A cura dott. Maria Rosaria Tosiani FINANZIARIA 2005 Esaminiamo brevemente le novità sullIRPEF...

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a cura dott. Maria Rosari a Tosiani FINANZIARIA 2005 • Esaminiamo brevemente le novità sull’IRPEF introdotte dalla LEGGE FINANZIARIA 2005 (L. 30.12.2004 n. 311 pubblicata sul supplemento ordinario n. 192 G.U. 306 del 31.12.2004)

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FINANZIARIA 2005

• Esaminiamo brevemente le novità sull’IRPEF introdotte dalla LEGGE FINANZIARIA 2005 (L. 30.12.2004 n. 311 pubblicata sul supplemento ordinario n. 192 G.U. 306 del 31.12.2004)

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L’IRPEF

• L’art. 3 L. 80/2003 prevede che entro due anni dalla sua entrata in vigore (e quindi entro il prossimo 3 Maggio) il governo possa istituire una nuova imposta chiamata IRE (Imposta sul reddito) tuttavia nessun articolo della finanziaria 2005 varia il nome dell’IRPEF e la C.M. 2/E/2005 continua a chiamarla IRPEF.

• L’Irpef si configura come un tipico tributo personale, diretto a colpire la capacità contributiva globale del soggetto

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Capacità contributiva• L’art. 53 della Costituzione prevede che “il sistema tributario

è informato a criteri di progressività” però non prevede il tipo, il grado e la misura della progressività da adottare, affida quindi al legislatore ordinario il compito di determinare la struttura e l’andamento della progressività del sistema.

• Per ciò che concerne l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) il legislatore ordinario ha preferito il sistema della progressività per scaglioni, nel senso che il reddito è scomposto in tante parti quanti sono gli scaglioni compresi nel suo ammontare e su ciascuna parte è applicata l’aliquota, via via crescente, fissata per il corrispondente scaglione.

• Annualmente con legge finanziaria sono stabiliti o modificati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote d’imposta da applicare.

• La capacità contributiva del soggetto non va valutata astrattamente, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze che si sono verificate nel periodo d’imposta.

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Deduzione e detrazione - concetto

• Sempre per tener conto di quanto stabilito dall’art.53 della Costituzione, il legislatore italiano ha previsto un sistema di detrazioni e/o deduzioni oggettive e/o soggettive del reddito imponibile dei soggetti passivi d’imposta.

• DETRAZIONI D’IMPOSTA - Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolata l’imposta lorda dovuta, si sottraggono da questa per arrivare all’imposta netta effettivamente da pagare.

• Le detrazioni possono essere soggettive (carichi famiglia ecc.) e oggettive (detrazioni per lavoro dipendente)

• DEDUZIONI D’IMPOSTA - Le deduzioni sono le somme che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare l’imponibile su cui calcolare la tassazione.

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La no tax area • La no-tax area è uno sconto per ridurre la base imponibile. La No-tax area

(nuovo art. 10 bis del Tuir).• L’obiettivo di creare una franchigia di imponibilità fino a 7.500 Euro, è

raggiunta attraverso meccanismi automatici di deduzioni dall’imponibile e di detrazioni dal reddito, applicabili a diverse situazioni oggettive e soggettive.

• E’ innanzi tutto riconosciuto a tutti i contribuenti una deduzione dal reddito complessivo aumentato del credito d’imposta per dividendi e al netto degli oneri deducibili di 3.000 Euro.

• Categorie, quali dipendenti e pensionati (art. 46 e 47 Tuir), hanno un’ulteriore deduzione dal reddito complessivo (con aumenti e diminuzioni indicati) rispettivamente fino a 4.500 Euro e fino a 4.000 Euro, non cumulabili né fra loro né con quelle previste per il reddito di lavoro autonomo e di impresa; i titolari di reddito di impresa minore (art. 79 Tuir) e di lavoro autonomo (art. 49, 1° comma, Tuir) hanno un’ulteriore deduzione dal reddito fino a 1.500 Euro non cumulabile con le precedenti.

• In pratica la No-tax area, sotto forma di deduzioni, sarebbe pari a 7.500 Euro per i dipendenti, a 7.000 Euro per i pensionati ed a 4.500 Euro per lavoratori autonomi e i titolari di reddito di impresa minore; la sua logica comporta che chi ha un reddito non superiore a tali limiti non paga imposte.

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Determinazione della misura della “no tax area”

(art. 2, comma 1, lett. a e b l.f. 2003) • Viceversa, per chi ha redditi superiori a tali soglie, la

deduzione sarà ridotta in proporzione al seguente rapporto, come previsto all’art. 2, 1° comma, punto 5 l.f. 2003, al fine di assicurare la progressività dell’imposizione

26.000 € + deduzioni art. 11 Tuir + oneri deducibili art.10 Tuir

- reddito complessivo)R= __________________________________________

26.000 €

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rapporto

• Rapporto > 1 - Deduzione integrale

• Rapporto < 0 - Deduzione esclusa

• Rapporto>0<1 - Deduzione in base ai primi quattro decimali

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Nuove deduzioni per familiari (NO TAX FAMILY)

• Coniuge a carico € 3.200 • Per ciascun figlio a carico € 2.900. • Per ciascun figlio minore di 3 anni € 3.450• Per ciascun figlio a carico se manca l’altro genitore € 3.200• Per ciascun figlio portatore di handicap € 3.700• Per spese sostenute per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (badanti) € 1.820La deduzione per figli a carico spetta con riferimento a ciascun

figlio a prescindere dall’età e dalla circostanza che studi, purchè non abbia un reddito superiore a Euro 2.840,51

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Determinazione della misura della “family area”

(art. 1, comma 349, lett. B l. f. 2005) • Chi ha redditi superiori a tali soglie, la deduzione sarà

ridotta in proporzione al seguente rapporto, come previsto all’art. 1, 349 comma, al fine di assicurare la progressività dell’imposizione

78.000 € + deduzioni teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili art.10 Tuir

- reddito complessivo)R= __________________________________________

78.000 €

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rapporto

• Rapporto > 1 - Deduzione integrale

• Rapporto < 0 - Deduzione esclusa

• Rapporto>0<1 - Deduzione in base ai primi quattro decimali

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Esempio di calcolo• Reddito complessivo € 20.000• Oneri deducibili € 0,00• Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente)• N. 2 figli a carico di cui uno di età inf. A 3 anni al 50%

(2.900:2)+(3.450:2) = 3.175• Calcolo della no tax area• € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 20.000• ____________________________________ = 0,519231 • 26.000 €• Misura della deduzione = € 3.894,00 (51,92% di € 7.500)• Calcolo della family area• € 78.000 + € 3.175 – € 20.000• ______________________________ = 0,784295 • 78.000 €• Misura della deduzione = € 2.489,84 (78,42% di € 3.175)• Reddito imponibile = € 20.000 – 3.894 – 2489,84 = 13.616,16

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Esempio di calcolo• Reddito complessivo € 15.000• Oneri deducibili € 0,00• Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente)• Moglie e n. 1 figlio a carico di età inf. A 3 anni (3.200)+(3.450) =

6.650• Calcolo della no tax area• € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 15.000• ____________________________________ = 0,711538 • 26.000 €• Misura della deduzione = € 5.336,25 (71,15% di € 7.500)• Calcolo della family area• € 78.000 + € 6.650 – € 15.000• ______________________________ = 0,892948 • 78.000 €• Misura della deduzione = € 5.937,78 (89,29% di € 6.650)• Reddito imponibile = € 15.000 – 5.336,25 – 5.937,78 =

3.725,97

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Esempio di calcolo• Reddito complessivo € 27.000• Oneri deducibili € 0,00• Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente)• N. 1 figli a carico al 50% (2.900:2) = 1.450• Calcolo della no tax area• € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 27.000• ____________________________________ = 0,25 • 26.000 €• Misura della deduzione = € 1.875,00 (25,00% di € 7.500)• Calcolo della family area• € 78.000 + € 1.450 – € 27.000• ______________________________ = 0,6724358 • 78.000 €• Misura della deduzione = € 974,98 (67,24% di € 1.450)• Reddito imponibile = € 27.000 – 1.875 – 974,98 = 24.150,02

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Calcolo dell’imposta

• Determinata la base imponibile come sopra si procede al calcolo dell’imposta lorda con le nuove aliquote

• Reddito Aliquota• Fino a 26.000 23%• oltre 26.000 fino a 33.500 33%• oltre 33.500 39%• Oltre 100.000 39+4 =43%

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Misura delle deduzioni

• La deduzione per carichi di famiglia (a differenza delle detrazioni d’imposta soggettive) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste

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Detrazioni d’imposta

• IL comma 349 l.f. lettera d) ha abbrogato l’art. 14 del TUIR che prevedeva specifiche detrazioni dall’imposta lorda, secondo stabilite fasce di reddito complessivo, qualora nel reddito confluissero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

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Clausola di salvaguardia•Il comma 352 L.F. inserisce una clausola di

salvaguardia a favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un

peggioramento del loro trattamento fiscale.

•A tal fine viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni

del TUIR in vigore al 31 Dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 Dicembre 2004 se più

favorevoli.

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Adempimenti del sostituto d’imposta• Il comma 353 L.F. modifica altresì gli art. 23 e 29 del DPR

600 del 1973, concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e altri redditi corrisposti dallo stato.

• Le modifiche sono finalizzate innanzitutto a coordinare la disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte con la normativa in materia di oneri di famiglia introdotte dalla legge finanziaria.

• In sostanza il sostituto d’imposta dovrà calcolare le ritenute mensili, effettuare i conguagli di fine anno con le nuove modalità di calcolo ovvero applicare la clausola di salvaguardia se più favorevole.

• Non è previsto alcun slittamento di applicazione per primi mesi dell’anno.

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Calcolo della ritenuta

Il sostituto d’imposta deve effettuare la ritenuta:• Sulla parte imponibile delle somme e dei valori di

cui all’art. 51 del TUIR, senza includere le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati,

• Corrisposti in ciascun periodo di paga• Con le aliquote IRPEF ragguagliando al periodo di

paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni previste dagli art. 11 e 12 commi 1 e 2 del TUIR rapportate al periodo di paga.

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Ritenute sulle mensilità aggiuntive

In sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive e su altri compensi il sostituto

• Non deve applicare la deduzione: • Per assicurare la progressività dell’imposizione• Per oneri di famiglia;• Deve invece tener conto delle mensilità aggiuntive

ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le deduzioni.

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Esempio di calcolo• Reddito mensile € 1.500• Reddito annuale (1.500x13) € 19.500• Oneri deducibili € 0,00• Deduzione “teorica” € 7.500 (lavoro dipendente)• N. 1 figli a carico al 100% = 2.900• Calcolo della no tax area• € 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 19.500• ____________________________________ = 0,5484615 • 26.000 €• Misura della deduzione = € 4.113,00 (54,84% di € 7.500)• Ragguaglio della deduzione art. 11 = 4.113/12 = 342,75• Calcolo della family area• € 78.000 + € 2.900 – € 19.500• ______________________________ = 0,787179 • 78.000 €• Misura della deduzione = € 2.282,59 (78,71% di € 2.900)• Ragguaglio della deduzione art. 12 = 2.282,59/12 = 190,22• Reddito imponibile mensile = € 1.500 – 342,75 – 190,22 = 967,03• Ritenuta mensile = 967,03 x 23% = 222,42• Ritenuta sulla XIII mensilità = 1.500 x 23% = 345

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Adempimenti fiscali

• CERTIFICAZIONE UNICA CUD

• MOD. 770

• MODELLO UNICO – DICHIARAZIONE IRAP

• MODELLO GLA

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CERTIFICAZIONE UNICA CUD

QUADRO NORMATIVO• L'art. 7-bis, comma 1, DPR 600/1973 prevede, per i sostituti d'imposta

che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, l'obbligo di rilasciare un'apposita certificazione attestante l'ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i contributi previdenziali ed assistenziali.

• L'art. 18, D.P.R. 7.12.2001, N. 435 ha modificato l'art. 7-bis, comma 2 del DPR 600/1973, prevedendo che, a partire dal 2002, il sostituto d'imposta consegni all'interessato la certificazione CUD entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui il sostituto ha erogato le somme ed i valori. Per il Cud 2004 è stata stabilita la data del 15 Marzo 2004

• La certificazione CUD dovrà essere rilasciata dai sostituti d'imposta che, nel periodo d'imposta precedente, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte per attestare l'ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni effettuate ed i dati previdenziali come previsto dall'art. 7-bis del DPR 600/1973.

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Schema di certificazione CUD

• Deve essere conforme al modello approvato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze

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Parti del modello CUD

• Dati generali - La parte A del CUD, in cui, come di consueto, vanno indicati i dati relativi al percettore delle somme, il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, compreso il domicilio fiscale

• Dati fiscali - Nella parte B del CUD, relativa ai dati fiscali, vanno certificati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, gli emolumenti assoggettati a tassazione separata e le prestazioni pensionistiche.

• Dati previdenziali e assistenziali - Nella parte C del CUD, in cui vanno indicati i dati previdenziali ed assistenziali ai fini INPS, INPDAP

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MODELLO CUD 2005

• E’ in Gazzetta Ufficiale il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2005” presente anche sul sito Agenzia Entrate.

• Come negli anni precedenti, il Cud deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro il 15 marzo oppure, se il rapporto è cessato durante l’anno, entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore.

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Novità 2005• Fiscalmente parlando, nel Cud non sono presenti importanti

modifiche, tranne che quelle relative alla indicazione della numerazione degli articoli del Testo unico, cui si riferiscono i vari punti del modello.

• Dal punto di vista previdenziale, invece, il punto 55 della parte C è destinato all’indicazione dei dati relativi al bonus concesso ai lavoratori che chiedono di restare al lavoro, nonostante possano andare in pensione, rinunciando all’accredito contributivo (legge n. 243/2004) e non riguardano il personale scolastico

• Tra i redditi da inserire nel punto 1 della Parte 8 -DATI FISCALI dello schema, sono ricompresi da quest’anno:

• • i compensi derivanti da lavoro a progetto (art. 61, D.Lgs. 276/2003)

• • i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori in possesso dei requisiti previsti dal Di... 269/2003 nella misura del 10 per cento degli emolumenti complessivamente corrisposti nel periodo d’imposta. ( Agenzia Entrate - 15 novembre 2004, G. U. 29 novembre 2004, n. 280)

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MODELLO 770• Ai sensi dell’art. 9 del DPR 600/1973, tutte le

ritenute effettuate a qualsiasi titolo devono essere dichiarate (modello 770) al fine di consentire il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della regolarità dell’operato del sostituto e l’identificazione dei percettori dei valori o dei redditi assoggettati a ritenuta.

• Tale dichiarazione ha permesso all’amministrazione finanziaria di semplificare e garantire la riscossione e di favorire l’acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini di allegare alle dichiarazioni dei redditi le certificazioni suddette.

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Normativa di riferimento

• L’art. 4 del DPR 322/98, stabilisce al primo comma, che la dichiarazione dei sostituti d’imposta redatta ai fini tributari, debba in maniera concomitante, assolvere anche le necessità informative in materia previdenziale e assicurativa, precisando al secondo comma le seguenti finalità:

• l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte;

• la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi corrisposti sotto qualsiasi forma;

• la determinazione delle ritenute, dei contributi e dei premi;• l’effettuazione dei controlli, eccetto quelli che l’Agenzia delle Entrate,

l’INPS e l’INAIL sono in grado di acquisire direttamente (comma secondo, dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, come sostituito dall’art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dal 2 gennaio 2002).

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Composizione della dichiarazione

• A partire dalla dichiarazione relativa al periodo 2001 l’amministrazione finanziaria ha suddiviso la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’e.f. 2002, in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni:

• Il Mod. 770/2002 Semplificato• Il Mod. 770/2002 Ordinario

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Composizione dichiarazione

Il Mod. 770/2002 Semplificato che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare per via telematica i dati fiscali relativi alle somme o valori corrisposti soggetti alla ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni nonché dai prospetti ST e SX;

Il Mod. 770/2002 Ordinario che deve essere utilizzato da altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e, devono presentare in via telematica la dichiarazione, volendo unitamente alla dichiarazione unificata ed a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.

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Modalità e termini di presentazione e di trasmissione telematica

• Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 322/1998, le dichiarazioni dei sostituti d’imposta devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. La dichiarazione mod. 770 semplificato deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

• Le amministrazioni dello stato sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta esclusivamente mediate il servizio Entratel.

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Composizione modello

Il Mod. 770/2003-Semplificato è formato dalle seguenti parti:

         frontespizio contenente i dati identificativi del dichiarante, l’informativa ai sensi della legge sulla privacy (L. 31 dicembre 1996, n. 675) e i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta, ai dati del rappresentante o d’altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla firma della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

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Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati

Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, da utilizzare per l’indicazione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l’assistenza fiscale, a loro volta così suddivise:

o        PARTE A Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore di somme;

o        PARTE B Dati fiscali; o        PARTE C Dati previdenziali, assistenziali ed

assicurativi; o        PARTE D Dati relativi all’assistenza fiscale

prestata.        

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Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo

• Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, da utilizzare per i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

   

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Prospetti di riepilogo

Prospetto ST, contenente alcuni dati relativi alle ritenute alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive;

Prospetto SX, in cui deve essere indicato il riepilogo delle compensazioni effettuate, ai sensi del DPR 445 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241 del 1997.

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Dichiarazione correttiva e integrativa

• Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 la correzione degli errori e l’integrazione delle omissioni nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, possono effettuarsi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione.

• Quest’ultima deve essere presentata entro il “termine per l’accertamento” di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973, ossia entro il 31 di dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

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Sanzioni

Gli articoli da 32 a 35 prevedono sanzioni diverse a seconda della violazione commessa. Le sanzioni sono modulate in sintonia con il D.Lgs. 471/97. Valgono al riguardo le nuove disposizioni di carattere generale (D.Lgs. 472/97), che prevedono possibilità di definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate.

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Violazione e ammontare della sanzione

Relative alla dichiarazione• Omessa presentazione della dichiarazione - 120% - 240%

dell’imposta omessa con un minimo di Euro 258,23. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da Euro 258,23 a Euro 1.032,91

• Dichiarazione di imponibile inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta - 1 o 2 volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta

• Dichiarazione redatta su stampato non conforme o con dati omessi o inesatti. - Mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti di cui è prescritta l’allegazione o la presentazione all’Ufficio - Sanzione da Euro 258,23 a Euro 2.065,83

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Violazione ed ammontare sanzione• Ritardato o omesso versamento dell’imposta - 30% dell’imposta non versata• nonché gli interessi di cui all’art.9 del DPR 602/73• La manovra finanziaria 2005, varata dal Governo il 29 settembre 2004,

ed approvata definitivamente con la legge finanziaria 311/2004 prevede, tra gli altri interventi in campo fiscale ed amministrativo l’introduzione di una nuova fattispecie illecita penale nel sistema delineato dal D.lgs.74/2000. In D.L.gs. 10 marzo 2000 n. 74, dopo I’articolo 10 è inserito l’art.10-bis., che sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni il mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. Pertanto viene reintrodotta nel sistema penale tributario la punibilità della condotta del sostituto d’imposta che omette di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate al sostituito, recuperando in sostanza la figura criminosa contemplata dal previgente art.2, comma 3 L. 7 agosto 1982 n.516.

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Ravvedimento

Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione.

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Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti:

• Chi paga l'imposta entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve versare: l'imposta + il 3,75% dell'imposta + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

• Chi paga l'imposta oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stato omesso il pagamento deve versare: l'imposta + 6% dell'imposta + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

• Chi ha pagato l'imposta in misura insufficiente:A) se paga entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve pagare: la parte di imposta non versata + il 3,75% di questa parte + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di imposta non versata;B) se paga oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento deve pagare: la parte di imposta non versata + il 6% di questa parte + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno su questa parte di imposta.

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8907. Questa modalità vale anche per gli Enti Pubblici (circolare dell'Agenzia delle Entrate 79/E del 2001).Il codice regione dell'Emilia-Romagna è 06.

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Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Presupposto dell’imposta – soggetti passivi

Il decreto dell’imposta regionale sulle attività produttive – d. Lgs 15.12.1997 n. 446 – all’art. 2 individua quale presupposto dell’imposta lo svolgimento abituale di attività autonomamente organizzata diretta:

          Alla produzione di beni;         Allo scambio di beni;         Alla prestazione di servizi evidenziando come l’attività svolta dalle società di ogni tipo e

dagli enti commerciali e non commerciali, anche pubblici, costituisca sempre presupposto per l’applicazione dell’imposta.

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Soggetti passivi dell’imposta

L’art. 3 dello stesso decreto individua i soggetti passivi dell’imposta tra coloro che esercitano una o più attività tra quelle in precedenza elencate e – al comma 1^ lettera e-bis) – espressamente indica le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.3.2.1993 n. 29.

 Pertanto, seppure con modalità proprie di applicazione (criterio

retributivo), sono soggetti ad IRAP le amministrazioni dello stato e gli enti non commerciali compresi quelli esclusi da IRPEG di cui all’art. 88 t.u.i.r. per la loro attività istituzionale.

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttiveD. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

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Art. 3 Soggetti passivi

• 1) Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta:

•  Omissis•  E bis) le amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 3 febbraio 1993, n° 29, nonché le amministrazioni della camera dei deputati, del senato, della corte costituzionale, della presidenza della repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

•  Omissis

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Determinazione della base imponibile

L’art. 10 bis del d. Lgs. 15.12.1997 n. 446 istitutivo dell’imposta determina la base imponibile in capo agli enti pubblici non commerciali ed organi dello stato secondo due distinte modalità a seconda che:

          Venga svolta solamente attività istituzionale         Venga svolta anche attività commerciale.

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Attività istituzionali

• Nel primo caso – e quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di attività commerciali – la base imponibile ai fini IRAP è determinata con il cosiddetto criterio retributivo e risulta determinata dall’importo pari alla sommatoria di:

   Retribuzioni erogate al personale dipendente;   Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui

all’art. 47 t.u.i.r.;   Compensi erogati per collaborazione coordinata e

continuativa di cui all’art. 49, comma 2^ lett. A) t.u.i.r.;  Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non

esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1^ lett. C) del t.u.i.r..

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Compensi da inserire

• Al netto di:•           Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro

gli infortuni sul lavoro (inail)          Le spese relative agli apprendisti          Le spese relative ai disabili          Nel limite del 70% le spese per il personale

assunto con contratti di formazione lavoro          Le borse di studio e simili erogate da regioni,

province autonome e relativi organismi per il diritto allo studio universitario nonchè dalle università in base all’art. 8 l. 390/1991 (norme sul diritto agli studi universitari) dall’anno 2001.

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Attività commerciali

• Nel secondo caso, previo esercizio di opzione relativamente ad una o più delle attività commerciali eventualmente esercitate, la base imponibile può essere determinata con il criterio misto che prevede utilizzazione del criterio prima evidenziato per l’attività istituzionale e l’applicazione dello schema previsto per le imprese commerciali e industriali per l’attività d’impresa svolta.

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Art. 10 bis Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui

all’articolo 3, Comma 1, lettera E bis)

• 1)   Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis), la base imponibile é determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c) del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n° 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati i fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile é determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

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Determinazione base imponibile

1)             Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati é ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi é ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.

Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all’articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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Ripartizione della base imponibile per regione

• L’articolo 4, comma 2, stabilisce che la base imponibile all’IRAP deve essere suddivisa nel caso in cui l’attività sia esercitata nel territorio di più regioni.

• Il criterio di ripartizione nell’ambito del reddito di impresa è costituito dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale, a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi.

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Aliquote dell’imposta

• L’IRAP si determina applicando alla base imponibile come sopra determinata le seguenti aliquote:

         Aliquota dell’8,5% del valore prodotto nell’intera attività calcolato secondo il criterio retributivo

         Aliquota del 4,25% sull’imponibile delle attività commerciali per le quali si è effettuata l’opzione allorchè si sia adottato il criterio misto.

• Nel caso di svolgimento di attività commerciali, dall’ammontare complessivo delle retribuzioni e dei compensi va dedotta la quota di essi specificatamente attribuibili all’attività commerciale oppure, qualora l’attribuzione diretta non sia possibile, le quote di retribuzioni e di compensi attribuiti all’attività commerciale in base al rapporto tra i ricavi e proventi delle attività commerciali e ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

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Versamenti dell’imposta

• In deroga alla norma generale che prevede il versamento dell’imposta a mezzo di due acconti in corso d’anno e di un saldo effettuati con le stesse modalità con le quali si procede al versamento dell’imposta sui redditi IRPEG, l’ente deve procedere al versamento a mezzo di acconti mensili le cui modalità sono stabilite dal d.m. 24.3.1998. In sede di dichiarazione annuale l’ente dovrà procedere al ricalcolo dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento, determinando eventuali crediti o debiti residui e procedendo ai conseguenti versamenti.

•  • Qualora l’ente abbia optato, limitatamente alle attività commerciali

svolte, per la tassazione prevista per le imprese, i relativi versamenti, compresi quelli in acconto, dovranno seguire l’iter ordinario delle imposte sui redditi (n. 2 acconti in corso d’anno e saldo in occasione della predisposizione della dichiarazione IRAP dell’anno di riferimento).

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Dichiarazione Irap

• Il modello IRAP “UNICO enti e amministrazioni dello stato” va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP

• Scadenza di presentazione esclusivamente per via telematica tramite il servizio Entratel 31/10 di ogni anno

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Sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/97 valgono anche per l’IRAP anche se previsto prima dell’entrata in vigore il decreto legislativo introduttivo dell’IRAP. Valgono al riguardo le nuove disposizioni di carattere generale (D.Lgs. 472/97), che prevedono possibilità di definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate già previste in materia di ritenute.

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IL MODELLO GLA

Nella pratica professionale capita sempre più spesso di imbattersi nella difficoltà di applicazione del contributo INPS.

Ricordiamo che il contributo è stato istituito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, commi 26 e segg. (legge conosciuta anche come “riforma Dini”); la decorrenza era stata inizialmente fissata nel l° gennaio 1996 ma successivamente differita all’1/4/1996 ed al 30/6/1996 rispettivamente per coloro che non erano iscritti a forme pensionistiche e per coloro che risultavano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie (D.L. 28/3/1996 n. 166, art 4).

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Composizione del modello Gla

Il modello per la denuncia (obbligatoria) dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori occasionali che nel 2004 hanno superato il reddito pari ad Euro 5.000,00, denominato GLA in luogo del precedente modello di denuncia trimestrale denominato GLA/D: si tratta di un’unica denuncia annuale che riassume le precedenti quattro denunce trimestrali.

Il nuovo modello GLA è predisposto per la lettura ottica e deve essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se ci si avvale della presentazione tramite supporto magnetico la scadenza è posticipata al 30 aprile.

I1 modello GLA si compone di due parti:- il foglio GLA/R, contenente i dati identificativi del committente ed il riepilogo

dei versamenti effettuati dallo stesso durante l’intero anno, nonché il numero totale dei fogli GLA/C allegati.

- il foglio GLA/C, contenente i dati relativi al collaboratore ed i contributi dovuti per lo stesso, in riferimento ai mesi in cui è avvenuto il pagamento dei compensi. per ogni collaboratore deve essere compilato un foglio GLA/C.

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I CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

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Tipi di contratto• Per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa

le istituzioni scolastiche possono stipulare• a) contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti

che abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto;• b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente

reso quando rispetto al prestatore l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;

• c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati dallo svolgimento dell’attività prestata senza vincolo di subordinazione nell’ambito del rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita

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COMPENSI PER ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO ABITUALMENTE

• Sono i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni in maniera abituale ancorché non esclusiva di cui all’art. 49, comma i del TUIR.

• Rientrano in detta fattispecie i compensi corrisposti a chi esercita abitualmente la libera professione ed è chiamato dalla istituzione scolastica a tenere interventi formativi su tematiche che rientrano nell’oggetto della professione esercitata.

• Detti compensi non costituiscono per le Amministrazioni dello Stato base imponibile ai fini IRAP.

• Riepilogo sintetico dei contributi previdenziali e delle ritenute da applicare sui compensi.

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Prospetto riepilogativo• Compenso attività lavoro autonomo

Inps Irap a carico stato

Professionisti con Albo e Cassa

Esclusi IVA 20% - Integrativo Cassa 2% - R.A. 20%

No

Professionisti con Albo non iscritti alla Cassa

Addebitato il 4% al committente (soggetto ad IVA, R.A.e Int. Cassa)

IVA 20% - Integrativo Cassa 2% +4% - R.A. 20%

No

Professionisti senza Albo né Cassa

Addebitato il 4% al committente (soggetto a IVA, R.A.)

IVA 20% - Integrativo 4% -

No

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INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ OCCASIONALI

• si ha occasionalità ogni qualvolta le attività medesime presentino i connotati della:

Saltuarietà,Contingenza,Eventualità,Secondarietà,Episodicità.

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Gli elementi quantitativi:

• Il numero di operazioni effettuate in un determinato periodo,

• La frequenza o ripetitività con cui le operazioni stesse sono eseguite;

• La circostanza che lo svolgimento di una certa attività integri l’occupazione preminente del soggetto che la pone in essere;

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COMPENSI PER ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATA ABITUALMENTE

• Rientrano in detta fattispecie i compensi corrisposti al personale estraneo alla p.a. per lo svolgimento di attività non abitualmente esercitata ed a quello dipendente autorizzato a svolgere la libera professione chiamato a tenere interventi formativi su tematiche diverse da quelle oggetto della professione esercitata.

• I compensi percepiti sono considerati fra i redditi diversi come derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lettera i) del tuir

• Ai sensi dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale) del D. L. 269/2003 convertito con modifiche nella L. 326 del 24/11/2003 a decorrere dal 1° Gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (non collaborazione) e gli incaricati alle vendite a domicilio devono essere iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo sia superiore a 5.000 euro

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LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

REDDITO 2004 = COMPENSI 2004 - COSTI 2004

• SE SUPERIORE A 5.000 EURO SI INPS• SE INFERIORE A 5.000 EURO NO INPS• Il riferimento è, pertanto, il reddito annuo

risultante dal modello Unico - quadro RL e non interessa la singola prestazione occasionale.

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Reddito di lavoro autonomo occasionale

• Dal 2004 la prestazione derivante da una attività di lavoro autonomo occasionale non collaborazione continuativa:

  È soggetta alla ritenuta d'acconto del 20% (volendo se il prestatore lo richiede dal 2004 è possibile applicare anche un aliquota più alta)

  È documentata da una semplice ricevuta   Si dichiara nel quadro RL - UNICO 2005  È soggetta INPS se il reddito è superiore a 5.000 Euro.

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Prospetto riepilogativo• Compenso attività lavoro occasionale

Inps Irap a carico stato

Reddito inferiore 5.000 Euro

Esclusi R.A. 20% Si

Reddito sup. 5.000 Euro con altra copertura assicurativa

1/3 del 10% a carico del professionista2/3 a carico committente che versa l’intero contributo

R.A. 20% Si

Reddito sup. 5.000 Euro con altra copertura assicurativa

1/3 del 17,80% a carico del professionista2/3 a carico committente che versa l’intero contributo

R.A. 20% Si

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Riepilogo adempimenti previdenziali• Aliquote contributive che (come previsto dalla Finanziaria 2004)

sono da applicate dal 1° gennaio 2004.          iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (sia per

lavoro dipendente che per lavoro autonomo): rimane invariata al 10%

         non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non titolari di pensione:per il 2004= 17,80% per redditi fino a 37.883,00 e 18,80 per redditi compresi tra 37.883 e 83.967; per il 2005 (incremento 0,20%)= 18,00 per reddito non superiore a 37.883,00, 19% per redditi compresi tra 37.883 e 83.967;

         titolari di reddito di pensione diretta (a carico di qualsiasi gestione): 15%;

         titolari di pensione superstiti: rimane invariata al 10%.• Il versamento mensile contributi : i contributi lnps devono essere

versati, mediante mod. F24 (codice CXX, per collaboratori c.d. senza cassa, e codice C10, per le altre aliquote), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

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Normativa di riferimento dei contratti di co.co.co.• Tipologia contratti innominati previsti dall'art. 1322 c.c.• art. 409 del cod. proc. civ. n. 3 annovera, fra le controversie individuali di

lavoro, anche quelle che originano da ... "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato"

•  l’art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) riconduce le co.co.co "agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente".

•  art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 comporta la tassazione dei redditi derivanti dai suddetti rapporti quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

•  L. 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha imposto l'obbligo di contributo ai redditi da co.co.co

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Limiti per l’utilizzo di co.co.co. Nella P.A.

• L’art. 7 del d.lgs. 29/93, per l'utilizzo nelle pubbliche amministrazioni ne sottolinea i limiti:

• a)     che si tratti di far fronte ad esigenze che gli enti non possono soddisfare con personale in servizio;

• b)     che si tratti di incarichi individuali;• e) che gli incaricati siano esperti di provata competenza;• d) che siano determinati preventivamente durata, luogo, oggetto

e compenso della collaborazione.

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Nuove modifiche alla normativa delle co.co.co:

• L’art. 4 della legge n. 30 del 14/2/2003 cd. “Legge Biagi”

• D.Lgs 276 del 10 settembre 2003

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Requisiti previsti per il contratto di co.co.co:

Collaborazione Coordinazione Continuità Personalità

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COLLABORAZIONE

• Svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri, la collaborazione presuppone un rapporto autonomo e paritario fra i soggetti interessati. Da un lato il prestatore dell'attività lavorativa e dall'altro il committente richiedente tale prestazione, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo noto, sin dall'inizio, ad entrambe le parti e rientrante nell'attività del secondo

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COORDINAZIONE

• E' la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al lavoratore nei limiti della sua autonomia professionale. Il fatto che il prestatore di lavoro coordinato organizzi la propria attività di lavoro non contrasta con la circostanza che essa sia poi utilizzata dal committente nel momento in cui questo, considerandola come apporto individuale e continuativo, la coordina con altre attività di lavoro estranee al rapporto, perseguendo quel risultato finale che intende raggiungere al di là dell'utilità strumentale ritraibile dal singolo vincolo obbligatorio. L'imprenditore non deve esercitare il suo potere direttivo per confermare e indirizzare la prestazione

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CONTINUITA’

• La prestazione deve perdurare nel tempo anche se può presentare eventuali pause ed intermittenze nell'espletamento dell'attività lavorativa

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PERSONALITA’

• Requisito essenziale del rapporto di co.co.co., al fine di distinguerlo da altre forme contrattuali, si interpreta nel senso che è necessario che prevalga il lavoro personale del preposto sull'opera eventualmente svolta da collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale

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INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI

• E' opportuno precisare che sia la collaborazione sia la continuità delle prestazioni sono elementi comuni anche al lavoro subordinato.

• La Cassazione ha precisato che non sussiste tale requisito nel caso di svolgimento di semplici atti indipendenti, anche se ricorrenti, e di prestazioni meramente occasionali.

• Per cui ad avviso della scrivente molti contratti di insegnamento, proprio in considerazione di queste sentenze della Cassazione, pur essendo ricorrenti ma atti indipendenti (singoli corsi) è possibile collocarli tra le prestazioni meramente occasionali.

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PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL LAVORO A PROGETTO

• Uno o più progetti specifici • O programmi di lavoro

• O fasi di esso• Nel rispetto del coordinamento con la

organizzazione del committente Indipendentemente dal tempo impiegato per

la esecuzione della attività lavorativa

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Manovra BIAGI e p.a.

• Il d.lgs 276 del 10 settembre, nell'attuare la delega conferita al Governo dalla legge 30/2003 c.d. “manovra Biagi”, all’art. 1 comma 2 così recita: “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.”

• COSA SIGNIFICA?• potranno le istituzioni scolastiche quali pubbliche

amministrazioni stipulare contratti di co.co.co legati o meno ad un progetto?

• Potrà il personale delle pubbliche amministrazioni accettare lavori a progetto e/o lavori occasionali ?• Riferimento anche a circolare del 15/7/2004 n. 4 del

Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri

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Prospetto riepilogativo

• Compenso attività lavoro co.co.coINPS IRAP

Collaboratori con partita IVA con altra copertura previdenziale

Addebitano il 4% al committente (soggetto ad IVA E R.A.)

IVA 20% - Ritenuta acconto 20%

NO

Collaboratori senza partita IVA con altra copertura previdenziale

1/3 del 10% a carico del professionista2/3 a carico del committente che versa l’intero contributo

Ritenute IRPEF a scaglioni con applicazione detrazioni d’imposta no tax area (DPR 600/73)- Addizionali IRPEF

SI

Collaboratori senza partita IVA con altra copertura previdenziale

1/3 del 17,80 % a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l’intero contributo

Ritenute IRPEF a scaglioni con applicazione detrazioni d’imposta no tax area (DPR 600/73)- Addizionali IRPEF

SI

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PROFILI PREVIDENZIALI delle co.co.co

• I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INPS.

• La legge n. 335 del 1995 ha infatti istituito una forma di tutela previdenziale obbligatoria meglio conosciuta come “contributo previdenziale 10%” volta ad assicurare, tra gli altri, i collaboratori coordinati e continuativi.

• I collaboratori coordinati e continuativi debbono essere iscritti alla sede INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative.

• La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente.

• Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale.

• Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata INPS in caso di cessazione dell’attività di collaborazione.

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Modalità di calcolo INPS• La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e, cioè, dal

compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore.• Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto

ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata, attualmente, l’aliquota del 18% (progressivamente rivalutabile sino al 19%) e soggetto iscritto invece ad altra forma di previdenza obbligatoria o soggetto pensionato per il quale verrà applicata l’aliquota del 10%.

• Si precisa in merito che risulta a carico del collaboratore un terzo del contributo così calcolato mentre gli altri due terzi saranno a carico del committente.

• Precisiamo inoltre che l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 281 stabilisce che il contributo previdenziale da versare alla gestione separata non può superare complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

• Per effetto dell’entrata in vigore della duplice aliquota, i soggetti sprovvisti di altra forma di copertura previdenziale calcolano invece il contributo massimo nella misura del 18% del massimale contributivo annuo di cui sopra.

• Al contrario non è previsto un minimale contributivo.• Per quanto attiene le modalità di versamento si ricorda che è il committente a

dover assolvere all’obbligo di versamento sia per la parte a carico del collaboratore, che gli verrà trattenuta all’atto del pagamento del compenso, sia per la parte a carico del committente stesso.

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Adempimenti del collaboratore

• Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto obblighi di comunicazione al committente dello stato della propria situazione previdenziale ovvero obblighi di comunicazione all’INPS.

• Si rammenta in merito:• -          la comunicazione della sua posizione previdenziale e,

cioè, se risulta pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere al committente di individuare l’aliquota contributiva correttamente applicabile;

• -          la comunicazione che sta per superare od ha superato il massimale per l’eventuale esonero totale dal contributo, nel caso intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con diversi committenti;

• -          la comunicazione che è stata presentata domanda di iscrizione all’INPS.

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Adempimenti del committente

• Il committente è obbligato alla presentazione periodica all’INPS della denuncia modello GLA che si compone di due parti:

• -          Foglio riassuntivo committente mod. GLA/R;

• -          Riquadro collaboratore mod. GLA/C.• Nella denuncia in esame dovranno essere

certificati gli importi dei contributi 10%, 15% e 18% versati alla gestione separata dell’INPS.

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profili assistenziali INAIL

• Secondo quanto disposto dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di lavoro, soggetti all’assicurazione antinfortunistica presso l’INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

• L’estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata al verificarsi di due condizioni:

• -          Il lavoratore svolge una delle attività protette e, cioè, un’attività che ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. n. 1124/65 rientra tra quelle obbligatoriamente soggette alla tutela dell’INAIL;

• -          Il lavoratore svolge detta attività a titolo oneroso.

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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - ART. 70 D.LGS. 276/2003

• Un'ultima tipologia di lavoratori occasionali è quella prevista dall'art. 70 per specifiche attività quali quelle di assistenza ad anziani o ammalati, giardinaggio, e lezioni private rese dai seguenti soggetti:

         Disoccupati da oltre un anno          Disabili          Casalinghe          Studenti, pensionati          Soggetti in comunità di recupero          Lavoratori extracomunitari con soggiorno in Italia nei 6 mesi

successivi alla perdita del lavoro obbligati ad iscriversi in apposite liste gestite dai centri per l'impiego.

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Caratteristiche lavoro occasionale accessorio

• Tale tipo di lavoro deve avere durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno anche con più soggetti ed un compenso complessivamente percepito nell'anno non superiore a 3.000 euro.

• L'utilizzatore della prestazione acquista un carnet di buoni del valore nominale di 7,5 euro all'ora presso le rivendite autorizzate.

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Prospetto riepilogo lavori occasionali

– Lavoro occasionaleACCESSORIO (ART. 70 D.LGS 276/2003)

ART. 61 COMMA 2 D.LGS 276/2003

ART. 44 D.L.269/2003

Anche committenti diversi Stesso committente nell’anno Lavoro occasionale non collaborazione

Svolgimento dell'attività per più di 30 giorni in 1 anno solare da parte di particolari soggetti

Svolgimento dell'attività per più di 30 giorni in un anno solare

Senza un minimo ed un massimo di tempo

Importo massimo 3.000 euro nell'anno

Importo massimo 5.000 euro nell'anno

Qualsiasi importo

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