produttoreo fornitore ed è riconosciuto comedefinitivo e liberatorio a tutti gli effettidal cliente, al quale devono esseresegnalati i risultati del collaudo amezzo del certificato di prova. Anchein tale ipotesi il fornitore ha facoltà dieffettuare la spedizione dei prodotti e/odi proseguire la ulteriore lavorazione ofabbricazione.

Le spese dei collaudi eseguiti daagenti di Enti statali o riconosciuti o daincaricati dal cliente sono a completocarico di quest’ultimo.

I pagamenti eseguiti dal fornitoreagli Enti collaudatori per conto delcliente sono da questo rimborsati asemplice richiesta.

La rinuncia da parte del cliente al

collaudo non comporta variazionedegli extra di prezzo dovuti per il col-laudo stesso.

Se il cliente ha richiesto che il col-laudo sia tenuto in sospeso e talerichiesta è stata accettata per iscrittodal fornitore, sono addebitate all’ac-quirente tutte le maggiori spese che neconseguono (spese di magazzinaggio,interessi passivi, etc.).

Art. 30 - Tolleranze: pesi (masse) edimensioni.

Le tolleranze sono quelle stabilitedalle norme UNI - o altre - utilizzatecome riferimenti per la specificazionetecnica del prodotto.

Agli effetti dell’esecuzione dell’or-dine è ammessa una tolleranza del 10% in peso in più o in meno rispetto alquantitativo ordinato.

Il peso (massa) di riferimento è ilpeso del carico di fornitura.

Il peso (massa) è quello certificatodal produttore con i mezzi a sua dispo-sizione.

La differenza di pesatura non dà dirit-to a reclami di ammanco se è contenutanel limite del 3 per mille del carico.

Art. 31 - Tolleranze sulle lunghezze.La tolleranza sulle lunghezze fisse è

normalmente specificata, ove applica-bile, nelle norme prese a riferimentoper la definizione tecnica del prodotto.

Nel caso di prodotti in barre, in man-canza di tali indicazioni, si applica latolleranza di: solo in più o solo inmeno 200 mm o in misura doppia seapplicata in un solo senso. Nella parti-ta è tollerato che sul quantitativo con-trattato siano inclusi prodotti in barrepiù corti delle lunghezze commercialiin quantità non maggiori del 10%.

I prodotti in barre più corti debbonotuttavia essere non minori di 1 m.

Art. 32 - Pesatura.

Nel caso di spedizioni a mezzo fer-rovia, se il compratore richiede il rico-noscimento del peso (massa) e dellatara, in partenza, da parte dell’Am-ministrazione ferroviaria, la relativaspesa è a suo carico.

Art. 33 - Spese di sosta in arrivo.

Sono a carico dell’acquirente lespese per soste dovute a ritardato ritirodella merce, salvo che il ritardo siadovuto ad errata indicazione della let-tera di vettura.

Art. 34 - Assicurazione sui rischi di viaggio.

Nelle forniture «franco destino», perspedizioni via mare, l’assicurazione è acarico del fornitore.

Nelle forniture «franco partenza» ein quelle per spedizione via terra l’as-sicurazione è effettuata dal fornitoresolo su richiesta ed a spese dell’acqui-rente.

Per quanto non previsto si fa riferi-mento alle norme Incoterms.

Art. 35 - Mancato o ritardato pagamento.

Nel caso di mancato o ritardatopagamento il fornitore può richiedere ilpagamento anticipato per le restantiforniture, oppure la risoluzione delcontratto per la parte non eseguita.

Art. 36 - Gestione reclami - responsabi-lità prodotto.

Ai fini della responsabilità da pro-dotto difettoso, reclami o contestazio-ni, la conferma d’ordine prevale inogni caso sull’eventuale testo difformedell’offerta e dell’ordine o altro docu-mento.

Il fornitore garantisce i prodottirispondenti alle caratteristiche e con-dizioni specif icate nella confermad’ordine e non assume responsabilitàper applicazioni o destinazioni d’usodiverse da quelle dichiarate nella stes-sa conferma.

Se il reclamo risulta fondato, l’ac-quirente ha diritto alla sollecita sostitu-zione, franca di ogni spesa, della mercericonosciuta non corrispondente.

La consegna della merce sostituitaavviene nello stesso luogo di consegnadella fornitura originaria, previa resti-tuzione di questa.

Nel caso di richiesta di sostituzionedella merce l’acquirente sospendeimmediatamente la lavorazione e l’im-piego dei prodotti oggetto della conte-stazione.

Art. 37 - Decorrenza dei pagamenti incaso di contestazione.

La contestazione in atto non com-porta e non genera l’annullamento o lasospensione dell’ordine e non compor-ta la sospensione del pagamento dellefatture relative ad altri pezzi fucinatinon in contestazione.

FERROLEGHE

Art. 38 - Unità di base di contrattazione.

In difetto di specificazione esplicita,la scala per le unità in più o in menorispetto all’elemento base si determinadividendo il prezzo della tonnellata peril titolo scelto come base.

Per le ferroleghe aventi prezzo senzabase non è applicata alcuna scala ed ilprezzo si intende per materiale «talquale».

Art. 39 - Analisi.

Ogni fornitura di ferroleghe deveessere uniforme e deve essere accom-pagnata da un certificato di analisi chi-mica relativa al contenuto dell’elemen-to principale e, ove richiesto, anche dialtri elementi. In quest’ultimo caso laspesa relativa grava sul richiedente.

La fatturazione è eseguita in base alleanalisi dello stabilimento produttore.

Il campionamento della merce deveessere fatto in partenza, nello stabili-mento produttore, con facoltà del com-pratore di assistere alle operazioni percontrollare l’osservanza delle regolestabilite dalle norme UNI sui metodi dicampionamento.

Il campione prelevato è diviso in treparti: una per lo stabilimento produtto-re, una per il compratore ed una perl’eventuale analisi arbitrale da conser-varsi in recipiente sigillato presso lostabilimento produttore, da utilizzarsiin caso di divergenze tra le parti inordine all’analisi fatturata.

Quando fra le parti sorgono diver-genze in ordine all’analisi fatturata siricorre all’analisi arbitrale, che deveessere eseguita, avendo come riferi-mento il terzo campione sigillato, daun laboratorio chimico omologato scel-to di comune accordo.

Le differenze di titolo fra analisi ese-guite sullo stesso campione, se conte-nute nel limite dell’1% oppure dello0,50% per le leghe speciali, possonovenire divise a metà fra le parti, mentreper differenze superiori, mancandol’accordo si ricorre all’analisi arbitrale.

Le spese dell’analisi arbitrale sono acarico della parte soccombente. È rite-nuta parte soccombente quella la cuiaffermazione si discosta maggiormentedal risultato dell’analisi arbitrale.

Art. 40 - Pezzatura e tolleranze.Il peso (massa) della pezzatura più

grossa delle ferroleghe non deve esseremaggiore di 25 kg per le leghe in pezzie di 50 kg per le leghe in pani.

In una partita di ferroleghe è tollera-ta la presenza di pezzature «minute»minori di 20 mm in quantità non mag-giore del 15% della partita stessa.

Per il ferro-silicio 45-50% è ammes-sa la disgregazione spontanea.

GHISE GREGGE (IN PANI),ROTTAMI DI ACCIAIO E DI GHISA

Art. 41 - Offerte.

Valgono gli usi di cui all’Art. 1.

Art. 42 - Composizione chimica dellaghisa in pani.

La composizione chimica di una ghisain pani si intende indicata in via appros-simativa, salvo che non sia espressamen-te convenuta «con garanzia».

L’indicazione generica del contenutodi un elemento è sempre approssimati-va a meno che non sia precisato il mas-simo o il minimo, anche con espressio-ni o sigle aventi lo stesso significato.

Le qualità di ghisa greggia sono confor-mi alle prescrizioni delle norme UNI-EN.

Art. 43 - Tolleranze sui risultati delleanalisi della ghisa in pani.

Le tolleranze ammesse nel caso dianalisi sono le seguenti:- sul tenore di silicio ± 0,20 punti per-

centuali;- sul tenore di manganese:

1) ghisa ematite e da affinazione ±0,20 punti percentuali;

2) ghisa a basso manganese per sfe-roidale ± 0,02 punti percentuali;

- sul tenore di fosforo: ± 0,02 puntipercentuali;

- sul tenore di zolfo: ± 0,02 punti per-centuali;

In caso di contestazione viene effet-tuato il prelevamento di campioni incontraddittorio delle parti secondo lemodalità UNI. I campioni così preleva-ti devono essere sottoposti ad analisichimica arbitrale la cui spesa è a caricodella parte soccombente.

È ritenuta parte soccombente quellala cui affermazione si discosta mag-giormente dal risultato dell’analisiarbitrale.

Art. 44 - Contrattazione e requisiti dellamerce.

I contratti di rottami di acciaio e dighisa sono conclusi con riferimentoalla classificazione riportata nel listinosettimanale dei prezzi pubblicato dallaCamera di Commercio IndustriaArtigianato e Agricoltura di Milano.

In una partita di rottami di acciaio,contrattati secondo una determinata clas-sifica, non è ammessa la presenza di:- materiale smaltato o piombato;- rottame legato, eccessivamente ossi-

dato, impuro o comunque dannosoalla carica;

- rottame fornito in recipienti chiusi,in sacchi;

- ordigni bellici in genere, siano essicarichi o scarichi, e qualsiasi corpopossa presentare rischi di esplosioneo incendio;

- qualsiasi altro materiale estraneoall’acciaio.Il materiale contrattato come «pron-

to al forno» deve essere in pezzi delledimensioni massime di cm 150x50x50.

La classificazione dei rottami dighisa è la seguente:- rottami di ghisa meccanica: provengo-

no da demolizione di macchine in pez-zatura pronta al forno, costituiti in par-ticolare da pezzi di macchine utensili,da altre macchine (comprese quelleagricole) e motori in genere, etc.;

- rottami di ghisa comune: sono costi-tuiti in particolare da rottami di tubidi ghisa puliti, rottami di ghisa edili-zia, ceppi freno, colonne, radiatori,caldaie, piastre, etc.;

- rottami di ghisa bianca o bruciata:sono costituiti da tutti quei rottamiche alla frattura si presentano dighisa bianca o che hanno subito l’a-zione del fuoco;

- rottami di lingottiere: basi di lingot-tiere non bruciate;

- tornitura di ghisa: con la precisazio-ne che trattasi di tornitura fresca,pulita, non ossidata o leggermente ofortemente ossidata.

Una partita di rottami di ghisa con-trattati secondo la denominazione com-merciale «rottami di ghisa meccanica»non deve contenere ghisa bianca, bru-ciata, acciaiosa, malleabile, rottamesmaltato e ferro.

Se oggetto del contratto sono «rotta-mi di ghisa comune» la partita nondeve contenere rottami di ghisa bianca,bruciata, smaltata, malleabile e ferro.

I rottami di ghisa contrattati comemateriale «pronto al forno» devonoessere in pezzi del peso (massa) fino akg 50. È tuttavia ammessa la presenzadi materiale in pezzi del peso (massa)fino a 100 kg purché demolibile allamazza a mano.

Art. 45 - Prezzo della merce nazionale.

Il prezzo dei rottami di acciaio e dighisa nazionali si intende:- nei confronti dei produttori (indu-

strie metalmeccaniche etc.) francopartenza;

- nei confronti dei consumatori (fon-derie, acciaierie etc.) franco destino.Il prezzo delle ghise gregge in pani

si intende franco magazzino venditoresalvo le vendite da stabilimento pro-duttore; in quest’ultimo caso valgonogli usi di cui all’articolo 6 concernentila parità.

Sono a carico del destinatario glieventuali oneri di cui la merce vengaad essere gravata dopo posta sul mezzodi trasporto.

Nel caso di contratti conclusi a prez-zo variabile, il prezzo variabile si

applica a tutte le spedizioni o consegneeffettuate nel giorno in cui la variazio-ne si è verificata e in quelle successive.

Il prezzo convenuto franco destinocomprende tutte le spese sino allo sta-bilimento del compratore o alla stazio-ne destinataria.

Art. 46 - Prezzo della merce estera.

Per la merce proveniente dall’estero,via terra, resa franco confine, il prezzocomprende tutte le spese gravanti sullamerce fino al confine italiano.

Il prezzo franco confine, sia in valu-ta estera che in Euro, non comprende idazi di entrata in Italia e le spese doga-nali italiane, salvo che sia stata pattui-ta la clausola «dazio e spese doganalicomprese» od altra equivalente.

Art. 47 - Rischi di spedizione.

La merce viaggia sempre a rischiodel compratore, anche se venduta fran-co destino, a meno che la spedizioneavvenga per via ordinaria e con unmezzo di trasporto di proprietà o discelta del venditore.

La clausola «franco destino» pone acarico del venditore le spese di trasporto.

Il venditore non è obbligato ad assi-curare la merce; tuttavia deve prestarsia tutte quelle pratiche richieste dal casonell’interesse del compratore.

Le vendite o le spedizioni effettuatecon la bolla di cauzione, anche perquanto riguarda i vincoli doganali,sono fatte a rischio del compratore e laspesa della bolla è a suo carico.

Art. 48 - Vendite CIF.

Nelle vendite CIF il peso (massa) dariconoscersi è quello della dogana delporto di arrivo, salvo pattuizione con-traria.

Nelle vendite CIF per carichi parzia-li, a condizioni di «liners terms out», laconsegna si intende sottoparanco, cioèdisistivaggio a cura e spese della nave.

Nelle vendite CIF a carico completo,se non è specif icato a condizioni«liners terms out», lo scarico (disisti-vaggio compreso) è a completa curadel ricevitore ed è regolato dagli usi delporto di arrivo.

L’assicurazione ordinaria, nelle ven-dite CIF, copre il valore di fatturaaumentato del 10%. L’anticipo noloviene assicurato.

Il venditore non è tenuto a fornire altridocumenti all’infuori di quelli di usogenerale e cioè il contratto di noleggionel caso di carichi completi, il «giococompleto» di polizza di carico «clean onboard» con la dicitura «nolo pre-paga-to» emessa all’ordine e girata in biancose richiesta o il buono di consegna, lapolizza o il certificato di assicurazioneemessi all’ordine e girati in bianco serichiesto, con la dicitura «danni pagabi-li in Italia», il certificato di circolazioneper provenienza dai paesi della Comu-nità Europea e la fattura.

I documenti che il venditore è tenutoa fornire soltanto su richiesta specificadel compratore sono il certificato dellostabilimento produttore, il certificatodi analisi, il certificato di peso (massa)o quelli eventualmente prescritti dalladogana del porto di arrivo.

Art. 49 - Termine di consegna.

Il termine di consegna scade alle ore24 del giorno fissato, quale risulta daidocumenti di trasporto.

Art. 50 - Tolleranze di quantità. Clau-sola «circa».

La clausola «circa» esplicitamentecontenuta nei contratti dà diritto alvenditore di spedire il 10% in più o inmeno del quantitativo contrattato.

In mancanza della predetta clausola«circa», il venditore ha diritto di spedi-re il 5% in più o in meno del quantita-tivo contrattato se la spedizione avvie-ne via mare e in un unico carico.

Se il contratto si riferisce ad una par-tita di rottami non bene definita nelquantitativo, il venditore ha l’obbligodi consegnare e il compratore di ritira-re tutto il materiale proveniente dallapartita oggetto del contratto.

Art. 51 - Tolleranze (materiali eterogenei).

Nelle spedizioni alla rinfusa di rotta-mi, acciaio e ghisa, ogni vagone o auto-treno deve essere costituito da materia-le della stessa specie e categoria.

La presenza in un carico di materialidi classificazione inferiore è tolleratafino al 2% del peso (massa) del carico;qualora tale percentuale sia più elevata,viene tollerato fino al 10% del peso(massa) del carico, con diritto del com-pratore ad un abbuono corrispondenteal minor prezzo delle categorie inferio-ri riscontrate.

L’eventuale presenza di ossido nondarà luogo all’applicazione di cali openalità, qualora non superi l’1% delpeso totale del carico.

Art. 52 - Peso (massa) in partenza epeso (massa) in arrivo.

Per il materiale in arrivo via mare, ilpeso (massa) valevole è quello ricono-sciuto dalla dogana del porto di arrivo,salvo che non sia pattuito diversamen-te.

Per il materiale spedito per ferrovia,se il venditore non fa riconoscere, a suespese, il peso (massa) in partenza, ètenuto a riconoscere il peso (massa)riscontrato alla stazione di arrivo.

Se il trasporto è eseguito con altrimezzi, il peso (massa) valido è quelloriscontrato in partenza, oppure dalcompratore all’arrivo a condizione cheil minor peso, risultante da una pesasottoposta a verifica secondo le norme,sia controfirmato dal trasportatore.

Art. 53 - Spedizione a carico incompleto.

Se il venditore spedisce carichiincompleti in relazione alla capacitàdel mezzo, le maggiori spese di tra-sporto sono a suo carico.

Art. 54 - Reclami.

I reclami per non corrispondenza deimateriali a quelli pattuiti sono fattisolitamente per iscritto entro il terminemassimo di giorni otto dal ricevimentodella merce per le ghise in pani e, con-testualmente, al ricevimento dellamerce per i rottami.

Se il reclamo risulta fondato, il com-pratore ha diritto alla sollecita sostitu-zione, franca di ogni spesa, della mercericonosciuta non corrispondente, manon alla risoluzione del contratto o alrisarcimento dei danni.

Il compratore è tenuto a ritirare lamerce e a curarne il deposito anche seintende promuovere reclamo per noncorrispondenza del materiale a quellopattuito.

Art. 55 - Dazio e assistenza doganale.

Nelle vendite «schiavo dazio» sono acarico del compratore, oltre il dazio,anche le spese accessorie e quelle perl’assistenza doganale.

Art. 56 - Provvigione per mediazione.

Il mediatore ha diritto ad una provvigio-ne da parte del venditore da 0,50 all’1%.

Art. 57 - Radioattività nei carichi.

Qualora si rilevi la presenza diradioattività nei carichi di rottami e/ola presenza di contenitori o oggetticontrassegnati con i simboli dellaradioattività, il compratore ne dàimmediata comunicazione alla sede delvenditore ed al vettore.

Al venditore vengono concesse lefacoltà, sia di far intervenire un esper-to qualificato di sua fiducia per gliaccertamenti e le procedure del caso,sia di provvedere, a sua cura e spese edin conformità alle norme che regolanola materia, alla ricerca, rimozione edallo smaltimento del materiale conta-minato o delle sorgenti, o dei conteni-tori e oggetti contrassegnati dal simbo-lo della radioattività.

Qualora il venditore non provvedatempestivamente, il compratore prov-vederà direttamente addebitando alvenditore i costi sostenuti direttamentein relazione alle operazioni di smalti-mento dei rifiuti radioattivi.

Art. 58 - Penalità specifiche per la pre-senza di particolari materiali non ammessi.

La presenza di ordigni bellici ingenere, siano essi carichi o scarichi,nonché di qualsiasi corpo estraneo chepossa presentare rischi di esplosione oincendio va verificata esclusivamente aseguito di riscontri effettuati al mo-mento del collaudo.

L’individuazione esatta del numero edella natura degli oggetti, sostanze omateriali rinvenuti va documentata ed

accettata da parte del fornitore o di unapersona da lui immediatamente infor-mata dell’accaduto ed appositamentedelegata.

In ogni caso, è concesso al fornitore,o al suo delegato, un congruo lasso ditempo per recarsi sul luogo ove è avve-nuto il collaudo. L’applicazione dellepreviste penalità avviene previo con-traddittorio con il venditore, in sua pre-senza o in presenza della persona appo-sitamente delegata.

Per i trasporti a mezzo ferrovia, ilfornitore potrà delegare chiunqueritenga più opportuno. In caso di con-segna con automezzi, la persona even-tualmente delegata potrà anche essereil conducente del veicolo.

In ogni caso, resta salva la facoltà daparte del venditore di accettare l’appli-cazione delle penalità, oppure ritirare ilproprio carico.

Art. 59 - Responsabilità del fornitore.

Le responsabilità del fornitore e l’as-soggettamento alle eventuali penalitàcessano con il superamento del collau-do presso l’acquirente, fatti salvi i casiin cui risulti certa e incontrovertibile laprovenienza del materiale consegnatoche ha causato l’eventuale evento dan-noso.

Art. 60 - Conferimento di cassoni.

Il conferimento, da parte del com-pratore (locatore), di cassoni scarrabilipresso i propri fornitori di rottami fer-rosi e/o non ferrosi deve intendersieffettuato a titolo di locazione da remu-nerarsi mediante un corrispettivo.

Il pagamento del corrispettivo pat-tuito avviene solitamente in via antici-pata per semestri.

Il fornitore (conduttore) non utilizzail cassone in relazione a cessioni di rot-tami nei confronti di soggetti diversidal locatore del cassone stesso, né puòsublocarlo a terzi.

Solitamente il contratto ha durataannuale, e potrà essere tacitamente rin-novato di anno in anno.

Il conduttore restituisce il cassone instato di efficienza, salvo il normale dete-rioramento derivante dall’uso pattuito.

GETTI DI GHISA E TUBI DI GHISA

a) Getti di ghisa

Condizioni tecniche di fornituraLe condizioni tecniche generali di

fornitura e collaudo dei getti di ghisa edi acciaio colati in forme di sabbia oterra sono conformi alle prescrizionidelle corrispondenti norme UNI-EN.

Art. 61 - Ordine.

I getti trattati su catalogo si intendo-no «salvo venduto».

Le indicazioni contenute nei catalo-ghi-listini etc. hanno valore indicativoe non escludono modif icazioni diaggiornamento di modelli e di tipi.

Art. 62 - Modelli.

La rispondenza del modello al dise-gno deve essere controllata dal commit-tente a meno che per patto esplicito nonne abbia dato incarico alla fonderia.

I modelli e i campioni del committen-te devono essere conservati dalla fonde-ria senza obbligo di provvedere ad assi-curazione (per incendi, furti, etc.)

I modelli di proprietà del committentevengono restituiti nello stato di usura incui si trovano e la fonderia li conserva perun massimo di tre anni dall’ultimo ordine.

Trascorso tale periodo, se il commit-tente non ha richiesto la restituzione deimodelli, o se le parti non si sono accor-date per la proroga e per le modalità deldeposito, la fonderia può procedere allaloro distruzione, dopo averne datocomunicazione al committente con lette-ra raccomandata con ricevuta di ritorno,e senza che sia intervenuto un accordoentro tre mesi dalla data di spedizione.

La fonderia non può utilizzare imodelli del committente per forniture aterzi. La stessa non è responsabile dellaesecuzione di getti da terzi brevettati.

Art. 63 - Requisiti della merce.

Qualità - In assenza di indicazionisulla qualità del materiale i getti posso-no essere forniti in ghisa grigia senzaparticolari requisiti, o in comuneacciaio al carbonio.

I getti sono forniti sbavati, puliti esmaterozzati.

La smaterozzatura non è dovuta secomporta una lavorazione su macchinautensile.

I getti aventi particolari tipi di lavo-razione sono espressamente richiesti epattuiti nell’ordine con riferimento,ove esistano, alle norme UNI-EN.

Art. 64 - Imballaggi.

Gli imballaggi che si rendono neces-sari sono a carico del committente;sono fatturati al costo e non sonoaccettati di ritorno.

Art. 65 - Offerte e termini di consegna.

Salvo diversa indicazione l’offerta divendita della fonderia, completa diogni clausola e condizione, rimaneferma ed irrevocabile per trenta giornidalla data di spedizione.

I termini di consegna decorronodalla data dell’accettazione, da partedella fonderia, dell’ordine fermo edefinitivo del cliente, oppure dalladata, quando questa è posteriore, dellaconsegna alla fonderia dei modelli edelle attrezzature ausiliarie in condi-zioni di essere impiegati, nonché deidocumenti tecnici necessari per l’ese-cuzione dei getti.

Nel caso di lavorazione in serie i ter-mini di consegna decorrono dalla datadi accettazione dei getti-campione.

La consegna dei getti è effettuatapresso la fonderia - qualunque siano gliaccordi sul pagamento delle spese ditrasporto - direttamente al cliente o adun vettore da questi designato o, inmancanza di indicazioni, scelto dallafonderia, e in caso di impossibilità o inmancanza di istruzioni, con un sempli-ce avviso di messa a disposizione.

Art. 66 - Tolleranze sul peso (massa) esul numero dei getti.

I getti prodotti secondo lo stessodisegno e con lo stesso tipo di materia-li non devono scostarsi dal peso(massa) di un getto campione di:- ±2% per i getti formati a macchina;- ±5% per i getti a modello formati a

mano;- ±10% per i getti formati a scheletro,

raffetto o sagoma.

Il peso del getto ammissibile è quelloconseguente all’applicazione alle quotenominali delle tolleranze dimensionalidelle norme UNI, ISO applicabili.

Nel caso di getti di serie formati amacchina può essere considerato peso(massa) del getto campione quello cor-rispondente al peso (massa) medio delprimo 10% dei getti forniti.

Le predette condizioni di tolleranzasul peso (massa) dei getti non si appli-cano alla fornitura di un solo esemplare.

Per ordinativi sia a numero, sia apeso (massa) è ammessa una tolleranzasul quantitativo del ±5%.

Art. 67 - Responsabilità e garanzia.

Il committente assume la piena edesclusiva responsabilità della concezio-ne dei getti anche in funzione dell’im-piego e concorda con la fonderia tuttele modalità delle prove e dei collaudicui i getti sono sottoposti.

I getti vengono forniti senza difettisuperficiali esterni rilevabili a vista erispondenti al modello.

Per i getti di acciaio il committente, cheha la responsabilità della concezione delpezzo e ne conosce l’utilizzo, specifica illivello dei controlli richiesti sul getto.

Nel caso di getti scarti di fusione la fon-deria provvede alla sola sostituzione, nel piùbreve tempo possibile, dei getti difettosi.

Non sono addebitabili alla fonderiaspese di trasporto, di lavorazione mec-canica, per trattamenti termici, permontaggio e smontaggio.

La denuncia di vizi o difetti e la richie-sta di sostituzione deve essere fatta, sottopena di decadenza, entro trenta giornidalla consegna per i vizi palesi ed entro itermini di legge nel caso di vizi occulti.

Nel caso di forniture con consegna fra-zionata o ripetuta nel tempo, il commit-tente deve denunciare alla fonderia i difet-ti o i vizi in tempo utile per evitare il ripe-tersi dei difetti nelle consegne successive.

b) Tubi e raccordi di ghisa

I tubi ed i raccordi di ghisa grigia percondotte in pressione e quelli di ghisa agrafite sferoidale sono forniti concaratteristiche qualitative e dimensio-nali conformi alle prescrizioni delle

norme UNI-EN.I tubi ed i raccordi per condotte non

a pressione sono forniti senza alcunagaranzia di tenuta.

Art. 68 - Termini di consegna.

I termini di consegna decorrono dalgiorno dell’accettazione da parte dellafonderia dell’ordine del committente.

La consegna si intende effettuataall’atto della spedizione.

Art. 69 - Contrattazioni.

I tubi ed i raccordi di ghisa sonocontrattati secondo i tipi e le formeindicati dalle norme UNI-EN.

Nelle forniture di tubi e raccordi a flan-gia sono esclusi bulloni e guarnizioni.

Art. 70 - Prezzo.

Il prezzo dei tubi di ghisa, normalidiritti, può essere riferito al peso(massa) o alla lunghezza utile in metri.

Nella misurazione della lunghezzautile dei tubi di ghisa non viene tenutoconto della parte di bicchiere che sisovrappone all’estremità del pezzo chelo precede, in normali condizioni dimontaggio.

I tubi speciali sono sempre fatturati apeso (massa).

I raccordi sono fatturati a peso(massa) o a prezzo.

Art. 71 - Collaudi.

Il collaudo è eseguito secondo leprescrizioni delle norme UNI-EN.

Art. 72 - Tolleranze.

Le tolleranze ammesse sulle dimen-sioni, sulla forma e sul peso (massa)dei tubi e dei raccordi di ghisa sonoquelle previste dalle norme UNI-EN.

II) METALLI NON FERROSI ELORO LEGHE GREZZI, SEMILAVO-RATI-ROTTAMI E RESIDUI

USI COMUNI

Art. 73 - Offerte.

L’offerta scritta che non indica il ter-mine di validità si intende impegnativaper cinque giorni.

L’offerta verbale o a mezzo telefonoè impegnativa solo per la risposta chepervenga all’offerente entro le ore 18del successivo giorno lavorativo.

In caso di contestazione, sia la datadi arrivo dell’offerta che la data di par-tenza della risposta sono provate daltimbro postale o da documentazioneequivalente.

Se nell’offerta è indicata la clausola«salvo venduto», oppure «per quantoin tempo», l’offerente è liberato daogni impegno se la merce è stata ven-duta prima che gli sia pervenuta larisposta di accettazione.

Se nell’offerta è indicata la clausola«salvo variazione di prezzo» e nel frat-tempo interviene variazione dello stes-so, il venditore non è impegnato all’of-ferta originaria.

Le offerte fatte da agenti e rappresen-tanti di commercio si intendono sempre«salvo approvazione della Casa».

Art. 74 - Conferme d’ordini.

Ogni ordine solitamente viene con-fermato per iscritto dal venditore.

Qualora la conferma di un ordineverbale o scritto non sia conforme allaproposta e il venditore richiami inmodo adeguato l’attenzione del com-pratore sulle modificazioni proposte, lamancata contestazione da parte delcompratore, entro otto giorni dallaricezione della conferma, equivale adaccettazione.

È tuttavia obbligo del venditore dirichiamare in modo adeguato l’atten-zione del compratore sulle modifica-zioni proposte.

Art. 75 - Prezzo.

Il prezzo dei metalli non ferrosi èriferito al peso (massa) in chilogrammidel materiale, al netto di imballo.

Per i laminati e profilati che vengo-no oliati e/o protetti con carta il peso(massa) dell’olio e/o della carta deveessere portato in aggiunta al peso(massa) del materiale.

Art. 76 - Requisiti della merce.

Nelle contrattazioni di metalli nonferrosi e loro leghe, grezzi, semilavora-

ti, rottami e residui, per quanto riguar-da la qualità, i tipi e le dimensioni, si fariferimento alle norme UNI-EN.

Art. 77 - Imballaggi.

Gli imballaggi necessari per la natu-ra della merce e quelli speciali, comepure le spese vive per sistemazioni par-ticolari di materiali, fanno carico alcompratore.

Art. 78 - Termini di consegna.

I termini di consegna sono indicativia meno che non abbiano carattere diessenzialità.

Essi hanno inizio dalla data di rice-vimento dell’ordinazione.

Per i materiali per i quali sia statoconvenuto un collaudo, il termine diconsegna si intende riferito alla messaa disposizione dei materiali stessi,nella località convenuta, agli agenticollaudatori. Esso deve risultare dalladata della richiesta di collaudo.

Tutti i termini di consegna sonocomunque intesi sempre «salvo il casodi impedimenti dovuti a cause di forzamaggiore».

I termini di approntamento, di pre-sentazione al collaudo, di consegna edi spedizione, stabiliti in contratto,sono computati a giorni lavorativi edhanno valore solo indicativo quandonon sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che nonsiano tassativi non dà diritto alla risolu-zione totale o parziale del contratto qua-lora non superi di un terzo i termini pre-visti nella conferma d’ordine; in nessuncaso dà diritto a indennizzi o rimborsi.

Art. 79 - Luogo di consegna.

Il venditore consegna (effettua la«resa») alla persona, all’indirizzo e sulmezzo indicati nel contratto del com-pratore.

In mancanza di tali indicazioni o diuna di esse, il venditore spedisce imateriali pronti con il mezzo di tra-sporto più conveniente, in porto asse-gnato e all’indirizzo del compratore,dopo che siano trascorsi quindici gior-ni dalla notifica dell’approntamentodella merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditorenel caso in cui il compratore abbiachiesto di sospendere la spedizione inattesa di sue istruzioni in ordine alladestinazione della merce e queste nonsiano da lui date entro quindici giornidalla notifica dell’approntamento deimateriali per la consegna.

Art. 80 - Collaudi.

Le spese dei normali collaudi di fab-brica (preparazione delle provette, pre-stazione di macchine, attrezzi e mae-stranze necessari, etc.) sono a caricodel venditore.

Le spese per collaudi speciali sonoinvece a carico del compratore che liabbia richiesti.

Art. 81 - Tolleranze di qualità - clauso-la «circa».

Se nel contratto relativo a merceavente particolari caratteristiche è inse-rita la clausola «circa», questa autoriz-za il venditore a consegnare il 10% inpiù o meno del quantitativo pattuito.

In mancanza della clausola anzidettail venditore ha facoltà di consegnare il5% in più o in meno del quantitativocontrattato.

Art. 82 - Rischi di spedizione.

Nei contratti «franco partenza» lamerce viaggia a rischio del venditorefino al momento in cui viene conse-gnata al vettore o al compratore. Neicontratti «franco destino» le spese ditrasporto sono a carico del venditore ela merce viaggia a rischio e pericolodel compratore a meno che la spedizio-ne avvenga per via ordinaria e conmezzo di trasporto di proprietà o discelta del venditore.

Art. 83 - Pagamento.

In difetto di altre indicazioni il paga-mento si intende per rimessa diretta alricevimento della fattura spiccata permateriale pronto o per materiale conse-gnato.

Se è stato convenuto uno sconto perpagamento entro un termine stabilito,in caso di pagamento ritardato lo scon-to decade di diritto.

Art. 84 - Reclami.

I reclami per vizi di qualità dei mate-riali devono essere fatti per iscritto neitermini di legge.

I reclami per differenze di peso(massa) e del numero dei colli devonoessere fatti all’atto del ricevimento deimateriali facendo rilevare le suddettedifferenze dal vettore che esegue laconsegna.

Di ogni contestazione il compratoredeve dare avviso al venditore entroquarantotto ore tenendo il materiale adisposizione.

Il venditore è tenuto ad eseguire laverifica entro dieci giorni lavorativi dalricevimento del reclamo.

Art. 85 - Mediazione (provvigioni).

In assenza di accordo, al mediatore ècorrisposta una provvigione dell’1%dalla parte che ne ha richiesto l’opera.

Art. 86 - Prezzi.

Nei contratti di metalli non ferrosi eleghe, semilavorati, le espressioni«prezzo finito», «prezzo effettivo»,«prezzo in monte» producono identitàdi effetti ed indicano il prezzo globaleche tiene conto complessivamente ditutte le caratteristiche del prodottononché delle maggiorazioni e deglisconti applicati al «prezzo base».

ROTTAMI RESIDUI

Art. 87 - Consegna («resa») e peso deimateriali.

Quando il materiale è consegnato almagazzino del compratore il carico edil trasporto del materiale sono effettua-ti a spese del venditore. Lo scarico èeseguito a spese del compratore. Ilpeso (massa) valido è quello accettatonel magazzino del compratore.

Quando il materiale è ritirato almagazzino del venditore il carico è ese-guito a spese del venditore. Il trasportoe lo scarico sono a spese del comprato-re. Il peso (massa) valido è quelloaccertato nel magazzino del venditore.

Art. 88 - Tolleranze.Anche quando la clausola «circa»

non è espressamente indicata nel con-tratto è ammessa sul totale della forni-tura una tolleranza quantitativa del 5%in più o in meno.

Art. 89 - Reclami.Se il materiale inviato non ha le qua-

lità convenute il compratore ne dàavviso al venditore entro i termini dilegge e tiene il materiale a disposizio-ne del venditore per l’eventuale conte-stazione sulla fondatezza del reclamo.

Il venditore provvede alla relativa veri-fica entro otto giorni dal ricevimento delreclamo. Trascorso tale termine il com-pratore ha facoltà di disporre del mate-riale e di provvedere alle relative opera-zioni di cernita e di valutazione addebi-tando al venditore le spese sostenute.

GETTI DI FONDERIA IN METALLINON FERROSI

Art. 90 - Modelli, conchiglie e stampi,attrezzature.

La rispondenza del modello al dise-gno deve essere controllata dal commit-tente, a meno che per patto esplicito nonne abbia dato incarico alla fonderia.

I modelli, le conchiglie, gli stampi ele attrezzature costruiti dalla fonderiaper conto del committente rimangono diproprietà della stessa.

Le conchiglie, gli stampi, i modelli,le attrezzature e gli accessori forniti dalcommittente sono conservati dalla fon-deria per un periodo massimo di treanni dalla data dell’ultima fornitura,senza obbligo di provvedere alla loroassicurazione, e vengono restituiti nellostato di usura in cui si trovano.

Trascorso tale periodo, se il commit-tente non ha richiesto la restituzione deimodelli, delle conchiglie, degli stampi edelle attrezzature, o se le parti non sisono accordate per la proroga e per lemodalità del deposito, la fonderia puòprocedere alla loro distruzione, dopoaverne dato comunicazione al commit-tente con lettera raccomandata con rice-vuta di ritorno, e senza che sia interve-nuto un accordo entro tre mesi dalladata di spedizione della raccomandata.

Il pagamento delle conchiglie, deglistampi, modelli, attrezzature e degli

accessori viene effettuato dal commit-tente per una parte in via anticipata econ il saldo previsto alla presentazionedei getti campioni.

La fonderia non può utilizzare imodelli, le conchiglie e le attrezzaturedel committente, o per lo stesso apposi-tamente costruite, per forniture a terzi.

La fonderia non è responsabile dellaesecuzione di getti da terzi brevettati.

Art. 91 - Imballaggi.Gli imballaggi che si rendono neces-

sari sono a carico del committente esono fatturati al costo.

In caso di utilizzo, per l’imballaggio,di contenitori di proprietà del commit-tente, gli stessi sono forniti «francofonderia», con congruo anticipo sultermine di consegna.

Art. 92 - Termini di consegna.I termini di consegna sono indicati-

vi, a meno che non abbiano carattere diessenzialità.

I termini di consegna decorrono dalladata dell’accettazione, da parte dellafonderia, dell’ordine fermo e definitivodel cliente oppure dalla data, quandoquesta è posteriore, della consegna allafonderia dei modelli, stampi, conchigliee attrezzature in condizione di essereimpiegati, nonché dei documenti tecni-ci necessari per l’esecuzione dei getti.

Art. 93 - Peso.Il peso (massa) da prendere per base

per la produzione di serie a tutti glieffetti è quello medio di 10 getti dellacampionatura accettata dal committente.

Le variazioni di peso (massa) in piùo in meno del peso (massa) sopra dettooltre il 2% determinano una corrispon-dente variazione di prezzo (materiaprima più calo).

Art. 94 - Tolleranza (finitura).Se è stata convenuta la finitura ido-

nea per verniciatura a spessore, nellefusioni sono tollerate striature e difettisuperficiali.

Se è stata convenuta la finitura accu-rata per verniciatura lucida con fondo odi spessore, nelle fusioni sono tolleratileggeri segni, ad esempio, quelli lascia-ti da un nastro abrasivo di grana 60.

Se è stata convenuta la finitura accu-rata o liscia per fusioni adatte ad una ver-niciatura di particolare esigenza e chedevono subire la lucidatura di finitura otrattamenti galvanici, sono tollerati leg-geri segni quali ad esempio quelli lascia-ti da un nastro abrasivo di grana 80.

Se è convenuta la finitura moltoaccurata, per getti di esigenze speciali,sono tollerati leggeri segni quali adesempio quelli prodotti da un nastroabrasivo di grana 100.

Art. 95 - Tolleranze (sbavature).I getti devono essere forniti nelle

normali condizioni di colata, con tolle-ranze di sbavature conformi alle indi-cazioni delle norme UNI-EN.

Nei getti sono tollerate tracce di tru-cioli e di lubrificanti di fonderia.

Art. 96 - Tolleranze di sformatura e didimensione.

Nel caso di getti con formatura insabbia e di colati in conchiglia o pres-socolati, le tolleranze ammesse sonoquelle definite dalle norme UNI-EN.

Art. 97 - Cali di fusione.Agli effetti della valutazione dei cali

di fusione devono essere considerate leseguenti rese massime delle legheimpiegate:- leghe di alluminio - silicio,

alluminio - silicio - rame . . . . .95%- leghe di alluminio - magnesio . .90%- leghe di zinco . . . . . . . . . . . . .90%- leghe di magnesio . . . . . . . . . .80%- leghe di rame (ottone - bronzo) . .93%

Art. 98 - Inserti metallici.Gli inserti metallici forniti dal commit-

tente devono essere in numero superioredi almeno il 5% dei getti da realizzare.

Art. 99 - Soffiature.Nei getti di fonderia sono tollerate pic-

cole soffiature, porosità, altri difetti chenon pregiudicano l’utilizzazione del pezzo.

Art. 100 - Responsabilità e garanzia.Il committente assume la responsabi-

lità della concezione dei getti anche infunzione dell’impiego e concorda con

la fonderia le modalità delle prove e deicollaudi cui i getti saranno sottoposti.

Nel caso di getti scarti di fusione, lafonderia provvede alla sola sostituzione,nel più breve tempo possibile, dei gettidifettosi, o all’accredito al committentedel controvalore dei getti difettosi.

Non sono addebitabili alla fonderiaspese di trasporto, di lavorazione mec-canica, per trattamenti termici, permontaggio e smontaggio.

La denuncia di vizi o difetti e larichiesta di sostituzione viene fattaentro trenta giorni dalla consegna per ivizi palesi ed entro i termini di leggenel caso di vizi occulti.

TABELLA DEI CALI DI MOVIMEN-TAZIONE E DI LAVORAZIONE DEIPRODOTTI METALSIDERURGICI

Prodotti siderurgici- ossitaglio lamiere ........................2%- taglio a misura dei prodotti in

barre, piatti e tubi al seghetto ......1,5%- alla cesoia ...................................1%- foratura delle travi ......................1%- sabbiatura delle travi

con graniglia metallica.............1,5%- spianatura, taglio e slittaggio

dei nastri larghi (coils) ................2%

Rottami di acciaio e di ghisa- lavorazione del rottame

pesante (taglio alla fiamma) .......5%- cesoiatura del rottame

e di carcasse auto ........................5%- lavorazione del rottame

leggero (pressatura)..................0,7%- lavorazione della tornitura

(a seconda della presenzao meno di oli o altresostanze non ferrose) ..........2,5%/3,5%

- frantumazione carcasse auto .....25%- martinatura rottami di ghisa .....1,5%- calo di movimentazione

per i rottami in genere.................1%

Rottami di metalli non ferrosi- calo di movimentazione

rame e sue leghe .........................2%- piombo........................................2%- alluminio.....................................2%- zinco ...........................................2%- cesoiatura ....................................2%- pressatura ....................................1%

TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI

Sommario

USI PARTICOLARI

Definizione .................................................................................................... Art. 1Ordinazione ..................................................................................................... » 2Conferma di ordinazione ................................................................................. » 3Disposizioni sulle lavorazioni .......................................................................... » 4Corrispettivo - Determinazione........................................................................ » 5Stato del materiale-prodotto............................................................................. » 6Controlli .......................................................................................................... » 7Calo e scarto di lavorazione............................................................................. » 8Condizioni di pagamento ................................................................................. » 9Responsabilità.................................................................................................. » 10Trasporto del materiale-prodotto...................................................................... » 11Spese di magazzinaggio................................................................................... » 12Imballaggio...................................................................................................... » 13Reclami............................................................................................................ » 14

ITER DELL’ACCERTAMENTO

Primo accertamento:a) esame del Comitato tecnico: 1974-1982.b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 17 febbraio 1983.c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 203 del 12 aprile 1983.Ultima revisione:a) esame del Comitato tecnico: febbraio 2002.b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 settembre 2003.c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 feb-braio 2004.

USI PARTICOLARI

Art. 1 - Definizione.

Per «trattamenti termici» si intendo-no tutti i cicli termici previsti dallenorme UNI.

Art. 2 - Ordinazione.

L’ordinazione, solitamente formulataper iscritto, riporta tutti i dati necessa-ri per effettuare il trattamento termicorichiesto nonché le modalità di paga-mento e di consegna.

Art. 3 - Conferma di ordinazione.

L’ordinazione viene solitamente con-fermata per iscritto dall’appaltatoreentro otto giorni dal ricevimento dellastessa.

Art. 4 - Disposizioni sulle lavorazioni.I materiali-prodotti consegnati all’ap-

paltatore vengono accompagnati da unabolla di consegna che contiene i se-guenti dati:

a) peso (massa) in kg, numero deipezzi e/o dei colli, se il materiale-pro-dotto è già legato, ed il numero deglieventuali contenitori impiegati per iltrasporto;

b) descrizione e denominazione deiparticolari (allegando eventualmente ildisegno);

c) tipo o analisi chimica del materia-le-prodotto con riferimento alle relativespecificazioni o norme (per es. UNI);

d) nome dell’azienda produttrice delmateriale-prodotto;

e) trattamento e/o cicli termici con leeventuali strutture desiderate secondole norme UNI;

f) intervallo di resistenza e di durezzae relativo metodo di prova (Rockwell,Vikers, Brinell, etc.);

g) profondità di indurimento super-ficiale;

h) indicazione delle zone da trattaresuperficialmente.

Nel caso di trattamenti termochimicisono altresì indicati:

i) profondità di diffusione della car-bocementazione o degli altri trattamentitermochimici secondo norme UNI (peres.: cm 7, corrispondente ad uno spesso-

re efficace dello strato carbocementatodi oltre 0,6 mm e fino a 0,8 mm);

l) eventuali superfici che devonoessere protette dal trattamento;

m) qualora successivamente al trat-tamento di diffusione il materiale-pro-dotto debba subire asportazioni disovrammetallo, viene indicata l’ubica-zione e l’entità dello spessore da aspor-tare.

L’indicazione sul disegno si riferisceallo spessore efficace di diffusione o diindurimento a pezzo ultimato di lavora-zione meccanica.

L’indicazione sulla bolla o sull’ordi-nazione, senza alcun riferimento aglieventuali sovrammetalli, si riferisceinvece alle dimensioni ed allo stato delmateriale-prodotto come ricevuto, eso-nerando l’appaltatore dal controllo delsovrammetallo.

Art. 5 - Corrispettivo - Determinazione.

I corrispettivi indicati nell’ordina-zione e/o nella conferma di ordinazio-ne sono solitamente formulati: a peso(massa), a consuntivo, per cadaunopezzo, per locazione di impianto, percm2 di superficie trattata.

I pesi (massa) e le misure valide perla determinazione dei corrispettivisono quelli riscontrati dall’appaltatore,in contraddittorio con il committente,al ricevimento del materiale-prodottopresso il suo stabilimento.

Art. 6 - Stato del materiale-prodotto.

Il materiale-prodotto inviato per iltrattamento termico deve essere dellaqualità prevista, contrassegnato ed incondizioni adatte a sopportare i tratta-menti termici richiesti.

Art. 7 - Controlli.

La rispondenza delle lavorazioni alledisposizioni impartite viene solitamen-te verificata dall’appaltatore, in con-traddittorio con il committente, salvoaccordi diversi.

Art. 8 - Calo e scarto di lavorazione.

All’appaltatore è riconosciuto sulcorrispettivo un calo di peso (massa)non superiore al 3% in conseguenza

della lavorazione e delle operazioniconnesse.

È altresì riconosciuto all’appaltatorestesso uno scarto per difetti di lavora-zione del 3%, scarto da calcolarsi sulfatturato annuale o su quello del minorperiodo contrattuale.

Art. 9 - Condizioni di pagamento.

Il pagamento viene effettuato alnetto di ogni spesa e sconto nei terminiprevisti.

Se il pagamento è convenuto percontanti viene riconosciuto uno scontodall’1,50% al 3%.

Art. 10 - Responsabilità.

L’appaltatore non risponde delleconseguenze dovute ad errori ed omis-sioni dei dati prescritti, fermo restandol’obbligo del committente di pagarel’importo corrispondente alle lavora-zioni effettuate.

L’appaltatore è tenuto a conservareper sei mesi dalla esecuzione del tratta-mento termico i relativi diagrammitempo-temperatura.

Nessuna responsabilità può derivareall’appaltatore per difetti di precedentilavorazioni non sue del materiale-pro-dotto consegnatogli.

Qualora l’appaltatore danneggi ilmateriale-prodotto, oltre a perdere ilcorrispettivo del trattamento termicoeseguito, deve risarcire il costo delmateriale-prodotto astraendo dal valoreaggiunto per effetto delle precedentilavorazioni già eseguite.

Tuttavia le parti possono convenireche l’appaltatore risponda per l’inte-grale valore complessivo, previamentedichiarato, del materiale-prodotto dasottoporre a trattamento termico.

Il committente assume ogni respon-sabilità qualora prescriva cicli termiciparticolari non previsti dalle normeUNI.

Art. 11 - Trasporto del materiale-prodotto.

La merce viaggia a rischio e perico-lo del committente anche se spedita inporto franco e purché non viaggi sumezzi di trasporto dell’appaltatore.

Le spese di trasporto sono a caricodel committente anche se la presa econsegna dei materiali-prodotti sonoeffettuate con mezzi dell’appaltatore.

Le consegne avvengono nello stabi-limento dell’appaltatore.

Art. 12 - Spese di magazzinaggio.

Le spese di facchinaggio, di trasportointerno e di custodia del materiale-pro-dotto sono a carico del committente:

a) nel caso in cui il committentestesso ritiri il materiale-prodotto senzaaver fatto effettuare il trattamento ter-mico;

b) nel caso in cui il materiale-pro-dotto rimanga presso l’appaltatore piùdi un mese prima della ricezione delledisposizioni sulle lavorazioni e/o più diun mese dopo l’avvenuta comunicazio-ne che la lavorazione è stata effettuata.

Art. 13 - Imballaggio.

Il committente è tenuto ad inviare ilmateriale-prodotto da trattare conve-nientemente imballato ed in modo cheesso non subisca danni durante il tra-sporto.

L’appaltatore è tenuto solitamente adusare il medesimo imballaggio per larestituzione della merce.

Qualora si rendesse necessario unnuovo imballaggio, questo dovrà avere lemedesime caratteristiche dell’originario.

Il costo del nuovo imballaggio è fat-turato a parte.

Art. 14 - Reclami.

I reclami solitamente sono effettuatiper iscritto e comunque prima che ilmateriale-prodotto venga sottoposto adaltre lavorazioni o ceduto a terzi.